Gazzetta n. 92 del 21 aprile 2015 (vai al sommario)
LEGGE 2 aprile 2015, n. 44
Modifica all'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1

1. Il comma 12 dell'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e' sostituito dai seguenti:
«12. Il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la concessione da parte di banche nonche' di intermediari finanziari, di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, di finanziamenti a medio e lungo termine, con capitalizzazione annuale di interessi e di spese, riservati a persone fisiche con eta' superiore a sessanta anni compiuti, il cui rimborso integrale in un'unica soluzione puo' essere richiesto al momento della morte del soggetto finanziato ovvero qualora vengano trasferiti, in tutto o in parte, la proprieta' o altri diritti reali o di godimento sull'immobile dato in garanzia o si compiano atti che ne riducano significativamente il valore, inclusa la costituzione di diritti reali di garanzia in favore di terzi che vadano a gravare sull'immobile.
12-bis. E' fatta salva la volonta' del finanziato di concordare, al momento della stipulazione del contratto, modalita' di rimborso graduale della quota di interessi e delle spese, prima del verificarsi degli eventi di cui al comma 12, sulla quale non si applica la capitalizzazione annuale degli interessi. In caso di inadempimento si applica l'articolo 40, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385.
12-ter. Ai fini dell'applicazione della disciplina prevista dagli articoli 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, non rileva la data di rimborso del prestito vitalizio ipotecario.
12-quater. I finanziamenti di cui al comma 12 del presente articolo sono garantiti da ipoteca di primo grado su immobili residenziali e agli stessi si applica l'articolo 39, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385. L'ipoteca di primo grado a garanzia del finanziamento di cui al comma 12 non puo' essere iscritta contemporaneamente su piu' immobili di proprieta' del finanziato. Qualora il finanziamento non sia integralmente rimborsato entro dodici mesi dal verificarsi degli eventi di cui al citato comma 12, il finanziatore vende l'immobile ad un valore pari a quello di mercato, determinato da un perito indipendente incaricato dal finanziatore, utilizzando le somme ricavate dalla vendita per estinguere il credito vantato in dipendenza del finanziamento stesso. Trascorsi ulteriori dodici mesi senza che sia stata perfezionata la vendita, tale valore viene decurtato del 15 per cento per ogni dodici mesi successivi fino al perfezionamento della vendita dell'immobile. In alternativa, l'erede puo' provvedere alla vendita dell'immobile, in accordo con il finanziatore, purche' la compravendita si perfezioni entro dodici mesi dal conferimento dello stesso. Le eventuali somme rimanenti, ricavate dalla vendita e non portate a estinzione del predetto credito, sono riconosciute al soggetto finanziato o ai suoi aventi causa. L'importo del debito residuo non puo' superare il ricavato della vendita dell'immobile, al netto delle spese sostenute. Nei confronti dell'acquirente dell'immobile non hanno effetto le domande giudiziali di cui all'articolo 2652, primo comma, numeri 7) e 8), del codice civile trascritte successivamente alla trascrizione dell'acquisto.
12-quinquies. Il Ministro dello sviluppo economico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite l'Associazione bancaria italiana e le associazioni dei consumatori, con proprio decreto, adotta un regolamento nel quale sono stabilite le regole per l'offerta dei prestiti vitalizi ipotecari e sono individuati i casi e le formalita' che comportino una riduzione significativa del valore di mercato dell'immobile, tale da giustificare la richiesta di rimborso integrale del finanziamento, e con il quale garantire trasparenza e certezza dell'importo oggetto del finanziamento, dei termini di pagamento, degli interessi e di ogni altra spesa dovuta.
12-sexies. I finanziamenti stipulati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione continuano a essere regolati dalle disposizioni vigenti a tale data».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 2 aprile 2015

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Il testo dell'articolo 11-quaterdecies del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come
modificato dalla presente legge, e' il seguente :
«Art. 11-quaterdecies. (Interventi infrastrutturali,
per la ricerca e per l'occupazione). - 1. Per consentire
l'organizzazione e l'adeguamento degli impianti e
attrezzature necessari allo svolgimento dei Campionati
mondiali di nuoto che si terranno a Roma nel 2009 e dei
Giochi del Mediterraneo che si terranno a Pescara nel
medesimo anno, il Dipartimento della protezione civile e'
autorizzato a provvedere con contributi quindicennali nei
confronti dei soggetti competenti. A tal fine e'
autorizzata la spesa annua di 2 milioni di euro per
quindici anni a decorrere dal 2007, nonche' quella annua di
2 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno
2008, da ripartire in eguale misura tra le manifestazioni
di cui al primo periodo del presente comma.
2.
3. Per la prosecuzione degli interventi previsti
dall' articolo 1, comma 279, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, e' autorizzata la spesa di ulteriori 3 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2006.
4. Al comma 2 dell' articolo 2 del decreto-legge 24
dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «1° luglio 2003«
sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2005»;
b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2005«
sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006»;
c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2005»
sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006».
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la
fauna selvatica o, se istituti, degli istituti regionali,
possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento
selettivi, distinti per sesso e classi di eta',
regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati
appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei
periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992,
n. 157.
6. Al comma 1 dell' articolo 70 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e' aggiunta la
seguente lettera: « e-ter) dell'esecuzione di vendemmie di
breve durata e a carattere saltuario, effettuata da
studenti e pensionati». A tal fine e' autorizzata la spesa
annua di 200.000 euro dal 2006.
7. Al fine di garantire i livelli occupazionali nel
parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, e' erogata a
favore dell'ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise
la somma di euro 2.500.000, a decorrere dall'anno 2006, per
consentire la stabilizzazione del personale fuori ruolo
operante presso l'ente. Le relative stabilizzazioni sono
effettuate nei limiti delle risorse assegnate con il
presente comma e nel rispetto delle normative vigenti in
materia di assunzioni, anche in soprannumero. I rapporti di
lavoro in essere con il personale che presta attivita'
professionale e collaborazione presso l'ente parco sono
regolati, sulla base di nuovi contratti che verranno
stipulati dall'ente, a decorrere dal 1° gennaio 2006, fino
alla definitiva stabilizzazione del suddetto personale e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 2007 nei limiti delle
risorse di cui al primo periodo. Al relativo onere si
provvede attraverso la riduzione del fondo di cui al comma
96 dell' articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
8. Il comma 12 dell' articolo 9 della legge 6
dicembre 1991, n. 394, e' sostituito dal seguente:
«12. Gli organi dell'Ente parco durano in carica
cinque anni».
9. All'articolo 17, commi 1, 2 e 6, lettera a), del
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive
modificazioni, le parole: «31 dicembre 2005» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006». La
disposizione del presente comma non si applica alle
discariche di II categoria, di tipo A, di tipo ex 2A e alle
discariche per inerti, cui si conferiscono materiali di
matrice cementizia contenenti amianto, per le quali il
termine di conferimento e' fissato alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
10. Il contributo di cui alla legge 23 settembre
1993, n. 379, e' aumentato, a decorrere dall'anno 2006, ad
euro 2.300.000. Per le attivita' e il conseguimento delle
finalita' scientifiche del Polo nazionale di cui alla
tabella A prevista dall'articolo 1 della legge 29 ottobre
2003, n. 291, viene riconosciuto alla Sezione italiana
dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della
cecita' un contributo annuo di euro 750.000. E' concesso un
contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni
2006, 2007 e 2008 in favore dell'ente morale riconosciuto
con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1967,
n. 516. Il contributo di cui all' articolo 1, comma 113,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, deve essere inteso
come contributo statale annuo ordinario; a decorrere
dall'anno 2006 esso e' pari a 400.000 euro. Per le
finalita' di cui all' articolo 1, comma 187, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e' autorizzata per il 2006 la spesa
di 15 milioni di euro e per ciascuno degli anni 2007 e 2008
la spesa di un milione di euro. In favore della Lega
italiana tumori e' autorizzata la spesa di 1 milione di
euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
11. In considerazione del rilievo nazionale e
internazionale nella sperimentazione sanitaria di elevata
specializzazione e nella cura delle patologie nel campo
dell'oftalmologia, per l'anno 2006 e' autorizzata la
concessione di un contributo di 1 milione di euro in favore
della Fondazione «G.B. Bietti» per lo studio e la ricerca
in oftalmologia, con sede in Roma. Allo scopo di promuovere
il miglioramento della salute e di offrire ai cittadini
alti livelli di assistenza ospedaliera, e' autorizzata la
concessione di un contributo associativo nel limite di
50.000 euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008
in favore del Comitato permanente degli Ospedali
dell'Unione europea (Hope) con sede in Belgio. E'
autorizzata la spesa di 219.000 euro per l'anno 2006,
500.000 euro per l'anno 2007 e 500.000 euro per l'anno 2008
per l'interconnessione e la formazione sanitaria tra centri
sanitari all'estero e in Italia che il Ministro della
salute, il Ministro per gli italiani nel mondo, il Ministro
degli affari esteri, il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie attuano congiuntamente
avvalendosi, in particolare, dell'Associazione denominata
«Alleanza degli Ospedali italiani nel mondo», da essi
congiuntamente costituita in data 2 febbraio 2004.
12. Il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto
la concessione da parte di banche nonche' di intermediari
finanziari, di cui all'articolo 106 del testo unico di cui
al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni, di finanziamenti a medio e lungo
termine, con capitalizzazione annuale di interessi e di
spese, riservati a persone fisiche con eta' superiore a
sessanta anni compiuti, il cui rimborso integrale in
un'unica soluzione puo' essere richiesto al momento della
morte del soggetto finanziato ovvero qualora vengano
trasferiti, in tutto o in parte, la proprieta' o altri
diritti reali o di godimento sull'immobile dato in garanzia
o si compiano atti che ne riducano significativamente il
valore, inclusa la costituzione di diritti reali di
garanzia in favore di terzi che vadano a gravare
sull'immobile.
12-bis. E' fatta salva la volonta' del finanziato di
concordare, al momento della stipulazione del contratto,
modalita' di rimborso graduale della quota di interessi e
delle spese, prima del verificarsi degli eventi di cui al
comma 12, sulla quale non si applica la capitalizzazione
annuale degli interessi. In caso di inadempimento si
applica l'articolo 40, comma 2, del testo unico di cui al
decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385.
12-ter. Ai fini dell'applicazione della disciplina
prevista dagli articoli 15 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e
successive modificazioni, non rileva la data di rimborso
del prestito vitalizio ipotecario.
12-quater. I finanziamenti di cui al comma 12 del
presente articolo sono garantiti da ipoteca di primo grado
su immobili residenziali e agli stessi si applica
l'articolo 39, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del testo unico di cui
al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385. L'ipoteca
di primo grado a garanzia del finanziamento di cui al comma
12 non puo' essere iscritta contemporaneamente su piu'
immobili di proprieta' del finanziato. Qualora il
finanziamento non sia integralmente rimborsato entro dodici
mesi dal verificarsi degli eventi di cui al citato comma
12, il finanziatore vende l'immobile ad un valore pari a
quello di mercato, determinato da un perito indipendente
incaricato dal finanziatore, utilizzando le somme ricavate
dalla vendita per estinguere il credito vantato in
dipendenza del finanziamento stesso. Trascorsi ulteriori
dodici mesi senza che sia stata perfezionata la vendita,
tale valore viene decurtato del 15 per cento per ogni
dodici mesi successivi fino al perfezionamento della
vendita dell'immobile. In alternativa, l'erede puo'
provvedere alla vendita dell'immobile, in accordo con il
finanziatore, purche' la compravendita si perfezioni entro
dodici mesi dal conferimento dello stesso. Le eventuali
somme rimanenti, ricavate dalla vendita e non portate a
estinzione del predetto credito, sono riconosciute al
soggetto finanziato o ai suoi aventi causa. L'importo del
debito residuo non puo' superare il ricavato della vendita
dell'immobile, al netto delle spese sostenute. Nei
confronti dell'acquirente dell'immobile non hanno effetto
le domande giudiziali di cui all'articolo 2652, primo
comma, numeri 7) e 8), del codice civile trascritte
successivamente alla trascrizione dell'acquisto.
12-quinquies. Il Ministro dello sviluppo economico,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sentite l'Associazione bancaria
italiana e le associazioni dei consumatori, con proprio
decreto, adotta un regolamento nel quale sono stabilite le
regole per l'offerta dei prestiti vitalizi ipotecari e sono
individuati i casi e le formalita' che comportino una
riduzione significativa del valore di mercato
dell'immobile, tale da giustificare la richiesta di
rimborso integrale del finanziamento, e con il quale
garantire trasparenza e certezza dell'importo oggetto del
finanziamento, dei termini di pagamento, degli interessi e
di ogni altra spesa dovuta.
12-sexies. I finanziamenti stipulati prima della data
di entrata in vigore della presente disposizione continuano
a essere regolati dalle disposizioni vigenti a tale data.
13. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, emana
uno o piu' decreti, ai sensi dell' articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:
a) il riordino delle disposizioni in materia di
attivita' di installazione degli impianti all'interno degli
edifici;
b) la definizione di un reale sistema di verifiche
degli impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo
primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti
garantendo una effettiva sicurezza;
c) la determinazione delle competenze dello Stato,
delle regioni e degli enti locali secondo i principi di
sussidiarieta' e di leale collaborazione, anche tramite lo
strumento degli accordi in sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281;
d) la previsione di sanzioni in caso di violazione
degli obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti dalle
lettere a) e b).
14. Per la prosecuzione ed il completamento degli
interventi di cui all' articolo 52, comma 21, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e' autorizzata la spesa di 10
milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
15. Al comma 4 dell' articolo 1 della legge 9
dicembre 1998, n. 426, dopo la lettera p-terdecies), e'
aggiunta la seguente:
« p-quaterdecies) area del territorio di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 maggio
2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27
maggio 2005».
16. Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, la disposizione prevista
dall'articolo 2, comma 1, lettera b), dello stesso decreto
si interpreta nel senso che un'area e' da considerare
comunque fabbricabile se e' utilizzabile a scopo
edificatorio in base allo strumento urbanistico generale,
indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del
medesimo.
17. E' autorizzato un contributo quindicennale di 1
milione di euro a decorrere dall'anno 2006 in favore
dell'ANAS Spa per la realizzazione di lavori di raccordo
stradale tra le strade pugliesi SP 231 e SP 238.
18. Con decreto del Ministro delle attivita'
produttive e' determinata annualmente la quota di risorse
del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica
di cui all' articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n.
46, da destinare, a valere sulla quota erogata a fondo
perduto, agli interventi previsti dal comma 270 dell'
articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
19. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 155
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e' sostituito dal seguente: «Il reddito imponibile
dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a),
derivante dall'utilizzo in traffico internazionale delle
navi indicate nell'articolo 8 -bis, comma 1, lettera a),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, iscritte nel
registro internazionale di cui al decreto-legge 30 dicembre
1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 1998, n. 30, e dagli stessi armate, nonche' delle
navi noleggiate il cui tonnellaggio non sia superiore al 50
per cento di quello complessivamente utilizzato, e'
determinato ai sensi della presente sezione qualora il
contribuente comunichi un'opzione in tal senso all'Agenzia
delle entrate entro tre mesi dall'inizio del periodo
d'imposta a partire dal quale intende fruirne con le
modalita' di cui al decreto previsto dall'articolo 161».
20. Per la prosecuzione degli interventi previsti
dall' articolo 2 della legge 30 luglio 2002, n. 174,
nonche' per la realizzazione di opere di natura sociale,
culturale e sportiva, e' autorizzato un contributo
quindicennale di 1 milione di euro a decorrere dall'anno
2006.
21. All' articolo 1 del decreto legge 24 dicembre
2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2004, n. 46, al comma 3, dopo le parole:
«dell'ambiente naturale» sono inserite le seguenti: «, le
associazioni riconosciute a carattere nazionale aventi per
oggetto statutario, da piu' di quaranta anni, lo
svolgimento o la promozione di attivita' di ricerca
oncologica.».
 
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