Gazzetta n. 58 del 11 marzo 2015 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 19 febbraio 2015 |
Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Consulchimica S.r.l., in Grottammare, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'articolo 16, lettera d); Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni; Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio che all'articolo 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo; Visto il decreto 6 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (serie generale) n. 93 del 22 aprile 2011 con il quale al laboratorio Consulchimica S.r.l., ubicato in Grottammare (AP), Via Tintoretto n. 36/38, e' stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo; Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 5 febbraio 2015; Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 18 dicembre 2014 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualita', in conformita' alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation; Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento e' stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato; Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;
Decreta:
Art. 1
Il laboratorio Consulchimica S.r.l., ubicato in Grottammare (AP), Via Tintoretto n. 36/38, e' autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto. |
| Allegato ===================================================================== | Denominazione della prova | Norma / metodo | +===========================+=======================================+ |Acidita' fissa (da calcolo)| | | / Fixed acidity | OIV-MA-AS313-03:R2009 | +---------------------------+---------------------------------------+ | Acidita' totale / Total | | | acidity | OIV-MA-AS313-01:R2009 par. 5.3 | +---------------------------+---------------------------------------+ | Acidita' volatile / | | | Volatile acidity | OIV-MA-AS313-02:R2009 | +---------------------------+---------------------------------------+ | Acido sorbico/Sorbic acid | OIV-MA-AS313-14A:R2009 | +---------------------------+---------------------------------------+ |Anidride solforosa / Sulfur| | | dioxide | OIV-MA-AS323-04B:R2009 | +---------------------------+---------------------------------------+ |Estratto non riduttore (da | | | calcolo) / Sugar-free | OIV-MA-AS2-03B:R2012 + | | extract | OIV-MA-AS311-02:R2009 | +---------------------------+---------------------------------------+ | Estratto secco totale / | | | Total dry matter | OIV-MA-AS2-03B:R2012 | +---------------------------+---------------------------------------+ | Glucosio e Fruttosio / | | | Glucose and fructose | OIV-MA-AS311-02:R2009 | +---------------------------+---------------------------------------+ | Massa volumica e densita' | | | relativa a 20°C / Density | | | and specific gravity | OIV-MA-AS2-01A:R2012 par. 6 | +---------------------------+---------------------------------------+ | Titolo alcolometrico | | | volumico / Alcoholic | | | strength by volume | OIV MA-AS312-01A:R2009 par.4C | +---------------------------+---------------------------------------+ | Titolo alcolometrico | OIV-MA-AS312-01A:R2009 par. 4C + | | volumico totale (da | OIV-MA-AS311-02:R2009 + Reg CE | |calcolo) / Total alcoholic | 1493/1999 allegato II p.to 3 + DPR | | strength by volume | 162/1965 SO n°73 GU 23/03/1965 art. 1 | +---------------------------+---------------------------------------+ | pH | OIV-MA-AS313-15:R2011 | +---------------------------+---------------------------------------+ | Sovrappressione | OIV-MA-AS314-02:R2003 | +---------------------------+---------------------------------------+ |
| Art. 2
L'autorizzazione ha validita' fino al 7 febbraio 2019 data di scadenza dell'accreditamento. |
| Art. 3
L'autorizzazione e' automaticamente revocata qualora il laboratorio Consulchimica S.r.l. perda, l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualita', in conformita' alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato. |
| Art. 4
1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo e' accreditato. 2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione. 3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, e' necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate. 4. L'Amministrazione si riserva la facolta' di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sara' revocata in qualsiasi momento. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 19 febbraio 2015
Il direttore generale: Gatto |
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