Gazzetta n. 74 del 30 marzo 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 17 marzo 2015
Limitazioni all'afflusso e alla circolazione dei veicoli sull'isola di Capri ed Anacapri.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;
Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;
Vista la delibera della Giunta del comune di Capri in data 26 settembre 2014, n. 170, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Capri, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei comuni di Capri e di Anacapri;
Vista la delibera della Giunta del comune di Anacapri in data 15 ottobre 2014, n. 195, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Capri, dei veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei comuni di Capri e Anacapri;
Vista la deliberazione del Commissario straordinario dell'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo di Capri in data 3 ottobre 2014, n. 50, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Capri, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei comuni di Capri e Anacapri;
Vista la nota della Prefettura di Napoli prot. 0030418 del 10 marzo 2015;
Vista la nota n. 4398 del 19 settembre 2014 e la nota di sollecito n. 263 del 21 gennaio 2015, con le quali si chiedeva alla regione Campania l'emissione del parere di competenza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 2014, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2014, concernente l'attribuzione al sen. Riccardo Nencini del titolo di Vice Ministro presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 156 in data 8 luglio 2014;
Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1
Divieto

Dal 2 aprile 2015 al 1° novembre 2015 e dal 20 dicembre 2015 al 7 gennaio 2016, sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'isola di Capri degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei Comuni di Capri e Anacapri.
 
Art. 2
Deroghe

Nei periodi di cui all'art. 1 sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:
a) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile, proprietari o che abbiano in godimento abitazioni ubicate nei comuni dell'isola, ma non residenti purche' iscritti nei ruoli comunali della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Tale deroga e' limitata ad un solo veicolo per nucleo familiare e i Comuni dell'isola dovranno rilasciare un apposito contrassegno per il loro afflusso;
b) autoambulanze per servizio con foglio di accompagnamento, servizi di polizia, carri funebri e veicoli trasporto merci, di qualsiasi provenienza sempre che non in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola e veicoli che trasportano merci ed attrezzature destinate ad ospedali, sulla base di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria;
c) autoveicoli che trasportano invalidi, purche' muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorita' italiana o estera;
d) autoveicoli con targa estera, sempre che siano condotti dal proprietario o da un componente della famiglia del proprietario stesso, purche' residenti all'estero, nonche' autoveicoli noleggiati presso aeroporti da persone residenti all'estero;
e) autoveicoli che trasportano materiale occorrente per manifestazioni turistiche, culturali e sportive, previa autorizzazione rilasciata dal comune di Capri o Anacapri e per la durata temporale dei singoli eventi;
f) autoveicoli di proprieta' dell'Amministrazione provinciale di Napoli condotti dagli agenti di vigilanza venatoria;
g) autoveicoli di servizio per il trasporto di attrezzature in uso al Servizio territoriale del Dipartimento provinciale dell'ARPAC.
 
Art. 3
Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 413 a euro 1.656 cosi' come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 16 dicembre 2014.
 
Art. 4
Autorizzazioni in deroga

Al Prefetto di Napoli e' concessa la facolta' in caso di appurata e reale necessita' ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco sull'isola di Capri e di circolazione nei comuni di Capri ed Anacapri.
 
Art. 5
Vigilanza

Il Prefetto di Napoli e' incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.
Roma, 17 marzo 2015

Il Vice Ministro: Nencini

Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2015 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 1137
 
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