Gazzetta n. 65 del 19 marzo 2015 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 febbraio 2015, n. 29
Regolamento recante norme attuative delle disposizioni in materia di liquidazione del TFR come parte integrante della retribuzione per il periodo di paga decorrente da marzo 2015 a giugno 2018.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 2120 del Codice civile, recante la disciplina del trattamento di fine rapporto;
Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, recante la disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa;
Visto l'articolo 3, commi quindicesimo e sedicesimo, della legge 29 maggio 1982, n. 297, che ha previsto le modalita' di finanziamento del Fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2 della medesima legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante l'approvazione del testo unico delle imposte sui redditi;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari;
Visto l'articolo 1, commi 755, 756 e 756-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha istituito il Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del Codice civile e disciplinato le modalita' di finanziamento e funzionamento del predetto fondo;
Visto l'articolo 1, commi da 26 a 34, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ed in particolare il comma 33 il quale prevede che, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, siano stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai citati commi da 26 a 34, articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2007, con il quale sono state definite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 755 e 756, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del Codice civile (Fondo tesoreria) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2007;
Sentito l'INPS, per i profili di competenza inerenti alle misure previste dalle citate disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 12 febbraio 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini delle disposizioni contenute nel presente decreto si intendono per:
a) «Finanziamento assistito da garanzia» o «Finanziamento»: il finanziamento, di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, assistito dalla garanzia del Fondo di garanzia, di cui possono fruire i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti e che non siano tenuti, ai sensi dell'articolo 1, comma 756, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al versamento del TFR al Fondo di tesoreria INPS, allo scopo di acquisire la provvista finanziaria necessaria per operare la liquidazione del TFR come parte integrante della retribuzione nei confronti dei lavoratori dipendenti che esercitano detta opzione;
b) «Fondo di garanzia» o «Fondo»: il fondo di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, i cui interventi sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza;
c) «Fondo di tesoreria INPS»: il fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
d) «lavoratore dipendente beneficiario»: il lavoratore dipendente del settore privato che ha un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro che puo' scegliere di richiedere la liquidazione mensile del TFR come parte integrante della retribuzione nei limiti e alle condizioni del presente decreto;
e) «Intermediario aderente»: la banca o l'intermediario finanziario che aderisce all'accordo quadro tra i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
f) «Legge di stabilita' 2015»: la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2015);
g) «Accordo quadro»: accordo quadro tra i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze e l'Associazione Bancaria Italiana ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, contenente anche le specifiche tecniche e di sicurezza dei flussi informativi;
h) «Istanza di accesso»: domanda del lavoratore dipendente, da redigere secondo il modello di cui all'Allegato A, che e' parte integrante del presente decreto, con cui si chiede di percepire la quota maturanda di cui all'articolo 2120 del Codice civile al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, ivi inclusa la quota eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare, tramite liquidazione diretta mensile come parte integrativa della retribuzione;
i) «Qu.I.R.»: quota integrativa della retribuzione pari alla quota maturanda di cui all'articolo 2120 del Codice civile al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, erogato tramite liquidazione diretta mensile.

Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 2120 del Codice civile reca:
«Art. 2120 (Disciplina del trattamento di fine
rapporto). - In ogni caso di cessazione del rapporto di
lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad
un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si
calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota
pari e comunque non superiore all'importo della
retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La
quota e' proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno,
computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o
superiori a 15 giorni.
Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la
retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende
tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in
natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a
titolo non occasionale e con esclusione di quanto e'
corrisposto a titolo di rimborso spese.
In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel
corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110,
nonche' in caso di sospensione totale o parziale per la
quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere
computato nella retribuzione di cui al primo comma
l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore
avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del
rapporto di lavoro.
Il trattamento di cui al precedente primo comma, con
esclusione della quota maturata nell'anno, e' incrementato,
su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con
l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in
misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di
dicembre dell'anno precedente.
Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione
di cui al comma precedente per frazioni di anno,
l'incremento dell'indice ISTAT e' quello risultante nel
mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello
di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese
uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese
intero.
Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di
servizio presso lo stesso datore di lavoro, puo' chiedere,
in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non
superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe
diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della
richiesta.
Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i
limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al
precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero
totale dei dipendenti.
La richiesta deve essere giustificata dalla necessita'
di:
a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi
straordinari riconosciuti dalle competenti strutture
pubbliche;
b) acquisto della prima casa di abitazione per se' o
per i figli, documentato con atto notarile.
L'anticipazione puo' essere ottenuta una sola volta nel
corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli
effetti, dal trattamento di fine rapporto.
Nell'ipotesi di cui all'art. 2122 la stessa
anticipazione e' detratta dall'indennita' prevista dalla
norma medesima.
Condizioni di miglior favore possono essere previste
dai contratti collettivi o da patti individuali. I
contratti collettivi possono altresi' stabilire criteri di
priorita' per l'accoglimento delle richieste di
anticipazione.».
- Il regio decreto 16 marzo 1947, n. 267 reca norme in
materia di «Disciplina del fallimento, del concordato
preventivo, dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa».
- I commi quindicesimo e sedicesimo dell'art. 3 della
legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di
fine rapporto e norme in materia pensionistica), recano:
«Art. 3 (Norme in materia pensionistica). - (Omissis).
Agli oneri derivanti al Fondo pensioni dei lavoratori
dipendenti dall'applicazione del presente articolo si
provvede elevando le aliquote contributive a carico dei
datori di lavoro, per l'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei
lavoratori dipendenti, ivi compresi gli addetti ai servizi
domestici e familiari ed i pescatori della piccola pesca,
con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data del
1° luglio 1982 nella misura dello 0,30 per cento della
retribuzione imponibile e con decorrenza dal periodo di
paga in corso alla data del 1° gennaio 1983 nella misura
ulteriore dello 0,20 per cento della retribuzione
imponibile.
I datori di lavoro detraggono per ciascun lavoratore
l'importo della contribuzione aggiuntiva di cui al comma
precedente dall'ammontare della quota del trattamento di
fine rapporto relativa al periodo di riferimento della
contribuzione stessa. Qualora il trattamento di fine
rapporto sia erogato mediante forme previdenziali, la
contribuzione aggiuntiva e' detratta dal contributo dovuto
per il finanziamento del trattamento stesso, il cui importo
spettante al lavoratore e' corrispondentemente ridotto.».
- L'art. 2 della citata legge 29 maggio 1982, n. 297
reca:
«Art. 2 (Fondo di garanzia). - 1. E' istituito presso
l'Istituto nazionale della previdenza sociale il «Fondo di
garanzia per il trattamento di fine rapporto» con lo scopo
di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza
del medesimo nel pagamento del trattamento di fine
rapporto, di cui all'art. 2120 del codice civile, spettante
ai lavoratori o loro aventi diritto.
2. Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato
passivo, reso esecutivo ai sensi dell'art. 97 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione
della sentenza di cui all'art. 99 dello stesso decreto, per
il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni
riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione
della sentenza di omologazione del concordato preventivo,
il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a
domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento
di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti
accessori, previa detrazione delle somme eventualmente
corrisposte.
3. Nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di
lavoro di cui all'art. 101 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, la domanda di cui al comma precedente puo' essere
presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o dopo
la sentenza che decide il giudizio insorto per l'eventuale
contestazione del curatore fallimentare.
4. Ove l'impresa sia sottoposta a liquidazione coatta
amministrativa la domanda puo' essere presentata trascorsi
quindici giorni dal deposito dello stato passivo, di cui
all'art. 209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
ovvero, ove siano state proposte opposizioni o impugnazioni
riguardanti il credito di lavoro, dalla sentenza che decide
su di esse.
4-bis. L'intervento del Fondo di garanzia opera anche
nel caso in cui datore di lavoro sia un'impresa, avente
attivita' sul territorio di almeno due Stati membri,
costituita secondo il diritto di un altro Stato membro ed
in tale Stato sottoposta ad una procedura concorsuale, a
condizione che il dipendente abbia abitualmente svolto la
sua attivita' in Italia.
5. Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle
disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non
adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro,
alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in
misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto
possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di
fine rapporto, sempreche', a seguito dell'esperimento
dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito
relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali
siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il
fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il
pagamento del trattamento insoluto.
6. Quanto previsto nei commi precedenti si applica
soltanto nei casi in cui la risoluzione del rapporto di
lavoro e la procedura concorsuale od esecutiva siano
intervenute successivamente all'entrata in vigore della
presente legge.
7. I pagamenti di cui al secondo, terzo, quarto e
quinto comma del presente articolo sono eseguiti dal fondo
entro 60 giorni dalla richiesta dell'interessato. Il fondo
e' surrogato di diritto al lavoratore o ai suoi aventi
causa nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di
lavoro ai sensi degli articoli 2751-bis e 2776 del codice
civile per le somme da esso pagate.
8. Il fondo, per le cui entrate ed uscite e' tenuta una
contabilita' separata nella gestione dell'assicurazione
obbligatoria contro la disoccupazione, e' alimentato con un
contributo a carico dei datori di lavoro pari allo 0,03 per
cento (6) della retribuzione di cui all'art. 12 della legge
30 aprile 1969, n. 153 , a decorrere dal periodo di paga in
corso al 1° luglio 1982. Per tale contributo si osservano
le stesse disposizioni vigenti per l'accertamento e la
riscossione dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei
lavoratori dipendenti. Le disponibilita' del fondo di
garanzia non possono in alcun modo essere utilizzate al di
fuori della finalita' istituzionale del fondo stesso. Al
fine di assicurare il pareggio della gestione, l'aliquota
contributiva puo' essere modificata, in diminuzione o in
aumento, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS, sulla
base delle risultanze del bilancio consuntivo del fondo
medesimo.
9. Il datore di lavoro deve integrare le denunce
previste dall'art. 4, primo comma, del decreto-legge 6
luglio 1978, n. 352 , convertito, con modificazione, nella
legge 4 agosto 1978, n. 467, con l'indicazione dei dati
necessari all'applicazione delle norme contenute nel
presente articolo nonche' dei dati relativi
all'accantonamento effettuato nell'anno precedente ed
all'accantonamento complessivo risultante a credito del
lavoratore. Si applicano altresi' le disposizioni di cui ai
commi secondo, terzo e quarto dell'art. 4 del predetto
decreto-legge. Le disposizioni del presente comma non si
applicano al rapporto di lavoro domestico.
10. Per i giornalisti e per i dirigenti di aziende
industriali, il fondo di garanzia per il trattamento di
fine rapporto e' gestito, rispettivamente, dall'Istituto
nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni
Amendola» e dall'Istituto nazionale di previdenza per i
dirigenti di aziende industriali.».
- I commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri) recano:
«Art. 17 (Regolamenti) - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.».
- Il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, reca
disposizioni in materia di «Disciplina delle forme
pensionistiche complementari».
- I commi 755, 756 e 756-bis della legge 27 dicembre
2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2007), recano:
«755. Con effetto dal 1° gennaio 2007, e' istituito il
"Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del
settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui
all'art. 2120 del codice civile", le cui modalita' di
finanziamento rispondono al principio della ripartizione,
ed e' gestito, per conto dello Stato, dall'INPS su un
apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello
Stato. Il predetto Fondo garantisce ai lavoratori
dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti
di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile,
per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma
756, secondo quanto previsto dal codice civile medesimo
756. Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1°
gennaio 2007, al fine del finanziamento del Fondo di cui al
comma 755, al medesimo Fondo affluisce un contributo pari
alla quota di cui all'art. 2120 del codice civile, al netto
del contributo di cui all'art. 3, ultimo comma, della legge
29 maggio 1982, n. 297, maturata a decorrere dalla predetta
data e non destinata alle forme pensionistiche
complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252, ovvero all'opzione di cui al comma 756-bis.
Il predetto contributo e' versato mensilmente dai datori di
lavoro al Fondo di cui al comma 755, secondo le modalita'
stabilite con il decreto di cui al comma 757. Non sono
tenuti al versamento del predetto contributo i datori di
lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50
addetti. La liquidazione del trattamento di fine rapporto e
delle relative anticipazioni al lavoratore viene
effettuata, sulla base di un'unica domanda, presentata dal
lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le
modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 757, dal
Fondo di cui al comma 755, limitatamente alla quota
corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo,
mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di
lavoro. Al contributo di cui al presente comma si applicano
le disposizioni in materia di accertamento e riscossione
dei contributi previdenziali obbligatori, con esclusione di
qualsiasi forma di agevolazione contributiva
756-bis. In via sperimentale, in relazione ai periodi
di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, i
lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i
lavoratori domestici e i lavoratori del settore agricolo,
che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei
mesi presso il medesimo datore di lavoro, possono
richiedere al datore di lavoro medesimo, entro i termini
definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri che stabilisce le modalita' di attuazione della
presente disposizione, di percepire la quota maturanda di
cui all'art. 2120 del codice civile, al netto del
contributo di cui all'art. 3, ultimo comma, della legge 29
maggio 1982, n. 297, compresa quella eventualmente
destinata ad una forma pensionistica complementare di cui
al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, tramite
liquidazione diretta mensile della medesima quota maturanda
come parte integrativa della retribuzione. La predetta
parte integrativa della retribuzione e' assoggettata a
tassazione ordinaria, non rileva ai fini dell'applicazione
delle disposizioni contenute nell'art. 19 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non e'
imponibile ai fini previdenziali. Resta in ogni caso fermo
quanto previsto al comma 756. La manifestazione di volonta'
di cui al presente comma, qualora esercitata, e'
irrevocabile fino al 30 giugno 2018. All'atto della
manifestazione della volonta' di cui al presente comma il
lavoratore deve aver maturato almeno sei mesi di rapporto
di lavoro presso il datore di lavoro tenuto alla
corresponsione della quota maturanda di cui all'art. 2120
del codice civile. Le disposizioni di cui al presente comma
non si applicano ai datori di lavoro sottoposti a procedure
concorsuali e alle aziende dichiarate in crisi di cui
all'art. 4 della citata legge n. 297 del 1982. In caso di
mancata espressione della volonta' di cui al presente comma
resta fermo quanto stabilito dalla normativa vigente.».
- I commi da 26 a 34 della legge 23 dicembre 2014, n.
190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015), recano:
«26. All'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 756 e' inserito il seguente:
« 756-bis. In via sperimentale, in relazione ai periodi
di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, i
lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i
lavoratori domestici e i lavoratori del settore agricolo,
che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei
mesi presso il medesimo datore di lavoro, possono
richiedere al datore di lavoro medesimo, entro i termini
definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri che stabilisce le modalita' di attuazione della
presente disposizione, di percepire la quota maturanda di
cui all'art. 2120 del codice civile, al netto del
contributo di cui all'art. 3, ultimo comma, della legge 29
maggio 1982, n. 297, compresa quella eventualmente
destinata ad una forma pensionistica complementare di cui
al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, tramite
liquidazione diretta mensile della medesima quota maturanda
come parte integrativa della retribuzione. La predetta
parte integrativa della retribuzione e' assoggettata a
tassazione ordinaria, non rileva ai fini dell'applicazione
delle disposizioni contenute nell'art. 19 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non e'
imponibile ai fini previdenziali. Resta in ogni caso fermo
quanto previsto al comma 756. La manifestazione di volonta'
di cui al presente comma, qualora esercitata, e'
irrevocabile fino al 30 giugno 2018. All'atto della
manifestazione della volonta' di cui al presente comma il
lavoratore deve aver maturato almeno sei mesi di rapporto
di lavoro presso il datore di lavoro tenuto alla
corresponsione della quota maturanda di cui all'art. 2120
del codice civile. Le disposizioni di cui al presente comma
non si applicano ai datori di lavoro sottoposti a procedure
concorsuali e alle aziende dichiarate in crisi di cui all'
art. 4 della citata legge n. 297 del 1982. In caso di
mancata espressione della volonta' di cui al presente comma
resta fermo quanto stabilito dalla normativa vigente»;
b) al comma 756, primo periodo, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «, ovvero all'opzione di cui al
756-bis.».
27. Ai soli fini della verifica dei limiti di reddito
complessivo di cui all'art. 13, comma 1-bis, del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, come sostituito dal comma 12 del
presente articolo, non si tiene conto delle somme erogate a
titolo di parte integrativa della retribuzione di cui
all'art. 1, 756-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
introdotto dal comma 26 del presente articolo.
28. Per i datori di lavoro che abbiano alle proprie
dipendenze meno di 50 addetti e non optino per lo schema di
accesso al credito di cui al comma 30 del presente articolo
si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive
modificazioni, relativamente alle quote maturande liquidate
come parte integrativa della retribuzione a seguito della
manifestazione di volonta' di cui al 756-bis dell'art. 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dal comma
26 del presente articolo. Le medesime disposizioni di cui
al citato art. 10 del decreto legislativo n. 252 del 2005
trovano applicazione con riferimento ai datori di lavoro
che abbiano alle proprie dipendenze un numero di addetti
pari o superiore a 50 anche relativamente alle quote
maturande liquidate come parte integrativa della
retribuzione a seguito della manifestazione di volonta' di
cui al citato 756-bis dell'art. 1 della legge n. 296 del
2006.
29. Per i datori di lavoro che abbiano alle proprie
dipendenze meno di 50 addetti, i quali optino per lo schema
di accesso al credito di cui al comma 30 del presente
articolo, si applicano le disposizioni di cui al comma 2
dell'art. 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252, e successive modificazioni, relativamente alle quote
maturande liquidate come parte integrativa della
retribuzione a seguito della manifestazione di volonta' di
cui al 756-bis dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296, introdotto dal comma 26 del presente articolo, e non
si applicano le disposizioni di cui al citato art. 10,
commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 252 del 2005. I
medesimi datori di lavoro versano un contributo mensile al
Fondo di cui al comma 32 pari a 0,2 punti percentuali della
retribuzione imponibile ai fini previdenziali nella stessa
percentuale della quota maturanda liquidata come parte
integrativa della retribuzione a seguito della
manifestazione di volonta' di cui al citato 756-bis
dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, al netto del
contributo di cui all'art. 3, ultimo comma, della legge 29
maggio 1982, n. 297.
30. I datori di lavoro che non intendono corrispondere
immediatamente con risorse proprie la quota maturanda di
cui all'art. 1, comma 756-bis, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, introdotto dal comma 26 del presente
articolo, possono accedere a un finanziamento assistito da
garanzia rilasciata dal Fondo di cui al comma 32 e dalla
garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza. Il
finanziamento e' altresi' assistito dal privilegio speciale
di cui all'art. 46 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
31. Al fine di accedere ai finanziamenti di cui al
comma 30, i datori di lavoro devono tempestivamente
richiedere all'INPS apposita certificazione del trattamento
di fine rapporto maturato in relazione ai montanti
retributivi dichiarati per ciascun lavoratore. Sulla base
delle certificazioni tempestivamente rilasciate dall'INPS,
il datore di lavoro puo' presentare richiesta di
finanziamento presso una delle banche o degli intermediari
finanziari che aderiscono all'apposito accordo-quadro da
stipulare tra i Ministri del lavoro e delle politiche
sociali e dell'economia e delle finanze e l'Associazione
bancaria italiana. Ai suddetti finanziamenti, assistiti
dalle garanzie di cui al comma 32, non possono essere
applicati tassi, comprensivi di ogni eventuale onere,
superiori al tasso di rivalutazione della quota di
trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del
codice civile. Al rimborso correlato al finanziamento
effettuato dalle imprese non si applicano le disposizioni
di cui all'art. 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
e successive modificazioni.
32. E' istituito presso l'INPS un Fondo di garanzia per
l'accesso ai finanziamenti di cui al comma 30 per le
imprese aventi alle dipendenze un numero di addetti
inferiore a 50, con dotazione iniziale pari a 100 milioni
di euro per l'anno 2015 a carico del bilancio dello Stato e
alimentato dal gettito contributivo di cui al comma 29,
secondo periodo. La garanzia del Fondo e' a prima
richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile e
onerosa nella misura di cui al comma 29. Gli interventi del
Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale
garanzia di ultima istanza. Tale garanzia e' elencata
nell'allegato allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze di cui all'art. 31 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Fondo di garanzia e'
surrogato di diritto alla banca, per l'importo pagato, nel
privilegio di cui all'art. 46 del testo unico di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni. Per tali somme si applicano le medesime
modalita' di recupero dei crediti contributivi.
33. Le modalita' di attuazione delle disposizioni dei
commi da 26 a 34, nonche' i criteri, le condizioni e le
modalita' di funzionamento del Fondo di garanzia e della
garanzia di ultima istanza dello Stato sono disciplinati
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
34. Ai maggiori compiti previsti dai commi da 26 a 33
per l'INPS si provvede con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
- Il decreto 30 gennaio 2007 del Ministro del lavoro
reca: «Attuazione dell'art. 1, comma 765, della L. 27
dicembre 2006, n. 296. Procedure di espressione della
volonta' del lavoratore circa la destinazione del TFR
maturando e disciplina della forma pensionistica
complementare residuale presso l'INPS (FONDINPS).».

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 1, comma 30, della legge 23
dicembre 2014, n. 190 si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 1, comma 756, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 1, comma 32, della legge 23
dicembre 2014, n. 190 si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 2120 del codice civile si veda
nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 1, comma 31, della legge 23
dicembre 2014, n. 190 si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 3, sedicesimo comma, della
legge 29 maggio 1982, n. 297 si veda nelle note alle
premesse.
 
Allegato A

MODULO PER LA RICHIESTA DI PAGAMENTO MENSILE DELLA QUOTA
MATURANDA DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO COME PARTE
INTEGRATIVA DELLA RETRIBUZIONE (Qu.I.R.)

(Art. 1, comma 26, legge 23 dicembre 2014, n. 190)

Parte di provvedimento in formato grafico
 
Art. 2
Oggetto e finalita'

1. Il presente decreto disciplina le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 26 a 34, della legge di stabilita' 2015, nonche' i criteri, le condizioni e le modalita' di funzionamento del Fondo di garanzia.

Note all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 1, commi da 26 a 34, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 si veda nelle note alle
premesse.
 
Art. 3
Soggetti destinatari

1. Possono presentare istanza per la liquidazione mensile della Qu.I.R. tutti i lavoratori dipendenti da datore di lavoro del settore privato, con rapporto di lavoro subordinato in essere da almeno sei mesi, per i quali trova applicazione l'istituto del TFR, eccetto:
a) i lavoratori dipendenti domestici;
b) i lavoratori dipendenti del settore agricolo;
c) i lavoratori dipendenti per i quali la legge ovvero il contratto collettivo nazionale di lavoro, anche mediante il rinvio alla contrattazione di secondo livello, prevede la corresponsione periodica del TFR ovvero l'accantonamento del TFR medesimo presso soggetti terzi;
d) i lavoratori dipendenti da datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali;
e) i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto nel registro delle imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis della legge fallimentare;
f) i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto presso il Registro delle imprese un piano di risanamento attestato di cui all'articolo 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare;
g) i lavoratori dipendenti da datori di lavoro per i quali, ai sensi delle disposizioni normative vigenti, siano stati autorizzati interventi di integrazione salariale straordinaria e in deroga, se in prosecuzione dell'integrazione straordinaria stessa, limitatamente ai lavoratori dipendenti in forza all'unita' produttiva interessata dai predetti interventi;
h) ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti di cui all'articolo 7, della legge 27 gennaio 2012, n. 3.
2. L'opzione di cui al comma 1 puo' essere esercitata anche in caso di conferimento, sulla base di modalita' esplicite ovvero tacite, del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. In tal caso, nel corso del periodo di durata della predetta opzione, la partecipazione del lavoratore dipendente alla forma pensionistica complementare prosegue senza soluzione di continuita' sulla base della posizione individuale maturata nell'ambito della forma pensionistica medesima nonche' della eventuale contribuzione a suo carico e/o a carico del datore di lavoro.
3. Il lavoratore dipendente e' tenuto a notificare al datore di lavoro la eventuale disposizione del TFR a garanzia di contratti di finanziamento; detta disposizione preclude l'esercizio dell'opzione di cui al comma 1, preclusione che permane fino alla notifica da parte del mutuante della estinzione del credito oggetto del contratto di finanziamento.
4. La liquidazione della Qu.I.R. e' interrotta al verificarsi di una delle condizioni previste al comma 1, lettere e), f), g) ed h), a partire dal periodo di paga successivo a quello di insorgenza delle predette condizioni e per l'intero periodo di sussistenza delle medesime ovvero, per le condizioni previste al comma 1, lettera d), a partire dalle decorrenze previste all'articolo 7, comma 5.

Note all'art. 3:
- L'art. 182-bis del citato regio decreto 16 marzo
1947, n. 267 reca:
«Art. 182-bis (Accordi di ristrutturazione dei debiti).
- L'imprenditore in stato di crisi puo' domandare,
depositando la documentazione di cui all'art. 161,
l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti
stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta
per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta
da un professionista, designato dal debitore, in possesso
dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d)
sulla veridicita' dei dati aziendali e sull'attuabilita'
dell'accordo stesso con particolare riferimento alla sua
idoneita' ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori
estranei nel rispetto dei seguenti termini:
a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso
di crediti gia' scaduti a quella data;
b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di
crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.
L'accordo e' pubblicato nel registro delle imprese e
acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione.
Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i
creditori per titolo e causa anteriore a tale data non
possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive
sul patrimonio del debitore, ne' acquisire titoli di
prelazione se non concordati. Si applica l' art. 168
secondo comma.
Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e
ogni altro interessato possono proporre opposizione. Il
tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione
in camera di consiglio con decreto motivato.
Il decreto del tribunale e' reclamabile alla corte di
appello ai sensi dell' art. 183, in quanto applicabile,
entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro
delle imprese.
Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari
o esecutive di cui al terzo comma puo' essere richiesto
dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima
della formalizzazione dell'accordo di cui al presente
articolo, depositando presso il tribunale competente ai
sensi dell' art. 9 la documentazione di cui all'art. 161,
primo e secondo comma, lettere a), b), c) e d) e una
proposta di accordo corredata da una dichiarazione
dell'imprenditore, avente valore di autocertificazione,
attestante che sulla proposta sono in corso trattative con
i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento
dei crediti e da una dichiarazione del professionista
avente i requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera
d), circa la idoneita' della proposta, se accettata, ad
assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali
non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la
propria disponibilita' a trattare. L'istanza di sospensione
di cui al presente comma e' pubblicata nel registro delle
imprese e produce l'effetto del divieto di inizio o
prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari, nonche'
del divieto di acquisire titoli di prelazione, se non
concordati, dalla pubblicazione.
Il tribunale, verificata la completezza della
documentazione depositata, fissa con decreto l'udienza
entro il termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza
di cui al sesto comma, disponendo la comunicazione ai
creditori della documentazione stessa. Nel corso
dell'udienza, riscontrata la sussistenza dei presupposti
per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti
con le maggioranze di cui al primo comma e delle condizioni
per l'integrale pagamento dei creditori con i quali non
sono in corso trattative o che hanno comunque negato la
propria disponibilita' a trattare, dispone con decreto
motivato il divieto di iniziare o proseguire le azioni
cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione
se non concordati assegnando il termine di non oltre
sessanta giorni per il deposito dell'accordo di
ristrutturazione e della relazione redatta dal
professionista a norma del primo comma. Il decreto del
precedente periodo e' reclamabile a norma del quinto comma
in quanto applicabile.
A seguito del deposito di un accordo di
ristrutturazione dei debiti nei termini assegnati dal
tribunale trovano applicazione le disposizioni di cui al
secondo, terzo, quarto e quinto comma. Se nel medesimo
termine e' depositata una domanda di concordato preventivo,
si conservano gli effetti di cui ai commi sesto e
settimo.».
- L'art. 67 del citato regio decreto 16 marzo 1947, n.
267 reca:
«Art. 67 (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie).
- Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non
conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:
1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno
anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le
prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito
sorpassano di oltre un quarto cio' che a lui e' stato dato
o promesso;
2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed
esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi
normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla
dichiarazione di fallimento;
3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie
costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di
fallimento per debiti preesistenti non scaduti;
4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o
volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla
dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.
Sono altresi' revocati, se il curatore prova che
l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore,
i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a
titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di
prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente
creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla
dichiarazione di fallimento.
Non sono soggetti all'azione revocatoria:
a) i pagamenti di beni e servizi effettuati
nell'esercizio dell'attivita' d'impresa nei termini d'uso;
b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario,
purche' non abbiano ridotto in maniera consistente e
durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti
della banca;
c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai
sensi dell'art. 2645-bis del codice civile, i cui effetti
non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta
disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto
immobili ad uso abitativo, destinati a costituire
l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e
affini entro il terzo grado, ovvero immobili ad uso non
abitativo destinati a costituire la sede principale
dell'attivita' d'impresa dell'acquirente, purche' alla data
di dichiarazione di fallimento tale attivita' sia
effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti
investimenti per darvi inizio;
d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni
del debitore purche' posti in essere in esecuzione di un
piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della
esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il
riequilibrio della sua situazione finanziaria; un
professionista indipendente designato dal debitore,
iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso
dei requisiti previsti dall'art. 28, lettere a) e b) deve
attestare la veridicita' dei dati aziendali e la
fattibilita' del piano; il professionista e' indipendente
quando non e' legato all'impresa e a coloro che hanno
interesse all'operazione di risanamento da rapporti di
natura personale o professionale tali da comprometterne
l'indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista
deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art.
2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite
di soggetti con i quali e' unito in associazione
professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni
attivita' di lavoro subordinato o autonomo in favore del
debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione
o di controllo; il piano puo' essere pubblicato nel
registro delle imprese su richiesta del debitore;
e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere
in esecuzione del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata (123), nonche'
dell'accordo omologato ai sensi dell'art. 182-bis, nonche'
gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in
essere dopo il deposito del ricorso di cui all'art. 161;
f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di
lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori,
anche non subordinati, del fallito;
g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti
alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi
strumentali all'accesso alle procedure concorsuali di
amministrazione controllata e di concordato preventivo.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano
all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su
pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni
delle leggi speciali.».
- L'art. 7 della legge 27 gennaio 2012, n. 3
(Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonche'
di composizione delle crisi da sovra indebitamento), reca:
«Art. 7 (Presupposti di ammissibilita'). - 1. Il
debitore in stato di sovraindebitamento puo' proporre ai
creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione
della crisi di cui all'art. 15 con sede nel circondario del
tribunale competente ai sensi dell'art. 9, comma 1, un
accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione
dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il
regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai
sensi dell'art. 545 del codice di procedura civile e delle
altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda
scadenze e modalita' di pagamento dei creditori, anche se
suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie
rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalita' per
l'eventuale liquidazione dei beni. E' possibile prevedere
che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono
non essere soddisfatti integralmente, allorche' ne sia
assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella
realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale
sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al
valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui
quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli
organismi di composizione della crisi. In ogni caso, con
riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione
europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute
operate e non versate, il piano puo' prevedere
esclusivamente la dilazione del pagamento. Fermo restando
quanto previsto dall'art. 13, comma 1, il piano puo' anche
prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un
gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione
del ricavato ai creditori, da individuarsi in un
professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il gestore e'
nominato dal giudice.
1-bis. Fermo il diritto di proporre ai creditori un
accordo ai sensi del comma 1, il consumatore in stato di
sovraindebitamento puo' proporre, con l'ausilio degli
organismi di composizione della crisi di cui all'art. 15
con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi
dell'art. 9, comma 1, un piano contenente le previsioni di
cui al comma 1.
2. La proposta non e' ammissibile quando il debitore,
anche consumatore:
a) e' soggetto a procedure concorsuali diverse da
quelle regolate dal presente capo;
b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai
procedimenti di cui al presente capo;
c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei
provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;
d) ha fornito documentazione che non consente di
ricostruire compiutamente la sua situazione economica e
patrimoniale.
2-bis. Ferma l'applicazione del comma 2, lettere b), c)
e d), l'imprenditore agricolo in stato di
sovraindebitamento puo' proporre ai creditori un accordo di
composizione della crisi secondo le disposizioni della
presente sezione.».
- Per i riferimenti al decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 4
Misura del TFR da liquidare
come parte integrativa della retribuzione

1. In caso di esercizio dell'opzione di cui all'articolo 1 comma 26 della Legge di stabilita' 2015, la Qu.I.R. e' pari alla misura integrale della quota maturanda del TFR determinata sulla base delle disposizioni dell'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, ove dovuto.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, lettera a), della legge di stabilita', ai fini dell'imposta sui redditi di lavoro dipendente, la Qu.I.R. e' assoggettata a tassazione ordinaria e non e' imponibile ai fini previdenziali. Per l'applicazione della tassazione separata di cui all'articolo 19 del TUIR, la Qu.I.R. non e' considerata ai fini della determinazione della aliquota di imposta per la tassazione del TFR.
3. Ai soli fini della verifica dei limiti di reddito complessivo di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del TUIR, non si tiene conto della Qu.I.R.

Note all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 1, comma 26, della legge 23
dicembre 2014, n. 190 si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 2120 del codice civile si veda
nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 3, sedicesimo comma, della
legge 29 maggio 1982, n. 297, si veda nelle note alle
premesse.
- Il testo dell'art. 19 del TUIR di cui al D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle
imposte sui redditi), reca:
«Art. 19 (Indennita' di fine rapporto). - 1. Il
trattamento di fine rapporto costituisce reddito per un
importo che si determina riducendo il suo ammontare delle
rivalutazioni gia' assoggettate ad imposta sostitutiva.
L'imposta e' applicata con l'aliquota determinata con
riferimento all'anno in cui e' maturato il diritto alla
percezione, corrispondente all'importo che risulta
dividendo il suo ammontare, aumentato delle somme destinate
alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124 e al netto delle rivalutazioni gia'
assoggettate ad imposta sostitutiva, per il numero degli
anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e
moltiplicando il risultato per dodici. Gli uffici
finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in base
all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti
a quello in cui e' maturato il diritto alla percezione,
iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero
rimborsando quelle spettanti.
1-bis. Se in uno o piu' degli anni indicati al comma 1
non vi e' stato reddito imponibile, l'aliquota media si
calcola con riferimento agli anni in cui vi e' stato
reddito imponibile; se non vi e' stato reddito imponibile
in alcuno di tali anni, si applica l'aliquota stabilita
dall'art. 11 per il primo scaglione di reddito.
1-ter. Qualora il trattamento di fine rapporto sia
relativo a rapporti di lavoro a tempo determinato, di
durata effettiva non superiore a due anni, l'imposta
determinata ai sensi del comma 1 e' diminuita di un importo
pari a lire 120 mila per ciascun anno; per i periodi
inferiori ad un anno, tale importo e' rapportato a mese. Se
il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a
quello ordinario previsto dai contratti collettivi
nazionali di lavoro, la somma e' proporzionalmente ridotta.
2. Le altre indennita' e somme indicate alla lettera a)
del comma 1 dell'art. 16 (151), anche se commisurate alla
durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da
soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per
il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi
obbligatori dovuti per legge, con l'aliquota determinata
agli effetti del comma 1. Tali indennita' e somme, se
corrisposte a titolo definitivo e in relazione ad un
presupposto non connesso alla cessazione del rapporto di
lavoro che ha generato il trattamento di fine rapporto,
sono imponibili per il loro ammontare netto con l'aliquota
determinata con i criteri di cui al comma 1.
2-bis. Le indennita' equipollenti, comunque denominate,
commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente
di cui alla lettera a), del comma 1, dell'art. 16 (151),
sono imponibili per un importo che si determina riducendo
il loro ammontare netto di una somma pari a L. 600.000 per
ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione
dei periodi di anzianita' convenzionale; per i periodi
inferiori all'anno la riduzione e' rapportata a mese. Se il
rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello
ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di
lavoro, la somma e' proporzionalmente ridotta. L'imposta e'
applicata con l'aliquota determinata con riferimento
all'anno in cui e' maturato il diritto alla percezione,
corrispondente all'importo che risulta dividendo il suo
ammontare netto, aumentato delle somme destinate alle forme
pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, per il numero degli anni e frazione di anno
preso a base di commisurazione, e moltiplicando il
risultato per dodici. L'ammontare netto delle indennita',
alla cui formazione concorrono contributi previdenziali
posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, e'
computato previa detrazione di una somma pari alla
percentuale di tali indennita' corrispondente al rapporto,
alla data del collocamento a riposo o alla data in cui e'
maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del
contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori
dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del
contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di
previdenza.
3. Se per il lavoro prestato anteriormente alla data di
entrata in vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297, il
trattamento di fine rapporto risulta calcolato in misura
superiore ad una mensilita' della retribuzione annua per
ogni anno preso a base di commisurazione, ai fini della
determinazione dell'aliquota ai sensi del comma 1 non si
tiene conto dell'eccedenza.
4. Salvo conguaglio all'atto della liquidazione
definitiva, sulle anticipazioni e sugli acconti relativi al
trattamento di fine rapporto e alle indennita'
equipollenti, nonche' sulle anticipazioni relative alle
altre indennita' e somme, si applica l'aliquota
determinata, rispettivamente, a norma dei commi 1, 2, e
2-bis, considerando l'importo accantonato, aumentato dalle
anticipazioni e degli acconti complessivamente erogati e al
netto delle rivalutazioni gia' assoggettate ad imposta
sostitutiva. Non si considerano anticipazioni le somme e i
valori destinati alle forme pensionistiche di cui al
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.
5. Nell'ipotesi di cui all'art. 2122 del codice civile
e nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 7 l'imposta,
determinata a norma del presente articolo, e' dovuta dagli
aventi diritto proporzionalmente all'ammontare percepito da
ciascuno; nella seconda ipotesi la quota dell'imposta sulle
successioni proporzionale al credito indicato nella
relativa dichiarazione e' ammessa in deduzione
dall'ammontare imponibile di cui ai precedenti commi.
6. Con decreti del Ministro delle finanze sono
stabiliti i criteri e le modalita' per lo scambio delle
informazioni occorrenti ai fini dell'applicazione del comma
2 tra i soggetti tenuti alla corresponsione delle
indennita' e delle altre somme in dipendenza della
cessazione del medesimo rapporto di lavoro.».
- Il testo del comma 1-bis dell'art. 13 del citato DPR
n. 917 del 1986 reca:
«Art. 13 (Altre detrazioni). - (Omissis).
1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi
di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati
nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c),
c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello
della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete un
credito rapportato al periodo di lavoro nell'anno, che non
concorre alla formazione del reddito, di importo pari a:
1) 960 euro, se il reddito complessivo non e' superiore
a 24.000 euro;
2) 960 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la
parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000
euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di
2.000 euro.».
 
Art. 5
Procedura di liquidazione del TFR
come parte integrativa della retribuzione

1. I lavoratori di cui all'articolo 3 del presente decreto possono richiedere al datore di lavoro la liquidazione mensile della Qu.I.R., nella misura determinata dall'articolo 4, comma 1, attraverso la presentazione al datore di lavoro, di apposita istanza di accesso debitamente compilata e validamente sottoscritta.
2. Accertato, da parte del datore di lavoro, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, la manifestazione di volonta' esercitata dal lavoratore dipendente e' efficace e l'erogazione della Qu.I.R. e' operativa a partire dal mese successivo a quello di formalizzazione della istanza di cui al comma 1 sino al periodo di paga che scade il 30 giugno 2018 ovvero, a quello in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro, ove antecedente. Nel corso del predetto periodo, la manifestazione di volonta' esercitata e' irrevocabile.
3. A partire dal periodo di paga decorrente dal mese successivo a quello di presentazione della istanza di cui al comma 1, il datore di lavoro e' tenuto ad operare la liquidazione mensile della Qu.I.R., al lavoratore dipendente, sulla base delle modalita' in uso ai fini dell'erogazione della retribuzione corrisposta in dipendenza del rapporto di lavoro. In relazione ai lavoratori dipendenti per i quali si procede alla liquidazione mensile della Qu.I.R., non operano gli obblighi di versamento del TFR alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e al Fondo di tesoreria INPS.
4. I datori di lavoro di cui all'articolo 6, comma 1, che, allo scopo di acquisire la provvista finanziaria necessaria per operare la liquidazione della Qu.I.R. come parte integrante della retribuzione nei confronti dei lavoratori dipendenti che esercitano detta opzione, accedono al finanziamento assistito da garanzia, effettuano le operazioni di liquidazione mensile della Qu.I.R. a partire dal terzo mese successivo a quello di efficacia dell'istanza ai sensi del comma 2.

Note all'art. 5:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 6
Accesso al finanziamento assistito da garanzia

1. Allo scopo di finanziare la liquidazione mensile della Qu.I.R. ai lavoratori dipendenti che ne abbiano fatto richiesta, i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti e che non sono tenuti, ai sensi dell'articolo 1, comma 756, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al versamento del TFR al Fondo di tesoreria INPS possono accedere al finanziamento. Il finanziamento, per il quale gli intermediari aderenti devono richiedere la costituzione del privilegio speciale su beni mobili di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' assistito da garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 9 e da garanzia dello Stato di ultima istanza.
2. Il limite dimensionale della forza lavoro aziendale ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, anche con riguardo alle misure compensative per le imprese di cui all'articolo 8, e' calcolato sulla base dei principi e dei criteri adottati ai fini dell'individuazione dei soggetti obbligati al versamento del TFR al Fondo di tesoreria INPS di cui all'articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in forza dell'articolo 1, commi 6 e 7, del citato decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 gennaio 2007 e delle relative disposizioni amministrative. Il requisito di accesso al finanziamento e' verificato dall'INPS all'atto della prima certificazione di cui al comma 4.
3. Ai finanziamenti non possono essere applicati tassi, comprensivi di ogni eventuale onere, superiori al tasso di rivalutazione delle quote di TFR di cui all'articolo 2120 del codice civile tempo per tempo vigente, periodicamente aggiornato dall'INPS e reso noto mediante le procedure telematiche di cui al comma 4.
4. Ai fini dell'accesso al credito di cui al comma 1, i datori di lavoro, attraverso l'utilizzo delle procedure telematiche, richiedono all'INPS la certificazione delle informazioni necessarie per l'attivazione del finanziamento assistito da garanzia. L'INPS rilascia l'attestazione dei requisiti aziendali, riferiti alla specifica posizione contributiva, entro 30 giorni dalla richiesta. La certificazione rilasciata dall'INPS puo' essere utilizzata per l'accensione del finanziamento, assistito da garanzia, presso un unico intermediario aderente.
5. Sulla base delle sole informazioni contenute nella predetta certificazione dell'INPS, senza alcuna valutazione di merito, il datore di lavoro e l'intermediario aderente stipulano, nel rispetto dei criteri e delle condizioni fissati nell'Accordo quadro, il relativo contratto di finanziamento assistito da garanzia che deve prevedere, nei termini e nei modi di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la costituzione del privilegio speciale sui beni mobili. L'intermediario aderente comunica all'INPS l'avvenuta concessione del finanziamento. La misura del finanziamento non puo' eccedere l'importo della Qu.I.R. certificato dall'INPS mensilmente.
6. L'INPS rende disponibile, ogni mese, entro 60 giorni decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di competenza, al datore di lavoro e all'intermediario aderente che ha concesso il finanziamento, la certificazione della misura della Qu.I.R. da finanziare come risultante dalle denunce contributive del datore di lavoro. In assenza di denunce contributive il finanziamento e' sospeso.
7. Gli intermediari aderenti provvedono all'erogazione mensile dei finanziamenti nella misura indicata dalle menzionate certificazioni INPS.
8. Il datore di lavoro che opta per l'accesso al finanziamento assistito da garanzia, e' tenuto a rivolgersi ad un unico intermediario aderente anche nel caso in cui il finanziamento assistito da garanzia e' esteso per effetto di successive richieste di liquidazione della Qu.I.R.

Note all'art. 6:
- Per il testo dell'art. 1, comma 756, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 si veda nelle note alle premesse.
- L'art. 46 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia) reca:
«Art. 46 (Finanziamenti alle imprese: costituzione di
privilegi). - 1. La concessione di finanziamenti a medio e
lungo termine da parte di banche alle imprese puo' essere
garantita da privilegio speciale su beni mobili, comunque
destinati all'esercizio dell'impresa, non iscritti nei
pubblici registri. Il privilegio puo' avere a oggetto:
a) impianti e opere esistenti e futuri, concessioni e
beni strumentali;
b) materie prime, prodotti in corso di lavorazione,
scorte, prodotti finiti, frutti, bestiame e merci;
c) beni comunque acquistati con il finanziamento
concesso;
d) crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei
beni indicati nelle lettere precedenti.
1-bis. Il privilegio previsto dal presente articolo
puo' essere costituito anche per garantire obbligazioni e
titoli similari emessi da societa' ai sensi degli articoli
2410 e seguenti o 2483 del codice civile, la cui
sottoscrizione e circolazione e' riservata a investitori
qualificati ai sensi dell'art. 100 del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58.
2. Il privilegio, a pena di nullita', deve risultare da
atto scritto. Nell'atto devono essere esattamente descritti
i beni e i crediti sui quali il privilegio viene
costituito, la banca creditrice o, nel caso di obbligazioni
o titoli di cui al comma 1-bis, il sottoscrittore o i
sottoscrittori di tali obbligazioni o un loro
rappresentante, il debitore e il soggetto che ha concesso
il privilegio, l'ammontare e le condizioni del
finanziamento o, nel caso di obbligazioni o titoli di cui
al comma 1-bis, gli elementi di cui ai numeri 1), 3), 4) e
6) dell'art. 2414 del codice civile o di cui all'art. 2483,
comma 3, del codice civile nonche' la somma di denaro per
la quale il privilegio viene assunto.
3. L'opponibilita' a terzi del privilegio sui beni e'
subordinata alla trascrizione, nel registro indicato
nell'art. 1524, secondo comma, del codice civile, dell'atto
dal quale il privilegio risulta. La trascrizione deve
effettuarsi presso i competenti uffici del luogo ove ha
sede l'impresa finanziata e presso quelli del luogo ove ha
sede o risiede il soggetto che ha concesso il privilegio.
4. Il privilegio previsto dal presente articolo si
colloca nel grado indicato nell'art. 2777, ultimo comma,
del codice civile e non pregiudica gli altri titoli di
prelazione di pari grado con data certa anteriore a quella
della trascrizione.
5. Fermo restando quanto disposto dall'art. 1153 del
codice civile, il privilegio puo' essere esercitato anche
nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui
beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione
prevista dal comma 3. Nell'ipotesi in cui non sia possibile
far valere il privilegio nei confronti del terzo
acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo.
6. Gli onorari notarili sono ridotti alla meta'.».
- Per il testo dell'art. 1, comma 755, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 2120 del codice civile si veda
nelle note alle premesse.
- I commi 6 e 7 dell'art. 1 del decreto 30 gennaio 2007
del Ministro del lavoro (Attuazione dell'art. 1, comma 765,
della L. 27 dicembre 2006, n. 296. Procedure di espressione
della volonta' del lavoratore circa la destinazione del TFR
maturando e disciplina della forma pensionistica
complementare residuale presso l'INPS (FONDINPS), recano:
«Art. 1 (Finanziamento del «Fondo per l'erogazione ai
lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti
di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile). -
(Omissis).
6. Per le aziende in attivita' al 31 dicembre 2006, il
predetto limite dimensionale viene calcolato prendendo a
riferimento la media annuale dei lavoratori in forza
nell'anno 2006. Per le aziende che iniziano l'attivita'
successivamente al 31 dicembre 2006 ai fini
dell'individuazione del limite numerico si prende a
riferimento la media annuale dei lavoratori in forza
nell'anno solare di inizio attivita'.
7. Nel predetto limite devono essere computati tutti i
lavoratori con contratto di lavoro subordinato, a
prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro e
dall'orario di lavoro, ivi inclusi quelli non destinatari
delle disposizioni di cui all'art. 2120 del codice civile.
I lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale sono
computati in base alla normativa di riferimento. Il
lavoratore assente e' escluso dal computo dei dipendenti
solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto
un altro lavoratore. Al fine del computo di cui al presente
comma, i datori di lavoro rilasciano all'Istituto nazionale
della previdenza sociale (I.N.P.S.) apposita
dichiarazione.».
 
Art. 7
Rimborso del finanziamento assistito da garanzia
e cause di interruzione anticipata

1. Il rimborso del finanziamento assistito da garanzia e' fissato al 30 ottobre 2018, sulla base delle modalita' e dei criteri stabiliti nell'ambito dell'accordo quadro.
2. In tutti i casi di risoluzione del rapporto di lavoro intervenuti durante la vigenza del finanziamento assistito da garanzia, il datore di lavoro mutuatario e' tenuto al rimborso del finanziamento assistito da garanzia gia' fruito, con scadenza di pagamento entro la fine del mese successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro medesimo, relativamente all'importo oggetto della liquidazione mensile della Qu.I.R. del lavoratore interessato, comprensivo degli oneri a servizio del prestito, senza pregiudizio alcuno della erogazione della Qu.I.R. al lavoratore.
3. Ove sia accertato che il finanziamento sia stato utilizzato, anche parzialmente, per finalita' diverse dalla liquidazione mensile della Qu.I.R, fatta salva la configurazione di fattispecie penalmente rilevanti a carico del datore di lavoro, l'erogazione del predetto finanziamento e' interrotta e il datore di lavoro mutuatario e' tenuto al rimborso immediato della parte di finanziamento gia' fruita e degli interessi.
4. L'erogazione del finanziamento assistito da garanzia e' interrotta al verificarsi di una delle condizioni previste all'articolo 3, comma 1, lettere e), f), g) ed h), a partire dal periodo di paga successivo a quello di insorgenza delle predette condizioni e per l'intero periodo di sussistenza delle medesime ovvero, per le condizioni di cui al comma 5, a partire dalle decorrenze ivi previste.
5. L'interruzione dell'erogazione del finanziamento assistito da garanzia per l'ipotesi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), ha luogo al verificarsi dei seguenti eventi:
a) avvio della procedura di fallimento del datore di lavoro, a far data dalla iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 17 della legge fallimentare;
b) avvio della procedura di concordato preventivo, a far data dall'iscrizione del decreto di ammissione alla procedura nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 166 della legge fallimentare;
c) avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, a far data dalla pubblicazione del provvedimento, adottato dall'Autorita' competente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 197 della legge fallimentare;
d) avvio della procedura di amministrazione straordinaria, a far data dall'iscrizione nel Registro delle imprese della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.
6. Nei casi di interruzione delle erogazioni del finanziamento di cui al comma 5, l'intermediario aderente puo' richiedere l'intervento del Fondo di garanzia secondo procedure, termini e condizioni di cui all'articolo 10.

Note all'art. 7:
- L'art. 17 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n.
267 reca:
«Art. 17 (Comunicazione e pubblicazione della sentenza
dichiarativa di fallimento). - Entro il giorno successivo
al deposito in cancelleria, la sentenza che dichiara il
fallimento e' notificata, su richiesta del cancelliere, ai
sensi dell'art. 137 del codice di procedura civile al
debitore, eventualmente presso il domicilio eletto nel
corso del procedimento previsto dall'art. 15, ed e'
comunicata per estratto, ai sensi dell'art. 136 del codice
di procedura civile, al pubblico ministero, al curatore ed
al richiedente il fallimento. L'estratto deve contenere il
nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e
la data del deposito della sentenza.
La sentenza e' altresi' annotata presso l'ufficio del
registro delle imprese ove l'imprenditore ha la sede legale
e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso
quello corrispondente al luogo ove la procedura e' stata
aperta.
A tale fine, il cancelliere, entro il termine di cui al
primo comma, trasmette, anche per via telematica,
l'estratto della sentenza all'ufficio del registro delle
imprese indicato nel comma precedente.».
- L'art. 166 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n.
267 reca:
«Art. 166 (Pubblicita' del decreto). - Il decreto e'
pubblicato, a cura del cancelliere, a norma dell' art. 17.
Il tribunale puo', inoltre, disporne la pubblicazione in
uno o piu' giornali, da esso indicati.
Se il debitore possiede beni immobili o altri beni
soggetti a pubblica registrazione, si applica la
disposizione dell'art. 88, secondo comma.».
- L'art. 197 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n.
267 reca:
«Art. 197 (Provvedimento di liquidazione). - Il
provvedimento che ordina la liquidazione entro dieci giorni
dalla sua data e' pubblicato integralmente, a cura
dell'autorita' che lo ha emanato nella Gazzetta Ufficiale
del Regno ed e' comunicato per l'iscrizione all'ufficio del
registro delle imprese, salve le altre forme di pubblicita'
disposte nel provvedimento.».
- L'art. 8 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n.
270 (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria
delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma
dell'art. 1 della L. 30 luglio 1998, n. 274) reca:
«Art. 8 (Sentenza dichiarativa dello stato di
insolvenza). - Con la sentenza dichiarativa dello stato di
insolvenza il tribunale:
a) nomina il giudice delegato per la procedura;
b) nomina uno o tre commissari giudiziali, in
conformita' dell'indicazione del Ministro dell'industria,
ovvero autonomamente, se l'indicazione non e' pervenuta nel
termine stabilito a norma dell'art. 7, comma 3;
c) ordina all'imprenditore di depositare entro due
giorni in cancelleria le scritture contabili e i bilanci,
se non vi si e' provveduto a norma dell'art. 5, comma 2;
d) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti
reali mobiliari su beni in possesso dell'imprenditore, un
termine non inferiore a novanta giorni e non superiore a
centoventi giorni dalla data dell'ammissione della sentenza
per la presentazione in cancelleria delle domande;
e) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza
in cui, nel termine di trenta giorni da quello indicato
nella lettera d), si procedera' all'esame dello stato
passivo davanti al giudice delegato;
f) stabilisce se la gestione dell'impresa, fino a
quando non si provveda a norma dell'art. 30, e' lasciata
all'imprenditore insolvente o e' affidata al commissario
giudiziale.
La nomina di tre commissari giudiziali e' limitata ai
casi di eccezionale rilevanza e complessita' della
procedura.
La sentenza e' comunicata ed affissa nei modi e nei
termini stabiliti dall'art. 17, primo e secondo comma,
della legge fallimentare, salvo quanto previsto dall'art.
94 del presente decreto. A cura del cancelliere, essa e'
altresi' comunicata entro tre giorni al Ministro
dell'industria.».
 
Art. 8
Misure compensative per i datori di lavoro

1. In relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, ai datori di lavoro si applicano le misure compensative di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, relativamente alle quote maturande di TFR corrisposte ai lavoratori che hanno richiesto la liquidazione della Qu.I.R.
2. In relazione ai periodi di paga di cui al comma 1, ai datori di lavoro che effettuano la liquidazione della Qu.I.R. senza accedere alle misure di finanziamento assistito da garanzia si applicano le misure compensative di cui all'articolo 10, commi 1 e 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, relativamente alle quote maturande di TFR corrisposte ai lavoratori che ne hanno richiesto la liquidazione come parte integrante della retribuzione.

Note all'art. 8:
- L'art. 10, comma 2, del citato decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252 reca:
«Art. 10 (Misure compensative per le imprese). - 1. Dal
reddito d'impresa e' deducibile un importo pari al 4 per
cento dell'ammontare del TFR annualmente destinato a forme
pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai
lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti
di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile;
per le imprese con meno di 50 addetti tale importo e'
elevato al 6 per cento.
2. Il datore di lavoro e' esonerato dal versamento del
contributo al Fondo di garanzia previsto dall'art. 2 della
legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni,
nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle
forme pensionistiche complementari e al Fondo per
l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato
dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del
codice civile.
3. Un'ulteriore compensazione dei costi per le imprese,
conseguenti al conferimento del TFR alle forme
pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai
lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti
di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile, e'
assicurata anche mediante una riduzione del costo del
lavoro, attraverso una riduzione degli oneri impropri,
correlata al flusso di TFR maturando conferito, nei limiti
e secondo quanto stabilito dall'art. 8 del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive
modificazioni.
[4. Abrogato.]
5. Le misure di cui al comma 1 si applicano previa
verifica della loro compatibilita' con la normativa
comunitaria in materia.».
 
Art. 9
Costituzione e funzionamento del Fondo di garanzia

1. Il Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, istituito presso l'INPS interviene a copertura del rischio di credito dei finanziamenti concessi ed erogati dagli intermediari aderenti, ai sensi dell'articolo 6, al solo scopo della liquidazione della Qu.I.R ai lavoratori dipendenti beneficiari. Il medesimo Fondo costituisce patrimonio autonomo e separato e opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse.
2. La garanzia del Fondo e' a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile.
3. La garanzia del Fondo copre l'ammontare totale di ciascun finanziamento concesso dagli intermediari aderenti, garantendo l'esposizione creditizia, comprensiva di capitali e interessi, nei limiti dell'importo effettivo erogato al datore di lavoro ai fini della liquidazione della Qu.I.R. ai lavoratori dipendenti beneficiari e degli oneri complessivi applicati al medesimo finanziamento, determinati nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 6.
4. Le modalita' di comunicazione ai fini dell'ammissione alla garanzia del Fondo di garanzia sono definite dall'INPS nelle istruzioni operative di cui all'articolo 15, comma 2.
5. Ai fini di una sana e prudente gestione delle risorse finanziarie assegnate, a valere sulle risorse del Fondo, l'INPS effettua un accantonamento di importo non inferiore al 2,6 percento annuo dell'importo di ciascun finanziamento ammesso alla garanzia del Fondo.

Note all'art. 9:
- Per il testo dell'art. 1, comma 30, della legge 23
dicembre 2014, n. 190 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 10
Attivazione della garanzia del Fondo di garanzia

1. L'intermediario aderente, alla maturazione delle condizioni per il diritto alla restituzione del finanziamento assistito da garanzia, notifica al datore di lavoro, la richiesta di rimborso della somma erogata, al netto dell'importo eventualmente gia' restituito, con distinta evidenza della quota capitale e della quota a servizio del prestito, comprensiva degli interessi e di ogni altro onere, secondo modalita' e tempistiche definite nell'Accordo quadro su indicazione dell'INPS.
2. La predetta comunicazione evidenzia che, in caso di mancato adempimento nel termine di trenta giorni dall'avvenuta notifica, il Fondo di garanzia e' surrogato di diritto all'intermediario aderente nel privilegio di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e l'INPS e' legittimato ad operare la riscossione del credito non restituito avvalendosi della formazione dell'avviso di addebito con titolo esecutivo di cui all'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di ogni altro strumento di riscossione previsto dalle disposizioni di legge. La comunicazione di cui al comma 1 riporta la data di scadenza del rimborso, ancorche' in misura parziale, del finanziamento assistito da garanzia, a decorrere dalla quale, in caso di inadempimento, il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere, all'INPS, le sanzioni civili nella misura di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 22 dicembre 2000, n. 388.
3. L'intermediario aderente, accertato il mancato rimborso, ancorche' in forma parziale, del finanziamento ai sensi dell'articolo 6, decorsi infruttuosamente 30 giorni dalla data dell'inadempimento, notifica all'INPS la richiesta di intervento del Fondo di garanzia, secondo l'apposita modulistica predisposta dall'INPS, corredata dei seguenti elementi informativi:
a) copia del contratto di finanziamento nel quale siano indicati i beni oggetto del privilegio di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
b) copia della richiesta di rimborso di cui al comma 1, corredata degli estremi comprovanti l'avvenuta notifica;
c) attestazione dei flussi finanziari afferenti al contratto di finanziamento, con evidenza della quota capitale e della quota a servizio del prestito.
4. L'intermediario aderente, al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 7, comma 5, avvia le procedure di recupero del credito mediante deposito dell'istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente. Entro i successivi sessanta giorni notifica all'INPS la richiesta di intervento del Fondo di garanzia, secondo l'apposita modulistica predisposta dall'INPS, corredata almeno dei seguenti elementi informativi:
a) copia del contratto di finanziamento nel quale siano indicati i beni oggetto del privilegio di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
b) copia della documentazione comprovante l'avvio delle procedure di recupero;
c) attestazione dei flussi finanziari afferenti al contratto di finanziamento, con evidenza della quota capitale e della quota al servizio del prestito.
5. La richiesta di intervento del Fondo di garanzia da parte dell'intermediario aderente deve essere presentata, a pena di decadenza:
a) per i finanziamenti da restituire entro il 30 ottobre 2018, nel termine del 31 marzo 2019;
b) in relazione alle casistiche di cui all'articolo 7, commi 2, 3 e 5, nel termine di 6 mesi dalle decorrenze ivi previste, in relazione alle specifiche fattispecie.
6. Entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta di cui al comma 3, l'INPS perfeziona il pagamento, all'intermediario aderente, del finanziamento assistito da garanzia non rimborsato dal datore di lavoro nei limiti di importo di cui all'articolo 9, comma 3.
7. Nel caso non risulti completa la documentazione di cui ai commi 3 e 4, il termine di cui al comma 6 e' sospeso fino alla data di ricezione della documentazione mancante. La garanzia del Fondo decade qualora la documentazione non pervenga all'INPS entro il termine di 90 giorni dalla data della richiesta della documentazione mancante.

Note all'art. 10:
- Per il testo dell'art. 46 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385 si veda nelle note all'art. 6.
- L'art. 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
(Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
di competitivita' economica), reca:
«Art. 30 (Potenziamento dei processi di riscossione
dell'INPS). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2011,
l'attivita' di riscossione relativa al recupero delle somme
a qualunque titolo dovute all'INPS, anche a seguito di
accertamenti degli uffici, e' effettuata mediante la
notifica di un avviso di addebito con valore di titolo
esecutivo.
2. L'avviso di addebito deve contenere a pena di
nullita' il codice fiscale del soggetto tenuto al
versamento, il periodo di riferimento del credito, la
causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra
quota capitale, sanzioni e interessi ove dovuti nonche'
l'indicazione dell'agente della riscossione competente in
base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria
alla data di formazione dell'avviso. L'avviso dovra'
altresi' contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo di
pagamento degli importi nello stesso indicati entro il
termine di sessanta giorni dalla notifica nonche'
l'indicazione che, in mancanza del pagamento, l'agente
della riscossione indicato nel medesimo avviso procedera'
ad espropriazione forzata, con i poteri, le facolta' e le
modalita' che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo.
L'avviso deve essere sottoscritto, anche mediante firma
elettronica, dal responsabile dell'ufficio che ha emesso
l'atto. Ai fini dell'espropriazione forzata, l'esibizione
dell'estratto dell'avviso di cui al comma 1, come trasmesso
all'agente della riscossione secondo le modalita' indicate
al comma 5, tiene luogo, a tutti gli effetti,
dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui
l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.
3.
4. L'avviso di addebito e' notificato in via
prioritaria tramite posta elettronica certificata
all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla
legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e
INPS, dai messi comunali o dagli agenti della polizia
municipale. La notifica puo' essere eseguita anche mediante
invio di raccomandata con avviso di ricevimento.
5. L'avviso di cui al comma 2 viene consegnato, in
deroga alle disposizione contenute nel decreto legislativo
26 febbraio 1999, n. 46, agli agenti della riscossione con
le modalita' e i termini stabiliti dall'Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale.
6. All'atto dell'affidamento e, successivamente, in
presenza di nuovi elementi, l'INPS fornisce, anche su
richiesta dell'agente della riscossione, tutti gli
elementi, utili a migliorare l'efficacia dell'azione di
recupero.
7.
8.
9.
10. L'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 46, e' abrogato.
11.
12.
13. In caso di mancato o ritardato pagamento delle
somme richieste con l'avviso di cui al comma 2 le sanzioni
e le somme aggiuntive dovute sono calcolate, secondo le
disposizioni che le regolano, fino alla data del pagamento.
All'agente della riscossione spettano l'aggio, interamente
a carico del debitore, ed il rimborso delle spese relative
alle procedure esecutive, previste dall'art. 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
14. Ai fini di cui al presente articolo, i riferimenti
contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a
ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati
ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo
all'INPS al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto,
costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione
ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme
affidate per il recupero agli agenti della riscossione.
15. I rapporti con gli agenti della riscossione
continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni
vigenti.».
- L'art. 116, comma 8, lettera a), della citata legge
23 dicembre 2000, n. 388 reca:
«Art. 116 (Misure per favorire l'emersione del lavoro
irregolare). - (Omissis).
8. I soggetti che non provvedono entro il termine
stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle
gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi
provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono
tenuti:
a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di
contributi o premi, il cui ammontare e' rilevabile dalle
denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una
sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale
di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile
non puo' essere superiore al 40 per cento dell'importo dei
contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di
legge.».
- Per il testo dell'art. 46 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, vedi note all'art. 6.
 
Art. 11
Finanziamento del Fondo di garanzia

1. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 9 e' alimentato:
a) dalla dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015 a carico del bilancio dello Stato disposta dal comma 32, articolo 1, della legge di stabilita' 2015;
b) dal pagamento del prezzo per la garanzia sul finanziamento a carico dei datori di lavoro che accedono al finanziamento pari alla misura del contributo mensile dello 0,20 per cento della retribuzione imponibile di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, riferita ai lavoratori dipendenti per i quali il datore di lavoro ha richiesto il finanziamento della liquidazione mensile della Qu.I.R.
2. L'INPS, sulla base dei dati acquisiti attraverso le dichiarazioni contributive dei datori di lavoro, della dotazione finanziaria complessiva di cui al comma 1 posta a finanziamento del Fondo di garanzia, nonche' degli interventi operati ai sensi degli articoli 9 e 10, effettua il monitoraggio delle misure previste dal presente decreto e riferisce le relative risultanze con cadenza mensile al Ministero dell'economia e delle finanze. La stessa INPS invia con cadenza mensile al medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il valore complessivo delle certificazioni rilasciate e dei finanziamenti al fine di consentire la valutazione dell'adeguatezza della consistenza del fondo di garanzia.
3. In caso di mancato versamento del contributo di cui al comma 1, lettera b), l'INPS si avvale dell'avviso di addebito di cui all'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di ogni altro strumento di riscossione previsto per i contributi previdenziali obbligatori.

Note all'art. 11:
- Per il testo dell'art. 1, comma 32, della legge 23
dicembre 2014, n. 190 si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 30 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78 si veda nelle note all'art. 10.
 
Art. 12
Crediti dell'INPS derivanti dall'intervento
del Fondo di garanzia

1. Per la riscossione dei crediti rivenienti dall'intervento del Fondo di garanzia, l'INPS si avvale degli strumenti derivanti dalla surroga nei diritti dell'intermediario aderente nel privilegio di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche' dell'avviso di addebito con titolo esecutivo di cui all'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di ogni altro strumento di riscossione previsto dalle disposizioni di legge. Le somme recuperate dall'INPS in ragione della surroga confluiscono nel Fondo.
2. Sulle somme pagate all'intermediario aderente ai sensi dell'articolo 9 il datore di lavoro inadempiente e' tenuto a corrispondere le sanzioni civili nella misura di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 22 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dalla data di scadenza della restituzione, ancorche' in misura parziale, del finanziamento assistito da garanzia fino alla data di pagamento.
3. Il datore di lavoro puo' accedere al pagamento delle somme di cui al comma 2 anche attraverso le modalita' di regolarizzazione in forma rateale sulla base delle condizioni e modalita' previsti per i crediti di natura contributiva.
4. La sussistenza dei debiti di cui al comma 2 non rileva ai fini del rilascio del documento unico di regolarita' contributiva (DURC) di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

Note all'art. 12:
- Per il testo dell'art. 46 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385 si veda nelle note all'art. 6.
- Per il testo dell'art. 30 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78 si veda nelle note all'art. 10.
- Per il testo dell'art. 116, comma 8, lettera a),
della legge 22 dicembre 2000, n. 388, si veda nelle note
all'art. 10.
- L'art. 6del D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207
(Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»)
reca:
«Art. 6 (Documento unico di regolarita' contributiva).
- 1. Per documento unico di regolarita' contributiva si
intende il certificato che attesta contestualmente la
regolarita' di un operatore economico per quanto concerne
gli adempimenti INPS, INAIL, nonche' cassa edile per i
lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di
riferimento.
2. La regolarita' contributiva oggetto del documento
unico di regolarita' contributiva riguarda tutti i
contratti pubblici, siano essi di lavori, di servizi o di
forniture.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono
d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il
documento unico di regolarita' contributiva in corso di
validita':
a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva
relativa al requisito di cui all'art. 38, comma 1, lettera
i), del codice;
b) per l'aggiudicazione del contratto ai sensi
dell'art. 11, comma 8, del codice ;
c) per la stipula del contratto;
d) per il pagamento degli stati avanzamento lavori o
delle prestazioni relative a servizi e forniture;
e) per il certificato di collaudo, il certificato di
regolare esecuzione, il certificato di verifica di
conformita', l'attestazione di regolare esecuzione, e il
pagamento del saldo finale.
Per le finalita' di cui alle lettere a), b), c), d) ed
e), gli operatori economici trasmettono il documento unico
di regolarita' contributiva in corso di validita' ai
soggetti di cui all'art. 3 , comma 1, lettera b), che non
sono un'amministrazione aggiudicatrice.
4. Ferme restando le ipotesi di cui al comma 3, lettere
c) e d), qualora tra la stipula del contratto e il primo
stato di avanzamento dei lavori di cui all' art. 194 , o il
primo accertamento delle prestazioni effettuate relative a
forniture e servizi di cui all' art. 307 , comma 2, ovvero
tra due successivi stati di avanzamento dei lavori o
accertamenti delle prestazioni effettuate relative a
forniture e servizi, intercorra un periodo superiore a
centottanta giorni, le amministrazioni aggiudicatrici
acquisiscono il documento unico di regolarita' contributiva
relativo all'esecutore ed ai subappaltatori entro i trenta
giorni successivi alla scadenza dei predetti centottanta
giorni; entro il medesimo termine, l'esecutore ed i
subappaltatori trasmettono il documento unico di
regolarita' contributiva ai soggetti di cui all' art. 3 ,
comma 1, lettera b), che non sono un'amministrazione
aggiudicatrice.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono
d'ufficio il documento unico di regolarita' contributiva in
corso di validita' relativo ai subappaltatori ai fini del
rilascio dell'autorizzazione di cui all' art. 118, comma 8,
del codice, nonche' nei casi previsti al comma 3, lettere
d) ed e); per le medesime finalita', l'esecutore trasmette
il documento unico di regolarita' contributiva in corso di
validita' relativo ai subappaltatori ai soggetti di cui
all' art. 3 , comma 1, lettera b), che non sono
un'amministrazione aggiudicatrice.
6. Le SOA, ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione ai sensi dell'art. 40, del codice , e il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine del
rilascio dell'attestazione di cui agli articoli 186 e 192,
del codice, richiedono alle imprese il documento unico di
regolarita' contributiva in corso di validita'.
7. Per valutare i lavori di cui all'art. 86 , commi 2,
3 e 4, e' altresi' richiesto il documento unico di
regolarita' contributiva in corso di validita'.
8. In caso di ottenimento del documento unico di
regolarita' contributiva dell'affidatario del contratto
negativo per due volte consecutive, il responsabile del
procedimento, acquisita una relazione particolareggiata
predisposta dal direttore dei lavori ovvero dal direttore
dell'esecuzione, propone, ai sensi dell'art. 135, comma 1,
del codice , la risoluzione del contratto, previa
contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine
non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle
controdeduzioni. Ove l'ottenimento del documento unico di
regolarita' contributiva negativo per due volte consecutive
riguardi il subappaltatore, la stazione appaltante
pronuncia, previa contestazione degli addebiti al
subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a
quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni,
la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 118, comma
8, del codice , dandone contestuale segnalazione
all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario
informatico di cui all'art. 8.».
 
Art. 13
Inefficacia della garanzia

1. Fatte salve le ulteriori ipotesi previste o desumibili dalla normativa di riferimento, la garanzia del Fondo e' inefficace qualora risulti che sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilita' all'intervento del Fondo, ove risulti che tale non veridicita' di dati, notizie o dichiarazioni era nota all'intermediario aderente all'iniziativa.
2. L'INPS rilevata la circostanza che potrebbe dar luogo alla inefficacia della garanzia o alla decadenza ai sensi del presente decreto, comunica agli intermediari aderenti entro il termine di trenta giorni l'avvio del relativo procedimento.
 
Art. 14
Operativita' della Garanzia dello Stato

1. A norma dell'articolo 1, comma 26, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.
2. La garanzia dello Stato opera in caso di inadempimento da parte del Fondo in relazione agli impegni assunti a titolo di garante.
3. La garanzia dello Stato opera limitatamente a quanto dovuto dal Fondo per la garanzia concessa, quantificato sulla base della normativa che regola il funzionamento della garanzia medesima e ridotto di eventuali pagamenti parziali effettuati dal Fondo.
4. La richiesta di escussione della garanzia dello Stato da parte degli intermediari aderenti e' trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione VI, e all'INPS, trascorsi 60 giorni dalla richiesta di pagamento al Fondo.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle risultanze istruttorie e del parere motivato dell'INPS, provvede al pagamento di quanto dovuto, dopo aver verificato che siano stati rispettati i criteri, le modalita' e le procedure che regolano gli interventi del Fondo e l'escussione della garanzia dello Stato.
6. Le modalita' di escussione della garanzia e di pagamento dello Stato assicurano la tempestivita' di realizzo dei diritti del creditore, con esclusione della facolta' per lo Stato di opporre il beneficio della preventiva escussione.

Note all'art. 14:
- Per il testo dell'art. 1, comma 26, della legge 23
dicembre 2014, n. 190 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 15
Disposizioni finali

1. Allo scopo di favorire il flusso delle informazioni connesse all'applicazione del presente decreto, i datori di lavoro integrano le denunce contributive sulla base delle istruzioni rese note dall'INPS.
2. L'INPS provvede altresi' alla predisposizione di istruzioni operative volte a definire gli aspetti tecnici e procedurali per l'accesso agli interventi del Fondo di garanzia, nell'ambito di quanto previsto dal presente decreto e dall'Accordo quadro.
3. L'accordo quadro e' definito sentito l'INPS per i profili di competenza.
4. L'INPS provvede alle attivita' previste dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 20 febbraio 2015

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Renzi
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2015 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne - prev. n. 679
 
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