Gazzetta n. 67 del 21 marzo 2015 (vai al sommario)
UNIVERSITA' «E-CAMPUS»
DECRETO 5 marzo 2015
Modifiche allo Statuto.


IL PRESIDENTE
del Comitato tecnico ordinatore

Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca del 30 gennaio 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2006, che ha istituito l'Universita' Telematica «e-Campus»;
Visto lo statuto dell'Universita' Telematica «e-Campus»;
Visto il decreto rettorale n. 85/11 del 25 luglio 2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25 agosto 2011 - serie generale;
Visto il decreto rettorale n. 70/13 del 14 ottobre 2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2013 - serie generale;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il parere del Comitato tecnico ordinatore del 26 novembre 2014;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione della Fondazione «e-Campus» del 4 dicembre 2014;
Considerato il decorso dei termini ai sensi dell'art. 20 della legge n. 241 del 1990 relativamente alla formazione del silenzio assenso sulla comunicazione della modifica statutaria acquisita dal MIUR in data 23 dicembre 2014;

Decreta
il seguente statuto:

Art. 1
Istituzione e fonti normative

1.1. E' istituita la Universita' Telematica non statale «e-Campus», di seguito denominata «Universita' "e-Campus"», con sede centrale in Novedrate (Como).
1.2. L'Universita' «e-Campus» e' promossa e sostenuta dalla «Fondazione "e-Campus" per l'universita' e la ricerca», di seguito denominata «Fondazione», che ne assicura il perseguimento dei fini istituzionali e provvede ai relativi mezzi necessari per il funzionamento.
1.3. L'Universita' «e-Campus» ha personalita' giuridica e autonomia funzionale, didattica, scientifica, amministrativa, organizzativa, finanziaria e contabile come assicurato dall'art. 33, ultimo comma, della Costituzione e a norma dell'art. 1, comma 2, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni.
1.4. Sono fonti normative specifiche dell'Universita' «e-Campus»:
le disposizioni costituzionali e le disposizioni di legge sull'istruzione superiore riguardanti le universita' non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale;
il decreto interministeriale 17 aprile 2003 recante criteri e procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle universita' statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici di cui all'art. 3 del decreto 22 ottobre 2004, n. 270;
il presente statuto;
i regolamenti richiamati nello statuto e quelli riguardanti specifiche materie, approvati dal consiglio di amministrazione dell'Universita' «e-Campus».
 
Art. 2
Finalita' e attivita'

2.1. L'Universita' «e-Campus» ha lo scopo primario di svolgere attivita' di ricerca e di diffusione della cultura e attivita' di formazione mediante l'utilizzo delle metodologie dell'educazione a distanza con particolare riguardo alle applicazioni di e-learning.
2.2. L'Universita' «e-Campus» organizza corsi regolari di studio universitario per tutti coloro che scelgono di seguire il suo progetto metodologico e didattico o che per qualsiasi ragione - di lavoro, di residenza, di salute - non possono partecipare in maniera continuativa alle lezioni e alle attivita' in presenza. Offre anche percorsi formativi flessibili e personalizzabili per la formazione continua, ricorrente e permanente degli adulti.
2.3. L'attivita' formativa dell'Universita' «e-Campus» fa capo a un unico presidio centrale di progettazione didattica, di monitoraggio e di controllo.
Nella sede centrale vengono inoltre organizzati periodi di studio con i docenti, seminari e sessioni di esame.
2.4. L'Universita' «e-Campus» cura l'istruzione universitaria a tutti i livelli degli ordinamenti didattici previsti per legge. Opera inoltre nel campo della formazione culturale e professionale, attraverso corsi di perfezionamento, di aggiornamento e di cultura. Cura altresi' la formazione del proprio personale, in particolare quella rivolta ai tutor.
2.5. L'Universita' «e-Campus» puo' conferire i seguenti titoli:
laurea (L);
laurea magistrale (LM);
diploma di specializzazione (DS);
dottorato di ricerca (DR);
master universitario di primo e secondo livello.
2.6. L'Universita' «e-Campus» assicura la liberta' di ricerca e di insegnamento garantita dalla Costituzione.
2.7. L'Universita' «e-Campus» fornisce il proprio apporto alla ricerca scientifica di base e allo sviluppo della ricerca applicata e dell'innovazione tecnologica e organizzativa.
2.8. Per il perseguimento dei propri scopi istituzionali l'Universita' «e-Campus» intrattiene rapporti con enti pubblici e privati. Puo' stipulare contratti e convenzioni per attivita' didattica e di ricerca, di consulenza professionale e di servizio a favore di terzi. Puo' promuovere e partecipare a consorzi con altre universita' e organizzazioni ed enti pubblici e privati.
2.9. Per assicurare il costante miglioramento dei propri livelli qualitativi e l'ottimale gestione delle risorse disponibili, l'Universita' «e-Campus» procede alla sistematica valutazione delle attivita' scientifiche, didattiche e amministrative.
 
Art. 3
Sistema e-learning dell'Universita' «e-Campus»

3.1. L'Universita' «e-Campus» dispone di un proprio sistema di e-learning finalizzato alla massimizzazione dell'efficacia e dell'efficienza delle esperienze di apprendimento attraverso l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. In tale sistema si realizza una effettiva integrazione di queste tecnologie su tre livelli: didattico, tecnologico e organizzativo.
3.2. L'esigenza di una specifica piattaforma didattica per una universita' telematica - e percio' di un progetto didattico innovativo da affiancare a quello tradizionale - nasce dalla considerazione che le nuove tecnologie della comunicazione hanno un influsso profondo sui processi cognitivi e motivazionali e quindi anche sui processi di insegnamento e di apprendimento.
3.3. La piattaforma tecnologica - cioe' l'ambiente software che nell'Universita' «e-Campus» gestisce le interfacce tra docenti, studenti e organizzazione - nasce direttamente dalle esigenze didattiche, che sono quindi presenti gia' nella fase di progettazione della piattaforma stessa.
La piattaforma e-learning dell'Universita' «e-Campus», nel rispetto delle specifiche internazionali di riferimento, utilizza parli di modelli esistenti, ma e' completata, integrata e supportata tecnicamente dal «Centro servizi e-learning» di cui all'art. 24, comma 3.
3.4. La piattaforma organizzativa risponde all'esigenza di definire con chiarezza quali siano le forme dell'e-learning piu' adatte per le istituzioni universitarie, coniugando tradizione e innovazione, senza allontanarsi in ogni caso dalla qualita'.
Gli aspetti organizzativi delle attivita' didattiche sono descritti nel regolamento didattico di Ateneo.
 
Art. 4
Commissione didattica permanente

4.1. A sostegno delle continue esigenze di aggiornamento del sistema e-learning, per promuovere un insegnamento di alta qualita' e per certificare il materiale didattico erogato e servizi offerti, il consiglio di amministrazione dell'Universita' «e-Campus» provvede a costituire una commissione didattica permanente composta da docenti dell'Universita' «e-Campus» e da esperti direttamente indicati dal consiglio stesso o proposti dal senato accademico.
 
Art. 5
Associazione «Amici dell'Universita' "e-Campus"»

5.1. L'Universita' «e-Campus» istituisce, organizza e promuove l'associazione non a fine di lucro «Amici dell'Universita' "e-Campus"».
Tale associazione riunisce, in fase di prima istituzione, personalita' del mondo economico, politico, culturale e universitario che intendono valorizzare, con ogni forma e modalita', la nascente Universita' «e-Campus». In seconda istanza, una volta laureati i primi iscritti, la suddetta associazione «Amici dell'Universita' "e-Campus"» si propone di mantenere i contatti con gli studenti laureati, organizzarne gli incontri, e promuovere tutte le attivita' che l'associazione ritenga utili per la valorizzazione dell'Ateneo.
In fase di prima costituzione fanno parte di diritto dell'associazione i membri del senato accademico, delle facolta' e del consiglio d'amministrazione dell'Universita' «e-Campus».
 
Art. 6
Patrimonio e mezzi finanziari

6.1. L'Universita' «e-Campus» utilizza per le sue attivita' istituzionali i beni immobili messi a disposizione dalla Fondazione o da altri che ne hanno la disponibilita' per qualsiasi titolo.
6.2. Al mantenimento dell'Universita' «e-Campus» sono altresi' destinati i proventi delle tasse universitarie e dei contributi a carico degli studenti, i proventi delle attivita' istituzionali, nonche' tutti i beni e i fondi che a essa saranno conferiti a qualunque titolo.

6.3. Allo sviluppo dell'Universita' «e-Campus» potranno concorrere soggetti pubblici e privati interessati a sostenere l'impegno dell'ente promotore.
 
Art. 7
Organi di governo

7.1. Gli organi di governo dell'Universita' «e-Campus» sono:
il presidente dell'Universita' «e-Campus»;
il consiglio di amministrazione;
il Rettore;
il senato accademico.
 
Art. 8
Presidente dell'Universita' «e-Campus»

8.1. Il presidente dell'Universita' «e-Campus» e' nominato dal presidente onorario della Fondazione.
8.2. Il presidente dell'Universita' «e-Campus» e' anche presidente del consiglio di amministrazione dell'Universita' «e-Campus». Convoca e presiede le riunioni del consiglio stesso.
8.3. Il presidente dell'Universita' «e-Campus» in particolare:
1) promuove la collaborazione con gli enti locali, nazionali, internazionali e con altre istituzioni pubbliche e private al fine di favorire lo sviluppo dell'Universita' «e-Campus»;
2) provvede a garantire l'adempimento delle finalita' statutarie;
3) ha la rappresentanza legale dell'Universita' «e-Campus».
 
Art. 9
Consiglio di amministrazione - Composizione

9.1. Il consiglio di amministrazione e' l'organo di governo amministrativo e di gestione economica e patrimoniale dell'Universita' «e-Campus».
9.2. Esso si compone al massimo di sette persone e precisamente:
1) del presidente dell'Universita' «e-Campus» che ricopre anche le funzioni di presidente del consiglio di amministrazione;
2) di due o piu' persone, fino a un massimo di quattro, nominate dal consiglio di amministrazione della Fondazione;
3) del Rettore;
4) di un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
9.3. La mancata designazione di un rappresentante del Ministero dell'istruzione, e della ricerca prevista dal punto 4 del precedente comma non inficia la validita' di costituzione del consiglio.
9.4. Tutti i componenti del consiglio di amministrazione, ad eccezione del Rettore, rimangono in carica un anno e possono essere confermati. Il Rettore rimane in carica per la durata del suo mandato.
9.5. I membri del consiglio nominati in sostituzione di altri rimangono in carica per il tempo per il quale sarebbero rimasti i loro predecessori,
9.6. Il consiglio nomina il segretario, che puo' essere scelto anche tra persone estranee al consiglio.
9.7. Il consiglio su proposta del presidente nomina il vice presidente tra le persone di cui al comma 9.2, punto 2, il quale sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.
 
Art. 10
Consiglio di amministrazione - Funzionamento

10.1. Il consiglio si intende validamente costituito quando il numero dei componenti nominati e' almeno pari a quattro.
10.2. Il consiglio e' convocato dal presidente, o in sua assenza dal vice presidente, ogni qualvolta si renda necessario oppure su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
10.3. Per la validita' delle riunioni del consiglio di amministrazione e' richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
Salvo la diversa maggioranza prevista per le modifiche statutarie, per la validita' delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voti prevale il voto espresso dal presidente del consiglio di amministrazione.
Per le delibere riguardanti modifiche statutarie e' necessario il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica del consiglio di amministrazione.
 
Art. 11
Consiglio di amministrazione - Competenze

11.1. Il consiglio di amministrazione ha i piu' ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
11.2. Compete al consiglio di amministrazione:
1) determinare le strategie generali di sviluppo dell'Universita' «e-Campus» e deliberare i relativi programmi;
2) deliberare lo statuto e le relative modifiche. Per le materie relative alla didattica e alla ricerca delibera su proposta del senato accademico e sentiti i consigli di facolta';
3) deliberare l'apertura di sedi decentrate in Italia e all'estero;
4) deliberare il regolamento generale di Ateneo;
5) deliberare le direttive e il regolamento per il funzionamento dei servizi amministrativi e contabili dell'Universita' «e-Campus» che possono essere affidati a una societa' di gestione;
6) approvare gli altri regolamenti che il presente statuto non attribuisca a organi diversi;
7) nominare i membri del nucleo di valutazione interno e approvare il regolamento di funzionamento;
8) nominare i membri della commissione didattica permanente di cui all'art. 4.
11.3. In particolare spetta al consiglio di amministrazione:
1) approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo dell'Universita' «e-Campus»;
2) nominare il Rettore, su proposta del presidente onorario della Fondazione;
3) nominare i presidi di facolta'.
4) nominare un Direttore generale, qualora ritenga utile tale nomina;
5) deliberare l'attivazione o disattivazione delle strutture didattiche (facolta' e relativi corsi di studio) dopo l'avvenuta approvazione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
6) deliberare le modalita' di ammissione degli studenti, su proposta dei consigli di facolta';
7) deliberare gli organici del personale docente e non docente;
8) deliberare in materia di tasse e contributi a carico degli studenti e di criteri per gli esami;
9) deliberare l'attivazione di eventuali sedi decentrate, anche all'estero, nel rispetto della normativa vigente;
10) eventualmente nominare un presidente onorario, scegliendolo tra personalita' di chiara fama nel mondo accademico, ovvero sociale, economico o politico; egli dura in carica un anno e puo' essere confermato.
11.4. Inoltre spetta al consiglio di amministrazione deliberare:
1) su proposta del senato accademico, in merito alle chiamate dei professori;
2) su proposta dei consigli di facolta', in merito agli insegnamenti da attivare in ciascun anno accademico e agli incarichi e contratti da conferire per lo svolgimento dell'attivita' didattica a professori e ricercatori di altre universita', nonche' a persone di alta qualificazione scientifica e professionale;
3) su proposta del Rettore, delibera la costituzione di commissioni e comitati con compiti consultivi, istruttori e gestionali nelle materie di competenza del Rettore;
4) su proposta del preside di facolta' nomina i direttori dei corsi di studio;
5) in ordine al trattamento economico del personale docente, alle indennita' di carica del Rettore e degli altri docenti con incarichi istituzionali;
6) in ordine al conferimento di borse di studio e di perfezionamento a studenti e laureati e di assegni di ricerca;
7) in ordine all'accettazione di donazioni, eredita' e legati;
8) su ogni altra materia di ordinaria e straordinaria amministrazione non attribuita alla competenza di altri organi previsti dal presente statuto.
 
Art. 12
Rettore

12.1. Il Rettore e' nominato dal consiglio di amministrazione, tra personalita' del mondo accademico ovvero di riconosciuto valore e qualificazione scientifica, organizzativa e didattica.
12.2. Il Rettore dura in carica un anno e puo' essere confermato.
12.3. Il Rettore:
1) rappresenta l'Universita' «e-Campus» nelle manifestazioni accademiche e culturali e nel conferimento dei titoli accademici;
2) cura l'osservanza delle leggi nelle materie di sua competenza e delle norme concernenti l'ordinamento universitario;
3) vigila sull'espletamento dell'attivita' didattica e scientifica;
4) fa parte di diritto, per la durata del suo mandato, del consiglio di amministrazione;
5) convoca e presiede senato accademico e ne assicura il coordinamento con il consiglio di amministrazione;
6) assicura l'esecuzione delle delibere del consiglio di amministrazione in materia didattica e scientifica;
7) formula proposte e riferisce al consiglio di amministrazione sull'attivita' didattica e scientifica dell'Universita' «e-Campus»;
8) stabilisce direttive organizzative generali per assicurare l'efficienza delle strutture didattiche e scientifiche;
9) esercita l'attivita' disciplinare sul corpo docente e di ricerca per sanzioni non superiori alla censura e sugli studenti;
10) adotta, in caso di necessita' e di urgenza, gli atti di competenza del senato accademico salvo ratifica nella prima seduta immediatamente successiva;
11) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle disposizioni di legge, dal presente statuto e dai regolamenti dell'Universita' «e-Campus».
12.4. Il Rettore puo' conferire a uno o piu' professori l'incarico di seguire particolari aspetti della gestione dell'Universita' «e-Campus» rientranti nelle sue competenze e puo' proporre al consiglio di amministrazione il conferimento ad essi della qualifica di Pro-Rettore.
12.5. Il Rettore puo', in caso di assenza o impedimento, farsi sostituire con delega da un Pro-Rettore o da altro professore dell'Universita' «e-Campus» nell'espletamento delle funzioni di sua competenza.
12.6. Il Rettore puo' proporre al consiglio di amministrazione la costituzione di commissioni e comitati con compiti consultivi, istruttori e gestionali nelle materie di sua competenza.
 
Art. 13
Senato accademico

13.1. Il senato accademico e' composto dal Rettore che lo presiede e dai presidi delle facolta' istituite. L'ordine del giorno delle sedute del senato accademico e' comunicato al presidente del consiglio di amministrazione dell'Universita' «e-Campus».
Alle sedute del senato accademico partecipa, con voto consultivo, il Direttore generale, se nominato, puo', altresi', partecipare il presidente del consiglio d'amministrazione o un suo delegato.
In caso di assenza o impedimento del Rettore, il senato accademico e' presieduto dal preside con maggiore anzianita' nella carica.
13.2. In particolare compete al senato accademico:
1) proporre al consiglio di amministrazione modifiche allo statuto dell'Universita' «e-Campus» in materia didattica e scientifica;
2) deliberare le proposte del regolamento didattico di Ateneo e dei regolamenti didattici specifici dei corsi di studio e di altri corsi attivati dall'Universita' «e-Campus», su proposta dei consigli delle strutture didattiche per quanto di loro competenza, da sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione;
3) proporre al consiglio di amministrazione la costituzione, modificazione e disattivazione delle strutture didattiche e di ricerca dell'Universita' «e-Campus»;
4) formulare proposte ed esprimere pareri al consiglio di amministrazione sui programmi di sviluppo dell'Universita' «e-Campus»;
5) stabilire gli indirizzi dell'attivita' di ricerca;
6) proporre al consiglio di amministrazione le chiamate dei professori di ruolo;
7) esprimere parere sui criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie per il personale docente e dei finanziamenti per la ricerca;
8) adottare il proprio regolamento interno di funzionamento.
 
Art. 14
Facolta'

14.1. Le facolta' hanno autonomia scientifica e didattica nell'ambito del presente statuto. Alle facolta' competono - secondo quanto previsto dal regolamento didattico di Ateneo - le decisioni in merito all'organizzazione delle attivita' didattiche per il conseguimento dei titoli accademici.
14.2. Alle facolta' compete, inoltre, l'organizzazione delle altre attivita' didattiche previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
14.3. Le facolta' saranno validamente costituite quando risultano inquadrati e afferenti alle stesse non meno di tre professori dei quali almeno un professore ordinario e due professori associati.
 
Art. 15
Organi delle facolta'

15.1. Sono organi delle facolta':
il consiglio di facolta';
il preside di facolta';
i consigli dei corsi di studio;
i direttori dei corsi di studio.
 
Art. 16
Consiglio di facolta'

16.1. Il consiglio di facolta' si compone del preside che lo presiede e dei professori di ruolo appartenenti alla facolta' stessa.
16.2. Le modalita' di funzionamento di ciascun consiglio di facolta' sono stabilite dal regolamento di facolta', deliberato dal consiglio nel rispetto di quanto disposto dal regolamento generale di Ateneo.
16.3. Al consiglio di facolta' spettano le attribuzioni previste dal presente statuto, dal regolamento didattico di Ateneo e dalla normativa in materia di istruzione universitaria.
16.4. In particolare, compete al consiglio di facolta':
1) proporre al consiglio di amministrazione:
le modalita' di ammissione degli studenti ai corsi;
gli insegnamenti da attivare in ciascun anno accademico e gli incarichi e contratti da conferire, per lo svolgimento dell'attivita' didattica, a professori e ricercatori di altre universita', nonche' a persone di alta qualificazione scientifica e professionale;
2) proporre al senato accademico gli atti relativi alla copertura di posti di ruolo;
3) formulare proposte, per quanto di competenza, al senato accademico su modifiche al regolamento didattico di Ateneo;
4) esprimere pareri al consiglio di amministrazione su:
a) le proposte di modifiche statutarie per le materie relative alla didattica;
b) le proposte di costituzione di nuovi centri di ricerca.
 
Art. 17
Preside di facolta'

17.1. Il preside di facolta' a' nominato dal consiglio di amministrazione dura in carica un anno e puo' essere confermato.
17.2. Il preside:
1) propone al consiglio di amministrazione la nomina dei direttori dei corsi di studio afferenti alla facolta';
2) rappresenta la facolta', ne promuove e coordina l'attivita', sovrintende al regolare funzionamento della stessa e cura l'esecuzione delle delibero del consiglio di facolta';
3) convoca e presiede il consiglio di facolta', predisponendo il relativo ordine del giorno;
4) assicura il regolare svolgimento delle attivita' didattiche della facolta';
5) e' membro di diritto del senato accademico;
6) esercita tutte le altre attribuzioni che gli competono in base alle norme di legge, di statuto e di regolamento.
 
Art. 18
Consigli dei corsi di studio

18.1. Nelle facolta' che comprendono piu' corsi di studio sono costituiti i consigli di corso di studio.
18.2. I consigli di corso di studio sono disciplinati nel regolamento generale di Ateneo per quanto riguarda le modalita' di funzionamento e nel regolamento didattico di Ateneo per quanto riguarda le competenze.
 
Art. 19
Direttori dei corsi di studio

19.1. I direttori dei corsi di studio sono proposti al consiglio di amministrazione dal preside di facolta' e durano incarica un anno e possono essere confermati. Le competenze sono definite nel regolamento didattico di Ateneo.
 
Art. 20
Dipartimenti e istituti

20.1. I dipartimenti e gli istituti sono strutture organizzative di promozione e coordinamento dell'attivita' di ricerca e di sostegno all'attivita' didattica.
20.2. Gli istituti sono costituiti per settori scientifici omogenei con i relativi insegnamenti, anche afferenti a piu' facolta'.
20.3. I professori e i ricercatori di ruolo, nonche' gli altri collaboratori all'attivita' didattica e di ricerca, afferiscono ciascuno a un solo dipartimento e a un solo istituto.
20.4. Sono organi del dipartimento e dell'istituto:
il direttore;
il consiglio di dipartimento e di istituto.
20.5. La costituzione dei dipartimenti e degli istituti, la definizione delle competenze, della composizione e delle modalita' di funzionamento dei rispettivi organi sono disciplinate nel regolamento generale di Ateneo.
 
Art. 21
Centri di ricerca

21.1. I centri di ricerca sono strutture istituite per la promozione e lo svolgimento dell'attivita' di ricerca finalizzata a specifici obiettivi.
21.2. L'Universita' «e-Campus» puo' istituire centri di ricerca anche in collaborazione con altre istituzioni universitarie e non, attraverso apposite convenzioni con enti pubblici e privati. La loro istituzione e' disposta dal consiglio di amministrazione, anche su proposta del consiglio di facolta' o del senato accademico; l'organizzazione dei centri di ricerca e' disciplinata dai rispettivi regolamenti approvati dal consiglio di amministrazione.
 
Art. 22
Strutture di servizio

22.1. Appartengono alle strutture di servizio:
la biblioteca;
il centro servizi e-learning;
le altre strutture individuate e regolamentate dal consiglio di amministrazione al fine di supportare e integrare le attivita' per la didattica, la formazione e la ricerca.
22.2. La biblioteca a' struttura di servizio a supporto delle attivita' didattiche e di ricerca. L'organizzazione della biblioteca e i servizi da essa erogati sono disciplinati in apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione.
22.3. Il centro servizi e-learning e' la struttura tecnica responsabile della progettazione e gestione della piattaforma e-learning dell'Universita' «e-Campus». L'organizzazione del centro e i servizi da esso erogati sono disciplinati in apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione.
 
Art. 23
Attivita' didattica e di ricerca

23.1. Gli insegnamenti nei corsi di studio previsti dal regolamento didattico di Ateneo sono affidati a professori e ricercatori di ruolo e a professori a contratto, nel rispetto di quanto prescritto dalla vigente normativa in materia. I contratti possono riguardare anche moduli di insegnamento corrispondenti ad argomenti specifici nell'ambito dell'insegnamento ufficiale.
23.2. L'attivita' di ricerca e' compito primario di ogni docente dell'Universita' «e-Campus».
23.3. L'Universita' «e-Campus» fornisce a ciascun docente gli strumenti necessari allo svolgimento dell'attivita' didattica e di ricerca, compatibilmente con le proprie risorse.
 
Art. 24
Professori e ricercatori

24.1. I professori e i ricercatori sono nominati dal consiglio di amministrazione su proposta delle facolta' interessate, sentito il parere del Rettore.
 
Art. 25
Docenti a contratto

25.1. I contratti di cui al comma 1 dell'art. 23 possono essere stipulati con docenti di altre universita', anche straniere, e con studiosi ed esperti di comprovata qualificazione professionale e scientifica anche di cittadinanza straniera.
25.2. I contratti di cui al comma 1 del presente articolo non danno diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Universita' «e-Campus» che li stipula.
 
Art. 26
Tutor didattici

26.1. I tutor didattici sono esperti dei contenuti, formati appositamente alla gestione dei processi cognitivi e motivazionali dell'apprendimento e degli aspetti tecnico-comunicativi della didattica on-line. Il loro ruolo si concretizza principalmente in tre forme:
come guida e consulenza individuale;
come coordinamento delle attivita' di un gruppo di studenti, cioe' di una comunita' di apprendimento;
come monitoraggio dell'andamento complessivo del gruppo di studenti.
26.2. Il regolamento didattico di Ateneo definisce in modo dettagliato i requisiti richiesti ai tutor didattici, sia formali (titolo di studio posseduto) che sostanziali (livello di competenza tecnica, metodologica e disciplinare), e le modalita' del loro contratto di assunzione.
26.3. I tutor didattici non appartengono alla docenza universitaria. Professori di ruolo o a contratto non possono svolgere le funzioni proprie dei tutor didattici.
26.4. I compiti dei tutor didattici sono indicati nella Carta dei servizi e chiaramente esemplificati agli studenti del corso prima dell'avvio dello stesso.
26.5. I tutor didattici, sotto la responsabilita' dei consigli delle strutture didattiche, possono essere chiamati a collaborare con i docenti per le attivita' di orientamento e di tutorato previste dal comma 2 dell'art. 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341.
26.6. L'Universita' «e-Campus» puo' istituire il servizio di tutorato anche in collaborazione, con altre istituzioni universitarie oppure con ente pubblico o privato purche' di comprovata esperienza nel campo della formazione e apprendimento realizzati attraverso l'utilizzo di tutor.
Suddetta forma di collaborazione con altra istituzione universitaria o ente dovra' essere regolata da apposita convenzione che determinera' i criteri, le modalita', i tempi, le condizioni economiche ed eventuali incompatibilita'.
 
Art. 27
Collegio di disciplina

27.1. Il collegio di disciplina svolge funzioni istruttorie nell'ambito dei procedimenti disciplinari promossi nei confronti dei professori e ricercatori ed esprime in merito parere conclusivo per ogni fatto che comporta l'irrogazione di una sanzione superiore alla censura.
27.2. Il collegio e' nominato dal Rettore, sentito il senato accademico, ed e' composto da tre professori ordinari, tre professori associati e tre ricercatori a tempo indeterminato piu' rispettivi supplenti tutti in regime di tempo pieno. Un professore ordinario svolge le funzioni di presidente del collegio.
27.3. I componenti del collegio restano in carica per tre anni consecutivi con mandato rinnovabile per una sola volta.
27.4. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al Rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione piu' grave della censura, tra quelle previste dall'art. 87 del testo unico della legge sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio di disciplina formulando motivata proposta.
27.5. Il collegio di disciplina si esprime entro trenta giorni dalla proposta con parere vincolante, udito il Rettore ovvero un suo delegato, nonche' il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistiti da un difensore di fiducia. Il parere del collegio formulato sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare, sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare, e' trasmesso al consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contradditorio.
27.6. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il consiglio di amministrazione provvede ad infliggere la sanzione o a disporre l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal collegio di disciplina.
27.7. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 5 non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di trasmissione degli atti al consiglio di amministrazione. Il termine e' sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina ovvero del consiglio di amministrazione nel caso in cui ne sia impedito il regolare funzionamento per il contestuale svolgimento delle necessarie operazioni di formazione dei predetti organi. Il termine e', altresi', sospeso, per non piu' di due volte e per un periodo non eccedente sessanta giorni per ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti istruttori. Il Rettore e' tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal collegio.
 
Art. 28
Strutture amministrative

28.1. L'organizzazione della struttura amministrativa e' determinata dal consiglio di amministrazione.
28.2. Il Direttore generale, ove nominato dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 11, comma 3, punto 3 del presente statuto:
1) formula proposte al consiglio di amministrazione ai fini della elaborazione di programmi, di direttive e di progetti di competenza degli organi di governo e cura l'attuazione dei programmi stessi;
2) partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione;
3) opera sulla base di specifiche deleghe conferite dal consiglio di amministrazione.
28.3. Il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, puo' nominare un direttore amministrativo specificandone compiti e attribuzioni.
 
Art. 29
Nucleo di valutazione di Ateneo

29.1. Il nucleo di valutazione di Ateneo ha il compito di verificare, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse, la produttivita' della ricerca e della didattica, nonche' l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione amministrativa.
29.2. Il nucleo e' composto da cinque membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico. I componenti sono nominati dal Rettore, su designazione del consiglio di amministrazione, che individua anche il presidente. Durano in carica per tre anni.
29.3. Il nucleo di valutazione di Ateneo opera su indicazione degli organi centrali di governo dell'Universita' «e-Campus» ai quali riferisce con relazione annuale.
29.4. L'Universita' «e-Campus» assicura al nucleo di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie, nonche' la pubblicita' e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
 
Art. 30
Sistema di valutazione esterno

30.1. L'Universita' «e-Campus» puo' avvalersi di un sistema di valutazione esterno delle attivita' didattiche e degli interventi di sostegno al diritto allo studio affidato a un centro di ricerca qualificato specializzato nella valutazione degli apprendimenti.
 
Art. 31
Collegio dei revisori dei conti

31.1. Il collegio dei revisori dei conti esercita poteri di controllo predisponendo le relazioni al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo e le variazioni al bilancio di previsione dell'Universita' «e-Campus».
Compie inoltre tutte le verifiche necessarie per assicurare il regolare andamento della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale.
31.2. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi e da due supplenti scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Due membri effettivi e un membro supplente sono nominati dal presidente della Fondazione.
31.3. Il presidente del collegio dei revisori dei conti e' nominato dal presidente della Fondazione tra i componenti effettivi. Il presidente e i componenti del collegio dei revisori durano in carica due anni e possono essere confermati.
 
Art. 32
Disposizioni applicabili in via transitoria

32.1. In sede di prima applicazione del presente statuto, e per un periodo non superiore a sessanta mesi, le funzioni del consiglio di amministrazione dell'Universita' «e-Campus» sono svolte dal consiglio di amministrazione della Fondazione.
32.2. Il termine di cui al primo comma puo' essere prorogato, su proposta del presidente onorario della Fondazione, per un ulteriore periodo di settantadue mesi.
32.3. In sede di prima applicazione del presente statuto e per un periodo non superiore a sessanta mesi le funzioni del senato accademico e dei consigli di facolta' vengono demandate a un Comitato tecnico ordinatore composto da almeno quattro professori di prima fascia e due di seconda fascia nominati dal consiglio di amministrazione della Fondazione.
32.4. Il presidente del Comitato ordinatore, che per lo stesso periodo massimo di sessanta mesi svolge anche le funzioni di Rettore, viene nominato dal consiglio di amministrazione della Fondazione tra i professori di prima fascia del Comitato stesso.
32.5. Il Comitato tecnico ordinatore cessera' dalle sue funzioni all'atto di insediamento degli organi previsti dal presente statuto.
32.6. Il termine di cui al terzo comma puo' essere prorogato con delibera del consiglio di amministrazione, per un ulteriore periodo non superiore di settantadue mesi, nel caso in cui le facolta' di Ateneo non risultano regolarmente costituite alla scadenza del predetto termine.
 
Art. 33
Devoluzione del patrimonio

33.1. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, l'Universita' «e-Campus» dovesse cessare l'attivita' o essere privata della personalita' giuridica o dell'autonomia, il suo patrimonio sara' devoluto dal consiglio di amministrazione alla Fondazione.
 
Art. 34
Entrata in vigore

34.1. Il presente statuto entra in vigore a decorrere dalla data di approvazione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi del decreto interministeriale 17 aprile 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2003.
Novedrate, 5 marzo 2015

Il Presidente: Bartolini
 
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