Gazzetta n. 57 del 10 marzo 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 25 gennaio 2015
Definizione delle informazioni da trasmettere al Dipartimento del Tesoro relativamente alle partecipazioni detenute dalle Amministrazioni pubbliche e disciplina delle modalita' tecniche di comunicazione, acquisizione e fruizione dei dati.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE
E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Visto l'art. 17 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, («Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle societa' partecipate»);
Visto, in particolare, l'art. 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ai sensi del quale «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono indicate le informazioni che le amministrazioni sono tenute a comunicare e definite le modalita' tecniche di attuazione del presente comma. L'elenco delle amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di comunicazione e' pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e su quello del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visto l'art. 2, comma 11, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha sostituito l'art. 60, comma 3, del 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del quale «Gli enti pubblici economici, le aziende che producono servizi di pubblica utilita', le societa' non quotate partecipate direttamente o indirettamente, a qualunque titolo, dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, diverse da quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e dalle societa' dalle stesse controllate, nonche' gli enti e le aziende di cui all'art. 70, comma 4 e la societa' concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, relativamente ai singoli rapporti di lavoro dipendente o autonomo, sono tenuti a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze, il costo annuo del personale comunque utilizzato, in conformita' alle procedure definite dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il predetto Dipartimento della funzione pubblica»;
Visto l'art. 12, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
Visto l'art. 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)»;
Visti gli articoli 1 e 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 («Legge di contabilita' e finanza pubblica»);
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Regolamento dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;
Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2014 («Individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67»);
Ritenuto necessario dare attuazione alle prescrizioni di cui al citato art. 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
Acquisito il concerto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Decreta:

Art. 1
Oggetto

1. Il presente decreto individua, in esecuzione ed attuazione dell'art. 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le informazioni che le amministrazioni sono tenute a fornire ai sensi del medesimo art. 17 e disciplina le modalita' tecniche di comunicazione, acquisizione e fruizione delle citate informazioni.
 
Art. 2
Soggetti tenuti alla comunicazione delle informazioni

1. Sono tenute alla comunicazione delle informazioni di cui al successivo art. 3 le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e quelle individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 4, comma 2, la comunicazione delle informazioni di cui al successivo art. 3 puo' essere altresi' richiesta ai soggetti partecipati dalle Amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 del presente articolo.
 
Art. 3
Informazioni richieste

1. Le Amministrazioni di cui all'art. 2 comunicano, per ogni societa' o ente di diritto pubblico o di diritto privato, partecipato direttamente o indirettamente, o in cui nominano propri rappresentanti anche senza detenere quote di partecipazioni, l'entita' della partecipazione, le informazioni relative all'anagrafica, al settore di attivita', al bilancio di esercizio, alle funzioni svolte nei confronti dell'Amministrazione e alle attivita' affidate, gli oneri a qualunque titolo gravanti sul bilancio dell'Amministrazione nonche' i rappresentanti dell'Amministrazione negli organi di governo, con indicazione della carica rivestita e del trattamento economico percepito. Sono altresi' comunicate le informazioni sul costo del personale, comunque utilizzato, di cui all'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
 
Art. 4
Modalita' di acquisizione dei dati

1. Le informazioni di cui al precedente art. 3 sono acquisite, con cadenza annuale, attraverso il sistema informatico implementato dal Dipartimento del Tesoro in applicazione dell'art. 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
2. In applicazione dei principi di razionalizzazione della rilevazione di informazioni, di semplificazione nella trasmissione di dati nonche' di riduzione degli oneri, finanziari e non, derivanti da obblighi normativi, le informazioni di cui al precedente art. 3, ove possibile, sono acquisite da banche dati esistenti.
3. La lista delle informazioni, i termini e le modalita' operative di trasmissione sono definiti annualmente e comunicati ai soggetti tenuti all'adempimento attraverso il sistema informatico di cui al comma 1 nonche' pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento del Tesoro.
 
Art. 5
Modalita' di accesso alle informazioni
da parte delle Amministrazioni pubbliche

1. Le informazioni comunicate ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 al Ministero dell'economia e delle finanze, sono rese disponibili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. Al Dipartimento della funzione pubblica e' garantito l'accesso alle informazioni contenute nella banca dati di cui al precedente art. 4 ai fini dello svolgimento delle relative attivita' istituzionali.
 
Art. 6
Entrata in vigore e pubblicazione

1. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo ed entrera' in vigore il giorno seguente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2015

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
Madia
Registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 2015 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze Reg.ne - Prev. n. 363
 
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