IL DIRETTORE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE
Visto l'art. 18, comma 2, del decreto-legge n.132 del 12 settembre 2014, convertito in legge n.162 del 10 novembre 2014, che ha introdotto l'art. 159-bis delle disposizioni d'attuazione del Codice di procedura civile;
Decreta che nella nota d'iscrizione a ruolo dei processi esecutivi per espropriazione, di cui all'art. 159-bis disp. Att. C.p.c., ad integrazione dei dati gia' previsti dalla richiamata norma di legge, debbano obbligatoriamente essere presenti i dati che seguono. Per le procedure di esecuzione forzata su beni immobili: Importo del precetto; Dati identificativi del creditore: Per il creditore procedente persona fisica: Cognome, Nome, Codice fiscale, Per il creditore procedente persona giuridica: Denominazione, Codice Fiscale/Partita IVA, Categoria; Dati identificativi del difensore della parte che iscrive a ruolo: Cognome, Nome, Codice Fiscale; Dati identificativi del Debitore: Se persona fisica: Cognome, nome, codice fiscale, data di notifica precetto, data di notifica pignoramento; Se persona giuridica: Denominazione, Codice Fiscale/Partita IVA, Categoria, data di notifica precetto data di notifica del pignoramento; Dati dei titoli esecutivi: Nome Cognome/denominazione del creditore; Descrizione del titolo; Dati identificativi del bene immobile: Indirizzo Descrizione del bene; Tipo di catasto (Urbano/Terreni), Classe/tipologia (A1,A2, ecc.); Identificazione: Sezione, Foglio, particella, subalterno, Graffato (specificando se dati di catasto o denuncia di accatastamento). Se trattasi di bene immobile sito in Comune ove vige il sistema tavolare: Comune catastale o censuario; numero di partita tavolare (specificando se informatizzata o cartacea). Per i beni siti nei comuni della provincia Autonoma di Bolzano e' obbligatoria l'indicazione della particella fondiaria o della particella edilizia e della particella materiale; Diritti sul bene immobile: Parte (identificazione del debitore), Bene (da scegliere tra quelli gia' indicati perche' sottoposti a pignoramento), o Unita' negoziale, diritto (proprieta', abitazione, usufrutto, dell'enfiteuta ecc.), Frazione (xx su xxx). Per le procedure di espropriazione mobiliare presso il debitore: Importo del precetto; Dati identificativi del creditore: Per il creditore procedente persona fisica: Cognome, Nome, Codice fiscale, Per il creditore procedente persona giuridica: Denominazione, Codice Fiscale/Partita IVA, Categoria. Dati identificativi del Debitore: Se persona fisica: Cognome, Nome, codice fiscale, data di notifica precetto; Se persona giuridica: Denominazione, CF/PI, categoria, data di notifica precetto; Dati identificativi del difensore del difensore della parte che iscrive a ruolo: Cognome, Nome, Codice Fiscale; Dati identificativi dell'eventuale Custode: Cognome, nome, Codice Fiscale; Dati dei titoli esecutivi: Nome Cognome/denominazione del creditore Descrizione del titolo; Tipologia del bene (secondo la classificazione gia' presente in SIECIC) Per le procedure di espropriazione mobiliare presso terzi: Importo del precetto; Data udienza in citazione; Dati identificativi del creditore: Per il creditore procedente persona fisica: Cognome, nome, Codice fiscale, Per il creditore procedente persona giuridica: Denominazione, Codice Fiscale/Partita IVA, Categoria; Dati identificativi del difensore del difensore della parte che iscrive a ruolo: Cognome, Nome, Codice Fiscale; Dati identificativi del Debitore: Se persona fisica: Cognome, nome, codice fiscale, data di notifica precetto; Se persona giuridica: Denominazione, CF/PI, Categoria, data notifica precetto; Dati identificativi del terzo pignorato: Se persona fisica: Cognome, nome, codice fiscale; Se persona giuridica: Denominazione, Categoria; Dati identificativi del Custode: Cognome, nome, Codice Fiscale; Dati del titolo esecutivo: Nome e Cognome/denominazione del creditore; Descrizione del titolo Tipologia del bene. Qualora si verta in ipotesi di conversione di sequestro in pignoramento, oltre ai dati relativi a ciascun tipo di esecuzione, andranno inseriti i seguenti dati: Tribunale che ha emesso la sentenza o del diverso provvedimento su cui si fonda l'istanza di conversione; numero del provvedimento; data provvedimento; importo del credito.
Roma, 19 marzo 2015
Il direttore generale: Mancinetti |