Gazzetta n. 80 del 7 aprile 2015 (vai al sommario) |
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |
COMUNICATO |
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sodio cloruro 0,9% Baxter». |
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Estratto determina V&A/456 dell'11 marzo 2015
Autorizzazione della variazione: C.I z) Relativamente al medicinale: sodio cloruro 0,9% BAXTER Procedura Europea: UK/H/485/001/II/050/G Titolare AIC: BAXTER SPA E' autorizzata la seguente variazione: E' autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni: 2, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 6.2 e 6.6 e dei corrispondente paragrafi del Foglio illustrativo in linea con il Company Core Safety Information (CCSI) relativamente alla specialita' medicinale indicata in oggetto e alle confezioni sotto elencate: 035715010 - 50 sacche viaflo di soluzione per infusione da 50 ml 035715022 - 50 sacche viaflo di soluzione per infusione da 100 ml 035715034 - 30 sacche viaflo di soluzione per infusione da 250 ml 035715046 - 20 sacche viaflo di soluzione per infusione da 500 ml 035715059 - 10 sacche viaflo di soluzione per infusione da 1000 ml 1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al Riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio illustrativo e all'etichettatura. 2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Tutela brevettuale
Il titolare dell'AIC del farmaco generico e' esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale. Il titolare dell'AIC del farmaco generico e' altresi' responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtu' del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.
Smaltimento scorte
Sia i lotti gia' prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
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