Gazzetta n. 62 del 16 marzo 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 24 febbraio 2015
Approvazione del regolamento di esecuzione e organizzazione dell'Area marina protetta denominata «Cinque Terre».


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;
Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche;
Vista l'intesa stipulata il 14 luglio 2005 fra il governo, le regioni, le province autonome e le autonomie locali ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2005;
Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il nuovo codice della nautica da diporto;
Visto l'art. 3, comma 339, della legge 21 dicembre 2007, n. 244, con il quale e' stata modificata la composizione della Commissione di riserva di cui all'art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e all'art. 2, comma 16, della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
Visto il decreto del Presidente del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione e, in particolare, l'art. 6, comma 1, lettera a), che attribuisce alla Direzione generale per la protezione della natura e del mare le funzioni in materia di aree protette terrestri, montane e marine;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 luglio 2011 di aggiornamento dell'area marina protetta "Cinque Terre", che sostituisce integralmente il decreto ministeriale del 9 novembre 2004 di istituzione dell'area marina protetta e contestualmente conferma la gestione dell'area marina protetta all'Ente Parco nazionale delle Cinque Terre, come previsto dall'articolo I, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, istitutivo del Parco nazionale delle Cinque Terre;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 189 del 20 luglio 2011, recante la disciplina delle attivita' consentite nell'area marina protetta "Cinque Terre";
Vista la proposta di Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta "Cinque Terre" trasmessa, con nota prot. 3512-P/1 del 7 maggio 2013, dall'Ente Parco nazionale delle Cinque Terre;
Vista la nota prot. 8331/PNM del 29 aprile 2014 con la quale lo schema di Regolamento, integrato e modificato sulla base degli esiti dell'istruttoria tecnica svolta congiuntamente con l'Ente Parco nazionale delle Cinque Terre, e' stato trasmesso allo stesso Ente Parco per il parere della Commissione di riserva;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. 70 del 5 marzo 2013, con il quale e' stata costituita la Commissione di riserva dell'area marina protetta "Cinque Terre" nella composizione stabilita dal citato art. 3, comma 339, della legge 21 dicembre 2007, n. 244;
Visto il parere obbligatorio e non vincolante espresso dalla Commissione di riserva nella seduta del 16 giugno 2014 sulla proposta di Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta "Cinque Terre";
Vista la delibera n. 97 del 22 dicembre 2014 del Presidente dell'Ente Parco nazionale delle Cinque Terre con la quale si approva e si trasmette con nota prot. 293-P/1 lo schema di Regolamento integrato e modificato secondo le indicazioni del Ministero dell'ambiente e della Commissione di riserva;
Visto il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 82 del 25 novembre 2014, ai sensi del comma 10 dell'art. 9 della legge n. 394 del 1991, come modificato dall'art. 1 comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 13 del 16 aprile 2013;
Visto l'art. 28, ultimo comma, della legge 31 dicembre 1992, n. 979, cosi' come sostituito dall'art. 2, comma 12, della legge 8 luglio 1986, n. 349, in base al quale il Regolamento di esecuzione e organizzazione e' approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Ritenuto di procedere all'approvazione del Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta "Cinque Terre", formulato e adottato dall'Ente parco nazionale delle Cinque Terre, in qualita' di ente gestore;

Decreta:

E' approvato il Regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta "Cinque Terre", allegato al presente decreto per formarne parte integrante.
Roma, 24 febbraio 2015

Il Ministro: Galletti
 
Allegato

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E ORGANIZZAZIONE
DELL'AREA MARINA PROTETTA "CINQUE TERRE"
(ex art. 28, comma 5, legge 31 dicembre 1982, n. 979)
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
Oggetto

1. Il presente Regolamento di esecuzione stabilisce la disciplina di organizzazione dell'area marina protetta "Cinque Terre", nonche' la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attivita' consentite all'interno dell'area marina protetta medesima, come delimitata ai sensi dell'art. 4 del decreto di aggiornamento del 20 luglio 2011 e nel rispetto della zonazione e della disciplina generale delle attivita' consentite di cui al regolamento recante la disciplina della attivita' consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta "Cinque Terre" approvato con il decreto n. 189 del 20 luglio 2011.
2. Le disposizioni del presente Regolamento, congiuntamente a quanto stabilito dall'art. 2 del D.M. 17 ottobre 2007 che stabilisce le misure di conservazione per le Zone Speciali di Conservazione (ZSC), costituiscono le misure di conservazione per il Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT1344270 "Fondali Punta Mesco - Riomaggiore" e per la designanda ZSC, ricadenti all'interno del territorio dell'area marina protetta.

Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento di esecuzione si intende:
a) «accesso», l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'area marina protetta delle unita' navali al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove e' consentito l'ancoraggio;
b) «acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;
c) «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unita' navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;
d) «assetto dislocante»: navigazione entro la velocita' critica dell'unita' navale, con una rilevante parte di scafo sommersa rispetto alla superficie del mare;
e) «balneazione», l'attivita' esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che puo' essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzari e guanti e che puo' comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;
f) «campi ormeggio», detti anche campi boe, aree adibite alla sosta delle unita' da diporto, attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione;
g) «centri di immersione», le imprese o associazioni che operano nel settore turistico-ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento con personale adibito allo scopo;
h) «imbarcazione», qualsiasi unita' da diporto, con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
i) «guida subacquea», il soggetto in possesso del corrispondente brevetto che, a scopo turistico e ricreativo, assiste professionalmente l'istruttore subacqueo nell'addestramente di singoli o gruppi e accompagna in immersioni subacquee singoli o gruppi di persone in possesso di brevetto;
j) «immersione subacquea», l'insieme delle attivita' effettuate con l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino e all'addestramento subacqueo;
k) «istruttore subacqueo», il soggetto in possesso di corrispondente brevetto che, a scopo turistico e ricreativo, accompagna singoli o gruppi in immersioni subacquee e insegna professionalmente a persone singole e/o a gruppi le tecniche di immersione subacquea, in tutte le sue specializzazioni, rilasciando i relativi brevetti;
l) «locazione di unita' navale», il contratto con il quale una delle parti si obbliga, dietro corrispettivo, a far godere all'altra per un dato tempo l'unita' navale, secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e ss.mm.;
m) «misure di premialita' ambientale», disposizioni differenziate ed incentivi, anche economici, finalizzati alla promozione delle attivita' che implicano un minore impatto ambientale, che costituiscono titolo preferenziale nel rilascio delle autorizzazioni, agevolazioni negli accessi, equiparazione ai residenti, tariffe scontate per i servizi e i canoni dell'area marina protetta;
n) «monitoraggio», la sorveglianza regolare dell'andamento dei parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da un standard determinato;
o) «natante», qualsiasi unita' da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
p) «nave da diporto», qualsiasi unita' da diporto con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
q) «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;
r) «noleggio di unita' navale» il contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra l'unita' da diporto, per un determinato periodo, alle condizioni stabilite dal contratto; l'unita' noleggiata rimane nella disponibilita' del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio, cosi' come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;"
s) «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unita' navali a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile; ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile o gavitello;
t) «pesca ricreativa e sportiva», l'attivita' di pesca esercitata a scopo ricreativo e agonistico;
u) «pesca subacquea», l'attivita' di pesca esercitata in immersione, a scopo ricreativo, mediante l'utilizzo di attrezzi destinati alla cattura;
v) «pesca professionale», l'attivita' di cattura dei prodotti ittici in genere al fine di commercializzarli sul mercato ittico all'ingrosso o al dettaglio, come disciplinata dalla legge 14 luglio 1965, n. 963, e ss.mm., concernente la disciplina della pesca marittima;
w) «pescaturismo», l'attivita' integrativa alla piccola pesca artigianale, come disciplinata dal decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293 e ss.mm., che definisce le modalita' per gli operatori del settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse dall'equipaggio, per lo svolgimento di attivita' turistico-ricreative;
x) «piccola pesca artigianale», la pesca artigianale esercitata a scopo professionale per mezzo di imbarcazioni aventi lunghezza inferiore a 12 metri, esercitata con attrezzi da posta, ferrettara, palangari, lenze e arpioni, come previsto dal decreto ministeriale 14 settembre 1999 e ss.mm. compatibilmente a quanto disposto dal Regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione della pesca nel Mar Mediterraneo e dai successivi Piani di Gestione Nazionale adottati in conformita' degli articoli 18 e 19 del regolamento medesimo;
y) «ripopolamento attivo», l'attivita' di traslocazione artificiale di individui appartenenti ad una entita' faunistica che e' gia' presente nell'area di rilascio;
z) «transito», il passaggio delle unita' navali all'interno dell'area marina protetta;
aa) «trasporto passeggeri», l'attivita' professionale svolta da imprese e associazioni abilitate, con l'utilizzo di unita' navali regolarmente iscritte adibite al trasporto passeggeri;
bb) «trasporto di linea», l'attivita' di trasporto passeggeri svolta da unita' adibite e autorizzate a tale scopo, condotte da personale marittimo, di proprieta' di societa' e armatori, lungo itinerari ricompresi nell'area marina protetta;
cc) «unita' navale», qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, come definito all'art. 136 del codice della navigazione;
dd) «unita' da diporto», qualsiasi costruzione destinata alla navigazione a scopi sportivi o ricreativi dai quali esuli il fine di lucro", come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e ss.mm.;
ee) «visite guidate», le attivita' professionali di accompagnamento svolte da guide turistiche, guide ambientali - escursionistiche e guide turistiche sportive, iscritte a imprese e associazioni, a terra e a mare, con o senza l'utilizzo di unita' navali adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino emerso e costiero;
ff) «whale-watching», l'attivita' di osservazione dei cetacei in ambienti liberi, svolta individualmente o in gruppi, da privati, associazioni o imprese;
gg) «zonazione», la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.

Art. 3.
Finalita', delimitazione e attivita' non consentite
nell'area marina protetta

1. Sono fatte salve le finalita', la delimitazione e le attivita' non consentite, come previste dagli articoli 3 e 4 del decreto di aggiornamento dell'area marina protetta "Cinque Terre" del 20 luglio 2011.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA
Art. 4.
Gestione dell'area marina protetta

1. La gestione dell'area marina protetta "Cinque Terre" e' affidata all'Ente Parco nazionale delle Cinque Terre, come stabilito dall'art. 1, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999 e confermato dal decreto ministeriale del 20 luglio 2011 di aggiornamento dell'area marina protetta.
2. L'Ente Parco si attiene per lo svolgimento delle attivita' di gestione dell'area marina protetta agli obblighi e alle modalita' definiti e disciplinati dalla convenzione stipulata in data 3 dicembre 2013 con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Costituiscono obblighi essenziali per l'ente gestore:
a) il rispetto degli impegni assunti in materia di reperimento ed utilizzo delle risorse umane, ai sensi dell'art. 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179;
b) il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di segnalazione delle aree marine protette.
4. Il Ministro e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa messa in mora dell'ente gestore, puo' revocare con proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarita' da parte dell'ente gestore a quanto previsto dal decreto di aggiornamento del 20 luglio 2011, dal presente Regolamento, dalla Convenzione di cui al comma 2 e dalla normativa vigente in materia.
5. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, e dell'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale 17 ottobre 2007, all'Ente Parco nazionale delle Cinque Terre e' affidata altresi' la gestione del SIC e della designanda ZSC ricadenti nell'area marina protetta, intendendo per gestione tutte le attivita' tecniche, amministrative e gestionali operative, atte a garantire la conservazione ottimale del detto sito Natura 2000.
6. L'Ente Parco nazionale delle Cinque Terre, in quanto gestore del SIC e della designanda ZSC, contribuisce all'attivita' di reporting di competenza regionale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e ss.mm., attraverso la raccolta dei dati di monitoraggio di habitat e specie di interesse comunitario presenti, tutelati dalla Direttiva 92/43 "Habitat".

Art. 5.
Responsabile dell'area marina protetta

1. Il Responsabile dell'area marina protetta e' individuato e nominato con determina dell'ente gestore, tra soggetti aventi adeguate competenze professionali e specifica esperienza in materia di gestione, anche sulla base dei requisiti stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. L'incarico di Responsabile dell'area marina protetta viene conferito dall'ente gestore, previa valutazione di legittimita' del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, mediante stipula di un contratto di diritto privato secondo modalita' stabilite dallo stesso Ministero.
3. L'incarico di Responsabile dell'area marina protetta e' rinnovabile.
4. Al Responsabile dell'area marina protetta sono attribuite le seguenti funzioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'area marina protetta:
a) predisposizione ed attuazione dei programmi di gestione e valorizzazione dell'area marina protetta, nonche' dei relativi progetti ed interventi;
b) predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo dell'area marina protetta;
c) raccordo delle sue funzioni con i competenti organi dell'ente gestore, con la Commissione di riserva;
d) attuazione delle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il perseguimento delle finalita' proprie dell'area marina protetta;
e) promozione di progetti anche mediante l'acquisizione di finanziamenti pubblici nazionali, comunitari e privati;
f) promozione di iniziative per lo sviluppo di attivita' economiche compatibili con le finalita' dell'area marina protetta;
g) qualsiasi altro compito affidato dall'ente gestore.
5. Il Responsaoile dell'area marina protetta esercita le funzioni attribuitegli, secondo le direttive impartite dall'ente gestore.

Art. 6.
Commissione di riserva

1. La Commissione di riserva, istituita presso l'ente gestore dell'area marina protetta "Cinque Terre" con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 28, comma 3, della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e successive modifiche, da ultimo contenute nell'art. 2, comma 339, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, affianca l'ente delegato nella gestione dell'area, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento e alla gestione dell'area marina protetta ed esprimendo il proprio parere su:
a) le proposte di aggiornamento del decreto istitutivo;
b) le proposte di modifica e aggiornamento della zonazione e della disciplina delle attivita' consentite nelle diverse zone;
c) la proposta di Regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area marina protetta, e le successive proposte di aggiornamento;
d) il programma annuale relativo alle spese di gestione.
2. Il parere della Commissione di riserva e' reso nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta formulata da parte dell'ente gestore; decorso tale termine, l'ente gestore puo' procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine puo' essere interrotto per una sola volta e, in tal caso, il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dal ricevimento degli elementi istruttori integrativi forniti dall'ente gestore.
3. La Commissione e' convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario. Il Presidente e' comunque tenuto a convocare la Commissione per esprimere il parere sugli atti di cui al comma 1, e qualora lo richieda la meta' piu' uno dei componenti della medesima.
4. La convocazione della Commissione avviene almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta, con una delle seguenti modalita': lettera raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica certificata e deve contenere l'ordine del giorno unitamente alla relativa documentazione. In caso di urgenza, la convocazione puo' essere inviata entro tre giorni dalla data fissata per la seduta.
5. I verbali della Commissione sono inviati al Responsabile dell'area marina protetta che ne cura la trasmissione all'ente gestore e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
6. Ai componenti della Commissione viene corrisposto un rimborso per le spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute, previa presentazione della documentazione giustificativa, nei limiti di cui alla vigente normativa in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento dei Dirigenti statali di I fascia.
7. Ai lavori della Commissione di riserva partecipa il Responsabile dell'area marina protetta o un suo incaricato con funzione consultiva.
8. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assolte dal personale dell'ente gestore.

TITOLO III
DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI
DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' CONSENTITE
Art. 7.
Zonazione e attivita' consentite nelle diverse zone
dell'area marina protetta

1. Sono fatte salve la zonazione e la disciplina delle attivita' consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta di cui agli articoli 4 e 5 del Regolamento recante la disciplina delle attivita' consentite approvato con il decreto n. 189 del 20 luglio 2011.

Art. 8.
Disciplina delle concessioni demaniali

1. I provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo dell'area marina protetta "Cinque Terre", anche in riferimento alle opere e concessioni demaniali preesistenti all'istituzione della stessa sono disciplinati in funzione della zonazione come di seguito riportato:
b) in zona A, non possono essere adottati o rinnovati provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo, fatta eccezione per quelli richiesti dall'ente gestore per motivi di servizio, sicurezza o ricerca scientifica;
c) in zona B, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalla Regione o dagli enti locali competenti d'intesa con l'ente gestore, tenuti conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalita' istitutive dell'area marina protetta;
d) in zona C, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati e rinnovati dalla Regione o dagli enti locali competenti previo parere dell'ente gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalita' istitutive dell'area marina protetta.
2. I titolari di concessioni demaniali marittime in vigore alla data di emanazione del presente regolamento di esecuzione devono dare comunicazione degli estremi della concessione all'ente gestore secondo i criteri e le procedure previste nel Titolo IV.
3. Eventuali nuove richieste di concessioni demaniali marittime, esclusivamente riferite alle zone B e C, devono essere inoltrate all'Amministrazione competente, unitamente alla richiesta all'ente gestore, ai fini dell'espressione dell'intesa o del rilascio del parere.
4. Il responsabile di ogni esercizio a carattere commerciale munito di concessione demaniale marittima deve curare e mantenere l'esposizione del presente Regolamento in un luogo ben visibile agli utenti.

Art. 9.
Disciplina degli ammassi di foglie di Posidonia oceanica

1. Fatte salve le normative vigenti in materia di pulizia delle spiagge e di gestione dei rifiuti, nell'area marina protetta gli ammassi di foglie di Posidonia oceanica accumulati sulle spiagge (banquettes) sono trattati secondo le seguenti modalita':
- nelle zone A e B non e' consentita la loro movimentazione e/o rimozione, al fine di favorire la naturale funzione antierosiva e di stabilizzazione della linea di riva operata dagli accumuli di foglie, e di salvaguardare l'integrita' degli habitat marini e costieri;
- nella zona C, laddove si verifichino oggettive condizioni di incompatibilita' fra ammassi di foglie di Posidonia oceanica e la frequentazione delle spiagge (fenomeni putrefattivi in corso, mescolamento dei detriti vegetali con rifiuti), l'ente gestore puo' autorizzare la loro movimentazione in zone di accumulo temporaneo oppure la loro rimozione definitiva e il loro trattamento come rifiuti, nel rispetto della normativa vigente.
2. La mancata osservanza delle disposizioni del comma 1 comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 37.

Art. 10.
Disciplina degli scarichi idrici

1. Nell'area marina protetta non e' consentita alcuna alterazione, diretta o indiretta, delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi compresa l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi e l'immissione di scarichi non in regola con le piu' restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente.
2. Tutti i servizi di ristorazione e di ricettivita' turistica, gli esercizi di carattere turistico e ricreativo con accesso al mare e gli stabilimenti balneari, devono essere dotati di allacciamenti al sistema fognario pubblico, ovvero di sistemi di smaltimento dei reflui domestici e assimilati.

Art. 11.
Disciplina delle attivita' di soccorso, sorveglianza e servizio

1. Nell'area marina protetta sono consentite le attivita' di soccorso e sorveglianza, nonche' le attivita' di servizio svolte da e per conto dell'ente gestore.

Art. 12.
Disciplina delle attivita' di ricerca scientifica

1. Nell'area marina protetta e' consentita la ricerca scientifica previa autorizzazione dell'ente gestore.
2. Alla richiesta di autorizzazione per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma precedente deve essere allegata una relazione esplicativa inerente i seguenti temi:
a. tipo di attivita' e obiettivi della ricerca;
b. parametri analizzati;
c. area oggetto di studio e piano di campionamento, con localizzazione delle stazioni di prelievo e di analisi;
d. mezzi ed attrezzature utilizzati ai fini del prelievo e delle analisi;
e. tempistica della ricerca e personale coinvolto.
3. Il prelievo di organismi e campioni e' consentito per soli motivi di studio, previa autorizzazione dell'ente gestore.
4. Le autorizzazioni di cui ai precedenti commi 1 e 3 sono rilasciate esclusivamente a fronte di una dichiarazione di impegno del richiedente a fornire all'ente gestore una relazione tecnico-scientifica sull'attivita' svolta e sui risultati della ricerca, nonche' copia delle pubblicazioni risultate dagli studi effettuati in cui dovra' essere citata la collaborazione con l'area marina protetta "Cinque Terre".
5. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attivita' di ricerca scientifica o il prelievo di organismi e campioni deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data prevista di inizio attivita'.
6. Le attivita' tecnico-scientifiche finalizzate al controllo della qualita' dell'ambiente marino devono essere eseguite nel rispetto delle metodiche di cui ai protocolli operativi stabiliti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito delle attivita' intraprese in attuazione delle normative poste a tutela dell'ambiente marino
7. I programmi di ricerca scientifica nell'area marina protetta coordinati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono consentiti, previa comunicazione all'ente gestore e all'autorita' marittima competente, almeno 10 giorni prima dell'inizio delle attivita', fornendo le medesime indicazioni di cui al precedente comma 2.
8. Al termine dell'attivita' il richiedente e' tenuto a fornire all'ente gestore una relazione tecnico-scientifica sull'attivita' svolta e sui risultati della ricerca, nonche' il consenso di utilizzare per finalita' istituzionali i dati scaturenti dalle ricerche, con il solo vincolo di citazione della fonte.
9. Nell'ambito dei programmi di ricerca scientifica per le finalita' di monitoraggio e gestione dell'area marina protetta possono essere affidati nei modi di legge specifici incarichi a istituti, enti, associazioni o organismi esterni, nonche' ad esperti di comprovata specializzazione.
10. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attivita' di ricerca scientifica nell'area marina protetta i richiedenti devono versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e di rimborso spese, secondo le modalita' indicate al successivo art. 33.

Art. 13.
Disciplina delle attivita' di riprese fotografiche,
cinematografiche e televisive

1. Nell'area marina protetta sono consentite attivita' amatoriali di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva.
2. Le riprese fotografiche, cinematografiche e televisive professionali, a scopo commerciale o con fini di lucro, salvo casi di prevalente interesse pubblico all'informazione, devono essere preventivamente autorizzate dall'ente gestore.
3. Le riprese dovranno essere effettuate seguendo le disposizioni e le limitazioni indicate dall'ente gestore e comunque senza arrecare disturbo alle specie animali e vegetali e all'ambiente naturale dell'area marina protetta in genere.
4. Il personale preposto alla sorveglianza puo' sospendere l'esecuzione e la prosecuzione delle attivita' di cui al presente articolo, ove la giudichi pregiudizievoli ai fini della tutela del patrimonio naturale e culturale nonche' della tranquillita' dei luoghi dell'area marina protetta.
5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attivita' di cui al presente articolo, i richiedenti devono versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate al successivo art. 33.
6. Il rilascio dell'autorizzazione implica l'obbligo di esporre i contrassegni autorizzativi rilasciati dall'ente gestore, che comprendono sia bandiere o pennelli da issare solo durante l'esercizio dell'attivita' autorizzata, sia pannelli e/o adesivi da esporre sull'unita' navale. I suddetti contrassegni devono essere riconsegnati presso gli uffici dell'ente gestore al termine di scadenza dell'autorizzazione.
7. La pubblicazione e produzione dei materiali fotografici e audiovisivi deve riportare per esteso la denominazione dell'area marina protetta.

Art. 14.
Disciplina dell'attivita' di balneazione

1. La balneazione e' consentita nelle zone A, previa autorizzazione dell'ente gestore, con accesso da terra e da mare, esclusivamente a nuoto o con natanti autorizzati, senza l'impiego di pinne, calzature e guanti, dal 1° maggio al 30 settembre;
2. La balneazione e' consentita liberamente nelle zone B e C.
3. Ai fini dell'esercizio della balneazione nelle zone A, salva la necessita' di contingentamento dell'attivita', possono richiedere l'autorizzazione:
a. i residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta con un massimo di due accompagnatori;
b. i possessori di abitazioni nei comuni ricadenti nell'area marina protetta;
c. coloro che abbiano risieduto per almeno 10 anni nei comuni ricadenti nell'area marina protetta e gia' in possesso dell'autorizzazione alla data di entrata in vigore del regolamento di disciplina della attivita' consentite.
4. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo l'ente gestore definisce con successivo provvedimento, sentita la Commissione di riserva, il contingentamento delle attivita' di balneazione, stabilendo il numero massimo di presenze giornaliere.
5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente comma 3, sara' considerato titolo preferenziale la residenza nei comuni ricadenti nell'area marina protetta.
6. Il personale preposto alla sorveglianza puo' sospendere l'esecuzione e la prosecuzione delle attivita' di cui al presente articolo, ove la giudichi pregiudizievoli ai fini della tutela del patrimonio naturale e culturale nonche' della tranquillita' dei luoghi dell'area marina protetta.

Art. 15.
Disciplina della navigazione da diporto

1. Nell'area marina protetta e' vietato l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, la pratica dello sci nautico e sport acquatici similari.
2. Nell'area marina protetta, al fine di salvaguardare la sicurezza in mare durante il periodo stabilito per la stagione balneare, secondo quanto previsto dalle normative vigenti e dalle disposizioni della locale autorita' marittima la navigazione e' consentita oltre la distanza di 100 metri dalla costa a picco sul mare e oltre la distanza di 200 metri dalla costa bassa e dagli arenili frequentati dai bagnanti.
3. Nelle zone A e' consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore e compatibilmente con le esigenze di contingentare i flussi turistici, la navigazione a remi, a pedali, a vela o con propulsore elettrico a velocita' non superiore a 5 nodi e ad una distanza dalla costa non inferiore a 150 metri, in numero non superiore ad un natante per richiedente, ai natanti di proprieta' di:
a. residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta con un massimo di due accompagnatori;
b. possessori di abitazioni nei comuni ricadenti nell'area marina protetta;
c. coloro che abbiano risieduto per almeno 10 anni nei comuni ricadenti nell'area marina protetta e gia' in possesso dell'autorizzazione alla data di entrata in vigore del regolamento di disciplina delle attivita' consentite.
4. I natanti a remi, a vela e a pedali dotati di motore fuoribordo a scoppio possono navigare in zona A esclusivamente con il piede del motore in posizione di riposo e con l'elica fuori dall'acqua.
5. L'ente gestore, al fine di contingentare i flussi turistici nella zona A per le esigenze di tutela ambientale, stabilisce con successivo provvedimento, sentita la Commissione di riserva, il numero massimo di presenze giornaliere.
6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente comma 3, e' considerato titolo preferenziale la residenza nei comuni ricadenti nell'area marina protetta.
7. Nelle zone B e C e' consentita la navigazione a remi e a vela, a pedali, a propulsione elettrica.
8. Nelle zone B e C non e' consentita la navigazione alle navi da diporto.
9. Nelle zone B e' consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore, l'accesso e la navigazione a motore, ai natanti e alle imbarcazioni da diporto, a velocita' non superiore 5 nodi, esclusivamente in assetto dislocante e compatibilmente con le esigenze di contingentare i flussi turistici, purche' in linea con uno dei seguenti requisiti di eco compatibilita', e comunque in numero di un natante o di un'imbarcazione per ciascun richiedente:
a. motori in linea con la direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche ovvero motori elettrici, motori alimentati con combustibile biodiesel, motori a 4 tempi benzina verde o motori a 2 tempi ad iniezione diretta;
b. unita' dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo.
10. Nella zona C e' consentito l'accesso e la navigazione a motore ai natanti e alle imbarcazioni da diporto, esclusivamente in assetto dislocante con le seguenti velocita':
a. non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa;
b. non superiore a 10 nodi oltre la distanza di 300 metri dalla costa.
11. Nelle zone B e C e' consentito l'accesso alle grotte ai natanti condotti a remi, dotati di adeguati sistemi di protezione morbida delle fiancate, per impedire il danneggiamento delle pareti e delle formazioni rocciose.
12. E' fatto divieto di uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori.
13. Con provvedimento dell'ente gestore, per motivi di sicurezza della balneazione e di migliore fruibilita', possono essere individuati gli specchi acquei antistanti gli arenili ove consentire esclusivamente la navigazione a remi in corrispondenza delle corsie di atterraggio, delimitati e segnalati secondo quanto previsto dalle normative vigenti.
14. L'ente gestore si riserva il diritto, con successivo provvedimento, di disciplinare gli accessi ai punti di approdo e la distribuzione degli spazi attinenti, anche attrezzando idonei corridoi di atterraggio.
15. Il personale di sorveglianza puo' sospendere l'esecuzione e la prosecuzione delle attivita' di cui al presente articolo, ove la giudichi pregiudizievoli ai fini della tutela del patrimonio naturale e culturale nonche' della tranquillita' dei luoghi dell'area marina protetta.
16. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento di aggiornamento, l'ente gestore puo' stabilire, con successivo autonomo provvedimento, sentita la Commissione di riserva, il divieto di accesso a determinate aree per specifici periodi e/o stabilire un numero massimo di presenze giornaliere.

Art. 16.
Disciplina dell'attivita' di ormeggio

1. Nelle zone dell'area marina protetta non e' consentito l'ormeggio.
2. Nelle zone B e C e' consentito, previa autorizzazione dell'ente gestore, l'ormeggio dei natanti e delle imbarcazioni, gia' autorizzati al transito, nei campi ormeggio predisposti dal medesimo ente gestore.
3. Nelle zone B e C e' consentito, previa autorizzazione dell'ente gestore, l'ormeggio delle unita' navali delle imprese aventi sede legale nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, impegnate in attivita' dei centri d'immersione, pescaturismo, trasporto collettivo e visite guidate, ai rispettivi gavitelli singoli, contrassegnati in modo diverso dagli ormeggi destinati alla nautica da diporto appositamente predisposti dall'ente gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.
4. Gli specchi acquei adibiti a campi ormeggio per il diporto nelle zone B e C, sono individuati con apposito provvedimento dell'ente gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali e realizzati e segnalati in conformita' alle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
5. All'interno degli specchi acquei adibiti ai campi ormeggio:
a. e' consentito ai gavitelli riservati ai natanti e alle imbarcazioni l'ormeggio di una sola unita' al medesimo gavitello;
b. non e' consentito l'ormeggio impiegando piu' di un gavitello;
c. non e' consentito l'ormeggio di unita' navali, non presidiate da personale abilitato alla condotta, durante le ore notturne.
d. non sono consentite le attivita' subacquee, con o senza autorespiratore;
e. non sono consentiti l'ancoraggio, la libera navigazione e la permanenza di unita' navali non ormeggiate, la pesca sportiva e ricreativa e la pesca professionale, fatto salvo le manovre per raggiungere il gavitello;
f. non e' consentito l'ormeggio delle unita' da diporto ai gavitelli riservati alle immersioni subacquee e alle visite guidate subacquee;
g. l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente al gavitello predisposto dall'ente gestore;
h. e' consentita la balneazione esclusivamente in prossimita' della propria unita' ormeggiata, a motore spento e in assenza assoluta di manovre di altra unita' e comunque nell'area compresa nel raggio di roteazione dal punto di ormeggio, salvo quanto disposto da specifico regolamento e norme d'uso dei campi ormeggio nell'area marina protetta;
i. e' vietata qualsiasi attivita' che rechi turbamento od ostacolo al buon funzionamento del campo ormeggio.
6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per Io svolgimento dell'attivita' di cui al presente articolo, i richiedenti devono versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate al successivo art. 33.
7. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento di aggiornamento, l'ente gestore puo' stabilire, con successivo provvedimento, il divieto di accesso a determinate aree per specifici periodi e/o stabilire un numero massimo di presenze giornaliere.
8. Il rilascio dell'autorizzazione implica l'obbligo di esporre i contrassegni autorizzativi rilasciati dall'ente gestore, che comprendono sia bandiere o pennelli da issare solo durante l'esercizio dell'attivita' autorizzata, sia pannelli e/o adesivi da esporre sull'unita' navale. I suddetti contrassegni devono essere riconsegnati presso gli uffici dell'ente gestore al termine di scadenza dell'autorizzazione.
9. Il personale preposto alla sorveglianza puo' sospendere l'esecuzione e la prosecuzione delle attivita' di cui al presente articolo, ove la giudichi pregiudizievoli ai fini della tutela del patrimonio naturale e culturale nonche' della tranquillita' dei luoghi dell'area marina protetta.

Art. 17.
Disciplina dell'attivita' di ancoraggio

1. Nelle zone A e B dell'area marina protetta non e' consentito l'ancoraggio.
2. Nella zona C e' consentito l'ancoraggio, previa autorizzazione dell'ente gestore, esclusivamente al di fuori degli specchi acquei individuati, delimitati e segnalati con provvedimento dall'ente gestore, secondo quanto previsto dalle normative vigenti, ai fini della tutela delle biocenosi sensibili, esclusivamente ai natanti e alle imbarcazioni.
3. Al fine di contingentare i flussi turistici in zona C, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento di aggiornamento, l'ente gestore puo' stabilire, con successivo provvedimento, il divieto di ancoraggio o un numero massimo di autorizzazioni giornaliere.
4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attivita' di cui al presente articolo, i richiedenti devono versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate al successivo art. 33.
5. Il rilascio dell'autorizzazione implica l'obbligo di esporre i contrassegni autorizzativi rilasciati dall'ente gestore, che comprendono sia bandiere o pannelli da issare solo durante l'esercizio dell'attivita' autorizzata, sia pannelli e/o adesivi da esporre sull'unita' navale. I suddetti contrassegni devono essere riconsegnati presso gli uffici dell'ente gestore al termine di scadenza dell'autorizzazione.
6. Il personale preposto alla sorveglianza puo' sospendere l'esecuzione e la prosecuzione delle attivita' di cui al presente articolo, ove la giudichi pregiudizievoli ai fini della tutela del patrimonio naturale e culturale nonche' della tranquillita' dei luoghi dell'area marina protetta.

Art. 18.
Disciplina delle immersioni subacquee

1. Nelle zone A non sono consentite le immersioni subacquee individuali o in gruppo.
2. Nelle zone B sono consentite le immersioni subacquee individuali o in gruppo, previa autorizzazione dell'ente gestore, compatibilmente con le esigenze di contingentare i flussi turistici, esclusivamente con le seguenti modalita':
a) nel periodo 1° maggio - 31 ottobre;
b) dall'alba al tramonto;
c) in caso di immersioni individuali, esclusivamente se in possesso di brevetto almeno di secondo livello;
d) in caso di immersioni effettuate in gruppo, in presenza di un subacqueo in possesso di brevetto almeno di secondo livello, in un numero non superiore a 5 subacquei.
3. Ai fini dell'esercizio delle immersioni subacquee individuali nelle zone B, salva la necessita' di contingentamento dell'attivita', possono richiedere l'autorizzazione:
a) i residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta con un massimo di due accompagnatori;
b) i possessori di abitazioni nei comuni ricadenti nell'area marina protetta;
c) coloro che abbiamo risieduto per almeno 10 anni nei comuni ricadenti nell'area marina protetta gia' in possesso dell'autorizzazione alla data di entrata in vigore del regolamento di disciplina delle attivita'.
4. Nella zona C sono consentite le immersioni subacquee individuali, dal 1° maggio al 31 ottobre, previa autorizzazione dell'ente gestore, rilasciata anche sulla base del monitoraggio periodico degli impatti sui fondali.
5. Le immersioni subacquee individuali nelle zone B e C devono svolgersi nel rispetto del seguente codice di condotta:
a) non e' consentito il contatto con il fondo marino, l'asportazione anche parziale e il danneggiamento di qualsiasi materiale e/o organismo di natura geologica, biologica e archeologica;
b) non e' consentito dare cibo e/o arrecare disturbo agli organismi marini, introdurre o abbandonare qualsiasi materiale e, in generale, tenere comportamenti che disturbino gli organismi;
c) non e' consentito l'uso di mezzi ausiliari di propulsione subacquea, ad eccezione di quelli eventualmente utilizzati dalle persone disabili, previa autorizzazione dell'ente gestore;
d) e' fatto obbligo di mantenere l'attrezzatura subacquea quanto piu' possibile aderente al corpo;
e) e' fatto obbligo di segnalare all'ente gestore o alla locale Autorita' marittima la presenza sui fondali dell'area marina protetta di rifiuti o materiali pericolosi e attrezzi da pesca abbandonati;
f) e' fatto obbligo di informarsi preventivamente sulle caratteristiche ambientali e sulle regolamentazioni dell'area marina protetta, in particolare dello specifico sito d'immersione;
g) l'accesso alle grotte sommerse e' consentito esclusivamente con l'utilizzo di apparecchi per la respirazione a circuito chiuso o semichiuso, con scarico dell'aria fuori dalle grotte.
6. L'ente gestore effettua il monitoraggio delle attivita' subacquee nell'area marina protetta al fine di determinare la capacita' di carico di ogni sito di immersione e adeguare con successivi provvedimenti, la disciplina delle immersioni subacquee individuali.
7. L' ente gestore cura la compilazione di un registro delle immersioni subacquee individuali autorizzate, ai fini del monitoraggio di cui al comma precedente.
8. Il personale preposto alla sorveglianza puo' sospendere l'esecuzione e la prosecuzione delle attivita' di cui al presente articolo, ove la giudichi pregiudizievoli ai fini della tutela del patrimonio naturale e culturale nonche' della tranquillita' dei luoghi dell'area marina protetta.

Art. 19.
Disciplina delle visite guidate subacquee

1. Nelle zone A sono consentite le visite guidate subacquee, previa autorizzazione dell'ente gestore, svolte dai centri d'immersione aventi sede legale nei Comuni dell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del regolamento di disciplina delle attivita' consentite, con le seguenti modalita':
a) in presenza di guida o istruttore subacqueo autorizzati dall'ente gestore;
b) con un numero massimo di 4 subacquei per ogni guida, per un massimo di 2 guide e 8 subacquei per ciascuna immersione;
c) per ciascuna zona A, e' consentito un massimo di 5 immersioni dalle ore 06.00 alle ore 20.00.
2. Nelle zone A e' consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore, la navigazione a remi e con propulsore elettrico ai natanti di proprieta' dei soggetti di cui al precedente comma I, a velocita' non superiore a 5 nodi. Nel caso che il natante disponga anche di fuoribordo con motore a scoppio, e' fatto obbligo di sollevare il piede del suddetto motore in posizione di riposo, con l'elica fuori dall'acqua.
3. Nelle zone B sono consentite, previa autorizzazione dell'ente gestore, le visite subacquee guidate svolte dai centri d'immersione, con le seguenti modalita':
a) in presenza di guida o istruttore subacqueo, autorizzati dall'ente gestore;
b) con un numero massimo di 5 subacquei per ogni guida autorizzata, per un massimo di 2 guide e 10 subacquei per ciascuna immersione;
c) per ciascuna zona B, e' consentito un massimo di 3 immersioni dalle ore 06.00 alle ore 12.00, un massimo di 3 immersioni dalle ore 12.00 alle ore 20.00 ed una immersione notturna dalle ore 20.00 alle ore 23.00.
4. Nelle zone B, in considerazione delle ridotte superfici e delle contenute distanze da terra delle perimetrazioni, e' consentita la navigazione a motore alle unita' navali adibite alle attivita' dei centri d'immersione esclusivamente in assetto dislocante, a velocita' non superiore 5 nodi.
5. Nella zona C le visite guidate subacquee sono consentite, previa autorizzazione dell'ente gestore.
6. Nella zona C, la navigazione a motore delle unita' navali adibite alle attivita' dei centri di immersione e degli altri operatori del settore e' consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore, esclusivamente in assetto dislocante, con le seguenti velocita':
a) non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa;
b) non superiore a 10 nodi, entro la fascia di mare compresa tra i 300 metri e i 600 metri di distanza dalla costa.
7. Le visite guidate subacquee nell'area marina protetta devono rispettare il codice di condotta come riportato al precedente art. 18 comma 5.
8. L'ormeggio delle unita' navali dei centri d'immersione autorizzati dall'ente gestore e' consentito ai rispettivi gavitelli singoli, contrassegnati e appositamente predisposti, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.
9. E' fatto divieto di uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle localita' visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi.
10. Il responsabile dell'unita' navale, prima dell'immersione, deve annotare in apposito registro, previamente vidimato dall'ente gestore: gli estremi dell'unita' navale, i nominativi delle guide e dei partecipanti e i relativi brevetti di immersione, la data, l'orario e il sito di immersione.
11. Il registro di cui al precedente comma 10 deve essere tenuto aggiornato, esibito a richiesta all'Autorita' preposta al controllo o al personale dell'ente gestore e riconsegnato all'ente gestore entro il 30 novembre di ciascun anno. I dati del registro sono utilizzati dall'ente gestore per le finalita' istituzionali.
12. L'ente gestore effettua il monitoraggio delle attivita' subacquee nell'area marina protetta al fine di determinare la capacita' di carico di ogni sito di immersione e adeguare, con successivi provvedimenti, la disciplina delle visite guidate subacquee guidate.
13. Ai fini dell'esercizio delle visite guidate subacquee le autorizzazioni sono rilasciate dall'ente gestore secondo i criteri e le procedure previste nel Titolo IV del presente Regolamento.
14. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attivita' di cui al presente articolo, i centri di immersione richiedenti devono:
a) versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate al successivo art. 33;
b) assicurare un periodo di apertura delle attivita' dei centri di immersione e degli altri operatori del settore di almeno 150 giorni;
c) indicare le caratteristiche delle unita' navali utilizzate per l'attivita', nonche' gli estremi identificativi del brevetto subacqueo in possesso dei singoli operatori;
d) comunicare ogni variazione della flotta delle proprie unita' di appoggio, al fine di acquisire debita autorizzazione dall'ente gestore;
e) avere unita' navali, a seconda della tipologia, equipaggiate con motore fuoribordo elettrico, a 4 tempi benzina o a 2 tempi ad iniezione diretta, o con motore entrobordo alimentato a biodisel, ovvero con motori conformi con i requisiti previsti dalla direttiva 2003/44/CE, relativamente alle emissioni gassose e acustiche.
15. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle visite guidate subacquee nelle zone B e C, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle tariffe in misura ridotta fino al raggiungimento del 75% del totale dei permessi i centri d'immersione aventi sede legale nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del regolamento di disciplina delle attivita' consentite, subordinatamente, con criterio preferenziale, i centri d'immersione:
a) in linea con i requisiti di eco-compatibilita' di cui al precedente comma 14, lettera e);
b) che garantiscono un periodo annuale d'apertura delle attivita' tale da incentivare la destagionalizzazione e la riduzione del carico delle attivita' nei periodi di picco delle presenze turistiche;
c) in cui almeno uno dei soci e degli altri operatori del settore sia in possesso di abilitazione per l'accompagnamento di disabili visivi e motori.
In ulteriore subordine e' preso in considerazione l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
16. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, resta salva la facolta' dell'ente gestore, a seguito del monitoraggio effettuato ai fini della verifica capacita' di carico dei siti di immersione, di adeguare, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la disciplina delle visite guidate subacquee, stabilendo i criteri e i requisiti richiesti relativi alle misure di premialita' ambientale, prevedendo nello specifico:
a. il numero massimo di autorizzazioni per le attivita' di visite guidate subacquee nell'area marina protetta;
b. i requisiti di eco-compatibilita'
c. i siti di immersione;
d. il numero massimo di immersioni al giorno, per ciascun sito e in totale;
e. il numero massimo di unita' navali impiegabili nelle visite guidate subacquee da ciascun soggetto autorizzato;
f. un'adeguata turnazione tra le visite guidate subacquee e le immersioni subacquee;
g. i punti attrezzati idonei per l'ormeggio destinato allo svolgimento delle attivita' subacquee;
h. eventuali incentivi per la destagionalizzazione delle attivita' subacquee.
17. Le autorizzazioni sono rilasciate sulla base di un regime di contingentamento e turnazione delle immersioni guidate in relazione ai diversi operatori, ai siti e ai periodi. Tale regime prevede altresi' un'adeguata turnazione tra le immersioni guidate e le immersioni individuali.
18. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo, da parte dei centri di immersione, di fornire agli utenti adeguata informazione circa il presente Regolamento, il Regolamento di disciplina ed il decreto di aggiornamento dell'area marina protetta, anche attraverso l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore.
19. Gli utenti dei servizi di immersioni guidate sono obbligati a dichiarare la presa visione del presente regolamento, del regolamento di disciplina e del decreto di aggiornamento dell'area marina protetta.
20. Il rilascio dell'autorizzazione implica l'obbligo, da parte dei centri di immersione, di esporre i contrassegni autorizzativi rilasciati dall'ente gestore, che comprendono sia bandiere o pennelli da issare solo durante l'esercizio dell'attivita' autorizzata, sia pannelli e/o adesivi da esporre sull'unita' navale. I suddetti contrassegni devono essere riconsegnati presso gli uffici dell'ente parco al termine di scadenza dell'autorizzazione.
21. Il personale preposto alla sorveglianza puo' sospendere l'esecuzione e la prosecuzione delle attivita' di cui al presente articolo, ove la giudichi pregiudizievoli ai fini della tutela del patrimonio naturale e culturale nonche' della tranquillita' dei luoghi dell'area marina protetta.

Art. 20.

Disciplina delle attivita' didattiche e di divulgazione naturalistica

1. Nelle zone A non e' consentita l'attivita' didattica e di divulgazione naturalistica, fatta eccezione per un numero massimo di 3 eventi all'anno con un numero massimo di 20 partecipanti per evento, previa autorizzazione dell'ente gestore, che ne stabilisce limiti e modalita' e assicura la sorveglianza.
2. Nelle zone B e C l'attivita' didattica e di divulgazione naturalistica e' consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore, a soggetti di comprovata esperienza nell'ambito dell'educazione ambientale e della divulgazione naturalistica legate all'ambiente marino.
3. I soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' possono svolgere attivita' subacquea ai fini dello svolgimento dell'attivita' formativa, nel rispetto delle norme relative alle visite guidate subacquee, al trasporto passeggeri e al noleggio di unita' da diporto di cui ai precedenti articoli.
4. I soggetti autorizzati all'esercizio di attivita' didattica e di divulgazione naturalistica, che svolgano l'attivita' subacquea di cui al precedente comma, possono ormeggiare le unita' navali ai gavitelli singoli allo scopo predisposti, per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento dell'attivita' formativa.
5. Al fine del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attivita' didattica e di divulgazione naturalistica nell'area marina protetta, i soggetti richiedenti devono:
a. essere legittimati secondo la normativa vigente in materia allo svolgimento dell'attivita';
b. indicare le caratteristiche delle unita' navali utilizzate per l'attivita', nonche' gli estremi identificativi del brevetto subacqueo in possesso dei singoli soggetti;
c. fornire specifica relazione sulle modalita' di svolgimento e sui contenuti oggetto dell' attivita';
d. versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate al successivo art. 33.
6. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di:
a) fornire all'ente gestore informazioni relative alle attivita' condotte, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta;
b) fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore.

Art. 21.
Disciplina delle attivita' di trasporto passeggeri e visite guidate

1. Nelle zone A e B non e' consentita la navigazione ai mezzi di trasporto passeggeri e alle unita' navali adibite alle visite guidate.
2. Nella zona C e' consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore, la navigazione ai mezzi di trasporto passeggeri e alle unita' navali adibite alle visite guidate.
3. E' consentito l'accesso a remi alle grotte ai soli natanti adibiti a trasporto passeggeri e alle unita' navali adibite alle visite guidate, dotati di adeguati sistemi di protezione morbida delle fiancate, per impedire il danneggiamento delle pareti e delle formazioni rocciose.
4. E' fatto divieto di uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle localita' visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.
5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, le unita' navali adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate devono:
a) essere equipaggiate con motore fuoribordo elettrico, a 4 tempi benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione diretta, o con motore entrobordo alimentato a biodiesel, ovvero con motori conformi con i requisiti previsti dalla direttiva 2003/44/CE, relativamente alle emissioni gassose e acustiche;
b) essere dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo e sistema di raccolta delle acque di sentina, documentata con autocertificazione;
c) essere muniti di un registro di scarico delle acque di sentina da conservare tra i documenti di bordo, unitamente alle ricevute di conferimento delle miscele di idrocarburi a centri di smaltimento autorizzati.
6. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire all'ente gestore dati e informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, e di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore.
7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attivita' di cui al presente articolo nell'area marina protetta, i richiedenti devono versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate al successivo art. 33.
8. Le autorizzazioni per lo svolgimento delle attivita' di trasporto passeggeri e visite guidate nell'area marina protetta sono rilasciate prioritariamente ai soggetti e alle imprese aventi sede legale nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del regolamento di disciplina delle attivita' consentite, fino al raggiungimento del 75% del totale dei permessi e, subordinatamente, con criterio preferenziale alle attivita' in linea con i requisiti di eco-compatibilita' di cui al successivo comma 9 e, per la restante percentuale secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
9. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, resta salva la facolta' dell'ente gestore, a seguito del monitoraggio effettuato al fine di verificare la capacita' di carico dei flussi turistici nell'area marina protetta, di adeguare, coi successivi provvedimenti, sentita la Commissione di Riserva, la disciplina del trasporto passeggeri e visite guidate. L'ente gestore stabilisce nello specifico i criteri e i requisiti richiesti relativi alle misure di premialita' ambientale ai fini del rilascio delle autorizzazioni, prevedendo:
a) il numero massimo di unita' autorizzate per le attivita' di trasporto passeggeri e di visite guidate;
b) i requisiti di eco-compatibilita'.
10. Il personale preposto alla sorveglianza puo' sospendere l'esecuzione e la prosecuzione delle attivita' di cui al presente articolo, ove la giudichi pregiudizievoli ai fini della tutela del patrimonio naturale e culturale nonche' della tranquillita' dei luoghi dell'area marina protetta.

Art. 22.

Disciplina delle attivita' di noleggio e locazione di unita' da
diporto

1. Nelle zone A non e' consentita la navigazione e l'accesso alle unita' da diporto a motore adibite a noleggio e locazione.
2. Nelle zone A e' consentito, previa autorizzazione dell'ente gestore, il transito di natanti a remi (kayak e canoe) nel numero massimo di trenta unita' al giorno, limitatamente ad una distanza dalla costa non inferiore a 150 metri.
3. Nelle zone B e C e' consentito, previa autorizzazione dell'ente gestore, l'esercizio di locazione e noleggio di unita' da diporto nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 15.
4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente articolo nell'area marina protetta, i richiedenti devono versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, per ogni unita' da diporto impiegata allo scopo, secondo le modalita' indicate al successivo art. 33.
5. Le autorizzazioni per l'esercizio dei servizi di locazione e noleggio sono rilasciate prioritariamente ai soggetti e alle imprese residenti nei comuni ricadenti dell'area marina protetta, fino al raggiungimento del 75% del totale dei permessi e, subordinatamente, con criterio preferenziale alle unita' in linea con i requisiti di eco-compatibilita' di cui al successivo comma 6 lettera b. e, in ulteriore subordine, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attivita' di noleggio e locazione di unita' da diporto nelle zone B e C, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle tariffe in misura ridotta:
a. le imprese aventi sede legale nei Comuni dell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del regolamento di disciplina delle attivita' consentite;
b. le imprese aventi unita' da diporto con:
i. casse per la raccolta dei liquami di scolo, documentate con autocertificazione e dichiarazione del cantiere presso il quale sono stati eseguiti i lavori di adeguamento;
ii. motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta);
iii. propulsione a remi o pedale (es. kayak, canoe, barca a remi, pattini, pedalo') e a vela.
7. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, l'ente gestore effettua il monitoraggio delle attivita' diportistiche nell'area marina protetta e stabilisce, con successivo provvedimento, sentita la Commissione di riserva, il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili per le unita' da diporto adibite a noleggio e locazione, non cedibili a terzi.
8. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire agli utenti adeguata informazione circa il presente Regolamento, il Regolamento di disciplina delle attivita' consentite ed il decreto di aggiornamento dell'area marina protetta, anche attraverso l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore.
9. Gli utenti di servizi di noleggio e locazione di unita' da diporto sono obbligati a dichiarare la presa visione del presente Regolamento, del Regolamento di disciplina e del decreto di aggiornamento dell'area marina protetta.
10. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire all'ente gestore dati e informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta.
11. Il personale preposto alla sorveglianza puo' sospendere l'esecuzione e la prosecuzione delle attivita' di cui al presente articolo, ove la giudichi pregiudizievoli ai fini della tutela del patrimonio naturale e culturale nonche' della tranquillita' dei luoghi dell'area marina protetta.

Art. 23.
Disciplina del trasporto marittimo di linea

1. Nelle zone A e B non sono consentiti l'accesso e la navigazione dei mezzi di linea.
2. Nella zona C, l'accesso e la navigazione dei mezzi di linea sono consentiti, previa autorizzazione dell'ente gestore, con le seguenti modalita':
a. parallelamente alla linea di costa;
b. a velocita' non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa;
c. a velocita' non superiore a 10 nodi, entro la fascia di mare compresa tra i 300 e i 600 i metri di distanza dalla costa;
d. a velocita' non superiore a 15 nodi, entro la fascia di mare compresa tra i 600 e i 1.000 metri di distanza dalla costa;
e. a velocita' non superiore a 20 nodi, oltre la distanza di 1.000 metri dalla costa.
3. Nel corso delle operazioni di avvicinamento alle aree di attracco e ormeggio, la navigazione e' consentita perpendicolarmente alla linea di costa, a velocita' non superiore a 5 nodi e procedere comunque a lento moto, nei limiti di manovrabilita' consentiti dall'unita' navale, sempre prestando la massima attenzione alla presenza di eventuali bagnanti.
4. Nel caso di concomitanza all'attracco fra due o piu' mezzi di linea, e' fatto divieto di stazionare ad una distanza inferiore ai 350 metri dalla costa ai mezzi in attesa di effettuare le operazioni di avvicinamento all'attracco.
5. Durante lo stazionamento all'interno dei porticcioli e degli approdi i mezzi di linea dovranno provvedere a ridurre al minimo l'azione dei motori negli stretti limiti di mantenimento della sicurezza e procedere comunque a lento moto, nei limiti di manovrabilita' consentiti dall'unita' navale.
6. Con provvedimento dell'ente gestore, sono individuate le rotte di navigazione dei mezzi di linea di cui al precedente comma 3 e le loro condizioni di esercizio.
7. E' fatto divieto di uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle localita' visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri bordo.
8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attivita' di cui al presente articolo nell'area marina protetta, i richiedenti devono versare all'ente gestore un corrispettivi a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate al successivo art. 33.
9. Il rilascio dell'autorizzazione implica l'obbligo di esporre i contrassegni autorizzativi rilasciati dall'ente gestore, che comprendono sia bandiere o pennelli da issare solo durante l'esercizio dell'attivita' autorizzata, sia pannelli e/o adesivi da esporre sull'unita' navale. I suddetti contrassegni devono essere riconsegnati presso gli uffici dell'ente gestore al termine di scadenza dell'autorizzazione.
10. Le unita' navali adibite al trasporto di linea gia' iscritte nei registri presso la Capitaneria di Porto devono:
a) essere equipaggiate con motore a quattro tempi a ridotto impatto ambientale, relativamente alle emissioni gassose e acustiche;
b) dotarsi di casse per la raccolta dei liquami di scolo e sistema di raccolta delle acque di sentina, documentata con autocertificazione, "eventuali deroghe condizionate" potranno essere assentite, per un periodo di dodici mesi dalla emanazione del presente Regolamento, mediante la sottoscrizione di vincoli di preclusione d'uso dei servizi igienici di bordo nelle zone di permanenza e durante la navigazione all'interno dell'area marina protetta;
c) essere muniti di un registro di scarico delle acque di sentina da conservare tra i documenti di bordo, unitamente alle ricevute di conferimento delle miscele di idrocarburi a centri di smaltimento autorizzati.
11. In caso di sostituzione dei mezzi nautici di linea per problemi tecnici, e' necessario richiedere un nuovo rilascio dell'autorizzazione.
12. Nuove autorizzazioni ai mezzi di linea verranno rilasciate esclusivamente se compatibili con le esigenze di tutela ambientale e le capacita' di carico dell'area marina protetta.
13. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire all'ente gestore dati e informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, e di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore.
14. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, a bordo di ogni unita' di linea dovra' essere garantito un apposito spazio attrezzato a disposizione dell'ente gestore per attivita' istituzionali, di informazione, commercializzazione di prodotti e servizi.
15. Il personale preposto alla sorveglianza puo' sospendere l'esecuzione e la prosecuzione delle attivita' di cui al presente articolo, ove la giudichi pregiudizievoli ai fini della tutela del patrimonio naturale e culturale nonche' della tranquillita' dei luoghi dell'area marina protetta.

Art. 24.
Disciplina delle attivita' di whale-watching

1. Nelle zone A non e' consentita l'attivita' di whale-watching.
2. Nelle zone B e C sono consentite, previa autorizzazione dell'ente gestore, le attivita' di whale-watching a bordo di unita' navali adibite alle visite guidate, nel rispetto delle disposizioni per la navigazione da diporto di cui al precedente art. 15.
3. Per le attivita' di whale-watching e in presenza di mammiferi marini nell'area marina protetta, sono individuate una fascia di osservazione, entro la distanza di 100 metri dai cetacei avvistati, e una fascia di avvicinamento entro 300 metri dai cetacei avvistati. In dette fasce vige il seguente codice di condotta:
a. la velocita' massima di navigazione consentita e' di 5 nodi;
b. nella fascia di avvicinamento non possono essere presenti contemporaneamente piu' di 3 unita' navali, in attesa di accedere alla fascia di osservazione, seguendo l'ordine cronologico di arrivo nella zona di avvicinamento;
c. nella fascia di osservazione non e' consentita la balneazione e puo' essere presente, seguendo l'ordine cronologico di arrivo una sola unita' navale o un solo velivolo, esclusivamente ad una quota superiore ai 150 metri sul livello del mare;
d. non e' consentito il sorvolo con elicotteri, salvo che per attivita' di soccorso, sorveglianza e servizio;
e. nella fascia di osservazione non e' consentito stazionare piu' di 20 minuti;
f. non e' consentito avvicinarsi a meno di 100 metri dagli animali;
g. non e' consentito stazionare con l'unita' navale all'interno di un gruppo di cetacei, separando anche involontariamente individui o gruppi di individui dal gruppo principale;
h. non e' consentito fornire cibo agli animali e gettare in acqua qualsiasi altro materiale;
i. non e' consentito l'avvicinamento frontale agli animali;
j. non sono consentiti improvvisi cambiamenti di rotta e di velocita' delle unita' navali;
k. nel caso di volontario avvicinamento dei cetacei all'unita' navale, e' fatto obbligo di mantenere una velocita' e direzione costante, inferiore a 5 nodi, senza effettuare cambi di direzione;
l. nella fascia di avvicinamento non puo' essere presente piu' di una unita' navale; nel caso che gli animali mostrino segni di intolleranza, e' fatto obbligo di allontanarsi con rotta costante dalle fasce di osservazione e avvicinamento.
4. Ciascun operatore autorizzato deve presentare annualmente una relazione con l'indicazione di tutte le osservazioni compiute sulle specie osservate, corredate, se possibile, di documentazione fotografica.
5. L'inottemperanza alle disposizioni contenute nel presente articolo, qualora rilevata e sanzionata gli organi preposti, puo' comportare, per gli esercenti l'attivita' di whale wtching e ne siano direttamente o in solido responsabili, nei casi di particolare gravita' o di recidiva generica o specifica, la revoca da parte dell'ente gestore dell'autorizzazione ad operare all'interno dell'area marina protetta.

Art. 25.
Disciplina dell'attivita' di pesca professionale

1. Nell'area marina protetta non sono consentiti la pesca a strascico, con reti derivanti e a circuizione, l'acquacoltura e il ripopolamento attivo.
2. Nell'area marina protetta e' vietata la pesca delle seguenti specie:
a. Cernia (Epinephelus spp.);
b. Cernia di fondale (Polyprion americanus);
c. Nacchera (Pinna nobilis).
d. Aragosta rossa (Palinurus elephas)
e. Astice (Homarus gammarus)
f. Cicala (Scyllarides arctus)
g. Magnosa (Scyllarides latus)
h. Patella (Patella ferruginea).
3. Nelle zone A e nella zona B circostante la Punta Montenero e' vietata qualunque attivita' di pesca professionale.
4. Nella zona B circostante la Punta Mesco e nella zona C e' consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore, la piccola pesca artigianale, riservata alle imprese e alle cooperative di pesca aventi sede legale nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta all. data di entrata in vigore del regolamento di disciplina delle attivita' consentite approvato con decreto del 20 luglio 2011, costituite da soci residenti o che abbiano risieduto per almeno 10 anni nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa, con i seguenti attrezzi utilizzabili ei periodi indicati all'atto della richiesta di autorizzazione:
a) con reti da posta regolarmente segnalate, secondo normativa e appositamente contraddistinte dal numero di identificazione del proprietario dell'attrezzo utilizzato per la pesca, con le seguenti modalita':
i. le reti devono essere calate perpendicolarmente alla linea di costa, ad eccezione degli attrezzi di altezza inferiore a 2,5 metri;
ii. ogni imbarcazione autorizzata puo' utilizzare in alternativa tra loro:
- fino ad un massimo di 2.300 metri di rete con maglia superiori a 55 millimetri (comunemente denominata maglia del 9);
- fino ad un massimo di 500 metri di rete con maglia da 38,46 millimetri (comunemente denominata maglia del 13) unitamente ad un massimo di 1.200 metri di rete con maglie da 55 millimetri (comunemente denominata maglia del 9);
b) con palamiti, come previsto dalla normativa vigente;
c) con lenza, come previsto dalla normativa vigente,
5. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attivita' di pesca professionale deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data prevista di inizio attivita'.
6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, all'atto della richiesta deve essere dichiarato l'eventuale utilizzo promiscuo di reti da posta, indicando lunghezza totale per tipo di maglia e periodo di utilizzo.
7. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire all'ente gestore dati e informazioni relativi alle attivita' di pesca esercitate, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta.
8. Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione, i soggetti precedentemente autorizzati devono comunicare annualmente, entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno, i periodi di esercizio e le modalita' specifiche di utilizzo degli strumenti di cattura, nonche' elenco dettagliato delle specie ittiche e delle relative quantita' totali di prelievo, espresse in chilogrammi.
9. L'ente gestore si riserva il diritto, con successivo provvedimento, di disciplinare le modalita' di verifica della necessita' di limitare le attivita' di pesca per le finalita' di tutela delle risorse ittiche.
10. A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale, l'ente gestore si riserva il diritto, con successivo provvedimento, di disciplinare le modalita' di prelievo delle risorse ittiche.
11. Il personale preposto alla sorveglianza puo' sospendere l'esecuzione e la prosecuzione delle attivita' di cui al presente articolo, ove la giudichi pregiudizievoli ai fini della tutela del patrimonio naturale e culturale nonche' della tranquillita' dei luoghi dell'area marina protetta.
12. A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale, sulla base degli esiti del monitoraggio svolto, l'ente gestore puo', con successivo autonomo provvedimento, disciplinare ulteriormente le modalita' di prelievo delle risorse ittiche, in particolare indicando:
a) caratteristiche e quantita' degli attrezzi da pesca utilizzabili per ogni unita' da pesca;
b) calendario delle attivita' di pesca, comprendente giornate ed orari per particolari attivita';
c) misure minime di cattura delle specie alieutiche commerciali e non;
d) misure di tutela in riferimento a particolari specie minacciate o a rischio.
13. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento di aggiornamento, l'ente gestore puo', con successivo provvedimento, stabilire il divieto di accesso a determinate aree e per specifici periodi alle unita' navali adibite alle attivita' di pesca professionale.

Art. 26.
Disciplina dell'attivita' di pesca ricreativa e sportiva

1. Nell'area marina protetta non e' consentita la pesca subacquea in apnea.
2. La detenzione e il trasporto di attrezzi adibiti alla pesca subacquea all'interno dell'area marina protetta e' consentito, previa autorizzazione dell'ente gestore, esclusivamente alloggiando i suddetti attrezzi, disarmati e smontati, all'interno di appositi contenitori opportunamente chiusi.
3. Nell'area marina protetta non e' consentita la pesca ricreativa con le seguenti modalita':
a. a traina di profondita' con affondatore e lenze tipo "monel" e piombo guardiano;
b. con l'utilizzo di esche alloctone (verme coreano, spagnolo, giapponese, ecc.) e non mediterranee;
c. con la tecnica del "vertical jigging" e similari.
4. Nell'area marina protetta non e' consentita la pesca sportiva e ricreativa delle seguenti specie:
• Cernia (Epinephelus spp.);
• Cernia di fondale (Polyprion americanus);
• Nacchera (Pinna nobilis).
• Aragosta rossa (Palinurus elephas);
• Astice (Homarus gammarus);
• Cicala (Scyllarus arctus);
• Magnosa (Scyllarides latus);
• Patella (Patella ferruginea).
5. Nell'area marina protetta non sono consentite le gare di pesca sportiva.
6. Nelle zone A e' vietata qualunque attivita' di pesca sportiva e ricreativa.
7. Nelle zone B e' consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore, la pesca ricreativa, riservata ai residenti nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta, con i seguenti attrezzi:
a) con bolentino dall'imbarcazione, anche con canna a mulinello, a non piu' di 2 anni;
b) con un massimo di 2 canne singole fisse o da lancio o lenza, da terra, a non piu' di 2 ami;
c) con lenza a correntina, a non piu' di 2 lenze ad imbarcazione;
d) con lenza a traina, a non piu' di 2 traine a imbarcazione;
e) mediante natelli di superficie, ovvero lenze pedagnate a non piu' di 2 ami, con limite massimo di 5 natelli ad imbarcazione;
8. Nella zona C e' consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore, la pesca ricreativa, riservata ai residenti nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta, con gli attrezzi di cui al precedente comma 7 e con i seguenti:
a. con "polpara", mediante l'utilizzo di qualsiasi strumento destinato alla cattura di cefalopodi octopodi, con o senza esca, con non piu' di 2 polpare a imbarcazione, limitatamente al periodo dal 15 ottobre al 30 marzo;
b. con "totanara", mediante l'utilizzo di qualsiasi strumento destinato alla cattura di cefalopodi teutidi, con o senza esca, con non piu' di 2 totanare a imbarcazione, limitatamente al periodo dal 15 ottobre al 30 marzo;
c. con "seppiara", mediante l'utilizzo di qualsiasi strumento destinato alla cattura di cefalopodi sepiidi, con o senza esca, con non piu' di 2 seppiare a imbarcazione limitatamente al periodo dal 15 ottobre al 30 marzo;
d. con palamiti, con numero di ami a persona non superiore a 70, con limite massimo di 200 ami a imbarcazione;
e. con una nassa nel periodo dal 1° giugno al 31 agosto, se munita del contrassegno identificativo rilasciato dall'ente gestore al momento dell' autorizzazione.
9. Al fine di determinare la capacita' di carico dell'area marina protetta, e il contingentamento dell'attivita', in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento di aggiornamento, l'ente gestore effettua il monitoraggio delle attivita' di prelievo, con particolare riferimento alla pesca con totanara, polpara, seppiara e palamiti, e adegua, previa comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con successivi provvedimenti, la disciplina della pesca sportiva e ricreativa.
10. Nella zona C e' consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore, la pesca ricreativa ai non residenti nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta, con un massimo di 2 canne o lenze da terra, a non piu' di 2 ami.
11. Nella zona C, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla pesca ricreativa, salva la necessita' di contingentamento dell'attivita', sono equiparati ai residenti le seguenti categorie:
a. i possessori di abitazioni nei comuni ricadenti nell'area marina protetta con al massimo due accompagnatori;
b. coloro che abbiano risieduto per almeno 10 anni nei comuni ricadenti nell'area marina protetta gia' in possesso dell'autorizzazione alla data di entrata in vigore del regolamento di disciplina.
12. I ragazzi di eta' inferiore ai 12 anni possono pescare solo se accompagnati da un adulto con regolare autorizzazione.
13. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente comma 10, e' considerato titolo preferenziale la residenza nei comuni ricadenti nell'area marina protetta.
14. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attivita' di cui al precedente comma 10, i soggetti non residenti nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta devono versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate al successivo art. 33.
15. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di esporre i contrassegni autorizzativi rilasciati dall'ente gestore, che comprendono sia bandiere o pennelli da issare solo durante l'esercizio dell'attivita' autorizzata, sia pannelli e/o adesivi da esporre sull'unita' navale. I suddetti contrassegni devono essere riconsegnati presso gli uffici dell'ente gestore al termine di scadenza dell'autorizzazione.
16. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire all'ente gestore dati e informazioni relative alle attivita' di pesca esercitate, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta.
17. Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione, i pescatori sportivi precedentemente autorizzati devono comunicare annualmente, entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno, i periodi di esercizio e le modalita' specifiche di utilizzo degli strumenti di cattura (palamiti, traina, totanara, lenze, ecc.), nonche' elenco dettagliato delle specie ittiche e delle relative quantita' totali di prelievo, espresse in chilogrammi, dei dodici mesi precedenti.
18. Sia a terra che a mare, e' consentito un prelievo cumulativo giornaliero fino a 2 kg per persona o 3 kg per unita' navale, salvo il caso di singolo esemplare di peso superiore. In quest'ultimo caso e' prescritto l'arresto immediato dell'attivita' di pesca ed e' altresi' consentito il mantenimento delle eventuali prede pescate in precedenza.
19. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alle attivita' di pesca sportiva nell'area marina protetta, i richiedenti devono:
a) indicare gli strumenti di pesca che intendono adoperare;
b) versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' di cui al successivo art. 33;
20. Il transito di unita' navali all'interno dell'area marina protetta con attrezzi da pesca sportiva diversi o superiori dai limiti stabiliti dal presente Regolamento e' eccezionalmente consentito, previa autorizzazione dell'ente gestore, limitatamente ai residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, alloggiando i suddetti attrezzi, con gli ami disarmati, all'interno di appositi contenitori chiusi, e comunque inabili all'immediato utilizzo; eventuali quantitativi di pescato diversi o superiori ai limiti consentiti all'interno dell'area marina protetta dovranno essere custoditi in appositi contenitori chiusi, comunque sempre preventivamente dichiarati durante eventuali controlli da parte del personale di vigilanza.
21. Il personale preposto alla sorveglianza puo' sospendere l'esecuzione e la prosecuzione delle attivita' di cui al presente articolo, ove le giudichi pregiudizievoli ai fini della tutela del patrimonio naturale nonche' della tranquillita' dei luoghi dell'area marina protetta.

Art. 27.
Disciplina dell'attivita' di pescaturismo

1. Nell'area marina protetta e' vietata la pesca delle seguenti specie:
a. Cernia (Epinephelus spp.);
b. Cernia di fondale (Polyprion americanus);
c. Nacchera (Pinna nobilis);
d. Aragosta rossa (Palinurus elephas);
e. Astice (Homarus gammarus);
f. Cicala (Scyllarus arctus);
g. Magnosa (Scyllarides latus)
h. Patella (Patella ferruginea).
2. Nelle zone A e nella zona B circostante la Punta Montenero e' vietata qualunque attivita' di pescaturismo.
3. Nella zona B circostante la Punta Mesco e nella zona C e' consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore, l'attivita' di pescaturismo, come disciplinata dal decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293, riservata alle imprese di pesca che esercitano l'attivita' individualmente o in forma cooperativa, aventi sede legale nei comuni ricadenti nell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo, costituite preferibilmente da soci residenti o, in subordine, che abbiano risieduto per almeno dieci anni nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, e ai soci delle suddette cooperative, inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa, con gli attrezzi e le modalita' previste per la pesca professionale al precedente art. 25.
4. E' fatto divieto di uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle localita' visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi.
5. Il rilascio dell'autorizzazione implica l'obbligo di esporre i contrassegni autorizzativi rilasciati dall'ente gestore, che comprendono sia bandiere o pennelli da issare solo durante l'esercizio dell'attivita' autorizzata, sia pannelli e/o adesivi da esporre sull'unita' navale. I suddetti contrassegni devono essere riconsegnati presso gli uffici dell'ente gestore al termine di scadenza dell'autorizzazione.
6. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire all'ente gestore dati e informazioni relative alle attivita' di pesca esercitate, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta.
7. Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione, i soggetti precedentemente autorizzati devono comunicare annualmente, entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno, i periodi di esercizio e le modalita' specifiche di utilizzo degli strumenti di nonche' elenco dettagliato delle specie ittiche e delle relative quantita' totali di prelievo, espresse in chilogrammi.
8. A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale, l'ente gestore si riserva il diritto, con successivo provvedimento, di disciplinare le modalita' di esercizio delle attivita' di pescaturismo.
9. Il personale preposto alla sorveglianza puo' sospendere l'esecuzione e la prosecuzione delle attivita' di cui al presente articolo, ove la giudichi pregiudizievoli ai fini della tutela del patrimonio naturale e culturale nonche' della tranquillita' dei luoghi dell'area marina protetta.

TITOLO IV

DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'
CONSENTITE
Art. 28.
Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente Titolo disciplina i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle attivita' consentite nell'area marina protetta "Cinque Terre", come previste dal decreto di aggiornamento e dal regolamento di disciplina delle attivita' consentite nell'area marina protetta.
2. Ogni provvedimento concessorio ed autorizzatorio e' adottato con espresso richiamo al potere di sospensione o di revoca previsto dal presente regolamento.
3. Il titolare dell'autorizzazione e' tenuto a conservare presso di se' il titolo autorizzatorio rilasciatogli, al fine di poterlo esibire ai soggetti legalmente investiti del potere di sorveglianza e/o controllo sulle attivita' svolte all'interno dell'area marina protetta, su meta richiesta di questi ultimi.

Art. 29.
Domanda di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione e' presentata all'ente gestore dell'area marina protetta, negli appositi moduli da ritirarsi presso gli uffici amministrativi dell'ente gestore medesimo, disponibili anche sul sito internet dell'area marina protetta www.parconazionale5terre.it.
2. Il rilascio dell'autorizzazione implica l'obbligo di esporre i relativi segni distintivi rilasciati dall'ente gestore. I suddetti oggetti devono essere riconsegnati presso gli uffici dell'ente gestore al termine di scadenza dell'autorizzazione.
3. La domanda deve precisare:
a) le generalita' del richiedente;
b) l'oggetto;
c) la natura e la durata dell'attivita', specificando la data di inizio, anche la presunta;
d) il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'attivita' oggetto della domanda di autorizzazione.
4. L'ente gestore si riserva, a fronte di gravi esigenze correlate alla tutela ambientale, di sospendere temporaneamente e/o disciplinare in senso restrittivo le autorizzazioni per le attivita' consentite nell'area marina protetta.
5. L'ente gestore, per accertate esigenze di carattere eccezionale afferenti l'attivita' istituzionale, volte a far fronte a situazioni di emergenza, si riserva di rilasciare specifiche autorizzazioni, anche in deroga alle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 30.
Documentazione da allegare

1. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'attivita' oggetto della domanda di autorizzazione e dalla normativa vigente in materia.
2. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive di certificazioni previste dagli articoli 46 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 31.
Procedura d'esame delle istanze di autorizzazione

1. Le istanze di autorizzazione di cui al precedente art. 29 sono esaminate dagli uffici amministrativi dell'area marina protetta e dagli organi tecnici dell'ente gestore, alla luce dei criteri di cui al successivo art. 32.
2. L'istanza di autorizzazione e' accolta o rigettata entro massimo 30 giorni dalla data di ricezione dell'istanza stessa, salvo diversa indicazione di cui al Titolo III.
3. Per tutte le richieste di autorizzazione avanzate da visitatori e non residenti relative ad attivita' chiaramente riconducibili a soggiorni turistici nell'area marina protetta (balneazione, ormeggio, ancoraggio, diporto, pesca sportiva, immersioni individuali) l'elite gesto e provvede ad evadere le richieste coerentemente alle esigenze di utilizzazione dell'autorizzazione richiesta.

Art. 32.
Criteri di valutazione delle istanze di autorizzazione

1. L'ente gestore provvede a svolgere una adeguata indagine conoscitiva che permetta di verificare le dichiarazioni effettuate all'atto delle richiesta.
2. Il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attivita' consentite nell'area marina protetta puo' essere effettuato dall'ente gestore in base a regimi di premialita' ambientale, turnazione, contingentamento e destagionalizzazione, definiti sulla base del monitoraggio dell'area marina protetta e delle conseguenti esigenze di tutela ambientale.
3. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attivita' individuali di cui ai precedenti articoli, l'ente gestore puo' privilegiare le richieste avanzate dai soggetti residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta.
4. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attivita' d'impresa, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 2, l'ente gestore puo' privilegiare le richieste avanzate dai soggetti disponibili a formalizzare il contenimento delle tariffe per i servizi erogati agli utenti, mediante apposite convenzioni.
5. L'ente gestore pubblicizza, anche per via informatica, le procedure per il rilascio delle autorizzazioni delle attivita' consentite, nonche' i provvedimenti concernenti l'interdizione delle attivita'.
6. La domanda di autorizzazione e' rigettata previa espressa e circostanziata motivazione:
a. qualora l'attivita' di cui trattasi sia incompatibile con le finalita' dell'area marina protetta;
b. in caso di accertata violazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente di settore, dal decreto di aggiornamento, dal regolamento di disciplina delle attivita' consentite nell'area marina protetta e dal presente regolamento;
c. qualora emerga la necessita' di contingentare i flussi turistici ed il carico antropico in ragione delle primarie finalita' di tutela ambientale dell'area marina protetta.
7. L'eventuale rigetto dell'istanza di autorizzazione, cosi' come l'interdizione totale dell'attivita', e' motivata dall'ente gestore esplicitando le ragioni di tutela ambientale sottese al provvedimento di diniego.
8. Il provvedimento di autorizzazione e' materialmente rilasciato previa verifica del regolare pagamento dei diritti di segreteria di cui al successivo art. 33.

Art. 33.
Corrispettivi per le autorizzazioni e diritti di segreteria

1. I soggetti proponenti domanda di autorizzazione sono tenuti al versamento dei corrispettivi per il rilascio delle relativa autorizzazioni e di diritti di segreteria.
2. L'ente gestore, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, richiede ai soggetti proponenti domanda di autorizzazione la corresponsione dei diritti di segreteria e puo' richiedere la corresponsione di un corrispettivo la cui entita' e' stabilita con autonomo provvedimento, previamente autorizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Il richiedente e' tenuto al pagamento dell'importo stabilito al momento del rilascio dell' autorizzazione.
4. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento nell'area marina protetta delle attivita' di ricerca scientifica, riprese fotografiche e video professionali, e' disposto su base settimanale e annuale.
5. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento nell'area marina protetta delle attivita' di trasporto passeggeri e visite guidate, locazione e noleggio, pesca sportiva da terra e' disposto su base annuale.
6. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento nell'area marina protetta dell'attivita' di visite guidate subacquee e' disposto su base individuale, per ogni visitatore subacqueo, rendicontato dal soggetto autorizzato con cadenza mensile.
7. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento nell'area marina protetta dell'attivita' di trasporto marittimo di linea e' disposto su base individuale, per ogni titolo di viaggio emesso ai passeggeri in entrata nell'area marina protetta, rendicontato dal soggetto autorizzato con cadenza mensile.
8. I corrispettivi per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento nell'area marina protetta delle attivita' di locazione e noleggio, di cui ai precedenti commi, sono ridotti del 50% per i proprietari di unita' navali in possesso dei requisiti di eco-compatibilita' richiamati ai precedenti articoli.
9. I corrispettivi per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento nell'area marina protetta delle attivita' di immersioni subacquee guidate, di cui ai precedenti commi, sono ridotti del 50% per i centri di immersione costituiti per almeno il 90% da soci residenti nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta.
10. Il pagamento dei suddetti importi e' effettuato tramite versamento su conto corrente intestato all'Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 34.
Monitoraggio e aggiornamento

1. L'ente gestore effettua un monitoraggio continuo delle condizioni ambientali dell'area marina protetta e delle attivita' in essa consentite, secondo le direttive emanate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e su tale base redige, annualmente, una relazione sullo stato dell'area marina protetta.
2. Ai fini del monitoraggio dell'ambiente marino, l'ente gestore puo' avvalersi dei dati e delle informazioni rese disponibili attraverso il sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e derivanti dalle attivita' intraprese in attuazione delle normative poste a tutela dell'ambiente marino.
3. L'ente gestore, sulla base dei dati acquisiti con il monitoraggio previsto al comma 1, verifica, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni del decreto di aggiornamento e del regolamento di disciplina delle attivita' consentite concernenti la delimitazione, le finalita' istitutive, la zonazione e i regimi di tutela per le diverse zone, nonche' delle previsioni di dettaglio del presente regolamento, alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e, ove ritenuto opportuno, propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'aggiornamento dei detti provvedimenti.

Art. 35.
Sorveglianza

1. La sorveglianza nell'area marina protetta e' effettuata dalla Capitaneria di Porto competente dagli altri corpi di polizia dello Stato presenti sul territorio, in coordinamento con il personale dell'ente gestore che svolge attivita' di servizio, controllo e informazione a terra e a mare.

Art. 36.
Pubblicita'

1. Il presente regolamento di esecuzione ed organizzazione, alla sua entrata in vigore e' affisso insieme al decreto di aggiornamento e al regolamento di disciplina delle attivita' consentite, nelle sedi dell'area marina protetta, nonche' nella sede legale dell'ente gestore.
2. L'ente gestore provvede alla pubblicazione dei testi ufficiali dei provvedimenti di cui al comma precedente sul sito web dell'area marina protetta.
3. L'ente gestore provvede inoltre alla diffusione di opuscoli informativi e di linee guida concernenti gli stessi provvedimenti presso le sedi di enti e associazioni di promozione turistica aventi sede all'interno dell'area marina protetta, nonche' presso soggetti a qualunque titolo interessati alla gestione e/o organizzazione del flusso turistico.
4. Il responsabile di ogni esercizio a carattere commerciale munito di concessione demaniale marittima ha l'obbligo di esporre copia dei suddetti provvedimenti in un luogo ben visibile agli utenti.

Art. 37.
Sanzioni

1. I trasgressori al presente Regolamento, salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca reato, sono perseguiti ai sensi dell'art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ss.mm.
2. Nel caso in cui l'accertata violazione delle disposizioni di cui al precedente comma 1 comporti una modificazione dello stato dell'ambiente e dei luoghi, l'ente gestore dispone l'immediata sospensione dell'attivita' lesiva ed ordina, in ogni caso, la riduzione in pristino o a ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore, con la responsabilita' solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. In caso di inottemperanza al suddetto ordine, l'ente gestore provvede all'esecuzione in danno degli obbligati, secondo la procedura prevista dall'art. 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
3. In caso di accertamento della violazione delle disposizioni previste dal comma 1, compreso l'eventuale utilizzo improprio della documentazione autorizzativa, le autorizzazioni rilasciate dal'ente gestore sono sospese o revocate indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti.
4. Il verbale attestante la violazione delle disposizioni di cui al comma 1, redatto dalle autorita' preposte alla sorveglianza dell'area marina protetta e dagli altri corpi di polizia dello Stato presenti sul territorio, e' immediatamente trasmesso all'ente gestore, che provvede ad irrogare la relativa sanzione.
5. L'entita' delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui al comma 1 puo' essere determinata dall'ente gestore con autonomo provvedimento, preventivamente autorizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro i limiti di cui all'art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ss.mm..
6. L'ente gestore provvede, di concerto con l'autorita' marittima competente, a predisporre uno schema di verbale per le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1, recante gli importi delle relative sanzioni di cui al precedente comma, e ne fornisce copia alle autorita' preposte alla sorveglianza dell'area marina protetta e agli altri corpi di polizia dello Stato presenti sul territorio.
7. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono imputati al bilancio dell'ente gestore e destinati esclusivamente al finanziamento delle attivita' di gestione, coerentemente con le finalita' istituzionali dell'area marina protetta.

Art. 38.
Norme di rinvio.

1. Per quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento, si fa riferimento alle norme contenute nella legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ss.mm., nonche' alle disposizioni contenute nel decreto di aggiornamento del 20 luglio 2011 e al Regolamento recante la disciplina delle attivita' consentite approvato con il decreto n. 189 del 20 luglio 2011.
 
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