Gazzetta n. 69 del 24 marzo 2015 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 26 febbraio 2015, n. 32 |
Regolamento recante le regole tecniche e operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili e immobili con modalita' telematiche nei casi previsti dal codice di procedura civile, ai sensi dell'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. |
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IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, recante disposizioni per le vendite con modalita' telematiche; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 gennaio 2015; Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, che ha espresso parere favorevole con provvedimento reso nel corso della riunione del 15 maggio 2014; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del 12 febbraio 2015, ai sensi del predetto articolo;
A d o t t a il seguente regolamento:
Art. 1 Oggetto
1. Il presente regolamento stabilisce le regole tecniche e operative per lo svolgimento delle vendite dei beni mobili e immobili mediante gara telematica nei casi previsti dal codice di procedura civile.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: Si riporta il testo dell'art. 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile: "Art. 161-ter. Vendite con modalita' telematiche. Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto le regole tecnico-operative per lo svolgimento della vendita di beni mobili e immobili mediante gara telematica nei casi previsti dal codice, nel rispetto dei principi di competitivita', trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarita' delle procedure telematiche. Con successivi decreti le regole tecnico-operative di cui al primo comma sono adeguate all'evoluzione scientifica e tecnologica.". Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "Art. 17. Regolamenti. 1. - 2. (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. - 4bis. - 4ter. (Omissis).". Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 154 del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali): "Art. 154. Compiti. 1. - 2. - 3. (Omissis). 4. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano il Garante all'atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dal presente codice. 5. - 6. (Omissis).". |
| Allegato
ELENCO DEGLI ONERI INFORMATIVI INTRODOTTI O ELIMINATI A CARICO DI CITTADINI E IMPRESE (ART. 2, COMMA 2, DPCM 14 NOVEMBRE 2012 N. 252).
Oneri introdotti A) Denominazione 1) Obbligo di comunicazione di dati al Ministero della giustizia 2) obbligo di monitoraggio statistico a carico del Ministero della giustizia B) Riferimento normativo interno - Artt. 7, 9 e 11 dello schema di DM C) Categoria dell'onere 1) comunicazione 2) altro D) cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa - le norme introducono, in capo al gestore della vendita telematica l'obbligo di comunicare annualmente al responsabile del registro una serie di dati aggregati: a) sul numero degli incarichi di vendita telematica ricevuti, precisando il numero d'ordine progressivo per anno; b) sull'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la procedura rispetto alla quale e' stato incaricato; c) relativi al tipo di procedura relativamente al quale ha ricevuto l'incarico, in particolare se riguarda una procedura di espropriazione forzata mobiliare o immobiliare; d) sulle modalita' della vendita da effettuare per via telematica, se si tratta di vendita senza incanto, con incanto o tramite commissionario; e) relative alle specifiche modalita' telematica con cui si svolgono le operazioni di vendita, in particolare se si procede alla vendita con modalita' sincrona, asincrona o mista; f) sul numero dei lotti posti in vendita; g) relativi, per ciascun lotto: al prezzo al quale i beni sono stati per la prima volta posti in vendita, al numero degli esperimenti di vendita, al prezzo di vendita; h) sulle spese e i compensi, per ciascuna procedura, liquidati dall'autorita' competente. Le stesse norme introducono altresi', in capo ai medesimi gestori, l'obbligo di comunicare al Ministero della giustizia, entro 5 giorni da ciascun esperimento di vendita, i dati relativi: - ai beni immobili che costituiscono oggetto degli esperimenti di vendita svolti con modalita' telematiche; - a coloro che hanno presentato offerte per la partecipazione ai medesimi esperimenti.
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «operazioni di vendita telematica»: le attivita' compiute tra il momento della connessione degli offerenti al portale del gestore della vendita telematica e l'aggiudicazione o l'individuazione del migliore offerente; b) «gestore della vendita telematica»: il soggetto costituito in forma societaria autorizzato dal giudice a gestire la vendita telematica; c) «referente della procedura»: la persona fisica incaricata dal giudice che procede alle operazioni di vendita; d) «offerta per la vendita telematica»: l'offerta d'acquisto di beni mobili o immobili nella vendita telematica senza incanto o tramite commissionario ovvero la domanda di partecipazione alla vendita telematica all'incanto dei medesimi beni; e) «rilancio»: l'offerta in aumento nella gara relativa alla vendita con e senza incanto o tramite commissionario; f) «vendita sincrona telematica»: modalita' di svolgimento dell'incanto o della gara nella vendita immobiliare senza incanto in cui i rilanci vengono formulati esclusivamente in via telematica nella medesima unita' di tempo e con la simultanea connessione del giudice o del referente della procedura e di tutti gli offerenti; g) «vendita sincrona mista»: modalita' di svolgimento dell'incanto o della gara nella vendita immobiliare senza incanto in cui i rilanci possono essere formulati, nella medesima unita' di tempo, sia in via telematica sia comparendo innanzi al giudice o al referente della procedura; h) «vendita asincrona»: modalita' di svolgimento delle vendite mobiliari senza incanto o tramite commissionario o della gara nella vendita immobiliare senza incanto in cui i rilanci vengono formulati, esclusivamente in via telematica, in un lasso temporale predeterminato e senza la simultanea connessione del giudice o del referente della procedura; i) «Ministero»: il Ministero della giustizia; l) «registro»: il registro dei gestori della vendita telematica; m) «responsabile»: il responsabile della tenuta del registro; n) «casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica»: la casella di posta elettronica certificata richiesta dalla persona fisica o giuridica che intende formulare l'offerta, le cui credenziali di accesso sono rilasciate, previa identificazione del richiedente, a norma dell'articolo 13; o) «portale del gestore»: il sistema telematico predisposto dal gestore della vendita telematica e accessibile agli offerenti e al pubblico tramite rete Internet ed al giudice o ad altri utenti legittimati tramite rete Internet o servizi telematici del Ministero; i servizi del portale sono erogati in conformita' ai protocolli di comunicazione crittografica SSL/TLS (Secure Sockets Layer e Transport Layer Security); il portale deve essere munito di un valido certificato di autenticazione emesso da un certificatore accreditato per la firma digitale o da un certificatore riconosciuto a livello internazionale alla emissione di certificati di autenticazione per protocolli SSL/TLS. |
| Art. 3 Istituzione del registro
1. E' istituito il registro dei gestori della vendita telematica. 2. Il registro e' tenuto dal Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero e ne e' responsabile il direttore generale della giustizia civile. Il direttore generale della giustizia civile puo' delegare una persona con qualifica dirigenziale o un magistrato ed avvalersi della Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero nonche', al fine di esercitare la vigilanza, dell'Ispettorato generale del Ministero. Il Ministero e' titolare del trattamento dei dati personali. 3. I dati del registro e le relative annotazioni sono continuamente aggiornati in conformita' alle previsioni del presente regolamento. 4. La gestione del registro ha luogo con modalita' informatiche che assicurino la possibilita' di una rapida elaborazione dei dati con finalita' statistica e ispettiva o, comunque, connessa ai compiti di tenuta di cui al presente regolamento. 5. A cura del responsabile e' formato un elenco dei gestori della vendita telematica iscritti nel registro contenente i dati identificativi degli stessi e i distretti di Corte di appello per i quali sono iscritti. L'elenco di cui al periodo precedente non comprende i gestori della vendita telematica sospesi dal registro a norma dell'articolo 8. L'elenco e' pubblicato sul portale dei servizi telematici del Ministero. |
| Art. 4 Requisiti per l'iscrizione nel registro
1. Nel registro sono iscritti, a domanda, i gestori della vendita telematica costituiti in forma di societa' di capitali. La domanda di iscrizione deve contenere l'indicazione di uno o piu' distretti di Corte di appello in cui si intende svolgere il servizio di vendita telematica. 2. Il responsabile prima di procedere all'iscrizione verifica: a) il rilascio di una polizza assicurativa per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di gestione della vendita telematica, con massimale non inferiore a: 1) tre milioni di euro se l'iscrizione e' richiesta per due o piu' distretti di Corte di appello o per uno dei seguenti distretti: Roma, Milano, Napoli, Palermo; 2) un milione di euro nei casi diversi da quelli di cui al numero 1); b) l'adozione di un manuale operativo dei servizi, in conformita' a quanto previsto dal presente decreto; c) l'adozione di un piano di sicurezza in cui vengano descritte tutte le misure e gli accorgimenti adottati dal gestore per garantire la protezione dei dati anche personali trattati tramite il portale e la sicurezza delle operazioni, la loro integrita', e la disponibilita' dei servizi; il piano comprendera' le misure per il salvataggio periodico dei dati e il loro ripristino in caso di danneggiamento o perdita dei dati e dei sistemi; d) la conformita' dei portali dei gestori della vendita telematica ai requisiti tecnici di cui agli articoli 10 e 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4 e al decreto 8 luglio 2005 del Ministro per l'innovazione e la tecnologia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 agosto 2005, n. 183, nonche' al decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75. 3. Il contratto di assicurazione deve prevedere a carico dell'assicuratore l'obbligo di comunicare immediatamente al responsabile la cessazione di efficacia del medesimo contratto per qualsiasi motivo. 4. Prima di procedere all'iscrizione il responsabile verifica altresi' il possesso da parte degli amministratori, dei sindaci e dei procuratori speciali e generali della societa' richiedente dei seguenti requisiti di onorabilita': a) non versare in una delle condizioni di ineleggibilita' o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile; b) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione personali disposte dall'autorita' giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; c) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione: 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attivita' bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti dagli articoli 351, 353 e 354 del codice penale e nel titolo XI del libro V del codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonche' dall'articolo 16 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 e successive modificazioni; 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione diverso da quelli di cui al numero 2), contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 4) alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo. 5. Quando la societa' richiedente e' soggetta al controllo di un'altra societa', a norma dell'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile, il responsabile verifica il possesso dei requisiti di cui al comma 4 anche con riguardo agli amministratori, ai sindaci e ai procuratori speciali e generali della societa' controllante. Nel caso previsto dall'articolo 2359, primo comma, n. 3), del codice civile, l'influenza dominante deve essere stata accertata con sentenza passata in giudicato. 6. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al presente articolo, salvo quello di cui al comma 2, lettera a), e' presentata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445. Il possesso del requisito di cui al comma 2, lettera a), e' dimostrato mediante la produzione di copia autentica della polizza assicurativa.
Note all'art. 4: Si riporta il testo degli articoli 10 e 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4 (Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici): "Art. 10. Regolamento di attuazione. 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti: a) i criteri e i principi operativi e organizzativi generali per l'accessibilita'; b) i contenuti di cui all'art. 6, comma 2; c) i controlli esercitabili sugli operatori privati che hanno reso nota l'accessibilita' dei propri siti e delle proprie applicazioni informatiche; d) i controlli esercitabili sui soggetti di cui all'art. 3, comma 1. 2. Il regolamento di cui al comma 1 e' adottato previa consultazione con le associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative, con le associazioni di sviluppatori competenti in materia di accessibilita' e di produttori di hardware e software e previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che devono pronunciarsi entro quarantacinque giorni dalla richiesta, e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281." "Art. 11. Requisiti tecnici. 1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, consultate le associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative, con proprio decreto stabilisce, nel rispetto dei criteri e dei principi indicati dal regolamento di cui all'art. 10: a) le linee guida recanti i requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilita'; b) le metodologie tecniche per la verifica dell'accessibilita' dei siti INTERNET, nonche' i programmi di valutazione assistita utilizzabili a tale fine.". Il decreto ministeriale 8 luglio 2005 reca: "Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilita' agli strumenti informatici". Il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 2005, n. 75 (Regolamento di attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 4, per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 maggio 2005, n. 101. Si riporta il testo dell'art. 2382 del codice civile: "Art. 2382. Cause di ineleggibilita' e di decadenza. Non puo' essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi e' stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi.". Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O. Si riporta il testo degli articoli 351, 353 e 354 del codice penale: "Art. 351. Violazione della pubblica custodia di cose. Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora corpi di reato, atti, documenti, ovvero un'altra cosa mobile particolarmente custodita in un pubblico ufficio, o presso un pubblico ufficiale o un impiegato che presti un pubblico servizio, e' punito, qualora il fatto non costituisca un piu' grave delitto, con la reclusione da uno a cinque anni." "Art. 353. Turbata liberta' degli incanti. Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032. Se il colpevole e' persona preposta dalla legge o dall'autorita' agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione e' da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla meta'." "Art. 354. Astensione dagli incanti. Chiunque, per denaro, dato o promesso a lui o ad altri, o per altra utilita' a lui o ad altri data o promessa, si astiene dal concorrere agli incanti o alle licitazioni indicati nell'articolo precedente, e' punito con la reclusione sino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.". Il titolo XI del libro V del codice civile reca : "Disposizioni penali in materia di societa' e di consorzi". Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1942, n. 81, S.O. Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonche' di composizione delle crisi da sovraindebitamento): "Art. 16. Sanzioni 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che: a) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi di cui alla sezione prima del presente capo aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula attivita' inesistenti; b) al fine di ottenere l'accesso alle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile; c) omette l'indicazione di beni nell'inventario di cui all'art. 14-ter, comma 3; d) nel corso della procedura di cui alla sezione prima del presente capo, effettua pagamenti in violazione dell'accordo o del piano del consumatore; e) dopo il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria; f) intenzionalmente non rispetta i contenuti dell'accordo o del piano del consumatore. 2. Il componente dell'organismo di composizione della crisi, ovvero il professionista di cui all'art. 15, comma 9, che rende false attestazioni in ordine alla veridicita' dei dati contenuti nella proposta o nei documenti ad essa allegati, alla fattibilita' del piano ai sensi dell'art. 9, comma 2, ovvero nella relazione di cui agli articoli 9, comma 3-bis, 12, comma 1 e 14-ter, comma 3, e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro. 3. La stessa pena di cui al comma 2 si applica al componente dell'organismo di composizione della crisi, ovvero al professionista di cui all'art. 15, comma 9, che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio.". Si riporta il testo dell'art. 2359 del codice civile: "Art.2359. Societa' controllate e societa' collegate. Sono considerate societa' controllate: 1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le societa' che sono sotto influenza dominante di un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a societa' controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le societa' sulle quali un'altra societa' esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo' essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la societa' ha azioni quotate in mercati regolamentati.". Si riporta il testo degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - Testo A): "Art. 46 (R). Dichiarazioni sostitutive di certificazioni. 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e fatti: a) data e il luogo di nascita; b) residenza; c) cittadinanza; d) godimento dei diritti civili e politici; e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; f) stato di famiglia; g) esistenza in vita; h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; l) appartenenza a ordini professionali; m) titolo di studio, esami sostenuti; n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria; r) stato di disoccupazione; s) qualita' di pensionato e categoria di pensione; t) qualita' di studente; u) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; cc) qualita' di vivenza a carico; dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. Art. 47 (R). Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'. 1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui all'art. 38. 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.". |
| Art. 5 Procedimento per l'iscrizione
1. Il responsabile approva il modello della domanda per l'iscrizione, con l'indicazione degli atti e dei documenti idonei a comprovare il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4, di cui la domanda deve essere corredata. Il modello approvato e' pubblicato sul sito internet del Ministero. 2. La domanda e' sottoscritta con firma digitale. E' trasmessa, unitamente agli allegati, a mezzo posta elettronica certificata. 3. Il procedimento di iscrizione deve essere concluso entro trenta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della domanda. La richiesta di integrazione della domanda o dei suoi allegati e' ammessa per una sola volta e sospende il predetto termine per un periodo non superiore a trenta giorni. La mancata adozione del provvedimento di iscrizione nel termine di cui al presente comma equivale a diniego dello stesso. |
| Art. 6 Effetti dell'iscrizione
1. Il provvedimento di iscrizione, con il numero d'ordine attribuito nel registro, e' comunicato al richiedente ed al presidente della Corte di appello alla quale si riferisce l'iscrizione. 2. Dalla data della comunicazione di cui al comma precedente, il gestore della vendita telematica e' tenuto a fare menzione, negli atti, nella corrispondenza e nella pubblicita', del numero d'ordine attribuitogli. |
| Art. 7 Obblighi di comunicazione dei gestori delle vendite telematiche
1. Il gestore della vendita telematica e' obbligato a comunicare immediatamente al responsabile, a mezzo posta elettronica certificata, tutte le vicende modificative dei requisiti di cui all'articolo 4. 2. L'autorita' giudiziaria provvede alla segnalazione al responsabile di tutti i fatti e le notizie rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri previsti nel presente regolamento. 3. Il gestore della vendita telematica trasmette entro cinque giorni da ciascun esperimento di vendita i dati relativi ai beni immobili che ne costituiscono oggetto nonche' i dati identificativi dei relativi offerenti. La trasmissione e' effettuata con modalita' telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonche' delle apposite specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi ed automatizzati del Ministero. I relativi dati sono estratti ed elaborati dal Ministero, per il tramite della direzione generale di statistica, anche nell'ambito di rilevazioni su base nazionale. La disposizione di cui al presente comma si applica anche agli esperimenti di vendita di beni mobili, anche tramite commissionario, di valore pari o superiore a quello di cui all'articolo 525, secondo comma, del codice di procedura civile.
Note all'art. 7: Si riporta il testo dell'art. 525 del codice di procedura civile: "Art. 525. Condizione e tempo dell'intervento. Per gli effetti di cui agli articoli seguenti l'intervento deve avere luogo non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita o per l'assegnazione. Di tale intervento il cancelliere da' notizia al creditore pignorante. Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell'art. 518, non superi 20.000 euro, l'intervento di cui al comma precedente deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso, prevista dall'art. 529.". |
| Art. 8 Sospensione e cancellazione dal registro
1. Quando dopo l'iscrizione il gestore della vendita telematica perde i requisiti di cui all'articolo 4, il responsabile provvede a sospenderlo dal registro per un periodo non superiore a novanta giorni, decorso il quale, persistendo la mancanza dei requisiti, provvede alla cancellazione. 2. Quando risulta che i requisiti di cui all'articolo 4 non sussistevano al momento dell'iscrizione il responsabile provvede a norma del comma 1 ovvero, nei casi piu' gravi, alla cancellazione del gestore della vendita telematica dal registro. 3. E' disposta la cancellazione dei gestori di vendita telematica che hanno prestato il servizio in forza di incarico ricevuto da uffici giudiziari siti in distretti di Corti di appello diversi da quelli per i quali sono iscritti o che violano gli obblighi previsti dall'articolo 7. 4. Il gestore della vendita telematica cancellato dal registro non puo' essere nuovamente iscritto prima che sia decorso un biennio dalla cancellazione. 5. Ai fini del presente articolo, il responsabile puo' acquisire informazioni relative all'attivita' dei gestori delle vendite telematiche dai medesimi gestori e dagli uffici giudiziari nei modi e nei tempi stabiliti da circolari o atti amministrativi generali equipollenti. |
| Art. 9 Registro degli incarichi di vendita telematica
1. Ciascun gestore della vendita telematica e' tenuto a istituire un registro informatico degli incarichi di vendita telematica, indicando: a) il numero d'ordine progressivo per anno; b) l'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la procedura rispetto alla quale e' stato incaricato; c) se l'incarico riguarda una procedura di espropriazione forzata mobiliare o immobiliare; d) se si tratta di vendita senza incanto, con incanto o tramite commissionario; e) se procede alle operazioni di vendita con modalita' sincrona, asincrona o mista; f) il numero dei lotti posti in vendita; g) per ciascun lotto: il prezzo al quale i beni sono stati per la prima volta posti in vendita, il numero degli esperimenti di vendita, il prezzo di vendita; h) le spese e i compensi, per ciascuna procedura, liquidati dall'autorita' competente. 2. Ulteriori registri o annotazioni possono essere stabiliti con determinazione del responsabile, comunicata ai gestori mediante pubblicazione nell'area pubblica del portale dei servizi telematici del Ministero. 3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il gestore della vendita telematica trasmette al responsabile i dati indicati nel registro e relativi agli eventi verificatisi nel corso dell'anno precedente. La trasmissione ha luogo con modalita' telematiche ed in conformita' alle specifiche tecniche di cui all'articolo 26. 4. Il gestore della vendita telematica e' tenuto a trattare i dati raccolti nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali». |
| Art. 10 Obblighi del gestore
1. Il gestore della vendita telematica non puo' partecipare, neppure per interposta persona, alle operazioni di vendita dei beni oggetto delle procedure pendenti innanzi agli uffici giudiziari compresi nel distretto di Corte d'appello rispetto al quale e' stato iscritto. 2. Il legale rappresentante del gestore della vendita telematica, o un suo procuratore, sottoscrive una dichiarazione dalla quale risulti che il gestore non si trova in conflitto d'interesse con la procedura. La dichiarazione e' portata a conoscenza del giudice al momento dell'accettazione dell'incarico. 3. I gestori della vendita telematica si dotano di un manuale operativo dei servizi, in cui vengono descritti le modalita' di esecuzione dei servizi, nonche' i prezzi praticati con indicazione di eventuali differenziazioni per distretto o circondario. Le modalita' di esecuzione dei servizi e i relativi prezzi dovranno essere pubblicati sui siti dei gestori delle vendite telematiche. 4. Nel caso di violazione degli obblighi del gestore della vendita telematica previsti dal presente decreto il responsabile dispone la sospensione e, nei casi piu' gravi, la cancellazione del gestore dal registro. |
| Art. 11 Monitoraggio
1. Il Ministero procede annualmente al monitoraggio statistico delle operazioni di vendita telematica svolte dai gestori, anche sulla base dei dati trasmessi a norma dell'articolo 9. Il Ministero, per il tramite della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati e della Direzione generale di statistica, provvede al monitoraggio statistico di cui al periodo precedente nei modi e nei tempi stabiliti da circolari o atti amministrativi equipollenti. |
| Art. 12 Modalita' di presentazione dell'offerta e dei documenti allegati
1. L'offerta per la vendita telematica deve contenere: a) i dati identificativi dell'offerente, con l'espressa indicazione del codice fiscale o della partita IVA; b) l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura; c) l'anno e il numero di ruolo generale della procedura; d) il numero o altro dato identificativo del lotto; e) la descrizione del bene; f) l'indicazione del referente della procedura; g) la data e l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita; h) il prezzo offerto e il termine per il relativo pagamento, salvo che si tratti di domanda di partecipazione all'incanto; i) l'importo versato a titolo di cauzione; l) la data, l'orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione; m) il codice IBAN del conto sul quale e' stata addebitata la somma oggetto del bonifico di cui alla lettera l); n) l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata di cui al comma 4 o, in alternativa, quello di cui al comma 5, utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento; o) l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento. 2. Quando l'offerente risiede fuori dal territorio dello Stato, e non risulti attribuito il codice fiscale, si deve indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorita' fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo. In ogni caso deve essere anteposto il codice del paese assegnante, in conformita' alle regole tecniche di cui allo standard ISO 3166-1 alpha-2code dell'International Organization for Standardization. 3. L'offerta per la vendita telematica e' redatta e cifrata mediante un software realizzato dal Ministero, in forma di documento informatico privo di elementi attivi e in conformita' alle specifiche tecniche di cui all'articolo 26 del presente decreto. Il software di cui al periodo precedente e' messo a disposizione degli interessati da parte del gestore della vendita telematica e deve fornire in via automatica i dati di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f) e g), nonche' i riferimenti dei gestori del servizio di posta elettronica certificata per la vendita telematica iscritti a norma dell'articolo 13, comma 4. 4. L'offerta e' trasmessa mediante la casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La trasmissione sostituisce la firma elettronica avanzata dell'offerta, sempre che l'invio sia avvenuto richiedendo la ricevuta completa di avvenuta consegna di cui all'articolo 6, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica, 11 febbraio 2005, n. 68 e che il gestore del servizio di posta elettronica certificata attesti nel messaggio o in un suo allegato di aver rilasciato le credenziali di accesso in conformita' a quanto previsto dall'articolo 13, commi 2 e 3. Quando l'offerta e' formulata da piu' persone alla stessa deve essere allegata la procura rilasciata dagli altri offerenti al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La procura e' redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e puo' essere allegata anche in copia per immagine. 5. L'offerta, quando e' sottoscritta con firma digitale, puo' essere trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata anche priva dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n). Si applica il comma 4, terzo periodo, e la procura e' rilasciata a colui che ha sottoscritto l'offerta a norma del presente comma. 6. I documenti sono allegati all'offerta in forma di documento informatico o di copia informatica, anche per immagine, privi di elementi attivi. I documenti allegati sono cifrati mediante il software di cui al comma 3. Le modalita' di congiunzione mediante strumenti informatici dell'offerta con i documenti alla stessa allegati sono fissate dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 26.
Note all'art. 12: Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 (Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27 della L. 16 gennaio 2003, n. 3): "Art. 6. Ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna. 1. - 2. - 3. (Omissis). 4. La ricevuta di avvenuta consegna puo' contenere anche la copia completa del messaggio di posta elettronica certificata consegnato secondo quanto specificato dalle regole tecniche di cui all'art. 17. 5. - 6. - 7. (Omissis).". |
| Art. 13 Modalita' di trasmissione dell'offerta
1. L'offerta e i documenti allegati sono inviati a un apposito indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero mediante la casella di posta elettronica certificata indicata a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera n). 2. Ciascun messaggio di posta elettronica certificata per la vendita telematica contiene, anche in un allegato, l'attestazione del gestore della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica di aver provveduto al rilascio delle credenziali previa identificazione del richiedente a norma del presente regolamento. 3. Quando l'identificazione e' eseguita per via telematica, la stessa puo' aver luogo mediante la trasmissione al gestore di cui al comma 1 di una copia informatica per immagine, anche non sottoscritta con firma elettronica, di un documento analogico di identita' del richiedente. La copia per immagine e' priva di elementi attivi ed ha i formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite a norma dell'articolo 26. Quando l'offerente non dispone di un documento di identita' rilasciato da uno dei Paesi dell'Unione europea, la copia per immagine deve essere estratta dal passaporto. 4. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero verifica, su richiesta dei gestori di cui al comma 1, che il procedimento previsto per il rilascio delle credenziali di accesso sia conforme a quanto previsto dal presente articolo e li iscrive in un'apposita area pubblica del portale dei servizi telematici del Ministero. |
| Art. 14 Deposito e trasmissione dell'offerta al gestore per la vendita telematica
1. L'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia. 2. L'offerta pervenuta all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 13, comma 1, e' automaticamente decifrata non prima di centottanta e non oltre centoventi minuti antecedenti l'orario fissato per l'inizio delle operazioni di vendita. 3. Il software di cui all'articolo 12, comma 3, elabora un ulteriore documento testuale, privo di restrizioni per le operazioni di selezione e copia, in uno dei formati previsti dalle specifiche tecniche dell'articolo 26. Il documento deve contenere i dati dell'offerta, salvo quelli di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), n) ed o). 4. L'offerta e il documento di cui al comma 2 sono trasmessi ai gestori incaricati delle rispettive vendite nel rispetto del termine di cui al comma 1. |
| Art. 15 Mancato funzionamento dei servizi informatici del dominio giustizia
1. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero comunica preventivamente ai gestori della vendita telematica i casi programmati di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia. I gestori ne danno notizia agli interessati mediante avviso pubblicato sui propri siti internet e richiedono di pubblicare un analogo avviso ai soggetti che gestiscono i siti internet ove e' eseguita la pubblicita' di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile. Nei casi di cui al presente comma le offerte sono formulate a mezzo telefax al recapito dell'ufficio giudiziario presso il quale e' iscritta la procedura, indicato negli avvisi di cui al periodo precedente. Non prima del giorno precedente l'inizio delle operazioni di vendita il gestore ritira le offerte formulate a norma del presente comma dall'ufficio giudiziario. 2. Nei casi di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia non programmati o non comunicati a norma del comma 1, l'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente. Il gestore e' tenuto a permettere la partecipazione alle operazioni di vendita dell'offerente che documenta la tempestiva presentazione dell'offerta a norma del periodo precedente.
Note all'art. 15: Si riporta il testo dell'art. 490 del codice di procedura civile: "Art. 490. Pubblicita' degli avvisi. Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere affisso per tre giorni continui nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento esecutivo. In caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un valore superiore a 25.000 euro, e di beni immobili, lo stesso avviso, unitamente a copia dell'ordinanza del giudice e della relazione di stima redatta ai sensi dell'art. 173-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice, e' altresi' inserito in appositi siti internet almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto. Il giudice dispone inoltre che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto una o piu' volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali e, quando occorre, che sia divulgato con le forme della pubblicita' commerciale. La divulgazione degli avvisi con altri mezzi diversi dai quotidiani di informazione deve intendersi complementare e non alternativa. Sono equiparati ai quotidiani, i giornali di informazione locale, multisettimanali o settimanali editi da soggetti iscritti al Registro operatori della comunicazione (ROC) e aventi caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei quotidiani che garantiscono la maggior diffusione nella zona interessata. Nell'avviso e' omessa l'indicazione del debitore.". |
| Art. 16 Avviso di connessione
1. Almeno trenta minuti prima dell'inizio delle operazioni di vendita il gestore della vendita telematica invia all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'offerta un invito a connettersi al proprio portale. Un estratto dell'invito di cui al periodo precedente e' trasmesso dal gestore, a mezzo SMS, al recapito di telefonia mobile di cui all'articolo 12, comma 1, lettera o). 2. Al fine di consentire la partecipazione alle operazioni di vendita, il gestore, entro il termine di cui al comma 1, invia alla casella di cui all'articolo 12, comma 1, lettera n), le credenziali per l'accesso al proprio portale. |
| Art. 17 Verifiche del gestore per le operazioni di vendita
1. Alle operazioni di vendita possono partecipare gli offerenti. L'identificazione dei partecipanti ha luogo mediante le credenziali di cui all'articolo 16, comma 2. 2. Il gestore verifica che il messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale e' stata trasmessa l'offerta contiene l'attestazione di cui all'articolo 13, comma 2, nonche' l'effettivo versamento della cauzione. Dell'esito di tali verifiche il gestore informa immediatamente il giudice o il referente della procedura. |
| Art. 18 Ammissione degli offerenti alle operazioni di vendita
1. In sede di incanto o di deliberazione sull'offerta, a norma dell'articolo 572 del codice di procedura civile, il giudice o il referente della procedura, verificata la regolarita' delle offerte da' inizio alle operazioni di vendita. |
| Art. 19 Obblighi del gestore per le operazioni di vendita
1. Il gestore della vendita telematica allestisce e visualizza sul proprio portale un sistema automatico di computo del termine fissato per la formulazione dei rilanci. 2. I rilanci e le osservazioni di ciascun offerente sono riportati nel portale del gestore della vendita telematica e resi visibili agli altri partecipanti, al giudice o al referente della procedura; allo stesso modo si procede per ogni determinazione di questi ultimi. |
| Art. 20 Accesso al portale nel corso delle operazioni di vendita
1. Alle operazioni di vendita senza incanto possono prendere parte con modalita' telematiche il giudice, il referente della procedura e il cancelliere. Con le medesime modalita' possono partecipare anche altri soggetti se autorizzati dal giudice o dal referente della procedura. 2. Alle operazioni di vendita con incanto puo' assistere chiunque, connettendosi all'indirizzo internet indicato nell'avviso di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile, previa registrazione sul portale. 3. In ogni caso, il portale del gestore della vendita telematica assicura l'accesso degli offerenti ai dati contenuti nel documento informatico di cui all'articolo 14, comma 3, e sostituisce i nominativi degli offerenti con pseudonimi o altri elementi distintivi in grado di assicurare l'anonimato. Il giudice, il referente della procedura ed il cancelliere possono comunque accedere a tutti i dati contenuti nell'offerta di cui all'articolo 14, comma 2. |
| Art. 21 Vendita sincrona telematica
1. Nel caso di vendita sincrona, l'offerta e la domanda di partecipazione all'incanto possono essere presentate esclusivamente con modalita' telematiche a norma degli articoli 12 e 13. |
| Art. 22 Vendita sincrona mista
1. Quando il giudice lo dispone, l'offerta di acquisto e la domanda di partecipazione all'incanto possono essere presentate a norma degli articoli 12 e 13 o su supporto analogico mediante deposito in cancelleria. 2. Coloro che hanno formulato l'offerta o la domanda con modalita' telematiche partecipano alle operazioni di vendita con le medesime modalita'. Coloro che hanno formulato l'offerta o la domanda su supporto analogico partecipano comparendo innanzi al giudice o al referente della procedura. 3. Fermo quanto previsto dall'articolo 20, comma 3, i dati contenuti nelle offerte o nelle domande formate su supporto analogico nonche' i rilanci e le osservazioni dei partecipanti alle operazioni di vendita comparsi innanzi al giudice o al referente della procedura sono riportati nel portale del gestore della vendita telematica e resi visibili a coloro che partecipano alle operazioni di vendita con modalita' telematiche. |
| Art. 23 Verbale della vendita sincrona e sincrona mista
1. Per la redazione del verbale, il giudice o il referente della procedura puo' utilizzare i dati riportati nel portale della vendita telematica e quelli ivi immessi nel corso delle operazioni. I predetti dati sono trasmessi dal gestore al giudice o al referente della procedura al termine delle operazioni di vendita. In ogni caso, il gestore deve trasmettere un elenco, sottoscritto con firma digitale, dei rilanci e di coloro che li hanno effettuati, i dati identificativi dell'aggiudicatario, la cauzione da quest'ultimo versata e il prezzo di aggiudicazione, nonche' i dati identificativi degli altri offerenti, le cauzioni dagli stessi versate e gli estremi dei conti bancari o postali sui quali sono state addebitate. |
| Art. 24 Vendita asincrona
1. Il giudice puo' disporre che nella vendita senza incanto la gara si svolga mediante rilanci compiuti nell'ambito di un determinato lasso temporale. 2. L'offerta e' presentata esclusivamente in via telematica a norma degli articoli 12 e 13. Ricevute le offerte, il giudice o il referente della procedura sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti, compie le verifiche di cui all'articolo 18 e invita gli offerenti a una gara sull'offerta piu' alta con le modalita' di cui al comma 1. Il gestore della vendita telematica comunica ai partecipanti ogni rilancio all'indirizzo di posta elettronica di cui all'articolo 12, comma 1, lettera n) e con SMS. 3. Al termine del lasso temporale fissato per lo svolgimento della gara, il gestore della vendita telematica comunica, con le modalita' di cui al comma 2, a tutti i partecipanti la maggiore offerta formulata. Al giudice o al referente della procedura il gestore trasmette l'elenco dei rilanci e di coloro che li hanno effettuati, comunica i dati identificativi del maggiore offerente, la cauzione da quest'ultimo versata e il prezzo offerto, nonche' i dati identificativi degli altri offerenti, le cauzioni dagli stessi versate e gli estremi dei conti bancari o postali sui quali sono state addebitate. Il giudice o il referente della procedura fa luogo alla vendita e provvede a norma dell'articolo 574 del codice di procedura civile. |
| Art. 25
Modalita' di presentazione dell'offerta e di svolgimento delle operazioni di vendita
1. Per la presentazione dell'offerta per la vendita dei beni mobili con modalita' asincrona, l'interessato si registra sul portale del gestore della vendita telematica, fornendo i dati identificativi, il codice fiscale, un indirizzo di posta elettronica anche ordinaria per le comunicazioni del gestore, il luogo in cui intende ricevere le comunicazioni di cancelleria, il recapito di telefonia mobile. All'esito della registrazione, il sistema genera le credenziali per la partecipazione dell'interessato alla vendita telematica per la quale la registrazione e' stata effettuata e assegna uno pseudonimo o altri elementi distintivi in grado di assicurare l'anonimato. 2. L'offerta e' presentata indicando: a) l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura; b) l'anno e il numero di ruolo generale della procedura; c) il numero o altro dato identificativo del lotto; d) la descrizione del bene; e) l'indicazione del referente della procedura; f) il prezzo offerto; g) l'importo della cauzione prestata. 4. Il portale del gestore deve fornire in via automatica i dati di cui al comma 3, lettere a), b), c) d), ed e). 5. La cauzione e' prestata con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate, nonche' con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale. 6. Quando sono fissate modalita' di versamento della cauzione che consentono al gestore di verificare l'effettivo pagamento della stessa con modalita' automatizzate e contestualmente alla presentazione dell'offerta, la registrazione puo' essere effettuata nell'ambito del lasso temporale stabilito per la presentazione delle offerte. Nei casi diversi da quelli di cui al periodo precedente, la registrazione e il versamento della cauzione sono effettuati almeno cinque giorni prima dell'inizio del lasso temporale fissato per lo svolgimento delle operazioni di vendita; il gestore abilita a partecipare alla gara gli offerenti che hanno effettivamente versato la cauzione. 7. Nel corso della gara gli offerenti sono individuati esclusivamente mediante lo pseudonimo o gli altri elementi distintivi di cui al comma 1. Entro il secondo giorno successivo alla chiusura della gara, il gestore trasmette al referente della procedura l'elenco delle offerte e i dati identificativi di coloro che le hanno effettuate. Deve altresi' comunicare e documentare gli estremi dei conti bancari o postali sui quali sono state addebitate le cauzioni accreditate sul conto vincolato, di aver accreditato sul conto corrente bancario o postale vincolato al referente della procedura la cauzione versata da colui che ha formulato l'offerta piu' alta e di aver svincolato le cauzioni prestate dagli altri offerenti, nonche' di aver restituito le cauzioni dagli stessi versate mediante accredito sui conti bancari o postali di provenienza. 8. Per l'accesso al portale si applica l'articolo 20, commi 1 e 3. |
| Art. 26 Specifiche tecniche
1. Le specifiche tecniche sono stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero, sentito, limitatamente ai profili inerenti alla protezione dei dati personali, il Garante per la protezione dei dati personali. 2. Le specifiche di cui al comma precedente vengono rese disponibili mediante pubblicazione nell'area pubblica del portale dei servizi telematici del Ministero. |
| Art. 27 Clausola di invarianza
1. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali gia' esistenti e disponibili a legislazione vigente e senza e nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
| Art. 28 Acquisto di efficacia e oneri informativi
1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili decorsi dodici mesi dalla sua entrata in vigore. 2. La tabella con la specifica degli oneri informativi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012 n. 252 e' allegata al presente regolamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 26 febbraio 2015
Il Ministro: Orlando
Visto, Il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2015 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne - prev. n. 676
Note all'art. 28: Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2012, n. 252 (Regolamento recante i criteri e le modalita' per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180 - Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese)", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 2013, n. 29. |
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