IL DIRETTORE GENERALE della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, recante "Regolamento organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali", a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012; Visto il D.P.R. 2 ottobre 1968 n. 1639, recante il "regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima"; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, recante la disciplina del rilascio delle licenze di pesca, ed in particolare l'art. 11; Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38; Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012 n. 4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell'art. 28, della legge 4 giugno 2010, n. 96, ed in particolare l'art. 24, comma 2; Visto il Reg. (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del Reg. (CEE) n. 2847/93 e che abroga il Reg. (CE) n. 1626/94; Visto il Reg. (CE) n. 1198 del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca; Visto il Programma operativo dell'intervento comunitario del Fondo europeo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007/2013, approvato da ultimo dalla Commissione europea con Decisione C (2014) 5164 del 18 luglio 2014 recante modifica della decisione C(2007) 6792, del 19 dicembre 2007; Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012, recante "Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca", che recepisce le disposizioni dell'art. 3, punto 3, allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione dell'8 aprile 2011, n. 404, con riferimento in particolare alla necessita' di indicare in licenza di pesca non piu' i "sistemi di pesca", ma "gli attrezzi di pesca" classificati secondo la statistica internazionale standardizzata (ISSCFGG - FAO del 29 luglio 1980); Visto il Regolamento (CE) del Consiglio del 20 novembre 2009, n. 1224 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i Regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006, ed in particolare l'art. 102; Visto il Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione dell'8 aprile 2011, n. 404 recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca; Visto il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, n. 1380 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i Regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i Regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche' la Decisione 2004/585/CE del Consiglio; Visto il D.M. del 27 agosto 2012 recante la definizione del procedimento e dei limiti per l'adozione delle misure tecniche contenute nei piani di gestione locali; Visto in particolare l'art. 1, comma 3, del summenzionato decreto secondo cui le misure tecniche dei Piani di gestione locale vengono adottate con decreto del Direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, su richiesta della regione interessata e previa acquisizione del parere espresso degli Organismi di monitoraggio individuato nei suddetti piani, nel rispetto dei limiti indicati nell'allegato 1 del suddetto decreto; Vista la nota metodologica di attuazione dell'art. 37 del regolamento (CE) n. 1198/2006 approvata con procedura scritta del Comitato di Sorveglianza in data 29 aprile 2014; Vista la nota della regione Calabria n. 149517 datata 5 maggio 2014 all'Autorita' di gestione contenente la richiesta di approvazione dei due piani di gestione locali della Calabria; Vista la nota n. 73560 del 6 marzo 2015 con la quale la regione Calabria, su richiesta della Direzione generale, ha apportato le modifiche ai due piani, in particolare lo stralcio dell'avvio di progetti pilota del rossetto e del cicerello tra e misure da adottare e quelle compensative; Visto il parere espresso in data 21 ottobre 2014 da Unimar (prot. n. 637/2014) che, come Organismo incaricato del monitoraggio degli effetti delle misure stabilite dal Piano di gestione locale della Calabria, considera le predette misure conformi a quanto previsto dalla nota metodologica di attuazione dell'art. 37, lett. m) del Regolamento (CE) 1198/2006; Considerato che le regioni, in qualita' di Organismi intermedi del programma operativo FEP, hanno adottato i bandi relativi alla Misura 3.1 Piani di Gestione locali di cui all'art. 37, lettera m) del citato Reg. (CE) n. 1198/2006 e ss.mm. e ii; Considerato che la suddetta nota metodologica prevede che i Piani di Gestione locali approvati dalle regioni ai fini del cofinanziamento, debbono essere trasmessi all'Autorita' di gestione per l'adozione di competenza necessaria ad assicurare l'esecuzione delle misure di gestione ivi previste; Verificata la coerenza dei piani in rilievo presentati con i piani di gestione nazionali adottati dall'Amministrazione italiana ai sensi dell'art. 19 del citato Reg. (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo, nonche' con gli altri atti indicati in premessa; Ritenuto di adottare le misure tecniche di cui trattasi;;
Decreta:
Art. 1
Sono adottate le misure tecniche di cui ai seguenti piani di gestione locali inerenti la regione Calabria. Piano di gestione locale relativo all'intera area costiera Ionico regionale GSA 19. Piano di gestione locale relativo all'intera costiera Tirrenica regionale GSA 10. Il presente decreto e' divulgato attraverso il sito internet del ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e l'affissione nell'albo delle Capitanerie di porto interessate, nonche' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 marzo 2015
Il direttore generale: Rigillo |