Gazzetta n. 57 del 10 marzo 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
DECRETO 23 dicembre 2014
Organizzazione e funzionamento dei musei statali.


IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA'
CULTURALI E DEL TURISMO

Visto l'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, il quale prevede l'emanazione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e, in particolare, l'art. 4, comma 4, ai sensi del quale all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun Ministero e alla definizione dei relativi compiti, nonche' alla distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare, e comma 4-bis del medesimo articolo, ai sensi del quale «la disposizione di cui al comma 4 si applica anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero»;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», di seguito denominato: «Codice»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, «Regolamento concernente il funzionamento amministrativo-contabile e la disciplina del servizio di cassa delle soprintendenze dotate di autonomia gestionale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, recante «Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975»;
Visti i decreti del Ministro per i beni e le attivita' culturali 11 dicembre 2001, di istituzione delle Soprintendenze speciali per i poli museali romano, napoletano, fiorentino, veneziano;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e in particolare l'art. 14;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, e in particolare l'art. 30, commi 4 e 5, ai sensi dei quali con decreti ministeriali di natura non regolamentare, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, possono essere assegnati ai musei dotati di autonomia speciale ulteriori istituti o luoghi della cultura, e che, con i medesimi decreti possono altresi' essere ridenominati gli istituti da essi regolati, nonche' sono definiti l'organizzazione e il funzionamento degli Istituti centrali e degli Istituti dotati di autonomia speciale, ivi inclusa la dotazione organica, nonche' i compiti dell'amministratore unico o del consiglio di amministrazione, in affiancamento al soprintendente o al direttore, con specifiche competenze gestionali e amministrative in materia di valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106;
Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero»;
Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante «Disciplina dei criteri e delle procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali»;
Tenuto conto dell'«Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei» di cui al decreto ministeriale 10 maggio 2001;
Rilevata l'esigenza di definire l'organizzazione e il funzionamento degli istituti e musei di rilevante interesse nazionale di cui all'art. 30, comma 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171;
Rilevata altresi' la necessita', al fine di assicurare l'attivazione dei Poli museali regionali e di garantire lo svolgimento delle funzioni di valorizzazione del patrimonio culturale ad essi attribuite, di procedere a una prima assegnazione di istituti e luoghi della cultura e/o immobili e complessi ai Poli regionali medesimi;
Ritenuto di poter procedere, a seguito di una ulteriore ricognizione delle condizioni di stato e diritto dei luoghi della cultura di interesse archeologico, nonche' della verifica della sostenibilita' amministrativa e operativa dei Poli museali regionali, a eventuali riassegnazioni o nuove assegnazioni delle aree e dei parchi archeologici;
Sentite le organizzazioni sindacali nella riunione del 16 dicembre 2014;

Decreta:

Art. 1
Definizione e missione del museo

1. Il museo e' una istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della societa' e del suo sviluppo. E' aperto al pubblico e compie ricerche che riguardano le testimonianze materiali e immateriali dell'umanita' e del suo ambiente; le acquisisce, le conserva, le comunica e le espone a fini di studio, educazione e diletto, promuovendone la conoscenza presso il pubblico e la comunita' scientifica.
2. In attuazione dell'art. 9 della Costituzione, l'attivita' dei musei statali e' diretta alla tutela del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica. Essa e' ispirata ai principi di imparzialita', buon andamento, trasparenza, pubblicita' e responsabilita' di rendiconto (accountability). Ai sensi dell'art. 101, comma 3, del Codice, i musei statali espletano un servizio pubblico.
3. I musei statali sono dotati di autonomia tecnico-scientifica e svolgono funzioni di tutela e valorizzazione delle raccolte in loro consegna, assicurandone e promuovendone la pubblica fruizione. I musei statali sono dotati di un proprio statuto e di un bilancio e possono sottoscrivere, anche per fini di didattica, convenzioni con enti pubblici e istituti di studio e ricerca. Il servizio pubblico di fruizione erogato dai musei statali e i relativi standard sono definiti e resi pubblici attraverso la Carta dei servizi.
4. I musei statali non dotati di autonomia speciale e non elencati nell'Allegato 2 del presente decreto afferiscono al Polo museale della rispettiva Regione, nell'ambito del quale, ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, il direttore definisce strategie e obiettivi comuni di valorizzazione, orari di apertura e tariffe volti ad assicurare la piu' ampia fruizione del patrimonio culturale.
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 3

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Statuto

1. Lo statuto e' il documento costitutivo del museo, ne dichiara la missione, gli obiettivi e l'organizzazione. Esso e' elaborato in coerenza con il decreto ministeriale 10 maggio 2001, recante «Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei» e con il Codice etico dei musei dell'International Council of Museums (ICOM).
2. Lo statuto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, disciplina la denominazione e la sede del museo; le finalita', le funzioni e l'ordinamento interno dell'istituzione; il patrimonio e l'assetto finanziario.
3. Lo statuto e' adottato dal Direttore del Polo museale regionale, su proposta del Direttore del museo, e approvato dal Direttore generale Musei. Per i musei dotati di autonomia speciale, lo statuto e' adottato dal Consiglio di amministrazione del museo e approvato con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, su proposta del Direttore generale Musei. Per i musei dotati di personalita' giuridica, lo statuto e' adottato secondo le modalita' previste nell'atto istitutivo dell'ente.
4. Lo statuto e' redatto in forma scritta e pubblicato sui siti internet del museo, del Polo museale regionale e del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di seguito «Ministero».
 
Art. 3
Bilancio

1. Il bilancio e' il documento di rendicontazione contabile che evidenzia la pianificazione e i risultati della gestione finanziaria e contabile delle risorse economiche a disposizione del museo. Esso e' redatto secondo principi di pubblicita' e trasparenza, individuando tutte le diverse voci di entrata e di spesa, anche allo scopo di consentire la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto economico, la regolarita' della gestione e la confrontabilita', anche internazionale, delle istituzioni museali.
2. Con riferimento ai musei dotati di autonomia speciale, il bilancio e' redatto e approvato secondo le disposizioni sul funzionamento amministrativo-contabile e la disciplina del servizio di cassa di cui dal decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, e, ad integrazione, dal decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.
3. Nei musei non dotati di autonomia speciale, il bilancio ha la esclusiva natura di documento di programmazione e di rendicontazione delle risorse e del loro utilizzo; e' predisposto e trasmesso dal Direttore del museo al Direttore del Polo museale regionale, che ne verifica la correttezza.
4. Il bilancio e' redatto in forma scritta e pubblicato sui siti internet del museo, del Polo museale regionale e del Ministero.
 
Art. 4
Organizzazione

1. Nell'amministrazione dei musei statali e' assicurata la presenza delle seguenti aree funzionali, ognuna assegnata a una o piu' unita' di personale responsabile:
a) direzione;
b) cura e gestione delle collezioni, studio, didattica e ricerca;
c) marketing, fundraising, servizi e rapporti con il pubblico, pubbliche relazioni;
d) amministrazione, finanze e gestione delle risorse umane;
e) strutture, allestimenti e sicurezza.
2. Il direttore del museo e' il custode e l'interprete dell'identita' e della missione del museo, nel rispetto degli indirizzi del Ministero. Fatte salve le competenze e le responsabilita' del direttore del Polo museale ai sensi dell'art. 34, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, il direttore e' responsabile della gestione del museo nel suo complesso, nonche' dell'attuazione e dello sviluppo del suo progetto culturale e scientifico. L'incarico di direttore di museo non avente qualifica di ufficio dirigenziale e' conferito, sulla base di una apposita procedura selettiva, dal direttore del Polo museale regionale territorialmente competente.
 
Art. 5
Forme di gestione

1. Ai sensi dell'art. 20, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, il Direttore generale Musei:
a) favorisce la costituzione, ai sensi degli articoli 112 e 115 del Codice, di consorzi e/o fondazioni museali con la partecipazione di soggetti pubblici e privati;
b) individua, secondo gli indirizzi e i criteri dettati dal Ministro e sentiti i direttori dei Poli museali regionali, i musei e i luoghi della cultura da affidare in gestione indiretta a soggetti privati ai sensi dell'art. 115 del Codice.
 
Art. 6
Standard e valutazione dei musei

1. Ai sensi dell'art. 20, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, il Direttore generale Musei:
a) predispone, sentito il Comitato tecnico-scientifico per i musei e l'economia della cultura, standard di funzionamento e sviluppo dei musei, in coerenza con gli standard stabiliti dall'International Council of Museums (ICOM), e ne verifica il rispetto da parte dei musei statali;
b) elabora, avvalendosi delle banche dati predisposte dalla Direzione generale Organizzazione, parametri qualitativi e quantitativi, procedure e modelli informatici diretti a valutare la gestione degli istituti e dei luoghi della cultura statali, in termini di economicita', efficienza ed efficacia, nonche' di qualita' dei servizi di fruizione e di valorizzazione erogati;
c) verifica il rispetto da parte dei musei statali delle disposizioni di cui al presente decreto.
 
Art. 7
Sistema museale nazionale

1. Il sistema museale nazionale e' finalizzato alla messa in rete dei musei italiani e alla integrazione dei servizi e delle attivita' museali.
2. Fanno parte del sistema museale nazionale i musei statali, nonche', tramite apposite convenzioni stipulate con il direttore del Polo museale regionale territorialmente competente, ogni altro museo di appartenenza pubblica o privata, ivi compresi i musei scientifici, i musei universitari e i musei demoetnoantropologici, che sia organizzato in coerenza con le disposizioni del presente capo, con il decreto ministeriale 10 maggio 2001, recante «Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei» e con il Codice etico dei musei dell'International Council of Museums (ICOM).
3. Il sistema museale nazionale si articola in sistemi museali regionali e sistemi museali cittadini, la cui costituzione e' promossa e realizzata dai direttori dei poli museali regionali. Le modalita' di organizzazione e funzionamento del sistema museale nazionale sono stabilite dal Direttore generale Musei, sentito il Consiglio superiore "Beni culturali e paesaggistici".
 
Art. 8
Musei statali dotati di autonomia speciale

1. I musei di cui all'art. 30, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, o istituiti ai sensi dell'art. 30, comma 4, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'art. 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito nella legge 29 luglio 2014, n. 106, elencati a fini ricognitivi nell'Allegato 1 al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, sono dotati di autonomia scientifica, finanziaria, contabile e organizzativa.
2. Ai musei di cui al comma 1 sono rispettivamente assegnati gli istituti e luoghi della cultura, nonche' gli ulteriori immobili e/o complessi di cui all'Allegato 2 al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.
3. Con uno o piu' decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 30, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, e' individuata la dotazione organica iniziale di ciascun museo. Con uno o piu' decreti ministeriali sono altresi' assegnate a ciascun museo le rispettive risorse finanziarie.
4. Ai musei di cui al comma 1 si applicano le norme di cui al Capo I del presente decreto, nonche', in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, e, ad integrazione, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.
 
Art. 9
Organi

1. Sono organi dei musei dotati di autonomia speciale:
a) il Direttore;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Comitato scientifico;
d) il Collegio dei revisori dei conti.
2. In particolare, spetta agli organi di cui al comma 1:
a) garantire lo svolgimento della missione del museo;
b) verificare l'economicita', l'efficienza e l'efficacia dell'attivita' del museo;
c) verificare la qualita' scientifica dell'offerta culturale e delle pratiche di conservazione, fruizione e valorizzazione dei beni in consegna al museo.
3. La composizione degli organi collegiali di cui al comma 1 e' determinata nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.
 
Art. 10
Direttore

1. Il direttore del museo dotato di autonomia speciale, oltre a quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del presente decreto:
a) svolge i compiti di cui all'art. 35, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171;
b) stabilisce, nel rispetto delle linee guida di cui all'art. 20, comma 2, lettera o), del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, l'importo dei biglietti di ingresso, sentita la Direzione generale Musei e il Polo museale regionale, nonche' gli orari di apertura del museo in modo da assicurarne la piu' ampia fruizione;
c) elabora, sentito il direttore del Polo museale regionale, il progetto di gestione del museo comprendente le attivita' e i servizi di valorizzazione negli istituti e luoghi della cultura di competenza, ivi inclusi i servizi da affidare in concessione, al fine della successiva messa a gara degli stessi.
2. Il direttore del museo e' nominato con le modalita' stabilite dall'art. 30, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, nonche' dal decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante «Disciplina dei criteri e delle procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali».
 
Art. 11
Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione del museo dotato di autonomia speciale determina e programma le linee di ricerca e gli indirizzi'tecnici dell'attivita' del museo, in coerenza con le direttive e gli altri atti di indirizzo del Ministero. In particolare, il Consiglio:
a) adotta lo statuto del museo e le relative modifiche, acquisito l'assenso del Comitato scientifico e del Collegio dei revisori dei conti;
b) approva la carta dei servizi e il programma di attivita' annuale e pluriennale del museo, verificandone la compatibilita' finanziaria e l'attuazione;
c) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, il conto consuntivo;
d) approva gli strumenti di verifica dei servizi affidati in concessione rispetto ai progetti di valorizzazione predisposti dal direttore del museo, monitorandone la relativa applicazione;
e) si esprime su ogni altra questione gli venga sottoposta dal direttore del museo.
2. Il Consiglio di amministrazione e' composto dal direttore del museo, che lo presiede, e da quattro membri designati dal Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di cui uno d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e uno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, scelti tra esperti di chiara fama nel settore del patrimonio culturale.
3. Fatta eccezione del direttore, i componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo per una durata di cinque anni e possono essere confermati per una sola volta. La partecipazione al Consiglio di amministrazione non da' titolo a compenso, gettoni, indennita' o rimborsi di alcun tipo; non e' cumulabile con la partecipazione ad altri organi collegiali del medesimo museo. I componenti del Consiglio non possono essere titolari di rapporti di collaborazione professionale con il museo, ne' possono assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, e' a carico del museo.
 
Art. 12
Comitato scientifico

1. Il Comitato scientifico del museo dotato di autonomia speciale svolge funzione consultiva del direttore sulle questioni di carattere scientifico nell'ambito di attivita' dell'istituto. In particolare, il Comitato:
a) formula proposte al direttore e al Consiglio di amministrazione;
b) supporta il direttore, sotto il profilo scientifico, nella predisposizione del programma annuale e pluriennale di attivita' del museo;
c) predispone relazioni annuali di valutazione dell'attivita' del museo;
d) verifica e approva, d'intesa con il Consiglio di amministrazione, le politiche di prestito e di pianificazione delle mostre;
e) valuta e approva i progetti editoriali del museo;
f) si esprime sullo statuto del museo e sulle modifiche statutarie, nonche' su ogni altra questione gli venga sottoposta dal direttore del museo.
2. Il Comitato scientifico e' composto dal direttore dell'istituto, che lo presiede, e da un membro designato dal Ministro, un membro designato dal Consiglio superiore "Beni culturali e paesaggistici", un membro designato dalla Regione e uno dal Comune ove ha sede il museo. I componenti del Comitato sono individuati tra professori universitari di ruolo in settori attinenti all'ambito disciplinare di attivita' dell'istituto o esperti di particolare e comprovata qualificazione scientifica e professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali.
3. Fatta eccezione del direttore, i componenti del Comitato scientifico sono nominati con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo per una durata di cinque anni e possono essere confermati per una sola volta. La partecipazione al Comitato scientifico non da' titolo a compenso, gettoni, indennita' o rimborsi di alcun tipo; non e' cumulabile con la partecipazione ad altri organi collegiali del medesimo museo. I componenti del Comitato non possono essere titolari di rapporti di collaborazione professionale con il museo, ne' possono assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, e' a carico del museo.
 
Art. 13
Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti del museo dotato di autonomia speciale svolge le attivita' relative al controllo di regolarita' amministrativo-contabile. In particolare, il Collegio verifica la regolare tenuta delle scritture contabili ed il regolare andamento della gestione economica, finanziaria e patrimoniale del museo; si esprime altresi' sullo statuto del museo e sulle modifiche statutarie.
2. Il Collegio dei revisori dei conti e' composto da tre componenti effettivi, di cui un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente, e da due membri supplenti. I componenti, scelti tra soggetti iscritti al Registro dei revisori contabili e nominati con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.
3. Ai componenti del Collegio dei revisori spetta un compenso determinato con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I componenti del Collegio non possono assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, e' a carico del museo.
 
Art. 14
Vigilanza

1. I musei dotati di autonomia speciale sono sottoposti alla vigilanza del Ministero, che la esercita, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, tramite la Direzione generale Musei, d'intesa con la Direzione generale Bilancio. In particolare, la Direzione generale Musei approva i bilanci e conti consuntivi dei musei dotati di autonomia speciale, su parere conforme della Direzione generale Bilancio.
2. Con riferimento alle attivita' svolte dai direttori dei musei dotati di autonomia speciale uffici di livello dirigenziale non generale, la Direzione generale Musei, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, esercita, anche su proposta del Segretario regionale, i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, solo in caso di necessita' ed urgenza, informato il Segretario generale, avocazione e sostituzione. Con riferimento ai musei dotati di autonomia speciale uffici di livello dirigenziale generale, si applica la disposizione di cui all'art. 11, comma 2, lettera c), del medesimo decreto Presidente del Consiglio dei ministri.
 
Art. 15
Progettazione delle attivita' e dei servizi pubblici
di valorizzazione

1. I direttori dei Poli museali regionali per gli istituti e i luoghi della cultura presenti nel territorio di competenza, ivi inclusi le aree e i parchi archeologici aperti al pubblico e/o suscettibili di essere aperti al pubblico gestiti dalle Soprintendenze Archeologia, elaborano ed approvano, previo parere della Direzione generale Musei, i progetti relativi alle attivita' e ai servizi di valorizzazione, ivi inclusi i servizi da affidare in concessione, al fine della successiva messa a gara degli stessi.
2. Con riferimento all'affidamento diretto o in concessione delle attivita' e dei servizi pubblici di valorizzazione di beni culturali ai sensi dell'art. 115 del Codice, l'istruttoria da parte dei soprintendenti di cui agli articoli 34, comma 2, lettera n), e 35, comma 2, lettera, l), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, si riferisce alla esclusiva ipotesi in cui siano previsti lavori sugli immobili sede dello svolgimento dei servizi.
 
Art. 16
Assegnazione di istituti e luoghi della cultura

1. Ai Poli museali regionali, in sede di prima applicazione, sono assegnati i musei e i luoghi della cultura e gli immobili e/o complessi elencati nell'Allegato 3 del presente decreto, di cui costituisce parte integrante. Con uno o piu' decreti ministeriali sono individuati ulteriori istituti e luoghi della cultura, immobili e/o complessi da assegnare ai Poli museali regionali.
2. Le aree e i parchi archeologici aperti al pubblico e/o suscettibili di essere aperti al pubblico elencati nell'Allegato 3 del presente decreto sono assegnati alla gestione dei Poli museali regionali, ferma rimanendo la competenza delle Soprintendenze Archeologia in materia di scavi e ricerche archeologiche. Con uno o piu' successivi decreti ministeriali, sono assegnati ai Poli museali regionali ulteriori aree o parchi archeologici che, ai sensi dall'art. 35, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, sono gestiti dalle Soprintendenze Archeologia; in tali aree e parchi restano comunque ferme le competenze della Direzione generale Musei e dei Poli museali regionali in materia di musei e luoghi della cultura, ivi inclusa la elaborazione e l'approvazione dei progetti di cui all'art. 15, comma 1.
 
Art. 17
Attivita' di supporto dei Segretariati regionali

1. Nella fase di costituzione dei Poli museali regionali e di attivazione delle strutture dei musei dotati di autonomia speciale, i Segretari regionali, nell'ambito delle funzioni loro assegnate ai sensi dell'art. 32 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, assicurano il supporto amministrativo necessario, anche segnalando al Direttore generale Bilancio, al Direttore generale Organizzazione e al Direttore generale Musei le misure da adottare riguardanti l'assegnazione di risorse umane, strumentali e finanziarie.
 
Art. 18
Soprintendenze speciali

1. Le disposizioni di cui al Capo II del presente decreto si applicano anche alle Soprintendenze speciali di cui all'art. 30, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, a decorrere dal conferimento del relativo incarico dirigenziale ai sensi e nei termini del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. In detti istituti, le funzioni del direttore sono svolte dal Soprintendente.
2. I Soprintendenti degli istituti di cui al comma 1 esercitano, nel territorio di rispettiva competenza, le funzioni spettanti ai Soprintendenti Archeologia, nonche' quelle di cui all'art. 35, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 29 agosto 2014, n. 171. Restano ferme le competenze in materia di istituti e luoghi della cultura della Direzione generale Musei e dei direttori del Polo museale delle Regioni in cui operano le Soprintendenze speciali, ai sensi dell'art. 35, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 29 agosto 2014, n. 171, nonche' le disposizioni di cui all'art. 16 del presente decreto. Ai musei e ai luoghi della cultura gestiti dalle Soprintendenze speciali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo I del presente decreto.
 
Art. 19
Musei statali dotati di personalita' giuridica

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano, in quanto compatibili, anche ai musei statali dotati di personalita' giuridica, quali le fondazioni museali o i consorzi.
 
Art. 20
Istituti della cultura assegnati a musei e poli museali

1. Gli archivi o le biblioteche non aventi qualifica di ufficio di livello dirigenziale assegnati, ai sensi del presente o di successivo decreto, a un museo dotato di autonomia speciale o a un Polo museale regionale mantengono la propria autonomia tecnico-scientifica e dipendono funzionalmente rispettivamente dalla Direzione generale Archivi o dalla Direzione generale Biblioteche. L'assegnazione di cui al precedente periodo e' finalizzata al miglioramento della fruizione della valorizzazione e della fruizione del patrimonio culturale.
2. L'incarico di direttore di archivi o biblioteche di cui al comma 1 e' conferito rispettivamente dal Direttore generale Archivi o dal Direttore generale Biblioteche, su proposta del direttore del museo o del direttore del Polo museale competente.
 
Art. 21
Norme transitorie ed entrata in vigore

1. Fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali dei Poli museali regionali e dei musei dotati di autonomia speciale, i musei e i luoghi della cultura statali assicurano la continuita' del servizio pubblico di fruizione con le risorse umane e strumentali loro assegnate alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero».
2. Al fine di assicurare l'immediata operativita' dei musei dotati di autonomia speciale, i decreti di cui all'art. 8, comma 3, del presente decreto sono emanati entro il 31 gennaio 2015.
3. In sede di prima applicazione, i progetti relativi alle attivita' e ai servizi di valorizzazione negli istituti e luoghi della cultura sono elaborati dai direttori dei Poli museali e dai direttori dei musei dotati di autonomia speciale, con le modalita' previste rispettivamente dall'art. 10 comma 1, lettera c), e dall'art. 15, comma 1, del presente decreto, entro novanta giorni dal conferimento dei rispettivi incarichi dirigenziali.
4. Nei musei non ancora dotati di statuto, quest'ultimo e' approvato, secondo le modalita' stabilite dall'art. 2, comma 3, del presente decreto, entro centottanta giorni dal conferimento dell'incarico al direttore del Polo museale regionale competente e/o al direttore del museo.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fatto salvo quanto previsto al comma 1 del presente articolo, sono abrogati i decreti del Ministro per i beni e le attivita' culturali 11 dicembre 2001, di istituzione delle Soprintendenze speciali per i poli museali romano, napoletano, fiorentino, veneziano.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo.

Roma, 23 dicembre 2014

Il Ministro: Franceschini

Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2015 Ufficio controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 717
 
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