Gazzetta n. 76 del 1 aprile 2015 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
COMUNICATO
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sandimmun Neoral».


Estratto determina V&A/441 del 10 marzo 2015

Autorizzazione della variazione: C.I.4).
Relativamente al medicinale: SANDIMMUN NEORAL.
Procedura europea: DE/H/4019/01-03/II/05.
Titolare A.I.C.: Novartis Europharm Ltd.
E' autorizzata la seguente variazione: e' autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alla sezione 4.8 (in seguito all'aggiunta di dolore alle estremita'), dei corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette. In linea con il Core Data Sheet.
Adeguamento al QRD template, relativamente alla specialita' medicinale indicata in oggetto e alle confezioni sotto elencate:
A.I.C. n. 029453014 - «25 mg capsule molli» 50 capsule;
A.I.C. n. 029453026 - «50 mg capsule molli» 50 capsule;
A.I.C. n. 029453038 - «100 mg capsule molli» 30 capsule;
A.I.C. n. 029453040 - «100 mg/ml soluzione orale» flacone da 50 ml + 2 siringhe;
A.I.C. n. 029453053 - «10 mg capsule molli» 50 capsule.
1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.
2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico e' esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.
Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico e' altresi' responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, in virtu' del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Smaltimento scorte

Sia i lotti gia' prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
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