Gazzetta n. 73 del 28 marzo 2015 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 13 marzo 2015 |
Certificazione del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno degli enti locali per l'anno 2014. |
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IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Visto l'art. 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilita' 2012), come modificato dall'art. 1, comma 539, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' 2014), che, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno 2014, prevede che le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti sono tenuti ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo 2015, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito web http://pattostabilitainterno.tesoro.it, una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, firmata digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le modalita' definiti con decreto dello stesso Ministero di cui al comma 19 del medesimo art. 31; Visto il secondo periodo del comma 20 dell'art. 31 della richiamata legge n. 183 del 2011, come inserito dall'art. 1, comma 539, lettera c), della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilita' 2014), il quale precisa che la trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante «Codice dell'Amministrazione Digitale»; Visto l'art. 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che prevede che dal 1° gennaio 2015 le citta' metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilita' interno; Visto l'art. 31, comma 19, della legge n. 183 del 2011, in cui e' previsto che, per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita' interno e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno, le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 59729 del 15 luglio 2014, che definisce le modalita' di trasmissione e i prospetti per acquisire le informazioni utili al monitoraggio semestrale del patto di stabilita' interno per l'anno 2014, in attuazione di quanto disposto dal citato comma 19 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011; Visto il terzo periodo del comma 20 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 che dispone che la mancata trasmissione della predetta certificazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 31 marzo 2015, costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno; Visto l'art. 31, comma 26, della legge n. 183 del 2011 che disciplina le sanzioni da applicare all'ente locale, in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza; Visto, in particolare, l'art. 31, comma 26, lettera a), ultimo periodo, della legge n. 183 del 2011, che prevede che la sanzione inerente alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, destinato agli enti locali delle regioni a statuto ordinario, o dei trasferimenti destinati agli enti locali della Regione Siciliana e della regione Sardegna di cui alla medesima lettera a) del comma 26, non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilita' interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente; Visto l'art. 1, comma 384, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che prevede che le disposizioni vigenti in materia di sanzioni che richiamano il fondo sperimentale di riequilibrio o i trasferimenti erariali in favore dei comuni della regione Siciliana e della regione Sardegna si intendono riferite al fondo di solidarieta' comunale, istituito dall'art. 1, comma 380, della medesima legge n. 228 del 2012; Visto l'art. 18, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, come modificato dall'art. 10, comma 12-vicies semel, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, che prevede che per gli anni 2014 e 2015, ai comuni assegnatari di contributi pluriennali stanziati per le finalita' di cui all'art. 6, della legge 29 novembre 1984, n. 798, che non hanno raggiunto l'obiettivo del patto di stabilita' interno non si applica la sanzione di cui al comma 26, lettera d), dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 e, la sanzione di cui al comma 26, lettera a), del citato art. 31, si applica nel senso che l'ente medesimo e' assoggettato ad una riduzione del fondo di solidarieta' comunale in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi, gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue; Visto l'art. 20, comma 1, del decreto-legge n. 16 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2014, come modificato dall'art. 10, comma 12-decies, del decreto-legge n. 192 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2015, che prevede che con riferimento agli esercizi finanziari 2013 e 2014, nei confronti del comune dell'Aquila non si applicano le misure di cui al comma 26 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, ne' le ulteriori misure sanzionatorie previste dalle vigenti disposizioni in materia di patto di stabilita' interno; Visto l'art. 248, comma 1, del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.EE.LL.) che prevede che, a seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all'emanazione del decreto di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato previsto dall'art. 261 del medesimo decreto legislativo, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio; Visto l'art. 261, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, che prevede che il Ministro dell'interno con proprio decreto provvede all'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, stabilendo prescrizioni per la corretta ed equilibrata gestione dell'ente; Visto l'art. 31, comma 20, quarto periodo, della legge n. 183 del 2011 che dispone che, nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del conto consuntivo e attesti il rispetto del patto di stabilita' interno, si applica solo la sanzione di cui al comma 26, lettera d), del medesimo art. 31, relativa al divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto, altresi', divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi di tale disposizione; Visto l'art. 31, comma 20, penultimo ed ultimo periodo, della legge n. 183 del 2011 che dispone che, decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualita' di commissario ad acta, provvede ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la certificazione entro i successivi trenta giorni. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a trasmettere al Ministero dell'interno apposita comunicazione per la sospensione, sino alla predetta data di trasmissione della certificazione da parte del commissario ad acta, delle erogazioni di risorse o trasferimenti spettanti; Visto l'art. 31, comma 20-bis, della legge n. 183 del 2011, introdotto dall'art. 1, comma 446, della legge n. 228 del 2012, che stabilisce che, decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, l'ente locale e' comunque tenuto ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, se rileva, rispetto a quanto gia' certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del patto di stabilita' interno; Visto l'art. 31, comma 28, primo periodo, della legge n. 183 del 2011, che prevede che agli enti locali per i quali la violazione del patto di stabilita' interno sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, si applicano, nell'anno successivo a quello in cui e' stato accertato il mancato rispetto del patto di stabilita' interno, le sanzioni di cui al comma 26 del medesimo articolo; Visto l'art. 31, comma 29, della legge n. 183 del 2011, che stabilisce che gli enti locali di cui al precedente comma 28 sono tenuti a comunicare l'inadempienza entro trenta giorni all'accertamento della violazione del patto di stabilita' interno al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Visto l'art. 4-ter, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che stabilisce che il rappresentante legale, il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione economico-finanziario attestano, con la certificazione di cui al comma 20 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che i maggiori spazi finanziari, acquisiti nell'ambito del Patto di stabilita' interno «orizzontale nazionale», sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale. In assenza di tale certificazione, nell'anno di riferimento, non sono riconosciuti i maggiori spazi finanziari acquisiti, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo; Visto l'art. 31, comma 32, della legge n. 183 del 2011, come modificato dall'art. 1, comma 495, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita' 2015), che prevede la possibilita' di modificare, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, qualora intervengano modifiche legislative alla relativa disciplina, i termini riguardanti gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilita' interno; Ravvisata l'opportunita' di procedere all'emanazione del decreto ministeriale previsto dalle citate disposizioni al fine di disciplinarne le modalita' attuative; Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che ha espresso il parere favorevole nella seduta del 12 marzo 2015;
Decreta:
Art. 1 Certificazione
1. I comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, le province e le citta' metropolitane trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2015, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito web «http://pattostabilitainterno.tesoro.it», una certificazione, firmata digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria validamente costituito, relativa al rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno 2014, secondo il prospetto e le modalita' contenute nell'allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 2. Al fine di consentire l'individuazione degli enti ai quali, in caso di certificazione del mancato rispetto del patto di stabilita' interno, non si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, gli enti di cui al comma 1 che, a seguito della certificazione, risultano non rispettosi del patto di stabilita' interno 2014, comunicano, con il prospetto «Certif.2014/A» e secondo le modalita' contenute nell'allegato al presente decreto, le informazioni utili a valutare se il mancato raggiungimento dell'obiettivo e' stato determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente. 3. I comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti soggetti al patto di stabilita' interno che, nell'anno 2014, hanno acquisito spazi finanziari nell'ambito del Patto di stabilita' interno «orizzontale nazionale», ai sensi dell'art. 4-ter, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, attestano, con la certificazione di cui al comma 20 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che i suddetti maggiori spazi finanziari sono stati utilizzati esclusivamente per il pagamento di residui passivi di parte capitale o, per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche per effettuare pagamenti per impegni in conto capitale gia' assunti al 31 dicembre 2013, con imputazione all'esercizio 2014 e relativi alle quote vincolate del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2013. In assenza di tale certificazione, non sono riconosciuti i maggiori spazi finanziari acquisiti nel 2014, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo. 4. Gli spazi finanziari acquisiti nel 2014 mediante il Patto di stabilita' interno «orizzontale nazionale», ai sensi dell'art. 4-ter del decreto-legge n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, non utilizzati per effettuare spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale o, per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche per effettuare pagamenti per impegni in conto capitale gia' assunti al 31 dicembre 2013, con imputazione all'esercizio 2014 e relativi alle quote vincolate del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2013, vengono recuperati attraverso una modifica peggiorativa del saldo obiettivo programmatico dell'anno 2014, per un importo pari ai predetti spazi non utilizzati. Restano comunque validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo. 5. Ai sensi dell'art. 1, comma 384, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 le disposizioni vigenti in materia di sanzioni che richiamano il fondo sperimentale di riequilibrio o i trasferimenti erariali in favore dei comuni della regione Siciliana e della regione Sardegna si intendono riferite al fondo di solidarieta' comunale, istituito dall'art. 1, comma 380, della citata legge n. 228 del 2012. 6. Gli enti di cui al comma 1 che non provvedono ad inviare la certificazione con le modalita' precedentemente indicate sono considerati inadempienti al patto di stabilita' interno 2014, ai sensi dell'art. 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni ed integrazioni, e sono assoggettati alle sanzioni di cui all'art. 31, comma 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183. 7. Qualora la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro sessanta giorni dal termine di legge stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione e attesti il rispetto del patto di stabilita' interno, si applica solo la sanzione relativa al divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo disposta dall'art. 31, comma 26, lettera d), della legge 12 novembre 2011, n. 183. Qualora la predetta certificazione trasmessa in ritardo attesti il mancato rispetto del patto di stabilita' interno, si applicano tutte le sanzioni previste dal comma 26 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011. 8. Decorsi sessanta giorni dal termine di legge stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualita' di commissario ad acta, provvede ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere telematicamente, mediante sottoscrizione con firma digitale, la certificazione entro i successivi trenta giorni. Sino alla data di trasmissione della certificazione da parte del commissario ad acta il Ministero dell'interno sospende tutte le erogazioni di risorse o i trasferimenti spettanti. 9. Qualora la certificazione trasmessa dal commissario ad acta, successivamente ai sessanta giorni dal termine di legge stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, attesti il rispetto del patto di stabilita' interno, trovano applicazione solo le sanzioni di cui alla lettera b) e seguenti del citato comma 26 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011. 10. In caso di accertamento successivo della violazione del patto di stabilita' interno di cui al comma 28 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, gli enti locali sono tenuti ad inviare una nuova certificazione del patto di stabilita' interno entro trenta giorni dall'accertamento della violazione. Decorso inutilmente il suddetto termine, il commissario ad acta provvede, entro i successivi trenta giorni, ad assicurare l'assolvimento del predetto adempimento e a trasmettere, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito web «http://pattostabilitainterno.tesoro.it», previa sottoscrizione con firma digitale, la nuova certificazione. 11. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, l'ente locale e' comunque tenuto ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, se rileva, rispetto a quanto gia' certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del patto di stabilita' interno. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 marzo 2015
Il ragioniere generale dello Stato: Franco |
| Allegato A. Certificazione e prospetti allegati. Le informazioni relative alle risultanze al 31 dicembre 2014 utili alla verifica del raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilita' interno, sono quelle previste nel prospetto allegato al Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 59729 del 15 luglio 2014, concernente il monitoraggio semestrale del patto di stabilita' interno per l'anno 2014 (modello MONIT/14), come successivamente modificato ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del medesimo decreto. Le informazioni di riferimento sono, quindi, quelle relative al monitoraggio dell'intero anno 2014 che gli enti locali soggetti al patto di stabilita' interno comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno all'indirizzo http://pattostabilitainterno.tesoro.it. Considerato che le informazioni in questione sono gia' presenti nel sistema web, al fine di agevolare gli enti locali nel predisporre la certificazione definitiva delle risultanze del patto di stabilita' interno per l'anno 2014, e' stata prevista una apposita procedura web che consente all'ente di acquisire direttamente il modello per la certificazione ai fini del successivo invio telematico al Ministero dell'economia e delle finanze. Il modello «Certif. 2014» risulta, pertanto, gia' compilato con le informazioni inserite, in fase di monitoraggio 2014, direttamente dagli enti nel sistema web e con l'indicazione del rispetto o meno degli obiettivi del patto. Inoltre, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 31, comma 26, lettera a), ultimo periodo, della legge n. 183 del 2011, gli enti locali che, in base a tale certificazione, risultano non rispettosi delle regole del patto di stabilita' interno, trasmettono telematicamente un ulteriore prospetto (Certif. 2014/A) utile per valutare se il mancato raggiungimento dell'obiettivo e' stato determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente. Tale prospetto consente l'individuazione degli enti ai quali non si applica la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge n. 183 del 2011 inerente alla riduzione del fondo di solidarieta' comunale per i comuni, del fondo sperimentale di riequilibrio per le province e le citta' metropolitane delle regioni a statuto ordinario e dei trasferimenti erariali per le province della Regione Siciliana e della Regione Sardegna. Infine, secondo quanto disposto dall'articolo 4-ter, comma 6, del decreto-legge n. 16 del 2012, i comuni che, nell'anno 2014, hanno acquisito spazi finanziari nell'ambito del patto di stabilita' interno "orizzontale nazionale", attestano, mediante la compilazione del prospetto «Certif. 2014/B», che i suddetti maggiori spazi finanziari sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare nel 2014 spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale o, per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche per effettuare pagamenti a fronte di impegni in conto capitale gia' assunti al 31 dicembre 2013, con imputazione all'esercizio 2014 e relativi alle quote vincolate del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2013. L'importo dei pagamenti effettuati, peraltro, risultera' indicato automaticamente sulla base dell'importo inserito da ciascun ente interessato in corrispondenza della voce "Pag Res" del modello MONIT/14 relativo al monitoraggio del secondo semestre 2014. Come precisato dalla norma sopra richiamata, in assenza di tale attestazione, nell'anno di riferimento, non sono riconosciuti i maggiori spazi finanziari acquisiti, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo. A tal proposito, si ritiene che la norma sia correttamente applicata se l'importo dei pagamenti di residui passivi in conto capitale effettuati nell'anno 2014 - o, per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione, anche di impegni in conto capitale gia' assunti al 31 dicembre del 2013, con imputazione all'esercizio 2014 e relativi alle quote vincolate del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2013 - a valere sugli spazi finanziari acquisiti nel 2014 mediante il patto di stabilita' interno "orizzontale nazionale" (quantificato nel prospetto del monitoraggio del secondo semestre nella voce "Pag Res") non risulti inferiore ai predetti spazi finanziari. Gli spazi finanziari acquisiti e non utilizzati per le finalita' sopra indicate, non potendo essere utilizzati per altre finalita', sono recuperati mediante un peggioramento dell'obiettivo dell'anno 2014 mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo. Il predetto recupero viene effettuato in sede di certificazione del patto di stabilita' interno 2014 (modello «Certif. 2014») attraverso la rideterminazione del "saldo obiettivo 2014 finale" per un importo pari agli spazi finanziari acquisiti nell'ambito del "patto orizzontale nazionale" 2014 e non utilizzati per le finalita' indicate dalla norma. B. Istruzioni per l'invio telematico dei prospetti della certificazione. L'articolo 1, comma 539, della legge di stabilita' 2014, ha disposto, a partire dal 2014, la sostituzione dell'invio della certificazione attestante il rispetto del patto di stabilita' interno in forma cartacea (a mezzo raccomandata) con l'invio telematico, prevedendone la sottoscrizione con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante "Codice dell'Amministrazione Digitale". Alla certificazione trasmessa in via telematica e' attribuito, ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del citato Codice dell'Amministrazione Digitale, il medesimo valore giuridico proprio dei documenti prodotti in forma scritta, con gli effetti che ne conseguono. In particolare, l'articolo 45 del citato Codice dell'Amministrazione Digitale, rubricato "Valore giuridico della trasmissione", prevede che i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. Gli enti locali non devono, pertanto, trasmettere anche per posta ordinaria le certificazioni gia' trasmesse in via telematica. Pertanto, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno 2014, le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti sono tenuti ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo 2015, utilizzando esclusivamente il Sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito web «http://pattostabilitainterno.tesoro.it», le risultanze al 31 dicembre 2014 del patto di stabilita' interno (articolo 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183). Le citta' metropolitane subentrate dal 1° gennaio 2015 alle province omonime ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 56 del 2014, sono tenute, con le medesime modalita' ed entro lo stesso termine, all'invio della certificazione del rispetto del patto di stabilita' interno 2014 delle province omonime. La sottoscrizione del certificato generato dal sistema web deve avvenire con firma elettronica qualificata ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013 recante "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71". Per acquisire il modello della certificazione e' necessario accedere all'applicazione web del patto di stabilita' interno e richiamare, dal Menu Funzionalita' presente alla sinistra della maschera principale dell'applicativo, la funzione di "Acquisizione modello" relativa alla certificazione del rispetto degli obiettivi 2014 che prospettera' in sola visualizzazione il modello "Certif. 2014" contenente le risultanze del monitoraggio del secondo semestre del proprio ente. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno, al fine di consentire l'individuazione degli enti per i quali si applica la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge n. 183 del 2011 (riduzione del fondo di solidarieta' comunale, del fondo sperimentale di riequilibrio, nonche' dei trasferimenti erariali per le province della Regione Siciliana e della regione Sardegna) il sistema web generera' automaticamente il prospetto «Certif. 2014/A» che dovra' essere opportunamente compilato dall'utente. Infine, per i comuni che hanno acquisito spazi finanziari nell'anno 2014 nell'ambito del patto di stabilita' interno "orizzontale nazionale", il sistema generera' automaticamente il prospetto «Certif. 2014/B», al fine di acquisire l'attestazione inerente all'utilizzo dei predetti spazi finanziari ai sensi del richiamato comma 6 dell'articolo 4-ter del decreto-legge n. 16 del 2012. Dopo aver verificato l'attendibilita' delle informazioni acquisite dal sistema web, sara' possibile procedere alla sottoscrizione con firma digitale del/i documento/i da parte del rappresentante legale, del responsabile del servizio finanziario e dei componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria validamente costituito ai sensi dell'articolo 237, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000. A tal fine, occorre utilizzare la funzione "Certificazione digitale" per effettuare il download del documento tramite l'apposito tasto "Scarica Documento"; una volta scaricato il documento, va apposta la firma di tutti i soggetti sopra indicati utilizzando i kit di firma in proprio possesso; quindi e' necessario accedere nuovamente alla funzione "Certificazione digitale" ed effettuare l'upload del documento firmato tramite l'apposito tasto "Carica Documento Firmato"; il sistema effettua una serie di controlli sulla validita' delle firme apposte sul documento tra cui la data di scadenza dei certificati dei firmatari, bloccando l'acquisizione in caso di mancato superamento dei suddetti controlli. Infine, occorre inviare il documento tramite l'apposito tasto di "Invio Documento" presente nella funzione. A questo punto il sistema web rilascera' una ricevuta utile ai fini della verifica del rispetto del termine di invio. Informazioni dettagliate riguardo alla procedura e ai controlli preventivi effettuati sono consultabili sul Manuale Utente dell'applicativo disponibile sul sistema web http://pattostabilitainterno.tesoro.it. Quesiti di natura tecnica ed informatica potranno essere posti all'indirizzo di posta elettronica "assistenza.cp@tesoro.it". Si ribadisce che la predetta certificazione, il prospetto «Certif. 2014/A» (in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno) ed il prospetto «Certif. 2014/B» (in caso di comuni che hanno acquisito spazi finanziari nell'ambito del patto di stabilita' interno "orizzontale nazionale" 2014) devono obbligatoriamente essere firmati digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dai componenti dell'organo di revisione economico-finanziario validamente costituito. Si invitano gli enti locali tenuti alla trasmissione della certificazione a controllare, prima di apporre la firma digitale, che i dati del patto di stabilita' interno al 31 dicembre 2014, inseriti ai fini del monitoraggio, siano corretti; in caso contrario, devono essere rettificati entro la data del 31 marzo 2015 mediante la funzione "Variazione modello" nell'applicazione web del "Monitoraggio". La funzione di acquisizione della certificazione e' disponibile esclusivamente per gli enti che hanno trasmesso via web le risultanze del monitoraggio del patto al 31 dicembre 2014. Pertanto, gli enti che non hanno trasmesso tali dati non potranno acquisire il modello della certificazione se non dopo aver comunicato via web le informazioni relative al monitoraggio dell'anno 2014. Infine, si segnala che i dati indicati nella certificazione del patto di stabilita' interno devono essere conformi ai dati contabili risultanti dal rendiconto di gestione dell'anno di riferimento. Ne consegue che, qualora l'ente, approvando il rendiconto di gestione, modifichi i dati gia' trasmessi con la certificazione mediante il sistema web di questa Ragioneria generale dello Stato, e' tenuto a rettificare, entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, i dati del monitoraggio del secondo semestre presenti nel sistema web e ad inviare la nuova certificazione con le modalita' sopra richiamate. C. Ritardato invio della certificazione e nomina del commissario ad acta. L'ente che non provvede a trasmettere telematicamente la certificazione nei tempi previsti dalla legge e' ritenuto inadempiente al patto di stabilita' interno ai sensi dell'articolo 31, comma 20, della legge n. 183 del 2011 e, pertanto, e' assoggettato alle sanzioni di cui all'articolo 31, comma 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Qualora la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro sessanta giorni dal termine di legge stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione e attesti il rispetto del patto di stabilita' interno si applicano solo le disposizioni di cui al comma 26, lettera d), dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 (divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo). Qualora, invece, la certificazione, trasmessa in ritardo, non attesti il rispetto del patto di stabilita' interno si applicano tutte le sanzioni previste dal comma 26 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011. Con riferimento agli enti locali per i quali, ai sensi dell'articolo 248, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, a seguito della dichiarazione di dissesto, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio, si ritiene che i sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, previsti dall'articolo 31, comma 20, della legge n. 183 del 2011, decorrano dall'eventuale nuovo termine per l'approvazione del rendiconto di gestione 2014 previsto dal decreto del Ministro dell'interno di approvazione dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato ai sensi dell'articolo 261 del T.U.EE.LL. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualita' di commissario ad acta, provvede ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere telematicamente, previa sottoscrizione con firma digitale, la certificazione entro i successivi trenta giorni. Sino alla data di trasmissione della certificazione da parte del commissario ad acta, sono sospese tutte le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 26 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 (ai sensi del comma 20, ultimo periodo, dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011). Qualora la certificazione trasmessa a cura del commissario ad acta attesti il rispetto del patto di stabilita', trovano applicazione le sole sanzioni di cui alla lettera b) e seguenti del citato comma 26 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011. Qualora, invece, la certificazione trasmessa dal commissario ad acta attesti il mancato rispetto del patto di stabilita' interno, trovano applicazione tutte le sanzioni di cui al citato comma 26 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011. Fatta eccezione per le fattispecie previste dal comma 20-bis dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, come individuate al successivo punto D, non possono essere trasmesse certificazioni successivamente alla scadenza del predetto termine di trenta giorni previsto per gli adempimenti del commissario ad acta. Decorsi 90 giorni dal termine di legge stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, trovano applicazione le sanzioni di cui al comma 26 dell'articolo 31 della citata legge n. 183 del 2011.
Parte di provvedimento in formato grafico D. Obbligo di invio di una nuova certificazione. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, l'ente locale e' tenuto ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, se rileva, rispetto a quanto gia' certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del patto di stabilita' interno (articolo 31, comma 20-bis, della legge n. 183 del 2011). Al riguardo, si evidenzia che con la dizione "peggioramento" del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del patto di stabilita' interno" il legislatore intende disciplinare le seguenti fattispecie: a. la nuova certificazione attesti una maggiore differenza fra saldo finanziario conseguito e obiettivo programmatico, in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno gia' accertato con la precedente certificazione; b. la nuova certificazione, contrariamente alla precedente, attesti il mancato rispetto del patto di stabilita' interno; c. la nuova certificazione, pur attestando, come la precedente, il rispetto del patto di stabilita' interno, evidenzia una minore differenza tra saldo conseguito e obiettivo assegnato. In assenza di una delle predette fattispecie, decorsi i termini sopra richiamati, gli enti locali che sulla base della precedente certificazione risultano non aver rispettato il patto di stabilita' interno, non possono inviare certificazioni rettificative di dati trasmessi precedentemente. Inoltre, in caso di accertamento successivo della violazione del patto di stabilita' interno, di cui al comma 28 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, gli enti locali sono tenuti ad inviare la nuova certificazione del patto entro trenta giorni dall'accertamento della violazione. Decorso inutilmente il suddetto termine, il commissario ad acta provvede, nei successivi trenta giorni, ad assicurare la trasmissione telematica della nuova certificazione. Il rispetto dei termini di invio consente, inoltre, l'attuazione del disposto di cui all'articolo 1, comma 122, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come sostituito dall'articolo 1, comma 500, della legge n. 190 del 2014, che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, definisce i criteri e le modalita' di riduzione degli obiettivi annuali degli enti assoggettabili alla sanzione di cui alla lettera a) del comma 26 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, operata, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilita' interno, a valere sul fondo di solidarieta' comunale e sul fondo sperimentale di riequilibrio nonche' sui trasferimenti erariali destinati alle province della Regione siciliana e della Sardegna. L'importo complessivo della riduzione degli obiettivi e' commisurato agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della predetta sanzione. Pertanto, anche al fine di operare la predetta riduzione di cui al citato comma 122 della legge n. 220 del 2010 nei tempi utili affinche' la stessa possa determinare benefici in termini di programmazione finanziaria degli enti, il limite temporale sopra evidenziato e' ritenuto inderogabile.
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