Gazzetta n. 91 del 20 aprile 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 18 dicembre 2014
Organizzazione e compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo. (Decreto n. 908).


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visti gli articoli 33, 34, 117, commi terzo e quarto, e 119 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, concernente la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed in particolare gli articoli 4, comma 4, e 75, comma 3, come modificato dall'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, relativa alle «Norme per la parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», con il quale e' stato istituito il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e in particolare l'articolo 21, comma 2, il quale prevede, fra l'altro, che la realizzazione di ciascun programma e' affidata ad un unico centro di responsabilita' amministrativa, corrispondente all'unita' organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai sensi dell'articolo 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto l'articolo 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, recante norme di razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), che dispone la riduzione, in termini percentuali, degli uffici dirigenziali, di livello generale e non, delle relative dotazioni organiche dei dirigenti e di quelle del personale non dirigenziale;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
Visto l'articolo 12, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l'articolo 3;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, come da ultimo modificato dall'articolo 33, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, contenente il «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013, recante la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di alcuni Ministeri, enti pubblici non economici ed enti di ricerca, in attuazione dell'articolo 2, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, ed in particolare i commi 1, 5 e 7 dell'articolo unico, nonche' la Tabella 7, allegata contenente la rideterminazione della dotazione organica del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca", ed in particolare l'articolo 8, recante disposizioni sugli Uffici scolastici regionali, che, al comma 8, demanda la definizione organizzativa e dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso ciascun ufficio territoriale ad un decreto ministeriale di natura non regolamentare, su proposta del titolare dell'Ufficio scolastico regionale, previa informativa alle organizzazioni sindacali di categoria, da adottare sentite le organizzazioni sindacali nazionali aventi titolo a partecipare alla contrattazione;
Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2014 di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale, con particolare riferimento all'articolo 5;
Considerata la necessita' di adottare, in attuazione del quadro organizzativo delineato con il citato d.P.C.M. n. 98 del 2014, il decreto ministeriale di natura non regolamentare di cui all'articolo 8, comma 8, del predetto decreto, per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera a), del medesimo d.P.C.M. n. 98 del 2014, l'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo, di cui e' titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 5 uffici dirigenziali non generali e in n. 6 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
Vista la proposta avanzata, ai sensi del citato d.P.C.M. n. 98 del 2014, dal titolare dell'ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo, previa informativa alle Organizzazioni sindacali di categoria;
Sentite le Organizzazioni sindacali nazionali aventi titolo a partecipare alla contrattazione nelle riunioni del 30 ottobre, 12 novembre e 2 dicembre 2014.

Decreta:

Art. 1
Funzioni dell'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo

1. Ferme restando le funzioni previste dalla normativa vigente in capo agli Uffici scolastici regionali, con particolare riguardo all'articolo 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, l'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo, di seguito denominato USR, di livello dirigenziale generale, con sede in L'Aquila, e' organizzato in uffici dirigenziali di livello non generale per funzioni e per articolazioni sul territorio con compiti di supporto alle scuole, amministrativi e di monitoraggio, in coordinamento con le direzioni generali competenti del Ministero.
2. L'USR opera nel rispetto delle norme e dei principi generali che regolano le pubbliche amministrazioni e delle specifiche norme di settore, anche con riferimento alla trasparenza amministrativa, alla valutazione della performance e alla digitalizzazione dei procedimenti amministrativi.
3. Ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lett. a) del d.P.C.M. n. 98 del 2014, l'USR si articola in n. 5 uffici dirigenziali non generali e in n. 6 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive.
4. I compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l'USR sono individuati agli articoli 2 e 3.
 
Art. 2
Organizzazione per funzioni degli Uffici
di livello dirigenziale non generale

1. L'USR si articola per funzioni in n. 2 uffici di livello dirigenziale non generale le cui competenze, esercitate a livello regionale, sono di seguito indicate:
Ufficio I (Affari generali e personale. Dirigenti scolastici. Contenzioso e disciplinare. Servizi generali della Direzione Generale).
Funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Direttore generale. Coordinamento degli uffici dirigenziali dell'USR. Affari generali. Controllo di gestione. Gestione del ciclo della performance. Adempimenti in materia di integrita' e trasparenza. Monitoraggio dei servizi dell'USR e valutazione della soddisfazione dell'utenza. Ufficio Relazioni con il pubblico dell'USR. Relazioni sindacali Area I (dirigenti Stato). Stipula dei contratti individuali di lavoro e conferimento degli incarichi dirigenziali per i dirigenti di II fascia. Gestione, mobilita' regionale, formazione ed aggiornamento del personale amministrativo dell'USR. Organizzazione del lavoro e relazioni sindacali del Comparto Ministeri. Benessere organizzativo. Pari opportunita'. Servizi informatici, processi di digitalizzazione e dematerializzazione, gestione del sito web regionale, rapporti con il gestore del sistema informativo. Gestione e coordinamento dei servizi ausiliari e di supporto della direzione generale. Reclutamento, mobilita', organizzazione e gestione dei dirigenti scolastici. Relazioni sindacali Area V (dirigenti scolastici). Procedimenti disciplinari dei dirigenti scolastici della Regione. Gestione del contenzioso del personale amministrativo delle aree funzionali e del personale della scuola. Attivita' connesse ai procedimenti per responsabilita' penale, amministrativo-contabile e disciplinare del personale amministrativo dell'USR e del personale della scuola. Gestione dei procedimenti per responsabilita' penale e amministrativo-contabile del personale amministrativo dell'USR, nonche' dei dirigenti scolastici della Regione. Linee di indirizzo per la gestione dei procedimenti disciplinari. Procedimenti disciplinari del personale amministrativo delle aree funzionali dell'USR. Procedimenti disciplinari del personale dirigenziale di seconda fascia non riservati alla Direzione generale per le risorse umane e finanziarie di cui all'articolo 7, comma 4, lettere m) e o) del D.P.C.M. 11 febbraio 2014 n. 98. Vigilanza del rispetto delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni. Vigilanza, assistenza e monitoraggio sui procedimenti relativi alla conclusione del rapporto di impiego ed alla quiescenza del personale scolastico. Alunni ed esami di Stato, esami per l'esercizio delle libere professioni e certificazioni. Vigilanza sulle scuole straniere presenti nella regione. Raccordo con la Regione e gli enti locali nell'esercizio delle competenze loro attribuite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di dimensionamento delle istituzioni scolastiche e di edilizia scolastica.
Ufficio II (Politiche formative - Ordinamenti scolastici - Autonomia scolastica - Consulta degli studenti - Gestione finanziaria - Economato e Consegnatario).
Attuazione delle politiche nazionali in materia diritto allo studio e politiche sociali in favore degli studenti. Sostegno ai processi di innovazione nel sistema scolastico, alla ricerca e all'autonomia delle istituzioni scolastiche. Attivita' di verifica e di vigilanza al fine di valutare il grado di realizzazione del piano per l'offerta formativa. Ricognizione delle esigenze formative sul territorio e promozione dello sviluppo della relativa offerta in collaborazione con la regione e gli enti locali. Servizi per l'integrazione degli studenti disabili. Servizi per l'orientamento, la prevenzione e il contrasto dell'abbandono scolastico e del disagio giovanile. Educazione alla cittadinanza e alla legalita'. Servizi a sostegno della diffusione dello studio delle lingue straniere. Servizi a sostegno delle associazioni degli studenti e dei genitori. Rapporti con l'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS) e con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI). Rapporti con l'Amministrazione regionale e gli enti locali ed interventi di sostegno, promozione e sviluppo in materia di: obbligo di istruzione; istruzione e formazione tecnica e professionale; realizzazione dell'offerta formativa integrata, educazione degli adulti; istruzione e formazione tecnica superiore; rapporti scuola-lavoro. Attuazione degli indirizzi e delle strategie nazionali in materia di ordinamenti e curricula scolastici. Vigilanza sul rispetto dei livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standards programmati. Gestione e vigilanza dei fondi europei e di quelli nazionali finalizzati alla coesione sociale, destinati al settore dell'istruzione. Formazione ed aggiornamento del personale scolastico. Vigilanza sulle scuole non statali paritarie e non paritarie. Gestione amministrativo-contabile delle risorse finanziarie dell'USR e assegnazione delle risorse per l'erogazione del servizio scolastico. Pianificazione del fabbisogno, bilancio di previsione, variazioni di bilancio e contabilita' economica. Monitoraggio ed analisi dell'efficienza delle istituzioni scolastiche nell'allocazione delle risorse finanziarie e nell'erogazione del servizio. Consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche ed educative statali, in raccordo con la Direzione Generale delle risorse umane e finanziarie, in merito all'assegnazione di fondi alle medesime istituzioni, nonche' nelle materie amministrativo-contabili. Servizi di economato e scritture inventariali. Contratti per acquisti e convenzioni per le esigenze degli Uffici. Supporto e consulenza all'attivita' dei revisori dei conti. Applicazione del decreto legislativo n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
 
Art. 3
Organizzazione per ambiti territoriali
degli Uffici di livello dirigenziale non generale

1. L'USR si articola sul territorio nei seguenti uffici di livello dirigenziale non generale:
Ufficio III (Ambito territoriale di L'Aquila);
Ufficio IV (Ambito territoriale di Chieti e di Pescara);
Ufficio V (Ambito territoriale di Teramo).
2. Gli uffici di cui al comma 1 svolgono, ciascuno nell' ambito territoriale provinciale di propria competenza, le funzioni di cui all'articolo 8, comma 3, del d.P.C.M. n. 98 del 2014. In particolare, svolgono funzioni relative a:
a) assistenza, consulenza e supporto agli istituti scolastici autonomi per le procedure amministrative e amministrativo-contabili in coordinamento con la direzione generale per le risorse umane e finanziarie;
b) gestione delle graduatorie e gestione dell'organico del personale docente, educativo e ATA ai fini dell'assegnazione delle risorse umane ai singoli istituti scolastici autonomi;
c) supporto e consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione della offerta formativa e integrazione con gli altri attori locali;
d) supporto e sviluppo delle reti di scuole;
e) monitoraggio dell'edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici;
f) stato di integrazione degli alunni immigrati;
g) utilizzo da parte delle scuole dei fondi europei in coordinamento con le direzioni generali competenti;
h) raccordo ed interazione con le autonomie locali per la migliore realizzazione dell'integrazione scolastica dei diversamente abili, promozione ed incentivazione della partecipazione studentesca;
i) raccordo con i comuni per la verifica dell'osservanza dell'obbligo scolastico;
l) cura delle relazioni con le RSU e con le organizzazioni sindacali territoriali.
3. Gli uffici di cui al comma 1 svolgono altresi' le seguenti funzioni: gestione del contenzioso concernente il personale amministrativo appartenente alle aree funzionali in servizio presso l'ambito territoriale provinciale; consulenza ed assistenza legale alle istituzioni scolastiche per la gestione del contenzioso di loro competenza; procedimenti disciplinari a carico del personale docente, educativo ed ATA dell'ambito territoriale provinciale, per le competenze non riservate al dirigente scolastico.
4. L'Ufficio III (Ambito territoriale di L'Aquila), in aggiunta alle funzioni di cui al comma 2, svolge le seguenti funzioni a livello regionale: area gestionale del coordinamento regionale in materia di reclutamento, mobilita' e utilizzazione del personale docente, educativo ed A.T.A. e gestione delle dotazioni organiche del personale docente, educativo ed A.T.A.; docenti di religione cattolica; relazioni sindacali e contrattazione relative al personale della scuola non riservate all'amministrazione centrale o alle istituzioni scolastiche; coordinamento delle attivita' inerenti l'attuazione della razionalizzazione della rete scolastica.
5. L'Ufficio IV, quale articolazione dell'USR, competente sull'ambito territoriale delle province di Chieti e Pescara, e' articolato in due sedi, ciascuna delle quali ubicata nel comune capoluogo delle province di Chieti e Pescara.
 
Art. 4
Funzioni tecnico - ispettive

1. Il corpo ispettivo, composto dai dirigenti in servizio presso l'USR investiti dell'esercizio della funzione ispettiva tecnica, collocato in posizione di dipendenza funzionale dal dirigente preposto all'USR medesimo, assolve alle funzioni previste dall'articolo 397, del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni.
2. Le modalita' di esercizio della funzione ispettiva tecnica sono determinate, ai sensi dell'articolo 9, del d.P.C.M. n. 98 del 2014, con apposito atto di indirizzo del Ministro.
 
Art. 5
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita' e al competente Ufficio per il controllo preventivo di regolarita' contabile, nonche' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 dicembre 2014

Il Ministro: Giannini

Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2015 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, foglio n. 296
 
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