Gazzetta n. 65 del 19 marzo 2015 (vai al sommario)
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
DELIBERA 8 gennaio 2015
Modifiche ai regolamenti di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la disciplina degli emittenti e degli intermediari adottati rispettivamente con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni. (Delibera n. 19094).


LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;
Vista la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011 sui gestori di fondi di investimento alternativi (AIFMD), che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 1060/2009 del 16 settembre 2009 relativo alle agenzie di rating del credito e (UE) n. 1095/2010 del 24 novembre 2010 relativo alla istituzione dell'Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM);
Visto il regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione del 19 dicembre 2012 che integra la citata direttiva 2011/61/UE per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza;
Visti i regolamenti (UE) nn. 345/2013 e 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013 relativi, rispettivamente, ai fondi europei per il venture capital (EuVECA) e ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF);
Vista la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) nonche' le ulteriori disposizioni comunitarie recanti le relative misure di esecuzione;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, recante «Attuazione della direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010», che ha modificato e integrato il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 al fine di consentire l'adeguamento della normativa nazionale alla richiamata direttiva AIFM e all'applicazione dei citati regolamenti (UE) nn. 345/2013 e 346/2013;
Viste le deleghe regolamentari conferite alla Consob, da esercitarsi sentita la Banca d'Italia, dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, contenute, in particolare, nell'art. 6, comma 2, relativo agli obblighi dei soggetti abilitati in materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti, e nell'art. 33, comma 2, lettera f), in materia di commercializzazione di quote o azioni di OICR gestiti da terzi;
Visti gli articoli 43, commi 6 e 8, e 44, commi 4 e 6, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recanti le deleghe regolamentari attribuite alla Consob, da esercitarsi sentita la Banca d'Italia, in materia, rispettivamente, di procedure per la notifica della commercializzazione nazionale e transfrontaliera di FIA riservati nei confronti di investitori professionali e nei confronti delle categorie di investitori individuate dal regolamento di cui all'art. 39 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e di procedure per la notifica e il rilascio dell'autorizzazione per la commercializzazione di FIA non riservati nei confronti di investitori al dettaglio;
Visti gli articoli 45, comma 5, e 46, commi 1 e 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recanti le deleghe regolamentari alla Consob in materia di obblighi di comunicazione da parte delle Sgr, Sicav e Sicaf, i cui FIA acquisiscono partecipazioni rilevanti e di controllo di societa' non quotate e di emittenti;
Visti gli articoli 94, comma 1, ultima parte, 98-ter, comma 1, e 98-quater, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recanti, tra l'altro, disposizioni in materia di offerta al pubblico di quote o azioni di OICR chiusi e di OICR aperti, compresi i FIA italiani, FIA UE e FIA non UE;
Visto il proprio parere, rilasciato al Ministero dell'economia e delle finanze in data 25 settembre 2014, sullo schema di regolamento attuativo dell'art. 39 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
Vista la delibera del 14 maggio 1999, n. 11971, e successive modificazioni, con la quale e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli emittenti in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
Vista la delibera del 29 ottobre 2007, n. 16190, e successive modificazioni, con la quale e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli intermediari in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
Visti gli «Orientamenti sui concetti chiave della direttiva GEFIA» adottati dall'AESFEM in data 13 agosto 2013 (ESMA/2013/611);
Considerato che le previsioni del regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione del 19 dicembre 2012, direttamente applicabili nell'ordinamento nazionale, sono risultate sostanzialmente sovrapponibili alle vigenti disposizioni domestiche relative alla gestione collettiva del risparmio di OICVM e che, in taluni casi, le norme del citato regolamento delegato, in quanto caratterizzate da un maggior grado di dettaglio, hanno assunto una veste chiarificatrice delle disposizioni piu' generali contenute nella predetta direttiva 2009/65/CE;
Ritenuto, pertanto, opportuno estendere le previsioni del regolamento delegato (UE) n. 231/2013 ai gestori di OICVM laddove queste sono risultate sostanzialmente sovrapponibili alle vigenti disposizioni sulla gestione collettiva del risparmio di OICVM;
Considerato che le regole generali di condotta dei soggetti abilitati concernenti gli obblighi di correttezza e di trasparenza dei comportamenti da tenersi in un corretto processo decisionale di investimento costituiscono i canoni comportamentali generali per qualunque gestore professionale;
Ritenuto, pertanto, con riferimento a tale aspetto, di non avvalersi della facolta', prevista dall'art. 35-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di dettare specifiche esenzioni dall'applicazione della disciplina attuativa dell'art. 6, comma 2, del citato decreto legislativo, nei confronti dei gestori autorizzati che gestiscono FIA italiani riservati il cui valore totale dei beni gestiti non supera i 100 milioni di euro ovvero i 500 milioni se gli OICR gestiti non fanno ricorso alla leva finanziaria e non consentono agli investitori di esercitare il diritto di rimborso per 5 anni dopo l'investimento iniziale (gestori sotto-soglia);
Ritenuto altresi' opportuno, nell'ottica di una maggiore semplificazione degli oneri previsti, non imporre in capo ai gestori sotto-soglia l'obbligo di avviare la procedura di notifica preventiva alla Consob in caso di commercializzazione in Italia di quote o azioni di FIA, non beneficiando tali gestori del passaporto europeo previsto dalla direttiva 2011/61/UE;
Ritenuto opportuno non codificare, per il momento, il regime normativo relativo all'operativita' negli Stati non UE, alla commercializzazione di FIA non UE da parte di gestori nazionali nonche' alla commercializzazione di FIA italiani o UE da parte di gestori non UE, in linea con la disciplina transitoria prevista dall'art. 15, comma 13, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, che ha sospeso l'efficacia delle norme riguardanti tali paesi fino alla data di entrata in vigore dell'atto delegato della Commissione europea previsto dall'art. 67, paragrafo 6, della direttiva 2011/61/UE, non ancora adottato;
Valutate le osservazioni formulate dai soggetti e dagli organismi in risposta al documento di consultazione pubblicato in data 26 giugno 2014, con il quale sono state illustrate, tra le altre, le modifiche apportate ai sopra citati regolamenti in materia di emittenti e di intermediari;
Considerata la necessita' di adeguare i predetti regolamenti recanti disposizioni in materia di emittenti e intermediari alla citata direttiva 2011/61/UE e alle relative misure di esecuzione nonche' alle relative previsioni nazionali di recepimento contenute nel decreto legislativo del 4 marzo 2014, n. 44;
Sentita la Banca d'Italia;

Delibera:

Art. 1
Modifiche al regolamento adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio
1999 concernente la disciplina degli emittenti
1. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni, e' modificato come segue:
a) nella Parte I, all'art. 1, dopo le parole «dell'art. 42, commi 1 e 3,» sono inserite le parole «dell'art. 43, commi 6 e 8, dell'art. 44, commi 4 e 6, dell'art. 45, comma 5, dell'art. 46, commi 1 e 4,»;
b) nella Parte II, Titolo I, la rubrica del Capo III e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni riguardanti la commercializzazione di quote o azioni di OICR»;
c) nella Parte II, Titolo I, Capo III, la rubrica della Sezione I e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni generali»;
d) nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione I, all'art. 14 sono apportate le seguenti modificazioni:
nel comma 1, la lettera b) e' soppressa;
nel comma 1, alla lettera c), le parole «dall'art. 37» sono sostituite dalle parole «dall'art. 39»;
nel comma 1, alla lettera d), le parole «adottate in sede comunitaria» sono sostituite dalle parole «dell'Unione europea»;
nel comma 1, dopo la lettera d), sono inserite le seguenti lettere:
«d-bis) "FIA aperto": il FIA i cui partecipanti hanno il diritto di chiedere il rimborso delle quote o azioni a valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalita' e con la frequenza previste dal regolamento, dallo statuto e dalla documentazione d'offerta del FIA;
d-ter) "FIA chiuso": il FIA diverso da quello aperto;
d-quater) "investitori professionali": i clienti professionali ai sensi dell'art. 6, commi 2-quinquies e 2-sexies del Testo unico e le categorie di investitori individuate dal regolamento ministeriale;
d-quinquies) "modifiche rilevanti": le modifiche significative disciplinate dall'art. 106 del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013.»;
dopo il comma 1, e' inserito il seguente comma:
«1-bis. Ove non diversamente specificato, ai fini delle disposizioni di cui al presente Capo, valgono le disposizioni contenute nel Testo unico.»;
e) nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione I, all'art. 15 sono apportate le seguenti modificazioni:
nel comma 2, le parole «OICR» sono sostituite dalle parole «OICVM»;
il comma 4 e' sostituito dal seguente comma: «Per le offerte di quote o azioni di fondi di cui alla Sezione IV, l'offerta ha inizio entro sei mesi dalla data in cui e' possibile pubblicare il prospetto.»;
f) nella Parte II, Titolo I, Capo III, la rubrica della Sezione II e' sostituita dalla seguente: «OICVM italiani»;
g) nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione II, all'art. 15-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
nel comma 1, le parole «OICR armonizzati» sono sostituite dalla parola «OICVM»;
nei commi 2 e 3, le parole «OICR» sono sostituite dalle parole «OICVM»;
il comma 5 e' abrogato;
h) nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione II, al comma 4 dell'art. 16, le parole «OICR» sono sostituite dalle parole «OICVM»;
i) nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione II, nei commi 1 e 2 dell'art. 17, le parole «OICR» sono sostituite dalle parole «OICVM»;
j) nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione II, nel comma 1 dell'art. 18, la parola «OICR» e' sostituita dalla parola «OICVM»;
k) nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione II, nei commi 1 e 2 dell'art. 18-bis, le parole «OICR armonizzati» sono sostituite dalle parole «OICVM»;
l) nella Parte II, Titolo I, Capo III, la rubrica della Sezione III e' sostituita dalla seguente: «OICVM UE»;
m) nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione III, all'art. 19-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
nei commi 1 e 2, le parole «OICR» sono sostituite dalle parole «OICVM»;
nel comma 3, alla lettera a), le parole «dell'atto costitutivo dell'OICR» sono sostituite dalle parole «dello statuto dell'OICVM»;
nel comma 4, la parola «OICR» e' sostituita dalla parola «OICVM»;
nel comma 5, la parola «OICR» e' sostituita dalla parola «OICVM» e la parola «comunitaria» e' sostituita dalle parole «dell'Unione europea»;
nei commi 6 e 7, le parole «OICR» sono sostituite dalle parole «OICVM»;
n) nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione III, all'art. 19-quater sono apportate le seguenti modificazioni:
nel comma 1, la parola «OICR» e' sostituita dalla parola «OICVM»;
nell'alinea del comma 2, la parola «OICR» e' sostituita dalla parola «OICVM»;
nella lettera b) del comma 2, le parole «promotrice o» sono soppresse e la parola «OICR» e' sostituita dalla parola «OICVM»;
nella lettera d) del comma 2, la parola «OICR» e' sostituita dalla parola «OICVM»;
nei commi 5, 6 e 7, le parole «OICR» sono sostituite dalle parole «OICVM»;
o) nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione III, nei commi 1, 4 e 5, lettera d) dell'art. 20, le parole «OICR» sono sostituite dalle parole «OICVM»;
p) nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione III, nel comma 1 dell'art. 20-bis, la parola «OICR» e' sostituita dalla parola «OICVM»;
q) nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione III, nel comma 1 dell'art. 21, la parola «OICR» e' sostituita dalla parola «OICVM»;
r) nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione III, all'art. 22 sono apportate le seguenti modificazioni:
nel comma 2, la parola «OICR» e' sostituita dalla parola «OICVM»;
nel comma 3, le parole «OICR» sono sostituite dalle parole «OICVM» e la parola «consultabilita'» e' sostituita dalla parola «consultazione»;
nei commi 4 e 5, le parole «OICR» sono sostituite dalle parole «OICVM»;
s) nella Parte II, Titolo I, Capo III, la rubrica della Sezione IV e' sostituita dalla seguente: «FIA italiani e UE chiusi»;
t) nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione IV, all'art. 23 sono apportate le seguenti modificazioni:
nel comma 1, dopo la parola «quote» sono inserite le parole «o azioni» e la parola «fondi» e' sostituita dalla parola «FIA»;
il comma 2 e' sostituito dal seguente comma: «2. Il prospetto di FIA italiani e' approvato ai sensi dell'art. 8 e pubblicato ai sensi dell'art. 9. Il prospetto e gli eventuali supplementi di un FIA UE sono validi in Italia a condizione che l'autorita' competente dello Stato membro di origine abbia notificato alla Consob i documenti previsti dall'art. 11, comma 1, e all'AESFEM il certificato di approvazione del prospetto ai sensi del medesimo art. 11, comma 2. Il deposito presso la Consob avviene secondo le modalita' specificate dalla stessa con istruzioni operative.»;
u) nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione IV, all'art. 24 sono apportate le seguenti modificazioni:
il comma 1 e' abrogato;
il comma 2 e' sostituito dal seguente comma: «2. Il prospetto e' redatto secondo gli schemi previsti dal Regolamento n. 809/2004/CE e successive modifiche.»;
dopo il comma 2, e' inserito il seguente comma:
«2-bis. Il modulo di sottoscrizione contiene almeno gli elementi di identificazione dell'offerta e le seguenti informazioni riprodotte con carattere che ne consenta un'agevole lettura:
a) l'indicazione dei fondi o dei comparti dei FIA offerti in Italia e delle relative classi;
b) gli elementi e le informazioni da indicare secondo quanto previsto dal regolamento di gestione o dallo statuto del FIA;
c) gli specifici costi applicati in Italia;
d) i mezzi di pagamento previsti e i relativi giorni di valuta;
e) i casi in cui e' applicabile il diritto di recesso, chiarendo che la sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni delle quote o azioni dei FIA o dei relativi comparti riportati nel prospetto o successivamente inseriti per i quali sia stata preventivamente inviata al partecipante la relativa informativa tratta dal prospetto aggiornato;
f) le informazioni in materia di incentivi dei soggetti incaricati del collocamento ovvero della commercializzazione.»;
v) nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione IV, l'art. 25 e' sostituito dal seguente articolo:
«Art. 25 (Aggiornamento del prospetto). - 1. Qualunque fatto nuovo significativo, errore materiale o imprecisione relativi alle informazioni contenute nel prospetto che sia atto ad influire sulla valutazione dei FIA di cui alla presente Sezione e che sopravvenga o sia rilevato tra il momento in cui e' approvato il prospetto e quello in cui e' definitivamente chiusa l'offerta al pubblico deve essere menzionato in un supplemento. A tal fine, gli offerenti provvedono all'aggiornamento mediante pubblicazione di un supplemento approvato ai sensi dell'art. 8, comma 6, ferma restando la possibilita' di sostituire la parte soggetta ad aggiornamento del prospetto pubblicato.
2. Nel caso in cui il regolamento di gestione o lo statuto del FIA preveda piu' emissioni di quote o azioni, gli offerenti trasmettono alla Consob, per l'approvazione ai sensi dell'art. 8, comma 2, un nuovo prospetto, ferma restando la possibilita' di fare riferimento, ai sensi dell'art. 7, comma 5, a parti del prospetto previamente pubblicato.
3. Nei casi di aggiornamento del prospetto di cui al comma 1, il modulo di sottoscrizione e' soggetto ad autonomo e tempestivo aggiornamento se variano le informazioni in esso contenute. La versione aggiornata del modulo di sottoscrizione e' trasmessa alla Consob secondo le modalita' previste per il supplemento di aggiornamento del prospetto.»;
w) nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione IV, all'art. 26 sono apportate le seguenti modificazioni:
il comma 1 e' sostituito dal seguente comma: «1. Gli offerenti inseriscono le informazioni di cui all'art. 23, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/61/UE, non contenute nel prospetto, in un'apposita appendice allo stesso allegata, resa pubblica secondo le modalita' e la tempistica previste per il prospetto.»;
nel comma 2, le parole «sono diffuse» sono sostituite dalle parole «e' diffusa» e le parole «del fondo» sono sostituite dalle parole «del FIA»;
dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente comma:
«2-bis. La modifica dell'accordo stipulato con il depositario attraverso l'inserimento di clausole volte ad escluderne la responsabilita' in caso di perdita di strumenti finanziari detenuti da terzi, ove intervenga durante l'esecuzione dell'accordo medesimo, e' portata senza indugio a conoscenza dei partecipanti del FIA, secondo le modalita' indicate dal relativo regolamento di gestione o dallo statuto. A tal fine, gli offerenti possono utilizzare tecniche di comunicazione a distanza qualora i partecipanti vi abbiano espressamente e preventivamente acconsentito.»;
x) nella Parte II, Titolo I, Capo III, la rubrica della Sezione V e' sostituita dalla seguente: «FIA italiani e UE aperti»;
y) nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione V, all'art. 27 sono apportate le seguenti modificazioni:
nel comma 1, la parola «OICR» e' sostituita dalla parola «FIA» e la parola «comunitarie» e' sostituita dalle parole «dell'Unione europea»;
nel comma 1-bis, le parole «Agli OICR aperti» sono sostituite dalle parole «Ai FIA aperti italiani»;
dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente comma:
«1-ter. Ai FIA aperti UE si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 19-quater, 20 e 21.»;
i commi 2, 3, 4 e 5 sono abrogati;
z) nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione V, dopo l'art. 27 e' inserito il seguente articolo:
«Art. 27-bis (Obblighi informativi). - 1. Il valore unitario della quota o azione dei FIA disciplinati dalla presente sezione, calcolato con la periodicita' richiesta dal regolamento o dallo statuto, e' pubblicato con la medesima frequenza secondo modalita' appropriate e idonee a garantire un'agevole consultazione della fonte e la pubblicita' dell'informazione.
2. La modifica dell'accordo stipulato con il depositario attraverso l'inserimento di clausole volte ad escluderne la responsabilita' in caso di perdita di strumenti finanziari detenuti da terzi, ove intervenga durante l'esecuzione dell'accordo medesimo, e' portata senza indugio a conoscenza dei partecipanti dei FIA disciplinati dalla presente sezione, secondo le modalita' indicate dal relativo prospetto.
3. Ai FIA aperti italiani si applicano, altresi', gli obblighi informativi previsti dall'art. 19, commi 1 e 2.
4. Ai FIA aperti UE si applicano, altresi', ove compatibili, gli obblighi informativi previsti dall'art. 22, commi 2 e 4.
5. Fermo quanto previsto nei commi 1, 2 e 4, ulteriori documenti e informazioni resi pubblici nello Stato membro di origine del FIA UE, in conformita' alla normativa di tale Stato, sono diffusi in Italia con le stesse modalita' e nei medesimi termini.
6. Gli obblighi previsti dal presente articolo possono essere assolti tramite l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, qualora il partecipante vi abbia espressamente e preventivamente acconsentito. La Consob puo' di volta in volta richiedere l'utilizzo di particolari modalita' di comunicazione ai partecipanti.»;
aa) nella Parte II, Titolo I, Capo III, dopo l'art. 27-bis, e' inserita la seguente Sezione «Sezione V-bis - FIA italiani riservati»;
bb) nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione V, l'art. 28 e' spostato nella nuova Sezione V-bis ed e' sostituito dal seguente:
«Art. 28 (Obblighi informativi). - 1. Per ciascuno dei FIA che gestiscono o commercializzano in Italia o in un Paese dell'UE le Sgr, prima della conclusione dell'investimento, mettono a disposizione, nel rispetto del regolamento o dello statuto del FIA, e comunque con modalita' tali da consentirne l'acquisizione di copia su supporto durevole, un documento di offerta contenente le informazioni di cui all'allegato 1-bis.
2. Qualora il regolamento di gestione o lo statuto del FIA preveda piu' emissioni di quote o azioni, nel caso di offerte successive alla prima, ogni modifica rilevante delle informazioni contenute nel documento di offerta ne comporta il tempestivo aggiornamento, secondo le modalita' previste dal medesimo regolamento di gestione o statuto. Le Sgr danno prontamente notizia nel proprio sito internet di tali aggiornamenti.
3. Ogni modifica rilevante del documento d'offerta che sopravvenga o sia rilevata tra il momento in cui e' messo a disposizione dell'investitore e quello in cui e' definitivamente chiusa l'offerta deve essere menzionato in un nuovo documento di offerta.
4. Il valore unitario della quota o azione del FIA, calcolato con la periodicita' richiesta dal regolamento di gestione o dallo statuto, e' comunicato con la medesima frequenza secondo modalita' appropriate definite nel regolamento di gestione o nello statuto del FIA e idonee a garantire un'agevole consultazione della fonte e la pubblicita' dell'informazione.
5. La modifica dell'accordo stipulato con il depositario attraverso l'inserimento di clausole volte ad escluderne la responsabilita' in caso di perdita di strumenti finanziari detenuti da terzi, ove intervenga durante l'esecuzione dell'accordo medesimo, e' portata senza indugio a conoscenza dei partecipanti del FIA, secondo le modalita' indicate dal relativo documento d'offerta. A tal fine, le Sgr possono utilizzare tecniche di comunicazione a distanza qualora i partecipanti vi abbiano espressamente e preventivamente acconsentito.
6. Il documento di offerta costituisce un allegato alla lettera di notifica redatta ai sensi dell'art. 28-bis, comma 2, ovvero dell'art. 28-ter, comma 2.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Sicav e alle Sicaf che gestiscono i propri patrimoni.»;
cc) nella Parte II, Titolo I, Capo III, dopo la nuova Sezione V-bis sono inserite le seguenti Sezioni:
«Sezione V-ter (Procedure per la commercializzazione di FIA nei confronti di investitori professionali nell'Unione europea)
Art. 28-bis (Commercializzazione in Italia di quote o azioni di FIA da parte di Sgr, Sicav e Sicaf). - 1. La Sgr che intende avviare la commercializzazione in Italia delle quote di FIA italiani riservati e FIA UE, dalla stessa gestiti, trasmette preventivamente alla Consob una lettera di notifica per ciascun FIA che intende commercializzare.
2. La lettera di notifica prevista dal comma 1 e' redatta secondo le istruzioni operative dettate dalla Consob e contiene la documentazione e le informazioni indicate dall'art. 43, comma 3, del Testo unico, compreso il documento di offerta indicato nell'art. 28, comma 1.
3. La Consob, ai fini dell'intesa prevista dall'art. 43, comma 4, del Testo unico, trasmette tempestivamente alla Banca d'Italia la documentazione e le informazioni di cui al comma 2.
4. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, nei venti giorni lavorativi successivi al ricevimento del fascicolo di notifica completo, comunica, ai sensi dell'art. 43, comma 4, lettera a), del Testo unico, alla Sgr il provvedimento per l'avvio della commercializzazione. Entro dieci giorni lavorativi successivi al ricevimento del fascicolo, la Consob comunica alla Sgr l'incompletezza dello stesso e il conseguente mancato avvio del termine indicato dal primo periodo.
5. In caso di commercializzazione in Italia di un FIA UE, la Consob inoltra, altresi', il provvedimento previsto dal comma 4 anche all'autorita' competente dello Stato d'origine del FIA.
6. Fermo restando quanto previsto dall'art. 43, comma 7, del Testo unico, le modifiche rilevanti della documentazione e delle informazioni di cui al comma 2 diventano efficaci trascorsi trenta giorni dalla ricezione da parte della Consob della relativa documentazione.
7. Se, a seguito della modifica pianificata, la gestione dei FIA di cui al presente articolo non risultasse conforme alle norme dell'Unione europea o alle relative disposizioni di attuazione o la Sgr non dovesse rispettare piu' le stesse, la Consob e la Banca d'Italia, nell'ambito delle rispettive competenze, informano quest'ultima che non puo' attuare la modifica, dandosi reciproca comunicazione dei provvedimenti assunti.
8. Se, nonostante il diniego di cui al comma 7, la modifica e' attuata ovvero nel caso in cui dalla modifica non pianificata derivino le conseguenze previste dal medesimo comma 7, la Consob e la Banca d'Italia adottano, nell'ambito delle rispettive competenze, i provvedimenti indicati dall'art. 54, comma 1, del Testo unico, ivi compreso il divieto di commercializzazione, dandosene reciproca comunicazione.
9. Le disposizioni del presente articolo relative alle Sgr si applicano anche alle Sicav e alle Sicaf che gestiscono i propri patrimoni.
10. Nel caso di FIA feeder, la commercializzazione prevista nel presente articolo e' consentita a condizione che anche il FIA master sia un FIA italiano riservato o un FIA UE e che sia gestito da una Sgr, da una Sicav o da una Sicaf.
11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai gestori indicati dall'art. 35-undecies del Testo unico.
Art. 28-ter (Commercializzazione in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia di quote o azioni di FIA da parte di Sgr, Sicav e Sicaf). - 1. La Sgr che intende avviare la commercializzazione, in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia, delle quote di FIA italiani e FIA UE dalla stessa gestiti, trasmette preventivamente alla Consob una lettera di notifica per ciascun FIA che intende commercializzare.
2. La lettera di notifica contiene la documentazione e le informazioni indicate dall'art. 43, comma 3, del Testo unico, compreso il documento di offerta indicato nell'art. 28, comma 1.
3. Al caso previsto dal comma 1, si applica l'art. 28-bis, comma 3.
4. La Sgr avvia la commercializzazione dopo la ricezione della comunicazione della Consob di avvenuta trasmissione, all'autorita' competente dello Stato dell'UE in cui essa intende avviare la commercializzazione del FIA, del fascicolo di notifica completo, conformemente a quanto previsto dall'art. 43, comma 4, lettera b), del Testo unico. Si applica l'art. 28-bis, comma 4, ultimo periodo.
5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 28-bis, commi 6, 7 e 8, la Consob informa senza indugio l'autorita' competente dello Stato membro ospitante della Sgr dei provvedimenti adottati in ordine alle modifiche rilevanti ivi previste.
6. Si applica l'art. 28-bis, commi 9 e 10.
7. La Sgr, che gia' commercializzi in Italia quote di FIA italiani riservati e FIA UE dalla stessa gestiti e che intenda avviare la commercializzazione prevista dal comma 1, trasmette preventivamente alla Consob una lettera di notifica, che attesta la validita' delle informazioni e della documentazione gia' trasmesse alla Consob ai sensi dell'art. 28-bis, comma 1, procedendo, se del caso, ad un loro aggiornamento.
8. Nel caso previsto dal comma 7, si applicano i commi 3, 4 e 5.
Art. 28-quater (Commercializzazione in Italia di quote o azioni di FIA del GEFIA UE). - 1. La commercializzazione in Italia di quote o azioni di FIA italiani riservati e FIA UE gestiti da un GEFIA UE, e' preceduta dall'invio alla Consob, da parte dell'autorita' competente dello Stato membro di origine del GEFIA, del fascicolo di notifica completo relativo a ciascun FIA oggetto di commercializzazione che comprende:
a) la lettera di notifica corredata del programma di attivita' che individua il FIA oggetto della commercializzazione e lo Stato di origine del FIA;
b) il regolamento o lo statuto del FIA;
c) le informazioni sul depositario del FIA;
d) la descrizione del FIA, con particolare riferimento alla strategia e agli obiettivi di investimento;
e) l'indicazione dello Stato d'origine del FIA master se oggetto di commercializzazione e' un FIA feeder;
f) un documento contenente le informazioni previste dall'art. 23, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/61/UE;
g) l'indicazione degli Stati membri in cui il GEFIA intende commercializzare presso investitori professionali le quote o le azioni del FIA;
h) una descrizione delle modalita' previste per la commercializzazione delle quote o azioni del FIA e delle cautele adottate al fine di impedire la commercializzazione nei confronti di investitori al dettaglio.
2. Unitamente alla lettera di notifica, l'autorita' dello Stato membro di origine trasmette alla Consob l'attestato da cui risulta che il GEFIA e' autorizzato a gestire, nello Stato membro di origine, FIA aventi strategie di investimento e caratteristiche analoghe a quelle del FIA oggetto di notifica. Tutti i documenti sono forniti in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti finanziari internazionali.
3. La Consob trasmette tempestivamente alla Banca d'Italia le informazioni contenute nella lettera di notifica e i documenti alla stessa allegati.
4. Fermo restando il completamento della procedura prevista dall'art. 41-ter, del Testo unico, i GEFIA UE iniziano la commercializzazione dei FIA in Italia a partire dal momento in cui ricevono dall'autorita' dello Stato membro di origine la comunicazione di avvenuta trasmissione alla Consob del fascicolo di notifica e dell'attestato di cui al comma 2.
5. In caso di modifiche previste dai commi 6, 7 e 8, dell'art. 28-bis, la Consob trasmette alla Banca d'Italia, non appena ricevuti, i provvedimenti assunti dall'autorita' competente dello Stato membro di origine del GEFIA.
6. Si applica, ove compatibile, l'art. 28-bis, comma 10.
Sezione V-quater - Procedure per la commercializzazione al dettaglio di FIA in Italia
Art. 28-quinquies (Commercializzazione in Italia di FIA italiani chiusi). - 1. La Sgr che intende avviare la commercializzazione in Italia di quote di FIA italiani chiusi nei confronti di investitori al dettaglio, inoltra preventivamente alla Consob una notifica per ciascun FIA oggetto di commercializzazione, recante in allegato la documentazione indicata nell'art. 44, comma 2, del Testo unico e redatta secondo le istruzioni operative dettate dalla Consob.
2. La Sgr unitamente alla suddetta notifica attesta la conclusione dei procedimenti previsti dagli articoli 35-bis, 37 e 38, del Testo unico.
3. In caso di commercializzazione da avviarsi contestualmente nei confronti degli investitori al dettaglio e degli investitori professionali, la procedura prevista dall'art. 28-bis si intende assorbita da quella disciplinata dal presente articolo.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, la Sgr che intenda avviare la commercializzazione nei confronti degli investitori al dettaglio successivamente alla commercializzazione rivolta agli investitori professionali, attesta alla Consob la validita' della documentazione e delle informazioni presentate ai sensi dell'art. 28-bis e, se del caso, procede ad un loro aggiornamento.
5. Alla lettera di notifica di cui al comma 1 e' allegato il prospetto di offerta destinato alla pubblicazione, ai sensi delle disposizioni previste nella parte IV, titolo II, capo I, sezione I, del Testo unico e delle relative disposizioni di attuazione.
6. La Sgr effettua una sola notifica alla Consob ai sensi dell'art. 44, comma 8, del Testo unico che contiene la documentazione prevista dall'art. 44, comma 2, del Testo unico nonche' la comunicazione redatta ai sensi dell'art. 94, comma 1, del Testo unico.
7. La Consob verifica la completezza, la coerenza e la comprensibilita' della documentazione trasmessa ai sensi del comma 6.
8. Fermo restando quanto previsto dall'art. 94, comma 1, ultima parte, del Testo unico, la Consob, entro i termini previsti dall'art. 8, trasmette alla Sgr il provvedimento di approvazione del prospetto di offerta con il quale consente, altresi', l'avvio della commercializzazione di cui al comma 1. Detto provvedimento e' trasmesso contestualmente alla Banca d'Italia.
9. Nelle ipotesi in cui la disciplina vigente non richieda l'approvazione di un prospetto d'offerta, la Consob svolge in ogni caso le verifiche sulla notifica prevista dall'art. 44, comma 3, del Testo unico, nei termini ivi indicati e comunica alla Sgr il provvedimento che consente l'avvio della commercializzazione.
10. Si applica l'art. 28-bis, commi 9 e 10.
Art. 28-sexies (Commercializzazione in Italia di FIA italiani aperti). - 1. La Sgr che intende avviare la commercializzazione in Italia di quote di FIA italiani aperti nei confronti di investitori al dettaglio, inoltra preventivamente alla Consob una notifica per ciascun FIA oggetto di commercializzazione, recante in allegato la documentazione indicata dall'art. 44, comma 2, del Testo unico e redatta secondo le istruzioni operative dettate dalla Consob.
2. Si applica l'art. 28-quinquies, commi 2, 3 e 4.
3. La Sgr redige il prospetto e il KIID ai sensi dell'art. 27, allegandoli alla lettera di notifica.
4. Alla commercializzazione di FIA aperti si applica quanto previsto dalla parte IV, titolo II, capo I, sezione II, del Testo unico e dalle relative disposizioni di attuazione.
5. La Sgr effettua una sola notifica alla Consob ai sensi dell'art. 44, comma 8, del Testo unico che contiene la documentazione prevista dall'art. 44, comma 2, del Testo unico, nonche' la comunicazione redatta ai sensi dell'art. 98-ter, comma 1, del Testo unico.
6. La Consob, entro dieci giorni lavorativi successivi al ricevimento della lettera di notifica, verificata la completezza, la coerenza e la comprensibilita' delle informazioni contenute nella documentazione ivi allegata, comunica alla Sgr che puo' avviare la commercializzazione, fermo restando quanto previsto dall'art. 16, comma 2. Detta comunicazione e' trasmessa contestualmente alla Banca d'Italia.
7. Si applica l'art. 28-bis, commi 9 e 10.
Art. 28-septies (Commercializzazione in Italia di FIA italiani da parte di GEFIA UE). - 1. Il GEFIA UE che intende avviare la commercializzazione in Italia di quote o azioni di FIA italiani nei confronti di investitori al dettaglio, inoltra preventivamente alla Consob una notifica per ciascun FIA oggetto di commercializzazione, recante in allegato la documentazione indicata nell'art. 44, comma 2, del Testo unico.
2. Ai fini del presente articolo, si applica l'art. 28-quater, commi 1, 2 e 3.
3. Quando la commercializzazione ha ad oggetto:
a) FIA chiusi, si applica l'art. 28-quinquies, commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10, fermo restando quanto previsto dall'art. 94, comma 1, del Testo unico;
b) FIA aperti, si applica l'art. 28-sexies, commi 3, 4, 5, 6 e 7, fermo restando quanto previsto dall'art. 98-ter, comma 5-bis, del Testo unico.
Art. 28-octies (Commercializzazione in Italia di FIA UE). - 1. La Sgr che intende avviare nei confronti di investitori al dettaglio la commercializzazione in Italia di quote di FIA UE, gia' commercializzati nello Stato di origine dei FIA medesimi nei confronti di investitori al dettaglio, inoltra preventivamente alla Consob una istanza di autorizzazione per ciascun FIA oggetto di commercializzazione che indica quanto segue:
a) la denominazione, la sede legale e la direzione generale del soggetto istante;
b) la denominazione del FIA o del comparto le cui quote o azioni si intendono commercializzare in Italia;
c) la denominazione del soggetto incaricato dei pagamenti, dei soggetti incaricati del collocamento in Italia delle quote o azioni e del soggetto, ove diverso dal soggetto incaricato dei pagamenti, che cura l'offerta in Italia;
d) le complete generalita' e la veste legale della persona che la sottoscrive;
e) l'elenco dei documenti allegati.
2. All'istanza di autorizzazione e' allegata:
a) l'attestazione del rispetto delle condizioni previste dall'art. 44, comma 5, del Testo unico, con allegata la relativa documentazione a supporto;
b) la documentazione prevista dall'art. 44, comma 2, del Testo unico;
c) la comunicazione redatta ai sensi dell'art. 94, comma 1, del Testo unico, in caso di FIA UE chiusi, ovvero redatta ai sensi dell'art. 98-ter, comma 1, del Testo unico, in caso di FIA UE aperti;
d) la documentazione comprovante che i FIA sono effettivamente commercializzati nello Stato membro di origine nei confronti di investitori al dettaglio e che non risultano procedimenti di revoca dell'autorizzazione ovvero altri provvedimenti restrittivi a carico dei FIA;
e) un attestato dell'autorita' competente del Paese di origine comprovante che il FIA e' assoggettato alla propria vigilanza, con l'illustrazione dei controlli svolti sui prodotti gestiti;
f) attestazione, rilasciata dall'autorita' competente del Paese di origine, di vigenza del regolamento del FIA o di altro documento equivalente ovvero dello statuto del FIA o di eventuali ulteriori documenti costitutivi;
g) l'ultimo prospetto ovvero l'ulteriore documentazione di offerta trasmesso all'autorita' competente del Paese di origine, munito di un attestato di tale autorita' in cui si certifica che quello e' l'ultimo prospetto da essa ricevuto ovvero l'ultimo prospetto approvato ove questo sia oggetto di approvazione o controllo preventivo;
h) l'ultima relazione annuale e la relazione semestrale successiva, se pubblicate;
i) informazioni dettagliate sulle modalita' adottate per rendere pubblici il prezzo di emissione e di vendita, di riacquisto o di rimborso delle quote o azioni;
l) una descrizione analitica del modulo organizzativo per la commercializzazione in Italia delle quote o azioni e per assicurare l'esercizio dei diritti patrimoniali dei partecipanti;
m) copia della convenzione stipulata con il soggetto incaricato dei pagamenti, con il soggetto che cura la commercializzazione in Italia e con i soggetti incaricati del collocamento in Italia;
n) una nota illustrativa dello schema di funzionamento del FIA;
o) un documento contenente una sintetica descrizione del programma dell'attivita' che il FIA intende svolgere in Italia (con riferimento all'attivita' iniziale, alle sue linee di sviluppo nonche' alle strategie imprenditoriali relative alla tipologia dei prodotti offerti, alle caratteristiche della clientela e all'espansione territoriale).
I documenti sopra indicati, ove redatti in lingua straniera, sono corredati della traduzione in lingua italiana munita dell'attestazione di conformita' all'originale resa dal legale rappresentante della Sgr.
3. La Consob, ai fini dell'intesa prevista dall'art. 44, comma 5, del Testo unico, trasmette tempestivamente alla Banca d'Italia la documentazione e le informazioni di cui al comma 2.
4. Quando la commercializzazione ha ad oggetto un FIA UE chiuso, si applica l'art. 23, comma 2.
5. Nel caso previsto dal comma 4, la Consob, d'intesa con la Banca d'Italia per i profili di competenza, nei venti giorni lavorativi successivi al ricevimento dell'istanza di autorizzazione completa della relativa documentazione, autorizza la Sgr ad avviare la commercializzazione. La Consob, entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento dell'istanza di autorizzazione, comunica alla Sgr l'incompletezza della stessa o della documentazione ad essa allegata e il conseguente mancato avvio del termine indicato dal primo periodo.
6. Quando la commercializzazione ha ad oggetto un FIA UE aperto, la Sgr redige il prospetto e il KIID ai sensi dell'art. 27, allegandoli all'istanza di autorizzazione.
7. Nel caso previsto dal comma 6, si applica, ove compatibile, l'art. 19-quater. La Consob, nei sessanta giorni lavorativi successivi al ricevimento dell'istanza di autorizzazione completa della relativa documentazione, autorizza, d'intesa con la Banca d'Italia per i profili di competenza, la Sgr ad avviare la commercializzazione. La Consob, entro trenta giorni lavorativi dal ricevimento dell'istanza di autorizzazione, comunica alla Sgr l'incompletezza della stessa o della documentazione ad essa allegata, e il conseguente mancato avvio del termine indicato dal secondo periodo.
8. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia per i profili di competenza, dichiara la decadenza dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dei commi 5 e 7:
ove sia venuto meno anche uno solo dei requisiti richiesti per il rilascio della medesima;
ove il FIA sia stato destinatario, nel Paese d'origine, di un provvedimento di revoca dell'autorizzazione o di altro provvedimento equivalente;
in caso di gravi irregolarita' che abbiano riflessi sulle attivita' svolte nel territorio dello Stato.
Della decadenza viene data comunicazione al FIA interessato.
9. La Sgr comunica alla Consob, prima della loro realizzazione, le modifiche relative:
1) allo schema di funzionamento del FIA;
2) al modulo organizzativo;
3) alla documentazione inviata.
La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia per i profili di competenza, autorizza le modifiche in questione entro sessanta giorni dalla data della ricezione della comunicazione e della relativa documentazione.
Resta fermo quanto previsto dall'art. 28-bis, commi 6, 7 e 8.
10. Si applica l'art. 28-bis, commi 9 e 10.
Art. 28-novies (Commercializzazione da parte di GEFIA UE in Italia di FIA UE). - 1. Il GEFIA UE che intende avviare nei confronti di investitori al dettaglio la commercializzazione in Italia di quote o azioni di FIA UE, gia' commercializzati nello Stato d'origine dei FIA medesimi nei confronti di investitori al dettaglio, inoltra alla Consob, quando si e' conclusa la procedura prevista dall'art. 28-quater, un'istanza di autorizzazione per ciascun FIA oggetto di commercializzazione contenente le indicazioni previste dall'art. 28-octies, comma 1.
2. All'istanza di autorizzazione e' allegata la documentazione prevista dall'art. 28-octies, comma 2.
3. La Consob, ai fini dell'intesa prevista dall'art. 44, comma 5, del Testo unico, trasmette tempestivamente alla Banca d'Italia la documentazione e le informazioni di cui al comma 2.
4. Quando la commercializzazione ha ad oggetto un FIA UE chiuso, si applica l'art. 28-octies, commi 4, 5, 8 e 9.
5. Quando la commercializzazione ha ad oggetto un FIA UE aperto, si applica l'art. 28-octies, commi 6, 7, 8 e 9.
6. Si applica, ove compatibile, l'art. 28-bis, comma 10.
Sezione V-quinquies - Obblighi delle Sgr in caso di acquisizione di partecipazioni rilevanti e del controllo in societa' non quotate o in emittenti
Art. 28-decies (Disposizioni generali). - 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nella presente sezione, nel calcolo della percentuale dei diritti di voto detenuti da un FIA, oltre ai diritti di voto detenuti direttamente dallo stesso, si computano i diritti di voto di:
a) una societa' controllata dal FIA medesimo;
b) una persona fisica o giuridica che agisce in nome proprio ma per conto del FIA o per conto di una societa' controllata dallo stesso.
2. La percentuale dei diritti di voto e' calcolata in base a tutti i titoli che conferiscono diritti di voto, anche se ne e' sospeso l'esercizio.
3. Ai fini della presente sezione per emittenti si intendono i soggetti italiani che emettono strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani, diversi da quelli individuati dagli articoli 45, comma 4, lettere a) e b), e 46, comma 5, lettere a) e b), del Testo unico.
4. Le disposizioni contenute nella presente sezione si applicano anche alle Sicav e alle Sicaf individuate dagli articoli 45, comma 3, lettera d), e 46, comma 3, lettera c), del Testo unico.
5. Le disposizioni contenute nella presente sezione si applicano nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25.
Art. 28-undecies (Acquisizione di partecipazioni rilevanti e del controllo di societa' non quotate). - 1. La Sgr che comunica l'acquisizione del controllo di una societa' non quotata ai sensi dell'art. 45, comma 2, del Testo unico, fornisce, altresi', le seguenti informazioni:
a) la situazione risultante successivamente all'acquisizione del controllo in termini di azioni o quote che attribuiscono il diritto di voto;
b) le condizioni in base alle quali e' stato acquisito il controllo, ivi comprese le informazioni sull'identita' dei soci controllanti, l'eventuale soggetto delegato a esercitare il diritto di voto per loro conto e, se del caso, le societa' attraverso cui sono detenute indirettamente le azioni o quote che attribuiscono il diritto di voto;
c) la data di acquisizione del controllo;
d) le altre Sgr che cooperano con essa in virtu' di un accordo in base al quale i FIA gestiti hanno acquisito congiuntamente il controllo;
e) la politica di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse tra la Sgr, il FIA e la societa' controllata, ivi incluse le informazioni sui presidi adottati per garantire che eventuali accordi tra la Sgr e il FIA ovvero tra i FIA e la societa' medesima siano conclusi alle normali condizioni di mercato;
f) le modalita' di comunicazione delle informazioni relative alle relazioni tra la societa' e i lavoratori.
2. La Sgr che gestisce il FIA garantisce che lo stesso, nella comunicazione alla societa' e ai soci di cui all'art. 45, comma 2, lettere a) e b), del Testo unico, renda note le sue intenzioni in relazione all'attivita' futura della societa' di cui ha acquisito il controllo e alle ripercussioni probabili sull'occupazione nonche' qualsiasi modifica significativa delle condizioni di lavoro. Tali informazioni sono fornite dalla Sgr nel caso in cui essa agisca per conto del FIA.
3. La Sgr, nella comunicazione alla societa' di cui all'art. 45, comma 2, lettera a), del Testo unico, richiede all'organo di amministrazione della societa' medesima di informare senza ritardo i rappresentanti dei lavoratori della societa' o, in loro mancanza, i lavoratori stessi, dell'acquisizione del controllo da parte del FIA gestito nonche' di comunicare le altre informazioni previste dai commi 1, lettere a), b) e c), e 2.
4. La Sgr che gestisce il FIA fornisce le informazioni relative alle modalita' di finanziamento dell'acquisizione alla Consob con la comunicazione di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), del Testo unico nonche' agli investitori del FIA medesimo.
5. Le comunicazioni alla Consob previste dall'art. 45, commi 1 e 2, del Testo unico, sono effettuate secondo le istruzioni operative dettate dalla Consob.
6. Le comunicazioni previste dal presente articolo nei confronti della societa' e dei suoi soci sono effettuate mediante mezzo idoneo ad attestarne l'avvenuta ricezione da parte dei destinatari.
Art. 28-duodecies (Disposizioni specifiche sulla relazione annuale dei FIA che esercitano il controllo di societa' non quotate). - 1. In caso di acquisizione da parte di un FIA del controllo di una societa' non quotata ai sensi dell'art. 45, comma 2, del Testo unico, la Sgr che gestisce il FIA medesimo include nella relazione annuale del FIA, redatta in conformita' all'art. 22 della direttiva 2011/61/UE, le seguenti informazioni:
a) un fedele resoconto dell'andamento dell'attivita' della societa' che rappresenta la situazione aggiornata alla fine del relativo periodo di esercizio;
b) gli eventuali fatti di rilievo sopravvenuti dopo la chiusura dell'esercizio finanziario;
c) l'evoluzione prevedibile della societa';
d) le informazioni concernenti l'acquisizione o cessione di azioni proprie quali:
(i) i motivi delle acquisizioni o delle cessioni effettuate nel corso dell'esercizio;
(ii) il numero e il valore nominale o, in mancanza di un valore nominale, il valore contabile delle azioni acquisite e trasferite durante l'esercizio e la quota del capitale che esse rappresentano;
(iii) in caso di acquisizione o cessione a titolo oneroso, il corrispettivo delle azioni; e
(iv) il numero e il valore nominale o, in mancanza di un valore nominale, il valore contabile di tutte le azioni acquisite e detenute dalla societa' e la quota di capitale che esse rappresentano.
2. Nel caso previsto dal comma 1, la Sgr richiede e si adopera al meglio per garantire che l'organo di amministrazione della societa' non quotata metta le informazioni ivi previste a disposizione dei rappresentanti dei lavoratori della societa' o, in loro mancanza, dei lavoratori stessi entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio del FIA.
3. Il comma 1 non si applica se la societa' non quotata redige un bilancio ai sensi della legislazione applicabile nel Paese in cui la medesima ha la propria sede legale. In tal caso la Sgr assicura che tale bilancio contenga le informazioni ivi previste e che lo stesso sia messo a disposizione, dall'organo di amministrazione della societa', dei rappresentanti dei lavoratori della societa' medesima o, in mancanza di questi, dei lavoratori stessi, entro i termini e con le modalita' previsti dall'art. 2429 del codice civile ovvero entro i diversi termini e con le modalita' stabiliti dalla legislazione applicabile nello Stato in cui la societa' ha la propria sede legale.
4. Ove le informazioni previste dal comma 1 siano incluse nel bilancio della societa' non quotata ai sensi del comma 3, la Sgr mette tali informazioni a disposizione degli investitori del FIA entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio del FIA e, in ogni caso, non oltre i termini previsti dalla legislazione applicabile per la redazione del bilancio stesso.
Art. 28-terdecies (Acquisizione del controllo di un emittente quotato). - 1. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni contenute nella parte IV, titolo II, capo II, del Testo unico, in materia di offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la comunicazione prevista dall'art. 102, comma 1, del Testo unico la Sgr fornisce, altresi', le informazioni previste dall'art. 28-undecies, comma 1, lettere d), e) ed f).
Art. 28-quaterdecies (Divieto di disaggregazione di attivita'). - 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano:
a) a qualsiasi distribuzione ai soci effettuata quando, alla data di chiusura dell'ultimo esercizio, l'attivo netto risultante dal bilancio della societa' e', o in seguito a tale distribuzione diventerebbe, inferiore al capitale sottoscritto aumentato delle riserve non distribuibili, fermo restando che, qualora la parte non richiesta del capitale sottoscritto non sia contabilizzata nell'attivo del bilancio, essa sara' detratta dal capitale sottoscritto;
b) a qualsiasi distribuzione a favore dei soci il cui importo superi l'ammontare dei profitti alla fine dell'ultimo esercizio, aumentato degli utili riportati e dei prelievi effettuati su riserve disponibili a questo scopo e diminuito delle eventuali perdite degli esercizi precedenti e delle somme iscritte a riserva in conformita' alla legge o allo statuto;
c) alle acquisizioni di azioni proprie da parte della societa', comprese le azioni gia' acquisite, nonche' alle azioni acquisite da una persona che agisce in nome proprio ma per conto della societa' che avrebbero l'effetto di ridurre l'attivo netto al di sotto dell'importo indicato alla lettera a).
2. La Sgr che gestisce un FIA che acquisisce, individualmente o congiuntamente, il controllo di una societa' non quotata ovvero di un emittente, nei ventiquattro mesi successivi, in merito alle operazioni di distribuzione, ivi compreso il pagamento dei dividendi e degli interessi a favore dei soci, o di riduzione del capitale, di rimborso di azioni o quote o di acquisizione di azioni proprie da parte della societa' partecipata:
a) si astiene dall'agevolarle, sostenerle o istruirle;
b) non esprime voto favorevole sulle stesse per conto del FIA nella societa' partecipata;
c) si adopera al fine di impedire le stesse.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, le disposizioni in materia di riduzione del capitale non si applicano su una riduzione del capitale sottoscritto il cui scopo e' quello di compensare le perdite sostenute o di incorporare somme di denaro in una riserva non distribuibile purche', a seguito di tale operazione, l'importo di detta riserva non sia superiore al 10 % del capitale sottoscritto ridotto.
4. Agli acquisti di azioni proprie effettuati ai sensi del presente articolo si applica l'art. 2357-bis del codice civile, commi 1, numeri 2), 3) e 4), e 2.»;
dd) all'Allegato 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
nell'Allegato 1A «Comunicazione ai sensi degli articoli 4 e/o 52 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come modificato, e documentazione da allegare alla stessa», il paragrafo B della sezione n. 2) «Documentazione da allegare alla comunicazione» e' sostituito dal seguente:
«B) Offerta al pubblico di quote o azioni di FIA italiani e UE
Alla comunicazione indicata dall'art. 23, comma 1, e dall'art. 27, comma 1, del Regolamento sono allegati i seguenti documenti:
a) il prospetto e l'ulteriore documentazione d'offerta. Nel caso di FIA UE il prospetto e' quello approvato dall'Autorita' competente dello Stato membro d'origine;
b) copia delle delibere societarie che approvano i termini dell'offerta;
per i FIA immobiliari sono altresi' allegati, ove previsti dalla legislazione dello Stato membro d'origine:
c) copia degli atti di conferimento dei beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in societa' immobiliari;
d) copia delle relazioni di stima redatte da esperti indipendenti con riferimento ai medesimi beni di cui al punto c).»;
nell'Allegato 1B «Modalita' di redazione del prospetto per l'offerta e/o per l'ammissione alle negoziazioni di OICR e per l'offerta di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione e relativi schemi» sono apportate le seguenti modificazioni: gli Schemi 1 e 4 sono sostituiti dai nuovi Schemi 1 e 4 (Allegati nn. 1 e 2) e gli Schemi 2 e 3 sono abrogati;
ee) nell'Allegato 1, dopo l'Allegato 1B e' inserito l'Allegato 1-bis (Allegato n. 3).
 
Allegato 1
SCHEMA 1

Prospetto relativo a quote/azioni di' fondi comuni di' investimento
mobiliare/societa' di' investimento a capitale variabile (Sicav) di
diritto italiano rientranti nell'ambito di applicazione della
Direttiva 2009/65/CE o della Direttiva 2011/61/UE, e i fondi comuni
di investimento mobiliare/Sicav di diritto UE rientranti
nell'ambito
di applicazione della Direttiva 2011/61/UE di tipo aperto1 2

COPERTINA3
Riportare la denominazione della societa' di gestione/Sicav e
dell'eventuale gruppo di appartenenza. Inserire la seguente
intestazione:
«Offerta al pubblico4 di quote/azioni del/la fondo comune di
investimento mobiliare/societa' di investimento a capitale
variabile <inserire la denominazione> aperto/a di diritto italiano
rientrante nell'ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE/
della Direttiva 2011/61/UE», ovvero «Offerta al pubblico di quote
dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti di diritto
italiano rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva
2009/65/CE / della Direttiva 2011/61/UE appartenenti al
sistema/famiglia <inserire la denominazione del sistema/famiglia>.»
ovvero «Offerta al pubblico di quote dei fondi comuni di
investimento mobiliare aperti UE rientranti nell'ambito di
applicazione della Direttiva 2011/61/UE » ovvero «Offerta al
pubblico di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti
UE rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva
2011/61/UE appartenenti al sistema/famiglia <inserire la
denominazione del sistema/famiglia>.»
Riportare in grassetto e riquadrato quanto di seguito indicato:
«Si raccomanda la lettura del Prospetto - costituito dalla Parte I
(Caratteristiche del/i fondo/i oppure della Sicav e modalita' di
partecipazione) e dalla Parte II (Illustrazione dei dati periodici
di rischio-rendimento e costi del/i fondo/i oppure comparto/i)
messo gratuitamente a disposizione dell'investitore su richiesta
del medesimo per le informazioni di dettaglio».
«Il regolamento di gestione del fondo/lo Statuto della Sicav forma
parte integrante del Prospetto, al quale e' allegato.» (n
alternativa rinviare al paragrafo n. 29, Parte I, del Prospetto
sulle modalita' di acquisizione o consultazione di tale documento).
Inserire le seguenti frasi:

--------
1 Il Prospetto deve essere redatto secondo le indicazioni dettate
dal CESR per il formato del KIID, in quanto compatibili.

--------
2 Il termine "(eventuale)" si riferisce a requisiti informativi che
non sono comuni a tutte le tipologie di fondi/comparti ma che devono
essere descritti obbligatoriamente, ove presenti, per rappresentare
compiutamente le caratteristiche dei fondi/comparti cui e' riferito
il prospetto. Il termine "(facoltativo)" si riferisce a requisiti
informativi la cui rappresentazione nel Prospetto e' lasciata alla
libera scelta del gestore.

--------
3 La Copertina e' parte integrante del Prospetto.

--------
4 Qualora l'offerta di OICVM ricada nel caso di esenzione previsto
dall'articolo 34-ter, comma 1, lett. b), la locuzione "offerta al
pubblico" contenuta nel prospetto e' sostituita con "offerta
riservata a investitori qualificati".

«Il Prospetto e' volto ad illustrare all'investitore le principali caratteristiche dell'investimento proposto.»
«Data di deposito in Consob:.....»
«Data di validita': ....»
Inserire in basso le seguenti frasi:
«La pubblicazione del Prospetto non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunita' dell'investimento proposto.»
«Avvertenza: La partecipazione al fondo comune di investimento/comparto e' disciplinata dal/lo regolamento di gestione del fondo/Statuto della Sicav.»
«Avvertenza: Il Prospetto non costituisce un'offerta o un invito in alcuna giurisdizione nella quale detti offerta o invito non siano legali o nella quale la persona che venga in possesso del Prospetto non abbia i' requisiti necessari per aderirvi. In nessuna circostanza il Modulo di sottoscrizione potra' essere utilizzato se non nelle giurisdizioni in cui detti offerta o invito possano essere presentati e tale Modulo possa essere legittimamente utilizzato».

PARTE I DEL PROSPETTO - CARATTERISTICHE DEL/I FONDO/I OPPURE DELLA SICAV E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Inserire le seguenti frasi:
«Data di deposito in Consob della Parte I....»
«Data di validita' della Parte I: dal....»

A) Informazioni Generali

1. LA SOCIETA' DI GESTIONE/SICAV

Indicare la denominazione della Societa' di gestione/Societa' di investimento a capitale variabile (Sicav) e dell'eventuale gruppo di appartenenza, la nazionalita', l'indirizzo della sede legale e della direzione generale (se diverso), il recapito anche telefonico, l'indirizzo Internet e di posta elettronica, gli estremi del provvedimento di autorizzazione della Banca d'Italia ed il numero di iscrizione all'Albo; sintesi delle attivita' effettivamente svolte; le funzioni aziendali affidate a terzi in outsourcing, la durata; la data di chiusura dell'esercizio sociale; il capitale sociale sottoscritto e versato; gli azionisti che, secondo le informazioni a disposizione della Societa', detengono una percentuale del capitale superiore al 5%; le persone fisiche o giuridiche che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla Societa' e la frazione di capitale detenuta che da' diritto al voto; le generalita', la carica ricoperta con relativa scadenza ed i dati concernenti la qualificazione e l'esperienza professionale dei componenti l'organo amministrativo, dando evidenza dei consiglieri c.d. "indipendenti" e delle altre eventuali cariche ricoperte presso societa' del gruppo di appartenenza del gestore; le generalita', le funzioni e la scadenza dalla carica dei componenti l'organo di controllo; le generalita' di chi ricopre funzioni direttive e gli incarichi svolti; le principali attivita' esercitate dai componenti gli organi amministrativi e dall'organo direttivo al di fuori della Societa', allorche' le stesse siano significative in relazione a quest'ultima; gli altri fondi/comparti gestiti.
Indicare se il gestore ha sede in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine del fondo. (eventuale)
Riportare la seguente avvertenza: «Il gestore provvede allo svolgimento della gestione del fondo comune/SICAV in conformita' al mandato gestorio conferito dagli investitori. Per maggiori dettagli in merito ai' doveri del gestore ed ai' diritti degli investitori si rinvia alle norme contenute nel Regolamento di gestione del fondo/Statuto della SICAV».
Riportare la seguente avvertenza: «Il gestore assicura la parita' di trattamento tra gli investitori e non adotta trattamenti preferenziali nei confronti degli stessi».
In relazione ai gestori di fondi/Sicav rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE, fornire indicazioni in merito alle modalita' di implementazione dei requisiti previsti dal Titolo II- Capitolo V, Sezione III, paragrafo 4 del Regolamento della Banca d'Italia.

2. IL DEPOSITARIO
Indicare denominazione e forma giuridica, sede legale ed amministrativa principale, se diversa, nonche' sede presso cui sono espletate le funzioni del depositario, nonche' le funzioni e responsabilita' dello stesso e i diritti degli investitori.

3. IL REVISORE LEGALE/LA SOCIETA' DI REVISIONE
Indicare denominazione e indirizzo, nonche' le funzioni e responsabilita' dello stesso e i diritti degli investitori.

4. GLI INTERMEDIARI DISTRIBUTORI
Indicare denominazione e forma giuridica degli intermediari distributori; sede legale ed amministrativa principale, se diversa (e' consentito il rimando ad apposito allegato).

5. IL FONDO/COMPARTO
Breve descrizione della natura giuridica e delle finalita' del fondo comune di investimento di tipo aperto/della Sicav.
Inserire le seguenti informazioni in ordine al fondo/comparto oggetto di illustrazione: la data di istituzione, gli estremi del provvedimento di autorizzazione della Banca d'Italia, la data di inizio di operativita'; le variazioni nella politica di investimento seguita e le eventuali sostituzioni effettuate, negli ultimi due anni, con riferimento ai soggetti incaricati della gestione; la data dell'ultima delibera consiliare o assembleare che e' intervenuta sul/lo regolamento di gestione del fondo/Statuto della Sicav e del relativo provvedimento di approvazione della Banca d'Italia; le generalita' e i dati concernenti la qualificazione ed esperienza professionale del soggetto, o dei componenti l'eventuale organo, che attende alle scelte effettive di investimento. Nel caso di delega delle funzioni di gestione o di risk management, indicare l'identita' del delegato e l'eventuale presenza di conflitti di interesse che possono derivare da tali deleghe.

6. MODIFICHE DELLA STRATEGIA E DELLA POLITICA DI INVESTIMENTO
Indicare le procedure in base alle quali il fondo/Sicav puo' cambiare la sua strategia o la politica di investimento o rinviare alla relativa norma contenuta nel Regolamento di Gestione del fondo/Statuto della Sicav.

7. INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA APPLICABILE
Indicare le principali implicazioni giuridiche del rapporto contrattuale stabilito ai fini dell'investimento, comprese le informazioni sulla giurisdizione, la legge applicabile e l'eventuale esistenza di strumenti giuridici che prevedano il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze sul territorio in cui e' stabilito il fondo comune d'investimento/Sicav.

8. ALTRI SOGGETTI
Indicare l'identita' di ogni altro prestatore di servizi diverso dal depositario o dal revisore. Indicare altresi' le funzioni e le responsabilita' di tali soggetti e i diritti degli investitori.
In relazione ai fondi comuni di investimento mobiliare/Sicav rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE indicare, l'identita' dei prime brokers, tutti gli accordi rilevanti conclusi con gli stessi e il modo in cui sono gestiti i conflitti di interesse derivanti dai citati accordi, nonche' le informazioni su qualsiasi trasferimento di responsabilita' all'eventuale intermediario principale (EVENTUALE). Specificare, altresi', se nel contratto con il depositario e' indicata la clausola relativa alla possibilita' di trasferire e riutilizzare le attivita' del fondo/Sicav, nonche' la possibilita' per il depositario di essere esonerato da responsabilita' conformemente a quanto previsto dall'articolo 49, comma 3 del TUF, e le modalita' con le quali verranno messe a disposizione degli investitori eventuali modifiche in relazione alla responsabilita' del depositario.

9. RISCHI GENERALI CONNESSI ALLA PARTECIPAZIONE AL FONDO/COMPARTO
Descrivere i rischi connessi in via generale alla partecipazione al fondo/comparto, evidenziando l'eventualita' di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione dell'investimento finanziario.
Indicare che l'andamento del valore delle quote/azioni del fondo/comparto puo' variare in relazione alla tipologia di strumenti finanziari e ai settori dell'investimento, nonche' ai relativi mercati di riferimento.
Indicare le modalita' di gestione del rischio di liquidita' del fondo/Sicav, inclusi i diritti di rimborso in circostanze normali e in circostanze eccezionali per i quali puo' essere fatto rinvio alla relativa norma contenuta nel Regolamento di Gestione del fondo/Statuto della Sicav. Nel caso di OICR aperti indicizzati indicare i seguenti fattori di rischio:
Rischio di investimento: specificare che non e' possibile garantire che l'obiettivo di investimento, ovvero la replica del parametro di riferimento prescelto, sia raggiunto ed illustrarne sinteticamente le ragioni. Nel caso di fondi/comparti indicizzati descrivere i fattori che possono influire sulla capacita' dei medesimi di replicare l'andamento degli indici (ad esempio, costi di transazione, componenti illiquide, reinvestimento dei dividendi).
Rischio parametro di riferimento: specificare che non esiste alcuna garanzia che il parametro di riferimento prescelto continui ad essere calcolato e pubblicato. Specificare che in tal caso esiste un diritto al rimborso dell'investitore. (eventuale).

10. PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA' OGGETTO DI INVESTIMENTO (PER I FONDI COMUNI/SICAV RIENTRANTI NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2011/61/UE)
Descrivere la procedura di valutazione del fondo/Sicav e della metodologia di determinazione del prezzo per la valutazione delle attivita' oggetto di investimento da parte dello stesso ivi comprese le attivita' difficili da valutare, o rinviare alla Relazione Annuale - Nota Integrativa del fondo/ della Sicav.

11. STRATEGIA PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI INERENTI AGLI STRUMENTI FINANZIARI (FACOLTATIVO)
Descrivere in forma sintetica la strategia adottata dal gestore per l'esercizio dei diritti di intervento e voto in assemblea inerenti agli strumenti finanziari oggetto d'investimento da parte degli OTCR, ai sensi di quanto disposto dall'art. 34, comma 1 del regolamento congiunto Consob-Banca d'Italia del 29 ottobre 2007.

12. BEST EXECUTION(FACOLTATIVO)
Descrivere la strategia di esecuzione e/o di trasmissione adottata dalla Societa' - in conformita' di quanto richiesto dalla normativa applicabile - al fine di ottenere il miglior risultato possibile allorche' esegue, ovvero trasmette a terze parti, ordini su strumenti finanziari per conto dei fondi/comparti gestiti

13. INCENTIVI (FACOLTATIVO)
Descrivere il contenuto degli accordi conclusi dalla Societa' di gestione/Sicav in materia di compensi, commissioni o prestazioni, avendo cura di precisare in modo comprensibile, completo ed accurato la natura - monetaria oppure non monetaria - e l'importo di tali compensi, commissioni o prestazioni non monetarie o, laddove tale importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo dello stesso.

14. RECLAMI (FACOLTATIVO)
Indicare le modalita' e dei tempi per la trattazione dei reclami, ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, comma 1, del regolamento congiunto Consob-Banca d'Italia del 29 ottobre 2007.

B) INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO

Indicare la denominazione del fondo/comparto, la data di istituzione ed il codice ISIN al portatore.
Indicare se il fondo/comparto e' di diritto italiano, specificando in tal caso se rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE o della Direttiva 2011/61/UE
Nel caso in cui il presente Prospetto sia relativo a OICR aperti per i quali si e' richiesta/si intende richiedere l'ammissione alle negoziazioni menzionare la generica qualita' dell'OICR ad essere scambiato in mercati di negoziazione. (eventuale)

15. TIPOLOGIA DI GESTIONE DEL FONDO/COMPARTO
a) Tipologia di gestione del fondo/comparto5 a) Tipologia di
gestione del fondo/comparto
Nel caso di fondi/comparti caratterizzati da un obiettivo di
rendimento o di protezione inserire la seguente avvertenza:
«Avvertenza: l'obiettivo di rendimento/protezione non costituisce
garanzia di rendimento minimo dell'investimento finanziario.»
(eventuale).
Per i fondi che si definiscono "fondi di mercato monetario" ai
sensi del regolamento della Banca d'Italia sulla gestione
collettiva del risparmio, specificare se si tratta di un "OICR di
mercato monetario a breve termine" o di un "OICR di mercato
monetario".
Nel caso di fondi/comparti indicizzati, precisare le modalita' di
replica dell'indice (ad esempio, replica fisica completa, replica
fisica "a campione" o sintetica).
b) valuta di denominazione.

--------
5 La tipologia di gestione deve essere espressa scegliendo una
delle seguenti alternative: market fund, absolute return fund, total
return fund, life cycle fund, structured fund.
16. PARAMETRO DI RIFERIMENTO (C.D. BENCHMARK)

Per i fondi/comparti per i quali la politica d'investimento implica il riferimento implicito o esplicito ad un benchmark indicare un parametro di riferimento coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del fondo/comparto medesimo. Indicare le fonti informative ove possono essere reperite le informazioni sulle caratteristiche nonche' sulle quotazioni del parametro di riferimento (indicazione del/degli index-ticker, del data-type e dell'Info-Provider).
Per i fondi/comparti indicizzati indicare l'indice ovvero gli indici che il portafoglio del fondo/comparto e' finalizzato a replicare o riprodurre, anche sinteticamente ovvero attraverso modifiche realizzate ricorrendo a strumenti finanziari derivati.
Qualora non sia stato indicato un benchmark, esplicitare in suo luogo una misura di volatilita' del fondo/comparto coerente con la misura di rischio espressa.

17. PERIODO MINIMO RACCOMANDATO
Indicare il periodo minimo raccomandato per la detenzione dell'investimento. (eventuale)
Se il periodo minimo e' un elemento essenziale della strategia di investimento, riportare la seguente avvertenza:
«Raccomandazione: questo fondo/comparto potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro [periodo di tempo»

18. PROFILO DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO/COMPARTO

a) Grado di rischio connesso all'investimento nel fondo/comparto
espresso tramite un indicatore sintetico calcolato secondo le
indicazioni comunitarie vigenti.
Illustrare il significato di tale indicatore precisando
sinteticamente le motivazioni per cui il fondo/comparto e' stato
classificato in una determinata classe di rischio.
Inserire le seguenti avvertenze: «i dati storici utilizzati per
calcolare l'indicatore sintetico potrebbero non costituire
un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio
dell'OICR» e «la categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe
non rimanere invariata, e quindi la classificazione dell'OICR
potrebbe cambiare nel tempo». Indicare che l'appartenenza alla
classe piu' bassa non garantisce un investimento esente da rischi;
b) per i fondi/comparti per i quali e' stato indicato un benchmark
specificare il grado di scostamento in termini di rischiosita'
rispetto al benchmark medesimo6 . Se il benchmark e' utilizzato
con obiettivo di replica, specificare tale circostanza indicando,
altresi', il livello di tracking error atteso in condizioni
normali di mercato
c) per i fondi/comparti strutturati evidenziare il meccanismo di
funzionamento della formula e di computo del pay-off del
fondo/comparto, nonche' rappresentare almeno tre possibili scenari
di rendimento potenziale secondo le disposizioni comunitarie
vigenti. Inserire la seguente avvertenza: «Gli scenari sono esempi
illustrativi del funzionamento della formula del fondo/comparto e
non rappresentano una previsione di cio' che potrebbe accadere;
Inoltre tali scenari potrebbero non avere la stessa probabilita'
di' realizzazione.»;
d) per i fondi/comparti feeder indicare se il profilo di rischio
del fondo differisce da quello dal fondo master e la ragione per
cui si verifica tale circostanza. Inserire una dichiarazione che
indichi che i rendimenti dell'investimento del fondo feeder sono
correlati a quelli dell'investimento del fondo master. In
alternativa, motivare, con riferimento alla politica di
investimento, perche' tale correlazione non sussiste.

--------
6 Il grado di scostamento della gestione rispetto al benchmark deve
essere espresso in termini descrittivi, scegliendo tra le seguenti
alternative: "contenuto", "significativo" e "rilevante".
19. POLITICA DI INVESTIMENTO E RISCHI SPECIFICI DEL FONDO/COMPARTO

A) Categoria del fondo/comparto;
B) Per i fondi/comparti diversi da quelli indicizzati e dai
fondi/comparti feeder riportare i seguenti elementi informativi:
i.1) principali tipologie di strumenti finanziari7 e valuta di
denominazione; precisare la possibilita' di investimento in
depositi bancari; indicare se il fondo/comparto investe in
quote/azioni di OICR e, in caso positivo, la rilevanza degli
investimenti in OICR istituiti o gestiti dalla Societa' di
gestione/Sicav e/o da societa' di gestione/Sicav del medesimo
gruppo di appartenenza; indicare gli Stati membri o gli enti locali
o gli organismi pubblici internazionali in cui si intende investire
piu' del 35% del patrimonio. Per i fondi/ Sicav rientranti
nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE indicare,
altresi', dove sono stabiliti gli OICR sottostanti.
i.2) aree geografiche/mercati di riferimento;
i.3) categorie di emittenti (specificare se trattasi di emittenti
governativi, sovranazionali, societari, c.d. corporate, altro) e/o
settori industriali, ove rilevanti;
i.4) specifici fattori di rischio ove rilevanti: investimenti in
titoli emessi da societa' a bassa capitalizzazione; investimenti in
titoli c.d. "strutturati"; durata media finanziaria (duration);
investimenti in titoli obbligazionari di emittenti esposti ad un
rischio di credito raggruppati sulla base di indicatori di mercato
investimenti in strumenti finanziari di emittenti dei cc.dd.
Emergenti; eventuali altri fattori di rischio;
i.5) possibilita' e finalita' delle operazioni in strumenti
finanziari derivati, nonche' l'incidenza dell'utilizzo degli
strumenti derivati sul profilo di rischio del fondo/comparto;
per i fondi / Sicav rientranti nell'ambito di applicazione della
direttiva 2009/65/CE, indicare altresi', il metodo utilizzato per
il calcolo dell'esposizione complessiva.
Per i fondi / Sicav rientranti nell'ambito di applicazione della
direttiva 2011/61/LTE, indicare le modalita' (utilizzo di
derivati/indebitamento) con le quali il fondo/Sicav si espone
tramite leva finanziaria, nonche' il livello massimo di leva
utilizzabile.
i.6) per i fondi/comparti garantiti illustrare sinteticamente,
anche attraverso esemplificazioni, il contenuto dello schema
contrattuale di funzionamento della garanzia, gli eventuali limiti
e condizioni per l'operativita' della garanzia medesima;
(eventuale)
i.7) tecnica di gestione:
- specificare gli eventuali elementi caratterizzanti il processo di
selezione degli strumenti finanziari in portafoglio;

--------
7 Occorre indicare la rilevanza degli investimenti ("principale",
"prevalente", "significativo", "contenuto", "residuale"). In linea
generale, il termine "principale" qualifica gli investimenti
superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo del
fondo/comparto; il termine "prevalente" gli investimenti compresi
tra il 50% e il 70%; il termine "significativo" gli investimenti
compresi tra il 30% e il 50%; il termine "contenuto" gli
investimenti compresi tra il 10% e il 30%; infine, il termine
"residuale" gli investimenti inferiori al controvalore al 10% del
totale dell'attivo del fondo/comparto. T termini di rilevanza
suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie
gestionali del fondo/comparto, posti i limiti definiti nel relativo
regolamento/Statuto. La suddetta scala di rilevanza deve essere
illustrata in apposita nota a pie' di pagina.
B.1) - per i fondi/comparti con un obiettivo di rendimento o di protezione illustrare le modalita' gestionali adottate, indicando tra l'altro:
1. in termini descrittivi e in modo chiaro e comprensibile, la regola di determinazione dell'obiettivo di rendimento/protezione; riportare, inoltre, la seguente avvertenza:
"Avvertenza: L'obiettivo di rendimento/protezione non costituisce garanzia di restituzione del capitale investito ne' di rendimento minimo dell'investimento finanziario";
2. le eventuali percentuali utilizzate nell'illustrazione di cui al punto precedente e la grandezza rispetto a cui le stesse vengono calcolate;
3. la tipologia del rischio di posizione che si intende proteggere o coprire, con specifica evidenza della componente collegata ad eventi straordinari; (eventuale)
4. le modalita' di protezione o copertura del rischio, se realizzate attraverso tecniche gestionali e, quindi, tese alla limitazione della probabilita' di conseguire una perdita finanziaria, e/o mediante un contratto accessorio e, quindi, volte alla minimizzazione di tale probabilita'; (eventuale)
5. il periodo di protezione o copertura e l'eventuale possibilita' di rinnovo della stessa al termine di tale periodo; (eventuale)
6. il periodo di sottoscrizione valido ai fini della copertura del rischio e la rilevanza del momento di sottoscrizione per la definizione del profilo di rischio-rendimento dell'investimento nelle quote/azioni del fondo/comparto; (eventuale)
7. le eventuali condizioni contrattuali di efficacia della protezione o copertura; (eventuale)
Inserire la seguente avvertenza:
«Le informazioni sulla politica gestionale concretamente posta in essere sono contenute nella relazione degli amministratori all'interno del rendiconto annuale/bilancio d'esercizio.»
C) Per i fondi/comparti indicizzati specificare che la politica di investimento consiste nella costituzione di un portafoglio finalizzato alla riproduzione, anche sintetica ovvero modificata attraverso l'utilizzo di derivati, di un indice o di indici. Specificare che il gestore rettifica la composizione del portafoglio in relazione ai cambiamenti che dovessero essere effettuati nella composizione dell'indice o degli indici, indicando, in particolare la frequenza di ribilanciamento ed i suoi effetti sui costi nell'ambito della strategia. Illustrare le implicazioni del metodo di replica prescelto in termini di esposizione all'indice sottostante e al rischio di controparte; indicare la denominazione ed il provider dell'indice o degli indici, specificando inoltre le modalita', la periodicita' di calcolo e le sue modalita' di diffusione; descrivere in forma tabellare l'indice o gli indici prescelti in termini di:
- per la componente azionaria: indicazione percentuale delle aree geografiche degli emittenti, avendo riguardo agli investimenti in paesi emergenti; composizione settoriale; primi dieci strumenti finanziari;
- per la componente obbligazionaria: durata media finanziaria (duration), indicazione percentuale delle aree geografiche degli emittenti, avendo riguardo agli investimenti in paesi emergenti; peso percentuale degli investimenti in titoli obbligazionari degli emittenti esposti ad un rischio di credito raggruppati sulla base di indicatori di mercato;
- per la componente derivativa: pay-off ed esemplificazione dell'impatto rispetto all'andamento dell'indice. (eventuale)
In luogo delle suddette informazioni relative alla composizione dell'indice o degli indici prescelti il prospetto puo' indicare un sito web dove e' pubblicata la composizione esatta dell'indice o degli indici.
C.1) Per i fondi/comparti indicizzati che hanno per obiettivo la replica o la riproduzione di indici con effetto leva descrivere la politica di leva, di come si ottiene la leva (ossia se e' al livello dell'indice o deriva dal modo in cui il fondo/comparto ottiene l'esposizione all'indice), il costo della leva (ove rilevante) ed i rischi associati a tale politica; una descrizione dell'impatto di un eventuale effetto leva inverso (ossia esposizione corta).
Precisare, altresi', che il risultato dell'investimento puo' differire significativamente rispetto al multiplo del rendimento o dell'inverso del rendimento dell'indice di riferimento sul medio-lungo periodo in considerazione dell'orizzonte temporale nel quale viene ribasato.
C.2) Per i fondi/comparti che hanno per obiettivo la riproduzione di indici e che sono garantiti illustrare sinteticamente, anche attraverso esemplificazioni, il contenuto dello schema contrattuale di funzionamento della garanzia, nonche' gli eventuali limiti e condizioni per l'operativita' della stessa. (eventuale).
D) Per i fondi/comparti di tipo feeder, indicare il fondo master, e con riferimento a quest'ultimo: dove e' stabilito e la relativa politica di investimento, nonche' l'investimento minimo percentuale (e, ove rilevante, quello massimo) previsto in detto fondo master.
E) Destinazione dei proventi. Specificare se il fondo/comparto e' ad accumulazione ovvero a distribuzione dei proventi e in quest'ultimo caso le eventuali agevolazioni previste per il caso di reinvestimento.
F) Nel caso in cui il fondo/comparto effettui operazioni di compravendita di titoli con patto di riacquisto (pronti contro termine), riporto, prestito titoli ed altre assimilabili deve essere fornita una descrizione particolareggiata:
- dei rischi connessi a tali attivita', tra cui il rischio di controparte e potenziali conflitti di interesse, e
- dell'impatto che avranno sul rendimento del fondo/comparto.
G) Nel caso in cui il fondo/comparto utilizzi swap a rendimento totale (cd. total return swap) o altri strumenti finanziari derivati con le stesse caratteristiche:
- fornire informazioni sulla strategia sottostante e la composizione del portafoglio o dell'indice di investimento;
- fornire informazioni sulla(e) controparte(i) delle operazioni;
descrivere il rischio di insolvenza della controparte e l'effetto sui rendimenti del fondo/comparto;
- precisare la misura in cui la controparte assume potere discrezionale sulla composizione o la gestione del portafoglio di investimento del fondo/comparto o sul sottostante degli strumenti finanziari derivati, chiarendo se e' necessaria l'approvazione della controparte in relazione a qualsiasi operazione del portafoglio di investimento del fondo/comparto medesimo.
H) Nel caso in cui l'OICVM utilizzi i maggiori limiti di diversificazione di cui all'articolo 53 della direttiva 2009/65/CE, fornire tale precisazione e descrivere altresi' le condizioni di mercato eccezionali che giustificano tale investimento.
I) Con riferimento alla gestione delle garanzie per le operazioni con strumenti finanziari derivati OTC e per le tecniche di gestione efficiente del portafoglio (cd. collateral) illustrare la politica in materia di garanzie, specificando le tipologie di garanzie consentite; il livello di garanzie necessario e la politica sugli scarti di garanzia; la politica di riutilizzo delle garanzie e i i rischi ad essa connessi (per i fondi /Sicav rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE l'informazione circa la politica di riutilizzo delle garanzie rileva solo nel caso di garanzie in contanti). Il fondo/SICAV che intende essere pienamente garantito in valori emessi o garantiti da uno Stato Membro deve darne indicazione. Deve, inoltre, individuare gli Stati Membri, gli enti locali o gli organismi pubblici internazionali che emettono o garantiscono valori che il fondo/SICAV e' in grado di accettare come garanzie per piu' del 20% del loro NAV.

20. CLASSI DI QUOTE/AZIONI (EVENTUALE)

Nel caso di OICR con pluralita' di classi, descrivere sinteticamente le caratteristiche distintive delle diverse classi rinviando per maggiori informazioni al/lo regolamento di gestione/Statuto. Per i relativi oneri rinviare alla Sez. C, par. 18.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)

21. ONERI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE E ONERI A CARICO DEL FONDO/COMPARTO

21.1. Oneri a carico del sottoscrittore
Indicare in forma tabellare l'entita' dei diversi oneri a carico del sottoscrittore (commissioni di sottoscrizione, di rimborso, di switch e spese per diritti fissi).
Nei casi di adesione al fondo/comparto tramite piano di accumulo, qualora l'applicazione delle commissioni di sottoscrizione non sia proporzionale al valore del singolo versamento, riportare la seguente avvertenza: «In caso di mancato completamento del piano di accumulo l'entita' delle commissioni di sottoscrizione potra' essere superiore a quella indicata nel presente Prospetto».
Indicare le facilitazioni commissionali previste (ad es. beneficio di accumulo, operazioni di passaggio tra fondi/comparti, beneficio di reinvestimento).
Ove l'offerta sia accompagnata da garanzie di terzi (ad es. di restituzione di una data percentuale del capitale investito, di rendimento minimo) specificare distintamente gli eventuali costi aggiuntivi per il sottoscrittore.

21.2 Oneri a carico del fondo/comparto
21.2.1 Oneri di gestione
Indicare in forma tabellare l'entita' delle commissioni di gestione (c.d. di base) e delle eventuali commissioni di incentivo (o di performance) esemplificando le modalita' di calcolo. Nell'ipotesi in cui il fondo/comparto investa almeno il 10% dell'attivo in quote/azioni di OICR indicare la misura massima delle commissioni di gestione applicabili dagli OICR sottostanti.
Con particolare riferimento ai fondi/comparti feeder esplicitare anche gli oneri addebitati al fondo master.
Qualora il fondo/comparto effettui operazioni di compravendita di titoli con patto di riacquisto, riporto, prestito titoli ed altre assimilabili, indicare la politica in materia di oneri e commissioni diretti e indiretti derivanti dalle menzionate tecniche di gestione efficiente del portafoglio, che possono essere detratti dal rendimento trasferito al fondo/comparto. Rinviare al rendiconto annuale per informazioni dettagliate sui ricavi derivanti dalle tecniche di gestione efficiente del portafoglio, sugli oneri e sulle commissioni diretti e indiretti sostenuti dal fondo/comparto
Specificare, inoltre, l'identita' del(i) soggetto(i) a cui vengono corrisposti gli oneri e le commissioni diretti e indiretti, nonche' se si tratta di soggetti collegati alla societa' di gestione del fondo/comparto o al depositai-io. In alternativa rinviare al rendiconto annuale per informazioni sull'identita' del(i) soggetto(i) a cui vengono corrisposti gli oneri e le commissioni diretti e indiretti, nonche' se si tratta di soggetti collegati alla societa' di gestione del fondo/comparto o al depositario

21.2.2 Commissione di collocamento
Per i fondi che prevedono commissioni di collocamento, in conformita' con la disciplina prevista dal regolamento della Banca d'Italia sulla gestione collettiva del risparmio, indicare, in forma tabellare, l'entita' di tali commissioni e delle commissioni di rimborso ad esse associate, esemplificandone le modalita' di calcolo.

21.2.3 Altri oneri
Indicare la misura massima degli oneri dovuti alla banca depositaria e la natura degli altri oneri a carico del fondo/comparto. Precisare che le commissioni di negoziazione non sono quantificabili a priori in quanto variabili. Ove l'offerta sia accompagnata da garanzie di terzi (ad es. di restituzione di una data percentuale del capitale investito) specificarne i relativi costi.
Specificare che le spese e i costi effettivi sostenuti dal fondo/comparto nell'ultimo anno sono indicati nella Parte II del Prospetto.

22. AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

Indicare sinteticamente se sono previste agevolazioni finanziarie connesse alla partecipazione al fondo/comparto precisandone la misura massima applicabile.

23. SERVIZI/PRODOTTI ABBINATI ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL FONDO/COMPARTO (EVENTUALE)

Inserire puntuale rinvio al documento illustrativo dei servizi/prodotti abbinati, disponibile su richiesta dell'investitore. Nel caso di abbinamento del fondo/comparto ad un c.d. conto di liquidita' e' sufficiente inserire puntuale rinvio alla relativa norma contenuta nel/lo regolamento di gestione del fondo/Statuto della Sicav.

24. REGIME FISCALE

Indicare in sintesi il regime di tassazione del fondo/comparto.

D) INFORMAZIONI SULLE MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE/RIMBORSO

25. MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE/AZIONI

Indicare gli elementi essenziali (ad es. importi minimi, valore unitario della quota/azione) delle modalita' di sottoscrizione del fondo/comparto rinviando al/lo regolamento di gestione/Statuto per la puntuale descrizione di tali modalita' e facendo espresso rinvio al Modulo di sottoscrizione come mezzo di adesione al fondo/comparto.
Descrivere la possibilita' di aderire all'offerta con modalita' equivalenti al modulo di sottoscrizione. (eventuale)

26. MODALITA' DI RIMBORSO DELLE QUOTE/AZIONI

Indicare sinteticamente il diritto del partecipante di ottenere il rimborso delle quote/azioni detenute e rinviare al/lo regolamento di gestione del fondo/Statuto della Sicav per la descrizione delle modalita' di richiesta, dei termini di valorizzazione e di effettuazione del rimborso. Rinviare alla Sez. C, par. 18.1 per gli eventuali oneri.

27. MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA SOTTOSCRIZIONE

Indicare l'eventuale facolta' per l'investitore, e la relativa tempistica, di effettuare disinvestimenti delle quote/azioni sottoscritte al fine del contestuale reinvestimento in altro fondo/comparto, specificando gli eventuali limiti al trasferimento e rimandando alla Sez. C, par. 18 per gli eventuali costi da sostenere.
Indicare, altresi', la possibilita' di effettuare investimenti successivi in fondi/comparti istituiti successivamente alla prima sottoscrizione previa consegna del KIID.
Evidenziare in grassetto, i casi in cui si applica la facolta' di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, del D.Lgs n. 58 del 24 febbraio 1998 (TUF), chiarendo che la sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni dei fondi/comparti commercializzati in Italia e riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al fondo/comparto oggetto della sottoscrizione.

28. PROCEDURE DI SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO E CONVERSIONE (C.D. SWITCH)

Nel caso di sottoscrizione/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza inserire quanto indicato nella Comunicazione Consob D1N/56016 del 21 luglio 2000, anche tenuto conto delle previsioni del D.Lgs n. 206 del 6 settembre 2005.
Indicare l'esistenza di procedure di controllo delle modalita' di sottoscrizione, di rimborso e di conversione per assicurare la tutela degli interessi dei partecipanti al fondo/comparto e scoraggiare pratiche abusive.
Rinviare al regolamento di gestione/statuto della Sicav con riguardo al contenuto della lettera di conferma dell'investimento/disinvestimento.

E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

29. VALORIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO

Indicare i termini di pubblicazione del valore unitario della quota/azione, con l'evidenza delle fonti ove e' possibile rilevare detto valore.
Per le ulteriori informazioni indicare puntuale riferimento alla relativa norma contenuta nel/lo regolamento di gestione del fondo/Statuto della Sicav.

30. INTERVENTO IN ASSEMBLEA (EVENTUALE)

Descrivere in sintesi il diritto riconosciuto al partecipante di intervenire e votare nelle assemblee della Sicav. Indicare le modalita' con cui il partecipante puo' esercitare tale diritto. Evidenziare infine le modalita' di pubblicazione dell'avviso di convocazione con l'elenco delle materie da trattare in assemblea.

31. INFORMATIVA AI PARTECIPANTI

Specificare che il gestore provvede ad inviare annualmente ai partecipanti le informazioni relative ai dati periodici di rischio-rendimento del fondo/comparto nonche' ai costi sostenuti dal fondo/comparto riportati nella Parte II del Prospetto e nel KIID o in alternativa tali informazioni possono essere inviate tramite mezzi elettronici laddove l'investitore abbia acconsentito preventivamente a tale forma di comunicazione.

32. ULTERIORE INFORMATIVA DISPONIBILE

Specificare che, nel caso in cui il regolamento del fondo/statuto non e' allegato al presente prospetto, gli investitori possono ottenere, a richiesta, l'invio di tale documento o l'indicazione del luogo in cui possono consultarlo.
Specificare che il prospetto, l'ultima versione del KI1D, l'ultimo rendiconto annuale e l'ultima relazione semestrale pubblicati sono forniti gratuitamente agli investitori che ne fanno richiesta. Tali documenti, unitamente al KIID, sono altresi' reperibili tramite il sito Internet della societa' di gestione/Sicav. Precisare che i documenti contabili dei fondi/comparti sono inoltre disponibili presso il depositario (ovvero il/i soggetto/i incaricato/i dei pagamenti).
Specificare che il partecipante puo' anche richiedere la situazione riassuntiva delle quote/azioni detenute, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Riportare gli eventuali oneri di spedizione in caso di invio a domicilio dei suddetti documenti e specificare le modalita' di richiesta, indicando i soggetti ai quali tale richiesta deve essere inoltrata ed i termini di invio degli stessi. Indicare gli indirizzi Internet del gestore.
Con particolare riferimento ai fondi/comparti feeder, esplicitare che la documentazione d'offerta e contabile relativa all'OICR master e' fornita su richiesta agli investitori. Precisare al riguardo, le modalita' di ottenimento di tale documentazione e la lingua in cui e' redatta.

***

Dichiarazione di responsabilita'
«Il gestore <inserire la denominazione del gestore> si assume la responsabilita' della veridicita' e della completezza delle informazioni contenute nel presente Prospetto, nonche' della loro coerenza e comprensibilita'.»
Il Rappresentante legale (Generalita' e firma autografa)

PARTE II DEL PROSPETTO - ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI DI
RISCHIO-RENDIMENTO E COSTI DEL/I FONDO/I OPPURE COMPARTO/I

Inserire le seguenti frasi:
«Data di deposito in Consob della Parte II.... »
«Data di validita' della Parte II: dal .... ».

DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO/COMPARTO

I dati periodici di rischio-rendimento devono essere aggiornati con
cadenza annuale e riferiti, in caso di molteplicita' di classi, a
ciascuna classe.
Illustrare con un grafico a barre il rendimento annuo del
fondo/comparto e del benchmark (ove applicabile) nel corso degli
ultimi dieci anni solari. Tale grafico e' predisposto secondo i
criteri stabiliti nelle disposizioni comunitarie vigenti8 .

--------
8 Nel caso in cui sia indicalo un benchmark, specificare che le
performance del fondo comparto sono al nello degli oneri fiscali
applicabili al Ibrido /compari° fino al 30/06/2011 e al lordo per il
periodo successivo.
Specificare che i dati di rendimento del fondo/comparto non includono i costi di sottoscrizione (ne' gli eventuali costi di rimborso) a carico dell'investitore, e che dal 1° luglio 2011 la tassazione e' a carico dell'investitore.
Inserire la seguente avvertenza:
«I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.»
Per i fondi di nuova istituzione specificare che, in ragione di
tale circostanza, non sono disponibili dati sui risultati passati.
Per i fondi che ancora non dispongono di dati sui risultati per un
anno solare completo, precisare che i dati non sono sufficienti a
fornire agli investitori un'indicazione utile per i risultati
ottenuti nel passato.
Nel caso in cui sia specificata nella Parte I del Prospetto,
riportare la misura di volatilita' ex-ante del fondo/comparto e una
coerente misura ex-post dell'ammontare di rischio sopportato nel
corso dell'ultimo anno solare.
Riportare altresi' i seguenti dati per ciascun fondo/comparto: a)
la data di inizio del collocamento delle quote/azioni; b) la valuta
delle quote/azioni; c) il patrimonio netto; ci) il valore della
quota/azione a fine periodo; e) il nominativo dell'eventuale
soggetto cui e' stata delegata la gestione. Indicare la controparte
dello swap a rendimento totale o di altri strumenti finanziari
derivati con le stesse caratteristiche utilizzati se tale
controparte ha potere discrezionale sulla composizione o la
gestione del portafoglio di investimento del fondo/comparto o sul
sottostante dello strumento finanziario derivato medesimo, in
coerenza con quanto indicato nella Parte I, paragrafo 16, lett. d).
Specificare, in forma tabellare, la quota-parte percepita in media
dai collocatori con riferimento ai costi di cui ai pan-. 18.1 e
18.2 della Parte I del Prospetto, relativamente all'ultimo anno
solare. In alternativa, e' consentito riportare un unico valore che
indichi la quota-parte percepita dai distributori con riferimento
all'intero flusso commissionale9 .
COSTI E SPESE SOSTENUTI DAL FONDO/COMPARTO
Indicare il dato delle spese correnti sostenute dal fondo/comparto
e delle spese prelevate a determinate condizioni specifiche dal
fondo/comparto calcolato secondo i criteri stabiliti dalle
disposizioni comunitarie vigenti10 . Si tiene conto del TER degli
OICR sottostanti nell'ipotesi in cui il fondo/comparto investa una
quota sostanziale del totale attivo in OICR.
Indicare che nella quantificazione degli oneri fornita non si tiene
conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio
del fondo/comparto11 Evidenziare, inoltre, che la quantificazione
degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente
sul sottoscrittore, da pagare al momento della sottoscrizione e del
rimborso (rinviare alla Parte I, Sez. C, par. 18.1).
Specificare che informazioni sui costi sostenuti dal fondo/comparto
nell'ultimo anno sono reperibili nella Nota Integrativa del
rendiconto del fondo/bilancio d'esercizio della Sicav.

--------
9 La quota parte retrocessa in media ai distributori deve essere
determinata sulla base delle rilevazioni, relative alle
commissioni/provvigioni attive e a quelle passive dell'ultimo
esercizio della societa' di gestione/Sicav.

--------
10 Ove tale indicazione non si basi su dati storici e sia computata
con metodi di stima secondo i criteri specificati nelle disposizioni
comunitarie vigenti, specificare tale evenienza.
PER I FONDI/SICAV RIENTRANTI NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2011/61/UE,
Indicare o rinviare alla specifica parte della relazione annuale:
• la percentuale di attivita' del fondo/Sicav oggetto di disposizioni speciali a causa della loro natura illiquida;
• il profilo di rischio assunto nell'anno e i sistemi di gestione del rischio utilizzati;
• l'importo totale della leva finanziaria utilizzata.
Precisare che le informazioni di natura quantitativa illustrano la situazione alla fine del periodo di riferimento.
GLOSSARIO DEI TERMINI TECNICI UTILIZZATI NEL PROSPETT012 GLOSSARIO
DEI TERMINI TECNICI UTILIZZATI NEL PROSPETT0
Benchmark: Portafoglio di strumenti finanziari tipicamente
determinato da soggetti terzi e valorizzato a valore di mercato,
adottato come parametro di riferimento oggettivo per la definizione
delle linee guida della politica di investimento di alcune
tipologie di fondi/comparti.
Capitale investito: Parte dell'importo versato che viene
effettivamente investita dal gestore in quote/azioni di
fondi/comparti. Esso e' determinato come differenza tra il Capitale
Nominale e le commissioni di sottoscrizione, nonche', ove presenti,
gli altri costi applicati al momento del versamento.
Capitale nominale: importo versato per la sottoscrizione di
quote/azioni di fondi/comparti.
Categoria: la categoria del fondo/comparto e' un attributo dello
stesso volto a fornire un'indicazione sintetica della sua politica
di investimento.
Classe: articolazione di un fondo/comparto in relazione alla
politica commissionale adottata e ad ulteriori caratteristiche
distintive.
Commissioni di gestione: Compensi pagati al gestore mediante
addebito diretto sul patrimonio del fondo/comparto per remunerare
l'attivita' di gestione in senso stretto. Sono calcolati
quotidianamente sul patrimonio netto del fondo/comparto e prelevati
ad intervalli piu' ampi (mensili, trimestrali, ecc.). In genere,
sono espressi su base annua.
Commissioni di incentivo (o di performance): Commissioni
riconosciute al gestore del fondo/comparto per aver raggiunto
determinati obiettivi di rendimento in un certo periodo di tempo.
In alternativa possono essere calcolate sull'incremento di valore
della quota/azione del fondo/comparto in un determinato intervallo
temporale. Nei fondi/comparti con gestione "a benchmark" sono
tipicamente calcolate in termini percentuali sulla differenza tra
il rendimento del fondo/comparto e quello del benchmark.
Commissioni di sottoscrizione: Commissioni pagate dall'investitore
a fronte dell'acquisto di quote/azioni di un fondo/comparto.
Comparto: strutturazione di un fondo ovvero di una Sicav in una
pluralita' di patrimoni autonomi caratterizzati da una diversa
politica di investimento e da un differente profilo di rischio.

--------
12 Le definizioni riportate nel presente Glossario rappresentano
una informativa minima e pertanto non devono essere considerate
esaustive. Tale Glossario potra' essere integrato con ulteriori
definizioni che il gestore riterra' necessarie, evitando eventuali
incoerenze con quelle gia' presenti nello schema che non possono
essere modificate.
Conversione (c .d. "Switch"): Operazione con cui il sottoscrittore effettua il disinvestimento di quote/azioni dei fondi/comparti sottoscritti e il contestuale reinvestimento del controvalore ricevuto in quote/azioni di altri fondi/comparti.
Depositario: Soggetto preposto alla custodia degli strumenti finanziari ad esso affidati e alla verifica della proprieta' nonche' alla tenuta delle registrazioni degli altri beni. Se non sono affidati a soggetti diversi, detiene altresi' le disponibilita' liquide degli OICR. 11 depositario, nell'esercizio delle proprie funzioni: a) accerta la legittimita' delle operazioni di vendita, emissione, riacquisto, rimborso e annullamento delle quote del fondo, nonche' la destinazione dei redditi dell'OICR; b) accerta la correttezza del calcolo del valore delle parti dell'OICR o, nel caso di OICVM italiani, su incarico del gestore, provvede esso stesso a tale calcolo; c) accerta che nelle operazioni relative all'OICR la controprestazione sia rimessa nei termini d'uso; d) esegue le istruzioni del gestore se non sono contrarie alla legge, al regolamento o alle prescrizioni degli organi di vigilanza; e) monitora i flussi di liquidita' dell'OICR, nel caso in cui la liquidita' non sia affidata al medesimo.
Destinazione dei proventi: Politica di destinazione dei proventi in relazione alla loro redistribuzione agli investitori ovvero alla loro accumulazione mediante reinvestimento nella gestione medesima.
Duration: scadenza media dei pagamenti di un titolo obbligazionario. Essa e' generalmente espressa in anni e corrisponde alla media ponderata delle date di corresponsione dei flussi di cassa (c.d. "cash flows") da parte del titolo, ove i pesi assegnati a ciascuna data sono pari al valore attuale dei flussi di cassa ad essa corrispondenti (le varie cedole e, per la data di scadenza, anche il capitale). E' una misura approssimativa della sensibilita' del prezzo di un titolo obbligazionario a variazioni nei tassi di interesse.
Exchange Traded Funds (ETF): Un OICR di cui almeno una categoria di quote o di azioni viene negoziata per tutto il giorno su almeno un mercato regolamentato oppure un sistema multilaterale di negoziazione con almeno un market maker che si adoperi per garantire che il valore di borsa delle sue quote o azioni non vari significativamente rispetto al suo valore complessivo netto (NAV) e, eventualmente, rispetto al suo NAV indicativo.
Fondo comune di investimento: Patrimonio autonomo suddiviso in quote di pertinenza di una pluralita' di sottoscrittori e gestito in monte.
Fondo aperto: Fondo comune di investimento caratterizzato dalla variabilita' del patrimonio gestito connessa al flusso delle domande di nuove sottoscrizioni e di rimborsi rispetto al numero di quote in circolazione. 1 partecipanti hanno il diritto di chiedere il rimborso delle quote o azioni a valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalita' e con la frequenza previste dal regolamento.
Fondo indicizzato: Fondo/comparto la cui strategia e' replicare o riprodurre l'andamento di un indice o di indici, per esempio attraverso la replica fisica o sintetica.
Gestore delegato: Intermediario abilitato a prestare servizi di gestione di patrimoni, il quale gestisce, anche parzialmente, il patrimonio di un OICR sulla base di una specifica delega ricevuta dalla Societa' di gestione del risparmio in ottemperanza ai criteri definiti nella delega stessa.
Replica sintetica di un indice: la modalita' di replica realizzata attraverso l'utilizzo di uno strumento derivato (tipicamente un total return swap).
Replica fisica di un indice: la modalita' di replica realizzata attraverso l'acquisto di tutti i titoli inclusi nell'indice in proporzione pari ai pesi che essi hanno nell'indice o attraverso l'acquisto di un campione di titoli scelto in modo da creare un portafoglio sufficientemente simile a quello dell'indice ma con un numero di componenti inferiore che ottimizza percio' i costi di transazione.
Modulo di sottoscrizione: Modulo sottoscritto dall'investitore con il quale egli aderisce al fondo/comparto - acquistando un certo numero delle sue quote/azioni - in base alle caratteristiche e alle condizioni indicate nel Modulo stesso.
Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR): i fondi comuni di investimento e le Sicav.
Periodo minimo raccomandato per la detenzione dell'investimento: orizzonte temporale minimo raccomandato.
Piano di accumulo (PAC): modalita' di sottoscrizione delle quote/azioni di un fondo/comparto mediante adesione ai piani di risparmio che consentono al sottoscrittore di ripartire nel tempo l'investimento nel fondo/comparto effettuando piu' versamenti successivi.
Piano di Investimento di Capitale (PIC): modalita' di investimento in fondi/comparti realizzata mediante un unico versamento
Prime broker: l'ente creditizio, l'impresa di investimento regolamentata o qualsiasi altro soggetto sottoposto a regolamentazione e vigilanza prudenziale che offra servizi di investimento a investitori professionali principalmente per finanziare o eseguire transazioni in strumenti finanziari in contropartita e che possa altresi' fornire altri servizi quali compensazione e regolamento delle operazioni, servizi di custodia, prestito titoli, tecnologia personalizzata e strutture di supporto operativo.
Quota: Unita' di misura di un fondo/comparto comune di investimento. Rappresenta la "quota parte" in cui e' suddiviso il patrimonio del fondo. Quando si sottoscrive un fondo si acquista un certo numero di quote (tutte aventi uguale valore unitario) ad un determinato prezzo.
Regolamento di gestione del fondo (o regolamento del fondo): Documento che completa le informazioni contenute nel Prospetto di un fondo/comparto. Il regolamento di un fondo/comparto deve essere approvato dalla Banca d'Italia e contiene l'insieme di norme che definiscono le modalita' di funzionamento di un fondo ed i compiti dei vari soggetti coinvolti, e regolano i rapporti con i sottoscrittori.
Societa' di gestione: Societa' autorizzata alla gestione collettiva del risparmio nonche' ad altre attivita' disciplinate dalla normativa vigente ed iscritta ad apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia ovvero la societa' di gestione armonizzata abilitata a prestare in Italia il servizio di gestione collettiva del risparmio e iscritta in un apposito elenco allegato all'albo tenuto dalla Banca d'Italia.
Societa' di investimento a capitale variabile (in breve Sicav): Societa' per azioni la cui costituzione e' subordinata alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia e il cui statuto prevede quale oggetto sociale esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto tramite offerta al pubblico delle proprie azioni. Puo' svolgere altre attivita' in conformita' a quanto previsto dalla normativa vigente. Le azioni rappresentano pertanto la quota-parte in cui e' suddiviso il patrimonio.
Statuto della Sicav: Documento che completa le informazioni contenute nel Prospetto. Lo Statuto della Sicav deve essere approvato dalla Banca d'Italia e contiene tra l'altro l'insieme di norme che definiscono le modalita' di funzionamento della Sicav ed i compiti dei vari soggetti coinvolti, e regolano i rapporti con i sottoscrittori.
Swap a rendimento totale (total return swap): Il Total Return Swap e' uno strumento finanziario derivato OTC (over the counter) in base alla quale un soggetto cede ad un altro soggetto il rischio e rendimento di un sottostante (reference assets), a fronte di un flusso che viene pagato a determinate scadenze. 11 flusso monetario periodico e' in genere collegato ad un indicatore di mercato sommato ad uno spread.
Tipologia di gestione di fondo/comparto: La tipologia di gestione del fondo/comparto dipende dalla politica di investimento che lo/la caratterizza. Essa si distingue tra cinque tipologie di gestione tra loro alternative: la tipologia di gestione "market fund' deve essere utilizzata per i fondi/comparti la cui politica di investimento e' legata al profilo di rischio-rendimento di un predefinito segmento del mercato dei capitali; le tipologie di gestione "absolute return", "total return" e "life cycle" devono essere utilizzate per fondi/comparti la cui politica di investimento presenta un'ampia liberta' di selezione degli strumenti finanziari e/o dei mercati, subordinatamente ad un obiettivo in termini di profilo di rischio ("absolute return") o di rendimento ("total return" e "life cycle"); la tipologia di gestione "structured fund' ("fondi strutturati") deve essere utilizzata per i fondi che forniscono agli investitori, a certe date prestabilite, rendimenti basati su un algoritmo e legati al rendimento, all'evoluzione del prezzo o ad altre condizioni di attivita' finanziarie, indici o portafogli di riferimento.
Tracking Error: La volatilita' della differenza tra il rendimento del fondo/comparto indicizzato e il rendimento dell'indice o degli indici replicati.
UCITS ETF: Un ETF armonizzato alla direttiva 2009/65/CE.
Valore del patrimonio netto: Il valore del patrimonio netto, anche definito NAV (Net Asset Value), rappresenta la valorizzazione di tutte le attivita' finanziarie oggetto di investimento da parte del fondo/comparto, al netto delle passivita' gravanti sullo stesso, ad una certa data di riferimento
Valore della quota/azione: Il valore unitario della quota/azione di un fondo/comparto, anche definito unit Net Asset Value (uNAV), e' determinato dividendo il valore del patrimonio netto del fondo/comparto (NAV) per il numero delle quote/azioni in circolazione alla data di riferimento della valorizzazione.
NAV indicativo: Una misura del valore infragiornaliero del NAV di un UCITS ETF in base alle informazioni piu' aggiornate. Il NAV indicativo non e' il valore al quale gli investitori sul mercato secondario acquistano e vendono le loro quote o azioni

APPENDICE

Informazioni che devono essere incluse nel prospetto dello schema 1 in caso di ammissione alle negoziazioni di quote/azioni di fondi comuni di investimento mobiliare/comparti di diritto italiano di tipo aperto rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva n. 2009/65/CE.

1. COPERTINA:

Sostituire la frase:
«Offerta al pubblico di quote/azioni del/la fondo comune di
investimento mobiliare/societa' di investimento a capitale
variabile <inserire la denominazione13 > di diritto italiano
armonizzato/non armonizzato alla Direttiva 2009/65/CE.», ovvero
«Offerta al pubblico di quote dei fondi comuni di investimento
mobiliare di diritto italiano armonizzati/non armonizzati alla
Direttiva 2009/65/CE appartenenti al Sistema <inserire la
denominazione del Sistema>.»
con la frase:
«Offerta al pubblico e ammissione alle negoziazioni di quote/azioni
del/la fondo comune di investimento mobiliare/societa' di
investimento a capitale variabile <inserire la denominazione> di
diritto italiano armonizzato/non armonizzato o comunitario non
armonizzato alla Direttiva 2009/65/CE o extracomunitario.», ovvero
«Offerta al pubblico e ammissione alle negoziazioni di quote dei
fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano
armonizzati/non armonizzati o comunitari non armonizzati alla
Direttiva 2009/65/CE o extracomunitari appartenenti al Sistema
<inserire la denominazione del Sistema>.»

--------
13 Nel caso di ETF armonizzati alla direttiva 2009/65/CE
specificare l'identificatore "UCITS ETF" ogni qualvolta e' richiesta
l'indicazione della sua denominazione. Gli ETF non armonizzati ed i
fondi quotati diversi dagli ETF non possono utilizzare
rispettivamente l'identificativo "UCITS ETF" e l'acronimo "ETF" o la
dicitura "Exchange Traded Fund".
2. PROSPETTO PARTE I

Riportare la seguente intestazione: "PARTE I DEL PROSPETTO Dl OFFERTA AL PUBBLICO E Dl AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI - CARATTERISTICHE DEL/I FONDO/I OPPURE DELLA SICAV E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE".

Di seguito al Paragrafo " il depositario", inserire il paragrafo "Gli Operatori che sostengono la liquidita'", riportando il seguente contenuto informativo: "Indicare gli operatori che sostengono la liquidita' e illustrarne il ruolo conformemente a quanto previsto dal regolamento del mercato di negoziazione."
Nella Sezione INFORMAZIONI GENERALI inserire, di seguito al paragrafo "Reclami", la sottosezione A.2 "INFORMAZIONI RELATIVE ALLA QUOTAZIONE", riportando i seguenti Paragrafi:
"Avvio DELLE NEGOZIAZIONI: Indicare il mercato di negoziazione e gli estremi del provvedimento con cui e' stata disposta la quotazione delle quote/azioni ed e' stata fissata la data di inizio delle negoziazioni, specificando tale data.
NEGOZIABILITA' DELLE QUOTE/AZIONI: Indicare sinteticamente le modalita' di negoziazione delle quote/azioni e gli obblighi informativi nei confronti del pubblico derivanti dalla quotazione. Indicare gli ulteriori mercati regolamentati presso cui le quote/azioni sono negoziate.
COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO: Nel caso di ETF specificare la politica relativa alla trasparenza del portafoglio e dove e' possibile reperire informazioni sulla composizione del portafoglio. Per gli OICR diversi dagli ETF l'informazione e' eventuale.
VALORE INDICATIVO DEL PATRIMONIO NETTO (INAV) Nel caso di ETF specificare che, durante lo svolgimento delle negoziazioni, la Societa' di gestione/Sicav/Societa' di gestione del mercato di negoziazione calcola in via continuativa (indicare l'intervallo temporale intercorrente tra due successivi calcoli) il valore indicativo del patrimonio netto (iNAV) al variare del corso dell'indice di riferimento. Indicare i codici dell'iNAV utilizzati da primari info-provider e, se del caso, dove e' pubblicato l'NAV. Illustrare, altresi' le modalita' di calcolo dell'iNAV e la relativa frequenza di calcolo.
DIVIDENDI Indicare la politica di distribuzione dei proventi dell'attivita' di gestione (accumulazione ovvero distribuzione). Nel caso di distribuzione dei proventi, inserire la seguente frase "L'entita' dei proventi dell'attivita' di gestione, la data di stacco e quella di pagamento dovranno essere comunicati alla societa' di gestione del mercato di negoziazione ai fini della diffusione al mercato; tra la data di comunicazione ed il giorno di negoziazione ex diritto deve intercorrere almeno un giorno di mercato aperto "
Nella Sezione "INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO"
Inserire le seguenti informazioni:
- la natura giuridica e le caratteristiche dell'OICR, menzionando la generica qualita' dell'OICR ad essere scambiato in mercati di negoziazione; nel caso di ETF gestito attivamente precisare questo aspetto, specificando altresi' come realizzera' la politica di investimento dichiarata nonche', se del caso, l'intenzione di sovraperformare un indice.
- illustrazione della distinzione tra sottoscrizione e rimborso delle quote/azioni direttamente attraverso la Societa' di gestione/Sicav e acquisto/vendita di quote/azioni nel mercato di negoziazione.
La Sezione "INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)" deve essere opportunamente adattata in relazione al fatto che il fondo/comparto e' ammesso alle negoziazioni. In particolare, specificare che nel caso di investimento/disinvestimento delle quote/azioni sul mercato di negoziazione gli intermediari applicano le commissioni di negoziazione.
Nel caso di ETF, specificare che e' possibile un ulteriore costo (a priori non quantificabile) dato dalla eventuale differenza tra prezzo di mercato e valore netto della quota/azione. Inserire la seguente avvertenza:
"Le operazioni di investimento/disinvestimento delle quote/azioni sul mercato di negoziazione possono comportare un esborso superiore al NAV corrente al momento dell'acquisto di quote/azioni e un rimborso inferiore al NAV corrente al momento della vendita delle stesse. Inoltre, tali operazioni sono realizzate con l'assistenza di un intermediario (ad esempio un broker), servizio che puo' comportare dei costi "
Inserire, di seguito alla Sezione "INFORMAZIONI SULLE MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE/RIMBORSO", la sezione denominata "INFORMAZIONI SULLE MODALITA' DI INVESTIMENTO/ DISINVESTIMENTO SUL MERCATO DI NEGOZIAZIONE E DI RIMBORSO", avente il seguente contenuto:
Inserire la seguente avvertenza:
"Le quote/azioni dell'OICR acquistate sul mercato secondario non possono di regola essere rimborsate a valere sul patrimonio dell'OICR salvo che non ricorrano le situazioni di seguito specificate".
Richiamare gli obblighi di attestazione degli ordini e delle operazioni eseguiti a carico dei medesimi previsti dalla normativa vigente.
Specificare le situazioni di mercato in presenza delle quali gli investitori che hanno acquistato quote/azioni sul mercato secondario devono poter chiedere il rimborso direttamente all'OICR nonche' la procedura che devono seguire cosi' come i potenziali costi connessi.
Nel caso di fondi/comparti indicizzati specificare se le sottoscrizioni possono essere effettuate mediante consegna dei titoli che compongono l'indice.(eventuale)
Inserire il paragrafo "MODALITA' DI RIMBORSO" riportando il seguente contenuto informativo:
"Nel caso di rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza inserire quanto indicato nella Comunicazione Consob DIN/56016 del 21 luglio 2000, anche tenuto conto delle previsioni normative vigenti. Indicare l'esistenza di procedure di controllo delle modalita' di rimborso per assicurare la tutela degli interessi dei partecipanti al fondo/comparto e scoraggiare pratiche abusive. Illustrare il contenuto della lettera di conferma del disinvestimento "
Espungere il Paragrafo "MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA SOTTOSCRIZIONE".
Espungere il Paragrafo "INFORMATIVA AI PARTECIPANTI".
Sostituire il paragrafo "ULTERIORE INFORMATIVA DISPONIBILE" con "Informativa per gli investitori" specificando che i seguenti documenti ed i successivi aggiornamenti sono disponibili sul sito internet della Societa' di gestione/Sicav e, limitatamente ai documenti di cui alle lettere a) e b), della societa' di gestione del mercato di negoziazione: a) il KIID, il Prospetto e il Prospetto di quotazione; b) il regolamento di gestione del fondo/Statuto della Sicav; c) gli ultimi documenti contabili redatti (rendiconto
annuale/bilancio d'esercizio e relazione semestrale, se
successiva); d) il documento di illustrazione dei servizi/prodotti abbinati alla
sottoscrizione del fondo/comparto; e) le altre tipologie di informazioni disponibili per l'investitore.
(eventuale)
Precisare che la documentazione di cui sopra e' disponibile anche presso la banca depositaria ovvero il/i soggetto/i incaricato/i dei pagamenti. Indicare la facolta', riconosciuta all'investitore, di richiedere l'invio, anche a domicilio, dei suddetti documenti. Riportare i relativi eventuali oneri di spedizione. Specificare le modalita' di richiesta, indicando i soggetti ai quali tale richiesta deve essere inoltrata e i termini di invio degli stessi. Specificare che le variazioni delle informazioni inerenti al KIID e al presente Prospetto ai sensi della normativa vigente sono comunicate mediante loro tempestiva pubblicazione sul sito internet della Societa' di gestione/Sicav e rese disponibili presso la societa' di gestione del mercato di negoziazione e la banca depositaria ovvero il/i soggetto/i incaricato/i dei pagamenti.
Specificare che la Societa' di gestione/Sicav provvede a pubblicare con le modalita' indicate al paragrafo "Valorizzazione dell'investimento", entro il mese di febbraio di ciascun anno, un avviso concernente l'avvenuto aggiornamento del prospetto e del KIID pubblicati. Indicare gli indirizzi internet della Societa' di gestione/Sicav e della societa' di gestione del mercato."

3. PROSPETTO - PARTE II

Riportare la seguente intestazione: "PARTE II DEL PROSPETTO DI OFFERTA AL PUBBLICO E DI AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI - ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO E COSTI DEL/I FONDO/I OPPURE COMPARTO/I"
In chiusura della sezione "DATI STORICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO/COMPARTO" indicare la data di inizio dell'ammissione alle negoziazioni delle quote/azioni del fondo/comparto ed il periodo previsto di durata dello stesso.

 
Allegato 2
SCHEMA 4

Documento per la quotazione di OICVM UE1

COPERTINA

Indicare in prima pagina la denominazione dell'offerente ed
inserire la seguente dizione; «Ammissione alle negoziazioni di
<inserire la denominazione>2 ».
Inserire, sempre in prima pagina, le seguenti frasi:
«Data di deposito3 in Consob della Copertina: ... .»
«Data di validita4 5 della Copertina: dal ... .»
«La pubblicazione del presente Documento non comporta alcun
giudizio della Consob sull'opportunita' dell'investimento proposto.
Il presente Documento e' parte integrante e necessaria del
Prospetto.»

***

DOCUMENTO PER LA QUOTAZIONE
Inserire, sempre in prima pagina, le seguenti frasi:
«Data di deposito 6 in Consob del Documento per la quotazione: ...

«Data di validita' 8 del Documento per la quotazione: dal ... .»

A) INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI

1. PREMESSA E DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OICR

--------
1 Tutte le pagine del presente documento devono essere redatte in
modo chiaro, sintetico c comprensibile per rendere agevole la
lettura (utilizzare un carattere di stampa non inferiore a 10 e
rispettare i formati del carattere contenuti nel presente schema).
Il formato della numerazione delle pagine dovra' riportare il numero
di pagina insieme al numero totale delle pagine che compongono il
documento (ad esempio: pagina 1 di 6, pagina 2 di 6, pagina 3 di 6,
...).

--------
2 Indicare la tipologia e la denominazione dell'OICR specificandone
altresi' la nazionalita'.

--------
3 Per la compilazione delle informazioni relative alla data di
deposito della documentazione d'offerta si rinvia alle istruzioni
operative indicate dalla Consob.

--------
4 Per la compilazione delle informazioni relative alla data di
validita' della documentazione d'offerta si rinvia alle istruzioni
operative indicate dalla Consob.

--------
5 Il termine iniziale di validita' del Documento per la quotazione
coincidera' con la data di inizio delle negoziazioni. In occasione
dell'aggiornamento del Documento per la quotazione il relativo
termine iniziale coincidera' con la data a decorrere dalla quale le
modifiche apportate diverranno operanti.

--------
6 Cfr. nota 3.

--------
7 Cfr. nota 4.

--------
8 Cfr. nota 5.
Illustrare sinteticamente la natura giuridica e le caratteristiche dell'OICR, menzionando la generica qualita' dell'OICR ad essere scambiato in mercati regolamentati.
Descrivere in maniera chiara e completa la strategia perseguita e le modalita' con cui tale strategia viene implementata.
In particolare, precisare se la strategia perseguita implica la replica inversa dell'andamento dell'indice di riferimento (short) o un'esposizione a leva (leva long o leva short) all'andamento dell'indice di riferimento. Indicare gli elementi essenziali dell'indice di riferimento.
Nel caso di un OICR indicizzato a leva (o short), precisare che il risultato dell'investimento puo' differire significativamente rispetto al multiplo dell'andamento (o all'inverso dell'andamento) dell'indice di riferimento, in considerazione dell'orizzonte temporale nel quale viene ribasato.
Indicare il nome completo dell'eventuale indice di riferimento, la tipologia (ad es. Price, Total Return, Net Total Return) e l'index provider.
In caso di OICR indicizzato, specificare le modalita' di replica - fisica o sintetica - dell'indice di riferimento.
Indicare il codice identificativo (c.d. ticker) per reperire informazioni presso i principali info-provider nonche' il/i sito/i Internet su cui e' possibile reperire dettagliate informazioni sull'indice di riferimento.

2. RISCHI

Informare dei rischi connessi in via generale all'investimento in OICR indicando i seguenti fattori di rischio:
Rischio di investimento:
In caso di OICR indicizzato: specificare che non e' possibile garantire che l'obiettivo di investimento, ovvero la replica dell'indice prescelto, sia raggiunto ed illustrarne sinteticamente le ragioni; aggiungere che il valore delle quote/azioni negoziate puo' non riflettere la performance dell'indice.
In caso di OICR non indicizzato: rinviare al KIID per informazioni su tali rischi.
Rischio connesso all'utilizzo della leva: (eventuale) specificare che i rischi derivanti dall'assunzione di una posizione munita di leva finanziaria sono maggiori rispetto a quelli correlati a una posizione senza leva finanziaria; la leva finanziaria amplifichera' ogni guadagno cosi' come amplifichera' ogni perdita.
Rischio indice: (solo per OICR indicizzati) specificare che non esiste alcuna garanzia che l'indice di riferimento continui ad essere calcolato e pubblicato. In tal caso specificare che esiste un diritto al rimborso dell'investitore.
Rischio di sospensione temporanea della valorizzazione delle quote/azioni: evidenziare che la societa' di gestione del risparmio (SGR)/Sicav puo' sospendere temporaneamente il calcolo del valore del patrimonio netto (NAV) della quota/azione, la vendita, la conversione ed il rimborso delle quote/azioni; specificare, inoltre, che l'insieme delle quote/azioni di un comparto puo' essere riacquistato dalla SGR/Sicav.
Rischio di liquidazione anticipata: indicare le ipotesi in relazione alle quali la Societa' di gestione/Sicav si riserva la facolta' di liquidare anticipatamente l' OICR.
Rischio di cambio: indicare - nel caso in cui la valuta di trattazione sul mercato regolamentato non corrisponda alla valuta dei titoli che compongono l'indice o il patrimonio dell'OICR- che l'investitore e' esposto alle variazioni del tasso di cambio tra la valuta del suddetto mercato e le valute dei titoli componenti l'indice o il patrimonio dell'OICR. (eventuale)

Rischio di controparte:
Per OICR indicizzati: evidenziare che nel caso in cui l'indice venga replicato tramite un contratto swap, esiste un rischio di controparte con riferimento al soggetto con cui lo swap e' concluso.
Indicare eventuali altri rischi specifici (rischio di tasso, rischio legato al paese di investimento). (eventuale)
Indicare che le quote/azioni dell'OICR possono essere acquistate sul mercato di negoziazione attraverso gli intermediari autorizzati.
Richiamare gli obblighi di attestazione degli ordini e delle operazioni eseguite previsti dalla normativa vigente.

3. AVVIO DELLE NEGOZIAZIONI

Indicare il mercato di negoziazione, gli estremi del provvedimento con cui e' stata disposta l'ammissione alle negoziazioni delle quote/azioni. La data di inizio delle negoziazioni verra' comunicata con successivo Avviso.

4. NEGOZIABILITA' DELLE QUOTE/AZIONI E INFORMAZIONI SULLE MODALITA' DI RIMBORSO

Indicare le modalita' di negoziazione delle quote/azioni e gli obblighi informativi nei confronti del pubblico derivanti dall'ammissione alle negoziazioni.
Indicare gli ulteriori mercati regolamentati presso cui le quote/azioni sono negoziate.
Inserire la seguente avvertenza:
"Le quote/azioni dell'OICR acquistate sul mercato secondario non possono di regola essere rimborsate a valere sul patrimonio dell'OICR salvo che non ricorrano le situazioni di seguito specificate".
Specificare le situazioni di mercato in presenza delle quali gli investitori che hanno acquistato quote/azioni sul mercato secondario devono poter chiedere il rimborso direttamente all'OICR nonche' la procedura che devono seguire cosi' come i potenziali costi connessi.

5. OPERAZIONI DI ACQUISTO/VENDITA MEDIANTE TECNICIIE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA (EVENTUALE)

Indicare sinteticamente le modalita' di utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza ai fini dell'acquisto/vendita delle quote/azioni.

6. OPERATORI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA'

Indicare i nominativi degli operatori a sostegno della liquidta' sul mercato di quotazione oggetto del presente documento illustrandone il ruolo conformemente a quanto previsto dalle norme di funzionamento del mercato di negoziazione.

7. VALORE INDICATIVO DEL PATRIMONIO NETTO (INAV)

Per gli ETF specificare che, durante lo svolgimento delle negoziazioni, la SGR/Sicav/la societa' di gestione di uno dei mercati di negoziazione calcola in via continuativa (indicare l'intervallo temporale intercorrente tra due successivi calcoli) il valore indicativo del patrimonio netto (iNAV) al variare del corso dell'indice di riferimento. Indicare i codici dell'iNAV utilizzati da primari infoprovider.

8. DIVIDENDI

Indicare la politica di distribuzione dei proventi dell'attivita' di gestione (accumulazione ovvero distribuzione). Inserire la seguente frase "L'entita' dei proventi dell'attivita' di gestione, la data di stacco e quella di pagamento dovranno essere comunicati alla societa' di gestione del mercato di negoziazione ai fini della diffusione al mercato; tra la data di comunicazione e il giorno di negoziazione ex diritto deve intercorrere almeno un giorno di mercato aperto."

B) INFORMAZIONI ECONOMICHE
9. ONERI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE A CARICO DELL'INVESTITORE E REGIME FISCALE

Evidenziare che le commissioni di gestione indicate dal KIID sono applicate in proporzione al periodo di detenzione delle quote/azioni. Specificare che nel caso di investimento/disinvestimento delle quote/azioni sul mercato di negoziazione, gli intermediari applicano le commissioni di negoziazione.
Nel caso di ETF, specificare che e' possibile un ulteriore costo (a priori non quantificabile) dato dalla eventuale differenza tra prezzo di mercato e valore indicativo netto della quota/azione nel medesimo istante.
Descrivere il regime fiscale vigente con riguardo alla partecipazione all'OICR ed il trattamento fiscale delle quote/azioni di partecipazione all'OICR in caso di donazione e successione.

C) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
10. VALORIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO

Indicare i termini di pubblicazione del valore unitario della quota/azione, con specificazione delle fonti sui quali detto valore e' pubblicato.
Per le ulteriori informazioni, indicare puntuale riferimento alla relativa norma contenuta nel regolamento di gestione/statuto dell'OICR.

11 . INFORMATIVA AGLI INVESTITORI

Specificare che i seguenti documenti ed i successivi aggiornamenti sono disponibili sul sito internet della SGR/Sicav e, limitatamente ai documenti di cui alle lettere a) e b), della societa' di gestione del mercato di negoziazione: a) il KIID e il prospetto/prospetto di ammissione alle negoziazioni; b) il documento per la quotazione; c) gli ultimi documenti contabili redatti.
Specificare che tali documenti sono disponibili anche presso il/i soggetto/i che cura/curano l'offerta in Italia.
Indicare la facolta', riconosciuta a chiunque sia interessato, di richiedere l'invio, anche a domicilio, dei suddetti documenti.
Riportare i relativi, eventuali, oneri di spedizione. Specificare le modalita' di richiesta, indicando i soggetti ai quali tale richiesta deve essere inoltrata ed i termini di invio degli stessi.
Specificare che la SGR/Sicav pubblica su almeno un quotidiano avente adeguata diffusione nazionale con indicazione della relativa data di riferimento, entro il mese di febbraio di ciascun anno, un avviso concernente l'avvenuto aggiornamento del prospetto e del KIID pubblicati.
Indicare gli indirizzi Internet della SGR/Sicav e della societa' di gestione del mercato di negoziazione.

 
Allegato 3
ALLEGATO 1-BIS
Informazioni da mettere a disposizione degli investitori prima
dell'investimento ai sensi dell'articolo 28
Il documento contenente le informazioni di seguito indicate, nonche' il relativo indice, sono allegati alla lettera di notifica di cui all'articolo 43, comma 3, del TUF: a) politica e strategia di investimento del FIA, con particolare
riferimento a: a. 1) i tipi di attivita' in cui il FIA puo' investire, le tecniche
che puo' utilizzare e tutti i rischi associati, ogni eventuale
limite all'investimento;
a.2) circostanze in cui il FIA puo' ricorrere alla leva finanziaria, i tipi e le fonti di leva finanziaria autorizzati e i rischi associati, ogni eventuale restrizione all'utilizzo della leva finanziaria
e tutte le disposizioni relative al riutilizzo di garanzie finanziarie e di attivita', nonche' il livello massimo di leva finanziaria che il gestore e' autorizzato ad utilizzare per conto del FIA;
a.3) nel caso di fondo feecler, una descrizione del fondo master, e con riferimento a quest'ultimo, dove e' stabilito e la relativa politica di investimento e nel caso di fondo di fondi informazioni in merito allo Stato dove sono domiciliati i fondi sottostanti. b) modalita' secondo le quali puo' essere modificata la strategia di
investimento o la politica di investimento del FIA, o entrambe; c) principali implicazioni giuridiche del rapporto contrattuale con
gli investitori, comprese le informazioni sulla giurisdizione, la
legge applicabile e l'eventuale esistenza di strumenti giuridici
che prevedano il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze
emesse sul territorio in cui e' stabilito il FIA; d) identita' del gestore, del depositarlo del FIA, del revisore e di
ogni altro prestatore di servizi Indicare altresi' le funzioni e
le responsabilita' di tali soggetti e i corrispondenti diritti
degli investitori in ipotesi di inadempimento; e) modalita' in cui il gestore soddisfa i requisiti relativi alla
copertura su potenziali rischi di responsabilita' professionale
derivanti dalle attivita' che lo stesso esercita; i) funzioni essenziali eventualmente affidate a terzi in outsourcing,
identita' del soggetto delegato e eventuali conflitti di interesse
che possono derivare da tali deleghe; g) procedura di valutazione del FIA e metodologia di determinazione
del prezzo per la valutazione delle attivita' oggetto di
investimento da parte dello stesso ivi comprese le attivita'
difficili da valutare; h) descrizione della gestione del rischio di liquidita' del FIA,
inclusi i diritti di rimborso in circostanze normali e in
circostanze eccezionali; i) oneri a carico del sottoscrittore e a carico del fondo con
indicazione dell'importo massimo; j) in ipotesi di trattamento preferenziale, il tipo di investitori
beneficiari e, ove pertinente, gli eventuali legami giuridici e
economici tra questi ultimi e il FIA o il gestore, k) indicazione sulle modalita' di accesso alla piu' recente relazione
annuale; J modalita' di sottoscrizione e rimborso delle quote o azioni; m) NAV del FIA piu' recente disponibile o l'ultimo prezzo formatosi
su un mercato regolamentato o piattaforma di scambio organizzata; n) rendimento storico del FIA ove disponibile; o) identita' del prime brokers e accordi rilevanti conclusi con gli
stessi e modalita' di gestione dei relativi conflitti di
interesse, nonche' informazioni su qualsiasi trasferimento di
responsabilita' all'eventuale intermediario principale.
Specificare, altresi', se nel contratto con il depositario e'
prevista la possibilita' di trasferire e riutilizzare le attivita'
del FIA ovvero e' pattuito un eventuale esonero da responsabilita'
ai sensi dell'articolo 49, comma 3 del TUF; nonche' le modalita'
con le quali verranno messe a disposizione degli investitori
eventuali modifiche in relazione alla responsabilita' del medesimo
depositario; p) modalita' e tempistica di divulgazione delle informazioni di cui
all'articolo 23, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2011/61/UE.

 
Art. 2
Modifiche al regolamento adottato con delibera n. 16190 del 29
ottobre 2007, concernente la disciplina degli intermediari
1. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli intermediari, adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni, e' modificato come segue:
a) nel Libro II, Parte III, nel comma 5, dell'art. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
nella lettera a) dopo la parola «SGR,» e' inserita la parola «SICAF,»;
nella lettera b), la parola «armonizzate» e' sostituita dalle parole «UE e GEFIA UE»;
b) nel Libro III, Parte I, nella lettera b) del comma 1 dell'art. 26, le parole «le societa' di gestione del risparmio autorizzate anche alla prestazione del servizio di gestione di portafogli e del servizio di consulenza in materia di investimenti e le societa' di gestione armonizzate che prestano in Italia, mediante stabilimento di succursale, il servizio di gestione di portafogli e il servizio di consulenza in materia di investimenti,» sono sostituite dalle parole «le societa' di gestione del risparmio autorizzate anche alla prestazione del servizio di gestione di portafogli, del servizio di consulenza in materia di investimenti e del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, le societa' di gestione UE che prestano in Italia, mediante stabilimento di succursale, il servizio di gestione di portafogli e il servizio di consulenza in materia di investimenti, i GEFIA UE con succursale in Italia, che prestano il servizio di gestione di portafogli, il servizio di consulenza in materia di investimenti e il servizio di ricezione e trasmissione di ordini,»;
c) nel Libro III, Parte II, Titolo I, Capo I, nel comma 1 dell'art. 33, la parola «delle» e' sostituita dalla parola «alle»;
d) nel Libro III, Parte II, Titolo I, Capo II, nell'alinea del comma 1 dell'art. 38, la parola «art. » e' sostituita dalla parola «articolo»;
e) nel Libro IV, Parte I, l'art. 64 e' modificato come segue:
nel comma 1, le lettere a), c) e d) sono soppresse;
nel comma 1, alla lettera b), le parole «, nn. 1), 2) e 3)» sono soppresse;
nel comma 1, dopo la lettera b), sono inserite le seguenti lettere:
«b-bis) "regolamento (UE) n. 231/2013": il regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione del 19 dicembre 2012;
b-ter) "gestori": la societa' di gestione del risparmio, la SICAV e la SICAF che gestiscono direttamente i propri patrimoni;
b-quater) "soggetti rilevanti": i soggetti definiti dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, del Testo Unico.»;
dopo il comma 1, e' inserito il seguente comma:
«1-bis. Ove non diversamente specificato, ai fini del presente libro valgono le definizioni contenute nel Testo Unico.»;
f) nel Libro IV, Parte II, Titolo I, l'art. 65 e' modificato come segue:
nell'alinea del comma 1, le parole «le societa' di gestione del risparmio e le SICAV» sono sostituite dalle parole «i gestori»;
nel comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente lettera: «c) acquisiscono una conoscenza e una comprensione adeguata delle condizioni di liquidabilita' degli strumenti finanziari, dei beni e degli altri valori in cui e' possibile investire il patrimonio gestito, anche sulla base di sistemi di valutazione corretti, trasparenti e adeguati;»;
nel comma 1, la lettera e) e' soppressa;
dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi:
«1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera d), i gestori, limitatamente alla gestione di FIA italiani riservati, possono operare un trattamento di favore nei termini previsti dal regolamento o dai documenti costitutivi del FIA.
1-ter. I gestori applicano, altresi', gli articoli 17, paragrafo 2 e 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 231/2013.»;
g) nel Libro IV, Parte II, Titolo I, l'art. 66 e' modificato come segue:
l'alinea del comma 1 e' sostituita dalla seguente: «I gestori applicano l'art. 18, paragrafi 1, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 231/2013. Limitatamente alla gestione di OICVM, i gestori, per ciascun OICVM gestito:»;
nel comma 1, la lettera d) e' soppressa;
nel comma 2, le parole «Le societa' di gestione del risparmio e le SICAV» sono sostituite dalle parole «I gestori»;
h) nel Libro IV, Parte II, Titolo I, l'art. 67 e' abrogato;
i) nel Libro IV, Parte II, Titolo II, Capo I, l'art. 68 e' modificato come segue:
il comma 1 e' sostituito dal seguente comma: «1. Nell'esecuzione degli ordini su strumenti finanziari, ai gestori si applica l'art. 27, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) n. 231/2013.»;
i commi 2 e 3 sono abrogati;
nel comma 3-bis, le parole «Nel caso» sono sostituite dalle parole «Limitatamente alla gestione di OICVM, nel caso»;
il comma 4 e' sostituito dal seguente comma: «4. Limitatamente alla gestione di OICVM, le societa' di gestione del risparmio e le SICAV rendono disponibili agli investitori informazioni appropriate circa la strategia di esecuzione degli ordini adottata ai sensi del comma 1 e su ogni modifica rilevante della stessa. Tali soggetti forniscono informazioni appropriate agli investitori circa la strategia di esecuzione degli ordini adottata ai sensi del comma 1.»;
j) nel Libro IV, Parte II, Titolo II, Capo I, l'art. 69 e' modificato come segue:
il comma 1 e' sostituito dal seguente comma: «1. Nella verifica e aggiornamento delle misure e della strategia di esecuzione, i gestori applicano l'art. 27, paragrafi 4, 5 e 6, del regolamento (UE) n. 231/2013.»;
i commi 2 e 2-bis sono abrogati;
k) nel Libro IV, Parte II, Titolo II, Capo II, l'art. 70 e' modificato come segue:
il comma 1 e' sostituito dal seguente comma: «1. Nella prestazione del servizio di gestione collettiva i gestori applicano l'art. 28, paragrafi 1, 2, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 231/2013.»;
i commi 2, 3, 4, 5 e 5-bis sono abrogati;
l) nel Libro IV, Parte II, Titolo III, l'art. 71 e' modificato come segue:
il comma 1 e' sostituito dal seguente comma: «1. Nella gestione degli ordini i gestori applicano l'art. 25 del regolamento (UE) n. 231/2013.»;
i commi 2, 3 e 4 sono abrogati;
m) nel Libro IV, Parte II, Titolo III, l'art. 72 e' modificato come segue:
il comma 1 e' sostituito dal seguente comma: «1. Nell'aggregazione e assegnazione degli ordini, i gestori applicano l'art. 29 del regolamento (UE) n. 231/2013.»;
i commi 2, 2-bis e 2-ter sono abrogati;
n) nel Libro IV, Parte II, Titolo IV, l'art. 73 e' sostituto dal seguente articolo:
«Art. 73 (Incentivi riguardanti gli OICR). - 1. Ai gestori si applica l'art. 24 del regolamento (UE) n. 231/2013 in materia di incentivi.
2. Ai gestori di OICVM si applica il comma 1, limitatamente alle attivita' di gestione e amministrazione degli OICVM medesimi.»;
o) nel Libro IV, Parte II, Titolo V, l'art. 74 e' sostituito dal seguente articolo:
«Art. 74 (Informazioni sulle operazioni eseguite). - 1. I gestori adempiono agli obblighi di informativa sull'esecuzione degli ordini di sottoscrizione e di rimborso nei confronti di un investitore previsti dall'art. 26, paragrafi 1, 2 e 4, del regolamento (UE) n. 231/2013. Limitatamente alla gestione di OICVM, nel caso in cui le societa' di gestione e la SICAV ricevano la conferma dell'esecuzione da un terzo, essa deve essere fornita all'investitore al piu' tardi il primo giorno lavorativo successivo al ricevimento della conferma dal terzo.
2. I gestori applicano l'art. 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 231/2013. In caso di gestione di OICVM, la conferma di esecuzione dell'ordine contiene, altresi', le ulteriori informazioni seguenti:
a) la data e l'orario di ricezione dei mezzi di pagamento;
b) la natura dell'ordine (sottoscrizione, rimborso);
c) il numero delle quote o azioni dell'OICR attribuite;
d) il valore unitario al quale le quote o le azioni sono state sottoscritte o rimborsate e il giorno cui tale valore si riferisce;
e) la somma totale delle commissioni e delle spese applicate e, qualora l'investitore lo richieda, la scomposizione di tali commissioni e spese in singole voci;
f) le responsabilita' dell'investitore in relazione al regolamento dell'operazione, compreso il termine per il pagamento o la consegna, nonche' i dettagli del conto rilevanti, qualora tali responsabilita' e dettagli non siano stati notificati in precedenza all'investitore.
3. Nel caso di ordini che vengano eseguiti periodicamente per conto di un investitore, limitatamente alla gestione di OICVM, le societa' di gestione del risparmio e le SICAV, in alternativa a quanto previsto dall'art. 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 231/2013, possono fornire all'investitore, almeno ogni sei mesi, le informazioni di cui al comma 2.»;
p) nel Libro IV, Parte II, Titolo V, nel comma 1 dell'art. 76 le parole «Le societa' di gestione del risparmio e le SICAV» sono sostituite dalle parole «I gestori»;
q) nel Libro IV, Parte II, Titolo V, l'art. 76-bis e' modificato come segue:
il comma 1 e' sostituito dal seguente comma: «1. Ai gestori che procedono alla commercializzazione di quote o azioni di OICR propri si applicano gli articoli 26, 27, 28, 29, comma 1, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 44 e 49, commi 1, 3 e 5, del presente regolamento.»;
il comma 2 e' sostituito dal seguente comma: «2. Alla commercializzazione di quote o azioni di OICVM propri da parte di societa' di gestione del risparmio e di SICAV si applica l'art. 52.»;
r) nel Libro IV, Parte II, Titolo V, l'art. 76-ter e' sostituito dal seguente articolo:
«Art. 76-ter (Societa' di gestione UE e GEFIA UE con succursale in Italia). - 1. Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano altresi' alle societa' di gestione UE e ai GEFIA UE i quali prestano in Italia, mediante stabilimento di succursale, il servizio di gestione collettiva del risparmio.»;
s) nel Libro V, Parte I, l'art. 78 e' modificato come segue:
nel comma 1, le parole «armonizzate, le SICAV» sono sostituite dalle parole «UE, le SICAV, le SICAF, i GEFIA UE»;
il comma 2 e' sostituito dal seguente comma: «2. Nell'attivita' di offerta fuori sede di quote o azioni di OICR, le societa' di gestione del risparmio, le societa' di gestione UE, le SICAV, le SICAF e i GEFIA UE si attengono ai limiti e alle previsioni di cui agli articoli 76-bis e 77.»;
t) nel Libro V, Parte II, l'art. 79 e' modificato come segue:
nel comma 3 le parole «Le societa' di gestione del risparmio e le SICAV» sono sostituite dalle parole «Le societa' di gestione del risparmio, le societa' di gestione UE, le SICAV, le SICAF e i GEFIA UE» e le parole «nei limiti di cui all'articolo» sono sostituite dalle parole «in conformita' a quanto previsto dagli articoli 76-bis e»;
il comma 4 e' abrogato;
nel comma 5 la parola «armonizzate» e' sostituita dalle parole «UE, i GEFIA UE»;
u) nel Libro V, Parte II, il comma 2 dell'art. 81 e' abrogato.
 
Art. 3
Disposizioni finali

1. La presente delibera e' pubblicata nel Bollettino della Consob e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La delibera e le annesse disposizioni regolamentari entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e si applicano a decorrere dalla data di efficacia delle disposizioni contenute nel regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, attuativo dell'art. 39 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Roma, 8 gennaio 2015

Il Presidente: Vegas
 
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