Gazzetta n. 76 del 1 aprile 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 26 febbraio 2015
Attuazione dell'articolo 1, comma 541, della legge n. 190 del 2014, concernente la concessione di un contributo in conto interessi alle regioni a statuto ordinario su operazioni di indebitamento attivate nell'anno 2015.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)»;
Visto, in particolare, il comma 541 dell'art. 1 che ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 finalizzato alla concessione di un contributo in conto interessi alle regioni a statuto ordinario su operazioni di indebitamento attivate nell'anno 2015, il cui ammortamento decorre dal 1° gennaio 2016;
Considerato che il citato comma 541 ha previsto che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2015, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, siano stabiliti modalita' e criteri per l'erogazione del predetto contributo in conto interessi;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 19 febbraio 2015;

Decreta:

Art. 1
Domanda di accesso al contributo

1. Il contributo in conto interessi di cui all'art. 1, comma 541, della legge n. 190 del 2014, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e' erogato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro in favore delle regioni a statuto ordinario che abbiano attivato nuove operazioni di indebitamento nell'anno 2015 per spese di investimento, il cui ammortamento decorre dal 1° gennaio 2016.
2. Ai fini del riparto del contributo di cui al comma 1 tra le singole regioni a statuto ordinario, le regioni interessate trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, entro il 31 gennaio 2016, apposita domanda attestante l'importo complessivo degli interessi, nonche' degli eventuali interessi di preammortamento, dovuti per gli anni 2016 e 2017, dandone separata evidenza, relativi alle operazioni di indebitamento attivate nell'anno 2015, sulla base del piano di ammortamento vigente alla data di sottoscrizione dell'operazione di indebitamento, fermo restando che, per le operazioni di indebitamento regolate a tasso di interesse variabile, l'importo degli interessi, qualora non gia' quantificato in misura certa, dovra' essere determinato sulla base del tasso di interesse contrattuale vigente alla data della domanda medesima. La domanda da redigere secondo il modello A allegato al presente decreto, sottoscritta dal responsabile finanziario della regione e dal Collegio dei revisori dei conti, dovra' essere debitamente corredata dalla documentazione attestante l'attivazione dell'operazione di indebitamento e il relativo piano di ammortamento.
3. Qualora le richieste di contributo siano complessivamente superiori all'importo di cui al comma 1, il contributo medesimo verra' ripartito tra le regioni beneficiarie in proporzione agli importi attestati.
4. L'ammontare del contributo massimo spettante alle regioni richiedenti per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e' comunicato entro il 28 febbraio 2016 attraverso la pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro.
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Concessione contributo

1. Il contributo di cui all'art. 1 e' erogato per ciascuno degli anni 2016 e 2017 dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro in due rate di pari importo entro il 1° giugno e il 1° dicembre di ciascun anno, qualora la periodicita' delle rate di ammortamento delle operazioni di indebitamento sia semestrale, ovvero in un'unica rata entro il 1° dicembre di ciascun anno, qualora la periodicita' delle rate sia annuale.
2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni interessate trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, entro il 10 maggio ed il 10 novembre di ciascun anno, apposita comunicazione secondo il modello B allegato al presente decreto, sottoscritto dal responsabile finanziario e dal Collegio dei revisori dei conti, attestante l'ammontare degli interessi da corrispondere sulle rate in scadenza relative alle nuove operazioni di indebitamento per spese di investimento oggetto di contribuzione.
3. Nel caso in cui gli interessi di cui al comma 2 risultino inferiori al contributo massimo attribuito alla regione interessata, il contributo e' erogato in misura pari agli interessi comunicati. Il medesimo contributo resta invariato nel caso di interessi superiori al contributo stesso.
 
Art. 3
Verifica domande

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e' autorizzato a procedere alla verifica a campione di quanto attestato dalle regioni ai fini della concessione e dell'erogazione del contributo di cui al presente decreto.
 
Art. 4
Entrata in vigore

1. Il presente decreto e' trasmesso agli Organi di controllo per le verifiche di competenza ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 febbraio 2015

Il Ministro: Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2015 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev. n. 659
 
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