Gazzetta n. 67 del 21 marzo 2015 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI MILANO-BICOCCA
DECRETO RETTORALE 3 marzo 2015
Modifiche allo statuto.

Art. I
Emanazione

Sono emanate le modifiche dello statuto dell'Universita' degli studi di Milano - Bicocca di seguito elencate:
- l'art. 1 e' sostituito dal seguente:
"Art. 1 (Principi generali). - 1. L'Universita' degli studi di Milano - Bicocca [d'ora in avanti: Universita'] e' una comunita' ad autonomia costituzionalmente garantita nell'ambito dei principi fissati dalle leggi dello Stato e ordinata in forma di istituzione pubblica dotata di personalita' giuridica.
2. Fine dell'Universita' e' concorrere allo sviluppo della societa' attraverso la promozione culturale e civile della persona e l'elaborazione di una cultura fondata sui valori universali dei diritti umani, della pace, della solidarieta' internazionale e della salvaguardia dell'ambiente. Persegue tale fine attraverso l'attivita' di ricerca scientifica, il trasferimento e la valorizzazione dei risultati della ricerca e attraverso l'istruzione superiore. Alla realizzazione di questo fine partecipano a pieno titolo, nell'ambito delle rispettive competenze, funzioni e responsabilita', docenti, studenti e personale tecnico-amministrativo.
3. L'Universita', partecipa, inoltre, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, alla formazione permanente e all'aggiornamento professionale.
4. L'Universita' opera ispirandosi a principi di responsabilita', promuovendo e valorizzando il merito, per favorire lo sviluppo di un sapere critico, aperto allo scambio di informazioni e all'interazione con altre culture. In conformita' ai principi costituzionali, afferma il proprio carattere pluralistico e laico e la propria indipendenza da ogni condizionamento e discriminazione di carattere etnico, ideologico, religioso, politico, economico, di genere e di orientamento sessuale; assicura inoltre pari opportunita' sotto ogni profilo.
5. L'Universita' svolge le sue funzioni istituzionali in conformita' agli obiettivi generali della propria politica culturale di ricerca e di insegnamento e, nel rispetto della liberta' dei singoli, predispone specifici programmi e progetti di sviluppo nelle diverse aree culturali.
6. L'Universita' organizza al suo interno la valutazione del raggiungimento delle proprie finalita' istituzionali, con particolare riferimento alla qualita' della ricerca e della didattica, secondo criteri congrui con quelli utilizzati dalle agenzie di valutazione nazionali e internazionali. Si impegna a incentivare le strutture didattiche e di ricerca valutate positivamente e ad adottare politiche di riforma per quelle che ricevono una valutazione non positiva.
7. L'Universita' informa la propria azione all'osservanza dei principi di semplificazione, di trasparenza, di pubblicita' e di partecipazione e a criteri di efficacia ed efficienza, garantendo l'accessibilita' delle informazioni relative all'Ateneo. Impronta l'organizzazione e il funzionamento di ogni suo ambito ai principi dell'imparzialita' e del buon andamento dell'azione amministrativa.
8. L'Universita' partecipa alla programmazione pluriennale della ricerca scientifica e tecnologica e al piano nazionale di sviluppo del sistema universitario. Concorre inoltre alla programmazione regionale sanitaria. Al fine di garantire un'appropriata formazione culturale e professionale ai propri studenti, essa incentiva rapporti di cooperazione, atti convenzionali, contratti e ogni forma di accordo con amministrazioni dello Stato, nonche' con soggetti pubblici o privati.
9. L'Universita' include l'internazionalizzazione tra i propri fini istituzionali e riconosce la propria appartenenza allo spazio europeo della ricerca e allo spazio europeo dell'istruzione e della formazione. L'Universita' appoggia e favorisce la dimensione internazionale dei programmi di ricerca e formazione anche mediante la stipula di accordi con istituzioni europee ed extraeuropee al fine di promuovere la partecipazione a reti internazionali, di attivare titoli di studio multipli e congiunti, di incrementare l'accoglimento di studenti, ricercatori e docenti stranieri, di incentivare la mobilita' dei propri studenti, dei ricercatori e del personale docente e tecnico-amministrativo, garantendo il pieno riconoscimento delle attivita' svolte all'estero. L'Universita' si impegna nella realizzazione di attivita' di studio e di insegnamento in lingua straniera."
- l'art. 7 e' sostituito dal seguente:
"Art. 8 (Rettore). - 1. Il Rettore rappresenta l'Universita' a ogni effetto di legge e svolge funzioni generali di indirizzo e di coordinamento delle attivita' didattiche e scientifiche. Promuove e attua strategie per lo sviluppo dell'Ateneo intese a garantire e potenziare il perseguimento dei fini istituzionali secondo criteri di qualita' e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito. Assicura l'unitarieta' degli indirizzi espressi dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione ed e' responsabile dell'attuazione delle loro deliberazioni. Garantisce il corretto trasferimento delle informazioni agli organi dell'Ateneo.
2. Il Rettore, in particolare:
a) convoca e presiede il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione, predisponendone l'ordine del giorno, ne coordina le attivita' e vigila sull'esecuzione delle rispettive delibere;
b) emana lo statuto e i regolamenti dell'Universita', assicurando la loro osservanza e la raccolta in forma ufficiale;
c) propone il documento di programmazione triennale di Ateneo;
d) propone il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo;
e) propone al Consiglio di amministrazione la nomina del Direttore generale, sentito il Senato accademico;
f) impartisce le direttive per assicurare il buon andamento delle attivita';
g) vigila sul patrimonio, sul regolare funzionamento delle strutture e sulla corretta gestione dell'Ateneo;
h) garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei docenti, nonche' i diritti degli studenti;
i) procede, con propri decreti, verificata la legittimita' degli atti relativi, all'assunzione dei docenti, all'assunzione dei ricercatori a tempo determinato e ai passaggi di ruolo dei docenti in servizio;
j) esercita l'autorita' disciplinare nei confronti del personale docente secondo la normativa vigente;
k) firma gli accordi in materia didattica, scientifica e culturale e ogni altro contratto, atto o convenzione la cui sottoscrizione non sia affidata al Direttore generale o ai responsabili delle strutture decentrate, in quanto delegati;
l) adotta, in situazioni di comprovata urgenza, provvedimenti di competenza del Senato accademico o del Consiglio di amministrazione, sottoponendoli, per la ratifica, agli organi competenti nella prima seduta utile;
m) esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo Statuto.
3. Il Rettore e' eletto tra i professori ordinari in servizio presso le Universita' italiane che abbiano optato o che optino per il regime di impegno a tempo pieno in caso di elezione ed e' nominato secondo la normativa vigente. Il mandato del Rettore dura sei anni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10 comma 5, e non e' rinnovabile.
4. L'elettorato attivo spetta:
a) ai professori di ruolo;
b) ai ricercatori;
c) a tutto il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato con voto ponderato del quindici per cento;
d) ai rappresentanti degli studenti eletti negli organi di governo, nel Nucleo di valutazione e nel Consiglio degli studenti.
Il quorum per l'elezione del Rettore e' costituito dal numero dei soggetti di cui alle lettere a), b) e d) e dalla percentuale relativa al numero complessivo del personale tecnico-amministrativo di cui al precedente punto c).
5. Le elezioni del Rettore sono indette con provvedimento del Decano dell'Universita' almeno sei mesi prima della naturale scadenza.
6. Nel caso di cessazione anticipata dalla carica, le elezioni sono indette dal Decano dell'Universita' entro quindici giorni. La prima votazione e' fissata non prima di quarantacinque giorni dalla cessazione. Il Rettore e' eletto entro sessanta giorni dalla cessazione.
7. Il Rettore e' eletto:
a) nelle prime due votazioni a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto;
b) nella terza votazione a maggioranza assoluta dei votanti, purche' alla votazione abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto;
c) nella quarta votazione con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti, purche' vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto.
In ognuna delle votazioni, si procede comunque allo spoglio dei voti.
8. E' eletto chi ha riportato il maggior numero di voti; in caso di parita', e' eletto chi ha maggiore anzianita' nel ruolo e, in caso di ulteriore parita', chi ha maggiore anzianita' anagrafica."
- l'art. 8 e' sostituito dal seguente:
"Art. 9 (Pro-Rettore vicario, Pro-Rettori e delegati del Rettore). - 1. Il Rettore nomina con proprio decreto il Pro-Rettore vicario, scelto tra i professori ordinari che abbiano optato o che optino per il regime di impegno a tempo pieno, con compiti di supplenza in tutte le sue funzioni nei casi d'impedimento o di assenza temporanei. In tutti i suddetti casi spettano al Pro-Rettore vicario i poteri, i diritti e gli obblighi del titolare della carica.
2. Il Rettore puo' inoltre nominare, fra i professori di ruolo, suoi delegati con la qualifica di Pro-Rettore, per l'assolvimento di specifiche funzioni o particolari compiti.
3. Il Rettore puo' nominare fra i docenti suoi delegati.
4. Il Pro-Rettore vicario, i Pro-Rettori e i delegati restano in carica per tutta la durata del mandato del Rettore che li ha nominati, fatta salva la possibilita' di revoca in qualunque momento."
- l'art. 9 e' sostituito dal seguente:
"Art. 10 (Mozione di sfiducia). - 1. Una mozione di sfiducia al Rettore puo' essere proposta, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato, da almeno un terzo dei componenti del Senato accademico.
2. La mozione e' messa all'ordine del giorno della prima seduta utile del Senato accademico ed e' votata a scrutinio segreto. Essa si intende approvata qualora ottenga il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti.
3. La votazione per la mozione di sfiducia e' indetta dal Decano dell'Universita' entro trenta giorni dall'approvazione di cui al comma 2 del presente articolo.
4. La mozione, se approvata, viene sottoposta al corpo elettorale costituito dagli aventi diritto all'elezione del Rettore secondo l'art. 8, comma 4. Si intende approvata qualora ottenga un numero di voti favorevoli superiore al cinquanta per cento dei votanti, purche' alla votazione abbiano partecipato almeno i due terzi degli aventi diritto.
5. Nel caso di cui al precedente comma 4 il Rettore decade dalla carica. Il Decano dell'Ateneo svolge l'ordinaria amministrazione fino all'elezione del nuovo Rettore ai sensi degli articoli 8, comma 6 e 58, comma 1."
- l'art. 10 e' sostituito dal seguente:
"Art. 11 (Senato accademico). - 1. Il Senato accademico concorre alla definizione delle linee programmatiche, strategiche e di sviluppo dell'Ateneo. Formula proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti. Svolge funzioni di coordinamento e raccordo con i Dipartimenti e con le eventuali strutture di coordinamento didattico e ne dirime le eventuali controversie.
2. Il Senato accademico formula proposte e pareri obbligatori, in particolare:
a) sul documento di programmazione triennale dell'Ateneo;
b) sull'offerta formativa annuale, i regolamenti didattici e i piani didattici, sentiti i Dipartimenti e le Scuole;
c) sull'attivazione, modifica, soppressione di corsi, sedi, Scuole e Dipartimenti;
d) sull'andamento e lo sviluppo delle attivita' di ricerca e sulla loro valorizzazione anche attraverso l'utilizzo di forme associative ai sensi dell'art. 41;
e) sulla determinazione di tasse e contributi a carico degli studenti, sugli esoneri e borse di studio e sui criteri per l'assegnazione delle medesime;
f) sull'attribuzione del Fondo di Ateneo per la premialita' di professori e ricercatori.
3. Il Senato accademico formula parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale, sul conto consuntivo, sul Regolamento di amministrazione e contabilita' nonche' sull'incarico di Direttore generale.
4. Il Senato accademico approva il Regolamento generale d'Ateneo e, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, i regolamenti di didattica e di ricerca, compresi quelli delle Scuole e dei Dipartimenti, nonche' il Codice etico.
5. Il Senato accademico definisce i criteri connessi alla costituzione dei Consigli di coordinamento didattico e dei Coordinatori di corso di studio.
6. Il Senato accademico delibera sulle proposte di previsione dei Coordinatori di corso di studio.
7. Il Senato accademico puo' proporre al corpo elettorale una mozione di sfiducia al Rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato, secondo le modalita' di cui all'art. 10.
8. Il Senato accademico e' composto:
a) dal Rettore che lo presiede;
b) da dodici docenti di ruolo, di cui quattro Direttori di Dipartimento, sei professori di ruolo e due ricercatori di ruolo;
c) da tre rappresentanti degli studenti eletti secondo la normativa vigente;
d) da due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo eletti in unico collegio.
9. Le elezioni dei Direttori di Dipartimento si svolgono in quattro collegi costituiti dai professori e dai ricercatori dei Dipartimenti raggruppati nelle seguenti macroaree:
a) Scienze;
b) Medicina e Chirurgia;
c) Giurisprudenza - Economia - Statistica;
d) Sociologia - Psicologia - Formazione.
Nell'elezione dei Direttori di Dipartimento la macroarea e' composta dai professori e dai ricercatori afferenti ai Dipartimenti che fanno parte della macroarea stessa.
I professori e i ricercatori di ogni macroarea votano, esprimendo una sola preferenza, per eleggere un Direttore di Dipartimento tra i Direttori dei Dipartimenti afferenti alla macroarea di loro pertinenza.
10. Le elezioni delle rappresentanze dei professori di ruolo si svolgono in quattro collegi costituiti dai professori dei Dipartimenti raggruppati nelle seguenti macroaree:
a) Scienze;
b) Medicina e Chirurgia;
c) Giurisprudenza - Economia - Statistica;
d) Sociologia - Psicologia - Formazione.
Nell'elezione delle rappresentanze dei professori di ruolo la macroarea e' composta dai professori afferenti ai Dipartimenti che fanno parte della macroarea stessa.
Per la rappresentanza dei professori di ruolo, i professori di ogni macroarea votano, esprimendo una sola preferenza.
Risultano eletti i sei professori che hanno ottenuto il maggior numero di voti, di cui almeno un professore per ogni macroarea.
11. Le elezioni delle rappresentanze dei ricercatori di ruolo si svolgono in due collegi costituiti dai ricercatori dei Dipartimenti raggruppati nelle seguenti aggregazioni:
a) aggregazione Scienze - Medicina e Chirurgia;
b) aggregazione Giurisprudenza - Economia - Statistica - Sociologia - Psicologia - Formazione.
I ricercatori di ogni aggregazione votano, esprimendo una sola preferenza, per eleggere il rappresentante dei ricercatori di ruolo tra i ricercatori afferenti all'aggregazione di loro pertinenza.
Risultano eletti i due ricercatori che hanno ottenuto il maggior numero di voti all'interno del proprio collegio.
12. Le procedure elettorali saranno oggetto di apposito Regolamento.
13. Il Senato accademico dura in carica tre anni accademici, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti che durano in carica due anni, i componenti possono essere rieletti consecutivamente una sola volta. I componenti sono nominati con decreto del Rettore.
14. Partecipa alle sedute del Senato accademico il Pro-Rettore vicario senza diritto di voto.
15. Partecipa altresi' alle sedute del Senato accademico, senza diritto di voto, il Direttore generale che svolge le funzioni di segretario, assistito per la verbalizzazione da un funzionario da lui designato."
- l'art. 11 e' sostituito dal seguente:
"Art. 12 (Consiglio di amministrazione). - 1. Il Consiglio di amministrazione esercita le funzioni di indirizzo strategico e di sviluppo dell'Ateneo, tenuto conto delle proposte e dei pareri del Senato accademico e nel rispetto delle prerogative delle strutture di didattica e di ricerca.
2. Il Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico laddove previsto dal presente Statuto, in particolare:
a) approva, su proposta del Rettore, il documento di programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale; determina le risorse finanziarie e di personale destinate alle strutture dell'Ateneo;
b) approva, su proposta del Rettore, il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo e li trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e al Ministero dell'economia e finanze;
c) delibera l'ammontare delle tasse e degli altri contributi universitari e stabilisce la quota da destinare alle esigenze dei corsi di studio;
d) delibera gli esoneri dalle tasse e dai contributi, l'importo delle borse di studio a favore degli studenti e degli assegni di ricerca, nonche' le altre forme di contribuzione economica;
e) vigila sulla sostenibilita' finanziaria delle attivita' dell'Ateneo;
f) approva l'attivazione, la modifica e la soppressione di corsi, sedi, Scuole e Dipartimenti;
g) attribuisce i corsi di studio, le scuole di specializzazione e i corsi di dottorato a ciascun Dipartimento;
h) approva la partecipazione a forme associative destinate a potenziare le attivita' di ricerca;
i) approva la costituzione di centri di servizio di interesse dell'Ateneo;
j) approva il Regolamento di amministrazione e contabilita';
k) conferisce, su proposta del Rettore, l'incarico di Direttore generale;
l) adotta, ai sensi dell'art. 19 i provvedimenti disciplinari relativamente ai professori e ricercatori;
m) approva la proposta di chiamata da parte del Dipartimento dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori. In caso di non approvazione motiva la delibera;
n) delibera sull'attribuzione del Fondo di Ateneo per la premialita' di professori e ricercatori come individuati dalla normativa vigente;
o) delibera, sentito il Senato accademico, l'inquadramento, nel ruolo dei professori associati, dei ricercatori a tempo determinato che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale nell'ambito delle risorse disponibili ai sensi della normativa vigente;
p) esprime parere, per gli aspetti di sua competenza, sui regolamenti di didattica e di ricerca, compresi quelli delle Scuole e dei Dipartimenti, nonche' sul Codice etico ai sensi dell'art. 3, comma 4;
q) delibera i bandi per l'affidamento dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture nei casi in cui sia necessario attivare una procedura a evidenza pubblica;
r) approva, in coerenza con il documento di programmazione di cui alla lettera a), il piano della performance, nonche' gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale e la conseguente relazione sulla performance;
s) approva l'ammontare delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa;
t) esercita tutte le altre competenze previste dalla legge e dai regolamenti di Ateneo.
3. Il Consiglio di amministrazione e' composto da:
a) il Rettore che lo presiede;
b) otto componenti, di cui cinque interni all'Ateneo e tre esterni all'Ateneo, in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di esperienza professionale e scientifica di alto livello e di eventuali ulteriori requisiti determinati dal Senato accademico;
c) due studenti eletti secondo la normativa vigente.
4. I componenti di cui al comma 3, lettera b) del presente articolo sono scelti dal Senato accademico tra candidature presentate a seguito di avviso pubblico di selezione, secondo quanto disposto dal Regolamento generale d'Ateneo.
5. Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni solari a partire dal primo gennaio, ad eccezione degli studenti che restano in carica due anni. I componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Rettore. Il mandato dei componenti puo' essere rinnovato consecutivamente una sola volta.
6. La scelta dei componenti del Consiglio di amministrazione avviene, ove possibile, nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunita' tra i generi.
7. Il Presidente del Collegio dei revisori dei conti o un suo delegato e il Direttore generale partecipano senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di amministrazione. Il Direttore generale svolge le funzioni di segretario, assistito per la verbalizzazione da un funzionario da lui designato."
- l'art. 13 e' sostituito dal seguente:
"Art. 14 (Consiglio degli studenti). - 1. Il Consiglio degli studenti e' la struttura preposta all'organizzazione autonoma degli studenti dell'Universita', nonche' alla diffusione delle informazioni di interesse degli stessi.
2. Il Consiglio esprime parere:
a) sul Regolamento didattico d'Ateneo;
b) sul Regolamento degli Studenti;
c) sul Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca;
d) sulla determinazione dei contributi e delle tasse a carico degli studenti;
e) sulla determinazione delle borse di studio a favore dei dottorandi;
f) sugli interventi di attuazione del diritto allo studio;
g) su questioni relative agli interventi per la qualita' della didattica, l'orientamento, il job placement e i servizi agli studenti dell'Ateneo, su richiesta degli organi di governo o del Presidio di qualita'.
3. Il Consiglio designa la rappresentanza studentesca negli organi esterni all'Ateneo se non diversamente previsto dalla normativa vigente.
4. Il Consiglio puo' fare proposte e sollecitare inchieste conoscitive a tutti gli organi accademici su argomenti inerenti l'attivita' didattica, i servizi per gli studenti e il diritto allo studio.
5. Il Consiglio degli studenti e' composto:
a) da ventuno rappresentanti, di cui almeno un rappresentante per ogni Dipartimento, eletti in un collegio composto dagli iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale dell'Universita';
b) dai rappresentanti degli iscritti ai corsi di dottorato eletti nel Consiglio della Scuola di Dottorato.
6. Il Consiglio elegge al proprio interno il presidente e il segretario.
7. Il Consiglio resta in carica due anni e i componenti sono nominati con decreto del Rettore.
8. Il Rettore garantisce al Consiglio le risorse e le strutture necessarie all'espletamento dei propri compiti."
- l'art. 14 e' sostituito dal seguente:
"Art. 15 (Consiglio del personale tecnico-amministrativo). - 1. Il Consiglio del personale tecnico-amministrativo e' un organo collegiale con funzioni consultive e propositive, fatte salve le prerogative del Direttore generale e delle rappresentanze sindacali, sulle materie a quest'ultime affidate dalla contrattazione collettiva.
2. Il Consiglio puo' formulare proposte su specifiche problematiche concernenti le attivita' tecniche e amministrative da trasmettere al responsabile di riferimento.
Il Consiglio in particolare:
a) esprime parere sui regolamenti di interesse per il personale tecnico-amministrativo di competenza degli organi di governo e li trasmette al Direttore generale;
b) esprime pareri e formula proposte sui piani generali di aggiornamento e formazione professionale e sulle qualita' delle attivita' formative erogate e li trasmette al Direttore generale;
c) puo' formulare proposte inerenti le attivita' nei settori della cultura, dello sport e del tempo libero da inoltrare all'ufficio competente;
d) puo' formulare proposte al Comitato unico di garanzia sul tema del benessere organizzativo;
e) esercita inoltre ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti.
3. Il Consiglio, per lo svolgimento delle funzioni propositive dell'organo, puo':
a) presentare al Rettore il piano della attivita' con indicazione delle risorse necessarie all'espletamento dei propri compiti istituzionali;
b) collaborare con altre istituzioni su progetti inerenti il personale tecnico-amministrativo;
c) presentare proposte di progetti di sviluppo al Rettore, al Consiglio di amministrazione e al Senato accademico;
d) proporre l'organizzazione di eventi istituzionali di divulgazione delle risultanze delle attivita' svolte.
4. Le strutture amministrative e tecniche dell'Ateneo sono tenute a fornire i dati e le informazioni necessarie al Consiglio per lo svolgimento delle proprie attivita'.
5. Il Consiglio e' composto da un numero di rappresentanti non superiore a quindici, in modo tale che siano rappresentate l'area funzionale amministrativa e l'area funzionale tecnico - scientifica elaborazione dati e socio sanitaria.
Il numero dei rappresentanti per ogni area funzionale e' indicato nel Regolamento generale di Ateneo.
6. Il Consiglio resta in carica tre anni accademici e i componenti sono nominati con decreto del Rettore.
7. Il Consiglio, nella prima seduta, elegge a maggioranza assoluta dei componenti al proprio interno il presidente e il segretario. Il vice presidente e' eletto a maggioranza assoluta dei componenti fra gli eletti di un'altra area funzionale, diversa da quella a cui appartiene il presidente. Il ruolo e le funzioni del presidente, del vice presidente e del segretario sono disciplinati nel regolamento di funzionamento adottato dal Consiglio."
- l'art. 15 e' sostituito dal seguente:
"Art. 16 (Nucleo di valutazione). - 1. Il Nucleo di valutazione e' l'organo dell'Universita' preposto alla valutazione delle attivita' di didattica, di ricerca e amministrative.
2. Il Nucleo e' nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Rettore, sentito il Senato accademico.
3. Il Nucleo e' formato da sette componenti, compreso il Coordinatore, almeno quattro esterni all'Ateneo, di cui:
a) sei componenti in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale, almeno due dei quali esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico;
b) uno studente eletto secondo la normativa vigente.
4. Il Coordinatore del Nucleo e' individuato tra i professori di ruolo dell'Ateneo.
5. La scelta dei componenti del Nucleo avviene, ove possibile, nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunita' tra i generi.
6. Il Nucleo resta in carica tre anni accademici a eccezione della rappresentanza studentesca che resta in carica due anni. I suoi componenti possono essere confermati consecutivamente nell'incarico una sola volta.
7. Ai fini dello svolgimento delle proprie attivita', il Nucleo adotta idonei parametri di riferimento, ivi compresi quelli fissati dagli organi nazionali deputati alla valutazione del sistema universitario.
8. Il Nucleo dispone di piena autonomia operativa. A tal fine l'Universita' garantisce il supporto amministrativo e logistico, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie, nonche' la pubblicita' e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. Il Nucleo puo' convocare per audizioni i responsabili delle diverse strutture dell'Universita', i quali sono tenuti a fornire le informazioni richieste.
9. Il Nucleo in particolare:
a) verifica la qualita' e l'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle Commissioni paritetiche ai sensi dell'art. 33;
b) verifica l'attivita' di ricerca svolta dalle strutture dell'Ateneo;
c) verifica la congruita' del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento;
d) redige annualmente una relazione sulle attivita' formative e di ricerca dell'Ateneo anche sulla base delle relazioni predisposte dai Dipartimenti, dalle Scuole e dalle Commissioni paritetiche e le trasmette al Rettore, al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione;
e) valuta gli interventi e il corretto utilizzo delle risorse pubbliche;
f) valida la relazione sulla performance;
g) propone al Consiglio di amministrazione la valutazione annuale dei dirigenti e l'attribuzione della loro retribuzione di risultato;
h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunita';
i) esprime parere vincolante sull'attivazione dei corsi di studio;
j) esprime parere sul bilancio di previsione;
k) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e dell'integrita' dei controlli interni;
l) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalita';
m) cura annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo;
n) acquisisce periodicamente, tramite il Presidio della qualita', le opinioni degli studenti frequentanti sulle attivita' didattiche, redige e trasmette una apposita relazione annuale al Ministero e ai competenti organi di valutazione nazionale;
o) esercita tutte le altre competenze previste dalla legge e dai regolamenti d'Ateneo."
- l'art. 19 e' sostituito dal seguente:
"Art. 19 (Collegio di disciplina). - 1. L'Universita' istituisce un Collegio di disciplina competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari a carico di professori e ricercatori e a esprimere in merito parere conclusivo in conformita' a quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio tra pari, nel rispetto del contraddittorio.
3. Il Collegio e' costituito da tre sezioni effettive e da tre sezioni supplenti. Ciascuna sezione e' costituita da tre componenti effettivi e da un componente vicario. Le prime sezioni, di cui una effettiva e una supplente, sono composte da professori ordinari con competenza a operare solo nei confronti dei professori ordinari; le seconde sezioni, di cui una effettiva e una supplente, sono composte da professori associati con competenza a operare solo nei confronti dei professori associati; le terze sezioni, di cui una effettiva e una supplente, sono composte da ricercatori di ruolo con competenza a operare solo nei confronti dei ricercatori.
4. I componenti del Collegio sono scelti dal Senato accademico, con votazione riservata ai soli docenti e nominati con decreto del Rettore, devono essere in regime di tempo pieno, restano in carica per tre anni e sono immediatamente rinnovabili una sola volta.
5. La scelta dei componenti del Collegio di disciplina avviene, ove possibile, nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunita' tra i generi.
6. Qualora il procedimento disciplinare riguardi professori di fascia diversa o professori e ricercatori il Collegio si riunisce in seduta a sezioni riunite. Esaurita la discussione la seduta a sezioni riunite si scioglie e le sezioni coinvolte deliberano separatamente sul procedimento disciplinare di propria competenza.
7. Il docente piu' anziano nel ruolo di ciascuna sezione assume le funzioni di presidente.
In caso di seduta a sezioni riunite presiede il professore piu' anziano in ruolo nella fascia piu' elevata.
In caso di assenza di un componente effettivo subentra il vicario della medesima sezione.
8. Le delibere del Collegio sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti e, in caso di parita' dei voti, prevale il voto del presidente.
9. Le sezioni supplenti del Collegio operano qualora il procedimento disciplinare riguardi uno o piu' componenti delle sezioni effettive del Collegio.
10. Qualora il procedimento disciplinare riguardi componenti di sezioni effettive del Collegio diverse, le corrispondenti sezioni supplenti operano a sezioni riunite.
Esaurita la discussione, la seduta a sezioni riunite si scioglie e le sezioni coinvolte deliberano separatamente sul procedimento disciplinare di propria competenza.
11. Qualora il procedimento disciplinare riguardi docenti appartenenti a categorie diverse, di cui almeno uno componente di una sezione effettiva del Collegio, la sezione supplente corrispondente alla fascia del docente componente di sezione effettiva sottoposto a procedimento disciplinare e la sezione effettiva corrispondente alla fascia del docente, non componente di sezione sottoposto a procedimento disciplinare, operano a sezioni riunite. Esaurita la discussione la seduta a sezioni riunite si scioglie e le sezioni coinvolte deliberano separatamente sul procedimento disciplinare di propria competenza.
12. All'atto dell'assunzione della delibera, le sezioni supplenti terminano il proprio compito e le sezioni effettive vengono reinsediate, con l'eccezione del componente o dei componenti oggetto della procedura disciplinare e per il quale o per i quali sia stato emanato un provvedimento sanzionatorio.
13. Il provvedimento sanzionatorio determina la decadenza dall'incarico di componente del Collegio.
14. Il procedimento disciplinare si svolge in conformita' a quanto previsto dalla normativa vigente.
15. In caso di cessazione anticipata dall'incarico e decadenza di componente del Collegio ai sensi del comma 13 del presente articolo si procede alla sostituzione con altro componente effettivo scelto nei modi di cui al comma 4 del presente articolo. Il sostituto non puo' essere scelto ne' tra i componenti vicari, ne' tra i componenti delle sezioni supplenti."
- l'art. 20 e' sostituito dal seguente:
"Art. 20 (Comitato etico). - 1. Il Comitato etico ha il compito di tutelare i diritti, la dignita', l'integrita', il benessere fisico e psicologico di esseri umani coinvolti in ricerche, nonche' di evitare che vengano arrecate inutili sofferenze agli animali nello svolgimento di sperimentazioni. A tale fine, il Comitato esprime pareri motivati su richiesta di singoli ricercatori o di strutture didattiche e scientifiche. Il Comitato puo' promuovere inoltre la riflessione, la formazione e la discussione pubblica per favorire lo sviluppo di una sensibilita' etica.
2. Il Comitato si ispira ai criteri di valutazione specifici per le diverse aree disciplinari, accettati in sede internazionale e condivisi dalla comunita' scientifica internazionale.
3. Il Comitato ha composizione multidisciplinare ed e' costituito da sette esperti, di cui almeno uno in bioetica e uno in scienze giuridiche. Almeno un componente deve essere esterno all'Ateneo. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Rettore. Il Comitato resta in carica tre anni accademici. I suoi componenti possono essere riconfermati nell'incarico.
4. La scelta dei componenti del Comitato etico avviene, ove possibile, nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunita' tra i generi.
5. Il Comitato elegge al proprio interno il presidente e il segretario.
6. I componenti del Comitato sono tenuti alla segretezza sugli atti connessi alla propria attivita'."
- l'art. 22 e' sostituito dal seguente:
"Art. 22 (Comitato per lo sport universitario). - 1. Il Comitato per lo sport universitario:
a) coordina e promuove le attivita' sportive a vantaggio degli studenti e del personale universitario;
b) sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi e delle risorse economico-finanziarie a esso assegnate;
c) esercita le altre competenze previste dalla normativa vigente.
2. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Rettore.
3. Il Comitato e' composto:
a) dal Rettore o da un suo delegato con funzioni di presidente;
b) da due rappresentanti degli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti;
c) da due rappresentanti eletti degli studenti;
d) dal Direttore generale, o da un suo delegato, con funzioni di segretario;
e) da un rappresentante eletto del personale tecnico-amministrativo.
4. Il Comitato resta in carica tre anni accademici a eccezione delle rappresentanze studentesche che restano in carica due anni.
5. I suoi componenti eletti possono essere confermati consecutivamente nell'incarico una sola volta.
6. La gestione degli impianti sportivi e lo svolgimento delle altre attivita' e' affidata, mediante convenzione, agli enti sportivi legalmente riconosciuti che perseguono come finalita' la pratica e la diffusione dello sport universitario e l'organizzazione di manifestazioni sportive universitarie a carattere nazionale e internazionale. Tali enti presentano annualmente una relazione sulle attivita' svolte e sulla gestione delle risorse messe a disposizione dall'Universita'.
7. Il Comitato dovra' presentare ogni anno una relazione sulle attivita' svolte e sulla gestione delle risorse messe a disposizione dall'Universita'.
8. Alla copertura delle spese per l'attivita' sportiva si provvede mediante i fondi stanziati secondo la normativa vigente, mediante apposite altre specifiche entrate di bilancio, nonche' mediante altri eventuali finanziamenti a carico del bilancio universitario."
- l'art. 24 e' sostituito dal seguente:
"Art. 24 (Dipartimento). - 1. Il Dipartimento e' la struttura organizzativa della ricerca scientifica e delle attivita' didattiche e formative nell'ambito dell'Universita'.
2. Il Dipartimento e' costituito dai professori di ruolo e dai ricercatori appartenenti a settori scientifico-disciplinari omogenei per fini e/o per metodo e dal personale tecnico-amministrativo a esso assegnato.
3. Fanno parte inoltre del Dipartimento i titolari degli assegni di ricerca, gli iscritti alle Scuole di specializzazione, gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca, i professori a contratto, i visiting professor e i visiting researcher.
4. Ogni professore di ruolo e ogni ricercatore afferisce a un solo Dipartimento.
5. Il Dipartimento promuove e coordina le attivita' di ricerca, cosi' come indicate nel proprio progetto scientifico, gestisce i mezzi e le risorse a disposizione e ne assicura la razionale utilizzazione, nel rispetto della liberta' e dell'autonomia scientifica dei singoli e dei gruppi eventualmente costituitisi; promuove l'attivazione di strutture di servizio comuni e ne cura il funzionamento.
6. Il Dipartimento sovrintende alle attivita' didattiche svolte dai propri professori e ricercatori nell'ambito dei corsi di studio ad esso affidati dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico.
7. Il Dipartimento, su delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, gestisce i corsi di studio ad esso attribuiti.
8. Ogni Dipartimento e' tenuto a soddisfare, compatibilmente con le risorse disponibili e in collaborazione con gli altri Dipartimenti e strutture dell'Universita', le esigenze di docenza e di servizi riguardanti i corsi di studio e le attivita' formative dell'Ateneo.
9. Presso ogni Dipartimento e' costituita una Commissione paritetica di docenti e studenti.
10. L'istituzione, attivazione, modifica o disattivazione di un Dipartimento avviene con decreto del Rettore, su delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico.
11. La proposta d'istituzione di un Dipartimento, motivata dai proponenti in conformita' ad un progetto d'attivita' di ricerca e di didattica, anche interdisciplinari, deve offrire garanzie di coerenza e funzionalita' rispetto ai fini scientifici indicati e ai potenziali obiettivi formativi e rispecchiare criteri d'economicita' e d'uso razionale dei servizi e delle risorse.
12. Al Dipartimento devono afferire, all'atto della nuova costituzione, almeno cinquanta tra professori di ruolo e ricercatori, dei quali almeno venti professori di ruolo. Successivamente alla sua istituzione, ad ogni Dipartimento devono afferire almeno trentacinque tra professori e ricercatori, di cui almeno quindici professori di ruolo.
13. I professori di ruolo e i ricercatori afferiscono, al momento della presa di servizio, al Dipartimento che ha formulato la proposta di chiamata.
14. Le domande di cambiamento di afferenza, che possono essere presentate solo dopo che siano trascorsi almeno tre anni di permanenza presso lo stesso Dipartimento, sono indirizzate al Rettore e deliberate dal Consiglio di amministrazione sentito il Senato accademico e i Dipartimenti interessati.
15. In caso di istituzione di un nuovo Dipartimento, il Consiglio elegge il Direttore entro trenta giorni dalla sua costituzione.
16. Qualora venga a mancare il numero minimo di afferenze o non sussistano piu' le condizioni per il funzionamento di un Dipartimento in relazione ai suoi fini istitutivi, il Consiglio di amministrazione, acquisito il parere obbligatorio del Senato accademico, assume le opportune deliberazioni o ne delibera la disattivazione.
17. Il Dipartimento puo' costituire delle sezioni, corrispondenti a particolari ambiti disciplinari o funzionali a specifiche esigenze di ricerca. I professori di ruolo e i ricercatori che vi aderiscono, designano un coordinatore. Le eventuali sezioni sono organizzate secondo le modalita' definite dal Regolamento del Dipartimento.
18. Il Dipartimento e' un centro di responsabilita' dotato di autonomia gestionale ai sensi dello Statuto, del Regolamento generale d'Ateneo e del Regolamento di amministrazione e contabilita'. Il Dipartimento dispone dei locali attribuitigli dal Consiglio di amministrazione, dei beni avuti in uso all'atto della sua costituzione o acquisiti successivamente nonche' delle risorse di personale assegnate.
19. Il Dipartimento, con autonomia negoziale secondo le norme stabilite dal Regolamento di amministrazione e contabilita', svolge attivita' di ricerca e consulenza stipulando contratti e convenzioni, nonche' attivita' di formazione per conto terzi nei campi disciplinari a esso propri.
20. A ogni Dipartimento compete una dotazione finanziaria annua a carico del bilancio universitario stabilita dal Consiglio di amministrazione, nei limiti delle risorse disponibili, mediante parametri definiti dal Senato accademico, che tengano conto del numero dei professori e dei ricercatori afferenti, della natura delle aree scientifico-disciplinari caratterizzanti il Dipartimento, di specifici indicatori riguardanti la produttivita' e qualita' dell'attivita' scientifica e didattica svolta, e del parere espresso dai diversi organi di valutazione. La dotazione finanziaria e' integrata da eventuali contributi e stanziamenti diretti specificamente al Dipartimento e dalle quote sui proventi delle eventuali prestazioni a pagamento effettuate per conto terzi.
21. L'utilizzazione dei fondi attribuiti con destinazione specifica compete all'assegnatario o agli assegnatari, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento di amministrazione e contabilita' e detratti eventuali contributi per spese generali, secondo le modalita' definite dal Regolamento del Dipartimento.
22. Al Dipartimento sono assicurate le funzioni di un referente amministrativo. I suoi compiti sono definiti nel Regolamento di amministrazione e contabilita'.
23. Le norme sull'organizzazione e sul funzionamento del Dipartimento sono contenute in un apposito regolamento predisposto dal Consiglio del Dipartimento, in conformita' con quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento generale d'Ateneo, votato a maggioranza assoluta dei suoi componenti, approvato dal Senato accademico e, per quanto di sua competenza, dal Consiglio di amministrazione ed emanato con decreto del Rettore.
24. Sono organi del Dipartimento:
a) il Direttore;
b) il Consiglio di Dipartimento;
c) la Giunta;
d) i Consigli di coordinamento didattico o il Coordinatore di corso di studio;
e) la Commissione paritetica."
- l'art. 25 e' sostituito dal seguente:
"Art. 25 (Direttore di Dipartimento). - 1. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati; promuove e coordina le attivita' didattiche e di ricerca che fanno capo al Dipartimento. Ha la responsabilita' della gestione finanziaria e amministrativa del Dipartimento; e' responsabile della gestione dei locali, dei beni inventariali e dei servizi del Dipartimento; assicura il rispetto delle norme sulla sicurezza negli ambienti di lavoro. Adotta, in situazioni di comprovata urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio di Dipartimento, sottoponendoli allo stesso per la ratifica nella prima seduta utile. Vigila negli ambiti di sua competenza sull'osservanza della normativa vigente ed esercita tutte le attribuzioni che la stessa e i regolamenti dell'Ateneo gli conferiscono.
2. Il Direttore predispone annualmente, in collaborazione con il referente amministrativo, e sottopone all'approvazione del Consiglio di Dipartimento, il budget economico e il budget di investimento accompagnati da una relazione programmatica e una relazione sulle spese sostenute e sugli obiettivi raggiunti.
3. Il Direttore firma contratti e convenzioni riferiti a prestazioni a pagamento per conto terzi con committenti esterni pubblici o privati nei limiti delle deleghe rettorali; adotta gli atti e stipula i contratti sulla base della normativa interna di Ateneo.
4. Il Direttore verifica, secondo modalita' previste dal Regolamento generale d'Ateneo e dal Regolamento didattico d'Ateneo, e coadiuvato dai Presidenti di Consiglio di coordinamento didattico o dai Coordinatori del corso di studio di riferimento, l'assolvimento dei compiti didattici dei professori e dei ricercatori.
5. Il Direttore verifica il corretto assolvimento dei compiti assegnati al personale tecnico-amministrativo in accordo con le direttive formulate dal Direttore generale.
6. Il Direttore e' eletto a scrutinio segreto dal Consiglio di Dipartimento ad eccezione della componente prevista dall'art. 26, comma 2, lettera f), tra i professori ordinari del Dipartimento, che abbiano optato o che optino per il regime di impegno a tempo pieno in caso di elezione, ed e' nominato con decreto del Rettore. Il mandato dura tre anni accademici e puo' essere rinnovato consecutivamente una sola volta. L'elezione del Direttore avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione; a maggioranza assoluta dei presenti a partire dalla seconda votazione. Nel caso di indisponibilita' di un professore ordinario o nel caso che nella seconda votazione non si raggiunga il quorum richiesto, l'elettorato passivo e' esteso ai professori associati che abbiano optato o che optino, in caso di elezione, per il regime di impegno a tempo pieno. Le sedute del Consiglio di Dipartimento per l'elezione del Direttore sono convocate e presiedute dal Decano del Dipartimento.
7. Il Direttore designa un Vicedirettore tra i professori di ruolo a tempo pieno. Il Vicedirettore, nominato con decreto del Rettore, supplisce tutte le funzioni del Direttore in caso di assenza o di impedimento temporaneo. Resta in carica per la durata del mandato del Direttore salvo la facolta' del Direttore stesso di revocare l'incarico in qualsiasi momento.
8. In caso di cessazione anticipata del Direttore, il Decano esercita le funzioni di normale amministrazione fino alla nomina del nuovo Direttore.
9. Il Direttore, nell'espletamento dei suoi compiti, e' coadiuvato da un referente amministrativo, il cui incarico e' conferito, all'interno del personale dell'Universita', dal Direttore generale, sentito il Direttore del Dipartimento."
- l'art. 26 e' sostituito dal seguente:
"Art. 26 (Consiglio di Dipartimento). - 1. Il Consiglio di Dipartimento e' l'organo di programmazione, di gestione e di controllo delle attivita' didattiche e di ricerca facenti capo al Dipartimento ed esercita a tal fine tutte le attribuzioni che gli sono conferite dalla normativa vigente e in accordo con gli orientamenti generali definiti dal Consiglio di amministrazione e dal Senato accademico.
2. Il Consiglio e' costituito:
a) dai professori di ruolo e dai ricercatori che afferiscono al Dipartimento;
b) dal referente amministrativo;
c) da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo;
d) da una rappresentanza degli iscritti alle scuole di specializzazione e ai corsi di dottorato di ricerca di competenza del Dipartimento;
e) da una rappresentanza dei titolari di assegno di ricerca operanti presso il Dipartimento;
f) da una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale del Dipartimento di riferimento.
I rappresentanti degli studenti sono eletti per due anni in numero non inferiore, di norma, al quindici per cento dei componenti complessivi del Consiglio di Dipartimento.
3. Il numero dei rappresentanti, la durata del mandato e le modalita' di elezione sono fissate dal Regolamento del Dipartimento.
4. Il Consiglio, in particolare:
a) delibera il Regolamento del Dipartimento che, approvato dal Senato accademico, e' emanato con Decreto del Rettore;
b) approva la proposta di budget economico e di investimento e la relazione sulle spese sostenute e sugli obiettivi raggiunti;
c) tenuto conto della programmazione triennale, approva annualmente il piano da sottoporre agli organi di governo, anche ai fini della predisposizione del documento di programmazione dell'Ateneo, riguardante le linee di sviluppo delle attivita' di ricerca e delle attivita' didattiche, indicando le richieste di personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, di finanziamenti e di spazi;
d) avanza proposte ed esprime parere sulla stipula di contratti, convenzioni, accordi e consorzi, riguardanti la ricerca e la didattica;
e) propone al Rettore, sulla base delle risorse allo scopo assegnate e di quanto previsto dal piano di programmazione triennale, i bandi per l'avvio di procedure di valutazione comparativa per l'assunzione di professori e ricercatori;
f) propone al Consiglio di amministrazione la chiamata di professori di ruolo e di ricercatori;
g) propone modalita' o strutture di coordinamento tra piu' Dipartimenti, anche interateneo, atte a potenziare le attivita' di ricerca;
h) distribuisce gli assegni di ricerca secondo le modalita' previste in apposito Regolamento dell'Ateneo;
i) istituisce i Consigli di coordinamento didattico;
j) avanza al Senato accademico le proposte di previsione dei Coordinatori di corso di studio;
k) da' pareri, trasmettendoli al Rettore, in merito alla richiesta di professori e ricercatori di fruizione di periodi di esclusiva attivita' di ricerca e di collocamento in aspettativa senza assegni;
l) propone l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la soppressione, per quanto di sua competenza, di corsi di laurea, laurea magistrale, master, dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento e corsi di tirocinio formativo attivo, anche in collaborazione con altri Dipartimenti, interni ed esterni all'Ateneo;
m) predispone l'offerta formativa annuale dei corsi di studio di cui e' responsabile da sottoporre al Senato accademico per l'approvazione;
n) predispone, sentiti i Consigli di coordinamento didattico o i Coordinatori di corso di studio, il calendario delle lezioni, degli esami di profitto e delle prove finali;
o) propone agli organi di governo, acquisito il parere dei Consigli di coordinamento didattico o dei Coordinatori di corso di studio di riferimento, il numero di posti disponibili per i corsi di studio ad accesso localmente programmato;
p) propone agli organi di governo, acquisito il parere dei Consigli di coordinamento didattico o dei Coordinatori di corso di studio di riferimento, i contenuti e le modalita' delle prove di selezione per i corsi ad accesso localmente programmato, e delle prove di valutazione per i corsi ad accesso non programmato;
q) promuove e sostiene attivita' formative atte a favorire l'internazionalizzazione e la mobilita' di studenti e docenti;
r) propone al Senato accademico modifiche del Regolamento didattico d'Ateneo, secondo quanto disposto dallo Statuto;
s) determina annualmente, acquisiti i pareri dei Consigli di coordinamento didattico o dei Coordinatori di corso di studio di riferimento, e, qualora sussista, acquisito il parere obbligatorio anche di merito della Scuola, gli impegni didattici dei professori e dei ricercatori, in ottemperanza al Regolamento per i carichi didattici dell'Ateneo. Dispone altresi' i compiti organizzativi dei professori e dei ricercatori, assicurandone un'equa ripartizione;
t) provvede a richiedere al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione ed entro i limiti di budget indicati dall'Ateneo l'attivazione di affidamenti e contratti per la copertura di insegnamenti vacanti o per far fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative. Predispone commissioni per la valutazione comparativa dei candidati, secondo procedure previste dai regolamenti di Ateneo e nel rispetto del Codice etico;
u) propone, nei casi previsti dalla normativa vigente, il rilascio di nulla osta ai professori e ai ricercatori per lo svolgimento di attivita' didattiche presso altre sedi;
v) approva, con delibera motivata, le relazioni triennali dell'attivita' didattica, di ricerca e gestionale predisposte dai professori e dai ricercatori;
w) approva, e trasmette al Rettore, un rapporto annuale sulle attivita' svolte dal Dipartimento;
x) puo' proporre al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione, di concerto con altri Dipartimenti cui e' accomunato da ampie collaborazioni per l'erogazione delle attivita' formative, la richiesta di costituzione di una Scuola.
Qualora il Dipartimento afferisca ad una Scuola, le deliberazioni previste nella lettera c) del presente comma, per quanto riguarda l'offerta formativa, e nelle lettere dalla k) alla u) sono assunte una volta acquisito il parere della Scuola. Gli studenti del Consiglio di Dipartimento partecipano alle sole deliberazioni previste nella lettera a), nella lettera d) relativamente a contratti, convenzioni, accordi e consorzi riguardanti esclusivamente l'attivita' didattica, nelle lettere dalla i) alla r) del presente comma, ad eccezione della lettera k).
5. Nel caso in cui alle funzioni didattiche e di ricerca del Dipartimento si affianchino funzioni assistenziali, e il Dipartimento non afferisca ad una Scuola, il Dipartimento se ne assume i compiti secondo le modalita' e i limiti concertati con la Regione Lombardia, nell'ambito delle disposizioni statali in materia.
6. Le deliberazioni riguardanti le questioni relative alle persone dei professori di ruolo e dei ricercatori, e le deliberazioni concernenti la proposta di chiamata di personale docente, sono prese in sedute con partecipazione limitata ai ruoli corrispondenti e superiori, e con le modalita' previste dalla normativa vigente.
7. La rappresentanza studentesca non viene considerata ai fini del computo delle presenze necessarie per la validita' delle sedute."
- l'art. 27 e' sostituito dal seguente:
"Art. 27 (Giunta di Dipartimento). - 1. La Giunta coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni e svolge i compiti previsti dal Regolamento del Dipartimento.
2. Fanno parte della Giunta: il Direttore, che la convoca e la presiede, il Vicedirettore, i professori afferenti al Dipartimento che presiedono i Consigli di coordinamento didattico, i Coordinatori dei corsi di studio del Dipartimento, da tre a sei rappresentanti dei professori di ruolo e dei ricercatori, un rappresentante del personale tecnico-amministrativo ove sia presente e il referente amministrativo del Dipartimento.
3. Il numero e la qualifica dei rappresentanti, le modalita' di elezione e di funzionamento della Giunta sono fissati dal Regolamento del Dipartimento.
4. Il mandato della Giunta e' triennale. I componenti elettivi possono essere rieletti consecutivamente una sola volta."
- l'art. 28 e' sostituito dal seguente:
"Art. 28 (Scuola). - 1. La Scuola e' una struttura di raccordo tra piu' Dipartimenti, raggruppati per affinita' disciplinare, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attivita' didattiche e di gestione di servizi comuni, con il fine di assicurare alti livelli di qualita' dell'offerta formativa e di efficienza ed efficacia nella sua erogazione.
2. La Scuola e' istituita o modificata con decreto del Rettore, acquisito il parere del Senato accademico e con delibera del Consiglio di amministrazione. L'istituzione avviene su proposta di tutti i Dipartimenti interessati; la modifica, su proposta di almeno un Dipartimento interessato. La Scuola puo' essere soppressa con decreto del Rettore, acquisito il parere del Senato accademico e con delibera del Consiglio di amministrazione.
3. In caso di istituzione di una nuova Scuola, il Consiglio elegge il Presidente entro trenta giorni dalla sua costituzione.
4. Nel caso in cui alle funzioni didattiche e di ricerca dei Dipartimenti si affianchino funzioni assistenziali, e i Dipartimenti afferiscano a una Scuola, i compiti relativi alle funzioni assistenziali sono assunti dalla Scuola secondo le modalita' e i limiti concertati con la Regione Lombardia, nell'ambito delle disposizioni statali in materia. E' garantita l'inscindibilita' delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca.
5. Ogni Dipartimento puo' afferire a una sola Scuola.
6. La Scuola adotta un proprio regolamento che, approvato dal Senato accademico, e' emanato con Decreto del Rettore.
7. Sono organi della Scuola:
a) il Presidente;
b) il Consiglio della Scuola."
- l'art. 29 e' sostituito dal seguente:
"Art. 29 (Consiglio della Scuola). - 1. Il Consiglio della Scuola ha il compito di programmare, coordinare e gestire le attivita' didattiche dei corsi di studio affidati dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione ai Dipartimenti afferenti alla Scuola.
2. Il Consiglio della Scuola, in particolare:
a) propone ai Dipartimenti l'istituzione, la modifica o la soppressione di corsi di studio, dopo aver acquisito, solo per la proposta di modifica o di soppressione, i pareri dei Consigli di coordinamento didattico o dei Coordinatori dei corsi di studio di riferimento;
b) coordina le attivita' formative volte al conseguimento dei titoli di studio assicurandone l'efficacia, l'efficienza e la funzionalita', anche sulla base delle relazioni predisposte dagli organi di valutazione dell'Ateneo;
c) segnala ai Consigli dei Dipartimenti afferenti alla Scuola, al fine di consentire una corretta erogazione dell'attivita' didattica e per permettere il soddisfacimento dei requisiti richiesti dalle norme di legge, eventuali carenze di personale docente relative a specifici settori scientifico-disciplinari;
d) coordina la programmazione dell'offerta formativa dei Dipartimenti, acquisendo pareri dai Consigli di coordinamento didattico e dai Coordinatori di corso di studio, e formulando a sua volta pareri ai Dipartimenti;
e) esprime pareri ai Dipartimenti interessati, sentiti i Consigli di coordinamento didattico o i Coordinatori di corso di studio relativi, per la definizione dei piani didattici;
f) valuta la congruita' complessiva degli affidamenti ai docenti dei compiti didattici effettuati dai Dipartimenti; in caso di rilievi, motivando l'istanza, puo' chiedere un riesame degli stessi;
g) sentiti i Consigli di coordinamento didattico o i Coordinatori di corsi di studio, esprime pareri ai Dipartimenti sulle loro proposte di attivazione di affidamenti e contratti per la copertura di insegnamenti vacanti, o per far fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative;
h) sentiti i Consigli di coordinamento didattico o i Coordinatori di corsi di studio di riferimento, esprime pareri ai Dipartimenti sulle attivazioni e le disattivazioni degli insegnamenti, anche a seguito della valutazione dei piani di studio e degli insegnamenti espressa dagli studenti;
i) gestisce i servizi comuni alle attivita' didattiche della Scuola stessa e organizza attivita' formative propedeutiche e di sostegno;
j) esprime pareri ai Dipartimenti, sentiti i Consigli di coordinamento didattico o i Coordinatori di corso di studio di riferimento, sul numero di posti disponibili per i corsi di studio ad accesso localmente programmato;
k) promuove e sostiene attivita' formative atte a favorire l'internazionalizzazione e la mobilita' di studenti e docenti;
l) formula proposte sulle attivita' didattiche dei corsi di studio assegnati ai Dipartimenti afferenti alla Scuola;
m) acquisisce pareri o proposte dei Consigli di coordinamento didattico o dei Coordinatori dei corsi di studio di riferimento. Spetta ai singoli Dipartimenti il potere di delibera, o di formulazione di proposte agli organi di governo, una volta acquisiti i pareri del Consiglio della Scuola;
n) propone al Senato accademico modifiche del Regolamento didattico d'Ateneo;
o) predispone il Regolamento della Scuola che, approvato dal Senato accademico, e' emanato con Decreto del Rettore.
3. Il Consiglio della Scuola e' composto:
a) dal Presidente della Scuola;
b) dai Direttori dei Dipartimenti interessati;
c) dai Presidenti dei Consigli di coordinamento didattico e dai Coordinatori dei corsi di studio assegnati ai Dipartimenti della Scuola purche' il numero di tali componenti non sia superiore al dieci per cento dei componenti dei Consigli dei Dipartimenti interessati. Qualora il numero superasse il dieci per cento, la Scuola, con proprio regolamento, determinera' il numero e le modalita' di scelta delle componenti di cui alla presente lettera;
d) da una rappresentanza dei responsabili delle attivita' assistenziali, ove previste;
e) da una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di laurea, ai corsi di laurea magistrale e ai corsi di dottorato di ricerca della Scuola. I rappresentanti degli studenti sono eletti per due anni in numero non inferiore, di norma, al quindici per cento dei componenti complessivi del Consiglio della Scuola.
Il Regolamento della Scuola disciplina la modalita' di scelta dei componenti di cui alle lettere c) e d) del presente comma."
- l'art. 30 e' sostituito dal seguente:
"Art. 30 (Il Presidente della Scuola). - 1. Il Presidente della Scuola:
a) rappresenta la Scuola, convoca e presiede, predisponendo l'ordine del giorno, il Consiglio della Scuola e trasmette ai Dipartimenti i pareri e le proposte della Scuola;
b) sovrintende al corretto svolgimento delle attivita' didattiche e di servizio agli studenti coordinate e gestite dalla Scuola;
c) e' responsabile in ordine al funzionamento dei servizi organizzativi della Scuola;
d) esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dagli organi di governo e dai regolamenti dell'Ateneo.
2. Il Presidente e' eletto a scrutinio segreto dal Consiglio della Scuola tra i professori ordinari a tempo pieno afferenti alla Scuola salvo quanto previsto dall'art. 52, comma 4, ed e' nominato con decreto del Rettore.
3. L'elezione del Presidente avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione; a maggioranza assoluta dei presenti a partire dalla seconda votazione. Il mandato dura tre anni e puo' essere rinnovato consecutivamente una sola volta."
- l'art. 31 e' sostituito dal seguente:
"Art. 31 (Consiglio di coordinamento didattico). - 1. Il Consiglio di Dipartimento, al fine di procedere al coordinamento didattico dei propri corsi di laurea e/o di laurea magistrale, puo' istituire uno o piu' Consigli di coordinamento didattico.
2. L'istituzione di un Consiglio di coordinamento didattico e' obbligatoria laddove l'offerta formativa di un corso di studio non sia erogata prevalentemente da docenti afferenti ad un solo Dipartimento.
3. Il Consiglio di coordinamento didattico coordina:
a) uno o piu' corsi di laurea della medesima classe o di classi affini per finalita' formative;
b) uno o piu' corsi di laurea magistrale della medesima classe o di classi affini per finalita' formative;
c) corsi di laurea e di laurea magistrale di classi affini per finalita' formative.
4. Il Consiglio di coordinamento didattico, in particolare:
a) svolge compiti istruttori e di supporto nei confronti del Consiglio della Scuola e/o del Consiglio di Dipartimento di riferimento del corso o dei corsi coordinati per l'organizzazione del corso o dei corsi stessi dei quali ha la responsabilita';
b) coordina le attivita' didattiche dei corsi che vi fanno capo, sovraintendendo al loro funzionamento e verificandone annualmente l'efficienza e la funzionalita' anche sulla base delle relazioni sulla valutazione predisposte dalla Commissione paritetica e dal Nucleo di valutazione;
c) esprime pareri sulla modifica degli ordinamenti didattici;
d) esprime pareri sui regolamenti e sui piani didattici dei corsi di studio;
e) esprime pareri sull'attivazione o disattivazione degli insegnamenti di pertinenza;
f) organizza, su indicazione del Dipartimento di riferimento del corso di studio coordinato e qualora non vi provveda direttamente il Dipartimento, le prove di accertamento delle conoscenze richieste per l'accesso ai corsi di studio;
g) delibera, su richiesta degli interessati, il riconoscimento dei titoli conseguiti e il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti;
h) esamina e approva i piani di studio presentati dagli studenti;
i) propone l'istituzione di attivita' didattiche integrative agli insegnamenti ufficiali e di attivita' di orientamento agli studenti;
j) formula proposte per la copertura, mediante affidamenti o contratti, degli insegnamenti vacanti;
k) formula proposte relative alle esigenze per il funzionamento della didattica e per l'organizzazione e il potenziamento dei servizi a essa connessi;
l) adotta il proprio regolamento che e' emanato con Decreto del Rettore;
m) svolge ogni altra funzione a esso attribuito dai regolamenti dell'Ateneo.
5. Il Consiglio e' costituito dai professori di ruolo, dai ricercatori e dai professori a contratto responsabili di un insegnamento o di un modulo di insegnamento riguardante il corso o i corsi facenti capo al Consiglio, nonche' da una rappresentanza degli studenti.
6. Per quanto riguarda i professori, anche a contratto, e i ricercatori, l'appartenenza al Consiglio e' limitata all'anno accademico o agli anni accademici durante i quali svolgono il loro compito didattico per il corso o i corsi coordinati dal Consiglio stesso.
7. I rappresentanti degli studenti iscritti al corso o ai corsi che fanno capo al Consiglio, sono eletti per due anni in numero pari al quindici per cento dei componenti del Consiglio stesso. Nel caso in cui partecipi alla votazione meno del dieci per cento degli aventi diritto, il numero dei rappresentanti e' ridotto proporzionalmente. Esso non puo' comunque essere inferiore a cinque.
8. I professori di ruolo e i ricercatori non appartenenti all'Ateneo, i professori a contratto e i rappresentanti degli studenti concorrono ai fini del computo delle presenze necessarie per la validita' delle sedute solo se presenti.
9. Il Consiglio e' presieduto da un Presidente che sovrintende le attivita' del corso o dei corsi che fanno capo al Consiglio.
10. Il Presidente e' eletto a scrutinio segreto tra i professori del Consiglio, in un collegio costituito da tutti i componenti dello stesso, a maggioranza assoluta dei votanti purche' abbia partecipato almeno un terzo degli aventi diritto al voto.
11. Il Presidente e' nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici ed e' rieleggibile.
12. Il Regolamento del Consiglio definisce a quale tipo di deliberazione puo' partecipare con diritto di voto ciascuna delle categorie componenti il Consiglio stesso; in ogni caso, gli studenti partecipano con diritto di voto a tutte le deliberazioni, salvo quelle concernenti le persone dei professori e dei ricercatori.
13. Il Senato accademico puo' autorizzare la costituzione di Consigli di coordinamento didattico interateneo per i quali valgono, per quanto applicabili, le norme di cui ai commi precedenti del presente articolo."
- l'art. 32 e' sostituito dal seguente:
"Art. 33 (Commissione paritetica). - 1. Presso ogni Dipartimento e' istituita una Commissione paritetica di docenti dell'Universita' titolari di insegnamenti o moduli nei corsi di studio interessati e studenti iscritti agli stessi corsi di studio competente a:
a) svolgere attivita' di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualita' della didattica nonche' dell'attivita' di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
b) individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse;
c) formulare parere sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio;
d) formulare pareri sull'ordinamento e il regolamento dei corsi di studio;
e) esprimersi in merito alla congruita' tra il numero di crediti assegnati alle attivita' formative e gli obiettivi formativi previsti dagli ordinamenti didattici; esprimersi in merito al carico didattico complessivo dei corsi di studio;
f) redigere annualmente un documento di valutazione delle attivita' formative da trasmettere al Senato accademico, al Presidio di qualita' e al Nucleo di valutazione;
g) esercitare ogni altro compito a essa assegnato dalle norme vigenti e dal Regolamento generale d'Ateneo.
2. La Commissione e' composta da una rappresentanza paritaria di docenti e di studenti in numero complessivo compreso fra sei e dieci secondo quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento. I docenti sono nominati dal Consiglio di Dipartimento. Gli studenti sono eletti dai rappresentanti degli studenti in Consiglio di Dipartimento, al loro interno.
3. Il Presidente della Commissione e' nominato dai rappresentanti dei docenti al loro interno e il Vicepresidente e' nominato, in maniera analoga, dai rappresentanti degli studenti.
4. I rappresentanti dei docenti durano in carica tre anni accademici, i rappresentanti degli studenti durano in carica due anni.
5. Il funzionamento della Commissione paritetica e' disciplinato nel Regolamento generale d'Ateneo."
- l'art. 35 e' sostituito dal seguente:
"Art. 36 (Dottorato di ricerca). - 1. L'Universita' istituisce e organizza corsi di dottorato di ricerca, finalizzati a fornire le competenze necessarie per esercitare, anche a livello internazionale, presso universita', enti pubblici o soggetti privati, attivita' di ricerca e attivita' professionali di elevata qualificazione.
2. I corsi di dottorato sono istituiti con delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico, su proposta di uno o piu' Dipartimenti anche in collaborazione con altre Universita' o Enti di ricerca pubblici o privati di elevata qualificazione scientifica, anche esteri.
3. Il Consiglio di amministrazione affida la gestione del dottorato di ricerca, all'atto della sua istituzione, al Dipartimento o a uno dei Dipartimenti proponenti.
4. Al fine di una migliore organizzazione dei corsi di dottorato di ricerca, anche su proposta dei Dipartimenti interessati, previa delibera del Consiglio di amministrazione e parere del Senato accademico, piu' corsi di dottorato possono essere strutturati in Scuole di dottorato.
5. La Scuola di dottorato ha il compito di coordinare e supportare le attivita' didattiche di dottorati affini, appartenenti a una macroarea scientifica. Salvaguardando le tematiche e le finalita' specifiche di ciascun dottorato, organizza attivita' formative comuni ai differenti corsi, privilegiando gli aspetti interdisciplinari, l'acquisizione di competenze professionalizzanti e l'implementazione di processi di internazionalizzazione.
6. Le modalita' di funzionamento dei dottorati di ricerca e delle Scuole di dottorato, la composizione degli organi di gestione e le loro competenze, le procedure per la designazione dei coordinatori dei Dottorati e dei presidenti delle Scuole di dottorato e le durate dei rispettivi mandati sono definiti dal Regolamento generale d'Ateneo."
- l'art. 36 e' sostituito dal seguente:
"Art. 37 (Alta formazione). - 1. L'Universita' ritiene proprio compito istituzionale promuovere strumenti formativi di alta qualificazione scientifica e professionale in stretto coordinamento con la ricerca avanzata.
2. L'Universita' intende favorire l'alta formazione, oltre che con l'attivazione di scuole di specializzazione e di corsi di dottorato di ricerca, operando secondo la normativa vigente, anche mediante le seguenti forme:
a) master universitari di primo e secondo livello, finalizzati a fornire ai laureati competenze e approfondimenti utili all'inserimento in ambito professionale e lavorativo di alta specializzazione;
b) corsi di perfezionamento, indirizzati all'apprendimento di nuove competenze e tecniche utili all'attivita' professionale e lavorativa di alta specializzazione e altre attivita' didattiche anche su richiesta di terzi;
c) corsi di formazione permanente e ricorrente, intesi a fornire specifiche competenze e aggiornamenti professionali;
d) corsi di tirocinio formativo attivo per l'ottenimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria;
e) scuole di studi superiori.
3. Il Senato accademico, anche sulla base delle richieste avanzate dai Consigli di Dipartimento o dai Consigli delle Scuole, propone al Consiglio di amministrazione:
a) l'istituzione, l'organizzazione e la durata dei corsi;
b) l'istituzione e i criteri per l'assegnazione di eventuali borse di studio;
c) l'attivazione, gli specifici obiettivi formativi e il programma degli studi.
4. I corsi sono promossi anche in collaborazione con altre Universita' e Centri di ricerca italiani o stranieri e con il contributo di soggetti pubblici o privati.
5. Al fine della migliore organizzazione delle attivita' di alta formazione, l'Universita' puo' istituire eventuali idonee strutture amministrative."
- l'art. 37 e' sostituito dal seguente:
"Art. 38 (Esami). - 1. Le normative riguardanti le prove di profitto degli studenti, la composizione delle relative commissioni e le modalita' di attribuzione dei voti sono stabilite dal Regolamento didattico d'Ateneo.
2. La votazione degli esami di profitto e' espressa in trentesimi, qualunque sia il numero dei componenti la commissione.
3. La votazione finale degli esami di laurea e di laurea magistrale e' espressa in centodecimi.
4. La votazione finale degli esami di diploma di specializzazione e' espressa in settantesimi.
5. L'Universita' garantisce la pubblicita' delle prove orali e l'accesso, su richiesta, della valutazione di quelle scritte."
- l'art. 39 e' sostituito dal seguente:
"Art. 40 (Federazioni e fusioni). - 1. L'Universita' puo' valutare l'opportunita' di attivare accordi con altri Atenei anche allo scopo di pervenire a forme di federazione, seppure limitatamente ad alcuni settori di attivita' o strutture, ovvero fondersi, secondo le modalita' della normativa vigente.
2. Il progetto di federazione o di fusione deve essere approvato dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione in seduta congiunta con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto."
- l'art. 42 e' sostituito dal seguente:
"Art. 43 (Linee della gestione amministrativa). - 1. L'Universita' svolge la propria attivita' amministrativa e tecnica nel rispetto della normativa vigente.
2. L'attivita' amministrativa e tecnica costituisce lo strumento organizzativo per lo svolgimento dei compiti scientifici e didattici dell'Universita'.
3. I principi dell'autonomia finanziaria e di spesa e la conseguente responsabilita' personale sono assunti a fondamento della gestione dell'Universita', per assicurare correttezza, tempestivita' ed efficienza. L'Universita' conforma le proprie strutture e procedure in modo da assicurare la chiara attribuzione delle singole responsabilita' nella decisione e nell'esecuzione delle attivita', nonche' l'osservanza dei principi di pubblicita' e trasparenza nei procedimenti amministrativi.
4. L'Universita' assume, quale principio organizzativo della propria attivita' amministrativa, il metodo della programmazione per obiettivi e per progetti.
5. L'Universita' cura il proprio patrimonio di professionalita' amministrativa, gestionale e tecnica mediante strumenti che, nel rispetto della contrattazione collettiva di lavoro, sviluppino tale professionalita' e ne consentano il riconoscimento."
- l'art. 43 e' sostituito dal seguente:
"Art. 44 (Forme dell'autonomia gestionale). - 1. L'Universita', nel rispetto delle modalita' previste dal Regolamento per l'amministrazione e la contabilita', puo' in particolare:
a) effettuare acquisti o alienazioni e accettare eredita' o donazioni di qualsiasi natura e valore;
b) utilizzare il proprio nome e quello delle proprie strutture, nonche' i diritti derivanti dalla proprieta' industriale e dalle opere dell'ingegno in modo diretto o concederne a terzi licenza d'uso, a titolo gratuito od oneroso, nonche' acquisire o concedere spazi pubblicitari;
c) stipulare transazioni;
d) partecipare a procedure di gara finalizzate all'aggiudicazione di contratti per prestazioni di servizi, nei limiti della compatibilita' e stretta strumentalita' rispetto al perseguimento delle finalita' istituzionali;
e) stipulare contratti di sponsorizzazione;
f) stipulare contratti che prevedano la concessione di fideiussioni o il pagamento di penalita' contrattualmente definite;
g) istituire borse di studio.
2. Le associazioni e le cooperative studentesche, aventi i requisiti definiti dal Senato accademico, sentito il Consiglio degli studenti, sono iscritte in un apposito albo. Esse collaborano con l'Universita' alla gestione delle attivita' culturali, di orientamento e di tutorato per gli studenti, nonche' ad altri servizi per i medesimi.
3. L'Universita' si adopera per la semplificazione delle procedure amministrative in modo da favorire l'accesso alle proprie attivita' di ricerca e formazione a persone e istituzioni di ogni paese.
4. Ai fini di una migliore organizzazione dell'attivita' amministrativa, l'Universita' si avvale, per la gestione del contenzioso, di personale dipendente interno organizzato in apposite strutture, dell'Avvocatura dello Stato e di liberi professionisti."
- l'art. 44 e' sostituito dal seguente:
"Art. 45 (Professionalita' del personale). - 1. Per realizzare i suoi fini istituzionali sulla base della partecipazione, dell'efficienza e della trasparenza amministrativa, l'Universita' definisce e mantiene aggiornata la propria struttura organizzativa in coerenza con lo Statuto.
2. Tale struttura e' recepita dal Regolamento generale d'Ateneo ed e' soggetta a periodica revisione secondo modalita' stabilite dal Regolamento stesso. In tale sede, nel rispetto della normativa vigente, sono inoltre fissate le modalita' concorsuali per l'accesso alle qualifiche dirigenziali dell'Universita' e le modalita' per dare concreta attuazione al principio della trasparenza, per la pubblicizzazione degli atti e per la valutazione dell'efficienza dell'attivita' svolta."
- l'art. 45 e' sostituito dal seguente:
"Art. 46 (Organizzazione e bilancio). - 1. Il bilancio dell'Universita' e' unico; esso rappresenta lo strumento atto a gestire le entrate e le spese dell'Universita'.
2. Il bilancio e' strutturato in centri di responsabilita' dotati di autonomia gestionale; a ciascun centro e' attribuito un budget da utilizzare con le modalita' e nei limiti previsti dal Regolamento di amministrazione e contabilita'.
3. La gestione e' basata sui due momenti principali, quello della previsione, che ha funzione sia autorizzatoria sia di programmazione annuale e pluriennale, e quello della rendicontazione che riassume i risultati della gestione economica, patrimoniale e finanziaria.
4. Le modalita' della gestione patrimoniale, finanziaria e contabile dell'Universita' sono disciplinate dal Regolamento di amministrazione e contabilita'.
5. L'Amministrazione e' ordinata alla realizzazione dei compiti istituzionali dell'Universita', sul piano della gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, secondo gli obiettivi e i programmi stabiliti dal Consiglio di amministrazione.
6. Il Rettore, in quanto legale rappresentante e responsabile del governo dell'Universita', sovrintende alle attivita' dell'amministrazione. Il Direttore generale ne organizza gli uffici e cura l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi di governo."
- l'art. 46 e' sostituito dal seguente:
"Art. 47 (Direttore generale). - 1. Il Direttore generale e' responsabile, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo.
2. L'incarico di Direttore generale e' attribuito dal Consiglio di amministrazione su proposta del Rettore, sentito il Senato accademico.
3. Il Direttore generale e' scelto tra personalita' di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali.
4. L'incarico, di durata triennale rinnovabile, e' regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato. In caso di conferimento dell'incarico a dipendente pubblico, questi e' collocato in aspettativa senza assegni. L'incarico puo' essere revocato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il Senato accademico, con provvedimento motivato, previa contestazione all'interessato.
5. Il Direttore generale in particolare:
a) collabora con il Rettore alla predisposizione del documento di programmazione triennale d'Ateneo, del bilancio preventivo, del conto consuntivo e delle relative relazioni amministrative;
b) adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici e alle assegnazioni di personale tecnico-amministrativo;
c) nomina le commissioni di concorso per l'assunzione del personale tecnico-amministrativo e dei dirigenti;
d) propone le modifiche del Regolamento di amministrazione e contabilita';
e) adotta gli atti e i provvedimenti che impegnano la spesa nei limiti stabiliti dal Regolamento di amministrazione e contabilita' e vigila su di essa;
f) puo' assegnare ai dirigenti autonomi poteri di spesa per le attivita' di loro competenza nei limiti stabiliti dal Regolamento di amministrazione e contabilita';
g) firma i contratti relativi a lavori, forniture e servizi stipulati in forma pubblica-amministrativa;
h) nomina i dirigenti; attribuisce loro gli incarichi e le responsabilita' di specifici progetti; definisce gli obiettivi attribuendo loro le risorse umane, finanziarie e materiali; ne verifica e controlla l'attivita' ed esercita il potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi; puo' adottare il provvedimento di revoca dall'incarico in caso di risultato negativo della gestione amministrativa o in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi; puo' avocare gli atti di competenza dei dirigenti per particolari motivi di necessita' e urgenza con provvedimento motivato;
i) puo' assegnare la funzione vicaria a un dirigente dell'Ateneo;
j) svolge le attivita' di gestione dei rapporti sindacali;
k) svolge ogni altra funzione prevista dalla normativa vigente o delegata dagli organi di governo.
6. Il trattamento economico spettante al Direttore generale e' determinato in conformita' ai criteri e parametri fissati dalla normativa vigente."
- l'art. 48 e' sostituito dal seguente:
"Art. 49 (Biblioteca d'Ateneo). - 1. La Biblioteca di Ateneo e' un centro dotato di autonomia di ordinazione della spesa cui e' affidata la gestione integrata dei beni librari, archivistici e documentali. La Biblioteca cura l'acquisizione, il trattamento, la gestione, lo sviluppo, la valorizzazione e la conservazione del patrimonio bibliografico, storico e archivistico, assicurandone la fruizione ai docenti, al personale tecnico-amministrativo e agli studenti dell'Universita' nonche' a chi ne faccia richiesta in conformita' alla Carta dei servizi della Biblioteca stessa.
2. Organi di indirizzo, di programmazione e di coordinamento della Biblioteca sono:
a) il Consiglio di Biblioteca;
b) il presidente del Consiglio.
3. Il Consiglio e' composto:
a) dal presidente, eletto tra i componenti di cui alla successiva lettera b);
b) da quattro docenti, designati dal Rettore su proposta del Senato accademico, in rappresentanza delle seguenti macroaree: Scienze; Medicina e Chirurgia; Giurisprudenza, Economia e Statistica; Sociologia, Psicologia e Formazione;
c) da un rappresentante eletto del personale tecnico-amministrativo assegnato alla Biblioteca;
d) da due rappresentanti designati con mandato biennale dal Consiglio degli studenti tra i suoi componenti.
4. I componenti eletti del Consiglio di Biblioteca sono nominati con decreto del Rettore e, salvo quelli di cui al comma 3 lettera d) del presente articolo, restano in carica tre anni accademici rinnovabili.
5. Del Consiglio fa inoltre parte, con diritto di voto, il Direttore della Biblioteca che e' un dirigente di ruolo, con funzioni di segretario; egli ha il compito di dare attuazione agli indirizzi decisi dal Consiglio stesso.
6. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno; approva le linee di indirizzo culturale e, nel rispetto dei principi indicati dal Consiglio di amministrazione, approva le linee economico-gestionali delle attivita' della Biblioteca.
7. Il presidente e' eletto a scrutinio segreto, nella prima seduta, dai componenti del Consiglio, tra i componenti di cui alla lettera b) del comma 3 del presente articolo, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione; a maggioranza assoluta dei presenti a partire dalla seconda votazione.
8. Il Consiglio di Biblioteca e' l'organo di indirizzo, di programmazione e di coordinamento delle attivita' della Biblioteca. Esprime il proprio parere sulla Carta dei servizi della Biblioteca."
- l'art. 50 e' sostituito dal seguente:
"Art. 51 (Norme di funzionamento). - 1. Ciascuna seduta degli organi collegiali e' valida quando gli aventi diritto siano stati convocati per iscritto nei termini previsti dal regolamento di funzionamento e sia presente la maggioranza degli stessi, detratti gli assenti giustificati. Per la validita' delle sedute del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione e' comunque richiesta la presenza della maggioranza degli aventi diritto.
2. I componenti, eletti o nominati, nel Consiglio di amministrazione e nel Senato accademico che non partecipano a tre sedute consecutive degli organi di cui sono componenti decadono dalla carica.
3. Salvo diversa disposizione di legge o dello Statuto, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parita' di voto prevale il voto del presidente.
4. Salvo diversa disposizione di legge o dello Statuto, le sedute sono verbalizzate a cura di un segretario designato secondo le norme dello Statuto e del Regolamento generale d'Ateneo o dei regolamenti di funzionamento. I dispositivi delle delibere degli organi sono pubblici.
5. Le adunanze degli organi dell'Ateneo non sono pubbliche."
- l'art. 51 e' sostituito dal seguente:
"Art. 52 (Incompatibilita'). - 1. I componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione non possono:
a) ricoprire altre cariche accademiche ad eccezione del Rettore che presiede entrambi gli organi e ad eccezione dei Direttori di dipartimento eletti nel Senato accademico;
b) essere Direttore delle scuole di specializzazione;
c) rivestire alcun incarico di natura politica;
d) ricoprire l'incarico di Rettore, componente del Senato accademico, componente del Consiglio di amministrazione, componente del Nucleo di valutazione e componente del Collegio dei revisori dei conti di qualunque altra Universita';
e) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attivita' universitarie nel Ministero e negli organi di valutazione nazionali.
2. Per la rappresentanza studentesca la carica di componente del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione non e' cumulabile con la rappresentanza nel Nucleo di valutazione, nel Consiglio degli studenti, in eventuali organi delle strutture di raccordo e nelle Commissioni paritetiche.
3. La carica di componente del Nucleo di valutazione e' incompatibile con qualunque altra carica accademica dell'Universita'.
4. La carica di Direttore di Dipartimento non e' cumulabile con le cariche di Presidente di Scuola, Presidente di Consiglio di coordinamento didattico, Coordinatore di corso di studio e Coordinatore di Collegio dei docenti del dottorato di ricerca.
5. La carica di Direttore generale e' incompatibile con qualunque altra carica dell'Universita'.
6. I componenti esterni nel Consiglio di amministrazione non devono aver fatto parte dei ruoli dell'Ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione."
- l'art. 53 e' sostituito dal seguente:
"Art. 54 (Indizione delle elezioni). - 1. Le elezioni per il Rettore sono indette con anticipo di almeno sei mesi rispetto alla scadenza del mandato. Le date delle votazioni sono fissate in giorni non consecutivi.
2. Le elezioni per il Presidente di Consiglio di coordinamento didattico, per il Direttore di Dipartimento, per il Direttore di scuola di specializzazione e per il Presidente della Scuola sono indette con anticipo di almeno tre mesi rispetto alla scadenza del mandato.
3. Le elezioni alle cariche di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono indette dal Decano, cioe' dal professore ordinario, o in mancanza, associato, compreso tra gli aventi diritto al relativo voto con maggiore anzianita' nel ruolo e, in caso di parita', con maggiore anzianita' anagrafica.
4. Le elezioni per la designazione delle rappresentanze dei professori, dei ricercatori e del personale tecnico-amministrativo negli organi collegiali dell'Universita' sono indette dal Rettore, con anticipo di almeno tre mesi rispetto alla scadenza del mandato.
5. Le elezioni della componente studentesca sono indette dal Rettore, sentito il Consiglio degli studenti, di norma con anticipo di almeno tre mesi rispetto alla scadenza del mandato."
- l'art. 57 e' sostituito dal seguente:
"Art. 58 (Cessazione anticipata del mandato). - 1. Nel caso in cui la cessazione anticipata dalla carica per dimissioni, trasferimento, perdita di requisiti soggettivi o altro riguardi il mandato di Rettore, di Direttore di Dipartimento, di Presidente di Scuola, di Direttore di Scuola di specializzazione, di Presidente di Consiglio di coordinamento didattico, di Coordinatore di corso di studio si provvede per il Rettore ai sensi dell'art. 8, comma 6; per tutti gli altri all'indizione delle elezioni entro quindici giorni e all'effettuazione delle operazioni elettorali entro i successivi quarantacinque giorni.
2. Nelle more della sostituzione, le funzioni vicarie, fino all'entrata in carica del subentrante, sono svolte dal relativo Decano.
3. Salvo quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, in caso di cessazione anticipata dovuta a dimissioni, trasferimento, perdita di requisiti soggettivi o altro, i componenti eletti negli organi collegiali, sono sostituiti con elezioni suppletive.
4. Per le rappresentanze elette dagli studenti, il ricorso alle elezioni suppletive e' comunque subordinato all'esaurimento delle graduatorie relative alle stesse.
5. I regolamenti d'Ateneo possono determinare i casi in cui i componenti che cessano in anticipo da uno degli organi elettivi disciplinati dal Capo III, si sostituiscono esclusivamente attingendo alle graduatorie del medesimo.
6. Sono fatte salve le diverse disposizioni contenute nei regolamenti delle strutture autonome dell'Universita', e quelle che regolano la cessazione anticipata delle rappresentanze dell'Ateneo negli organi previsti dalla normativa vigente, e in quelli degli organismi che l'Universita' puo' istituire ai sensi della stessa normativa anche in concorso con altri enti.
7. Nelle more delle sostituzioni compiute ai sensi dei commi precedenti, non e' pregiudicata la validita' della composizione dell'organo purche' il numero dei componenti non risulti inferiore ai due terzi dei componenti dell'organo.
8. Non si procede ad elezioni suppletive negli ultimi sei mesi del mandato ordinario degli organi collegiali."
- l'art. 58 e' sostituito dal seguente:
"Art. 59 (Durata del mandato dei componenti eletti negli organi collegiali e degli organi monocratici eletti in caso di cessazione anticipata). - 1. Nei casi indicati dall'art. 58, comma 1, ad eccezione della carica di Rettore e del Presidente della Scuola, il mandato del subentrante ha la durata ordinaria prevista dallo Statuto per la rispettiva carica, aggiungendovi lo scorcio di anno accademico in cui e' avvenuta l'elezione.
2. Nei casi indicati dall'art. 58, comma 3, il mandato del subentrante negli organi collegiali dell'Universita' dura fino alla scadenza del mandato dell'organo."
- l'art. 59 e' sostituito dal seguente:
"Art. 60 (Indennita'). - 1. Il Rettore, il Pro-Rettore vicario, i Direttori di Dipartimento, i componenti del Nucleo di valutazione, i componenti del Collegio dei revisori dei conti, i componenti del Senato accademico e i componenti eletti o nominati nel Consiglio di amministrazione percepiscono indennita' fissate dal Consiglio di amministrazione e non cumulabili tra loro.
2. Tali indennita' sono deliberate in conformita' alla normativa vigente. Nel caso in cui le indennita' siano destinate ai componenti del Consiglio di amministrazione, la delibera sulla relativa entita' e' assunta dal Consiglio di amministrazione stesso, sentito il Senato accademico."
- lo Statuto e' stato integrato dai seguenti articoli:
"Art. 6 (Organi dell'Universita'). - 1. Sono organi dell'Universita': il Rettore, il Senato accademico, il Consiglio di amministrazione, il Collegio dei revisori dei conti, il Nucleo di valutazione, il Direttore generale."
"Art 17 (Presidio della qualita'). - 1. Il Presidio della qualita' e' una struttura dell'Ateneo che organizza, monitora, e supervisiona lo svolgimento delle procedure di assicurazione della qualita' (AQ). Assolve inoltre un ruolo di consulenza verso gli organi di governo per lo sviluppo e l'implementazione di politiche di miglioramento della qualita' delle attivita' formative e di ricerca. Il Presidio supporta i corsi di studio e i loro referenti, e i Direttori di Dipartimento per le attivita' comuni di monitoraggio della qualita' della formazione e della ricerca, e per le attivita' di implementazione di interventi per il miglioramento della qualita' della formazione e della ricerca.
2. Nell'ambito delle attivita' formative, il Presidio della qualita':
a) organizza e verifica il continuo aggiornamento delle informazioni contenute nelle schede uniche annuali dei corsi di studio (SUA-CdS) di ciascun corso di studio dell'Ateneo;
b) sovraintende al regolare svolgimento delle procedure di AQ per le attivita' didattiche in conformita' a quanto programmato e dichiarato;
c) organizza e monitora le rilevazioni dell'opinione degli studenti, dei laureandi e dei laureati, mantenendone l'anonimato;
d) regola e verifica le attivita' periodiche di riesame dei corsi di studio;
e) svolge un ruolo di consulenza verso gli organi di governo, e di consulenza, supporto e monitoraggio per i corsi di studio e i loro referenti, per lo sviluppo e l'implementazione di interventi di miglioramento delle attivita' formative, anche alla luce della relazione redatta annualmente dal Nucleo di valutazione;
f) valuta l'efficacia degli interventi di miglioramento e le loro effettive conseguenze;
g) assicura il corretto flusso informativo da e verso il Nucleo di valutazione e le commissioni paritetiche.
3. Nell'ambito delle attivita' di ricerca, il Presidio della Qualita':
a) verifica il continuo aggiornamento delle informazioni contenute nelle schede uniche annuali della ricerca dipartimentale (SUA-RD) di ciascun Dipartimento;
b) sovraintende al regolare svolgimento delle procedure di AQ per le attivita' di ricerca in conformita' a quanto programmato e dichiarato;
c) svolge un ruolo di consulenza verso gli organi di governo, e di consulenza, supporto e monitoraggio per i Dipartimenti, per lo sviluppo di interventi di miglioramento delle attivita' di ricerca;
d) valuta l'efficacia degli interventi di miglioramento, e le loro effettive conseguenze;
e) assicura il corretto flusso informativo da e verso il Nucleo di valutazione.
4. L'articolazione e la composizione del Presidio della qualita' sono proporzionate alla numerosita' e alla complessita' delle attivita' di formazione e di ricerca dell'Ateneo, e sono specificate nel Regolamento generale di Ateneo.
5. La scelta dei componenti del Presidio della qualita' avviene, ove possibile, nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunita' tra i generi."
"Art. 32 (Coordinatore di corso di laurea e di laurea magistrale). - 1. Salvo quanto previsto dall'art. 31, laddove l'offerta formativa di un corso di studio sia erogata prevalentemente da docenti afferenti ad un unico Dipartimento, il Consiglio di Dipartimento di riferimento del corso puo' proporre al Senato accademico che il corso sia coordinato da un Coordinatore. Il Coordinatore sovrintende all'organizzazione dell'attivita' didattica.
2. Il Coordinatore di un corso viene eletto dal Consiglio del Dipartimento di riferimento a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei presenti fra i professori di prima e seconda fascia titolari di insegnamenti del corso, appartenenti al Dipartimento di riferimento.
3. Il Coordinatore non puo' assumere contemporaneamente l'incarico di Coordinatore di altri corsi di studio.
4. Il Coordinatore, in particolare:
a) svolge compiti istruttori e di supporto nei confronti del Consiglio della Scuola e/o del Consiglio di Dipartimento di riferimento del corso per l'organizzazione del corso dei quali ha la responsabilita';
b) coordina le attivita' didattiche sovraintendendo al loro funzionamento e verificandone annualmente l'efficienza e la funzionalita' anche sulla base delle relazioni sulla valutazione predisposte dalla Commissione paritetica e dal Nucleo di valutazione;
c) esprime pareri sulla modifica degli ordinamenti didattici;
d) esprime pareri sui regolamenti e sui piani didattici dei corsi di studio;
e) esprime pareri sull'attivazione o disattivazione degli insegnamenti di pertinenza;
f) propone al Consiglio di Dipartimento, anche su richiesta degli interessati, il riconoscimento dei titoli conseguiti e il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti;
g) esamina e approva i piani di studio presentati dagli studenti;
h) propone al Consiglio di Dipartimento l'istituzione di attivita' didattiche integrative agli insegnamenti ufficiali e di attivita' di orientamento agli studenti;
i) formula proposte al Consiglio di Dipartimento per la copertura, mediante affidamenti o contratti, degli insegnamenti vacanti;
j) formula proposte al Consiglio di Dipartimento relative alle esigenze per il funzionamento della didattica e per l'organizzazione e il potenziamento dei servizi a essa connessi;
k) svolge ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti dell'Ateneo.
Ogni altra competenza riconosciuta, ai sensi di quanto disposto dall'art. 31, ai Consigli di coordinamento didattico spetta al Consiglio di Dipartimento di riferimento del corso, anche su proposta del Coordinatore.
5. Il Coordinatore e' nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici ed e' rieleggibile.
6. Le elezioni del Coordinatore sono indette con anticipo di almeno tre mesi rispetto alla scadenza del mandato."
"Art. 63 (Entrata in vigore delle modifiche di Statuto). - 1. L'entrata in vigore delle modifiche di Statuto comporta l'immediata efficacia di tutte le disposizioni statutarie le cui prescrizioni non sono subordinate all'adozione di apposite disposizioni regolamentari o elettorali, e per quanto non diversamente disposto."
"Art. 64 (Rettore). - 1. Il Rettore in carica al momento dell'entrata in vigore delle modifiche di Statuto continua a svolgere le proprie funzioni fino alla scadenza del mandato."
"Art. 65 (Senato accademico). - 1. Le disposizioni relative alla composizione del Senato accademico si applicano a partire dal mandato successivo a quello in corso.
2. Il Senato accademico in carica al momento dell'entrata in vigore delle modifiche di Statuto continua a svolgere le proprie funzioni fino alla scadenza del mandato."
"Art. 66 (Consiglio di amministrazione). - 1. Le disposizioni relative alle modalita' di designazione dei componenti, di cui alla lettera b) del comma 3 dell'art. 12, si applicano a partire dal mandato successivo a quello in corso.
2. Il Consiglio di amministrazione in carica al momento dell'entrata in vigore delle modifiche di Statuto continua a svolgere le proprie funzioni fino alla scadenza del mandato."
"Art. 67 (Consiglio del personale tecnico-amministrativo). - 1. Il Consiglio del personale tecnico-amministrativo costituito al momento dell'entrata in vigore delle modifiche di Statuto resta in carica fino alla scadenza del mandato."
"Art. 68 (Consiglio degli studenti). - 1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle modifiche di Statuto, si avviano le procedure per la costituzione del Consiglio degli studenti ai sensi di quanto disposto dall'art. 14.
2. Il Consiglio degli studenti in carica al momento dell'entrata in vigore delle modifiche di Statuto cessa il mandato all'atto della costituzione del Consiglio degli studenti come previsto dall'art. 14."
"Art. 69 (Presidio della qualita'). - 1. Il Presidio della qualita' costituito all'entrata in vigore delle modifiche di Statuto resta in carica fino alla scadenza del mandato."
"Art. 70 (Collegio di disciplina). - 1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle modifiche di Statuto, si avviano le procedure per l'integrazione del Collegio di disciplina relativamente alle sezioni supplenti ai sensi di quanto disposto dall'art. 19 comma 3."
"Art. 71 (Commissioni paritetiche). - 1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle modifiche di Statuto, i Consigli di Dipartimento deliberano il numero dei componenti della Commissione paritetica ai sensi dell'art. 33.
2. Le rappresentanze studentesche nelle Commissioni paritetiche vengono elette successivamente alle elezioni delle rappresentanze studentesche nei Consigli di Dipartimento.
3. Le Commissioni paritetiche in carica al momento dell'entrata in vigore delle modifiche di Statuto cessano il loro mandato all'atto della costituzione delle Commissioni paritetiche come previste dall'art. 33."
"Art. 72 (Giunta del Dipartimento). - 1. I Dipartimenti che, a seguito dell'entrata in vigore delle modifiche di Statuto, istituiscono nuovi Consigli di coordinamento didattico e/o prevedono Coordinatori di corso di studio, entro sessanta giorni dall'istituzione del Consiglio di coordinamento didattico o dalla nomina del Coordinatore di corso di studio, integrano la composizione delle Giunte di Dipartimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 27."
"Art. 73 (Disposizioni sui limiti dei mandati). - 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti dei mandati si considerano i mandati in corso alla data di entrata in vigore delle modifiche di Statuto."
"Art. 74 (Istituzione e attivazione delle Scuole). - 1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle modifiche di Statuto, il Rettore, con delibera del Consiglio di amministrazione, acquisito il parere del Senato accademico e di tutti i Dipartimenti interessati, decreta l'istituzione delle Scuole e la contemporanea soppressione delle Scuole esistenti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche di Statuto.
2. In prima applicazione, la composizione dei Consigli delle Scuole, ad eccezione della rappresentanza studentesca, e' definita dai Direttori dei Dipartimenti afferenti alla Scuola ed e' approvata dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico."
"Art. 75 (Norme elettorali). - 1. Il Senato accademico in carica al momento dell'entrata in vigore delle modifiche di Statuto adegua il Regolamento generale sulle elezioni. Fino all'entrata in vigore del Regolamento generale sulle elezioni modificato, si applica il regolamento attualmente vigente, per quanto compatibile."
"Art. 76 (Durata dei mandati elettivi e nomine). - 1. Qualora, nella fase di prima applicazione delle modifiche di Statuto, i mandati elettivi e le nomine, ad eccezione della carica di Rettore e di Presidente della Scuola e delle rappresentanze studentesche, abbiano inizio in corso d'anno, lo scorcio di anno si aggiunge alla durata ordinaria degli stessi."
"Art. 77 (Consiglio di coordinamento didattico e Coordinatore di corso di studio). - 1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle modifiche di Statuto il Senato accademico stabilisce i criteri di cui al comma 5 dell'art. 11.
2. Entro trenta giorni dalla delibera di cui al comma 1 del presente articolo, i Consigli di Dipartimento possono istituire nuovi Consigli di coordinamento didattico e/o formulare al Senato accademico proposte di designazione dei Coordinatori di corso di studio. Nei successivi trenta giorni si avviano le procedure per l'elezione del Presidente dei Consigli di coordinamento didattico e dei Coordinatori di corso di studio."
"Art. 78 (Rappresentanze studentesche). - 1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle modifiche di Statuto si avvia il procedimento elettorale delle rappresentanze studentesche. Nelle more delle elezioni delle rappresentanze studentesche, i rappresentanti degli studenti in Senato accademico, Consiglio di amministrazione, Nucleo di valutazione, Comitato per lo sport universitario, eletti secondo la normativa previgente continuano a svolgere le loro funzioni.
2. Nelle more dell'elezione delle rappresentanze studentesche continuano ad essere componenti del Consiglio di Dipartimento, ove previsti, i rappresentanti degli studenti eletti secondo la normativa previgente.
3. Nei trenta giorni successivi all'istituzione delle Scuole si avvia il procedimento elettorale delle rappresentanze studentesche.
4. Nei trenta giorni successivi all'istituzione dei nuovi Consigli di coordinamento didattico si avvia il procedimento elettorale delle rappresentanze studentesche."
"Art. 79 (Consiglio di Biblioteca). - 1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle modifiche di Statuto, si avviano le procedure per la costituzione del Consiglio di Biblioteca ai sensi di quanto disposto dall'art. 49.
2. Il Consiglio di Biblioteca in carica al momento dell'entrata in vigore delle modifiche di Statuto cessa il mandato all'atto della costituzione del Consiglio di Biblioteca come previsto dall'art. 49."
"Art. 80 (Compiti e funzioni). - 1. Nelle more della costituzione degli organi statutari adeguati a quanto disposto dalle modifiche di Statuto, gli organi in carica assumono le nuove competenze."
- sono abrogati i seguenti articoli:
Art. 16 Osservatorio per la didattica;
Art. 17 Osservatorio per la ricerca;
Art. 62 Disciplina transitoria per la durata in carica degli organi e delle cariche di Ateneo;
Art. 63 Avvio delle procedure per il rinnovo degli organi collegiali;
Art. 64 Disposizioni sui limiti dei mandati;
Art. 65 Istituzione e attivazione dei Dipartimenti e delle Scuole;
Art. 66 Regolamento dei Dipartimenti;
Art. 67 Elezione dei Direttori di Dipartimento;
Art. 68 Consigli delle Scuole;
Art. 69 Attivazione del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione;
Art. 70 Chiusura delle operazioni amministrative e contabili;
Art. 71 Elezioni della componente docente nel Senato accademico;
Art. 72 Direttore generale;
Art. 73 Durata dei mandati elettivi e nomine.
 
Allegato

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA
STATUTO DI ATENEO
INDICE

Capo I Disposizioni fondamentali
Art. 1 Principi generali
Art. 2 Liberta' di ricerca e di insegnamento. Diritto allo studio
Art. 3 Codice etico
Art. 4 Autonomia della gestione
Art. 5 Fonti normative
Art. 6 Organi dell'Universita'
Capo II Organi di governo
Art. 7 Definizione
Art. 8 Rettore
Art. 9 Pro-Rettore vicario, Pro-Rettori e delegati del Rettore
Art. 10 Mozione di sfiducia
Art. 11 Senato accademico
Art. 12 Consiglio di amministrazione
Art. 13 Regolamento di funzionamento
Capo III Organi rappresentativi, consultivi e di controllo
Art. 14 Consiglio degli studenti
Art. 15 Consiglio del personale tecnico-amministrativo
Art. 16 Nucleo di valutazione
Art. 17 Presidio della qualita'
Art. 18 Collegio dei revisori dei conti
Art. 19 Collegio di disciplina
Art. 20 Comitato etico
Art. 21 Comitato unico di garanzia
Art. 22 Comitato per lo sport universitario
Art. 23 Regolamento di funzionamento
Capo IV Organizzazione didattica e scientifica
Art. 24 Dipartimento
Art. 25 Direttore di Dipartimento
Art. 26 Consiglio di Dipartimento
Art. 27 Giunta di Dipartimento
Art. 28 Scuola
Art. 29 Consiglio della Scuola
Art. 30 Presidente della Scuola
Art. 31 Consiglio di coordinamento didattico
Art. 32 Coordinatore di corso di laurea e di laurea magistrale
Art. 33 Commissione paritetica
Art. 34 Fondo per la premialita'
Art. 35 Scuole di specializzazione
Art. 36 Dottorato di ricerca
Art. 37 Alta formazione
Art. 38 Esami
Art. 39 Sedi all'estero
Art. 40 Federazioni e fusioni
Art. 41 Partecipazione dell'Universita' a forme associative
Art. 42 Rapporti con il sistema sanitario
Capo V Organizzazione amministrativa e dei servizi
Art. 43 Linee della gestione amministrativa
Art. 44 Forme dell'autonomia gestionale
Art. 45 Professionalita' del personale
Art. 46 Organizzazione e bilancio
Art. 47 Direttore generale
Art. 48 Disciplina dell'attivita' per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'
Art. 49 Biblioteca d'Ateneo
Capo VI Disposizioni finali
Art. 50 Decorrenza dell'anno accademico
Art. 51 Norme di funzionamento
Art. 52 Incompatibilita'
Art. 53 Termine di svolgimento delle elezioni
Art. 54 Indizione delle elezioni
Art. 55 Ineleggibilita'
Art. 56 Candidatura obbligatoria
Art. 57 Votazioni
Art. 58 Cessazione anticipata del mandato
Art. 59 Durata del mandato dei componenti eletti negli organi collegiali e degli organi monocratici eletti in caso di cessazione anticipata
Art. 60 Indennita'
Art. 61 Modifica dello Statuto
Art. 62 Entrata in vigore
Capo VII Norme transitorie
Art. 63 Entrata in vigore delle modifiche di Statuto
Art. 64 Rettore
Art. 65 Senato accademico
Art. 66 Consiglio di amministrazione
Art. 67 Consiglio del personale tecnico-amministrativo
Art. 68 Consiglio degli studenti
Art. 69 Presidio della qualita'
Art. 70 Collegio di disciplina
Art. 71 Commissioni paritetiche
Art. 72 Giunta del Dipartimento
Art. 73 Disposizioni sui limiti dei mandati
Art. 74 Istituzione e attivazione delle Scuole
Art. 75 Norme elettorali
Art. 76 Durata dei mandati elettivi e nomine
Art. 77 Consiglio di coordinamento didattico e Coordinatore di corso di studio
Art. 78 Rappresentanze studentesche
Art. 79 Consiglio di Biblioteca
Art. 80 Compiti e funzioni
Definizioni
Ai sensi del presente Statuto si intende:
per "Ministero": il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca;
per "Universita'": l'Universita' degli Studi di Milano-Bicocca;
per "docente": indistintamente i professori ordinari, associati, e i ricercatori, nonche' gli assistenti ordinari del ruolo a esaurimento e i ricercatori a tempo determinato;
per "ricercatore": il ricercatore a tempo indeterminato e determinato e gli assistenti ordinari del ruolo a esaurimento;
per "Scuola": la struttura di coordinamento didattico tra piu' Dipartimenti;
per "studente": lo studente iscritto a un corso di laurea, di laurea magistrale o a un corso di laurea a ciclo unico;
per "corso di studio": un corso di laurea o laurea magistrale anche a ciclo unico;
per "personale tecnico-amministrativo": il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e i collaboratori e gli esperti linguistici.

STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA
Capo I
Disposizioni fondamentali
Art. 1.
Principi generali

1. L'Universita' degli Studi di Milano - Bicocca [d'ora in avanti: Universita'] e' una comunita' ad autonomia costituzionalmente garantita nell'ambito dei principi fissati dalle leggi dello Stato e ordinata in forma di istituzione pubblica dotata di personalita' giuridica.
2. Fine dell'Universita' e' concorrere allo sviluppo della societa' attraverso la promozione culturale e civile della persona e l'elaborazione di una cultura fondata sui valori universali dei diritti umani, della pace, della solidarieta' internazionale e della salvaguardia dell'ambiente. Persegue tale fine attraverso l'attivita' di ricerca scientifica, il trasferimento e la valorizzazione dei risultati della ricerca e attraverso l'istruzione superiore. Alla realizzazione di questo fine partecipano a pieno titolo, nell'ambito delle rispettive competenze, funzioni e responsabilita', docenti, studenti e personale tecnico-amministrativo.
3. L'Universita', partecipa, inoltre, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, alla formazione permanente e all'aggiornamento professionale.
4. L'Universita' opera ispirandosi a principi di responsabilita', promuovendo e valorizzando il merito, per favorire lo sviluppo di un sapere critico, aperto allo scambio di informazioni e all'interazione con altre culture. In conformita' ai principi costituzionali, afferma il proprio carattere pluralistico e laico e la propria indipendenza da ogni condizionamento e discriminazione di carattere etnico, ideologico, religioso, politico, economico, di genere e di orientamento sessuale; assicura inoltre pari opportunita' sotto ogni profilo.
5. L'Universita' svolge le sue funzioni istituzionali in conformita' agli obiettivi generali della propria politica culturale di ricerca e di insegnamento e, nel rispetto della liberta' dei singoli, predispone specifici programmi e progetti di sviluppo nelle diverse aree culturali.
6. L'Universita' organizza al suo interno la valutazione del raggiungimento delle proprie finalita' istituzionali, con particolare riferimento alla qualita' della ricerca e della didattica, secondo criteri congrui con quelli utilizzati dalle agenzie di valutazione nazionali e internazionali. Si impegna a incentivare le strutture didattiche e di ricerca valutate positivamente e ad adottare politiche di riforma per quelle che ricevono una valutazione non positiva.
7. L'Universita' informa la propria azione all'osservanza dei principi di semplificazione, di trasparenza, di pubblicita' e di partecipazione e a criteri di efficacia ed efficienza, garantendo l'accessibilita' delle informazioni relative all'Ateneo. Impronta l'organizzazione e il funzionamento di ogni suo ambito ai principi dell'imparzialita' e del buon andamento dell'azione amministrativa.
8. L'Universita' partecipa alla programmazione pluriennale della ricerca scientifica e tecnologica e al piano nazionale di sviluppo del sistema universitario. Concorre inoltre alla programmazione regionale sanitaria. Al fine di garantire un'appropriata formazione culturale e professionale ai propri studenti, essa incentiva rapporti di cooperazione, atti convenzionali, contratti e ogni forma di accordo con amministrazioni dello Stato, nonche' con soggetti pubblici o privati.
9. L'Universita' include l'internazionalizzazione tra i propri fini istituzionali e riconosce la propria appartenenza allo spazio europeo della ricerca e allo spazio europeo dell'istruzione e della formazione. L'Universita' appoggia e favorisce la dimensione internazionale dei programmi di ricerca e formazione anche mediante la stipula di accordi con istituzioni europee ed extraeuropee al fine di promuovere la partecipazione a reti internazionali, di attivare titoli di studio multipli e congiunti, di incrementare l'accoglimento di studenti, ricercatori e docenti stranieri, di incentivare la mobilita' dei propri studenti, dei ricercatori e del personale docente e tecnico-amministrativo, garantendo il pieno riconoscimento delle attivita' svolte all'estero. L'Universita' si impegna nella realizzazione di attivita' di studio e di insegnamento in lingua straniera.

***
Art. 2.
Liberta' di ricerca e di insegnamento. Diritto allo studio

1. L'Universita' garantisce a professori e ricercatori liberta' e autonomia nella scelta degli indirizzi, nell'organizzazione e nella conduzione degli studi. Realizza adeguate strutture e supporti tecnici e ne rende possibile la piena utilizzazione. Favorisce l'accesso ai finanziamenti e definisce le modalita' di distribuzione delle risorse assegnate dal bilancio di Ateneo o provenienti da soggetti esterni.
2. L'Universita' promuove la collaborazione interdisciplinare e interateneo. Verifica la produttivita' scientifica e il corretto utilizzo delle risorse. Garantisce a professori e ricercatori periodi di attivita' destinati alla sola ricerca.
3. L'Universita' favorisce l'insegnamento finalizzato a promuovere apprendimento critico, motivazione all'approfondimento e alla ricerca, confronto di idee. Garantisce la liberta' di insegnamento di ogni docente riguardo ai contenuti, ai metodi e ai criteri di valutazione, nel rispetto della coerenza con l'ordinamento e la programmazione degli studi. Persegue la qualita' e l'efficacia della didattica attraverso lo stretto collegamento tra insegnamento e ricerca, nel convincimento che la qualita' della didattica dipenda strettamente dalla qualita' della ricerca.
4. L'Universita' garantisce che l'efficacia dell'insegnamento venga verificata e valutata anche con il contributo degli studenti.
5. L'Universita' promuove ogni possibile iniziativa per rendere effettivo il diritto allo studio agli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi. Predispone, in eventuale collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, strumenti e iniziative che agevolino la frequenza e lo studio anche per gli studenti diversamente abili. Promuove e organizza attivita' di orientamento, tutorato, informazione e sostegno agli studenti rendendo espliciti i criteri e le forme della valutazione della loro preparazione. Favorisce e sostiene le attivita' organizzate e gestite dagli studenti intese a rendere piu' produttivo lo studio e a promuovere iniziative culturali, sportive e ricreative. L'Universita' promuove altresi' l'eccellenza e il merito fra gli studenti iscritti, adottando, nei limiti delle risorse disponibili, opportuni strumenti, anche finanziari.

***
Art. 3.
Codice etico

1. L'Universita' adotta un Codice finalizzato a determinare i valori fondamentali della comunita' universitaria, a promuovere il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, l'accettazione di doveri e responsabilita' nei confronti dell'istituzione di appartenenza, a stabilire le regole di condotta nell'ambito della comunita'.
2. Le regole sono volte a promuovere principi e valori fondamentali, a evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, a regolare i casi di conflitto di interessi e di proprieta' intellettuale.
3. Sulle violazioni del Codice etico decide il Senato accademico su proposta del Rettore. A seconda della gravita' della violazione, potranno essere irrogate le seguenti sanzioni:
- richiamo riservato;
- richiamo con pubblicazione sul sito di Ateneo.
Qualora la violazione integri un illecito disciplinare prevale la competenza del Collegio di disciplina di cui all'art. 19.
4. Il Codice etico, approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, e' emanato con Decreto del Rettore.

***
Art. 4.
Autonomia della gestione

1. L'Universita' gestisce in autonomia le attivita' necessarie al conseguimento dei propri fini istituzionali nei limiti della normativa vigente, in particolare predisponendo opportune regole sia per quanto riguarda le modalita' di finanziamento sia per quanto riguarda le forme di collaborazione con soggetti pubblici o privati.

***
Art. 5.
Fonti normative

1. In applicazione dell'art. 33 della Costituzione e nel rispetto delle norme generali sull'ordinamento universitario, l'Universita' adotta i regolamenti interni, in particolare adotta a maggioranza assoluta dei componenti dell'organo il Regolamento generale d'Ateneo, il Regolamento didattico d'Ateneo e il Regolamento di amministrazione e contabilita'.

***
Art. 6.
Organi dell'Universita'

1. Sono organi dell'Universita': il Rettore, il Senato accademico, il Consiglio di amministrazione, il Collegio dei revisori dei conti, il Nucleo di valutazione, il Direttore generale.

Capo II
Organi di governo
Art. 7.
Definizione

1. Gli organi di governo dell'Universita' sono il Rettore, il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione.

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Art. 8.
Rettore

1. Il Rettore rappresenta l'Universita' a ogni effetto di legge e svolge funzioni generali di indirizzo e di coordinamento delle attivita' didattiche e scientifiche. Promuove e attua strategie per lo sviluppo dell'Ateneo intese a garantire e potenziare il perseguimento dei fini istituzionali secondo criteri di qualita' e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito. Assicura l'unitarieta' degli indirizzi espressi dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione ed e' responsabile dell'attuazione delle loro deliberazioni. Garantisce il corretto trasferimento delle informazioni agli organi dell'Ateneo.
2. Il Rettore, in particolare:
a) convoca e presiede il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione, predisponendone l'ordine del giorno, ne coordina le attivita' e vigila sull'esecuzione delle rispettive delibere;
b) emana lo Statuto e i regolamenti dell'Universita', assicurando la loro osservanza e la raccolta in forma ufficiale;
c) propone il documento di programmazione triennale di Ateneo;
d) propone il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo;
e) propone al Consiglio di amministrazione la nomina del Direttore generale, sentito il Senato accademico;
f) impartisce le direttive per assicurare il buon andamento delle attivita';
g) vigila sul patrimonio, sul regolare funzionamento delle strutture e sulla corretta gestione dell'Ateneo;
h) garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei docenti, nonche' i diritti degli studenti;
i) procede, con propri decreti, verificata la legittimita' degli atti relativi, all'assunzione dei docenti, all'assunzione dei ricercatori a tempo determinato e ai passaggi di ruolo dei docenti in servizio;
j) esercita l'autorita' disciplinare nei confronti del personale docente secondo la normativa vigente;
k) firma gli accordi in materia didattica, scientifica e culturale e ogni altro contratto, atto o convenzione la cui sottoscrizione non sia affidata al Direttore generale o ai responsabili delle strutture decentrate, in quanto delegati;
l) adotta, in situazioni di comprovata urgenza, provvedimenti di competenza del Senato accademico o del Consiglio di amministrazione, sottoponendoli, per la ratifica, agli organi competenti nella prima seduta utile;
m) esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo Statuto.
3. Il Rettore e' eletto tra i professori ordinari in servizio presso le Universita' italiane che abbiano optato o che optino per il regime di impegno a tempo pieno in caso di elezione ed e' nominato secondo la normativa vigente. Il mandato del Rettore dura sei anni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10 comma 5, e non e' rinnovabile.
4. L'elettorato attivo spetta:
a) ai professori di ruolo;
b) ai ricercatori;
c) a tutto il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato con voto ponderato del quindici per cento;
d) ai rappresentanti degli studenti eletti negli organi di governo, nel Nucleo di valutazione e nel Consiglio degli studenti.
Il quorum per l'elezione del Rettore e' costituito dal numero dei soggetti di cui alle lettere a), b) e d) e dalla percentuale relativa al numero complessivo del personale tecnico-amministrativo di cui al precedente punto c).
5. Le elezioni del Rettore sono indette con provvedimento del Decano dell'Universita' almeno sei mesi prima della naturale scadenza.
6. Nel caso di cessazione anticipata dalla carica, le elezioni sono indette dal Decano dell'Universita' entro quindici giorni. La prima votazione e' fissata non prima di quarantacinque giorni dalla cessazione. Il Rettore e' eletto entro sessanta giorni dalla cessazione.
7. Il Rettore e' eletto:
a) nelle prime due votazioni a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto;
b) nella terza votazione a maggioranza assoluta dei votanti, purche' alla votazione abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto;
c) nella quarta votazione con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti, purche' vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto.
In ognuna delle votazioni, si procede comunque allo spoglio dei voti.
8. E' eletto chi ha riportato il maggior numero di voti; in caso di parita', e' eletto chi ha maggiore anzianita' nel ruolo e, in caso di ulteriore parita', chi ha maggiore anzianita' anagrafica.

***
Art. 9.
Pro-Rettore vicario, Pro-Rettori e delegati del Rettore

1. Il Rettore nomina con proprio Decreto il Pro-Rettore vicario, scelto tra i professori ordinari che abbiano optato o che optino per il regime di impegno a tempo pieno, con compiti di supplenza in tutte le sue funzioni nei casi d'impedimento o di assenza temporanei. In tutti i suddetti casi spettano al Pro-Rettore vicario i poteri, i diritti e gli obblighi del titolare della carica.
2. Il Rettore puo' inoltre nominare, fra i professori di ruolo, suoi delegati con la qualifica di Pro-Rettore, per l'assolvimento di specifiche funzioni o particolari compiti.
3. Il Rettore puo' nominare fra i docenti suoi delegati.
4. Il Pro-Rettore vicario, i Pro-Rettori e i delegati restano in carica per tutta la durata del mandato del Rettore che li ha nominati, fatta salva la possibilita' di revoca in qualunque momento.

***
Art. 10.
Mozione di sfiducia

1. Una mozione di sfiducia al Rettore puo' essere proposta, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato, da almeno un terzo dei componenti del Senato accademico.
2. La mozione e' messa all'ordine del giorno della prima seduta utile del Senato accademico ed e' votata a scrutinio segreto. Essa si intende approvata qualora ottenga il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti.
3. La votazione per la mozione di sfiducia e' indetta dal Decano dell'Universita' entro trenta giorni dall'approvazione di cui al comma 2 del presente articolo.
4. La mozione, se approvata, viene sottoposta al corpo elettorale costituito dagli aventi diritto all'elezione del Rettore secondo l'art. 8, comma 4. Si intende approvata qualora ottenga un numero di voti favorevoli superiore al cinquanta per cento dei votanti, purche' alla votazione abbiano partecipato almeno i due terzi degli aventi diritto.
5. Nel caso di cui al precedente comma 4 il Rettore decade dalla carica. Il Decano dell'Ateneo svolge l'ordinaria amministrazione fino all'elezione del nuovo Rettore ai sensi degli articoli 8, comma 6 e 58, comma 1.

***
Art. 11.
Senato accademico

1. Il Senato accademico concorre alla definizione delle linee programmatiche, strategiche e di sviluppo dell'Ateneo. Formula proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti. Svolge funzioni di coordinamento e raccordo con i Dipartimenti e con le eventuali strutture di coordinamento didattico e ne dirime le eventuali controversie.
2. Il Senato accademico formula proposte e pareri obbligatori, in particolare:
a) sul documento di programmazione triennale dell'Ateneo;
b) sull'offerta formativa annuale, i regolamenti didattici e i piani didattici, sentiti i Dipartimenti e le Scuole;
c) sull'attivazione, modifica, soppressione di corsi, sedi, Scuole e Dipartimenti;
d) sull'andamento e lo sviluppo delle attivita' di ricerca e sulla loro valorizzazione anche attraverso l'utilizzo di forme associative ai sensi dell'art. 41;
e) sulla determinazione di tasse e contributi a carico degli studenti, sugli esoneri e borse di studio e sui criteri per l'assegnazione delle medesime;
f) sull'attribuzione del Fondo di Ateneo per la premialita' di professori e ricercatori.
3. Il Senato accademico formula parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale, sul conto consuntivo, sul Regolamento di amministrazione e contabilita' nonche' sull'incarico di Direttore generale.
4. Il Senato accademico approva il Regolamento generale d'Ateneo e, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, i regolamenti di didattica e di ricerca, compresi quelli delle Scuole e dei Dipartimenti, nonche' il Codice etico.
5. Il Senato accademico definisce i criteri connessi alla costituzione dei Consigli di coordinamento didattico e dei Coordinatori di corso di studio.
6. Il Senato accademico delibera sulle proposte di previsione dei Coordinatori di corso di studio.
7. Il Senato accademico puo' proporre al corpo elettorale una mozione di sfiducia al Rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato, secondo le modalita' di cui all'art. 10.
8. Il Senato accademico e' composto:
a) dal Rettore che lo presiede;
b) da dodici docenti di ruolo, di cui quattro Direttori di Dipartimento, sei professori di ruolo e due ricercatori di ruolo;
c) da tre rappresentanti degli studenti eletti secondo la normativa vigente;
d) da due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo eletti in unico collegio.
9. Le elezioni dei Direttori di Dipartimento si svolgono in quattro collegi costituiti dai professori e dai ricercatori dei Dipartimenti raggruppati nelle seguenti macroaree:
a) Scienze;
b) Medicina e Chirurgia;
c) Giurisprudenza - Economia - Statistica;
d) Sociologia - Psicologia - Formazione.
Nell'elezione dei Direttori di Dipartimento la macroarea e' composta dai professori e dai ricercatori afferenti ai Dipartimenti che fanno parte della macroarea stessa.
I professori e i ricercatori di ogni macroarea votano, esprimendo una sola preferenza, per eleggere un Direttore di Dipartimento tra i Direttori dei Dipartimenti afferenti alla macroarea di loro pertinenza.
10. Le elezioni delle rappresentanze dei professori di ruolo si svolgono in quattro collegi costituiti dai professori dei Dipartimenti raggruppati nelle seguenti macroaree:
a) Scienze;
b) Medicina e Chirurgia;
c) Giurisprudenza - Economia - Statistica;
d) Sociologia - Psicologia - Formazione.
Nell'elezione delle rappresentanze dei professori di ruolo la macroarea e' composta dai professori afferenti ai Dipartimenti che fanno parte della macroarea stessa.
Per la rappresentanza dei professori di ruolo, i professori di ogni macroarea votano, esprimendo una sola preferenza.
Risultano eletti i sei professori che hanno ottenuto il maggior numero di voti, di cui almeno un professore per ogni macroarea.
11. Le elezioni delle rappresentanze dei ricercatori di ruolo si svolgono in due collegi costituiti dai ricercatori dei Dipartimenti raggruppati nelle seguenti aggregazioni:
a) aggregazione Scienze - Medicina e Chirurgia;
b) aggregazione Giurisprudenza - Economia - Statistica - Sociologia - Psicologia - Formazione.
I ricercatori di ogni aggregazione votano, esprimendo una sola preferenza, per eleggere il rappresentante dei ricercatori di ruolo tra i ricercatori afferenti all'aggregazione di loro pertinenza.
Risultano eletti i due ricercatori che hanno ottenuto il maggior numero di voti all'interno del proprio collegio.
12. Le procedure elettorali saranno oggetto di apposito Regolamento.
13. Il Senato accademico dura in carica tre anni accademici, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti che durano in carica due anni, i componenti possono essere rieletti consecutivamente una sola volta. I componenti sono nominati con Decreto del Rettore.
14. Partecipa alle sedute del Senato accademico il Pro-Rettore vicario senza diritto di voto.
15. Partecipa altresi' alle sedute del Senato accademico, senza diritto di voto, il Direttore generale che svolge le funzioni di segretario, assistito per la verbalizzazione da un funzionario da lui designato.

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Art. 12.
Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione esercita le funzioni di indirizzo strategico e di sviluppo dell'Ateneo, tenuto conto delle proposte e dei pareri del Senato accademico e nel rispetto delle prerogative delle strutture di didattica e di ricerca.
2. Il Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico laddove previsto dal presente Statuto, in particolare:
a) approva, su proposta del Rettore, il documento di programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale; determina le risorse finanziarie e di personale destinate alle strutture dell'Ateneo;
b) approva, su proposta del Rettore, il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo e li trasmette al Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca e al Ministero dell'Economia e Finanze;
c) delibera l'ammontare delle tasse e degli altri contributi universitari e stabilisce la quota da destinare alle esigenze dei corsi di studio;
d) delibera gli esoneri dalle tasse e dai contributi, l'importo delle borse di studio a favore degli studenti e degli assegni di ricerca, nonche' le altre forme di contribuzione economica;
e) vigila sulla sostenibilita' finanziaria delle attivita' dell'Ateneo;
f) approva l'attivazione, la modifica e la soppressione di corsi, sedi, Scuole e Dipartimenti;
g) attribuisce i corsi di studio, le scuole di specializzazione e i corsi di dottorato a ciascun Dipartimento;
h) approva la partecipazione a forme associative destinate a potenziare le attivita' di ricerca;
i) approva la costituzione di centri di servizio di interesse dell'Ateneo;
j) approva il Regolamento di amministrazione e contabilita';
k) conferisce, su proposta del Rettore, l'incarico di Direttore generale;
l) adotta, ai sensi dell'art. 19 i provvedimenti disciplinari relativamente ai professori e ricercatori;
m) approva la proposta di chiamata da parte del Dipartimento dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori. In caso di non approvazione motiva la delibera;
n) delibera sull'attribuzione del Fondo di Ateneo per la premialita' di professori e ricercatori come individuati dalla normativa vigente;
o) delibera, sentito il Senato accademico, l'inquadramento, nel ruolo dei professori associati, dei ricercatori a tempo determinato che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale nell'ambito delle risorse disponibili ai sensi della normativa vigente;
p) esprime parere, per gli aspetti di sua competenza, sui regolamenti di didattica e di ricerca, compresi quelli delle Scuole e dei Dipartimenti, nonche' sul Codice etico ai sensi dell'art. 3, comma 4;
q) delibera i bandi per l'affidamento dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture nei casi in cui sia necessario attivare una procedura a evidenza pubblica;
r) approva, in coerenza con il documento di programmazione di cui alla lettera a), il piano della performance, nonche' gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale e la conseguente relazione sulla performance;
s) approva l'ammontare delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa;
t) esercita tutte le altre competenze previste dalla legge e dai regolamenti di Ateneo.
3. Il Consiglio di amministrazione e' composto da:
a) il Rettore che lo presiede;
b) otto componenti, di cui cinque interni all'Ateneo e tre esterni all'Ateneo, in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di esperienza professionale e scientifica di alto livello e di eventuali ulteriori requisiti determinati dal Senato accademico;
c) due studenti eletti secondo la normativa vigente.
4. I componenti di cui al comma 3, lettera b) del presente articolo sono scelti dal Senato accademico tra candidature presentate a seguito di avviso pubblico di selezione, secondo quanto disposto dal Regolamento generale d'Ateneo.
5. Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni solari a partire dal primo gennaio, ad eccezione degli studenti che restano in carica due anni. I componenti del Consiglio sono nominati con Decreto del Rettore. Il mandato dei componenti puo' essere rinnovato consecutivamente una sola volta.
6. La scelta dei componenti del Consiglio di amministrazione avviene, ove possibile, nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunita' tra i generi.
7. Il Presidente del Collegio dei revisori dei conti o un suo delegato e il Direttore generale partecipano senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di amministrazione. Il Direttore generale svolge le funzioni di segretario, assistito per la verbalizzazione da un funzionario da lui designato.

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Art. 13.
Regolamento di funzionamento

1. Il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione adottano il proprio Regolamento di funzionamento.

Capo III
Organi rappresentativi, consultivi e di controllo
Art. 14.
Consiglio degli studenti

1. Il Consiglio degli studenti e' la struttura preposta all'organizzazione autonoma degli studenti dell'Universita', nonche' alla diffusione delle informazioni di interesse degli stessi.
2. Il Consiglio esprime parere:
a) sul Regolamento didattico d'Ateneo;
b) sul Regolamento degli Studenti;
c) sul Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca;
d) sulla determinazione dei contributi e delle tasse a carico degli studenti;
e) sulla determinazione delle borse di studio a favore dei dottorandi;
f) sugli interventi di attuazione del diritto allo studio;
g) su questioni relative agli interventi per la qualita' della didattica, l'orientamento, il job placement e i servizi agli studenti dell'Ateneo, su richiesta degli organi di governo o del Presidio di qualita'.
3. Il Consiglio designa la rappresentanza studentesca negli organi esterni all'Ateneo se non diversamente previsto dalla normativa vigente.
4. Il Consiglio puo' fare proposte e sollecitare inchieste conoscitive a tutti gli organi accademici su argomenti inerenti l'attivita' didattica, i servizi per gli studenti e il diritto allo studio.
5. Il Consiglio degli studenti e' composto:
a) da ventuno rappresentanti, di cui almeno un rappresentante per ogni Dipartimento, eletti in un collegio composto dagli iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale dell'Universita';
b) dai rappresentanti degli iscritti ai corsi di dottorato eletti nel Consiglio della Scuola di Dottorato.
6. Il Consiglio elegge al proprio interno il presidente e il segretario.
7. Il Consiglio resta in carica due anni e i componenti sono nominati con Decreto del Rettore.
8. Il Rettore garantisce al Consiglio le risorse e le strutture necessarie all'espletamento dei propri compiti.

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Art. 15.
Consiglio del personale tecnico-amministrativo

1. Il Consiglio del personale tecnico-amministrativo e' un organo collegiale con funzioni consultive e propositive, fatte salve le prerogative del Direttore generale e delle rappresentanze sindacali, sulle materie a quest'ultime affidate dalla contrattazione collettiva.
2. Il Consiglio puo' formulare proposte su specifiche problematiche concernenti le attivita' tecniche e amministrative da trasmettere al responsabile di riferimento.
Il Consiglio in particolare:
a) esprime parere sui regolamenti di interesse per il personale tecnico-amministrativo di competenza degli organi di governo e li trasmette al Direttore generale;
b) esprime pareri e formula proposte sui piani generali di aggiornamento e formazione professionale e sulle qualita' delle attivita' formative erogate e li trasmette al Direttore generale;
c) puo' formulare proposte inerenti le attivita' nei settori della cultura, dello sport e del tempo libero da inoltrare all'ufficio competente;
d) puo' formulare proposte al Comitato unico di garanzia sul tema del benessere organizzativo;
e) esercita inoltre ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti.
3. Il Consiglio, per lo svolgimento delle funzioni propositive dell'organo, puo':
a) presentare al Rettore il piano della attivita' con indicazione delle risorse necessarie all'espletamento dei propri compiti istituzionali;
b) collaborare con altre istituzioni su progetti inerenti il personale tecnico-amministrativo;
c) presentare proposte di progetti di sviluppo al Rettore, al Consiglio di amministrazione e al Senato accademico;
d) proporre l'organizzazione di eventi istituzionali di divulgazione delle risultanze delle attivita' svolte.
4. Le strutture amministrative e tecniche dell'Ateneo sono tenute a fornire i dati e le informazioni necessarie al Consiglio per lo svolgimento delle proprie attivita'.
5. Il Consiglio e' composto da un numero di rappresentanti non superiore a quindici, in modo tale che siano rappresentate l'area funzionale amministrativa e l'area funzionale tecnico - scientifica elaborazione dati e socio sanitaria.
Il numero dei rappresentanti per ogni area funzionale e' indicato nel Regolamento generale di Ateneo.
6. Il Consiglio resta in carica tre anni accademici e i componenti sono nominati con Decreto del Rettore.
7. Il Consiglio, nella prima seduta, elegge a maggioranza assoluta dei componenti al proprio interno il presidente e il segretario. Il vice presidente e' eletto a maggioranza assoluta dei componenti fra gli eletti di un'altra area funzionale, diversa da quella a cui appartiene il presidente. Il ruolo e le funzioni del presidente, del vice presidente e del segretario sono disciplinati nel regolamento di funzionamento adottato dal Consiglio.

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Art. 16.
Nucleo di valutazione

1. Il Nucleo di valutazione e' l'organo dell'Universita' preposto alla valutazione delle attivita' di didattica, di ricerca e amministrative.
2. Il Nucleo e' nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Rettore, sentito il Senato accademico.
3. Il Nucleo e' formato da sette componenti, compreso il Coordinatore, almeno quattro esterni all'Ateneo, di cui:
a) sei componenti in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale, almeno due dei quali esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico;
b) uno studente eletto secondo la normativa vigente.
4. Il Coordinatore del Nucleo e' individuato tra i professori di ruolo dell'Ateneo.
5. La scelta dei componenti del Nucleo avviene, ove possibile, nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunita' tra i generi.
6. Il Nucleo resta in carica tre anni accademici a eccezione della rappresentanza studentesca che resta in carica due anni. I suoi componenti possono essere confermati consecutivamente nell'incarico una sola volta.
7. Ai fini dello svolgimento delle proprie attivita', il Nucleo adotta idonei parametri di riferimento, ivi compresi quelli fissati dagli organi nazionali deputati alla valutazione del sistema universitario.
8. Il Nucleo dispone di piena autonomia operativa. A tal fine l'Universita' garantisce il supporto amministrativo e logistico, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie, nonche' la pubblicita' e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. Il Nucleo puo' convocare per audizioni i responsabili delle diverse strutture dell'Universita', i quali sono tenuti a fornire le informazioni richieste.
9. Il Nucleo in particolare:
a) verifica la qualita' e l'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle Commissioni paritetiche ai sensi dell'art. 33;
b) verifica l'attivita' di ricerca svolta dalle strutture dell'Ateneo;
c) verifica la congruita' del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento;
d) redige annualmente una relazione sulle attivita' formative e di ricerca dell'Ateneo anche sulla base delle relazioni predisposte dai Dipartimenti, dalle Scuole e dalle Commissioni paritetiche e le trasmette al Rettore, al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione;
e) valuta gli interventi e il corretto utilizzo delle risorse pubbliche;
f) valida la relazione sulla performance;
g) propone al Consiglio di amministrazione la valutazione annuale dei dirigenti e l'attribuzione della loro retribuzione di risultato;
h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunita';
i) esprime parere vincolante sull'attivazione dei corsi di studio;
j) esprime parere sul bilancio di previsione;
k) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e dell'integrita' dei controlli interni;
l) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalita';
m) cura annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo;
n) acquisisce periodicamente, tramite il Presidio della qualita', le opinioni degli studenti frequentanti sulle attivita' didattiche, redige e trasmette una apposita relazione annuale al Ministero e ai competenti organi di valutazione nazionale;
o) esercita tutte le altre competenze previste dalla legge e dai regolamenti d'Ateneo.

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Art. 17.
Presidio della qualita'

1. Il Presidio della qualita' e' una struttura dell'Ateneo che organizza, monitora, e supervisiona lo svolgimento delle procedure di assicurazione della qualita' (AQ). Assolve inoltre un ruolo di consulenza verso gli organi di governo per lo sviluppo e l'implementazione di politiche di miglioramento della qualita' delle attivita' formative e di ricerca. Il Presidio supporta i corsi di studio e i loro referenti, e i Direttori di Dipartimento per le attivita' comuni di monitoraggio della qualita' della formazione e della ricerca, e per le attivita' di implementazione di interventi per il miglioramento della qualita' della formazione e della ricerca.
2. Nell'ambito delle attivita' formative, il Presidio della qualita':
a) organizza e verifica il continuo aggiornamento delle informazioni contenute nelle schede uniche annuali dei corsi di studio (SUA-CdS) di ciascun corso di studio dell'Ateneo;
b) sovraintende al regolare svolgimento delle procedure di AQ per le attivita' didattiche in conformita' a quanto programmato e dichiarato;
c) organizza e monitora le rilevazioni dell'opinione degli studenti, dei laureandi e dei laureati, mantenendone l'anonimato;
d) regola e verifica le attivita' periodiche di riesame dei corsi di studio;
e) svolge un ruolo di consulenza verso gli organi di governo, e di consulenza, supporto e monitoraggio per i corsi di studio e i loro referenti, per lo sviluppo e l'implementazione di interventi di miglioramento delle attivita' formative, anche alla luce della relazione redatta annualmente dal Nucleo di valutazione;
f) valuta l'efficacia degli interventi di miglioramento e le loro effettive conseguenze;
g) assicura il corretto flusso informativo da e verso il Nucleo di valutazione e le commissioni paritetiche.
3. Nell'ambito delle attivita' di Ricerca, il Presidio della Qualita':
a) verifica il continuo aggiornamento delle informazioni contenute nelle schede uniche annuali della ricerca dipartimentale (SUA-RD) di ciascun Dipartimento;
b) sovraintende al regolare svolgimento delle procedure di AQ per le attivita' di ricerca in conformita' a quanto programmato e dichiarato;
c) svolge un ruolo di consulenza verso gli organi di governo, e di consulenza, supporto e monitoraggio per i Dipartimenti, per lo sviluppo di interventi di miglioramento delle attivita' di ricerca;
d) valuta l'efficacia degli interventi di miglioramento, e le loro effettive conseguenze;
e) assicura il corretto flusso informativo da e verso il Nucleo di valutazione.
4. L'articolazione e la composizione del Presidio della qualita' sono proporzionate alla numerosita' e alla complessita' delle attivita' di formazione e di ricerca dell'Ateneo, e sono specificate nel Regolamento generale di Ateneo.
5. La scelta dei componenti del Presidio della qualita' avviene, ove possibile, nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunita' tra i generi.

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Art. 18.
Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti e' l'organo, composto da esperti in materia giuridica e contabile, cui spetta il controllo sulla regolarita' della gestione amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale dell'Universita'.
2. Il Collegio, in particolare:
a) esercita la vigilanza sulla regolarita' contabile e finanziaria della gestione e attesta la corrispondenza del rendiconto con le risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo;
b) esprime parere sul bilancio preventivo e sulle variazioni di bilancio;
c) compie tutte le verifiche necessarie per assicurare il regolare andamento della gestione amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale dell'Universita', sottoponendo al Consiglio di amministrazione gli eventuali rilievi in ordine alla gestione stessa;
d) accerta la regolarita' della tenuta dei libri e delle scritture contabili;
e) effettua almeno ogni trimestre verifiche di cassa e sull'esistenza dei valori e dei titoli in proprieta', deposito, cauzione o custodia;
f) svolge funzioni ispettive sulla gestione dei centri di spesa dell'Universita', sia collegialmente sia mediante incarichi individuali affidati dal presidente ai componenti del Collegio;
g) effettua il controllo sulla compatibilita' dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e di legge;
h) esercita tutte le altre attribuzioni stabilite dalla normativa vigente.
3. Il Collegio e' composto da tre componenti effettivi e due supplenti, di cui un componente effettivo, con funzioni di presidente, scelto dal Senato accademico su proposta del Rettore, tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; uno effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; uno effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca; almeno due componenti effettivi devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.
4. I componenti del Collegio sono nominati con Decreto del Rettore e durano in carica tre anni solari; possono essere confermati consecutivamente nell'incarico una sola volta.
5. Il Collegio opera validamente nel plenum dei suoi componenti.
6. Ai componenti del Collegio e' assegnato il compenso stabilito con il Decreto di nomina, previa delibera del Consiglio di amministrazione, mediante la corresponsione di un'indennita' e di eventuali gettoni di presenza.
7. I componenti del Collegio, anche singolarmente, hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Universita' e dei centri autonomi di spesa.
8. Non possono essere componenti del Collegio i dipendenti dell'Universita', i componenti del Consiglio di amministrazione, chi sia coniuge, parente o affine entro il quarto grado di dipendenti dell'Universita' o di componenti del Consiglio di amministrazione, chi abbia in corso o abbia ricevuto, entro i dodici mesi precedenti la nomina, incarichi di docenza, professionali o di consulenza dall'Universita' e chi abbia liti pendenti ovvero attivita' contrattuali in corso con l'Universita'.

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Art. 19.
Collegio di disciplina

1. L'Universita' istituisce un Collegio di disciplina competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari a carico di professori e ricercatori e a esprimere in merito parere conclusivo in conformita' a quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio tra pari, nel rispetto del contraddittorio.
3. Il Collegio e' costituito da tre sezioni effettive e da tre sezioni supplenti. Ciascuna sezione e' costituita da tre componenti effettivi e da un componente vicario. Le prime sezioni, di cui una effettiva e una supplente, sono composte da professori ordinari con competenza a operare solo nei confronti dei professori ordinari; le seconde sezioni, di cui una effettiva e una supplente, sono composte da professori associati con competenza a operare solo nei confronti dei professori associati; le terze sezioni, di cui una effettiva e una supplente, sono composte da ricercatori di ruolo con competenza a operare solo nei confronti dei ricercatori.
4. I componenti del Collegio sono scelti dal Senato accademico, con votazione riservata ai soli docenti e nominati con Decreto del Rettore, devono essere in regime di tempo pieno, restano in carica per tre anni e sono immediatamente rinnovabili una sola volta.
5. La scelta dei componenti del Collegio di disciplina avviene, ove possibile, nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunita' tra i generi.
6. Qualora il procedimento disciplinare riguardi professori di fascia diversa o professori e ricercatori il Collegio si riunisce in seduta a sezioni riunite. Esaurita la discussione la seduta a sezioni riunite si scioglie e le sezioni coinvolte deliberano separatamente sul procedimento disciplinare di propria competenza.
7. Il docente piu' anziano nel ruolo di ciascuna sezione assume le funzioni di presidente.
In caso di seduta a sezioni riunite presiede il professore piu' anziano in ruolo nella fascia piu' elevata.
In caso di assenza di un componente effettivo subentra il vicario della medesima sezione.
8. Le delibere del Collegio sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti e, in caso di parita' dei voti, prevale il voto del presidente.
9. Le sezioni supplenti del Collegio operano qualora il procedimento disciplinare riguardi uno o piu' componenti delle sezioni effettive del Collegio.
10. Qualora il procedimento disciplinare riguardi componenti di sezioni effettive del Collegio diverse, le corrispondenti sezioni supplenti operano a sezioni riunite.
Esaurita la discussione, la seduta a sezioni riunite si scioglie e le sezioni coinvolte deliberano separatamente sul procedimento disciplinare di propria competenza.
11. Qualora il procedimento disciplinare riguardi docenti appartenenti a categorie diverse, di cui almeno uno componente di una sezione effettiva del Collegio, la sezione supplente corrispondente alla fascia del docente componente di sezione effettiva sottoposto a procedimento disciplinare e la sezione effettiva corrispondente alla fascia del docente, non componente di sezione sottoposto a procedimento disciplinare, operano a sezioni riunite. Esaurita la discussione la seduta a sezioni riunite si scioglie e le sezioni coinvolte deliberano separatamente sul procedimento disciplinare di propria competenza.
12. All'atto dell'assunzione della delibera, le sezioni supplenti terminano il proprio compito e le sezioni effettive vengono reinsediate, con l'eccezione del componente o dei componenti oggetto della procedura disciplinare e per il quale o per i quali sia stato emanato un provvedimento sanzionatorio.
13. Il provvedimento sanzionatorio determina la decadenza dall'incarico di componente del Collegio.
14. Il procedimento disciplinare si svolge in conformita' a quanto previsto dalla normativa vigente.
15. In caso di cessazione anticipata dall'incarico e decadenza di componente del Collegio ai sensi del comma 13 del presente articolo si procede alla sostituzione con altro componente effettivo scelto nei modi di cui al comma 4 del presente articolo. Il sostituto non puo' essere scelto ne' tra i componenti vicari, ne' tra i componenti delle sezioni supplenti.

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Art. 20.
Comitato etico

1. Il Comitato etico ha il compito di tutelare i diritti, la dignita', l'integrita', il benessere fisico e psicologico di esseri umani coinvolti in ricerche, nonche' di evitare che vengano arrecate inutili sofferenze agli animali nello svolgimento di sperimentazioni. A tale fine, il Comitato esprime pareri motivati su richiesta di singoli ricercatori o di strutture didattiche e scientifiche. Il Comitato puo' promuovere inoltre la riflessione, la formazione e la discussione pubblica per favorire lo sviluppo di una sensibilita' etica.
2. Il Comitato si ispira ai criteri di valutazione specifici per le diverse aree disciplinari, accettati in sede internazionale e condivisi dalla comunita' scientifica internazionale.
3. Il Comitato ha composizione multidisciplinare ed e' costituito da sette esperti, di cui almeno uno in bioetica e uno in scienze giuridiche. Almeno un componente deve essere esterno all'Ateneo. I componenti del Comitato sono nominati con Decreto del Rettore. Il Comitato resta in carica tre anni accademici. I suoi componenti possono essere riconfermati nell'incarico.
4. La scelta dei componenti del Comitato etico avviene, ove possibile, nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunita' tra i generi.
5. Il Comitato elegge al proprio interno il presidente e il segretario.
6. I componenti del Comitato sono tenuti alla segretezza sugli atti connessi alla propria attivita'.

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Art. 21.
Comitato unico di garanzia

1. L'Universita' istituisce il Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, allo scopo di favorire e dare concreta attuazione ai principi di uguaglianza e di parita' per tutti coloro che lavorano e studiano nell'Universita'.
2. Il Comitato esercita compiti di tutela e promozione della dignita' della persona nel contesto lavorativo e di garanzia e miglioramento della qualita' delle condizioni di lavoro. A tal fine promuove le pari opportunita' mediante misure volte a prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione o di violenza morale o psichica per i lavoratori, in particolare quelle connesse al genere, all'orientamento sessuale, all'origine etnica, alla religione, alle convinzioni personali e politiche, alle condizioni di disabilita', all'eta'.
3. Il Comitato suggerisce le opportune iniziative per la rimozione di tali fattori discriminanti, promuovendo attivita' di informazione e formazione finalizzate a costruire, all'interno dell'Universita', un clima culturale garante dei principi e dei valori delle pari opportunita'. Contribuisce all'ottimizzazione della produttivita' del lavoro, migliorando l'efficienza delle prestazioni favorendo il rispetto dei principi di pari opportunita' e di benessere organizzativo. A tali fini il Comitato puo' presentare al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione documenti e proposte in materia.
4. Le modalita' di costituzione del Comitato devono tenere conto della specifica composizione del personale contrattualizzato e in regime di diritto pubblico e assicurare, nel complesso, la presenza paritaria di entrambi i generi. I componenti sono scelti tra soggetti con adeguata preparazione, esperienza e attitudine maturate anche in organismi analoghi e nominati con Decreto del Rettore.
5. Le norme di designazione dei componenti del Comitato, la durata del mandato, i compiti specifici e le procedure per il suo funzionamento sono definiti, ai sensi della normativa vigente, dal Regolamento generale d'Ateneo.

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Art. 22.
Comitato per lo sport universitario

1. Il Comitato per lo sport universitario:
a) coordina e promuove le attivita' sportive a vantaggio degli studenti e del personale universitario;
b) sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi e delle risorse economico-finanziarie a esso assegnate;
c) esercita le altre competenze previste dalla normativa vigente.
2. I componenti del Comitato sono nominati con Decreto del Rettore.
3. Il Comitato e' composto:
a) dal Rettore o da un suo delegato con funzioni di presidente;
b) da due rappresentanti degli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti;
c) da due rappresentanti eletti degli studenti;
d) dal Direttore generale, o da un suo delegato, con funzioni di segretario;
e) da un rappresentante eletto del personale tecnico-amministrativo.
4. Il Comitato resta in carica tre anni accademici a eccezione delle rappresentanze studentesche che restano in carica due anni.
5. I suoi componenti eletti possono essere confermati consecutivamente nell'incarico una sola volta.
6. La gestione degli impianti sportivi e lo svolgimento delle altre attivita' e' affidata, mediante convenzione, agli enti sportivi legalmente riconosciuti che perseguono come finalita' la pratica e la diffusione dello sport universitario e l'organizzazione di manifestazioni sportive universitarie a carattere nazionale e internazionale. Tali enti presentano annualmente una relazione sulle attivita' svolte e sulla gestione delle risorse messe a disposizione dall'Universita'.
7. Il Comitato dovra' presentare ogni anno una relazione sulle attivita' svolte e sulla gestione delle risorse messe a disposizione dall'Universita'.
8. Alla copertura delle spese per l'attivita' sportiva si provvede mediante i fondi stanziati secondo la normativa vigente, mediante apposite altre specifiche entrate di bilancio, nonche' mediante altri eventuali finanziamenti a carico del bilancio universitario.

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Art. 23.
Regolamento di funzionamento

1. Ciascun organo di cui al presente Capo adotta un proprio regolamento di funzionamento che deve essere approvato dal Senato accademico.

Capo IV
Organizzazione didattica e scientifica
Art. 24.
Dipartimento

1. Il Dipartimento e' la struttura organizzativa della ricerca scientifica e delle attivita' didattiche e formative nell'ambito dell'Universita'.
2. Il Dipartimento e' costituito dai professori di ruolo e dai ricercatori appartenenti a settori scientifico-disciplinari omogenei per fini e/o per metodo e dal personale tecnico-amministrativo a esso assegnato.
3. Fanno parte inoltre del Dipartimento i titolari degli assegni di ricerca, gli iscritti alle Scuole di specializzazione, gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca, i professori a contratto, i visiting professor e i visiting researcher.
4. Ogni professore di ruolo e ogni ricercatore afferisce a un solo Dipartimento.
5. Il Dipartimento promuove e coordina le attivita' di ricerca, cosi' come indicate nel proprio progetto scientifico, gestisce i mezzi e le risorse a disposizione e ne assicura la razionale utilizzazione, nel rispetto della liberta' e dell'autonomia scientifica dei singoli e dei gruppi eventualmente costituitisi; promuove l'attivazione di strutture di servizio comuni e ne cura il funzionamento.
6. Il Dipartimento sovrintende alle attivita' didattiche svolte dai propri professori e ricercatori nell'ambito dei corsi di studio ad esso affidati dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico.
7. Il Dipartimento, su delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, gestisce i corsi di studio ad esso attribuiti.
8. Ogni Dipartimento e' tenuto a soddisfare, compatibilmente con le risorse disponibili e in collaborazione con gli altri Dipartimenti e strutture dell'Universita', le esigenze di docenza e di servizi riguardanti i corsi di studio e le attivita' formative dell'Ateneo.
9. Presso ogni Dipartimento e' costituita una Commissione paritetica di docenti e studenti.
10. L'istituzione, attivazione, modifica o disattivazione di un Dipartimento avviene con Decreto del Rettore, su delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico.
11. La proposta d'istituzione di un Dipartimento, motivata dai proponenti in conformita' ad un progetto d'attivita' di ricerca e di didattica, anche interdisciplinari, deve offrire garanzie di coerenza e funzionalita' rispetto ai fini scientifici indicati e ai potenziali obiettivi formativi e rispecchiare criteri d'economicita' e d'uso razionale dei servizi e delle risorse.
12. Al Dipartimento devono afferire, all'atto della nuova costituzione, almeno cinquanta tra professori di ruolo e ricercatori, dei quali almeno venti professori di ruolo. Successivamente alla sua istituzione, ad ogni Dipartimento devono afferire almeno trentacinque tra professori e ricercatori, di cui almeno quindici professori di ruolo.
13. I professori di ruolo e i ricercatori afferiscono, al momento della presa di servizio, al Dipartimento che ha formulato la proposta di chiamata.
14. Le domande di cambiamento di afferenza, che possono essere presentate solo dopo che siano trascorsi almeno tre anni di permanenza presso lo stesso Dipartimento, sono indirizzate al Rettore e deliberate dal Consiglio di amministrazione sentito il Senato accademico e i Dipartimenti interessati.
15. In caso di istituzione di un nuovo Dipartimento, il Consiglio elegge il Direttore entro trenta giorni dalla sua costituzione.
16. Qualora venga a mancare il numero minimo di afferenze o non sussistano piu' le condizioni per il funzionamento di un Dipartimento in relazione ai suoi fini istitutivi, il Consiglio di amministrazione, acquisito il parere obbligatorio del Senato accademico, assume le opportune deliberazioni o ne delibera la disattivazione.
17. Il Dipartimento puo' costituire delle sezioni, corrispondenti a particolari ambiti disciplinari o funzionali a specifiche esigenze di ricerca. I professori di ruolo e i ricercatori che vi aderiscono, designano un coordinatore. Le eventuali sezioni sono organizzate secondo le modalita' definite dal Regolamento del Dipartimento.
18. Il Dipartimento e' un centro di responsabilita' dotato di autonomia gestionale ai sensi dello Statuto, del Regolamento generale d'Ateneo e del Regolamento di amministrazione e contabilita'. Il Dipartimento dispone dei locali attribuitigli dal Consiglio di amministrazione, dei beni avuti in uso all'atto della sua costituzione o acquisiti successivamente nonche' delle risorse di personale assegnate.
19. Il Dipartimento, con autonomia negoziale secondo le norme stabilite dal Regolamento di amministrazione e contabilita', svolge attivita' di ricerca e consulenza stipulando contratti e convenzioni, nonche' attivita' di formazione per conto terzi nei campi disciplinari a esso propri.
20. A ogni Dipartimento compete una dotazione finanziaria annua a carico del bilancio universitario stabilita dal Consiglio di amministrazione, nei limiti delle risorse disponibili, mediante parametri definiti dal Senato accademico, che tengano conto del numero dei professori e dei ricercatori afferenti, della natura delle aree scientifico-disciplinari caratterizzanti il Dipartimento, di specifici indicatori riguardanti la produttivita' e qualita' dell'attivita' scientifica e didattica svolta, e del parere espresso dai diversi organi di valutazione. La dotazione finanziaria e' integrata da eventuali contributi e stanziamenti diretti specificamente al Dipartimento e dalle quote sui proventi delle eventuali prestazioni a pagamento effettuate per conto terzi.
21. L'utilizzazione dei fondi attribuiti con destinazione specifica compete all'assegnatario o agli assegnatari, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento di amministrazione e contabilita' e detratti eventuali contributi per spese generali, secondo le modalita' definite dal Regolamento del Dipartimento.
22. Al Dipartimento sono assicurate le funzioni di un referente amministrativo. I suoi compiti sono definiti nel Regolamento di amministrazione e contabilita'.
23. Le norme sull'organizzazione e sul funzionamento del Dipartimento sono contenute in un apposito regolamento predisposto dal Consiglio del Dipartimento, in conformita' con quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento generale d'Ateneo, votato a maggioranza assoluta dei suoi componenti, approvato dal Senato accademico e, per quanto di sua competenza, dal Consiglio di amministrazione ed emanato con Decreto del Rettore.
24. Sono organi del Dipartimento:
a) il Direttore;
b) il Consiglio di Dipartimento;
c) la Giunta;
d) i Consigli di coordinamento didattico o il Coordinatore di corso di studio;
e) la Commissione paritetica.

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Art. 25.
Direttore di Dipartimento

1. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati; promuove e coordina le attivita' didattiche e di ricerca che fanno capo al Dipartimento. Ha la responsabilita' della gestione finanziaria e amministrativa del Dipartimento; e' responsabile della gestione dei locali, dei beni inventariali e dei servizi del Dipartimento; assicura il rispetto delle norme sulla sicurezza negli ambienti di lavoro. Adotta, in situazioni di comprovata urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio di Dipartimento, sottoponendoli allo stesso per la ratifica nella prima seduta utile. Vigila negli ambiti di sua competenza sull'osservanza della normativa vigente ed esercita tutte le attribuzioni che la stessa e i regolamenti dell'Ateneo gli conferiscono.
2. Il Direttore predispone annualmente, in collaborazione con il referente amministrativo, e sottopone all'approvazione del Consiglio di Dipartimento, il budget economico e il budget di investimento accompagnati da una relazione programmatica e una relazione sulle spese sostenute e sugli obiettivi raggiunti.
3. Il Direttore firma contratti e convenzioni riferiti a prestazioni a pagamento per conto terzi con committenti esterni pubblici o privati nei limiti delle deleghe rettorali; adotta gli atti e stipula i contratti sulla base della normativa interna di Ateneo.
4. Il Direttore verifica, secondo modalita' previste dal Regolamento generale d'Ateneo e dal Regolamento didattico d'Ateneo, e coadiuvato dai Presidenti di Consiglio di coordinamento didattico o dai Coordinatori del corso di studio di riferimento, l'assolvimento dei compiti didattici dei professori e dei ricercatori.
5. Il Direttore verifica il corretto assolvimento dei compiti assegnati al personale tecnico-amministrativo in accordo con le direttive formulate dal Direttore generale.
6. Il Direttore e' eletto a scrutinio segreto dal Consiglio di Dipartimento ad eccezione della componente prevista dall'art. 26, comma 2, lettera f), tra i professori ordinari del Dipartimento, che abbiano optato o che optino per il regime di impegno a tempo pieno in caso di elezione, ed e' nominato con Decreto del Rettore. Il mandato dura tre anni accademici e puo' essere rinnovato consecutivamente una sola volta. L'elezione del Direttore avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione; a maggioranza assoluta dei presenti a partire dalla seconda votazione. Nel caso di indisponibilita' di un professore ordinario o nel caso che nella seconda votazione non si raggiunga il quorum richiesto, l'elettorato passivo e' esteso ai professori associati che abbiano optato o che optino, in caso di elezione, per il regime di impegno a tempo pieno. Le sedute del Consiglio di Dipartimento per l'elezione del Direttore sono convocate e presiedute dal Decano del Dipartimento.
7. Il Direttore designa un Vicedirettore tra i professori di ruolo a tempo pieno. Il Vicedirettore, nominato con Decreto del Rettore, supplisce tutte le funzioni del Direttore in caso di assenza o di impedimento temporaneo. Resta in carica per la durata del mandato del Direttore salvo la facolta' del Direttore stesso di revocare l'incarico in qualsiasi momento.
8. In caso di cessazione anticipata del Direttore, il Decano esercita le funzioni di normale amministrazione fino alla nomina del nuovo Direttore.
9. Il Direttore, nell'espletamento dei suoi compiti, e' coadiuvato da un referente amministrativo, il cui incarico e' conferito, all'interno del personale dell'Universita', dal Direttore generale, sentito il Direttore del Dipartimento.

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Art. 26.
Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento e' l'organo di programmazione, di gestione e di controllo delle attivita' didattiche e di ricerca facenti capo al Dipartimento ed esercita a tal fine tutte le attribuzioni che gli sono conferite dalla normativa vigente e in accordo con gli orientamenti generali definiti dal Consiglio di amministrazione e dal Senato accademico.
2. Il Consiglio e' costituito:
a) dai professori di ruolo e dai ricercatori che afferiscono al Dipartimento;
b) dal referente amministrativo;
c) da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo;
d) da una rappresentanza degli iscritti alle scuole di specializzazione e ai corsi di dottorato di ricerca di competenza del Dipartimento;
e) da una rappresentanza dei titolari di assegno di ricerca operanti presso il Dipartimento;
f) da una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale del Dipartimento di riferimento.
I rappresentanti degli studenti sono eletti per due anni in numero non inferiore, di norma, al quindici per cento dei componenti complessivi del Consiglio di Dipartimento.
3. Il numero dei rappresentanti, la durata del mandato e le modalita' di elezione sono fissate dal Regolamento del Dipartimento.
4. Il Consiglio, in particolare:
a) delibera il Regolamento del Dipartimento che, approvato dal Senato accademico, e' emanato con Decreto del Rettore;
b) approva la proposta di budget economico e di investimento e la relazione sulle spese sostenute e sugli obiettivi raggiunti;
c) tenuto conto della programmazione triennale, approva annualmente il piano da sottoporre agli organi di governo, anche ai fini della predisposizione del documento di programmazione dell'Ateneo, riguardante le linee di sviluppo delle attivita' di ricerca e delle attivita' didattiche, indicando le richieste di personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, di finanziamenti e di spazi;
d) avanza proposte ed esprime parere sulla stipula di contratti, convenzioni, accordi e consorzi, riguardanti la ricerca e la didattica;
e) propone al Rettore, sulla base delle risorse allo scopo assegnate e di quanto previsto dal piano di programmazione triennale, i bandi per l'avvio di procedure di valutazione comparativa per l'assunzione di professori e ricercatori;
f) propone al Consiglio di amministrazione la chiamata di professori di ruolo e di ricercatori;
g) propone modalita' o strutture di coordinamento tra piu' Dipartimenti, anche interateneo, atte a potenziare le attivita' di ricerca;
h) distribuisce gli assegni di ricerca secondo le modalita' previste in apposito Regolamento dell'Ateneo;
i) istituisce i Consigli di coordinamento didattico;
j) avanza al Senato accademico le proposte di previsione dei Coordinatori di corso di studio;
k) da' pareri, trasmettendoli al Rettore, in merito alla richiesta di professori e ricercatori di fruizione di periodi di esclusiva attivita' di ricerca e di collocamento in aspettativa senza assegni;
l) propone l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la soppressione, per quanto di sua competenza, di corsi di laurea, laurea magistrale, master, dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento e corsi di tirocinio formativo attivo, anche in collaborazione con altri Dipartimenti, interni ed esterni all'Ateneo;
m) predispone l'offerta formativa annuale dei corsi di studio di cui e' responsabile da sottoporre al Senato accademico per l'approvazione;
n) predispone, sentiti i Consigli di coordinamento didattico o i Coordinatori di corso di studio, il calendario delle lezioni, degli esami di profitto e delle prove finali;
o) propone agli organi di governo, acquisito il parere dei Consigli di coordinamento didattico o dei Coordinatori di corso di studio di riferimento, il numero di posti disponibili per i corsi di studio ad accesso localmente programmato;
p) propone agli organi di governo, acquisito il parere dei Consigli di coordinamento didattico o dei Coordinatori di corso di studio di riferimento, i contenuti e le modalita' delle prove di selezione per i corsi ad accesso localmente programmato, e delle prove di valutazione per i corsi ad accesso non programmato;
q) promuove e sostiene attivita' formative atte a favorire l'internazionalizzazione e la mobilita' di studenti e docenti;
r) propone al Senato accademico modifiche del Regolamento didattico d'Ateneo, secondo quanto disposto dallo Statuto;
s) determina annualmente, acquisiti i pareri dei Consigli di coordinamento didattico o dei Coordinatori di corso di studio di riferimento, e, qualora sussista, acquisito il parere obbligatorio anche di merito della Scuola, gli impegni didattici dei professori e dei ricercatori, in ottemperanza al Regolamento per i carichi didattici dell'Ateneo. Dispone altresi' i compiti organizzativi dei professori e dei ricercatori, assicurandone un'equa ripartizione;
t) provvede a richiedere al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione ed entro i limiti di budget indicati dall'Ateneo l'attivazione di affidamenti e contratti per la copertura di insegnamenti vacanti o per far fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative. Predispone commissioni per la valutazione comparativa dei candidati, secondo procedure previste dai regolamenti di Ateneo e nel rispetto del Codice etico;
u) propone, nei casi previsti dalla normativa vigente, il rilascio di nulla osta ai professori e ai ricercatori per lo svolgimento di attivita' didattiche presso altre sedi;
v) approva, con delibera motivata, le relazioni triennali dell'attivita' didattica, di ricerca e gestionale predisposte dai professori e dai ricercatori;
w) approva, e trasmette al Rettore, un rapporto annuale sulle attivita' svolte dal Dipartimento;
x) puo' proporre al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione, di concerto con altri Dipartimenti cui e' accomunato da ampie collaborazioni per l'erogazione delle attivita' formative, la richiesta di costituzione di una Scuola.
Qualora il Dipartimento afferisca ad una Scuola, le deliberazioni previste nella lettera c) del presente comma, per quanto riguarda l'offerta formativa, e nelle lettere dalla k) alla u) sono assunte una volta acquisito il parere della Scuola. Gli studenti del Consiglio di Dipartimento partecipano alle sole deliberazioni previste nella lettera a), nella lettera d) relativamente a contratti, convenzioni, accordi e consorzi riguardanti esclusivamente l'attivita' didattica, nelle lettere dalla i) alla r) del presente comma, ad eccezione della lettera k).
5. Nel caso in cui alle funzioni didattiche e di ricerca del Dipartimento si affianchino funzioni assistenziali, e il Dipartimento non afferisca ad una Scuola, il Dipartimento se ne assume i compiti secondo le modalita' e i limiti concertati con la Regione Lombardia, nell'ambito delle disposizioni statali in materia.
6. Le deliberazioni riguardanti le questioni relative alle persone dei professori di ruolo e dei ricercatori, e le deliberazioni concernenti la proposta di chiamata di personale docente, sono prese in sedute con partecipazione limitata ai ruoli corrispondenti e superiori, e con le modalita' previste dalla normativa vigente.
7. La rappresentanza studentesca non viene considerata ai fini del computo delle presenze necessarie per la validita' delle sedute.

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Art. 27.
Giunta di Dipartimento

1. La Giunta coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni e svolge i compiti previsti dal Regolamento del Dipartimento.
2. Fanno parte della Giunta: il Direttore, che la convoca e la presiede, il Vicedirettore, i professori afferenti al Dipartimento che presiedono i Consigli di coordinamento didattico, i Coordinatori dei corsi di studio del Dipartimento, da tre a sei rappresentanti dei professori di ruolo e dei ricercatori, un rappresentante del personale tecnico-amministrativo ove sia presente e il referente amministrativo del Dipartimento.
3. Il numero e la qualifica dei rappresentanti, le modalita' di elezione e di funzionamento della Giunta sono fissati dal Regolamento del Dipartimento.
4. Il mandato della Giunta e' triennale. I componenti elettivi possono essere rieletti consecutivamente una sola volta.

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Art. 28.
Scuola

1. La Scuola e' una struttura di raccordo tra piu' Dipartimenti, raggruppati per affinita' disciplinare, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attivita' didattiche e di gestione di servizi comuni, con il fine di assicurare alti livelli di qualita' dell'offerta formativa e di efficienza ed efficacia nella sua erogazione.
2. La Scuola e' istituita o modificata con Decreto del Rettore, acquisito il parere del Senato accademico e con delibera del Consiglio di amministrazione. L'istituzione avviene su proposta di tutti i Dipartimenti interessati; la modifica, su proposta di almeno un Dipartimento interessato. La Scuola puo' essere soppressa con Decreto del Rettore, acquisito il parere del Senato accademico e con delibera del Consiglio di amministrazione.
3. In caso di istituzione di una nuova Scuola, il Consiglio elegge il Presidente entro trenta giorni dalla sua costituzione.
4. Nel caso in cui alle funzioni didattiche e di ricerca dei Dipartimenti si affianchino funzioni assistenziali, e i Dipartimenti afferiscano a una Scuola, i compiti relativi alle funzioni assistenziali sono assunti dalla Scuola secondo le modalita' e i limiti concertati con la Regione Lombardia, nell'ambito delle disposizioni statali in materia. E' garantita l'inscindibilita' delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca.
5. Ogni Dipartimento puo' afferire a una sola Scuola.
6. La Scuola adotta un proprio regolamento che, approvato dal Senato accademico, e' emanato con Decreto del Rettore.
7. Sono organi della Scuola:
a) il Presidente;
b) il Consiglio della Scuola.

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Art. 29.
Consiglio della Scuola

1. Il Consiglio della Scuola ha il compito di programmare, coordinare e gestire le attivita' didattiche dei corsi di studio affidati dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione ai Dipartimenti afferenti alla Scuola.
2. Il Consiglio della Scuola, in particolare:
a) propone ai Dipartimenti l'istituzione, la modifica o la soppressione di corsi di studio, dopo aver acquisito, solo per la proposta di modifica o di soppressione, i pareri dei Consigli di coordinamento didattico o dei Coordinatori dei corsi di studio di riferimento;
b) coordina le attivita' formative volte al conseguimento dei titoli di studio assicurandone l'efficacia, l'efficienza e la funzionalita', anche sulla base delle relazioni predisposte dagli organi di valutazione dell'Ateneo;
c) segnala ai Consigli dei Dipartimenti afferenti alla Scuola, al fine di consentire una corretta erogazione dell'attivita' didattica e per permettere il soddisfacimento dei requisiti richiesti dalle norme di legge, eventuali carenze di personale docente relative a specifici settori scientifico-disciplinari;
d) coordina la programmazione dell'offerta formativa dei Dipartimenti, acquisendo pareri dai Consigli di coordinamento didattico e dai Coordinatori di corso di studio, e formulando a sua volta pareri ai Dipartimenti;
e) esprime pareri ai Dipartimenti interessati, sentiti i Consigli di coordinamento didattico o i Coordinatori di corso di studio relativi, per la definizione dei piani didattici;
f) valuta la congruita' complessiva degli affidamenti ai docenti dei compiti didattici effettuati dai Dipartimenti; in caso di rilievi, motivando l'istanza, puo' chiedere un riesame degli stessi;
g) sentiti i Consigli di coordinamento didattico o i Coordinatori di corsi di studio, esprime pareri ai Dipartimenti sulle loro proposte di attivazione di affidamenti e contratti per la copertura di insegnamenti vacanti, o per far fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative;
h) sentiti i Consigli di coordinamento didattico o i Coordinatori di corsi di studio di riferimento, esprime pareri ai Dipartimenti sulle attivazioni e le disattivazioni degli insegnamenti, anche a seguito della valutazione dei piani di studio e degli insegnamenti espressa dagli studenti;
i) gestisce i servizi comuni alle attivita' didattiche della Scuola stessa e organizza attivita' formative propedeutiche e di sostegno;
j) esprime pareri ai Dipartimenti, sentiti i Consigli di coordinamento didattico o i Coordinatori di corso di studio di riferimento, sul numero di posti disponibili per i corsi di studio ad accesso localmente programmato;
k) promuove e sostiene attivita' formative atte a favorire l'internazionalizzazione e la mobilita' di studenti e docenti;
l) formula proposte sulle attivita' didattiche dei corsi di studio assegnati ai Dipartimenti afferenti alla Scuola;
m) acquisisce pareri o proposte dei Consigli di coordinamento didattico o dei Coordinatori dei corsi di studio di riferimento. Spetta ai singoli Dipartimenti il potere di delibera, o di formulazione di proposte agli organi di governo, una volta acquisiti i pareri del Consiglio della Scuola;
n) propone al Senato accademico modifiche del Regolamento didattico d'Ateneo;
o) predispone il Regolamento della Scuola che, approvato dal Senato accademico, e' emanato con Decreto del Rettore.
3. Il Consiglio della Scuola e' composto:
a) dal Presidente della Scuola;
b) dai Direttori dei Dipartimenti interessati;
c) dai Presidenti dei Consigli di coordinamento didattico e dai Coordinatori dei corsi di studio assegnati ai Dipartimenti della Scuola purche' il numero di tali componenti non sia superiore al dieci per cento dei componenti dei Consigli dei Dipartimenti interessati. Qualora il numero superasse il dieci per cento, la Scuola, con proprio regolamento, determinera' il numero e le modalita' di scelta delle componenti di cui alla presente lettera;
d) da una rappresentanza dei responsabili delle attivita' assistenziali, ove previste;
e) da una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di laurea, ai corsi di laurea magistrale e ai corsi di dottorato di ricerca della Scuola. I rappresentanti degli studenti sono eletti per due anni in numero non inferiore, di norma, al quindici per cento dei componenti complessivi del Consiglio della Scuola.
Il Regolamento della Scuola disciplina la modalita' di scelta dei componenti di cui alle lettere c) e d) del presente comma.

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Art. 30.
Il Presidente della Scuola

1. Il Presidente della Scuola:
a) rappresenta la Scuola, convoca e presiede, predisponendo l'ordine del giorno, il Consiglio della Scuola e trasmette ai Dipartimenti i pareri e le proposte della Scuola;
b) sovrintende al corretto svolgimento delle attivita' didattiche e di servizio agli studenti coordinate e gestite dalla Scuola;
c) e' responsabile in ordine al funzionamento dei servizi organizzativi della Scuola;
d) esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dagli organi di governo e dai regolamenti dell'Ateneo.
2. Il Presidente e' eletto a scrutinio segreto dal Consiglio della Scuola tra i professori ordinari a tempo pieno afferenti alla Scuola salvo quanto previsto dall'art. 52, comma 4, ed e' nominato con Decreto del Rettore.
3. L'elezione del Presidente avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione; a maggioranza assoluta dei presenti a partire dalla seconda votazione. Il mandato dura tre anni e puo' essere rinnovato consecutivamente una sola volta.

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Art. 31.
Consiglio di coordinamento didattico

1. Il Consiglio di Dipartimento, al fine di procedere al coordinamento didattico dei propri corsi di laurea e/o di laurea magistrale, puo' istituire uno o piu' Consigli di coordinamento didattico.
2. L'istituzione di un Consiglio di coordinamento didattico e' obbligatoria laddove l'offerta formativa di un corso di studio non sia erogata prevalentemente da docenti afferenti ad un solo Dipartimento.
3. Il Consiglio di coordinamento didattico coordina:
a) uno o piu' corsi di laurea della medesima classe o di classi affini per finalita' formative;
b) uno o piu' corsi di laurea magistrale della medesima classe o di classi affini per finalita' formative;
c) corsi di laurea e di laurea magistrale di classi affini per finalita' formative.
4. Il Consiglio di coordinamento didattico, in particolare:
a) svolge compiti istruttori e di supporto nei confronti del Consiglio della Scuola e/o del Consiglio di Dipartimento di riferimento del corso o dei corsi coordinati per l'organizzazione del corso o dei corsi stessi dei quali ha la responsabilita';
b) coordina le attivita' didattiche dei corsi che vi fanno capo, sovraintendendo al loro funzionamento e verificandone annualmente l'efficienza e la funzionalita' anche sulla base delle relazioni sulla valutazione predisposte dalla Commissione paritetica e dal Nucleo di valutazione;
c) esprime pareri sulla modifica degli ordinamenti didattici;
d) esprime pareri sui regolamenti e sui piani didattici dei corsi di studio;
e) esprime pareri sull'attivazione o disattivazione degli insegnamenti di pertinenza;
f) organizza, su indicazione del Dipartimento di riferimento del corso di studio coordinato e qualora non vi provveda direttamente il Dipartimento, le prove di accertamento delle conoscenze richieste per l'accesso ai corsi di studio;
g) delibera, su richiesta degli interessati, il riconoscimento dei titoli conseguiti e il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti;
h) esamina e approva i piani di studio presentati dagli studenti;
i) propone l'istituzione di attivita' didattiche integrative agli insegnamenti ufficiali e di attivita' di orientamento agli studenti;
j) formula proposte per la copertura, mediante affidamenti o contratti, degli insegnamenti vacanti;
k) formula proposte relative alle esigenze per il funzionamento della didattica e per l'organizzazione e il potenziamento dei servizi a essa connessi;
l) adotta il proprio regolamento che e' emanato con Decreto del Rettore;
m) svolge ogni altra funzione a esso attribuito dai regolamenti dell'Ateneo.
5. Il Consiglio e' costituito dai professori di ruolo, dai ricercatori e dai professori a contratto responsabili di un insegnamento o di un modulo di insegnamento riguardante il corso o i corsi facenti capo al Consiglio, nonche' da una rappresentanza degli studenti.
6. Per quanto riguarda i professori, anche a contratto, e i ricercatori, l'appartenenza al Consiglio e' limitata all'anno accademico o agli anni accademici durante i quali svolgono il loro compito didattico per il corso o i corsi coordinati dal Consiglio stesso.
7. I rappresentanti degli studenti iscritti al corso o ai corsi che fanno capo al Consiglio, sono eletti per due anni in numero pari al quindici per cento dei componenti del Consiglio stesso. Nel caso in cui partecipi alla votazione meno del dieci per cento degli aventi diritto, il numero dei rappresentanti e' ridotto proporzionalmente. Esso non puo' comunque essere inferiore a cinque.
8. I professori di ruolo e i ricercatori non appartenenti all'Ateneo, i professori a contratto e i rappresentanti degli studenti concorrono ai fini del computo delle presenze necessarie per la validita' delle sedute solo se presenti.
9. Il Consiglio e' presieduto da un Presidente che sovrintende le attivita' del corso o dei corsi che fanno capo al Consiglio.
10. Il Presidente e' eletto a scrutinio segreto tra i professori del Consiglio, in un collegio costituito da tutti i componenti dello stesso, a maggioranza assoluta dei votanti purche' abbia partecipato almeno un terzo degli aventi diritto al voto.
11. Il Presidente e' nominato con Decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici ed e' rieleggibile.
12. Il Regolamento del Consiglio definisce a quale tipo di deliberazione puo' partecipare con diritto di voto ciascuna delle categorie componenti il Consiglio stesso; in ogni caso, gli studenti partecipano con diritto di voto a tutte le deliberazioni, salvo quelle concernenti le persone dei professori e dei ricercatori.
13. Il Senato accademico puo' autorizzare la costituzione di Consigli di coordinamento didattico interateneo per i quali valgono, per quanto applicabili, le norme di cui ai commi precedenti del presente articolo.

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Art. 32.
Coordinatore di corso di laurea e di laurea magistrale

1. Salvo quanto previsto dall'art. 31, laddove l'offerta formativa di un corso di studio sia erogata prevalentemente da docenti afferenti ad un unico Dipartimento, il Consiglio di Dipartimento di riferimento del corso puo' proporre al Senato accademico che il corso sia coordinato da un Coordinatore. Il Coordinatore sovrintende all'organizzazione dell'attivita' didattica.
2. Il Coordinatore di un corso viene eletto dal Consiglio del Dipartimento di riferimento a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei presenti fra i professori di prima e seconda fascia titolari di insegnamenti del corso, appartenenti al Dipartimento di riferimento.
3. Il Coordinatore non puo' assumere contemporaneamente l'incarico di Coordinatore di altri corsi di studio.
4. Il Coordinatore, in particolare:
a) svolge compiti istruttori e di supporto nei confronti del Consiglio della Scuola e/o del Consiglio di Dipartimento di riferimento del corso per l'organizzazione del corso dei quali ha la responsabilita';
b) coordina le attivita' didattiche sovraintendendo al loro funzionamento e verificandone annualmente l'efficienza e la funzionalita' anche sulla base delle relazioni sulla valutazione predisposte dalla Commissione paritetica e dal Nucleo di valutazione;
c) esprime pareri sulla modifica degli ordinamenti didattici;
d) esprime pareri sui regolamenti e sui piani didattici dei corsi di studio;
e) esprime pareri sull'attivazione o disattivazione degli insegnamenti di pertinenza;
f) propone al Consiglio di Dipartimento, anche su richiesta degli interessati, il riconoscimento dei titoli conseguiti e il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti;
g) esamina e approva i piani di studio presentati dagli studenti;
h) propone al Consiglio di Dipartimento l'istituzione di attivita' didattiche integrative agli insegnamenti ufficiali e di attivita' di orientamento agli studenti;
i) formula proposte al Consiglio di Dipartimento per la copertura, mediante affidamenti o contratti, degli insegnamenti vacanti;
j) formula proposte al Consiglio di Dipartimento relative alle esigenze per il funzionamento della didattica e per l'organizzazione e il potenziamento dei servizi a essa connessi;
k) svolge ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti dell'Ateneo.
Ogni altra competenza riconosciuta, ai sensi di quanto disposto dall'art. 31, ai Consigli di coordinamento didattico spetta al Consiglio di Dipartimento di riferimento del corso, anche su proposta del Coordinatore.
5. Il Coordinatore e' nominato con Decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici ed e' rieleggibile.
6. Le elezioni del Coordinatore sono indette con anticipo di almeno tre mesi rispetto alla scadenza del mandato.

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Art. 33.
Commissione paritetica

1. Presso ogni Dipartimento e' istituita una Commissione paritetica di docenti dell'Universita' titolari di insegnamenti o moduli nei corsi di studio interessati e studenti iscritti agli stessi corsi di studio competente a:
a) svolgere attivita' di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualita' della didattica nonche' dell'attivita' di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
b) individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse;
c) formulare parere sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio;
d) formulare pareri sull'ordinamento e il regolamento dei corsi di studio;
e) esprimersi in merito alla congruita' tra il numero di crediti assegnati alle attivita' formative e gli obiettivi formativi previsti dagli ordinamenti didattici; esprimersi in merito al carico didattico complessivo dei corsi di studio;
f) redigere annualmente un documento di valutazione delle attivita' formative da trasmettere al Senato accademico, al Presidio di qualita' e al Nucleo di valutazione;
g) esercitare ogni altro compito a essa assegnato dalle norme vigenti e dal Regolamento generale d'Ateneo.
2. La Commissione e' composta da una rappresentanza paritaria di docenti e di studenti in numero complessivo compreso fra sei e dieci secondo quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento. I docenti sono nominati dal Consiglio di Dipartimento. Gli studenti sono eletti dai rappresentanti degli studenti in Consiglio di Dipartimento, al loro interno.
3. Il Presidente della Commissione e' nominato dai rappresentanti dei docenti al loro interno e il Vicepresidente e' nominato, in maniera analoga, dai rappresentanti degli studenti.
4. I rappresentanti dei docenti durano in carica tre anni accademici, i rappresentanti degli studenti durano in carica due anni.
5. Il funzionamento della Commissione paritetica e' disciplinato nel Regolamento generale d'Ateneo.

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Art. 34.
Fondo per la premialita'

1. Per incentivare e incrementare la qualita' dell'offerta didattica, la ricerca scientifica e le attivita' gestionali oggetto di specifico incarico, e' istituito un Fondo di Ateneo per la premialita' di professori e ricercatori a tempo pieno.
2. Il Fondo e' alimentato secondo le norme di legge e regolamentari e in particolare:
a) con fondi attribuiti dal Ministero all'Universita' in base alla valutazione dei risultati raggiunti effettuata dagli organismi nazionali a cio' deputati;
b) con la quota di scatti non attribuiti ai docenti in seguito a valutazione negativa.
3. Il Fondo puo' essere integrato anche con una quota dei proventi delle attivita' conto terzi o con altri finanziamenti pubblici e privati. In tal caso con apposito regolamento possono essere previsti compensi aggiuntivi per il personale docente e tecnico-amministrativo che partecipano alle attivita' citate.
4. I criteri per il funzionamento del Fondo sono contenuti in un apposito regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione previo parere del Senato accademico.
5. Il Consiglio di amministrazione delibera la distribuzione sulla base dei criteri stabiliti dal Regolamento.

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Art. 35.
Scuole di specializzazione

1. L'Universita' puo' istituire scuole di specializzazione con l'obiettivo di favorire la formazione di specialisti in settori professionali specifici, in conformita' alla normativa vigente.
2. Le scuole di specializzazione sono istituite e attivate dal Consiglio di amministrazione previo parere del Senato accademico, su proposta dei Consigli di Dipartimento o dei Consigli delle scuole interessati.
3. Organi della scuola di specializzazione sono il Direttore e il Consiglio della scuola di specializzazione.
4. Il Direttore e' eletto a scrutinio segreto in un collegio costituito da tutti i componenti del Consiglio della scuola di specializzazione, tra i professori di ruolo che ne fanno parte, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione; a maggioranza assoluta dei votanti a partire dalla seconda votazione, purche' abbia votato almeno un terzo degli aventi diritto al voto. Il Direttore dura in carica tre anni accademici ed e' nominato con Decreto del Rettore. Il Direttore ha la responsabilita' del funzionamento della scuola di specializzazione; non puo' essere contemporaneamente Direttore di altre scuole ed e' rieleggibile.
5. Il Consiglio e' composto da tutti i titolari di insegnamento, dai professori a contratto e da una rappresentanza degli specializzandi. I titolari di insegnamento e i professori a contratto della scuola di specializzazione sono designati dal Consiglio del Dipartimento o dal Consiglio della Scuola di riferimento.
6. Il Consiglio detta le linee generali della formazione e individua le strutture, pubbliche o private, da utilizzare, mediante atti convenzionali, per gli aspetti piu' propriamente professionalizzanti del corso di studi.
7. L'Universita', nel caso di scuola di specializzazione dell'area sanitaria, si conforma, con appositi atti, alla normativa nazionale e regionale che disciplina i rapporti con il sistema sanitario nazionale.
8. Il Consiglio della scuola di specializzazione adotta un proprio regolamento di funzionamento interno, approvato dal Senato accademico, ed emanato con Decreto del Rettore.

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Art. 36.
Dottorato di ricerca

1. L'Universita' istituisce e organizza corsi di dottorato di ricerca, finalizzati a fornire le competenze necessarie per esercitare, anche a livello internazionale, presso universita', enti pubblici o soggetti privati, attivita' di ricerca e attivita' professionali di elevata qualificazione.
2. I corsi di dottorato sono istituiti con delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico, su proposta di uno o piu' Dipartimenti anche in collaborazione con altre Universita' o Enti di ricerca pubblici o privati di elevata qualificazione scientifica, anche esteri.
3. Il Consiglio di amministrazione affida la gestione del dottorato di ricerca, all'atto della sua istituzione, al Dipartimento o a uno dei Dipartimenti proponenti.
4. Al fine di una migliore organizzazione dei corsi di dottorato di ricerca, anche su proposta dei Dipartimenti interessati, previa delibera del Consiglio di amministrazione e parere del Senato accademico, piu' corsi di dottorato possono essere strutturati in Scuole di dottorato.
5. La Scuola di dottorato ha il compito di coordinare e supportare le attivita' didattiche di dottorati affini, appartenenti a una macroarea scientifica. Salvaguardando le tematiche e le finalita' specifiche di ciascun dottorato, organizza attivita' formative comuni ai differenti corsi, privilegiando gli aspetti interdisciplinari, l'acquisizione di competenze professionalizzanti e l'implementazione di processi di internazionalizzazione.
6. Le modalita' di funzionamento dei dottorati di ricerca e delle Scuole di dottorato, la composizione degli organi di gestione e le loro competenze, le procedure per la designazione dei coordinatori dei Dottorati e dei presidenti delle Scuole di dottorato e le durate dei rispettivi mandati sono definiti dal Regolamento generale d'Ateneo.

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Art. 37.
Alta formazione

1. L'Universita' ritiene proprio compito istituzionale promuovere strumenti formativi di alta qualificazione scientifica e professionale in stretto coordinamento con la ricerca avanzata.
2. L'Universita' intende favorire l'alta formazione, oltre che con l'attivazione di scuole di specializzazione e di corsi di dottorato di ricerca, operando secondo la normativa vigente, anche mediante le seguenti forme:
a) master universitari di primo e secondo livello, finalizzati a fornire ai laureati competenze e approfondimenti utili all'inserimento in ambito professionale e lavorativo di alta specializzazione;
b) corsi di perfezionamento, indirizzati all'apprendimento di nuove competenze e tecniche utili all'attivita' professionale e lavorativa di alta specializzazione e altre attivita' didattiche anche su richiesta di terzi;
c) corsi di formazione permanente e ricorrente, intesi a fornire specifiche competenze e aggiornamenti professionali;
d) corsi di tirocinio formativo attivo per l'ottenimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria;
e) scuole di studi superiori.
3. Il Senato accademico, anche sulla base delle richieste avanzate dai Consigli di Dipartimento o dai Consigli delle Scuole, propone al Consiglio di amministrazione:
a) l'istituzione, l'organizzazione e la durata dei corsi;
b) l'istituzione e i criteri per l'assegnazione di eventuali borse di studio;
c) l'attivazione, gli specifici obiettivi formativi e il programma degli studi.
4. I corsi sono promossi anche in collaborazione con altre Universita' e Centri di ricerca italiani o stranieri e con il contributo di soggetti pubblici o privati.
5. Al fine della migliore organizzazione delle attivita' di alta formazione, l'Universita' puo' istituire eventuali idonee strutture amministrative.

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Art. 38.
Esami

1. Le normative riguardanti le prove di profitto degli studenti, la composizione delle relative commissioni e le modalita' di attribuzione dei voti sono stabilite dal Regolamento didattico d'Ateneo.
2. La votazione degli esami di profitto e' espressa in trentesimi, qualunque sia il numero dei componenti la commissione.
3. La votazione finale degli esami di laurea e di laurea magistrale e' espressa in centodecimi.
4. La votazione finale degli esami di diploma di specializzazione e' espressa in settantesimi.
5. L'Universita' garantisce la pubblicita' delle prove orali e l'accesso, su richiesta, della valutazione di quelle scritte.

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Art. 39.
Sedi all'estero

1. L'Ateneo, per le proprie iniziative didattiche e di ricerca, puo' costituire sedi all'estero anche in collaborazione e con il supporto di altri soggetti pubblici e privati. Il Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, delibera le modalita' organizzative e gestionali.
2. Il responsabile di ciascuna sede, individuato tra i professori dell'Ateneo, e' nominato con Decreto del Rettore.

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Art. 40.
Federazioni e fusioni

1. L'Universita' puo' valutare l'opportunita' di attivare accordi con altri Atenei anche allo scopo di pervenire a forme di federazione, seppure limitatamente ad alcuni settori di attivita' o strutture, ovvero fondersi, secondo le modalita' della normativa vigente.
2. Il progetto di federazione o di fusione deve essere approvato dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione in seduta congiunta con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto.

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Art. 41.
Partecipazione dell'Universita' a forme associative

1. Il Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, puo' deliberare l'istituzione o l'adesione dell'Universita' a:
a) Centri di ricerca interuniversitari, finalizzati a svolgere attivita' di ricerca che si esplichi mediante progetti permanenti o di durata pluriennale in collaborazione tra docenti di Universita' diverse;
b) Centri di ricerca interdipartimentali, finalizzati a svolgere attivita' di ricerca di rilevante impegno su progetti permanenti o di durata pluriennale che coinvolgano piu' Dipartimenti dell'Universita';
c) Centri di studio e di ricerca sovvenzionati, finalizzati a svolgere attivita' di ricerca e studio su specifiche tematiche, che fruiscano di finanziamenti provenienti da soggetti pubblici o privati mediante convenzione;
d) Centri di servizio di Ateneo, finalizzati a sviluppare, promuovere, integrare e coordinare i servizi di supporto all'attivita' didattico-scientifica dell'Universita', di particolare complessita' e di interesse per piu' Dipartimenti, Scuole o strutture amministrative;
e) Centri di servizio interuniversitari, aventi come finalita' l'erogazione di servizi tecnico-scientifici utilizzati da piu' Universita'.
2. L'Universita', nel rispetto delle proprie finalita' istituzionali, puo' partecipare a forme associative quali quelle di seguito elencate:
a) associazioni;
b) comitati;
c) fondazioni;
d) consorzi;
e) societa' consortili;
f) societa' di capitale;
g) enti di diritto pubblico.
3. La costituzione delle forme associative di cui al comma 2 del presente articolo e la partecipazione alle stesse e' consentita solo qualora sia strumentale al perseguimento delle finalita' istituzionali. Le modalita' di costituzione delle forme associative di cui al presente articolo sono disciplinate dal Regolamento generale d'Ateneo.

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Art. 42.
Rapporti con il sistema sanitario

1. Per il conseguimento delle finalita' didattiche e scientifiche, l'Universita' svolge attivita' sanitarie assistenziali.
2. L'Universita' si avvale di appositi accordi e convenzioni che disciplinino i rapporti tra i Dipartimenti interessati e le strutture socio-sanitarie pubbliche o private, per assicurare la piu' ampia e completa formazione degli studenti, la specializzazione e l'aggiornamento permanente dei medici, dei laureati non medici, delle figure professionali sanitarie e di tutti coloro che operano nell'area sanitaria. Tali accordi e convenzioni non possono prevedere obblighi che pregiudichino le attivita' istituzionali universitarie, e devono garantire l'inscindibilita' delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca.
3. La Scuola di area medica, se costituita, nonche' altri Dipartimenti interessati, partecipano all'elaborazione dei piani sanitari regionali attraverso proposte deliberate dai rispettivi Consigli.
4. E' prevista la possibilita' di istituire Dipartimenti universitari clinici, comprendenti anche unita' operative ospedaliere, nei quali l'assistenza sanitaria sia attivita' istituzionale.
5. Per soddisfare specifiche esigenze formative del sistema sanitario, l'Universita' stipula convenzioni con gli enti legittimati, secondo quanto disciplinato dal Regolamento generale d'Ateneo.

Capo V
Organizzazione amministrativa e dei servizi
Art. 43.
Linee della gestione amministrativa

1. L'Universita' svolge la propria attivita' amministrativa e tecnica nel rispetto della normativa vigente.
2. L'attivita' amministrativa e tecnica costituisce lo strumento organizzativo per lo svolgimento dei compiti scientifici e didattici dell'Universita'.
3. I principi dell'autonomia finanziaria e di spesa e la conseguente responsabilita' personale sono assunti a fondamento della gestione dell'Universita', per assicurare correttezza, tempestivita' ed efficienza. L'Universita' conforma le proprie strutture e procedure in modo da assicurare la chiara attribuzione delle singole responsabilita' nella decisione e nell'esecuzione delle attivita', nonche' l'osservanza dei principi di pubblicita' e trasparenza nei procedimenti amministrativi.
4. L'Universita' assume, quale principio organizzativo della propria attivita' amministrativa, il metodo della programmazione per obiettivi e per progetti.
5. L'Universita' cura il proprio patrimonio di professionalita' amministrativa, gestionale e tecnica mediante strumenti che, nel rispetto della contrattazione collettiva di lavoro, sviluppino tale professionalita' e ne consentano il riconoscimento.

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Art. 44.
Forme dell'autonomia gestionale

1. L'Universita', nel rispetto delle modalita' previste dal Regolamento per l'amministrazione e la contabilita', puo' in particolare:
a) effettuare acquisti o alienazioni e accettare eredita' o donazioni di qualsiasi natura e valore;
b) utilizzare il proprio nome e quello delle proprie strutture, nonche' i diritti derivanti dalla proprieta' industriale e dalle opere dell'ingegno in modo diretto o concederne a terzi licenza d'uso, a titolo gratuito od oneroso, nonche' acquisire o concedere spazi pubblicitari;
c) stipulare transazioni;
d) partecipare a procedure di gara finalizzate all'aggiudicazione di contratti per prestazioni di servizi, nei limiti della compatibilita' e stretta strumentalita' rispetto al perseguimento delle finalita' istituzionali;
e) stipulare contratti di sponsorizzazione;
f) stipulare contratti che prevedano la concessione di fideiussioni o il pagamento di penalita' contrattualmente definite;
g) istituire borse di studio.
2. Le associazioni e le cooperative studentesche, aventi i requisiti definiti dal Senato accademico, sentito il Consiglio degli studenti, sono iscritte in un apposito albo. Esse collaborano con l'Universita' alla gestione delle attivita' culturali, di orientamento e di tutorato per gli studenti, nonche' ad altri servizi per i medesimi.
3. L'Universita' si adopera per la semplificazione delle procedure amministrative in modo da favorire l'accesso alle proprie attivita' di ricerca e formazione a persone e istituzioni di ogni paese.
4. Ai fini di una migliore organizzazione dell'attivita' amministrativa, l'Universita' si avvale, per la gestione del contenzioso, di personale dipendente interno organizzato in apposite strutture, dell'Avvocatura dello Stato e di liberi professionisti.

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Art. 45.
Professionalita' del personale

1. Per realizzare i suoi fini istituzionali sulla base della partecipazione, dell'efficienza e della trasparenza amministrativa, l'Universita' definisce e mantiene aggiornata la propria struttura organizzativa in coerenza con lo Statuto.
2. Tale struttura e' recepita dal Regolamento generale d'Ateneo ed e' soggetta a periodica revisione secondo modalita' stabilite dal Regolamento stesso. In tale sede, nel rispetto della normativa vigente, sono inoltre fissate le modalita' concorsuali per l'accesso alle qualifiche dirigenziali dell'Universita' e le modalita' per dare concreta attuazione al principio della trasparenza, per la pubblicizzazione degli atti e per la valutazione dell'efficienza dell'attivita' svolta.

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Art. 46.
Organizzazione e bilancio

1. Il bilancio dell'Universita' e' unico; esso rappresenta lo strumento atto a gestire le entrate e le spese dell'Universita'.
2. Il bilancio e' strutturato in centri di responsabilita' dotati di autonomia gestionale; a ciascun centro e' attribuito un budget da utilizzare con le modalita' e nei limiti previsti dal Regolamento di amministrazione e contabilita'.
3. La gestione e' basata sui due momenti principali, quello della previsione, che ha funzione sia autorizzatoria sia di programmazione annuale e pluriennale, e quello della rendicontazione che riassume i risultati della gestione economica, patrimoniale e finanziaria.
4. Le modalita' della gestione patrimoniale, finanziaria e contabile dell'Universita' sono disciplinate dal Regolamento di amministrazione e contabilita'.
5. L'Amministrazione e' ordinata alla realizzazione dei compiti istituzionali dell'Universita', sul piano della gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, secondo gli obiettivi e i programmi stabiliti dal Consiglio di amministrazione.
6. Il Rettore, in quanto legale rappresentante e responsabile del governo dell'Universita', sovrintende alle attivita' dell'amministrazione. Il Direttore generale ne organizza gli uffici e cura l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi di governo.

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Art. 47.
Direttore generale

1. Il Direttore generale e' responsabile, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo.
2. L'incarico di Direttore generale e' attribuito dal Consiglio di amministrazione su proposta del Rettore, sentito il Senato accademico.
3. Il Direttore generale e' scelto tra personalita' di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali.
4. L'incarico, di durata triennale rinnovabile, e' regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato. In caso di conferimento dell'incarico a dipendente pubblico, questi e' collocato in aspettativa senza assegni. L'incarico puo' essere revocato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il Senato accademico, con provvedimento motivato, previa contestazione all'interessato.
5. Il Direttore generale in particolare:
a) collabora con il Rettore alla predisposizione del documento di programmazione triennale d'Ateneo, del bilancio preventivo, del conto consuntivo e delle relative relazioni amministrative;
b) adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici e alle assegnazioni di personale tecnico-amministrativo;
c) nomina le commissioni di concorso per l'assunzione del personale tecnico-amministrativo e dei dirigenti;
d) propone le modifiche del Regolamento di amministrazione e contabilita';
e) adotta gli atti e i provvedimenti che impegnano la spesa nei limiti stabiliti dal Regolamento di amministrazione e contabilita' e vigila su di essa;
f) puo' assegnare ai dirigenti autonomi poteri di spesa per le attivita' di loro competenza nei limiti stabiliti dal Regolamento di amministrazione e contabilita';
g) firma i contratti relativi a lavori, forniture e servizi stipulati in forma pubblica-amministrativa;
h) nomina i dirigenti; attribuisce loro gli incarichi e le responsabilita' di specifici progetti; definisce gli obiettivi attribuendo loro le risorse umane, finanziarie e materiali; ne verifica e controlla l'attivita' ed esercita il potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi; puo' adottare il provvedimento di revoca dall'incarico in caso di risultato negativo della gestione amministrativa o in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi; puo' avocare gli atti di competenza dei dirigenti per particolari motivi di necessita' e urgenza con provvedimento motivato;
i) puo' assegnare la funzione vicaria a un dirigente dell'Ateneo;
j) svolge le attivita' di gestione dei rapporti sindacali;
k) svolge ogni altra funzione prevista dalla normativa vigente o delegata dagli organi di governo.
6. Il trattamento economico spettante al Direttore generale e' determinato in conformita' ai criteri e parametri fissati dalla normativa vigente.

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Art. 48.

Disciplina dell'attivita' per l'amministrazione, la finanza e la
contabilita'

1. L'attivita' amministrativa, finanziaria e contabile e' disciplinata dal Regolamento di amministrazione e contabilita' redatto secondo la normativa vigente, nel rispetto dei principi dell'ordinamento contabile dello Stato e delle Universita'.
2. L'Universita' prevede, nel rispetto della normativa vigente, adeguate forme di copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attivita' amministrativo-contabile per i responsabili della gestione individuati nel Regolamento di amministrazione e contabilita' ad eccezione dei casi di dolo o colpa grave.
3. L'Universita' puo' assumere, nel rispetto della normativa vigente, le spese di difesa legale per l'assistenza del personale docente e tecnico-amministrativo nei confronti del quale sia stato instaurato un procedimento di responsabilita' civile, amministrativa o penale per quanto compiuto nell'espletamento dei compiti d'ufficio.

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Art. 49.
Biblioteca d'Ateneo

1. La Biblioteca di Ateneo e' un centro dotato di autonomia di ordinazione della spesa cui e' affidata la gestione integrata dei beni librari, archivistici e documentali. La Biblioteca cura l'acquisizione, il trattamento, la gestione, lo sviluppo, la valorizzazione e la conservazione del patrimonio bibliografico, storico e archivistico, assicurandone la fruizione ai docenti, al personale tecnico-amministrativo e agli studenti dell'Universita' nonche' a chi ne faccia richiesta in conformita' alla Carta dei servizi della Biblioteca stessa.
2. Organi di indirizzo, di programmazione e di coordinamento della Biblioteca sono:
a) il Consiglio di Biblioteca;
b) il presidente del Consiglio.
3. Il Consiglio e' composto:
a) dal presidente, eletto tra i componenti di cui alla successiva lettera b);
b) da quattro docenti, designati dal Rettore su proposta del Senato accademico, in rappresentanza delle seguenti macroaree: Scienze; Medicina e Chirurgia; Giurisprudenza, Economia e Statistica; Sociologia, Psicologia e Formazione;
c) da un rappresentante eletto del personale tecnico-amministrativo assegnato alla Biblioteca;
d) da due rappresentanti designati con mandato biennale dal Consiglio degli studenti tra i suoi componenti.
4. I componenti eletti del Consiglio di Biblioteca sono nominati con Decreto del Rettore e, salvo quelli di cui al comma 3 lettera d) del presente articolo, restano in carica tre anni accademici rinnovabili.
5. Del Consiglio fa inoltre parte, con diritto di voto, il Direttore della Biblioteca che e' un dirigente di ruolo, con funzioni di segretario; egli ha il compito di dare attuazione agli indirizzi decisi dal Consiglio stesso.
6. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno; approva le linee di indirizzo culturale e, nel rispetto dei principi indicati dal Consiglio di amministrazione, approva le linee economico-gestionali delle attivita' della Biblioteca.
7. Il presidente e' eletto a scrutinio segreto, nella prima seduta, dai componenti del Consiglio, tra i componenti di cui alla lettera b) del comma 3 del presente articolo, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione; a maggioranza assoluta dei presenti a partire dalla seconda votazione.
8. Il Consiglio di Biblioteca e' l'organo di indirizzo, di programmazione e di coordinamento delle attivita' della Biblioteca. Esprime il proprio parere sulla Carta dei servizi della Biblioteca.

Capo VI
Disposizioni finali
Art. 50.
Decorrenza dell'anno accademico

1. L'anno accademico inizia il primo ottobre. Il calendario delle attivita' didattiche e' definito annualmente dal Senato accademico.

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Art. 51.
Norme di funzionamento

1. Ciascuna seduta degli organi collegiali e' valida quando gli aventi diritto siano stati convocati per iscritto nei termini previsti dal regolamento di funzionamento e sia presente la maggioranza degli stessi, detratti gli assenti giustificati. Per la validita' delle sedute del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione e' comunque richiesta la presenza della maggioranza degli aventi diritto.
2. I componenti, eletti o nominati, nel Consiglio di amministrazione e nel Senato accademico che non partecipano a tre sedute consecutive degli organi di cui sono componenti decadono dalla carica.
3. Salvo diversa disposizione di legge o dello Statuto, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parita' di voto prevale il voto del presidente.
4. Salvo diversa disposizione di legge o dello Statuto, le sedute sono verbalizzate a cura di un segretario designato secondo le norme dello Statuto e del Regolamento generale d'Ateneo o dei regolamenti di funzionamento. I dispositivi delle delibere degli organi sono pubblici.
5. Le adunanze degli organi dell'Ateneo non sono pubbliche.

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Art. 52.
Incompatibilita'

1. I componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione non possono:
a) ricoprire altre cariche accademiche ad eccezione del Rettore che presiede entrambi gli organi e ad eccezione dei Direttori di dipartimento eletti nel Senato accademico;
b) essere Direttore delle scuole di specializzazione;
c) rivestire alcun incarico di natura politica;
d) ricoprire l'incarico di Rettore, componente del Senato accademico, componente del Consiglio di amministrazione, componente del Nucleo di valutazione e componente del Collegio dei revisori dei conti di qualunque altra Universita';
e) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attivita' universitarie nel Ministero e negli organi di valutazione nazionali.
2. Per la rappresentanza studentesca la carica di componente del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione non e' cumulabile con la rappresentanza nel Nucleo di valutazione, nel Consiglio degli studenti, in eventuali organi delle strutture di raccordo e nelle Commissioni paritetiche.
3. La carica di componente del Nucleo di valutazione e' incompatibile con qualunque altra carica accademica dell'Universita'.
4. La carica di Direttore di Dipartimento non e' cumulabile con le cariche di Presidente di Scuola, Presidente di Consiglio di coordinamento didattico, Coordinatore di corso di studio e Coordinatore di Collegio dei docenti del dottorato di ricerca.
5. La carica di Direttore generale e' incompatibile con qualunque altra carica dell'Universita'.
6. I componenti esterni nel Consiglio di amministrazione non devono aver fatto parte dei ruoli dell'Ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione.

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Art. 53.
Termine di svolgimento delle elezioni

1. Tutte le designazioni elettive, salvo quelle studentesche e quelle conseguenti a cessazione anticipata dalla carica, si svolgono entro la scadenza del mandato.

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Art. 54.
Indizione delle elezioni

1. Le elezioni per il Rettore sono indette con anticipo di almeno sei mesi rispetto alla scadenza del mandato. Le date delle votazioni sono fissate in giorni non consecutivi.
2. Le elezioni per il Presidente di Consiglio di coordinamento didattico, per il Direttore di Dipartimento, per il Direttore di scuola di specializzazione e per il Presidente della Scuola sono indette con anticipo di almeno tre mesi rispetto alla scadenza del mandato.
3. Le elezioni alle cariche di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono indette dal Decano, cioe' dal professore ordinario, o in mancanza, associato, compreso tra gli aventi diritto al relativo voto con maggiore anzianita' nel ruolo e, in caso di parita', con maggiore anzianita' anagrafica.
4. Le elezioni per la designazione delle rappresentanze dei professori, dei ricercatori e del personale tecnico-amministrativo negli organi collegiali dell'Universita' sono indette dal Rettore, con anticipo di almeno tre mesi rispetto alla scadenza del mandato.
5. Le elezioni della componente studentesca sono indette dal Rettore, sentito il Consiglio degli studenti, di norma con anticipo di almeno tre mesi rispetto alla scadenza del mandato.

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Art. 55.
Ineleggibilita'

1. L'elettorato passivo per le cariche accademiche e' riservato ai docenti che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
2. L'elettorato passivo delle rappresentanze studentesche negli organi e nelle strutture dell'Universita' e' attribuito agli studenti iscritti per la prima volta ai corsi di laurea e di laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Universita' e non oltre il primo anno fuori corso.
3. Se non altrimenti indicato per tutte le cariche elettive dell'Universita' non e' ammessa l'eleggibilita' per piu' di due mandati consecutivi. La rielezione dopo due mandati consecutivi puo' avvenire solo nel caso in cui sia trascorso un periodo almeno pari alla durata di un intero mandato.

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Art. 56.
Candidatura obbligatoria

1. Per gli organi elettivi dell'Universita' di cui al Capo II, per il Consiglio del personale tecnico-amministrativo e per l'elezione del Direttore del Dipartimento, l'elettorato passivo e' attribuito nel rispettivo collegio a chi abbia preventivamente presentato la propria candidatura secondo le modalita' previste dal Regolamento generale d'Ateneo.

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Art. 57.
Votazioni

1. Se non altrimenti indicato, e salvo il caso delle rappresentanze studentesche, per la cui designazione valgono le norme specifiche previste dallo Statuto e dal Regolamento generale d'Ateneo, la votazione e' valida, se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto.
2. Le designazioni elettive negli organi collegiali dell'Universita' avvengono con voto limitato a un terzo dei nominativi da eleggere, con arrotondamento all'unita' superiore.
3. In caso di parita' di voti risulta eletto:
a) per i docenti, il piu' anziano nel ruolo, e in caso di parita', il piu' anziano anagraficamente;
b) per il personale tecnico-amministrativo, il piu' anziano di servizio presso l'Ateneo e in caso di parita', il piu' anziano anagraficamente;
c) per gli studenti, il piu' anziano anagraficamente.

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Art. 58.
Cessazione anticipata del mandato

1. Nel caso in cui la cessazione anticipata dalla carica per dimissioni, trasferimento, perdita di requisiti soggettivi o altro riguardi il mandato di Rettore, di Direttore di Dipartimento, di Presidente di Scuola, di Direttore di Scuola di specializzazione, di Presidente di Consiglio di coordinamento didattico, di Coordinatore di corso di studio si provvede per il Rettore ai sensi dell'art. 8, comma 6; per tutti gli altri all'indizione delle elezioni entro quindici giorni e all'effettuazione delle operazioni elettorali entro i successivi quarantacinque giorni.
2. Nelle more della sostituzione, le funzioni vicarie, fino all'entrata in carica del subentrante, sono svolte dal relativo Decano.
3. Salvo quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, in caso di cessazione anticipata dovuta a dimissioni, trasferimento, perdita di requisiti soggettivi o altro, i componenti eletti negli organi collegiali, sono sostituiti con elezioni suppletive.
4. Per le rappresentanze elette dagli studenti, il ricorso alle elezioni suppletive e' comunque subordinato all'esaurimento delle graduatorie relative alle stesse.
5. I regolamenti d'Ateneo possono determinare i casi in cui i componenti che cessano in anticipo da uno degli organi elettivi disciplinati dal Capo III, si sostituiscono esclusivamente attingendo alle graduatorie del medesimo.
6. Sono fatte salve le diverse disposizioni contenute nei regolamenti delle strutture autonome dell'Universita', e quelle che regolano la cessazione anticipata delle rappresentanze dell'Ateneo negli organi previsti dalla normativa vigente, e in quelli degli organismi che l'Universita' puo' istituire ai sensi della stessa normativa anche in concorso con altri enti.
7. Nelle more delle sostituzioni compiute ai sensi dei commi precedenti, non e' pregiudicata la validita' della composizione dell'organo purche' il numero dei componenti non risulti inferiore ai due terzi dei componenti dell'organo.
8. Non si procede ad elezioni suppletive negli ultimi sei mesi del mandato ordinario degli organi collegiali.

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Art. 59.
Durata del mandato dei componenti eletti negli organi collegiali e
degli organi monocratici eletti in caso di cessazione anticipata
1. Nei casi indicati dall'art. 58, comma 1, ad eccezione della carica di Rettore e del Presidente della Scuola, il mandato del subentrante ha la durata ordinaria prevista dallo Statuto per la rispettiva carica, aggiungendovi lo scorcio di anno accademico in cui e' avvenuta l'elezione.
2. Nei casi indicati dall'art. 58, comma 3, il mandato del subentrante negli organi collegiali dell'Universita' dura fino alla scadenza del mandato dell'organo.

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Art. 60.
Indennita'

1. Il Rettore, il Pro-Rettore vicario, i Direttori di Dipartimento, i componenti del Nucleo di valutazione, i componenti del Collegio dei revisori dei conti, i componenti del Senato accademico e i componenti eletti o nominati nel Consiglio di amministrazione percepiscono indennita' fissate dal Consiglio di amministrazione e non cumulabili tra loro.
2. Tali indennita' sono deliberate in conformita' alla normativa vigente. Nel caso in cui le indennita' siano destinate ai componenti del Consiglio di amministrazione, la delibera sulla relativa entita' e' assunta dal Consiglio di amministrazione stesso, sentito il Senato accademico.

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Art. 61.
Modifica dello Statuto

1. Possono avanzare proposte di revisione dello Statuto il Rettore, il Consiglio di amministrazione, il Senato accademico, il Consiglio del personale tecnico-amministrativo, il Consiglio degli studenti, i Consigli di Dipartimento, i professori di ruolo e i ricercatori e il personale tecnico-amministrativo di ruolo.
2. La proposta, nel caso in cui sia avanzata dal personale, deve essere corredata da un numero di firme pari almeno al venticinque per cento dei professori di ruolo e ricercatori e del personale tecnico-amministrativo di ruolo.
3. Le modifiche statutarie sono approvate, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, dal Senato accademico. Entrambe le delibere sono assunte dalla maggioranza assoluta dei componenti.

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Art. 62.
Entrata in vigore

1. Lo Statuto entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Capo VII
Norme transitorie
Art. 63.
Entrata in vigore delle modifiche di Statuto

1. L'entrata in vigore delle modifiche di Statuto comporta l'immediata efficacia di tutte le disposizioni statutarie le cui prescrizioni non sono subordinate all'adozione di apposite disposizioni regolamentari o elettorali, e per quanto non diversamente disposto.

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Art. 64.
Rettore

1. Il Rettore in carica al momento dell'entrata in vigore delle modifiche di Statuto continua a svolgere le proprie funzioni fino alla scadenza del mandato.

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Art. 65.
Senato accademico

1. Le disposizioni relative alla composizione del Senato accademico si applicano a partire dal mandato successivo a quello in corso.
2. Il Senato accademico in carica al momento dell'entrata in vigore delle modifiche di Statuto continua a svolgere le proprie funzioni fino alla scadenza del mandato.

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Art. 66.
Consiglio di amministrazione

1. Le disposizioni relative alle modalita' di designazione dei componenti, di cui alla lettera b) del comma 3 dell'art. 12, si applicano a partire dal mandato successivo a quello in corso.
2. Il Consiglio di amministrazione in carica al momento dell'entrata in vigore delle modifiche di Statuto continua a svolgere le proprie funzioni fino alla scadenza del mandato.

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Art. 67.
Consiglio del personale tecnico-amministrativo

1. Il Consiglio del personale tecnico-amministrativo costituito al momento dell'entrata in vigore delle modifiche di Statuto resta in carica fino alla scadenza del mandato.

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Art. 68.
Consiglio degli studenti

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle modifiche di Statuto, si avviano le procedure per la costituzione del Consiglio degli studenti ai sensi di quanto disposto dall'art. 14.
2. Il Consiglio degli studenti in carica al momento dell'entrata in vigore delle modifiche di Statuto cessa il mandato all'atto della costituzione del Consiglio degli studenti come previsto dall'art. 14.

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Art. 69.
Presidio della qualita'

1. Il Presidio della qualita' costituito all'entrata in vigore delle modifiche di Statuto resta in carica fino alla scadenza del mandato.

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Art. 70.
Collegio di disciplina

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle modifiche di Statuto, si avviano le procedure per l'integrazione del Collegio di disciplina relativamente alle sezioni supplenti ai sensi di quanto disposto dall'art. 19 comma 3.

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Art. 71.
Commissioni paritetiche

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle modifiche di Statuto, i Consigli di Dipartimento deliberano il numero dei componenti della Commissione paritetica ai sensi dell'art. 33.
2. Le rappresentanze studentesche nelle Commissioni paritetiche vengono elette successivamente alle elezioni delle rappresentanze studentesche nei Consigli di Dipartimento.
3. Le Commissioni paritetiche in carica al momento dell'entrata in vigore delle modifiche di Statuto cessano il loro mandato all'atto della costituzione delle Commissioni paritetiche come previste dall'art. 33.

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Art. 72.
Giunta del Dipartimento

1. I Dipartimenti che, a seguito dell'entrata in vigore delle modifiche di Statuto, istituiscono nuovi Consigli di coordinamento didattico e/o prevedono Coordinatori di corso di studio, entro sessanta giorni dall'istituzione del Consiglio di coordinamento didattico o dalla nomina del Coordinatore di corso di studio, integrano la composizione delle Giunte di Dipartimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 27.

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Art. 73.
Disposizioni sui limiti dei mandati

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti dei mandati si considerano i mandati in corso alla data di entrata in vigore delle modifiche di Statuto.

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Art. 74.
Istituzione e attivazione delle Scuole

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle modifiche di Statuto, il Rettore, con delibera del Consiglio di amministrazione, acquisito il parere del Senato accademico e di tutti i Dipartimenti interessati, decreta l'istituzione delle Scuole e la contemporanea soppressione delle Scuole esistenti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche di Statuto.
2. In prima applicazione, la composizione dei Consigli delle Scuole, ad eccezione della rappresentanza studentesca, e' definita dai Direttori dei Dipartimenti afferenti alla Scuola ed e' approvata dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico.

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Art. 75.
Norme elettorali

1. Il Senato accademico in carica al momento dell'entrata in vigore delle modifiche di Statuto adegua il Regolamento generale sulle elezioni. Fino all'entrata in vigore del Regolamento generale sulle elezioni modificato, si applica il regolamento attualmente vigente, per quanto compatibile.

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Art. 76.
Durata dei mandati elettivi e nomine

1. Qualora, nella fase di prima applicazione delle modifiche di Statuto, i mandati elettivi e le nomine, ad eccezione della carica di Rettore e di Presidente della Scuola e delle rappresentanze studentesche, abbiano inizio in corso d'anno, lo scorcio di anno si aggiunge alla durata ordinaria degli stessi.

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Art. 77.
Consiglio di coordinamento didattico e Coordinatore di corso di
studio.
1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle modifiche di Statuto il Senato accademico stabilisce i criteri di cui al comma 5 dell'art. 11.
2. Entro trenta giorni dalla delibera di cui al comma 1 del presente articolo, i Consigli di Dipartimento possono istituire nuovi Consigli di coordinamento didattico e/o formulare al Senato accademico proposte di designazione dei Coordinatori di corso di studio. Nei successivi trenta giorni si avviano le procedure per l'elezione del Presidente dei Consigli di coordinamento didattico e dei Coordinatori di corso di studio.

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Art. 78.
Rappresentanze studentesche

 
1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle modifiche di Statuto si avvia il procedimento elettorale delle rappresentanze studentesche. Nelle more delle elezioni delle rappresentanze studentesche, i rappresentanti degli studenti in Senato accademico, Consiglio di amministrazione, Nucleo di valutazione, Comitato per lo sport universitario, eletti secondo la normativa previgente continuano a svolgere le loro funzioni.
2. Nelle more dell'elezione delle rappresentanze studentesche continuano ad essere componenti del Consiglio di Dipartimento, ove previsti, i rappresentanti degli studenti eletti secondo la normativa previgente.
3. Nei trenta giorni successivi all'istituzione delle Scuole si avvia il procedimento elettorale delle rappresentanze studentesche.
4. Nei trenta giorni successivi all'istituzione dei nuovi Consigli di coordinamento didattico si avvia il procedimento elettorale delle rappresentanze studentesche.

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Art. 79.
Consiglio di Biblioteca

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle modifiche di Statuto, si avviano le procedure per la costituzione del Consiglio di Biblioteca ai sensi di quanto disposto dall'art. 49.
2. Il Consiglio di Biblioteca in carica al momento dell'entrata in vigore delle modifiche di Statuto cessa il mandato all'atto della costituzione del Consiglio di Biblioteca come previsto dall'art. 49.

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Art. 80.
Compiti e funzioni

1. Nelle more della costituzione degli organi statutari adeguati a quanto disposto dalle modifiche di Statuto, gli organi in carica assumono le nuove competenze.
 
Art. II
Testo consolidato

Le modifiche di cui all'art. I, sono consolidate all'interno del testo dello Statuto come riportato nel documento allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.
 
Art. III
Pubblicazione

Il presente decreto sara' inviato al Ministero della Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Milano, 3 marzo 2015

Il rettore: Messa
 
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