Gazzetta n. 83 del 10 aprile 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 23 marzo 2015
Proroga dell'ordinanza 1° marzo 2013 in materia di identificazione sanitaria degli equidi, e successive modificazioni.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo-unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243: «Regolamento recante attuazione della direttiva 90/426/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di equini di provenienza da Paesi terzi, con le modifiche apportate dalla direttiva 92/36/CEE», e successive modificazioni;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare e, in particolare, l'art. 18 relativo alla rintracciabilita' degli animali e degli alimenti da essi derivati;
Visto l'art. 8, comma 15 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, che stabilisce che sulla base delle linee guida e dei principi stabiliti dal Ministro delle politiche agricole e forestali, l'UNIRE organizza e gestisce l'anagrafe equina nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, articolandola per razza, tipologia d'uso e diffusione territoriale, avvalendosi anche dell'AIA, attraverso i propri uffici periferici, per raccogliere i dati e tenerli aggiornati mediante un monitoraggio costante;
Visto il regolamento (CE) n. 504/2008 della Commissione del 6 giugno 2008, recante attuazione delle direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE del Consiglio «per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi»;
Visto il decreto legislativo 16 febbraio 2011, n. 29, recante «Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 504/2008 recante attuazione della direttiva 90/426/CEE e 90/427/CEE sui metodi di identificazione degli equidi, nonche' gestione dell'anagrafe da parte dell'UNIRE», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 marzo 2011, n. 72;
Visto il decreto del Ministro della salute 16 maggio 2007, recante "Modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 giugno 2007, n. 148;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 dicembre 2009, recante "Linee guida e principi per l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe degli equidi da parte dell'UNIRE (art. 8, comma 15, legge 1° agosto 2003, n. 200)", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 marzo 2010, n. 65;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 26 settembre 2011, recante «Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe degli equidi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 novembre 2011, n. 272, S.O.;
Vista l'ordinanza contingibile e urgente del Ministro della salute 1° marzo 2013 in materia di identificazione sanitaria degli equidi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 aprile 2013, n. 85, come prorogata dall'ordinanza 19 marzo 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 2014, n. 84;
Considerato che la mancanza di identificazione espone gli equidi al concreto rischio di clandestinita' sottraendoli ai controlli sanitari e di benessere animale;
Considerato che, ai fini di tutela della sanita' e del benessere animale, continua a sussistere la necessita' di rendere disponibili ai Servizi veterinari tutti i dati indispensabili per l'espletamento delle attivita' di controllo nonche' per la gestione delle emergenze di carattere sanitario;
Considerato che permane la difficolta' di reperire nella Banca dati degli equidi detenuta dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, tutte le informazioni necessarie ad assicurare una adeguata ed efficace attivita' di epidemiosorveglianza, anche per gli aspetti connessi alla tutela della salute pubblica e della sicurezza alimentare;
Considerato che la Commissione europea ha proceduto ad una revisione della normativa sui metodi di identificazione degli equidi attraverso l'emanazione del Regolamento (CE) n. 2015/262, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 3 marzo 2015, n. L 59, la cui applicazione e' prevista a decorrere dal 1° gennaio 2016;
Ritenuto, pertanto, necessario prorogare di ulteriori dodici mesi l'efficacia dell'ordinanza 1° marzo 2013;

Ordina:

Art. 1


1. L'efficacia dell'ordinanza 1° marzo 2013 e successive modificazioni, e' prorogata di dodici mesi a decorrere dal giorno della pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione.
Roma, 23 marzo 2015

Il Ministro: Lorenzin

Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 2015 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 1314
 
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