Gazzetta n. 69 del 24 marzo 2015 (vai al sommario)
SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA DI PISA
DECRETO RETTORALE 9 marzo 2015
Modifiche ed integrazioni allo Statuto.


IL RETTORE

Visto: il D.M. n. 827 del 15 ottobre 2013 con il quale sono state definite le linee generali di indirizzo e gli obiettivi inerenti la programmazione del sistema universitario per il triennio 2013 - 2015, ed in particolare la Linea Guida di cui al comma 2 dell'art. 2 recante il «Dimensionamento sostenibile del sistema universitario», secondo cui lo stesso puo' essere tradotto dalle Universita' attraverso, tra l'altro, la realizzazione di modelli federativi caratterizzati dall'istituzione di un unico Consiglio di amministrazione con unico Presidente e dall'unificazione, condivisione dei rispettivi servizi, ferma restando l'autonomia scientifica e gestionale degli enti federati;
Visto: il Programma Triennale della Scuola Superiore Sant'Anna 2013 - 2015 inviato al MIUR, nei termini indicati, mediante upload nell'ambito del relativo sito istituzionale, con il quale la Scuola ha programmato l'unificazione del Consiglio di amministrazione con l'Istituto Universitario di Studi Superiore di Pavia, di seguito IUSS, dedicando un'apposita sezione all'azione federativa ed impegnandosi a completare il processo di revisione statutaria entro dodici mesi dall'approvazione ministeriale del predetto Programma;
Visto: l'accordo federativo, preventivamente approvato dagli organi statutari dei due Atenei, sottoscritto in data 10 settembre 2014 con il quale la Scuola e IUSS hanno precisato i termini e le condizioni di realizzazione della federazione consistente nella presenza di un unico Consiglio di amministrazione e Presidente nonche' nella previsione di future azioni di coordinamento dell'offerta formativa, della ricerca scientifica e dei servizi amministrativi dei rispettivi enti;
Visto: il D.M. n. 889 del 4 dicembre 2014 con il quale, valutati gli atti programmatori delle universita' italiane formulati nel triennio 2013-2015, e tra questi i Programmi presentati dalla Scuola e da IUSS, sono state concesse le risorse richieste per la realizzazione dell'azione federativa, ex D.M. n. 827 citato, a consolidamento del Fondo per il Finanziamento Ordinario;
Viste: le delibere n. 172 dell'11 novembre 2014 e n. 126 del 17 novembre 2014, rispettivamente assunte dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione della Scuola con le quali sono state approvate le modifiche ed integrazioni allo Statuto della Scuola con riferimento agli articoli 21, 21-bis, 22, 27, 28, 29, 43, 45 e 57 e la delibera n. 8 assunta dal Senato accademico IUSS con la quale sono state approvate le modifiche ed integrazioni al relativo Statuto;
Vista: la Nota del 28 novembre 2014 con la quale i Rettori della Scuola e di IUSS hanno provveduto ad inviare congiuntamente al MIUR l'accordo federativo ed i relativi statuti conseguentemente modificati, unitamente alle delibere adottate in tal senso dai rispetti organi, ai fini del controllo ministeriale da realizzarsi, ex art. 3, comma 4 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 (di seguito Legge n. 240/2010) sul progetto federativo nell'ambito delle procedure previste dal citato D.M. n. 827, e sui rispettivi Statuti ex art. 6, comma 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168 (di seguito legge n. 168/1989);
Atteso: il trascorrere del termine entro il quale il MIUR esercita il dovuto controllo di legittimita' e di merito sulle disposizioni statutarie, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 168/1989 e ss.mm.ii.;
Vista: la legge n. 240/2010 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 3;
Visto: lo Statuto della Scuola emanato con D.D. n. 770 del 09 dicembre 2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 301 del 28 dicembre 2011, ed in particolare gli articoli 55 e 56;
Considerato: la necessita' di attuare il citato accordo federativo e di procedere all'emanazione delle modifiche statutarie al fine di rendere possibile l'insediamento del Consiglio di amministrazione unico dei due Atenei;
Ritenuto opportuno: procedere, ai sensi dell'art. 55 dello Statuto vigente, all'emanazione in via definitiva della modifiche apportate allo Statuto, come precedentemente indicato;

Decreta:

Art. 1
Emanazione

Sono emanate le modifiche e le integrazioni apportate agli articoli 21, 21-bis, 22, 27, 28, 29, 43, 45 e 57 dello Statuto della Scuola, approvate dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione secondo le specifiche indicate in premessa.
 
Allegato A
Le modifiche ed integrazioni apportate agli articoli 21, 21-bis, 22,
27, 28, 29, 43, 45 e 57 dello Statuto della Scuola Superiore di
Studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna
Art. 21.
Consiglio di amministrazione

1. La Scuola e' federata con l'Istituto Universitario Studi Superiori di Pavia, di seguito IUSS, anch'esso avente natura di Istituto universitario ad ordinamento speciale, in base ad apposito Accordo federativo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge n. 240/2010 e dell'art. 2 comma 3 del D.M. n. 827 del 15 ottobre 2013. Nell'ambito delle attivita' oggetto dell'Accordo federativo, ferme restando l'autonomia scientifica, gestionale e amministrativa degli Enti federati nel quadro delle risorse attribuite, il Consiglio di amministrazione svolge una funzione di coordinamento della Federazione armonizzando le iniziative comuni sulla base delle indicazioni espresse dai rispettivi Senati Accademici.
2. Nei primi tre anni di efficacia dell'Accordo federativo, il Consiglio di amministrazione e' composto da otto membri:
a) il Presidente del Consiglio di amministrazione;
b) il Rettore della Scuola;
c) il Rettore di IUSS;
d) tre consiglieri esterni alla Scuola e allo IUSS, non appartenenti ai ruoli della Scuola e dello IUSS a decorrere dai cinque anni precedenti alla designazione, dei quali due designati dal Senato accademico della Scuola su proposta del Rettore della Scuola e sentito il Rettore dello IUSS ed uno designato dal Senato Accademico dello IUSS su proposta del Rettore dello IUSS e sentito il Rettore della Scuola, da individuarsi fra personalita' italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale. I curricula dei consiglieri saranno resi pubblici sul sito internet della Scuola e dello IUSS;
e) un allievo della Scuola eletto ogni due anni secondo le modalita' previste nel relativo regolamento generale;
f) un allievo dello IUSS eletto ogni due anni tra gli allievi dei Corsi ordinari secondo le modalita' previste nel relativo regolamento generale.
3. Per ciascun triennio successivo a quello di cui al comma 2 del presente articolo, spetta al Senato accademico della Scuola e al Senato accademico di IUSS in seduta congiunta determinare il numero e le modalita' di nomina dei Consiglieri esterni da un minimo di due ad un massimo di quattro.
4. Nelle sedute congiunte dei Senati accademici della Scuola e di IUSS le delibere sono assunte a maggioranza ed i voti sono ponderati di modo che ad ognuno dei due Senati sia assegnata una percentuale del 50%.
5. Il Consiglio di amministrazione e' presieduto dal Presidente del Consiglio di amministrazione il cui voto prevale in caso di parita'. La seduta e' valida con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.
6. Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni. Qualora, per qualsiasi motivo, venisse a mancare un consigliere, il nuovo componente verra' proposto nell'ambito della stessa categoria di appartenenza secondo le modalita' di cui sopra e rimarra' in carica sino alla scadenza del Consiglio di amministrazione.
7. Il Consiglio di amministrazione si riunisce in seduta ordinaria, secondo un calendario congiuntamente stabilito all'inizio di ogni anno solare dal Presidente del Consiglio di amministrazione e dai Rettori della Scuola e di IUSS. Il Consiglio puo' essere convocato in seduta straordinaria quando:
a) il Presidente lo ritiene opportuno in presenza di circostanze urgenti ovvero quando l'andamento della gestione federativa lo richiede;
b) almeno un terzo dei componenti ne fanno richiesta motivata scritta al Presidente.
8. Le sedute del Consiglio di amministrazione possono svolgersi per audio conferenza o videoconferenza; la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Consiglio di amministrazione.
9. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione assistono uno o piu' componenti del Collegio dei Revisori con diritto di far inserire a verbale eventuali osservazioni. Inoltre il Consiglio puo' invitare soggetti afferenti ad una delle due Istituzioni a partecipare alle sedute assumendo la veste di «uditore».
10. I Consiglieri di amministrazione che risultano assenti a piu' di tre sedute tenutesi nel corso di un anno solare sono dichiarati decaduti con decreto a firme congiunte del Rettore Scuola e del Rettore IUSS.

Art. 21-bis.
Consiglio di amministrazione - Funzioni

1. Nel rispetto dell'autonomia scientifica, gestionale e amministrativa degli Enti federati e delle linee di indirizzo poste dai rispettivi Senati accademici, il Consiglio di amministrazione esercita per la Scuola e lo IUSS le seguenti funzioni:
a) delinea un indirizzo di sviluppo strategico, anche tenuto conto delle relazioni periodiche dell'International Advisory Board delle due Istituzioni, proponendo ai Senati accademici della Scuola e dello IUSS l'adozione di azioni finalizzate allo scopo;
b) favorisce l'armonizzazione dei programmi triennali in un'ottica di massima collaborazione scientifica e didattica tra i due Enti federati;
c) delinea politiche di dialogo congiunte con il MIUR e gli altri Ministeri di riferimento;
d) in coordinamento con i Collegi di disciplina, esercita la competenza disciplinare relativamente ai professori e ricercatori della Scuola e dello IUSS, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 240/2010;
e) svolge qualsiasi altra funzione che viene ad esso attribuita dai Senati accademici della Scuola e dello IUSS.
2. Relativamente alla Scuola, il Consiglio di amministrazione, quale organo di programmazione, indirizzo strategico e controllo nella gestione amministrativa, finanziaria, economica e patrimoniale:
a) approva gli atti di programmazione di cui all'art. 16 e ne verifica il rispetto anche in merito alla sostenibilita' economica delle proposte di chiamata dei docenti;
b) effettua il monitoraggio del Piano di orientamento strategico e del Programma triennale e verifica periodicamente gli obiettivi raggiunti;
c) esegue il monitoraggio e la vigilanza sulla sostenibilita' finanziaria delle attivita' della Scuola anche sulla base delle relazioni del Nucleo di valutazione, del Collegio dei Revisori e degli altri organismi di controllo;
d) si esprime sulla gestione, sull'attivita' didattica e di ricerca limitatamente agli aspetti economici e gestionali e formula osservazioni e proposte al Senato accademico, ai Consigli delle Classi accademiche e agli Istituti;
e) su proposta del Rettore e previo parere del Senato accademico, per gli aspetti di sua competenza, approva il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale e trasmette copia del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo ai Ministeri competenti;
f) conferisce l'incarico di Direttore generale, su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato accademico;
g) adotta il regolamento di amministrazione, finanza e contabilita' ed esprime parere sui regolamenti di competenza del Senato accademico;
h) delibera, su proposta del Senato accademico, l'assunzione del personale docente e ricercatore di cui al comma 3 lett. b) dell'art. 24 della legge n. 240/2010, previa verifica della conformita' con la programmazione triennale e della sostenibilita' economica;
i) verifica la sostenibilita' economica delle delibere del Senato accademico in materia di istituzione, attivazione, modifica o soppressione di corsi di perfezionamento (PhD) e di dottorato di ricerca, di laurea magistrale e di corsi master universitari di I e di II livello, di alta formazione e formazione continua, nonche' di sedi e strutture didattiche e scientifiche;
j) puo', nell'interesse della Scuola e sentito il Senato Accademico, concedere ai professori di ruolo a tempo pieno il nulla osta a svolgere incarichi o ad assumere cariche in enti pubblici o privati funzionali allo sviluppo di progetti di formazione e/o di ricerca, di particolare significato per le attivita' della Scuola.

Art. 22.
Il Presidente del Consiglio di amministrazione e della Scuola

1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione e della Scuola ha un ruolo primario nell'ambito della federazione tra la Scuola e lo IUSS, egli sovraintende a tutti gli aspetti che sono collegati a detta federazione, in stretto coordinamento con i Rettori delle due Istituzioni.
2. Il Presidente del Consiglio di amministrazione e della Scuola e' eletto, previa proposta congiunta del Rettore della Scuola e dello IUSS, con voto ponderato dal Senato accademico della Scuola e del Senato accademico di IUSS in seduta congiunta, secondo le previsioni del comma 4 dell'art. 21 del presente Statuto, quale personalita' esterna alla Scuola ed allo IUSS in possesso di comprovate competenze ed esperienze in campo gestionale, scientifico e culturale di rilievo nazionale o internazionale.
3. Il Presidente del Consiglio di amministrazione e della Scuola e' nominato con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca; il mandato dura tre anni.
4. Il Presidente nelle funzioni di Presidente del Consiglio di amministrazione:
a) promuove, d'intesa con i Rettori delle due Istituzioni federate, collaborazioni con enti locali, nazionali, e internazionali e con altri organismi pubblici e privati al fine di favorire e sostenere lo sviluppo della federazione tra la Scuola e lo IUSS;
b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione su ordine del giorno formulato congiuntamente ai Rettori della Scuola e dello IUSS;
c) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dal Consiglio di amministrazione e dai regolamenti della Scuola e di IUSS.
5. Il Presidente del Consiglio di amministrazione e' sostituito dal Rettore piu' anziano nel relativo ruolo, qualora per qualsiasi causa sia impossibilitato ad esercitare tali funzioni.
6. Il Presidente del Consiglio di amministrazione nelle funzioni di Presidente della Scuola, in stretto collegamento con il Rettore della Scuola, esercita una funzione propositiva e di monitoraggio relativamente alla gestione delle attivita' di formazione, ricerca ed internazionalizzazione, nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto. E' sostituito dal Rettore della Scuola, in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica superiore a tre mesi.

Art. 27.
Classe accademica

1. La Scuola prevede, come stabilito dalla legge 14 febbraio 1987 n. 41, le Classi accademiche di Scienze sociali e di Scienze sperimentali e applicate.
2. La Classe accademica di Scienze sociali comprende le aree scientifiche di: Scienze economiche e manageriali, Scienze giuridiche, Scienze politiche.
3. La Classe accademica di Scienze sperimentali comprende le aree scientifiche di: Ingegneria industriale e dell'informazione; Scienze agrarie e biotecnologie vegetali; Scienze mediche.
4. Afferiscono ad una delle Classi accademiche, in ragione delle rispettive aree scientifiche ed in base ai regolamenti, i professori ed i ricercatori della Scuola gli allievi ed i professori a contratto.
5. Sono aggregati alla Classe accademica di Scienze Sociali, relativamente alle questioni di loro interesse, i collaboratori ed esperti linguistici.
6. Il Senato accademico delibera l'aggregazione dei docenti ad una delle due Classi accademiche, nel caso di inquadramenti diversi dalla normale articolazione o di inquadramenti in aree scientifiche non presenti nell'ordinamento della Scuola.

Art. 28.
Consiglio della Classe accademica

1. Il Consiglio della Classe accademica e' composto da:
a) il Preside della Classe accademica;
b) i Professori ordinari e associati;
c) un Rappresentante dei ricercatori per ogni area scientifica;
d) due Rappresentanti degli allievi ordinari per ogni area scientifica.
2. I membri di cui alle lettere c) e d) sono eletti dalle rispettive categorie, secondo le modalita' previste dal regolamento generale.
3. I membri di cui alla lettera d) durano in carica due anni.
4. Su invito del Preside possono partecipare, con voto consultivo, al Consiglio della Classe accademica di Scienze sociali, i collaboratori ed esperti linguistici.
5. Le funzioni di segretario sono svolte dal professore ordinario piu' giovane in ruolo.
6. I Consigli delle Classi accademiche coordinano le attivita' didattiche delle aree scientifiche afferenti alla Classe accademica. In particolare:
a) approvano annualmente l'offerta didattica per gli allievi ordinari dei corsi ordinari di I e II livello, coordinando le proposte degli Istituti di aree affini alla Classe;
b) propongono al Senato accademico i bandi di concorso per l'assegnazione dei posti di allievo ordinario di cui all'art. 44.
7. Il Consiglio di Classe accademica, oltre ai pareri previsti dal presente Statuto, puo' proporre al Rettore, al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione ogni iniziativa ritenuta rilevante per il coordinamento degli Istituti e lo sviluppo della ricerca interdisciplinare.

Art. 29.
Preside del Consiglio della Classe accademica

1. Il Preside e' eletto dal Consiglio della Classe accademica tra i professori ordinari a tempo pieno afferenti alla Classe e nominato con decreto del Rettore; dura in carica tre anni e puo' essere rinnovato una sola volta. Puo' nominare un Vice-Preside scelto tra i docenti che afferiscono alla Classe.
2. Il Preside convoca e presiede il Consiglio di Classe, dirige la Classe, sovraintende alle responsabilita' dei docenti, all'organizzazione e allo svolgimento delle attivita' didattiche e tutoriali rivolte agli allievi ordinari,esercitando le funzioni attribuite dallo Statuto e dai regolamenti e dando attuazione alle delibere del Consiglio della Classe accademica.

Art. 43.
Titoli

1. La Scuola rilascia il titolo di Licenza agli allievi ordinari che abbiano seguito i corsi integrativi di I livello e superato l'esame di licenza nei termini e con le modalita' definite dal Regolamento Didattico.
2. La Scuola rilascia il titolo di Licenza Magistrale agli allievi ordinari che abbiano seguito i corsi integrativi di II livello e superato l'esame di licenza magistrale nei termini e con le modalita' definite dal Regolamento Didattico.
3. La Scuola rilascia il titolo di Laurea Magistrale congiuntamente ad un altro ateneo agli studenti che abbiano compiuto il relativo corso di studi, istituito al proprio interno ai sensi dell'art. 39 del presente Statuto.
4. La Scuola rilascia il titolo di Philosophiae Doctor (PhD) di cui all'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 agli allievi che abbiano compiuto il relativo corsi di studi di perfezionamento o dottorato di ricerca di durata almeno triennale, salvo specifica disposizione di legge.
5. La Scuola rilascia il titolo di Master universitario di primo o secondo livello agli allievi che abbiano compiuto con profitto il relativo percorso di studi.
6. Il rilascio degli attestati previsti dall'art. 3 del presente Statuto e' disciplinato dal regolamento, in conformita' della legislazione vigente.

Art. 45.
Studenti dei corsi di laurea magistrale

1. Sono studenti dei corsi di laurea magistrale istituiti dalla Scuola, ai sensi dell'art. 3, lettera c), coloro che sono iscritti e frequentano i corsi di insegnamento previsti nel regolamento didattico dei corsi di studi.
2. Fatto salvo il comma 3 dell'art. 44, il Senato accademico, sentito il Consiglio di amministrazione, puo' deliberare di mettere a disposizione posti in strutture collegiali o di assegnare indennita' di alloggio agli studenti suddetti, secondo criteri e modalita' da stabilire, anche allo scopo di favorire la mobilita' degli stessi tra le sedi universitarie convenzionate che hanno istituito i corsi.

Art. 57.
Disposizioni transitorie

Al fine di realizzare il giusto coordinamento delle attivita' previste dall'Accordo federativo tra la Scuola e lo IUSS, il Presidente della Scuola pro tempore, nominato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 80 del 4 febbraio 2014, riveste anche le funzioni di Presidente del Consiglio di amministrazione e durera' in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio di amministrazione di cui all'art. 21 e 2-bis del presente Statuto.
 
Art. 2
Testo vigente

Le modifiche ed integrazioni statutarie sono riportate nell'allegato «A» ed il testo completo dello Statuto e' riprodotto nell'allegato «B», che vengono allegati al presente decreto e di cui costituiscono parte integrante.
 
Art. 3
Pubblicita' ed entrata in vigore

Le modifiche ed integrazioni dello Statuto della Scuola entreranno in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto e del testo integrale dello Statuto, allegato «A», nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto viene altresi' pubblicato sull'Albo Ufficiale on-line della Scuola.
Pisa, 9 marzo 2015

Il rettore: Perata
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone