Gazzetta n. 64 del 18 marzo 2015 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 2015, n. 28
Disposizioni in materia di non punibilita' per particolare tenuita' del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 28 aprile 2014, n. 67, recante deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio nonche' disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili, in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera m);
Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante approvazione del testo definitivo del codice penale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 1° dicembre 2014;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2015;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche al codice penale

1. Dopo l'articolo 131 del codice penale, le denominazioni del Titolo V e del Capo I sono sostituite dalle seguenti:

«Titolo V
Della non punibilita' per particolare tenuita' del fatto. Della
modificazione, applicazione ed esecuzione della pena

Capo I

Della non punibilita' per particolare tenuita' del fatto. Della
modificazione e applicazione della pena».

2. Prima dell'articolo 132 e' inserito il seguente:
«Art. 131-bis. - (Esclusione della punibilita' per particolare tenuita' del fatto). Nei reati per i quali e' prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilita' e' esclusa quando, per le modalita' della condotta e per l'esiguita' del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa e' di particolare tenuita' e il comportamento risulta non abituale.
L'offesa non puo' essere ritenuta di particolare tenuita', ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudelta', anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'eta' della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.
Il comportamento e' abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso piu' reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuita', nonche' nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.
Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69.
La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuita' del danno o del pericolo come circostanza attenuante.».

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«Art. 14. - (Decreti legislativi) 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, lettera
m) della legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in
materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del
sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di
sospensione del procedimento con messa alla prova e nei
confronti degli irreperibili):
«Art. 1. - (Delega al Governo in materia di pene
detentive non carcerarie). 1. Il Governo e' delegato ad
adottare uno o piu' decreti legislativi per la riforma del
sistema delle pene, con le modalita' e nei termini previsti
dai commi 2 e 3 e nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
dalla lettera a) alla lettera l) (Omissis).
m) escludere la punibilita' di condotte sanzionate
con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non
superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la
particolare tenuita' dell'offesa e la non abitualita' del
comportamento, senza pregiudizio per l'esercizio
dell'azione civile per il risarcimento del danno e
adeguando la relativa normativa processuale penale;
(Omissis).».
 
Art. 2
Modifiche al codice di procedura penale

1. All'articolo 411 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «condizione di procedibilita'» sono inserite le seguenti: «, che la persona sottoposta alle indagini non e' punibile ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale per particolare tenuita' del fatto»;
b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Se l'archiviazione e' richiesta per particolare tenuita' del fatto, il pubblico ministero deve darne avviso alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, precisando che, nel termine di dieci giorni, possono prendere visione degli atti e presentare opposizione in cui indicare, a pena di inammissibilita', le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta. Il giudice, se l'opposizione non e' inammissibile, procede ai sensi dell'articolo 409, comma 2, e, dopo avere sentito le parti, se accoglie la richiesta, provvede con ordinanza. In mancanza di opposizione, o quando questa e' inammissibile, il giudice procede senza formalita' e, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato. Nei casi in cui non accoglie la richiesta il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, eventualmente provvedendo ai sensi dell'articolo 409, commi 4 e 5.».

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 411 del codice di
procedura penale, come modificato dal presente decreto:
«Art. 411. (Altri casi di archiviazione). - 1. Le
disposizioni degli articoli 408, 409 e 410 si applicano
anche quando risulta che manca una condizione di
procedibilita' , che la persona sottoposta alle indagini
non e' punibile ai sensi dell'articolo 131-bis del codice
penale per particolare tenuita' del fatto, che il reato e'
estinto o che il fatto non e' previsto dalla legge come
reato.
1-bis. Se l'archiviazione e' richiesta per particolare
tenuita' del fatto, il pubblico ministero deve darne avviso
alla persona sottoposta alle indagini e alla persona
offesa, precisando che, nel termine di dieci giorni,
possono prendere visione degli atti e presentare
opposizione in cui indicare, a pena di inammissibilita', le
ragioni del dissenso rispetto alla richiesta. Il giudice,
se l'opposizione non e' inammissibile, procede ai sensi
dell'articolo 409, comma 2, e, dopo avere sentito le parti,
se accoglie la richiesta, provvede con ordinanza. In
mancanza di opposizione, o quando questa e' inammissibile,
il giudice procede senza formalita' e, se accoglie la
richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato. Nei
casi in cui non accoglie la richiesta il giudice
restituisce gli atti al pubblico ministero, eventualmente
provvedendo ai sensi dell'articolo 409, commi 4 e 5.».
 
Art. 3
Disposizioni di coordinamento processuale

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 dell'articolo 469 e' aggiunto il seguente: «1-bis. La sentenza di non doversi procedere e' pronunciata anche quando l'imputato non e' punibile ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale, previa audizione in camera di consiglio anche della persona offesa, se compare.»;
b) dopo l'articolo 651 e' aggiunto il seguente: «651-bis. Efficacia della sentenza di proscioglimento per particolare tenuita' del fatto nel giudizio civile o amministrativo di danno. - 1. La sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuita' del fatto in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceita' penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale.
2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuita' del fatto a norma dell'articolo 442, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato.».

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 469 del codice di
procedura penale, come modificato dal presente decreto:
«Art. 469. (Proscioglimento prima del dibattimento).
- 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 129 comma 2, se
l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve
essere proseguita ovvero se il reato e' estinto e se per
accertarlo non e' necessario procedere al dibattimento, il
giudice, in camera di consiglio, sentiti il pubblico
ministero e l'imputato e se questi non si oppongono,
pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere
enunciandone la causa nel dispositivo.
1-bis. La sentenza di non doversi procedere e'
pronunciata anche quando l'imputato non e' punibile ai
sensi dell'articolo 131-bis del codice penale, previa
audizione in camera di consiglio anche della persona
offesa, se compare.».
 
Art. 4
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi
carichi pendenti

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, lettera f), dopo le parole: «misura di sicurezza» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' quelli che hanno dichiarato la non punibilita' ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale.»;
b) all'articolo 5, comma 2, dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
«d-bis) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilita' ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale, trascorsi dieci anni dalla pronuncia;»;
c) all'articolo 24, comma 1, dopo la lettera f) e' inserita la seguente:
«f-bis) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilita' ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale, quando la relativa iscrizione non e' stata eliminata;»;
d) all'articolo 25, comma 1, dopo la lettera f) e' inserita la seguente:
«f-bis) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilita' ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale, quando la relativa iscrizione non e' stata eliminata;».

Note all'art. 4:
- Si riportano gli articoli 3, 5, 24 e 25 del decreto
del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi
carichi pendenti - Testo A), come modificati dal presente
decreto:
«Art. 3. (Provvedimenti iscrivibili) (art. 686 c.p.;
art. 194 att. c.p.p.; artt. 4 e 14, R.D. n. 778/1931; art.
24, parte del sesto comma, R.D.L. 1404/1934 , convertito,
con modificazioni, L. n. 835/1935; art. 58-bis, L. n.
354/1975; art. 73, L. n. 689/1981). - 1. Nel casellario
giudiziale si iscrivono per estratto:
a) i provvedimenti giudiziari penali di condanna
definitivi, anche pronunciati da autorita' giudiziarie
straniere se riconosciuti ai sensi degli articoli 730 e
seguenti, del codice di procedura penale, salvo quelli
concernenti contravvenzioni per le quali la legge ammette
la definizione in via amministrativa, o l'oblazione
limitatamente alle ipotesi di cui all'articolo 162, del
codice penale, sempre che per quelli esclusi non sia stata
concessa la sospensione condizionale della pena;
b) i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti
le pene, compresa la sospensione condizionale e la non
menzione, le misure di sicurezza personali e patrimoniali,
gli effetti penali della condanna, l'amnistia, l'indulto,
la grazia, la dichiarazione di abitualita', di
professionalita' nel reato, di tendenza a delinquere;
c) i provvedimenti giudiziari concernenti le pene
accessorie;
d) i provvedimenti giudiziari concernenti le misure
alternative alla detenzione;
e) i provvedimenti giudiziari concernenti la
liberazione condizionale;
f) i provvedimenti giudiziari definitivi che hanno
prosciolto l'imputato o dichiarato non luogo a procedere
per difetto di imputabilita', o disposto una misura di
sicurezza, nonche' quelli che hanno dichiarato la non
punibilita' ai sensi dell'articolo 131-bis del codice
penale;
g) i provvedimenti giudiziari definitivi di condanna
alle sanzioni sostitutive e i provvedimenti di conversione
di cui all' articolo 66 , terzo comma e all' articolo 108,
terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
h) i provvedimenti giudiziari del pubblico ministero
previsti dagli articoli 656, comma 5, 657 e 663, del codice
di procedura penale;
i) i provvedimenti giudiziari di conversione delle
pene pecuniarie;
i-bis) l'ordinanza che ai sensi dell'articolo
464-quater del codice di procedura penale dispone la
sospensione del procedimento con messa alla prova;
i-ter) i provvedimenti con cui il giudice dispone la
sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo
420-quater del codice di procedura penale;
l) i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti
le misure di prevenzione della sorveglianza speciale
semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;
m) i provvedimenti giudiziari concernenti la
riabilitazione;
n) i provvedimenti giudiziari di riabilitazione, di
cui all' articolo 15, della legge 3 agosto 1988, n. 327;
o) i provvedimenti giudiziari di riabilitazione
speciale relativi ai minori, di cui all' articolo 24, del
regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 , convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835 , e
successive modificazioni;
p) i provvedimenti giudiziari definitivi di
interdizione e inabilitazione e quelli di revoca, nonche' i
decreti che istituiscono, modificano o revocano
l'amministrazione di sostegno;
q);
r) i provvedimenti giudiziari relativi all'espulsione
a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla
detenzione, ai sensi dell' articolo 16, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , come sostituito dall'
art. 15, della legge 30 luglio 2002, n. 189;
s) i provvedimenti amministrativi di espulsione e i
provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso i
primi, ai sensi dell' articolo 13, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286 , come modificato dall' art. 12,
della legge 30 luglio 2002, n. 189;
t) i provvedimenti di correzione, a norma di legge,
dei provvedimenti gia' iscritti;
u) qualsiasi altro provvedimento che concerne a norma
di legge i provvedimenti gia' iscritti, come individuato
con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'
articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ,
su proposta del Ministro della giustizia.».
«Art. 5. (Eliminazione delle iscrizioni) (art. 687
c.p.p; art. 36, primo c., lett. a), R.D. n. 778/1931 ; art.
15 D.P.R. n. 448/1988 ; artt. 46 e 63 c. 2, D.Lgs. n.
274/2000). - 1. Le iscrizioni nel casellario giudiziale
sono eliminate al compimento dell'ottantesimo anno di eta'
o per morte della persona alla quale si riferiscono.
2. Sono, inoltre, eliminate le iscrizioni relative:
a) ai provvedimenti giudiziari revocati a seguito di
revisione, o a norma dell'articolo 673, del codice di
procedura penale;
b) ai provvedimenti giudiziari dichiarati mancanti o
non esecutivi o dei quali e' stata sospesa l'esecuzione o
disposta la restituzione nel termine, ai sensi
dell'articolo 670, del codice di procedura penale;
c) ai provvedimenti giudiziari di proscioglimento o
di non luogo a procedere per difetto di imputabilita',
trascorsi dieci anni in caso di delitto o tre anni in caso
di contravvenzione dal giorno in cui il provvedimento e'
divenuto irrevocabile o, nel caso di non luogo a procedere,
dal giorno in cui e' scaduto il termine per l'impugnazione;
d) ai provvedimenti giudiziari di condanna per
contravvenzioni per le quali e' stata inflitta la pena
dell'ammenda, salvo che sia stato concesso alcuno dei
benefici di cui agli articoli 163 e 175 del codice penale,
trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena e' stata
eseguita ovvero si e' in altro modo estinta;
d-bis) ai provvedimenti giudiziari che hanno
dichiarato la non punibilita' ai sensi dell'articolo
131-bis del codice penale, trascorsi dieci anni dalla
pronuncia;
e) ai provvedimenti giudiziari di proscioglimento per
difetto di imputabilita' emessi dal giudice di pace,
trascorsi tre anni dal giorno in cui il provvedimento e'
divenuto irrevocabile;
f) ai provvedimenti giudiziari di proscioglimento per
difetto di imputabilita' relativi ai reati di competenza
del giudice di pace, emessi da un giudice diverso,
limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati,
trascorsi tre anni dal giorno in cui il provvedimento e'
divenuto irrevocabile;
g) ai provvedimenti giudiziari di condanna emessi dal
giudice di pace, trascorsi cinque anni dal giorno in cui la
sanzione e' stata eseguita se e' stata inflitta la pena
pecuniaria, o dieci anni se e' stata inflitta una pena
diversa, se nei periodi indicati non e' stato commesso un
ulteriore reato;
h) ai provvedimenti giudiziari di condanna relativi
ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un
giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti
questi reati, trascorsi cinque anni dal giorno in cui la
sanzione e' stata eseguita se e' stata inflitta la pena
pecuniaria, o dieci anni se e' stata inflitta una pena
diversa, se nei periodi indicati non e' stato commesso un
ulteriore reato;
i);
l) ai provvedimenti amministrativi di espulsione,
quando sono annullati con provvedimento giudiziario o
amministrativo definitivo;
l-bis) ai provvedimenti con cui il giudice dispone la
sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo
420-quater del codice di procedura penale, quando il
provvedimento e' revocato.
3. Se sono state applicate misure di sicurezza, i
termini previsti dal comma 2 decorrono dalla data della
revoca della misura di sicurezza e, se questa e' stata
applicata o sostituita con provvedimento giudiziario di
esecuzione, e' eliminata anche l'iscrizione relativa a
quest'ultimo.
4. Le iscrizioni di provvedimenti giudiziari relativi a
minori di eta' sono eliminate al compimento del
diciottesimo anno di eta' della persona cui si riferiscono,
eccetto quelle relative al perdono giudiziale, che sono
eliminate al compimento del ventunesimo anno, ed eccetto
quelle relative ai provvedimenti di condanna a pena
detentiva, anche se condizionalmente sospesa.».
«Art. 24. (Certificato generale del casellario
giudiziale richiesto dall'interessato) (art. 689 c.p.p.;
art. 194, c. 2, att. c.p.p.; artt. 45 e 63, c. 2, D.Lgs. n.
274/2000 ; art. 24, settimo comma, R.D.L. n. 1404/1934 ,
convertito, con modificazioni, dalla L. n. 835/1935). - 1.
Nel certificato generale sono riportate le iscrizioni
esistenti nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle
relative:
a) alle condanne delle quali e' stato ordinato che
non si faccia menzione nel certificato a norma
dell'articolo 175, del codice penale, purche' il beneficio
non sia stato revocato;
b) alle condanne per contravvenzioni punibili con la
sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma
dell'articolo 167, primo comma, del codice penale;
c) alle condanne per i reati per i quali si e'
verificata la causa speciale di estinzione prevista
dall'articolo 556 del codice penale;
d) alle condanne in relazione alle quali e' stata
definitivamente applicata l'amnistia e a quelle per le
quali e' stata dichiarata la riabilitazione, senza che
questa sia stata in seguito revocata;
e) ai provvedimenti previsti dall'articolo 445, del
codice di procedura penale e ai decreti penali;
f) alle condanne per fatti che la legge ha cessato di
considerare come reati, quando la relativa iscrizione non
e' stata eliminata;
f-bis) ai provvedimenti giudiziari che hanno
dichiarato la non punibilita' ai sensi dell'articolo
131-bis del codice penale, quando la relativa iscrizione
non e' stata eliminata;
g) ai provvedimenti riguardanti misure di sicurezza
conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a
procedere, quando le misure sono state revocate;
h) ai provvedimenti che riguardano l'applicazione
delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale
semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;
i) ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di
pace;
l) ai provvedimenti giudiziari relativi ai reati di
competenza del giudice di pace emessi da un giudice
diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi
reati;
m) ai provvedimenti di interdizione, di
inabilitazione e relativi all'amministrazione di sostegno,
quando esse sono state revocate;
n).
2. Se e' stata dichiarata la riabilitazione speciale ai
sensi dell' articolo 24, del regio decreto-legge 20 luglio
1934, n. 1404 , convertito, con modificazioni, dalla legge
27 maggio 1935, n. 835 e successive modificazioni, non e'
riportata alcuna iscrizione relativa al minore.».
«Art. 25. - (Certificato penale del casellario
giudiziale richiesto dall'interessato) (art. 689 c.p.p.;
art. 194, c. 2, att. c.p.p.; artt. 45 e 63, c. 2, D.Lgs. n.
274/2000 ; art. 24, settimo comma, R.D.L. n. 1404/1934 ,
convertito, con modificazioni, dalla L. n. 835/1935). 1.
Nel certificato penale sono riportate le iscrizioni
esistenti nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle
relative:
a) alle condanne delle quali e' stato ordinato che
non si faccia menzione nel certificato a norma
dell'articolo 175 del codice penale, purche' il beneficio
non sia stato revocato;
b) alle condanne per contravvenzioni punibili con la
sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma
dell'articolo 167, primo comma, del codice penale;
c) alle condanne per i reati per i quali si e'
verificata la causa speciale di estinzione prevista
dall'articolo 556, del codice penale;
d) alle condanne in relazione alle quali e' stata
definitivamente applicata l'amnistia e a quelle per le
quali e' stata dichiarata la riabilitazione, senza che
questa sia stata in seguito revocata;
e) ai provvedimenti previsti dall'articolo 445 del
codice di procedura penale e ai decreti penali;
f) alle condanne per fatti che la legge ha cessato di
considerare come reati, quando la relativa iscrizione non
e' stata eliminata;
f-bis) ai provvedimenti giudiziari che hanno
dichiarato la non punibilita' ai sensi dell'articolo
131-bis del codice penale, quando la relativa iscrizione
non e' stata eliminata;
g) ai provvedimenti riguardanti misure di sicurezza
conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a
procedere, quando le misure sono state revocate;
h) ai provvedimenti che riguardano l'applicazione
delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale
semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;
i) ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di
pace;
l) ai provvedimenti giudiziari relativi ai reati di
competenza del giudice di pace emessi da un giudice
diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi
reati;
m) ai provvedimenti giudiziari definitivi di
interdizione e inabilitazione e quelli di revoca, nonche'
ai decreti che istituiscono, modificano o revocano
l'amministrazione di sostegno;
n);
o) ai provvedimenti amministrativi di espulsione e ai
provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso i
primi, ai sensi dell' articolo 13, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286 , come modificato dall' art. 12,
della legge 30 luglio 2002, n. 189 .
2. Se e' stata dichiarata la riabilitazione speciale ai
sensi dell' articolo 24 del regio decreto-legge 20 luglio
1934, n. 1404 , convertito, con modificazioni, dalla legge
27 maggio 1935, n. 835 e successive modificazioni, non e'
riportata alcuna iscrizione relativa al minore.».
 
Art. 5
Disposizioni finanziarie

1. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, valutate in 474.400 euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede con quota parte delle minori spese derivanti dal medesimo articolo 1, pari a 513.342 euro a decorrere dall'anno 2015.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 16 marzo 2015

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Orlando, Ministro della giustizia

Padoan, Ministro dell'economia e delle
finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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