Gazzetta n. 62 del 16 marzo 2015 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 30 gennaio 2015 |
Programma per il recupero ai fini abitativi degli immobili confiscati alla criminalita'. |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»; Visto, in particolare, l'art. 11, comma 1, del citato decreto-legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che dispone l'approvazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del CIPE e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di un Piano nazionale di edilizia abitativa al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona umana; Visto il comma 12 del richiamato art. 11 che dispone che per l'attuazione degli interventi facenti parte del Piano nazionale di edilizia abitativa e' istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale confluiscono le risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1154, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di cui all'art. 3, comma 108, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nonche' di cui agli articoli 21, 21-bis, e 41 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009, registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 agosto 2009, n. 191, con il quale e' stato approvato il «Piano nazionale di edilizia abitativa» di cui all'art. 11 del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Considerato che il predetto Piano nazionale di edilizia abitativa si prefigge in primo luogo l'obbiettivo di incrementare la disponibilita' di alloggi da destinare ad edilizia sociale con risorse dello Stato, delle regioni, delle provincie autonome, degli enti locali e di altri enti pubblici; Visto in particolare l'art. 1, comma 1, lettera e) del citato Piano nazionale di edilizia abitativa che prevede come linea la realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale sociale; Considerato che in attuazione dell'art. 11, comma 12 del citato decreto-legge n. 112/2008 e' stato istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il capitolo n. 7440 denominato «Fondo per l'attuazione del Piano nazionale di edilizia abitativa»; Considerato che sulle disponibilita' del citato «Fondo per l'attuazione del Piano nazionale di edilizia abitativa» risultano non ancora destinate risorse per complessivi euro 7.092.109,00 di cui 3.669.232,00 come residui di stanziamento provenienti dall'esercizio finanziario 2013 ed euro 3.422.877,00 come competenza esercizio finanziario 2014; Ravvisata l'opportunita' di attuare una iniziativa tesa a favorire l'utilizzo ai fini abitativi degli immobili confiscati alla criminalita' organizzata con una dotazione finanziaria complessiva di euro 18.094.353,00; Visto l'art. 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' l'art. 110 del medesimo, istitutivo dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata; Sentita l'Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata; Visto il parere favorevole reso dal Ministero dell'interno espresso con nota in data 15 aprile 2014 prot. 11001/119/6(1);
Decreta:
Art. 1 Programma per il recupero ai fini abitativi degli immobili confiscati alla criminalita'
1. Al fine di incrementare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica da destinare alle categorie sociali piu' svantaggiate e prioritariamente ai soggetti nei cui confronti e' stato emesso provvedimento esecutivo di rilascio il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la condizione abitativa promuove un programma innovativo di recupero degli immobili confiscati alla criminalita' da conferire, ai sensi dell'art. 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, in proprieta' ai comuni nel cui territorio i citati immobili ricadono. 2. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata individua gli immobili confiscati da destinare alla finalita' di cui al comma 1 prioritariamente tra quelli che ricadono nei comuni capoluoghi di regione e, in mancanza di immobili ritenuti idonei dalle competenti amministrazioni comunali, nei comuni a tensione abitativa di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003 e, ricevuta dall'ente locale la valutazione in ordine ai costi di adeguamento ai fini abitativi ovvero dal Provveditorato interregionale alle opere pubbliche competente per territorio, procede al conferimento degli immobili ai sensi delle norme che disciplinano l'attivita' dell'Agenzia dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che procede ai sensi del successivo comma 6 sino alla concorrenza delle disponibilita' finanziarie di cui all'art. 2 del presente decreto. 3. Gli immobili recuperati ai sensi del presente decreto sono destinati alle categorie sociali piu' svantaggiate e prioritariamente ai soggetti nei cui confronti e' stato emesso provvedimento esecutivo di rilascio. 4. L'elenco e le caratteristiche degli immobili destinati al programma di cui al presente decreto e lo stato di avanzamento dei conferimenti agli enti locali e delle assegnazioni degli alloggi agli aventi diritto e' pubblicato sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 5. Le attivita' relative alla progettazione, all'affidamento e alla gestione dei lavori sono svolte da ciascun ente locale direttamente ovvero avvalendosi dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche competenti per territorio ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 6. Le risorse necessarie per l'adeguamento ai fini abitativi degli immobili confiscati, fino ad euro 7.092.109,00 per l'anno 2014, ad euro 3.488.806,00 per l'anno 2015, ad euro 3.671.139,00 per l'anno 2016 e ad euro 3.842.299,00 per l'anno 2017, sono trasferite ai comuni interessati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la condizione abitativa. |
| Art. 2 Copertura finanziaria
1. Il programma di cui all'art. 1 del presente decreto e' finanziato, al lordo di eventuali riduzioni ed accantonamenti, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 fino alla concorrenza di euro 18.094.353,00 a valere sulle risorse del Fondo per l'attuazione del Piano nazionale di edilizia abitativa di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009 sul capitolo 7440 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo la ripartizione riportata nel precedente art. 1. Roma, 30 gennaio 2015
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lupi
Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2015 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 972 |
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