Gazzetta n. 82 del 9 aprile 2015 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 29 dicembre 2014 |
Applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di Stato al settore agricolo e forestale. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole; Visto il capo I del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, che disciplina gli aiuti- ex ante per il pagamento dei premi assicurativi a copertura dei rischi a carico delle produzioni agricole, delle strutture aziendali e dei costi di smaltimento delle carcasse animali; Visto il capo II che disciplina gli interventi compensativi ex-post dei danni nelle aree agricole colpite da calamita' naturali e da avversita' atmosferiche eccezionali; Visto il regolamento (CE) 17 dicembre 2013, n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e cha abroga il regolamento (CE) n. 1698/200 e, in particolare, l'art. 32; Considerati gli Orientamenti dell'Unione europea per gli Aiuti di Stato nei settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01); Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006; Considerato che l'art. 9 del Reg. n. 702/2014 modifica le intensita' di aiuto, le tipologie di interventi e le condizioni previste nel decreto legislativo n. 102/04; Ritenuto, a partire dal 1° gennaio 2015, di applicare le disposizioni di cui ai Capi I e II decreto legislativo n. 102/04 tenendo conto delle nuove normative in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale;
Decreta:
Art. 1
A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, cosi' come modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, entro i limiti delle intensita' di aiuto, delle tipologie di interventi e delle condizioni stabilite dagli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato al settore agricolo e forestale nelle zone rurali 2014 - 2020 e dal Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, cosi' come riportato nell'allegato 1. |
| Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Gli aiuti di Stato previsti dal presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica alla Commissione europea ai sensi degli articoli 3, 25, 26, 27 e 28 del Regolamento n. 702/2014 della Commissione europea. |
| Art. 3
La sintesi delle informazioni relative al presente decreto e' trasmessa alla Commissione europea mediante il sistema di notifica elettronica almeno dieci giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore del presente decreto. |
| Art. 4
Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2015 o, qualora successiva, dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito internet della Commissione europea. Il presente decreto e' trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione e pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (http://www.politicheagricole.gov.it/) e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 dicembre 2014
Il Ministro: Martina
Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2015 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, Reg. ne - Prev. n. 623 |
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