Gazzetta n. 65 del 19 marzo 2015 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 febbraio 2015, n. 29 |
Regolamento recante norme attuative delle disposizioni in materia di liquidazione del TFR come parte integrante della retribuzione per il periodo di paga decorrente da marzo 2015 a giugno 2018. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 2120 del Codice civile, recante la disciplina del trattamento di fine rapporto; Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, recante la disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa; Visto l'articolo 3, commi quindicesimo e sedicesimo, della legge 29 maggio 1982, n. 297, che ha previsto le modalita' di finanziamento del Fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2 della medesima legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante l'approvazione del testo unico delle imposte sui redditi; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari; Visto l'articolo 1, commi 755, 756 e 756-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha istituito il Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del Codice civile e disciplinato le modalita' di finanziamento e funzionamento del predetto fondo; Visto l'articolo 1, commi da 26 a 34, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ed in particolare il comma 33 il quale prevede che, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, siano stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai citati commi da 26 a 34, articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2007, con il quale sono state definite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 755 e 756, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del Codice civile (Fondo tesoreria) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2007; Sentito l'INPS, per i profili di competenza inerenti alle misure previste dalle citate disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190; Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 12 febbraio 2015; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1 Definizioni
1. Ai fini delle disposizioni contenute nel presente decreto si intendono per: a) «Finanziamento assistito da garanzia» o «Finanziamento»: il finanziamento, di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, assistito dalla garanzia del Fondo di garanzia, di cui possono fruire i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti e che non siano tenuti, ai sensi dell'articolo 1, comma 756, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al versamento del TFR al Fondo di tesoreria INPS, allo scopo di acquisire la provvista finanziaria necessaria per operare la liquidazione del TFR come parte integrante della retribuzione nei confronti dei lavoratori dipendenti che esercitano detta opzione; b) «Fondo di garanzia» o «Fondo»: il fondo di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, i cui interventi sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza; c) «Fondo di tesoreria INPS»: il fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; d) «lavoratore dipendente beneficiario»: il lavoratore dipendente del settore privato che ha un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro che puo' scegliere di richiedere la liquidazione mensile del TFR come parte integrante della retribuzione nei limiti e alle condizioni del presente decreto; e) «Intermediario aderente»: la banca o l'intermediario finanziario che aderisce all'accordo quadro tra i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; f) «Legge di stabilita' 2015»: la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2015); g) «Accordo quadro»: accordo quadro tra i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze e l'Associazione Bancaria Italiana ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, contenente anche le specifiche tecniche e di sicurezza dei flussi informativi; h) «Istanza di accesso»: domanda del lavoratore dipendente, da redigere secondo il modello di cui all'Allegato A, che e' parte integrante del presente decreto, con cui si chiede di percepire la quota maturanda di cui all'articolo 2120 del Codice civile al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, ivi inclusa la quota eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare, tramite liquidazione diretta mensile come parte integrativa della retribuzione; i) «Qu.I.R.»: quota integrativa della retribuzione pari alla quota maturanda di cui all'articolo 2120 del Codice civile al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, erogato tramite liquidazione diretta mensile.
Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 2120 del Codice civile reca: «Art. 2120 (Disciplina del trattamento di fine rapporto). - In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota e' proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto e' corrisposto a titolo di rimborso spese. In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110, nonche' in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota maturata nell'anno, e' incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente. Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l'incremento dell'indice ISTAT e' quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero. Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, puo' chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta. Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti. La richiesta deve essere giustificata dalla necessita' di: a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; b) acquisto della prima casa di abitazione per se' o per i figli, documentato con atto notarile. L'anticipazione puo' essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto. Nell'ipotesi di cui all'art. 2122 la stessa anticipazione e' detratta dall'indennita' prevista dalla norma medesima. Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi possono altresi' stabilire criteri di priorita' per l'accoglimento delle richieste di anticipazione.». - Il regio decreto 16 marzo 1947, n. 267 reca norme in materia di «Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa». - I commi quindicesimo e sedicesimo dell'art. 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), recano: «Art. 3 (Norme in materia pensionistica). - (Omissis). Agli oneri derivanti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dall'applicazione del presente articolo si provvede elevando le aliquote contributive a carico dei datori di lavoro, per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ivi compresi gli addetti ai servizi domestici e familiari ed i pescatori della piccola pesca, con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data del 1° luglio 1982 nella misura dello 0,30 per cento della retribuzione imponibile e con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1983 nella misura ulteriore dello 0,20 per cento della retribuzione imponibile. I datori di lavoro detraggono per ciascun lavoratore l'importo della contribuzione aggiuntiva di cui al comma precedente dall'ammontare della quota del trattamento di fine rapporto relativa al periodo di riferimento della contribuzione stessa. Qualora il trattamento di fine rapporto sia erogato mediante forme previdenziali, la contribuzione aggiuntiva e' detratta dal contributo dovuto per il finanziamento del trattamento stesso, il cui importo spettante al lavoratore e' corrispondentemente ridotto.». - L'art. 2 della citata legge 29 maggio 1982, n. 297 reca: «Art. 2 (Fondo di garanzia). - 1. E' istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il «Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto» con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'art. 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto. 2. Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'art. 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'art. 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte. 3. Nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di lavoro di cui all'art. 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la domanda di cui al comma precedente puo' essere presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per l'eventuale contestazione del curatore fallimentare. 4. Ove l'impresa sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa la domanda puo' essere presentata trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, di cui all'art. 209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero, ove siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il credito di lavoro, dalla sentenza che decide su di esse. 4-bis. L'intervento del Fondo di garanzia opera anche nel caso in cui datore di lavoro sia un'impresa, avente attivita' sul territorio di almeno due Stati membri, costituita secondo il diritto di un altro Stato membro ed in tale Stato sottoposta ad una procedura concorsuale, a condizione che il dipendente abbia abitualmente svolto la sua attivita' in Italia. 5. Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreche', a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto. 6. Quanto previsto nei commi precedenti si applica soltanto nei casi in cui la risoluzione del rapporto di lavoro e la procedura concorsuale od esecutiva siano intervenute successivamente all'entrata in vigore della presente legge. 7. I pagamenti di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo sono eseguiti dal fondo entro 60 giorni dalla richiesta dell'interessato. Il fondo e' surrogato di diritto al lavoratore o ai suoi aventi causa nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di lavoro ai sensi degli articoli 2751-bis e 2776 del codice civile per le somme da esso pagate. 8. Il fondo, per le cui entrate ed uscite e' tenuta una contabilita' separata nella gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, e' alimentato con un contributo a carico dei datori di lavoro pari allo 0,03 per cento (6) della retribuzione di cui all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° luglio 1982. Per tale contributo si osservano le stesse disposizioni vigenti per l'accertamento e la riscossione dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Le disponibilita' del fondo di garanzia non possono in alcun modo essere utilizzate al di fuori della finalita' istituzionale del fondo stesso. Al fine di assicurare il pareggio della gestione, l'aliquota contributiva puo' essere modificata, in diminuzione o in aumento, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS, sulla base delle risultanze del bilancio consuntivo del fondo medesimo. 9. Il datore di lavoro deve integrare le denunce previste dall'art. 4, primo comma, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352 , convertito, con modificazione, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, con l'indicazione dei dati necessari all'applicazione delle norme contenute nel presente articolo nonche' dei dati relativi all'accantonamento effettuato nell'anno precedente ed all'accantonamento complessivo risultante a credito del lavoratore. Si applicano altresi' le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 4 del predetto decreto-legge. Le disposizioni del presente comma non si applicano al rapporto di lavoro domestico. 10. Per i giornalisti e per i dirigenti di aziende industriali, il fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto e' gestito, rispettivamente, dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» e dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.». - I commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri) recano: «Art. 17 (Regolamenti) - (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.». - Il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, reca disposizioni in materia di «Disciplina delle forme pensionistiche complementari». - I commi 755, 756 e 756-bis della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), recano: «755. Con effetto dal 1° gennaio 2007, e' istituito il "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile", le cui modalita' di finanziamento rispondono al principio della ripartizione, ed e' gestito, per conto dello Stato, dall'INPS su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato. Il predetto Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756, secondo quanto previsto dal codice civile medesimo 756. Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2007, al fine del finanziamento del Fondo di cui al comma 755, al medesimo Fondo affluisce un contributo pari alla quota di cui all'art. 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'art. 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, maturata a decorrere dalla predetta data e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ovvero all'opzione di cui al comma 756-bis. Il predetto contributo e' versato mensilmente dai datori di lavoro al Fondo di cui al comma 755, secondo le modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 757. Non sono tenuti al versamento del predetto contributo i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti. La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 757, dal Fondo di cui al comma 755, limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro. Al contributo di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva 756-bis. In via sperimentale, in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, i lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici e i lavoratori del settore agricolo, che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro, possono richiedere al datore di lavoro medesimo, entro i termini definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che stabilisce le modalita' di attuazione della presente disposizione, di percepire la quota maturanda di cui all'art. 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'art. 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, tramite liquidazione diretta mensile della medesima quota maturanda come parte integrativa della retribuzione. La predetta parte integrativa della retribuzione e' assoggettata a tassazione ordinaria, non rileva ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 19 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non e' imponibile ai fini previdenziali. Resta in ogni caso fermo quanto previsto al comma 756. La manifestazione di volonta' di cui al presente comma, qualora esercitata, e' irrevocabile fino al 30 giugno 2018. All'atto della manifestazione della volonta' di cui al presente comma il lavoratore deve aver maturato almeno sei mesi di rapporto di lavoro presso il datore di lavoro tenuto alla corresponsione della quota maturanda di cui all'art. 2120 del codice civile. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali e alle aziende dichiarate in crisi di cui all'art. 4 della citata legge n. 297 del 1982. In caso di mancata espressione della volonta' di cui al presente comma resta fermo quanto stabilito dalla normativa vigente.». - I commi da 26 a 34 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015), recano: «26. All'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 756 e' inserito il seguente: « 756-bis. In via sperimentale, in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, i lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici e i lavoratori del settore agricolo, che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro, possono richiedere al datore di lavoro medesimo, entro i termini definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che stabilisce le modalita' di attuazione della presente disposizione, di percepire la quota maturanda di cui all'art. 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'art. 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, tramite liquidazione diretta mensile della medesima quota maturanda come parte integrativa della retribuzione. La predetta parte integrativa della retribuzione e' assoggettata a tassazione ordinaria, non rileva ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 19 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non e' imponibile ai fini previdenziali. Resta in ogni caso fermo quanto previsto al comma 756. La manifestazione di volonta' di cui al presente comma, qualora esercitata, e' irrevocabile fino al 30 giugno 2018. All'atto della manifestazione della volonta' di cui al presente comma il lavoratore deve aver maturato almeno sei mesi di rapporto di lavoro presso il datore di lavoro tenuto alla corresponsione della quota maturanda di cui all'art. 2120 del codice civile. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali e alle aziende dichiarate in crisi di cui all' art. 4 della citata legge n. 297 del 1982. In caso di mancata espressione della volonta' di cui al presente comma resta fermo quanto stabilito dalla normativa vigente»; b) al comma 756, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero all'opzione di cui al 756-bis.». 27. Ai soli fini della verifica dei limiti di reddito complessivo di cui all'art. 13, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dal comma 12 del presente articolo, non si tiene conto delle somme erogate a titolo di parte integrativa della retribuzione di cui all'art. 1, 756-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dal comma 26 del presente articolo. 28. Per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti e non optino per lo schema di accesso al credito di cui al comma 30 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni, relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volonta' di cui al 756-bis dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dal comma 26 del presente articolo. Le medesime disposizioni di cui al citato art. 10 del decreto legislativo n. 252 del 2005 trovano applicazione con riferimento ai datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o superiore a 50 anche relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volonta' di cui al citato 756-bis dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006. 29. Per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti, i quali optino per lo schema di accesso al credito di cui al comma 30 del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni, relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volonta' di cui al 756-bis dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dal comma 26 del presente articolo, e non si applicano le disposizioni di cui al citato art. 10, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 252 del 2005. I medesimi datori di lavoro versano un contributo mensile al Fondo di cui al comma 32 pari a 0,2 punti percentuali della retribuzione imponibile ai fini previdenziali nella stessa percentuale della quota maturanda liquidata come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volonta' di cui al citato 756-bis dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, al netto del contributo di cui all'art. 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297. 30. I datori di lavoro che non intendono corrispondere immediatamente con risorse proprie la quota maturanda di cui all'art. 1, comma 756-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dal comma 26 del presente articolo, possono accedere a un finanziamento assistito da garanzia rilasciata dal Fondo di cui al comma 32 e dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza. Il finanziamento e' altresi' assistito dal privilegio speciale di cui all'art. 46 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. 31. Al fine di accedere ai finanziamenti di cui al comma 30, i datori di lavoro devono tempestivamente richiedere all'INPS apposita certificazione del trattamento di fine rapporto maturato in relazione ai montanti retributivi dichiarati per ciascun lavoratore. Sulla base delle certificazioni tempestivamente rilasciate dall'INPS, il datore di lavoro puo' presentare richiesta di finanziamento presso una delle banche o degli intermediari finanziari che aderiscono all'apposito accordo-quadro da stipulare tra i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana. Ai suddetti finanziamenti, assistiti dalle garanzie di cui al comma 32, non possono essere applicati tassi, comprensivi di ogni eventuale onere, superiori al tasso di rivalutazione della quota di trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile. Al rimborso correlato al finanziamento effettuato dalle imprese non si applicano le disposizioni di cui all'art. 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. 32. E' istituito presso l'INPS un Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti di cui al comma 30 per le imprese aventi alle dipendenze un numero di addetti inferiore a 50, con dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015 a carico del bilancio dello Stato e alimentato dal gettito contributivo di cui al comma 29, secondo periodo. La garanzia del Fondo e' a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile e onerosa nella misura di cui al comma 29. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza. Tale garanzia e' elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Fondo di garanzia e' surrogato di diritto alla banca, per l'importo pagato, nel privilegio di cui all'art. 46 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. Per tali somme si applicano le medesime modalita' di recupero dei crediti contributivi. 33. Le modalita' di attuazione delle disposizioni dei commi da 26 a 34, nonche' i criteri, le condizioni e le modalita' di funzionamento del Fondo di garanzia e della garanzia di ultima istanza dello Stato sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 34. Ai maggiori compiti previsti dai commi da 26 a 33 per l'INPS si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.». - Il decreto 30 gennaio 2007 del Ministro del lavoro reca: «Attuazione dell'art. 1, comma 765, della L. 27 dicembre 2006, n. 296. Procedure di espressione della volonta' del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l'INPS (FONDINPS).».
Note all'art. 1: - Per il testo dell'art. 1, comma 30, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 1, comma 756, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 1, comma 32, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 2120 del codice civile si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 1, comma 31, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 3, sedicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 si veda nelle note alle premesse. |
| Allegato A
MODULO PER LA RICHIESTA DI PAGAMENTO MENSILE DELLA QUOTA MATURANDA DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO COME PARTE INTEGRATIVA DELLA RETRIBUZIONE (Qu.I.R.)
(Art. 1, comma 26, legge 23 dicembre 2014, n. 190)
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2 Oggetto e finalita'
1. Il presente decreto disciplina le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 26 a 34, della legge di stabilita' 2015, nonche' i criteri, le condizioni e le modalita' di funzionamento del Fondo di garanzia.
Note all'art. 2: - Per il testo dell'art. 1, commi da 26 a 34, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 3 Soggetti destinatari
1. Possono presentare istanza per la liquidazione mensile della Qu.I.R. tutti i lavoratori dipendenti da datore di lavoro del settore privato, con rapporto di lavoro subordinato in essere da almeno sei mesi, per i quali trova applicazione l'istituto del TFR, eccetto: a) i lavoratori dipendenti domestici; b) i lavoratori dipendenti del settore agricolo; c) i lavoratori dipendenti per i quali la legge ovvero il contratto collettivo nazionale di lavoro, anche mediante il rinvio alla contrattazione di secondo livello, prevede la corresponsione periodica del TFR ovvero l'accantonamento del TFR medesimo presso soggetti terzi; d) i lavoratori dipendenti da datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali; e) i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto nel registro delle imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis della legge fallimentare; f) i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto presso il Registro delle imprese un piano di risanamento attestato di cui all'articolo 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare; g) i lavoratori dipendenti da datori di lavoro per i quali, ai sensi delle disposizioni normative vigenti, siano stati autorizzati interventi di integrazione salariale straordinaria e in deroga, se in prosecuzione dell'integrazione straordinaria stessa, limitatamente ai lavoratori dipendenti in forza all'unita' produttiva interessata dai predetti interventi; h) ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti di cui all'articolo 7, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. 2. L'opzione di cui al comma 1 puo' essere esercitata anche in caso di conferimento, sulla base di modalita' esplicite ovvero tacite, del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. In tal caso, nel corso del periodo di durata della predetta opzione, la partecipazione del lavoratore dipendente alla forma pensionistica complementare prosegue senza soluzione di continuita' sulla base della posizione individuale maturata nell'ambito della forma pensionistica medesima nonche' della eventuale contribuzione a suo carico e/o a carico del datore di lavoro. 3. Il lavoratore dipendente e' tenuto a notificare al datore di lavoro la eventuale disposizione del TFR a garanzia di contratti di finanziamento; detta disposizione preclude l'esercizio dell'opzione di cui al comma 1, preclusione che permane fino alla notifica da parte del mutuante della estinzione del credito oggetto del contratto di finanziamento. 4. La liquidazione della Qu.I.R. e' interrotta al verificarsi di una delle condizioni previste al comma 1, lettere e), f), g) ed h), a partire dal periodo di paga successivo a quello di insorgenza delle predette condizioni e per l'intero periodo di sussistenza delle medesime ovvero, per le condizioni previste al comma 1, lettera d), a partire dalle decorrenze previste all'articolo 7, comma 5.
Note all'art. 3: - L'art. 182-bis del citato regio decreto 16 marzo 1947, n. 267 reca: «Art. 182-bis (Accordi di ristrutturazione dei debiti). - L'imprenditore in stato di crisi puo' domandare, depositando la documentazione di cui all'art. 161, l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d) sulla veridicita' dei dati aziendali e sull'attuabilita' dell'accordo stesso con particolare riferimento alla sua idoneita' ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei seguenti termini: a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di crediti gia' scaduti a quella data; b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione. L'accordo e' pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione. Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore, ne' acquisire titoli di prelazione se non concordati. Si applica l' art. 168 secondo comma. Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione. Il tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione in camera di consiglio con decreto motivato. Il decreto del tribunale e' reclamabile alla corte di appello ai sensi dell' art. 183, in quanto applicabile, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese. Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive di cui al terzo comma puo' essere richiesto dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell'accordo di cui al presente articolo, depositando presso il tribunale competente ai sensi dell' art. 9 la documentazione di cui all'art. 161, primo e secondo comma, lettere a), b), c) e d) e una proposta di accordo corredata da una dichiarazione dell'imprenditore, avente valore di autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e da una dichiarazione del professionista avente i requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d), circa la idoneita' della proposta, se accettata, ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilita' a trattare. L'istanza di sospensione di cui al presente comma e' pubblicata nel registro delle imprese e produce l'effetto del divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari, nonche' del divieto di acquisire titoli di prelazione, se non concordati, dalla pubblicazione. Il tribunale, verificata la completezza della documentazione depositata, fissa con decreto l'udienza entro il termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza di cui al sesto comma, disponendo la comunicazione ai creditori della documentazione stessa. Nel corso dell'udienza, riscontrata la sussistenza dei presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui al primo comma e delle condizioni per l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilita' a trattare, dispone con decreto motivato il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione se non concordati assegnando il termine di non oltre sessanta giorni per il deposito dell'accordo di ristrutturazione e della relazione redatta dal professionista a norma del primo comma. Il decreto del precedente periodo e' reclamabile a norma del quinto comma in quanto applicabile. A seguito del deposito di un accordo di ristrutturazione dei debiti nei termini assegnati dal tribunale trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma. Se nel medesimo termine e' depositata una domanda di concordato preventivo, si conservano gli effetti di cui ai commi sesto e settimo.». - L'art. 67 del citato regio decreto 16 marzo 1947, n. 267 reca: «Art. 67 (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie). - Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore: 1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto cio' che a lui e' stato dato o promesso; 2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento; 3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti; 4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti. Sono altresi' revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento. Non sono soggetti all'azione revocatoria: a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attivita' d'impresa nei termini d'uso; b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purche' non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca; c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell'art. 2645-bis del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado, ovvero immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell'attivita' d'impresa dell'acquirente, purche' alla data di dichiarazione di fallimento tale attivita' sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio; d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purche' posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria; un professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 28, lettere a) e b) deve attestare la veridicita' dei dati aziendali e la fattibilita' del piano; il professionista e' indipendente quando non e' legato all'impresa e a coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali e' unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attivita' di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo; il piano puo' essere pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del debitore; e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata (123), nonche' dell'accordo omologato ai sensi dell'art. 182-bis, nonche' gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo il deposito del ricorso di cui all'art. 161; f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito; g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali di amministrazione controllata e di concordato preventivo. Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali.». - L'art. 7 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonche' di composizione delle crisi da sovra indebitamento), reca: «Art. 7 (Presupposti di ammissibilita'). - 1. Il debitore in stato di sovraindebitamento puo' proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'art. 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'art. 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalita' di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalita' per l'eventuale liquidazione dei beni. E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorche' ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi. In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano puo' prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. Fermo restando quanto previsto dall'art. 13, comma 1, il piano puo' anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il gestore e' nominato dal giudice. 1-bis. Fermo il diritto di proporre ai creditori un accordo ai sensi del comma 1, il consumatore in stato di sovraindebitamento puo' proporre, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'art. 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'art. 9, comma 1, un piano contenente le previsioni di cui al comma 1. 2. La proposta non e' ammissibile quando il debitore, anche consumatore: a) e' soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo; b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo; c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis; d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale. 2-bis. Ferma l'applicazione del comma 2, lettere b), c) e d), l'imprenditore agricolo in stato di sovraindebitamento puo' proporre ai creditori un accordo di composizione della crisi secondo le disposizioni della presente sezione.». - Per i riferimenti al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 4 Misura del TFR da liquidare come parte integrativa della retribuzione
1. In caso di esercizio dell'opzione di cui all'articolo 1 comma 26 della Legge di stabilita' 2015, la Qu.I.R. e' pari alla misura integrale della quota maturanda del TFR determinata sulla base delle disposizioni dell'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, ove dovuto. 2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, lettera a), della legge di stabilita', ai fini dell'imposta sui redditi di lavoro dipendente, la Qu.I.R. e' assoggettata a tassazione ordinaria e non e' imponibile ai fini previdenziali. Per l'applicazione della tassazione separata di cui all'articolo 19 del TUIR, la Qu.I.R. non e' considerata ai fini della determinazione della aliquota di imposta per la tassazione del TFR. 3. Ai soli fini della verifica dei limiti di reddito complessivo di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del TUIR, non si tiene conto della Qu.I.R.
Note all'art. 4: - Per il testo dell'art. 1, comma 26, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 2120 del codice civile si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 3, sedicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, si veda nelle note alle premesse. - Il testo dell'art. 19 del TUIR di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), reca: «Art. 19 (Indennita' di fine rapporto). - 1. Il trattamento di fine rapporto costituisce reddito per un importo che si determina riducendo il suo ammontare delle rivalutazioni gia' assoggettate ad imposta sostitutiva. L'imposta e' applicata con l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui e' maturato il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il suo ammontare, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e al netto delle rivalutazioni gia' assoggettate ad imposta sostitutiva, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui e' maturato il diritto alla percezione, iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti. 1-bis. Se in uno o piu' degli anni indicati al comma 1 non vi e' stato reddito imponibile, l'aliquota media si calcola con riferimento agli anni in cui vi e' stato reddito imponibile; se non vi e' stato reddito imponibile in alcuno di tali anni, si applica l'aliquota stabilita dall'art. 11 per il primo scaglione di reddito. 1-ter. Qualora il trattamento di fine rapporto sia relativo a rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata effettiva non superiore a due anni, l'imposta determinata ai sensi del comma 1 e' diminuita di un importo pari a lire 120 mila per ciascun anno; per i periodi inferiori ad un anno, tale importo e' rapportato a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma e' proporzionalmente ridotta. 2. Le altre indennita' e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell'art. 16 (151), anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con l'aliquota determinata agli effetti del comma 1. Tali indennita' e somme, se corrisposte a titolo definitivo e in relazione ad un presupposto non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro che ha generato il trattamento di fine rapporto, sono imponibili per il loro ammontare netto con l'aliquota determinata con i criteri di cui al comma 1. 2-bis. Le indennita' equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera a), del comma 1, dell'art. 16 (151), sono imponibili per un importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a L. 600.000 per ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione dei periodi di anzianita' convenzionale; per i periodi inferiori all'anno la riduzione e' rapportata a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma e' proporzionalmente ridotta. L'imposta e' applicata con l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui e' maturato il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il suo ammontare netto, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici. L'ammontare netto delle indennita', alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, e' computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennita' corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui e' maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza. 3. Se per il lavoro prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297, il trattamento di fine rapporto risulta calcolato in misura superiore ad una mensilita' della retribuzione annua per ogni anno preso a base di commisurazione, ai fini della determinazione dell'aliquota ai sensi del comma 1 non si tiene conto dell'eccedenza. 4. Salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva, sulle anticipazioni e sugli acconti relativi al trattamento di fine rapporto e alle indennita' equipollenti, nonche' sulle anticipazioni relative alle altre indennita' e somme, si applica l'aliquota determinata, rispettivamente, a norma dei commi 1, 2, e 2-bis, considerando l'importo accantonato, aumentato dalle anticipazioni e degli acconti complessivamente erogati e al netto delle rivalutazioni gia' assoggettate ad imposta sostitutiva. Non si considerano anticipazioni le somme e i valori destinati alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124. 5. Nell'ipotesi di cui all'art. 2122 del codice civile e nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 7 l'imposta, determinata a norma del presente articolo, e' dovuta dagli aventi diritto proporzionalmente all'ammontare percepito da ciascuno; nella seconda ipotesi la quota dell'imposta sulle successioni proporzionale al credito indicato nella relativa dichiarazione e' ammessa in deduzione dall'ammontare imponibile di cui ai precedenti commi. 6. Con decreti del Ministro delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalita' per lo scambio delle informazioni occorrenti ai fini dell'applicazione del comma 2 tra i soggetti tenuti alla corresponsione delle indennita' e delle altre somme in dipendenza della cessazione del medesimo rapporto di lavoro.». - Il testo del comma 1-bis dell'art. 13 del citato DPR n. 917 del 1986 reca: «Art. 13 (Altre detrazioni). - (Omissis). 1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell'anno, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a: 1) 960 euro, se il reddito complessivo non e' superiore a 24.000 euro; 2) 960 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.». |
| Art. 5 Procedura di liquidazione del TFR come parte integrativa della retribuzione
1. I lavoratori di cui all'articolo 3 del presente decreto possono richiedere al datore di lavoro la liquidazione mensile della Qu.I.R., nella misura determinata dall'articolo 4, comma 1, attraverso la presentazione al datore di lavoro, di apposita istanza di accesso debitamente compilata e validamente sottoscritta. 2. Accertato, da parte del datore di lavoro, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, la manifestazione di volonta' esercitata dal lavoratore dipendente e' efficace e l'erogazione della Qu.I.R. e' operativa a partire dal mese successivo a quello di formalizzazione della istanza di cui al comma 1 sino al periodo di paga che scade il 30 giugno 2018 ovvero, a quello in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro, ove antecedente. Nel corso del predetto periodo, la manifestazione di volonta' esercitata e' irrevocabile. 3. A partire dal periodo di paga decorrente dal mese successivo a quello di presentazione della istanza di cui al comma 1, il datore di lavoro e' tenuto ad operare la liquidazione mensile della Qu.I.R., al lavoratore dipendente, sulla base delle modalita' in uso ai fini dell'erogazione della retribuzione corrisposta in dipendenza del rapporto di lavoro. In relazione ai lavoratori dipendenti per i quali si procede alla liquidazione mensile della Qu.I.R., non operano gli obblighi di versamento del TFR alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e al Fondo di tesoreria INPS. 4. I datori di lavoro di cui all'articolo 6, comma 1, che, allo scopo di acquisire la provvista finanziaria necessaria per operare la liquidazione della Qu.I.R. come parte integrante della retribuzione nei confronti dei lavoratori dipendenti che esercitano detta opzione, accedono al finanziamento assistito da garanzia, effettuano le operazioni di liquidazione mensile della Qu.I.R. a partire dal terzo mese successivo a quello di efficacia dell'istanza ai sensi del comma 2.
Note all'art. 5: - Per i riferimenti al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 6 Accesso al finanziamento assistito da garanzia
1. Allo scopo di finanziare la liquidazione mensile della Qu.I.R. ai lavoratori dipendenti che ne abbiano fatto richiesta, i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti e che non sono tenuti, ai sensi dell'articolo 1, comma 756, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al versamento del TFR al Fondo di tesoreria INPS possono accedere al finanziamento. Il finanziamento, per il quale gli intermediari aderenti devono richiedere la costituzione del privilegio speciale su beni mobili di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' assistito da garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 9 e da garanzia dello Stato di ultima istanza. 2. Il limite dimensionale della forza lavoro aziendale ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, anche con riguardo alle misure compensative per le imprese di cui all'articolo 8, e' calcolato sulla base dei principi e dei criteri adottati ai fini dell'individuazione dei soggetti obbligati al versamento del TFR al Fondo di tesoreria INPS di cui all'articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in forza dell'articolo 1, commi 6 e 7, del citato decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 gennaio 2007 e delle relative disposizioni amministrative. Il requisito di accesso al finanziamento e' verificato dall'INPS all'atto della prima certificazione di cui al comma 4. 3. Ai finanziamenti non possono essere applicati tassi, comprensivi di ogni eventuale onere, superiori al tasso di rivalutazione delle quote di TFR di cui all'articolo 2120 del codice civile tempo per tempo vigente, periodicamente aggiornato dall'INPS e reso noto mediante le procedure telematiche di cui al comma 4. 4. Ai fini dell'accesso al credito di cui al comma 1, i datori di lavoro, attraverso l'utilizzo delle procedure telematiche, richiedono all'INPS la certificazione delle informazioni necessarie per l'attivazione del finanziamento assistito da garanzia. L'INPS rilascia l'attestazione dei requisiti aziendali, riferiti alla specifica posizione contributiva, entro 30 giorni dalla richiesta. La certificazione rilasciata dall'INPS puo' essere utilizzata per l'accensione del finanziamento, assistito da garanzia, presso un unico intermediario aderente. 5. Sulla base delle sole informazioni contenute nella predetta certificazione dell'INPS, senza alcuna valutazione di merito, il datore di lavoro e l'intermediario aderente stipulano, nel rispetto dei criteri e delle condizioni fissati nell'Accordo quadro, il relativo contratto di finanziamento assistito da garanzia che deve prevedere, nei termini e nei modi di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la costituzione del privilegio speciale sui beni mobili. L'intermediario aderente comunica all'INPS l'avvenuta concessione del finanziamento. La misura del finanziamento non puo' eccedere l'importo della Qu.I.R. certificato dall'INPS mensilmente. 6. L'INPS rende disponibile, ogni mese, entro 60 giorni decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di competenza, al datore di lavoro e all'intermediario aderente che ha concesso il finanziamento, la certificazione della misura della Qu.I.R. da finanziare come risultante dalle denunce contributive del datore di lavoro. In assenza di denunce contributive il finanziamento e' sospeso. 7. Gli intermediari aderenti provvedono all'erogazione mensile dei finanziamenti nella misura indicata dalle menzionate certificazioni INPS. 8. Il datore di lavoro che opta per l'accesso al finanziamento assistito da garanzia, e' tenuto a rivolgersi ad un unico intermediario aderente anche nel caso in cui il finanziamento assistito da garanzia e' esteso per effetto di successive richieste di liquidazione della Qu.I.R.
Note all'art. 6: - Per il testo dell'art. 1, comma 756, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 si veda nelle note alle premesse. - L'art. 46 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) reca: «Art. 46 (Finanziamenti alle imprese: costituzione di privilegi). - 1. La concessione di finanziamenti a medio e lungo termine da parte di banche alle imprese puo' essere garantita da privilegio speciale su beni mobili, comunque destinati all'esercizio dell'impresa, non iscritti nei pubblici registri. Il privilegio puo' avere a oggetto: a) impianti e opere esistenti e futuri, concessioni e beni strumentali; b) materie prime, prodotti in corso di lavorazione, scorte, prodotti finiti, frutti, bestiame e merci; c) beni comunque acquistati con il finanziamento concesso; d) crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati nelle lettere precedenti. 1-bis. Il privilegio previsto dal presente articolo puo' essere costituito anche per garantire obbligazioni e titoli similari emessi da societa' ai sensi degli articoli 2410 e seguenti o 2483 del codice civile, la cui sottoscrizione e circolazione e' riservata a investitori qualificati ai sensi dell'art. 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 2. Il privilegio, a pena di nullita', deve risultare da atto scritto. Nell'atto devono essere esattamente descritti i beni e i crediti sui quali il privilegio viene costituito, la banca creditrice o, nel caso di obbligazioni o titoli di cui al comma 1-bis, il sottoscrittore o i sottoscrittori di tali obbligazioni o un loro rappresentante, il debitore e il soggetto che ha concesso il privilegio, l'ammontare e le condizioni del finanziamento o, nel caso di obbligazioni o titoli di cui al comma 1-bis, gli elementi di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) dell'art. 2414 del codice civile o di cui all'art. 2483, comma 3, del codice civile nonche' la somma di denaro per la quale il privilegio viene assunto. 3. L'opponibilita' a terzi del privilegio sui beni e' subordinata alla trascrizione, nel registro indicato nell'art. 1524, secondo comma, del codice civile, dell'atto dal quale il privilegio risulta. La trascrizione deve effettuarsi presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata e presso quelli del luogo ove ha sede o risiede il soggetto che ha concesso il privilegio. 4. Il privilegio previsto dal presente articolo si colloca nel grado indicato nell'art. 2777, ultimo comma, del codice civile e non pregiudica gli altri titoli di prelazione di pari grado con data certa anteriore a quella della trascrizione. 5. Fermo restando quanto disposto dall'art. 1153 del codice civile, il privilegio puo' essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione prevista dal comma 3. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo. 6. Gli onorari notarili sono ridotti alla meta'.». - Per il testo dell'art. 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 2120 del codice civile si veda nelle note alle premesse. - I commi 6 e 7 dell'art. 1 del decreto 30 gennaio 2007 del Ministro del lavoro (Attuazione dell'art. 1, comma 765, della L. 27 dicembre 2006, n. 296. Procedure di espressione della volonta' del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l'INPS (FONDINPS), recano: «Art. 1 (Finanziamento del «Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile). - (Omissis). 6. Per le aziende in attivita' al 31 dicembre 2006, il predetto limite dimensionale viene calcolato prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno 2006. Per le aziende che iniziano l'attivita' successivamente al 31 dicembre 2006 ai fini dell'individuazione del limite numerico si prende a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare di inizio attivita'. 7. Nel predetto limite devono essere computati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro e dall'orario di lavoro, ivi inclusi quelli non destinatari delle disposizioni di cui all'art. 2120 del codice civile. I lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale sono computati in base alla normativa di riferimento. Il lavoratore assente e' escluso dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto un altro lavoratore. Al fine del computo di cui al presente comma, i datori di lavoro rilasciano all'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) apposita dichiarazione.». |
| Art. 7 Rimborso del finanziamento assistito da garanzia e cause di interruzione anticipata
1. Il rimborso del finanziamento assistito da garanzia e' fissato al 30 ottobre 2018, sulla base delle modalita' e dei criteri stabiliti nell'ambito dell'accordo quadro. 2. In tutti i casi di risoluzione del rapporto di lavoro intervenuti durante la vigenza del finanziamento assistito da garanzia, il datore di lavoro mutuatario e' tenuto al rimborso del finanziamento assistito da garanzia gia' fruito, con scadenza di pagamento entro la fine del mese successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro medesimo, relativamente all'importo oggetto della liquidazione mensile della Qu.I.R. del lavoratore interessato, comprensivo degli oneri a servizio del prestito, senza pregiudizio alcuno della erogazione della Qu.I.R. al lavoratore. 3. Ove sia accertato che il finanziamento sia stato utilizzato, anche parzialmente, per finalita' diverse dalla liquidazione mensile della Qu.I.R, fatta salva la configurazione di fattispecie penalmente rilevanti a carico del datore di lavoro, l'erogazione del predetto finanziamento e' interrotta e il datore di lavoro mutuatario e' tenuto al rimborso immediato della parte di finanziamento gia' fruita e degli interessi. 4. L'erogazione del finanziamento assistito da garanzia e' interrotta al verificarsi di una delle condizioni previste all'articolo 3, comma 1, lettere e), f), g) ed h), a partire dal periodo di paga successivo a quello di insorgenza delle predette condizioni e per l'intero periodo di sussistenza delle medesime ovvero, per le condizioni di cui al comma 5, a partire dalle decorrenze ivi previste. 5. L'interruzione dell'erogazione del finanziamento assistito da garanzia per l'ipotesi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), ha luogo al verificarsi dei seguenti eventi: a) avvio della procedura di fallimento del datore di lavoro, a far data dalla iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 17 della legge fallimentare; b) avvio della procedura di concordato preventivo, a far data dall'iscrizione del decreto di ammissione alla procedura nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 166 della legge fallimentare; c) avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, a far data dalla pubblicazione del provvedimento, adottato dall'Autorita' competente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 197 della legge fallimentare; d) avvio della procedura di amministrazione straordinaria, a far data dall'iscrizione nel Registro delle imprese della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. 6. Nei casi di interruzione delle erogazioni del finanziamento di cui al comma 5, l'intermediario aderente puo' richiedere l'intervento del Fondo di garanzia secondo procedure, termini e condizioni di cui all'articolo 10.
Note all'art. 7: - L'art. 17 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 reca: «Art. 17 (Comunicazione e pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento). - Entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, la sentenza che dichiara il fallimento e' notificata, su richiesta del cancelliere, ai sensi dell'art. 137 del codice di procedura civile al debitore, eventualmente presso il domicilio eletto nel corso del procedimento previsto dall'art. 15, ed e' comunicata per estratto, ai sensi dell'art. 136 del codice di procedura civile, al pubblico ministero, al curatore ed al richiedente il fallimento. L'estratto deve contenere il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito della sentenza. La sentenza e' altresi' annotata presso l'ufficio del registro delle imprese ove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso quello corrispondente al luogo ove la procedura e' stata aperta. A tale fine, il cancelliere, entro il termine di cui al primo comma, trasmette, anche per via telematica, l'estratto della sentenza all'ufficio del registro delle imprese indicato nel comma precedente.». - L'art. 166 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 reca: «Art. 166 (Pubblicita' del decreto). - Il decreto e' pubblicato, a cura del cancelliere, a norma dell' art. 17. Il tribunale puo', inoltre, disporne la pubblicazione in uno o piu' giornali, da esso indicati. Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, si applica la disposizione dell'art. 88, secondo comma.». - L'art. 197 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 reca: «Art. 197 (Provvedimento di liquidazione). - Il provvedimento che ordina la liquidazione entro dieci giorni dalla sua data e' pubblicato integralmente, a cura dell'autorita' che lo ha emanato nella Gazzetta Ufficiale del Regno ed e' comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese, salve le altre forme di pubblicita' disposte nel provvedimento.». - L'art. 8 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della L. 30 luglio 1998, n. 274) reca: «Art. 8 (Sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza). - Con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza il tribunale: a) nomina il giudice delegato per la procedura; b) nomina uno o tre commissari giudiziali, in conformita' dell'indicazione del Ministro dell'industria, ovvero autonomamente, se l'indicazione non e' pervenuta nel termine stabilito a norma dell'art. 7, comma 3; c) ordina all'imprenditore di depositare entro due giorni in cancelleria le scritture contabili e i bilanci, se non vi si e' provveduto a norma dell'art. 5, comma 2; d) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari su beni in possesso dell'imprenditore, un termine non inferiore a novanta giorni e non superiore a centoventi giorni dalla data dell'ammissione della sentenza per la presentazione in cancelleria delle domande; e) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui, nel termine di trenta giorni da quello indicato nella lettera d), si procedera' all'esame dello stato passivo davanti al giudice delegato; f) stabilisce se la gestione dell'impresa, fino a quando non si provveda a norma dell'art. 30, e' lasciata all'imprenditore insolvente o e' affidata al commissario giudiziale. La nomina di tre commissari giudiziali e' limitata ai casi di eccezionale rilevanza e complessita' della procedura. La sentenza e' comunicata ed affissa nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 17, primo e secondo comma, della legge fallimentare, salvo quanto previsto dall'art. 94 del presente decreto. A cura del cancelliere, essa e' altresi' comunicata entro tre giorni al Ministro dell'industria.». |
| Art. 8 Misure compensative per i datori di lavoro
1. In relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, ai datori di lavoro si applicano le misure compensative di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, relativamente alle quote maturande di TFR corrisposte ai lavoratori che hanno richiesto la liquidazione della Qu.I.R. 2. In relazione ai periodi di paga di cui al comma 1, ai datori di lavoro che effettuano la liquidazione della Qu.I.R. senza accedere alle misure di finanziamento assistito da garanzia si applicano le misure compensative di cui all'articolo 10, commi 1 e 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, relativamente alle quote maturande di TFR corrisposte ai lavoratori che ne hanno richiesto la liquidazione come parte integrante della retribuzione.
Note all'art. 8: - L'art. 10, comma 2, del citato decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 reca: «Art. 10 (Misure compensative per le imprese). - 1. Dal reddito d'impresa e' deducibile un importo pari al 4 per cento dell'ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile; per le imprese con meno di 50 addetti tale importo e' elevato al 6 per cento. 2. Il datore di lavoro e' esonerato dal versamento del contributo al Fondo di garanzia previsto dall'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni, nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile. 3. Un'ulteriore compensazione dei costi per le imprese, conseguenti al conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile, e' assicurata anche mediante una riduzione del costo del lavoro, attraverso una riduzione degli oneri impropri, correlata al flusso di TFR maturando conferito, nei limiti e secondo quanto stabilito dall'art. 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni. [4. Abrogato.] 5. Le misure di cui al comma 1 si applicano previa verifica della loro compatibilita' con la normativa comunitaria in materia.». |
| Art. 9 Costituzione e funzionamento del Fondo di garanzia
1. Il Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, istituito presso l'INPS interviene a copertura del rischio di credito dei finanziamenti concessi ed erogati dagli intermediari aderenti, ai sensi dell'articolo 6, al solo scopo della liquidazione della Qu.I.R ai lavoratori dipendenti beneficiari. Il medesimo Fondo costituisce patrimonio autonomo e separato e opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse. 2. La garanzia del Fondo e' a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile. 3. La garanzia del Fondo copre l'ammontare totale di ciascun finanziamento concesso dagli intermediari aderenti, garantendo l'esposizione creditizia, comprensiva di capitali e interessi, nei limiti dell'importo effettivo erogato al datore di lavoro ai fini della liquidazione della Qu.I.R. ai lavoratori dipendenti beneficiari e degli oneri complessivi applicati al medesimo finanziamento, determinati nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 6. 4. Le modalita' di comunicazione ai fini dell'ammissione alla garanzia del Fondo di garanzia sono definite dall'INPS nelle istruzioni operative di cui all'articolo 15, comma 2. 5. Ai fini di una sana e prudente gestione delle risorse finanziarie assegnate, a valere sulle risorse del Fondo, l'INPS effettua un accantonamento di importo non inferiore al 2,6 percento annuo dell'importo di ciascun finanziamento ammesso alla garanzia del Fondo.
Note all'art. 9: - Per il testo dell'art. 1, comma 30, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 10 Attivazione della garanzia del Fondo di garanzia
1. L'intermediario aderente, alla maturazione delle condizioni per il diritto alla restituzione del finanziamento assistito da garanzia, notifica al datore di lavoro, la richiesta di rimborso della somma erogata, al netto dell'importo eventualmente gia' restituito, con distinta evidenza della quota capitale e della quota a servizio del prestito, comprensiva degli interessi e di ogni altro onere, secondo modalita' e tempistiche definite nell'Accordo quadro su indicazione dell'INPS. 2. La predetta comunicazione evidenzia che, in caso di mancato adempimento nel termine di trenta giorni dall'avvenuta notifica, il Fondo di garanzia e' surrogato di diritto all'intermediario aderente nel privilegio di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e l'INPS e' legittimato ad operare la riscossione del credito non restituito avvalendosi della formazione dell'avviso di addebito con titolo esecutivo di cui all'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di ogni altro strumento di riscossione previsto dalle disposizioni di legge. La comunicazione di cui al comma 1 riporta la data di scadenza del rimborso, ancorche' in misura parziale, del finanziamento assistito da garanzia, a decorrere dalla quale, in caso di inadempimento, il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere, all'INPS, le sanzioni civili nella misura di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 22 dicembre 2000, n. 388. 3. L'intermediario aderente, accertato il mancato rimborso, ancorche' in forma parziale, del finanziamento ai sensi dell'articolo 6, decorsi infruttuosamente 30 giorni dalla data dell'inadempimento, notifica all'INPS la richiesta di intervento del Fondo di garanzia, secondo l'apposita modulistica predisposta dall'INPS, corredata dei seguenti elementi informativi: a) copia del contratto di finanziamento nel quale siano indicati i beni oggetto del privilegio di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; b) copia della richiesta di rimborso di cui al comma 1, corredata degli estremi comprovanti l'avvenuta notifica; c) attestazione dei flussi finanziari afferenti al contratto di finanziamento, con evidenza della quota capitale e della quota a servizio del prestito. 4. L'intermediario aderente, al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 7, comma 5, avvia le procedure di recupero del credito mediante deposito dell'istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente. Entro i successivi sessanta giorni notifica all'INPS la richiesta di intervento del Fondo di garanzia, secondo l'apposita modulistica predisposta dall'INPS, corredata almeno dei seguenti elementi informativi: a) copia del contratto di finanziamento nel quale siano indicati i beni oggetto del privilegio di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; b) copia della documentazione comprovante l'avvio delle procedure di recupero; c) attestazione dei flussi finanziari afferenti al contratto di finanziamento, con evidenza della quota capitale e della quota al servizio del prestito. 5. La richiesta di intervento del Fondo di garanzia da parte dell'intermediario aderente deve essere presentata, a pena di decadenza: a) per i finanziamenti da restituire entro il 30 ottobre 2018, nel termine del 31 marzo 2019; b) in relazione alle casistiche di cui all'articolo 7, commi 2, 3 e 5, nel termine di 6 mesi dalle decorrenze ivi previste, in relazione alle specifiche fattispecie. 6. Entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta di cui al comma 3, l'INPS perfeziona il pagamento, all'intermediario aderente, del finanziamento assistito da garanzia non rimborsato dal datore di lavoro nei limiti di importo di cui all'articolo 9, comma 3. 7. Nel caso non risulti completa la documentazione di cui ai commi 3 e 4, il termine di cui al comma 6 e' sospeso fino alla data di ricezione della documentazione mancante. La garanzia del Fondo decade qualora la documentazione non pervenga all'INPS entro il termine di 90 giorni dalla data della richiesta della documentazione mancante.
Note all'art. 10: - Per il testo dell'art. 46 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 si veda nelle note all'art. 6. - L'art. 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), reca: «Art. 30 (Potenziamento dei processi di riscossione dell'INPS). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attivita' di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'INPS, anche a seguito di accertamenti degli uffici, e' effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo. 2. L'avviso di addebito deve contenere a pena di nullita' il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni e interessi ove dovuti nonche' l'indicazione dell'agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla data di formazione dell'avviso. L'avviso dovra' altresi' contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati entro il termine di sessanta giorni dalla notifica nonche' l'indicazione che, in mancanza del pagamento, l'agente della riscossione indicato nel medesimo avviso procedera' ad espropriazione forzata, con i poteri, le facolta' e le modalita' che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. L'avviso deve essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal responsabile dell'ufficio che ha emesso l'atto. Ai fini dell'espropriazione forzata, l'esibizione dell'estratto dell'avviso di cui al comma 1, come trasmesso all'agente della riscossione secondo le modalita' indicate al comma 5, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza. 3. 4. L'avviso di addebito e' notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e INPS, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica puo' essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. 5. L'avviso di cui al comma 2 viene consegnato, in deroga alle disposizione contenute nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, agli agenti della riscossione con le modalita' e i termini stabiliti dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. 6. All'atto dell'affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, l'INPS fornisce, anche su richiesta dell'agente della riscossione, tutti gli elementi, utili a migliorare l'efficacia dell'azione di recupero. 7. 8. 9. 10. L'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' abrogato. 11. 12. 13. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme richieste con l'avviso di cui al comma 2 le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sono calcolate, secondo le disposizioni che le regolano, fino alla data del pagamento. All'agente della riscossione spettano l'aggio, interamente a carico del debitore, ed il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previste dall'art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 14. Ai fini di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all'INPS al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione. 15. I rapporti con gli agenti della riscossione continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni vigenti.». - L'art. 116, comma 8, lettera a), della citata legge 23 dicembre 2000, n. 388 reca: «Art. 116 (Misure per favorire l'emersione del lavoro irregolare). - (Omissis). 8. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti: a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare e' rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non puo' essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.». - Per il testo dell'art. 46 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vedi note all'art. 6. |
| Art. 11 Finanziamento del Fondo di garanzia
1. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 9 e' alimentato: a) dalla dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015 a carico del bilancio dello Stato disposta dal comma 32, articolo 1, della legge di stabilita' 2015; b) dal pagamento del prezzo per la garanzia sul finanziamento a carico dei datori di lavoro che accedono al finanziamento pari alla misura del contributo mensile dello 0,20 per cento della retribuzione imponibile di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, riferita ai lavoratori dipendenti per i quali il datore di lavoro ha richiesto il finanziamento della liquidazione mensile della Qu.I.R. 2. L'INPS, sulla base dei dati acquisiti attraverso le dichiarazioni contributive dei datori di lavoro, della dotazione finanziaria complessiva di cui al comma 1 posta a finanziamento del Fondo di garanzia, nonche' degli interventi operati ai sensi degli articoli 9 e 10, effettua il monitoraggio delle misure previste dal presente decreto e riferisce le relative risultanze con cadenza mensile al Ministero dell'economia e delle finanze. La stessa INPS invia con cadenza mensile al medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il valore complessivo delle certificazioni rilasciate e dei finanziamenti al fine di consentire la valutazione dell'adeguatezza della consistenza del fondo di garanzia. 3. In caso di mancato versamento del contributo di cui al comma 1, lettera b), l'INPS si avvale dell'avviso di addebito di cui all'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di ogni altro strumento di riscossione previsto per i contributi previdenziali obbligatori.
Note all'art. 11: - Per il testo dell'art. 1, comma 32, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 si veda nelle note all'art. 10. |
| Art. 12 Crediti dell'INPS derivanti dall'intervento del Fondo di garanzia
1. Per la riscossione dei crediti rivenienti dall'intervento del Fondo di garanzia, l'INPS si avvale degli strumenti derivanti dalla surroga nei diritti dell'intermediario aderente nel privilegio di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche' dell'avviso di addebito con titolo esecutivo di cui all'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di ogni altro strumento di riscossione previsto dalle disposizioni di legge. Le somme recuperate dall'INPS in ragione della surroga confluiscono nel Fondo. 2. Sulle somme pagate all'intermediario aderente ai sensi dell'articolo 9 il datore di lavoro inadempiente e' tenuto a corrispondere le sanzioni civili nella misura di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 22 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dalla data di scadenza della restituzione, ancorche' in misura parziale, del finanziamento assistito da garanzia fino alla data di pagamento. 3. Il datore di lavoro puo' accedere al pagamento delle somme di cui al comma 2 anche attraverso le modalita' di regolarizzazione in forma rateale sulla base delle condizioni e modalita' previsti per i crediti di natura contributiva. 4. La sussistenza dei debiti di cui al comma 2 non rileva ai fini del rilascio del documento unico di regolarita' contributiva (DURC) di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
Note all'art. 12: - Per il testo dell'art. 46 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 si veda nelle note all'art. 6. - Per il testo dell'art. 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 si veda nelle note all'art. 10. - Per il testo dell'art. 116, comma 8, lettera a), della legge 22 dicembre 2000, n. 388, si veda nelle note all'art. 10. - L'art. 6del D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE») reca: «Art. 6 (Documento unico di regolarita' contributiva). - 1. Per documento unico di regolarita' contributiva si intende il certificato che attesta contestualmente la regolarita' di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, nonche' cassa edile per i lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento. 2. La regolarita' contributiva oggetto del documento unico di regolarita' contributiva riguarda tutti i contratti pubblici, siano essi di lavori, di servizi o di forniture. 3. Le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarita' contributiva in corso di validita': a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'art. 38, comma 1, lettera i), del codice; b) per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'art. 11, comma 8, del codice ; c) per la stipula del contratto; d) per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture; e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformita', l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale. Per le finalita' di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), gli operatori economici trasmettono il documento unico di regolarita' contributiva in corso di validita' ai soggetti di cui all'art. 3 , comma 1, lettera b), che non sono un'amministrazione aggiudicatrice. 4. Ferme restando le ipotesi di cui al comma 3, lettere c) e d), qualora tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori di cui all' art. 194 , o il primo accertamento delle prestazioni effettuate relative a forniture e servizi di cui all' art. 307 , comma 2, ovvero tra due successivi stati di avanzamento dei lavori o accertamenti delle prestazioni effettuate relative a forniture e servizi, intercorra un periodo superiore a centottanta giorni, le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono il documento unico di regolarita' contributiva relativo all'esecutore ed ai subappaltatori entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei predetti centottanta giorni; entro il medesimo termine, l'esecutore ed i subappaltatori trasmettono il documento unico di regolarita' contributiva ai soggetti di cui all' art. 3 , comma 1, lettera b), che non sono un'amministrazione aggiudicatrice. 5. Le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono d'ufficio il documento unico di regolarita' contributiva in corso di validita' relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all' art. 118, comma 8, del codice, nonche' nei casi previsti al comma 3, lettere d) ed e); per le medesime finalita', l'esecutore trasmette il documento unico di regolarita' contributiva in corso di validita' relativo ai subappaltatori ai soggetti di cui all' art. 3 , comma 1, lettera b), che non sono un'amministrazione aggiudicatrice. 6. Le SOA, ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione ai sensi dell'art. 40, del codice , e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine del rilascio dell'attestazione di cui agli articoli 186 e 192, del codice, richiedono alle imprese il documento unico di regolarita' contributiva in corso di validita'. 7. Per valutare i lavori di cui all'art. 86 , commi 2, 3 e 4, e' altresi' richiesto il documento unico di regolarita' contributiva in corso di validita'. 8. In caso di ottenimento del documento unico di regolarita' contributiva dell'affidatario del contratto negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori ovvero dal direttore dell'esecuzione, propone, ai sensi dell'art. 135, comma 1, del codice , la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l'ottenimento del documento unico di regolarita' contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, la stazione appaltante pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 118, comma 8, del codice , dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico di cui all'art. 8.». |
| Art. 13 Inefficacia della garanzia
1. Fatte salve le ulteriori ipotesi previste o desumibili dalla normativa di riferimento, la garanzia del Fondo e' inefficace qualora risulti che sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilita' all'intervento del Fondo, ove risulti che tale non veridicita' di dati, notizie o dichiarazioni era nota all'intermediario aderente all'iniziativa. 2. L'INPS rilevata la circostanza che potrebbe dar luogo alla inefficacia della garanzia o alla decadenza ai sensi del presente decreto, comunica agli intermediari aderenti entro il termine di trenta giorni l'avvio del relativo procedimento. |
| Art. 14 Operativita' della Garanzia dello Stato
1. A norma dell'articolo 1, comma 26, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. 2. La garanzia dello Stato opera in caso di inadempimento da parte del Fondo in relazione agli impegni assunti a titolo di garante. 3. La garanzia dello Stato opera limitatamente a quanto dovuto dal Fondo per la garanzia concessa, quantificato sulla base della normativa che regola il funzionamento della garanzia medesima e ridotto di eventuali pagamenti parziali effettuati dal Fondo. 4. La richiesta di escussione della garanzia dello Stato da parte degli intermediari aderenti e' trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione VI, e all'INPS, trascorsi 60 giorni dalla richiesta di pagamento al Fondo. 5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle risultanze istruttorie e del parere motivato dell'INPS, provvede al pagamento di quanto dovuto, dopo aver verificato che siano stati rispettati i criteri, le modalita' e le procedure che regolano gli interventi del Fondo e l'escussione della garanzia dello Stato. 6. Le modalita' di escussione della garanzia e di pagamento dello Stato assicurano la tempestivita' di realizzo dei diritti del creditore, con esclusione della facolta' per lo Stato di opporre il beneficio della preventiva escussione.
Note all'art. 14: - Per il testo dell'art. 1, comma 26, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 15 Disposizioni finali
1. Allo scopo di favorire il flusso delle informazioni connesse all'applicazione del presente decreto, i datori di lavoro integrano le denunce contributive sulla base delle istruzioni rese note dall'INPS. 2. L'INPS provvede altresi' alla predisposizione di istruzioni operative volte a definire gli aspetti tecnici e procedurali per l'accesso agli interventi del Fondo di garanzia, nell'ambito di quanto previsto dal presente decreto e dall'Accordo quadro. 3. L'accordo quadro e' definito sentito l'INPS per i profili di competenza. 4. L'INPS provvede alle attivita' previste dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 5. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 20 febbraio 2015
Il Presidente del Consiglio dei ministri Renzi Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2015 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne - prev. n. 679 |
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