Gazzetta n. 81 del 8 aprile 2015 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 30 marzo 2015
Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversita' atmosferiche che hanno colpito il territorio della regione Emilia-Romagna nei giorni dal 4 al 7 febbraio 2015. (Ordinanza n. 232).


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;
Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 12 marzo 2015 con la quale e' stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza delle eccezionali avversita' atmosferiche hanno colpito il territorio della regione Emilia-Romagna nei giorni dal 4 al 7 febbraio 2015;
Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione dei necessari interventi urgenti finalizzati a fronteggiare il sopra citato contesto emergenziale;
Acquisita l'intesa della regione Emilia-Romagna con nota prot. 201812 del 27 marzo 2015;

Dispone:

Art. 1
Nomina commissario e piano degli interventi

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, il direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile della regione Emilia-Romagna e' nominato commissario delegato.
2. Per l'espletamento delle attivita' di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato, che opera a titolo gratuito, puo' avvalersi, anche in qualita' di soggetti attuatori, dei comuni, delle Province, degli Enti pubblici non territoriali interessati dagli eventi meteorologici in argomento, delle strutture organizzative e del personale della regione Emilia-Romagna, nonche' dei soggetti privati a partecipazione pubblica che concorrono al superamento del contesto di criticita'.
3. Il commissario delegato predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 3, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano deve contenere:
a) gli interventi realizzati dai soggetti di cui al comma 2 nella fase di prima emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi;
b) le attivita' poste in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi;
c) gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose.
4. Il piano di cui al comma 3 deve, altresi', contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa previsione di durata, nonche' l'indicazione delle singole stime di costo.
5. Il predetto piano puo' essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 3, previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.
6. I contributi sono erogati ai soggetti di cui al comma 2 previo resoconto delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalita' tra l'evento calamitoso in argomento ed il danno subito.

Avvertenza: Gli allegati tecnici alla presente
ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del
Dipartimento della protezione civile:
www.protezionecivile.it
 
Art. 2
Contributi autonoma sistemazione

1. Il commissario delegato, anche avvalendosi dei comuni interessati, e' autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita', adottati a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 600,00 mensili, e, comunque, nel limite di € 200,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unita', il contributo medesimo e' stabilito in € 300,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone portatrici di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidita' non inferiore al 67%, e' concesso un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di € 600,00 mensili previsti per il nucleo familiare.
2. I benefici economici di cui al comma 1, sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilita', e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.
 
Art. 3
Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, cosi' come stabilito nella delibera del Consiglio dei ministri del 12 marzo 2015, nel limite massimo di euro 13.800.000,00.
2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale intestata al commissario delegato.
3. La regione Emilia-Romagna e' autorizzata a trasferire sulla contabilita' speciale di cui al comma 2 eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna, la cui quantificazione deve essere effettuata entro 10 giorni dalla data di adozione della presente ordinanza.
4. Con successiva ordinanza sono identificati la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare.
5. Il commissario delegato e' tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni.
 
Art. 4
Deroghe

1. Per la realizzazione dell'attivita' di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori dal medesimo individuati, possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:
regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;
regio decreto 23 maggio 1924, n, 827, art. 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 6-bis, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 29, 31, 33, 37, 41, 42, 48, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 67, 68 70, 71, 72, 75, 76, 77, 79, 79-bis, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98,111, 112, 114, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 141, 144, 145, 239, 241, 241-bis e 243;
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49;
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti necessarie all'applicazione del decreto legislativo n. 163/2006;
leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse alle attivita' previste dalla presente ordinanza.
 
Art. 5

Nomina soggetto responsabile attivita' di ricognizione dei fabbisogni
di cui alla lettera d) comma 2 dell'art. 5, della legge n. 225/1992

1. Il commissario delegato e' nominato soggetto responsabile del coordinamento dell'attivita' di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico e privato, nonche', fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, alle attivita' economiche e produttive, da effettuarsi sulla base delle segnalazioni pervenute dalle amministrazioni competenti ed inviate alla Regione. Il commissario delegato, avvalendosi prioritariamente delle strutture regionali, provvede all'attivita' di controllo, omogeneizzazione e rappresentazione dei dati e delle informazioni relative ai beni di cui agli articoli 6, 7 e 8, nonche' al coordinamento delle relative procedure di acquisizione e al rispetto dei tempi di cui all'art. 9.
 
Art. 6
Patrimonio pubblico

1. L'ambito della ricognizione comprende:
a) il fabbisogno necessario per gli interventi di ripristino degli edifici pubblici strategici e dei servizi essenziali danneggiati, ivi compresi quelli del settore sanitario, degli edifici pubblici ad uso scolastico e dei beni culturali/ vincolati;
b) il fabbisogno necessario per gli interventi edilizi di ripristino delle infrastrutture a rete e delle relative attrezzature nei settori dell'elettricita', del gas, delle condutture idriche e fognarie, delle telecomunicazioni, dei trasporti e viarie;
c) il fabbisogno necessario per gli interventi di sistemazione idraulica ed idrogeologica a tutela della pubblica incolumita'.
2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari avviene, anche per stima quantitativa delle superfici e/o volumi interessati, con riferimento al prezzario regionale e, ove necessario, ad altri prezzari ufficiali di riferimento.
3. L'attivita' di ricognizione deve dar conto dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.
4. Nell'ambito della ricognizione dei fabbisogni il commissario delegato indica le priorita' di intervento secondo le seguenti tre classi:
a) primi interventi urgenti;
b) interventi di ripristino;
c) interventi strutturali di riduzione del rischio residuo.
 
Art. 7
Patrimonio privato

1. L'attivita' di ricognizione comprende il fabbisogno necessario per gli interventi strutturali di ripristino degli edifici privati, ivi compresi gli edifici vincolati, classificati in base alle differenti destinazioni d'uso, conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica, di pianificazione territoriale di settore ed edilizia, danneggiati o dichiarati inagibili e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalita' tra i danni subiti e l'evento, e comunque per i danni limitati a quelle parti strettamente connesse con la fruibilita' dell'opera (elementi strutturali e parti comuni; coperture; impianti; infissi; finiture). In particolare, l'attivita' di ricognizione dovra' evidenziare per ogni edificio il numero delle unita' immobiliari destinate ad abitazione principale e il relativo fabbisogno necessario per l'intervento di ripristino, ivi compreso quello relativo agli interventi sugli elementi strutturali e sulle parti comuni degli edifici.
2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al comma 1, avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.
 
Art. 8
Attivita' economiche e produttive

1. L'attivita' di ricognizione comprende:
a) il fabbisogno necessario per il ripristino delle strutture, degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature, danneggiati e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalita' tra i danni subiti e l'evento;
b) il prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi eccezionali e non piu' utilizzabili.
2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al comma 1, lettera a) avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.
 
Art. 9
Procedure per la ricognizione dei fabbisogni e relazione conclusiva

1. L'attivita' di ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8 e' svolta in conformita' alle procedure disciplinate nel documento tecnico allegato alla presente ordinanza, che ne costituisce parte integrante.
2. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione civile la relazione contenente la ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8 corredata da uno schema di sintesi, secondo il documento tecnico allegato, dalla quale deve emergere quali tra i fabbisogni rappresentati siano gia' stati considerati in sede di elaborazione del piano degli interventi ci cui all'art. 1 e quali tra questi trovino gia' copertura nelle risorse stanziate con la delibera di cui in premessa o in altre risorse rese disponibili allo scopo.
3. Le attivita' di ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e vengono svolte dalle amministrazioni competenti nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
4. La ricognizione dei danni posta in essere dal commissario delegato non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti per il ristoro degli stessi.
 
Art. 10
Oneri per prestazioni di lavoro straordinario

1. Il commissario delegato opera una ricognizione degli oneri riferiti alle prestazioni di lavoro straordinario prestate dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnato nelle attivita' di assistenza e soccorso alla popolazione o nelle attivita' connesse all'emergenza. Detta ricognizione e' effettuata sulla base delle prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel periodo dal 4 febbraio al 28 febbraio 2015. Il medesimo commissario delegato provvede al relativo ristoro, entro il limite massimo di 50 ore procapite, nei confronti delle predette amministrazioni sulla base degli esiti della ricognizione effettuata.
2. Al personale di cui al comma 1, direttamente impiegato nelle attivita' di cui alla presente ordinanza, dal 1° marzo 2015 fino al termine dello stato di emergenza, entro il limite di 100 unita', puo' essere autorizzata la corresponsione, nel limite massimo complessivo di 20 ore mensili procapite, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti.
3. Ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 direttamente impegnati nelle attivita' di assistenza e soccorso o nelle attivita' connesse all'emergenza, e' riconosciuta una indennita' mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, per il periodo dal 4 febbraio al 28 febbraio 2015, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto.
4. Ai soggetti di cui al comma 3, direttamente impegnati nelle attivita' di cui alla presente ordinanza, dal 1° marzo 2015 fino al termine dello stato di emergenza, entro il limite di 50 unita', puo' essere autorizzata la corresponsione della predetta indennita' mensile pari al 20% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto.
5. Gli oneri per l'attuazione del presente articolo sono posti a carico delle risorse di cui all'art. 3 ed, a tal fine, nel piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 3, sono quantificate le somme necessarie oltre che, limitatamente alle misure di cui ai commi 2 e 4, sono definite le modalita' per l'individuazione preventiva dei soggetti beneficiari.
 
Art. 11

Contributi alle organizzazioni di volontariato di protezione civile per il ricondizionamento, il ripristino della funzionalita' e la
manutenzione straordinaria di mezzi ed attrezzature

1. Al fine di garantire il ripristino della capacita' di risposta alle emergenze, in considerazione dell'utilizzo intensivo di attrezzature e mezzi delle organizzazioni di volontariato di protezione civile impegnate nelle attivita' di soccorso ed assistenza alla popolazione a seguito degli eventi di cui in premessa, il commissario delegato e' autorizzato a concedere alle suindicate organizzazioni contributi finalizzati a concorrere alla copertura delle spese che tali organizzazioni sosterranno per il ricondizionamento, il ripristino della funzionalita' e la manutenzione straordinaria dei mezzi e delle attrezzature impiegati, nonche', qualora non convenientemente ripristinabili, per l'eventuale reintegro o sostituzione dei medesimi con attrezzature o mezzi di concezione innovativa e in grado di ottimizzare i costi di gestione.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo il commissario delegato provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 3, nei limiti di euro 250.000,00.
 
Art. 12

Benefici normativi previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194

1. Nell'ambito delle finalita' di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, il commissario delegato provvede alla liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 2001, n. 194 per gli interventi effettuati in occasione dell'emergenza di cui alla presente ordinanza, entro il limite massimo di euro 100.000,00. Il commissario definisce, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, le necessarie modalita' attuative. Gli oneri eventualmente eccedenti restano a carico delle risorse statali all'uopo ordinariamente dedicate.
 
Art. 13

Disposizioni urgenti per la ricostruzione dei manufatti destinati
all'esercizio dell'attivita' turistico-ricreativa

1. Al fine di favorire il rapido ripristino della funzionalita' di strutture permanenti e precarie e di impianti destinati all'esercizio dell'attivita' turistico-ricreativa oggetto di concessione demaniale marittima nei Comuni colpiti dagli eventi di cui in premessa, i soggetti interessati, con oneri a proprio carico, possono provvedere a detto ripristino ai sensi di quanto disposto dal presente articolo.
2. I soggetti di cui al comma 1, anche in deroga alle disposizioni indicate al comma 6, comunicano ai Comuni dove hanno sede le strutture da ripristinare l'inizio dei lavori edilizi di fedele ricostruzione, con l'indicazione del progettista abilitato, responsabile della progettazione e della direzione lavori, e della impresa esecutrice. Gli interventi di ricostruzione non possono riguardare in alcun modo manufatti edilizi realizzati in assenza di titolo abilitativo o in totale o parziale difformita' dallo stesso.
3. Alla comunicazione di avvio dei lavori e' allegata l'asseverazione del progettista abilitato che attesti, oltre alla sussistenza del nesso di causalita' tra i danni e gli eventi di cui in premessa, l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge per la realizzazione dell'intervento tra cui in particolare la conformita' planivolumetrica e costruttiva delle opere al manufatto originario e il rispetto delle vigenti disposizioni relative alle condizioni di sicurezza, igiene e salubrita' delle strutture e degli impianti ivi installati, e di superamento e non creazione di barriere architettoniche, corredata dai relativi elaborati progettuali. I soggetti interessati, entro il termine di sessanta giorni dall'inizio dei lavori, provvedono a presentare la documentazione progettuale non gia' allegata alla comunicazione di inizio dei lavori.
4. Nella comunicazione di fine lavori il direttore dei lavori assevera che le opere sono state realizzate in conformita' alla comunicazione presentata, allegando le dichiarazioni delle imprese installatrici, che attestano la conformita' degli impianti installati alla normativa vigente, nonche' l'attestazione dell'avvenuto deposito del progetto strutturale, ove richiesto dalla normativa vigente per le opere realizzate, corredata dall'attestazione di rispondenza di cui all'art. 19, comma 4, della legge della regione Emilia-Romagna 30 ottobre 2008, n. 19, in luogo del collaudo statico.
5. L'avvio degli interventi di cui al presente articolo non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti per il ristoro dei danni subiti eventualmente disposti all'esito dell'attivita' di ricognizione dei fabbisogni di cui all'art. 5, comma 2, lettera d) della legge 24 febbraio 1992, n 225.
6. Gli interventi di fedele ricostruzione di cui al presente articolo sono attuati anche in deroga alle ordinarie procedure autorizzative previste dalle disposizioni di cui agli articoli 6, 8, 10, 22, 23-bis, 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni, agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139, all'art. 19 del decreto legislativo dell'8 novembre 1990, n. 374, all'art. 55 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, agli articoli 7, 9, 13, 17 della legge della regione Emilia-Romagna 30 luglio 2013 n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, agli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 19 della legge della regione Emilia-Romagna 30 ottobre 2008, n. 19, all'art. 150 della legge della regione Emilia-Romagna 21 aprile 1999 n. 3 e successive modifiche ed integrazioni e relativi atti amministrativi regionali attuativi, all'art. 3, comma 3, delle legge della regione Emilia-Romagna 31 maggio 2002, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni e relativi atti amministrativi attuativi.
 
Art. 14
Relazione del commissario delegato

1. Il commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente le attivita' espletate ai sensi della presente ordinanza, nonche', allo scadere del termine di vigenza dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 marzo 2015

Il Capo del Dipartimento: Gabrielli
 
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