Gazzetta n. 77 del 2 aprile 2015 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
ORDINANZA 24 febbraio 2015 |
Indizione della prima e seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, relative all'anno 2015. |
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IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» che, all'art. 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2014, al n. 47, recante «Nomina dei Ministri», con il quale la sen. prof.ssa Stefania Giannini e' stata nominata Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, recante «Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore» e, in particolare, il capo II, sezione III del titolo I relativo a «Titoli accademici ed esami di stato»; Visto il regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, recante «Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle universita' e negli istituti superiori»; Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni; Visto il decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957, recante «Approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni»; Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni e integrazioni, concernente «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»; Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e successive modificazioni, concernente «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»; Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445, recante «Regolamento concernente gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo. Modifica al decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni ed integrazioni»; Ravvisata la necessita' di indire gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo per l'anno 2015;
Ordina:
Art. 1
Sono indette per l'anno 2015 la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo. Alle predette sessioni possono presentarsi i candidati che hanno conseguito il titolo accademico richiesto dall'art. 3 della presente ordinanza entro il termine stabilito per ciascuna sessione dai rettori delle singole universita' in relazione alle date fissate per le sedute di laurea. |
| Allegato TABELLA DELLE SEDI DI ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE CHE SI SVOLGERANNO NELL'ANNO 2015 MEDICO CHIRURGO
S E D I
Ancona Bari Bologna Brescia Cagliari Campobasso (Universita' del Molise) Catania Catanzaro Chieti (Universita' «G. D'Annunzio») Ferrara Firenze Foggia Genova L'Aquila Messina Milano Milano - Bicocca Milano (Universita' Vita-salute «S. Raffaele») Modena Napoli (Universita' «Federico II») Napoli (II Universita') Padova Palermo Parma Pavia Perugia Pisa Roma «La Sapienza» Roma «Tor Vergata» Roma (Universita' Cattolica) Roma (Campus Bio-medico) Salerno Sassari Siena Torino Trieste Udine Varese (Universita' dell'Insubria) Vercelli (Universita' Piemonte Orientale) Verona |
| Art. 2
I candidati possono presentare l'istanza di ammissione agli esami di Stato in una sola delle sedi elencate nella tabella annessa alla presente ordinanza. L'indicazione di piu' di una sede e' causa di esclusione. |
| Art. 3
I candidati devono presentare la domanda di ammissione alla prima sessione non oltre il 6 marzo 2015 e alla seconda sessione non oltre il 2 ottobre 2015 presso la segreteria dell'universita' presso cui intendono sostenere gli esami. Coloro che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione e che sono stati assenti alle prove possono presentarsi alla seconda sessione, producendo a tal fine nuova domanda entro la suddetta data del 2 ottobre 2015 facendo riferimento alla documentazione gia' allegata alla precedente istanza. La domanda, in carta semplice, con l'indicazione della data e del luogo di nascita e della residenza o domicilio, di nascita e di residenza, deve essere corredata dai seguenti documenti: a) diploma di laurea conseguito ai sensi dell'ordinamento previgente alla riforma di cui all'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ovvero diploma di laurea specialistica afferente alla classe 46/S ovvero diploma di laurea magistrale afferente alla classe LM-41, ovvero altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo, da attestare mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; b) ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami nella misura di € 49,58 fissata dall'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990, salvi gli eventuali successivi adeguamenti; c) ricevuta del versamento del contributo universitario, stabilito da ogni singolo ateneo ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, e da versare all'economato dell'universita'. Per coloro i quali dichiarano nella domanda di aver conseguito il predetto titolo accademico nella stessa sede ove chiedono di sostenere gli esami di Stato, la documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico e' inserita nel fascicolo del candidato a cura degli uffici dell'universita' competente. In luogo dei documenti di cui alle lettere a) e b), i richiedenti possono certificare il possesso dei titoli con dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I candidati che non hanno provveduto a presentare la domanda nei termini sopraindicati sono esclusi dalla sessione degli esami cui abbiano chiesto di partecipare. Le domande di ammissione agli esami si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il prescritto termine. A tal fine fa fede la data dell'ufficio postale accettante. Sono altresi' accolte le domande di ammissione agli esami presentate oltre i termini di cui al primo comma qualora il rettore o il direttore ritenga che il ritardo nella presentazione delle domande medesime sia giustificato da gravi motivi. |
| Art. 4
I candidati che conseguono il titolo accademico successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, e comunque entro quello fissato dai singoli atenei per il conseguimento del titolo stesso, sono tenuti a produrre la domanda di ammissione nei termini prescritti con l'osservanza delle medesime modalita' stabilite per tutti gli altri candidati, allegando un certificato rilasciato dall'universita' ovvero una dichiarazione sostitutiva di certificazione dalla quale risulti che hanno presentato la domanda di partecipazione agli esami di laurea. |
| Art. 5
L'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo consiste in un tirocinio pratico e una prova scritta, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445. |
| Art. 6
Il tirocinio e' una prova pratica a carattere continuativo della durata di tre mesi, svolto presso le strutture di cui al comma 1 dell'art. 2 del decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445, secondo le modalita' previste dai successivi commi del predetto art. 2. La data di inizio del predetto tirocinio e' fissata al 2 aprile 2015 per la prima sessione e al 3 novembre 2015 per la seconda sessione. |
| Art. 7
Alla prova scritta si accede previo superamento del tirocinio pratico di cui all'art. 6. La prova scritta si svolge il giorno 9 luglio 2015 per la prima sessione e il 4 febbraio 2016 per la seconda sessione presso le universita' di cui al prospetto allegato, secondo le modalita' previste dagli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale n. 445 del 2001. La prova scritta, ai sensi dell'art. 4, comma 3, consta di due parti che si svolgono, in sequenza, in un'unica giornata. Ciascuna delle due parti consiste nella soluzione di 90 quesiti a risposta multipla estratti dall'archivio di cui al comma 4 dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 445 del 2001. Il predetto archivio, contenente almeno cinquemila quesiti, e' reso pubblico mediante pubblicazione sul sito del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (esame.miur.it) almeno sessanta giorni prima della data fissata per la prova scritta. Il M.I.U.R. si avvale del CINECA per la stampa e la riproduzione dei quesiti e la predisposizione dei plichi individuali contenenti il materiale relativo alle prove di esame, in numero corrispondente alla stima dei partecipanti comunicata dagli atenei. A tal fine le universita' comunicano al Ministero e al CINECA entro il 22 maggio 2015, per la prima sessione, ed entro il 4 dicembre 2015, per la seconda sessione, il numero delle domande di ammissione agli esami pervenute. Per ogni candidato sono predisposti due plichi, ciascuno relativo ad una delle due parti della prova di esame. I responsabili del procedimento per ciascuna sede, o loro delegati, provvedono a ritirare il materiale per la prova presso il CINECA il giorno 7 luglio 2015 per la prima sessione e il giorno 2 febbraio 2016 per la seconda sessione. A decorrere dall'avvenuta consegna, ciascuna universita' appronta idonee misure cautelari per la custodia e la sicurezza dell'integrita' delle scatole stesse e dei plichi in esse contenuti, che devono risultare integri all'atto della consegna ad ogni candidato, al fine di evitare alterazioni, manipolazioni e sottrazioni. Ogni plico contiene: un modulo per i dati anagrafici che presenta un codice a barre di identificazione e che il candidato deve obbligatoriamente compilare; i quesiti relativi alla specifica parte delle prove di esame e due moduli di risposte, ciascuno dei quali presenta lo stesso codice a barre di identificazione posto sul modulo «anagrafica»; una busta vuota, provvista di finestra trasparente, nella quale lo studente al termine della prova inserisce solo il modulo di risposta ritenuto valido. I bandi predisposti dagli atenei devono indicare che il candidato deve, per la compilazione del questionario, far uso esclusivamente di penna nera; che ha la possibilita' di correggere una sola risposta eventualmente gia' data ad un quesito, avendo cura di annerire completamente la casella precedentemente tracciata e scegliendone un'altra: deve risultare in ogni caso un contrassegno in una sola delle cinque caselle perche' sia chiaramente manifestata la volonta' del candidato, altrimenti si ritiene non data alcuna risposta; che al momento della consegna deve aver cura di inserire, non piegato, nella busta vuota il solo modulo di risposte ritenuto valido, destinato al CINECA per la determinazione del punteggio conseguito. I bandi devono indicare anche che l'inserimento nella busta del modulo «anagrafica» costituisce elemento di annullamento della prova. A conclusione di ogni parte della prova la commissione ha cura, in presenza del candidato, di sigillare tale busta, che non deve risultare firmata ne' dal candidato, ne' dal presidente della commissione a pena della nullita' della prova, e di trattenere sia il secondo modulo non utilizzato o annullato dal candidato con una barra, sia i quesiti relativi alla prova sia il foglio anagrafico. Al termine delle prove di esame i presidenti delle commissioni redigono un verbale nel quale vanno indicati: il numero dei plichi sigillati loro consegnati; il numero dei candidati che hanno effettivamente partecipato alle prove; il numero dei plichi non utilizzati, che devono essere restituiti al M.I.U.R. ancora sigillati e accompagnati dai predetti verbali. Ogni universita' provvede, a cura del responsabile amministrativo, all'immediata consegna al CINECA esclusivamente delle buste contenenti le prove valide. Il CINECA assicura la determinazione dei relativi punteggi conseguiti e la comunicazione degli stessi ai responsabili del procedimento di ciascun ateneo ai fini della valutazione di cui all'art. 5 del decreto ministeriale n. 445 del 2001 da parte della commissione di cui all'art. 3 dello stesso decreto. Roma, 24 febbraio 2015
Il Ministro: Giannini |
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