Gazzetta n. 60 del 13 marzo 2015 (vai al sommario)
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
PROVVEDIMENTO 3 marzo 2015
Regolamento sul funzionamento del Consiglio dell'Autorita' nazionale anticorruzione.


IL CONSIGLIO

Vista la legge 11 agosto 2014, n.114 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) e, in particolare, l'art. 19, recante «soppressione dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e definizione delle funzioni dell'Autorita' nazionale anticorruzione»;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione);
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l'art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2009 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), come modificato dal decreto legge 31 agosto 2013 n. 101;
Visto il Piano di Riordino predisposto dal Presidente dell'Autorita' Nazionale Anticorruzione in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 19, terzo comma, decreto legge n. 90/2014, n. 90, convertito in legge n. 114/2014;
Visto il «regolamento di organizzazione dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture» approvato dal Consiglio dell'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con delibera del 20 dicembre 2007 e ss.mm. che, negli articoli da 3 a 12, disciplina il funzionamento del Consiglio;
Visto il «regolamento recante l'organizzazione e il funzionamento della commissione per la valutazione e la trasparenza e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche», approvato dalla Commissione per la valutazione e la trasparenza e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche con delibera del 4 luglio 2012, che agli articoli 2, 2-bis, 4, 6,7,8,9, 10, 12 disciplina il funzionamento della Commissione;
Ritenuto, a seguito della soppressione dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e della attribuzione delle relative funzioni all'Autorita' Nazionale Anticorruzione, di dover adottare un regolamento sul funzionamento del Consiglio che tenga conto delle specificita' della nuova struttura istituzionale, abrogando tutte le sopra citate disposizioni regolamentari adottate in materia dall'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e dalla Commissione per la valutazione e la trasparenza e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1
Definizioni

1. Nel presente regolamento:
a) l'espressione «Autorita'» indica l'Autorita' Nazionale Anticorruzione;
b) l'espressione «Consiglio» indica il Consiglio dell'Autorita';
c) l'espressione «Presidente» indica il Presidente dell'Autorita';
d) l'espressione «Componenti» indica i membri del Consiglio, compreso il Presidente;
e) l'espressione «legge Anticorruzione», indica la legge 6 novembre 2012 n. 190;
f) l'espressione «Segretario generale» indica il Segretario generale dell'Autorita'.
 
Art. 2
Presidente

1. Il Presidente:
rappresenta l'Autorita' nei rapporti con gli organi dello Stato e con le altre istituzioni nazionali e internazionali;
convoca le riunioni del Consiglio, ne stabilisce l'ordine del giorno, ne dirige i lavori;
assegna ad uno o piu' Consiglieri, anche congiuntamente, la trattazione e/o l'approfondimento di specifiche problematiche e/o di criticita' contingenti;
vigila sulla corretta attuazione da parte del Segretario generale degli indirizzi e delle decisioni adottate dal Consiglio;
sottoscrive e dispone la pubblicazione dei provvedimenti dell'Autorita';
esercita ogni altra funzione prevista dalla legge e dal regolamento.
2. Il Presidente puo' adottare provvedimenti di necessita' e di urgenza, che devono essere sottoposti a ratifica dal Consiglio nella prima riunione successiva alla loro adozione.
3. In caso di cessazione dall'incarico per dimissioni, decadenza, impedimento permanente, il Presidente ne da' comunicazione al Consiglio e alle autorita' competenti ad avviare il procedimento di nomina.
 
Art. 3
Consiglieri

1. Nell'adempimento delle funzioni connesse al proprio mandato, ciascun Consigliere ha piena liberta' d'iniziativa, di opinione e di voto.
2. I Consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute consiliari ed a tutte le connesse attivita' preparatorie. Sul sito istituzionale dell'Autorita' viene pubblicata semestralmente una tabella riassuntiva del tasso di presenza e di assenza dei Consiglieri alle sedute.
3. I Consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Autorita'.
4. I Consiglieri possono essere autorizzati o delegati dal Presidente o dal Consiglio a partecipare, in rappresentanza dell'Autorita' a incontri, audizioni, commissioni o altre manifestazioni.
 
Art. 4
Incompatibilita' e cessazione dalla carica
dei Componenti

1. Ove il Presidente o un Consigliere incorra in una delle cause di incompatibilita' previste dalla legge, il Consiglio, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine entro il quale egli puo' esercitare l'opzione. Trascorso tale termine, ove non sia cessata la causa di incompatibilita' ovvero l'interessato non abbia presentato le proprie dimissioni, il Consiglio ne dichiara la decadenza. Il Presidente ne da' comunicazione alle autorita' competenti ad avviare il procedimento di nomina Ove l'incompatibilita' riguardi il Presidente, il medesimo procedimento e' avviato e proseguito dal Consiglio.
2. Alle riunioni nelle quali si adottano le deliberazioni di cui al comma precedente non partecipa l'interessato.
3. Le dimissioni sono presentate al Consiglio, il quale assegna un termine decorso il quale diventano irrevocabili. Delle dimissioni definitive il Consiglio da' tempestivamente comunicazione alle autorita' competenti ad avviare il procedimento di nomina.
4. In caso di cessazione dalla carica del Presidente o di un Consigliere per cause diverse da quelle di cui ai precedenti commi del presente articolo, il Consiglio ne da' notizia alle autorita' competenti ad avviare il procedimento di nomina.
 
Art. 5
Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio delibera gli atti regolamentari di carattere generale, adotta i provvedimenti di ordine, di regolazione e sanzionatori, nonche' quelli in materia di organizzazione e funzionamento dell'Autorita'.
2. Sono di competenza del Consiglio tutti gli atti di programmazione finanziaria e gestione del personale, ivi compresa l'assunzione dei dirigenti e il conferimento dei relativi incarichi.
3. Il Consiglio delibera sulla base delle istruttorie predisposte dagli uffici competenti.
4. Il Consiglio puo' individuare, con il regolamento di organizzazione o con separati atti di indirizzo, gli atti di propria competenza la cui adozione possa essere delegata ai dirigenti, salvo l'obbligo di rendiconto periodico al Consiglio sui provvedimenti adottati.
 
Art. 6
Staff del Consiglio

1. Nell'organizzazione degli uffici dell'Autorita' e' costituito un ufficio di staff al Consiglio, composto da almeno un collaboratore scelto, su proposta di ciascuno dei Consiglieri, tra il personale in servizio presso l'Autorita' o in posizione di comando o fuori ruolo da altre Amministrazioni ovvero, per motivate ragioni di carattere eccezionale, con contratto a tempo determinato.
2. Possono prestare il proprio contributo all'attivita' di studio e approfondimento tecnico svolta dagli uffici di staff del Consiglio, a titolo gratuito ed occasionale, soggetti dotati di particolare esperienza e professionalita' nelle materie di interesse dell'Autorita' che ne facciano istanza. In questi casi, le richieste sono valutate dal Consiglio stesso, con autonoma deliberazione.
 
Art. 7
Commissioni di studio

1. Con provvedimento del Presidente, previa deliberazione del Consiglio, possono essere istituite commissioni di studio su particolari argomenti di interesse dell'Autorita'. Le commissioni sono composte dai Consiglieri scelti dal Presidente e da soggetti, anche esterni all'Autorita', di comprovata esperienza nelle materie oggetto di approfondimento.
2. Il Presidente e gli altri Consiglieri interessati possono in ogni caso partecipare alle sedute delle commissioni.
3. Il Consiglio, nell'adozione di propri atti e deliberazioni, puo' avvalersi dei risultati degli studi condotti dalle commissioni istituite dal Presidente.
 
Art. 8
Sede

1. Il Consiglio si riunisce, di norma, nella sede di Roma dell'Autorita'.
2. Su indicazione del Presidente, o per deliberazione del Consiglio, le riunioni possono essere convocate in un luogo diverso.
3. In casi eccezionali, e' possibile la partecipazione alla riunione in videoconferenza o in audio conferenza.
 
Art. 9
Convocazione delle riunioni

1. Il Presidente convoca le riunioni del Consiglio e ne stabilisce l'ordine del giorno. Il Consiglio viene convocato su richiesta di almeno due Consiglieri.
2. L'avviso di convocazione indica la data, la sede, l'orario, l'ordine del giorno e l'eventuale pubblicita' della riunione.
3. Della convocazione deve essere data comunicazione ai Consiglieri, di norma, non oltre il terzo giorno che precede la riunione.
4. In caso d'urgenza il Consiglio puo' essere convocato fino a 24 ore prima della riunione.
5. La convocazione delle riunioni viene effettuata tramite posta elettronica, alla casella indicata dai Consiglieri per la ricezione delle comunicazioni.
6. Unitamente alla convocazione delle sedute, viene messa a disposizione dei Consiglieri, con congruo anticipo, a cura dell'ufficio di Segreteria del Consiglio, la documentazione necessaria per la discussione degli argomenti all'ordine del giorno.
7. Nei tre giorni antecedenti la seduta, i dirigenti e i funzionari degli uffici che hanno curato l'istruttoria delle singole pratiche sono a disposizione dei Consiglieri per ogni chiarimento necessario.
 
Art. 10
Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno e' determinato dal Presidente, anche sulla base delle istruttorie predisposte dagli uffici competenti.
2. Il Presidente puo' assegnare ogni argomento all'ordine del giorno ad uno o piu' relatori tra i componenti del Consiglio, affinche' ne riferiscano durante la seduta.
3. Ogni Consigliere ha il diritto di chiedere l'iscrizione di un argomento all'ordine del giorno e di formulare richiesta motivata di convocazione del Consiglio. Il Presidente cura che l'iscrizione o la convocazione avvengano entro un termine congruo, comunque non superiore a dieci giorni dalla richiesta.
4. Durante la seduta, ciascun Consigliere puo' chiedere che sia rinviata la trattazione di argomenti per i quali ritenga necessario acquisire approfondimenti istruttori.
5. L'ordine del giorno puo' essere integrato dal Presidente fino a 24 ore prima della riunione o dal Consiglio all'unanimita' prima dell'inizio di ciascuna riunione.
6. Gli argomenti non trattati o oggetto di rinvio ai sensi del comma 4 vengono iscritti d'ufficio all'ordine del giorno della riunione successiva, dove sono trattati prioritariamente, subito dopo l'approvazione del verbale della riunione precedente.
 
Art. 11
Svolgimento delle riunioni del Consiglio.
Quorum di validita' delle riunioni e delle deliberazioni

1. Le riunioni del Consiglio sono valide se sono presenti almeno tre componenti.
2. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un Consigliere da lui designato. In caso di mancata designazione, presiede il Consigliere piu' anziano.
3. Gli astenuti sono considerati presenti non votanti e computati nel quorum di validita' della riunione.
4. In caso di parita' di voti espressi, prevale quello del Presidente.
5. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nessuna deliberazione puo' essere adottata senza il voto favorevole di almeno tre componenti.
6. Le deliberazioni adottate sono, di norma, immediatamente esecutive.
 
Art. 12
Partecipazione alle riunioni del Consiglio

1. Alle riunioni partecipano, senza diritto di voto, il Segretario generale e un funzionario della Segreteria del Consiglio, incaricato della redazione del verbale.
2. Per la trattazione di alcuni argomenti, possono essere invitati a partecipare, con funzioni referenti e senza diritto di voto, i dirigenti responsabili delle aree amministrative, i funzionari o soggetti esterni, esperti nell'argomento da trattare.
 
Art. 13
Votazioni

1. Il voto e' palese.
2. In casi eccezionali, qualora richiesto della maggioranza dei presenti, il Consiglio puo' deliberare a scrutinio segreto.
 
Art. 14
Verbali

1. La Segreteria del Consiglio cura la redazione del processo verbale della riunione, dal quale devono risultare, tra l'altro, l'ordine del giorno, con le eventuali integrazioni, i nomi dei presenti, ciascun argomento trattato, gli elementi essenziali della discussione, le decisioni adottate, l'indicazione dei Consiglieri che abbiano espresso voto contrario o si siano astenuti e, dove richiesto e in forma sintetica, le dichiarazioni rese.
2. L'approvazione del verbale delle riunioni viene posta al primo punto dell'ordine del giorno della successiva riunione consiliare.
3. Il verbale per esteso, redatto dalla Segreteria del Consiglio, viene distribuito a cura della stessa ai Consiglieri almeno due giorni prima della data fissata per l'approvazione.
4. Ai dirigenti e' trasmesso, subito dopo la riunione, l'esito della trattazione e delle decisioni assunte relativamente alle proposte deliberative di cui hanno curato l'istruttoria e delle quali sia ad essi demandata l'esecuzione. Subito dopo l'approvazione, ai medesimi dirigenti e' trasmessa copia dell'estratto del relativo verbale.
5. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente e pubblicate sul sito dell'Autorita'.
6. I verbali sono sottoscritti dal funzionario della Segreteria del Consiglio che li ha redatti, dal Segretario generale e dal Presidente.
7. I processi verbali delle riunioni sono raccolti e conservati presso la Segreteria del Consiglio e pubblicati nella cartella di rete dedicata e usufruibile da tutti i dipendenti dell'Autorita'.
 
Art. 15
Pubblicita' delle riunioni

1. Le riunioni del Consiglio si svolgono in forma riservata.
2. Per la trattazione di argomenti di interesse generale, il Presidente, anche su richiesta dei Consiglieri, puo' decidere di convocare il Consiglio in seduta pubblica.
3. La natura pubblica o riservata delle riunioni deve essere specificata nell'avviso di convocazione.
4. Quando la seduta e' pubblica, l'accesso della stampa e del pubblico puo' essere limitato a locali separati collegati all'aula da impianti audiovisivi a circuito chiuso. Il Presidente determina le modalita' e le limitazioni all'accesso.
5. Entro tre giorni dalla riunione e' pubblicato sul sito dell'Autorita' un resoconto sommario dell'ordine del giorno e delle deliberazioni assunte.
 
Art. 16
Diritto di informazione dei Consiglieri
ed accesso agli atti

1. I Consiglieri e il Presidente, per acquisire tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio incarico, hanno pieno diritto di conoscere, accedere e consultare gli atti, i documenti e le informazioni, anche di carattere riservato, in possesso dell'Autorita'.
2. Il diritto di cui al comma precedente si esercita in forma di presa visione, di estrazione di copia o di trasmissione all'indirizzo di posta elettronica di tutti gli atti e documenti, nonche' di tutte le informazioni e i dati elaborati o comunque in possesso dell'Autorita' o dalla stessa utilizzati ai fini della propria attivita'.
3. Le richieste di informazioni di cui al presente articolo sono indirizzate alla Segreteria del Consiglio, che provvede a trasmetterle ai dirigenti competenti.
4. Nell'acquisizione di atti, documenti, dati e informazioni, i Consiglieri sono tenuti al rispetto delle norme previste in materia di tutela della riservatezza, pubblica e privata.
 
Art. 17
Obbligo del segreto

1. I Componenti del Consiglio sono tenuti al segreto sullo svolgimento delle riunioni del Consiglio per le quali e' stata esclusa la pubblicita'.
2. Non sono coperti da segreto, salvo che ricorrano esigenze eccezionali, da individuare volta per volta, le deliberazioni adottate dal Consiglio, il risultato delle votazioni e il voto espresso da ciascun componente.
 
Art. 18
Rinvio

1. La disciplina delle spese attinenti l'attivita' del Consiglio e dei Componenti e la disciplina dell'organizzazione dell'ufficio di Segreteria del Consiglio, sono regolate da specifici regolamenti di questa Autorita'.
 
Art. 19
Pubblicita' a fini notiziali

1. Tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio sono pubblicate, entro sette giorni dalla data di approvazione, in una apposita sezione del sito istituzionale, denominata «Albo delle deliberazioni del Consiglio».
2. Le deliberazioni sono pubblicate per un periodo di 30 giorni consecutivi, in formato aperto e indicizzabile.
3. Sono sottratti alla pubblicazione i dati personali non pertinenti o eccedenti rispetto al fine di rendere conoscibili le deliberazioni suddette.
4. Scaduto il termine di pubblicazione di cui al comma 2, le deliberazioni restano disponibili o comunque accessibili secondo le modalita' definite dal regolamento sulla trasparenza, la pubblicita' e l'accesso agli atti dell'Autorita', ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. Sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana i provvedimenti per i quali tale forma di pubblicita' sia richiesta da specifiche disposizioni di legge o di regolamento nonche' da apposite deliberazioni consiliari.
 
Art. 20
Partecipazione, trasparenza del procedimento
e contraddittorio

1. L'Autorita' ispira la propria attivita' ai principi della trasparenza, della partecipazione al procedimento e del contraddittorio, come stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Con distinti regolamenti viene determinata la durata dei procedimenti amministrativi di competenza, nonche' ogni disposizione in materia di partecipazione al procedimento, accesso procedimentale e garanzia del contraddittorio.
 
Art. 21
Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni con esso incompatibili. In particolare sono abrogati gli articoli da 3 a 12 del «regolamento di organizzazione dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture» approvato dal Consiglio dell'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in data 20 dicembre 2007 e ss.mm. nonche' agli articoli 2, 2-bis, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12 del «regolamento recante l'organizzazione e il funzionamento della commissione per la valutazione e la trasparenza e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche», approvato dalla Commissione per la valutazione e la trasparenza e l'integrita' delle amministrazioni in data 4 luglio 2012.
3. E' altresi' abrogato il «Regolamento per la pubblicazione sui sito web degli atti dell'Autorita'», adottato dall'Autorita' per la vigilanza dei contratti pubblici in data 16 febbraio 2010.
Roma, 3 marzo 2015

Il Presidente: Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 3 marzo 2015.
Il Segretario: Esposito
 
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