Gazzetta n. 87 del 15 aprile 2015 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 3 aprile 2015 |
Individuazione e modalita' di invio al Ministero dell'economia e delle finanze dei dati rilevanti ai fini dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. |
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IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE
Visto l'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che disciplina l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF); Visto l'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, che integra la disciplina dell'addizionale regionale all'IRPEF, prevedendo, in particolare, al comma 1, che ciascuna regione a statuto ordinario puo', con propria legge, aumentare o diminuire l'aliquota di base dell'addizionale regionale, pari a 1,23 per cento, e che la maggiorazione, a decorrere dall'anno 2015, non puo' essere superiore a 2,1 punti percentuali; Visto l'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge di 22 dicembre 2011, n. 214, il quale dispone che l'aliquota di base dell'addizionale regionale all'IRPEF, pari a 1,23 per cento, si applica anche alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano, le quali, a norma dell'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997, possono maggiorare l'aliquota fino allo 0,50 per cento; Visto l'articolo 3-ter del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, il quale dispone che, esclusivamente al fine di consentire la predisposizione delle misure di copertura finanziaria degli oneri derivanti dal rimborso delle anticipazioni di liquidita' di cui agli articoli 2, comma 3, lettera a), e 3, comma 5, lettera a), dello stesso decreto legge, le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni dell'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997, a decorrere dall'anno 2014 possono maggiorare fino ad un massimo di 1 punto percentuale l'aliquota base dell'addizionale regionale all'IRPEF; Visto l'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 68 del 2011 il quale prevede che per assicurare la razionalita' del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressivita' cui il sistema medesimo e' informato, le regioni possono stabilire aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale; Visto l'articolo 6, del decreto legislativo n. 68 del 2011, che ai commi 9 e 10, dispone, tra l'altro, che restano fermi gli automatismi fiscali previsti dalla vigente legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio economico, nonche' le disposizioni in materia di applicazione di incrementi delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari; Visto l'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che dispone, tra l'altro, l'applicazione nella misura massima dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF in caso di mancata adozione dei provvedimenti necessari alla copertura del disavanzo di gestione nel settore sanitario; Visto l'articolo 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004, che prevede la possibilita' per la regione di adottare un Piano di rientro dai deficit sanitari; Visto l'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che disciplina, tra l'altro, l'applicazione nella misura massima dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF durante la vigenza del Piano di rientro dai deficit sanitari; Visto l'articolo 2, comma 77, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che disciplina le condizioni di obbligatorieta' per la presentazione di un Piano di rientro dai deficit sanitari, legate al raggiungimento dello standard dimensionale del disavanzo del servizio sanitario regionale, ovvero alla presenza di un disavanzo di gestione non coperto e i successivi commi 78 e 79 che dispongono, tra l'altro, l'applicazione delle misure previste dall'articolo 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004, e l'incremento automatico in misura fissa dell'addizionale regionale all'IRPEF; Visto l'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che dispone tra l'altro che, per la regione sottoposta al Piano di rientro, resta fermo l'obbligo del mantenimento, per l'intera durata del Piano, della maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF ove scattata automaticamente ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge, n. 311 del 2004 e che a determinate condizioni e nei limiti ivi indicati la stessa regione ha la possibilita' di ridurre la predetta maggiorazione; Visto l'articolo 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il quale prevede, tra l'altro, l'aumento in misura fissa dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano di rientro dai deficit sanitari; Visto l'articolo 2, comma 88, della legge n. 191 del 2009, che consente alle regioni gia' sottoposte ai Piani di rientro e gia' commissariate, la possibilita' della prosecuzione del Piano di rientro, secondo appositi programmi operativi, o di presentare un nuovo Piano di rientro, con la conseguente applicazione dell'art. 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004 e dei commi da 80 a 86 della legge n. 191 del 2009; Visti l'articolo 2, comma 93, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che disciplina la possibilita', per le regioni che risultano inadempienti per motivi diversi dall'obbligo dell'equilibrio di bilancio sanitario, di chiedere la sottoscrizione di un accordo, con il relativo Piano di rientro, approvato dalla Regione, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004; Visto l'articolo 16, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede la possibilita' per la regione Campania di destinare l'aumento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF previsto dall'articolo 2, comma 86, della legge n. 191 del 2009 o anche il raddoppio dell'aumento stesso, alla copertura del Piano di rientro dal disavanzo nel settore del trasporto; Visto l'articolo 11, comma 15, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, il quale prevede che per la regione Campania, a decorrere dal 2014, e' disposta l'applicazione delle maggiorazioni fiscali di cui all'articolo 2, comma 86, della legge n. 191 del 2009, e che il relativo gettito fiscale e' finalizzato prioritariamente all'ammortamento dei prestiti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 35 del 2013 e, in via residuale, all'ammortamento del corrispondente prestito di cui al comma 13 dello stesso articolo 11, destinato al Piano di rientro di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2012, per l'intera durata dell'ammortamento dei medesimi prestiti; Visto l'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997, il quale dispone che ciascuna regione e Provincia autonoma puo' maggiorare l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF con propria legge, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui l'addizionale si riferisce; Visti gli statuti delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano; Visto l'articolo 50, comma 3, quarto e quinto periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997, aggiunti dall'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, i quali stabiliscono che, ai fini della semplificazione delle dichiarazioni e delle funzioni dei sostituti d'imposta e dei centri di assistenza fiscale nonche' degli altri intermediari, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad inviare, ai fini della pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, entro il 31 gennaio dell'anno a cui l'addizionale si riferisce, i dati contenuti nei provvedimenti di variazione dell'addizionale regionale individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e che il mancato inserimento nel suddetto sito informatico dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell'addizionale all'IRPEF comporta l'inapplicabilita' di sanzioni e di interessi; Visto l'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 175 del 2014, il quale prescrive che in sede di prima applicazione il decreto di cui al comma 1, lettera a), e' emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo; Considerato che il sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 360 del 1998, e' quello individuato dal decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002 nel sito internet www.finanze.it finalizzato, fra l'altro, a divulgare le informazioni in materia di tributi erariali, regionali e locali; Considerata la necessita' di individuare i dati contenuti nei provvedimenti di variazione dell'addizionale regionale all'IRPEF e di stabilire le modalita' applicative per l'invio e la pubblicazione degli stessi; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Sentita l'Agenzia delle entrate; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 25 marzo 2015 ;
Decreta:
Art. 1 Disposizioni in materia di pubblicazione dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
1. Ai fini della semplificazione delle dichiarazioni e delle funzioni dei sostituti d'imposta e dei centri di assistenza fiscale nonche' degli altri intermediari, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano inviano i dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per la pubblicazione nel sito Internet www.finanze.it. Detti dati sono riportati nella "Tabella" di cui all'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, e devono essere inseriti, seguendo le istruzioni ivi contenute, utilizzando un foglio di calcolo che rispetti la struttura della tabella stessa. 2. La trasmissione della "Tabella" di cui all'allegato A e' effettuata, entro il 31 gennaio dell'anno a cui l'addizionale si riferisce, esclusivamente in via telematica, mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo df.dltff@pce.finanze.it. 3. Nel caso in cui intervengano successive variazioni dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell'addizionale regionale all'IRPEF, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ritrasmettono la "Tabella" di cui all'allegato A, con l'indicazione delle aliquote complessivamente applicabili, entro 30 giorni dalla data di adozione dei relativi provvedimenti modificativi. 4. La Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei dati trasmessi dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nel sito www.finanze.it, entro 7 giorni lavorativi successivi alla data di ricezione della Tabella di cui all'allegato A. 5. La mancata trasmissione dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell'addizionale regionale all'IRPEF entro i termini di cui ai commi 2 e 3 comporta l'inapplicabilita' di sanzioni e di interessi. |
| Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2 Disposizioni in materia di pubblicazione dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per le Regioni per le quali si applicano gli automatismi fiscali inerenti al settore sanitario
1. Nel caso in cui si verifichino le condizioni per l'applicazione degli automatismi fiscali inerenti al settore sanitario, di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e/o all'articolo 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, la regione interessata ritrasmette la "Tabella" di cui all'allegato A, con l'indicazione delle aliquote complessivamente applicabili, entro 30 giorni dalla ricezione del relativo verbale di verifica. |
| Art. 3
Norme finali
1. In sede di prima applicazione, i dati rilevanti ai fini della determinazione dell'addizionale regionale all'IRPEF relativi all'anno 2015 sono inviati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, con le modalita' stabilite dall'articolo 1, entro 15 giorni successivi alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 aprile 2015
Il direttore generale delle finanze: Lapecorella |
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