Gazzetta n. 91 del 20 aprile 2015 (vai al sommario) |
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 18 febbraio 2015, n. 7 |
Testo del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 41 del 19 febbraio 2015), coordinato con la legge di conversione 17 aprile 2015, n. 43 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1 ), recante: «Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonche' proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.». |
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Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1 Nuove fattispecie di delitto in materia di terrorismo
1. All'articolo 270-quater del codice penale, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: «Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata e' punita con la pena della reclusione da (( cinque a otto anni )).». 2. Dopo l'articolo 270-quater del codice penale e' inserito il seguente: «Art. 270-quater.1 (Organizzazione di trasferimenti per finalita' di terrorismo) Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi (( in territorio estero )) finalizzati al compimento delle condotte con finalita' di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, e' punito con la reclusione (( da cinque a otto anni )).». 3. All'articolo 270-quinquies del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla fine del primo comma, dopo le parole: «della persona addestrata» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti (( univocamente )) finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies»; b) dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: «Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto (( di chi addestra o istruisce )) e' commesso attraverso strumenti informatici o telematici.». (( 3-bis. La condanna per i delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1 e 270-quinquies del codice penale comporta la pena accessoria della perdita della potesta' genitoriale quando e' coinvolto un minore. ))
Riferimenti normativi
Si riporta il testo degli articoli 270-quater e 270-quinquies del codice penale, come modificati dalla presente legge: «Art. 270-quater (Arruolamento con finalita' di terrorismo anche internazionale) Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o piu' persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalita' di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, e' punito con la reclusione da sette a quindici anni. Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata e' punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni.» «Art. 270-quinquies (Addestramento ad attivita' con finalita' di terrorismo anche internazionale). Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonche' di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalita' di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonche' della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies. Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce e' commesso attraverso strumenti informatici o telematici.». Si riporta il testo vigente degli articoli 270-bis, 270-ter e 270-sexies del codice penale: «Art. 270-bis (Associazioni con finalita' di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico). Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e' punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalita' di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. Nei confronti del condannato e' sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.» «Art. 270-ter (Assistenza agli associati) Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, da' rifugio o fornisce vitto, ospitalita', mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis e' punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena e' aumentata se l'assistenza e' prestata continuativamente. Non e' punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.» «Art. 270-sexies (Condotte con finalita' di terrorismo) 1. Sono considerate con finalita' di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonche' le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalita' di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.». |
| Art. 2
Integrazione delle misure di prevenzione e contrasto delle attivita' terroristiche
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 302, primo comma, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «La pena e' aumentata se il fatto e' commesso attraverso strumenti informatici o telematici.»; b) all'articolo 414 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al terzo comma e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «La pena prevista dal presente comma nonche' dal primo e dal secondo comma e' aumentata se il fatto e' commesso attraverso strumenti informatici o telematici.»; 2) al quarto comma e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «La pena e' aumentata fino a due terzi se il fatto e' commesso attraverso strumenti informatici o telematici.». (( b-bis) all'articolo 497-bis, primo comma, le parole: «e' punito con la reclusione da uno a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «e' punito con la reclusione da due a cinque anni». 1-bis. Dopo l'articolo 234 del codice di procedura penale e' inserito il seguente: «Art. 234-bis. - (Acquisizione di documenti e dati informatici). - 1. E' sempre consentita l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo caso, del legittimo titolare». 1-ter. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera m) e' aggiunta la seguente: «m-bis) delitti di fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'articolo 497-bis del codice penale»; b) all'articolo 381, comma 2, la lettera m-bis) e' abrogata. 1-quater. All'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «quando sia necessario per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4 e 51, comma 3-bis, del codice» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' di quelli di cui all'articolo 51, comma 3-quater, del codice, commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche»; b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3, il procuratore puo' autorizzare, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, la conservazione dei dati acquisiti, anche relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, quando gli stessi sono indispensabili per la prosecuzione dell'attivita' finalizzata alla prevenzione di delitti di cui al comma 1». )) 2. Ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 9, commi 1, lettera b), e 2, della legge 16 marzo 2006, n. 146, svolte dagli ufficiali di polizia giudiziaria ivi indicati, nonche' delle attivita' di prevenzione e repressione delle attivita' terroristiche o di agevolazione del terrorismo, di cui all'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarita' dei servizi di telecomunicazione, fatte salve le iniziative e le determinazioni dell'autorita' giudiziaria, aggiorna costantemente un elenco di siti utilizzati per le attivita' e le condotte di cui agli articoli 270-bis e 270-sexies del codice penale, nel quale confluiscono le segnalazioni effettuate dagli organi di polizia giudiziaria richiamati dal medesimo comma 2 dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 144 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del 2005. (( Il Ministro dell'interno riferisce sui provvedimenti adottati ai sensi del presente comma e dei commi 3 e 4 del presente articolo in un'apposita sezione della relazione annuale di cui all'articolo 113 della legge 1° aprile 1981, n. 121. )) 3. I fornitori di connettivita', su richiesta dell'autorita' giudiziaria procedente, (( preferibilmente effettuata per il tramite degli organi di polizia giudiziaria di cui al comma 2 dell'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, )) inibiscono l'accesso ai siti inseriti nell'elenco di cui al comma 2, secondo le modalita', i tempi e le soluzioni tecniche individuate e definite con il decreto previsto dall'articolo 14-quater, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269. 4. Quando si procede per i delitti di cui agli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater e 270-quinquies del codice penale commessi con le finalita' di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies del codice penale, e sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che alcuno compia dette attivita' per via telematica, il pubblico ministero ordina, con decreto motivato, (( preferibilmente per il tramite degli organi di polizia giudiziaria di cui al comma 2 dell'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, )) ai fornitori di servizi di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, ovvero ai soggetti che comunque forniscono servizi di immissione e gestione, attraverso i quali il contenuto relativo alle medesime attivita' e' reso accessibile al pubblico, di provvedere alla rimozione dello stesso. (( In caso di contenuti generati dagli utenti e ospitati su piattaforme riconducibili a soggetti terzi, e' disposta la rimozione dei soli specifici contenuti illeciti )). I destinatari adempiono all'ordine immediatamente e comunque non oltre quarantotto ore dal ricevimento della notifica. In caso di mancato adempimento, si dispone l'interdizione dell'accesso al dominio internet nelle forme e con le modalita' di cui all'articolo 321 del codice di procedura penale (( , garantendo comunque, ove tecnicamente possibile, la fruizione dei contenuti estranei alle condotte illecite )). 5. All'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo le parole: «Guardia di finanza» sono inserite le seguenti: «, nonche' al Comitato di analisi strategica antiterrorismo».
Riferimenti normativi
Si riporta il testo degli articoli 302 e 414 del codice penale, come modificati dalla presente legge: «Art. 302 (Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo) Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e' punito, se l'istigazione non e' accolta, ovvero se l'istigazione e' accolta ma il delitto non e' commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena e' aumentata fino a due terzi se il fatto e' commesso attraverso strumenti informatici o telematici. Tuttavia, la pena da applicare e' sempre inferiore alla meta' della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.» «Art. 414 (Istigazione a delinquere) Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o piu' reati e' punito, per il solo fatto dell'istigazione: 1. con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti; 2. con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a euro 206, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni. Se si tratta di istigazione a commettere uno o piu' delitti e una o piu' contravvenzioni, si applica la pena stabilita nel n. 1. Alla pena stabilita nel n. 1 soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o piu' delitti. La pena prevista dal presente comma nonche' dal primo e dal secondo comma e' aumentata se il fatto e' commesso attraverso strumenti informatici o telematici. Fuori dei casi di cui all'articolo 302, se l'istigazione o l'apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l'umanita' la pena e' aumentata della meta'. La pena e' aumentata fino a due terzi se il fatto e' commesso attraverso strumenti informatici o telematici.». Si riporta il testo dell'articolo 497-bis del codice penale come modificato dalla presente legge: «Art. 497-bis (Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi) Chiunque e' trovato in possesso di un documento falso valido per l'espatrio e' punito con la reclusione da due a cinque anni. La pena di cui al primo comma e' aumentata da un terzo alla meta' per chi fabbrica o comunque forma il documento falso, ovvero lo detiene fuori dei casi di uso personale.». Si riporta il testo degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale come modificati dalla presente legge: «Art. 380 (Arresto obbligatorio in flagranza) 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni. 2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati: a) delitti contro la personalita' dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali e' stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni; b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'articolo 419 del codice penale; c) delitti contro l'incolumita' pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali e' stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni; d) delitto di riduzione in schiavitu' previsto dall'articolo 600, delitto di prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi primo e secondo, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies del codice penale; d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609-octies del codice penale(; d-ter) delitto di atti sessuali con minorenne di cui all'articolo 609-quater, primo e secondo comma, del codice penale; e) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall' articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625, primo comma, numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5), nonche' 7-bis), del codice penale, salvo che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale; e-bis) delitti di furto previsti dall'articolo 624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all' articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale; f) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'articolo 629 del codice penale; f-bis) delitto di ricettazione, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 648, primo comma, secondo periodo, del codice penale; g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse quelle previste dall' articolo 2 , comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110; h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo; i) delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni ; l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall' articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, delle associazioni di carattere militare previste dall' articolo 1 della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all' art. 3 , comma 3, della L. 13 ottobre 1975, n. 654; l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-bis del codice penale; l-ter) delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dall'articolo 572 e dall' articolo 612-bis del codice penale; m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale , se l'associazione e' diretta alla commissione di piu' delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c), d), f), g), i) del presente comma; m-bis) delitti di fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'articolo 497-bis del codice penale; m-ter) delitti di promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di persone ai fini dell'ingresso illegale nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. 3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza e' eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'.»; «Art. 381(Arresto facoltativo in flagranza) 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facolta' di arrestare chiunque e' colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. 2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresi' facolta' di arrestare chiunque e' colto in flagranza di uno dei seguenti delitti: a) peculato mediante profitto dell'errore altrui previsto dall'articolo 316 del codice penale; b) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio prevista dagli articoli 319 comma 4 e 321 del codice penale; c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 comma 2 del codice penale; d) commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443 e 444 del codice penale; e) corruzione di minorenni prevista dall'articolo 530 del codice penale; f) lesione personale prevista dall'articolo 582 del codice penale; f- bis) violazione di domicilio prevista dall' articolo 614, primo e secondo comma, del codice penale (5); g) furto previsto dall'articolo 624 del codice penale; h) danneggiamento aggravato a norma dell'articolo 635 comma 2 del codice penale; i) truffa prevista dall'articolo 640 del codice penale; l) appropriazione indebita prevista dall'articolo 646 del codice penale; l- bis) offerta, cessione o detenzione di materiale pornografico previste dagli articoli 600-ter, quarto comma, e 600-quater del codice penale, anche se relative al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice; m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24 comma 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110; m-bis) (Abrogata); m-ter) falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identita' o su qualita' personali proprie o di altri, prevista dall' articolo 495 del codice penale; m-quater) fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualita' personali, previste dall' articolo 495-ter del codice penale. 3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza puo' essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'. 4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede all'arresto in flagranza soltanto se la misura e' giustificata dalla gravita' del fatto ovvero dalla pericolosita' del soggetto desunta dalla sua personalita' o dalle circostanze del fatto. 4-bis. Non e' consentito l'arresto della persona richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle.». Si riporta il testo dell'articolo 226 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), come modificato dalla presente legge: «Art. 226 (Intercettazioni e controlli preventivi sulle comunicazioni) 1. Il Ministro dell'interno o, su sua delega, i responsabili dei Servizi centrali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nonche' il questore o il comandante provinciale dei Carabinieri e della Guardia di finanza, richiedono al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto in cui si trova il soggetto da sottoporre a controllo ovvero, nel caso non sia determinabile, del distretto in cui sono emerse le esigenze di prevenzione, l'autorizzazione all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni, anche per via telematica, nonche' all'intercettazione di comunicazioni o conversioni tra presenti anche se queste avvengono nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale quando sia necessario per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4 e 51, comma 3-bis, del codice, nonche' di quelli di cui all'articolo 51, comma 3-quater, del codice, commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche. Il Ministro dell'interno puo' altresi' delegare il Direttore della Direzione investigativa antimafia limitatamente ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis. 2. Il procuratore della Repubblica, qualora vi siano elementi investigativi che giustifichino l'attivita' di prevenzione e lo ritenga necessario, autorizza l'intercettazione per la durata massima di giorni quaranta, prorogabile per periodi succesivi di giorni venti ove permangano i presupposti di legge. L'autorizzazione alla prosecuzione delle operazioni e' data dal pubblico ministero con decreto motivato, nel quale deve essere dato chiaramente atto dei motivi che rendono necessaria la prosecuzione delle operazioni. 3. Delle operazioni svolte e dei contenuti intercettati e' redatto verbale sintetico che, unitamente ai supporti utilizzati, e' depositato presso il procuratore che ha autorizzato le attivita' entro cinque giorni dal termine delle stesse. Il predetto termine e' di dieci giorni se sussistono esigenze di traduzione delle comunicazioni o conversazioni. Il procuratore, verificata la conformita' delle attivita' compiute all'autorizzazione, dispone l'immediata distribuzione dei supporti e dei verbali. 3-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3, il procuratore puo' autorizzare, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, la conservazione dei dati acquisiti, anche relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, quando gli stessi sono indispensabili per la prosecuzione dell'attivita' finalizzata alla prevenzione di delitti di cui al comma 1. 4. Con le modalita' e nei casi di cui ai commi 1 e 3, puo' essere autorizzato il tracciamento delle comunicazioni telefoniche e telematiche, nonche' l'acquisizione dei dati esterni relativi alle comunicazioni telefoniche e telematiche intercorse e l'acquisizione di ogni altra informazione utile in possesso degli operatori di telecomunicazioni. 5. In ogni caso gli elementi acquisiti attraverso le attivita' preventive non possono essere utilizzati nel procedimento penale, fatti salvi i fini investigativi. In ogni caso le attivita' di intercettazione preventiva di cui ai commi precedenti, e le notizie acquisite a seguito delle attivita' medesime, non possono essere menzionate in atti di indagine ne' costituire oggetto di deposizione ne' essere altrimenti divulgate.». Si riporta il testo vigente dell'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 16 marzo 2006, n. 146 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001): «Art. 9 (Clausole di salvaguardia) 1. Quando uno Stato prende misure nei confronti di una nave ai sensi dell'articolo 8 del presente Protocollo, esso: a) assicura l'incolumita' e il trattamento umano delle persone a bordo; b) tiene debitamente conto della necessita' di non mettere in pericolo la sicurezza della nave o del suo carico; c) tiene debitamente conto della necessita' di non arrecare pregiudizio agli interessi commerciali o giuridici dello Stato di bandiera o di qualsiasi altro Stato interessato; d) assicura, in base a propri mezzi, che qualsiasi misura presa in relazione alla nave sia valida dal punto di vista ambientale. 2. Laddove le misure prese ai sensi dell'art. 8 del presente Protocollo si rivelino infondate, la nave sara' risarcita di qualsiasi perdita o danno che puo' aver subito, a condizione che non abbia commesso alcun atto che giustifichi le misure adottate. (Omissis).». Si riporta il testo vigente dell'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale): «Art. 7-bis (Sicurezza telematica) (Omissis). 2. Per le finalita' di cui al comma 1 e per la prevenzione e repressione delle attivita' terroristiche o di agevolazione del terrorismo condotte con i mezzi informatici, gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti all'organo di cui al comma 1 possono svolgere le attivita' di cui all' articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, e quelle di cui all' articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, anche a richiesta o in collaborazione con gli organi di polizia giudiziaria ivi indicati.». Per gli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies e 270-sexies del codice penale si vedano i riferimenti riportati all'articolo 1. Si riporta il testo vigente dell'articolo 113 della legge 1 aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza): «Art. 113 (Relazione del Ministro dell'interno) Il Ministro dell'interno presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'attivita' delle forze di polizia e sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica nel territorio nazionale.». Si riporta il testo vigente dell'articolo dall'articolo 14-quater, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitu'): «Art. 14-quater (Utilizzo di strumenti tecnici per impedire l'accesso ai siti che diffondono materiale pedopornografico) 1. I fornitori di connettivita' alla rete INTERNET, al fine di impedire l'accesso ai siti segnalati dal Centro, sono obbligati ad utilizzare gli strumenti di filtraggio e le relative soluzioni tecnologiche conformi ai requisiti individuati con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei fornitori di connettivita' della rete INTERNET. Con il medesimo decreto viene altresi' indicato il termine entro il quale i fornitori di connettivita' alla rete INTERNET devono dotarsi degli strumenti di filtraggio (Omissis).». Si riporta il testo vigente dell'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societa' dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico): «Art. 16 (Responsabilita' nell'attivita' di memorizzazione di informazioni - hosting) 1. Nella prestazione di un servizio della societa' dell'informazione, consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non e' responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore: a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attivita' o l'informazione e' illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceita' dell'attivita' o dell'informazione; b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorita' competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorita' o il controllo del prestatore. 3. L'autorita' giudiziaria o quella amministrativa competente puo' esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.». Si riporta il testo dell'articolo 321 del codice di procedura penale: «Art. 321 (Oggetto del sequestro preventivo) 1. Quando vi e' pericolo che la libera disponibilita' di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari. 2. Il giudice puo' altresi' disporre il sequestro delle cose di cui e' consentita la confisca. 2-bis. Nel corso del procedimento penale relativo a delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale il giudice dispone il sequestro dei beni di cui e' consentita la confisca. 3. Il sequestro e' immediatamente revocato a richiesta del pubblico ministero o dell'interessato quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilita' previste dal comma 1. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato, che e' notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi e' richiesta di revoca dell'interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonche' gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta e' trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria. 3-bis. Nel corso delle indagini preliminari, quando non e' possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro e' disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi, prima dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro e' stato eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro e' stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria. 3-ter. Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 3-bis ovvero se il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Copia dell'ordinanza e' immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.». Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione), come modificato dalla presente legge: «Art. 9 (Scambio di informazioni e collaborazione tra Autorita' e Forze di polizia) (Omissis). 9. La UIF fornisce i risultati di carattere generale degli studi effettuati alle forze di polizia, alle autorita' di vigilanza di settore, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della giustizia ed al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo; fermo restando quanto previsto dall'articolo 331 del codice di procedura penale, la UIF fornisce alla DIA e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, nonche' al Comitato di analisi strategica antiterrorismo gli esiti delle analisi e degli studi effettuati su specifiche anomalie da cui emergono fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. (Omissis).». |
| Art. 3
Integrazione della disciplina dei reati concernenti l'uso e la custodia di sostanze esplodenti (( e di quella della detenzione di armi comuni da sparo e dei relativi caricatori, nonche' tracciabilita' delle armi e delle sostanze esplodenti ))
1. Dopo l'articolo 678 del codice penale, e' inserito il seguente: «Art. 678-bis. (Detenzione abusiva di precursori di esplosivi) Chiunque, senza averne titolo, introduce nel territorio dello Stato, detiene, usa o mette a disposizione di privati le sostanze o le miscele che le contengono indicate come precursori di esplosivi nell'allegato I del regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, e' punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda fino a (( euro 1.000 )).». 2. Dopo l'articolo 679 del codice penale, e' inserito il seguente: «Art. 679-bis. (Omissioni in materia di precursori di esplosivi) Chiunque omette di denunciare all'Autorita' il furto o la sparizione delle materie indicate come precursori di esplosivi negli Allegati I e II del Regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, e di miscele o sostanze che le contengono, e' punito con l'arresto fino a dodici mesi o con l'ammenda fino a euro 371.». 3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro nei confronti di chiunque omette di segnalare all'Autorita' le transazioni sospette, relative alle sostanze indicate negli allegati I e II del regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, o le miscele o sostanze che le contengono. Ai fini della presente disposizione, le transazioni si considerano sospette quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del predetto regolamento. (( 3-bis. Al fine di assicurare al Ministero dell'interno l'immediata raccolta delle informazioni in materia di armi, munizioni e sostanze esplodenti, i soggetti di cui agli articoli 35 e 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonche' le imprese di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, come da ultimo modificato dal comma 3-ter del presente articolo, comunicano tempestivamente alle questure territorialmente competenti le informazioni e i dati ivi previsti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici, secondo modalita' e tempi stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 3-ter. All'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «A decorrere dal 5 aprile 2015, le imprese sono tenute ad utilizzare» sono sostituite dalle seguenti: «Le imprese possono utilizzare»; b) il primo periodo del comma 2 e' sostituito dal seguente: «Ogni impresa istituisce un sistema di raccolta dei dati per gli esplosivi per uso civile, che comprende la loro identificazione univoca lungo tutta la catena della fornitura e durante l'intero ciclo di vita dell'esplosivo, ovvero puo' consorziarsi con altre imprese al fine di istituire e condividere un sistema di raccolta automatizzato dei dati relativi alle operazioni di carico e di scarico degli esplosivi che consenta la loro pronta tracciabilita', secondo quanto previsto dal comma 1.»; c) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E' fatto obbligo alle imprese di provvedere alla verifica periodica del sistema di raccolta dei dati per assicurare la sua efficacia e la qualita' dei dati registrati, nonche' di proteggere i dati raccolti dal danneggiamento e dalla distruzione accidentali o dolosi.». 3-quater. Gli obblighi per le imprese, previsti dalle disposizioni di cui al comma 3-ter, si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 3-quinquies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 3-sexies. All'articolo 31, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai titolari della licenza di cui al periodo precedente e nell'ambito delle attivita' autorizzate con la licenza medesima, le autorizzazioni e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente non sono richiesti per i caricatori di cui all'articolo 38, primo comma, secondo periodo.». 3-septies. All'articolo 38, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La denuncia e' altresi' necessaria per i soli caricatori in grado di contenere un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe e un numero superiore a 15 colpi per le armi corte, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni.». 3-octies. All'articolo 697, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «detiene armi o» sono inserite le seguenti: «caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell'articolo 38 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, o». 3-novies. Chiunque, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, detiene caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell'articolo 38, primo comma, secondo periodo, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dal comma 3-septies del presente articolo, deve provvedere alla denuncia entro il 4 novembre 2015. Sono fatte salve le ipotesi di esclusione dall'obbligo di denuncia previste dal medesimo articolo 38, secondo comma. 3-decies. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e' inserito il seguente: «2-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, l'attivita' venatoria non e' consentita con l'uso del fucile rientrante tra le armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica, di cui alla categoria B, punto 7, dell'allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, nonche' con l'uso di armi e cartucce a percussione anulare di calibro non superiore a 6 millimetri Flobert». 3-undecies. Alle armi escluse dall'uso venatorio ai sensi dell'articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, introdotto dal comma 3-decies del presente articolo, detenute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad applicarsi i limiti numerici sulla detenzione vigenti anteriormente alla medesima data. In caso di cessione, a qualunque titolo, delle armi medesime, si applicano i limiti detentivi di cui all'articolo 10, sesto comma, primo periodo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni. ))
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 678-bis del codice penale, come modificato dalla presente legge: «Art. 678-bis (Detenzione abusiva di precursori di esplosivi) Chiunque, senza averne titolo, introduce nel territorio dello Stato, detiene, usa o mette a disposizione di privati le sostanze o le miscele che le contengono indicate come precursori di esplosivi nell'allegato I del regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, e' punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda fino a euro 1000.». Si riporta il testo vigente dell'articolo 679-bis del codice penale: «Art. 679-bis (Omissioni in materia di precursori di esplosivi). Chiunque omette di denunciare all'Autorita' il furto o la sparizione delle materie indicate come precursori di esplosivi negli Allegati I e II del Regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, e di miscele o sostanze che le contengono, e' punito con l'arresto fino a dodici mesi o con l'ammenda fino a euro 371.». Si riporta il testo dell'articolo 9, paragrafo 3, e gli allegati I e II del Regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi : «Art. 9 (Segnalazione di transazioni sospette, sparizioni e furti) (Omissis). 3. Gli operatori economici possono riservarsi il diritto di rifiutare la transazione sospetta e segnalano la transazione o il tentativo di transazione senza indebito ritardo, includendo se possibile l'identita' del cliente, al punto di contatto nazionale dello Stato membro in cui la transazione e' stata conclusa o tentata, nel caso in cui abbiano ragionevoli motivi di ritenere sospetta una transazione proposta riguardante una o piu' sostanze elencate negli allegati, o riguardante miscele o sostanze che le contengono, tenuto conto di tutte le circostanze e, in particolare, quando il potenziale cliente: a) non e' in grado di precisare l'uso previsto della sostanza o miscela; b) sembra essere estraneo all'uso previsto per la sostanza o miscela o non e' in grado di spiegarlo in modo plausibile; c) intende acquistare le sostanze in quantita', combinazioni o concentrazioni insolite di sostanze per uso privato; d) e' restio a esibire un documento attestante l'identita' o il luogo di residenza; o e) insiste per utilizzare metodi di pagamento inconsueti, incluse grosse somme in contanti.»; «Allegato I Sostanze che non sono messe a disposizione dei privati, da sole o in miscele o sostanze che le contengano, se non in concentrazioni pari o inferiori ai valori limite di seguito indicati Nome della sostanza e numero di registrazione CAS (Chemical Abstracts Service) Valore limite Codice della nomenclatura combinata (NC) dei composti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, contemplati alla nota 1 del capitolo 28 o 29 della NC (1) Codice della nomenclatura combinata (NC) per miscele senza componenti (ad esempio mercurio, metalli preziosi o delle terre rare o sostanze radioattive) che determinerebbero una classificazione sotto un altro codice NC (1) Perossido di idrogeno (CAS RN 7722-84-1) 12% p/p 2847 00 00 3824 90 97 Nitrometano (CAS RN 75-52-5) 30% p/p 2904 20 00 3824 90 97 Acido nitrico (CAS RN 7697-37-2) 3% p/p 2808 00 00 3824 90 97 Clorato di potassio (CAS RN 3811-04-9) 40% p/p 2829 19 00 3824 90 97 Perclorato di potassio (CAS RN 7778-74-7) 40% p/p 2829 90 10 3824 90 97 Clorato di sodio (CAS RN 7775-09-9) 40% p/p 2829 11 00 3824 90 97 Perclorato di sodio (CAS RN 7601-89-0) 40% p/p 2829 90 10 3824 90 97 (1) Regolamento (CE) n. 948/2009 della Commissione (GU L 287 del 31.10.2009, pag. 1). » «Allegato II Sostanze, da sole o in miscele o sostanze, per le quali le transazioni sospette devono essere segnalate Nome della sostanza e numero di registrazione CAS (Chemical Abstracts Service) Codice della nomenclatura combinata (NC) dei composti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, contemplati alla nota 1 del capitolo 28, alla nota 1 del capitolo 29 o alla nota 1 b) del capitolo 31 della NC (1) Codice della nomenclatura combinata (NC) per miscele senza componenti (ad esempio mercurio, metalli preziosi o delle terre rare o sostanze radioattive) che determinerebbero una classificazione sotto un altro codice NC (1) Esammina (CAS RN 100-97-0) 2921 29 00 3824 90 97 Acido solforico (CAS RN 7664-93-9) 2807 00 10 3824 90 97 Acetone (CAS RN 67-64-1) 2914 11 00 3824 90 97 Nitrato di potassio (CAS RN 7757-79-1) 2834 21 00 3824 90 97 Nitrato di sodio (CAS RN 7631-99-4) 3102 50 10 (naturale) 3824 90 97 3102 50 90 (altro) 3824 90 97 Nitrato di calcio (CAS RN 10124-37-5) 2834 29 80 3824 90 97 Calcio nitrato di ammonio (CAS RN 15245-12-2) 3102 60 00 3824 90 97 Nitrato di ammonio (CAS RN 6484-52-2) [in concentrazione pari o superiore al 16% in peso d'azoto in relazione al nitrato di ammonio] 3102 30 10 (in soluzione acquosa) 3824 90 97 3102 30 90 (altro) (1) Regolamento (CE) n. 948/2009. ». Si riporta il testo degli articoli 35 e 55 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza): «Art. 35. L'armaiolo di cui all' articolo 1- bis , comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e' obbligato a tenere un registro delle operazioni giornaliere, nel quale devono essere indicate le generalita' delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute. Il registro e' tenuto in formato elettronico, secondo le modalita' definite nel regolamento. Il registro di cui al comma 1 deve essere esibito a richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di 50 anni. Alla cessazione dell'attivita', i registri delle operazioni giornaliere, sia in formato cartaceo che elettronico, devono essere consegnati all'Autorita' di pubblica sicurezza che aveva rilasciato la licenza, che ne cura la conservazione per il periodo necessario. Le informazioni registrate nel sistema informatico di cui all' articolo 3 del decreto legislativo del 25 gennaio 2010, n. 8, sono conservate per i 50 anni successivi alla cessazione dell'attivita'. Gli armaioli devono, altresi', comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalita' dei privati che hanno acquistato o venduto loro le armi, nonche' la specie e la quantita' delle armi vendute o acquistate e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati. Le comunicazioni possono essere trasmesse anche per via telematica. E' vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato dal questore. Il nulla osta non puo' essere rilasciato ai minori di 18 anni, ha la validita' di un mese ed e' esente da ogni tributo. La domanda e' redatta in carta libera. Il questore subordina il rilascio del nulla osta alla presentazione di certificato rilasciato dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal quale risulti che il richiedente non e' affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacita' di intendere e di volere, ovvero non risulti assumere, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero abusare di alcool, nonche' dalla presentazione di ogni altra certificazione sanitaria prevista dalle disposizioni vigenti. Il contravventore e' punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 4.000 euro a 20.000 euro. L'acquirente o cessionario di armi in violazione delle norme del presente articolo e' punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da 2.000 euro a 10.000 euro. Il provvedimento con cui viene rilasciato il nulla osta all'acquisto delle armi, nonche' quello che consente l'acquisizione, a qualsiasi titolo, della disponibilita' di un'arma devono essere comunicati, a cura dell'interessato, ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, compreso il convivente more uxorio, individuati dal regolamento e indicati dallo stesso interessato all'atto dell'istanza, secondo le modalita' definite nel medesimo regolamento. In caso di violazione degli obblighi previsti in attuazione del presente comma, si applica la sanzione amministrativa da 2.000 euro a 10.000 euro. Puo' essere disposta, altresi', la revoca della licenza o del nulla osta alla detenzione.» «Art. 55. Gli esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplodenti di qualsiasi specie sono obbligati a tenere un registro delle operazioni giornaliere, in cui saranno indicate le generalita' delle persone con le quali le operazioni stesse sono compiute. Il registro e' tenuto in formato elettronico, secondo le modalita' definite nel regolamento. I rivenditori di materie esplodenti devono altresi' comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalita' delle persone e delle ditte che hanno acquistato munizioni ed esplosivi, la specie, i contrassegni e la quantita' delle munizioni e degli esplosivi venduti e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati. Tale registro deve essere esibito a ogni richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di cinquanta anni anche dopo la cessazione dell'attivita'. Alla cessazione dell'attivita', i registri delle operazioni giornaliere, sia in formato cartaceo che elettronico, devono essere consegnati all'Autorita' di pubblica sicurezza che aveva rilasciato la licenza, che ne curera' la conservazione per il periodo necessario. Le informazioni registrate nel sistema informatico di cui all' articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, devono essere conservate per i 50 anni successivi alla cessazione dell'attivita'. E' vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere materie esplodenti di Iª, IIª, IIIª, IVª e Vª categoria, gruppo A e gruppo B, a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta rilasciato dal Questore, nonche' materie esplodenti di Vª categoria, gruppo C, a privati che non siano maggiorenni e che non esibiscano un documento di identita' in corso di validita'. Il nulla osta non puo' essere rilasciato a minori: ha la validita' di un mese ed e' esente da ogni tributo. La domanda e' redatta in carta libera. Il Questore puo' subordinare il rilascio del nulla osta di cui al comma precedente, alla presentazione di certificato del medico provinciale, o dell'ufficiale sanitario o di un medico militare, dal quale risulti che il richiedente non e' affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacita' di intendere e di volere. Il contravventore e' punito con l'arresto da nove mesi a tre anni e con l'ammenda non inferiore a euro 154 (lire 300.000). Gli obblighi di registrazione delle operazioni giornaliere e di comunicazione mensile all'ufficio di polizia competente per territorio non si applicano alle materie esplodenti di Vª categoria, gruppo D e gruppo E. L'acquirente o cessionario di materie esplodenti in violazione delle norme del presente articolo e' punito con l'arresto sino a diciotto mesi e con l'ammenda sino a euro 154 (lire 300.000).». Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8 (Attuazione della direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE, di un sistema di identificazione e tracciabilita' degli esplosivi per uso civile) come modificato dalla presente legge: «Art. 3 (Sistema informatico di raccolta dei dati) 1. Le imprese possono utilizzare, per gli esplosivi per uso civile, il sistema informatico di raccolta dei dati del Ministero dell'interno, di seguito denominato: «G.E.A.», che consente la loro identificazione univoca, di cui alle disposizioni dei capi I e II, e la loro tracciabilita' lungo tutta la catena della fornitura e durante l'intero ciclo di vita dell'esplosivo, con la possibilita' di pronta ed affidabile identificazione di coloro che ne hanno avuto il possesso. 2. Ogni impresa istituisce un sistema di raccolta dei dati per gli esplosivi per uso civile, che comprende la loro identificazione univoca lungo tutta la catena della fornitura e durante l'intero ciclo di vita dell'esplosivo, ovvero puo' consorziarsi con altre imprese al fine di istituire e condividere un sistema di raccolta automatizzato dei dati relativi alle operazioni di carico e di scarico degli esplosivi che consenta la loro pronta tracciabilita', secondo quanto previsto dal comma 1. Agli oneri per il collegamento al sistema G.E.A. provvedono le imprese consorziate. 3. Il sistema G.E.A. e' realizzato con modalita' che assicurano alle imprese la possibilita' di riversare, anche mediante i propri sistemi informatici, i dati necessari per consentire al Ministero dell'interno di rintracciare in modo affidabile ed in tempo reale gli esplosivi civili dalle stesse imprese comunque detenuti o immessi sul mercato, identificandone i detentori primari ed i successivi senza soluzione di continuita', sino ai detentori in atto. 4. Le imprese che utilizzano il sistema G.E.A., ai sensi del comma 1, assumono a loro carico le spese di funzionamento del sistema in proporzione all'entita' dell'effettivo utilizzo del servizio offerto dal medesimo sistema. La ripartizione dei conseguenti oneri verra' definita nel decreto di cui all' articolo 5. 5. I dati riversati in tempo reale nel sistema G.E.A., compresi quelli relativi all'identificazione univoca, di cui alle disposizioni dei Capi I e II, sono comunque conservati dalle imprese per un periodo minimo di 10 anni, decorrenti dal giorno in cui e' effettuata la consegna o dalla fine del ciclo di vita dell'esplosivo, qualora nota, anche nel caso in cui sia cessata l'attivita' d'impresa. E' fatto obbligo alle imprese di provvedere alla verifica periodica del sistema di raccolta dei dati per assicurare la sua efficacia e la qualita' dei dati registrati, nonche' di proteggere i dati raccolti dal danneggiamento o dalla distruzione accidentali o dolosi. 6. E' fatto obbligo alle imprese di provvedere alla tenuta di un registro, anche in modalita' informatizzata, relativo a tutte le movimentazioni degli esplosivi di cui al comma 2. Il registro cartaceo, in bollo e vidimato in ciascuna pagina dalla questura competente per territorio, e' conforme al modello unico predisposto dal Ministero dell'interno ed e' tenuto secondo le modalita' di cui al decreto previsto dall' articolo 5. 7. Nel caso di cessazione di attivita', le imprese sono tenute a consegnare tutti i registri alla questura competente, per la loro conservazione. 8. Relativamente agli esplosivi fabbricati o importati anteriormente alla data del 5 aprile 2015, le imprese conservano i registri secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente e secondo le modalita' previste dal decreto di cui all' articolo 5. 9. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, e' fatto altresi' obbligo alle imprese di comunicare al Ministero dell'interno ed alle questure che ne facciano richiesta, tutte le informazioni commerciali relative alla provenienza e alla localizzazione di ogni esplosivo durante il suo intero ciclo di vita e lungo tutta la catena della fornitura. A tale fine esse forniscono alle predette autorita', anche attraverso l'utilizzo del sistema G.E.A., il nominativo ed il recapito di una persona che possa rilasciare le informazioni di interesse al di fuori del normale orario di lavoro. 10. Resta fermo l'obbligo, prima della chiusura giornaliera dell'attivita', di stampare le operazioni effettuate per l'apposizione del prescritto bollo.». Si riporta il testo degli articoli 31, comma 1, e 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) come modificati dalla presente legge: «Art. 31. L'armaiolo di cui all' articolo 1- bis, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e' obbligato a tenere un registro delle operazioni giornaliere, nel quale devono essere indicate le generalita' delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute. Il registro e' tenuto in formato elettronico, secondo le modalita' definite nel regolamento. Ai titolari di licenza di cui al periodo precedente e nell'ambito delle attivita' autorizzate con la licenza medesima, le autorizzazioni e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente non sono richiesti per i caricatori di cui all'articolo 38, primo comma, secondo periodo. (Omissis).»; «Art. 38. Chiunque detiene armi, parti di esse, di cui all' articolo 1-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilita', all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell'Arma dei carabinieri, ovvero anche per via telematica alla questura competente per territorio attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata. La denuncia e' altresi' necessaria per i soli caricatori in grado di contenere un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe e un numero superiore a 15 colpi per le armi corte, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni. (Omissis).». Si riporta il testo vigente degli articoli 2, secondo comma, e 10, sesto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi): «Art. 2. (Armi e munizioni comuni da sparo) (Omissis). Sono altresi' armi comuni da sparo i fucili e le carabine che, pur potendosi prestare all'utilizzazione del munizionamento da guerra, presentino specifiche caratteristiche per l'effettivo impiego per uso di caccia o sportivo, abbiano limitato volume di fuoco e siano destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle militari. Salvo che siano destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato, ovvero all'esportazione, non e' consentita la fabbricazione, l'introduzione nel territorio dello Stato e la vendita di armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione, che sono camerate per il munizionamento nel calibro 9x19 parabellum, nonche' di armi comuni da sparo, salvo quanto previsto per quelle per uso sportivo, per le armi antiche e per le repliche di armi antiche, con caricatori o serbatoi, fissi o amovibili, contenenti un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe ed un numero superiore a 15 colpi per le armi corte, nonche' di tali caricatori e di ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo. Per le repliche di armi antiche e' ammesso un numero di colpi non superiore a 10. Nei casi consentiti e' richiesta la licenza di cui all' articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. (Omissis).» «Art. 10 (Divieto di detenzione e raccolta di armi da guerra. Collezione di armi comuni da sparo) (Omissis). La detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi da quelli previsti dall'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e' consentita nel numero di tre per le armi comuni da sparo e di sei per le armi di uso sportivo. Per le armi da caccia resta valido il disposto dell' articolo 37, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. La detenzione di armi comuni da sparo in misura superiore e' subordinata al rilascio di apposita licenza di collezione da parte del questore, nel limite di un esemplare per ogni modello del catalogo nazionale; il limite di un esemplare per ogni modello non si applica ai fucili da caccia ad anima liscia ed alle repliche di armi ad avancarica. (Omissis).». Si riporta il testo dell'articolo 697, primo comma, del codice penale come modificato dalla presente legge: «Art. 697 (Detenzione abusiva di armi) Chiunque detiene armi o caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell'articolo 38 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, o munizioni senza averne fatto denuncia all'autorita', quando la denuncia e' richiesta, e' punito con l'arresto fino a dodici mesi o con l'ammenda fino a euro 371. (Omissis).». Si riporta il testo dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) come modificato dalla presente legge: «Art. 13 (Mezzi per l'esercizio dell'attivita' venatoria ) 1. L'attivita' venatoria e' consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non piu' di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonche' con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40. I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica non possono contenere piu' di due cartucce durante l'esercizio dell'attivita' venatoria e possono contenere fino a cinque cartucce limitatamente all'esercizio della caccia al cinghiale. 2. E' consentito, altresi', l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonche' l'uso dell'arco e del falco. 2-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, l'attivita' venatoria non e' consentita con l'uso del fucile rientrante tra le armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica, di cui alla categoria B, punto 7, dell'allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, nonche' con l'uso di armi e cartucce a percussione anulare di calibro non superiore a 6 millimetri Flobert. 3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia. 4. Nella zona faunistica delle Alpi e' vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere piu' di un colpo. 5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo. 6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia e' autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.». |
| (( Art. 3 bis
Modifiche all'ordinamento penitenziario e al codice di procedura penale
1. All'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: «630 del codice penale,» sono inserite le seguenti: «all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni,». 2. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, dopo la lettera m-bis), introdotta dall'articolo 2, comma 1-ter, lettera a), del presente decreto, e' aggiunta la seguente: «m-ter) delitti di promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di persone ai fini dell'ingresso illegale nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni». ))
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta') come modificato dalla presente legge: «Art. 4-bis (Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosita' sociale dei condannati per taluni delitti) 1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell' articolo 58-ter della presente legge: delitti commessi per finalita' di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies e 630 del codice penale, all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all' articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni. (Omissis).». Per l'articolo 380 del codice di procedura penale si vedano i riferimenti riportati all'articolo 2. |
| Art. 4
Modifiche in materia di misure di prevenzione personali e (( patrimoniali )) e di espulsione dello straniero per motivi di prevenzione del terrorismo
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 4, comma 1, lettera d), dopo le parole: «nonche' alla commissione dei reati con finalita' di terrorismo anche internazionale» sono aggiunte le seguenti: «ovvero a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalita' terroristiche di cui all'articolo 270-sexies del codice penale»; b) all'articolo 9, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis. Nei casi di necessita' e urgenza, il Questore, all'atto della presentazione della proposta di applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale nei confronti delle persone di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), puo' disporre il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validita' ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente. Il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validita' ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente sono comunicati immediatamente al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove dimora la persona, il quale, se non ritiene di disporne la cessazione, ne richiede la convalida, entro quarantotto ore, al presidente del tribunale del capoluogo della provincia in cui la persona dimora che provvede nelle successive quarantotto ore con le modalita' di cui al comma 1. Il ritiro del passaporto e la sospensione della validita' ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente cessano di avere effetto se la convalida non interviene nelle novantasei ore successive alla loro adozione.»; (( b-bis) all'articolo 17, comma 1, dopo le parole: «dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona,» sono inserite le seguenti: «dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale,»; )) c) all'articolo 71, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) dopo le parole: «per i delitti previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti: «270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies,»; 2) dopo le parole: «648-ter, del codice penale,» sono inserite le seguenti: «nonche' per i delitti commessi con le finalita' di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies del codice penale,»; d) dopo l'articolo 75 e' inserito il seguente: «Art. 75-bis. (Violazione delle misure imposte con provvedimenti d'urgenza) (( 1. Il contravventore al divieto di espatrio conseguente all'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2-bis dell'articolo 9 e' punito con la reclusione da uno a cinque anni». )) 2. All'articolo 13, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) appartiene a taluna delle categorie indicate negli articoli 1, 4 e 16, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;». 3. All'articolo 226, comma 3, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Il predetto termine e' di dieci giorni se sussistono esigenze di traduzione delle comunicazioni o conversazioni.».
Riferimenti normativi
Si riporta il testo vigente degli articoli 4, 9 e 71 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) come modificati dalla presente legge: «Art. 4 (Soggetti destinatari) 1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano: a) agli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all'articolo 416-bis c.p.; b) ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all' articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356; c) ai soggetti di cui all' articolo 1; d) a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice nonche' alla commissione dei reati con finalita' di terrorismo anche internazionale ovvero a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalita' terroristiche di cui all'articolo 270-sexies del codice penale; e) a coloro che abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuino a svolgere una attivita' analoga a quella precedente; f) a coloro che compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti alla ricostituzione del partito fascista ai sensi dell' articolo 1 della legge n. 645 del 1952, in particolare con l'esaltazione o la pratica della violenza; g) fuori dei casi indicati nelle lettere d), e) ed f), siano stati condannati per uno dei delitti previsti nella legge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli articoli 8 e seguenti della legge 14 ottobre 1974, n. 497, e successive modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere un reato della stessa specie col fine indicato alla lettera d); h) agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei reati indicati nelle lettere precedenti. E' finanziatore colui il quale fornisce somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo cui sono destinati; i) alle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in piu' occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all' articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, nonche' alle persone che, per il loro comportamento, debba ritenersi, anche sulla base della partecipazione in piu' occasioni alle medesime manifestazioni, ovvero della reiterata applicazione nei loro confronti del divieto previsto dallo stesso articolo, che sono dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, ovvero l'incolumita' delle persone in occasione o a causa dello svolgimento di manifestazioni sportive.» «Art. 9 (Provvedimenti d'urgenza) 1. Se la proposta riguarda la misura della sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, il presidente del tribunale, con decreto, nella pendenza del procedimento di cui all' articolo 7, puo' disporre il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validita' ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente. 2. Nel caso in cui sussistano motivi di particolare gravita', puo' altresi' disporre che alla persona denunciata sia imposto, in via provvisoria, l'obbligo o il divieto di soggiorno fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione. 2-bis Nei casi di necessita' e urgenza, il Questore, all'atto della presentazione della proposta di applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale nei confronti delle persone di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), puo' disporre il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validita' ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente. Il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validita' ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente sono comunicati immediatamente al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove dimora la persona, il quale, se non ritiene di disporne la cessazione, ne richiede la convalida, entro quarantotto ore, al presidente del tribunale del capoluogo della provincia in cui la persona dimora che provvede nelle successive quarantotto ore con le modalita' di cui al comma 1. Il ritiro del passaporto e la sospensione della validita' ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente cessano di avere effetto se la convalida non interviene nelle novantasei ore successive alla loro adozione.»; «Art. 71 (Circostanza aggravante) 1. Le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 336, 338, 353, 377, terzo comma, 378, 379, 416, 416-bis, 424, 435, 513-bis, 575, 600, 601, 602, 605, 610, 611, 612, 628, 629, 630, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 640-bis, 648-bis, 648-ter, del codice penale, nonche' per i delitti commessi con le finalita' di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies del codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta' e quelle stabilite per le contravvenzioni di cui agli articoli 695, primo comma, 696, 697, 698, 699 del codice penale sono aumentate nella misura di cui al secondo comma dell'articolo 99 del codice penale se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione. 2. In ogni caso si procede d'ufficio e quando i delitti di cui al comma 1, per i quali e' consentito l'arresto in flagranza, sono commessi da persone sottoposte alla misura di prevenzione, la polizia giudiziaria puo' procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza. 3. Alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.». Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) come modificato dalla presente legge: «Art. 17 (Titolarita' della proposta) 1. Nei confronti delle persone indicate all' articolo 16 possono essere proposte dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale, dal questore o dal direttore della Direzione investigativa antimafia le misure di prevenzione patrimoniali di cui al presente titolo. (Omissis).». Si riporta il testo vigente dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero): «Art. 13 (Espulsione amministrativa) (Omissis). 2. L'espulsione e' disposta dal prefetto, caso per caso, quando lo straniero: a) e' entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non e' stato respinto ai sensi dell' articolo 10; b) si e' trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all' articolo 27, comma 1-bis, o senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno e' stato revocato o annullato o rifiutato ovvero e' scaduto da piu' di sessanta giorni e non ne e' stato chiesto il rinnovo ovvero se lo straniero si e' trattenuto sul territorio dello Stato in violazione dell' articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68; c) appartiene a taluna delle categorie indicate negli articoli 1, 4 e 16, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. (Omissis).». Per l'articolo 226 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 si vedano i riferimenti riportati all'articolo 2. |
| (( Art. 4 bis
Disposizioni in materia di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico
1. Al fine di poter agevolare le indagini esclusivamente per i reati di cui agli articoli 51, comma 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 132, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 123, comma 2, del medesimo codice, i dati relativi al traffico telefonico effettuato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono conservati dal fornitore fino al 31 dicembre 2016 per finalita' di accertamento e repressione dei reati. Per le medesime finalita' i dati relativi al traffico telematico effettuato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, esclusi comunque i contenuti della comunicazione, sono conservati dal fornitore fino al 31 dicembre 2016. 2. I dati relativi alle chiamate senza risposta, effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trattati temporaneamente da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibile al pubblico oppure di una rete pubblica di comunicazione, sono conservati fino al 31 dicembre 2016. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 cessano di applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2017. ))
Riferimenti normativi
Si riporta il testo vigente degli articoli 51, comma 3-quater, e 407, comma 2, del Codice di procedura penale: «Art. 51 (Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale) (Omissis). 3-quater Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalita' di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. (Omissis).» «Art. 407 (Termini di durata massima delle indagini preliminari) (Omissis). 2. La durata massima e' tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano: a) i delitti appresso indicati: 1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; 2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale; 3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo; 4) delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonche' delitti di cui agli articoli 270, terzo comma e 306, secondo comma, del codice penale ; 5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110; 6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni; 7) delitto di cui all'articolo 416 del codice penale nei casi in cui e' obbligatorio l'arresto in flagranza; 7-bis) dei delitti previsto dagli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale, nonche' dei delitti previsti dall'articolo 12, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni; b) notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicita' di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese; c) indagini che richiedono il compimento di atti all'estero; d) procedimenti in cui e' indispensabile mantenere il collegamento tra piu' uffici del pubblico ministero a norma dell'articolo 371. (Omissis).». Si riporta il testo vigente degli articoli 123, comma 2, e 132, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali): «Art. 123 (Dati relativi al traffico) (Omissis). 2. Il trattamento dei dati relativi al traffico strettamente necessari a fini di fatturazione per il contraente, ovvero di pagamenti in caso di interconnessione, e' consentito al fornitore, a fini di documentazione in caso di contestazione della fattura o per la pretesa del pagamento, per un periodo non superiore a sei mesi, salva l'ulteriore specifica conservazione necessaria per effetto di una contestazione anche in sede giudiziale. (Omissis).» «Art. 132 (Conservazione di dati di traffico per altre finalita') 1. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 123, comma 2, i dati relativi al traffico telefonico sono conservati dal fornitore per ventiquattro mesi dalla data della comunicazione, per finalita' di accertamento e repressione di reati, mentre, per le medesime finalita', i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal fornitore per dodici mesi dalla data della comunicazione. (Omissis).». |
| Art. 5
Potenziamento e proroga dell'impiego del personale militare appartenente alle Forze armate
1. Al fine di consentire un maggiore impiego di personale delle forze di polizia per il contrasto della criminalita' e la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonche' di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, anche in relazione alle straordinarie esigenze di sicurezza connesse alla realizzazione dell'Expo 2015, il piano d'impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, limitatamente ai servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili, puo' essere prorogato fino al 30 giugno 2015, e il relativo contingente pari a 3.000 unita' e' incrementato di 1.800 unita', in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo. Per le esigenze previste dal citato articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 136 del 2013, il piano di impiego dell'originario contingente di 3.000 unita' e' ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2015, limitatamente a un contingente (( non inferiore a 200 unita'. A decorrere dal 30 giugno 2015, il predetto contingente puo' essere incrementato fino a 300 unita', compatibilmente con le complessive esigenze nazionali di ordine e sicurezza pubblica )). Si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008. L'impiego dei predetti contingenti e' consentito nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 2. 2. (( Ai fini dell'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa di euro 30.469.870 per l'anno 2015 con specifica destinazione di euro 29.669.870 per il personale di cui al comma 74 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, e di 0,8 milioni di euro per il personale di cui al comma 75 del medesimo articolo del predetto decreto-legge. Al relativo onere si provvede, quanto a euro 3.441.406, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, quanto a euro 14.830.629, mediante utilizzo delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo )) 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritte nella missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare», dello stato di previsione del Ministero dell'interno e, quanto a euro 12.197.835, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dello stato di previsione del Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 3. Limitatamente alle esigenze di sicurezza del sito ove si svolge l'evento Expo 2015, e' altresi' autorizzato l'impiego, con le stesse modalita' di cui al comma 1, di un ulteriore contingente di 600 unita' di militari delle Forze Armate dal 15 aprile 2015 al 1° novembre 2015. Alla copertura dei relativi oneri, pari a 7.243.189,00 di euro, per l'anno 2015, si provvede mediante due appositi versamenti, di pari importo, all'entrata del bilancio dello Stato, da effettuarsi, nell'ambito delle risorse finalizzate all'evento, da parte della societa' Expo, rispettivamente, entro il 30 aprile 2015 e il 30 giugno 2015, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (( 3-bis. In relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo e al fine di assicurare la tutela degli interessi nazionali, e' autorizzata, fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 40.453.334 per il potenziamento del dispositivo aeronavale di sorveglianza e sicurezza nel Mediterraneo centrale. All'onere derivante dalla presente disposizione, per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, entro il 15 giugno 2015, sugli sviluppi della situazione e sulle misure adottate ai sensi del presente comma. 3-ter. Allo scopo di garantire maggiore disponibilita' di personale per le esigenze connesse con il controllo del territorio e il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, l'Arma dei carabinieri, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 264, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nei limiti fissati dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' autorizzata ad anticipare al 15 aprile 2015 l'assunzione di 150 allievi carabinieri da trarre dai vincitori del concorso bandito nell'anno 2010 per il reclutamento di allievi carabinieri effettivi in ferma quadriennale, che abbiano concluso la ferma di quattro anni quali volontari nelle Forze armate. 3-quater. Le assunzioni di cui al comma 3-ter sono autorizzate in deroga alle modalita' previste dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 3-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-ter del presente articolo, pari a euro 2.632.794 per l'anno 2015 e a euro 1.054.313 per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa. 3-sexies. Fermo restando quanto disposto dal codice della navigazione e dalla disciplina dall'Unione europea, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalita' di utilizzo, da parte delle Forze di polizia, degli aeromobili a pilotaggio remoto, comunemente denominati «droni», ai fini del controllo del territorio per finalita' di pubblica sicurezza, con particolare riferimento al contrasto del terrorismo e alla prevenzione dei reati di criminalita' organizzata e ambientale. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))
Riferimenti normativi
Si riporta il testo vigente dell'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini) : «Art. 24 (Disposizioni in materia di Forze armate, Forze di polizia, proroga di missioni di pace e segreto di Stato) (Omissis). 74. Al fine di assicurare la prosecuzione del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio, a decorrere dal 4 agosto 2009 il piano di impiego di cui all' articolo 7-bis, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, puo' essere prorogato per due ulteriori semestri per un contingente di militari incrementato con ulteriori 1.250 unita', destinate a servizi di perlustrazione e pattuglia nonche' di vigilanza di siti e obiettivi sensibili in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il personale e' posto a disposizione dei prefetti delle province per l'impiego nei comuni ove si rende maggiormente necessario. Ai fini dell'impiego del personale delle Forze armate nei servizi di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge n. 92 del 2008. A tal fine e' autorizzata la spesa di 27,7 milioni di euro per l'anno 2009 e di 39,5 milioni di euro per l'anno 2010. (198)(270) 75. Al personale delle Forze di polizia impiegato per il periodo di cui al comma 74 nei servizi di perlustrazione e pattuglia di cui all' articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, e' attribuita un'indennita' di importo analogo a quella onnicomprensiva, di cui al medesimo articolo 7-bis, comma 4, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni, corrisposta al personale delle Forze armate. Quando non e' prevista la corresponsione dell'indennita' di ordine pubblico, l'indennita' di cui al periodo precedente e' attribuita anche al personale delle Forze di polizia impiegato nei servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili svolti congiuntamente al personale delle Forze armate, ovvero in forma dinamica dedicati a piu' obiettivi vigilati dal medesimo personale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2,3 milioni di euro per l'anno 2009 e a 3,3 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 61, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. (Omissis).». Si riporta il testo vigente dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, (Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate): «Art. 3 (Combustione illecita di rifiuti) (Omissis). 2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, comma 1, e le condotte di reato di cui agli articoli 256 e 259 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti. (Omissis).». Si riporta il testo vigente dell'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica): «Art. 7-bis (Concorso delle Forze armate nel controllo del territorio) 1. Per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalita', ove risulti opportuno un accresciuto controllo del territorio, puo' essere autorizzato un piano di impiego di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate, preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o comunque volontari delle stesse Forze armate specificatamente addestrati per i compiti da svolgere. Detto personale e' posto a disposizione dei prefetti delle province comprendenti aree metropolitane e comunque aree densamente popolate, ai sensi dell' articolo 13 della legge 1º aprile 1981, n. 121, per servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, nonche' di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il piano puo' essere autorizzato per un periodo di sei mesi, rinnovabile per una volta, per un contingente non superiore a 3.000 unita'. (Omissis). 2. Il piano di impiego del personale delle Forze armate di cui ai commi 1 e 1-bis e' adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari. 3. Nell'esecuzione dei servizi di cui al comma 1, il personale delle Forze armate non appartenente all'Arma dei carabinieri agisce con le funzioni di agente di pubblica sicurezza e puo' procedere alla identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto a norma dell' articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumita' di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini di identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il personale delle Forze armate accompagna le persone indicate presso i piu' vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri. Nei confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni dell'articolo 349 del codice di procedura penale. (Omissis).». Si riporta il testo vigente dell'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi gia' presenti nel territorio dello Stato): «Art. 1-septies (Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo) 1. Ai fini del finanziamento delle attivita' e degli interventi di cui all'articolo 1-sexies, presso il Ministero dell'interno, e' istituito il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, la cui dotazione e' costituita da: a) le risorse iscritte nell'unita' previsionale di base 4.1.2.5 «Immigrati, profughi e rifugiati» - capitolo 2359 - dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2002, gia' destinate agli interventi di cui all'articolo 1-sexies e corrispondenti a 5,16 milioni di euro; b) le assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati, ivi comprese quelle gia' attribuite all'Italia per gli anni 2000, 2001 e 2002 ed in via di accreditamento al Fondo di rotazione del Ministero dell'economia e delle finanze; c) i contributi e le donazioni eventualmente disposti da privati, enti o organizzazioni, anche internazionali, e da altri organismi dell'Unione europea. 2. Le somme di cui al comma 1, lettere b) e c), sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al medesimo comma 1. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». Si riporta il testo vigente dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica): «Art. 21 (Bilancio di previsione) Omissis 5. Nell'ambito di ciascun programma le spese si ripartiscono in: a) spese non rimodulabili; b) spese rimodulabili. Omissis.». Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007): «1240. E' autorizzata, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la spesa di euro 1 miliardo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace. A tal fine e' istituito un apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.». Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, comma 264, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2015): « 264. Le assunzioni di personale di cui all' articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per l'anno 2015, possono essere effettuate con decorrenza non anteriore al 1° dicembre 2015, fatta eccezione per quelle di cui all' articolo 3, commi 3-quater e 3-sexies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonche' per quelle degli allievi ufficiali e frequentatori di corsi per ufficiali, degli allievi marescialli e del personale dei gruppi sportivi, per un risparmio complessivo non inferiore a 27,2 milioni di euro.». Si riporta il testo vigente dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria): «9-bis. Per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere, secondo le modalita' di cui al comma 10, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unita' non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. La predetta facolta' assunzionale e' fissata nella misura del venti per cento per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2016. 10. Le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 sono autorizzate secondo le modalita' di cui all' articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo.». |
| (( Art. 5 bis
Affidamento in custodia giudiziale di prodotti energetici sottoposti a sequestro
1. Al fine di potenziare l'attivita' di controllo del territorio per contrastare il terrorismo, anche internazionale, e di accrescere la sicurezza pubblica ed economico-finanziaria a tutela del bilancio pubblico, l'autorita' giudiziaria puo' affidare in custodia giudiziale alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ove ne facciano richiesta, per l'impiego nelle relative attivita', i prodotti energetici idonei alla carburazione e alla lubrificazione, sottoposti a sequestro penale per violazione degli articoli 40 e 49 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. Nel caso di dissequestro dei prodotti, all'avente diritto e' corrisposto un indennizzo calcolato sulla base del valore medio del prezzo al consumo, riferito al momento del sequestro, come rilevato periodicamente dal Ministero dello sviluppo economico ovvero, in mancanza, da pubblicazioni specializzate di settore. ))
Riferimenti normativi
Si riporta il testo vigente degli articoli 40 e 49 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni): «Art. 40 (Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici) 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque: a) fabbrica o raffina clandestinamente prodotti energetici; b) sottrae con qualsiasi mezzo i prodotti energetici, compreso il gas naturale, all'accertamento o al pagamento dell'accisa; c) destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate; d) effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assolta sui singoli componenti; e) rigenera prodotti denaturati per renderne piu' facile ed elusivo l'impiego in usi soggetti a maggiore imposta; f) detiene prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato; g) detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non autorizzate. 2. La multa e' commisurata, per le violazioni di cui alle lettere a) e d) del comma 1, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui e' commessa la violazione; e, per le violazioni di cui alla lettera e), oltre che ai prodotti in corso di rigenerazione o complessivamente rigenerati, compresi quelli comunque esitati, anche ai prodotti denaturati rinvenuti sul luogo in cui e' commessa la violazione. 3. Il tentativo e' punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti soggetti ad accisa in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento, salvo che venga fornita prova contraria. 4. Se la quantita' di prodotti energetici e' superiore a 2.000 chilogrammi la pena e' della reclusione da uno a cinque anni, oltre la multa. 5. Se la quantita' di gas naturale sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa e' inferiore a 5.000 metri cubi la pena e' della sola multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a lire 516 euro. 6. Per le violazioni di cui alla lettera c) del comma 1 se la quantita' dei prodotti energetici e' inferiore a 100 chilogrammi si applica esclusivamente la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa.» «Art. 49 (Irregolarita' nella circolazione) 1. I prodotti sottoposti ad accisa, anche se destinati ad usi esenti od agevolati, ad esclusione dei tabacchi lavorati, del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e della birra, trasportati senza la specifica documentazione prevista in relazione a detta imposta, ovvero con documento falso od alterato o che non consente di individuare i soggetti interessati all'operazione di trasporto, la merce o la quantita' effettivamente trasportata, si presumono di illecita provenienza. In tali casi si applicano al trasportatore ed allo speditore le pene previste per la sottrazione del prodotto all'accertamento o al pagamento dell'imposta. 2. Nei casi di cui al comma 1, se viene dimostrata la legittima provenienza dei prodotti ed il regolare assolvimento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 516 euro a 3098 euro, salvo che per i cali di prodotti in cauzione, per i quali si applicano le specifiche sanzioni previste dal presente testo unico 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano qualora i prodotti trasportati differiscano quantitativamente rispetto ai dati risultanti dal sistema informatizzato o dai documenti che accompagnano i medesimi prodotti, in misura non superiore all'uno per cento, se in piu', o al 2 per cento oltre il calo ammesso dalle norme doganali vigenti, se in meno. 4. Nei casi di irregolare predisposizione della documentazione prescritta ai fini della circolazione, diversi da quelli previsti nel comma 1, si applica allo speditore la sanzione amministrativa di cui al comma 2. La stessa sanzione si applica al trasportatore che non esegue gli adempimenti prescritti. 5. Le sanzioni amministrative di cui ai commi 2 e 4 si applicano, altresi', per le violazioni previste nei medesimi commi relative ai trasferimenti dei prodotti di cui all' art. 21, comma 3. Qualora non venga fornita dimostrazione che il prodotto sia stato destinato ad usi diversi da quelli soggetti ad imposta si applica la presunzione di reato di cui al comma 1; l'imposta evasa e' calcolata in base all'aliquota indicata all' art. 21, comma 2. 6. Qualora sia stabilita l'utilizzazione di documenti di cui all' Art. 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, quali documenti di accompagnamento specifici dei prodotti soggetti ad accisa, si applicano, in luogo delle sanzioni previste nel medesimo decreto, quelle contemplate nel presente articolo. 7. Le sanzioni previste dalle norme vigenti per le irregolarita' relative alla documentazione prescritta ai fini della circolazione del vino o delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra si applicano anche nel caso in cui tali documenti siano quelli specifici dei prodotti sottoposti ad accisa.». |
| Art. 6
Modifiche al decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 (( , e all'articolo 18-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 ))
1. Al decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «o di eversione dell'ordine democratico» sono inserite le seguenti: «ovvero di criminalita' transnazionale»; b) all'articolo 4, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: «2-bis. Fino al 31 gennaio 2016, il Presidente del Consiglio dei ministri, anche a mezzo del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, puo' richiedere che i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, ovvero personale dipendente espressamente delegato, siano autorizzati a colloqui personali con detenuti e internati, al solo fine di acquisire informazioni per la prevenzione di delitti con finalita' terroristica di matrice internazionale. 2-ter. L'autorizzazione di cui al comma 2-bis e' concessa dal procuratore generale di cui al comma 2 quando sussistano specifici e concreti elementi informativi che rendano assolutamente indispensabile l'attivita' di prevenzione. 2-quater. Dello svolgimento del colloquio e' data comunicazione scritta al procuratore generale di cui al comma 2 (( e al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo )) nel termine di cui al comma 3 dell'articolo 226 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Le autorizzazioni di cui al comma 2-bis e le successive comunicazioni sono annotate in apposito registro riservato tenuto presso l'ufficio del procuratore generale. Dello svolgimento del colloquio e' data informazione al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica a conclusione delle operazioni, secondo i termini e le modalita' di cui al comma 4 dell'articolo 33 della legge 3 agosto 2007, n. 124. 2-quinquies. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 dell'articolo 23 della legge 3 agosto 2007, n. 124, nonche' quelle di cui al comma 5 dell'articolo 226 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.». (( 1-bis. All'articolo 18-bis, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo» e le parole: «nell'articolo 51, comma 3-bis» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater». ))
Riferimenti normativi
Si riporta il testo vigente dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale) come modificato dalla presente legge: «Art. 2 (Permessi di soggiorno a fini investigativi) 1. Anche fuori dei casi di cui al capo II del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato: « decreto legislativo n. 286 del 1998», e in deroga a quanto previsto dall' articolo 5 del decreto legislativo n. 286 del 1998, quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento relativi a delitti commessi per finalita' di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico ovvero di criminalita' transazionale, vi e' l'esigenza di garantire la permanenza nel territorio dello Stato dello straniero che abbia offerto all'autorita' giudiziaria o agli organi di polizia una collaborazione avente le caratteristiche di cui al comma 3 dell' articolo 9 del citato decreto-legge n. 8 del 1991, il questore, autonomamente o su segnalazione dei responsabili di livello almeno provinciale delle Forze di polizia ovvero dei direttori dei Servizi informativi e di sicurezza, ovvero quando ne e' richiesto dal procuratore della Repubblica, rilascia allo straniero uno speciale permesso di soggiorno, di durata annuale e rinnovabile per eguali periodi. (Omissis).». Si riporta il testo dell'articolo 4 del sopra citato decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, come modificato dalla presente legge: «Art. 4 (Nuove norme per il potenziamento dell'attivita' informativa). 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' delegare i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza di cui all' articolo 2, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, a richiedere l'autorizzazione per svolgere le attivita' di cui all'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, quando siano ritenute indispensabili per l'espletamento delle attivita' loro demandate dagli articoli 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' richiesta al procuratore generale presso la corte di appello di Roma. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni. 2-bis. Fino al 31 gennaio 2016, il Presidente del Consiglio dei ministri, anche a mezzo del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, puo' richiedere che i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza di cui all' articolo 2, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, ovvero personale dipendente espressamente delegato, siano autorizzati a colloqui personali con detenuti e internati, al solo fine di acquisire informazioni per la prevenzione di delitti con finalita' terroristica di matrice internazionale. 2-ter. L'autorizzazione di cui al comma 2- bis e' concessa dal procuratore generale di cui al comma 2 quando sussistano specifici e concreti elementi informativi che rendano assolutamente indispensabile l'attivita' di prevenzione. 2-quater. Dello svolgimento del colloquio e' data comunicazione scritta al procuratore generale di cui al comma 2 e al procuratore antimafia e antiterrorismo nel termine di cui al comma 3 dell' articolo 226 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Le autorizzazioni di cui al comma 2- bis e le successive comunicazioni sono annotate in apposito registro riservato tenuto presso l'ufficio del procuratore generale. Dello svolgimento del colloquio e' data informazione al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica a conclusione delle operazioni, secondo i termini e le modalita' di cui al comma 4 dell' articolo 33 della legge 3 agosto 2007, n. 124. 2-quinquies. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 dell' articolo 23 della legge 3 agosto 2007, n. 124, nonche' quelle di cui al comma 5 dell' articolo 226 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.». Si riporta il testo dell'articolo 18-bis, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta') come modificato dalla presente legge: «Art. 18-bis (Colloqui a fini investigativi) (Omissis). 5. La facolta' di procedere a colloqui personali con detenuti e internati e' attribuita, senza necessita' di autorizzazione, altresi' al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo ai fini dell'esercizio delle funzioni di impulso e di coordinamento previste dall'art. 371-bis, del codice di procedura penale; al medesimo Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo sono comunicati i provvedimenti di cui ai commi 2 e 4, qualora concernenti colloqui con persone sottoposte ad indagini, imputate o condannate per taluno dei delitti indicati nell'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale.». |
| (( Art. 6 bis Modifiche alla disciplina in materia di collaboratori di giustizia
1. Al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 11: 1) al comma 2, le parole: «comma 3-bis» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3-bis e 3-quater», dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo» e l'ultimo periodo e' soppresso; 2) al comma 4, le parole: «il parere del procuratore nazionale antimafia e» sono sostituite dalle seguenti: «il parere del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nonche'» e dopo le parole: «il procuratore nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»; 3) ai commi 5 e 6, dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»; b) all'articolo 16-octies, comma 1, le parole: «procuratore nazionale antimafia o» sono sostituite dalle seguenti: «procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e»; c) all'articolo 16-nonies: 1) al comma 1, le parole: «sentiti i procuratori generali presso le corti di appello interessati a norma dell'articolo 11 del presente decreto o il procuratore nazionale antimafia» sono sostituite dalle seguenti: «sentito il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo»; 2) al comma 2, al primo periodo, le parole: «i procuratori generali o il procuratore nazionale antimafia forniscono» sono sostituite dalle seguenti: «il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo fornisce» e, al secondo periodo, la parola: «allegano» e' sostituita dalla seguente: «allega». ))
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 11, commi 2, 4, 5 e 6, nonche' degli articoli 16-octies e 16-nonies, commi 1 e 2, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia) come modificati dalla presente legge: «Art. 11 (Proposta di ammissione) (Omissis). 2. Quando le dichiarazioni indicate nel comma 1 attengono a procedimenti per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in relazione ai quali risulta che piu' uffici del pubblico ministero procedono a indagini collegate a norma dell'articolo 371 dello stesso codice, la proposta e' formulata da uno degli uffici procedenti d'intesa con gli altri e comunicata al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo; nel caso di mancata intesa il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo risolve il contrasto. La proposta e' formulata d'intesa con i procuratori generali presso le corti di appello interessati, a norma dell'articolo 118-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, quando la situazione delineata nel periodo precedente riguarda procedimenti relativi a delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale. (Omissis). 4. Quando non ricorrono le ipotesi indicate nel comma 2, l'autorita' che formula la proposta puo' comunque richiedere il parere del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nonche' dei procuratori generali presso le corti di appello interessati allorche' ritiene che le notizie, le informazioni e i dati attinenti alla criminalita' organizzata di cui il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo o i procuratori generali dispongono per l'esercizio delle loro funzioni, a norma dell'articolo 371-bis del codice di procedura penale e del citato articolo 118-bis delle relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, possano essere utili per la deliberazione della commissione centrale. 5. Anche per il tramite del suo presidente, la commissione centrale puo' esercitare sia la facolta' indicata nel comma 4 sia quella di richiedere il parere del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo o dei procuratori generali presso le corti di appello interessati quando ritiene che la proposta doveva essere formulata dal procuratore della Repubblica d'intesa con altre procure e risulta che cio' non e' avvenuto. In tale ultima ipotesi e sempreche' ritengano ricorrere le condizioni indicate nel comma 2, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e i procuratori generali, oltre a rendere il parere, danno comunicazione dei motivi che hanno originato la richiesta al procuratore generale presso la Corte di cassazione. 6. Nelle ipotesi di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e i procuratori generali presso le corti di appello interessati possono acquisire copie di atti nonche' notizie o informazioni dalle autorita' giudiziarie che procedono a indagini o a giudizi connessi o collegati alle medesime condotte di collaborazione. (Omissis).» «Art. 16-octies (Revoca o sostituzione della custodia cautelare per effetto della collaborazione) 1. La misura della custodia cautelare non puo' essere revocata o sostituita con altra misura meno grave per il solo fatto che la persona nei cui confronti e' stata disposta tiene o ha tenuto taluna delle condotte di collaborazione che consentono la concessione delle circostanze attenuanti previste dal codice penale o da disposizioni speciali. In tali casi, alla revoca o alla sostituzione puo' procedersi solo se, nell'ambito degli accertamenti condotti in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, il giudice che procede, sentiti il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e i procuratori generali presso le corti di appello interessati, non ha acquisito elementi dai quali si desuma l'attualita' dei collegamenti con la criminalita' organizzata di tipo mafioso o terroristico-eversivo e ha accertato che il collaboratore, ove soggetto a speciali misure di protezione, ha rispettato gli impegni assunti a norma dell' articolo 12.» «Art. 16-nonies (Benefici penitenziari) 1. Nei confronti delle persone condannate per un delitto commesso per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale o per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, che abbiano prestato, anche dopo la condanna, taluna delle condotte di collaborazione che consentono la concessione delle circostanze attenuanti previste dal codice penale o da disposizioni speciali, la liberazione condizionale, la concessione dei permessi premio e l'ammissione alla misura della detenzione domiciliare prevista dall' articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono disposte su proposta ovvero sentito il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. 2. Nella proposta o nel parere il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo fornisce ogni utile informazione sulle caratteristiche della collaborazione prestata. Su richiesta del tribunale o del magistrato di sorveglianza, allega alla proposta o al parere copia del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione e, se si tratta di persona sottoposta a speciali misure di protezione, il relativo provvedimento di applicazione. (Omissis).». |
| (( Art. 6 ter
Modifica all'articolo 47 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
1. All'articolo 47, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o al terrorismo». ))
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (per la rubrica si vedano le note riportate all'articolo 2) come modificato dalla presente legge: «Art. 47 (Analisi della segnalazione) 1. La UIF, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, definisce i criteri per l'approfondimento finanziario delle segnalazioni di operazioni sospette ed espleta le seguenti attivita': a) effettua, avvalendosi dei risultati delle analisi e degli studi compiuti nonche' tramite ispezioni, approfondimenti sotto il profilo finanziario delle segnalazioni ricevute nonche' delle operazioni sospette non segnalate di cui viene a conoscenza sulla base di dati e informazioni contenuti in archivi propri ovvero sulla base delle informazioni comunicate dagli organi delle indagini ai sensi dell' articolo 9, comma 10, dalle autorita' di vigilanza di settore, dagli ordini professionali e dalle UIF estere; b) effettua, sulla base di protocolli d'intesa, approfondimenti che coinvolgono le competenze delle autorita' di vigilanza di settore in collaborazione con le medesime le quali integrano le informazioni con gli ulteriori elementi desumibili dagli archivi in loro possesso; c) archivia le segnalazioni che ritiene infondate, mantenendone evidenza per dieci anni, secondo procedure che consentano la consultazione agli organi investigativi di cui all' articolo 8, comma 3, sulla base di protocolli d'intesa; d) fuori dei casi previsti dalla lettera c), fermo restando quanto previsto dall'articolo 331 del codice di procedura penale, trasmette, senza indugio, anche sulla base di protocolli d'intesa, le segnalazioni, completate ai sensi del presente comma e corredate da una relazione tecnica contenente le informazioni relative alle operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo alla DIA e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, che ne informano il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, qualora siano attinenti alla criminalita' organizzata o al terrorismo.». |
| Art. 7
Nuove norme in materia di trattamento di dati personali da parte delle Forze di polizia
1. L'articolo 53 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e' sostituito dal seguente: «Art. 53. (Ambito applicativo e titolari dei trattamenti). 1. Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per finalita' di polizia i trattamenti di dati personali direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonche' di polizia giudiziaria, svolti, ai sensi del codice di procedura penale, per la prevenzione e repressione dei reati. 2. Ai trattamenti di dati personali previsti da disposizioni di legge, di regolamento, nonche' individuati dal decreto di cui al comma 3, effettuati dal Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati a confluirvi, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici nell'esercizio delle attribuzioni conferite da disposizioni di legge o di regolamento non si applicano, se il trattamento e' effettuato per finalita' di polizia, le seguenti disposizioni del codice: a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45; b) articoli da 145 a 151. 3. Con decreto (( adottato dal Ministro dell'interno, previa comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, )) sono individuati, nell'allegato C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma 2 effettuati con strumenti elettronici e i relativi titolari.».
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (per la rubrica si vedano le note riportate all'articolo 4) come modificato dalla presente legge: «Art. 53 (Ambito applicativo e titolari dei trattamenti) 1. Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per finalita' di polizia i trattamenti di dati personali direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonche' di polizia giudiziaria, svolti, ai sensi del codice di procedura penale, per la prevenzione e repressione dei reati. 2. Ai trattamenti di dati personali previsti da disposizioni di legge, di regolamento, nonche' individuati dal decreto di cui al comma 3, effettuati dal Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati a confluirvi, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici nell'esercizio delle attribuzioni conferite da disposizioni di legge o di regolamento non si applicano, se il trattamento e' effettuato per finalita' di polizia, le seguenti disposizioni del codice: a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45; b) articoli da 145 a 151. 3. Con decreto adottato dal Ministro dell'interno, previa comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati, nell'allegato C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma 2 effettuati con strumenti elettronici e i relativi titolari.». |
| Art. 8
Disposizioni in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza
1. All'articolo 497, comma 2-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: «di polizia esteri,» sono inserite le seguenti: «i dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza,» e dopo le parole: «della legge 16 marzo 2006, n. 146,» sono inserite le seguenti: «e della legge 3 agosto 2007, n. 124,». 2. (( Fino al 31 gennaio 2018: a) non possono essere autorizzate, ai sensi dell'articolo 18 della legge 3 agosto 2007, n. 124, condotte previste dalla legge come reato per le quali non e' opponibile il segreto di Stato a norma dell'articolo 39, comma 11, della medesima legge n. 124 del 2007, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 270, secondo comma, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 302, 306, secondo comma, e 414, quarto comma, del codice penale; b) con le modalita' di cui all'articolo 23, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni, la qualifica di agente di pubblica sicurezza, con funzione di polizia di prevenzione, puo' essere attribuita anche al personale delle Forze armate, che non ne sia gia' in possesso, il quale sia adibito, ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge n. 124 del 2007, al concorso alla tutela delle strutture e del personale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) o dei Servizi di informazione per la sicurezza; c) le identita' di copertura, di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, possono essere utilizzate negli atti dei procedimenti penali di cui all'articolo 19 della medesima legge n. 124 del 2007, dandone comunicazione con modalita' riservate all'autorita' giudiziaria procedente contestualmente all'opposizione della causa di giustificazione; d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 497, comma 2-bis, del codice di procedura penale, l'autorita' giudiziaria, su richiesta del direttore generale del DIS o dei direttori dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) o dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), quando sia necessario mantenerne segreta la reale identita' nell'interesse della sicurezza della Repubblica o per tutelarne l'incolumita', autorizza gli addetti agli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni, a deporre in ogni stato o grado di procedimento con identita' di copertura. 2-bis. E' affidato all'AISE il compito di svolgere attivita' di informazione anche mediante assetti di ricerca elettronica, esclusivamente verso l'estero, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali della Repubblica italiana. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica con cadenza mensile circa le attivita' di ricerca elettronica. ))
Riferimenti normativi
Si riporta il testo vigente dell'articolo 497, comma 2-bis, del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge: «Art. 497 (Atti preliminari all'esame dei testimoni) (Omissis). 2-bis. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, anche appartenenti ad organismi di polizia esteri, i dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza, gli ausiliari, nonche' le interposte persone, chiamati a deporre, in ogni stato e grado del procedimento, in ordine alle attivita' svolte sotto copertura ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e della legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni, invitati a fornire le proprie generalita', indicano quelle di copertura utilizzate nel corso delle attivita' medesime. (Omissis).». Si riporta il testo vigente degli articoli 4, 6, 7, 12 18, 19, 23, comma 2, 24, comma 1, e 39, comma 11, della legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto): «Art. 4 (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza) 1. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 3 e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS). 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e l'Autorita' delegata, ove istituita, si avvalgono del DIS per l'esercizio delle loro competenze, al fine di assicurare piena unitarieta' nella programmazione della ricerca informativa del Sistema di informazione per la sicurezza, nonche' nelle analisi e nelle attivita' operative dei servizi di informazione per la sicurezza. 3. Il DIS svolge i seguenti compiti: a) coordina l'intera attivita' di informazione per la sicurezza, verificando altresi' i risultati delle attivita' svolte dall'AISE e dall'AISI, ferma restando la competenza dei predetti servizi relativamente alle attivita' di ricerca informativa e di collaborazione con i servizi di sicurezza degli Stati esteri; b) e' costantemente informato delle operazioni di competenza dei servizi di informazione per la sicurezza e trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri le informative e le analisi prodotte dal Sistema di informazione per la sicurezza; c) raccoglie le informazioni, le analisi e i rapporti provenienti dai servizi di informazione per la sicurezza, dalle Forze armate e di polizia, dalle amministrazioni dello Stato e da enti di ricerca anche privati; ferma l'esclusiva competenza dell'AISE e dell'AISI per l'elaborazione dei rispettivi piani di ricerca operativa, elabora analisi strategiche o relative a particolari situazioni; formula valutazioni e previsioni, sulla scorta dei contributi analitici settoriali dell'AISE e dell'AISI; d) elabora, anche sulla base delle informazioni e dei rapporti di cui alla lettera c), analisi globali da sottoporre al CISR, nonche' progetti di ricerca informativa, sui quali decide il Presidente del Consiglio dei ministri, dopo avere acquisito il parere del CISR; d-bis) sulla base delle direttive di cui all' articolo 1, comma 3-bis, nonche' delle informazioni e dei rapporti di cui alla lettera c) del presente comma, coordina le attivita' di ricerca informativa finalizzate a rafforzare la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali; e) promuove e garantisce, anche attraverso riunioni periodiche, lo scambio informativo tra l'AISE, l'AISI e le Forze di polizia; comunica al Presidente del Consiglio dei ministri le acquisizioni provenienti dallo scambio informativo e i risultati delle riunioni periodiche; f) trasmette, su disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR, informazioni e analisi ad amministrazioni pubbliche o enti, anche ad ordinamento autonomo, interessati all'acquisizione di informazioni per la sicurezza; g) elabora, d'intesa con l'AISE e l'AISI, il piano di acquisizione delle risorse umane e materiali e di ogni altra risorsa comunque strumentale all'attivita' dei servizi di informazione per la sicurezza, da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri; h) sentite l'AISE e l'AISI, elabora e sottopone all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri lo schema del regolamento di cui all' articolo 21, comma 1; i) esercita il controllo sull'AISE e sull'AISI, verificando la conformita' delle attivita' di informazione per la sicurezza alle leggi e ai regolamenti, nonche' alle direttive e alle disposizioni del Presidente del Consiglio dei ministri. Per tale finalita', presso il DIS e' istituito un ufficio ispettivo le cui modalita' di organizzazione e di funzionamento sono definite con il regolamento di cui al comma 7. Con le modalita' previste da tale regolamento e' approvato annualmente, previo parere del Comitato parlamentare di cui all' articolo 30, il piano annuale delle attivita' dell'ufficio ispettivo. L'ufficio ispettivo, nell'ambito delle competenze definite con il predetto regolamento, puo' svolgere, anche a richiesta del direttore generale del DIS, autorizzato dal Presidente del Consiglio dei ministri, inchieste interne su specifici episodi e comportamenti verificatisi nell'ambito dei servizi di informazione per la sicurezza; l) assicura l'attuazione delle disposizioni impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri con apposito regolamento adottato ai sensi dell' articolo 1, comma 2, ai fini della tutela amministrativa del segreto di Stato e delle classifiche di segretezza, vigilando altresi' sulla loro corretta applicazione; m) cura le attivita' di promozione e diffusione della cultura della sicurezza e la comunicazione istituzionale; n) impartisce gli indirizzi per la gestione unitaria del personale di cui all' articolo 21, secondo le modalita' definite dal regolamento di cui al comma 1 del medesimo articolo; n-bis) gestisce unitariamente, ferme restando le competenze operative dell'AISE e dell'AISI, gli approvvigionamenti e i servizi logistici comuni. 4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 118-bis del codice di procedura penale, introdotto dall' articolo 14 della presente legge, qualora le informazioni richieste alle Forze di polizia, ai sensi delle lettere c) ed e) del comma 3 del presente articolo, siano relative a indagini di polizia giudiziaria, le stesse, se coperte dal segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, possono essere acquisite solo previo nulla osta della autorita' giudiziaria competente. L'autorita' giudiziaria puo' trasmettere gli atti e le informazioni anche di propria iniziativa. 5. La direzione generale del DIS e' affidata ad un dirigente di prima fascia o equiparato dell'amministrazione dello Stato, la cui nomina e revoca spettano in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR. L'incarico ha comunque la durata massima di quattro anni ed e' rinnovabile per una sola volta. Per quanto previsto dalla presente legge, il direttore del DIS e' il diretto referente del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'Autorita' delegata, ove istituita, salvo quanto previsto dall' articolo 6, comma 5, e dall' articolo 7, comma 5, ed e' gerarchicamente e funzionalmente sovraordinato al personale del DIS e degli uffici istituiti nell'ambito del medesimo Dipartimento. 6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il direttore generale del DIS, nomina uno o piu' vice direttori generali; il direttore generale affida gli altri incarichi nell'ambito del Dipartimento, ad eccezione degli incarichi il cui conferimento spetta al Presidente del Consiglio dei ministri. 7. L'ordinamento e l'organizzazione del DIS e degli uffici istituiti nell'ambito del medesimo Dipartimento sono disciplinati con apposito regolamento. 8. Il regolamento previsto dal comma 7 definisce le modalita' di organizzazione e di funzionamento dell'ufficio ispettivo di cui al comma 3, lettera i), secondo i seguenti criteri: a) agli ispettori e' garantita piena autonomia e indipendenza di giudizio nell'esercizio delle funzioni di controllo; b) salva specifica autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' delegata, ove istituita, i controlli non devono interferire con le operazioni in corso; c) sono previste per gli ispettori specifiche prove selettive e un'adeguata formazione; d) non e' consentito il passaggio di personale dall'ufficio ispettivo ai servizi di informazione per la sicurezza; e) gli ispettori, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' delegata, ove istituita, possono accedere a tutti gli atti conservati presso i servizi di informazione per la sicurezza e presso il DIS; possono altresi' acquisire, tramite il direttore generale del DIS, altre informazioni da enti pubblici e privati.»; «Art. 6 (Agenzia informazioni e sicurezza esterna) 1. E' istituita l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), alla quale e' affidato il compito di ricercare ed elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni utili alla difesa dell'indipendenza, dell'integrita' e della sicurezza della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali, dalle minacce provenienti dall'estero. 2. Spettano all'AISE inoltre le attivita' in materia di controproliferazione concernenti i materiali strategici, nonche' le attivita' di informazione per la sicurezza, che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell'Italia. 3. E', altresi', compito dell'AISE individuare e contrastare al di fuori del territorio nazionale le attivita' di spionaggio dirette contro l'Italia e le attivita' volte a danneggiare gli interessi nazionali. 4. L'AISE puo' svolgere operazioni sul territorio nazionale soltanto in collaborazione con l'AISI, quando tali operazioni siano strettamente connesse ad attivita' che la stessa AISE svolge all'estero. A tal fine il direttore generale del DIS provvede ad assicurare le necessarie forme di coordinamento e di raccordo informativo, anche al fine di evitare sovrapposizioni funzionali o territoriali. 5. L'AISE risponde al Presidente del Consiglio dei ministri. 6. L'AISE informa tempestivamente e con continuita' il Ministro della difesa, il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'interno per i profili di rispettiva competenza. 7. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, nomina e revoca il direttore dell'AISE, scelto tra dirigenti di prima fascia o equiparati dell'amministrazione dello Stato, sentito il CISR. L'incarico ha comunque la durata massima di quattro anni ed e' rinnovabile per una sola volta. 8. Il direttore dell'AISE riferisce costantemente sull'attivita' svolta al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorita' delegata, ove istituita, per il tramite del direttore generale del DIS. Riferisce direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri in caso di urgenza o quando altre particolari circostanze lo richiedano, informandone senza ritardo il direttore generale del DIS; presenta al CISR, per il tramite del direttore generale del DIS, un rapporto annuale sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Agenzia. 9. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca, sentito il direttore dell'AISE, uno o piu' vice direttori. Il direttore dell'AISE affida gli altri incarichi nell'ambito dell'Agenzia. 10. L'organizzazione e il funzionamento dell'AISE sono disciplinati con apposito regolamento.»; «Art. 7 (Agenzia informazioni e sicurezza interna) 1. E' istituita l'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), alla quale e' affidato il compito di ricercare ed elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni utili a difendere, anche in attuazione di accordi internazionali, la sicurezza interna della Repubblica e le istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento da ogni minaccia, da ogni attivita' eversiva e da ogni forma di aggressione criminale o terroristica. 2. Spettano all'AISI le attivita' di informazione per la sicurezza, che si svolgono all'interno del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell'Italia. 3. E', altresi', compito dell'AISI individuare e contrastare all'interno del territorio nazionale le attivita' di spionaggio dirette contro l'Italia e le attivita' volte a danneggiare gli interessi nazionali. 4. L'AISI puo' svolgere operazioni all'estero soltanto in collaborazione con l'AISE, quando tali operazioni siano strettamente connesse ad attivita' che la stessa AISI svolge all'interno del territorio nazionale. A tal fine il direttore generale del DIS provvede ad assicurare le necessarie forme di coordinamento e di raccordo informativo, anche al fine di evitare sovrapposizioni funzionali o territoriali. 5. L'AISI risponde al Presidente del Consiglio dei ministri. 6. L'AISI informa tempestivamente e con continuita' il Ministro dell'interno, il Ministro degli affari esteri e il Ministro della difesa per i profili di rispettiva competenza. 7. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca, con proprio decreto, il direttore dell'AISI, scelto tra i dirigenti di prima fascia o equiparati dell'amministrazione dello Stato, sentito il CISR. L'incarico ha comunque la durata massima di quattro anni ed e' rinnovabile per una sola volta. 8. Il direttore dell'AISI riferisce costantemente sull'attivita' svolta al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorita' delegata, ove istituita, per il tramite del direttore generale del DIS. Riferisce direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri in caso di urgenza o quando altre particolari circostanze lo richiedano, informandone senza ritardo il direttore generale del DIS; presenta al CISR, per il tramite del direttore generale del DIS, un rapporto annuale sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Agenzia. 9. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca, sentito il direttore dell'AISI, uno o piu' vice direttori. Il direttore dell'AISI affida gli altri incarichi nell'ambito dell'Agenzia. 10. L'organizzazione e il funzionamento dell'AISI sono disciplinati con apposito regolamento.»; «Art. 12 (Collaborazione delle Forze armate e delle Forze di polizia) 1. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le Forze armate, le Forze di polizia, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza forniscono ogni possibile cooperazione, anche di tipo tecnico-operativo, al personale addetto ai servizi di informazione per la sicurezza, per lo svolgimento dei compiti a questi affidati. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 118-bis del codice di procedura penale, introdotto dall' articolo 14 della presente legge, qualora le informazioni richieste alle Forze di polizia, ai sensi delle lettere c) ed e) dell' articolo 4, comma 3, siano relative a indagini di polizia giudiziaria, le stesse, se coperte dal segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, possono essere acquisite solo previo nulla osta della autorita' giudiziaria competente. L'autorita' giudiziaria puo' trasmettere gli atti e le informazioni anche di propria iniziativa. 3. Il Comitato di analisi strategica antiterrorismo, istituito presso il Ministero dell'interno, fornisce ogni possibile cooperazione al Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica per lo svolgimento dei compiti a questo affidati dalla presente legge.»; «Art. 18 (Procedure di autorizzazione delle condotte previste dalla legge come reato) 1. In presenza dei presupposti di cui all' articolo 17 e nel rispetto rigoroso dei limiti da esso stabiliti, il Presidente del Consiglio dei ministri, o l'Autorita' delegata, ove istituita, autorizza le condotte previste dalla legge come reato e le operazioni di cui esse sono parte. 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o l'Autorita' delegata, ove istituita, rilascia l'autorizzazione, motivandola, sulla base di una circostanziata richiesta del direttore del servizio di informazione per la sicurezza interessato, tempestivamente trasmessa informandone il DIS. Le richieste e le autorizzazioni devono avere forma scritta, anche ai fini della loro conservazione nello schedario di cui al comma 7. 3. Il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorita' delegata, ove istituita, puo' in ogni caso modificare o revocare il provvedimento adottato a norma del comma 1 con l'utilizzo delle medesime forme previste dal comma 2. 4. Nei casi di assoluta urgenza, che non consentono di acquisire tempestivamente l'autorizzazione di cui al comma 2, e qualora l'Autorita' delegata non sia istituita, il direttore del servizio di informazione per la sicurezza autorizza le condotte richieste e ne da' comunicazione immediata, e comunque non oltre le ventiquattro ore, al Presidente del Consiglio dei ministri, informandone il DIS, indicando circostanze e motivi dell'intervento di urgenza. 5. Il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorita' delegata, ove istituita, se l'autorizzazione era di sua competenza, qualora riscontri la sussistenza dei presupposti di cui all' articolo 17, nonche' il rispetto del termine di comunicazione di cui al comma 4, ratifica il provvedimento entro dieci giorni. 6. Nei casi in cui la condotta prevista dalla legge come reato sia stata posta in essere in assenza ovvero oltre i limiti delle autorizzazioni previste dal presente articolo, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta le necessarie misure e informa l'autorita' giudiziaria senza ritardo. 7. La documentazione relativa alle richieste di autorizzazione previste nel presente articolo e' conservata presso il DIS in apposito schedario segreto, unitamente alla documentazione circa le relative spese, secondo le norme emanate con il regolamento di cui all' articolo 4, comma 7. La rendicontazione di tali spese e' sottoposta a specifica verifica da parte dell'ufficio ispettivo del DIS, di cui all' articolo 4, comma 3, lettera i).»; «Art. 19 (Opposizione della speciale causa di giustificazione all'autorita' giudiziaria) 1. Quando risulta che per taluna delle condotte indicate all' articolo 17 e autorizzate ai sensi dell' articolo 18 sono iniziate indagini preliminari, il direttore del servizio di informazione per la sicurezza interessato, tramite il DIS, oppone all'autorita' giudiziaria che procede l'esistenza della speciale causa di giustificazione. 2. Nel caso indicato al comma 1, il procuratore della Repubblica interpella immediatamente il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che sia data conferma della sussistenza dell'autorizzazione di cui all' articolo 18. Gli atti delle indagini sul fatto e quelli relativi all'opposizione sono separati e iscritti in apposito registro riservato, per essere custoditi secondo modalita' che ne tutelino la segretezza. 3. Quando l'esistenza della speciale causa di giustificazione e' opposta nel corso dell'udienza preliminare o del giudizio, il Presidente del Consiglio dei ministri e' interpellato dal giudice che procede. 4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, se sussiste l'autorizzazione, ne da' comunicazione entro dieci giorni all'autorita' che procede, indicandone i motivi. Della conferma e' data immediata comunicazione al Comitato parlamentare di cui all' articolo 30. Nelle more della pronuncia del Presidente del Consiglio dei ministri il procedimento e' sospeso. 5. Se la conferma non interviene nel termine indicato al comma 4, essa si intende negata e l'autorita' giudiziaria procede secondo le ordinarie disposizioni. 6. Se il Presidente del Consiglio dei ministri conferma la sussistenza dell'autorizzazione, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, pronuncia, a seconda dei casi, sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione. Gli atti del procedimento sono, all'esito, trasmessi al procuratore della Repubblica, che li custodisce in archivio secondo modalita', dallo stesso determinate, idonee a tutelarne la segretezza. 7. Analoga procedura di custodia degli atti viene seguita quando e' sollevato conflitto di attribuzione fino a che il conflitto non sia stato risolto. 8. Se e' stato sollevato conflitto di attribuzione, la Corte costituzionale ha pieno accesso agli atti del procedimento e al provvedimento di autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, con le garanzie di segretezza che la Corte stessa stabilisce. 9. Quando l'esistenza della speciale causa di giustificazione e' eccepita dall'appartenente ai servizi di informazione per la sicurezza o da uno dei soggetti di cui all' articolo 17, comma 7, al momento dell'arresto in flagranza o dell'esecuzione di una misura cautelare, l'esecuzione del provvedimento e' sospesa e la persona e' accompagnata dalla polizia giudiziaria nei propri uffici per esservi trattenuta per il tempo strettamente necessario ai primi accertamenti e comunque non oltre ventiquattro ore, salvo il caso previsto al comma 10. 10. Il procuratore della Repubblica, immediatamente informato, provvede a norma degli articoli 390 e seguenti del codice di procedura penale, dispone le necessarie verifiche e chiede conferma al direttore generale del DIS, che deve rispondere entro ventiquattro ore dalla richiesta. La persona e' trattenuta negli uffici della polizia giudiziaria sino a quando perviene la conferma del direttore generale del DIS e comunque non oltre ventiquattro ore dalla ricezione della richiesta. Decorso il termine senza che sia pervenuta la conferma richiesta, si procede a norma del codice di procedura penale. 11. Se necessario, il procuratore della Repubblica chiede conferma al Presidente del Consiglio dei ministri, che conferma o smentisce l'esistenza della causa di giustificazione entro dieci giorni dalla richiesta. Se la conferma non interviene nel termine indicato, essa si intende negata e l'autorita' giudiziaria procede secondo le ordinarie disposizioni.»; «Art. 23 (Esclusione della qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza) (Omissis). 2. In relazione allo svolgimento di attivita' strettamente necessarie a una specifica operazione dei servizi di informazione per la sicurezza o volte alla tutela delle strutture e del personale del DIS o dei servizi di informazione per la sicurezza, la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza, con funzioni di polizia di prevenzione, puo' essere attribuita a taluno dei soggetti appartenenti al contingente speciale di cui all' articolo 21, per non oltre un anno, dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del direttore generale del DIS. Con le stesse modalita' la qualifica di agente di pubblica sicurezza, con funzione di polizia di prevenzione, puo' essere attribuita anche al personale delle Forze armate, che non ne sia gia' in possesso, che sia adibito, ai sensi dell' articolo 12, al concorso alla tutela delle strutture e del personale del DIS o dei servizi di informazione per la sicurezza. (Omissis).»; «Art. 24 (Identita' di copertura) 1. Il direttore generale del DIS, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorita' delegata, ove istituita, puo' autorizzare, su proposta dei direttori dell'AISE e dell'AISI, l'uso, da parte degli addetti ai servizi di informazione per la sicurezza, di documenti di identificazione contenenti indicazioni di qualita' personali diverse da quelle reali. Con la medesima procedura puo' essere disposta o autorizzata l'utilizzazione temporanea di documenti e certificati di copertura. (Omissis).»; «Art. 39 (Segreto di Stato) (Omissis). 11. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato notizie, documenti o cose relativi a fatti di terrorismo o eversivi dell'ordine costituzionale o a fatti costituenti i delitti di cui agli articoli 285, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale.». |
| Art. 9
Modifiche al d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, recante: «Approvazione del codice di procedura penale»
1. All'articolo 54-ter del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo» (( e le parole: «nell'articolo 51 comma 3-bis» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater» )). 2. All'articolo 54-quater, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, dopo le parole: «comma 3-bis» sono inserite le seguenti: «e comma 3-quater». (( 3. All'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: «2-bis. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 371-bis accede al registro delle notizie di reato, al registro di cui all'articolo 81 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' a tutti gli altri registri relativi al procedimento penale e al procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo accede, altresi', alle banche di dati logiche dedicate alle procure distrettuali e realizzate nell'ambito della banca di dati condivisa della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo». )) 4. All'articolo 371-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla rubrica, dopo la parola: «antimafia» sono aggiunte le seguenti: «e antiterrorismo»; b) al comma 1, dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»; dopo le parole: «comma 3-bis» sono inserite le seguenti: «e comma 3-quater»; dopo le parole: «prevenzione antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»; le parole: «A tal fine» sono sostituite dalle seguenti: «In relazione ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis» (( ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In relazione ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-quater, si avvale altresi' dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi.» )); c) al comma 2, dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»; d) al comma 3, dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»; alla lettera a), dopo le parole: «direzione nazionale antimafia» sono aggiunte le seguenti: «e antiterrorismo»; alla lettera b), dopo le parole: «direzione nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo», e le parole: «direzioni distrettuali antimafia» sono sostituite dalle seguenti: «procure distrettuali»; alla lettera c), infine, sono aggiunte le seguenti parole: «e ai delitti di terrorismo, anche internazionale»; alla lettera h), dopo le parole: «comma 3-bis» sono inserite le seguenti: «e comma 3-quater»; e) al comma 4, dopo le parole: «nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo» e le parole: «direzione nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo». (( 4-bis. All'articolo 724, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, le parole: «comma 3-bis» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3-bis e 3-quater». 4-ter. All'articolo 727, comma 5-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, le parole: «comma 3-bis» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3-bis e 3-quater» e dopo la parola: «antimafia» sono aggiunte le seguenti: «e antiterrorismo». ))
Riferimenti normativi
Si riporta il testo degli articoli 54-ter, 117, 371-bis, 724 e 727 del codice di procedura penale, come modificati dalla presente legge: «Art. 54-ter (Contrasti tra pubblici ministeri in materia di criminalita' organizzata) 1. Quando il contrasto previsto dagli articoli 54 e 54-bis, riguarda taluno dei reati indicati nell'articolo 2. 51, commi 3-bis e 3-quater, se la decisione spetta al procuratore generale presso la Corte di cassazione, questi provvede sentito il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo; se spetta al procuratore generale presso la corte di appello, questi informa il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo dei provvedimenti adottati.»; «Art. 117 (Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del pubblico ministero) 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 371, quando e' necessario per il compimento delle proprie indagini, il pubblico ministero puo' ottenere dall'autorita' giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329, copie di atti relativi ad altri procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto. L'autorita' giudiziaria puo' trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa. 2. L'autorita' giudiziaria provvede senza ritardo e puo' rigettare la richiesta con decreto motivato. 2-bis. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 371-bis accede al registro delle notizie di reato, al registro di cui all'articolo 81 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' a tutti gli altri registri relativi al procedimento penale e al procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo accede, altresi', alle banche dati logiche dedicate alle procure distrettuali e realizzate nell'ambito della banca dati condivisa della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.» «Art. 371-bis (Attivita' di coordinamento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo) 1. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis e comma 3-quater e in relazione ai procedimenti di prevenzione antimafia e antiterrorismo. In relazione ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-quater, si avvale altresi' dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi. 2. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita funzioni di impulso nei confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attivita' di indagine, di garantire la funzionalita' dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestivita' delle investigazioni. 3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, in particolare: a) d'intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo; b) cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e delle procure distrettuali, la necessaria flessibilita' e mobilita' che soddisfino specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali; c) ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati provvede all'acquisizione e all'elaborazione di notizie, informazioni e dati attinenti alla criminalita' organizzata e ai delitti di terrorismo, anche internazionale; d-e) soppresse; f) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalita' secondo le quali realizzare il coordinamento nell'attivita' di indagine; g) riunisce i procuratori distrettuali interessati al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento; h) dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la corte di cassazione, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis e comma 3-quater quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non e' stato possibile a causa della: 1) perdurante e ingiustificata inerzia nella attivita' di indagine; 2) ingiustificata e reiterata violazione dei doveri previsti dall'articolo 371 ai fini del coordinamento delle indagini; 3) soppresso. 4. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo provvede alla avocazione dopo aver assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un magistrato della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo all'uopo designato. Salvi casi particolari, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo o il magistrato da lui designato non puo' delegare per il compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico ministero.»; «Art. 724 (Procedimento in sede giurisdizionale) 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 726 e 726-ter, non si puo' dare esecuzione alla rogatoria dell'autorita' straniera senza previa decisione favorevole della corte di appello del luogo in cui deve procedersi agli atti richiesti . 1-bis. Quando la domanda di assistenza giudiziaria ha per oggetto atti che devono essere eseguiti in piu' distretti di corte d'appello, la stessa e' trasmessa, direttamente dall'autorita' straniera, o tramite il Ministero della giustizia o altra autorita' giudiziaria italiana eventualmente adita, alla Corte di cassazione, che determina secondo le forme previste dagli articoli 32, comma 1, e 127, in quanto compatibili, la corte d'appello competente, tenuto conto anche del numero di atti da svolgere e della tipologia ed importanza degli stessi con riferimento alla dislocazione delle sedi giudiziarie interessate. L'avviso di cui all'articolo 127, comma 1, e' comunicato soltanto al procuratore generale presso la Corte di cassazione. La Corte di cassazione trasmette gli atti alla corte d'appello designata, comunicando la decisione al Ministero della giustizia. 2. Il procuratore generale, ricevuti gli atti dal ministro di grazia e giustizia, presenta la propria requisitoria alla corte di appello e trasmette senza ritardo al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo copia delle rogatorie dell'autorita' straniera che si riferiscono ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater. 3. Il presidente della corte fissa la data dell'udienza e ne da' comunicazione al procuratore generale. 4. La corte da' esecuzione alla rogatoria con ordinanza. 5. L'esecuzione della rogatoria e' negata: a) se gli atti richiesti sono vietati dalla legge e sono contrari a principi dell'ordinamento giuridico dello Stato; b) se il fatto per cui procede l'autorita' straniera non e' previsto come reato dalla legge italiana e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla rogatoria; c) se vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalita', alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali possano influire sullo svolgimento o sull'esito del processo e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla rogatoria. 5-bis. L'esecuzione della rogatoria e' sospesa se essa puo' pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato.»; «Art. 727 (Trasmissione di rogatorie ad autorita' straniere) 1. Le rogatorie dei giudici e dei magistrati del pubblico ministero dirette, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, alle autorita' straniere per comunicazioni, notificazioni e per attivita' di acquisizione probatoria, sono trasmesse al ministro di grazia e giustizia il quale provvede all'inoltro per via diplomatica. 2. Il ministro dispone con decreto, entro trenta giorni dalla ricezione della rogatoria, che non si dia corso alla stessa, qualora ritenga che possano essere compromessi la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato. 3. Il ministro comunica all'autorita' giudiziaria richiedente la data di ricezione della richiesta e l'avvenuto inoltro della rogatoria ovvero il decreto previsto dal comma 2. 4. Quando la rogatoria non e' stata inoltrata dal ministro entro trenta giorni dalla ricezione e non sia stato emesso il decreto previsto dal comma 2, l'autorita' giudiziaria puo' provvedere all'inoltro diretto all'agente diplomatico o consolare italiano, informandone il ministro di grazia e giustizia. 5. Nei casi urgenti, l'autorita' giudiziaria trasmette la rogatoria a norma del comma 4 dopo che copia di essa e' stata ricevuta dal ministro di grazia e giustizia. Resta salva l'applicazione della disposizione del comma 2 sino al momento della trasmissione della rogatoria, da parte dell'agente diplomatico o consolare, all'autorita' straniera. 5-bis. Quando, a norma di accordi internazionali, la domanda di assistenza giudiziaria puo' essere eseguita secondo modalita' previste dall'ordinamento dello Stato, l'autorita' giudiziaria, nel formulare la domanda di assistenza, ne specifica le modalita' indicando gli elementi necessari per l'utilizzazione processuale degli atti richiesti. 5-ter. In ogni caso, copia delle rogatorie dei magistrati del pubblico ministero, formulate nell'ambito di procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, e' trasmessa senza ritardo al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.». Si riporta il testo vigente dell'articolo 54-quater, comma 3, del sopra citato codice di procedura penale: «Art. 54-quater (Richiesta di trasmissione degli atti a un diverso pubblico Ministero) (Omissis). 3. Il pubblico ministero decide entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta e, ove la accolga, trasmette gli atti del procedimento all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente, dandone comunicazione al richiedente. Se non provvede in tal senso, il richiedente, entro i successivi dieci giorni, puo' chiedere al procuratore generale presso la corte di appello o, qualora il giudice ritenuto competente appartenga ad un diverso distretto, al procuratore generale presso la Corte di cassazione, di determinare quale ufficio del pubblico ministero deve procedere. Il procuratore generale, assunte le necessarie informazioni, provvede alla determinazione, entro venti giorni dal deposito della richiesta, con decreto motivato dandone comunicazione alle parti ed agli uffici interessati. Quando la richiesta riguarda taluno dei reati indicati nell'articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater, il procuratore generale provvede osservando le disposizioni dell'articolo 54-ter. (Omissis).». |
| Art. 10
Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante: Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione
1. L'articolo 103 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e' sostituito dal seguente: «Art. 103. (Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo). 1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione e' istituita la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. 2. Alla Direzione sono preposti un magistrato, con funzioni di Procuratore nazionale, e due magistrati con funzioni di procuratore aggiunto, nonche', quali sostituti, magistrati che abbiano conseguito la terza valutazione di professionalita'. 3. I magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo sono scelti tra coloro che hanno svolto, anche non continuativamente, funzioni di pubblico ministero per almeno dieci anni e che abbiano specifiche attitudini, capacita' organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti in materia di criminalita' organizzata e terroristica. L'anzianita' nel ruolo puo' essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali. 4. Alla nomina del procuratore nazionale si provvede con la procedura prevista dall'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195. 5. Gli incarichi di procuratore nazionale e di procuratore aggiunto hanno una durata di quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta. 6. Al procuratore nazionale sono attribuite le funzioni previste dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale.». 2. All'articolo 104, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo». 3. All'articolo 105, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: «comma 3-bis» sono inserite le seguenti: «e comma 3-quater»; dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»; dopo le parole: «direzione nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»; dopo le parole: «direzioni distrettuali antimafia» sono inserite le seguenti: «oltre che quelli addetti presso le procure distrettuali alla trattazione di procedimenti in materia di terrorismo anche internazionale»; infine, dopo le parole: «comunicato al procuratore nazionale antimafia» sono aggiunte le seguenti: «e antiterrorismo». 4. All'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni: dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia» sono aggiunte le seguenti: «e antiterrorismo»; dopo le parole: «direzione nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo».
Riferimenti normativi
Si riporta il testo vigente degli articoli 103, 104, 105, comma 1, e 106, comma 1, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) come modificati dalla presente legge: «Art. 103 (Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo). 1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione e' istituita la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. 2. Alla Direzione sono preposti un magistrato, con funzioni di Procuratore nazionale, e due magistrati con funzioni di procuratore aggiunto, nonche', quali sostituti, magistrati che abbiano conseguito la terza valutazione di professionalita'. 3. I magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo sono scelti tra coloro che hanno svolto, anche non continuativamente, funzioni di pubblico ministero per almeno dieci anni e che abbiano specifiche attitudini, capacita' organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti in materia di criminalita' organizzata e terroristica. L'anzianita' nel ruolo puo' essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali. 4. Alla nomina del procuratore nazionale si provvede con la procedura prevista dall'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195. 5. Gli incarichi di procuratore nazionale e di procuratore aggiunto hanno una durata di quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta. 6. Al procuratore nazionale sono attribuite le funzioni previste dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale.»; «Art. 104 (Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione in relazione all'attivita' di coordinamento investigativo) 1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione esercita la sorveglianza sul procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e sulla relativa Direzione nazionale.»; «Art. 105 (Applicazione di magistrati del pubblico ministero in casi particolari 1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater, del codice di procedura penale, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo puo', quando si tratta di procedimenti di particolare complessita' o che richiedono specifiche esperienze e competenze professionali, applicare temporaneamente alle procure distrettuali i magistrati appartenenti alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e quelli appartenenti alle direzioni distrettuali antimafia oltre che quelli addetti presso le procure distrettuali alla trattazione di procedimenti in materia di terrorismo anche internazionale nonche', con il loro consenso, magistrati di altre procure della Repubblica presso i tribunali. L'applicazione e' disposta anche quando sussistono protratte vacanze di organico, inerzia nella conduzione delle indagini, ovvero specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali. L'applicazione e' disposta con decreto motivato. Il decreto e' emesso sentiti i procuratori generali e i procuratori della Repubblica interessati. Quando si tratta di applicazioni alla procura distrettuale avente sede nel capoluogo del medesimo distretto, il decreto e' emesso dal procuratore generale presso la corte di appello. In tal caso il provvedimento e' comunicato al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Omissis.»; «Art. 106 (Applicazione di magistrati in materia di misure di prevenzione) 1. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo puo' disporre, nell'ambito dei poteri attribuitigli dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale e sentito il competente procuratore distrettuale, l'applicazione temporanea di magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo alle procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione patrimoniale. Si applica, in quanto compatibile, l' articolo 105. (Omissis).». |
| Art. 11 Europa
1. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 59.170.314 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1º agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º ottobre 2014, n. 141, di seguito elencate: a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo; b) Joint Enterprise. 2. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 206.133 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata EUFOR ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 1º agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º ottobre 2014, n. 141. 3. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 4.316.740 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1º agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º ottobre 2014, n. 141. 4. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 955.330 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e di euro 46.210 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1º agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º ottobre 2014, n. 141. 5. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2015 e fino al 31 marzo 2015, la spesa di euro 65.505 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP), di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 1º agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º ottobre 2014, n. 141. 6. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 19.105.564 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1º agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º ottobre 2014, n. 141. 7. E' autorizzata, fino al 31 agosto 2015, la spesa di euro 6.993.960 per la partecipazione di personale militare alla missione della NATO denominata Baltic Air Policing.
Riferimenti normativi
Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 del decreto-legge 1 agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 ottobre 2014, n. 141 (Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' disposizioni per il rinnovo dei comitati degli italiani all'estero): «Art. 1 (Europa) 1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 36.002.777 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di cui all' articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28, di seguito elencate: a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo; b) Joint Enterprise. 2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 138.933 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata EUFOR ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28. 3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 2.742.940 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all' articolo 1, comma 3, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28. 4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 652.610 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e di euro 31.830 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all' articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28. 5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 133.921 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP), di cui all' articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28. 6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 7.732.311 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all' articolo 1, comma 6, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28.». |
| Art. 12 Asia
1. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 126.406.473 per la partecipazione di personale militare alla missione della NATO in Afghanistan, denominata Resolute Support Mission (RSM), di cui alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2189 (2014), e per la proroga della partecipazione alla missione EUPOL Afghanistan, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1º agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º ottobre 2014, n. 141. 2. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 14.384.195 per la proroga dell'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar e a Tampa per le esigenze connesse con le missioni internazionali in Medio Oriente e Asia. 3. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 519.084 per l'impiego di personale appartenente al Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana per le esigenze di supporto sanitario delle missioni internazionali in Medio Oriente e Asia. 4. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 119.477.897 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unita' navali nella UNIFIL Maritime Task Force, e per la proroga dell'impiego di personale militare in attivita' di addestramento delle forze armate libanesi, di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 1º agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º ottobre 2014, n. 141. 5. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 1.868.802 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH2) e per la proroga dell'impiego di personale militare in attivita' di addestramento delle forze di sicurezza palestinesi, di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 1º agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º ottobre 2014, n. 141. 6. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 90.655 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 1º agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º ottobre 2014, n. 141. 7. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 142.170 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 1º agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º ottobre 2014, n. 141. 8. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2015 e fino al 31 marzo 2015, la spesa di euro 92.594 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 1º agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º ottobre 2014, n. 141. 9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 132.782.371 per la partecipazione di personale militare alle attivita' della coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica (( del Daesh )). E' altresi' autorizzata la ulteriore spesa di euro 2.219.355 per il personale militare che ha partecipato alle medesime attivita' nel periodo dal 1° novembre 2014 al 31 dicembre 2014.
Riferimenti normativi
Si riporta il testo vigente dell'articolo 2 del decreto-legge 1 agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 ottobre 2014, n. 141: «Art. 2 (Asia) 1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 183.635.692 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL Afghanistan, di cui all' articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28. 2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 9.124.600 per la proroga dell'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan, di cui all' articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28. (12) 3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 333.009 per l'impiego di personale appartenente al Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana per le esigenze di supporto sanitario delle missioni internazionali in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti. 3-bis. Concluse le missioni in corso di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, la partecipazione dell'Italia ad ulteriori missioni militari in Afghanistan sara' valutata dal Governo italiano in presenza di una eventuale formale richiesta del Governo afgano e di concerto con le organizzazioni internazionali coinvolte; di essa deve essere data preventiva comunicazione alle Camere, che adottano le conseguenti deliberazioni. 4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 76.223.973 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unita' navali nella UNIFIL Maritime Task Force, e per la proroga dell'impiego di personale militare in attivita' di addestramento delle forze armate libanesi, di cui all' articolo 2, comma 4, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28. 5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 1.236.817 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH2) e per la proroga dell'impiego di personale militare in attivita' di addestramento delle forze di sicurezza palestinesi, di cui all' articolo 2, comma 5, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28. 6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 61.100 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all' articolo 2, comma 6, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28. 7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 64.230 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all' articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28. 8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 188.558 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui all' articolo 2, comma 8, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28.». |
| Art. 13 Africa
1. E' autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 2015 e fino al (( 14 febbraio 2015 )), la spesa di (( euro 92.998 )) per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Libia, denominata European Union Border Assistance Mission in Libya (EUBAM Libya), e per la proroga dell'impiego di personale militare in attivita' di assistenza, supporto e formazione delle forze armate libiche, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141. 2. (( (Soppresso) )). 3. E' autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 29.474.175 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea per il contrasto della pirateria denominata Atalanta, di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 ottobre 2014, n. 141. (( Conclusa la missione in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e comunque non oltre la data del 30 settembre 2015, la partecipazione dell'Italia alla predetta operazione sara' valutata, sentite le competenti Commissioni parlamentari, in relazione agli sviluppi della vicenda dei due fucilieri della Marina militare attualmente trattenuti in India. )) 4. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 21.235.771 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione europea denominate EUTM Somalia e EUCAP Nestor e alle ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale, nonche' per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti e per la proroga dell'impiego di personale militare in attivita' di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 1º agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º ottobre 2014, n. 141. 5. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 2.055.462 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite in Mali, denominata United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA), e alle missioni dell'Unione europea denominate EUCAP Sahel Niger, EUTM Mali ed EUCAP Sahel Mali, di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 1º agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º ottobre 2014, n. 141. 6. E' autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 2015 e fino al (( 31 marzo 2015 )), la spesa di (( euro 1.401.305 )) per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica Centrafricana, denominata EUFOR RCA, di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141. 7. E' autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 2015 e fino al (( 31 marzo 2015 )), la spesa di euro 147.945 per la proroga della partecipazione di personale militare al Gruppo militare di osservatori internazionali della cessazione delle ostilita' militari nella Repubblica del Mozambico, denominato EMOCHM, di cui all'articolo 3, comma 7-ter, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.
Riferimenti normativi
Si riporta il testo vigente dell'articolo 3, commi 1, 4, 5, 6, 7 e 7-ter del decreto-legge 1 agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla citata legge 1 ottobre 2014, n. 141: «Art. 3 (Africa) 1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 5.182.970 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Libia, denominata European Union Border Assistance Mission in Libya (EUBAM Libya), e per la proroga dell'impiego di personale militare in attivita' di assistenza, supporto e formazione delle forze armate libiche, di cui all' articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28. (Omissis). 4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 23.958.858 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea denominata Atalanta e all'operazione della NATO denominata Ocean Shield per il contrasto della pirateria, di cui all' articolo 3, comma 4, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28. Concluse le missioni in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, la partecipazione dell'Italia alle predette operazioni sara' valutata in relazione agli sviluppi della vicenda dei due fucilieri di marina del Battaglione San Marco attualmente trattenuti in India. 5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 17.836.535 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione europea denominate EUTM Somalia e EUCAP Nestor e alle ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale, nonche' per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti e per la proroga dell'impiego di personale militare in attivita' di addestramento delle forze di polizia somale, di cui all' articolo 3, comma 5, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28. 6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 1.408.035 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite in Mali, denominata United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA), e alle missioni dell'Unione europea denominate EUCAP Sahel Niger ed EUTM Mali, di cui all' articolo 3, comma 6, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28, nonche' per la partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea denominata EUCAP Sahel Mali, di cui alla decisione 2014/219/PESC del Consiglio del 15 aprile 2014. 7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 2.987.065 per la partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica Centrafricana, denominata EUFOR RCA, di cui alla decisione 2014/73/PESC del Consiglio del 10 febbraio 2014. (Omissis). 7-ter. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 150.000 per la partecipazione di personale militare al Gruppo militare di osservatori internazionali della cessazione delle ostilita' militari nella Repubblica del Mozambico, denominato EMOCHM.». |
| Art. 14
Assicurazioni, trasporto, infrastrutture, AISE, cooperazione civile-militare, cessioni
1. E' autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 73.457.600 per la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni internazionali di cui al presente decreto. 2. E' autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 8.600.000 per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all'AISE dall'articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124. 3. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessita' della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, e' autorizzata, per l'anno 2015 la spesa complessiva di euro 2.060.000 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale dello Stato, disposti nei casi di necessita' e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali nei Balcani, in Afghanistan, Libano, Libia e Corno d'Africa, di cui al presente decreto. 4. Sono autorizzate, per l'anno 2015, le seguenti spese: a) euro 91.000, per la cessione, a titolo gratuito, di quattro VBL PUMA 4X4 e undici kit per la manutenzione alle Forze armate della Repubblica di Gibuti; b) euro 220.000, per la cessione, a titolo gratuito, di materiale di armamento alla Repubblica d'Iraq; c) euro 795.000, per la cessione, a titolo gratuito, di settanta visori notturni alla Repubblica tunisina. 5. E' autorizzata, per l'anno 2015, la cessione, a titolo gratuito, di quattro veicoli multiruolo, di cui un VM90 PROTETTO e tre VM90 TORPEDO, nonche' di effetti di vestiario ed equipaggiamento alle Forze armate della Repubblica federale di Somalia. 6. Le cessioni di cui all'articolo 1, comma 32, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2013, n. 12, all'articolo 4, comma 4, lettera d), del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28, e all'articolo 4, comma 3, lettera d), del decreto-legge 1º agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º ottobre 2014, n. 141, possono essere effettuate nell'anno 2015, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (( 6-bis. E' autorizzata, per l'anno 2015, l'ulteriore spesa di euro 2.000.000 per l'ammissione di personale militare straniero alla frequenza di corsi presso istituti, scuole e altri enti militari con le modalita' di cui all'articolo 573 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. ))
Riferimenti normativi
Per il testo vigente dell'articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124 si vedano le note riportate all'articolo 8. Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, comma 32, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2013, n. 12, (Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione): «Art. 1 (Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia) (Omissis). 32. Il Governo italiano e' autorizzato, per l'anno 2013, a cedere, a titolo gratuito, al Governo dello Stato d'Eritrea materiale ferroviario dichiarato fuori servizio.» Si riporta il testo vigente dell'articolo 4, comma 4, lettera d), del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28 (Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione): «Art. 4 (Assicurazioni, trasporto, infrastrutture, AISE, cooperazione civile-militare, cessioni) (Omissis). 4. Il Ministero della difesa e' autorizzato, per l'anno 2014, a effettuare le seguenti cessioni a titolo gratuito: a-c) (Omissis).; d) alla Repubblica tunisina: n. 25 giubbetti antiproiettile.». Si riporta il testo vigente dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 1 agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 ottobre 2014, n. 141 (per la rubrica si vedano le note riportate all'articolo 11): «Art. 4 (Assicurazioni trasporti e infrastrutture, AISE, cessioni, cooperazione civile-militare, operazione di scorta marittima, assetti nazionali) (Omissis). 3. Il Ministero della difesa e' autorizzato, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, a effettuare le seguenti cessioni a titolo gratuito: a-c) (Omissis).; d) al Regno Hascemita di Giordania: n. 24 Blindo Centauro.». Si riporta il testo vigente dell'articolo 573 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare): «Art. 537 (Programmi con la partecipazione o collaborazione di Paesi esteri) 1. Se i rapporti contrattuali derivanti dall'attuazione dei programmi di cui all' articolo 536 implicano la partecipazione o, comunque, la collaborazione di Paesi esteri, direttamente o per il tramite di agenzie o enti plurinazionali, il Ministro della difesa e' autorizzato a stipulare contratti o comunque ad assumere impegni nei limiti dell'intera somma, considerando a questi fini anche gli importi da riassegnare a bilancio ai sensi dell' articolo 549.». |
| Art. 15 Disposizioni in materia di personale
1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano l'articolo 3, commi da 1, alinea, a 5, 8 e 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197. 2. L'indennita' di missione, di cui all'articolo 3, comma 1, alinea, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e' corrisposta nella misura del 98 per cento o nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e alloggio gratuiti. 3. Per il personale che partecipa alle missioni di seguito elencate, l'indennita' di missione di cui al comma 2 e' calcolata sulle diarie indicate a fianco delle stesse: a) missioni Resolute Support ed EUPOL Afghanistan, UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite e il personale impiegato in attivita' di addestramento delle forze armate libanesi, missione di cui all'articolo 12, comma 9, nonche' il personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein, in Qatar, a Tampa e in servizio di sicurezza presso le sedi diplomatiche di Kabul e di Herat: diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman; b) nell'ambito delle missioni per il contrasto della pirateria, per il personale impiegato presso l'Head Quarter di Northwood: diaria prevista con riferimento alla Gran Bretagna-Londra; c) missione EUMM Georgia: diaria prevista con riferimento alla Turchia; d) missioni EUTM Somalia, EUCAP Nestor, EUCAP Sahel Niger, EUFOR RCA, MINUSMA, EUTM Mali, EUCAP Sahel Mali, ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano, nonche' al personale impiegato nel Gruppo militare di osservatori internazionali EMOCHM, in attivita' di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane e per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti: diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo; e) EUBAM Libya, compreso il personale impiegato nella Repubblica tunisina: diaria prevista con riferimento alla Libia; f) nell'ambito della missione EUTM Somalia, per il personale impiegato presso l'Head Quarter di Bruxelles: diaria prevista con riferimento al Belgio-Bruxelles. 4. Al personale (( impiegato nelle attivita' di cui all'articolo 5, comma 3-bis, e nelle )) missioni di cui agli articoli 11, comma 6, e 13, comma 3, del presente decreto e all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, il compenso forfettario di impiego e la retribuzione per lavoro straordinario sono corrisposti in deroga, rispettivamente, ai limiti di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e ai limiti orari individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231. Al personale di cui all'articolo 1791, commi 1 e 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il compenso forfettario di impiego e' attribuito nella misura di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2007. 5. Al personale impiegato nelle missioni internazionali di cui al presente decreto, nonche' al personale inviato in supporto alle medesime missioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, e all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197. 6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche al personale impiegato nelle missioni delle Nazioni Unite denominate United Nations Military Observer Group in India and Pakistan (UNMOGIP), United Nations Truce Supervision Organization in Middle East (UNTSO), United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO) e nella missione multinazionale denominata Multinational Force and Observers in Egitto (MFO), nonche' nelle missioni Interim Air Policing della NATO. (( 6-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 1, 2, 3, 6 e 6-bis sono abrogati; b) al comma 4: 1) le parole: «e della partecipazione di personale militare alle operazioni di cui all'articolo 4, comma 13, del presente decreto» e le parole: «nei casi in cui non sono previsti i servizi di protezione di cui al comma 1 e» sono soppresse; 2) le parole: «individuate con il decreto di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «soggette al rischio di pirateria, individuate con decreto del Ministro della difesa, sentiti i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dei rapporti periodici dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO)»; c) al comma 5, le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2016»; d) al comma 5-bis, le parole: «di cui al comma 1», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 4». 6-ter. All'articolo 111, comma 1, lettera a), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, le parole: «, anche con le modalita' di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130» sono soppresse. 6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter entrano in vigore il 1° giugno 2015. 6-quinquies. Ogniqualvolta siano impiegate nel contesto internazionale forze di polizia a ordinamento militare, il Governo specifica nella relazione quadrimestrale, e comunque al momento dell'autorizzazione o della proroga della missione stessa, se i militari in oggetto rientrino sotto il comando della Gendarmeria europea (Eurogendfor). ))
Riferimenti normativi
Si riporta il testo vigente dell'articolo 3, commi da 1, alinea, a 5, 8 e 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108 (Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali): «Art. 3 (Disposizioni in materia di personale) 1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale per fine missione, al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui alla presente legge e' corrisposta, al netto delle ritenute, per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennita' di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nelle misure di seguito indicate, detraendo eventuali indennita' e contributi corrisposti allo stesso titolo agli interessati direttamente dagli organismi internazionali: a) nella misura del 98 per cento al personale che partecipa alle missioni MSU, EULEX Kosovo, Security Force Training Plan, Joint Enterprise, ALTHEA, UNMIK, TIPH 2, EUBAM Rafah; b) nella misura del 98 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, al personale che partecipa alle missioni ISAF ed EUPOL AFGHANISTAN, UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, nonche' al personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti e in Iraq, al personale impiegato nelle unita' di coordinamento JMOUs e al personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso le sedi diplomatiche di Kabul e di Herat; c) nella misura intera al personale che partecipa alla missione EUPOL COPPS in Palestina e alla missione dell'Unione europea in Moldova e Ucraina; d) nella misura intera incrementata del 30 per cento, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale che partecipa alle missioni CIU, UNAMID, EUPOL RD CONGO, UNFICYP, Atalanta in Gran Bretagna, EUPM, nonche' al personale impiegato presso il Military Liaison Office della missione Joint Enterprise e il NATO HQ Tirana; e) nella misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale impiegato in Iraq, in Bahrein e a Tampa; f) nella misura del 98 per cento, ovvero intera incrementata del 30 per cento se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, calcolata sulla diaria prevista con riferimento alla Turchia, al personale che partecipa alla missione EUMM Georgia. 2. All'indennita' di cui al comma 1 e al trattamento economico corrisposto al personale che partecipa alle attivita' di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all' articolo 2, comma 11, non si applica l' articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 3. Al personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica e alla missione in Libia si applicano il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennita' speciale, di cui all' articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero. Non si applica l' articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 4. Per il periodo dal 1º luglio 2009 al 31 ottobre 2009, ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali di cui al presente articolo, in sostituzione dell'indennita' di impiego operativo ovvero dell'indennita' pensionabile percepita, e' corrisposta, se piu' favorevole, l'indennita' di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base di cui all' articolo 2, primo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, se militari in servizio permanente o volontari in ferma breve trattenuti in servizio o in rafferma biennale, e a euro 70, se volontari in ferma prefissata. Si applicano l' articolo 19, primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e l' articolo 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 5. Il personale militare, impiegato dall'ONU con contratto individuale nelle missioni internazionali di cui alla presente legge, conserva il trattamento economico fisso e continuativo e percepisce l'indennita' di missione prevista dalle disposizioni vigenti, con spese di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione. Eventuali retribuzioni o altri compensi corrisposti direttamente dall'ONU allo stesso titolo, con esclusione di indennita' e rimborsi per servizi fuori sede, sono versati all'Amministrazione al netto delle ritenute, fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell'indennita' di missione percepiti, al netto delle ritenute, e delle spese di vitto e alloggio. (Omissis). 6. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, presso i comandi, le unita', i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali e per le attivita' di concorso con le Forze di polizia di cui alla presente legge sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni. 7. Per esigenze connesse con le missioni internazionali di cui alla presente legge, in deroga a quanto previsto dall' articolo 64 della legge 10 aprile 1954, n. 113, possono essere richiamati in servizio a domanda, secondo le modalita' di cui all' articolo 25 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, nei limiti del contingente annuale stabilito dalla legge di bilancio per gli ufficiali delle forze di completamento. 8. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste dalle disposizioni vigenti, per esigenze connesse con le missioni internazionali di cui alla presente legge, il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno puo' essere prolungato, previo consenso degli interessati, per un massimo di sei mesi. 9. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui alla presente legge si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7 e 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15. 10. ». Si riporta il testo vigente degli articoli 3, comma 6, e 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197 (Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti in materia di personale della Difesa): «Art. 3 (Disposizioni in materia di personale) 1-5. 6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l' articolo 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, si applica anche al personale del Corpo della guardia di finanza impiegato nelle missioni internazionali di cui al presente decreto, che abbia presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal medesimo Corpo. (Omissis).»; «Art. 4 (Disposizioni in materia penale) (Omissis). 1-sexies. Non e' punibile il militare che, nel corso delle missioni di cui all' articolo 2, in conformita' alle direttive, alle regole di ingaggio ovvero agli ordini legittimamente impartiti, fa uso ovvero ordina di fare uso delle armi, della forza o di altro mezzo di coazione fisica, per le necessita' delle operazioni militari. 1-septies. Quando nel commettere uno dei fatti previsti dal comma 1-sexies si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge, dalle direttive, dalle regole di ingaggio o dagli ordini legittimamente impartiti, ovvero imposti dalla necessita' delle operazioni militari, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi se il fatto e' previsto dalla legge come delitto colposo. (Omissis).». Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130 (Proroga delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nonche' degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Misure urgenti antipirateria) come modificato dalla presente legge: «Art. 5 (Ulteriori misure di contrasto alla pirateria) 1. (Abrogato) 2. (Abrogato) 3. (Abrogato) 4. Nell'ambito delle attivita' internazionali di contrasto alla pirateria, anche in relazione all' azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, ed in attesa della ratifica delle linee guida del «Maritime Safety Committee» (MSC) delle Nazioni Unite in seno all'«International Maritime Organization» (IMO), e' consentito, nei limiti di cui ai commi 5, 5-bis e 5-ter, l'impiego di guardie giurate, autorizzate ai sensi degli articoli 133 e 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, che transitano in acque internazionali soggette al rischio di pirateria, individuate con decreto del Ministro della difesa, sentiti i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dei rapporti periodici dell' Organizzazione marittima internazionale (IMO). 5. L'impiego di cui al comma 4 e' consentito esclusivamente a bordo delle navi predisposte per la difesa da atti di pirateria, mediante l'attuazione di almeno una delle vigenti tipologie ricomprese nelle «best management practices» di autoprotezione del naviglio definite dall'IMO, nonche' autorizzate alla detenzione delle armi ai sensi del comma 5-bis, attraverso il ricorso a guardie giurate individuate preferibilmente tra quelle che abbiano prestato servizio nelle Forze armate, anche come volontari, con esclusione dei militari di leva, e che abbiano superato i corsi teorico-pratici di cui all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154, adottato in attuazione dell' articolo 18 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Fino al 30 giugno 2016 possono essere impiegate anche le guardie giurate che non abbiano ancora frequentato i predetti corsi teorico-pratici, a condizione che abbiano partecipato per un periodo di almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi e che tale condizione sia attestata dal Ministero della difesa. 5-bis. Il personale di cui al comma 4, nell'espletamento del servizio di cui al comma 5 ed entro i limiti territoriali delle acque internazionali a rischio di pirateria ivi previsti, puo' utilizzare le armi comuni da sparo nonche' le armi in dotazione delle navi, appositamente predisposte per la loro custodia, detenute previa autorizzazione rilasciata all'armatore, in relazione alla tipologia delle armi, ai sensi degli articoli 28 e 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. La predetta autorizzazione e' rilasciata anche per l'acquisto, il trasporto e la cessione in comodato al medesimo personale di cui al comma 4. Con le medesime autorizzazioni possono essere autorizzati anche l'imbarco e lo sbarco delle armi a bordo delle navi di cui al comma 5, nei porti degli Stati le cui acque territoriali sono confinanti con le aree a rischio pirateria individuate con il decreto del Ministro della difesa, di cui al comma 4. Con le medesime autorizzazioni possono essere autorizzati anche l'imbarco e lo sbarco delle armi a bordo delle navi di cui al comma 5, nei porti degli Stati le cui acque territoriali sono confinanti con le aree a rischio di pirateria individuate con il decreto del Ministro della difesa, di cui al comma 4. 5-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 31 marzo 2012, sono determinate le modalita' attuative dei commi 5 e 5-bis, comprese quelle relative all'imbarco e allo sbarco delle armi, al porto e al trasporto delle stesse e del relativo munizionamento, alla quantita' di armi detenute a bordo della nave e alla loro tipologia, nonche' ai rapporti tra il personale di cui al comma 4 ed il comandante della nave durante l'espletamento dei compiti di cui al medesimo comma. 6. (Abrogato) 6-bis. (Abrogato) 6-ter. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». Si riporta il testo vigente dell'articolo 9, commi 3 e 4 , del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171 (Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007): «Art. 9 (Compenso forfettario di impiego e di guardia) (Omissis). 3. Al personale impiegato in esercitazioni o in operazioni militari caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, che si protraggono senza soluzione di continuita' per almeno quarantotto ore con l'obbligo di rimanere disponibili nell'ambito dell'unita' operativa o nell'area di esercitazione, continua a essere corrisposto il compenso forfettario di impiego, istituito con l' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, nelle misure giornaliere attualmente in vigore e riportate nell'allegata tabella 2, da corrispondere in sostituzione agli istituti connessi con l'orario di lavoro, per un periodo non superiore a 120 giorni all'anno. 4. A decorrere dal 1° gennaio 2008, ai sensi dall' articolo 12- ter, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, il compenso di cui ai precedenti commi 1 e 3 nell'ambito delle risorse disponibili, e' attribuito, con le stesse modalita' previste dal presente articolo, anche ai volontari in ferma quadriennale in misura pari al 70 per cento di quella prevista per il 1° Caporal Maggiore e gradi corrispondenti. (Omissis).». Si riporta il testo vigente dell'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231 (Disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare): «Art. 10 (Orario delle attivita' giornaliere) (Omissis). 3. Per la eventuale corresponsione di compensi per prestazioni straordinarie, in aggiunta alle due ore obbligatorie settimanali di cui al comma 1, vengono istituiti appositi fondi negli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero della marina mercantile, le cui dotazioni non potranno superare, rispettivamente, l'importo in ragione d'anno di lire 228 miliardi e 2 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992. Con decreti dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabiliti i limiti orari individuali, che dovranno tener conto specifica mente delle particolari situazioni delle Forze di superficie e subacquee in navigazione, di quelle impegnate in specifiche attivita' che abbiano carattere di continuita' o che comunque impediscano recuperi orari, in relazione agli impegni connessi alle funzioni realmente svolte, nonche' alle particolari situazioni delle Forze al di fuori del territorio nazionale. (Omissis).». Si riporta il testo vigente dell'articolo 1791, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (per la rubrica si vedano le note riportate all'articolo 14): «Art. 1791 (Retribuzione base dei volontari in ferma prefissata) 1. Ai volontari in ferma prefissata di un anno, con la qualifica di soldato, comune di 2^ classe e aviere, e' corrisposta una paga netta giornaliera determinata nella misura percentuale del 60 per cento riferita al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennita' integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in servizio permanente. 2. La misura percentuale e' pari al 70 per cento per i volontari in rafferma annuale e per i volontari in ferma prefissata quadriennale. In aggiunta al trattamento economico di cui ai commi 1 e 2, ai volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale che prestano servizio nei reparti alpini e' attribuito un assegno mensile di cinquanta euro. (Omissis).». Si riporta il testo vigente dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12 (Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali): «Art. 5 (Disposizioni in materia penale) 1. Al personale militare che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano il codice penale militare di pace e l' articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6. 2. I reati commessi dallo straniero nei territori o nell'alto mare in cui si svolgono gli interventi e le missioni internazionali di cui al presente decreto, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti agli interventi e alle missioni stessi, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate. 3. Per i reati di cui al comma 2 e per i reati attribuiti alla giurisdizione dell'autorita' giudiziaria ordinaria commessi, nel territorio e per il periodo in cui si svolgono gli interventi e le missioni internazionali di cui al presente decreto, dal cittadino che partecipa agli interventi e alle missioni medesimi, la competenza e' attribuita al Tribunale di Roma. 4. I reati previsti dagli articoli 1135 e 1136 del codice della navigazione e quelli ad essi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale, se commessi a danno dello Stato o di cittadini o beni italiani, in alto mare o in acque territoriali altrui e accertati nelle aree in cui si svolge la missione di cui all' articolo 3, comma 14, sono puniti ai sensi dell'articolo 7 del codice penale e la competenza e' attribuita al tribunale di Roma. 5. Nei casi di arresto in flagranza o fermo ovvero di interrogatorio di persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere per i reati di cui al comma 4, qualora esigenze operative non consentano di porre tempestivamente l'arrestato o il fermato a disposizione dell'autorita' giudiziaria, si applica l' articolo 9, commi 5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6. Negli stessi casi l'arrestato o il fermato possono essere ristretti in appositi locali del vettore militare. 6. A seguito del sequestro, l'autorita' giudiziaria puo' disporre l'affidamento in custodia all'armatore, all'esercente ovvero al proprietario della nave o aeromobile catturati con atti di pirateria. 6-bis. Fuori dei casi di cui al comma 4, per l'esercizio della giurisdizione si applicano le disposizioni contenute negli accordi internazionali. In attuazione dell' Azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, e della decisione 2009/293/PESC del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sono autorizzate le misure previste dall'articolo 2, primo paragrafo, lettera e), della citata Azione comune e la detenzione a bordo del vettore militare delle persone che hanno commesso o che sono sospettate di aver commesso atti di pirateria, per il tempo strettamente necessario al trasferimento previsto dall'articolo 12 della medesima Azione comune. Le stesse misure, se previste da accordi in materia di contrasto alla pirateria, e la detenzione a bordo del vettore militare possono essere altresi' adottate se i predetti accordi sono stipulati da Organizzazioni internazionali di cui l'Italia e' parte. 6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis si applicano anche ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore. In tale caso, i provvedimenti e le comunicazioni sono trasmessi con modalita' telematica.». Si riporta il testo dell'articolo 111, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, (per la rubrica si vedano le note riportate all'articolo 14), come modificato dalla presente legge: «Art. 111 (Competenze particolari della Marina militare) 1. Rientrano nelle competenze della Marina militare, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente: a) la vigilanza a tutela degli interessi nazionali e delle vie di comunicazione marittime al di la' del limite esterno del mare territoriale e l'esercizio delle funzioni di polizia dell'alto mare demandate alle navi da guerra negli spazi marittimi internazionali dagli articoli 200 e 1235, primo comma, numero 4, del codice della navigazione e dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonche' di quelle relative alla salvaguardia dalle minacce agli spazi marittimi internazionali, ivi compreso il contrasto alla pirateria; (Omissis).». |
| Art. 16 Disposizioni in materia contabile
1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197. 2. Per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuita', entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore alla meta' delle spese autorizzate dagli articoli 11, 12, 13, 14, 17 e 18, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 20, comma 6.
Riferimenti normativi
Si riporta il testo vigente dell'articolo 5, commi 1 e 2, del citato decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152: «Art. 5 (Disposizioni in materia contabile) 1. Per esigenze connesse con le missioni internazionali di cui al presente decreto, in presenza di situazioni di necessita' e urgenza, gli Stati maggiori di Forza armata e per essi i competenti ispettorati, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, il Comando generale del Corpo della guardia di finanza, il Segretariato generale della difesa e per esso le competenti Direzioni generali, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilita' generale dello Stato, possono: a) accertata l'impossibilita' di provvedere attraverso contratti accentrati gia' eseguibili, disporre l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla vigente normativa per l'acquisizione di forniture e servizi; b) acquisire in economia lavori, servizi e forniture, per la revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, l'esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, il trasporto del personale, la spedizione di materiali e mezzi, l'acquisizione di apparati di comunicazione, apparati per la difesa nucleare, biologica e chimica, materiali d'armamento, equipaggiamenti individuali, materiali informatici, mezzi e materiali sanitari, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie stanziate per le missioni internazionali. 2. Nell'ambito delle autorizzazioni di spesa di cui al presente decreto, le spese per i compensi per lavoro straordinario reso nell'ambito di attivita' operative o di addestramento propedeutiche all'impiego del personale nelle missioni internazionali sono effettuate in deroga al limite di cui all' articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. (Omissis).». |
| Art. 17 Iniziative di cooperazione allo sviluppo
1. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 68.000.000 a integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita' 2015), per iniziative di cooperazione volte a migliorare le condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati, nonche' a sostenere la ricostruzione civile in favore di Afghanistan, Repubblica di Guinea, Iraq, Liberia, Libia, Mali, Myanmar, Pakistan, Sierra Leone, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Palestina e, in relazione all'assistenza dei rifugiati, dei Paesi ad essi limitrofi. (( 1-bis. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale individua le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare per i fini umanitari nei Paesi di cui al comma 1, coinvolgendo in via prioritaria le organizzazioni di comprovata affidabilita' e operativita' gia' operanti in loco. )) 2. Gli interventi di cui al comma 1 tengono conto degli obiettivi prioritari, delle direttive e dei principi di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 1º agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º ottobre 2014, n. 141. Le relative informazioni e i risultati ottenuti sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 3. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 1.700.000 per la realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario, di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 58.
Riferimenti normativi
La legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo ) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1987, n. 49, S.O. Si riporta la Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2015): «Tabella C Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua e' demandata alla legge di stabilita'
"TABELLA C
STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE DI STABILITA'
---------------- N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente Tabella riportano il riferimento al programma, con il relativo codice, sotto il quale e' ricompreso il capitolo.
STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE DI STABILITA' (comprensivi degli emendamenti apportati con note di variazioni) TABELLA C
===================================================================== ESTREMI ED OGGETTO DEI | | | PROVVEDIMENTI | 2015 | 2016 | 2017 --------------------------------------------------------------------- Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
Presidenza del Consiglio dei Ministri
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
LEGGE N. 230 Del 1998
ART. 19: FONDO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE (21.3 - CAP. 2185) cp 115.730.527 113.427.302 113.427.302 cs 115.730.527 113.427.302 113.427.302 DECRETO LEGISLATIVO N. 303 Del 1999: ORDINAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, A NORMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE N. 59 DEL 1997 (21.3 - CAP. 2115) cp 33.420.644 33.687.736 33.590.787 cs 33.420.644 33.687.736 33.590.787 --------------------------------------- TOTALE MISSIONE cp 149.151.171 147.115.038 147.018.089 cs 149.151.171 147.115.038 147.018.089 ======================================= Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
LEGGE N. 38 del 2001
ART. 16 COMMA 2: CONTRIBUTO ALLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA. (2.3 - CAP. 7513/P) cp 5.092.950 5.104.167 5.104.167 cs 5.092.950 5.104.167 5.104.167
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO LEGISLATIVO N. 56 Del 2000
ART. 13 COMMA 3: ATTRIBUZIONE GETTITO IRAP REGIONI A STATUTO ORDINARIO (2.4 - CAP. 2701) cp 480.000.000 - - cs 480.000.000 - -
Rapporti finanziari con Enti territoriali
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
LEGGE N. 353 Del 2000: LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI (2.5 - CAP. 2820) cp 1.296.642 1.307.468 1.307.468 cs 1.296.642 1.307.468 1.307.468 --------------------------------------- TOTALE MISSIONE cp 486.389.592 6.411.635 6.411.635 cs 486.389.592 6.411.635 6.411.635 =======================================
L'ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO
Cooperazione allo sviluppo
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
LEGGE N. 7 Del 1981: E LEGGE N. 49 DEL 1987, STANZIAMENTI AGGIUNTIVI PER L'AIUTO PUBBLICO A FAVORE DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO. (1.2 - CAPP. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184) cp 180.467.050 175.663.052 175.228.586 cs 180.467.050 175.663.052 175.228.586
LEGGE N. 49 Del 1987: NUOVA DISCIPLINA DELLA COOPERAZIONE DELL'ITALIA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO (1.2 - CAPP. 7168, 7169) cp 354.307 362.619 362.619 cs 354.307 362.619 362.619
Cooperazione economica e relazioni internazionali
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
LEGGE N. 794 Del 1966: RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO ITALO-LATINO- AMERICANO, FIRMATA A ROMA IL I GIUGNO 1966 (1.3 - CAP. 3751) cp 1.701.998 1.644.678 1.634.606 cs 1.701.998 1.644.678 1.634.606
Promozione della pace e sicurezza internazionale
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
LEGGE N. 140 Del 1980: PARTECIPAZIONE ITALIANA AL FONDO EUROPEO PER LA GIOVENTU' (1.4 - CAP. 3399) cp 210.718 214.950 214.950 cs 210.718 214.950 214.950
Integrazione europea
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
LEGGE N. 960 Del 1982: RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 14 MARZO 1977, N. 73, CONCERNENTE LA RATIFICA DEGLI ACCORDI DI OSIMO TRA L'ITALIA E LA JUGOSLAVIA (1.5 - CAPP. 4543, 4545) cp 1.067.418 1.028.887 1.025.900 cs 1.067.418 1.028.887 1.025.900
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
LEGGE N. 549 Del 1995 ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (1.10 - CAP. 1163) cp 1.402.108 1.405.108 1.405.108 cs 1.402.108 1.405.108 1.405.108 --------------------------------------- TOTALE MISSIONE cp 185.203.599 180.319.294 179.871.769 cs 185.203.599 180.319.294 179.871.769 =======================================
Difesa e sicurezza del territorio
Approntamento e impiego delle forze navali
MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO LEGISLATIVO N. 66 Del 2010 ART. 565: CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE IDROGRAFICA INTERNAZIONALE (1.3 - CAP. 1345) cp 85.253 82.047 81.894 cs 85.253 82.047 81.894
Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello strumento militare
MINISTERO DELLA DIFESA
LEGGE N. 549 Del 1995: ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI. (1.5 - cap. 1352) cp 684.512 688.285 711.311 cs 684.512 688.285 711.311 -------------------------------------- TOTALE MISSIONE cp 769.765 770.332 793.205 cs 769.765 770.332 793.205 ======================================
Giustizia
Amministrazione penitenziaria
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 309 Del 1990 ART. 135 COMMA 4: PROGRAMMI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E ALLA CURA DELL'AIDS, AL TRATTAMENTO SOCIO-SANITARIO, AL RECUPERO E AL SUCCESSIVO REINSERIMENTO DEI TOSSICODIPENDENTI DETENUTI. (1.1 - CAP. 1768) cp 220.391 220.391 230.000 cs 220.391 220.391 230.000 -------------------------------------- TOTALE MISSIONE cp 220.391 220.391 230.000 cs 220.391 220.391 230.000 ======================================
Ordine pubblico e sicurezza
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
LEGGE N. 267 Del 1991 ART. 2 COMMA 1: ATTUAZIONE DEL TERZO PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA (LEGGE N. 41 DEL 1982) (4.1 - CAP. 2179) cp 338.552 346.324 346.324 cs 338.552 346.324 346.324
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 309 Del 1990 ART. 101: POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DEL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (3.3 - CAPP. 2668, 2815) cp 538.280 547.362 545.774 cs 538.280 547.362 545.774 -------------------------------------- TOTALE MISSIONE cp 876.832 893.686 892.098 cs 876.832 893.686 892.098 ======================================
Soccorso civile
Protezione civile
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO-LEGGE N. 142 Del 1991 ART. 6 COMMA 1: REINTEGRO FONDO PROTEZIONE CIVILE (6.2 - CAP. 7446/P) cp 50.420.807 47.782.919 47.782.919 cs 50.420.807 47.782.919 47.782.919
DECRETO LEGGE N. 90 Del 2005 ART. 4 COMMA 1: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE (6.2 - CAP. 2184) cp 6.691.617 6.446.463 6.882.995 cs 6.691.617 6.446.463 6.882.995
LEGGE DI STABILITA' N. 228 Del 2012: ART. 1 COMMA 290: INTEGRAZIONE FONDO PROTEZIONE CIVILE PER EVENTI ALLUVIONALI ED ALTRE CALAMITA' (6.2- CAP. 7446/P) cp 44.746.078 - - cs 44.746.078 - -
DECRETO LEGGE N. 93 Del 2013 ART. 10 COMMA 1: FONDO EMERGENZE NAZIONALI (6.2 - CAP. 7441) cp 140.000.000 140.000.000 140.000.000 cs 140.000.000 140.000.000 140.000.000 -------------------------------------- TOTALE MISSIONE cp 241.858.502 194.229.382 194.665.914 cs 241.858.502 194.229.382 194.665.914 ======================================
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
LEGGE N. 549 Del 1995 ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI. (1.2 - cap. 2200) cp 471.945 430.881 429.631 cs 471.945 430.881 429.631
DECRETO LEGISLATIVO N. 454 Del 1999 ART. 6: CONTRIBUTO AL CRA (1.2 - CAP. 2083) cp 5.084.549 4.570.897 4.557.631 cs 5.084.549 4.570.897 4.557.631
Sostegno al settore agricolo
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO LEGISLATIVO N. 165 DEL 1999: DECRETO LEGISLATIVO N. 188 DEL 2000: AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGEA) (7.1 - CAP. 1525) cp 122.271.402 118.575.903 118.575.903 cs 122.271.402 118.575.903 118.575.903
Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
LEGGE N. 267 Del 1991 ART. 1 COMMA 1: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA (1.5 - CAPP. 1173, 1413, 1414, 1415, 1418, 1477, 1488) cp 3.726.984 3.777.847 4.119.734 cs 3.726.984 3.777.847 4.119.734 -------------------------------------- TOTALE MISSIONE cp 131.554.880 127.355.528 127.682.899 cs 131.554.880 127.355.528 127.682.899 ======================================
Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficieza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO LEGISLATIVO N. 257 Del 2003 ART. 19 COMMA 1 PUNTO A: CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ENEA (5.7 - CAP. 7630/P) cp 16.933.045 16.933.045 16.933.045 cs 16.933.045 16.933.045 16.933.045 -------------------------------------- TOTALE MISSIONE cp 16.933.045 16.933.045 16.933.045 cs 16.933.045 16.933.045 16.933.045 ======================================
Regolazione dei mercati
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
LEGGE N. 549 Del 1995: ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI. (3.1 - CAP. 2280) cp - - - cs - - - -------------------------------------- TOTALE MISSIONE cp - - - cs - - - ======================================
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO LEGISLATIVO N. 250 Del 1997 ART. 7: CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'E.N.A.C. (2.3 - CAP. 1921) cp 716.597 597.347 532.257 cs 716.597 597.347 532.257
Sostegno allo sviluppo del trasporto
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
LEGGE N. 128 Del 1998 ART. 23: ISTITUZIONE AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO. (9.1 - CAP. 1723) cp 170.416 163.851 163.375 cs 170.416 163.851 163.375
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del traporto marittimo e per vie d'acqua interne
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO LEGGE N. 535 Del 1996: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 647 DEL 1996 (ART. 3): CONTRIBUTO AL "CENTRO INTERNAZIONALE RADIO-MEDICO CIRM." (2.6 - CAP. 1850) cp 45.824 45.511 45.253 cs 45.824 45.511 45.253 -------------------------------------- TOTALE MISSIONE cp 932.837 806.709 740.885 cs 932.837 806.709 740.885 ======================================
Comunicazioni
Sostegno all'editoria
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
LEGGE N. 67 Del 1987: RINNOVO DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1981, N. 416, RECANTE DISCIPLINA DELLE IMPRESE EDITRICI E PROVVIDENZE PER L'EDITORIA (11.2 - CAPP. 2183, 7442) cp 107.462.418 103.729.125 103.428.085 cs 107.462.418 103.729.125 103.428.085 -------------------------------------- TOTALE MISSIONE cp 107.462.418 103.729.125 103.428.085 cs 107.462.418 103.729.125 103.428.085 ======================================
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
Sostegno all'internaziona- lizzazione delle imprese e promozione del made in Italy
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
LEGGE N. 549 Del 1995 ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI. (4.2 - CAP. 2501) cp 6.858.263 7.399.251 7.357.576 cs 6.858.263 7.399.251 7.357.576
DECRETO LEGGE N. 98 Del 2011 ART. 14 COMMA 19: TRASFERIMENTO RISORSE, GIA' DESTINATE ALL'ICE, IN UN FONDO PER LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE (4.2 - CAP. 2535) cp 19.107.513 18.332.671 18.332.671 cs 19.107.513 18.332.671 18.332.671
ART. 14 COMMA 26/ter PUNTO 1: FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA (4.2 - CAP. 2530) cp 14.804.164 14.843.475 14.843.475 cs 14.804.164 14.843.475 14.843.475 -------------------------------------- TOTALE MISSIONE cp 40.769.940 40.575.397 40.533.722 cs 40.769.940 40.575.397 40.533.722 ======================================
Ricerca e innovazione
Ricerca in materia ambientale
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO LEGGE N. 112 Del 2008 ART. 28 COMMA 1: ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE (ISPRA) (2.1 - CAPP. 3621, 8831) cp 22.448.654 22.448.654 22.448.654 cs 22.448.654 22.448.654 22.448.654
Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 805 Del 1975: ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI - ASSEGNAZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI CENTRALI (2.1 - CAPP. 2040, 2041, 2043) cp 874.862 897.538 897.538 cs 874.862 897.538 897.538
Ricerca di base e applicata
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO LEGGE N. 83 Del 2012: ART. 19: AGENZIA DIGITALE (12.1 -cap. 1707) cp 2.737.054 2.856.945 2.856.945 cs 2.737.054 2.856.945 2.856.945
Ricerca per il settore della sanita' pubblica
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO LEGISLATIVO N. 502 Del 1992 ART. 12 COMMA 2: FONDO FINANZIAMENTO ATTIVITA' DI RICERCA (2.1 - cap. 3392) cp 253.859.000 254.210.075 254.243.175 cs 253.859.000 254.210.075 254.243.175
Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
LEGGE N. 549 Del 1995 ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI. (3.4 - CAP. 1679) cp 4.250.000 4.250.000 4.250.000 cs 4.250.000 4.250.000 4.250.000
DECRETO LEGISLATIVO N. 204 Del 1998: DISPOSIZIONI PER IL COORDINAMENTO, LA PROGRAMMAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLA POLITICA NAZIONALE RELATIVA ALLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA E DECRETO LEGGE 30/1/1998, N. 6: "ULTERIORI INTERVENTI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE DELLE REGIONI MARCHE ED UMBRIA E DI ALTRE ZONE COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI", ART. 23-SEPTIES, COMMA 1 - PERSONALE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA - E LEGGE 27/12/2006, N. 296: "DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007)", ART. 1, COMMA 652 - PIANO STRAORDINARIO DI ASSUNZIONE DI RICERCATORI, E DECRETO LEGGE 98 DEL 2011 ART. 19, COMMA 3 - SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE E DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 2013, N. 69: "DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA", ART. 58, COMMA 2 - DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DEGLI ENTI DI RICERCA E DECRETO-LEGGE 12 SETTEMBRE 2013, N. 104: "MISURE URGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA", ART. 24, COMMA 1 - ASSUNZIONE DI PERSONALE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA (a) (3.3 - CAP. 7236) cp 1.744.183.125 1.739.856.752 1.738.468.271 cs 1.744.183.125 1.739.856.752 1.738.468.271 -------------------------------------------- TOTALE MISSIONE cp 2.028.352.695 2.024.519.964 2.023.164.583 cs 2.028.352.695 2.024.519.964 2.023.164.583 ============================================
--------------------------------------------------------------------- N O T E E S P L I C A T I V E --------------------------------------------------------------------- (a) L'importo dell'autorizzazione tiene conto della variazione in diminuzione di euro 534.000 proposta con il disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. ---------------------------------------------------------------------
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
LEGGE N. 979 Del 1982 ART. 7 COMMA 1 PUNTO 1: MEZZI NAVALI ED AEREI (1.10 - capp. 1644, 1646) cp 31.634.807 31.818.730 32.053.694 cs 31.634.807 31.818.730 32.053.694
DECRETO LEGGE N. 2 Del 1993: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 59 DEL 1993: MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 7 FEBBRAIO 1992 N. 150, IN MATERIA DI COMMERCIO E DETENZIONE DI ESEMPLARI DI FAUNA E FLORA MINACCIATI DI ESTINZIONE. (1.10 - CAPP. 1388, 1389) cp 30.859 32.265 34.341 cs 30.859 32.265 34.341
LEGGE N. 549 Del 1995 ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI. (1.10 - CAP. 1551) cp 4.275.357 4.114.645 4.102.413 cs 4.275.357 4.114.645 4.102.413 -------------------------------------- TOTALE MISSIONE cp 35.941.023 35.965.640 36.190.448 cs 35.941.023 35.965.640 36.190.448 ======================================
Tutela della salute
Sanita' pubblica veterinaria
MINISTERO DELLA SALUTE
LEGGE N. 434 Del 1998 ART. 1 COMMA 2: FINANZIAMENTO INTERVENTI IN MATERIA DI ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE RANDAGISMO (1.2 - CAP. 5340) cp 309.000 310.000 310.000 cs 309.000 310.000 310.000
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 613 Del 1980: CONTRIBUTO ALLA CROCE ROSSA ITALIANA (1.7 - CAP. 3453) cp - - - cs - - -
DECRETO LEGISLATIVO N. 267 Del 1993: RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA', ART. 4 COMMA 1 PUNTO 1 - FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' E LEGGE N. 219 DEL 2005: NUOVA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' TRASFUSIONALI E DELLA PRODUZIONE NAZIONALE DEGLI EMODERIVATI, ART. 12, COMMA 6 - COMPITI DEL CENTRO NAZIONALE SANGUE (1.7 - CAP. 3443) cp 9.400.947 9.400.947 9.400.947 cs 9.400.947 9.400.947 9.400.947
LEGGE N. 549 Del 1995 ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (1.7 - cap. 3412) cp 3.261.606 3.261.606 3.261.606 cs 3.261.606 3.261.606 3.261.606
DECRETO LEGGE N. 17 Del 2001 ART. 2 COMMA 4: CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (1.7 - cap. 3457) cp 400.352 400.352 400.352 cs 400.352 400.352 400.352
DECRETO LEGGE N. 269 Del 2003 ART. 48 COMMA 9: AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (1.7 - CAPP. 3458, 7230) cp 626.523 2.300.094 2.293.418 cs 626.523 2.300.094 2.293.418 -------------------------------------- TOTALE MISSIONE cp 13.998.428 15.672.999 15.666.323 cs 13.998.428 15.672.999 15.666.323 ======================================
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
LEGGE N. 163 Del 1985: NUOVA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DELLO STATO A FAVORE DELLO SPETTACOLO (1.2 - CAPP. 1390, 1391, 6120, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624, 6626, 8570, 8571, 8573, 8721) cp 406.229.000 407.085.025 407.085.025 cs 406.229.000 407.085.025 407.085.025
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
LEGGE N. 190 Del 1975: NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE "VITTORIO EMANUELE II" DI ROMA (a) (1.10 - CAP. 3610) cp 1.452.756 614.874 614.874 cs 1.452.756 614.874 614.874
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 805 Del 1975 ART. 22: ASSEGNAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI CENTRALI (a) (1.10 - CAP. 3611) cp 1.428.220 687.164 687.164 cs 1.428.220 687.164 687.164
LEGGE N. 466 Del 1988: CONTRIBUTO ALL'ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI (1.10 - CAP. 3630) cp 875.000 877.000 877.000 cs 875.000 877.000 877.000
LEGGE N. 549 Del 1995 ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI. (a) (1.10 - CAPP. 3670, 3671) cp 17.257.910 17.272.910 17.272.910 cs 17.257.910 17.272.910 17.272.910
--------------------------------------------------------------------- N O T E E S P L I C A T I V E --------------------------------------------------------------------- (a) L'importo dell'autorizzazione tiene conto della variazione in aumento proposta con il disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. ---------------------------------------------------------------------
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
LEGGE N. 77 Del 2006 - ART. 4 COMMA 1: INTERVENTI IN FAVORE DEI SITI ITALIANI INSERITI NELLA "LISTA DEL PATRIMONIO MONDIALE" DELL'UNESCO (1.14 - CAPP. 1442, 7305) cp 1.312.000 1.315.000 1.315.000 cs 1.312.000 1.315.000 1.315.000 -------------------------------------- TOTALE MISSIONE cp 428.554.886 427.851.973 427.851.973 cs 428.554.886 427.851.973 427.851.973 ======================================
Istruzione scolastica
Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
LEGGE N. 549 Del 1995 ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI. (1.8 - CAP. 1261) cp 1.478.000 1.478.000 1.478.000 cs 1.478.000 1.478.000 1.478.000
Istituzioni scolastiche non statali
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
LEGGE N. 181 Del 1990: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO, EFFETTUATO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, TRA IL GOVERNO ITALIANO ED IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLE SCUOLE EUROPEE CHE MODIFICA L'ARTICOLO 1 DELLA CONVENZIONE DEL 5 SETTEMBRE 1963 RELATIVA AL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA EUROPEA DI ISPRA (VARESE), AVVENUTO A BRUXELLES I GIORNI 29 FEBBRAIO E 5 LUGLIO 1988. (1.9 - CAP. 2193) cp 284.000 293.000 293.000 cs 284.000 293.000 293.000 -------------------------------------- TOTALE MISSIONE cp 1.762.000 1.771.000 1.771.000 cs 1.762.000 1.771.000 1.771.000 ======================================
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
LEGGE N. 394 Del 1977: POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA UNIVERSITARIA (2.1 - CAP. 1709) cp 6.553.000 6.565.000 6.565.000 cs 6.553.000 6.565.000 6.565.000
LEGGE N. 338 Del 2000 ART. 1 COMMA 1: INTERVENTI PER ALLOGGI E RESIDENZE PER STUDENTI UNIVERSITARI (2.1 - CAP. 7273) cp 18.013.000 18.052.000 18.052.000 cs 18.013.000 18.052.000 18.052.000
Sistema universitario e formazione post-universitaria
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
LEGGE N. 243 Del 1991: UNIVERSITA' NON STATALI LEGALMENTE RICONOSCIUTE E DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 2013, N. 69: "DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA" ART. 60, COMMA 1 - SEMPLIFICAZIONI DEL SISTEMA DI FINANZIAMENTO DELLE UNIVERSITA' E DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO (2.3 - CAP. 1692) cp 69.147.000 69.305.000 69.305.000 cs 69.147.000 69.305.000 69.305.000 -------------------------------------- TOTALE MISSIONE cp 93.713.000 93.922.000 93.922.000 cs 93.713.000 93.922.000 93.922.000 ======================================
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Protezione sociale per particolari categorie
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
LEGGE N. 16 Del 1980: E LEGGE N. 137 DEL 2001: DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA CORRESPONSIONE DI INDENNIZZI, INCENTIVI ED AGEVOLAZIONI A CITTADINI ED IMPRESE ITALIANE CHE ABBIANO PERDUTO BENI, DIRITTI ED INTERESSI IN TERRITORI GIA' SOGGETTI ALLA SOVRANITA' ITALIANA E ALL'ESTERO (17.1 - CAP. 7256) cp 6.908.835 7.055.885 7.893.390 cs 6.908.835 7.055.885 7.893.390
Sostegno alla famiglia
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO LEGGE N. 223 Del 2006 ART. 19 COMMA 1: FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA (17.3 - CAP. 2102) cp 18.261.738 17.621.227 17.621.227 cs 18.261.738 17.621.227 17.621.227
Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunita'
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO LEGISLATIVO N. 196 Del 2003: CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (17.4 - CAP. 1733) cp 7.375.993 7.116.878 7.855.861 cs 7.375.993 7.116.878 7.855.861
DECRETO LEGGE N. 223 Del 2006 ART. 19 COMMA 3: FONDO PER LE POLITICHE RELATIVE AI DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNITA' (17.4 - CAP. 2108/P) cp 9.971.390 9.599.591 10.621.990 cs 9.971.390 9.599.591 10.621.990
DECRETO LEGGE N. 93 Del 2013 ART. 5/bis, COMMA 1: INCREMENTO DEL FONDO PER LE POLITICHE RELATIVE AI DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNITA' AL FINE DELL'ASSISTENZA E DEL SOSTEGNO ALLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA (17.4 - CAP. 2108/P) cp 9.119.826 9.007.627 9.057.403 cs 9.119.826 9.007.627 9.057.403
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
LEGGE N. 328 Del 2000 ART. 20 COMMA 8: FONDO DA RIPARTIRE PER LE POLITICHE SOCIALI (4.5 - CAP. 3671) cp 12.992.666 12.589.741 12.553.204 cs 12.992.666 12.589.741 12.553.204
LEGGE FINANZIARIA N. 296 Del 2006 ART. 1 COMMA 1258: FONDO NAZIONALE INFANZIA E ADOLESCENZA (4.5 - CAP. 3527) cp 28.709.000 28.794.000 28.794.000 cs 28.709.000 28.794.000 28.794.000 -------------------------------------- TOTALE MISSIONE cp 93.339.448 91.784.949 94.397.075 cs 93.339.448 91.784.949 94.397.075 ======================================
Politiche per il lavoro
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
LEGGE FINANZIARIA N. 350 Del 2003 ART. 3 COMMA 149: FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI (1.7 - CAP. 5025) cp 1.002.881 1.024.216 1.104.040 cs 1.002.881 1.024.216 1.104.040
Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
LEGGE FINANZIARIA N. 296 Del 2006 ART. 1 COMMA 1163: FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (1.9 - CAP. 7682) cp 5.078.361 4.822.906 4.812.926 cs 5.078.361 4.822.906 4.812.926 ------------------------------------- TOTALE MISSIONE cp 6.081.242 5.847.122 5.916.966 cs 6.081.242 5.847.122 5.916.966 =====================================
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti
Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale
MINISTERO DELL'INTERNO
LEGGE N. 549 Del 1995 ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (5.1 - CAP. 2309) cp 1.039.680 1.061.646 1.056.197 cs 1.039.680 1.061.646 1.056.197
DECRETO LEGISLATIVO N. 140 Del 2005 ART. 13: SOMME DESTINATE ALL'ACCOGLIENZA DEGLI STRANIERI RICHIEDENTI IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO (5.1 - CAP. 2311) cp 4.010.303 3.869.784 3.858.553 cs 4.010.303 3.869.784 3.858.553 -------------------------------------- TOTALE MISSIONE cp 5.049.983 4.931.430 4.914.750 cs 5.049.983 4.931.430 4.914.750 ======================================
Politiche economico-finanziarie e di bilancio
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO LEGGE N. 95 Del 1974: CONVERTITO DALLA LEGGE N. 216 DEL 1974: DISPOSIZIONI RELATIVE AL MERCATO MOBILIARE ED AL TRATTAMENTO FISCALE DEI TITOLI AZIONARI (CONSOB) (1.4 - CAP. 1560) cp 337.776 325.804 324.858 cs 337.776 325.804 324.858
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO LEGGE N. 185 Del 2008 ART. 3 COMMA 9: COMPENSAZIONE ONERI DERIVANTI DALLA FRUIZIONE DI TARIFFE AGEVOLATE ENERGIA ELETTRICA E GAS (1.5 - CAP. 3822) cp 66.170.197 63.852.487 63.667.176 cs 66.170.197 63.852.487 63.667.176
Analisi e programmazione economico-finanziaria
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
LEGGE N. 549 Del 1995 ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (1.6 - CAP. 1613) cp 12.430 11.639 12.814 cs 12.430 11.639 12.814
LEGGE N. 144 Del 1999 ART. 51: CONTRIBUTO DELLO STATO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA NEL MEZZOGIORNO - SVIMEZ (1.6 - CAP. 7330) cp 1.576.772 1.327.351 1.463.733 cs 1.576.772 1.327.351 1.463.733 -------------------------------------- TOTALE MISSIONE cp 68.097.165 65.517.281 65.468.581 cs 68.097.165 65.517.281 65.468.581 ======================================
Giovani e sport
Incentivazione e sostegno alla gioventu'
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO LEGGE N. 223 Del 2006 ART. 19 COMMA 2: FONDO PER LE POLITICHE GIOVANILI (22.2 - CAP. 2106) cp 5.761.589 5.559.878 6.136.837 cs 5.761.589 5.559.878 6.136.837 -------------------------------------- TOTALE MISSIONE cp 5.761.589 5.559.878 6.136.837 cs 5.761.589 5.559.878 6.136.837 ======================================
Turismo
Sviluppo e competitivita' del turismo
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
DECRETO LEGGE N. 35 DEL 2005 ART. 12 COMMA 2: SPESE PER IL FUNZIONAMENTO ENTI - AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO (6.1 - CAP. 6821) cp 2.380.366 2.387.366 2.387.366 cs 2.380.366 2.387.366 2.387.366 -------------------------------------- TOTALE MISSIONE cp 2.380.366 2.387.366 2.387.366 cs 2.380.366 2.387.366 2.387.366 ======================================
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche
Ministero dell'economia e delle finanze
LEGGE N. 146 Del 1980 ART. 36: ASSEGNAZIONE A FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA (24.4 - CAP. 1680) cp 36.319.976 34.695.682 34.594.989 cs 36.319.976 34.695.682 34.594.989
DECRETO LEGISLATIVO N. 6 DEL 2010 ART. 4 COMMA 2: SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL FORMEZ P.A. (24.4 - CAP. 5200) cp 4.986.275 4.811.325 4.797.362 cs 4.986.275 4.811.325 4.797.362
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 70 DEL 2013: REGOLAMENTO RECANTE RIORDINO DEL SISTEMA DI RECLUTAMENTO E FORMAZIONE DEI DIPENDENTI PUBBLICI E DELLE SCUOLE PUBBLICHE DI FORMAZIONE, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DEL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135. (24.4 - CAP. 5217) cp 1.054.675 1.078.100 1.184.675 cs 1.054.675 1.078.100 1.184.675 -------------------------------------- TOTALE MISSIONE cp 42.360.926 40.585.107 40.577.026 cs 42.360.926 40.585.107 40.577.026 ======================================
Fondi da ripartire
Fondi da assegnare
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
LEGGE N. 385 Del 1978: ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DELLO STATO (25.1 - CAP. 3026) cp 29.770.071 28.660.714 28.577.536 cs 29.770.071 28.660.714 28.577.536 -------------------------------------- TOTALE MISSIONE cp 29.770.071 28.660.714 28.577.536 cs 29.770.071 28.660.714 28.577.536 ====================================== TOTALE GENERALE cp 4.217.285.794 3.664.336.985 3.666.143.810 cs 4.217.285.794 3.664.336.985 3.666.143.810 ====================================== "
Si riporta il testo vigente dell'articolo 8, comma 1, del citato decreto-legge 1 agosto 2014, n. 109: «Art. 8 (Iniziative di cooperazione allo sviluppo) 1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 34.800.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' 2014), per iniziative di cooperazione volte a migliorare le condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati, nonche' a sostenere la ricostruzione civile in favore di Afghanistan, Ciad, Giordania, Iraq, Libano, Libia, Mali, Myanmar, Pakistan, Repubblica centrafricana, Repubblica democratica del Congo, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Yemen, Palestina e, in relazione all'assistenza dei rifugiati, dei Paesi ad essi limitrofi. Nell'ambito dello stanziamento di cui al presente comma, sono promossi interventi, previsti dal Piano d'azione nazionale "Donne, pace e sicurezza - WPS 2014-2016", predisposto dal Comitato interministeriale per i diritti umani, operante presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con particolare riguardo a programmi aventi tra gli obiettivi la prevenzione e il contrasto alla violenza sulle donne, la tutela dei loro diritti e il lavoro femminile, nonche' per lo sviluppo delle capacita' locali di autogoverno e la tutela della sicurezza alimentare e del diritto alla salute. Sono altresi' promossi programmi aventi tra gli obiettivi la riabilitazione dei feriti e dei mutilati di guerra e la tutela e la promozione dei diritti dei minori e degli anziani, nonche' progetti di carattere sanitario, con particolare riguardo a interventi sanitari per il contrasto dell'epidemia del virus Ebola nei Paesi da esso colpiti secondo quanto certificato dall'Organizzazione mondiale della sanita'. Tutti gli interventi previsti sono adottati coerentemente con le direttive OCSE-DAC in materia di aiuto pubblico allo sviluppo, con gli Obiettivi di sviluppo del millennio e con i principi del diritto internazionale in materia. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede alla pubblicazione telematica, nel sito internet istituzionale dedicato alla cooperazione italiana allo sviluppo, delle informazioni specifiche concernenti i singoli progetti di cooperazione di cui al presente comma e i risultati ottenuti. (Omissis).». |
| Art. 18
Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione
1. Nel quadro dell'impegno finanziario della comunita' internazionale per l'Afghanistan dopo la conclusione della missione ISAF, e' autorizzata per l'anno 2015, mediante i meccanismi finanziari istituiti nel quadro delle intese internazionali, l'erogazione di un contributo di euro 120.000.000 a sostegno delle forze di sicurezza afghane, comprese le forze di polizia. 2. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 1.490.676 per interventi volti a sostenere i processi di stabilizzazione nei Paesi in situazione di fragilita', di conflitto o post-conflitto. 3. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, ad integrazione degli stanziamenti per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180, la spesa di euro 2.000.000 per iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza in Africa sub-sahariana e in America Latina e caraibica. 4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 2.300.000 per la partecipazione finanziaria italiana ai fondi fiduciari delle Nazioni Unite e della NATO, per contributi al Tribunale speciale delle Nazioni Unite per il Libano, nonche' per la costituzione nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (( di un fondo, con una dotazione di euro 500.000, per la campagna di promozione della candidatura italiana al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, anche mediante il cofinanziamento di programmi di tirocinio curriculare presso uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, promossi da universita' o da altri istituti di istruzione universitaria abilitati al rilascio di titoli accademici a favore degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale o da enti di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948. Al tirocinante spetta un rimborso forfetario delle spese sostenute nella misura minima complessiva pari a 300 euro mensili; la quota a carico del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale puo' essere corrisposta in tutto o in parte in forma di facilitazioni o benefici non monetari. I programmi di tirocinio promossi dalle universita' partecipanti prevedono il riconoscimento di almeno due crediti formativi universitari per mese di attivita'. )) 5. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 10.781.848 per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESC-PSDC, a quelle dell'OSCE e di altre organizzazioni internazionali, al fondo fiduciario InCE istituito presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, alla Fondazione Segretariato Permanente dell'Iniziativa Adriatico Ionica, nonche' allo European Institute of Peace. 6. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 9.187.296 per interventi operativi di emergenza e di sicurezza destinati alla tutela dei cittadini e degli interessi italiani all'estero. 7. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 23.000.000 per il finanziamento del fondo di cui all'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, anche per assicurare al personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in servizio in aree di crisi la sistemazione, per ragioni di sicurezza, in alloggi provvisori. 8. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 700.000 per la prosecuzione della realizzazione della nuova sede dell'Ambasciata d'Italia a Mogadiscio, con le modalita' di cui all'articolo 9, comma 6-bis, del decreto-legge 1º agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º ottobre 2014, n. 141. 9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di (( euro 1.438.207 )) per l'invio in missione o in viaggio di servizio di personale del Ministero degli affari esteri in aree di crisi, per la partecipazione del medesimo alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, nonche' per le spese di funzionamento e per il reclutamento di personale locale a supporto del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale inviato in localita' dove non operi una rappresentanza diplomatico-consolare. L'ammontare del trattamento economico e le spese per vitto, alloggio e viaggi del personale di cui al presente comma sono resi pubblici nelle forme e nei modi previsti e atti a garantire la trasparenza nel rispetto della vigente legislazione in materia di protezione dei dati personali.
Riferimenti normativi
La legge 6 febbraio 1992, n. 180 (Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 1992, n. 51. Si riporta il testo vigente dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri): «Art. 30 (Classificazione, istituzione e soppressione) Gli uffici all'estero comprendono: le rappresentanze diplomatiche, che si distinguono in Ambasciate e Legazioni, denominate negli articoli seguenti Missioni diplomatiche, e in rappresentanze permanenti presso Enti o Organizzazioni internazionali; gli uffici consolari, che si distinguono in uffici consolari di I e di II categoria; gli istituti italiani di cultura. L'istituzione e la soppressione delle rappresentanze diplomatiche sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro. Per le rappresentanze permanenti presso Enti o Organizzazioni internazionali il decreto istitutivo specifica la loro equiparazione ad Ambasciata o Legazione. L'istituzione e la soppressione degli uffici consolari di I categoria sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per gli affari esteri, previo parere del Consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro per il tesoro. L'istituzione e la soppressione dei Consolati generali e dei Consolati di II categoria sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per gli affari esteri; l'istituzione e la soppressione dei Vice consolati e delle Agenzie consolari di II categoria sono disposte con decreto del Ministro per gli affari esteri. In citta' sedi di Missione diplomatica non possono essere istituiti uffici consolari di II categoria. I decreti di istituzione e soppressione di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Gli istituti italiani di cultura sono istituiti e soppressi in base alla specifica normativa che ne disciplina le attivita' e il funzionamento. Per quanto in questa non espressamente previsto e regolato si applicano le norme del presente decreto, se compatibili con la natura e le finalita' degli istituti stessi. Gli istituti italiani di cultura dipendono dalle Missioni diplomatiche e dagli uffici consolari secondo quanto stabilito dalla legge.». La legge 28 dicembre 1982, n. 948 (Norme per l'erogazione di contributi statali agli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1982, n. 358. Si riporta il testo vigente dell'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004): «Art. 3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici) (Omissis). 159. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e' istituito un fondo da ripartire per provvedere al rafforzamento delle misure di sicurezza attiva e passiva, anche informatica, delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari, degli istituti italiani di cultura e delle istituzioni scolastiche all'estero, con dotazione a decorrere dall'anno 2004, di 10 milioni di euro. Con decreti del Ministero degli affari esteri, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unita' previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione. (Omissis).». Si riporta il testo vigente dell'articolo 9, comma 6-bis, del citato decreto-legge 1 agosto 2014, n. 109: «Art. 9 (Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione) (Omissis). 6-bis. E' autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di euro 600.000 per la prima fase della realizzazione, da parte del Ministero della difesa, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della nuova sede dell'Ambasciata d'Italia a Mogadiscio. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1, alinea, 2, 4 e 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e successive modificazioni, e agli articoli 5, commi 2 e 3, lettera d), 6, comma 1, e 7, comma 1, del presente decreto. I manufatti realizzati a seguito degli interventi di cui al primo periodo sono assunti in carico dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. (Omissis).». |
| Art. 19
Regime degli interventi, nonche' disposizioni urgenti per l'operativita' dell'amministrazione degli affari esteri e della cooperazione internazionale
1. Nell'ambito degli stanziamenti, per le finalita' e nei limiti temporali di cui agli articoli 17 e 18, si applica la disciplina di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 1º agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º ottobre 2014, n. 141. 2. Nei limiti delle risorse di cui agli articoli 17 e 18, sono convalidati gli atti adottati, le attivita' svolte e le prestazioni gia' effettuate dal 1º gennaio 2015 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente decreto. (( 2-bis. Nei casi di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, nonche' di cui all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale puo' collocare fuori ruolo funzionari appartenenti alla carriera diplomatica rispettivamente ai sensi della legge 27 luglio 1962, n. 1114, e dell'articolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, nell'ambito dei contingenti, con le modalita' e per gli effetti previsti dalle predette disposizioni. Il Ministero sospende la corresponsione della retribuzione in tutte le sue componenti a decorrere dal collocamento fuori ruolo. ))
Riferimenti normativi
Si riporta il testo vigente dell'articolo 10, comma 1, del citato decreto-legge 1 agosto 2014, n. 109: «Art. 10 (Regime degli interventi, nonche' disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero) 1. Nell'ambito degli stanziamenti, per le finalita' e nei limiti temporali di cui agli articoli 8 e 9, si applica la disciplina di cui all' articolo 10, comma 1, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28. Non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. (Omissis).». Si riporta il testo vigente dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30 (Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa): «Art. 4 (Disposizioni relative al Servizio europeo per l'azione esterna) 1. Per fare fronte alle accresciute responsabilita' in materia di sicurezza internazionale derivanti dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, e al fine di adempiere tempestivamente agli obblighi gravanti per l'Italia, in quanto Stato membro dell'Unione europea, per l'istituzione di un Servizio europeo di azione esterna, che dovra' essere operativo a partire dall'aprile 2010, nel limite degli ordinari stanziamenti di bilancio, ai sensi dell' articolo 189 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, il Ministero degli affari esteri puo' mettere a disposizione delle istituzioni dell'Unione europea fino a cinquanta funzionari della carriera diplomatica, destinati a prestare servizio presso le predette istituzioni, le loro delegazioni ed uffici nei Paesi terzi o presso organizzazioni internazionali o regionali, nonche' presso strutture di direzione e gestione di specifiche iniziative o operazioni nell'ambito della Politica estera e di sicurezza comune. (Omissis).». Si riporta il testo vigente dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche: «Art. 23-bis (Disposizioni in materia di mobilita' tra pubblico e privato) 1. In deroga all' articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonche' gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia e, limitamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato sono collocati, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attivita' presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale. Resta ferma la disciplina vigente in materia di collocamento fuori ruolo nei casi consentiti. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta. E' sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione. Quando l'incarico e' espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi e' a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti. 2. I dirigenti di cui all' articolo 19, comma 10, sono collocati a domanda in aspettativa senza assegni per lo svolgimento dei medesimi incarichi di cui al comma 1 del presente articolo, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative. 3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e per gli avvocati e procuratori dello Stato, gli organi competenti deliberano il collocamento in aspettativa, fatta salva per i medesimi la facolta' di valutare ragioni ostative all'accoglimento della domanda. 4. Nel caso di svolgimento di attivita' presso soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, il periodo di collocamento in aspettativa di cui al comma 1 non puo' superare i cinque anni e non e' computabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza. 5. L'aspettativa per lo svolgimento di attivita' o incarichi presso soggetti privati o pubblici da parte del personale di cui al comma 1 non puo' comunque essere disposta se: a) il personale, nei due anni precedenti, e' stato addetto a funzioni di vigilanza, di controllo ovvero, nel medesimo periodo di tempo, ha stipulato contratti o formulato pareri o avvisi su contratti o concesso autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali intende svolgere l'attivita'. Ove l'attivita' che si intende svolgere sia presso una impresa, il divieto si estende anche al caso in cui le predette attivita' istituzionali abbiano interessato imprese che, anche indirettamente, la controllano o ne sono controllate, ai sensi dell' articolo 2359 del codice civile; b) il personale intende svolgere attivita' in organismi e imprese private che, per la loro natura o la loro attivita', in relazione alle funzioni precedentemente esercitate, possa cagionare nocumento all'immagine dell'amministrazione o comprometterne il normale funzionamento o l'imparzialita'. 6. Il dirigente non puo', nei successivi due anni, ricoprire incarichi che comportino l'esercizio delle funzioni individuate alla lettera a) del comma 5. 7. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalita' di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime. 8. Il servizio prestato dai dipendenti durante il periodo di assegnazione temporanea di cui al comma 7 costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera. 9. Le disposizioni del presente articolo non trovano comunque applicazione nei confronti del personale militare e delle Forze di polizia, nonche' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 10. ». La legge 27 luglio 1962, n. 1114 (Disciplina della posizione giuridica ed economica dei dipendenti statali autorizzati ad assumere un impiego presso Enti od organismi internazionali o ad esercitare funzioni presso Stati esteri) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 1962, n. 202. Si riporta il testo vigente dell'articolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (per la rubrica si vedano le note riportate all'articolo 18): «Art. 274 (Collocamento fuori ruolo) Per il disimpegno di funzioni attinenti alle relazioni internazionali e all'internazionalizzazione delle imprese, nonche' di rilevante interesse per il Ministero degli affari esteri, i funzionari della carriera diplomatica possono essere collocati fuori ruolo, nel rispetto delle relative autonomie organizzative, presso il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, la Presidenza del Consiglio e gli altri Ministeri, e presso le regioni e le citta' metropolitane, come definite dall' articolo 18 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, a seguito di concertazione e richiesta da parte dei predetti enti territoriali. Si applicano le procedure previste dall'articolo 58 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. I funzionari collocati fuori ruolo ai sensi del primo comma nei limiti delle risorse disponibili non possono superare il numero di trenta; in tale numero non sono compresi i funzionari diplomatici collocati fuori ruolo ai sensi di altre disposizioni.». |
| (( Art. 19 bis Disposizioni in materia di sicurezza dei viaggiatori
1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, avvalendosi anche del contributo informativo degli organismi di informazione ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124, rende pubblici, attraverso il proprio sito web istituzionale, le condizioni e gli eventuali rischi per l'incolumita' dei cittadini italiani che intraprendono viaggi in Paesi stranieri. 2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale indica altresi', anche tramite il proprio sito web istituzionale, comportamenti rivolti ragionevolmente a ridurre i rischi, inclusa la raccomandazione di non effettuare viaggi in determinate aree. 3. Resta fermo che le conseguenze dei viaggi all'estero ricadono nell'esclusiva responsabilita' individuale di chi assume la decisione di intraprendere o di organizzare i viaggi stessi. ))
Riferimenti normativi
Per la rubrica della legge 3 agosto 2007, n. 124 si vedano i riferimenti riportati all'articolo 8. |
| Art. 20 Norme transitorie e di copertura finanziaria
1. L'incarico di procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e' assunto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, dal procuratore nazionale antimafia. 2. All'articolo 10 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, dopo il comma 7 e' inserito il seguente: «7-bis. Le funzioni semidirettive requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di procuratore nazionale aggiunto.». 3. All'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, dopo le parole: «commi 5, 6,» sono inserite le seguenti: «7-bis,». 4. A decorrere dalla data di cui al comma 1, nelle disposizioni vigenti le parole: «procuratore nazionale antimafia», ovunque ricorrono, si intendono sostituite dalle seguenti: «procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo» e le parole: «Direzione nazionale antimafia» si intendono sostituite dalle seguenti: «Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo». 5. I procuratori aggiunti designati dal procuratore nazionale in applicazione delle previgenti disposizioni restano in carica fino a che il Consiglio superiore della magistratura non abbia provveduto alla nomina, e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. (( 5-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, e' determinata, nell'ambito della dotazione organica complessiva del personale di magistratura, la pianta organica della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, tenuto conto dell'istituzione di due posti di procuratore aggiunto. )) 6. Agli oneri derivanti dagli articoli 11, 12, 13, 14, 17 e 18, pari complessivamente a (( euro 871.072.635 )) per l'anno 2015, si provvede: a) quanto a (( euro 840.046.528 )), mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni; b) quanto a euro 1.000.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2015 di cui all'articolo 1, comma 273, (( primo periodo, )) della legge 27 dicembre 2013, n. 147; c) quanto a euro 3.000.000, mediante versamento all'entrata delle somme conservate nel conto dei residui dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 273, (( primo periodo, )) della legge 27 dicembre 2013, n. 147; d) quanto a euro 15.000.000, mediante versamento all'entrata di quota corrispondente delle somme accreditate al capo della delegazione di cui all'articolo 1, comma secondo, della legge 5 giugno 1984, n. 208; e) quanto a euro 5.032.147, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; f) quanto a euro 6.993.960, mediante utilizzo delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, di cui all'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non sono ancora riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. Nelle more dell'accertamento dei predetti versamenti in entrata, l'importo di euro 6.993.960 e' accantonato e reso indisponibile, in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa del Ministero della difesa di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. In base agli esiti degli accertamenti di entrata, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle risorse necessarie per assicurare la copertura di cui alla presente lettera. 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 8. Dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti connessi mediante l'utilizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Riferimenti normativi
Si riporta il testo vigente degli articoli 10 e 12, comma 5, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonche' in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150): «Art. 10. (Funzioni) 1. I magistrati ordinari sono distinti secondo le funzioni esercitate. 2. Le funzioni giudicanti sono: di primo grado, di secondo grado e di legittimita'; semidirettive di primo grado, semidirettive elevate di primo grado e semidirettive di secondo grado; direttive di primo grado, direttive elevate di primo grado, direttive di secondo grado, direttive di legittimita', direttive superiori e direttive apicali. Le funzioni requirenti sono: di primo grado, di secondo grado, di coordinamento nazionale e di legittimita'; semidirettive di primo grado, semidirettive elevate di primo grado e semidirettive di secondo grado; direttive di primo grado, direttive elevate di primo grado, direttive di secondo grado, direttive di coordinamento nazionale, direttive di legittimita', direttive superiori e direttive apicali. 3. Le funzioni giudicanti di primo grado sono quelle di giudice presso il tribunale ordinario, presso il tribunale per i minorenni, presso l'ufficio di sorveglianza nonche' di magistrato addetto all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione; le funzioni requirenti di primo grado sono quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e presso il tribunale per i minorenni. 4. Le funzioni giudicanti di secondo grado sono quelle di consigliere presso la corte di appello; le funzioni requirenti di secondo grado sono quelle di sostituto procuratore generale presso la corte di appello. 5. Le funzioni requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di sostituto presso la direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. 6. Le funzioni giudicanti di legittimita' sono quelle di consigliere presso la Corte di cassazione; le funzioni requirenti di legittimita' sono quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione. 7. Le funzioni semidirettive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente di sezione presso il tribunale ordinario, di presidente e di presidente aggiunto della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari; le funzioni semidirettive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore aggiunto presso il tribunale. 7- bis. Le funzioni semidirettive requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di procuratore nazionale aggiunto. 8. Le funzioni semidirettive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari negli uffici aventi sede nelle citta' di cui all' articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380. 9. Le funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente di sezione presso la corte di appello; le funzioni semidirettive requirenti di secondo grado sono quelle di avvocato generale presso la corte di appello. 10. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente del tribunale ordinario e di presidente del tribunale per i minorenni; le funzioni direttive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. 11. Le funzioni direttive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente del tribunale ordinario negli uffici aventi sede nelle citta' di cui all' articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380, e di presidente dei tribunali di sorveglianza di cui alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Le funzioni direttive requirenti elevate di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario nelle medesime citta'. 12. Le funzioni direttive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente della corte di appello; le funzioni direttive requirenti di secondo grado sono quelle di procuratore generale presso la corte di appello. 13. Le funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. 14. Le funzioni direttive giudicanti di legittimita' sono quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione; le funzioni direttive requirenti di legittimita' sono quelle di avvocato generale presso la Corte di cassazione. 15. Le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimita' sono quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione e di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche; le funzioni direttive superiori requirenti di legittimita' sono quelle di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione. 16. Le funzioni direttive apicali giudicanti di legittimita' sono quelle di primo presidente della Corte di cassazione; le funzioni direttive apicali requirenti di legittimita' sono quelle di procuratore generale presso la Corte di cassazione.»; «Art. 12. (Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni) (Omissis). 5. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 5, 6, 7- bis, 9 e 11, e' richiesto il conseguimento almeno della quarta valutazione di professionalita', salvo quanto previsto dal comma 14 del presente articolo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 76- bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. (Omissis).». Per l'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 si vedano i riferimenti riportati all'articolo 5. Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, comma 273, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2014): "273. Per assicurare il tempestivo adempimento degli indifferibili impegni connessi con l'organizzazione e lo svolgimento del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea del 2014 e con il funzionamento della delegazione per la Presidenza, e' autorizzata la spesa di euro 56.000.000 per l'anno 2014 e di euro 2.000.000 per l'anno 2015. La Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette ai competenti organi parlamentari, prima dell'inizio del semestre di Presidenza italiana e, in ogni caso, entro il 30 maggio 2014, una nota puntuale sul riparto delle risorse, suddivisa per finalita' e iniziative. Le somme non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza possono essere impegnate nel corso dell'esercizio finanziario successivo. Alle spese di cui al presente comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per lo svolgimento delle attivita' di comunicazione del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea del 2014, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2014 di cui al primo periodo, sono assegnati alla Presidenza del Consiglio dei ministri 2 milioni di euro; a tale fine, si applicano le deroghe alle limitazioni di spesa e di assunzione temporanea di personale previste dal presente comma. Le attivita', gli interventi, la gestione finanziaria e del personale posti in essere dalla delegazione restano disciplinati dalla legge 5 giugno 1984, n. 208. All'atto del collocamento fuori ruolo del personale di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 5 giugno 1984, n. 208, e' reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza equivalente dal punto di vista finanziario. L'articolo 1, terzo comma, della legge 5 giugno 1984, n. 208, si interpreta nel senso che, nei limiti temporali di operativita' della delegazione e nell'ambito dello stanziamento di cui al presente comma, le spese sostenute dalla delegazione per consumi intermedi, nonche' per il noleggio e la manutenzione di autovetture e per l'acquisto di mobili e arredi non sono computate ai fini del calcolo dei limiti di spesa per il Ministero degli affari esteri derivanti dall'applicazione della normativa vigente. Nei limiti temporali e nell'ambito dello stanziamento di cui al presente comma, si applicano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 1, 4 e 6, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12. Ai componenti della delegazione di cui al presente comma e' corrisposta, se inviati in missione all'estero, l'indennita' di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941. Fermo restando quanto previsto all'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nell'ambito delle risorse di cui al presente comma, al personale di qualifica non dirigenziale componente la delegazione puo' essere corrisposto un contributo fisso onnicomprensivo, sostitutivo di ogni altro pagamento o maggiorazione per i particolari carichi di lavoro e orario di servizio connessi con l'attivita' della delegazione, da svolgere anche in sedi diverse da quella dell'Amministrazione centrale. Per le straordinarie esigenze di servizio della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea connesse con il semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea, e' autorizzata per l'anno 2014, a valere sulle risorse di cui al primo periodo del presente comma e nei limiti di 1.032.022 euro, la spesa per l'assunzione di personale con contratto temporaneo ai sensi dell'articolo 153 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in deroga ai limiti quantitativi previsti dalla medesima disposizione. Per le iniziative connesse con il semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea, di competenza di Amministrazioni centrali diverse dal Ministero degli affari esteri, e' istituito presso lo stato di previsione della spesa del medesimo Ministero un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2014, da ripartire tra i Ministeri interessati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli affari europei. Alle relative spese si applicano le disposizioni contenute nel presente comma, ivi comprese le deroghe alle limitazioni di spesa previste dalla normativa vigente.». Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, comma secondo, della legge 5 giugno 1984, n. 208 (Organizzazione e finanziamento del semestre di presidenza italiana della CEE): «Art. 1 (Omissis). In relazione all'eccezionalita' dei predetti periodi ed alla necessita' di far fronte ai conseguenti adempimenti, i lavori, le forniture e le prestazioni di servizi sono eseguiti in deroga alle norme sulla contabilita' generale dello Stato. (Omissis).». Si riporta il testo vigente dell'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica): «Art. 8 (Razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche) (Omissis). 11. Le somme relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, sono riassegnati al fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace previsto dall' articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tale fine non si applicano i limiti stabiliti dall' articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. La disposizione del presente comma si applica anche ai rimborsi corrisposti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e non ancora riassegnati. (Omissis).». Per il testo dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 si vedano i riferimenti riportati all'articolo 5. |
| Art. 21 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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