Gazzetta n. 69 del 24 marzo 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 23 febbraio 2015
Disposizioni per l'istituzione e la tenuta del Registro dei funzionari di gara e dei veterinari addetti al controllo e disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella organizzate dal Mipaaf.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, «Riordino dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59»;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante «Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali»;
Vista la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) quale successore ex lege dell'UNIRE;
Visto il decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, recante, tra l'altro, la soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)»;
Visto, in particolare, l'art. 23-quater, comma 9, del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, che, nel prevedere la soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico - ASSI, ha stabilito che con decreti di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono ripartite tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzie delle dogane e dei monopoli le funzioni attribuite ad ASSI dalla normativa vigente nonche' le relative risorse umane, finanziarie e strumentali compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi;
Visto il decreto interministeriale 31 gennaio 2013 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei Conti il 25 febbraio 2013, reg. 2, fgl. 215, con il quale, tra l'altro, sono state attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le funzioni gia' riconosciute all'ex ASSI dalla normativa vigente, ad eccezione delle competenze relative alla certificazione delle scommesse sulle corse dei cavalli affidate all'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, rubricato «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 17 settembre 2013»;
Visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, lett. a), del predetto Regolamento, con il quale le funzioni nel settore ippico, attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del citato decreto interministeriale 31 gennaio 2013, sono state affidate alla Direzione per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica nell'ambito del Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e della pesca;
Visto, in particolare, l'art. 7, comma 2, del precitato decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, che conferma le norme e le strutture disciplinari gia' appartenenti agli enti incorporati sino all'approvazione di apposito regolamento adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali con il quale si provvede ad armonizzare la regolamentazione, l'organizzazione e la gestione delle strutture disciplinari, in considerazione delle specifiche caratteristiche tecniche delle modalita' di gara;
Vista la deliberazione commissariale n. 98 del 20 novembre 2001 e le motivazioni ivi indicate in ordine alla materia disciplinare, con la quale, in applicazione del citato art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 449/1999, e' stato adottato il Regolamento di disciplina dell'UNIRE, successivamente approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 19 marzo 2002;
Considerato pertanto che i provvedimenti in subiecta materia, gia' riservati all'Organo di governo dell'Unire e soggetti all'approvazione del Ministro delle politiche agricole e forestali, a seguito del trasferimento delle relative competenze al Ministero medesimo e sulla base degli atti organizzativi di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, debbano ora essere adottati con decreto del Ministro su proposta del Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e della pesca -Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica;
Visto, in particolare, l'art. 4, del precitato Regolamento di disciplina dell'UNIRE concernente i giudici sportivi;
Visti il Titolo IV «Svolgimento delle corse», Capo I «Commisari e funzionari», artt.141 e 142 del Regolamento delle Corse al galoppo in piano fantini (ex Jockey Club Italiano);
Visto il Titolo IV «Svolgimento delle corse», Capo I «Commissari e funzionari», artt. 174 e 175 del Regolamento delle Corse al galoppo in piano dilettanti ed ostacoli (ex Societa' degli Steeple Chases d'Italia);
Visto il Titolo IV «Svolgimento delle corse», Capo I «Commissari e funzionari», artt.138 e 139 del Regolamento delle Corse al galoppo settore sella (ex Ente Nazionale per il Cavallo Italiano);
Visto il Titolo IV, «Della vigilanza delle corse», Capo I, artt. 77 e 78 del vigente Regolamento delle corse al trotto (ex Ente Nazionale Corse al Trotto);
Visti i «Regolamenti per la formazione degli addetti al controllo e disciplina corse» allegati ai Regolamenti delle corse al galoppo piano fantini, piano dilettanti ed ostacoli ed al Regolamento delle corse al trotto sopracitati;
Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 2002, n. 797 di approvazione della deliberazione n. 161 del 22 gennaio 2002 concernente «Regolamento per il controllo delle sostanze proibite» e s.m.i.;
Vista la normativa in materia di identificazione degli equidi stabilita dal Regolamento delle corse al galoppo e dai vigenti Disciplinari dei libri genealogici del cavallo trottatore italiano, approvato con decreto ministeriale del 29 gennaio 1999, n. 20249 e s.m.i., e del Cavallo da Sella Italiano, approvato con decreto ministeriale 12 giugno 2008, n. 3580;
Vista altresi' la normativa in materia di Anagrafe degli equidi di cui alla legge n. 200 del 2003, al decreto ministeriale del 29 dicembre 2009 e al decreto ministeriale del 26 settembre 2011;
Considerato che per l'assolvimento dei compiti istituzionali di cui alla precitata normativa inerenti alla tutela del benessere animale e all'identificazione dei cavalli, l'UNIRE (poi ASSI) si e' avvalsa di professionisti iscritti, previa apposita procedura selettiva, in albi od elenchi tenuti dalla medesima Amministrazione;
Considerato che con deliberazione del Commissario straordinario ex ASSI del 15 giugno 2011, n. 63 sono stati definiti gli elenchi dei soggetti addetti al controllo ed alla disciplina delle corse e dei veterinari incaricati dei controlli sull'identita' dei cavalli e sull'uso delle sostanze proibite;
Ravvisata l'esigenza di assicurare l'armonizzazione della disciplina per la tenuta e la gestione degli albi/elenchi dei funzionari di gara stabilita nei precitati provvedimenti attraverso l'adozione di una regolamentazione unitaria della materia che garantisca, in particolare, l'uniformita' dei sistemi di selezione e di nomina dei funzionari medesimi, come da proposta del Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e della pesca -Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica;

Decreta:

Art. 1
Istituzione del Registro dei funzionari di gara

1. Le presenti disposizioni disciplinano l'istituzione presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica, di seguito denominato DPQAI, del Registro dei funzionari di gara addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella organizzate dal Ministero ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 449/1999 e s.m.i, di seguito denominato semplicemente «Registro».
 
Art. 2
Compiti dei funzionari di gara

1. I funzionari di gara sono Giudici sportivi. Agli stessi e' affidato il controllo sulla regolarita' tecnica e sportiva delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella e l'adozione dei provvedimenti disciplinari loro riservati in base alle rispettive competenze come definite dalla vigente normativa regolamentare.
2. Le finalita' di controllo e disciplina vengono perseguite dai funzionari di gara nelle diverse qualifiche loro attribuite dai vigenti Regolamenti delle corse e dal Regolamento per il controllo delle sostanze proibite che ne definiscono i compiti e le specifiche funzioni.
 
Art. 3
Articolazione del Registro

1. Il Registro e' articolato in quattro elenchi:
a) Elenco dei funzionari addetti al controllo e disciplina delle corse al galoppo;
b) Elenco dei funzionari addetti al controllo e disciplina delle corse al trotto;
c) Elenco dei veterinari addetti ai controlli sull'identita' dei cavalli e sull'uso delle sostanze proibite;
d) Elenco dei giudici delle manifestazioni del cavallo da sella.
2. In relazione alle diverse qualifiche individuate dai vigenti Regolamenti delle corse e delle manifestazioni equestri, gli elenchi di cui al comma precedente sono suddivisi in Sezioni secondo le disposizioni dei successivi articoli 4, 5, 6 e 7.
 
Art. 4
Elenco dei giudici addetti al controllo
e disciplina delle corse al galoppo

1. L'elenco dei giudici addetti al controllo e disciplina delle corse al galoppo e' suddiviso nelle seguenti Sezioni:
a) Sez. I - Commissari;
b) Sez. II - Starter;
c) Sez. III - Funzionari (peso, insellaggio, disciplina, forma, percorso, controllo sostanze proibite cavalli e cavalieri, giudice d'arrivo);
d) Sez. IV - Handicapper.
 
Art. 5
Elenco dei giudici addetti al controllo
e disciplina delle corse al trotto

1. L'Elenco dei giudici addetti al controllo e disciplina delle corse al trotto e' suddiviso nelle seguenti Sezioni:
a) Sez. I - Presidenti di giuria;
b) Sez. II - Membri di giuria;
c) Sez. III - Starter;
d) Sez. IV - Funzionari (commissari, giudici d'arrivo, aiuto starter, controllo sostanze proibite cavalli e guidatori, handicapper).
2. L'iscrizione alla Sezione I - Presidenti di giuria abilita all'esercizio delle funzioni relative alla Sezione II - Membri di giuria; l'iscrizione alla Sezione II - Membri di giuria abilita allo svolgimento delle funzioni di cui alla Sezione IV - Funzionari, limitatamente alla qualifica di giudice d'arrivo e di commissario; l'iscrizione alla Sezione III - Starter abilita allo svolgimento delle funzioni di cui alla Sezione IV - Funzionari, limitatamente a quella di aiuto starter.
 
Art. 6
Elenco dei veterinari addetti ai controlli sull'identita'
e sull'uso delle sostanze proibite

1. L'Elenco dei veterinari addetti ai controlli sull'identita' e sull'uso delle sostanze proibite e' suddiviso nelle seguenti Sezioni:
a) Sez. I - Veterinari responsabili;
b) Sez. II - Veterinari coadiutori;
c) Sez. III -Veterinari incaricati delle visite identificative per la campagna controllo produzione e degli altri controlli identificativi.
 
Art. 7
Elenco giudici delle manifestazioni del cavallo da sella

1. Elenco giudici delle manifestazioni del cavallo da sella e' suddiviso nelle seguenti Sezioni:
a) Sez. I - Tecnici giudicanti;
b) Sez. II - Tecnici del salto in liberta';
c) Sez. III - Giudice del salto in liberta';
d) Sez. IV - Giudice di attitudine.
2. L'iscrizione alla Sezione I -Tecnici giudicanti abilita all'esercizio delle funzioni di cui alle Sezioni III -Giudice del salto in liberta' e IV -Giudice di attitudine.
 
Art. 8
Modalita' di iscrizione

1. Hanno titolo all'iscrizione nel Registro i soggetti in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 9 che abbiano ottenuto il riconoscimento della relativa qualifica attraverso il superamento di specifica prova selettiva.
2. Le prove selettive di cui al comma precedente sono effettuate, previa verifica del fabbisogno per ciascun ruolo professionale e in relazione alla programmazione nazionale delle corse, attraverso corso di qualificazione teorico-pratico tenuto dal Ministero e, limitatamente all'iscrizione all'elenco dei veterinari, per titoli ed esami. Le modalita' di selezione ed il numero massimo di partecipanti sono stabilite nel bando di indizione della selezione medesima.
3. Le procedure selettive del presente articolo trovano applicazione anche nei casi di passaggio tra Sezioni, ovvero per la formazione di figure polivalenti nell'ambito della Sezione III -Funzionari dell'elenco di cui all'art. 4 e della Sezione IV -Funzionari dell'elenco di cui all'art. 5.
 
Art. 9
Requisiti generali

1. Ai fini dell'ammissione alle selezioni di cui all'art. 8 e dell'iscrizione al Registro sono richiesti i seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano o di altro paese della Comunita' Europea;
b) avere un'eta' compresa tra i 18 e i 55 anni;
c) essere in possesso di titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado e diploma di laurea in medicina veterinaria con abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione all'Albo dell'ordine professionale per l'iscrizione all'elenco dei veterinari Sezioni I, II e III;
d) non aver riportato condanne passate in giudicato e non essere stato sottoposto a misure di sicurezza e/o di prevenzione che possano inficiare l'onorabilita' della funzione;
e) non aver subito sanzioni disciplinari per condotta antisportiva.
 
Art. 10
Requisiti specifici

1. Costituisce requisito specifico per l'ammissione alla procedura selettiva all'inserimento alla Sezione I dell'Elenco dei Commissari di gara delle corse al galoppo di cui all'art. 4, essere gia' iscritti alla Sezione II dell'Elenco stesso da almeno tre anni e aver svolto proficuamente le relative funzioni per almeno 100 giornate di corsa.
2. Ai fini dell'ammissione alla procedura selettiva per l'inserimento alle Sezioni I e II dell'Elenco di giudici di gara delle corse al trotto di cui all'art. 5, e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) per l'inserimento alla Sezione I - Presidenti di giuria: essere gia' iscritti nella Sezione II -Membri di giuria da almeno tre anni e aver svolto proficuamente le relative funzioni per almeno 300 giornate di corse;
b) per l'inserimento alla Sezione II -Membri di giuria: essere gia' iscritti nella Sezione IV - Funzionari con qualifica di funzionario da almeno tre anni e aver svolto proficuamente le relative funzioni per almeno 300 giornate di corse.
3. Per l'iscrizione all'Elenco dei giudici delle manifestazioni del cavallo da sella e' altresi' richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) per i tecnici giudicanti: patente di autorizzazione a montare di secondo grado;
b) per i giudici di attitudine: patente di autorizzazione a montare di primo grado.
 
Art. 11
Cancellazione dal Registro

1. La cancellazione dal Registro avviene per:
a) raggiungimento del sessantasettesimo anno di eta';
b) rinuncia;
c) gravi e/o ripetute inadempienze degli obblighi inerenti alla funzione;
d) grave imperizia nello svolgimento dell'incarico accertata dalla Commissione di cui al successivo art. 13;
e) persistente inattivita' e/o mancata accettazione del 25% degli incarichi conferiti nell'anno o presentazione di richiesta di sostituzione in relazione al 50% degli incarichi conferiti, salvi gli impedimenti dovuto a motivi di salute debitamente documentati;
f) perdita dei requisiti di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 9.
2. Per i giudici del sella, in considerazione del ridotto numero dei soggetti attualmente iscritti negli elenchi nonche' dei tempi necessari alla qualificazione di nuovi tecnici giudicanti e giudici di attitudine, resta fermo sino al 31 dicembre 2016 il limite di eta' di settanta anni.
3. La Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica procede annualmente alla verifica dei requisiti di cui all'art. 9 lettera d) ed e).
4. La cancellazione dal Registro e' disposta con provvedimento del Direttore generale della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica; il provvedimento, contenente l'indicazione dei tempi e delle modalita' di impugnativa secondo la normativa vigente, e' comunicato all'interessato nel termine di 20 giorni dalla sua adozione.
 
Art. 12
Incompatibilita'

1. Non possono essere iscritti nel Registro e se iscritti decadono, i soggetti che versino in una delle situazioni di incompatibilita':
a) i proprietari o comproprietari di scuderia e gli allevatori di cavalli da competizione sportiva in attivita';
b) i procuratori delle persone fisiche e delle societa' titolari di scuderie o di allevamenti di cavalli da competizione sportiva in attivita';
c) i soggetti titolari di patenti e di licenze di qualunque tipo rilasciate dall'Amministrazione;
d) gli amministratori e i soci (persone fisiche o giuridiche) di Societa' di corse o di Associazioni di categoria;
e) coloro che siano iscritti nell'Albo degli allibratori o titolari di agenzie ippiche o di scommesse o coloro che siano soci o abbiano rapporti di lavoro con un allibratore o con il titolare di agenzia ippica o di scommesse;
f) coloro che svolgono professioni o attivita' imprenditoriali o di lavoro dipendente nel settore ippico.
2. I funzionari di gara sono altresi' tenuti ad astenersi dal partecipare alla direzione corse nelle ipotesi in cui sussistano situazioni di incompatibilita' tra essi e i partecipanti alle gare ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c.
3. Non possono far parte della direzione corse nominata presso l'ippodromo i soggetti legati da rapporto di lavoro subordinato con la Societa' di gestione dell'ippodromo medesimo.
4. Per i tecnici e giudici delle manifestazioni del cavallo da sella l'assenza di situazioni di incompatibilita' deve essere garantita in relazione alla singola manifestazione per la quale l'incarico e' stato conferito.
5. Entro il mese di gennaio di ogni anno i funzionari di gara dovranno presentare dichiarazione di responsabilita' in ordine alla inesistenza delle situazioni di incompatibilita' di cui al comma 1.
 
Art. 13
Incompatibilita' dei veterinari

1. Costituiscono specifiche cause di incompatibilita' per i veterinari addetti ai controlli sull'identita' e sull'uso delle sostanze proibite, in aggiunta a quelle previste nel precedente art. 12:
a) per i veterinari responsabili, l'esercizio della libera professione veterinaria in forma singola o associata, su cavalli purosangue e trottatore, nonche' sui cavalli iscritti al libro genealogico del cavallo da Sella o registro sportivo del Sella o del Galoppo, sin dalla loro nascita, destinati alle corse organizzate dal Ministero;
b) per i veterinari coadiutori, l'esercizio della libera professione veterinaria in forma singola o associata, su cavalli da corsa al galoppo e al trotto o del sella, sin dalla loro nascita, se l'attivita' di controllo e' effettuata sulla medesima categoria di cavalli;
c) per i veterinari responsabili e coadiutori, lo svolgimento dell'attivita' di consulente, esperto o perito di parte nel corso di procedure relative ad analisi per il controllo antidoping o di procedimenti disciplinari instaurati a seguito di dichiarata positivita' alle predette analisi di campioni biologici relativi a cavalli partecipanti a corse in tutti i settori dell'attivita' ippica disciplinati dal Ministero;
d) per i veterinari incaricati del controllo produzione dei cavalli iscritti ai libri genealogici, lo svolgimento dell'attivita' di consulente, esperto o perito di parte nel corso di procedure relative ad analisi per il controllo dell'identita' del cavallo e di prestazioni professionali in favore dell'allevamento/scuderia per i quali e' conferito l'incarico.
 
Art. 14
Conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi e le eventuali sostituzioni sono conferiti su proposta del dirigente o del veterinario responsabili o di altro soggetto appositamente delegato, dal Direttore Generale della Direzione per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica.
2. Nell'ipotesi in cui il funzionario non sia disponibile allo svolgimento dell'incarico assegnato, dovra' darne immediata comunicazione a DPQAI al fine di consentire l'adozione dei provvedimenti di sostituzione necessari.
3. In caso di urgenza, il dirigente responsabile, il veterinario ovvero il delegato sono autorizzati ad effettuare sostituzioni non previste nel provvedimento di incarico, tramite inserimento di soggetti iscritti negli Elenchi di riferimento, sottoponendo i relativi atti alla successiva ratifica del Direttore Generale della Direzione per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica entro i successivi cinque giorni lavorativi.
4. Nell'ambito degli Elenchi dei funzionari addetti al controllo e disciplina corse galoppo e trotto, per comprovate ragioni di necessita', l'iscritto ad una Sezione puo' essere temporaneamente incaricato per lo svolgimento delle funzioni relative ad altra Sezione del medesimo Elenco. Lo svolgimento di tale incarico avra' effetto al solo fine del riconoscimento economico.
5. La Giuria/Terna commissariale, in caso di assenza improvvisa di un giudice di gara, al fine di garantire il regolare svolgimento delle funzioni di controllo, puo' procedere alla nomina sul campo di altro funzionario. Nelle Direzioni corse trotto, il componente di Giuria piu' anziano svolgera' funzioni di Presidente in caso di assenza improvvisa di quest'ultimo. Le variazioni dovranno essere riportate nella Relazione Ufficiale delle corse.
6. Lo svolgimento dell'incarico comporta l'integrale accettazione di tutte le condizioni stabilite dal DPQAI per l'espletamento dell'incarico stesso.
 
Art. 15
Criteri di conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi ai funzionari di gara sono conferiti dal DPQAI per singola giornata/riunione di corse o per singola manifestazione tenuto conto, in relazione alla rilevanza della competizione, del livello di professionalita' e delle competenze posseduto, valutato secondo il sistema di cui al successivo art. 16 e secondo il criterio della rotazione.
2. Nelle more della definizione del sistema di valutazione dei funzionari di gara, gli incarichi sono conferiti, nel rispetto di criteri di efficienza ed economicita', secondo modalita' che ne assicurino un'equa distribuzione in ambito macroregionale (nord est, nord ovest, centro, sud ed isole) e, per giornate di grandi premi, tenendo prioritariamente conto dell'esperienza pregressa maturata dai funzionari.
 
Art. 16
Valutazione dei funzionari di gara

1. Il DPQAI provvede alla valutazione dei funzionari di gara secondo criteri e metodologie che assicurino l'oggettivita' e la trasparenza dei giudizi con l'obiettivo di assicurare la crescente professionalizzazione delle Direzioni delle corse.
2. Il sistema di valutazione dei funzionari di gara e' definito, distintamente per i giudici di gara ed i veterinari, con provvedimenti del Direttore generale della Direzione per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica, su proposta di Commissioni appositamente istituite, all'interno delle quali e' assicurata un'adeguata rappresentanza dei funzionari di gara nel numero massimo complessivo di sei componenti designati dalle associazioni in relazione al grado di rappresentativita' delle stesse. L'applicazione del sistema di valutazione sara' affidata ad una Commissione di controllo appositamente costituita dal DPQAI, la quale potra' avvalersi di soggetti esterni di comprovate competenze.
3. In sede di prima applicazione, la raccolta degli elementi informativi necessari per l'attivita' di valutazione, coerentemente con il sistema di cui al precedente comma 2, sara' operata dalla Commissione di controllo attraverso un colloquio finalizzato ad accertare le conoscenze teoriche e tecniche correlate all'esercizio del ruolo.
 
Art. 17
Obblighi inerenti alla funzione

1. Nell'esercizio delle funzioni agli stessi affidate, i funzionari di gara devono attenersi alle disposizioni stabilite nei regolamenti di disciplina emanati dal Ministro delle politiche agicole alimentari e forestali e sono tenuti a svolgere i propri compiti con lealta' sportiva, nel rispetto dei principi di terzieta', imparzialita' ed indipendenza di giudizio.
1. I funzionari di gara sono altresi' obbligati:
a) ad assolvere agli incarichi conferiti ed a partecipare a riunioni ed a corsi di qualificazione e di aggiornamento;
b) a mantenere nei confronti degli altri giudici e degli operatori ippici un comportamento improntato a correttezza, riservatezza, autorevolezza, autonomia, rettitudine, integrita' e decoro, a difesa della credibilita' e dell'immagine del ruolo istituzionale ricoperto;
c) a segnalare immediatamente al DPQAI ogni notizia comunque acquisita di illecito sportivo consumato o tentato;
d) ad attenersi alla disciplina generale in materia di divieto di assunzione di sostanze dopanti;
e) a compilare con assoluta veridicita' la propria scheda anagrafica personale ed a segnalare immediatamente eventuali variazioni, compresi cambi di residenza e/o domicilio, nonche' la sussistenza di qualsiasi eventuale situazione di incompatibilita';
f) a segnalare con immediatezza al DPQAI gli avvisi di garanzia ricevuti e le pendenze di procedimenti penali per reati dolosi, le misure restrittive della liberta' personale cui si e' sottoposti, nonche' le sentenze penali di condanna per reati dolosi anche non definitive;
g) a dotarsi delle strumentazioni informatiche richieste dal DPQAI ai fini degli adempimenti connessi all'esercizio della funzione, con specifico riferimento alle certificazioni dei risultati di gara, nonche' di un indirizzo di posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni con il Ministero.
2. Ai funzionari di gara e' inoltre fatto divieto di effettuare od accettare scommesse ippiche, direttamente o per interposta persona.
 
Art. 18
Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente provvedimento e' trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore dal giorno successivo della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Le selezioni per l'iscrizione al Registro sono indette entro il termine di 120 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento. Il Registro e' adottato, contestualmente al sistema di valutazione, con provvedimento del Direttore Generale della Direzione per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica entro i successivi 180 giorni.
3. In sede di prima applicazione, hanno titolo all'iscrizione nel Registro, su domanda, tutti coloro che risultino in possesso della qualifica richiesta in forza dell'iscrizione, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, negli Elenchi di cui alla deliberazione n. 63/2011 ovvero in forza del superamento di corso di qualificazione indetto dall'UNIRE/ASSI. E' consentito l'inserimento di uno stesso soggetto in entrambi gli elenchi dei giudici di gara delle corse al trotto e delle corse al galoppo ovvero in piu' Sezioni dello stesso elenco se in possesso delle relativa qualifica.
4. I corsi di qualificazione gia' avviati alla data di adozione del presente provvedimento sono portati a compimento e il superamento delle prove finali costituisce titolo per l'iscrizione nel Registro con la qualifica conseguita.
5. I funzionari gia' iscritti negli elenchi con qualifica di «ispettori antidoping» sono inquadrati nella Sezione «funzionari» previa attivita' formativa.
6. Nelle more dell'adozione del Registro gli incarichi per il controllo disciplinare delle corse sono conferiti ai soggetti iscritti nell'elenco di cui alla deliberazione n. 63/2011.
7. Per quanto non previsto dal presente provvedimento continuano a trovare applicazione le disposizioni dei vigenti regolamenti delle corse e dei libri genealogici del cavallo da sella italiano nonche' le vigenti norme di procedura disciplinare.
Roma, 23 febbraio 2015

Il Ministro: Martina
 
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