Gazzetta n. 70 del 25 marzo 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 17 marzo 2015
Modifiche ed integrazioni al decreto 19 novembre 2014, recante «Composizione della Commissione consultiva centrale e della Commissione tecnica territoriale in materia di sostanze esplodenti».


IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto 19 novembre 2014, recante «Composizione della Commissione consultiva centrale e della Commissione tecnica territoriale in materia di sostanze esplodenti» e le relative premesse da intendersi qui integralmente richiamate;
Tenuto conto che il Ministero della difesa ha evidenziato difficolta' nell'individuazione dei propri rappresentanti da designare ai fini delle costituzioni delle Commissioni tecniche territoriali, proponendo di integrare la composizione delle Commissioni medesime;
Tenuto conto, altresi', che le Prefetture - Uffici territoriali del Governo hanno evidenziato la necessita' di integrare le Commissioni tecniche territoriali anche con un ispettore del lavoro laureato in medicina del Servizio sanitario nazionale in organico alle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti, qualora le Direzioni territoriali del lavoro non dispongano di funzionari in possesso di laurea in medicina;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale», e successive modifiche e integrazioni, ed, in particolare, l'art. 21, relativo all'«Organizzazione dei servizi di prevenzione»;
Ritenuta, pertanto, la necessita' di integrare la composizione della Commissione tecnica territoriale;

Decreta:

Art. 1
Modifiche e integrazioni all'art. 2 del decreto 19 novembre 2014

1. All'art. 2 del decreto 19 novembre 2014, recante «Composizione della Commissione consultiva centrale e della Commissione tecnica territoriale in materia di sostanze esplodenti», sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) da un ufficiale o da un appartenente al ruolo dei marescialli o corrispondenti dell'Esercito, o della Marina militare, o dell'Aeronautica militare, o dell'Arma dei Carabinieri»;
b) al comma 4, dopo le parole: «di cui uno laureato in ingegneria e uno in medicina» sono aggiunte le seguenti: «o, in alternativa a quest'ultimo, da un ispettore medico del Servizio sanitario nazionale operante presso l'Azienda sanitaria locale territorialmente competente»;
c) al comma 5, sono aggiunte le seguenti parole: «o, in alternativa a quest'ultimo, da un ispettore medico del Servizio sanitario nazionale operante presso l'Azienda sanitaria locale territorialmente competente».
 
Art. 2
Clausola di invarianza della spesa

1. All'attuazione del presente decreto, ai sensi dell'art. 9, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali, logistiche e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 marzo 2015

Il Ministro: Alfano
 
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