Gazzetta n. 77 del 2 aprile 2015 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 11 marzo 2015, n. 38 |
Regolamento concernente disposizioni relative alle forme di pubblicita' del codice deontologico e dei suoi aggiornamenti emanati dal Consiglio nazionale forense, a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. |
|
|
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247; Visto l'articolo 3, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247; Sentito il parere del Consiglio nazionale forense, espresso il 26 settembre 2014; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 novembre 2014; Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del 5 febbraio 2015;
A d o t t a il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina le forme di pubblicita' del codice deontologico e dei suoi aggiornamenti emanati dal Consiglio nazionale forense, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
NOTE
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): "Art. 17. Regolamenti. 1. - 2. (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. - 4-bis. - 4-ter. (Omissis).". Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 1 e del comma 4 dell'articolo 3 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense): "Art. 1. Disciplina dell'ordinamento forense. 1. - 2. (Omissis). 3. All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Il CNF esprime i suddetti pareri entro novanta giorni dalla richiesta, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque anni e che siano state individuate come maggiormente rappresentative dal CNF. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica, che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate, e dei pareri di cui al primo periodo, ove gli stessi risultino essere stati tempestivamente comunicati, perche' su di essi sia espresso, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, il parere delle Commissioni parlamentari competenti. Commi da 4. a 6. (Omissis)." "Art. 3. Doveri e deontologia. 1. - 2. - 3. (Omissis). 4. Il codice deontologico di cui al comma 3 e i suoi aggiornamenti sono pubblicati e resi accessibili a chiunque secondo disposizioni stabilite con decreto del Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il codice deontologico entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.".
Note all'art. 1: Per il testo dell'articolo 3, comma 4, della citata legge n. 247 del 2012, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 2 Modalita' per la pubblicazione del codice deontologico e dei suoi aggiornamenti
1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il codice deontologico e i suoi aggiornamenti sono pubblicati sui siti internet del Consiglio nazionale forense, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e dei consigli degli ordini forensi circondariali, ferma restando l'entrata in vigore fissata dall'articolo 3, comma 4, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Note all'art. 2: Per il testo dell'articolo 3, comma 4, della citata legge n. 247 del 2012, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 11 marzo 2015
Il Ministro: Orlando Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 2015 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, Reg.ne - Prev. n. 746 |
|
|
|