Gazzetta n. 59 del 12 marzo 2015 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 12 gennaio 2015 |
Semplificazione della gestione della PAC 2014-2020. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; Visto il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio; Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; Visto il Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale Regolamento; Visto il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonche' le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalita'; Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalita' di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalita'; Visto il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del parlamento europeo e del consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro; Visto il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006; Visto il Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CEE) n. 2092/91; Visto il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); Visto il Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti; Vista la Direttiva n. 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici (versione codificata); Vista la Direttiva n. 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque; Vista la Direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; Vista la decisione del Consiglio n. 2009/470/CE del 25 maggio 2009 relativa a talune spese nel settore veterinario; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 agosto 1990, n. 192 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e s.m.i.; Visto l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria per il 1990)», cosi' come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1998 n. 173, recante «Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, «Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999 n. 558, recante «Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonche' per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attivita' e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attivita' soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)»; Visto il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, concernente disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i, recante «Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa»; Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)»; Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante «Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»; Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»; Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, «Regolamento concernente le modalita' di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica»; Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, recante «Disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38»; Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38»; Vista la legge 24 dicembre 2004 n. 313, recante «Disciplina dell'apicoltura»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto l'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, recante «Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonche' per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari»; Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)»; Visto il decreto 7 aprile 2006 del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e trasporti, delle attivita' produttive e della salute, recante «Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152»; Visto il decreto ministeriale 12 febbraio 2007, n. 85, recante «Attuazione del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, sulla regolazione dei mercati, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera c), della legge 7 marzo 2003, n. 38, recante i requisiti minimi per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, le modalita' per il controllo e per la vigilanza delle organizzazioni dei produttori, al fine di accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento nonche' le modalita' per la revoca del riconoscimento»; Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2008, recante «Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola»; Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2009, recante «Disciplina del regime di condizionalita' ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale»; Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilita' 2012)»; Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2012, n. 2049, recante «Disposizioni per l'attuazione del Regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attivita' con metodo biologico ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il Regolamento (CEE) n. 2092/91»; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo»; Visto il decreto ministeriale 8 maggio 2012, n. 9949, recante «Integrazione decreto 18 luglio 2003 - Istituzione banca dati ISMEA - copertura assicurativa agevolata»; Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2012, n. 18321, recante «Disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformita' ai sensi del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche ed integrazioni»; Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2012, n. 252, concernente il Regolamento recante i criteri e le modalita' per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180 «Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 22 gennaio 2013 relativo all'integrazione al decreto 1° aprile 2008 in tema di Registro Nazionale dei serbatoi di carbonio; Visto il decreto ministeriale 22 gennaio 2014, recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150»; Visto il decreto ministeriale 18 novembre 2014, prot. n. 6513, recante «Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013»; Visto il PSRN n. 2014IT06RDNP001, trasmesso per l'approvazione ai servizi UE il 26 luglio 2014; Visto il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, recante Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata, in particolare il Capo I; Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)» ed, in particolare l'articolo 1, comma 210, che inserisce l'Anagrafe delle aziende agricole e il fascicolo aziendale tra le banche dati di interesse nazionale di cui all'articolo 60 del Codice dell'Amministrazione digitale; Tenuto conto degli atti di indirizzo del Parlamento al Governo in materia di politica agricola comune; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nel corso della seduta del 18 dicembre 2014;
Decreta:
Art. 1 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende: a) per «anagrafe delle aziende agricole» (in seguito: «Anagrafe»): l'anagrafe costituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503; b) per «anagrafe nazionale delle aziende agricole» (in seguito «Anagrafe nazionale»): l'Anagrafe costituita nell'ambito del SIAN in attuazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, comprensiva delle Anagrafi regionali e delle Province autonome ove costituite; c) per «anagrafe regionale delle aziende agricole» (in seguito «Anagrafe regionale»): anagrafi regionali e delle Province autonome costituite nell'ambito del SIAN in attuazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503; d) per «fascicolo aziendale elettronico e cartaceo (in seguito Fascicolo)»: il fascicolo costituito ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503; e) per «imprenditore agricolo»: chi esercita almeno una delle seguenti attivita': coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attivita' connesse, ai sensi dell'art. 2135 c.c.. Sono incluse le categorie di cui: 1) all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; 2) all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 3) all'articolo 9, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173; 4) all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226; 5) agli artt. 2, 3 e 9, della legge 24 dicembre 2004, n. 313; f) per «azienda agricola»: complesso organizzato di beni, anche immateriali, gestito dell'Imprenditore agricolo che intrattenga a qualsiasi titolo rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale. g) ai fini dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune: 1) per «agricoltore», in conformita' a quanto disposto dall'articolo 4, lett. a), del Regolamento (UE) n. 1307/2013: una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalita' giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda e' situata sul territorio nazionale e che esercita un'attivita' agricola; 2) per «azienda», in conformita' a quanto disposto dall'articolo 4, lett. b), del Regolamento (UE) n. 1307/2013: tutte le unita' organizzate per attivita' agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio nazionale; h) per «attivita' agricola», in conformita' a quanto disposto dall'articolo 4, lett. c), del Regolamento (UE) n. 1307/2013: 1) la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, 2) il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti dal presente decreto, o 3) lo svolgimento di un'attivita' minima, definita dal presente decreto, sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione; i) per «prodotti agricoli», in conformita' a quanto disposto dall'articolo 4, lett. d), del Regolamento (UE) n. 1307/2013: i prodotti, esclusi i prodotti della pesca, elencati nell'allegato I dei trattati, nonche' il cotone; j) per «reddito»: la somma degli introiti che l'agricoltore ricava dalla vendita della propria produzione sul mercato, incluso qualsiasi tipo di sostegno pubblico e detratti i costi dei fattori di produzione. k) per «Sistema Integrato di Gestione e Controllo» (SIGC): il sistema disciplinato dal capo II, titolo V, del Reg. (UE) 1306/2013; l) per «Sistema integrato di gestione dei rischi»: il sistema per il controllo degli adempimenti di cui all'articolo 36, paragrafo 4, del Regolamento UE n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013; m) per «Sistema di gestione dei rischi individuale», il sistema di gestione delle informazioni concernenti l'intera potenzialita' di copertura del rischio dell'agricoltore; n) per «Organismi Pagatori (OP)»: i Servizi e gli Organismi incaricati di gestire e controllare le spese finanziate dai Fondi FEAGA e FEASR, ai sensi dell'art. 7 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 1306/2013, riconosciuti dall'autorita' ministeriale competente, ai sensi del D.M. 17 giugno 2009; o) per «Organismo di Coordinamento (OC)»: Organismo incaricato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 4 del Reg. (UE) n. 1306/2013, di: 1) raccogliere le informazioni da mettere a disposizione della Commissione e trasmettere tali informazioni alla Commissione; 2) adottare o coordinare, a seconda dei casi, misure intese ad ovviare alle lacune di natura comune e tenerne informata la Commissione sull'eventuale seguito; 3) promuovere e, ove possibile, garantire l'applicazione uniforme delle norme dell'Unione; p) per «Unita' Tecnico Economica (UTE)»: l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unita' zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attivita' economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva, come definita dall'art. 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 503/1999. q) per «Centri di Assistenza Agricola (CAA)»: strutture riconosciute dalle Regioni, ai sensi del decreto ministeriale 27 marzo 2008, incaricate dagli Organismi pagatori, con apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 165 del 27 maggio 1999, ad effettuare per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto le attivita' definite nella medesima convenzione; r) per «Piano Colturale Aziendale o Piano di coltivazione»: documento univocamente identificato all'interno del fascicolo aziendale elettronico, di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999 n. 503 e all'articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, contenente la pianificazione dell'uso del suolo dell'intera azienda dichiarato e sottoscritto dall'agricoltore; s) per «uso»: uso definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto n. 22 del reg. (UE) n. 640/2014; t) per «appezzamento»: superficie composta di particelle contigue destinata dall'agricoltore ad un unico uso, come definito all'art. 2, paragrafo 1, punto n. 23, lett. b) reg. (UE) n. 640/2014; u) per «quaderno di campagna»: il quaderno costituito dal registro dei trattamenti a norma dell'art 16 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, e dal registro delle concimazioni; v) per «PMI» o «microimprese, piccole e medie imprese»: imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione; w) per «resa media individuale»: la produzione media annua per prodotto dell'agricoltore nel triennio precedente o la sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione piu' bassa e quello con la produzione piu' elevata; x) per «produzione media annua di un agricoltore»: risultato del prodotto tra produzione media annua unitaria per coltura e superficie destinata alla coltura considerata; y) per «calamita' naturali»: i terremoti, le valanghe, le frane e le inondazioni, le trombe d'aria, gli uragani, le eruzioni vulcaniche e gli incendi boschivi di origine naturale, secondo la definizione di cui all'art. 1 punto (9) del reg. UE n. 702/2014. z) per «avversita' atmosferiche» assimilabili a una calamita' naturale: condizioni atmosferiche avverse quali gelo, tempeste e grandine, ghiaccio, forti piogge o grave siccita' che distruggano piu' del 30% della produzione media annua di un agricoltore calcolata sulla base della resa media individuale di cui al precedente punto w), secondo la definizione di cui all'art. 1 punto (16) del reg. UE n. 702/2014; aa) per «altre avversita' atmosferiche»: condizioni atmosferiche avverse che non rientrano nelle condizioni stabilite al precedente punto z), secondo la definizione di cui all'art. 1 punto (17) del reg. UE n. 702/2014; bb) per «Organismi nocivi ai vegetali» (articolo 2, paragrafo 1, lettera e) della direttiva 2000/29/CE del Consiglio): i nemici dei vegetali o dei prodotti vegetali, che appartengono: 1) al regno animale (infestazioni parassitarie) o 2) al regno vegetale, o si presentano sotto forma di virus, di micoplasmi o di altri agenti patogeni (Fitopatie); cc) per «epizoozie»: malattie riportate nell'elenco delle epizoozie stilato dall'Organizzazione mondiale per la salute animale e/o nell'allegato della decisione 2009/470/CE del Consiglio; dd) per «emergenza ambientale»: un caso specifico di inquinamento, contaminazione o degrado della qualita' dell'ambiente connesso a un determinato evento e di portata geografica limitata, ma che non comprende i rischi ambientali generali non riferibili a un evento specifico, come i cambiamenti climatici o l'inquinamento atmosferico; ee) per «capi morti»: animali uccisi (per eutanasia con o senza diagnosi certa) o morti (compresi gli animali nati morti e i feti abortiti) nell'azienda o in qualsiasi locale oppure durante il trasporto, ma che non sono stati macellati per il consumo umano; ff) per «polizza individuale»: contratto assicurativo sottoscritto dall'agricoltore e dalla compagnia nel quale le figure dell'assicurato e contraente coincidono; gg) per «polizza collettiva»: contratto assicurativo nel quale il contraente e' l'organismo collettivo e l'assicurato e' l'agricoltore che aderisce al contratto collettivo per la copertura delle sue produzioni; hh) per «certificato di polizza»: documento sottoscritto dall'assicurato e dalla compagnia di assicurazione con il quale l'agricoltore aderisce alla polizza collettiva, riportante i dati specifici della copertura; ii) per «soglia di danno»: percentuale di perdita di produzione del 30% dovuta a eventi atmosferici, fitopatie e epizoozie, calcolata secondo le procedure stabilite con decreto legislativo n. 102/2004 e s.m.i.; jj) per «intervento»: fonte di finanziamento dei contributi sui premi assicurativi; kk) per «organizzazione di produttori»: una organizzazioni di produttori riconosciuta ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2014. |
| Allegato A
Informazioni costituenti il patrimonio produttivo aziendale a.1) Contenuto minimo del Piano di Coltivazione 1. Identificativo catastale di ciascuna particella catastale inclusa nell'appezzamento; 2. Uso del suolo specificando, se del caso, la destinazione, la varieta' e ogni altra ulteriore caratteristica prevista dalla codifica degli usi del suolo stabilita dall'organismo di coordinamento di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e coerente con le rilevazioni eseguite nel corso dell'aggiornamento dell'occupazione del suolo-refresh e allo schedario vitivinicolo per la vite da vino; fanno eccezione le superfici investite a colture permanenti frutticole situate in zone di montagna o svantaggiate per le quali, per le campagne 2015 e 2016, e' sufficiente l'indicazione della specie 3. Superficie impiegata nell'utilizzazione prescelta; 4. Data di inizio della destinazione; 5. Data di fine della destinazione; 6. Data di fine della conduzione; 7. Indicazione della coltura ritenuta principale nel periodo 1° aprile - 9 giugno, fissato dalla circolare ACIU.2014.702 ai fini del calcolo delle quote delle diverse colture di cui all'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 14(5) del decreto ministeriale 18 novembre 2014; 8. Epoca di semina (autunno-vernina, primaverile- estiva); 9. Tipo di semina (tradizionale, su sodo, minimum tillage o pratiche equivalenti); 10. Per le coltivazioni permanenti: a) fase di allevamento (produttivo, non produttivo); b) numero di piante (se del caso), sesto d'impianto, inteso come «distanza tra le file» e «distanza sulla fila», espresso in cm; c) forma di allevamento prevalente; d) anno di impianto 11. Eventuale gestione dell'irrigazione (irrigazione di soccorso, irrigazione); il tipo, le dimensioni e l'ubicazione delle aree di interesse ecologico; 12. L'eventuale destinazione biologica (in conversione, biologica) o applicazione di metodi di produzione integrata; 13. Presenza di strutture aziendali a protezione delle colture 14. Il tipo, le dimensioni e l'ubicazione delle aree di interesse ecologico; 15. Presenza di vincoli amministrativi e/o agronomici cui e' sottoposta la superficie: a) superfici utilizzate prevalentemente per attivita' agricole, in seguito all'attuazione della direttiva 92/43/CEE, della direttiva 2000/60/CE del e della direttiva 2009/147/CE; b) superfici oggetto di imboschimento a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999 o dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013 oppure in virtu' di un regime nazionale le cui condizioni siano conformi all'articolo 43, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 o all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013; c) superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013; d) superfici assoggettate dall'agricoltore stesso al vincolo della rotazione delle colture. Qualora le superfici interessate da vincoli pluriennali siano state oggetto di riordino catastale (frazionamento, accorpamento), dovra' essere puntualmente tracciata la relazione tra le particelle originarie e quelle risultanti dal riordino stesso. Le informazioni contenute nel piano colturale aziendale dovranno essere, se del caso, individuate nel SIPA-GIS. a.2) Contenuto minimo del Quaderno di Campagna-Registro dei Trattamenti 1. data del trattamento fitosanitario (agrofarmaco, inclusi i diserbanti); 2. il principio attivo del prodotto fitosanitario utilizzato; 3. quantita' del prodotto fitosanitario utilizzato; 4. classificazione del prodotto (molto tossico, tossico, nocivo, irritante o non classificato); 5. quantita' impiegata, espressa in chilogrammi o litri; 6. avversita' per la quale si e' reso necessario il trattamento; 7. ogni informazione colturale e agronomica necessaria a rendere possibile la verifica del rispetto delle condizioni d'uso prescritte dalle etichette dei prodotti fitosanitari (ad esempio: data di semina o trapianto, emergenza della coltura, inizio fioritura e raccolta), coerentemente con le dichiarazioni di cui ai punti 8 e 9 del precedente allegato a.1. a.3) Contenuto minimo del Quaderno di Campagna-Fertilizzazione 1. Eventuale modalita' di fertilizzazione: a. Zootecnica o da matrici organiche: (tipo di effluente / ammendante, con indicazione del tenore di azoto e di sostanza secca, tipo di intervento di fertilizzazione, quantita' complessiva di effluente distribuito, superficie interessata dalla distribuzione, con indicazione della parcella, quantita' unitaria di azoto apportato, epoca (data) e modalita' di distribuzione); b. Chimica: tipo di fertilizzante utilizzato (nome commerciale); titolo in azoto, fosforo e potassio; quantita' di fertilizzante apportato, superficie interessata alla distribuzione con indicazione della parcella, modalita' di distribuzione (alla lavorazione, localizzata alla semina, in copertura), data di distribuzione. b) Contenuto minimo della composizione zootecnica 1. Codice allevamento; 2. Indirizzo; 3. Specie allevata; 4. Tipo di produzione; 5. Autorizzazione latte; 6. Tipo di allevamento (intensivo, estensivo, semiestensivo) 7. Data inizio attivita'; 8. Data fine attivita'; 9. Proprietario/detentore; 10. Data ultimo aggiornamento BDN; 11. N. capi per tipologia, classe di eta' e peso; 12. Eventuale destinazione biologica (in conversione, biologica); 13. Alimentazione del bestiame. c) Contenuto minimo della composizione strutturale 1. Gestione fascicolo a) Classificazione dell'azienda b) Organismo Pagatore competente c) Data di Apertura d) Data di Chiusura e) Tipologia detentore e f) Detentore g) Estremi e copia della delega o mandato h) Data ultima validazione i) Anagrafica j) Codice fiscale k) Partita IVA l) Codici attivita' (ATECORI) m) Classificazione azienda n) Denominazione o) Data e luogo di nascita p) Data decesso q) Estremi e copia del documento di identita' r) Rappresentante legale s) Indirizzo t) Recapiti u) Forma giuridica v) Data ultimo aggiornamento Agenzia delle Entrate w) Codice INPS x) Dati INPS y) Iscrizione Registro Imprese Pesca z) Iscrizione Repertorio Economico Amministrativo aa) Dati CCIAA bb) Coordinate bancarie e cc) Attestazione della banca dd) Incarichi ee) Incaricati ff) Documentazione gg) Delega alla firma 2. Unita' tecnico economiche a) Identificativo UTE b) Indirizzo 3. Consistenza terreni a) Estremi, registrazione e copia titolo di conduzione b) Utilizzo non esclusivo del terreno c) Particella o porzione condotta d) Superficie catastale e) Superficie grafica f) Superficie condotta g) Proprietario h) Occupazione del suolo rilevata 4. Impianti irrigui a) tipologia di approvvigionamento b) Superficie aziendale coperta da impianto irriguo 5. Impianti di frutteti a) Specie arborea-arbustiva b) Tipologia costruttiva e materiali c) Sesto di impianto d) Anno di impianto 6. Ambiti territoriali PSR per la programmazione 2014-2020 a) Zonizzazione PSR secondo specifiche regionali (aree A-B- C-D) b) Zone svantaggiate e Zone Montane c) Tematismi Regionali (es. Malghe zone Gal, Aree Parchi, etc.....) 7. Mezzi di produzione a) Tipologia mezzo b) Modello c) Motore d) Targa e) Rimorchio f) Carburante g) Immatricolazione h) Informazioni sul possesso e i) Documento di possesso j) Data iscrizione k) Data chiusura 8. Controsterzismo a) Contoterzismo attivo b) Contoterzismo passivo 9. Manodopera a) Tipologia manodopera b) Manodopera c) Numero unita' d) Numero giornate/ore e) Forma di conduzione 10. Fabbricati a) Ubicazione del fabbricato b) Tipologia c) Destinazione d) Superficie di occupazione del suolo e) Superficie coperta f) Superficie scoperta g) Volume h) N. posti i) Utilizzatori 11. Serre e protezioni a) Tipologia costruttiva b) Superficie occupata c) Anno di costruzione d) Titolo di conformita' urbanistica e) Presenza impianto di irrigazione e tipologia f) Presenza impianto di riscaldamento e tipologia g) Materiale di copertura: tipologia ed eta' d) Contenuto minimo della composizione dei beni immateriali 1. Titoli 2. Insegne 3. Marchi 4. Certificazioni aziendali e di prodotto e) Contenuto minimo del riepilogo dei legami associativi 1. Organismo collettivo di adesione 2. Tipologia di Organismo collettivo: a) Organizzazione di Produttori riconosciuta ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2014; b) Consorzio di Difesa ai sensi del decreto legislativo n. 102/04; c) Organismo di controllo per le produzioni effettuate ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007; d) Cantine sociali e) Consorzi di tutela f) Altri 3. Attivita' dell'Organismo collettivo di adesione f) Informazioni minime relative all'Iscrizione ad altri registri, e adesione a i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni. 1. Iscrizione dell'azienda a registri o albi, compresa l'adesione a sistemi di controllo, quali: a) sistema dei controlli per il rispetto di un disciplinare di produzione ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006; b) sistema dei controlli per la produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007, b) del Regolamento (CE) n. 889/08 della Commissione e del D.M 1° febbraio 2012 n. 2049 e successive modificazioni e integrazioni; c) sistemi di qualita' riconosciuti dal Mipaaf o dalla Regione di produzione; d) libro genealogico o registro anagrafico zootecnico; e) ogni altro sistema di controllo funzionale all'ottenimento di certificazioni 2. Attivita' del sistema di controllo e, se del caso: a) documento giustificativo/certificato di conformita'; b) data ispezione e nome ispettore, c) Prelievo effettuato d) esito controllo Le informazioni e i dati relativi al presente Allegato A sono anche finalizzati agli obblighi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 22 gennaio 2013 relativo all'integrazioni al decreto 1° aprile 2008 in tema di Registro Nazionale dei serbatoi di carbonio. |
| Allegato B
Sistema Integrato di Gestione dei Rischi a) Contenuto minimo del Sistema di Gestione del Rischio Il sistema integrato di gestione dei rischi comprende: a) una banca dati informatizzata; b) gli strumenti utilizzabili: 1) assicurazioni agricole agevolate 2) fondi di mutualizzazione 3) fondi per la stabilizzazione del reddito c) i dati relativi ai prezzi e alle caratteristiche su cui si basa la diversa valorizzazione ai fini assicurativi, pubblicata annualmente nel «Decreto Prezzi»: 1) prodotti assicurabili 2) Prezzo unitario massimo assicurabile 3) rischio assicurabile 4) garanzia assicurabile d) le tipologie di aiuto richiedibili; e) la resa di cui all'art. 14, comma 6; f) la produzione media annua; g) la somma degli introiti che l'agricoltore ricava dalla vendita della propria produzione sul mercato incluso qualsiasi tipo di sostegno pubblico; h) i costi dei fattori di produzione; i) un sistema di identificazione e di registrazione dei piani assicurativi individuali, predisposti a partire dal piano dei rischi individuale; j) un sistema di identificazione e di registrazione delle polizze assicurative oggetto del sostegno, sottoscritte sulla base dei piani assicurativi individuali; k) un sistema di identificazione e di registrazione dei piani di mutualizzazione individuali, predisposti a partire dal piano dei rischi individuale; l) un sistema di identificazione e di registrazione dei piani di stabilizzazione del reddito aziendale predisposti a partire dal piano dei rischi individuali; m) domande di aiuto e domande di pagamento; n) quietanze di pagamento del premio assicurativo; o) danni periziati e risarcimenti versati dalle assicurazioni o dai fondi di mutualizzazione; p) un sistema integrato di controllo, che elimini il rischio di sovracompensazione e/o doppio finanziamento; q) un sistema di monitoraggio dei plafonds finanziari disponibili; r) un sistema di dati statistici per il monitoraggio del programma e della sua attuazione; s) dati meteorologici. b) Piano Assicurativo Individuale 1. Il Piano assicurativo individuale e' un documento univocamente individuato, elaborato e prodotto da Ismea nell'ambito del Sistema di Gestione dei Rischi, sulla base delle scelte effettuate dall'agricoltore nell'ambito delle opportunita' proposte dal sistema di gestione dei rischi individuali istituito da Ismea. 2. Tale piano assicurativo, univocamente individuato nel SIAN, costituisce un allegato alla polizza o al certificato di polizza, per le polizze collettive. 3. Il Piano Assicurativo Individuale deve riportare i seguenti elementi minimi: a) Anagrafica: i. Cuaa e denominazione ii. Sede legale iii. Codice a barre di identificazione univoca del piano iv. Eventuale Organismo collettivo di adesione b) Colture: i. Codice comune ii. Intervento iii. Prodotto coltivato iv. Superficie impiegata nella coltura v. Riferimenti catastali dei terreni assicurati vi. Prodotto assicurabile riportato nel decreto prezzi vii. Prezzo unitario assicurato (al massimo pari al prezzo unitario massimo del prodotto stabilito annualmente ai sensi dell'articolo 127, comma, 3 della legge n. 388/2000) viii. Resa media individuale ix. Produzione media annua x. Soglia xi. Valore assicurato xii. Avversita' assicurabile xiii. Fitopatia assicurabile xiv. Infestazione parassitaria assicurabile c) Strutture: i. Codice comune ii. intervento iii. Struttura aziendale assicurabile iv. Superficie occupata dalla struttura v. Superficie assicurata della struttura vi. Riferimenti catastali delle strutture assicurate vii. Costo unitario assicurato (al massimo pari al costo unitario massimo di ripristino delle strutture aziendali riportato nel «decreto prezzi») viii. Soglia ix. Valore assicurato x. Avversita' assicurabile d) Zootecnia: i. Codice allevamento ii. Intervento iii. Tipologia di allevamento assicurabile iv. Quantita' aziendale (N. capi o mq) v. Quantita' assicurata (N. capi o mq) vi. Prezzo assicurato per i mancati redditi (al massimo pari al prezzo massimo per il calcolo dei mancati redditi per il periodo di fermo degli allevamenti colpiti dalle epizoozie riportato nel «decreto prezzi») vii. Prezzo assicurato smaltimento capi (al massi pari al Prezzo massimo smaltimento capi stabilito annualmente ai sensi dell'articolo 127, comma, 3 della legge n. 388/2000) viii. Soglia ix. Valore assicurato x. Epizoozie assicurabili xi. Infestazione parassitaria assicurabile xii. Garanzie assicurabili 4. Il Piano Assicurativo Individuale deve essere rettificato e sostituito con altro Piano Assicurativo, nel caso in cui si verifichino variazioni degli elementi sopra riportati. c) Contratto assicurativo La fornitura di dati per le polizze agevolate, individuali o collettive, deve includere: a) Intestazione della compagnia; b) Campagna assicurativa di riferimento; c) Tipologia di polizza; d) Eventi avversi assicurati; e) Valore assicurato; f) Quantita' assicurata; g) Riferimento al piano assicurativo individuale allegato; h) N. della polizza o del certificato; i) Tariffa applicata; j) Importo del premio; k) Franchigia; l) Data di entrata in copertura; m) Data di fine copertura. d) Polizze integrative non agevolate La fornitura dei dati delle polizze integrative deve includere: a) Intestazione della compagnia; b) Campagna assicurativa di riferimento; c) Numero della polizza o del certificato agevolato integrato; d) Numero della polizza o del certificato integrativo non agevolato; e) Tipologia di polizza; f) Quantita' assicurata; g) Eventi avversi assicurati; h) Prodotto coltivato; i) Superficie impiegata nella coltura; j) Valore assicurato; k) Produzione media annua; l) Resa media individuale; m) Tariffa applicata; n) Premio assicurativo; o) Franchigia; p) Data di entrata in copertura; q) Data di fine copertura. e) Informatizzazione dei risarcimenti 1. La fornitura dei dati sui risarcimenti attinenti sia polizze agevolate che polizze integrative non agevolate attraverso il portale SIAN deve essere effettuata entro il: a) 31 gennaio dell'anno successivo, per le polizze che esauriscono la copertura del rischio entro l'anno precedente; b) 31 maggio per le polizze che coprono i rischi a cavallo di due anni. 2. Le imprese assicurative trasmettono al Sistema Di Gestione Del Rischio i dati georeferenziati sui risarcimenti secondo opportune specifiche tecniche Sian. 3. Resta fermo che le informazioni minime da comunicare per ogni tipologia di polizza sono: a) Quantita' danneggiata; b) Superficie danneggiata; c) Quantita' risarcita; d) Superficie risarcita; e) Valore risarcito 4. L'ISMEA, sulla base dei dati acquisiti nel Sistema Di Gestione Del Rischio, prima di effettuare il calcolo dei parametri contributivi per l'anno successivo, provvede ai controlli di coerenza dei dati pervenuti, segnalando le eventuali anomalie riscontrate, che abbiano una incidenza tale da influenzare il calcolo dei parametri contributivi. f) Piano di mutualizzazione individuale 1. Il Piano di mutualizzazione individuale e' un documento univocamente individuato, generato nell'ambito del Sistema di Gestione dei Rischi, sulla base delle opportunita' proposte dal sistema di gestione dei rischi individuali all'agricoltore che effettua le proprie scelte di copertura dei rischi aziendali. 2. Il Piano di mutualizzazione Individuale deve riportare i seguenti elementi minimi: a) Anagrafica: i. Cuaa e denominazione ii. Sede legale iii. Codice a barre di identificazione univoca del piano b) Colture: i. Codice comune ii. Prodotto coltivato iii. Superficie impiegata nella coltura iv. Riferimenti catastali dei terreni interessati dalla copertura mutualistica v. Prodotto riportato nel decreto prezzi vi. Prezzo unitario (al massimo pari al prezzo unitario massimo del prodotto riportato nel "decreto prezzi") vii. Resa media individuale viii. Produzione coperta ix. Valore coperto x. Avversita' coperta xi. Fitopatia coperta xii. Infestazione parassitaria coperta c) Zootecnia: i. Codice allevamento ii. Tipologia di allevamento coperto iii. Quantita' aziendale (N. capi o mq) iv. Quantita' assicurata (N. capi o mq) v. Valore coperto vi. Epizoozie coperte 3. L'agricoltore deve indicare la resa aziendale ottenuta per ciascun prodotto coperto dal fondo nei cinque anni precedenti. La resa ottenuta nell'anno precedente dovra' essere dichiarata e supportata con idonea documentazione. Per le colture di nuova introduzione o quelle i cui prodotti vengono reimpiegati in azienda, le rese di riferimento sono definite da Ismea sulla base delle rese medie per coltura e territorio stabilite dalla Regione o Provincia autonoma di competenza. 4. Il Piano di mutualizzazione individuale deve essere rettificato e sostituito con altro piano di mutualizzazione individuale, nel caso in cui si verifichino variazioni degli elementi sopra riportati. g) Piano di stabilizzazione del reddito aziendale e comunicazione di aggiornamento Piano di stabilizzazione del reddito aziendale 1. Il Piano di stabilizzazione del reddito aziendale e' un documento univocamente individuato, generato nell'ambito del Sistema di Gestione dei Rischi, sulla base delle opportunita' proposte dal sistema di gestione dei rischi individuali all'agricoltore che effettua le proprie scelte di copertura dei rischi aziendali. 2. Il Piano di stabilizzazione del reddito aziendale deve riportare i seguenti elementi minimi: a. Anagrafica: i. Cuaa e denominazione ii. Sede legale iii. Codice a barre di identificazione univoca del Piano iv. Fondo di stabilizzazione del reddito di adesione (se gia' aderente ad un fondo) b. Colture: i. Prodotto coltivato ii. Superficie impiegata nella coltura c. Zootecnia i. Codice allevamento ii. Tipologia di allevamento coperto iii. Quantita' aziendale (N. capi o mq) d. Dati economici i. Reddito aziendale dell'ultimo triennio. I dati comunicati si riferiscono ai tre esercizi finanziari per i quali sono disponibili adeguati documenti giustificativi. Per l'annualita' successiva, nel caso l'agricoltore disponga di un Piano di stabilizzazione del reddito aziendale valido e aggiornato, i dati economici sono automaticamente imputati dal sistema. h) Comunicazione di aggiornamento del piano di stabilizzazione del reddito aziendale 1. La Comunicazione, costituisce un documento univocamente individuato nel SIAN, e rappresenta elemento essenziale per la validita' dell'adesione annuale ad un fondo di mutualizzazione per la stabilizzazione del reddito e per il percepimento di eventuali compensazioni finanziarie ammissibili alle agevolazioni di cui all'articolo 39 del Reg. (UE) n. 1305/2014. 2. Tramite la comunicazione, l'agricoltore, entro i termini fissati dal bando di misura o da altre disposizioni attuative, provvede ad integrare i dati economici del proprio Piano di stabilizzazione del reddito aziendale, inserendo le informazioni riferite all'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente.
Oneri informativi ai sensi del DPCM 14 novembre 2012, n. 252 Semplificazione della Gestione della PAC 2014-2020 D.M. 12 gennaio 2015, n. 162
Oneri eliminati 1. Denominazione dell'onere: Presentazione della domanda Riferimento normativo interno (articolo e comma): art. 8 comma 1 lett. d), e), f) Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa: A partire dal 2016 l'agricoltore presentera' un'unica domanda per le misure di sostegno dell'Unione europea a superficie, primo pilastro, secondo pilastro e nazionale (assicurazioni, agevolazioni fiscali e altri regimi e procedimenti compatibili). Tale domanda unificata, al fine di ridurre gli errori di compilazione, sara' fornita, sulla base delle informazioni contenute nel fascicolo aziendale, dagli Organismi Pagatori pre-compilata. L'agricoltore dovra', comunque, confermare, integrare e correggere eventuali errori. 2. Denominazione dell'onere: Messa a disposizione dei dati necessari per la gestione dei rischi aziendali Riferimento normativo interno (articolo e comma): art. 11, comma 3 lett. b) Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa: Ai fini della sottoscrizione delle polizze assicurative agevolate verranno messi a disposizione dell'agricoltore i dati caricati nel sistema gestione dei rischi e nella banca dati dell'anagrafe delle aziende agricole, senza bisogno di dichiarazioni o duplicazioni di adempimenti; anche ai fini della resa aziendale il sistema, sulla base dei dati inseriti dall'agricoltore calcolera' e rilascera' allo stesso la resa assicurabile. Il fatto di partire da dati certi e verificati consente di ridurre notevolmente i tempi tra la presentazione della domanda ed il pagamento dell'aiuto. Oneri introdotti 1. Denominazione dell'onere: Piano colturale aziendale Riferimento normativo interno (articolo e comma): art. 9 Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa: L'impresa agricola, in fase di redazione del piano colturale aziendale, deve dichiarare una serie di informazioni il cui livello di dettaglio cambia in relazione alla tipologia di aiuto che intende richiedere. Tali informazioni, unitamente alle altre presenti nel fascicolo aziendale del produttore, sono indispensabili ai fini della presentazione delle domanda di aiuto per i singoli regimi e consentono all'Amministrazione di elaborare una domanda precompilata che agevola gli adempimenti posti a carico dell'impresa agricola. 2. Denominazione dell'onere: Piano assicurativo individuale (PAI) Riferimento normativo interno (articolo e comma): art. 14, comma 2 e allegato B, lettera b). Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa: L'impresa agricola che intende accedere al sostegno concesso a norma degli artt. 37, 38 e 39 del Reg. (UE) n. 1305/2013 o dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 1308/2013 deve redigere il piano assicurativo individuale nel quale sono riportate una serie di informazioni necessarie ai fini della successiva stipula della polizza assicurativa. La maggior parte di tali informazioni sono acquisite automaticamente dal sistema informatico perche' contenute nel fascicolo aziendale del produttore e nella banca dati costituente il sistema integrato di gestione dei rischi. In tal modo sono ridotti al minimo, se non definitivamente eliminati, i potenziali errori di digitazione dei dati in fase di informatizzazione delle polizze assicurative, con conseguente certezza per l'impresa agricola di percepire il contributo richiesto in tempi piu' rapidi. |
| Art. 2 Anagrafe Nazionale e Anagrafi Regionali
1. L'Anagrafe nazionale delle aziende agricole, costituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e' integrata dalle Anagrafi regionali, ove costituite. 2. Le Anagrafi Regionali, istituite con leggi regionali o con regolamenti regionali, dovranno garantire la disponibilita' di tutte le informazioni di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 e la loro trasmissione sincronizzata agli Organismi Pagatori. Gli Organismi Pagatori, in veste di soggetti attuatori del Sistema Integrato di Gestione e Controllo, sono responsabili della trasmissione sincronizzata delle informazioni stesse al Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, quale sistema informativo integrato Stato-Regioni. A tale fine, gli Organismi Pagatori hanno l'obbligo, dal 2016, di attuare la certificazione delle informazioni secondo la norma ISO/IEC 27001. 3. L'accesso all'Anagrafe, di cui ai commi precedenti, avviene tramite strumenti di identificazione personale conformi a quanto previsto nell'ambito del Sistema Pubblico per la Gestione delle Identita' Digitali (SPID) di cui al Codice per l'Amministrazione Digitale (CAD), rilasciati nella fase di iscrizione al servizio o successivamente in fase di identificazione, in conformita' alle indicazioni dell'Agenzia per l'Agenda digitale. L'accesso all'Anagrafe, come previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e' consentito: a) ai soggetti, o loro delegati, che sono tenuti all'iscrizione all'Anagrafe; b) ai soggetti e alle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173; c) ai Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), costituiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 3-bis, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, limitatamente alle posizioni dei soggetti che hanno conferito loro il mandato per l'espletamento delle attivita' delegate ai sensi del paragrafo 1, lettera c), dell'allegato 1 del Regolamento delegato (UE) n. 907/14. 4. L'accesso all'anagrafe avviene secondo un sistema che assicuri, anche ai fini della tutela dei dati personali, la restrizione dell'accesso ai dati pertinenti al ruolo svolto dal soggetto o all'organizzazione cui appartiene l'utente che vi accede. 5. Per i procedimenti amministrativi previsti dalla normativa, regionale, nazionale e dell'Unione Europea nell'ambito della Politica agricola comune, ai sensi dell'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, i soggetti di cui al comma 3, lettera b), sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni, i dati ed i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni. 6. I dati dell'Anagrafe, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, sono resi accessibili e fruibili alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione dei dati sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima secondo le modalita' di cui all'articolo 58 e la cooperazione applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni. E' fatto comunque salvo il disposto dell'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 7. Il Responsabile del trattamento dei dati contenuti negli archivi dell'anagrafe e' individuato per le finalita' di cui al comma 1, nell' Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), nella sua qualita' di gestore del SIAN, per le finalita' di cui al comma 2, negli Organismi pagatori. |
| Art. 3 Fascicolo Aziendale
1. Il fascicolo aziendale e' l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione e in particolare del SIAN anche ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni e integrazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35, ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC), istituito ai sensi dell'articolo 67 del Reg. (UE) 1306/2013 con gli elementi di cui all'articolo 68 del medesimo Regolamento. Il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni come previsto dall'articolo 25, comma 2, del citato decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, e' elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale. L'insieme dei documenti ed informazioni essenziali, comuni ai diversi procedimenti amministrativi e che costituiscono il fascicolo aziendale, si configura come «documento informatico» ai sensi dell'articolo 20, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 2. Il fascicolo contiene le informazioni certificate di cui al comma 1, ivi incluse le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, articolato e dettagliato nell'Allegato A, in particolare: a) Composizione strutturale; b) Piano di coltivazione; c) Composizione zootecnica; d) Composizione dei beni immateriali; e) Adesioni ad organismi associativi; f) Iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni. 3. Per i soggetti diversi dagli agricoltori, viene costituito un fascicolo semplificato il cui contenuto informativo e documentale obbligatorio e' limitato alle informazioni anagrafiche e, ove pertinenti ai procedimenti attivati, le informazioni riferite alle lettere di cui al comma 2, a seconda del soggetto richiedente e dei procedimenti attivati. 4. L'accesso ai dati del fascicolo aziendale contenuti nel SIAN e' consentito ai soggetti e alle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, ovvero alle Istituzioni competenti dell'Unione Europea ed alle Autorita' Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali. 5. I dati personali contenuti nel Fascicolo Aziendale e integrati con i dati contenuti nell'Anagrafe delle aziende agricole, sono trattati in particolare per le seguenti finalita': a) svolgimento di attivita' connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative all'azienda, per lo svolgimento dei compiti istituzionali della pubblica amministrazione, la gestione dei procedimenti relativi ad istanze per la richiesta aiuti, il controllo e l'erogazione di contributi e premi; b) accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso; c) adempimento di disposizioni comunitarie, nazionali e regionali anche attraverso l'incrocio con altre banche dati; d) obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalita' di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi nella normativa vigente e per altre finalita' istituzionali; e) gestione delle autorizzazioni all'accesso ai servizi del SIAN ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l'utilizzo di posta elettronica. 6. I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione ai procedimenti amministrativi gestiti. 7. I dati e le informazioni presenti nel fascicolo aziendale sono rese fruibili a tutte le Pubbliche Amministrazioni secondo le modalita' di cui all'articolo 58 e la cooperazione applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni. 8. Sono resi pubblici i dati aggregati a livello comunale secondo le disposizioni di cui all'articolo 68, comma 3, del decreto legislativo n. 82/2005, nonche' quelli relativi ai beneficiari degli stanziamenti, regionali, nazionali e unionali con riferimento agli importi percepiti che debbono essere consultabili con semplici strumenti di ricerca sul portale del SIAN, e possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione della Unione Europea e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari dell'Unione. 9. Il Titolare del trattamento e' l'Organismo Pagatore. Il Titolare si avvale di soggetti nominati «Responsabili del trattamento». L'elenco dei «Responsabili del Trattamento» e' reso disponibile sul sito web istituzionale dell'AGEA http://www.agea.gov.it |
| Art. 4 Costituzione e Aggiornamento del Fascicolo aziendale
1. L'azienda agricola nonche' gli altri soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, devono costituire e aggiornare il fascicolo aziendale nell'Anagrafe di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, presso l'Organismo Pagatore territorialmente competente. 2. L'azienda agricola nonche' gli altri soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, costituiscono il fascicolo aziendale ai sensi dell'articolo 3 presso l'Organismo Pagatore territorialmente competente ed individuato con riferimento alla sede legale dell'impresa ovvero alla residenza del titolare, nell'ipotesi di impresa individuale. 3. L'azienda agricola, nonche' gli altri soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, che intendono conferire mandato per la costituzione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale a soggetti a cio' incaricati previa delega dell'Organismo Pagatore, sottoscrivono mandato unico ed esclusivo in favore di tali soggetti. 4. Con il mandato i soggetti autorizzati assumono nei confronti dell'Organismo pagatore la responsabilita' dell'identificazione dell'agricoltore nonche' della completezza, coerenza formale e aggiornamento delle informazioni e dei documenti, indicati dall'agricoltore stesso e utili ad accertare i titoli di conduzione delle unita' produttive dell'azienda. Il soggetto mandatario deve acquisire nell'Anagrafe di cui all'articolo 2 anche le seguenti informazioni: a) la data di inizio e, eventuale, fine del mandato; b) la data dell'eventuale rinuncia e revoca del mandato; c) il numero del documento di riconoscimento del titolare o del rappresentante legale dell'azienda; d) il tipo del documento di riconoscimento; e) la data del rilascio e scadenza del documento di riconoscimento. 5. Il trasferimento del fascicolo aziendale ad un altro Organismo pagatore e' regolato con circolare dell'Organismo di Coordinamento. 6. Il soggetto mandatario ha la facolta' di accedere ai servizi di cui all'articolo 6 limitatamente alle funzioni connesse al mandato ricevuto. |
| Art. 5 Tenuta del Fascicolo aziendale
1. L'Organismo Pagatore e' responsabile della tenuta del fascicolo aziendale dei soggetti iscritti all'Anagrafe che ricadono sotto la propria competenza. 2. L'Organismo Pagatore, ai sensi e nel rispetto del paragrafo 1, lettera c), dell'allegato 1 del Regolamento delegato (UE) n. 907/14, puo' delegare la tenuta del fascicolo aziendale ai soggetti a cio' incaricati ai sensi dell'articolo 3-bis, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165. 3. L'azienda agricola che trasferisce la propria sede legale o il titolare dell'impresa individuale che trasferisce la propria residenza, comunica la variazione all'Organismo pagatore ai fini dell'aggiornamento del proprio fascicolo aziendale. |
| Art. 6 Servizi dell'Anagrafe erogati tramite il SIAN
1. L'Anagrafe rende accessibili e fruibili ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, i dati e i documenti informatici necessari per i procedimenti amministrativi previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale secondo le modalita' di cui all'articolo 58 e la cooperazione applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni. 2. L'Anagrafe rende disponibili alle Amministrazioni titolari di procedimenti inerenti il settore primario e lo sviluppo rurale e agli Organismi pagatori, tramite il SIAN, oltre i servizi di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, i seguenti: a) servizi finalizzati alla precompilazione della domanda; b) servizi finalizzati alla predisposizione di una domanda unificata; c) servizi finalizzati alla produzione di dati derivanti da elaborazioni dei contenuti dei fascicoli aziendali, a supporto dei processi decisionali, di valutazione, monitoraggio o con finalita' statistiche e/o gestionali, previsti in adempimento alla normativa comunitaria, nazionale. |
| Art. 7 Domanda Precompilata
1. In attuazione dell'articolo 72, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1306/2013, l'Autorita' di gestione e gli Organismi pagatori, territorialmente competenti, rendono disponibile al richiedente o al suo delegato la domanda precompilata, basata sull'Anagrafe e sul Fascicolo Aziendale, contenente le informazioni necessarie per consentirgli di presentare una domanda di aiuto o di pagamento corretta. 2. La domanda e' precompilata in base al fascicolo aziendale, con particolare riferimento alle informazioni gia' a disposizione dell'Amministrazione necessarie a determinare l'ammissibilita' all'aiuto e/o al sostegno regionale, nazionale e comunitario; la domanda, in particolare, contiene: a) l'identita' del beneficiario; b) i dettagli dei regimi di sostegno e/o di pagamento cui si riferisce; c) l'identificazione dei titoli all'aiuto secondo il sistema di identificazione e di registrazione contemplato all'articolo 7 del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 ai fini del regime di pagamento di base; d) gli elementi atti a identificare in modo inequivocabile tutte le parcelle agricole dell'azienda, la loro superficie espressa in ettari arrotondata alla seconda cifra decimale, la loro ubicazione e, se del caso, ulteriori indicazioni circa l'uso delle parcelle agricole; e) se del caso, gli elementi atti a identificare in modo inequivocabile le superfici non agricole per le quali e' chiesto il sostegno nell'ambito delle misure di sviluppo rurale; f) ove opportuno, ogni informazione certificata o documento giustificativo necessario a determinare l'ammissibilita' al regime, criterio di selezione al regime ovvero alla misura di cui trattasi; g) una dichiarazione da parte del beneficiario di avere preso atto delle condizioni inerenti ai regimi di aiuto in questione; h) se del caso, l'indicazione da parte del beneficiario di essere incluso nell'elenco di soggetti di cui all'articolo 9, paragrafo 2, primo e secondo comma, del Regolamento (UE) n. 1307/2013. 3. Al momento della presentazione della domanda, il beneficiario puo': a) confermare la domanda precompilata; b) integrare la domanda se contiene informazioni insufficienti; c) correggere la domanda precompilata. 4. Nei casi di cui al comma 3, lettera a), anche effettuata mediante un terzo delegato, non si effettua il controllo sui dati e le informazioni di cui all'articolo 3. Resta fermo il controllo nei confronti del beneficiario della sussistenza delle condizioni soggettive che costituiscono condizioni di ammissibilita' alle domande presentate. 5. Per l'attuazione della domanda precompilata, l'Organismo di coordinamento deve assicurare l'armonizzazione delle deleghe, ai sensi del paragrafo 1, lettera c), dell'allegato 1 del Regolamento delegato (UE) n. 907/14. 6. La domanda precompilata, nell'ambito del Sistema Pubblico per la Gestione delle Identita' Digitali (SPID) di cui al Codice per l'Amministrazione Digitale (CAD), puo' essere sottoscritta dal beneficiario con l'utilizzo di un codice PIN o con altra firma elettronica a norma rilasciati all'agricoltore, conforme alle indicazioni dell'Agenzia per l'Agenda digitale. 7. A partire dal 2016, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, la domanda, oltre ai requisiti di cui all'articolo 2, fornisce al beneficiario, ai fini dell'identificazione di tutte le parcelle agricole dell'azienda e/o delle superfici non agricole, il corrispondente materiale grafico di cui all'articolo 72, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1306/2013 tramite un'interfaccia basata sul SIG, che consente il trattamento dei dati alfanumerici e territoriali delle superfici dichiarate («modulo per le richieste di aiuto basate su strumenti geospaziali»). |
| Art. 8 Domanda Unificata
1. Gli Organismi pagatori competenti, ai sensi dell'art. 72, comma 4, del Regolamento (UE) n. 1306/2013, a partire dal 2016, forniscono, previo accordo con l'Autorita' di gestione o altra Pubblica Amministrazione titolare, all'azienda agricola o al suo delegato la domanda unica che puo' coprire: a) i regimi di sostegno elencati nell'allegato I del Regolamento (UE) n. 1307/2013; b) il sostegno concesso a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b) e degli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del Regolamento (UE) n. 1305/2013; c) l'agevolazione fiscale di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 454/2001 e smi; d) il sostegno concesso a norma dell'articolo 37 del Regolamento (UE) n. 1305/2013; e) il sostegno concesso a norma dell'articolo 49 del Regolamento UE n. 1308/2013; f) ogni altro regime di sostegno o procedimento compatibile. 2. Per l'attuazione della domanda unificata, l'Organismo di coordinamento deve assicurare l'armonizzazione delle deleghe, ai sensi del paragrafo 1, lettera c), dell'allegato 1 del Regolamento delegato (UE) n. 907/14. L'Organismo Pagatore-AGEA puo' delegare la domanda di cui ai regimi del comma 1, lettera d), all'Organismo pagatore competente per territorio se riconosciuto anche per il regime di cui al comma 1, lettera e). 3. L'Organismo di Coordinamento, sentiti gli Organismi Pagatori, provvede a definire le procedure e modalita' necessarie all'attuazione del precedente comma nonche' le procedure relative ai controlli. 4. Nell'attuazione del presente articolo, per quanto riguarda le domande a norma dell'art. 37 del Regolamento 1305/2013, puo' essere prevista una ulteriore scadenza nel corso dell'anno solare. |
| Art. 9 Piano colturale aziendale
1. Il Piano colturale aziendale e' costituito dagli elementi minimi di cui all'Allegato A, sezione a.1). 2. L'agricoltore costituisce ovvero aggiorna i dati nel proprio fascicolo aziendale, sottoscrive le informazioni costituenti il patrimonio produttivo di cui all'articolo 3, comma 2, presso l'Organismo pagatore competente e definisce il piano colturale della sua azienda. 3. In applicazione dell'articolo 2 del Regolamento delegato UE n. 639/2014 e dell'articolo 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, l'aggiornamento del Piano colturale aziendale e' la condizione di ammissibilita' per le misure di aiuto unionali, nazionali e regionali basate sulla superficie e costituisce la base per l'effettuazione delle verifiche connesse, in particolare: a) presentazione delle domande di aiuto e pagamento previste per le misure di cui ai regolamenti UE n. 1305/2013, 1307/2013 e 1308/2013 ed alle misure nazionali per la gestione dei rischi; b) compilazione dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico, coerentemente con le disposizioni di cui all'art. 5 del DM 9 agosto 2012; c) predisposizione del piano assicurativo individuale, del piano di mutualizzazione individuale e del piano di stabilizzazione del reddito (IST) aziendale, nell'ambito delle Misure per la Gestione del Rischio previste dal Programma di Sviluppo Rurale Nazionale; d) domanda di ammissione all'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli di cui al DM n. 454 del 2001; e) presentazione di ogni altra domanda per aiuti e procedimenti regionali, nazionali o unionali per la quale l'indicazione dell'occupazione del suolo sia un requisito di accesso agli aiuti; f) adempimenti connessi agli obblighi di cui all'art. 15 del DM 18 novembre 2014, n. 6513 in relazione al mantenimento delle superfici dell'azienda a prato permanente; g) riconoscimento del premio per il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 3, del Regolamento UE 1307/2013; h) corretta applicazione degli obblighi dello Stato membro e dei singoli agricoltori riguardo al rispetto delle norme in materia di condizionalita' previste dal Regolamento UE n. 1306/2013; i) adempimenti connessi agli obblighi di cui all'art. 16, commi 3 e 4 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 in relazione alla tenuta del registro dei trattamenti o quaderno di campagna; j) predisposizione del Piano di utilizzazione agronomica di cui agli artt. 19 e 28 del DM 7 aprile 2006. 4. Il Piano colturale aziendale e' soggetto a variazioni (oltre che per gli ordinari avvicendamenti di colture poliennali, annuali o stagionali) ogniqualvolta ricorra una o piu' delle seguenti casistiche: a) impossibilita' di seminare o impiantare la coltura prevista rinunciando alla semina/trapianto o sostituendola con un altro prodotto; b) semina o trapianto di una coltura avvenuto in un appezzamento diverso da quello indicato; c) incrementi o diminuzioni rilevanti della stima della produzione; d) variazioni di possesso o di superficie dei terreni aziendali. 5. Sono inseriti in una domanda di aiuto o pagamento solo superfici per le quali sia stato specificato l'uso nel Piano colturale. Un appezzamento puo' essere inserito in una domanda di aiuto o pagamento solo se presente nel piano di coltivazione dell'agricoltore interessato al momento della presentazione della domanda stessa. 6. In caso di variazioni, esse hanno effetto esclusivamente sulle domande o comunicazioni per le quali non siano decorsi i termini ultimi per la presentazione; qualora le disposizioni normative specifiche di ciascun regime di aiuto lo prevedano, le variazioni renderanno obbligatoria la presentazione di una domanda di modifica entro i termini previsti. 7. Ai sensi dell'articolo 12 del reg. UE n. 1307/2013, una superficie dichiarata da un agricoltore ai fini dell'erogazione del pagamento di base puo' essere oggetto anche di altre domande di aiuto. La possibilita' che la stessa superficie sia dichiarata nel piano colturale di diversi agricoltori e' subordinata: a) agli impegni contrattuali di consegna assunti da un agricoltore relativamente a colture specifiche, b) alla compatibilita' agronomica delle colture dichiarate nei piani di coltivazione di ciascun agricoltore. |
| Art. 10 Quaderno di Campagna e Registro dei Trattamenti
1. L'insieme delle informazioni previste all'Allegato A costituisce la base del «quaderno di campagna» dell'azienda agricola. 2. In applicazione dell'articolo 2 del Regolamento delegato UE n. 639/2014 e dell'articolo 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, del Regolamento (UE) n. 1306/2013 in materia di condizionalita', delle misure dei programmi di Sviluppo Rurale ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e dei Programmi operativi definiti ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013, i dati relativi a ciascuna coltura nel Piano di Coltivazione devono essere integrati ed aggiornati con le informazioni previste nell'Allegato A, sezione a.2), a norma dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 150/2012, e sezione a.3) per gli adempimenti di cui agli articoli 19 e 28 del DM 7 aprile 2006. 3. Il Piano di coltivazione, integrato dalle informazioni di cui all'Allegato A, sezione a.2), consente la predisposizione in automatico del registro dei trattamenti previsto dal decreto legislativo n. 150/2012, anche tramite l'utilizzo della banca dati sui prodotti fitosanitari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 4. Le informazioni di cui al comma 1, devono essere fornite secondo le disposizioni previste nel decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 22 gennaio 2014 riguardante l'adozione del Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. 5. La successiva individuazione puntuale della singola partita di produzione relativa a ciascuna coltura riportata nel Piano di Coltivazione consente la creazione di una carta d'identita' del prodotto e la sua tracciabilita'. 6. Ai fini degli adempimenti previsti agli artt. 19 e 28 del DM 7 aprile 2006, i dati riportati per ciascuna coltura nel Piano di Coltivazione devono essere integrati con le informazioni previste nell'Allegato A, sezione a.3). 7. Tali informazioni non dovranno essere fornite nel caso in cui le operazioni di trattamento e fertilizzazione siano effettuate in orti e giardini familiari il cui raccolto e' destinato al consumo proprio. 8. Le informazioni di cui all'allegato A, sezione a.2) possono essere acquisite anche con modalita' di interscambio informatico, esclusivamente nel caso in cui i dati possano essere interscambiati nel rispetto dei requisiti indicati con circolare dell'Organismo di Coordinamento. |
| Art. 11 Sistema di Gestione dei Rischi
1. Nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e' istituito il sistema integrato di gestione dei rischi relativo al sostegno concesso a norma degli articoli 37, 38 e 39 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, dell'articolo 49 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e, ove applicabile, dal decreto legislativo. n. 102/04, e successive modifiche e integrazioni. Il sistema e' integrato, inoltre, dalla banca dati sui rischi in agricoltura istituita ai sensi del decreto del ministero delle politiche agricole e forestali del 18 luglio 2003. 2. Il sistema integrato di gestione dei rischi e' costituito dagli elementi minimi di cui all'Allegato B. 3. Il sistema integrato di gestione dei rischi si avvale dei servizi resi disponibili dall'anagrafe delle aziende agricole ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 503/99, in particolare per quanto riguarda: a) il sistema unico di registrazione dell'identita' di ciascuna azienda agricola; b) il sistema di identificazione delle superfici, strutture e allevamenti agricoli, che devono essere riportati nel fascicolo aziendale di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 503/99; c) le informazioni costituenti il patrimonio produttivo, di cui all'articolo 3, comma 2, in particolare: 1) Piano di coltivazione; 2) Composizione zootecnica; 3) Composizione strutturale. 4. Nell'ambito del sistema di gestione dei rischi Ismea, avvalendosi dei servizi e delle informazioni di cui al comma 3 e all'articolo 10, sulla base delle scelte effettuate dell'agricoltore, elabora e fornisce al sistema: a) Piano assicurativo individuale; b) Piano di mutualizzazione; c) Piano di stabilizzazione del reddito aziendale. |
| Art. 12 Rischi assicurabili e fonti di finanziamento
1. La spesa per gli incentivi assicurativi, in relazione ai rischi coperti e alle tipologie di polizze stipulate, e' posta a carico delle seguenti fonti di finanziamento: a) risorse comunitarie nell'ambito del programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo, di cui all'articolo 49 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, per la copertura dei rischi climatici, delle fitopatie, degli attacchi parassitari e delle perdite prodotte da animali, a carico delle produzioni di uva da vino, fino all'utilizzazione integrale delle risorse messe a disposizione dal programma; b) risorse comunitarie derivanti dalla ripartizione delle risorse finanziarie disponibili per il PSRN in applicazione delle misure di gestione del rischio di cui all'art. 36 del Regolamento (UE) n. 1305/2013: avversita' atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale; c) risorse finanziarie per gli incentivi assicurativi nell'ambito del bilancio nazionale, in applicazione della normativa del Fondo di solidarieta' nazionale, di cui al Decreto legislativo n. 102/04, e successive modifiche e integrazioni: 1) per la copertura, con polizze senza soglia di danno, dei rischi climatici gravanti sulle strutture aziendali; 2) per lo smaltimento delle carcasse di animali morti per qualsiasi causa, non finanziabili dalla normativa comunitaria richiamata alla lettera b). |
| Art. 13 Misura del contributo per gli incentivi assicurativi
1. Il contributo concedibile nei limiti delle disponibilita' dei bilanci comunitario e nazionale, e' calcolato moltiplicando le aliquote contributive previste dalla normativa di riferimento, per la spesa ammessa a contributo, determinata dall'ISMEA, secondo procedure e modalita' stabilite dal Piano assicurativo agricolo annuale. 2. Il contributo e' concedibile a fronte dell'avvenuto pagamento da parte del beneficiario dell'intero importo del premio riportato in polizza. 3. L'entita' del contributo sulla spesa ammessa, calcolata secondo le procedure indicate al comma 1, sulle polizze agevolate dall'Autorita' di gestione e verificate dall'Organismo pagatore, in relazione alla normativa di riferimento, comunitaria o nazionale, alle tipologie di polizza e ai rischi coperti, e' cosi' determinata: a) per i rischi, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), a carico dell'uva da vino, in attuazione del programma vitivinicolo nazionale, e' concedibile un aiuto fino: 1) al 65 per cento della spesa ammessa a contributo, per le polizze con danno superiore al 30% che coprono perdite causate da condizioni climatiche avverse assimilabili alle calamita' naturali; 2) al 50 per cento della spesa ammessa a contributo, per le polizze senza soglia di danno che coprono anche altre perdite causate da condizioni climatiche avverse e causate da animali, fitopatie o infestazioni parassitarie; b) per i rischi, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), in attuazione dell'articolo 37 del Regolamento (UE) n. 1305/13, e' concedibile un aiuto fino al 65% della spesa ammessa a contributo; c) per i rischi di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c): 1) a carico delle strutture aziendali e' concedibile un aiuto nazionale fino al 50% della spesa ammessa a contributo, per le polizze senza soglia di danno; 2) a carico degli allevamenti per lo smaltimento delle carcasse, e' concedibile un aiuto nazionale fino al 50% della spesa ammessa a contributo; d) al fine di assicurare il massimo utilizzo delle risorse comunitarie, previa autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, gli Organismi pagatori possono erogare il contributo massimo consentito dal rispettivo regime di aiuto la cui spesa e' coperta da economie o compensazioni derivanti da altre misure previste nell'ambito del medesimo regime di aiuto o da eventuali assegnazioni aggiuntive a carico del bilancio nazionale. |
| Art. 14 Requisiti ed adempimenti per gli incentivi assicurativi
1. Per la copertura dei rischi aziendali di cui all'articolo 13, gli agricoltori attivi ai sensi dell'art. 9 del Reg. UE 1307/2013, aventi i requisiti previsti dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 possono stipulare polizze agevolate in forma individuale, oppure in forma collettiva aderendo ad una delle associazioni di imprenditori agricoli, costituite nei termini, per gli scopi e le finalita' di cui all'articolo 11 del predetto decreto legislativo. 2. Ai fini della stipula della polizza o della sottoscrizione del certificato, l'agricoltore deve preventivamente: a) procedere all'aggiornamento del proprio fascicolo aziendale presso l'OP competente, con particolare riferimento all'inserimento della PEC aziendale e alle informazioni costituenti il patrimonio produttivo di cui all'articolo 3, comma 2. In particolare, per le serre e gli ombrai deve essere allegata idonea documentazione di conformita' agli strumenti urbanistici e norme di settore; b) predisporre il piano di coltivazione di cui all'articolo 9 del presente decreto, indicando specificamente le superfici interessate da coltivazioni in fase iniziale del ciclo produttivo e che pertanto non sono ancora in produzione; c) scaricare dal sistema il Piano Assicurativo Individuale (PAI) di cui all'Allegato B, lettera b) per allegarlo alla polizza sottoscritta. 2. In caso di stipula delle polizze agevolate in forma collettiva, l'Organismo collettivo di adesione deve comunicare al SIAN l'elenco degli agricoltori aderenti entro il 31 dicembre di ogni anno. Le adesioni e i recessi verificatisi successivamente a tale data devono comunque essere comunicati prima della sottoscrizione del certificato. 3. Dopo la stipula della polizza e' necessario inviare al SIAN, nei termini e con le modalita' indicate nel successivo comma 10: a) le polizze sottoscritte ed i relativi certificati; b) la quietanza di pagamento del premio assicurativo da parte dell'agricoltore per le polizze individuali; c) nel caso di adesione a un Organismo collettivo: 1) la data di quietanza del premio assicurativo pagato alla compagnia di assicurazione per conto degli agricoltori aderenti; 2) la data di effettivo rimborso da parte degli agricoltori aderenti per le somme anticipate. d) i dati su eventuali danni avvenuti e risarcimenti liquidati/incassati. 4. La polizza o certificato devono essere riferiti all'intero Piano assicurativo individuale, che costituisce allegato alla polizza o al certificato di polizza. Nel contratto assicurativo o certificato devono inoltre essere riportati i dati di cui all'Allegato B, punto c). 5. In caso di modifica del PAI, la polizza o certificato devono essere integrati con una appendice e deve essere allegato il nuovo PAI. 6. L'agricoltore, che assicura la propria produzione per la prima volta negli ultimi cinque anni, deve indicare la produzione media aziendale ottenuta per ciascun prodotto assicurabile, nei cinque anni precedenti. Annualmente l'agricoltore aggiorna i dati del proprio sistema individuale per la gestione dei rischi con la produzione media ottenuta nell'anno precedente che dovra' essere dichiarata e supportata con idonea documentazione ovvero, verificata da Ismea sentite la Regione o la Provincia autonoma di competenza. Per le colture di nuova introduzione o quelle i cui prodotti vengono reimpiegati in azienda, le produzioni medie assicurate dovranno rientrare nelle rese medie per coltura e territorio stabilite da Ismea sentite la Regione o Provincia autonoma di competenza. 7. Per quanto riguarda il prodotto, l'intervento, la soglia, la tipologia di garanzie, la superficie assicurata, il prezzo unitario e il valore assicurato si fa riferimento al piano assicurativo individuale allegato alla polizza o al certificato. 8. Le quantita' assicurabili sono quelle realmente ottenibili dagli appezzamenti assicurati, e non devono essere superiori alla produzione media individuale dell'agricoltore. 9. Il valore unitario assicurato di ciascun prodotto non puo' superare il prezzo unitario massimo delle produzioni agricole, zootecniche, delle strutture aziendali e dei costi di smaltimento delle carcasse pubblicato annualmente per ciascun prodotto e approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 10. Le polizze individuali o i certificati devono essere stipulate prima della insorgenza dei rischi e hanno durata massima annuale, comunque non oltre il 31 dicembre. Limitatamente alle produzioni vegetali le polizze coprono l'intero ciclo colturale che puo' concludersi anche nell'anno solare successivo a quello di stipula. Il periodo di copertura della polizza deve essere congruente con il termine ultimo di raccolta del prodotto e il limite dell'eventuale termine di conduzione del terreno su cui insiste la coltura assicurata. 11. In relazione ai rischi coperti sono stabiliti i termini perentori di seguito indicati per l'informatizzazione delle polizze e per il pagamento dei premi: a) copertura assicurativa dell'uva da vino, di cui al precedente articolo 13, comma 3, lettera a): 1) informatizzazione delle polizze o rideterminazione, in base ai termini contrattuali, dei valori assicurati con polizze o certificati informatizzate in precedenza: trenta giorni dalla stipula e comunque entro il 31 maggio; 2) informatizzazione delle quietanze di pagamento dei premi assicurativi: prima o contestualmente alla presentazione della domanda; b) copertura assicurativa delle produzioni e degli allevamenti di cui al precedente articolo 13, comma 3, lettera b): 1) informatizzazione delle polizze o certificati o rideterminazione, in base ai termini contrattuali, dei valori assicurati con polizze o certificati informatizzate in precedenza: trenta giorni dalla stipula e comunque entro il termine stabilito dai relativi bandi; 2) informatizzazione delle quietanze di pagamento dei premi assicurativi: prima o contestualmente alla presentazione della domanda. 12. Le polizze integrative non agevolate per la copertura della parte di rischio a totale carico del produttore, richiamate all'art. 1, comma 1 del DM del 12 febbraio 2007 e al comma 1 dell'articolo unico del DM 8 maggio 2012, hanno lo stesso oggetto assicurato della polizza agevolata di cui al precedente comma 1 ma riguardano garanzie, valori e quantita' non agevolabili. 13. Le imprese assicurative trasmettono al Sistema di Gestione Del Rischio i dati delle polizze integrative di cui all'Allegato E entro il: a) 31 gennaio dell'anno successivo per le polizze che esauriscono la copertura del rischio entro l'anno precedente; b) 31 maggio per le polizze che coprono i rischi a cavallo di due anni. |
| Art. 15 Presentazione della domanda di aiuto, modalita' di erogazione e controlli
1. Per accedere agli aiuti comunitari sulla spesa ammessa a contributo, per la copertura assicurativa dell'uva da vino, di cui al precedente articolo 13, comma 3, lettera a), la domanda deve essere presentata dall'agricoltore all'Organismo pagatore competente per il territorio di ubicazione del vigneto, secondo le modalita' definite dall'Organismo di coordinamento. 2. La domanda di aiuto e pagamento, unificata in un'unica istanza, per la copertura assicurativa delle produzioni e degli allevamenti di cui al precedente articolo 13, comma 3, lettera b), deve essere presentata all'Organismo pagatore. 3. Per accedere agli aiuti comunitari sulla spesa ammessa a contributo e richiesta nella domanda di aiuto di cui al precedente comma 2, la domanda di pagamento deve essere presentata dall'agricoltore all'Organismo pagatore competente per territorio, su delega dell'Organismo Pagatore-AGEA in coerenza con l'articolo 8. 4. La domanda di aiuto per il percepimento del contributo nazionale di cui al precedente articolo 13, comma 3, lettera c), deve essere presentata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che puo' delegare l'Organismo Pagatore competente alla ricezione della domanda, di cui al comma 3, per la copertura dei rischi non finanziabili con risorse comunitarie. 5. I contributi comunitari sulla spesa ammessa a contributo, sono erogati dall'Organismo Pagatore competente: a) entro il 15 ottobre per la copertura assicurativa dell'uva da vino; b) entro il 31 dicembre, per la copertura assicurativa degli altri prodotti e degli allevamenti. 6. Il contributo nazionale, compatibilmente con le disponibilita' di bilancio, e' erogato in conformita' a quanto previsto dal Piano Assicurativo Agricolo Annuale. 7. Il pagamento del contributo e' subordinato al previo accertamento, nell'ambito del Sistema Integrato di Gestione e Controllo, dei requisiti soggettivi dell'agricoltore per l'ammissibilita' a contributo della polizza, i cui dati sono stati acquisiti nel Sistema di Gestione dei Rischi di cui all'articolo 11. In particolare, alla corrispondenza al Piano assicurativo agricolo annuale, con i rischi coperti, nonche' la conformita' dei prezzi unitari utilizzati per la determinazione dei valori assicurati, con i prezzi unitari massimi, da individuare con apposite codifiche, stabiliti annualmente ai sensi dell'articolo 127, comma 3, della legge n. 388/2000. 8. La presentazione della domanda di cui al comma 1, in caso di esaurimento dei fondi disponibili per la misura, vale ai fini del comma 2. In questo caso, l'Organismo Pagatore competente informa immediatamente l'Autorita' di Gestione e provvede all'integrazione delle comunicazioni previste da quest'ultima nell'ambito del Programma Nazionale. |
| Art. 16 Applicazione e disposizioni transitorie
1. Le disposizioni del presente Capo si applicano a partire dalla campagna assicurativa 2015. 2. Nel primo anno di applicazione delle misure specifiche possono essere emanate disposizioni operative transitorie da parte dell'Organismo di coordinamento di AGEA. 3. Nelle more dell'adozione di una specifica normativa, il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente Capo comporta l'esclusione dai benefici di legge. 4. In caso di riscontro della mancata o non corretta esecuzione degli adempimenti necessari per l'accesso agli aiuti da parte dei beneficiari, si procedera' alla revoca dei contributi eventualmente dovuti ed al recupero dei contributi erogati, anche attraverso la compensazione a carico degli incentivi per gli anni successivi. |
| Art. 17 Disposizioni finali
1. Al fine di semplificare le procedure dei regimi di sostegno e di aiuto, previa comunicazione alla Conferenza Stato-Regioni, con decreto ministeriale possono essere apportate modifiche e/o integrazioni alle procedure ed agli allegati del presente decreto, anche riguardo alla disciplina dell'ammissibilita' dei titoli di conduzione delle unita' produttive. 2. Per l'aggiornamento dei contenuti informativi dell'Anagrafe, viene costituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Tavolo di lavoro con la partecipazione delle Regioni, Province autonome, Organismi Pagatori e AGEA. 3. L'attuazione del presente decreto non comporta maggiori oneri complessivi a carico delle Amministrazioni. Roma, 12 gennaio 2015
Il Ministro: Martina
Registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 2015 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, Reg.ne Prev. n. 372 |
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