Gazzetta n. 93 del 22 aprile 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 12 marzo 2015, n. 46
Regolamento recante regime giuridico di alcuni veicoli utilizzati dalle autoscuole per le esercitazioni e gli esami per il conseguimento delle patenti di guida.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuovo codice della strada», ed in particolare gli articoli 116 e 123 concernenti, rispettivamente, le patenti per la guida dei veicoli a motore e l'attivita' di autoscuole;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato, alle regioni ed enti locali ed, in particolare, l'articolo 105, comma 3;
Visto l'articolo 123, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, laddove e' previsto che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con propri decreti, tra l'altro, le caratteristiche delle attrezzature, tra cui i veicoli, di cui devono disporre le autoscuole per esercitare la loro attivita';
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida, ed in particolare l'articolo 28 concernente l'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di patenti, nonche' l'allegato II, lettera B, concernente i criteri minimi che devono essere soddisfatti dai veicoli impiegati per effettuare le prove di capacita' e comportamento;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317, e successive modifiche e integrazioni, recante la disciplina dell'attivita' delle autoscuole, come da ultimo modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 gennaio 2014, n. 30;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 30 gennaio 2013, recante «Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di categoria C1, C, D1 e D, anche speciali, C1E, CE, D1E e DE» ed in particolare l'articolo 6, comma 1, lettere b) e c);
Ritenuto di dover adeguare la disciplina in materia di parco veicolare delle autoscuole alle nuove disposizioni in materia di cui al predetto allegato II, lettera B, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' di estendere il regime di mobilita' del parco veicolare appartenente a piu' sedi di autoscuola aventi unico proprietario, anche ai centri di istruzione automobilistica costituiti, nell'ambito della stessa provincia, da un unico consorzio;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 18 dicembre 2014;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1
Modifiche all'articolo 7-bis
del decreto 17 maggio 1995, n. 317

1. All'articolo 7-bis del decreto 17 maggio 1995, n. 317, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Possono essere messi a disposizione di un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica i veicoli utili per le esercitazioni e per la prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento: della patente di categoria B con il codice UE armonizzato 96, di cui all'articolo 116, comma 3, lettera f), terzo e quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonche' per il conseguimento delle patenti di guida speciali e delle categorie B1 BE, C1, C1E, D1 e D1E. Tali veicoli possono essere messi a disposizione dall'allievo dell'autoscuola o del centro di istruzione automobilistica, o da terzi, proprietari, usufruttuari, locatari con facolta' di acquisto o venditori con patto di riservato dominio. Qualora la disponibilita' da parte di un terzo, in sede di prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti, sia consentita a titolo oneroso, tali veicoli sono dotati del dispositivo elettronico di cui al comma 1, terzo e quarto periodo.»;
b) al comma 4, le parole «e quelli di cui al comma 3, lettera a)» sono sostituite da: «, B con il codice UE armonizzato 96, di cui all'articolo 116, comma 3, lettera f), terzo e quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, B1 e BE nonche' delle patenti di guida speciali»;
c) al comma 5, le parole «di cui al comma 3, lettera b)» sono sostituite da: «utili al conseguimento delle patenti di guida di categoria C1, C1E, D1 e D1E»;
d) al comma 7 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I veicoli in dotazione ad un consorzio possono essere utilizzati presso tutti i centri di istruzione automobilistica costituiti dal medesimo consorzio nell'ambito della stessa provincia.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 12 marzo 2015

Il Ministro: Lupi

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2015 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 1224

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 116 e 123 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada):
«Art. 116 (Patente e abilitazioni professionali per la
guida di veicoli a motore). - 1. Non si possono guidare
ciclomotori, motocicli, tricicli, quadricicli e autoveicoli
senza aver conseguito la patente di guida ed, ove
richieste, le abilitazioni professionali. Tali documenti
sono rilasciati dal competente ufficio del Dipartimento per
i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e
statistici a soggetti che hanno la residenza in Italia ai
sensi dell'art. 118-bis.
2. Per sostenere gli esami di idoneita' per la patente
di guida occorre presentare apposita domanda al competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed
i sistemi informativi e statistici ed essere in possesso
dei requisiti fisici e psichici prescritti. Il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, con decreti
dirigenziali, stabilisce il procedimento per il rilascio,
l'aggiornamento e il duplicato, attraverso il proprio
sistema informatico, delle patenti di guida e delle
abilitazioni professionali, con l'obiettivo della massima
semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento
dei medici di cui all'art. 119, dei comuni, delle
autoscuole di cui all'art. 123 e dei soggetti di cui alla
legge 8 agosto 1991, n. 264.
3. La patente di guida, conforme al modello UE, si
distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida
dei veicoli per ciascuna di esse indicati:
a) AM:
1) ciclomotori a due ruote (categoria L1e) con
velocita' massima di costruzione non superiore a 45 km/h,
la cui cilindrata e' inferiore o uguale a 50 cm³ se a
combustione interna, oppure la cui potenza nominale
continua massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i motori
elettrici;
2) veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una
velocita' massima per costruzione non superiore a 45 km/h e
caratterizzati da un motore, la cui cilindrata e' inferiore
o uguale a 50 cm³ se ad accensione comandata, oppure la cui
potenza massima netta e' inferiore o uguale a 4 kW per gli
altri motori a combustione interna, oppure la cui potenza
nominale continua massima e' inferiore o uguale a 4kW per i
motori elettrici;
3) quadricicli leggeri la cui massa a vuoto e'
inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa
delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocita'
massima per costruzione e' inferiore o uguale a 45 km/h e
la cui cilindrata del motore e' inferiore o pari a 50 cm³
per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza
massima netta e' inferiore o uguale a 4 kW per gli altri
motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale
continua massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i motori
elettrici;
b) A1:
1) motocicli di cilindrata massima di 125 cm³, di
potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non
superiore a 0,1 kW/kg;
2) tricicli di potenza non superiore a 15 kW;
c) A2: motocicli di potenza non superiore a 35 kW con
un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e che
non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il
doppio della potenza massima;
d) A:
1) motocicli, ossia veicoli a due ruote, senza
carrozzetta (categoria L3e) o con carrozzetta (categoria
L4e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm³
se a combustione interna e/o aventi una velocita' massima
per costruzione superiore a 45 km/h;
2) tricicli di potenza superiore a 15 kW, fermo
restando quanto previsto dall'art. 115, comma 1, lettera
e), numero 1);
e) B1: quadricicli diversi da quelli di cui alla
lettera a), numero 3), la cui massa a vuoto e' inferiore o
pari a 400 kg (categoria L7e) (550 kg per i veicoli
destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle
batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima
netta del motore e' inferiore o uguale a 15 kW. Tali
veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle
prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della
categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche
disposizioni comunitarie;
f) B: autoveicoli la cui massa massima autorizzata non
supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di
non piu' di otto persone oltre al conducente; ai veicoli di
questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio avente
una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg. Agli
autoveicoli di questa categoria puo' essere agganciato un
rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg,
purche' la massa massima autorizzata di tale combinazione
non superi 4250 kg. Qualora tale combinazione superi 3500
chilogrammi, e' richiesto il superamento di una prova di
capacita' e comportamento su veicolo specifico. In caso di
esito positivo, e' rilasciata una patente di guida che, con
un apposito codice comunitario, indica che il titolare puo'
condurre tali complessi di veicoli;
g) BE: complessi di veicoli composti di una motrice
della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio: questi
ultimi devono avere massa massima autorizzata non superiore
a 3500 kg;
h) C1: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1
o D la cui massa massima autorizzata e' superiore a 3500
kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per
il trasporto di non piu' di otto passeggeri, oltre al
conducente; agli autoveicoli di questa categoria puo'
essere agganciato un rimorchio la cui massa massima
autorizzata non sia superiore a 750 kg;
i) C1E:
1) complessi di veicoli composti di una motrice
rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o di un
semirimorchio la cui massa massima autorizzata e' superiore
a 750 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non
superi 12000 kg;
2) complessi di veicoli composti di una motrice
rientrante nella categoria B e di un rimorchio o di un
semirimorchio la cui massa autorizzata e' superiore a 3500
kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non
superi 12000 kg;
l) C: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1
o D la cui massa massima autorizzata e' superiore a 3500 kg
e progettati e costruiti per il trasporto di non piu' di
otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di
questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio la cui
massa massima autorizzata non superi 750 kg;
m) CE: complessi di veicoli composti di una motrice
rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un
semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750
kg;
n) D1: autoveicoli progettati e costruiti per il
trasporto di non piu' di 16 persone, oltre al conducente, e
aventi una lunghezza massima di 8 metri; agli autoveicoli
di questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio la
cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
o) D1E: complessi di veicoli composti da una motrice
rientrante nella categoria D1 e da un rimorchio la cui
massa massima autorizzata e' superiore a 750 kg;
p) D: autoveicoli progettati e costruiti per il
trasporto di piu' di otto persone oltre al conducente; a
tali autoveicoli puo' essere agganciato un rimorchio la cui
massa massima autorizzata non superi 750 kg;
q) DE: complessi di veicoli composti da una motrice
rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa
massima autorizzata supera 750 kg.
4. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da
piu' minorazioni, possono conseguire la patente speciale
delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D, anche
se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio la cui
massa massima autorizzata non superi 750 kg. Le suddette
patenti possono essere limitate alla guida di veicoli di
particolari tipi e caratteristiche, e possono indicare
determinate prescrizioni in relazione all'esito degli
accertamenti di cui all'art. 119, comma 4. Le limitazioni
devono essere riportate sulla patente utilizzando i codici
comunitari armonizzati, ovvero i codici nazionali stabiliti
dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i
sistemi informativi e statistici. Ai titolari di patente B
speciale e' vietata la guida di autoambulanze.
5. La patente di guida conseguita sostenendo la prova
pratica su veicolo munito di cambio di velocita' automatico
consente di condurre solo veicoli muniti di tale tipo di
cambio. Per veicolo dotato di cambio automatico si intende
un veicolo nel quale non e' presente il pedale della
frizione o la leva manuale per la frizione, per le
categorie A, A2 o A1.
6. La validita' della patente puo' essere estesa dal
competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici, previo
accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame, a
categorie di patente diversa da quella posseduta.
7. Si puo' essere titolari di un'unica patente di guida
rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea o dello
Spazio economico europeo.
8. Ai fini del servizio di noleggio con conducente per
trasporto di persone, di cui all'art. 85, comma 2, lettere
a), b) c) e d), e di servizio di piazza con autovetture con
conducente, di cui all'art. 86, i conducenti, di eta' non
inferiore a ventuno anni, conseguono un certificato di
abilitazione professionale di tipo KA, se per la guida del
veicolo adibito ai predetti servizi e' richiesta la patente
di guida di categoria A1, A2 o A, ovvero di tipo KB, se per
la guida del veicolo adibito ai predetti servizi e'
richiesta la patente di guida di categoria B1 o B.
9. I certificati di abilitazione professionale di cui
al comma 8 sono rilasciati dal competente ufficio del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici, sulla base dei requisiti, delle
modalita' e dei programmi di esame stabiliti nel
regolamento. Ai fini del conseguimento del certificato di
abilitazione professionale di tipo KA e' necessario che il
conducente abbia la patente di categoria A1, A2 o A; ai
fini del conseguimento del certificato di abilitazione
professionale di tipo KB e' necessario che il conducente
abbia almeno la patente di categoria B1.
10. I mutilati ed i minorati fisici, qualora in
possesso almeno delle patenti speciali corrispondenti a
quelle richieste dal comma 9, possono conseguire i
certificati di abilitazione professionale di tipo KA e KB,
previa verifica della sussistenza dei requisiti di
idoneita' fisica e psichica da parte della commissione
medica locale, di cui all'art. 119, comma 4, sulla base
delle indicazioni alla stessa fornite dal comitato tecnico,
ai sensi dell'art. 119, comma 10.
11. Quando richiesto dalle disposizioni comunitarie,
come recepite nell'ordinamento interno, i conducenti
titolari di patente di guida di categoria C1 o C, anche
speciale, ovvero C1E o CE, conseguono la carta di
qualificazione del conducente per il trasporto di cose ed i
conducenti titolari di patente di guida di categoria D1,
D1E, D e DE conseguono la carta di qualificazione del
conducente per il trasporto di persone. Quest'ultima e'
sempre richiesta nel caso di trasporto di scolari.
12. Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui
l'Italia abbia aderito, per la guida di veicoli adibiti a
determinati trasporti professionali, i titolari di patente
di guida valida per la prescritta categoria devono inoltre
conseguire il relativo certificato di abilitazione,
idoneita', capacita' o formazione professionale, rilasciato
dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici. Tali
certificati non possono essere rilasciati ai mutilati e ai
minorati fisici.
13. L'annotazione del trasferimento di residenza da uno
ad un altro comune o il cambiamento di abitazione
nell'ambito dello stesso comune, viene effettuata dal
competente ufficio centrale del Dipartimento per i
trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e
statistici che aggiorna il dato nell'anagrafe nazionale
degli abilitati alla giuda. A tale fine, i comuni
trasmettono al suddetto ufficio, per via telematica o su
supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti
dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i
sistemi informativi e statistici, notizia dell'avvenuto
trasferimento di residenza, nel termine di un mese
decorrente dalla data di registrazione della variazione
anagrafica.
14. Chiunque, avendo la materiale disponibilita' di un
veicolo, lo affida o ne consente la guida a persona che non
abbia conseguito la corrispondente patente di guida, o
altra abilitazione prevista ai commi 8, 10, 11 e 12, se
prescritta, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 389 ad euro 1.559.
15. Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la
corrispondente patente di guida e' punito con l'ammenda da
2.257 euro a 9.032 euro; la stessa sanzione si applica ai
conducenti che guidano senza patente perche' revocata o non
rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici.
Nell'ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresi' la
pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui
al presente comma e' competente il tribunale in
composizione monocratica.
15-bis. Il titolare di patente di guida di categoria A1
che guida veicoli per i quali e' richiesta la patente di
categoria A2, il titolare di patente di guida di categoria
A1 o A2 che guida veicoli per i quali e' richiesta la
patente di categoria A, ovvero titolare di patente di guida
di categoria B1, C1 o D1 che guida veicoli per i quali e'
richiesta rispettivamente la patente di categoria B, C o D,
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da 1.000 euro a 4.000 euro. Si applica la
sanzione accessoria della sospensione della patente di
guida posseduta da quattro a otto mesi, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI.
16. Fermo restando quando previsto da specifiche
disposizioni, chiunque guida veicoli essendo munito della
patente di guida ma non di altra abilitazione di cui ai
commi 8, 10, 11 e 12, quando prescritta, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
400 ad euro 1.600.
17. Alle violazioni di cui al comma 15 consegue la
sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo
per un periodo di tre mesi, o in caso di recidiva delle
violazioni, la sanzione accessoria della confisca
amministrativa del veicolo. Quando non e' possibile
disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo,
si applica la sanzione accessoria della sospensione della
patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da
tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo II,
sezione II, del titolo VI.
18. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 16
importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo
del veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del capo
I, sezione II, del titolo VI.».
«Art. 123 (Autoscuole). - 1. Le scuole per l'educazione
stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti sono
denominate autoscuole.
2. Le autoscuole sono soggette a vigilanza
amministrativa e tecnica da parte delle province, alle
quali compete inoltre l'applicazione delle sanzioni di cui
al comma 11-bis.
3. I compiti delle province in materia di dichiarazioni
di inizio attivita' e di vigilanza amministrativa sulle
autoscuole sono svolti sulla base di apposite direttive
emanate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
nel rispetto dei principi legislativi ed in modo uniforme
per la vigilanza tecnica sull'insegnamento.
4. Le persone fisiche o giuridiche, le societa', gli
enti possono presentare l'apposita dichiarazione di inizio
attivita'. Il titolare deve avere la proprieta' e gestione
diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio,
nonche' la gestione diretta dei beni patrimoniali
dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento
nei confronti del concedente; nel caso di apertura di
ulteriori sedi per l'esercizio dell'attivita' di
autoscuola, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso
di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della
capacita' finanziaria che deve essere dimostrata per una
sola sede, e deve essere preposto un responsabile
didattico, in organico quale dipendente o collaboratore
familiare ovvero anche, nel caso di societa' di persone o
di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore,
che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 5, ad
eccezione della capacita' finanziaria.
5. La dichiarazione puo' essere presentata da chi abbia
compiuto gli anni ventuno, risulti di buona condotta e sia
in possesso di adeguata capacita' finanziaria, di diploma
di istruzione di secondo grado e di abilitazione quale
insegnante di teoria e istruttore di guida con almeno
un'esperienza biennale, maturata negli ultimi cinque anni.
Per le persone giuridiche i requisiti richiesti dal
presente comma, ad eccezione della capacita' finanziaria
che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono
richiesti al legale rappresentante.
6. La dichiarazione non puo' essere presentata dai
delinquenti abituali, professionali o per tendenza e da
coloro che sono sottoposti a misure amministrative di
sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste
dall'art. 120, comma 1.
7. L'autoscuola deve svolgere l'attivita' di formazione
dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi
categoria, possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e
didattica e disporre di insegnanti ed istruttori
riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, che rilascia specifico attestato di
qualifica professionale. Qualora piu' scuole autorizzate si
consorzino e costituiscano un centro di istruzione
automobilistica, riconosciuto dall'ufficio competente del
Dipartimento per i trasporti terrestri. Secondo criteri
uniformi fissati con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, le medesime autoscuole
possono demandare, integralmente o parzialmente, al centro
di istruzione automobilistica la formazione dei conducenti
per il conseguimento di tutte le categorie di patenti,
anche speciali, fatta eccezione per quella di categoria B,
e dei documenti di abilitazione e di qualificazione
professionale. In caso di applicazione del periodo
precedente, le dotazioni complessive, in personale e in
attrezzature, delle singole autoscuole consorziate possono
essere adeguatamente ridotte.
7-bis. In ogni caso l'attivita' non puo' essere
iniziata prima della verifica del possesso dei requisiti
prescritti. La verifica di cui al presente comma e'
ripetuta successivamente ad intervalli di tempo non
superiori a tre anni.
8. L'attivita' dell'autoscuola e' sospesa per un
periodo da uno a tre mesi quando:
a) l'attivita' dell'autoscuola non si svolga
regolarmente;
b) il titolare non provveda alla sostituzione degli
insegnanti o degli istruttori che non siano piu' ritenuti
idonei dal competente ufficio del Dipartimento per i
trasporti terrestri;
c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date
dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti
terrestri ai fini del regolare funzionamento
dell'autoscuola.
9. L'esercizio dell'autoscuola e' revocato quando:
a) siano venuti meno la capacita' finanziaria e i
requisiti morali del titolare;
b) venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica
dell'autoscuola;
c) siano stati adottati piu' di due provvedimenti di
sospensione in un quinquennio.
9-bis. In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei
requisiti morali del titolare, a quest'ultimo e' parimenti
revocata l'idoneita' tecnica. L'interessato potra'
conseguire una nuova idoneita' trascorsi cinque anni dalla
revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione.
10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
stabilisce, con propri decreti: i requisiti minimi di
capacita' finanziaria; i requisiti di idoneita', i corsi di
formazione iniziale e periodica, con i relativi programmi,
degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per
conducenti; le modalita' di svolgimento delle verifiche di
cui al comma 7-bis; i criteri per l'accreditamento da parte
delle regioni e delle province autonome dei soggetti di cui
al comma 10-bis, lettera b); le prescrizioni sui locali e
sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire
l'eventuale svolgimento degli esami, nonche' la durata dei
corsi; i programmi di esame per l'accertamento della
idoneita' tecnica degli insegnanti e degli istruttori, cui
si accede dopo la citata formazione iniziale; i programmi
di esame per il conseguimento della patente di guida.
10-bis. I corsi di formazione degli insegnanti e degli
istruttori delle autoscuole, di cui al comma 10, sono
organizzati:
a) dalle autoscuole che svolgono l'attivita' di
formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi
categoria di patente ovvero dai centri di istruzione
automobilistica riconosciuti per la formazione integrale;
b) da soggetti accreditati dalle regioni o dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della
disciplina quadro di settore definita con l'intesa
stipulata in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano il 20 marzo 2008, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2009, nonche' dei criteri
specifici dettati con il decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 10.
11. Chiunque gestisce un'autoscuola senza la
dichiarazione di inizio attivita' o i requisiti prescritti
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 10.793 ad euro 16.189. Dalla violazione
consegue la sanzione amministrativa accessoria
dell'immediata chiusura dell'autoscuola e di cessazione
della relativa attivita', ordinata dal competente ufficio
secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo
VI.
11-bis. L'istruzione o la formazione dei conducenti
impartita in forma professionale o, comunque, a fine di
lucro al di fuori di quanto disciplinato dal presente
articolo costituisce esercizio abusivo dell'attivita' di
autoscuola. Chiunque esercita o concorre ad esercitare
abusivamente l'attivita' di autoscuola e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
10.793 ad euro 16.189. Si applica inoltre il disposto del
comma 9-bis del presente articolo.
11-ter. Lo svolgimento dei corsi di formazione di
insegnanti e di istruttori di cui al comma 10 e' sospeso
dalla regione territorialmente competente o dalle province
autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alla sede del
soggetto che svolge i corsi:
a) per un periodo da uno a tre mesi, quando il corso
non si tiene regolarmente;
b) per un periodo da tre a sei mesi, quando il corso si
tiene in carenza dei requisiti relativi all'idoneita' dei
docenti, alle attrezzature tecniche e al materiale
didattico;
c) per un ulteriore periodo da sei a dodici mesi nel
caso di reiterazione, nel triennio, delle ipotesi di cui
alle lettere a) e b).
11-quater. La regione territorialmente competente o le
province autonome di Trento e di Bolzano dispongono
l'inibizione alla prosecuzione dell'attivita' per i
soggetti a carico dei quali, nei due anni successivi
all'adozione di un provvedimento di sospensione ai sensi
della lettera c) del comma 11-ter, e' adottato un ulteriore
provvedimento di sospensione ai sensi delle lettere a) e b)
del medesimo comma.
12. Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o
istruisce alla guida su veicoli delle autoscuole, senza
essere a cio' abilitato ed autorizzato, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
168 ad euro 674.
13. Nel regolamento saranno stabilite le modalita' per
la dichiarazione di inizio attivita', fermo restando quanto
previsto dal comma 7-bis. Con lo stesso regolamento saranno
dettate norme per lo svolgimento, da parte degli enti
pubblici non economici, dell'attivita' di consulenza,
secondo la legge 8 agosto 1991, n. 264.».
- Si riporta il testo dell'art. 105, comma 3, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
ed enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59):
«3. Sono attribuite alle province, ai sensi del comma 2
dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni
relative:
a) alla autorizzazione e vigilanza tecnica
sull'attivita' svolta dalle autoscuole e dalle scuole
nautiche;
b) al riconoscimento dei consorzi di scuole per
conducenti di veicoli a motore;
c) agli esami per il riconoscimento dell'idoneita'
degli insegnanti e istruttori di autoscuola;
d) al rilascio di autorizzazione alle imprese di
autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni e al
controllo amministrativo sulle imprese autorizzate;
e) al controllo sull'osservanza delle tariffe
obbligatorie a forcella nel settore dell'autotrasporto di
cose per conto terzi;
f) al rilascio di licenze per l'autotrasporto di merci
per conto proprio;
g) agli esami per il conseguimento dei titoli
professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi
e di autotrasporto di persone su strada e dell'idoneita' ad
attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto su strada;
h) alla tenuta degli albi provinciali, quali
articolazioni dell'albo nazionale degli
autotrasportatori.».
- Per il testo del comma 7 dell'art. 123 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si veda nelle note alle
premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 28 e dell'allegato II,
lettera B, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59
(Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE
concernenti la patente di guida):
«Art. 28 (Disposizioni di attuazione). - 1. Le
disposizioni del presente decreto legislativo si applicano
a decorrere dal 19 gennaio 2013, ad eccezione di quelle
contenute negli articoli 9, comma 2, 22, comma 1, e 23,
nonche' nell'allegato III, con riferimento alle patenti per
le categorie A, A1, B, BE, C, CE, D, DE, KA e KB.».

«Allegato II
I. Requisiti minimi per l'esame di idoneita' alla guida.
La verifica delle cognizioni, delle capacita' e dei
comportamenti necessari per la guida di un veicolo a
motore, consta delle seguenti prove di controllo:
una prova teorica, e quindi
una prova pratica e di comportamento.
Le prove devono essere effettuate nel rispetto delle
condizioni indicate di seguito.
(Omissis).
B. Prova di capacita' e comportamento.
5. Il veicolo e le sue dotazioni.
5.1 Cambio del veicolo.
5.1.1. Il candidato che intende conseguire
l'abilitazione alla guida di un veicolo con cambio manuale
deve effettuare la prova di capacita' e comportamento su di
un veicolo dotato di tale tipo di cambio.
Per "veicolo con cambio manuale" si intende un veicolo
nel quale e' presente un pedale della frizione (o leva
azionata manualmente per le categorie A, A2 e A1) che deve
essere azionato dal conducente quando avvia o ferma il
veicolo e cambia le marce;
5.1.2. I veicoli che non rispondono ai criteri di
cui al punto 5.1.1 sono considerati dotati di cambio
automatico.
Fatto salvo il punto 5.1.3, se il candidato effettua la
prova di capacita' e comportamento su di un veicolo dotato
di cambio automatico, tale fatto deve essere debitamente
indicato sulla patente rilasciata in seguito al suddetto
esame. La patente cosi' rilasciata abilita alla guida dei
soli veicoli dotati di cambio automatico.
5.1.3. Disposizioni specifiche concernenti i
veicoli di categoria C, CE, D e DE;
Non sono indicate restrizioni per i veicoli con cambio
automatico sulla patente per un veicolo della categoria C,
CE, D o DE di cui al punto 5.1.2, quando il candidato e'
gia' titolare di una patente di guida ottenuta su un
veicolo con cambio manuale in almeno una delle seguenti
categorie: B, BE, C, CE, C1, C1E, D, D1 o D1E, e ha
eseguito le manovre descritte al punto 8.4 durante la prova
di capacita' e comportamento.
5.2. I veicoli impiegati per effettuare la prova di
capacita' e comportamento devono soddisfare i criteri
minimi indicati di seguito. Gli Stati membri sono liberi di
rendere tali criteri piu' severi o di adottare criteri
aggiuntivi. Gli Stati membri possono applicare ai veicoli
di categoria A1, A2 e A, utilizzati nella prova di
capacita' e comportamento, una tolleranza di 5 cm³ sotto la
cilindrata minima prescritta.
Categoria AM:
ciclomotori a due ruote (categoria L1e), ovvero
ciclomotori a tre ruote (categoria L2e) o quadricicli
leggeri (categoria L6e), omologati per il trasporto di un
passeggero oltre al conducente, non necessariamente dotati
di cambio di velocita' manuale.
Categoria A1:
motociclo di categoria A1 senza sidecar, di una
potenza nominale massima di 11 kW e con un rapporto
potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg e capace di
sviluppare una velocita' di almeno 90 km/h.
Se il motociclo e' a motore a combustione interna, la
cilindrata del motore e' almeno di 120 cm³.
Se il motociclo e' a motore elettrico, il rapporto
potenza/peso del veicolo e' di almeno 0,08 kW/kg.
Categoria A2:
motociclo senza sidecar, di una potenza nominale di
almeno 20 kW ma non superiore a 35 kW e con un rapporto
potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg.
Se il motociclo e' a motore a combustione interna, la
cilindrata del motore e' almeno di 400 cm³.
Se il motociclo e' a motore elettrico, il rapporto
potenza/peso del veicolo e' di almeno 0,15 kW/kg.
Categoria A:
motociclo senza sidecar, la cui massa a vuoto supera
180 kg, con potenza nominale di almeno 50 kW. Lo Stato
membro puo' accettare una tolleranza di 5 kg sotto la massa
minima prescritta.
Se il motociclo e' a motore a combustione interna, la
cilindrata del motore e' almeno di 600 cm³.
Se il motociclo e' a motore elettrico, il rapporto
potenza/peso del veicolo e' di almeno 0,25 kW/kg.
Categoria B:
un veicolo a quattro ruote di categoria B, capace di
sviluppare una velocita' di almeno 100 km/h.
Categoria BE:
un insieme composto di un veicolo adatto alla prova
per la categoria B e un rimorchio con massa limite di
almeno 1000 kg, capace di sviluppare una velocita' di
almeno 100 km/h e non rientrante in quanto insieme nella
categoria B; lo spazio di carico del rimorchio deve
consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza
almeno pari a quelle della motrice; il cassone puo' anche
essere leggermente meno largo della motrice, purche', in
tal caso, la visione posteriore risulti possibile soltanto
attraverso gli specchietti retrovisori esterni di
quest'ultima; il rimorchio deve essere presentato con un
minimo di 800 kg di massa totale effettiva.
Categoria B1:
un quadriciclo a motore (L7e), capace di sviluppare
una velocita' di almeno 60 km/h.
Categoria C:
un veicolo di categoria C con massa limite pari o
superiore a 12.000 kg, lunghezza pari o superiore a 8 m,
larghezza pari o superiore a 2,40 m e in grado di
sviluppare una velocita' di almeno 80 km/h; il veicolo deve
disporre di ABS, di un cambio che prevede la selezione
manuale delle marce da parte del conducente, nonche'
dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE)
n. 3821/85; lo spazio di carico deve consistere in un
cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a
quelle della motrice; il veicolo deve essere presentato con
un minimo di 10.000 kg di massa totale effettiva.
Categoria CE:
un autoarticolato o un insieme composto di un veicolo
adatto alla prova per la categoria C e un rimorchio di
lunghezza pari o superiore a 7,5 m; nei due casi la massa
limite deve essere pari o superiore a 20.000 kg, la
lunghezza complessiva pari o superiore ai 14 m e la
larghezza pari o superiore ai 2,40 m; i veicoli devono
essere capaci di sviluppare una velocita' di almeno 80 km/h
e devono disporre di ABS, di un cambio che prevede la
selezione manuale delle marce da parte del conducente,
nonche' dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento
(CEE) n. 3821/85; lo spazio di carico deve consistere in un
cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a
quelle della motrice; il veicolo deve essere presentato con
un minimo di 15.000 kg di massa totale effettiva.
Categoria C1:
un veicolo di categoria C1 con massa limite pari o
superiore a 4000 kg, lunghezza pari o superiore a 5 m,
capace di sviluppare una velocita' di almeno 80 km/h; esso
deve disporre di ABS e deve essere dotato dell'apparecchio
di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85 e
successive modificazioni; lo spazio di carico deve
consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza
almeno pari a quelle della cabina.
Categoria C1E:
un insieme composto di un veicolo adatto alla prova
per la categoria C1 e un rimorchio con massa limite pari o
superiore a 1250 kg, con lunghezza complessiva pari o
superiore ad 8 m e capace di sviluppare una velocita' di
almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve
consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza
almeno pari a quelle della motrice; il cassone puo' anche
essere leggermente meno largo della motrice, purche', in
tal caso, la visione posteriore risulti possibile soltanto
attraverso gli specchietti retrovisori esterni di
quest'ultima; il rimorchio vede essere presentato con un
minimo di 800 kg di massa totale effettiva.
Categoria D:
un veicolo di categoria D di lunghezza pari o
superiore a 10 m, di larghezza pari o superiore a 2,40 m e
capace di sviluppare una velocita' di almeno 80 km/h; deve
disporre di ABS e deve essere dotato dell'apparecchio di
controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85, e
successive modificazioni.
Categoria DE:
un insieme composto di un veicolo adatto alla prova
per la categoria D e un rimorchio con massa limite pari o
superiore a 1250 kg, di larghezza pari o superiore a 2,40 m
e capace di sviluppare una velocita' di almeno 80 km/h; lo
spazio di carico del rimorchio deve consistere in un
cassone chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2 m; il
rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di
massa totale effettiva.
Categoria D1:
un veicolo di categoria D1 con massa limite pari o
superiore a 4000 kg, lunghezza pari o superiore a 5 m e
capace di sviluppare una velocita' di almeno 80 km/h; esso
deve essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui al
regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive modificazioni.
Categoria D1E:
un insieme composto di un veicolo adatto alla prova
per la categoria D1 e un rimorchio con massa limite pari o
superiore a 1250 kg e capace di sviluppare una velocita' di
almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve
consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza
di almeno 2 m; il rimorchio deve essere presentato con un
minimo di 800 kg di massa totale effettiva.
I veicoli utilizzati per le prove per le categorie BE,
C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E che non risultano conformi
ai requisiti minimi indicati, ma utilizzati fino alla data
del 17 luglio 2008, possono continuare a essere utilizzati
fino al 30 settembre 2013. (Direttiva 2008/65/CE).
Le prescrizioni relative al carico dei veicoli
sopraindicati sono cogenti a far data dal 19 gennaio 2013.
6. Capacita' e comportamenti oggetto di prova per le
categorie A1, A2 e A.
6.1. Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai
fini della sicurezza stradale.
I candidati devono dimostrare di essere in grado di
prepararsi ad una guida sicura, provvedendo a:
6.1.1. Indossare correttamente il casco ed
ulteriore abbigliamento protettivo di altro tipo, ove
prescritto;
6.1.2. Effettuare, a caso, un controllo della
condizione di pneumatici, freni, sterzo, interruttore di
emergenza (se presente), catena, livelli dell'olio, luci,
catadiottri, indicatori di direzione e dispositivi di
segnalazione acustica.
6.2. Manovre particolari, oggetto di prova ai fini
della sicurezza stradale:
6.2.1. Mettere il motociclo sul cavalletto e
toglierlo dal cavalletto senza l'aiuto del motore,
camminando a fianco del veicolo;
6.2.2. Parcheggiare il motociclo sul cavalletto.
6.2.3. Almeno due manovre da eseguire a velocita'
ridotta, fra cui uno slalom; cio' deve permettere di
verificare l'utilizzo combinato di frizione e freno,
l'equilibrio, la direzione dello sguardo e la posizione sul
motociclo, nonche' la posizione dei piedi sui poggiapiedi.
6.2.4. Almeno due manovre da eseguire ad una
velocita' piu' elevata, di cui una in seconda o terza
marcia, a una velocita' di almeno 30 km/h, e una volta ad
evitare un ostacolo a una velocita' minima di 50 km/h; cio'
deve permettere di verificare la posizione sul motociclo,
la direzione dello sguardo, l'equilibrio, la tecnica di
virata ed la tecnica di cambio delle marce;
6.2.5. Frenata: devono essere eseguite almeno due
frenate di prova, compresa una frenata d'emergenza a una
velocita' minima di 50 km/h; cio' deve permettere di
verificare il modo in cui vengono impiegati il freno
anteriore e quello posteriore, la direzione dello sguardo e
la posizione sul motociclo.
6.3. Comportamento nel traffico.
I candidati devono eseguire le seguenti operazioni in
condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza e
adottando le opportune precauzioni:
6.3.1. Partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un
arresto nel traffico; uscendo da una strada secondaria;
6.3.2. Guida su strada rettilinea: comportamento
nei confronti dei veicoli che provengono dalla direzione
opposta, anche in caso di spazio limitato;
6.3.3. Guida in curva;
6.3.4. Incroci: affrontare e superare incroci e
raccordi;
6.3.5. Cambiamento di direzione: svolta a destra ed
a sinistra; cambiamento di corsia;
6.3.6. Ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali
strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsia di
accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione;
6.3.7. Sorpasso/superamento: sorpasso di altri
veicoli (se possibile); superamento di ostacoli (ad esempio
vetture posteggiate); essere oggetto di sorpasso da parte
di altri veicoli (se del caso);
6.3.8. Elementi e caratteristiche stradali speciali
(se del caso): rotonde; passaggi a livello; fermate di
autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe
salite/discese; gallerie;
6.3.9. Rispetto delle necessarie precauzioni nello
scendere dal veicolo.
7. Capacita' e comportamenti oggetto di prova per le
categorie B, B1, BE.
7.1. Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai
fini della sicurezza stradale.
I candidati devono dimostrare di essere in grado di
prepararsi ad una guida sicura, effettuando le operazioni
seguenti:
7.1.1. Regolazione del sedile nella corretta
posizione di guida;
7.1.2. Regolazione degli specchietti retrovisori,
delle cinture di sicurezza e dell'eventuale poggiatesta;
7.1.3. Controllo della chiusura delle porte;
7.1.4. Controllo, a caso, della condizione di
pneumatici, sterzo, freni, livelli (olio motore, liquido di
raffreddamento, liquido lavavetri, ecc.), fari,
catadiottri, indicatori di direzione e dispositivi di
segnalazione acustica;
7.1.5. Controllo dei fattori di sicurezza del
carico: struttura di contenimento, teli di copertura,
chiusure del compartimento merci e della cabina, metodi di
carico, fissaggio del carico (solo per la categoria BE);
7.1.6. Controllo di frizione e freno, nonche' dei
collegamenti elettrici (solo per la categoria BE).
7.2. Categorie B e B1: manovre particolari oggetto di
prova ai fini della sicurezza stradale.
Il candidato deve effettuare alcune delle manovre
indicate di seguito (almeno due, di cui una a marcia
indietro):
7.2.1. Marcia indietro in linea retta o con svolta
a destra o a sinistra, mantenendosi nella corretta corsia;
7.2.2. Inversione del veicolo, ricorrendo sia alla
marcia avanti che alla marcia indietro;
7.2.3. Parcheggio del veicolo ed uscita dallo
spazio di parcheggio (allineato, a pettine dritto o
obliquo; marcia avanti o indietro; in piano o in pendenza);
7.2.4. Frenata di precisione rispetto a un punto di
arresto predeterminato; l'esecuzione di una frenata di
emergenza e' facoltativa.
7.3. Categoria BE: manovre particolari oggetto di
prova ai fini della sicurezza stradale:
7.3.1. Aggancio e sgancio di un rimorchio dalla
motrice; all'inizio della manovra il veicolo e il rimorchio
devono trovarsi fianco a fianco (cioe' non l'uno dietro
l'altro);
7.3.2. Marcia indietro in curva;
7.3.3. Parcheggio in sicurezza per operazioni di
carico/scarico.
7.4. Comportamento nel traffico.
I candidati devono eseguire le seguenti operazioni in
condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza ed
adottando le opportune precauzioni:
7.4.1. Partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un
arresto nel traffico, uscendo da una strada secondaria;
7.4.2. Guida su strada rettilinea: comportamento
nei confronti dei veicoli che provengono dalla direzione
opposta, anche in caso di spazio limitato;
7.4.3. Guida in curva;
7.4.4. Incroci: affrontare e superare incroci e
raccordi;
7.4.5. Cambiamento di direzione: svolta a destra ed
a sinistra; cambiamento di corsia;
7.4.6. Ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali
strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsia di
accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione;
7.4.7. Sorpasso/superamento: sorpasso di altri
veicoli (se possibile); superamento di ostacoli (ad esempio
vetture posteggiate); essere oggetto di sorpasso da parte
di altri veicoli (se del caso);
7.4.8. Elementi e caratteristiche stradali speciali
(se del caso): rotonde; passaggi a livello; fermate di
autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe
salite/discese; gallerie;
7.4.9. Rispetto delle necessarie precauzioni nello
scendere dal veicolo.
8. Capacita' e comportamenti oggetto di prova per le
categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E.
8.1. Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai
fini della sicurezza stradale.
I candidati devono dimostrare di essere in grado di
prepararsi ad una guida sicura, effettuando le operazioni
seguenti:
8.1.1. Regolazione del sedile nella corretta
posizione di guida;
8.1.2. Regolazione degli specchietti retrovisori,
delle cinture di sicurezza e dell'eventuale poggiatesta;
8.1.3. Controllo, a caso, della condizione di
pneumatici, sterzo, freni, fari, catadiottri, indicatori di
direzione e dispositivi di segnalazione acustica;
8.1.4. Controllo del servofreno e del servosterzo;
controllo delle condizioni di ruote e relativi bulloni,
parafanghi, parabrezza, finestrini, tergicristalli e dei
livelli (ad esempio olio motore, liquido di raffreddamento,
liquido lavavetri); controllo ed impiego della
strumentazione installata, compreso l'apparecchio di
controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85.
Quest'ultimo requisito non si applica ai candidati alla
patente di guida per veicoli della categoria C1 o C1E che
non ricadono nel campo di applicazione del presente
regolamento;
8.1.5. Controllo della pressione dell'aria, del
serbatoio dell'aria compressa e delle sospensioni;
8.1.6. Controllo dei fattori di sicurezza del
carico: struttura di contenimento, teli di copertura,
chiusure del compartimento merci, dispositivi di carico (se
del caso), chiusura della cabina (se del caso), metodi di
carico, fissaggio del carico (solo per le categorie C, CE,
C1, C1E);
8.1.7. Controllo di frizione e freno, nonche' dei
collegamenti elettrici (solo per le categorie CE, C1E, DE,
D1E);
8.1.8. Adozione di misure di sicurezza proprie del
particolare veicolo; controllo di: struttura esterna,
aperture di servizio, uscite di emergenza, cassetta di
pronto soccorso, estintori ed altri dispositivi di
sicurezza (solo per le categorie D, DE, D1, D1E);
8.1.9. lettura di una cartina stradale, calcolo di
un itinerario, compreso l'uso di sistemi elettronici di
navigazione (facoltativo).
8.2. Manovre particolari oggetto di prova ai fini
della sicurezza stradale:
8.2.1. Aggancio e sgancio di un rimorchio o
semirimorchio dalla motrice all'inizio della manovra il
veicolo e il rimorchio devono trovarsi fianco a fianco
(cioe' non l'uno dietro l'altro) (solo per le categorie CE,
C1E, DE, D1E);
8.2.2. Marcia indietro in curva;
8.2.3. Parcheggio in sicurezza per operazioni di
carico/scarico tramite apposita rampa o piattaforma, o
strutture similari (solo per le categorie C, CE, C1, C1E);
8.2.4. Parcheggio in sicurezza per permettere la
salita/discesa dei passeggeri (solo per le categorie D, DE,
D1, D1E).
8.3. Comportamento nel traffico.
I candidati devono eseguire le seguenti operazioni in
condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza ed
adottando le opportune precauzioni:
8.3.1. Partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un
arresto nel traffico; uscendo da una strada secondaria;
8.3.2. Guida su strada rettilinea; comportamento
nei confronti dei veicoli che provengono dalla direzione
opposta, anche in caso di spazio limitato;
8.3.3. Guida in curva;
8.3.4. Incroci: affrontare e superare incroci e
raccordi;
8.3.5. Cambiamento di direzione: svolta a destra ed
a sinistra; cambiamento di corsia;
8.3.6. Ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali
strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsia di
accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione;
8.3.7. Sorpasso/superamento: sorpasso di altri
veicoli (se possibile); superamento di ostacoli (ad esempio
vetture posteggiate); essere oggetto di sorpasso da parte
di altri veicoli (se del caso);
8.3.8. Elementi e caratteristiche stradali speciali
(se del caso): rotonde; passaggi a livello; fermate di
autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe
salite/discese; gallerie;
8.3.9. Rispetto delle necessarie precauzioni nello
scendere dal veicolo.
8.4. Guida sicura e attenta al risparmio energetico
8.4.1. Stile di guida in grado di garantire la
sicurezza e di ridurre il consumo di carburante e le
emissioni durante le fasi di accelerazione e decelerazione,
nella guida in salita e in discesa, se necessario
selezionando le marce manualmente.
9. Valutazione della prova di capacita' e
comportamento.
9.1. Per ciascuna delle situazioni di guida indicate
nei paragrafi precedenti, la valutazione deve riflettere la
padronanza dimostrata dal candidato nel controllare il
veicolo e nell'affrontare in piena sicurezza il traffico.
L'esaminatore deve sentirsi sicuro durante tutto lo
svolgimento della prova. Errori di guida o comportamenti
pericolosi che mettessero a repentaglio l'incolumita' del
veicolo, dei passeggeri o degli altri utenti della strada,
indipendentemente dal fatto che l'esaminatore o
l'accompagnatore abbia o non abbia dovuto intervenire,
determinano l'insuccesso della prova. Spetta tuttavia
all'esaminatore decidere se la prova di capacita' e
comportamento debba o meno essere portata a termine.
Gli esaminatori devono essere formati in modo da poter
valutare correttamente la capacita' dei candidati di
guidare in sicurezza. L'operato degli esaminatori e'
oggetto di controllo e supervisione ai sensi del punto
4.1.2 dell'allegato IV.
9.2. Nel corso della prova gli esaminatori devono
prestare particolare attenzione se il candidato dimostri o
no nella guida un atteggiamento prudente e senso civico. La
valutazione deve tenere conto dell'immagine complessiva
presentata dal candidato in merito, fra l'altro, ai
seguenti elementi: stile di guida confacente e sicuro, che
tenga conto delle condizioni meteorologiche e di quelle
della strada, delle condizioni di traffico, degli interessi
degli altri utenti della strada (in particolare i piu'
esposti), anticipandone le mosse.
9.3. L'esaminatore valuta inoltre le capacita' del
candidato in merito agli aspetti seguenti:
9.3.1. Controllo del veicolo, in base agli elementi
seguenti: corretto impiego di cinture di sicurezza,
specchietti retrovisori, poggiatesta, sedili, fari e
dispositivi assimilabili, frizione, cambio, acceleratore,
freno (sistema terziario compreso, se disponibile), sterzo;
controllo del veicolo in situazioni diverse ed a diverse
velocita'; tenuta di strada; massa, dimensioni e
caratteristiche del veicolo; massa e tipi di carico (solo
per le categorie BE, C, CE, C1, C1E, DE, D1E); comfort dei
passeggeri (solo per le categorie D, DE, D1, D1E) (nessuna
accelerazione ne' frenata brusca, guida fluida);
9.3.2. Guida attenta ai consumi ed all'ambiente,
controllando opportunamente il numero di giri, il cambio
delle marce, le frenate e le accelerazioni (solo per le
categorie B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E);
9.3.3. Osservazione: osservazione a 360 gradi;
corretto impiego degli specchietti; visuale a lunga e media
distanza, nonche' a distanza ravvicinata;
9.3.4. Precedenze: precedenze agli incroci ed ai
raccordi; precedenze in situazioni diverse (ad esempio in
caso di inversione, di cambiamento di corsia, di manovre
speciali);
9.3.5. Corretto posizionamento sulla strada: nella
giusta corsia, sulle rotonde, in curva, a seconda del tipo
di veicolo e delle sue caratteristiche; preposizionamento;
9.3.6. Distanze di sicurezza: mantenimento delle
dovute distanze di sicurezza dal veicolo che precede e da
quelli a fianco; mantenimento delle dovute distanze dagli
altri utenti della strada;
9.3.7. Velocita': rispetto del limite massimo di
velocita', adattamento della velocita' alle condizioni di
traffico/climatiche, eventuale rispetto dei limiti fissati
a livello nazionale; guida ad una velocita' che permetta
l'arresto nel tratto di strada visibile e privo di
ostacoli; adattamento della velocita' a quella di altri
veicoli simili;
9.3.8. Semafori, segnaletica stradale e
segnalazione di condizioni particolari: corretto
comportamento ai semafori; rispetto dei comandi impartiti
dagli agenti del traffico; rispetto della segnaletica
stradale (divieto e obbligo); rispetto della segnaletica
orizzontale;
9.3.9. Segnalazione: effettuare le necessarie
segnalazioni, nei tempi e nei modi opportuni; corretto
impiego degli indicatori di direzione; comportamento
corretto in risposta alle segnalazioni effettuate dagli
altri utenti della strada;
9.3.10. Frenata ed arresto: tempestiva riduzione
della velocita', frenate ed arresti adeguati alle
circostanze; anticipo; utilizzo dei diversi sistemi di
frenatura (solo per le categorie C, CE, D, DE); riduzione
della velocita' con sistemi diversi da quelli di frenatura
(solo per le categorie C, CE, D, DE).
10. Durata della prova.
La durata della prova e la distanza percorsa devono
essere sufficienti per consentire la valutazione della
capacita' e dei comportamenti di cui alla lettera B del
presente allegato. La durata della prova su strada non deve
in ogni caso essere inferiore a 25 minuti per le categorie
A, A1, A2, B, B1 e BE ed a 45 minuti per tutte le altre
categorie. I periodi indicati non comprendono il tempo
necessario per accogliere il candidato, per predisporre il
veicolo, per il controllo tecnico dello stesso ai fini
della sicurezza stradale, per le manovre particolari e per
comunicare il risultato della prova pratica.
11. Luogo di prova.
La parte di prova di valutazione riservata alle manovre
particolari puo' essere effettuata su di un apposito
percorso di prova. La parte di prova volta ad esaminare il
comportamento nel traffico va condotta, se possibile, su
strade al di fuori del centro abitato, su superstrade ed
autostrade (o simili), nonche' sui diversi tipi di strada
urbana (zone residenziali, zone con limiti di velocita'
fissati a 30 e 50 km/h, strade urbane a grande
scorrimento), rappresentativi delle diverse difficolta' che
i futuri conducenti dovranno affrontare. La prova deve
auspicabilmente essere effettuata in diverse condizioni di
traffico. Tutto il periodo di prova deve essere impiegato
al meglio per valutare le capacita' del candidato nei
diversi tipi di traffico e di strade incontrati, che
dovranno essere quanto piu' vari possibile.».
- Il decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 17 maggio 1995, n. 317 (Disciplina
dell'attivita' delle autoscuole), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 1995.
- Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 10 gennaio 2014, n. 30 (Regolamento recante
modifiche alla disciplina dell'attivita' delle autoscuole e
dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di
insegnanti e di istruttori di autoscuole), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2014.
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, lettere b)
e c) del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 8 gennaio 2013 (Disciplina della prova di
controllo delle cognizioni e di verifica delle capacita' e
dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di
categoria C1, C, D1 e D, anche speciali, C1E, CE, D1E e
DE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 30
gennaio 2013:
«Art. 6 (Disposizioni transitorie). - 1. Fino alla
completa predisposizione dei questionari d'esame
informatizzati, di cui all'art. 1, comma 6:
(Omissis);
b) il titolare di patente di categoria C1 o C, che
intende conseguire rispettivamente una patente di categoria
C1E o CE sostiene una prova integrativa di verifica delle
cognizioni relativa agli argomenti di cui all'art. 1, comma
1, lettera b). Analogamente si procede qualora il titolare
di patente C1 con codice 97 intenda conseguire una patente
di categoria C1E con codice 97: si applicano, in tal caso,
le disposizioni di cui all'art. 3-bis, comma 2.
c) il titolare di patente di categoria D1 o D, che
intende conseguire rispettivamente una patente di categoria
D1E o DE sostiene una prova integrativa di verifica delle
cognizioni relativa agli argomenti di cui all'art. 1, comma
3, lettera b).».
- Per il testo dell'allegato II, lettera B, del decreto
legislativo 18 aprile 2011, n. 59, si veda nelle note alle
premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 7-bis del citato
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17
maggio 1995, n. 317, come modificato dal presente
regolamento:
«Art. 7-bis (Disposizioni comuni alle autoscuole ed ai
centri di istruzione automobilistica concernenti i veicoli
utili per le esercitazioni di guida). - 1. I veicoli in
dotazione alle autoscuole ovvero ai centri di istruzione
automobilistica, ai sensi rispettivamente degli articoli 6
e 7, comma 4, sono muniti di doppio comando almeno per la
frizione ed il freno, ad esclusione di quelli di categoria
AM, A1, A2, A e B1. L'installazione dei doppi comandi
risulta dalla carta di circolazione. I veicoli dotati di
doppi comandi sono altresi' dotati di un dispositivo
elettronico protetto, idoneo a rilevare la tipologia del
percorso, la durata della guida, sia in sede di
esercitazioni sia in sede di prova di verifica delle
capacita' e dei comportamenti. Tale dispositivo deve essere
conforme alle caratteristiche tecniche da stabilirsi con
apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, i veicoli
in dotazione alle autoscuole ovvero ai centri di istruzione
automobilistica, per le esercitazioni e per la prova di
verifica delle capacita' e dei comportamenti utili al
conseguimento delle patenti di guida, sono immatricolati
rispettivamente a nome del titolare dell'autoscuola ovvero
del consorzio che ha costituito il centro di istruzione. E'
ammesso il ricorso all'utilizzo dello strumento
contrattuale del leasing, nonche' della locazione senza
conducente che ricada nell'ambito di applicazione dell'art.
94, comma 4-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285.
3. Possono essere messi a disposizione di un'autoscuola
o di un centro di istruzione automobilistica i veicoli
utili per le esercitazioni e per la prova di verifica delle
capacita' e dei comportamenti per il conseguimento: della
patente di categoria B con il codice UE armonizzato 96, di
cui all'art. 116, comma 3, lettera f), terzo e quarto
periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
nonche' per il conseguimento delle patenti di guida
speciali e delle categorie B1 BE, C1, C1E, D1 e D1E. Tali
veicoli possono essere messi a disposizione dall'allievo
dell'autoscuola o del centro di istruzione automobilistica,
o da terzi, proprietari, usufruttuari, locatari con
facolta' di acquisto o venditori con patto di riservato
dominio. Qualora la disponibilita' da parte di un terzo, in
sede di prova di verifica delle capacita' e dei
comportamenti, sia consentita a titolo oneroso, tali
veicoli sono dotati del dispositivo elettronico di cui al
comma 1, terzo e quarto periodo.
4. I veicoli utili al conseguimento delle patenti di
guida di categoria AM, A1, A2, A, B con il codice UE
armonizzato 96, di cui all'art. 116, comma 3, lettera f),
terzo e quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, B1 e BE nonche' delle patenti di guida
speciali, quando sono in dotazione ad un'autoscuola o ad un
centro di istruzione automobilistica ai sensi del comma 2,
possono essere utilizzati per uso privato a condizione di
rinunciare all'agevolazione fiscale sulla tassa di
proprieta' e che, ove presenti, i doppi comandi siano resi
inoperanti.
5. I veicoli utili al conseguimento delle patenti di
guida di categoria C1, C1E, D1 e D1E, attrezzati
conformemente alle disposizioni emanate dal Capo del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, ai sensi dell'art. 203, comma 2, lettera
ii), del decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, oltre che ad uso esclusivo di
autoscuola, sono considerati ad uso speciale ai sensi
dell'art. 54, comma 1, lettera g), del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285. Le disposizioni di cui al periodo
precedente si applicano ai veicoli di cui al comma 3,
lettera b), quando sono in dotazione ad un'autoscuola o ad
un centro di istruzione automobilistica ai sensi del comma
2.
6. I veicoli di cui ai commi 4 e 5 possono essere
utilizzati anche per il trasporto degli allievi da e per la
sede d'esame, nonche' per ogni incombenza connessa
all'esercizio dell'attivita' di autoscuola o del centro di
istruzione automobilistica.
7. Non e' ammessa la comproprieta' o la dotazione a
titolo di leasing o locazione senza conducente ai sensi
dell'art. 94, comma 4-bis, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, dei veicoli tra due o piu' titolari di
autoscuola o tra due o piu' consorzi di cui all'art. 123,
comma 7, secondo periodo, del predetto decreto legislativo.
I veicoli in dotazione, ai sensi del comma 2, al medesimo
titolare di autoscuola possono essere utilizzati presso
tutte le sedi dell'autoscuola operanti in un'unica
provincia, ferma restando la dotazione minima per ciascuna
di tali sedi di almeno un veicolo utile al conseguimento
della patente di categoria B. I veicoli in dotazione ad un
consorzio possono essere utilizzati presso tutti i centri
di istruzione automobilistica costituiti dal medesimo
consorzio nell'ambito della stessa provincia.
8. In caso di documentato guasto dell'unico veicolo
utile a conseguire una determinata categoria di patente,
l'autoscuola o il centro di istruzione automobilistica
possono utilizzare, anche per gli esami, un veicolo
conferito in disponibilita' da un'altra autoscuola o da un
centro di istruzione automobilistica, per un periodo non
superiore a trenta giorni, previa comunicazione alla
provincia, che puo' prorogare detto termine sulla base di
motivate e documentate esigenze.
9. L'inserimento dei veicoli nel parco veicolare di
un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica,
ovvero la relativa dismissione, sono comunicati alla
provincia territorialmente competente entro otto giorni
lavorativi decorrenti dalla data di stipula del negozio
giuridico dal quale gli stessi derivano. Qualora, a seguito
della dismissione di un veicolo, lo stesso sia ceduto ad un
soggetto diverso da un titolare di autoscuola o da un
consorzio, il cedente richiede l'aggiornamento della carta
di circolazione ai sensi dell'art. 78 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
10. Per i veicoli in dotazione, le autoscuole ed i
centri di istruzione automobilistica ottemperano alle
disposizioni di cui all'art. 193, comma 1, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e provvedono anche alla
copertura assicurativa della circolazione durante le
esercitazioni di guida e l'effettuazione degli esami.
11. Se un'autoscuola o un centro di istruzione
automobilistica sono provvisti di spazi dichiarati idonei
dal Dipartimento per i trasporti la navigazione ed i
sistemi informativi e statistici, le prove di capacita' e
di comportamento per il conseguimento delle patenti di
guida di categoria AM, A1, A2 ed A possono essere sostenute
presso tali spazi da:
a) allievi rispettivamente dell'autoscuola e delle
autoscuole consorziate;
b) altri candidati, eventualmente anche iscritti presso
altre autoscuole, consorziate o non consorziate, qualora
l'autoscuola o il centro di istruzione automobilistica ne
consentano la disponibilita'.».
- Per il testo del comma 3, lettera f), terzo e quarto
periodo, dell'art. 116 del citato decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, si veda nelle note alle premesse.
 
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