Gazzetta n. 91 del 20 aprile 2015 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 18 febbraio 2015, n. 7
Testo del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 41 del 19 febbraio 2015), coordinato con la legge di conversione 17 aprile 2015, n. 43 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1 ), recante: «Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonche' proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Nuove fattispecie di delitto in materia di terrorismo

1. All'articolo 270-quater del codice penale, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
«Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata e' punita con la pena della reclusione da (( cinque a otto anni )).».
2. Dopo l'articolo 270-quater del codice penale e' inserito il seguente:
«Art. 270-quater.1
(Organizzazione di trasferimenti per finalita' di terrorismo)
Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi (( in territorio estero )) finalizzati al compimento delle condotte con finalita' di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, e' punito con la reclusione (( da cinque a otto anni )).».
3. All'articolo 270-quinquies del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del primo comma, dopo le parole: «della persona addestrata» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti (( univocamente )) finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies»;
b) dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: «Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto (( di chi addestra o istruisce )) e' commesso attraverso strumenti informatici o telematici.».
(( 3-bis. La condanna per i delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1 e 270-quinquies del codice penale comporta la pena accessoria della perdita della potesta' genitoriale quando e' coinvolto un minore. ))

Riferimenti normativi

Si riporta il testo degli articoli 270-quater e
270-quinquies del codice penale, come modificati dalla
presente legge:
«Art. 270-quater (Arruolamento con finalita' di
terrorismo anche internazionale)
Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo
270-bis, arruola una o piu' persone per il compimento di
atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici
essenziali, con finalita' di terrorismo, anche se rivolti
contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo
internazionale, e' punito con la reclusione da sette a
quindici anni.
Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il
caso di addestramento, la persona arruolata e' punita con
la pena della reclusione da cinque a otto anni.»

«Art. 270-quinquies (Addestramento ad attivita' con
finalita' di terrorismo anche internazionale).
Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo
270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla
preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da
fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o
batteriologiche nocive o pericolose, nonche' di ogni altra
tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza
ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con
finalita' di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato
estero, un'istituzione o un organismo internazionale, e'
punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa
pena si applica nei confronti della persona addestrata,
nonche' della persona che avendo acquisito, anche
autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti
di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti
univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di
cui all'articolo 270-sexies.
Le pene previste dal presente articolo sono aumentate
se il fatto di chi addestra o istruisce e' commesso
attraverso strumenti informatici o telematici.».

Si riporta il testo vigente degli articoli 270-bis,
270-ter e 270-sexies del codice penale:
«Art. 270-bis (Associazioni con finalita' di terrorismo
anche internazionale o di eversione dell'ordine
democratico).
Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o
finanzia associazioni che si propongono il compimento di
atti di violenza con finalita' di terrorismo o di eversione
dell'ordine democratico e' punito con la reclusione da
sette a quindici anni.
Chiunque partecipa a tali associazioni e' punito con la
reclusione da cinque a dieci anni.
Ai fini della legge penale, la finalita' di terrorismo
ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti
contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo
internazionale.
Nei confronti del condannato e' sempre obbligatoria la
confisca delle cose che servirono o furono destinate a
commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il
prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.»
«Art. 270-ter (Assistenza agli associati)
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di
favoreggiamento, da' rifugio o fornisce vitto, ospitalita',
mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna
delle persone che partecipano alle associazioni
indicate negli articoli 270 e 270-bis e' punito con la
reclusione fino a quattro anni.
La pena e' aumentata se l'assistenza e' prestata
continuativamente.
Non e' punibile chi commette il fatto in favore di un
prossimo congiunto.»

«Art. 270-sexies (Condotte con finalita' di terrorismo)
1. Sono considerate con finalita' di terrorismo le condotte
che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave
danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e
sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o
costringere i poteri pubblici o un'organizzazione
internazionale a compiere o astenersi dal compiere un
qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture
politiche fondamentali, costituzionali, economiche e
sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale,
nonche' le altre condotte definite terroristiche o commesse
con finalita' di terrorismo da convenzioni o altre norme di
diritto internazionale vincolanti per l'Italia.».
 
Art. 2

Integrazione delle misure di prevenzione e contrasto delle attivita'
terroristiche

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 302, primo comma, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «La pena e' aumentata se il fatto e' commesso attraverso strumenti informatici o telematici.»;
b) all'articolo 414 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al terzo comma e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «La pena prevista dal presente comma nonche' dal primo e dal secondo comma e' aumentata se il fatto e' commesso attraverso strumenti informatici o telematici.»;
2) al quarto comma e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «La pena e' aumentata fino a due terzi se il fatto e' commesso attraverso strumenti informatici o telematici.».
(( b-bis) all'articolo 497-bis, primo comma, le parole: «e' punito con la reclusione da uno a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «e' punito con la reclusione da due a cinque anni».
1-bis. Dopo l'articolo 234 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
«Art. 234-bis. - (Acquisizione di documenti e dati informatici). - 1. E' sempre consentita l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo caso, del legittimo titolare».
1-ter. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera m) e' aggiunta la seguente:
«m-bis) delitti di fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'articolo 497-bis del codice penale»;
b) all'articolo 381, comma 2, la lettera m-bis) e' abrogata.
1-quater. All'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «quando sia necessario per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4 e 51, comma 3-bis, del codice» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' di quelli di cui all'articolo 51, comma 3-quater, del codice, commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche»;
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3, il procuratore puo' autorizzare, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, la conservazione dei dati acquisiti, anche relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, quando gli stessi sono indispensabili per la prosecuzione dell'attivita' finalizzata alla prevenzione di delitti di cui al comma 1». ))

2. Ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 9, commi 1, lettera b), e 2, della legge 16 marzo 2006, n. 146, svolte dagli ufficiali di polizia giudiziaria ivi indicati, nonche' delle attivita' di prevenzione e repressione delle attivita' terroristiche o di agevolazione del terrorismo, di cui all'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarita' dei servizi di telecomunicazione, fatte salve le iniziative e le determinazioni dell'autorita' giudiziaria, aggiorna costantemente un elenco di siti utilizzati per le attivita' e le condotte di cui agli articoli 270-bis e 270-sexies del codice penale, nel quale confluiscono le segnalazioni effettuate dagli organi di polizia giudiziaria richiamati dal medesimo comma 2 dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 144 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del 2005. (( Il Ministro dell'interno riferisce sui provvedimenti adottati ai sensi del presente comma e dei commi 3 e 4 del presente articolo in un'apposita sezione della relazione annuale di cui all'articolo 113 della legge 1° aprile 1981, n. 121. ))
3. I fornitori di connettivita', su richiesta dell'autorita' giudiziaria procedente, (( preferibilmente effettuata per il tramite degli organi di polizia giudiziaria di cui al comma 2 dell'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, )) inibiscono l'accesso ai siti inseriti nell'elenco di cui al comma 2, secondo le modalita', i tempi e le soluzioni tecniche individuate e definite con il decreto previsto dall'articolo 14-quater, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269.
4. Quando si procede per i delitti di cui agli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater e 270-quinquies del codice penale commessi con le finalita' di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies del codice penale, e sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che alcuno compia dette attivita' per via telematica, il pubblico ministero ordina, con decreto motivato, (( preferibilmente per il tramite degli organi di polizia giudiziaria di cui al comma 2 dell'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, )) ai fornitori di servizi di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, ovvero ai soggetti che comunque forniscono servizi di immissione e gestione, attraverso i quali il contenuto relativo alle medesime attivita' e' reso accessibile al pubblico, di provvedere alla rimozione dello stesso. (( In caso di contenuti generati dagli utenti e ospitati su piattaforme riconducibili a soggetti terzi, e' disposta la rimozione dei soli specifici contenuti illeciti )). I destinatari adempiono all'ordine immediatamente e comunque non oltre quarantotto ore dal ricevimento della notifica. In caso di mancato adempimento, si dispone l'interdizione dell'accesso al dominio internet nelle forme e con le modalita' di cui all'articolo 321 del codice di procedura penale (( , garantendo comunque, ove tecnicamente possibile, la fruizione dei contenuti estranei alle condotte illecite )).
5. All'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo le parole: «Guardia di finanza» sono inserite le seguenti: «, nonche' al Comitato di analisi strategica antiterrorismo».

Riferimenti normativi

Si riporta il testo degli articoli 302 e 414 del codice
penale, come modificati dalla presente legge:

«Art. 302 (Istigazione a commettere alcuno dei delitti
preveduti dai capi primo e secondo)
Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti,
non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo
titolo, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la
reclusione, e' punito, se l'istigazione non e' accolta,
ovvero se l'istigazione e' accolta ma il delitto non e'
commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena e'
aumentata fino a due terzi se il fatto e' commesso
attraverso strumenti informatici o telematici.
Tuttavia, la pena da applicare e' sempre inferiore alla
meta' della pena stabilita per il delitto al quale si
riferisce l'istigazione.»

«Art. 414 (Istigazione a delinquere)
Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o piu'
reati e' punito, per il solo fatto dell'istigazione:
1. con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi
di istigazione a commettere delitti;
2. con la reclusione fino a un anno, ovvero con la
multa fino a euro 206, se trattasi di istigazione a
commettere contravvenzioni.
Se si tratta di istigazione a commettere uno o piu'
delitti e una o piu' contravvenzioni, si applica la pena
stabilita nel n. 1.
Alla pena stabilita nel n. 1 soggiace anche chi
pubblicamente fa l'apologia di uno o piu' delitti. La pena
prevista dal presente comma nonche' dal primo e dal secondo
comma e' aumentata se il fatto e' commesso attraverso
strumenti informatici o telematici.
Fuori dei casi di cui all'articolo 302, se
l'istigazione o l'apologia di cui ai commi precedenti
riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l'umanita'
la pena e' aumentata della meta'. La pena e' aumentata fino
a due terzi se il fatto e' commesso attraverso strumenti
informatici o telematici.».

Si riporta il testo dell'articolo 497-bis del codice
penale come modificato dalla presente legge:

«Art. 497-bis (Possesso e fabbricazione di documenti di
identificazione falsi)
Chiunque e' trovato in possesso di un documento falso
valido per l'espatrio e' punito con la reclusione da due a
cinque anni.
La pena di cui al primo comma e' aumentata da un terzo
alla meta' per chi fabbrica o comunque forma il documento
falso, ovvero lo detiene fuori dei casi di uso personale.».

Si riporta il testo degli articoli 380 e 381 del codice
di procedura penale come modificati dalla presente legge:
«Art. 380 (Arresto obbligatorio in flagranza)
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
procedono all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di
un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale
la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della
reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel
massimo a venti anni.
2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono
all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di uno dei
seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:
a) delitti contro la personalita' dello Stato previsti
nel titolo I del libro II del codice penale per i quali e'
stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo
a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
b) delitto di devastazione e saccheggio previsto
dall'articolo 419 del codice penale;
c) delitti contro l'incolumita' pubblica previsti nel
titolo VI del libro II del codice penale per i quali e'
stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo
a tre anni o nel massimo a dieci anni;
d) delitto di riduzione in schiavitu' previsto
dall'articolo 600, delitto di prostituzione minorile
previsto dall'articolo 600-bis, primo comma, delitto di
pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi
primo e secondo, anche se relativo al materiale
pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e delitto di
iniziative turistiche volte allo sfruttamento della
prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies
del codice penale;
d-bis) delitto di violenza sessuale previsto
dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo
comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto
dall'articolo 609-octies del codice penale(;
d-ter) delitto di atti sessuali con minorenne di cui
all'articolo 609-quater, primo e secondo comma, del codice
penale;
e) delitto di furto quando ricorre la circostanza
aggravante prevista dall' articolo 4 della legge 8 agosto
1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti
previste dall'articolo 625, primo comma, numeri 2), prima
ipotesi, 3) e 5), nonche' 7-bis), del codice penale, salvo
che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza
attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4),
del codice penale;
e-bis) delitti di furto previsti dall'articolo 624-bis
del codice penale, salvo che ricorra la circostanza
attenuante di cui all' articolo 62, primo comma, numero 4),
del codice penale;
f) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del
codice penale e di estorsione previsto dall'articolo 629
del codice penale;
f-bis) delitto di ricettazione, nell'ipotesi aggravata
di cui all'articolo 648, primo comma, secondo periodo, del
codice penale;
g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione
nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o
tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi
clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse
quelle previste dall' articolo 2 , comma terzo, della legge
18 aprile 1975, n. 110;
h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o
psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del testo unico
approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per
i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo;
i) delitti commessi per finalita' di terrorismo o di
eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge
stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni ;
l) delitti di promozione, costituzione, direzione e
organizzazione delle associazioni segrete previste dall'
articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, delle
associazioni di carattere militare previste dall' articolo
1 della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni,
dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2,
della legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni,
associazioni, movimenti o gruppi di cui all' art. 3 , comma
3, della L. 13 ottobre 1975, n. 654;
l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione
e organizzazione della associazione di tipo mafioso
prevista dall'articolo 416-bis del codice penale;
l-ter) delitti di maltrattamenti contro familiari e
conviventi e di atti persecutori, previsti dall'articolo
572 e dall' articolo 612-bis del codice penale;
m) delitti di promozione, direzione, costituzione e
organizzazione della associazione per delinquere prevista
dall'articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale , se
l'associazione e' diretta alla commissione di piu' delitti
fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c),
d), f), g), i) del presente comma;
m-bis) delitti di fabbricazione, detenzione o uso di
documento di identificazione falso previsti dall'articolo
497-bis del codice penale;
m-ter) delitti di promozione, direzione,
organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto
di persone ai fini dell'ingresso illegale nel territorio
dello Stato, di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni.
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela,
l'arresto in flagranza e' eseguito se la querela viene
proposta, anche con dichiarazione resa oralmente
all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente
nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la
querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'.»;

«Art. 381(Arresto facoltativo in flagranza)
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
hanno facolta' di arrestare chiunque e' colto in flagranza
di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il
quale la legge stabilisce la pena della reclusione
superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto
colposo per il quale la legge stabilisce la pena della
reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.
2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
hanno altresi' facolta' di arrestare chiunque e' colto in
flagranza di uno dei seguenti delitti:
a) peculato mediante profitto dell'errore altrui
previsto dall'articolo 316 del codice penale;
b) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
prevista dagli articoli 319 comma 4 e 321 del codice
penale;
c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista
dall'articolo 336 comma 2 del codice penale;
d) commercio e somministrazione di medicinali guasti e
di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443 e
444 del codice penale;
e) corruzione di minorenni prevista dall'articolo 530
del codice penale;
f) lesione personale prevista dall'articolo 582 del
codice penale;
f- bis) violazione di domicilio prevista dall' articolo
614, primo e secondo comma, del codice penale (5);
g) furto previsto dall'articolo 624 del codice penale;
h) danneggiamento aggravato a norma dell'articolo 635
comma 2 del codice penale;
i) truffa prevista dall'articolo 640 del codice penale;
l) appropriazione indebita prevista dall'articolo 646
del codice penale;
l- bis) offerta, cessione o detenzione di materiale
pornografico previste dagli articoli 600-ter, quarto comma,
e 600-quater del codice penale, anche se relative al
materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del
medesimo codice;
m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non
riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24 comma 1 della
legge 18 aprile 1975, n. 110;
m-bis) (Abrogata);
m-ter) falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico
ufficiale sulla identita' o su qualita' personali proprie o
di altri, prevista dall' articolo 495 del codice penale;
m-quater) fraudolente alterazioni per impedire
l'identificazione o l'accertamento di qualita' personali,
previste dall' articolo 495-ter del codice penale.
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela,
l'arresto in flagranza puo' essere eseguito se la querela
viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente
all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente
nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la
querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'.
4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si
procede all'arresto in flagranza soltanto se la misura e'
giustificata dalla gravita' del fatto ovvero dalla
pericolosita' del soggetto desunta dalla sua personalita' o
dalle circostanze del fatto.
4-bis. Non e' consentito l'arresto della persona
richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria
o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto
delle informazioni o il rifiuto di fornirle.».

Si riporta il testo dell'articolo 226 del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale), come modificato dalla presente legge:
«Art. 226 (Intercettazioni e controlli preventivi sulle
comunicazioni)
1. Il Ministro dell'interno o, su sua delega, i
responsabili dei Servizi centrali di cui all'articolo 12
del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nonche'
il questore o il comandante provinciale dei Carabinieri e
della Guardia di finanza, richiedono al procuratore della
Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto
in cui si trova il soggetto da sottoporre a controllo
ovvero, nel caso non sia determinabile, del distretto in
cui sono emerse le esigenze di prevenzione,
l'autorizzazione all'intercettazione di comunicazioni o
conversazioni, anche per via telematica, nonche'
all'intercettazione di comunicazioni o conversioni tra
presenti anche se queste avvengono nei luoghi indicati
dall'articolo 614 del codice penale quando sia necessario
per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di
delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4
e 51, comma 3-bis, del codice, nonche' di quelli di cui
all'articolo 51, comma 3-quater, del codice, commessi
mediante l'impiego di tecnologie informatiche o
telematiche. Il Ministro dell'interno puo' altresi'
delegare il Direttore della Direzione investigativa
antimafia limitatamente ai delitti di cui all'articolo 51,
comma 3-bis.
2. Il procuratore della Repubblica, qualora vi siano
elementi investigativi che giustifichino l'attivita' di
prevenzione e lo ritenga necessario, autorizza
l'intercettazione per la durata massima di giorni quaranta,
prorogabile per periodi succesivi di giorni venti ove
permangano i presupposti di legge. L'autorizzazione alla
prosecuzione delle operazioni e' data dal pubblico
ministero con decreto motivato, nel quale deve essere dato
chiaramente atto dei motivi che rendono necessaria la
prosecuzione delle operazioni.
3. Delle operazioni svolte e dei contenuti intercettati
e' redatto verbale sintetico che, unitamente ai supporti
utilizzati, e' depositato presso il procuratore che ha
autorizzato le attivita' entro cinque giorni dal termine
delle stesse. Il predetto termine e' di dieci giorni se
sussistono esigenze di traduzione delle comunicazioni o
conversazioni. Il procuratore, verificata la conformita'
delle attivita' compiute all'autorizzazione, dispone
l'immediata distribuzione dei supporti e dei verbali.
3-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3, il
procuratore puo' autorizzare, per un periodo non superiore
a ventiquattro mesi, la conservazione dei dati acquisiti,
anche relativi al traffico telematico, esclusi comunque i
contenuti delle comunicazioni, quando gli stessi sono
indispensabili per la prosecuzione dell'attivita'
finalizzata alla prevenzione di delitti di cui al comma 1.
4. Con le modalita' e nei casi di cui ai commi 1 e 3,
puo' essere autorizzato il tracciamento delle comunicazioni
telefoniche e telematiche, nonche' l'acquisizione dei dati
esterni relativi alle comunicazioni telefoniche e
telematiche intercorse e l'acquisizione di ogni altra
informazione utile in possesso degli operatori di
telecomunicazioni.
5. In ogni caso gli elementi acquisiti attraverso le
attivita' preventive non possono essere utilizzati nel
procedimento penale, fatti salvi i fini investigativi. In
ogni caso le attivita' di intercettazione preventiva di cui
ai commi precedenti, e le notizie acquisite a seguito delle
attivita' medesime, non possono essere menzionate in atti
di indagine ne' costituire oggetto di deposizione ne'
essere altrimenti divulgate.».

Si riporta il testo vigente dell'articolo 9, commi 1 e
2, della legge 16 marzo 2006, n. 146 (Ratifica ed
esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni
Unite contro il crimine organizzato transnazionale,
adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il
31 maggio 2001):

«Art. 9 (Clausole di salvaguardia)
1. Quando uno Stato prende misure nei confronti di una
nave ai sensi dell'articolo 8 del presente Protocollo,
esso:
a) assicura l'incolumita' e il trattamento umano delle
persone a bordo;
b) tiene debitamente conto della necessita' di non
mettere in pericolo la sicurezza della nave o del suo
carico;
c) tiene debitamente conto della necessita' di non
arrecare pregiudizio agli interessi commerciali o giuridici
dello Stato di bandiera o di qualsiasi altro Stato
interessato;
d) assicura, in base a propri mezzi, che qualsiasi
misura presa in relazione alla nave sia valida dal punto di
vista ambientale.
2. Laddove le misure prese ai sensi dell'art. 8 del
presente Protocollo si rivelino infondate, la nave sara'
risarcita di qualsiasi perdita o danno che puo' aver
subito, a condizione che non abbia commesso alcun atto che
giustifichi le misure adottate.
(Omissis).».

Si riporta il testo vigente dell'articolo 7-bis, comma
2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155
(Misure urgenti per il contrasto del terrorismo
internazionale):

«Art. 7-bis (Sicurezza telematica)
(Omissis).
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e per la
prevenzione e repressione delle attivita' terroristiche o
di agevolazione del terrorismo condotte con i mezzi
informatici, gli ufficiali di polizia giudiziaria
appartenenti all'organo di cui al comma 1 possono svolgere
le attivita' di cui all' articolo 4, commi 1 e 2, del
decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, e
quelle di cui all' articolo 226 delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271, anche a richiesta o in collaborazione con gli organi
di polizia giudiziaria ivi indicati.».

Per gli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater,
270-quater.1, 270-quinquies e 270-sexies del codice penale
si vedano i riferimenti riportati all'articolo 1.

Si riporta il testo vigente dell'articolo 113 della
legge 1 aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza):

«Art. 113 (Relazione del Ministro dell'interno)
Il Ministro dell'interno presenta annualmente al
Parlamento una relazione sull'attivita' delle forze di
polizia e sullo stato dell'ordine e della sicurezza
pubblica nel territorio nazionale.».

Si riporta il testo vigente dell'articolo dall'articolo
14-quater, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269
(Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della
pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali
nuove forme di riduzione in schiavitu'):
«Art. 14-quater (Utilizzo di strumenti tecnici per
impedire l'accesso ai siti che diffondono materiale
pedopornografico)
1. I fornitori di connettivita' alla rete INTERNET, al
fine di impedire l'accesso ai siti segnalati dal Centro,
sono obbligati ad utilizzare gli strumenti di filtraggio e
le relative soluzioni tecnologiche conformi ai requisiti
individuati con decreto del Ministro delle comunicazioni,
di concerto con il Ministro per l'innovazione e le
tecnologie e sentite le associazioni maggiormente
rappresentative dei fornitori di connettivita' della rete
INTERNET. Con il medesimo decreto viene altresi' indicato
il termine entro il quale i fornitori di connettivita' alla
rete INTERNET devono dotarsi degli strumenti di filtraggio
(Omissis).».

Si riporta il testo vigente dell'articolo 16 del
decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (Attuazione della
direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici
dei servizi della societa' dell'informazione nel mercato
interno, con particolare riferimento al commercio
elettronico):

«Art. 16 (Responsabilita' nell'attivita' di
memorizzazione di informazioni - hosting)
1. Nella prestazione di un servizio della societa'
dell'informazione, consistente nella memorizzazione di
informazioni fornite da un destinatario del servizio, il
prestatore non e' responsabile delle informazioni
memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a
condizione che detto prestatore:
a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che
l'attivita' o l'informazione e' illecita e, per quanto
attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di
fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceita'
dell'attivita' o dell'informazione;
b) non appena a conoscenza di tali fatti, su
comunicazione delle autorita' competenti, agisca
immediatamente per rimuovere le informazioni o per
disabilitarne l'accesso.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorita' o
il controllo del prestatore.
3. L'autorita' giudiziaria o quella amministrativa
competente puo' esigere, anche in via d'urgenza, che il
prestatore, nell'esercizio delle attivita' di cui al comma
1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.».

Si riporta il testo dell'articolo 321 del codice di
procedura penale:

«Art. 321 (Oggetto del sequestro preventivo)
1. Quando vi e' pericolo che la libera disponibilita'
di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre
le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di
altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice
competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il
sequestro con decreto motivato. Prima dell'esercizio
dell'azione penale provvede il giudice per le indagini
preliminari.
2. Il giudice puo' altresi' disporre il sequestro delle
cose di cui e' consentita la confisca.
2-bis. Nel corso del procedimento penale relativo a
delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo
del codice penale il giudice dispone il sequestro dei beni
di cui e' consentita la confisca.
3. Il sequestro e' immediatamente revocato a richiesta
del pubblico ministero o dell'interessato quando risultano
mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di
applicabilita' previste dal comma 1. Nel corso delle
indagini preliminari provvede il pubblico ministero con
decreto motivato, che e' notificato a coloro che hanno
diritto di proporre impugnazione. Se vi e' richiesta di
revoca dell'interessato, il pubblico ministero, quando
ritiene che essa vada anche in parte respinta, la trasmette
al giudice, cui presenta richieste specifiche nonche' gli
elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta
e' trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del
deposito nella segreteria.
3-bis. Nel corso delle indagini preliminari, quando non
e' possibile, per la situazione di urgenza, attendere il
provvedimento del giudice, il sequestro e' disposto con
decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi,
prima dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro
procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle
quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al
pubblico ministero del luogo in cui il sequestro e' stato
eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose
sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione
del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal
sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o
dalla ricezione del verbale, se il sequestro e' stato
eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria.
3-ter. Il sequestro perde efficacia se non sono
osservati i termini previsti dal comma 3-bis ovvero se il
giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci
giorni dalla ricezione della richiesta. Copia
dell'ordinanza e' immediatamente notificata alla persona
alla quale le cose sono state sequestrate.».

Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 9, del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione
della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di
finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione), come
modificato dalla presente legge:

«Art. 9 (Scambio di informazioni e collaborazione tra
Autorita' e Forze di polizia)
(Omissis).
9. La UIF fornisce i risultati di carattere generale
degli studi effettuati alle forze di polizia, alle
autorita' di vigilanza di settore, al Ministero
dell'economia e delle finanze, al Ministero della giustizia
ed al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo;
fermo restando quanto previsto dall'articolo 331 del codice
di procedura penale, la UIF fornisce alla DIA e al Nucleo
speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza,
nonche' al Comitato di analisi strategica antiterrorismo
gli esiti delle analisi e degli studi effettuati su
specifiche anomalie da cui emergono fenomeni di riciclaggio
o di finanziamento del terrorismo.
(Omissis).».
 
Art. 3

Integrazione della disciplina dei reati concernenti l'uso e la custodia di sostanze esplodenti (( e di quella della detenzione di armi comuni da sparo e dei relativi caricatori, nonche'
tracciabilita' delle armi e delle sostanze esplodenti ))


1. Dopo l'articolo 678 del codice penale, e' inserito il seguente:
«Art. 678-bis.
(Detenzione abusiva di precursori di esplosivi)
Chiunque, senza averne titolo, introduce nel territorio dello Stato, detiene, usa o mette a disposizione di privati le sostanze o le miscele che le contengono indicate come precursori di esplosivi nell'allegato I del regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, e' punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda fino a (( euro 1.000 )).».
2. Dopo l'articolo 679 del codice penale, e' inserito il seguente:
«Art. 679-bis.
(Omissioni in materia di precursori di esplosivi)
Chiunque omette di denunciare all'Autorita' il furto o la sparizione delle materie indicate come precursori di esplosivi negli Allegati I e II del Regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, e di miscele o sostanze che le contengono, e' punito con l'arresto fino a dodici mesi o con l'ammenda fino a euro 371.».
3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro nei confronti di chiunque omette di segnalare all'Autorita' le transazioni sospette, relative alle sostanze indicate negli allegati I e II del regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, o le miscele o sostanze che le contengono. Ai fini della presente disposizione, le transazioni si considerano sospette quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del predetto regolamento.
(( 3-bis. Al fine di assicurare al Ministero dell'interno l'immediata raccolta delle informazioni in materia di armi, munizioni e sostanze esplodenti, i soggetti di cui agli articoli 35 e 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonche' le imprese di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, come da ultimo modificato dal comma 3-ter del presente articolo, comunicano tempestivamente alle questure territorialmente competenti le informazioni e i dati ivi previsti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici, secondo modalita' e tempi stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3-ter. All'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «A decorrere dal 5 aprile 2015, le imprese sono tenute ad utilizzare» sono sostituite dalle seguenti: «Le imprese possono utilizzare»;
b) il primo periodo del comma 2 e' sostituito dal seguente: «Ogni impresa istituisce un sistema di raccolta dei dati per gli esplosivi per uso civile, che comprende la loro identificazione univoca lungo tutta la catena della fornitura e durante l'intero ciclo di vita dell'esplosivo, ovvero puo' consorziarsi con altre imprese al fine di istituire e condividere un sistema di raccolta automatizzato dei dati relativi alle operazioni di carico e di scarico degli esplosivi che consenta la loro pronta tracciabilita', secondo quanto previsto dal comma 1.»;
c) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E' fatto obbligo alle imprese di provvedere alla verifica periodica del sistema di raccolta dei dati per assicurare la sua efficacia e la qualita' dei dati registrati, nonche' di proteggere i dati raccolti dal danneggiamento e dalla distruzione accidentali o dolosi.».
3-quater. Gli obblighi per le imprese, previsti dalle disposizioni di cui al comma 3-ter, si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3-quinquies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
3-sexies. All'articolo 31, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai titolari della licenza di cui al periodo precedente e nell'ambito delle attivita' autorizzate con la licenza medesima, le autorizzazioni e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente non sono richiesti per i caricatori di cui all'articolo 38, primo comma, secondo periodo.».
3-septies. All'articolo 38, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La denuncia e' altresi' necessaria per i soli caricatori in grado di contenere un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe e un numero superiore a 15 colpi per le armi corte, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni.».
3-octies. All'articolo 697, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «detiene armi o» sono inserite le seguenti: «caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell'articolo 38 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, o».
3-novies. Chiunque, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, detiene caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell'articolo 38, primo comma, secondo periodo, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dal comma 3-septies del presente articolo, deve provvedere alla denuncia entro il 4 novembre 2015. Sono fatte salve le ipotesi di esclusione dall'obbligo di denuncia previste dal medesimo articolo 38, secondo comma.
3-decies. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e' inserito il seguente:
«2-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, l'attivita' venatoria non e' consentita con l'uso del fucile rientrante tra le armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica, di cui alla categoria B, punto 7, dell'allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, nonche' con l'uso di armi e cartucce a percussione anulare di calibro non superiore a 6 millimetri Flobert».
3-undecies. Alle armi escluse dall'uso venatorio ai sensi dell'articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, introdotto dal comma 3-decies del presente articolo, detenute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad applicarsi i limiti numerici sulla detenzione vigenti anteriormente alla medesima data. In caso di cessione, a qualunque titolo, delle armi medesime, si applicano i limiti detentivi di cui all'articolo 10, sesto comma, primo periodo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni. ))


Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 678-bis del codice
penale, come modificato dalla presente legge:

«Art. 678-bis (Detenzione abusiva di precursori di
esplosivi)
Chiunque, senza averne titolo, introduce nel territorio
dello Stato, detiene, usa o mette a disposizione di privati
le sostanze o le miscele che le contengono indicate come
precursori di esplosivi nell'allegato I del regolamento
(CE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 gennaio 2013, e' punito con l'arresto fino a diciotto
mesi e con l'ammenda fino a euro 1000.».

Si riporta il testo vigente dell'articolo 679-bis del
codice penale:

«Art. 679-bis (Omissioni in materia di precursori di
esplosivi).
Chiunque omette di denunciare all'Autorita' il furto o
la sparizione delle materie indicate come precursori di
esplosivi negli Allegati I e II del Regolamento (CE) n.
98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
gennaio 2013, e di miscele o sostanze che le contengono, e'
punito con l'arresto fino a dodici mesi o con l'ammenda
fino a euro 371.».

Si riporta il testo dell'articolo 9, paragrafo 3, e gli
allegati I e II del Regolamento (CE) n. 98/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013
relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori
di esplosivi :

«Art. 9 (Segnalazione di transazioni sospette,
sparizioni e furti)
(Omissis).
3. Gli operatori economici possono riservarsi il
diritto di rifiutare la transazione sospetta e segnalano la
transazione o il tentativo di transazione senza indebito
ritardo, includendo se possibile l'identita' del cliente,
al punto di contatto nazionale dello Stato membro in cui la
transazione e' stata conclusa o tentata, nel caso in cui
abbiano ragionevoli motivi di ritenere sospetta una
transazione proposta riguardante una o piu' sostanze
elencate negli allegati, o riguardante miscele o sostanze
che le contengono, tenuto conto di tutte le circostanze e,
in particolare, quando il potenziale cliente:
a) non e' in grado di precisare l'uso previsto della
sostanza o miscela;
b) sembra essere estraneo all'uso previsto per la
sostanza o miscela o non e' in grado di spiegarlo in modo
plausibile;
c) intende acquistare le sostanze in quantita',
combinazioni o concentrazioni insolite di sostanze per uso
privato;
d) e' restio a esibire un documento attestante
l'identita' o il luogo di residenza; o
e) insiste per utilizzare metodi di pagamento
inconsueti, incluse grosse somme in contanti.»;

«Allegato I
Sostanze che non sono messe a disposizione dei privati,
da sole o in miscele o sostanze che le contengano, se non
in concentrazioni pari o inferiori ai valori limite di
seguito indicati
Nome della sostanza e numero di registrazione CAS
(Chemical Abstracts Service) Valore limite Codice della
nomenclatura combinata (NC) dei composti di costituzione
chimica definita presentati isolatamente, contemplati alla
nota 1 del capitolo 28 o 29 della NC (1) Codice della
nomenclatura combinata (NC) per miscele senza componenti
(ad esempio mercurio, metalli preziosi o delle terre rare o
sostanze radioattive) che determinerebbero una
classificazione sotto un altro codice NC (1)
Perossido di idrogeno (CAS RN 7722-84-1) 12% p/p 2847
00 00 3824 90 97
Nitrometano (CAS RN 75-52-5) 30% p/p 2904 20 00 3824 90
97
Acido nitrico (CAS RN 7697-37-2) 3% p/p 2808 00 00 3824
90 97
Clorato di potassio (CAS RN 3811-04-9) 40% p/p 2829 19
00 3824 90 97
Perclorato di potassio (CAS RN 7778-74-7) 40% p/p 2829
90 10 3824 90 97
Clorato di sodio (CAS RN 7775-09-9) 40% p/p 2829 11 00
3824 90 97
Perclorato di sodio (CAS RN 7601-89-0) 40% p/p 2829 90
10 3824 90 97
(1) Regolamento (CE) n. 948/2009 della Commissione (GU
L 287 del 31.10.2009, pag. 1). »
«Allegato II
Sostanze, da sole o in miscele o sostanze, per le quali
le transazioni sospette devono essere segnalate
Nome della sostanza e numero di registrazione CAS
(Chemical Abstracts Service) Codice della nomenclatura
combinata (NC) dei composti di costituzione chimica
definita presentati isolatamente, contemplati alla nota 1
del capitolo 28, alla nota 1 del capitolo 29 o alla nota 1
b) del capitolo 31 della NC (1) Codice della nomenclatura
combinata (NC) per miscele senza componenti (ad esempio
mercurio, metalli preziosi o delle terre rare o sostanze
radioattive) che determinerebbero una classificazione sotto
un altro codice NC (1)
Esammina (CAS RN 100-97-0) 2921 29 00 3824 90 97
Acido solforico (CAS RN 7664-93-9) 2807 00 10 3824 90
97
Acetone (CAS RN 67-64-1) 2914 11 00 3824 90 97
Nitrato di potassio (CAS RN 7757-79-1) 2834 21 00 3824
90 97
Nitrato di sodio (CAS RN 7631-99-4) 3102 50 10
(naturale) 3824 90 97
3102 50 90 (altro) 3824 90 97 Nitrato di calcio (CAS RN
10124-37-5)
2834 29 80 3824 90 97 Calcio nitrato di ammonio (CAS RN
15245-12-2)
3102 60 00 3824 90 97 Nitrato di ammonio (CAS RN
6484-52-2) [in concentrazione pari o superiore al 16% in
peso d'azoto in relazione al nitrato di ammonio]
3102 30 10 (in soluzione acquosa) 3824 90 97 3102 30 90
(altro)
(1) Regolamento (CE) n. 948/2009. ».

Si riporta il testo degli articoli 35 e 55 del regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza):

«Art. 35. L'armaiolo di cui all' articolo 1- bis ,
comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 527, e' obbligato a tenere un registro delle
operazioni giornaliere, nel quale devono essere indicate le
generalita' delle persone con cui le operazioni stesse sono
compiute. Il registro e' tenuto in formato elettronico,
secondo le modalita' definite nel regolamento.
Il registro di cui al comma 1 deve essere esibito a
richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e
deve essere conservato per un periodo di 50 anni.
Alla cessazione dell'attivita', i registri delle
operazioni giornaliere, sia in formato cartaceo che
elettronico, devono essere consegnati all'Autorita' di
pubblica sicurezza che aveva rilasciato la licenza, che ne
cura la conservazione per il periodo necessario. Le
informazioni registrate nel sistema informatico di cui all'
articolo 3 del decreto legislativo del 25 gennaio 2010, n.
8, sono conservate per i 50 anni successivi alla cessazione
dell'attivita'.
Gli armaioli devono, altresi', comunicare mensilmente
all'ufficio di polizia competente per territorio le
generalita' dei privati che hanno acquistato o venduto loro
le armi, nonche' la specie e la quantita' delle armi
vendute o acquistate e gli estremi dei titoli abilitativi
all'acquisto esibiti dagli interessati. Le comunicazioni
possono essere trasmesse anche per via telematica.
E' vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere
armi a privati che non siano muniti di permesso di porto
d'armi ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato dal
questore.
Il nulla osta non puo' essere rilasciato ai minori di
18 anni, ha la validita' di un mese ed e' esente da ogni
tributo. La domanda e' redatta in carta libera.
Il questore subordina il rilascio del nulla osta alla
presentazione di certificato rilasciato dal settore medico
legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico
militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, dal quale risulti che il richiedente non
e' affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne
diminuiscono, anche temporaneamente, la capacita' di
intendere e di volere, ovvero non risulti assumere, anche
occasionalmente, sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero
abusare di alcool, nonche' dalla presentazione di ogni
altra certificazione sanitaria prevista dalle disposizioni
vigenti.
Il contravventore e' punito con l'arresto da sei mesi a
due anni e con l'ammenda da 4.000 euro a 20.000 euro.
L'acquirente o cessionario di armi in violazione delle
norme del presente articolo e' punito con l'arresto fino a
un anno e con l'ammenda da 2.000 euro a 10.000 euro.
Il provvedimento con cui viene rilasciato il nulla osta
all'acquisto delle armi, nonche' quello che consente
l'acquisizione, a qualsiasi titolo, della disponibilita' di
un'arma devono essere comunicati, a cura dell'interessato,
ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari,
compreso il convivente more uxorio, individuati dal
regolamento e indicati dallo stesso interessato all'atto
dell'istanza, secondo le modalita' definite nel medesimo
regolamento. In caso di violazione degli obblighi previsti
in attuazione del presente comma, si applica la sanzione
amministrativa da 2.000 euro a 10.000 euro. Puo' essere
disposta, altresi', la revoca della licenza o del nulla
osta alla detenzione.»

«Art. 55. Gli esercenti fabbriche, depositi o rivendite
di esplodenti di qualsiasi specie sono obbligati a tenere
un registro delle operazioni giornaliere, in cui saranno
indicate le generalita' delle persone con le quali le
operazioni stesse sono compiute. Il registro e' tenuto in
formato elettronico, secondo le modalita' definite nel
regolamento. I rivenditori di materie esplodenti devono
altresi' comunicare mensilmente all'ufficio di polizia
competente per territorio le generalita' delle persone e
delle ditte che hanno acquistato munizioni ed esplosivi, la
specie, i contrassegni e la quantita' delle munizioni e
degli esplosivi venduti e gli estremi dei titoli
abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati.
Tale registro deve essere esibito a ogni richiesta
degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve
essere conservato per un periodo di cinquanta anni anche
dopo la cessazione dell'attivita'.
Alla cessazione dell'attivita', i registri delle
operazioni giornaliere, sia in formato cartaceo che
elettronico, devono essere consegnati all'Autorita' di
pubblica sicurezza che aveva rilasciato la licenza, che ne
curera' la conservazione per il periodo necessario. Le
informazioni registrate nel sistema informatico di cui all'
articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8,
devono essere conservate per i 50 anni successivi alla
cessazione dell'attivita'.
E' vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere
materie esplodenti di Iª, IIª, IIIª, IVª e Vª categoria,
gruppo A e gruppo B, a privati che non siano muniti di
permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta rilasciato
dal Questore, nonche' materie esplodenti di Vª categoria,
gruppo C, a privati che non siano maggiorenni e che non
esibiscano un documento di identita' in corso di validita'.
Il nulla osta non puo' essere rilasciato a minori: ha la
validita' di un mese ed e' esente da ogni tributo. La
domanda e' redatta in carta libera.
Il Questore puo' subordinare il rilascio del nulla osta
di cui al comma precedente, alla presentazione di
certificato del medico provinciale, o dell'ufficiale
sanitario o di un medico militare, dal quale risulti che il
richiedente non e' affetto da malattie mentali oppure da
vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la
capacita' di intendere e di volere.
Il contravventore e' punito con l'arresto da nove mesi
a tre anni e con l'ammenda non inferiore a euro 154 (lire
300.000).
Gli obblighi di registrazione delle operazioni
giornaliere e di comunicazione mensile all'ufficio di
polizia competente per territorio non si applicano alle
materie esplodenti di Vª categoria, gruppo D e gruppo E.
L'acquirente o cessionario di materie esplodenti in
violazione delle norme del presente articolo e' punito con
l'arresto sino a diciotto mesi e con l'ammenda sino a euro
154 (lire 300.000).».

Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto
legislativo 25 gennaio 2010, n. 8 (Attuazione della
direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione, a norma
della direttiva 93/15/CEE, di un sistema di identificazione
e tracciabilita' degli esplosivi per uso civile) come
modificato dalla presente legge:

«Art. 3 (Sistema informatico di raccolta dei dati)
1. Le imprese possono utilizzare, per gli esplosivi per
uso civile, il sistema informatico di raccolta dei dati del
Ministero dell'interno, di seguito denominato: «G.E.A.»,
che consente la loro identificazione univoca, di cui alle
disposizioni dei capi I e II, e la loro tracciabilita'
lungo tutta la catena della fornitura e durante l'intero
ciclo di vita dell'esplosivo, con la possibilita' di pronta
ed affidabile identificazione di coloro che ne hanno avuto
il possesso.
2. Ogni impresa istituisce un sistema di raccolta dei
dati per gli esplosivi per uso civile, che comprende la
loro identificazione univoca lungo tutta la catena della
fornitura e durante l'intero ciclo di vita dell'esplosivo,
ovvero puo' consorziarsi con altre imprese al fine di
istituire e condividere un sistema di raccolta
automatizzato dei dati relativi alle operazioni di carico e
di scarico degli esplosivi che consenta la loro pronta
tracciabilita', secondo quanto previsto dal comma 1. Agli
oneri per il collegamento al sistema G.E.A. provvedono le
imprese consorziate.
3. Il sistema G.E.A. e' realizzato con modalita' che
assicurano alle imprese la possibilita' di riversare, anche
mediante i propri sistemi informatici, i dati necessari per
consentire al Ministero dell'interno di rintracciare in
modo affidabile ed in tempo reale gli esplosivi civili
dalle stesse imprese comunque detenuti o immessi sul
mercato, identificandone i detentori primari ed i
successivi senza soluzione di continuita', sino ai
detentori in atto.
4. Le imprese che utilizzano il sistema G.E.A., ai
sensi del comma 1, assumono a loro carico le spese di
funzionamento del sistema in proporzione all'entita'
dell'effettivo utilizzo del servizio offerto dal medesimo
sistema. La ripartizione dei conseguenti oneri verra'
definita nel decreto di cui all' articolo 5.
5. I dati riversati in tempo reale nel sistema G.E.A.,
compresi quelli relativi all'identificazione univoca, di
cui alle disposizioni dei Capi I e II, sono comunque
conservati dalle imprese per un periodo minimo di 10 anni,
decorrenti dal giorno in cui e' effettuata la consegna o
dalla fine del ciclo di vita dell'esplosivo, qualora nota,
anche nel caso in cui sia cessata l'attivita' d'impresa. E'
fatto obbligo alle imprese di provvedere alla verifica
periodica del sistema di raccolta dei dati per assicurare
la sua efficacia e la qualita' dei dati registrati, nonche'
di proteggere i dati raccolti dal danneggiamento o dalla
distruzione accidentali o dolosi.
6. E' fatto obbligo alle imprese di provvedere alla
tenuta di un registro, anche in modalita' informatizzata,
relativo a tutte le movimentazioni degli esplosivi di cui
al comma 2. Il registro cartaceo, in bollo e vidimato in
ciascuna pagina dalla questura competente per territorio,
e' conforme al modello unico predisposto dal Ministero
dell'interno ed e' tenuto secondo le modalita' di cui al
decreto previsto dall' articolo 5.
7. Nel caso di cessazione di attivita', le imprese sono
tenute a consegnare tutti i registri alla questura
competente, per la loro conservazione.
8. Relativamente agli esplosivi fabbricati o importati
anteriormente alla data del 5 aprile 2015, le imprese
conservano i registri secondo le disposizioni previste
dalla normativa vigente e secondo le modalita' previste dal
decreto di cui all' articolo 5.
9. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, e'
fatto altresi' obbligo alle imprese di comunicare al
Ministero dell'interno ed alle questure che ne facciano
richiesta, tutte le informazioni commerciali relative alla
provenienza e alla localizzazione di ogni esplosivo durante
il suo intero ciclo di vita e lungo tutta la catena della
fornitura. A tale fine esse forniscono alle predette
autorita', anche attraverso l'utilizzo del sistema G.E.A.,
il nominativo ed il recapito di una persona che possa
rilasciare le informazioni di interesse al di fuori del
normale orario di lavoro.
10. Resta fermo l'obbligo, prima della chiusura
giornaliera dell'attivita', di stampare le operazioni
effettuate per l'apposizione del prescritto bollo.».

Si riporta il testo degli articoli 31, comma 1, e 38
del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza) come modificati dalla presente
legge:

«Art. 31. L'armaiolo di cui all' articolo 1- bis, comma
1, lettera g), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
527, e' obbligato a tenere un registro delle operazioni
giornaliere, nel quale devono essere indicate le
generalita' delle persone con cui le operazioni stesse sono
compiute. Il registro e' tenuto in formato elettronico,
secondo le modalita' definite nel regolamento. Ai titolari
di licenza di cui al periodo precedente e nell'ambito delle
attivita' autorizzate con la licenza medesima, le
autorizzazioni e gli adempimenti previsti dalla normativa
vigente non sono richiesti per i caricatori di cui
all'articolo 38, primo comma, secondo periodo.
(Omissis).»;

«Art. 38. Chiunque detiene armi, parti di esse, di cui
all' articolo 1-bis, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, munizioni finite o
materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia
entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro
materiale disponibilita', all'ufficio locale di pubblica
sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando
dell'Arma dei carabinieri, ovvero anche per via telematica
alla questura competente per territorio attraverso
trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica
certificata. La denuncia e' altresi' necessaria per i soli
caricatori in grado di contenere un numero superiore a 5
colpi per le armi lunghe e un numero superiore a 15 colpi
per le armi corte, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975,
n. 110, e successive modificazioni.
(Omissis).».

Si riporta il testo vigente degli articoli 2, secondo
comma, e 10, sesto comma, della legge 18 aprile 1975, n.
110 (Norme integrative della disciplina vigente per il
controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi):

«Art. 2. (Armi e munizioni comuni da sparo)
(Omissis).
Sono altresi' armi comuni da sparo i fucili e le
carabine che, pur potendosi prestare all'utilizzazione del
munizionamento da guerra, presentino specifiche
caratteristiche per l'effettivo impiego per uso di caccia o
sportivo, abbiano limitato volume di fuoco e siano
destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle
militari. Salvo che siano destinate alle Forze armate o ai
Corpi armati dello Stato, ovvero all'esportazione, non e'
consentita la fabbricazione, l'introduzione nel territorio
dello Stato e la vendita di armi da fuoco corte
semiautomatiche o a ripetizione, che sono camerate per il
munizionamento nel calibro 9x19 parabellum, nonche' di armi
comuni da sparo, salvo quanto previsto per quelle per uso
sportivo, per le armi antiche e per le repliche di armi
antiche, con caricatori o serbatoi, fissi o amovibili,
contenenti un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe
ed un numero superiore a 15 colpi per le armi corte,
nonche' di tali caricatori e di ogni dispositivo progettato
o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo.
Per le repliche di armi antiche e' ammesso un numero di
colpi non superiore a 10. Nei casi consentiti e' richiesta
la licenza di cui all' articolo 31 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773.
(Omissis).»

«Art. 10 (Divieto di detenzione e raccolta di armi da
guerra. Collezione di armi comuni da sparo)
(Omissis).
La detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi
da quelli previsti dall'articolo 31 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno
1931, n. 773, e' consentita nel numero di tre per le armi
comuni da sparo e di sei per le armi di uso sportivo. Per
le armi da caccia resta valido il disposto dell' articolo
37, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. La
detenzione di armi comuni da sparo in misura superiore e'
subordinata al rilascio di apposita licenza di collezione
da parte del questore, nel limite di un esemplare per ogni
modello del catalogo nazionale; il limite di un esemplare
per ogni modello non si applica ai fucili da caccia ad
anima liscia ed alle repliche di armi ad avancarica.
(Omissis).».

Si riporta il testo dell'articolo 697, primo comma, del
codice penale come modificato dalla presente legge:

«Art. 697 (Detenzione abusiva di armi)
Chiunque detiene armi o caricatori soggetti a denuncia
ai sensi dell'articolo 38 del testo unico di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,
o munizioni senza averne fatto denuncia all'autorita',
quando la denuncia e' richiesta, e' punito con l'arresto
fino a dodici mesi o con l'ammenda fino a euro 371.
(Omissis).».

Si riporta il testo dell'articolo 13 della legge 11
febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) come
modificato dalla presente legge:

«Art. 13 (Mezzi per l'esercizio dell'attivita'
venatoria )
1. L'attivita' venatoria e' consentita con l'uso del
fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a
ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non
piu' di due cartucce, di calibro non superiore al 12,
nonche' con fucile con canna ad anima rigata a caricamento
singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro
non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di
altezza non inferiore a millimetri 40. I caricatori dei
fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica non
possono contenere piu' di due cartucce durante l'esercizio
dell'attivita' venatoria e possono contenere fino a cinque
cartucce limitatamente all'esercizio della caccia al
cinghiale.
2. E' consentito, altresi', l'uso del fucile a due o
tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di
calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di
calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonche' l'uso
dell'arco e del falco.
2-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2,
l'attivita' venatoria non e' consentita con l'uso del
fucile rientrante tra le armi da fuoco semiautomatiche
somiglianti ad un'arma da fuoco automatica, di cui alla
categoria B, punto 7, dell'allegato I alla direttiva
91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, nonche' con
l'uso di armi e cartucce a percussione anulare di calibro
non superiore a 6 millimetri Flobert.
3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati
dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.
4. Nella zona faunistica delle Alpi e' vietato l'uso
del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione
semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia
adattato in modo da non contenere piu' di un colpo.
5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per
l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal
presente articolo.
6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche
per uso di caccia e' autorizzato, per l'esercizio
venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli
utensili da punta e da taglio atti alle esigenze
venatorie.».
 
(( Art. 3 bis

Modifiche all'ordinamento penitenziario e al codice di procedura
penale

1. All'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: «630 del codice penale,» sono inserite le seguenti: «all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni,».
2. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, dopo la lettera m-bis), introdotta dall'articolo 2, comma 1-ter, lettera a), del presente decreto, e' aggiunta la seguente:
«m-ter) delitti di promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di persone ai fini dell'ingresso illegale nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni». ))


Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 4-bis, comma 1, della
legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e
limitative della liberta') come modificato dalla presente
legge:

«Art. 4-bis (Divieto di concessione dei benefici e
accertamento della pericolosita' sociale dei condannati per
taluni delitti)
1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi
premio e le misure alternative alla detenzione previste dal
capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere
concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti
solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino
con la giustizia a norma dell' articolo 58-ter della
presente legge: delitti commessi per finalita' di
terrorismo, anche internazionale, o di eversione
dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di
violenza, delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter
del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di
agevolare l'attivita' delle associazioni in esso previste,
delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma,
600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies e 630
del codice penale, all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni, all'articolo 291-quater del testo
unico delle disposizioni legislative in materia doganale,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43, e all' articolo 74 del testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono
fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e
17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e
successive modificazioni.
(Omissis).».

Per l'articolo 380 del codice di procedura penale si
vedano i riferimenti riportati all'articolo 2.
 
Art. 4

Modifiche in materia di misure di prevenzione personali e (( patrimoniali )) e di espulsione dello straniero per motivi di
prevenzione del terrorismo

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 1, lettera d), dopo le parole: «nonche' alla commissione dei reati con finalita' di terrorismo anche internazionale» sono aggiunte le seguenti: «ovvero a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalita' terroristiche di cui all'articolo 270-sexies del codice penale»;
b) all'articolo 9, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Nei casi di necessita' e urgenza, il Questore, all'atto della presentazione della proposta di applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale nei confronti delle persone di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), puo' disporre il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validita' ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente. Il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validita' ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente sono comunicati immediatamente al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove dimora la persona, il quale, se non ritiene di disporne la cessazione, ne richiede la convalida, entro quarantotto ore, al presidente del tribunale del capoluogo della provincia in cui la persona dimora che provvede nelle successive quarantotto ore con le modalita' di cui al comma 1. Il ritiro del passaporto e la sospensione della validita' ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente cessano di avere effetto se la convalida non interviene nelle novantasei ore successive alla loro adozione.»;
(( b-bis) all'articolo 17, comma 1, dopo le parole: «dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona,» sono inserite le seguenti: «dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale,»; ))
c) all'articolo 71, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: «per i delitti previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti: «270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies,»;
2) dopo le parole: «648-ter, del codice penale,» sono inserite le seguenti: «nonche' per i delitti commessi con le finalita' di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies del codice penale,»;
d) dopo l'articolo 75 e' inserito il seguente:
«Art. 75-bis.
(Violazione delle misure imposte con provvedimenti d'urgenza)
(( 1. Il contravventore al divieto di espatrio conseguente all'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2-bis dell'articolo 9 e' punito con la reclusione da uno a cinque anni». ))
2. All'articolo 13, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) appartiene a taluna delle categorie indicate negli articoli 1, 4 e 16, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;».
3. All'articolo 226, comma 3, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Il predetto termine e' di dieci giorni se sussistono esigenze di traduzione delle comunicazioni o conversazioni.».

Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente degli articoli 4, 9 e 71
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13
agosto 2010, n. 136) come modificati dalla presente legge:

«Art. 4 (Soggetti destinatari)
1. I provvedimenti previsti dal presente capo si
applicano:
a) agli indiziati di appartenere alle associazioni di
cui all'articolo 416-bis c.p.;
b) ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti
dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura
penale ovvero del delitto di cui all' articolo
12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n.
306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1992, n. 356;
c) ai soggetti di cui all' articolo 1;
d) a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente,
pongano in essere atti preparatori, obiettivamente
rilevanti, diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato,
con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I,
titolo VI, del libro II del codice penale o dagli articoli
284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice
nonche' alla commissione dei reati con finalita' di
terrorismo anche internazionale ovvero a prendere parte ad
un conflitto in territorio estero a sostegno di
un'organizzazione che persegue le finalita' terroristiche
di cui all'articolo 270-sexies del codice penale;
e) a coloro che abbiano fatto parte di associazioni
politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n.
645, e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il
comportamento successivo, che continuino a svolgere una
attivita' analoga a quella precedente;
f) a coloro che compiano atti preparatori,
obiettivamente rilevanti, diretti alla ricostituzione del
partito fascista ai sensi dell' articolo 1 della legge n.
645 del 1952, in particolare con l'esaltazione o la pratica
della violenza;
g) fuori dei casi indicati nelle lettere d), e) ed f),
siano stati condannati per uno dei delitti previsti nella
legge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli articoli 8 e seguenti
della legge 14 ottobre 1974, n. 497, e successive
modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro
comportamento successivo, che siano proclivi a commettere
un reato della stessa specie col fine indicato alla lettera
d);
h) agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei
reati indicati nelle lettere precedenti. E' finanziatore
colui il quale fornisce somme di denaro o altri beni,
conoscendo lo scopo cui sono destinati;
i) alle persone indiziate di avere agevolato gruppi o
persone che hanno preso parte attiva, in piu' occasioni,
alle manifestazioni di violenza di cui all' articolo 6
della legge 13 dicembre 1989, n. 401, nonche' alle persone
che, per il loro comportamento, debba ritenersi, anche
sulla base della partecipazione in piu' occasioni alle
medesime manifestazioni, ovvero della reiterata
applicazione nei loro confronti del divieto previsto dallo
stesso articolo, che sono dediti alla commissione di reati
che mettono in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica,
ovvero l'incolumita' delle persone in occasione o a causa
dello svolgimento di manifestazioni sportive.»

«Art. 9 (Provvedimenti d'urgenza)
1. Se la proposta riguarda la misura della sorveglianza
speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, il
presidente del tribunale, con decreto, nella pendenza del
procedimento di cui all' articolo 7, puo' disporre il
temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della
validita' ai fini dell'espatrio di ogni altro documento
equipollente.
2. Nel caso in cui sussistano motivi di particolare
gravita', puo' altresi' disporre che alla persona
denunciata sia imposto, in via provvisoria, l'obbligo o il
divieto di soggiorno fino a quando non sia divenuta
esecutiva la misura di prevenzione.
2-bis Nei casi di necessita' e urgenza, il Questore,
all'atto della presentazione della proposta di applicazione
delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale e
dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di
dimora abituale nei confronti delle persone di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera d), puo' disporre il
temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della
validita' ai fini dell'espatrio di ogni altro documento
equipollente. Il temporaneo ritiro del passaporto e la
sospensione della validita' ai fini dell'espatrio di ogni
altro documento equipollente sono comunicati immediatamente
al procuratore della Repubblica presso il tribunale del
capoluogo del distretto ove dimora la persona, il quale, se
non ritiene di disporne la cessazione, ne richiede la
convalida, entro quarantotto ore, al presidente del
tribunale del capoluogo della provincia in cui la persona
dimora che provvede nelle successive quarantotto ore con le
modalita' di cui al comma 1. Il ritiro del passaporto e la
sospensione della validita' ai fini dell'espatrio di ogni
altro documento equipollente cessano di avere effetto se la
convalida non interviene nelle novantasei ore successive
alla loro adozione.»;

«Art. 71 (Circostanza aggravante)
1. Le pene stabilite per i delitti previsti dagli
articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1,
270-quinquies, 336, 338, 353, 377, terzo comma, 378, 379,
416, 416-bis, 424, 435, 513-bis, 575, 600, 601, 602, 605,
610, 611, 612, 628, 629, 630, 632, 633, 634, 635, 636, 637,
638, 640-bis, 648-bis, 648-ter, del codice penale, nonche'
per i delitti commessi con le finalita' di terrorismo di
cui all'articolo 270-sexies del codice penale, sono
aumentate da un terzo alla meta' e quelle stabilite per le
contravvenzioni di cui agli articoli 695, primo comma, 696,
697, 698, 699 del codice penale sono aumentate nella misura
di cui al secondo comma dell'articolo 99 del codice penale
se il fatto e' commesso da persona sottoposta con
provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione
personale durante il periodo previsto di applicazione e
sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata
l'esecuzione.
2. In ogni caso si procede d'ufficio e quando i delitti
di cui al comma 1, per i quali e' consentito l'arresto in
flagranza, sono commessi da persone sottoposte alla misura
di prevenzione, la polizia giudiziaria puo' procedere
all'arresto anche fuori dei casi di flagranza.
3. Alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza
detentiva.».

Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 1, del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia,
a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.
136) come modificato dalla presente legge:
«Art. 17 (Titolarita' della proposta)
1. Nei confronti delle persone indicate all' articolo
16 possono essere proposte dal procuratore della Repubblica
presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora
la persona, dal procuratore nazionale antimafia e
antiterrorismo nell'esercizio delle funzioni previste
dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale, dal
questore o dal direttore della Direzione investigativa
antimafia le misure di prevenzione patrimoniali di cui al
presente titolo.
(Omissis).».

Si riporta il testo vigente dell'articolo 13, comma 2,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero):
«Art. 13 (Espulsione amministrativa)
(Omissis).
2. L'espulsione e' disposta dal prefetto, caso per
caso, quando lo straniero:
a) e' entrato nel territorio dello Stato sottraendosi
ai controlli di frontiera e non e' stato respinto ai sensi
dell' articolo 10;
b) si e' trattenuto nel territorio dello Stato in
assenza della comunicazione di cui all' articolo 27, comma
1-bis, o senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel
termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da
forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno e'
stato revocato o annullato o rifiutato ovvero e' scaduto da
piu' di sessanta giorni e non ne e' stato chiesto il
rinnovo ovvero se lo straniero si e' trattenuto sul
territorio dello Stato in violazione dell' articolo 1,
comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68;
c) appartiene a taluna delle categorie indicate negli
articoli 1, 4 e 16, del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159.
(Omissis).».

Per l'articolo 226 del decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271 si vedano i riferimenti riportati all'articolo
2.
 
(( Art. 4 bis

Disposizioni in materia di conservazione dei dati di traffico
telefonico e telematico

1. Al fine di poter agevolare le indagini esclusivamente per i reati di cui agli articoli 51, comma 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 132, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 123, comma 2, del medesimo codice, i dati relativi al traffico telefonico effettuato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono conservati dal fornitore fino al 31 dicembre 2016 per finalita' di accertamento e repressione dei reati. Per le medesime finalita' i dati relativi al traffico telematico effettuato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, esclusi comunque i contenuti della comunicazione, sono conservati dal fornitore fino al 31 dicembre 2016.
2. I dati relativi alle chiamate senza risposta, effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trattati temporaneamente da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibile al pubblico oppure di una rete pubblica di comunicazione, sono conservati fino al 31 dicembre 2016.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 cessano di applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2017. ))


Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente degli articoli 51, comma
3-quater, e 407, comma 2, del Codice di procedura penale:
«Art. 51 (Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni
del procuratore della Repubblica distrettuale)
(Omissis).
3-quater Quando si tratta di procedimenti per i delitti
consumati o tentati con finalita' di terrorismo le funzioni
indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite
all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del
capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice
competente.
(Omissis).»

«Art. 407 (Termini di durata massima delle indagini
preliminari)
(Omissis).
2. La durata massima e' tuttavia di due anni se le
indagini preliminari riguardano:
a) i delitti appresso indicati:
1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422
del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi
aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2,
e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43;
2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli
575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello
stesso codice penale;
3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni
previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al
fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste
dallo stesso articolo;
4) delitti commessi per finalita' di terrorismo o di
eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la
legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonche'
delitti di cui agli articoli 270, terzo comma e 306,
secondo comma, del codice penale ;
5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione
nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o
tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi
clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse
quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge
18 aprile 1975, n. 110;
6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle
ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74
del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
7) delitto di cui all'articolo 416 del codice penale
nei casi in cui e' obbligatorio l'arresto in flagranza;
7-bis) dei delitti previsto dagli articoli 600,
600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601,
602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo
609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale, nonche'
dei delitti previsti dall'articolo 12, comma 3, del testo
unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
e successive modificazioni;
b) notizie di reato che rendono particolarmente
complesse le investigazioni per la molteplicita' di fatti
tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone
sottoposte alle indagini o di persone offese;
c) indagini che richiedono il compimento di atti
all'estero;
d) procedimenti in cui e' indispensabile mantenere il
collegamento tra piu' uffici del pubblico ministero a norma
dell'articolo 371.
(Omissis).».

Si riporta il testo vigente degli articoli 123, comma
2, e 132, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali):

«Art. 123 (Dati relativi al traffico)
(Omissis).
2. Il trattamento dei dati relativi al traffico
strettamente necessari a fini di fatturazione per il
contraente, ovvero di pagamenti in caso di
interconnessione, e' consentito al fornitore, a fini di
documentazione in caso di contestazione della fattura o per
la pretesa del pagamento, per un periodo non superiore a
sei mesi, salva l'ulteriore specifica conservazione
necessaria per effetto di una contestazione anche in sede
giudiziale.
(Omissis).»

«Art. 132 (Conservazione di dati di traffico per altre
finalita')
1. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 123,
comma 2, i dati relativi al traffico telefonico sono
conservati dal fornitore per ventiquattro mesi dalla data
della comunicazione, per finalita' di accertamento e
repressione di reati, mentre, per le medesime finalita', i
dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i
contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal
fornitore per dodici mesi dalla data della comunicazione.
(Omissis).».
 
Art. 5

Potenziamento e proroga dell'impiego del personale militare
appartenente alle Forze armate

1. Al fine di consentire un maggiore impiego di personale delle forze di polizia per il contrasto della criminalita' e la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonche' di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, anche in relazione alle straordinarie esigenze di sicurezza connesse alla realizzazione dell'Expo 2015, il piano d'impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, limitatamente ai servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili, puo' essere prorogato fino al 30 giugno 2015, e il relativo contingente pari a 3.000 unita' e' incrementato di 1.800 unita', in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo. Per le esigenze previste dal citato articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 136 del 2013, il piano di impiego dell'originario contingente di 3.000 unita' e' ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2015, limitatamente a un contingente (( non inferiore a 200 unita'. A decorrere dal 30 giugno 2015, il predetto contingente puo' essere incrementato fino a 300 unita', compatibilmente con le complessive esigenze nazionali di ordine e sicurezza pubblica )). Si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008. L'impiego dei predetti contingenti e' consentito nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 2.
2. (( Ai fini dell'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa di euro 30.469.870 per l'anno 2015 con specifica destinazione di euro 29.669.870 per il personale di cui al comma 74 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, e di 0,8 milioni di euro per il personale di cui al comma 75 del medesimo articolo del predetto decreto-legge. Al relativo onere si provvede, quanto a euro 3.441.406, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, quanto a euro 14.830.629, mediante utilizzo delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo )) 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritte nella missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare», dello stato di previsione del Ministero dell'interno e, quanto a euro 12.197.835, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dello stato di previsione del Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Limitatamente alle esigenze di sicurezza del sito ove si svolge l'evento Expo 2015, e' altresi' autorizzato l'impiego, con le stesse modalita' di cui al comma 1, di un ulteriore contingente di 600 unita' di militari delle Forze Armate dal 15 aprile 2015 al 1° novembre 2015. Alla copertura dei relativi oneri, pari a 7.243.189,00 di euro, per l'anno 2015, si provvede mediante due appositi versamenti, di pari importo, all'entrata del bilancio dello Stato, da effettuarsi, nell'ambito delle risorse finalizzate all'evento, da parte della societa' Expo, rispettivamente, entro il 30 aprile 2015 e il 30 giugno 2015, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(( 3-bis. In relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo e al fine di assicurare la tutela degli interessi nazionali, e' autorizzata, fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 40.453.334 per il potenziamento del dispositivo aeronavale di sorveglianza e sicurezza nel Mediterraneo centrale. All'onere derivante dalla presente disposizione, per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, entro il 15 giugno 2015, sugli sviluppi della situazione e sulle misure adottate ai sensi del presente comma.
3-ter. Allo scopo di garantire maggiore disponibilita' di personale per le esigenze connesse con il controllo del territorio e il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, l'Arma dei carabinieri, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 264, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nei limiti fissati dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' autorizzata ad anticipare al 15 aprile 2015 l'assunzione di 150 allievi carabinieri da trarre dai vincitori del concorso bandito nell'anno 2010 per il reclutamento di allievi carabinieri effettivi in ferma quadriennale, che abbiano concluso la ferma di quattro anni quali volontari nelle Forze armate.
3-quater. Le assunzioni di cui al comma 3-ter sono autorizzate in deroga alle modalita' previste dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
3-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-ter del presente articolo, pari a euro 2.632.794 per l'anno 2015 e a euro 1.054.313 per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa.
3-sexies. Fermo restando quanto disposto dal codice della navigazione e dalla disciplina dall'Unione europea, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalita' di utilizzo, da parte delle Forze di polizia, degli aeromobili a pilotaggio remoto, comunemente denominati «droni», ai fini del controllo del territorio per finalita' di pubblica sicurezza, con particolare riferimento al contrasto del terrorismo e alla prevenzione dei reati di criminalita' organizzata e ambientale. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))


Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente dell'articolo 24, commi 74
e 75, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102
(Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini) :
«Art. 24 (Disposizioni in materia di Forze armate,
Forze di polizia, proroga di missioni di pace e segreto di
Stato)
(Omissis).
74. Al fine di assicurare la prosecuzione del concorso
delle Forze armate nel controllo del territorio, a
decorrere dal 4 agosto 2009 il piano di impiego di cui all'
articolo 7-bis, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge
23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 luglio 2008, n. 125, puo' essere prorogato per due
ulteriori semestri per un contingente di militari
incrementato con ulteriori 1.250 unita', destinate a
servizi di perlustrazione e pattuglia nonche' di vigilanza
di siti e obiettivi sensibili in concorso e congiuntamente
alle Forze di polizia. Il personale e' posto a disposizione
dei prefetti delle province per l'impiego nei comuni ove si
rende maggiormente necessario. Ai fini dell'impiego del
personale delle Forze armate nei servizi di cui al presente
comma, si applicano le disposizioni di cui all' articolo
7-bis, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge n. 92 del 2008. A
tal fine e' autorizzata la spesa di 27,7 milioni di euro
per l'anno 2009 e di 39,5 milioni di euro per l'anno 2010.
(198)(270)
75. Al personale delle Forze di polizia impiegato per
il periodo di cui al comma 74 nei servizi di perlustrazione
e pattuglia di cui all' articolo 7-bis, comma 1, del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, e'
attribuita un'indennita' di importo analogo a quella
onnicomprensiva, di cui al medesimo articolo 7-bis, comma
4, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive
modificazioni, corrisposta al personale delle Forze armate.
Quando non e' prevista la corresponsione dell'indennita' di
ordine pubblico, l'indennita' di cui al periodo precedente
e' attribuita anche al personale delle Forze di polizia
impiegato nei servizi di vigilanza a siti e obiettivi
sensibili svolti congiuntamente al personale delle Forze
armate, ovvero in forma dinamica dedicati a piu' obiettivi
vigilati dal medesimo personale. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a 2,3 milioni di
euro per l'anno 2009 e a 3,3 milioni di euro per l'anno
2010, si provvede, per l'anno 2009, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo
61, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133 e, per l'anno 2010, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo
3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
(Omissis).».

Si riporta il testo vigente dell'articolo 3, comma 2,
del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6,
(Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze
ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle
aree interessate):

«Art. 3 (Combustione illecita di rifiuti)
(Omissis).
2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le
condotte di cui all'articolo 255, comma 1, e le condotte di
reato di cui agli articoli 256 e 259 in funzione della
successiva combustione illecita di rifiuti.
(Omissis).».

Si riporta il testo vigente dell'articolo 7-bis, commi
1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008,
n. 125 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica):
«Art. 7-bis (Concorso delle Forze armate nel controllo
del territorio)
1. Per specifiche ed eccezionali esigenze di
prevenzione della criminalita', ove risulti opportuno un
accresciuto controllo del territorio, puo' essere
autorizzato un piano di impiego di un contingente di
personale militare appartenente alle Forze armate,
preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o
comunque volontari delle stesse Forze armate
specificatamente addestrati per i compiti da svolgere.
Detto personale e' posto a disposizione dei prefetti delle
province comprendenti aree metropolitane e comunque aree
densamente popolate, ai sensi dell' articolo 13 della legge
1º aprile 1981, n. 121, per servizi di vigilanza a siti e
obiettivi sensibili, nonche' di perlustrazione e pattuglia
in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il
piano puo' essere autorizzato per un periodo di sei mesi,
rinnovabile per una volta, per un contingente non superiore
a 3.000 unita'.
(Omissis).
2. Il piano di impiego del personale delle Forze armate
di cui ai commi 1 e 1-bis e' adottato con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della
difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della
sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore
della difesa e previa informazione al Presidente del
Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno riferisce
in proposito alle competenti Commissioni parlamentari.
3. Nell'esecuzione dei servizi di cui al comma 1, il
personale delle Forze armate non appartenente all'Arma dei
carabinieri agisce con le funzioni di agente di pubblica
sicurezza e puo' procedere alla identificazione e alla
immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di
trasporto a norma dell' articolo 4 della legge 22 maggio
1975, n. 152, anche al fine di prevenire o impedire
comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumita'
di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con
esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini
di identificazione, per completare gli accertamenti e per
procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il
personale delle Forze armate accompagna le persone indicate
presso i piu' vicini uffici o comandi della Polizia di
Stato o dell'Arma dei carabinieri. Nei confronti delle
persone accompagnate si applicano le disposizioni
dell'articolo 349 del codice di procedura penale.
(Omissis).».

Si riporta il testo vigente dell'articolo 1-septies del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 (Norme
urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e
soggiorno dei cittadini extracomunitari e di
regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi
gia' presenti nel territorio dello Stato):
«Art. 1-septies (Fondo nazionale per le politiche e i
servizi dell'asilo)
1. Ai fini del finanziamento delle attivita' e degli
interventi di cui all'articolo 1-sexies, presso il
Ministero dell'interno, e' istituito il Fondo nazionale per
le politiche e i servizi dell'asilo, la cui dotazione e'
costituita da:
a) le risorse iscritte nell'unita' previsionale di base
4.1.2.5 «Immigrati, profughi e rifugiati» - capitolo 2359 -
dello stato di previsione del Ministero dell'interno per
l'anno 2002, gia' destinate agli interventi di cui
all'articolo 1-sexies e corrispondenti a 5,16 milioni di
euro;
b) le assegnazioni annuali del Fondo europeo per i
rifugiati, ivi comprese quelle gia' attribuite all'Italia
per gli anni 2000, 2001 e 2002 ed in via di accreditamento
al Fondo di rotazione del Ministero dell'economia e delle
finanze;
c) i contributi e le donazioni eventualmente disposti
da privati, enti o organizzazioni, anche internazionali, e
da altri organismi dell'Unione europea.
2. Le somme di cui al comma 1, lettere b) e c), sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate al Fondo di cui al medesimo comma 1.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».

Si riporta il testo vigente dell'articolo 21, comma 5,
lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di
contabilita' e finanza pubblica):

«Art. 21 (Bilancio di previsione)
Omissis
5. Nell'ambito di ciascun programma le spese si
ripartiscono in:
a) spese non rimodulabili;
b) spese rimodulabili.
Omissis.».

Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, comma
1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007):

«1240. E' autorizzata, per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009, la spesa di euro 1 miliardo per il
finanziamento della partecipazione italiana alle missioni
internazionali di pace. A tal fine e' istituito un apposito
fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'economia e delle finanze.».

Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, comma 264,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2015):

« 264. Le assunzioni di personale di cui all' articolo
66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, per l'anno 2015, possono essere effettuate con
decorrenza non anteriore al 1° dicembre 2015, fatta
eccezione per quelle di cui all' articolo 3, commi 3-quater
e 3-sexies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114, nonche' per quelle degli allievi ufficiali e
frequentatori di corsi per ufficiali, degli allievi
marescialli e del personale dei gruppi sportivi, per un
risparmio complessivo non inferiore a 27,2 milioni di
euro.».

Si riporta il testo vigente dell'articolo 66, commi
9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria):

«9-bis. Per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia e
il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere,
secondo le modalita' di cui al comma 10, ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato, nel limite di un
contingente di personale complessivamente corrispondente a
una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal
servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di
unita' non superiore a quelle cessate dal servizio nel
corso dell'anno precedente. La predetta facolta'
assunzionale e' fissata nella misura del venti per cento
per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento
nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno
2016.
10. Le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 sono
autorizzate secondo le modalita' di cui all' articolo 35,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni, previa richiesta delle
amministrazioni interessate, corredata da analitica
dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno
precedente e delle conseguenti economie e
dall'individuazione delle unita' da assumere e dei
correlati oneri, asseverate dai relativi organi di
controllo.».
 
(( Art. 5 bis

Affidamento in custodia giudiziale di prodotti energetici sottoposti
a sequestro

1. Al fine di potenziare l'attivita' di controllo del territorio per contrastare il terrorismo, anche internazionale, e di accrescere la sicurezza pubblica ed economico-finanziaria a tutela del bilancio pubblico, l'autorita' giudiziaria puo' affidare in custodia giudiziale alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ove ne facciano richiesta, per l'impiego nelle relative attivita', i prodotti energetici idonei alla carburazione e alla lubrificazione, sottoposti a sequestro penale per violazione degli articoli 40 e 49 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. Nel caso di dissequestro dei prodotti, all'avente diritto e' corrisposto un indennizzo calcolato sulla base del valore medio del prezzo al consumo, riferito al momento del sequestro, come rilevato periodicamente dal Ministero dello sviluppo economico ovvero, in mancanza, da pubblicazioni specializzate di settore. ))


Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente degli articoli 40 e 49 del
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni):
«Art. 40 (Sottrazione all'accertamento o al pagamento
dell'accisa sui prodotti energetici)
1. E' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e
con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non
inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque:
a) fabbrica o raffina clandestinamente prodotti
energetici;
b) sottrae con qualsiasi mezzo i prodotti energetici,
compreso il gas naturale, all'accertamento o al pagamento
dell'accisa;
c) destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore
imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate;
d) effettua operazioni di miscelazione non autorizzate
dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa
superiore a quella assolta sui singoli componenti;
e) rigenera prodotti denaturati per renderne piu'
facile ed elusivo l'impiego in usi soggetti a maggiore
imposta;
f) detiene prodotti energetici denaturati in condizioni
diverse da quelle prescritte per l'ammissione al
trattamento agevolato;
g) detiene o utilizza prodotti ottenuti da
fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non
autorizzate.
2. La multa e' commisurata, per le violazioni di cui
alle lettere a) e d) del comma 1, oltre che ai prodotti
complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero
potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di
lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei
locali in cui e' commessa la violazione; e, per le
violazioni di cui alla lettera e), oltre che ai prodotti in
corso di rigenerazione o complessivamente rigenerati,
compresi quelli comunque esitati, anche ai prodotti
denaturati rinvenuti sul luogo in cui e' commessa la
violazione.
3. Il tentativo e' punito con la stessa pena prevista
per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti
soggetti ad accisa in tempi diversi da quelli dichiarati
nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura
come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento,
salvo che venga fornita prova contraria.
4. Se la quantita' di prodotti energetici e' superiore
a 2.000 chilogrammi la pena e' della reclusione da uno a
cinque anni, oltre la multa.
5. Se la quantita' di gas naturale sottratto
all'accertamento o al pagamento dell'accisa e' inferiore a
5.000 metri cubi la pena e' della sola multa dal doppio al
decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a
lire 516 euro.
6. Per le violazioni di cui alla lettera c) del comma 1
se la quantita' dei prodotti energetici e' inferiore a 100
chilogrammi si applica esclusivamente la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal
doppio al decuplo dell'imposta evasa.»

«Art. 49 (Irregolarita' nella circolazione)
1. I prodotti sottoposti ad accisa, anche se destinati
ad usi esenti od agevolati, ad esclusione dei tabacchi
lavorati, del vino e delle bevande fermentate diverse dal
vino e della birra, trasportati senza la specifica
documentazione prevista in relazione a detta imposta,
ovvero con documento falso od alterato o che non consente
di individuare i soggetti interessati all'operazione di
trasporto, la merce o la quantita' effettivamente
trasportata, si presumono di illecita provenienza. In tali
casi si applicano al trasportatore ed allo speditore le
pene previste per la sottrazione del prodotto
all'accertamento o al pagamento dell'imposta. 2. Nei casi
di cui al comma 1, se viene dimostrata la legittima
provenienza dei prodotti ed il regolare assolvimento
dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di denaro da 516 euro a 3098 euro,
salvo che per i cali di prodotti in cauzione, per i quali
si applicano le specifiche sanzioni previste dal presente
testo unico
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano
qualora i prodotti trasportati differiscano
quantitativamente rispetto ai dati risultanti dal sistema
informatizzato o dai documenti che accompagnano i medesimi
prodotti, in misura non superiore all'uno per cento, se in
piu', o al 2 per cento oltre il calo ammesso dalle norme
doganali vigenti, se in meno.
4. Nei casi di irregolare predisposizione della
documentazione prescritta ai fini della circolazione,
diversi da quelli previsti nel comma 1, si applica allo
speditore la sanzione amministrativa di cui al comma 2. La
stessa sanzione si applica al trasportatore che non esegue
gli adempimenti prescritti.
5. Le sanzioni amministrative di cui ai commi 2 e 4 si
applicano, altresi', per le violazioni previste nei
medesimi commi relative ai trasferimenti dei prodotti di
cui all' art. 21, comma 3. Qualora non venga fornita
dimostrazione che il prodotto sia stato destinato ad usi
diversi da quelli soggetti ad imposta si applica la
presunzione di reato di cui al comma 1; l'imposta evasa e'
calcolata in base all'aliquota indicata all' art. 21, comma
2.
6. Qualora sia stabilita l'utilizzazione di documenti
di cui all' Art. 1, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, quali documenti di
accompagnamento specifici dei prodotti soggetti ad accisa,
si applicano, in luogo delle sanzioni previste nel medesimo
decreto, quelle contemplate nel presente articolo.
7. Le sanzioni previste dalle norme vigenti per le
irregolarita' relative alla documentazione prescritta ai
fini della circolazione del vino o delle bevande fermentate
diverse dal vino e dalla birra si applicano anche nel caso
in cui tali documenti siano quelli specifici dei prodotti
sottoposti ad accisa.».
 
Art. 6

Modifiche al decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 (( , e all'articolo
18-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 ))


1. Al decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «o di eversione dell'ordine democratico» sono inserite le seguenti: «ovvero di criminalita' transnazionale»;
b) all'articolo 4, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Fino al 31 gennaio 2016, il Presidente del Consiglio dei ministri, anche a mezzo del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, puo' richiedere che i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, ovvero personale dipendente espressamente delegato, siano autorizzati a colloqui personali con detenuti e internati, al solo fine di acquisire informazioni per la prevenzione di delitti con finalita' terroristica di matrice internazionale.
2-ter. L'autorizzazione di cui al comma 2-bis e' concessa dal procuratore generale di cui al comma 2 quando sussistano specifici e concreti elementi informativi che rendano assolutamente indispensabile l'attivita' di prevenzione.
2-quater. Dello svolgimento del colloquio e' data comunicazione scritta al procuratore generale di cui al comma 2 (( e al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo )) nel termine di cui al comma 3 dell'articolo 226 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Le autorizzazioni di cui al comma 2-bis e le successive comunicazioni sono annotate in apposito registro riservato tenuto presso l'ufficio del procuratore generale. Dello svolgimento del colloquio e' data informazione al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica a conclusione delle operazioni, secondo i termini e le modalita' di cui al comma 4 dell'articolo 33 della legge 3 agosto 2007, n. 124.
2-quinquies. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 dell'articolo 23 della legge 3 agosto 2007, n. 124, nonche' quelle di cui al comma 5 dell'articolo 226 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.».
(( 1-bis. All'articolo 18-bis, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo» e le parole: «nell'articolo 51, comma 3-bis» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater». ))

Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente dell'articolo 2, comma 1,
del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 (Misure
urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale)
come modificato dalla presente legge:

«Art. 2 (Permessi di soggiorno a fini investigativi)
1. Anche fuori dei casi di cui al capo II del
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e
successive modificazioni, e di cui all'articolo 18 del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di
seguito denominato: « decreto legislativo n. 286 del 1998»,
e in deroga a quanto previsto dall' articolo 5 del decreto
legislativo n. 286 del 1998, quando, nel corso di
operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento
relativi a delitti commessi per finalita' di terrorismo,
anche internazionale, o di eversione dell'ordine
democratico ovvero di criminalita' transazionale, vi e'
l'esigenza di garantire la permanenza nel territorio dello
Stato dello straniero che abbia offerto all'autorita'
giudiziaria o agli organi di polizia una collaborazione
avente le caratteristiche di cui al comma 3 dell' articolo
9 del citato decreto-legge n. 8 del 1991, il questore,
autonomamente o su segnalazione dei responsabili di livello
almeno provinciale delle Forze di polizia ovvero dei
direttori dei Servizi informativi e di sicurezza, ovvero
quando ne e' richiesto dal procuratore della Repubblica,
rilascia allo straniero uno speciale permesso di soggiorno,
di durata annuale e rinnovabile per eguali periodi.
(Omissis).».

Si riporta il testo dell'articolo 4 del sopra citato
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, come
modificato dalla presente legge:

«Art. 4 (Nuove norme per il potenziamento
dell'attivita' informativa).
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo'
delegare i direttori dei servizi di informazione per la
sicurezza di cui all' articolo 2, comma 2, della legge 3
agosto 2007, n. 124, a richiedere l'autorizzazione per
svolgere le attivita' di cui all'articolo 226 delle norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, e successive modificazioni, quando siano
ritenute indispensabili per l'espletamento delle attivita'
loro demandate dagli articoli 6 e 7 della legge 3 agosto
2007, n. 124.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' richiesta al
procuratore generale presso la corte di appello di Roma. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai
commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 226 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, e successive modificazioni.
2-bis. Fino al 31 gennaio 2016, il Presidente del
Consiglio dei ministri, anche a mezzo del Direttore
generale del Dipartimento delle informazioni per la
sicurezza, puo' richiedere che i direttori dei servizi di
informazione per la sicurezza di cui all' articolo 2, comma
2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, ovvero personale
dipendente espressamente delegato, siano autorizzati a
colloqui personali con detenuti e internati, al solo fine
di acquisire informazioni per la prevenzione di delitti con
finalita' terroristica di matrice internazionale.
2-ter. L'autorizzazione di cui al comma 2- bis e'
concessa dal procuratore generale di cui al comma 2 quando
sussistano specifici e concreti elementi informativi che
rendano assolutamente indispensabile l'attivita' di
prevenzione.
2-quater. Dello svolgimento del colloquio e' data
comunicazione scritta al procuratore generale di cui al
comma 2 e al procuratore antimafia e antiterrorismo nel
termine di cui al comma 3 dell' articolo 226 del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Le autorizzazioni di
cui al comma 2- bis e le successive comunicazioni sono
annotate in apposito registro riservato tenuto presso
l'ufficio del procuratore generale. Dello svolgimento del
colloquio e' data informazione al Comitato parlamentare per
la sicurezza della Repubblica a conclusione delle
operazioni, secondo i termini e le modalita' di cui al
comma 4 dell' articolo 33 della legge 3 agosto 2007, n.
124.
2-quinquies. Si applicano le disposizioni di cui ai
commi 6, 7 e 8 dell' articolo 23 della legge 3 agosto 2007,
n. 124, nonche' quelle di cui al comma 5 dell' articolo 226
del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.».

Si riporta il testo dell'articolo 18-bis, comma 5,
della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e
limitative della liberta') come modificato dalla presente
legge:
«Art. 18-bis (Colloqui a fini investigativi)
(Omissis).
5. La facolta' di procedere a colloqui personali con
detenuti e internati e' attribuita, senza necessita' di
autorizzazione, altresi' al Procuratore nazionale antimafia
e antiterrorismo ai fini dell'esercizio delle funzioni di
impulso e di coordinamento previste dall'art. 371-bis, del
codice di procedura penale; al medesimo Procuratore
nazionale antimafia e antiterrorismo sono comunicati i
provvedimenti di cui ai commi 2 e 4, qualora concernenti
colloqui con persone sottoposte ad indagini, imputate o
condannate per taluno dei delitti indicati nell'art. 51,
commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale.».
 
(( Art. 6 bis
Modifiche alla disciplina in materia di collaboratori di giustizia

1. Al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11:
1) al comma 2, le parole: «comma 3-bis» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3-bis e 3-quater», dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo» e l'ultimo periodo e' soppresso;
2) al comma 4, le parole: «il parere del procuratore nazionale antimafia e» sono sostituite dalle seguenti: «il parere del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nonche'» e dopo le parole: «il procuratore nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»;
3) ai commi 5 e 6, dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»;
b) all'articolo 16-octies, comma 1, le parole: «procuratore nazionale antimafia o» sono sostituite dalle seguenti: «procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e»;
c) all'articolo 16-nonies:
1) al comma 1, le parole: «sentiti i procuratori generali presso le corti di appello interessati a norma dell'articolo 11 del presente decreto o il procuratore nazionale antimafia» sono sostituite dalle seguenti: «sentito il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo»;
2) al comma 2, al primo periodo, le parole: «i procuratori generali o il procuratore nazionale antimafia forniscono» sono sostituite dalle seguenti: «il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo fornisce» e, al secondo periodo, la parola: «allegano» e' sostituita dalla seguente: «allega». ))


Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 11, commi 2, 4, 5 e
6, nonche' degli articoli 16-octies e 16-nonies, commi 1 e
2, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (Nuove
norme in materia di sequestri di persona a scopo di
estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia)
come modificati dalla presente legge:
«Art. 11 (Proposta di ammissione)
(Omissis).
2. Quando le dichiarazioni indicate nel comma 1
attengono a procedimenti per taluno dei delitti previsti
dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di
procedura penale, in relazione ai quali risulta che piu'
uffici del pubblico ministero procedono a indagini
collegate a norma dell'articolo 371 dello stesso codice, la
proposta e' formulata da uno degli uffici procedenti
d'intesa con gli altri e comunicata al procuratore
nazionale antimafia e antiterrorismo; nel caso di mancata
intesa il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo
risolve il contrasto. La proposta e' formulata d'intesa con
i procuratori generali presso le corti di appello
interessati, a norma dell'articolo 118-bis delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, quando la situazione delineata nel
periodo precedente riguarda procedimenti relativi a delitti
commessi per finalita' di terrorismo o di eversione
dell'ordine costituzionale.
(Omissis).
4. Quando non ricorrono le ipotesi indicate nel comma
2, l'autorita' che formula la proposta puo' comunque
richiedere il parere del procuratore nazionale antimafia e
antiterrorismo nonche' dei procuratori generali presso le
corti di appello interessati allorche' ritiene che le
notizie, le informazioni e i dati attinenti alla
criminalita' organizzata di cui il procuratore nazionale
antimafia e antiterrorismo o i procuratori generali
dispongono per l'esercizio delle loro funzioni, a norma
dell'articolo 371-bis del codice di procedura penale e del
citato articolo 118-bis delle relative norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie, possano essere utili per la
deliberazione della commissione centrale.
5. Anche per il tramite del suo presidente, la
commissione centrale puo' esercitare sia la facolta'
indicata nel comma 4 sia quella di richiedere il parere del
procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo o dei
procuratori generali presso le corti di appello interessati
quando ritiene che la proposta doveva essere formulata dal
procuratore della Repubblica d'intesa con altre procure e
risulta che cio' non e' avvenuto. In tale ultima ipotesi e
sempreche' ritengano ricorrere le condizioni indicate nel
comma 2, il procuratore nazionale antimafia e
antiterrorismo e i procuratori generali, oltre a rendere il
parere, danno comunicazione dei motivi che hanno originato
la richiesta al procuratore generale presso la Corte di
cassazione.
6. Nelle ipotesi di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, il
procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e i
procuratori generali presso le corti di appello interessati
possono acquisire copie di atti nonche' notizie o
informazioni dalle autorita' giudiziarie che procedono a
indagini o a giudizi connessi o collegati alle medesime
condotte di collaborazione.
(Omissis).»
«Art. 16-octies (Revoca o sostituzione della custodia
cautelare per effetto della collaborazione)
1. La misura della custodia cautelare non puo' essere
revocata o sostituita con altra misura meno grave per il
solo fatto che la persona nei cui confronti e' stata
disposta tiene o ha tenuto taluna delle condotte di
collaborazione che consentono la concessione delle
circostanze attenuanti previste dal codice penale o da
disposizioni speciali. In tali casi, alla revoca o alla
sostituzione puo' procedersi solo se, nell'ambito degli
accertamenti condotti in ordine alla sussistenza delle
esigenze cautelari, il giudice che procede, sentiti il
procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e i
procuratori generali presso le corti di appello
interessati, non ha acquisito elementi dai quali si desuma
l'attualita' dei collegamenti con la criminalita'
organizzata di tipo mafioso o terroristico-eversivo e ha
accertato che il collaboratore, ove soggetto a speciali
misure di protezione, ha rispettato gli impegni assunti a
norma dell' articolo 12.»

«Art. 16-nonies (Benefici penitenziari)
1. Nei confronti delle persone condannate per un
delitto commesso per finalita' di terrorismo o di eversione
dell'ordinamento costituzionale o per uno dei delitti di
cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura
penale, che abbiano prestato, anche dopo la condanna,
taluna delle condotte di collaborazione che consentono la
concessione delle circostanze attenuanti previste dal
codice penale o da disposizioni speciali, la liberazione
condizionale, la concessione dei permessi premio e
l'ammissione alla misura della detenzione domiciliare
prevista dall' articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975,
n. 354, e successive modificazioni, sono disposte su
proposta ovvero sentito il procuratore nazionale antimafia
e antiterrorismo.
2. Nella proposta o nel parere il procuratore nazionale
antimafia e antiterrorismo fornisce ogni utile informazione
sulle caratteristiche della collaborazione prestata. Su
richiesta del tribunale o del magistrato di sorveglianza,
allega alla proposta o al parere copia del verbale
illustrativo dei contenuti della collaborazione e, se si
tratta di persona sottoposta a speciali misure di
protezione, il relativo provvedimento di applicazione.
(Omissis).».
 
(( Art. 6 ter

Modifica all'articolo 47 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
231

1. All'articolo 47, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o al terrorismo». ))


Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 47, comma 1, del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (per la
rubrica si vedano le note riportate all'articolo 2) come
modificato dalla presente legge:

«Art. 47 (Analisi della segnalazione)
1. La UIF, sentito il Comitato di sicurezza
finanziaria, definisce i criteri per l'approfondimento
finanziario delle segnalazioni di operazioni sospette ed
espleta le seguenti attivita':
a) effettua, avvalendosi dei risultati delle analisi e
degli studi compiuti nonche' tramite ispezioni,
approfondimenti sotto il profilo finanziario delle
segnalazioni ricevute nonche' delle operazioni sospette non
segnalate di cui viene a conoscenza sulla base di dati e
informazioni contenuti in archivi propri ovvero sulla base
delle informazioni comunicate dagli organi delle indagini
ai sensi dell' articolo 9, comma 10, dalle autorita' di
vigilanza di settore, dagli ordini professionali e dalle
UIF estere;
b) effettua, sulla base di protocolli d'intesa,
approfondimenti che coinvolgono le competenze delle
autorita' di vigilanza di settore in collaborazione con le
medesime le quali integrano le informazioni con gli
ulteriori elementi desumibili dagli archivi in loro
possesso;
c) archivia le segnalazioni che ritiene infondate,
mantenendone evidenza per dieci anni, secondo procedure che
consentano la consultazione agli organi investigativi di
cui all' articolo 8, comma 3, sulla base di protocolli
d'intesa;
d) fuori dei casi previsti dalla lettera c), fermo
restando quanto previsto dall'articolo 331 del codice di
procedura penale, trasmette, senza indugio, anche sulla
base di protocolli d'intesa, le segnalazioni, completate ai
sensi del presente comma e corredate da una relazione
tecnica contenente le informazioni relative alle operazioni
sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo
alla DIA e al Nucleo speciale di polizia valutaria della
Guardia di finanza, che ne informano il procuratore
nazionale antimafia e antiterrorismo, qualora siano
attinenti alla criminalita' organizzata o al terrorismo.».
 
Art. 7

Nuove norme in materia di trattamento di dati personali da parte
delle Forze di polizia

1. L'articolo 53 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e' sostituito dal seguente:
«Art. 53.
(Ambito applicativo e titolari dei trattamenti).
1. Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per finalita' di polizia i trattamenti di dati personali direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonche' di polizia giudiziaria, svolti, ai sensi del codice di procedura penale, per la prevenzione e repressione dei reati.
2. Ai trattamenti di dati personali previsti da disposizioni di legge, di regolamento, nonche' individuati dal decreto di cui al comma 3, effettuati dal Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati a confluirvi, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici nell'esercizio delle attribuzioni conferite da disposizioni di legge o di regolamento non si applicano, se il trattamento e' effettuato per finalita' di polizia, le seguenti disposizioni del codice:
a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45;
b) articoli da 145 a 151.
3. Con decreto (( adottato dal Ministro dell'interno, previa comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, )) sono individuati, nell'allegato C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma 2 effettuati con strumenti elettronici e i relativi titolari.».

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 53 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (per la rubrica si
vedano le note riportate all'articolo 4) come modificato
dalla presente legge:

«Art. 53 (Ambito applicativo e titolari dei
trattamenti)
1. Agli effetti del presente codice si intendono
effettuati per finalita' di polizia i trattamenti di dati
personali direttamente correlati all'esercizio dei compiti
di polizia di prevenzione dei reati, di tutela dell'ordine
e della sicurezza pubblica, nonche' di polizia giudiziaria,
svolti, ai sensi del codice di procedura penale, per la
prevenzione e repressione dei reati.
2. Ai trattamenti di dati personali previsti da
disposizioni di legge, di regolamento, nonche' individuati
dal decreto di cui al comma 3, effettuati dal Centro
elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza
o da forze di polizia sui dati destinati a confluirvi,
ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti
pubblici nell'esercizio delle attribuzioni conferite da
disposizioni di legge o di regolamento non si applicano, se
il trattamento e' effettuato per finalita' di polizia, le
seguenti disposizioni del codice:
a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38,
commi da 1 a 5, e da 39 a 45;
b) articoli da 145 a 151.
3. Con decreto adottato dal Ministro dell'interno,
previa comunicazione alle competenti Commissioni
parlamentari, sono individuati, nell'allegato C) al
presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al
comma 2 effettuati con strumenti elettronici e i relativi
titolari.».
 
Art. 8

Disposizioni in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture dei servizi di
informazione per la sicurezza

1. All'articolo 497, comma 2-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: «di polizia esteri,» sono inserite le seguenti: «i dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza,» e dopo le parole: «della legge 16 marzo 2006, n. 146,» sono inserite le seguenti: «e della legge 3 agosto 2007, n. 124,».
2. (( Fino al 31 gennaio 2018:
a) non possono essere autorizzate, ai sensi dell'articolo 18 della legge 3 agosto 2007, n. 124, condotte previste dalla legge come reato per le quali non e' opponibile il segreto di Stato a norma dell'articolo 39, comma 11, della medesima legge n. 124 del 2007, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 270, secondo comma, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 302, 306, secondo comma, e 414, quarto comma, del codice penale;
b) con le modalita' di cui all'articolo 23, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni, la qualifica di agente di pubblica sicurezza, con funzione di polizia di prevenzione, puo' essere attribuita anche al personale delle Forze armate, che non ne sia gia' in possesso, il quale sia adibito, ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge n. 124 del 2007, al concorso alla tutela delle strutture e del personale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) o dei Servizi di informazione per la sicurezza;
c) le identita' di copertura, di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, possono essere utilizzate negli atti dei procedimenti penali di cui all'articolo 19 della medesima legge n. 124 del 2007, dandone comunicazione con modalita' riservate all'autorita' giudiziaria procedente contestualmente all'opposizione della causa di giustificazione;
d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 497, comma 2-bis, del codice di procedura penale, l'autorita' giudiziaria, su richiesta del direttore generale del DIS o dei direttori dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) o dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), quando sia necessario mantenerne segreta la reale identita' nell'interesse della sicurezza della Repubblica o per tutelarne l'incolumita', autorizza gli addetti agli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni, a deporre in ogni stato o grado di procedimento con identita' di copertura.
2-bis. E' affidato all'AISE il compito di svolgere attivita' di informazione anche mediante assetti di ricerca elettronica, esclusivamente verso l'estero, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali della Repubblica italiana. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica con cadenza mensile circa le attivita' di ricerca elettronica. ))


Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente dell'articolo 497, comma
2-bis, del codice di procedura penale, come modificato
dalla presente legge:

«Art. 497 (Atti preliminari all'esame dei testimoni)
(Omissis).
2-bis. Gli ufficiali e gli agenti di polizia
giudiziaria, anche appartenenti ad organismi di polizia
esteri, i dipendenti dei servizi di informazione per la
sicurezza, gli ausiliari, nonche' le interposte persone,
chiamati a deporre, in ogni stato e grado del procedimento,
in ordine alle attivita' svolte sotto copertura ai sensi
dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e della
legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni,
invitati a fornire le proprie generalita', indicano quelle
di copertura utilizzate nel corso delle attivita' medesime.
(Omissis).».

Si riporta il testo vigente degli articoli 4, 6, 7, 12
18, 19, 23, comma 2, 24, comma 1, e 39, comma 11, della
legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la
sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto):
«Art. 4 (Dipartimento delle informazioni per la
sicurezza)
1. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 3 e'
istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS).
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e
l'Autorita' delegata, ove istituita, si avvalgono del DIS
per l'esercizio delle loro competenze, al fine di
assicurare piena unitarieta' nella programmazione della
ricerca informativa del Sistema di informazione per la
sicurezza, nonche' nelle analisi e nelle attivita'
operative dei servizi di informazione per la sicurezza.
3. Il DIS svolge i seguenti compiti:
a) coordina l'intera attivita' di informazione per la
sicurezza, verificando altresi' i risultati delle attivita'
svolte dall'AISE e dall'AISI, ferma restando la competenza
dei predetti servizi relativamente alle attivita' di
ricerca informativa e di collaborazione con i servizi di
sicurezza degli Stati esteri;
b) e' costantemente informato delle operazioni di
competenza dei servizi di informazione per la sicurezza e
trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri le
informative e le analisi prodotte dal Sistema di
informazione per la sicurezza;
c) raccoglie le informazioni, le analisi e i rapporti
provenienti dai servizi di informazione per la sicurezza,
dalle Forze armate e di polizia, dalle amministrazioni
dello Stato e da enti di ricerca anche privati; ferma
l'esclusiva competenza dell'AISE e dell'AISI per
l'elaborazione dei rispettivi piani di ricerca operativa,
elabora analisi strategiche o relative a particolari
situazioni; formula valutazioni e previsioni, sulla scorta
dei contributi analitici settoriali dell'AISE e dell'AISI;
d) elabora, anche sulla base delle informazioni e dei
rapporti di cui alla lettera c), analisi globali da
sottoporre al CISR, nonche' progetti di ricerca
informativa, sui quali decide il Presidente del Consiglio
dei ministri, dopo avere acquisito il parere del CISR;
d-bis) sulla base delle direttive di cui all' articolo
1, comma 3-bis, nonche' delle informazioni e dei rapporti
di cui alla lettera c) del presente comma, coordina le
attivita' di ricerca informativa finalizzate a rafforzare
la protezione cibernetica e la sicurezza informatica
nazionali;
e) promuove e garantisce, anche attraverso riunioni
periodiche, lo scambio informativo tra l'AISE, l'AISI e le
Forze di polizia; comunica al Presidente del Consiglio dei
ministri le acquisizioni provenienti dallo scambio
informativo e i risultati delle riunioni periodiche;
f) trasmette, su disposizione del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentito il CISR, informazioni e
analisi ad amministrazioni pubbliche o enti, anche ad
ordinamento autonomo, interessati all'acquisizione di
informazioni per la sicurezza;
g) elabora, d'intesa con l'AISE e l'AISI, il piano di
acquisizione delle risorse umane e materiali e di ogni
altra risorsa comunque strumentale all'attivita' dei
servizi di informazione per la sicurezza, da sottoporre
all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri;
h) sentite l'AISE e l'AISI, elabora e sottopone
all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri
lo schema del regolamento di cui all' articolo 21, comma 1;
i) esercita il controllo sull'AISE e sull'AISI,
verificando la conformita' delle attivita' di informazione
per la sicurezza alle leggi e ai regolamenti, nonche' alle
direttive e alle disposizioni del Presidente del Consiglio
dei ministri. Per tale finalita', presso il DIS e'
istituito un ufficio ispettivo le cui modalita' di
organizzazione e di funzionamento sono definite con il
regolamento di cui al comma 7. Con le modalita' previste da
tale regolamento e' approvato annualmente, previo parere
del Comitato parlamentare di cui all' articolo 30, il piano
annuale delle attivita' dell'ufficio ispettivo. L'ufficio
ispettivo, nell'ambito delle competenze definite con il
predetto regolamento, puo' svolgere, anche a richiesta del
direttore generale del DIS, autorizzato dal Presidente del
Consiglio dei ministri, inchieste interne su specifici
episodi e comportamenti verificatisi nell'ambito dei
servizi di informazione per la sicurezza;
l) assicura l'attuazione delle disposizioni impartite
dal Presidente del Consiglio dei Ministri con apposito
regolamento adottato ai sensi dell' articolo 1, comma 2, ai
fini della tutela amministrativa del segreto di Stato e
delle classifiche di segretezza, vigilando altresi' sulla
loro corretta applicazione;
m) cura le attivita' di promozione e diffusione della
cultura della sicurezza e la comunicazione istituzionale;
n) impartisce gli indirizzi per la gestione unitaria
del personale di cui all' articolo 21, secondo le modalita'
definite dal regolamento di cui al comma 1 del medesimo
articolo;
n-bis) gestisce unitariamente, ferme restando le
competenze operative dell'AISE e dell'AISI, gli
approvvigionamenti e i servizi logistici comuni.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 118-bis
del codice di procedura penale, introdotto dall' articolo
14 della presente legge, qualora le informazioni richieste
alle Forze di polizia, ai sensi delle lettere c) ed e) del
comma 3 del presente articolo, siano relative a indagini di
polizia giudiziaria, le stesse, se coperte dal segreto di
cui all'articolo 329 del codice di procedura penale,
possono essere acquisite solo previo nulla osta della
autorita' giudiziaria competente. L'autorita' giudiziaria
puo' trasmettere gli atti e le informazioni anche di
propria iniziativa.
5. La direzione generale del DIS e' affidata ad un
dirigente di prima fascia o equiparato dell'amministrazione
dello Stato, la cui nomina e revoca spettano in via
esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito
il CISR. L'incarico ha comunque la durata massima di
quattro anni ed e' rinnovabile per una sola volta. Per
quanto previsto dalla presente legge, il direttore del DIS
e' il diretto referente del Presidente del Consiglio dei
ministri e dell'Autorita' delegata, ove istituita, salvo
quanto previsto dall' articolo 6, comma 5, e dall' articolo
7, comma 5, ed e' gerarchicamente e funzionalmente
sovraordinato al personale del DIS e degli uffici istituiti
nell'ambito del medesimo Dipartimento.
6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il
direttore generale del DIS, nomina uno o piu' vice
direttori generali; il direttore generale affida gli altri
incarichi nell'ambito del Dipartimento, ad eccezione degli
incarichi il cui conferimento spetta al Presidente del
Consiglio dei ministri.
7. L'ordinamento e l'organizzazione del DIS e degli
uffici istituiti nell'ambito del medesimo Dipartimento sono
disciplinati con apposito regolamento.
8. Il regolamento previsto dal comma 7 definisce le
modalita' di organizzazione e di funzionamento dell'ufficio
ispettivo di cui al comma 3, lettera i), secondo i seguenti
criteri:
a) agli ispettori e' garantita piena autonomia e
indipendenza di giudizio nell'esercizio delle funzioni di
controllo;
b) salva specifica autorizzazione del Presidente del
Consiglio dei ministri o dell'Autorita' delegata, ove
istituita, i controlli non devono interferire con le
operazioni in corso;
c) sono previste per gli ispettori specifiche prove
selettive e un'adeguata formazione;
d) non e' consentito il passaggio di personale
dall'ufficio ispettivo ai servizi di informazione per la
sicurezza;
e) gli ispettori, previa autorizzazione del Presidente
del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' delegata, ove
istituita, possono accedere a tutti gli atti conservati
presso i servizi di informazione per la sicurezza e presso
il DIS; possono altresi' acquisire, tramite il direttore
generale del DIS, altre informazioni da enti pubblici e
privati.»;

«Art. 6 (Agenzia informazioni e sicurezza esterna)
1. E' istituita l'Agenzia informazioni e sicurezza
esterna (AISE), alla quale e' affidato il compito di
ricercare ed elaborare nei settori di competenza tutte le
informazioni utili alla difesa dell'indipendenza,
dell'integrita' e della sicurezza della Repubblica, anche
in attuazione di accordi internazionali, dalle minacce
provenienti dall'estero.
2. Spettano all'AISE inoltre le attivita' in materia di
controproliferazione concernenti i materiali strategici,
nonche' le attivita' di informazione per la sicurezza, che
si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a
protezione degli interessi politici, militari, economici,
scientifici e industriali dell'Italia.
3. E', altresi', compito dell'AISE individuare e
contrastare al di fuori del territorio nazionale le
attivita' di spionaggio dirette contro l'Italia e le
attivita' volte a danneggiare gli interessi nazionali.
4. L'AISE puo' svolgere operazioni sul territorio
nazionale soltanto in collaborazione con l'AISI, quando
tali operazioni siano strettamente connesse ad attivita'
che la stessa AISE svolge all'estero. A tal fine il
direttore generale del DIS provvede ad assicurare le
necessarie forme di coordinamento e di raccordo
informativo, anche al fine di evitare sovrapposizioni
funzionali o territoriali.
5. L'AISE risponde al Presidente del Consiglio dei
ministri.
6. L'AISE informa tempestivamente e con continuita' il
Ministro della difesa, il Ministro degli affari esteri e il
Ministro dell'interno per i profili di rispettiva
competenza.
7. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con
proprio decreto, nomina e revoca il direttore dell'AISE,
scelto tra dirigenti di prima fascia o equiparati
dell'amministrazione dello Stato, sentito il CISR.
L'incarico ha comunque la durata massima di quattro anni ed
e' rinnovabile per una sola volta.
8. Il direttore dell'AISE riferisce costantemente
sull'attivita' svolta al Presidente del Consiglio dei
ministri o all'Autorita' delegata, ove istituita, per il
tramite del direttore generale del DIS. Riferisce
direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri in
caso di urgenza o quando altre particolari circostanze lo
richiedano, informandone senza ritardo il direttore
generale del DIS; presenta al CISR, per il tramite del
direttore generale del DIS, un rapporto annuale sul
funzionamento e sull'organizzazione dell'Agenzia.
9. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e
revoca, sentito il direttore dell'AISE, uno o piu' vice
direttori. Il direttore dell'AISE affida gli altri
incarichi nell'ambito dell'Agenzia.
10. L'organizzazione e il funzionamento dell'AISE sono
disciplinati con apposito regolamento.»;

«Art. 7 (Agenzia informazioni e sicurezza interna)
1. E' istituita l'Agenzia informazioni e sicurezza
interna (AISI), alla quale e' affidato il compito di
ricercare ed elaborare nei settori di competenza tutte le
informazioni utili a difendere, anche in attuazione di
accordi internazionali, la sicurezza interna della
Repubblica e le istituzioni democratiche poste dalla
Costituzione a suo fondamento da ogni minaccia, da ogni
attivita' eversiva e da ogni forma di aggressione criminale
o terroristica.
2. Spettano all'AISI le attivita' di informazione per
la sicurezza, che si svolgono all'interno del territorio
nazionale, a protezione degli interessi politici, militari,
economici, scientifici e industriali dell'Italia.
3. E', altresi', compito dell'AISI individuare e
contrastare all'interno del territorio nazionale le
attivita' di spionaggio dirette contro l'Italia e le
attivita' volte a danneggiare gli interessi nazionali.
4. L'AISI puo' svolgere operazioni all'estero soltanto
in collaborazione con l'AISE, quando tali operazioni siano
strettamente connesse ad attivita' che la stessa AISI
svolge all'interno del territorio nazionale. A tal fine il
direttore generale del DIS provvede ad assicurare le
necessarie forme di coordinamento e di raccordo
informativo, anche al fine di evitare sovrapposizioni
funzionali o territoriali.
5. L'AISI risponde al Presidente del Consiglio dei
ministri.
6. L'AISI informa tempestivamente e con continuita' il
Ministro dell'interno, il Ministro degli affari esteri e il
Ministro della difesa per i profili di rispettiva
competenza.
7. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e
revoca, con proprio decreto, il direttore dell'AISI, scelto
tra i dirigenti di prima fascia o equiparati
dell'amministrazione dello Stato, sentito il CISR.
L'incarico ha comunque la durata massima di quattro anni ed
e' rinnovabile per una sola volta.
8. Il direttore dell'AISI riferisce costantemente
sull'attivita' svolta al Presidente del Consiglio dei
ministri o all'Autorita' delegata, ove istituita, per il
tramite del direttore generale del DIS. Riferisce
direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri in
caso di urgenza o quando altre particolari circostanze lo
richiedano, informandone senza ritardo il direttore
generale del DIS; presenta al CISR, per il tramite del
direttore generale del DIS, un rapporto annuale sul
funzionamento e sull'organizzazione dell'Agenzia.
9. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e
revoca, sentito il direttore dell'AISI, uno o piu' vice
direttori. Il direttore dell'AISI affida gli altri
incarichi nell'ambito dell'Agenzia.
10. L'organizzazione e il funzionamento dell'AISI sono
disciplinati con apposito regolamento.»;

«Art. 12 (Collaborazione delle Forze armate e delle
Forze di polizia)
1. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le Forze
armate, le Forze di polizia, gli ufficiali e gli agenti di
polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza forniscono ogni
possibile cooperazione, anche di tipo tecnico-operativo, al
personale addetto ai servizi di informazione per la
sicurezza, per lo svolgimento dei compiti a questi
affidati.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 118-bis
del codice di procedura penale, introdotto dall' articolo
14 della presente legge, qualora le informazioni richieste
alle Forze di polizia, ai sensi delle lettere c) ed e)
dell' articolo 4, comma 3, siano relative a indagini di
polizia giudiziaria, le stesse, se coperte dal segreto di
cui all'articolo 329 del codice di procedura penale,
possono essere acquisite solo previo nulla osta della
autorita' giudiziaria competente. L'autorita' giudiziaria
puo' trasmettere gli atti e le informazioni anche di
propria iniziativa.
3. Il Comitato di analisi strategica antiterrorismo,
istituito presso il Ministero dell'interno, fornisce ogni
possibile cooperazione al Sistema di informazione per la
sicurezza della Repubblica per lo svolgimento dei compiti a
questo affidati dalla presente legge.»;

«Art. 18 (Procedure di autorizzazione delle condotte
previste dalla legge come reato)
1. In presenza dei presupposti di cui all' articolo 17
e nel rispetto rigoroso dei limiti da esso stabiliti, il
Presidente del Consiglio dei ministri, o l'Autorita'
delegata, ove istituita, autorizza le condotte previste
dalla legge come reato e le operazioni di cui esse sono
parte.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o
l'Autorita' delegata, ove istituita, rilascia
l'autorizzazione, motivandola, sulla base di una
circostanziata richiesta del direttore del servizio di
informazione per la sicurezza interessato, tempestivamente
trasmessa informandone il DIS. Le richieste e le
autorizzazioni devono avere forma scritta, anche ai fini
della loro conservazione nello schedario di cui al comma 7.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri o
l'Autorita' delegata, ove istituita, puo' in ogni caso
modificare o revocare il provvedimento adottato a norma del
comma 1 con l'utilizzo delle medesime forme previste dal
comma 2.
4. Nei casi di assoluta urgenza, che non consentono di
acquisire tempestivamente l'autorizzazione di cui al comma
2, e qualora l'Autorita' delegata non sia istituita, il
direttore del servizio di informazione per la sicurezza
autorizza le condotte richieste e ne da' comunicazione
immediata, e comunque non oltre le ventiquattro ore, al
Presidente del Consiglio dei ministri, informandone il DIS,
indicando circostanze e motivi dell'intervento di urgenza.
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri o
l'Autorita' delegata, ove istituita, se l'autorizzazione
era di sua competenza, qualora riscontri la sussistenza dei
presupposti di cui all' articolo 17, nonche' il rispetto
del termine di comunicazione di cui al comma 4, ratifica il
provvedimento entro dieci giorni.
6. Nei casi in cui la condotta prevista dalla legge
come reato sia stata posta in essere in assenza ovvero
oltre i limiti delle autorizzazioni previste dal presente
articolo, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta
le necessarie misure e informa l'autorita' giudiziaria
senza ritardo.
7. La documentazione relativa alle richieste di
autorizzazione previste nel presente articolo e' conservata
presso il DIS in apposito schedario segreto, unitamente
alla documentazione circa le relative spese, secondo le
norme emanate con il regolamento di cui all' articolo 4,
comma 7. La rendicontazione di tali spese e' sottoposta a
specifica verifica da parte dell'ufficio ispettivo del DIS,
di cui all' articolo 4, comma 3, lettera i).»;
«Art. 19 (Opposizione della speciale causa di
giustificazione all'autorita' giudiziaria)
1. Quando risulta che per taluna delle condotte
indicate all' articolo 17 e autorizzate ai sensi dell'
articolo 18 sono iniziate indagini preliminari, il
direttore del servizio di informazione per la sicurezza
interessato, tramite il DIS, oppone all'autorita'
giudiziaria che procede l'esistenza della speciale causa di
giustificazione.
2. Nel caso indicato al comma 1, il procuratore della
Repubblica interpella immediatamente il Presidente del
Consiglio dei ministri, chiedendo che sia data conferma
della sussistenza dell'autorizzazione di cui all' articolo
18. Gli atti delle indagini sul fatto e quelli relativi
all'opposizione sono separati e iscritti in apposito
registro riservato, per essere custoditi secondo modalita'
che ne tutelino la segretezza.
3. Quando l'esistenza della speciale causa di
giustificazione e' opposta nel corso dell'udienza
preliminare o del giudizio, il Presidente del Consiglio dei
ministri e' interpellato dal giudice che procede.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, se
sussiste l'autorizzazione, ne da' comunicazione entro dieci
giorni all'autorita' che procede, indicandone i motivi.
Della conferma e' data immediata comunicazione al Comitato
parlamentare di cui all' articolo 30. Nelle more della
pronuncia del Presidente del Consiglio dei ministri il
procedimento e' sospeso.
5. Se la conferma non interviene nel termine indicato
al comma 4, essa si intende negata e l'autorita'
giudiziaria procede secondo le ordinarie disposizioni.
6. Se il Presidente del Consiglio dei ministri conferma
la sussistenza dell'autorizzazione, il giudice, su
richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, pronuncia, a
seconda dei casi, sentenza di non luogo a procedere o di
assoluzione. Gli atti del procedimento sono, all'esito,
trasmessi al procuratore della Repubblica, che li
custodisce in archivio secondo modalita', dallo stesso
determinate, idonee a tutelarne la segretezza.
7. Analoga procedura di custodia degli atti viene
seguita quando e' sollevato conflitto di attribuzione fino
a che il conflitto non sia stato risolto.
8. Se e' stato sollevato conflitto di attribuzione, la
Corte costituzionale ha pieno accesso agli atti del
procedimento e al provvedimento di autorizzazione del
Presidente del Consiglio dei ministri, con le garanzie di
segretezza che la Corte stessa stabilisce.
9. Quando l'esistenza della speciale causa di
giustificazione e' eccepita dall'appartenente ai servizi di
informazione per la sicurezza o da uno dei soggetti di cui
all' articolo 17, comma 7, al momento dell'arresto in
flagranza o dell'esecuzione di una misura cautelare,
l'esecuzione del provvedimento e' sospesa e la persona e'
accompagnata dalla polizia giudiziaria nei propri uffici
per esservi trattenuta per il tempo strettamente necessario
ai primi accertamenti e comunque non oltre ventiquattro
ore, salvo il caso previsto al comma 10.
10. Il procuratore della Repubblica, immediatamente
informato, provvede a norma degli articoli 390 e seguenti
del codice di procedura penale, dispone le necessarie
verifiche e chiede conferma al direttore generale del DIS,
che deve rispondere entro ventiquattro ore dalla richiesta.
La persona e' trattenuta negli uffici della polizia
giudiziaria sino a quando perviene la conferma del
direttore generale del DIS e comunque non oltre
ventiquattro ore dalla ricezione della richiesta. Decorso
il termine senza che sia pervenuta la conferma richiesta,
si procede a norma del codice di procedura penale.
11. Se necessario, il procuratore della Repubblica
chiede conferma al Presidente del Consiglio dei ministri,
che conferma o smentisce l'esistenza della causa di
giustificazione entro dieci giorni dalla richiesta. Se la
conferma non interviene nel termine indicato, essa si
intende negata e l'autorita' giudiziaria procede secondo le
ordinarie disposizioni.»;

«Art. 23 (Esclusione della qualifica di ufficiale o di
agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza)
(Omissis).
2. In relazione allo svolgimento di attivita'
strettamente necessarie a una specifica operazione dei
servizi di informazione per la sicurezza o volte alla
tutela delle strutture e del personale del DIS o dei
servizi di informazione per la sicurezza, la qualifica di
ufficiale o di agente di pubblica sicurezza, con funzioni
di polizia di prevenzione, puo' essere attribuita a taluno
dei soggetti appartenenti al contingente speciale di cui
all' articolo 21, per non oltre un anno, dal Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del direttore generale
del DIS. Con le stesse modalita' la qualifica di agente di
pubblica sicurezza, con funzione di polizia di prevenzione,
puo' essere attribuita anche al personale delle Forze
armate, che non ne sia gia' in possesso, che sia adibito,
ai sensi dell' articolo 12, al concorso alla tutela delle
strutture e del personale del DIS o dei servizi di
informazione per la sicurezza.
(Omissis).»;

«Art. 24 (Identita' di copertura)
1. Il direttore generale del DIS, previa comunicazione
al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorita'
delegata, ove istituita, puo' autorizzare, su proposta dei
direttori dell'AISE e dell'AISI, l'uso, da parte degli
addetti ai servizi di informazione per la sicurezza, di
documenti di identificazione contenenti indicazioni di
qualita' personali diverse da quelle reali. Con la medesima
procedura puo' essere disposta o autorizzata
l'utilizzazione temporanea di documenti e certificati di
copertura.
(Omissis).»;

«Art. 39 (Segreto di Stato)
(Omissis).
11. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di
Stato notizie, documenti o cose relativi a fatti di
terrorismo o eversivi dell'ordine costituzionale o a fatti
costituenti i delitti di cui agli articoli 285, 416-bis,
416-ter e 422 del codice penale.».
 
Art. 9

Modifiche al d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, recante: «Approvazione
del codice di procedura penale»

1. All'articolo 54-ter del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo» (( e le parole: «nell'articolo 51 comma 3-bis» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater» )).
2. All'articolo 54-quater, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, dopo le parole: «comma 3-bis» sono inserite le seguenti: «e comma 3-quater».
(( 3. All'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
«2-bis. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 371-bis accede al registro delle notizie di reato, al registro di cui all'articolo 81 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' a tutti gli altri registri relativi al procedimento penale e al procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo accede, altresi', alle banche di dati logiche dedicate alle procure distrettuali e realizzate nell'ambito della banca di dati condivisa della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo». ))

4. All'articolo 371-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, dopo la parola: «antimafia» sono aggiunte le seguenti: «e antiterrorismo»;
b) al comma 1, dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»; dopo le parole: «comma 3-bis» sono inserite le seguenti: «e comma 3-quater»; dopo le parole: «prevenzione antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»; le parole: «A tal fine» sono sostituite dalle seguenti: «In relazione ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis» (( ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In relazione ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-quater, si avvale altresi' dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi.» ));
c) al comma 2, dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»;
d) al comma 3, dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»; alla lettera a), dopo le parole: «direzione nazionale antimafia» sono aggiunte le seguenti: «e antiterrorismo»; alla lettera b), dopo le parole: «direzione nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo», e le parole: «direzioni distrettuali antimafia» sono sostituite dalle seguenti: «procure distrettuali»; alla lettera c), infine, sono aggiunte le seguenti parole: «e ai delitti di terrorismo, anche internazionale»; alla lettera h), dopo le parole: «comma 3-bis» sono inserite le seguenti: «e comma 3-quater»;
e) al comma 4, dopo le parole: «nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo» e le parole: «direzione nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo».
(( 4-bis. All'articolo 724, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, le parole: «comma 3-bis» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3-bis e 3-quater».
4-ter. All'articolo 727, comma 5-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, le parole: «comma 3-bis» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3-bis e 3-quater» e dopo la parola: «antimafia» sono aggiunte le seguenti: «e antiterrorismo». ))


Riferimenti normativi

Si riporta il testo degli articoli 54-ter, 117,
371-bis, 724 e 727 del codice di procedura penale, come
modificati dalla presente legge:

«Art. 54-ter (Contrasti tra pubblici ministeri in
materia di criminalita' organizzata)
1. Quando il contrasto previsto dagli articoli 54 e
54-bis, riguarda taluno dei reati indicati nell'articolo
2. 51, commi 3-bis e 3-quater, se la decisione spetta
al procuratore generale presso la Corte di cassazione,
questi provvede sentito il procuratore nazionale antimafia
e antiterrorismo; se spetta al procuratore generale presso
la corte di appello, questi informa il procuratore
nazionale antimafia e antiterrorismo dei provvedimenti
adottati.»;

«Art. 117 (Richiesta di copie di atti e di informazioni
da parte del pubblico ministero)
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 371, quando e'
necessario per il compimento delle proprie indagini, il
pubblico ministero puo' ottenere dall'autorita' giudiziaria
competente, anche in deroga al divieto stabilito
dall'articolo 329, copie di atti relativi ad altri
procedimenti penali e informazioni scritte sul loro
contenuto. L'autorita' giudiziaria puo' trasmettere le
copie e le informazioni anche di propria iniziativa.
2. L'autorita' giudiziaria provvede senza ritardo e
puo' rigettare la richiesta con decreto motivato.
2-bis. Il procuratore nazionale antimafia e
antiterrorismo, nell'ambito delle funzioni previste
dall'articolo 371-bis accede al registro delle notizie di
reato, al registro di cui all'articolo 81 del codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' a
tutti gli altri registri relativi al procedimento penale e
al procedimento per l'applicazione delle misure di
prevenzione. Il procuratore nazionale antimafia e
antiterrorismo accede, altresi', alle banche dati logiche
dedicate alle procure distrettuali e realizzate nell'ambito
della banca dati condivisa della Direzione nazionale
antimafia e antiterrorismo.»

«Art. 371-bis (Attivita' di coordinamento del
procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo)
1. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo
esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i
delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis e comma
3-quater e in relazione ai procedimenti di prevenzione
antimafia e antiterrorismo. In relazione ai procedimenti
per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-quater, si
avvale altresi' dei servizi centrali e interprovinciali
delle forze di polizia e impartisce direttive intese a
regolarne l'impiego a fini investigativi.
2. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo
esercita funzioni di impulso nei confronti dei procuratori
distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento
delle attivita' di indagine, di garantire la funzionalita'
dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse
articolazioni e di assicurare la completezza e
tempestivita' delle investigazioni.
3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli
dalla legge, il procuratore nazionale antimafia e
antiterrorismo, in particolare:
a) d'intesa con i procuratori distrettuali interessati,
assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei
magistrati della Direzione nazionale antimafia e
antiterrorismo;
b) cura, mediante applicazioni temporanee dei
magistrati della Direzione nazionale antimafia e
antiterrorismo e delle procure distrettuali, la necessaria
flessibilita' e mobilita' che soddisfino specifiche e
contingenti esigenze investigative o processuali;
c) ai fini del coordinamento investigativo e della
repressione dei reati provvede all'acquisizione e
all'elaborazione di notizie, informazioni e dati attinenti
alla criminalita' organizzata e ai delitti di terrorismo,
anche internazionale;
d-e) soppresse;
f) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche
direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere
contrasti riguardanti le modalita' secondo le quali
realizzare il coordinamento nell'attivita' di indagine;
g) riunisce i procuratori distrettuali interessati al
fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive
specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di
promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;
h) dispone con decreto motivato, reclamabile al
procuratore generale presso la corte di cassazione,
l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno
dei delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis e comma
3-quater quando non hanno dato esito le riunioni disposte
al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento
e questo non e' stato possibile a causa della:
1) perdurante e ingiustificata inerzia nella attivita'
di indagine;
2) ingiustificata e reiterata violazione dei doveri
previsti dall'articolo 371 ai fini del coordinamento delle
indagini;
3) soppresso.
4. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo
provvede alla avocazione dopo aver assunto sul luogo le
necessarie informazioni personalmente o tramite un
magistrato della Direzione nazionale antimafia e
antiterrorismo all'uopo designato. Salvi casi particolari,
il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo o il
magistrato da lui designato non puo' delegare per il
compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico
ministero.»;

«Art. 724 (Procedimento in sede giurisdizionale)
1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 726 e
726-ter, non si puo' dare esecuzione alla rogatoria
dell'autorita' straniera senza previa decisione favorevole
della corte di appello del luogo in cui deve procedersi
agli atti richiesti .
1-bis. Quando la domanda di assistenza giudiziaria ha
per oggetto atti che devono essere eseguiti in piu'
distretti di corte d'appello, la stessa e' trasmessa,
direttamente dall'autorita' straniera, o tramite il
Ministero della giustizia o altra autorita' giudiziaria
italiana eventualmente adita, alla Corte di cassazione, che
determina secondo le forme previste dagli articoli 32,
comma 1, e 127, in quanto compatibili, la corte d'appello
competente, tenuto conto anche del numero di atti da
svolgere e della tipologia ed importanza degli stessi con
riferimento alla dislocazione delle sedi giudiziarie
interessate. L'avviso di cui all'articolo 127, comma 1, e'
comunicato soltanto al procuratore generale presso la Corte
di cassazione. La Corte di cassazione trasmette gli atti
alla corte d'appello designata, comunicando la decisione al
Ministero della giustizia.
2. Il procuratore generale, ricevuti gli atti dal
ministro di grazia e giustizia, presenta la propria
requisitoria alla corte di appello e trasmette senza
ritardo al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo
copia delle rogatorie dell'autorita' straniera che si
riferiscono ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis
e 3-quater.
3. Il presidente della corte fissa la data dell'udienza
e ne da' comunicazione al procuratore generale.
4. La corte da' esecuzione alla rogatoria con
ordinanza.
5. L'esecuzione della rogatoria e' negata:
a) se gli atti richiesti sono vietati dalla legge e
sono contrari a principi dell'ordinamento giuridico dello
Stato;
b) se il fatto per cui procede l'autorita' straniera
non e' previsto come reato dalla legge italiana e non
risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo
consenso alla rogatoria;
c) se vi sono fondate ragioni per ritenere che
considerazioni relative alla razza, alla religione, al
sesso, alla nazionalita', alla lingua, alle opinioni
politiche o alle condizioni personali o sociali possano
influire sullo svolgimento o sull'esito del processo e non
risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo
consenso alla rogatoria.
5-bis. L'esecuzione della rogatoria e' sospesa se essa
puo' pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso
nello Stato.»;

«Art. 727 (Trasmissione di rogatorie ad autorita'
straniere)
1. Le rogatorie dei giudici e dei magistrati del
pubblico ministero dirette, nell'ambito delle rispettive
attribuzioni, alle autorita' straniere per comunicazioni,
notificazioni e per attivita' di acquisizione probatoria,
sono trasmesse al ministro di grazia e giustizia il quale
provvede all'inoltro per via diplomatica.
2. Il ministro dispone con decreto, entro trenta giorni
dalla ricezione della rogatoria, che non si dia corso alla
stessa, qualora ritenga che possano essere compromessi la
sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.
3. Il ministro comunica all'autorita' giudiziaria
richiedente la data di ricezione della richiesta e
l'avvenuto inoltro della rogatoria ovvero il decreto
previsto dal comma 2.
4. Quando la rogatoria non e' stata inoltrata dal
ministro entro trenta giorni dalla ricezione e non sia
stato emesso il decreto previsto dal comma 2, l'autorita'
giudiziaria puo' provvedere all'inoltro diretto all'agente
diplomatico o consolare italiano, informandone il ministro
di grazia e giustizia.
5. Nei casi urgenti, l'autorita' giudiziaria trasmette
la rogatoria a norma del comma 4 dopo che copia di essa e'
stata ricevuta dal ministro di grazia e giustizia. Resta
salva l'applicazione della disposizione del comma 2 sino al
momento della trasmissione della rogatoria, da parte
dell'agente diplomatico o consolare, all'autorita'
straniera.
5-bis. Quando, a norma di accordi internazionali, la
domanda di assistenza giudiziaria puo' essere eseguita
secondo modalita' previste dall'ordinamento dello Stato,
l'autorita' giudiziaria, nel formulare la domanda di
assistenza, ne specifica le modalita' indicando gli
elementi necessari per l'utilizzazione processuale degli
atti richiesti.
5-ter. In ogni caso, copia delle rogatorie dei
magistrati del pubblico ministero, formulate nell'ambito di
procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51,
commi 3-bis e 3-quater, e' trasmessa senza ritardo al
procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.».

Si riporta il testo vigente dell'articolo 54-quater,
comma 3, del sopra citato codice di procedura penale:

«Art. 54-quater (Richiesta di trasmissione degli atti a
un diverso pubblico Ministero)
(Omissis).
3. Il pubblico ministero decide entro dieci giorni
dalla presentazione della richiesta e, ove la accolga,
trasmette gli atti del procedimento all'ufficio del
pubblico ministero presso il giudice competente, dandone
comunicazione al richiedente. Se non provvede in tal senso,
il richiedente, entro i successivi dieci giorni, puo'
chiedere al procuratore generale presso la corte di appello
o, qualora il giudice ritenuto competente appartenga ad un
diverso distretto, al procuratore generale presso la Corte
di cassazione, di determinare quale ufficio del pubblico
ministero deve procedere. Il procuratore generale, assunte
le necessarie informazioni, provvede alla determinazione,
entro venti giorni dal deposito della richiesta, con
decreto motivato dandone comunicazione alle parti ed agli
uffici interessati. Quando la richiesta riguarda taluno dei
reati indicati nell'articolo 51, comma 3-bis e comma
3-quater, il procuratore generale provvede osservando le
disposizioni dell'articolo 54-ter.
(Omissis).».
 
Art. 10

Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante:
Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione

1. L'articolo 103 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e' sostituito dal seguente:
«Art. 103.
(Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo).
1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione e' istituita la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.
2. Alla Direzione sono preposti un magistrato, con funzioni di Procuratore nazionale, e due magistrati con funzioni di procuratore aggiunto, nonche', quali sostituti, magistrati che abbiano conseguito la terza valutazione di professionalita'.
3. I magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo sono scelti tra coloro che hanno svolto, anche non continuativamente, funzioni di pubblico ministero per almeno dieci anni e che abbiano specifiche attitudini, capacita' organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti in materia di criminalita' organizzata e terroristica. L'anzianita' nel ruolo puo' essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.
4. Alla nomina del procuratore nazionale si provvede con la procedura prevista dall'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195.
5. Gli incarichi di procuratore nazionale e di procuratore aggiunto hanno una durata di quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta.
6. Al procuratore nazionale sono attribuite le funzioni previste dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale.».
2. All'articolo 104, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo».
3. All'articolo 105, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «comma 3-bis» sono inserite le seguenti: «e comma 3-quater»; dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»; dopo le parole: «direzione nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»; dopo le parole: «direzioni distrettuali antimafia» sono inserite le seguenti: «oltre che quelli addetti presso le procure distrettuali alla trattazione di procedimenti in materia di terrorismo anche internazionale»; infine, dopo le parole: «comunicato al procuratore nazionale antimafia» sono aggiunte le seguenti: «e antiterrorismo».
4. All'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni: dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia» sono aggiunte le seguenti: «e antiterrorismo»; dopo le parole: «direzione nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo».

Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente degli articoli 103, 104,
105, comma 1, e 106, comma 1, decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione) come modificati dalla presente
legge:

«Art. 103 (Direzione nazionale antimafia e
antiterrorismo).
1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte
di cassazione e' istituita la Direzione nazionale antimafia
e antiterrorismo.
2. Alla Direzione sono preposti un magistrato, con
funzioni di Procuratore nazionale, e due magistrati con
funzioni di procuratore aggiunto, nonche', quali sostituti,
magistrati che abbiano conseguito la terza valutazione di
professionalita'.
3. I magistrati della Direzione nazionale antimafia e
antiterrorismo sono scelti tra coloro che hanno svolto,
anche non continuativamente, funzioni di pubblico ministero
per almeno dieci anni e che abbiano specifiche attitudini,
capacita' organizzative ed esperienze nella trattazione di
procedimenti in materia di criminalita' organizzata e
terroristica. L'anzianita' nel ruolo puo' essere valutata
solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.
4. Alla nomina del procuratore nazionale si provvede
con la procedura prevista dall'articolo 11, terzo comma,
della legge 24 marzo 1958, n. 195.
5. Gli incarichi di procuratore nazionale e di
procuratore aggiunto hanno una durata di quattro anni e
possono essere rinnovati una sola volta.
6. Al procuratore nazionale sono attribuite le funzioni
previste dall'articolo 371-bis del codice di procedura
penale.»;

«Art. 104 (Attribuzioni del procuratore generale presso
la Corte di cassazione in relazione all'attivita' di
coordinamento investigativo)
1. Il procuratore generale presso la Corte di
cassazione esercita la sorveglianza sul procuratore
nazionale antimafia e antiterrorismo e sulla relativa
Direzione nazionale.»;

«Art. 105 (Applicazione di magistrati del pubblico
ministero in casi particolari
1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai
delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis e comma
3-quater, del codice di procedura penale, il procuratore
nazionale antimafia e antiterrorismo puo', quando si tratta
di procedimenti di particolare complessita' o che
richiedono specifiche esperienze e competenze
professionali, applicare temporaneamente alle procure
distrettuali i magistrati appartenenti alla Direzione
nazionale antimafia e antiterrorismo e quelli appartenenti
alle direzioni distrettuali antimafia oltre che quelli
addetti presso le procure distrettuali alla trattazione di
procedimenti in materia di terrorismo anche internazionale
nonche', con il loro consenso, magistrati di altre procure
della Repubblica presso i tribunali. L'applicazione e'
disposta anche quando sussistono protratte vacanze di
organico, inerzia nella conduzione delle indagini, ovvero
specifiche e contingenti esigenze investigative o
processuali. L'applicazione e' disposta con decreto
motivato. Il decreto e' emesso sentiti i procuratori
generali e i procuratori della Repubblica interessati.
Quando si tratta di applicazioni alla procura distrettuale
avente sede nel capoluogo del medesimo distretto, il
decreto e' emesso dal procuratore generale presso la corte
di appello. In tal caso il provvedimento e' comunicato al
procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.
Omissis.»;

«Art. 106 (Applicazione di magistrati in materia di
misure di prevenzione)
1. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo
puo' disporre, nell'ambito dei poteri attribuitigli
dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale e
sentito il competente procuratore distrettuale,
l'applicazione temporanea di magistrati della Direzione
nazionale antimafia e antiterrorismo alle procure
distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di
prevenzione patrimoniale. Si applica, in quanto
compatibile, l' articolo 105.
(Omissis).».
 
Art. 11
Europa

1. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 59.170.314 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1º agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º ottobre 2014, n. 141, di seguito elencate:
a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo;
b) Joint Enterprise.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 206.133 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata EUFOR ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 1º agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º ottobre 2014, n. 141.
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 4.316.740 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1º agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º ottobre 2014, n. 141.
4. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 955.330 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e di euro 46.210 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1º agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º ottobre 2014, n. 141.
5. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2015 e fino al 31 marzo 2015, la spesa di euro 65.505 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP), di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 1º agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º ottobre 2014, n. 141.
6. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 19.105.564 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1º agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º ottobre 2014, n. 141.
7. E' autorizzata, fino al 31 agosto 2015, la spesa di euro 6.993.960 per la partecipazione di personale militare alla missione della NATO denominata Baltic Air Policing.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 del
decreto-legge 1 agosto 2014, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1 ottobre 2014, n. 141 (Proroga
delle missioni internazionali delle Forze armate e di
polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e
sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle
iniziative delle organizzazioni internazionali per il
consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione,
nonche' disposizioni per il rinnovo dei comitati degli
italiani all'estero):
«Art. 1 (Europa)
1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e
fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 36.002.777 per
la proroga della partecipazione di personale militare alle
missioni nei Balcani, di cui all' articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28, di seguito
elencate:
a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union
Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security
Force Training Plan in Kosovo;
b) Joint Enterprise.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e
fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 138.933 per la
proroga della partecipazione di personale militare alla
missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina,
denominata EUFOR ALTHEA, nel cui ambito opera la missione
denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all'
articolo 1, comma 2, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n.
2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo
2014, n. 28.
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e
fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 2.742.940 per la
prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di
polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area
balcanica, di cui all' articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28.
4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e
fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 652.610 per la
proroga della partecipazione di personale della Polizia di
Stato alla missione dell'Unione europea denominata European
Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e di
euro 31.830 per la proroga della partecipazione di
personale della Polizia di Stato alla missione delle
Nazioni Unite denominata United Nations Mission in Kosovo
(UNMIK), di cui all' articolo 1, comma 4, del decreto-legge
16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 marzo 2014, n. 28.
5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e
fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 133.921 per la
proroga della partecipazione di personale militare alla
missione delle Nazioni Unite denominata United Nations
Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP), di cui all'
articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n.
2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo
2014, n. 28.
6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e
fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 7.732.311 per la
proroga della partecipazione di personale militare alla
missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di
cui all' articolo 1, comma 6, del decreto-legge 16 gennaio
2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
marzo 2014, n. 28.».
 
Art. 12
Asia

1. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 126.406.473 per la partecipazione di personale militare alla missione della NATO in Afghanistan, denominata Resolute Support Mission (RSM), di cui alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2189 (2014), e per la proroga della partecipazione alla missione EUPOL Afghanistan, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1º agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º ottobre 2014, n. 141.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 14.384.195 per la proroga dell'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar e a Tampa per le esigenze connesse con le missioni internazionali in Medio Oriente e Asia.
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 519.084 per l'impiego di personale appartenente al Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana per le esigenze di supporto sanitario delle missioni internazionali in Medio Oriente e Asia.
4. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 119.477.897 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unita' navali nella UNIFIL Maritime Task Force, e per la proroga dell'impiego di personale militare in attivita' di addestramento delle forze armate libanesi, di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 1º agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º ottobre 2014, n. 141.
5. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 1.868.802 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH2) e per la proroga dell'impiego di personale militare in attivita' di addestramento delle forze di sicurezza palestinesi, di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 1º agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º ottobre 2014, n. 141.
6. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 90.655 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 1º agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º ottobre 2014, n. 141.
7. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 142.170 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 1º agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º ottobre 2014, n. 141.
8. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2015 e fino al 31 marzo 2015, la spesa di euro 92.594 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 1º agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º ottobre 2014, n. 141.
9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 132.782.371 per la partecipazione di personale militare alle attivita' della coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica (( del Daesh )). E' altresi' autorizzata la ulteriore spesa di euro 2.219.355 per il personale militare che ha partecipato alle medesime attivita' nel periodo dal 1° novembre 2014 al 31 dicembre 2014.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente dell'articolo 2 del
decreto-legge 1 agosto 2014, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1 ottobre 2014, n. 141:
«Art. 2 (Asia)
1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e
fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 183.635.692 per
la proroga della partecipazione di personale militare alle
missioni in Afghanistan, denominate International Security
Assistance Force (ISAF) ed EUPOL Afghanistan, di cui all'
articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n.
2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo
2014, n. 28.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e
fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 9.124.600 per la
proroga dell'impiego di personale militare negli Emirati
Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar e a Tampa per esigenze
connesse con le missioni in Afghanistan, di cui all'
articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n.
2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo
2014, n. 28. (12)
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e
fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 333.009 per
l'impiego di personale appartenente al Corpo militare
volontario e al Corpo delle infermiere volontarie della
Croce Rossa Italiana per le esigenze di supporto sanitario
delle missioni internazionali in Afghanistan e negli
Emirati Arabi Uniti.
3-bis. Concluse le missioni in corso di cui ai commi 1,
2 e 3 del presente articolo alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, e comunque
non oltre il 31 dicembre 2014, la partecipazione
dell'Italia ad ulteriori missioni militari in Afghanistan
sara' valutata dal Governo italiano in presenza di una
eventuale formale richiesta del Governo afgano e di
concerto con le organizzazioni internazionali coinvolte; di
essa deve essere data preventiva comunicazione alle Camere,
che adottano le conseguenti deliberazioni.
4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e
fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 76.223.973 per
la proroga della partecipazione del contingente militare
italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano,
denominata United Nations Interim Force in Lebanon
(UNIFIL), compreso l'impiego di unita' navali nella UNIFIL
Maritime Task Force, e per la proroga dell'impiego di
personale militare in attivita' di addestramento delle
forze armate libanesi, di cui all' articolo 2, comma 4, del
decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28.
5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e
fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 1.236.817 per la
proroga della partecipazione di personale militare alla
missione denominata Temporary International Presence in
Hebron (TIPH2) e per la proroga dell'impiego di personale
militare in attivita' di addestramento delle forze di
sicurezza palestinesi, di cui all' articolo 2, comma 5, del
decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28.
6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e
fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 61.100 per la
proroga della partecipazione di personale militare alla
missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere
per il valico di Rafah, denominata European Union Border
Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'
articolo 2, comma 6, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n.
2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo
2014, n. 28.
7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e
fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 64.230 per la
proroga della partecipazione di personale della Polizia di
Stato alla missione dell'Unione europea in Palestina,
denominata European Union Police Mission for the
Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all' articolo
2, comma 7, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014,
n. 28.
8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e
fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 188.558 per la
proroga della partecipazione di personale militare alla
missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia,
denominata EUMM Georgia, di cui all' articolo 2, comma 8,
del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28.».
 
Art. 13
Africa

1. E' autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 2015 e fino al (( 14 febbraio 2015 )), la spesa di (( euro 92.998 )) per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Libia, denominata European Union Border Assistance Mission in Libya (EUBAM Libya), e per la proroga dell'impiego di personale militare in attivita' di assistenza, supporto e formazione delle forze armate libiche, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.
2. (( (Soppresso) )).
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 29.474.175 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea per il contrasto della pirateria denominata Atalanta, di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 ottobre 2014, n. 141. (( Conclusa la missione in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e comunque non oltre la data del 30 settembre 2015, la partecipazione dell'Italia alla predetta operazione sara' valutata, sentite le competenti Commissioni parlamentari, in relazione agli sviluppi della vicenda dei due fucilieri della Marina militare attualmente trattenuti in India. ))
4. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 21.235.771 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione europea denominate EUTM Somalia e EUCAP Nestor e alle ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale, nonche' per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti e per la proroga dell'impiego di personale militare in attivita' di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 1º agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º ottobre 2014, n. 141.
5. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 2.055.462 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite in Mali, denominata United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA), e alle missioni dell'Unione europea denominate EUCAP Sahel Niger, EUTM Mali ed EUCAP Sahel Mali, di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 1º agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º ottobre 2014, n. 141.
6. E' autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 2015 e fino al (( 31 marzo 2015 )), la spesa di (( euro 1.401.305 )) per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica Centrafricana, denominata EUFOR RCA, di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.
7. E' autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 2015 e fino al (( 31 marzo 2015 )), la spesa di euro 147.945 per la proroga della partecipazione di personale militare al Gruppo militare di osservatori internazionali della cessazione delle ostilita' militari nella Repubblica del Mozambico, denominato EMOCHM, di cui all'articolo 3, comma 7-ter, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente dell'articolo 3, commi 1,
4, 5, 6, 7 e 7-ter del decreto-legge 1 agosto 2014, n. 109,
convertito, con modificazioni, dalla citata legge 1 ottobre
2014, n. 141:
«Art. 3 (Africa)
1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e
fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 5.182.970 per la
proroga della partecipazione di personale militare alla
missione dell'Unione europea in Libia, denominata European
Union Border Assistance Mission in Libya (EUBAM Libya), e
per la proroga dell'impiego di personale militare in
attivita' di assistenza, supporto e formazione delle forze
armate libiche, di cui all' articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28.
(Omissis).
4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e
fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 23.958.858 per
la proroga della partecipazione di personale militare
all'operazione militare dell'Unione europea denominata
Atalanta e all'operazione della NATO denominata Ocean
Shield per il contrasto della pirateria, di cui all'
articolo 3, comma 4, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n.
2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo
2014, n. 28. Concluse le missioni in corso alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, la
partecipazione dell'Italia alle predette operazioni sara'
valutata in relazione agli sviluppi della vicenda dei due
fucilieri di marina del Battaglione San Marco attualmente
trattenuti in India.
5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e
fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 17.836.535 per
la proroga della partecipazione di personale militare alle
missioni dell'Unione europea denominate EUTM Somalia e
EUCAP Nestor e alle ulteriori iniziative dell'Unione
europea per la Regional maritime capacity building nel
Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale, nonche'
per il funzionamento della base militare nazionale nella
Repubblica di Gibuti e per la proroga dell'impiego di
personale militare in attivita' di addestramento delle
forze di polizia somale, di cui all' articolo 3, comma 5,
del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28.
6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e
fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 1.408.035 per la
proroga della partecipazione di personale militare alla
missione delle Nazioni Unite in Mali, denominata United
Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission
in Mali (MINUSMA), e alle missioni dell'Unione europea
denominate EUCAP Sahel Niger ed EUTM Mali, di cui all'
articolo 3, comma 6, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n.
2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo
2014, n. 28, nonche' per la partecipazione di personale
militare alla missione dell'Unione europea denominata EUCAP
Sahel Mali, di cui alla decisione 2014/219/PESC del
Consiglio del 15 aprile 2014.
7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e
fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 2.987.065 per la
partecipazione di personale militare alla missione
dell'Unione europea nella Repubblica Centrafricana,
denominata EUFOR RCA, di cui alla decisione 2014/73/PESC
del Consiglio del 10 febbraio 2014.
(Omissis).
7-ter. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2014, la
spesa di euro 150.000 per la partecipazione di personale
militare al Gruppo militare di osservatori internazionali
della cessazione delle ostilita' militari nella Repubblica
del Mozambico, denominato EMOCHM.».
 
Art. 14

Assicurazioni, trasporto, infrastrutture, AISE, cooperazione
civile-militare, cessioni

1. E' autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 73.457.600 per la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni internazionali di cui al presente decreto.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 8.600.000 per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all'AISE dall'articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124.
3. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessita' della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, e' autorizzata, per l'anno 2015 la spesa complessiva di euro 2.060.000 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale dello Stato, disposti nei casi di necessita' e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali nei Balcani, in Afghanistan, Libano, Libia e Corno d'Africa, di cui al presente decreto.
4. Sono autorizzate, per l'anno 2015, le seguenti spese:
a) euro 91.000, per la cessione, a titolo gratuito, di quattro VBL PUMA 4X4 e undici kit per la manutenzione alle Forze armate della Repubblica di Gibuti;
b) euro 220.000, per la cessione, a titolo gratuito, di materiale di armamento alla Repubblica d'Iraq;
c) euro 795.000, per la cessione, a titolo gratuito, di settanta visori notturni alla Repubblica tunisina.
5. E' autorizzata, per l'anno 2015, la cessione, a titolo gratuito, di quattro veicoli multiruolo, di cui un VM90 PROTETTO e tre VM90 TORPEDO, nonche' di effetti di vestiario ed equipaggiamento alle Forze armate della Repubblica federale di Somalia.
6. Le cessioni di cui all'articolo 1, comma 32, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2013, n. 12, all'articolo 4, comma 4, lettera d), del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28, e all'articolo 4, comma 3, lettera d), del decreto-legge 1º agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º ottobre 2014, n. 141, possono essere effettuate nell'anno 2015, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
(( 6-bis. E' autorizzata, per l'anno 2015, l'ulteriore spesa di euro 2.000.000 per l'ammissione di personale militare straniero alla frequenza di corsi presso istituti, scuole e altri enti militari con le modalita' di cui all'articolo 573 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. ))

Riferimenti normativi

Per il testo vigente dell'articolo 6, comma 2, della
legge 3 agosto 2007, n. 124 si vedano le note riportate
all'articolo 8.

Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, comma 32,
del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2013, n. 12, (Proroga
delle missioni internazionali delle Forze armate e di
polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e
sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle
iniziative delle organizzazioni internazionali per il
consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione):
«Art. 1 (Missioni internazionali delle Forze armate e
di polizia)
(Omissis).
32. Il Governo italiano e' autorizzato, per l'anno
2013, a cedere, a titolo gratuito, al Governo dello Stato
d'Eritrea materiale ferroviario dichiarato fuori servizio.»

Si riporta il testo vigente dell'articolo 4, comma 4,
lettera d), del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014,
n. 28 (Proroga delle missioni internazionali delle Forze
armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo
sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e
partecipazione alle iniziative delle organizzazioni
internazionali per il consolidamento dei processi di pace e
di stabilizzazione):

«Art. 4 (Assicurazioni, trasporto, infrastrutture,
AISE, cooperazione civile-militare, cessioni)
(Omissis).
4. Il Ministero della difesa e' autorizzato, per l'anno
2014, a effettuare le seguenti cessioni a titolo gratuito:
a-c) (Omissis).;
d) alla Repubblica tunisina: n. 25 giubbetti
antiproiettile.».

Si riporta il testo vigente dell'articolo 4, comma 3,
del decreto-legge 1 agosto 2014, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1 ottobre 2014, n. 141 (per la
rubrica si vedano le note riportate all'articolo 11):
«Art. 4 (Assicurazioni trasporti e infrastrutture,
AISE, cessioni, cooperazione civile-militare, operazione di
scorta marittima, assetti nazionali)
(Omissis).
3. Il Ministero della difesa e' autorizzato, a
decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, a
effettuare le seguenti cessioni a titolo gratuito:
a-c) (Omissis).;
d) al Regno Hascemita di Giordania: n. 24 Blindo
Centauro.».

Si riporta il testo vigente dell'articolo 573 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice
dell'ordinamento militare):
«Art. 537 (Programmi con la partecipazione o
collaborazione di Paesi esteri)
1. Se i rapporti contrattuali derivanti dall'attuazione
dei programmi di cui all' articolo 536 implicano la
partecipazione o, comunque, la collaborazione di Paesi
esteri, direttamente o per il tramite di agenzie o enti
plurinazionali, il Ministro della difesa e' autorizzato a
stipulare contratti o comunque ad assumere impegni nei
limiti dell'intera somma, considerando a questi fini anche
gli importi da riassegnare a bilancio ai sensi dell'
articolo 549.».
 
Art. 15
Disposizioni in materia di personale

1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano l'articolo 3, commi da 1, alinea, a 5, 8 e 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
2. L'indennita' di missione, di cui all'articolo 3, comma 1, alinea, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e' corrisposta nella misura del 98 per cento o nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e alloggio gratuiti.
3. Per il personale che partecipa alle missioni di seguito elencate, l'indennita' di missione di cui al comma 2 e' calcolata sulle diarie indicate a fianco delle stesse:
a) missioni Resolute Support ed EUPOL Afghanistan, UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite e il personale impiegato in attivita' di addestramento delle forze armate libanesi, missione di cui all'articolo 12, comma 9, nonche' il personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein, in Qatar, a Tampa e in servizio di sicurezza presso le sedi diplomatiche di Kabul e di Herat: diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman;
b) nell'ambito delle missioni per il contrasto della pirateria, per il personale impiegato presso l'Head Quarter di Northwood: diaria prevista con riferimento alla Gran Bretagna-Londra;
c) missione EUMM Georgia: diaria prevista con riferimento alla Turchia;
d) missioni EUTM Somalia, EUCAP Nestor, EUCAP Sahel Niger, EUFOR RCA, MINUSMA, EUTM Mali, EUCAP Sahel Mali, ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano, nonche' al personale impiegato nel Gruppo militare di osservatori internazionali EMOCHM, in attivita' di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane e per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti: diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo;
e) EUBAM Libya, compreso il personale impiegato nella Repubblica tunisina: diaria prevista con riferimento alla Libia;
f) nell'ambito della missione EUTM Somalia, per il personale impiegato presso l'Head Quarter di Bruxelles: diaria prevista con riferimento al Belgio-Bruxelles.
4. Al personale (( impiegato nelle attivita' di cui all'articolo 5, comma 3-bis, e nelle )) missioni di cui agli articoli 11, comma 6, e 13, comma 3, del presente decreto e all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, il compenso forfettario di impiego e la retribuzione per lavoro straordinario sono corrisposti in deroga, rispettivamente, ai limiti di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e ai limiti orari individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231. Al personale di cui all'articolo 1791, commi 1 e 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il compenso forfettario di impiego e' attribuito nella misura di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2007.
5. Al personale impiegato nelle missioni internazionali di cui al presente decreto, nonche' al personale inviato in supporto alle medesime missioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, e all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche al personale impiegato nelle missioni delle Nazioni Unite denominate United Nations Military Observer Group in India and Pakistan (UNMOGIP), United Nations Truce Supervision Organization in Middle East (UNTSO), United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO) e nella missione multinazionale denominata Multinational Force and Observers in Egitto (MFO), nonche' nelle missioni Interim Air Policing della NATO.
(( 6-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1, 2, 3, 6 e 6-bis sono abrogati;
b) al comma 4:
1) le parole: «e della partecipazione di personale militare alle operazioni di cui all'articolo 4, comma 13, del presente decreto» e le parole: «nei casi in cui non sono previsti i servizi di protezione di cui al comma 1 e» sono soppresse;
2) le parole: «individuate con il decreto di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «soggette al rischio di pirateria, individuate con decreto del Ministro della difesa, sentiti i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dei rapporti periodici dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO)»;
c) al comma 5, le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2016»;
d) al comma 5-bis, le parole: «di cui al comma 1», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 4».
6-ter. All'articolo 111, comma 1, lettera a), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, le parole: «, anche con le modalita' di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130» sono soppresse.
6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter entrano in vigore il 1° giugno 2015.
6-quinquies. Ogniqualvolta siano impiegate nel contesto internazionale forze di polizia a ordinamento militare, il Governo specifica nella relazione quadrimestrale, e comunque al momento dell'autorizzazione o della proroga della missione stessa, se i militari in oggetto rientrino sotto il comando della Gendarmeria europea (Eurogendfor). ))


Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente dell'articolo 3, commi da
1, alinea, a 5, 8 e 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108
(Proroga della partecipazione italiana a missioni
internazionali):
«Art. 3 (Disposizioni in materia di personale)
1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio,
nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi
interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il
rientro nel territorio nazionale per fine missione, al
personale che partecipa alle missioni internazionali di cui
alla presente legge e' corrisposta, al netto delle
ritenute, per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo
stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere
fisso e continuativo, l'indennita' di missione di cui al
regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nelle misure di
seguito indicate, detraendo eventuali indennita' e
contributi corrisposti allo stesso titolo agli interessati
direttamente dagli organismi internazionali:
a) nella misura del 98 per cento al personale che
partecipa alle missioni MSU, EULEX Kosovo, Security Force
Training Plan, Joint Enterprise, ALTHEA, UNMIK, TIPH 2,
EUBAM Rafah;
b) nella misura del 98 per cento, calcolata sulla
diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati
Arabi Uniti e Oman, al personale che partecipa alle
missioni ISAF ed EUPOL AFGHANISTAN, UNIFIL, compreso il
personale facente parte della struttura attivata presso le
Nazioni Unite, nonche' al personale impiegato negli Emirati
Arabi Uniti e in Iraq, al personale impiegato nelle unita'
di coordinamento JMOUs e al personale dell'Arma dei
carabinieri in servizio di sicurezza presso le sedi
diplomatiche di Kabul e di Herat;
c) nella misura intera al personale che partecipa alla
missione EUPOL COPPS in Palestina e alla missione
dell'Unione europea in Moldova e Ucraina;
d) nella misura intera incrementata del 30 per cento,
se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio
gratuiti, al personale che partecipa alle missioni CIU,
UNAMID, EUPOL RD CONGO, UNFICYP, Atalanta in Gran Bretagna,
EUPM, nonche' al personale impiegato presso il Military
Liaison Office della missione Joint Enterprise e il NATO HQ
Tirana;
e) nella misura intera incrementata del 30 per cento,
calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia
Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, se non usufruisce, a
qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al
personale impiegato in Iraq, in Bahrein e a Tampa;
f) nella misura del 98 per cento, ovvero intera
incrementata del 30 per cento se non usufruisce, a
qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, calcolata
sulla diaria prevista con riferimento alla Turchia, al
personale che partecipa alla missione EUMM Georgia.
2. All'indennita' di cui al comma 1 e al trattamento
economico corrisposto al personale che partecipa alle
attivita' di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui
all' articolo 2, comma 11, non si applica l' articolo 28,
comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248.
3. Al personale che partecipa ai programmi di
cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e
nei Paesi dell'area balcanica e alla missione in Libia si
applicano il trattamento economico previsto dalla legge 8
luglio 1961, n. 642, e l'indennita' speciale, di cui all'
articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per
cento dell'assegno di lungo servizio all'estero. Non si
applica l' articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248.
4. Per il periodo dal 1º luglio 2009 al 31 ottobre
2009, ai militari inquadrati nei contingenti impiegati
nelle missioni internazionali di cui al presente articolo,
in sostituzione dell'indennita' di impiego operativo ovvero
dell'indennita' pensionabile percepita, e' corrisposta, se
piu' favorevole, l'indennita' di impiego operativo nella
misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennita' di
impiego operativo di base di cui all' articolo 2, primo
comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, se militari in
servizio permanente o volontari in ferma breve trattenuti
in servizio o in rafferma biennale, e a euro 70, se
volontari in ferma prefissata. Si applicano l' articolo 19,
primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1092, e l' articolo 51, comma 6, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.
5. Il personale militare, impiegato dall'ONU con
contratto individuale nelle missioni internazionali di cui
alla presente legge, conserva il trattamento economico
fisso e continuativo e percepisce l'indennita' di missione
prevista dalle disposizioni vigenti, con spese di vitto e
alloggio a carico dell'Amministrazione. Eventuali
retribuzioni o altri compensi corrisposti direttamente
dall'ONU allo stesso titolo, con esclusione di indennita' e
rimborsi per servizi fuori sede, sono versati
all'Amministrazione al netto delle ritenute, fino a
concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del
trattamento economico fisso e continuativo e
dell'indennita' di missione percepiti, al netto delle
ritenute, e delle spese di vitto e alloggio.
(Omissis).
6. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di
servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze
armate, compresa l'Arma dei carabinieri, presso i comandi,
le unita', i reparti e gli enti costituiti per lo
svolgimento delle missioni internazionali e per le
attivita' di concorso con le Forze di polizia di cui alla
presente legge sono validi ai fini dell'assolvimento degli
obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai
decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre
2000, n. 298, e successive modificazioni.
7. Per esigenze connesse con le missioni internazionali
di cui alla presente legge, in deroga a quanto previsto
dall' articolo 64 della legge 10 aprile 1954, n. 113,
possono essere richiamati in servizio a domanda, secondo le
modalita' di cui all' articolo 25 del decreto legislativo 8
maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, gli
ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, nei
limiti del contingente annuale stabilito dalla legge di
bilancio per gli ufficiali delle forze di completamento.
8. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e
nel rispetto delle consistenze annuali previste dalle
disposizioni vigenti, per esigenze connesse con le missioni
internazionali di cui alla presente legge, il periodo di
ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno puo'
essere prolungato, previo consenso degli interessati, per
un massimo di sei mesi.
9. Al personale che partecipa alle missioni
internazionali di cui alla presente legge si applicano gli
articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7 e 13 del decreto-legge
28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.
10. ».

Si riporta il testo vigente degli articoli 3, comma 6,
e 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4
novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 dicembre 2009, n. 197 (Disposizioni urgenti per la
proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a
sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche'
delle missioni internazionali delle Forze armate e di
polizia e disposizioni urgenti in materia di personale
della Difesa):
«Art. 3 (Disposizioni in materia di personale)
1-5.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l' articolo 13 del decreto-legge 28
dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2002, n. 15, si applica anche al
personale del Corpo della guardia di finanza impiegato
nelle missioni internazionali di cui al presente decreto,
che abbia presentato domanda di partecipazione ai concorsi
interni banditi dal medesimo Corpo.
(Omissis).»;
«Art. 4 (Disposizioni in materia penale)
(Omissis).
1-sexies. Non e' punibile il militare che, nel corso
delle missioni di cui all' articolo 2, in conformita' alle
direttive, alle regole di ingaggio ovvero agli ordini
legittimamente impartiti, fa uso ovvero ordina di fare uso
delle armi, della forza o di altro mezzo di coazione
fisica, per le necessita' delle operazioni militari.
1-septies. Quando nel commettere uno dei fatti previsti
dal comma 1-sexies si eccedono colposamente i limiti
stabiliti dalla legge, dalle direttive, dalle regole di
ingaggio o dagli ordini legittimamente impartiti, ovvero
imposti dalla necessita' delle operazioni militari, si
applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi se
il fatto e' previsto dalla legge come delitto colposo.
(Omissis).».

Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge
12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 agosto 2011, n. 130 (Proroga delle missioni
internazionali delle forze armate e di polizia e
disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011)
e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle
Nazioni Unite, nonche' degli interventi di cooperazione
allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di
stabilizzazione. Misure urgenti antipirateria) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Ulteriori misure di contrasto alla pirateria)
1. (Abrogato)
2. (Abrogato)
3. (Abrogato)
4. Nell'ambito delle attivita' internazionali di
contrasto alla pirateria, anche in relazione all' azione
comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008,
ed in attesa della ratifica delle linee guida del «Maritime
Safety Committee» (MSC) delle Nazioni Unite in seno
all'«International Maritime Organization» (IMO), e'
consentito, nei limiti di cui ai commi 5, 5-bis e 5-ter,
l'impiego di guardie giurate, autorizzate ai sensi degli
articoli 133 e 134 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana,
che transitano in acque internazionali soggette al rischio
di pirateria, individuate con decreto del Ministro della
difesa, sentiti i Ministri degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, dell'interno e delle
infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dei rapporti
periodici dell' Organizzazione marittima internazionale
(IMO).
5. L'impiego di cui al comma 4 e' consentito
esclusivamente a bordo delle navi predisposte per la difesa
da atti di pirateria, mediante l'attuazione di almeno una
delle vigenti tipologie ricomprese nelle «best management
practices» di autoprotezione del naviglio definite
dall'IMO, nonche' autorizzate alla detenzione delle armi ai
sensi del comma 5-bis, attraverso il ricorso a guardie
giurate individuate preferibilmente tra quelle che abbiano
prestato servizio nelle Forze armate, anche come volontari,
con esclusione dei militari di leva, e che abbiano superato
i corsi teorico-pratici di cui all'articolo 6 del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15
settembre 2009, n. 154, adottato in attuazione dell'
articolo 18 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005,
n. 155. Fino al 30 giugno 2016 possono essere impiegate
anche le guardie giurate che non abbiano ancora frequentato
i predetti corsi teorico-pratici, a condizione che abbiano
partecipato per un periodo di almeno sei mesi, quali
appartenenti alle Forze armate, alle missioni
internazionali in incarichi operativi e che tale condizione
sia attestata dal Ministero della difesa.
5-bis. Il personale di cui al comma 4,
nell'espletamento del servizio di cui al comma 5 ed entro i
limiti territoriali delle acque internazionali a rischio di
pirateria ivi previsti, puo' utilizzare le armi comuni da
sparo nonche' le armi in dotazione delle navi,
appositamente predisposte per la loro custodia, detenute
previa autorizzazione rilasciata all'armatore, in relazione
alla tipologia delle armi, ai sensi degli articoli 28 e 31
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. La predetta
autorizzazione e' rilasciata anche per l'acquisto, il
trasporto e la cessione in comodato al medesimo personale
di cui al comma 4. Con le medesime autorizzazioni possono
essere autorizzati anche l'imbarco e lo sbarco delle armi a
bordo delle navi di cui al comma 5, nei porti degli Stati
le cui acque territoriali sono confinanti con le aree a
rischio pirateria individuate con il decreto del Ministro
della difesa, di cui al comma 4. Con le medesime
autorizzazioni possono essere autorizzati anche l'imbarco e
lo sbarco delle armi a bordo delle navi di cui al comma 5,
nei porti degli Stati le cui acque territoriali sono
confinanti con le aree a rischio di pirateria individuate
con il decreto del Ministro della difesa, di cui al comma
4.
5-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il
31 marzo 2012, sono determinate le modalita' attuative dei
commi 5 e 5-bis, comprese quelle relative all'imbarco e
allo sbarco delle armi, al porto e al trasporto delle
stesse e del relativo munizionamento, alla quantita' di
armi detenute a bordo della nave e alla loro tipologia,
nonche' ai rapporti tra il personale di cui al comma 4 ed
il comandante della nave durante l'espletamento dei compiti
di cui al medesimo comma.
6. (Abrogato)
6-bis. (Abrogato)
6-ter. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».

Si riporta il testo vigente dell'articolo 9, commi 3 e
4 , del decreto del Presidente della Repubblica 11
settembre 2007, n. 171 (Recepimento del provvedimento di
concertazione per il personale non dirigente delle Forze
armate (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico
2006-2007):

«Art. 9 (Compenso forfettario di impiego e di guardia)
(Omissis).
3. Al personale impiegato in esercitazioni o in
operazioni militari caratterizzate da particolari
condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il
normale orario di lavoro, che si protraggono senza
soluzione di continuita' per almeno quarantotto ore con
l'obbligo di rimanere disponibili nell'ambito dell'unita'
operativa o nell'area di esercitazione, continua a essere
corrisposto il compenso forfettario di impiego, istituito
con l' articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, nelle misure giornaliere
attualmente in vigore e riportate nell'allegata tabella 2,
da corrispondere in sostituzione agli istituti connessi con
l'orario di lavoro, per un periodo non superiore a 120
giorni all'anno.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2008, ai sensi dall'
articolo 12- ter, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215, il compenso di cui ai precedenti commi 1 e 3
nell'ambito delle risorse disponibili, e' attribuito, con
le stesse modalita' previste dal presente articolo, anche
ai volontari in ferma quadriennale in misura pari al 70 per
cento di quella prevista per il 1° Caporal Maggiore e gradi
corrispondenti.
(Omissis).».

Si riporta il testo vigente dell'articolo 10, comma 3,
della legge 8 agosto 1990, n. 231 (Disposizioni in materia
di trattamento economico del personale militare):
«Art. 10 (Orario delle attivita' giornaliere)
(Omissis).
3. Per la eventuale corresponsione di compensi per
prestazioni straordinarie, in aggiunta alle due ore
obbligatorie settimanali di cui al comma 1, vengono
istituiti appositi fondi negli stati di previsione del
Ministero della difesa e del Ministero della marina
mercantile, le cui dotazioni non potranno superare,
rispettivamente, l'importo in ragione d'anno di lire 228
miliardi e 2 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e
1992. Con decreti dei Ministri competenti, di concerto con
il Ministro del tesoro, saranno stabiliti i limiti orari
individuali, che dovranno tener conto specifica mente delle
particolari situazioni delle Forze di superficie e
subacquee in navigazione, di quelle impegnate in specifiche
attivita' che abbiano carattere di continuita' o che
comunque impediscano recuperi orari, in relazione agli
impegni connessi alle funzioni realmente svolte, nonche'
alle particolari situazioni delle Forze al di fuori del
territorio nazionale.
(Omissis).».

Si riporta il testo vigente dell'articolo 1791, commi 1
e 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (per la
rubrica si vedano le note riportate all'articolo 14):
«Art. 1791 (Retribuzione base dei volontari in ferma
prefissata)
1. Ai volontari in ferma prefissata di un anno, con la
qualifica di soldato, comune di 2^ classe e aviere, e'
corrisposta una paga netta giornaliera determinata nella
misura percentuale del 60 per cento riferita al valore
giornaliero dello stipendio iniziale lordo e
dell'indennita' integrativa speciale costituenti la
retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in
servizio permanente.
2. La misura percentuale e' pari al 70 per cento per i
volontari in rafferma annuale e per i volontari in ferma
prefissata quadriennale. In aggiunta al trattamento
economico di cui ai commi 1 e 2, ai volontari in ferma
prefissata di un anno e in rafferma annuale che prestano
servizio nei reparti alpini e' attribuito un assegno
mensile di cinquanta euro.
(Omissis).».

Si riporta il testo vigente dell'articolo 5 del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12 (Proroga
della partecipazione italiana a missioni internazionali):
«Art. 5 (Disposizioni in materia penale)
1. Al personale militare che partecipa alle missioni
internazionali di cui al presente decreto si applicano il
codice penale militare di pace e l' articolo 9, commi 3, 4,
lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge 1°
dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 gennaio 2002, n. 6.
2. I reati commessi dallo straniero nei territori o
nell'alto mare in cui si svolgono gli interventi e le
missioni internazionali di cui al presente decreto, a danno
dello Stato o di cittadini italiani partecipanti agli
interventi e alle missioni stessi, sono puniti sempre a
richiesta del Ministro della giustizia e sentito il
Ministro della difesa per i reati commessi a danno di
appartenenti alle Forze armate.
3. Per i reati di cui al comma 2 e per i reati
attribuiti alla giurisdizione dell'autorita' giudiziaria
ordinaria commessi, nel territorio e per il periodo in cui
si svolgono gli interventi e le missioni internazionali di
cui al presente decreto, dal cittadino che partecipa agli
interventi e alle missioni medesimi, la competenza e'
attribuita al Tribunale di Roma.
4. I reati previsti dagli articoli 1135 e 1136 del
codice della navigazione e quelli ad essi connessi ai sensi
dell'articolo 12 del codice di procedura penale, se
commessi a danno dello Stato o di cittadini o beni
italiani, in alto mare o in acque territoriali altrui e
accertati nelle aree in cui si svolge la missione di cui
all' articolo 3, comma 14, sono puniti ai sensi
dell'articolo 7 del codice penale e la competenza e'
attribuita al tribunale di Roma.
5. Nei casi di arresto in flagranza o fermo ovvero di
interrogatorio di persona sottoposta alla misura coercitiva
della custodia cautelare in carcere per i reati di cui al
comma 4, qualora esigenze operative non consentano di porre
tempestivamente l'arrestato o il fermato a disposizione
dell'autorita' giudiziaria, si applica l' articolo 9, commi
5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002,
n. 6. Negli stessi casi l'arrestato o il fermato possono
essere ristretti in appositi locali del vettore militare.
6. A seguito del sequestro, l'autorita' giudiziaria
puo' disporre l'affidamento in custodia all'armatore,
all'esercente ovvero al proprietario della nave o
aeromobile catturati con atti di pirateria.
6-bis. Fuori dei casi di cui al comma 4, per
l'esercizio della giurisdizione si applicano le
disposizioni contenute negli accordi internazionali. In
attuazione dell' Azione comune 2008/851/PESC del Consiglio,
del 10 novembre 2008, e della decisione 2009/293/PESC del
Consiglio, del 26 febbraio 2009, sono autorizzate le misure
previste dall'articolo 2, primo paragrafo, lettera e),
della citata Azione comune e la detenzione a bordo del
vettore militare delle persone che hanno commesso o che
sono sospettate di aver commesso atti di pirateria, per il
tempo strettamente necessario al trasferimento previsto
dall'articolo 12 della medesima Azione comune. Le stesse
misure, se previste da accordi in materia di contrasto alla
pirateria, e la detenzione a bordo del vettore militare
possono essere altresi' adottate se i predetti accordi sono
stipulati da Organizzazioni internazionali di cui l'Italia
e' parte.
6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis si
applicano anche ai procedimenti in corso alla data della
sua entrata in vigore. In tale caso, i provvedimenti e le
comunicazioni sono trasmessi con modalita' telematica.».

Si riporta il testo dell'articolo 111, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, (per la
rubrica si vedano le note riportate all'articolo 14), come
modificato dalla presente legge:

«Art. 111 (Competenze particolari della Marina
militare)
1. Rientrano nelle competenze della Marina militare,
secondo quanto previsto dalla legislazione vigente:
a) la vigilanza a tutela degli interessi nazionali e
delle vie di comunicazione marittime al di la' del limite
esterno del mare territoriale e l'esercizio delle funzioni
di polizia dell'alto mare demandate alle navi da guerra
negli spazi marittimi internazionali dagli articoli 200 e
1235, primo comma, numero 4, del codice della navigazione e
dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonche' di quelle
relative alla salvaguardia dalle minacce agli spazi
marittimi internazionali, ivi compreso il contrasto alla
pirateria;
(Omissis).».
 
Art. 16
Disposizioni in materia contabile

1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
2. Per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuita', entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore alla meta' delle spese autorizzate dagli articoli 11, 12, 13, 14, 17 e 18, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 20, comma 6.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente dell'articolo 5, commi 1 e
2, del citato decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152:
«Art. 5 (Disposizioni in materia contabile)
1. Per esigenze connesse con le missioni internazionali
di cui al presente decreto, in presenza di situazioni di
necessita' e urgenza, gli Stati maggiori di Forza armata e
per essi i competenti ispettorati, il Comando generale
dell'Arma dei carabinieri, il Comando generale del Corpo
della guardia di finanza, il Segretariato generale della
difesa e per esso le competenti Direzioni generali, anche
in deroga alle vigenti disposizioni di contabilita'
generale dello Stato, possono:
a) accertata l'impossibilita' di provvedere attraverso
contratti accentrati gia' eseguibili, disporre
l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla
vigente normativa per l'acquisizione di forniture e
servizi;
b) acquisire in economia lavori, servizi e forniture,
per la revisione generale di mezzi da combattimento e da
trasporto, l'esecuzione di opere infrastrutturali
aggiuntive e integrative, il trasporto del personale, la
spedizione di materiali e mezzi, l'acquisizione di apparati
di comunicazione, apparati per la difesa nucleare,
biologica e chimica, materiali d'armamento, equipaggiamenti
individuali, materiali informatici, mezzi e materiali
sanitari, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro
annui, a valere sulle risorse finanziarie stanziate per le
missioni internazionali.
2. Nell'ambito delle autorizzazioni di spesa di cui al
presente decreto, le spese per i compensi per lavoro
straordinario reso nell'ambito di attivita' operative o di
addestramento propedeutiche all'impiego del personale nelle
missioni internazionali sono effettuate in deroga al limite
di cui all' articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre
2007, n. 244.
(Omissis).».
 
Art. 17
Iniziative di cooperazione allo sviluppo

1. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 68.000.000 a integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita' 2015), per iniziative di cooperazione volte a migliorare le condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati, nonche' a sostenere la ricostruzione civile in favore di Afghanistan, Repubblica di Guinea, Iraq, Liberia, Libia, Mali, Myanmar, Pakistan, Sierra Leone, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Palestina e, in relazione all'assistenza dei rifugiati, dei Paesi ad essi limitrofi.
(( 1-bis. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale individua le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare per i fini umanitari nei Paesi di cui al comma 1, coinvolgendo in via prioritaria le organizzazioni di comprovata affidabilita' e operativita' gia' operanti in loco. ))
2. Gli interventi di cui al comma 1 tengono conto degli obiettivi prioritari, delle direttive e dei principi di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 1º agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º ottobre 2014, n. 141. Le relative informazioni e i risultati ottenuti sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 1.700.000 per la realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario, di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 58.

Riferimenti normativi

La legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina
della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di
sviluppo ) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28
febbraio 1987, n. 49, S.O.

Si riporta la Tabella C allegata alla legge 23 dicembre
2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita'
2015):
«Tabella C
Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di
legge la cui quantificazione annua e' demandata alla legge
di stabilita'



"TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE
LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA
ALLA LEGGE DI STABILITA'

---------------- N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente Tabella riportano il riferimento al programma, con il relativo codice, sotto il quale e' ricompreso il capitolo.

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE DI STABILITA'
(comprensivi degli emendamenti apportati con note di variazioni)
TABELLA C

=====================================================================
ESTREMI ED OGGETTO DEI | | |
PROVVEDIMENTI | 2015 | 2016 | 2017 --------------------------------------------------------------------- Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

Presidenza del Consiglio dei Ministri

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

LEGGE N. 230 Del 1998

ART. 19: FONDO NAZIONALE PER IL
SERVIZIO CIVILE
(21.3 - CAP. 2185)
cp 115.730.527 113.427.302 113.427.302
cs 115.730.527 113.427.302 113.427.302 DECRETO LEGISLATIVO N. 303 Del 1999: ORDINAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, A NORMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE N. 59 DEL 1997
(21.3 - CAP. 2115) cp 33.420.644 33.687.736 33.590.787
cs 33.420.644 33.687.736 33.590.787
---------------------------------------
TOTALE MISSIONE cp 149.151.171 147.115.038 147.018.089
cs 149.151.171 147.115.038 147.018.089
======================================= Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

LEGGE N. 38 del 2001

ART. 16 COMMA 2: CONTRIBUTO ALLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA.
(2.3 - CAP. 7513/P) cp 5.092.950 5.104.167 5.104.167
cs 5.092.950 5.104.167 5.104.167

Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO LEGISLATIVO N. 56 Del 2000

ART. 13 COMMA 3: ATTRIBUZIONE GETTITO IRAP REGIONI A STATUTO ORDINARIO
(2.4 - CAP. 2701) cp 480.000.000 - -
cs 480.000.000 - -

Rapporti finanziari con Enti territoriali

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

LEGGE N. 353 Del 2000: LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI
(2.5 - CAP. 2820) cp 1.296.642 1.307.468 1.307.468
cs 1.296.642 1.307.468 1.307.468
---------------------------------------
TOTALE MISSIONE cp 486.389.592 6.411.635 6.411.635
cs 486.389.592 6.411.635 6.411.635
=======================================

L'ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO

Cooperazione allo sviluppo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

LEGGE N. 7 Del 1981: E LEGGE N. 49 DEL 1987, STANZIAMENTI AGGIUNTIVI PER L'AIUTO PUBBLICO A FAVORE DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO. (1.2 - CAPP. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184) cp 180.467.050 175.663.052 175.228.586
cs 180.467.050 175.663.052 175.228.586

LEGGE N. 49 Del 1987: NUOVA DISCIPLINA DELLA COOPERAZIONE DELL'ITALIA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO (1.2 - CAPP. 7168, 7169) cp 354.307 362.619 362.619
cs 354.307 362.619 362.619

Cooperazione economica e relazioni internazionali

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

LEGGE N. 794 Del 1966: RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO ITALO-LATINO- AMERICANO, FIRMATA A ROMA IL I GIUGNO 1966 (1.3 - CAP. 3751) cp 1.701.998 1.644.678 1.634.606
cs 1.701.998 1.644.678 1.634.606

Promozione della pace e sicurezza internazionale

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

LEGGE N. 140 Del 1980: PARTECIPAZIONE ITALIANA AL FONDO EUROPEO PER LA GIOVENTU' (1.4 - CAP. 3399) cp 210.718 214.950 214.950
cs 210.718 214.950 214.950

Integrazione europea

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

LEGGE N. 960 Del 1982: RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 14 MARZO 1977, N. 73, CONCERNENTE LA RATIFICA DEGLI ACCORDI DI OSIMO TRA L'ITALIA E LA JUGOSLAVIA (1.5 - CAPP. 4543, 4545) cp 1.067.418 1.028.887 1.025.900
cs 1.067.418 1.028.887 1.025.900

Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

LEGGE N. 549 Del 1995
ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (1.10 - CAP. 1163) cp 1.402.108 1.405.108 1.405.108
cs 1.402.108 1.405.108 1.405.108
---------------------------------------
TOTALE MISSIONE cp 185.203.599 180.319.294 179.871.769
cs 185.203.599 180.319.294 179.871.769
=======================================

Difesa e sicurezza del territorio

Approntamento e impiego delle forze navali

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO LEGISLATIVO N. 66 Del 2010
ART. 565: CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE IDROGRAFICA INTERNAZIONALE (1.3 - CAP. 1345) cp 85.253 82.047 81.894
cs 85.253 82.047 81.894

Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello strumento militare

MINISTERO DELLA DIFESA

LEGGE N. 549 Del 1995:
ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI. (1.5 - cap. 1352) cp 684.512 688.285 711.311
cs 684.512 688.285 711.311
--------------------------------------
TOTALE MISSIONE cp 769.765 770.332 793.205
cs 769.765 770.332 793.205
======================================

Giustizia

Amministrazione penitenziaria

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 309 Del 1990
ART. 135 COMMA 4: PROGRAMMI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E ALLA CURA DELL'AIDS, AL TRATTAMENTO SOCIO-SANITARIO, AL RECUPERO E AL SUCCESSIVO REINSERIMENTO DEI TOSSICODIPENDENTI DETENUTI. (1.1 - CAP. 1768) cp 220.391 220.391 230.000
cs 220.391 220.391 230.000
--------------------------------------
TOTALE MISSIONE cp 220.391 220.391 230.000
cs 220.391 220.391 230.000
======================================

Ordine pubblico e sicurezza

Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

LEGGE N. 267 Del 1991
ART. 2 COMMA 1: ATTUAZIONE DEL TERZO PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA (LEGGE N. 41 DEL 1982) (4.1 - CAP. 2179) cp 338.552 346.324 346.324
cs 338.552 346.324 346.324

Pianificazione e coordinamento Forze di polizia

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 309 Del 1990
ART. 101: POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DEL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (3.3 - CAPP. 2668, 2815) cp 538.280 547.362 545.774
cs 538.280 547.362 545.774
--------------------------------------
TOTALE MISSIONE cp 876.832 893.686 892.098
cs 876.832 893.686 892.098
======================================

Soccorso civile

Protezione civile

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO-LEGGE N. 142 Del 1991
ART. 6 COMMA 1: REINTEGRO FONDO PROTEZIONE CIVILE (6.2 - CAP. 7446/P) cp 50.420.807 47.782.919 47.782.919
cs 50.420.807 47.782.919 47.782.919

DECRETO LEGGE N. 90 Del 2005
ART. 4 COMMA 1: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE (6.2 - CAP. 2184) cp 6.691.617 6.446.463 6.882.995
cs 6.691.617 6.446.463 6.882.995

LEGGE DI STABILITA' N. 228 Del 2012:
ART. 1 COMMA 290: INTEGRAZIONE FONDO PROTEZIONE CIVILE PER EVENTI ALLUVIONALI ED ALTRE CALAMITA' (6.2- CAP. 7446/P) cp 44.746.078 - -
cs 44.746.078 - -

DECRETO LEGGE N. 93 Del 2013
ART. 10 COMMA 1: FONDO EMERGENZE NAZIONALI (6.2 - CAP. 7441) cp 140.000.000 140.000.000 140.000.000
cs 140.000.000 140.000.000 140.000.000
--------------------------------------
TOTALE MISSIONE cp 241.858.502 194.229.382 194.665.914
cs 241.858.502 194.229.382 194.665.914
======================================

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

LEGGE N. 549 Del 1995
ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI. (1.2 - cap. 2200) cp 471.945 430.881 429.631
cs 471.945 430.881 429.631

DECRETO LEGISLATIVO N. 454 Del 1999
ART. 6: CONTRIBUTO AL CRA (1.2 - CAP. 2083) cp 5.084.549 4.570.897 4.557.631
cs 5.084.549 4.570.897 4.557.631

Sostegno al settore agricolo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO LEGISLATIVO N. 165 DEL 1999: DECRETO LEGISLATIVO N. 188 DEL 2000: AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGEA) (7.1 - CAP. 1525) cp 122.271.402 118.575.903 118.575.903
cs 122.271.402 118.575.903 118.575.903

Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

LEGGE N. 267 Del 1991
ART. 1 COMMA 1: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA (1.5 - CAPP. 1173, 1413, 1414, 1415, 1418, 1477, 1488) cp 3.726.984 3.777.847 4.119.734
cs 3.726.984 3.777.847 4.119.734
--------------------------------------
TOTALE MISSIONE cp 131.554.880 127.355.528 127.682.899
cs 131.554.880 127.355.528 127.682.899
======================================

Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficieza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO LEGISLATIVO N. 257 Del 2003
ART. 19 COMMA 1 PUNTO A: CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ENEA (5.7 - CAP. 7630/P) cp 16.933.045 16.933.045 16.933.045
cs 16.933.045 16.933.045 16.933.045
--------------------------------------
TOTALE MISSIONE cp 16.933.045 16.933.045 16.933.045
cs 16.933.045 16.933.045 16.933.045
======================================

Regolazione dei mercati

Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

LEGGE N. 549 Del 1995:
ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI. (3.1 - CAP. 2280) cp - - -
cs - - -
--------------------------------------
TOTALE MISSIONE cp - - -
cs - - -
======================================

Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto

Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO LEGISLATIVO N. 250 Del 1997
ART. 7: CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'E.N.A.C. (2.3 - CAP. 1921) cp 716.597 597.347 532.257
cs 716.597 597.347 532.257

Sostegno allo sviluppo del trasporto

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

LEGGE N. 128 Del 1998
ART. 23: ISTITUZIONE AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO. (9.1 - CAP. 1723) cp 170.416 163.851 163.375
cs 170.416 163.851 163.375

Sviluppo e sicurezza della navigazione e del traporto marittimo e per vie d'acqua interne

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO LEGGE N. 535 Del 1996: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 647 DEL 1996 (ART. 3): CONTRIBUTO AL "CENTRO INTERNAZIONALE RADIO-MEDICO CIRM." (2.6 - CAP. 1850) cp 45.824 45.511 45.253
cs 45.824 45.511 45.253
--------------------------------------
TOTALE MISSIONE cp 932.837 806.709 740.885
cs 932.837 806.709 740.885
======================================

Comunicazioni

Sostegno all'editoria

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

LEGGE N. 67 Del 1987: RINNOVO DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1981, N. 416, RECANTE DISCIPLINA DELLE IMPRESE EDITRICI E PROVVIDENZE PER L'EDITORIA (11.2 - CAPP. 2183, 7442) cp 107.462.418 103.729.125 103.428.085
cs 107.462.418 103.729.125 103.428.085
--------------------------------------
TOTALE MISSIONE cp 107.462.418 103.729.125 103.428.085
cs 107.462.418 103.729.125 103.428.085
======================================

Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo

Sostegno all'internaziona- lizzazione delle imprese e promozione del made in Italy

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

LEGGE N. 549 Del 1995
ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI. (4.2 - CAP. 2501) cp 6.858.263 7.399.251 7.357.576
cs 6.858.263 7.399.251 7.357.576

DECRETO LEGGE N. 98 Del 2011
ART. 14 COMMA 19: TRASFERIMENTO RISORSE, GIA' DESTINATE ALL'ICE, IN UN FONDO PER LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE (4.2 - CAP. 2535) cp 19.107.513 18.332.671 18.332.671
cs 19.107.513 18.332.671 18.332.671

ART. 14 COMMA 26/ter PUNTO 1: FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA (4.2 - CAP. 2530) cp 14.804.164 14.843.475 14.843.475
cs 14.804.164 14.843.475 14.843.475
--------------------------------------
TOTALE MISSIONE cp 40.769.940 40.575.397 40.533.722
cs 40.769.940 40.575.397 40.533.722
======================================

Ricerca e innovazione

Ricerca in materia ambientale

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO LEGGE N. 112 Del 2008
ART. 28 COMMA 1: ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE (ISPRA) (2.1 - CAPP. 3621, 8831) cp 22.448.654 22.448.654 22.448.654
cs 22.448.654 22.448.654 22.448.654

Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 805 Del 1975: ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI - ASSEGNAZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI CENTRALI (2.1 - CAPP. 2040, 2041, 2043) cp 874.862 897.538 897.538
cs 874.862 897.538 897.538

Ricerca di base e applicata

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO LEGGE N. 83 Del 2012:
ART. 19: AGENZIA DIGITALE (12.1 -cap. 1707) cp 2.737.054 2.856.945 2.856.945
cs 2.737.054 2.856.945 2.856.945

Ricerca per il settore della sanita' pubblica

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO LEGISLATIVO N. 502 Del 1992
ART. 12 COMMA 2: FONDO FINANZIAMENTO ATTIVITA' DI RICERCA (2.1 - cap. 3392) cp 253.859.000 254.210.075 254.243.175
cs 253.859.000 254.210.075 254.243.175

Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

LEGGE N. 549 Del 1995
ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI. (3.4 - CAP. 1679) cp 4.250.000 4.250.000 4.250.000
cs 4.250.000 4.250.000 4.250.000

DECRETO LEGISLATIVO N. 204 Del 1998: DISPOSIZIONI PER IL COORDINAMENTO, LA PROGRAMMAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLA POLITICA NAZIONALE RELATIVA ALLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA E DECRETO LEGGE 30/1/1998, N. 6: "ULTERIORI INTERVENTI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE DELLE REGIONI MARCHE ED UMBRIA E DI ALTRE ZONE COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI", ART. 23-SEPTIES, COMMA 1 - PERSONALE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA - E LEGGE 27/12/2006, N. 296: "DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007)", ART. 1, COMMA 652 - PIANO STRAORDINARIO DI ASSUNZIONE DI RICERCATORI, E DECRETO LEGGE 98 DEL 2011 ART. 19, COMMA 3 - SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE E DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 2013, N. 69: "DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA", ART. 58, COMMA 2 - DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DEGLI ENTI DI RICERCA E DECRETO-LEGGE 12 SETTEMBRE 2013, N. 104: "MISURE URGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA", ART. 24, COMMA 1 - ASSUNZIONE DI PERSONALE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA (a) (3.3 - CAP. 7236) cp 1.744.183.125 1.739.856.752 1.738.468.271
cs 1.744.183.125 1.739.856.752 1.738.468.271
--------------------------------------------
TOTALE MISSIONE cp 2.028.352.695 2.024.519.964 2.023.164.583
cs 2.028.352.695 2.024.519.964 2.023.164.583
============================================

---------------------------------------------------------------------
N O T E E S P L I C A T I V E --------------------------------------------------------------------- (a) L'importo dell'autorizzazione tiene conto della variazione in diminuzione di euro 534.000 proposta con il disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. ---------------------------------------------------------------------

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

LEGGE N. 979 Del 1982
ART. 7 COMMA 1 PUNTO 1: MEZZI NAVALI ED AEREI (1.10 - capp. 1644, 1646) cp 31.634.807 31.818.730 32.053.694
cs 31.634.807 31.818.730 32.053.694

DECRETO LEGGE N. 2 Del 1993: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 59 DEL 1993: MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 7 FEBBRAIO 1992 N. 150, IN MATERIA DI COMMERCIO E DETENZIONE DI ESEMPLARI DI FAUNA E FLORA MINACCIATI DI ESTINZIONE. (1.10 - CAPP. 1388, 1389) cp 30.859 32.265 34.341
cs 30.859 32.265 34.341

LEGGE N. 549 Del 1995
ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI. (1.10 - CAP. 1551) cp 4.275.357 4.114.645 4.102.413
cs 4.275.357 4.114.645 4.102.413
--------------------------------------
TOTALE MISSIONE cp 35.941.023 35.965.640 36.190.448
cs 35.941.023 35.965.640 36.190.448
======================================

Tutela della salute

Sanita' pubblica veterinaria

MINISTERO DELLA SALUTE

LEGGE N. 434 Del 1998
ART. 1 COMMA 2: FINANZIAMENTO INTERVENTI IN MATERIA DI ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE RANDAGISMO (1.2 - CAP. 5340) cp 309.000 310.000 310.000
cs 309.000 310.000 310.000

Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 613 Del 1980: CONTRIBUTO ALLA CROCE ROSSA ITALIANA (1.7 - CAP. 3453) cp - - -
cs - - -

DECRETO LEGISLATIVO N. 267 Del 1993: RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA', ART. 4 COMMA 1 PUNTO 1 - FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' E LEGGE N. 219 DEL 2005: NUOVA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' TRASFUSIONALI E DELLA PRODUZIONE NAZIONALE DEGLI EMODERIVATI, ART. 12, COMMA 6 - COMPITI DEL CENTRO NAZIONALE SANGUE (1.7 - CAP. 3443) cp 9.400.947 9.400.947 9.400.947
cs 9.400.947 9.400.947 9.400.947

LEGGE N. 549 Del 1995
ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (1.7 - cap. 3412) cp 3.261.606 3.261.606 3.261.606
cs 3.261.606 3.261.606 3.261.606

DECRETO LEGGE N. 17 Del 2001
ART. 2 COMMA 4: CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (1.7 - cap. 3457) cp 400.352 400.352 400.352
cs 400.352 400.352 400.352

DECRETO LEGGE N. 269 Del 2003
ART. 48 COMMA 9: AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (1.7 - CAPP. 3458, 7230) cp 626.523 2.300.094 2.293.418
cs 626.523 2.300.094 2.293.418
--------------------------------------
TOTALE MISSIONE cp 13.998.428 15.672.999 15.666.323
cs 13.998.428 15.672.999 15.666.323
======================================

Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici

Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

LEGGE N. 163 Del 1985: NUOVA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DELLO STATO A FAVORE DELLO SPETTACOLO (1.2 - CAPP. 1390, 1391, 6120, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624, 6626, 8570, 8571, 8573, 8721) cp 406.229.000 407.085.025 407.085.025
cs 406.229.000 407.085.025 407.085.025

Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

LEGGE N. 190 Del 1975: NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE "VITTORIO EMANUELE II" DI ROMA (a) (1.10 - CAP. 3610) cp 1.452.756 614.874 614.874
cs 1.452.756 614.874 614.874

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 805 Del 1975
ART. 22: ASSEGNAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI CENTRALI (a) (1.10 - CAP. 3611) cp 1.428.220 687.164 687.164
cs 1.428.220 687.164 687.164

LEGGE N. 466 Del 1988: CONTRIBUTO ALL'ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI (1.10 - CAP. 3630) cp 875.000 877.000 877.000
cs 875.000 877.000 877.000

LEGGE N. 549 Del 1995
ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI. (a) (1.10 - CAPP. 3670, 3671) cp 17.257.910 17.272.910 17.272.910
cs 17.257.910 17.272.910 17.272.910

---------------------------------------------------------------------
N O T E E S P L I C A T I V E --------------------------------------------------------------------- (a) L'importo dell'autorizzazione tiene conto della variazione in aumento proposta con il disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. ---------------------------------------------------------------------

Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

LEGGE N. 77 Del 2006 - ART. 4 COMMA 1: INTERVENTI IN FAVORE DEI SITI ITALIANI INSERITI NELLA "LISTA DEL PATRIMONIO MONDIALE" DELL'UNESCO (1.14 - CAPP. 1442, 7305) cp 1.312.000 1.315.000 1.315.000
cs 1.312.000 1.315.000 1.315.000
--------------------------------------
TOTALE MISSIONE cp 428.554.886 427.851.973 427.851.973
cs 428.554.886 427.851.973 427.851.973
======================================

Istruzione scolastica

Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

LEGGE N. 549 Del 1995
ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI. (1.8 - CAP. 1261) cp 1.478.000 1.478.000 1.478.000
cs 1.478.000 1.478.000 1.478.000

Istituzioni scolastiche non statali

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

LEGGE N. 181 Del 1990: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO, EFFETTUATO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, TRA IL GOVERNO ITALIANO ED IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLE SCUOLE EUROPEE CHE MODIFICA L'ARTICOLO 1 DELLA CONVENZIONE DEL 5 SETTEMBRE 1963 RELATIVA AL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA EUROPEA DI ISPRA (VARESE), AVVENUTO A BRUXELLES I GIORNI 29 FEBBRAIO E 5 LUGLIO 1988. (1.9 - CAP. 2193) cp 284.000 293.000 293.000
cs 284.000 293.000 293.000
--------------------------------------
TOTALE MISSIONE cp 1.762.000 1.771.000 1.771.000
cs 1.762.000 1.771.000 1.771.000
======================================

Istruzione universitaria e formazione post-universitaria

Diritto allo studio nell'istruzione universitaria

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

LEGGE N. 394 Del 1977: POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA UNIVERSITARIA (2.1 - CAP. 1709) cp 6.553.000 6.565.000 6.565.000
cs 6.553.000 6.565.000 6.565.000

LEGGE N. 338 Del 2000
ART. 1 COMMA 1: INTERVENTI PER ALLOGGI E RESIDENZE PER STUDENTI UNIVERSITARI (2.1 - CAP. 7273) cp 18.013.000 18.052.000 18.052.000
cs 18.013.000 18.052.000 18.052.000

Sistema universitario e formazione post-universitaria

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

LEGGE N. 243 Del 1991: UNIVERSITA' NON STATALI LEGALMENTE RICONOSCIUTE E DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 2013, N. 69: "DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA" ART. 60, COMMA 1 - SEMPLIFICAZIONI DEL SISTEMA DI FINANZIAMENTO DELLE UNIVERSITA' E DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO (2.3 - CAP. 1692) cp 69.147.000 69.305.000 69.305.000
cs 69.147.000 69.305.000 69.305.000
--------------------------------------
TOTALE MISSIONE cp 93.713.000 93.922.000 93.922.000
cs 93.713.000 93.922.000 93.922.000
======================================

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Protezione sociale per particolari categorie

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

LEGGE N. 16 Del 1980: E LEGGE N. 137 DEL 2001: DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA CORRESPONSIONE DI INDENNIZZI, INCENTIVI ED AGEVOLAZIONI A CITTADINI ED IMPRESE ITALIANE CHE ABBIANO PERDUTO BENI, DIRITTI ED INTERESSI IN TERRITORI GIA' SOGGETTI ALLA SOVRANITA' ITALIANA E ALL'ESTERO (17.1 - CAP. 7256) cp 6.908.835 7.055.885 7.893.390
cs 6.908.835 7.055.885 7.893.390

Sostegno alla famiglia

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO LEGGE N. 223 Del 2006
ART. 19 COMMA 1: FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA (17.3 - CAP. 2102) cp 18.261.738 17.621.227 17.621.227
cs 18.261.738 17.621.227 17.621.227

Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunita'

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO LEGISLATIVO N. 196 Del 2003: CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (17.4 - CAP. 1733) cp 7.375.993 7.116.878 7.855.861
cs 7.375.993 7.116.878 7.855.861

DECRETO LEGGE N. 223 Del 2006
ART. 19 COMMA 3: FONDO PER LE POLITICHE RELATIVE AI DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNITA' (17.4 - CAP. 2108/P) cp 9.971.390 9.599.591 10.621.990
cs 9.971.390 9.599.591 10.621.990

DECRETO LEGGE N. 93 Del 2013
ART. 5/bis, COMMA 1: INCREMENTO DEL FONDO PER LE POLITICHE RELATIVE AI DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNITA' AL FINE DELL'ASSISTENZA E DEL SOSTEGNO ALLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA (17.4 - CAP. 2108/P) cp 9.119.826 9.007.627 9.057.403
cs 9.119.826 9.007.627 9.057.403

Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

LEGGE N. 328 Del 2000
ART. 20 COMMA 8: FONDO DA RIPARTIRE PER LE POLITICHE SOCIALI (4.5 - CAP. 3671) cp 12.992.666 12.589.741 12.553.204
cs 12.992.666 12.589.741 12.553.204

LEGGE FINANZIARIA N. 296 Del 2006
ART. 1 COMMA 1258: FONDO NAZIONALE INFANZIA E ADOLESCENZA (4.5 - CAP. 3527) cp 28.709.000 28.794.000 28.794.000
cs 28.709.000 28.794.000 28.794.000
--------------------------------------
TOTALE MISSIONE cp 93.339.448 91.784.949 94.397.075
cs 93.339.448 91.784.949 94.397.075
======================================

Politiche per il lavoro

Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

LEGGE FINANZIARIA N. 350 Del 2003
ART. 3 COMMA 149: FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI (1.7 - CAP. 5025) cp 1.002.881 1.024.216 1.104.040
cs 1.002.881 1.024.216 1.104.040

Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

LEGGE FINANZIARIA N. 296 Del 2006
ART. 1 COMMA 1163: FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (1.9 - CAP. 7682) cp 5.078.361 4.822.906 4.812.926
cs 5.078.361 4.822.906 4.812.926
-------------------------------------
TOTALE MISSIONE cp 6.081.242 5.847.122 5.916.966
cs 6.081.242 5.847.122 5.916.966
=====================================

Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti

Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale

MINISTERO DELL'INTERNO

LEGGE N. 549 Del 1995
ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (5.1 - CAP. 2309) cp 1.039.680 1.061.646 1.056.197
cs 1.039.680 1.061.646 1.056.197

DECRETO LEGISLATIVO N. 140 Del 2005
ART. 13: SOMME DESTINATE ALL'ACCOGLIENZA DEGLI STRANIERI RICHIEDENTI IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO (5.1 - CAP. 2311) cp 4.010.303 3.869.784 3.858.553
cs 4.010.303 3.869.784 3.858.553
--------------------------------------
TOTALE MISSIONE cp 5.049.983 4.931.430 4.914.750
cs 5.049.983 4.931.430 4.914.750
======================================

Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO LEGGE N. 95 Del 1974: CONVERTITO DALLA LEGGE N. 216 DEL 1974: DISPOSIZIONI RELATIVE AL MERCATO MOBILIARE ED AL TRATTAMENTO FISCALE DEI TITOLI AZIONARI (CONSOB) (1.4 - CAP. 1560) cp 337.776 325.804 324.858
cs 337.776 325.804 324.858

Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO LEGGE N. 185 Del 2008
ART. 3 COMMA 9: COMPENSAZIONE ONERI DERIVANTI DALLA FRUIZIONE DI TARIFFE AGEVOLATE ENERGIA ELETTRICA E GAS (1.5 - CAP. 3822) cp 66.170.197 63.852.487 63.667.176
cs 66.170.197 63.852.487 63.667.176

Analisi e programmazione economico-finanziaria

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

LEGGE N. 549 Del 1995
ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (1.6 - CAP. 1613) cp 12.430 11.639 12.814
cs 12.430 11.639 12.814

LEGGE N. 144 Del 1999
ART. 51: CONTRIBUTO DELLO STATO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA NEL MEZZOGIORNO - SVIMEZ (1.6 - CAP. 7330) cp 1.576.772 1.327.351 1.463.733
cs 1.576.772 1.327.351 1.463.733
--------------------------------------
TOTALE MISSIONE cp 68.097.165 65.517.281 65.468.581
cs 68.097.165 65.517.281 65.468.581
======================================

Giovani e sport

Incentivazione e sostegno alla gioventu'

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO LEGGE N. 223 Del 2006
ART. 19 COMMA 2: FONDO PER LE POLITICHE GIOVANILI (22.2 - CAP. 2106) cp 5.761.589 5.559.878 6.136.837
cs 5.761.589 5.559.878 6.136.837
--------------------------------------
TOTALE MISSIONE cp 5.761.589 5.559.878 6.136.837
cs 5.761.589 5.559.878 6.136.837
======================================

Turismo

Sviluppo e competitivita' del turismo

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

DECRETO LEGGE N. 35 DEL 2005
ART. 12 COMMA 2: SPESE PER IL FUNZIONAMENTO ENTI - AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO (6.1 - CAP. 6821) cp 2.380.366 2.387.366 2.387.366
cs 2.380.366 2.387.366 2.387.366
--------------------------------------
TOTALE MISSIONE cp 2.380.366 2.387.366 2.387.366
cs 2.380.366 2.387.366 2.387.366
======================================

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche

Ministero dell'economia e delle finanze

LEGGE N. 146 Del 1980
ART. 36: ASSEGNAZIONE A FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA (24.4 - CAP. 1680) cp 36.319.976 34.695.682 34.594.989
cs 36.319.976 34.695.682 34.594.989

DECRETO LEGISLATIVO N. 6 DEL 2010
ART. 4 COMMA 2: SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL FORMEZ P.A. (24.4 - CAP. 5200) cp 4.986.275 4.811.325 4.797.362
cs 4.986.275 4.811.325 4.797.362

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 70 DEL 2013: REGOLAMENTO RECANTE RIORDINO DEL SISTEMA DI RECLUTAMENTO E FORMAZIONE DEI DIPENDENTI PUBBLICI E DELLE SCUOLE PUBBLICHE DI FORMAZIONE, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DEL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135. (24.4 - CAP. 5217) cp 1.054.675 1.078.100 1.184.675
cs 1.054.675 1.078.100 1.184.675
--------------------------------------
TOTALE MISSIONE cp 42.360.926 40.585.107 40.577.026
cs 42.360.926 40.585.107 40.577.026
======================================

Fondi da ripartire

Fondi da assegnare

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

LEGGE N. 385 Del 1978: ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DELLO STATO (25.1 - CAP. 3026) cp 29.770.071 28.660.714 28.577.536
cs 29.770.071 28.660.714 28.577.536
--------------------------------------
TOTALE MISSIONE cp 29.770.071 28.660.714 28.577.536
cs 29.770.071 28.660.714 28.577.536
======================================
TOTALE GENERALE cp 4.217.285.794 3.664.336.985 3.666.143.810
cs 4.217.285.794 3.664.336.985 3.666.143.810
======================================

"




Si riporta il testo vigente dell'articolo 8, comma 1,
del citato decreto-legge 1 agosto 2014, n. 109:

«Art. 8 (Iniziative di cooperazione allo sviluppo)
1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e
fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 34.800.000 ad
integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26
febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C
allegata alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di
stabilita' 2014), per iniziative di cooperazione volte a
migliorare le condizioni di vita della popolazione e dei
rifugiati, nonche' a sostenere la ricostruzione civile in
favore di Afghanistan, Ciad, Giordania, Iraq, Libano,
Libia, Mali, Myanmar, Pakistan, Repubblica centrafricana,
Repubblica democratica del Congo, Siria, Somalia, Sudan,
Sud Sudan, Yemen, Palestina e, in relazione all'assistenza
dei rifugiati, dei Paesi ad essi limitrofi. Nell'ambito
dello stanziamento di cui al presente comma, sono promossi
interventi, previsti dal Piano d'azione nazionale "Donne,
pace e sicurezza - WPS 2014-2016", predisposto dal Comitato
interministeriale per i diritti umani, operante presso il
Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, con particolare riguardo a programmi aventi
tra gli obiettivi la prevenzione e il contrasto alla
violenza sulle donne, la tutela dei loro diritti e il
lavoro femminile, nonche' per lo sviluppo delle capacita'
locali di autogoverno e la tutela della sicurezza
alimentare e del diritto alla salute. Sono altresi'
promossi programmi aventi tra gli obiettivi la
riabilitazione dei feriti e dei mutilati di guerra e la
tutela e la promozione dei diritti dei minori e degli
anziani, nonche' progetti di carattere sanitario, con
particolare riguardo a interventi sanitari per il contrasto
dell'epidemia del virus Ebola nei Paesi da esso colpiti
secondo quanto certificato dall'Organizzazione mondiale
della sanita'. Tutti gli interventi previsti sono adottati
coerentemente con le direttive OCSE-DAC in materia di aiuto
pubblico allo sviluppo, con gli Obiettivi di sviluppo del
millennio e con i principi del diritto internazionale in
materia. Il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale provvede alla pubblicazione
telematica, nel sito internet istituzionale dedicato alla
cooperazione italiana allo sviluppo, delle informazioni
specifiche concernenti i singoli progetti di cooperazione
di cui al presente comma e i risultati ottenuti.
(Omissis).».
 
Art. 18

Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento
dei processi di pace e di stabilizzazione

1. Nel quadro dell'impegno finanziario della comunita' internazionale per l'Afghanistan dopo la conclusione della missione ISAF, e' autorizzata per l'anno 2015, mediante i meccanismi finanziari istituiti nel quadro delle intese internazionali, l'erogazione di un contributo di euro 120.000.000 a sostegno delle forze di sicurezza afghane, comprese le forze di polizia.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 1.490.676 per interventi volti a sostenere i processi di stabilizzazione nei Paesi in situazione di fragilita', di conflitto o post-conflitto.
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, ad integrazione degli stanziamenti per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180, la spesa di euro 2.000.000 per iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza in Africa sub-sahariana e in America Latina e caraibica.
4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 2.300.000 per la partecipazione finanziaria italiana ai fondi fiduciari delle Nazioni Unite e della NATO, per contributi al Tribunale speciale delle Nazioni Unite per il Libano, nonche' per la costituzione nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (( di un fondo, con una dotazione di euro 500.000, per la campagna di promozione della candidatura italiana al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, anche mediante il cofinanziamento di programmi di tirocinio curriculare presso uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, promossi da universita' o da altri istituti di istruzione universitaria abilitati al rilascio di titoli accademici a favore degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale o da enti di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948. Al tirocinante spetta un rimborso forfetario delle spese sostenute nella misura minima complessiva pari a 300 euro mensili; la quota a carico del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale puo' essere corrisposta in tutto o in parte in forma di facilitazioni o benefici non monetari. I programmi di tirocinio promossi dalle universita' partecipanti prevedono il riconoscimento di almeno due crediti formativi universitari per mese di attivita'. ))
5. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 10.781.848 per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESC-PSDC, a quelle dell'OSCE e di altre organizzazioni internazionali, al fondo fiduciario InCE istituito presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, alla Fondazione Segretariato Permanente dell'Iniziativa Adriatico Ionica, nonche' allo European Institute of Peace.
6. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 9.187.296 per interventi operativi di emergenza e di sicurezza destinati alla tutela dei cittadini e degli interessi italiani all'estero.
7. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 23.000.000 per il finanziamento del fondo di cui all'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, anche per assicurare al personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in servizio in aree di crisi la sistemazione, per ragioni di sicurezza, in alloggi provvisori.
8. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 700.000 per la prosecuzione della realizzazione della nuova sede dell'Ambasciata d'Italia a Mogadiscio, con le modalita' di cui all'articolo 9, comma 6-bis, del decreto-legge 1º agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º ottobre 2014, n. 141.
9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di (( euro 1.438.207 )) per l'invio in missione o in viaggio di servizio di personale del Ministero degli affari esteri in aree di crisi, per la partecipazione del medesimo alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, nonche' per le spese di funzionamento e per il reclutamento di personale locale a supporto del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale inviato in localita' dove non operi una rappresentanza diplomatico-consolare. L'ammontare del trattamento economico e le spese per vitto, alloggio e viaggi del personale di cui al presente comma sono resi pubblici nelle forme e nei modi previsti e atti a garantire la trasparenza nel rispetto della vigente legislazione in materia di protezione dei dati personali.

Riferimenti normativi

La legge 6 febbraio 1992, n. 180 (Partecipazione
dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede
internazionale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2
marzo 1992, n. 51.

Si riporta il testo vigente dell'articolo 30 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri):
«Art. 30 (Classificazione, istituzione e soppressione)
Gli uffici all'estero comprendono: le rappresentanze
diplomatiche, che si distinguono in Ambasciate e Legazioni,
denominate negli articoli seguenti Missioni diplomatiche, e
in rappresentanze permanenti presso Enti o Organizzazioni
internazionali; gli uffici consolari, che si distinguono in
uffici consolari di I e di II categoria; gli istituti
italiani di cultura.
L'istituzione e la soppressione delle rappresentanze
diplomatiche sono disposte con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro per gli affari esteri di
concerto con il Ministro per il tesoro. Per le
rappresentanze permanenti presso Enti o Organizzazioni
internazionali il decreto istitutivo specifica la loro
equiparazione ad Ambasciata o Legazione.
L'istituzione e la soppressione degli uffici consolari
di I categoria sono disposte con decreto del Presidente
della Repubblica su proposta del Ministro per gli affari
esteri, previo parere del Consiglio di amministrazione, di
concerto con il Ministro per il tesoro.
L'istituzione e la soppressione dei Consolati generali
e dei Consolati di II categoria sono disposte con decreto
del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro
per gli affari esteri; l'istituzione e la soppressione dei
Vice consolati e delle Agenzie consolari di II categoria
sono disposte con decreto del Ministro per gli affari
esteri. In citta' sedi di Missione diplomatica non possono
essere istituiti uffici consolari di II categoria.
I decreti di istituzione e soppressione di
rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Gli istituti italiani di cultura sono istituiti e
soppressi in base alla specifica normativa che ne
disciplina le attivita' e il funzionamento. Per quanto in
questa non espressamente previsto e regolato si applicano
le norme del presente decreto, se compatibili con la natura
e le finalita' degli istituti stessi.
Gli istituti italiani di cultura dipendono dalle
Missioni diplomatiche e dagli uffici consolari secondo
quanto stabilito dalla legge.».
La legge 28 dicembre 1982, n. 948 (Norme per
l'erogazione di contributi statali agli enti a carattere
internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero
degli affari esteri) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
30 dicembre 1982, n. 358.

Si riporta il testo vigente dell'articolo 3, comma 159,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2004):
«Art. 3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e di
personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti
pubblici)
(Omissis).
159. Nello stato di previsione del Ministero degli
affari esteri e' istituito un fondo da ripartire per
provvedere al rafforzamento delle misure di sicurezza
attiva e passiva, anche informatica, delle rappresentanze
diplomatiche, degli uffici consolari, degli istituti
italiani di cultura e delle istituzioni scolastiche
all'estero, con dotazione a decorrere dall'anno 2004, di 10
milioni di euro. Con decreti del Ministero degli affari
esteri, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al
Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio
centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla
ripartizione del fondo tra le unita' previsionali di base
interessate del medesimo stato di previsione.
(Omissis).».

Si riporta il testo vigente dell'articolo 9, comma
6-bis, del citato decreto-legge 1 agosto 2014, n. 109:
«Art. 9 (Sostegno ai processi di ricostruzione e
partecipazione alle iniziative delle organizzazioni
internazionali per il consolidamento dei processi di pace e
di stabilizzazione)
(Omissis).
6-bis. E' autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di
euro 600.000 per la prima fase della realizzazione, da
parte del Ministero della difesa, d'intesa con il Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
della nuova sede dell'Ambasciata d'Italia a Mogadiscio. Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1,
alinea, 2, 4 e 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e
successive modificazioni, e agli articoli 5, commi 2 e 3,
lettera d), 6, comma 1, e 7, comma 1, del presente decreto.
I manufatti realizzati a seguito degli interventi di cui al
primo periodo sono assunti in carico dal Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale.
(Omissis).».
 
Art. 19

Regime degli interventi, nonche' disposizioni urgenti per l'operativita' dell'amministrazione degli affari esteri e della
cooperazione internazionale

1. Nell'ambito degli stanziamenti, per le finalita' e nei limiti temporali di cui agli articoli 17 e 18, si applica la disciplina di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 1º agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º ottobre 2014, n. 141.
2. Nei limiti delle risorse di cui agli articoli 17 e 18, sono convalidati gli atti adottati, le attivita' svolte e le prestazioni gia' effettuate dal 1º gennaio 2015 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente decreto.
(( 2-bis. Nei casi di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, nonche' di cui all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale puo' collocare fuori ruolo funzionari appartenenti alla carriera diplomatica rispettivamente ai sensi della legge 27 luglio 1962, n. 1114, e dell'articolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, nell'ambito dei contingenti, con le modalita' e per gli effetti previsti dalle predette disposizioni. Il Ministero sospende la corresponsione della retribuzione in tutte le sue componenti a decorrere dal collocamento fuori ruolo. ))

Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente dell'articolo 10, comma 1,
del citato decreto-legge 1 agosto 2014, n. 109:

«Art. 10 (Regime degli interventi, nonche' disposizioni
urgenti per il rinnovo dei Comitati degli italiani
all'estero)
1. Nell'ambito degli stanziamenti, per le finalita' e
nei limiti temporali di cui agli articoli 8 e 9, si applica
la disciplina di cui all' articolo 10, comma 1, del
decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28. Non si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
(Omissis).».

Si riporta il testo vigente dell'articolo 4, comma 1,
del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30
(Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di
cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di
pace e di stabilizzazione, nonche' delle missioni
internazionali delle Forze armate e di polizia e
disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo
per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa):

«Art. 4 (Disposizioni relative al Servizio europeo per
l'azione esterna)
1. Per fare fronte alle accresciute responsabilita' in
materia di sicurezza internazionale derivanti dall'entrata
in vigore del Trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, e al
fine di adempiere tempestivamente agli obblighi gravanti
per l'Italia, in quanto Stato membro dell'Unione europea,
per l'istituzione di un Servizio europeo di azione esterna,
che dovra' essere operativo a partire dall'aprile 2010, nel
limite degli ordinari stanziamenti di bilancio, ai sensi
dell' articolo 189 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni, il Ministero degli affari esteri puo'
mettere a disposizione delle istituzioni dell'Unione
europea fino a cinquanta funzionari della carriera
diplomatica, destinati a prestare servizio presso le
predette istituzioni, le loro delegazioni ed uffici nei
Paesi terzi o presso organizzazioni internazionali o
regionali, nonche' presso strutture di direzione e gestione
di specifiche iniziative o operazioni nell'ambito della
Politica estera e di sicurezza comune.
(Omissis).».

Si riporta il testo vigente dell'articolo 23-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche:

«Art. 23-bis (Disposizioni in materia di mobilita' tra
pubblico e privato)
1. In deroga all' articolo 60 del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dirigenti delle
pubbliche amministrazioni, nonche' gli appartenenti alla
carriera diplomatica e prefettizia e, limitamente agli
incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e
contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato sono
collocati, salvo motivato diniego dell'amministrazione di
appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze
organizzative, in aspettativa senza assegni per lo
svolgimento di attivita' presso soggetti e organismi,
pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale,
i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale.
Resta ferma la disciplina vigente in materia di
collocamento fuori ruolo nei casi consentiti. Il periodo di
aspettativa comporta il mantenimento della qualifica
posseduta. E' sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi
contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della
legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle
forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di
contribuzione. Quando l'incarico e' espletato presso
organismi operanti in sede internazionale, la
ricongiunzione dei periodi contributivi e' a carico
dell'interessato, salvo che l'ordinamento
dell'amministrazione di destinazione non disponga
altrimenti.
2. I dirigenti di cui all' articolo 19, comma 10, sono
collocati a domanda in aspettativa senza assegni per lo
svolgimento dei medesimi incarichi di cui al comma 1 del
presente articolo, salvo motivato diniego
dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie
preminenti esigenze organizzative.
3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e
contabili, e per gli avvocati e procuratori dello Stato,
gli organi competenti deliberano il collocamento in
aspettativa, fatta salva per i medesimi la facolta' di
valutare ragioni ostative all'accoglimento della domanda.
4. Nel caso di svolgimento di attivita' presso soggetti
diversi dalle amministrazioni pubbliche, il periodo di
collocamento in aspettativa di cui al comma 1 non puo'
superare i cinque anni e non e' computabile ai fini del
trattamento di quiescenza e previdenza.
5. L'aspettativa per lo svolgimento di attivita' o
incarichi presso soggetti privati o pubblici da parte del
personale di cui al comma 1 non puo' comunque essere
disposta se:
a) il personale, nei due anni precedenti, e' stato
addetto a funzioni di vigilanza, di controllo ovvero, nel
medesimo periodo di tempo, ha stipulato contratti o
formulato pareri o avvisi su contratti o concesso
autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali intende
svolgere l'attivita'. Ove l'attivita' che si intende
svolgere sia presso una impresa, il divieto si estende
anche al caso in cui le predette attivita' istituzionali
abbiano interessato imprese che, anche indirettamente, la
controllano o ne sono controllate, ai sensi dell' articolo
2359 del codice civile;
b) il personale intende svolgere attivita' in organismi
e imprese private che, per la loro natura o la loro
attivita', in relazione alle funzioni precedentemente
esercitate, possa cagionare nocumento all'immagine
dell'amministrazione o comprometterne il normale
funzionamento o l'imparzialita'.
6. Il dirigente non puo', nei successivi due anni,
ricoprire incarichi che comportino l'esercizio delle
funzioni individuate alla lettera a) del comma 5.
7. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le
parti, le amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2,
possono disporre, per singoli progetti di interesse
specifico dell'amministrazione e con il consenso
dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale
presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I
protocolli disciplinano le funzioni, le modalita' di
inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento
economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel
caso di assegnazione temporanea presso imprese private i
predetti protocolli possono prevedere l'eventuale
attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico
delle imprese medesime.
8. Il servizio prestato dai dipendenti durante il
periodo di assegnazione temporanea di cui al comma 7
costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di
carriera.
9. Le disposizioni del presente articolo non trovano
comunque applicazione nei confronti del personale militare
e delle Forze di polizia, nonche' del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.
10. ».

La legge 27 luglio 1962, n. 1114 (Disciplina della
posizione giuridica ed economica dei dipendenti statali
autorizzati ad assumere un impiego presso Enti od organismi
internazionali o ad esercitare funzioni presso Stati
esteri) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto
1962, n. 202.

Si riporta il testo vigente dell'articolo 274 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18 (per la rubrica si vedano le note riportate all'articolo
18):

«Art. 274 (Collocamento fuori ruolo)
Per il disimpegno di funzioni attinenti alle relazioni
internazionali e all'internazionalizzazione delle imprese,
nonche' di rilevante interesse per il Ministero degli
affari esteri, i funzionari della carriera diplomatica
possono essere collocati fuori ruolo, nel rispetto delle
relative autonomie organizzative, presso il Senato della
Repubblica e la Camera dei deputati, la Presidenza del
Consiglio e gli altri Ministeri, e presso le regioni e le
citta' metropolitane, come definite dall' articolo 18 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, a
seguito di concertazione e richiesta da parte dei predetti
enti territoriali. Si applicano le procedure previste
dall'articolo 58 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e
successive modificazioni.
I funzionari collocati fuori ruolo ai sensi del primo
comma nei limiti delle risorse disponibili non possono
superare il numero di trenta; in tale numero non sono
compresi i funzionari diplomatici collocati fuori ruolo ai
sensi di altre disposizioni.».
 
(( Art. 19 bis
Disposizioni in materia di sicurezza dei viaggiatori

1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, avvalendosi anche del contributo informativo degli organismi di informazione ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124, rende pubblici, attraverso il proprio sito web istituzionale, le condizioni e gli eventuali rischi per l'incolumita' dei cittadini italiani che intraprendono viaggi in Paesi stranieri.
2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale indica altresi', anche tramite il proprio sito web istituzionale, comportamenti rivolti ragionevolmente a ridurre i rischi, inclusa la raccomandazione di non effettuare viaggi in determinate aree.
3. Resta fermo che le conseguenze dei viaggi all'estero ricadono nell'esclusiva responsabilita' individuale di chi assume la decisione di intraprendere o di organizzare i viaggi stessi. ))


Riferimenti normativi

Per la rubrica della legge 3 agosto 2007, n. 124 si
vedano i riferimenti riportati all'articolo 8.
 
Art. 20
Norme transitorie e di copertura finanziaria

1. L'incarico di procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e' assunto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, dal procuratore nazionale antimafia.
2. All'articolo 10 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, dopo il comma 7 e' inserito il seguente: «7-bis. Le funzioni semidirettive requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di procuratore nazionale aggiunto.».
3. All'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, dopo le parole: «commi 5, 6,» sono inserite le seguenti: «7-bis,».
4. A decorrere dalla data di cui al comma 1, nelle disposizioni vigenti le parole: «procuratore nazionale antimafia», ovunque ricorrono, si intendono sostituite dalle seguenti: «procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo» e le parole: «Direzione nazionale antimafia» si intendono sostituite dalle seguenti: «Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo».
5. I procuratori aggiunti designati dal procuratore nazionale in applicazione delle previgenti disposizioni restano in carica fino a che il Consiglio superiore della magistratura non abbia provveduto alla nomina, e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
(( 5-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, e' determinata, nell'ambito della dotazione organica complessiva del personale di magistratura, la pianta organica della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, tenuto conto dell'istituzione di due posti di procuratore aggiunto. ))
6. Agli oneri derivanti dagli articoli 11, 12, 13, 14, 17 e 18, pari complessivamente a (( euro 871.072.635 )) per l'anno 2015, si provvede:
a) quanto a (( euro 840.046.528 )), mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;
b) quanto a euro 1.000.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2015 di cui all'articolo 1, comma 273, (( primo periodo, )) della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
c) quanto a euro 3.000.000, mediante versamento all'entrata delle somme conservate nel conto dei residui dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 273, (( primo periodo, )) della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
d) quanto a euro 15.000.000, mediante versamento all'entrata di quota corrispondente delle somme accreditate al capo della delegazione di cui all'articolo 1, comma secondo, della legge 5 giugno 1984, n. 208;
e) quanto a euro 5.032.147, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
f) quanto a euro 6.993.960, mediante utilizzo delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, di cui all'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non sono ancora riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. Nelle more dell'accertamento dei predetti versamenti in entrata, l'importo di euro 6.993.960 e' accantonato e reso indisponibile, in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa del Ministero della difesa di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. In base agli esiti degli accertamenti di entrata, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle risorse necessarie per assicurare la copertura di cui alla presente lettera.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. Dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti connessi mediante l'utilizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente degli articoli 10 e 12,
comma 5, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160
(Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonche' in
materia di progressione economica e di funzioni dei
magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a),
della L. 25 luglio 2005, n. 150):

«Art. 10. (Funzioni)
1. I magistrati ordinari sono distinti secondo le
funzioni esercitate.
2. Le funzioni giudicanti sono: di primo grado, di
secondo grado e di legittimita'; semidirettive di primo
grado, semidirettive elevate di primo grado e semidirettive
di secondo grado; direttive di primo grado, direttive
elevate di primo grado, direttive di secondo grado,
direttive di legittimita', direttive superiori e direttive
apicali. Le funzioni requirenti sono: di primo grado, di
secondo grado, di coordinamento nazionale e di
legittimita'; semidirettive di primo grado, semidirettive
elevate di primo grado e semidirettive di secondo grado;
direttive di primo grado, direttive elevate di primo grado,
direttive di secondo grado, direttive di coordinamento
nazionale, direttive di legittimita', direttive superiori e
direttive apicali.
3. Le funzioni giudicanti di primo grado sono quelle di
giudice presso il tribunale ordinario, presso il tribunale
per i minorenni, presso l'ufficio di sorveglianza nonche'
di magistrato addetto all'ufficio del massimario e del
ruolo della Corte di cassazione; le funzioni requirenti di
primo grado sono quelle di sostituto procuratore della
Repubblica presso il tribunale ordinario e presso il
tribunale per i minorenni.
4. Le funzioni giudicanti di secondo grado sono quelle
di consigliere presso la corte di appello; le funzioni
requirenti di secondo grado sono quelle di sostituto
procuratore generale presso la corte di appello.
5. Le funzioni requirenti di coordinamento nazionale
sono quelle di sostituto presso la direzione nazionale
antimafia e antiterrorismo.
6. Le funzioni giudicanti di legittimita' sono quelle
di consigliere presso la Corte di cassazione; le funzioni
requirenti di legittimita' sono quelle di sostituto
procuratore generale presso la Corte di cassazione.
7. Le funzioni semidirettive giudicanti di primo grado
sono quelle di presidente di sezione presso il tribunale
ordinario, di presidente e di presidente aggiunto della
sezione dei giudici unici per le indagini preliminari; le
funzioni semidirettive requirenti di primo grado sono
quelle di procuratore aggiunto presso il tribunale.
7- bis. Le funzioni semidirettive requirenti di
coordinamento nazionale sono quelle di procuratore
nazionale aggiunto.
8. Le funzioni semidirettive giudicanti elevate di
primo grado sono quelle di presidente della sezione dei
giudici unici per le indagini preliminari negli uffici
aventi sede nelle citta' di cui all' articolo 1 del
decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla
legge 24 novembre 1989, n. 380.
9. Le funzioni semidirettive giudicanti di secondo
grado sono quelle di presidente di sezione presso la corte
di appello; le funzioni semidirettive requirenti di secondo
grado sono quelle di avvocato generale presso la corte di
appello.
10. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado
sono quelle di presidente del tribunale ordinario e di
presidente del tribunale per i minorenni; le funzioni
direttive requirenti di primo grado sono quelle di
procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario
e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i
minorenni.
11. Le funzioni direttive giudicanti elevate di primo
grado sono quelle di presidente del tribunale ordinario
negli uffici aventi sede nelle citta' di cui all' articolo
1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito
dalla legge 24 novembre 1989, n. 380, e di presidente dei
tribunali di sorveglianza di cui alla tabella A allegata
alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni. Le funzioni direttive requirenti elevate di
primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica
presso il tribunale ordinario nelle medesime citta'.
12. Le funzioni direttive giudicanti di secondo grado
sono quelle di presidente della corte di appello; le
funzioni direttive requirenti di secondo grado sono quelle
di procuratore generale presso la corte di appello.
13. Le funzioni direttive requirenti di coordinamento
nazionale sono quelle di procuratore nazionale antimafia e
antiterrorismo.
14. Le funzioni direttive giudicanti di legittimita'
sono quelle di presidente di sezione della Corte di
cassazione; le funzioni direttive requirenti di
legittimita' sono quelle di avvocato generale presso la
Corte di cassazione.
15. Le funzioni direttive superiori giudicanti di
legittimita' sono quelle di presidente aggiunto della Corte
di cassazione e di presidente del Tribunale superiore delle
acque pubbliche; le funzioni direttive superiori requirenti
di legittimita' sono quelle di procuratore generale
aggiunto presso la Corte di cassazione.
16. Le funzioni direttive apicali giudicanti di
legittimita' sono quelle di primo presidente della Corte di
cassazione; le funzioni direttive apicali requirenti di
legittimita' sono quelle di procuratore generale presso la
Corte di cassazione.»;

«Art. 12. (Requisiti e criteri per il conferimento
delle funzioni)
(Omissis).
5. Per il conferimento delle funzioni di cui
all'articolo 10, commi 5, 6, 7- bis, 9 e 11, e' richiesto
il conseguimento almeno della quarta valutazione di
professionalita', salvo quanto previsto dal comma 14 del
presente articolo. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 76- bis dell'ordinamento giudiziario, di cui
al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive
modificazioni.
(Omissis).».

Per l'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 si vedano i riferimenti riportati all'articolo
5.

Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, comma 273,
primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2014):

"273. Per assicurare il tempestivo adempimento degli
indifferibili impegni connessi con l'organizzazione e lo
svolgimento del semestre di Presidenza italiana del
Consiglio dell'Unione europea del 2014 e con il
funzionamento della delegazione per la Presidenza, e'
autorizzata la spesa di euro 56.000.000 per l'anno 2014 e
di euro 2.000.000 per l'anno 2015. La Presidenza del
Consiglio dei ministri trasmette ai competenti organi
parlamentari, prima dell'inizio del semestre di Presidenza
italiana e, in ogni caso, entro il 30 maggio 2014, una nota
puntuale sul riparto delle risorse, suddivisa per finalita'
e iniziative. Le somme non impegnate nell'esercizio
finanziario di competenza possono essere impegnate nel
corso dell'esercizio finanziario successivo. Alle spese di
cui al presente comma non si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 60, comma 15, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133. Per lo svolgimento delle attivita' di
comunicazione del semestre di Presidenza italiana del
Consiglio dell'Unione europea del 2014, nell'ambito
dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2014 di cui al
primo periodo, sono assegnati alla Presidenza del Consiglio
dei ministri 2 milioni di euro; a tale fine, si applicano
le deroghe alle limitazioni di spesa e di assunzione
temporanea di personale previste dal presente comma. Le
attivita', gli interventi, la gestione finanziaria e del
personale posti in essere dalla delegazione restano
disciplinati dalla legge 5 giugno 1984, n. 208. All'atto
del collocamento fuori ruolo del personale di cui
all'articolo 2, secondo comma, della legge 5 giugno 1984,
n. 208, e' reso indisponibile per tutta la durata del
collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione
organica dell'amministrazione di appartenenza equivalente
dal punto di vista finanziario. L'articolo 1, terzo comma,
della legge 5 giugno 1984, n. 208, si interpreta nel senso
che, nei limiti temporali di operativita' della delegazione
e nell'ambito dello stanziamento di cui al presente comma,
le spese sostenute dalla delegazione per consumi intermedi,
nonche' per il noleggio e la manutenzione di autovetture e
per l'acquisto di mobili e arredi non sono computate ai
fini del calcolo dei limiti di spesa per il Ministero degli
affari esteri derivanti dall'applicazione della normativa
vigente. Nei limiti temporali e nell'ambito dello
stanziamento di cui al presente comma, si applicano
altresi' le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 1, 4
e 6, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio
2013, n. 12. Ai componenti della delegazione di cui al
presente comma e' corrisposta, se inviati in missione
all'estero, l'indennita' di cui al regio decreto 3 giugno
1926, n. 941. Fermo restando quanto previsto all'articolo
18, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150, nell'ambito delle risorse di cui al presente comma, al
personale di qualifica non dirigenziale componente la
delegazione puo' essere corrisposto un contributo fisso
onnicomprensivo, sostitutivo di ogni altro pagamento o
maggiorazione per i particolari carichi di lavoro e orario
di servizio connessi con l'attivita' della delegazione, da
svolgere anche in sedi diverse da quella
dell'Amministrazione centrale. Per le straordinarie
esigenze di servizio della Rappresentanza permanente
d'Italia presso l'Unione europea connesse con il semestre
di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea,
e' autorizzata per l'anno 2014, a valere sulle risorse di
cui al primo periodo del presente comma e nei limiti di
1.032.022 euro, la spesa per l'assunzione di personale con
contratto temporaneo ai sensi dell'articolo 153 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in
deroga ai limiti quantitativi previsti dalla medesima
disposizione. Per le iniziative connesse con il semestre di
Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea, di
competenza di Amministrazioni centrali diverse dal
Ministero degli affari esteri, e' istituito presso lo stato
di previsione della spesa del medesimo Ministero un fondo
con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2014, da
ripartire tra i Ministeri interessati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del
Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
per gli affari europei. Alle relative spese si applicano le
disposizioni contenute nel presente comma, ivi comprese le
deroghe alle limitazioni di spesa previste dalla normativa
vigente.».

Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, comma
secondo, della legge 5 giugno 1984, n. 208 (Organizzazione
e finanziamento del semestre di presidenza italiana della
CEE):
«Art. 1
(Omissis).
In relazione all'eccezionalita' dei predetti periodi ed
alla necessita' di far fronte ai conseguenti adempimenti, i
lavori, le forniture e le prestazioni di servizi sono
eseguiti in deroga alle norme sulla contabilita' generale
dello Stato.
(Omissis).».

Si riporta il testo vigente dell'articolo 8, comma 11,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica):

«Art. 8 (Razionalizzazione e risparmi di spesa delle
amministrazioni pubbliche)
(Omissis).
11. Le somme relative ai rimborsi corrisposti
dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale
corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate
italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di
pace, sono riassegnati al fondo per il finanziamento della
partecipazione italiana alle missioni internazionali di
pace previsto dall' articolo 1, comma 1240, della legge 27
dicembre 2006, n. 296. A tale fine non si applicano i
limiti stabiliti dall' articolo 1, comma 46, della legge 23
dicembre 2005, n. 266. La disposizione del presente comma
si applica anche ai rimborsi corrisposti alla data di
entrata in vigore del presente provvedimento e non ancora
riassegnati.
(Omissis).».

Per il testo dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 si vedano i riferimenti
riportati all'articolo 5.
 
Art. 21
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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