Gazzetta n. 78 del 3 aprile 2015 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 dicembre 2014
Definizione dei criteri di utilizzo e modalita' di gestione delle risorse del fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto, in particolare, l'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
Visto, in particolare, altresi' il comma 2.3 del suddetto art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la fissazione dei criteri di utilizzo e le modalita' di gestione delle risorse del fondo ivi previsto;
Visto l'art. 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005);
Visto l'art. 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Ritenuto di dover stabilire, per i processi di mobilita' di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 per i quali sia necessario un trasferimento di risorse, i criteri di utilizzo e le modalita' di gestione delle risorse del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014 con cui l'onorevole dottoressa Maria Anna Madia e' stata nominata Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2014 con cui al Ministro senza portafoglio onorevole dottoressa Maria Anna Madia e' stato conferito l'incarico per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2014 recante delega di funzioni al Ministro senza portafoglio onorevole dottoressa Maria Anna Madia per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1
Finalita' e definizioni

1. Il presente decreto stabilisce, per i processi di mobilita' di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i quali e' necessario un trasferimento di risorse, i criteri di utilizzo e le modalita' di gestione delle risorse del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, ai sensi del predetto art. 30, comma 2.3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
2. Ai fini delle disposizioni del presente decreto e fermo restando che, salvo disposizioni speciali, la mobilita' presuppone il posto disponibile nella dotazione organica, si intende per:
a) "mobilita' volontaria": le procedure avviate dalle amministrazioni pubbliche per ricoprire i propri posti vacanti in organico mediante passaggio diretto dei dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza, secondo la disciplina del comma 1 del medesimo art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
b) "mobilita' volontaria sperimentale": le procedure di mobilita' volontaria che interessano sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali per le quali non e' richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza per disporre il passaggio diretto. In tal caso l'amministrazione cedente, ai sensi dell'art. 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore a quella dell'amministrazione di appartenenza;
c) "bando di mobilita'": il bando che l'amministrazione interessata pubblica per avviare le procedure di mobilita' di cui alle lettere a) e b). Tale bando, pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione per un periodo pari almeno a trenta giorni, indica i posti che si intendono ricoprire attraverso passaggio diretto, i requisiti e le competenze professionali richiesti e i criteri di scelta degli stessi;
d) "mobilita' d'ufficio": la mobilita' disposta all'interno della stessa amministrazione in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede in cui sono adibiti i lavoratori di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
e) "mobilita' obbligatoria tra PA": nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la mobilita' disposta, anche senza l'assenso del lavoratore, previo accordo tra amministrazioni pubbliche, in altra amministrazione la cui sede e' collocata nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti;
f) "mobilita' funzionale": la mobilita' di cui alle lettere d) ed e) disposta o derivante dai criteri definiti con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario, in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico, secondo la disciplina prevista dal comma 2 dell'art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
g) "mobilita' preliminare all'indizione di pubblici concorsi": le procedure di mobilita' volontaria che le amministrazioni attivano prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
h) "mobilita' da finanziare con le risorse per le assunzioni": la mobilita' di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 che deve essere finanziata con le risorse destinate alle assunzioni in quanto si svolge tra amministrazioni delle quali almeno una non e' soggetta a limitazioni delle assunzioni;
i) "mobilita' neutrale per la finanza pubblica": la mobilita' di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 che si svolge, ferma restando la preventiva verifica della sostenibilita' finanziaria e del rispetto degli equilibri di bilancio dell'ente di destinazione, tra amministrazioni pubbliche interessate ad un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato e per le quali le cessazioni dal servizio per processi di mobilita' non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilita' finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unita' sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over;
j) "fondo per la mobilita'": il fondo previsto dall'art. 30, comma 2.3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
k) "amministrazioni pubbliche": le amministrazioni indicate dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
 
Art. 2
Mobilita' finanziata con il fondo per la mobilita'

1. In via ordinaria la mobilita' si svolge, nel limite dei posti disponibili nella dotazione organica, con le risorse finanziarie che le amministrazioni pubbliche hanno nella disponibilita' dei loro bilanci, nel rispetto della disciplina prevista per la mobilita' da finanziare con le risorse per le assunzioni e per la mobilita' per la quale ricorrano le condizioni di neutralita' per la finanza pubblica di cui all'art. 1, comma 2, lettera i).
2. Le procedure di mobilita' finanziata con il fondo per la mobilita' si configurano come speciali. In particolare, e' consentito fare ricorso a tale fondo esclusivamente nei seguenti casi:
a) a fronte di specifiche disposizioni di legge, analogamente a quanto previsto dall'art. 30, comma 2.3;
b) mobilita' funzionale, ove previsto il ricorso al fondo. Il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione che dispone e disciplina la mobilita' funzionale specifica di volta in volta le modalita' di finanziamento della predetta mobilita', previa verifica, per tale specifico aspetto, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
c) mobilita' volontaria e mobilita' obbligatoria, purche' riconducibili alla fattispecie della mobilita' neutrale per la finanza pubblica, laddove, in relazione ad una conclamata carenza di personale, con oggettivi effetti sul regolare funzionamento degli uffici, e' necessario reclutare un consistente numero di dipendenti pubblici con riflessi contabili, in termini di oneri, significativi e non piena disponibilita' di risorse finanziarie nel proprio bilancio.
3. Non sono in ogni caso ammesse richieste di utilizzo del fondo per la mobilita' nei casi di:
a) mobilita' da finanziare con le risorse per le assunzioni;
b) mobilita' volontaria sperimentale, salvo quanto previsto dalla lettera c) del comma 2;
c) mobilita' d'ufficio;
d) mobilita' preliminare all'indizione di pubblici concorsi.
4. Resta fermo che la mobilita' finanziata con il fondo dell'art. 30, comma 2.3, e' consentita nei limiti della disponibilita' del fondo medesimo.
 
Art. 3
Condizioni per accedere all'utilizzo
del fondo per la mobilita'

1. Nei casi di cui all'art. 2, comma 2, le amministrazioni pubbliche dichiarano nel bando di mobilita' che intendono avvalersi del fondo per la mobilita', specificando che gli enti, a cui appartengono i lavoratori interessati al passaggio diretto, nel manifestare il loro assenso al trasferimento, devono impegnarsi a provvedere al versamento delle risorse corrispondenti al cinquanta per cento del trattamento economico spettante al personale che sara' trasferito, secondo le modalita' previste dall'art. 4. Il bando indica, altresi', che la conclusione della procedura di mobilita' e' condizionata dall'effettiva corresponsione all'amministrazione delle risorse del fondo per la mobilita'. Per le risorse che le amministrazioni fanno confluire al fondo non si applica l'art. 14, comma 7, del decreto-legge n. 95 del 2012.
2. Nei casi di cui all'art. 2, comma 2, le amministrazioni pubbliche hanno facolta' di presentare richiesta motivata, accompagnata dal bando di mobilita', al Dipartimento della funzione pubblica e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di utilizzo del fondo per la mobilita'. La motivazione della richiesta deve dare evidenza della grave carenza di personale, del rischio per il regolare funzionamento dei servizi, dell'oggettiva indisponibilita' di risorse finanziarie in bilancio.
3. Le amministrazioni pubbliche che richiedono di essere ammesse all'utilizzo del fondo per la mobilita' acquisiscono, dalle amministrazioni di provenienza del personale interessato al trasferimento, l'assenso sia alla mobilita', sia al versamento delle risorse corrispondenti al cinquanta per cento del trattamento economico spettante, al lordo degli oneri ed imposte a carico dell'amministrazione, secondo le modalita' previste dall'art. 4. Esse predispongono, pertanto, un apposito prospetto che da' evidenza delle risorse che confluiranno nel fondo e di quelle necessarie per finanziarie i relativi processi di mobilita'.
4. Il Dipartimento della funzione pubblica e il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato valutano le richieste di cui al presente articolo, corredate della documentazione di cui ai commi 1, 2 e 3. Entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre di ogni anno redigono per il Consiglio dei ministri apposita relazione su:
a) le istanze pervenute con indicazione dell'ammontare delle risorse richieste;
b) l'ammontare delle risorse disponibili nel fondo per la mobilita'.
5. Sulla base degli atti di cui al comma 4 il Consiglio dei ministri delibera sulle priorita' di accesso al fondo e sull'accoglimento totale o parziale della richiesta, fermo restando il limite delle disponibilita' del fondo. In sede di prima applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono prioritariamente valutate le richieste finalizzate all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che presentino rilevanti carenze di personale e conseguentemente alla piena applicazione della riforma delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56.
6. Nelle ipotesi di mobilita' funzionale di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), finanziata con il fondo per la mobilita', il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione disciplina la procedura da seguire per accedere al fondo.
7. Alle amministrazioni pubbliche ammesse all'utilizzo del fondo per la mobilita', le risorse sono assegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nel limite dell'ammontare delle risorse necessarie per corrispondere il trattamento economico del personale trasferito. Le risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione sino al momento di effettiva permanenza in servizio del personale oggetto delle procedure di cui all'art. 2, comma 2. Le amministrazioni interessate sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le cessazioni a qualsiasi titolo intervenute in ciascun anno del personale coinvolto nelle richiamate procedure di mobilita'.
8. In sede di prima applicazione il fondo per la mobilita' finanzia prioritariamente, in via di anticipazione, la mobilita' degli uffici giudiziari e quella connessa all'applicazione della legge n. 56 del 2014.
9. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato monitora semestralmente la disponibilita' del fondo per la mobilita' tenuto conto dei flussi finanziari di entrata e di quelli di uscita e ne da' comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.
 
Art. 4
Modalita' di alimentazione
del fondo per la mobilita'

1. Ai sensi dell'art. 30, comma 2.3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, il fondo per la mobilita', istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ha una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Al fondo confluiscono, altresi', le risorse corrispondenti al cinquanta per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito mediante versamento al capitolo n. 3606 di capo X dell'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'amministrazione cedente e corrispondente riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione cedente. Rimangono acquisite al fondo le risorse che si rendono disponibili all'atto della cessazione dal servizio del personale trasferito a valere sul fondo medesimo.
2. Nel caso in cui l'Amministrazione che si sia impegnata a provvedere al versamento delle risorse corrispondenti al cinquanta per cento del trattamento economico spettante al personale da trasferire ai sensi del precedente art. 3, comma 1, non provveda entro il 30 giugno di ciascun anno ovvero, nell'anno in cui avviene il trasferimento, entro due mesi dalla data dello stesso, qualora questo avvenga dopo il 30 aprile, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si procede al recupero delle somme non versate, mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti ad essa spettanti a carico del bilancio dello Stato. Qualora la riduzione non sia possibile per carenza di risorse iscritte in bilancio, il Ministero dell'economia e delle finanze comunica all'Agenzia delle entrate, gli importi da recuperare nei confronti dell'Ente, a valere sulle entrate a qualsiasi titolo dovute allo stesso e riscosse tramite il sistema del versamento unificato, di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e riassegnati al Fondo per la mobilita'.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 dicembre 2014

p. il Presidente
del Consiglio dei ministri
il Ministro per la
semplificazione e la
pubblica amministrazione
Madia

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan

Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2015 Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, Reg.ne - Prev. n. 634
 
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