Gazzetta n. 90 del 18 aprile 2015 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2015, n. 42
Attuazione della direttiva 2008/8/CE, che modifica la direttiva 2006/112/CE, per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;
Vista la direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi;
Visto il decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 18;
Vista la direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto;
Visto il regolamento (UE) n. 967/2012 del Consiglio, del 9 ottobre 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda i regimi speciali applicabili ai soggetti passivi non stabiliti che forniscono servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione o servizi elettronici a persone non soggetti passivi;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1042/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi;
Visto il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio del 7 ottobre 2010 relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 815/2012 della Commissione, del 13 settembre 2012, recante modalita' d'applicazione del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, per quanto riguarda i regimi speciali applicabili ai soggetti passivi non stabiliti che prestano servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione o servizi elettronici a persone che non sono soggetti passivi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, recante, al capo II del titolo II, disciplina temporanea delle operazioni intracomunitarie e dell'imposta sul valore aggiunto;
Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008, che ha delegato il Governo a recepire le citate direttive ricomprese nell'elenco di cui all'allegato B della legge stessa;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 dicembre 2014;
Visti i pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro della giustizia, con il Ministro dello sviluppo economico;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7-sexies, comma 1, le lettere f) e g) sono sostituite dalle seguenti:
" f) le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, quando il committente e' domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero;
g) le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, quando il committente e' domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero e sempre che siano utilizzate nel territorio dell'Unione europea.";
b) all'articolo 7-septies, comma 1, le lettere h) ed i) sono soppresse;
c) all'articolo 22, primo comma, dopo il n. 6-bis) e' aggiunto il seguente: "6-ter) per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione.".

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE)
Note alle premesse:
L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
della funzione legislativa non puo' essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
La direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune
d'imposta sul valore aggiunto e' pubblicata nella G.U.U.E.
11 dicembre 2006, n. L 347.
La direttiva 2008/8/CE che modifica la direttiva
2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni
di servizi e' pubblicata nella G.U.U.E. 20 febbraio 2008,
n. L 44.
La direttiva 2010/24/UE sull'assistenza reciproca in
materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte
ed altre misure e' pubblicata nella G.U.U.E. 31 marzo 2010,
n. L 84.
Il Regolamento di esecuzione n. 282/2011 e' pubblicato
nella G.U.U.E. 23 marzo 2011, n. L 77.
Il Regolamento UE n. 967/2012 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 20 ottobre 2012, n. L 290.
Il Regolamento UE n. 1042/2013 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 26 ottobre 2013, n. L 284.
Il Regolamento UE n. 904/2010 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 12 ottobre 2010, n. L 268.
Il Regolamento UE n. 815/2012 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 14 settembre 2012, n. L 249.
Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n 633 ( Istituzione e disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11
novembre 1972, n. 292, S.O.
Il decreto legge 30 agosto 1993, n. 331 (Armonizzazione
delle disposizioni in materia di imposte sugli oli
minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui
tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da
direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta
armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la
disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le
procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR
dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al
contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di
un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre
disposizioni tributarie) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 agosto 1993, n. 203.
La Legge 29/10/1993, n. 427 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 1993, n.
255.
Il comma 1, dell'art. 1, della legge 7 luglio 2009 n.
88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
Legge comunitaria 2008) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
14 luglio 2009, n. 161, S.O., cosi' recita:
"1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro la
scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole
direttive, i decreti legislativi recanti le norme
occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese
negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive
elencate negli allegati A e B il cui termine di recepimento
sia gia' scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla
data di entrata in vigore della presente legge, il Governo
e' delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Per le direttive elencate negli allegati A
e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo
e' delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.".
L'allegato B della citata legge 7 luglio 2009, n. 88,
cosi' recita:
"Allegato B
( Articolo 1, commi 1 e 3)
2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005,
concernente l'accordo tra la Comunita' delle ferrovie
europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei
trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di
lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di
interoperabilita' transfrontaliera nel settore ferroviario;
2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005,
relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza
aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;
2006/17/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2006, che
attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni
tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il
controllo di tessuti e cellule umani;
2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE
relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti
adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune
infrastrutture ;
2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la
direttiva 95/16/CE(rifusione) ;
2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva
84/253/CEE del Consiglio ;
2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle
pari opportunita' e delle parita' di trattamento fra uomini
e donne in materia di occupazione ed impiego (rifusione);
2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che
attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di
rintracciabilita', la notifica di reazioni ed eventi
avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la
codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e
la distribuzione di tessuti e cellule umani;
2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006,
relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;
2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno ;
2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 dicembre 2006, concernente la patente di guida
(rifusione) ;
2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per
l'informazione territoriale nella Comunita' europea
(Inspire) ;
2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di
articoli pirotecnici ;
2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 giugno 2007, che modifica la direttiva 89/391/CEE del
Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive del
Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai
fini della semplificazione e della razionalizzazione delle
relazioni sull'attuazione pratica;
2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni
diritti degli azionisti di societa' quotate;
2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che
stabilisce norme minime per la protezione dei polli
allevati per la produzione di carne ;
2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del
Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE
e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i
criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e
incrementi di partecipazioni nel settore finanziario ;
2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantita'
nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive
75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la
direttiva 76/211/CEE del Consiglio ;
2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del
Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie
e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della
capacita' di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione
dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria;
2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei
macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul
sistema ferroviario della Comunita';
2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione
dei rischi di alluvioni ;
2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel
mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE,
2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la
direttiva 97/5/CE;
2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE
del Consiglio relativa al coordinamento di determinate
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attivita'
televisive;
2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE
e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il
miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in
materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici;
2008/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2008,
relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni
prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre
a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio (versione codificata);
2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che
modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il
luogo delle prestazioni di servizi;
2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che
stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta
sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE,
ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di
rimborso, ma in un altro Stato membro;
2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai
consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE;
2008/49/CE della Commissione, del 16 aprile 2008,
recante modifica dell'allegato II della direttiva
2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda i criteri per l'effettuazione delle
ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti
comunitari;
2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 maggio 2008, relativa alla qualita' dell'aria ambiente e
per un'aria piu' pulita in Europa;
2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del
Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della
detenzione di armi;
2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della
mediazione in materia civile e commerciale;
2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino
(direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino);
2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 giugno 2008, relativa all'interoperabilita' del sistema
ferroviario comunitario (rifusione) ;
2008/59/CE del Consiglio, del 12 giugno 2008, che
adegua la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della
navigazione interna a motivo dell'adesione della Repubblica
di Bulgaria e della Romania;
2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno 2008,
relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature
terminali di telecomunicazioni;
2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci
pericolose;
2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa
all'identificazione e alla registrazione dei suini;
2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che
semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di
diffusione dell'informazione in campo veterinario e
zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE,
77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE,
90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE,
91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE,
92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE
nonche' le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE;
2008/87/CE della Commissione, del 22 settembre 2008,
che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi
della navigazione interna;
2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008,
relativa alla commercializzazione dei materiali di
moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da
frutto destinate alla produzione di frutti (rifusione);
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune
direttive;
2008/100/CE della Commissione, del 28 ottobre 2008, che
modifica la direttiva 90/496/CEE del Consiglio relativa
all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari per
quanto riguarda le razioni giornaliere raccomandate, i
coefficienti di conversione per il calcolo del valore
energetico e le definizioni;
2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008,
recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al
sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per
combattere la frode fiscale connessa alle operazioni
intracomunitarie;
2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008,
relativa al regime generale delle accise e che abroga la
direttiva 92/12/CEE.".

Note all'art. 1:
Il comma 1 dell'art. 7-sexies, del citato decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 7-sexies. (Territorialita' - Disposizioni
speciali relative a talune prestazioni di servizi rese a
committenti non soggetti passivi)
1. In deroga a quanto stabilito dall'art. 7-ter, comma
1, lettera b), si considerano effettuate nel territorio
dello Stato se rese a committenti non soggetti passivi:
a) le prestazioni di intermediazione in nome e per
conto del cliente, quando le operazioni oggetto
dell'intermediazione si considerano effettuate nel
territorio dello Stato;
b) le prestazioni di trasporto di beni diverse dal
trasporto intracomunitario, in proporzione alla distanza
percorsa nel territorio dello Stato;
c) le prestazioni di trasporto intracomunitario di
beni, quando la relativa esecuzione ha inizio nel
territorio dello Stato;
d) le prestazioni di lavorazione, nonche' le perizie,
relative a beni mobili materiali e le operazioni rese in
attivita' accessorie ai trasporti, quali quelle di carico,
scarico, movimentazione e simili, quando sono eseguite nel
territorio dello Stato;
e) le prestazioni di servizi di locazione, anche
finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine, di
mezzi di trasporto diversi dalle imbarcazioni da diporto,
quando il committente e' domiciliato nel territorio dello
Stato o ivi residente senza domicilio all'estero e sempre
che siano utilizzate nel territorio della Comunita' . Le
medesime prestazioni se rese ad un soggetto domiciliato e
residente al di fuori del territorio della Comunita' si
considerano effettuate nel territorio dello Stato quando
sono ivi utilizzate;
e-bis) le prestazioni di cui alla lettera e) relative
ad imbarcazioni da diporto, sempre che l'imbarcazione sia
effettivamente messa a disposizione nel territorio dello
Stato e la prestazione sia resa da soggetti passivi ivi
stabiliti e sia utilizzata nel territorio della Comunita'
(73). Le medesime prestazioni, se l'imbarcazione da diporto
e' messa a disposizione in uno Stato estero fuori della
Comunita' ed il prestatore e' stabilito in quello stesso
Stato, si considerano effettuate nel territorio dello Stato
quando sono ivi utilizzate. Alle medesime prestazioni,
quando l'imbarcazione da diporto e' messa a disposizione in
uno Stato diverso da quello di stabilimento del prestatore,
si applica la lettera e);
f) le prestazioni di servizi rese tramite mezzi
elettronici, quando il committente e' domiciliato nel
territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio
all'estero;
g) le prestazioni di telecomunicazione e di
teleradiodiffusione, quando il committente e' domiciliato
nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio
all'estero e sempre che siano utilizzate nel territorio
dell'Unione europea."
Il comma 1 dell'art. 7-septies, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, gia'
citato nelle note alle premesse, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
"Art. 7-septies (Territorialita' - Disposizioni
relative a talune prestazioni di servizi rese a non
soggetti passivi stabiliti fuori della Comunita' )
1. In deroga a quanto stabilito dall'art. 7-ter, comma
1, lettera b), non si considerano effettuate nel territorio
dello Stato le seguenti prestazioni di servizi, quando sono
rese a committenti non soggetti passivi domiciliati e
residenti fuori della Comunita' :
a) le prestazioni di servizi di cui all'art. 3, secondo
comma, numero 2);
b) le prestazioni pubblicitarie;
c) le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o
legale nonche' quelle di elaborazione e fornitura di dati e
simili;
d) le operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative,
comprese le operazioni di riassicurazione ed escluse le
locazioni di casseforti;
e) la messa a disposizione del personale;
f) le prestazioni derivanti da contratti di locazione,
anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili
materiali diversi dai mezzi di trasporto;
g) la concessione dell'accesso a un sistema di gas
naturale situato nel territorio dell'Unione o a una rete
connessa a un tale sistema, al sistema dell'energia
elettrica, alle reti di riscaldamento o di raffreddamento,
il servizio di trasmissione o distribuzione mediante tali
sistemi o reti e la prestazione di altri servizi
direttamente collegati;
h) (soppressa);
i) (soppressa);
l) le prestazioni di servizi inerenti all'obbligo di
non esercitare interamente o parzialmente un'attivita' o un
diritto di cui alle lettere precedenti."
L'art. 22, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, gia' citato nelle note alle
premesse, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
"Art. 22. (Commercio al minuto e attivita' assimilate)
1. L'emissione della fattura non e' obbligatoria, se
non e' richiesta dal cliente non oltre il momento di
effettuazione dell'operazione:
1) per le cessioni di beni effettuate da commercianti
al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in
spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione
automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma
ambulante;
2) per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni
di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi,
nelle mense aziendali o mediante apparecchi di
distribuzione automatica;
3) per le prestazioni di trasporto di persone nonche'
di veicoli e bagagli al seguito;
4) per le prestazioni di servizi rese nell'esercizio di
imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o
nell'abitazione dei clienti;
5) per le prestazioni di custodia e amministrazione di
titoli e per gli altri servizi resi da aziende o istituti
di credito e da societa' finanziarie o fiduciarie;
6) per le operazioni esenti indicate ai nn. da 1) a 5)
e ai nn. 7), 8), 9), 16) e 22) dell' art. 10;
6-bis) per l'attivita' di organizzazione di escursioni,
visite della citta', giri turistici ed eventi similari,
effettuata dalle agenzie di viaggi e turismo.
6-ter) per le prestazioni di servizi di
telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di
servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di
fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione.
2. La disposizione del comma precedente puo' essere
dichiarata applicabile, con decreto del Ministro delle
finanze, ad altre categorie di contribuenti che prestino
servizi al pubblico con caratteri di uniformita', frequenza
e importo limitato tali da rendere particolarmente onerosa
l'osservanza dell'obbligo di fatturazione e degli
adempimenti connessi.
3. Gli imprenditori che acquistano beni che formano
oggetto dell'attivita' propria dell'impresa da commercianti
al minuto ai quali e' consentita l'emissione della fattura
sono obbligati a richiederla.".
 
Art. 2

Istituzione dei regimi speciali per i servizi di telecomunicazione,
di teleradiodiffusione ed elettronici

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 74-quinquies e' sostituito dai seguenti:
"Art. 74-quinquies (Regime speciale per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi da soggetti non UE ). - 1. I soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea, non stabiliti ne' identificati in alcuno Stato membro dell'Unione, possono identificarsi in Italia, con le modalita' previste dal presente articolo, per l'assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto relativamente ai servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici resi a committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti nell'Unione europea. A tal fine presentano apposita richiesta all'ufficio competente dell'Agenzia delle entrate, il quale comunica al soggetto richiedente il numero di identificazione attribuito.
2. I soggetti che si avvalgono del regime previsto dal presente articolo sono dispensati dagli obblighi di cui al titolo II.
3. La richiesta di cui al comma 1 contiene almeno le seguenti indicazioni:
a) per le persone fisiche, il cognome e nome ed eventualmente la ditta; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la ragione sociale, la denominazione;
b) indirizzo postale, indirizzi elettronici, inclusi i siti web;
c) numero di codice fiscale attribuito dallo Stato di residenza o domicilio, se previsto;
d) dichiarazione sulla mancata identificazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto all'interno dell'Unione europea.
4. In caso di variazione dei dati presentati, i soggetti di cui al comma 1 ne danno comunicazione all'Agenzia delle entrate. Gli stessi soggetti presentano un'analoga comunicazione se non intendono piu' fornire servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici o non soddisfano piu' i requisiti per avvalersi del regime speciale previsto dal presente articolo.
5. I soggetti identificati ai sensi del presente articolo sono esclusi dal regime speciale se:
a) comunicano di non fornire piu' servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici;
b) si puo' altrimenti presumere che le loro attivita' di fornitura di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici siano cessate;
c) non soddisfano piu' i requisiti necessari per avvalersi del regime speciale;
d) persistono a non osservare le norme relative al presente regime speciale.
6. I soggetti di cui al comma 1 presentano, per ciascun trimestre dell'anno solare ed entro il giorno venti del mese successivo al trimestre di riferimento, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione dalla quale risultano:
a) il numero di identificazione;
b) l'ammontare delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici effettuate nel periodo di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro di domicilio o residenza dei committenti e suddiviso per aliquote, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
c) le aliquote applicate in relazione allo Stato membro di domicilio o di residenza dei committenti;
d) l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di domicilio o residenza dei committenti.
7. Per le prestazioni di servizi il cui corrispettivo e' fissato in valuta diversa dall'euro, il prestatore, in sede di redazione della dichiarazione di cui al comma 6, utilizza il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea l'ultimo giorno del periodo cui si riferisce la dichiarazione o, in mancanza, quello del primo giorno successivo di pubblicazione.
8. Le comunicazioni e le dichiarazioni previste nei commi 1, 4 e 6 sono redatte in base ai modelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate in conformita' con quanto previsto dall'ordinamento dell'Unione europea in materia di obblighi di trasmissione dei messaggi elettronici comuni ed inviate all'Agenzia delle entrate in via telematica con le modalita' definite nello stesso provvedimento.
9. I soggetti di cui al comma 1, entro il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 6, effettuano il versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione medesima.
10. I soggetti di cui al comma 1 conservano un'idonea documentazione delle relative operazioni fino alla fine del decimo anno successivo a quello di effettuazione delle medesime. Tale documentazione e' fornita, su richiesta, all'Amministrazione finanziaria e alle autorita' fiscali degli Stati membri ove le operazioni sono state effettuate.
11. I soggetti di cui al comma 1 non possono detrarre dall'imposta dovuta ai sensi del presente articolo quella relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni; l'imposta relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato puo' essere in ogni caso chiesta a rimborso ai sensi dell'articolo 38-ter, comma 1-bis.";
b) dopo l'articolo 74-quinquies sono inseriti i seguenti:
"Art. 74-sexies (Regime speciale per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi da soggetti UE ). - 1. I soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato, o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, identificati in Italia, possono, ai fini dell'assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici resi a committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti negli altri Stati membri dell'Unione europea, optare per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 74-quinquies e dal presente articolo.
2. L'opzione di cui al comma 1 puo' essere esercitata anche dai soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato. Tuttavia, nel caso in cui un soggetto passivo disponga di una stabile organizzazione anche in un altro Stato membro dell'Unione europea, l'opzione di cui al comma 1 non puo' essere revocata prima del termine del secondo anno successivo a quello del suo esercizio.
3. Il numero di partita IVA attribuito al soggetto passivo ai sensi dell'articolo 35, comma 1, e' utilizzato anche in relazione all'opzione esercitata a norma del comma 1.
4. I soggetti passivi optanti, che dispongano di stabili organizzazioni in altri Stati membri dell'Unione europea, a partire dalle quali i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici sono prestati, indicano nella dichiarazione trimestrale, oltre a quanto prescritto dall'articolo 74-quinquies, comma 6, anche l'ammontare dei servizi resi tramite una stabile organizzazione in ciascuno Stato membro, diverso da quello in cui quest'ultima e' localizzata, in cui i committenti hanno il domicilio o la residenza, nonche' il numero individuale d'identificazione IVA o il numero di registrazione fiscale della stabile organizzazione stessa.
5. Il soggetto passivo che ha esercitato l'opzione di cui al comma 1 non puo' detrarre dall'imposta dovuta ai sensi dell'articolo 74-quinquies quella relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni. Detto soggetto passivo puo' esercitare il diritto alla detrazione relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato, qualora spettante ai sensi dell'articolo 19, e seguenti, dall'ammontare dell'imposta applicata alle operazioni effettuate nell'ambito delle attivita' non assoggettate al regime speciale svolte dal soggetto passivo stesso.
Art. 74-septies (Disposizioni per i soggetti identificati in un altro Stato membro). - 1. In relazione all'imposta sul valore aggiunto dovuta sulle prestazioni dei servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici effettuate nel territorio dello Stato, i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea che hanno chiesto in un altro Stato membro dell'Unione europea l'applicazione del regime speciale disciplinato dal titolo XII, capo 6, sezione 2, della direttiva 2006/112/CE, nonche' i soggetti passivi domiciliati o residenti in un altro Stato membro dell'Unione ed ivi identificati che hanno chiesto in detto Stato membro l'applicazione del regime speciale disciplinato dal titolo XII, capo 6, sezione 3, della direttiva 2006/112/CE, osservano gli obblighi previsti nell'ambito di tali regimi nonche' le disposizioni del presente articolo.
2. I soggetti passivi domiciliati o residenti in un altro Stato membro dell'Unione europea ed ivi identificati, che hanno chiesto in detto Stato membro l'applicazione del regime speciale disciplinato dal titolo XII, capo 6, sezione 3, della direttiva 2006/112/CE e che risultino identificati anche in Italia, recuperano l'imposta relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato esercitando il diritto alla detrazione della medesima, qualora spettante ai sensi dell'articolo 19 e seguenti, dall'ammontare dell'imposta applicata alle operazioni effettuate nell'ambito delle attivita' non assoggettate al regime speciale svolte dal soggetto passivo stesso. Qualora tali soggetti passivi non risultino identificati in Italia, possono chiedere il rimborso dell'imposta ai sensi dell'articolo 38-bis2 anche in deroga a quanto previsto al comma 1, secondo periodo, dello stesso articolo.
3. I soggetti di cui al comma 1, su richiesta, forniscono all'Amministrazione finanziaria idonea documentazione relativa alle operazioni effettuate.
4. In relazione alle prestazioni dei servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici effettuate nel territorio dello Stato, i soggetti passivi di cui al comma 1 sono dispensati dagli obblighi di cui al titolo II.".
 
Art. 3
Disposizioni in materia di riscossione e di ripartizione dell'imposta
sul valore aggiunto agli Stati membri di consumo.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'articolo 74-septies e' inserito il seguente:
"Art. 74-octies (Disposizioni sulla riscossione e ripartizione dell'imposta). - 1. Il versamento dell'imposta sul valore aggiunto di cui agli articoli 74-quinquies, comma 9, e 74-sexies, e' effettuato, senza la possibilita' di avvalersi dell'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Ai fini di cui al comma 1, e' autorizzata l'apertura di una nuova contabilita' speciale presso la Banca d'Italia, intestata all'Agenzia delle entrate. Le somme affluite sulla predetta contabilita' speciale, che al 31 dicembre di ogni anno risultino non utilizzate, restano a disposizione dell'Agenzia delle entrate per consentire la ripartizione dell'imposta incassata senza soluzione di continuita'.
3. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi' stabilite le modalita' di ripartizione dell'imposta di cui al medesimo comma, di contabilizzazione dell'imposta versata agli Stati membri di identificazione dai soggetti di cui all'articolo 74-septies, comma 1, in relazione ai servizi prestati nel territorio dello Stato, nonche' di rendicontazione delle operazioni effettuate per il tramite della nuova contabilita' speciale.".
 
Art. 4
Disposizioni su rimborsi e restituzioni

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 38-bis2, comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Il rimborso non puo' essere richiesto dai soggetti che nel periodo di riferimento disponevano di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato ovvero dai soggetti che hanno ivi effettuato operazioni diverse da quelle per le quali debitore dell'imposta e' il committente o cessionario, da quelle non imponibili di trasporto o accessorie ai trasporti e da quelle di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici rese ai sensi dell'articolo 74-septies.";
b) dopo l'articolo 38-bis2 e' inserito il seguente:
"Art. 38-bis3 (Rimborsi di eccedenze di versamento a soggetti aderenti ai regimi speciali per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici). - 1. Qualora i soggetti passivi che hanno optato in Italia per l'applicazione del regime speciale di cui all'articolo 74-quinquies o 74-sexies effettuino versamenti in eccesso rispetto a quanto risulta dalla dichiarazione trimestrale di cui all'articolo 74-quinquies, comma 6, e tale eccesso sia rilevato in sede di ripartizione delle somme tra i vari Stati membri di consumo, l'Agenzia delle entrate rimborsa l'eccedenza di versamento entro 30 giorni dalla data di ripartizione.
2. Qualora in sede di effettuazione dei controlli automatici di cui all'articolo 54-quater si rilevi un eccesso di versamento da parte di soggetti passivi identificati in un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 74-septies, l'Agenzia delle entrate effettua il relativo rimborso entro 30 giorni. Tuttavia, se l'eccedenza di versamento si riferisce a periodi di imposta sino al 2018, il rimborso viene effettuato tenendo conto delle eventuali somme trattenute dallo Stato membro di identificazione ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 904/2010. L'Agenzia delle entrate comunica, per via elettronica, allo Stato membro di identificazione, l'importo del rimborso gia' effettuato e del rimborso di competenza dello Stato membro di identificazione.
3. Qualora uno Stato membro di consumo abbia rimborsato un'eccedenza di versamento che si riferisce a periodi di imposta sino al 2018 ai soggetti passivi che hanno optato in Italia per l'applicazione del regime speciale di cui all'articolo 74-quinquies o 74-sexies, l'Agenzia delle entrate, a seguito di apposita comunicazione elettronica dello Stato membro di consumo, restituisce entro 30 giorni al contribuente la quota dell'imposta eventualmente trattenuta ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 904/2010. L'Agenzia delle entrate comunica per via elettronica allo Stato membro di consumo l'effettuazione di tale rimborso.
4. Sulle somme rimborsate dall'Agenzia delle entrate ai sensi del presente articolo si applicano gli interessi di cui all'articolo 38-bis, primo comma, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo alla seguente data:
a) la data di ripartizione, nelle ipotesi di cui al comma 1;
b) la data di conclusione dei controlli automatici di cui all'articolo 54-quater, nelle ipotesi di cui al comma 2;
c) la data di ricevimento della comunicazione elettronica dello Stato di consumo, nelle ipotesi di cui al comma 3.
5. Ai rimborsi previsti nel presente articolo e al pagamento degli interessi provvede il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, utilizzando i fondi messi a disposizione su apposita contabilita' speciale.
6. In sede di esecuzione dei rimborsi di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.";
c) all'articolo 38-ter, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. I rimborsi di cui al comma 1 sono concessi a soggetti domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea, e che abbiano aderito al regime speciale di cui agli articoli 74-quinquies e seguenti, anche in assenza della condizione di reciprocita' ed ancorche' abbiano effettuato nel territorio dello Stato prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici.".

Note all'art. 4:
Il primo comma dell'art. 38-bis2, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, gia'
citato nelle note alle premesse, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
"Art. 38-bis2. (Esecuzione dei rimborsi a soggetti non
residenti stabiliti in un altro Stato membro della
Comunita')
1. I soggetti stabiliti in altri Stati membri della
Comunita' (388), assoggettati all'imposta nello Stato in
cui hanno il domicilio o la residenza chiedono il rimborso
dell'imposta assolta sulle importazioni di beni e sugli
acquisti di beni e servizi, sempre che sia detraibile a
norma degli articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2, secondo le
disposizioni del presente articolo. Il rimborso non puo'
essere richiesto dai soggetti che nel periodo di
riferimento disponevano di una stabile organizzazione nel
territorio dello Stato ovvero dai soggetti che hanno ivi
effettuato operazioni diverse da quelle per le quali
debitore dell'imposta e' il committente o cessionario, da
quelle non imponibili di trasporto o accessorie ai
trasporti e da quelle di servizi di telecomunicazione,
teleradiodiffusione ed elettronici rese ai sensi dell'art.
74-septies.
(Omissis).".
L'art. 38-ter, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, gia' citato nelle note
alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
"Art. 38-ter. (Esecuzione dei rimborsi a soggetti non
residenti stabiliti in Stati non appartenenti alla
comunita')
1. La disposizione del primo comma dell'art. 38-bis2 si
applica, a condizione di reciprocita', anche ai soggetti
esercenti un'attivita' d'impresa, arte o professione,
stabiliti in Stati non appartenenti alla Comunita' ,
limitatamente all'imposta relativa agli acquisti e
importazioni di beni mobili e servizi inerenti alla loro
attivita'.
1-bis. I rimborsi di cui al comma 1 sono concessi a
soggetti domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea,
e che abbiano aderito al regime speciale di cui agli
articoli 74-quinquies e seguenti, anche in assenza della
condizione di reciprocita' ed ancorche' abbiano effettuato
nel territorio dello Stato prestazioni di servizi di
telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici.
2. Ai rimborsi previsti nel comma 1 provvede il
competente ufficio dell'Agenzia delle entrate entro sei
mesi dalla ricezione della richiesta di rimborso ovvero, in
caso di richiesta di informazioni aggiuntive, entro otto
mesi dalla medesima. In caso di diniego del rimborso,
l'ufficio emana, entro lo stesso termine, apposito
provvedimento motivato avverso il quale e' ammesso ricorso
secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario.
3. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi
nella misura prevista al primo comma dell'art. 38-bis con
decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del
termine di cui al comma 2. La disposizione che precede non
si applica nel caso in cui il richiedente non fornisca le
informazioni aggiuntive entro il termine di un mese dalla
data della notifica, da effettuarsi anche tramite mezzi
elettronici. Non sono, altresi', dovuti interessi fino a
quando non pervengono all'ufficio competente i documenti
aggiuntivi da allegare alla richiesta di rimborso.
4. I soggetti che conseguono un indebito rimborso
devono restituire all'ufficio, entro sessanta giorni dalla
notifica di apposito provvedimento, le somme indebitamente
rimborsate e nei loro confronti si applica la sanzione
amministrativa compresa fra il 200 ed il 400 per cento
della somma rimborsata. L'ufficio sospende ogni ulteriore
rimborso al soggetto interessato fino a quando non sia
restituita la somma indebitamente rimborsata e pagata la
relativa pena pecuniaria.
5. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in
vigore della presente disposizione, sono stabilite le
modalita' e i termini per la richiesta e l'esecuzione dei
rimborsi, nonche' il competente ufficio dell'Agenzia delle
entrate.".
 
Art. 5
Disposizioni in materia di controlli sulle dichiarazioni

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'articolo 54-bis sono inseriti i seguenti:
"Art. 54-ter (Controlli automatizzati sui soggetti identificati in Italia). - 1. Entro il decimo giorno successivo alla scadenza di cui all'articolo 74-quinquies, commi 6 e 9, l'Amministrazione finanziaria, sulla base dei dati e degli elementi desumibili dal portale telematico, verifica l'avvenuta presentazione della dichiarazione di cui al predetto comma 6, nonche' la rispondenza con la dichiarazione e la tempestivita' dei versamenti dell'imposta risultante dalla stessa.
2. L'Amministrazione finanziaria, qualora rilevi che la dichiarazione di cui al comma 6 dell'articolo 74-quinquies non sia stata ancora trasmessa, inoltra al soggetto passivo un sollecito.
3. L'Amministrazione finanziaria, qualora rilevi che l'imposta dovuta in base alla dichiarazione medesima non sia stata in tutto o in parte versata, inoltra al soggetto passivo un sollecito.
4. Nei casi di cui all'articolo 74-quinquies, comma 5, l'Amministrazione finanziaria emette il provvedimento motivato di esclusione dal presente regime speciale. Avverso tale provvedimento di esclusione e' ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario.
Art. 54-quater (Liquidazione dell'imposta dovuta relativamente a servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici resi da soggetti non residenti). - 1. Avvalendosi di procedure automatizzate l'amministrazione finanziaria procede alla liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni presentate dai soggetti di cui agli articoli 74-quinquies e 74-septies relativamente ai servizi resi a committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti nel territorio dello Stato.
2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e di quelli presenti nell'anagrafe tributaria, l'amministrazione finanziaria provvede a:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione dell'imposta;
b) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestivita' dei versamenti dell'imposta risultante dalla dichiarazione.
3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, l'esito del controllo e' comunicato per via elettronica al contribuente entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. La comunicazione contiene l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa, al pagamento dell'imposta o della maggiore imposta dovuta e non versata, della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolati fino al giorno in cui e' effettuata la liquidazione. In caso di mancato pagamento delle somme dovute entro il termine indicato, la comunicazione diviene titolo esecutivo ai fini della riscossione.
4. Qualora l'Amministrazione finanziaria verifichi sulla base delle informazioni presenti al sistema informativo dell'anagrafe tributaria che il soggetto, non domiciliato o residente nel territorio dello Stato, non dispone di fonti di reddito o beni disponibili nel territorio nazionale, la riscossione delle somme contenute nella comunicazione di cui al comma 3 potra' essere chiesta direttamente ad uno Stato estero attraverso la cooperazione amministrativa per il recupero dei crediti ai sensi della direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010 o altri accordi sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari comparabile a quella assicurata dalla direttiva 2010/24/UE, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo e senza l'affidamento in carico agli agenti della riscossione.
5. Qualora il contribuente rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dell'imposta, lo stesso puo' fornire per via elettronica, entro il termine di cui al comma 3, i chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria.
6. I dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista dal presente articolo si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente.
Art. 54-quinquies (Accertamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui agli articoli 74-quinquies e 74-septies). - 1. L'Amministrazione finanziaria, sulla base delle informazioni di cui all'articolo 63-quater del regolamento (UE) n. 967/2012, dei dati e delle notizie raccolti attraverso la cooperazione amministrativa o secondo le convenzioni internazionali in vigore, nonche' sulla base di eventuali dati e notizie raccolti esercitando i poteri di cui all'articolo 51, con apposito avviso di accertamento, procede alla rettifica della dichiarazione trimestrale presentata nei rispettivi Stati membri di identificazione dai soggetti che applicano i regimi speciali disciplinati dal titolo XII, capo 6, sezioni 2 e 3, della direttiva 2006/112/CE, relativamente ai servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici effettuati nel territorio dello Stato, quando ritiene che ne risulti un'imposta inferiore a quella dovuta.
2. L'Amministrazione finanziaria comunica ai soggetti che applicano i regimi speciali disciplinati dal titolo XII, capo 6, sezioni 2 e 3, della direttiva 2006/112/CE, relativamente ai servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici effettuati nel territorio dello Stato, l'omessa presentazione della dichiarazione trimestrale, sollecitandoli ad adempiere entro trenta giorni, trascorsi i quali provvede a determinare l'imposta dovuta per le medesime prestazioni con apposito avviso di accertamento emesso ai sensi dell'articolo 55.
3. L'avviso di accertamento di cui ai commi 1 e 2, emesso entro i termini di cui all'articolo 57, costituisce titolo esecutivo ai fini della riscossione.
4. Qualora l'Amministrazione finanziaria verifichi sulla base delle informazioni presenti al sistema informativo dell'anagrafe tributaria che il soggetto, non domiciliato o residente nel territorio dello Stato, non dispone di fonti di reddito o beni disponibili nel territorio nazionale, la riscossione delle somme contenute nell'avviso di accertamento di cui al comma 3 potra' essere chiesta direttamente ad uno Stato estero attraverso la cooperazione amministrativa per il recupero dei crediti ai sensi della direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010 o altri accordi sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari comparabile a quella assicurata dalla direttiva 2010/24/UE, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo e senza l'affidamento in carico agli agenti della riscossione.".
 
Art. 6
Disposizioni in materia di sanzioni

1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 1, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Nel caso di omessa o tardiva presentazione della dichiarazione cui sono tenuti i soggetti che applicano i regimi speciali di cui agli articoli 74-quinquies e 74-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la sanzione e' commisurata all'ammontare dell'imposta dovuta nel territorio dello Stato che avrebbe dovuto formare oggetto di dichiarazione.";
b) all'articolo 5, comma 4, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "La medesima sanzione si applica se dalla dichiarazione cui sono tenuti i soggetti che applicano i regimi speciali di cui agli articoli 74-quinquies e 74-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, risulta, con riferimento alle operazioni effettuate nel territorio dello Stato, un'imposta inferiore a quella dovuta.";
c) all'articolo 5, comma 6, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: " E' punito con la medesima sanzione chi presenta la richiesta di registrazione di cui all'articolo 74-quinquies, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con indicazioni incomplete o inesatte, anche relativamente all'indirizzo di posta elettronica e all'URL del sito web, tali da non consentire l'individuazione del contribuente o dei luoghi ove e' esercitata l'attivita'.";
d) all'articolo 8, comma 1, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "La medesima sanzione si applica alle violazioni relative al contenuto della dichiarazione prevista dall'articolo 74-quinquies, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.".

Note all'art. 6:
L'art. 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in
materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto
e di riscossione dei tributi, a norma dell'art. 3, comma
133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.) e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1998, n. 5,
S.O., come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 5. (Violazioni relative alla dichiarazione
dell'imposta sul valore aggiunto e ai rimborsi)
1. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione
annuale dell'imposta sul valore aggiunto si applica la
sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta
per cento dell'ammontare del tributo dovuto per il periodo
d'imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare
oggetto di dichiarazione. Per determinare l'imposta dovuta
sono computati in detrazione tutti i versamenti effettuati
relativi al periodo, il credito dell'anno precedente del
quale non e' stato chiesto il rimborso, nonche' le imposte
detraibili risultanti dalle liquidazioni regolarmente
eseguite. Nel caso di omessa o tardiva presentazione della
dichiarazione cui sono tenuti i soggetti che applicano i
regimi speciali di cui agli articoli 74-quinquies e
74-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, la sanzione e' commisurata
all'ammontare dell'imposta dovuta nel territorio dello
Stato che avrebbe dovuto formare oggetto di dichiarazione.
La sanzione non puo' essere comunque inferiore a lire
cinquecentomila.
2. Se l'omissione riguarda la dichiarazione mensile
relativa agli acquisti intracomunitari, prescritta dall'
art. 49, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427, la sanzione e' riferita all'ammontare dell'imposta
dovuta per le operazioni che ne avrebbero dovuto formare
oggetto. In caso di presentazione della dichiarazione con
indicazione dell'ammontare delle operazioni in misura
inferiore al vero, la sanzione e' commisurata all'ammontare
della maggior imposta dovuta.
3. Se il soggetto effettua esclusivamente operazioni
per le quali non e' dovuta l'imposta, l'omessa
presentazione della dichiarazione e' punita con la sanzione
amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro
milioni. La stessa sanzione si applica anche se e' omessa
la dichiarazione periodica o quella prescritta dall' art.
50, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427, nel caso di effettuazione di acquisti
intracomunitari soggetti ad imposta ed in ogni altro caso
nel quale non vi e' debito d'imposta.
4. Se dalla dichiarazione presentata risulta un'imposta
inferiore a quella dovuta ovvero un'eccedenza detraibile o
rimborsabile superiore a quella spettante, si applica la
sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento
della differenza. La medesima sanzione si applica se dalla
dichiarazione cui sono tenuti i soggetti che applicano i
regimi speciali di cui agli articoli 74-quinquies e
74-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633 risulta, con riferimento alle
operazioni effettuate nel territorio dello Stato,
un'imposta inferiore a quella dovuta. Se la violazione
riguarda la dichiarazione periodica si applica la sanzione
prevista dal comma 3.
4-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui
al comma 4 e' elevata del 10 per cento nelle ipotesi di
omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli
per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell'applicazione degli studi di settore, nonche' nei casi
di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilita'
degli studi di settore non sussistenti. La presente
disposizione non si applica se la maggiore imposta
accertata o la minore imposta detraibile o rimborsabile, a
seguito della corretta applicazione degli studi di settore,
non e' superiore al 10 per cento di quella dichiarata.
4-ter. La misura della sanzione minima e massima di cui
al comma 4 e' elevata del 50 per cento nelle ipotesi di
omessa presentazione del modello per la comunicazione dei
dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di
settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il
contribuente non abbia provveduto alla presentazione del
modello anche a seguito di specifico invito da parte
dell'Agenzia delle Entrate. Si applica la disposizione di
cui al secondo periodo del comma 4-bis.
5. Chi, in difformita' della dichiarazione, chiede un
rimborso non dovuto o in misura eccedente il dovuto, e'
punito con sanzione amministrativa dal cento al duecento
per cento della somma non spettante.
6. Chiunque, essendovi obbligato, non presenta una
delle dichiarazioni di inizio, variazione o cessazione di
attivita', previste nel primo e terzo comma dell' art. 35
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, o la presenta con indicazioni incomplete o
inesatte tali da non consentire l'individuazione del
contribuente o dei luoghi ove e' esercitata l'attivita' o
in cui sono conservati libri, registri, scritture e
documenti e' punito con sanzione da lire un milione a lire
quattro milioni. E' punito con la medesima sanzione chi
presenta la richiesta di registrazione di cui all'art.
74-quinquies, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 con indicazioni
incomplete o inesatte, anche relativamente all'indirizzo di
posta elettronica e all'URL del sito web, tali da non
consentire l'individuazione del contribuente o dei luoghi
ove e' esercitata l'attivita'. La sanzione e' ridotta ad un
quinto del minimo se l'obbligato provvede alla
regolarizzazione della dichiarazione presentata nel termine
di trenta giorni dall'invito dell'ufficio.".
L'art. 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, gia' citato, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
"Art. 8. Violazioni relative al contenuto e alla
documentazione delle dichiarazioni
1. Fuori dei casi previsti negli articoli 1, 2 e 5, se
la dichiarazione ai fini delle imposte dirette o
dell'imposta sul valore aggiunto compresa quella periodica
non e' redatta in conformita' al modello approvato dal
Ministro delle finanze ovvero in essa sono omessi o non
sono indicati in maniera esatta e completa dati rilevanti
per l'individuazione del contribuente e, se diverso da
persona fisica, del suo rappresentante, nonche' per la
determinazione del tributo, oppure non e' indicato in
maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto
per il compimento dei controlli, si applica la sanzione
amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro
milioni. La medesima sanzione si applica alle violazioni
relative al contenuto della dichiarazione prevista
dall'art. 74-quinquies, comma 6, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Si applica la
sanzione in misura massima nelle ipotesi di omessa
presentazione del modello per la comunicazione dei dati
rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore,
laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non
abbia provveduto alla presentazione del modello anche a
seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle
Entrate.
2. La sanzione prevista dal comma 1 si applica nei casi
di mancanza o incompletezza degli atti e dei documenti dei
quali e' prescritta l'allegazione alla dichiarazione, la
conservazione ovvero l'esibizione all'ufficio.
3. Si applica la sanzione amministrativa da lire un
milione a lire otto milioni quando l'omissione o
l'incompletezza riguardano gli elementi previsti nell' art.
7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, relativo alle dichiarazioni dei sostituti
d'imposta.
3-bis. Quando l'omissione o incompletezza riguarda
l'indicazione delle spese e degli altri componenti negativi
di cui all' art. 110, comma 11, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica una
sanzione amministrativa pari al 10 per cento dell'importo
complessivo delle spese e dei componenti negativi non
indicati nella dichiarazione dei redditi, con un minimo di
euro 500 ed un massimo di euro 50.000.".
 
Art. 7
Disposizioni di attuazione

1. Con uno o piu' provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati gli Uffici competenti allo svolgimento delle attivita' e dei controlli di cui al presente decreto, nonche' sono definite le modalita' operative e gestionali necessarie per l'esecuzione dei rimborsi e per l'attuazione delle disposizioni dei regimi speciali disciplinati dal presente decreto.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono esonerate dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici rese a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione.

Note all'art. 7:
La legge 30 dicembre 1991 ,n. 413 (Disposizioni per
ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare
e potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per
la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle
imprese, nonche' per riformare il contenzioso e per la
definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti;
delega al Presidente della Repubblica per la concessione di
amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di
assistenza fiscale e del conto fiscale), e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1991, n. 305, S.O.
 
Art. 8
Decorrenza

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015. Sono valide le opzioni di cui all'articolo 74-quinquies, comma 1, ed all'articolo 74-sexies, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, esercitate a partire dal 1° ottobre 2014.
 
Art. 9
Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 31 marzo 2015

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze

Gentiloni Silveri, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale

Orlando, Ministro della giustizia

Guidi, Ministro dello sviluppo
economico

Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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