Gazzetta n. 54 del 6 marzo 2015 (vai al sommario) |
BANCA D' ITALIA - CONSOB |
PROVVEDIMENTO 24 febbraio 2015 |
Modifiche al provvedimento 22 febbraio 2008, recante: «Disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative societa' di gestione». |
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LA BANCA D'ITALIA e LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, «Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» (Testo Unico); Visto l'art. 81 del Testo Unico, che attribuisce alla Consob il potere, d'intesa con la Banca d'Italia, di disciplinare i servizi di gestione accentrata, dettando le disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto previsto dal Testo Unico e quelle comunque dirette a perseguire le finalita' di trasparenza del sistema, ordinata prestazione dei servizi e tutela degli investitori; Visto l'art. 82 del Testo Unico, che attribuisce alla Consob e alla Banca d'Italia la vigilanza sul sistema di gestione accentrata, per il perseguimento delle finalita' di rispettiva competenza; Visto l'articolo 127-quinquies del Testo Unico nella parte in cui consente alle societa' quotate di attribuire un voto maggiorato alle azioni appartenute ad un medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi; Viste le modifiche al Regolamento di attuazione del Testo Unico concernente la disciplina degli emittenti, apportate con delibera Consob del 19 dicembre 2014, n. 19084, in materia di azioni con diritto di voto maggiorato; Visto il Provvedimento adottato d'intesa dalla Banca d'Italia e dalla Consob in data 22 febbraio 2008, recante la «Disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative societa' di gestione» (il «Provvedimento Unico»); Considerata la necessita' di adeguare il richiamato Provvedimento alla nuova disciplina in materia di voto maggiorato e alle disposizioni di attuazione contenute nel regolamento Consob concernente la disciplina degli emittenti, al fine di assicurarne una effettiva applicazione; Ritenuto quindi necessario modificare le disposizioni relative alla prestazione dei servizi di gestione accentrata per garantire la trasparenza del sistema di gestione accentrata, l'ordinata prestazione dei servizi e la tutela degli investitori; Considerate le osservazioni formulate dalle associazioni di categoria maggiormente interessate e valutate le osservazioni, di tenore generale, in merito a profili relativi alla disciplina della gestione accentrata formulate dai soggetti, dagli organismi e dalle associazioni di categoria in risposta al documento di consultazione sulle proposte di modifica del regolamento concernente la disciplina degli emittenti in materia di voto maggiorato pubblicato in data 5 novembre 2014; Vista l'intesa rilasciata dalla Banca d'Italia e, al contempo, acquisita dalla Consob, ai sensi dell'art. 81 del Testo Unico; Tenuto conto che la disciplina attuativa del Testo Unico in materia di gestione accentrata e' contenuta nel Provvedimento Unico, adottato d'intesa dalla Banca d'Italia e dalla Consob;
Emanano L'unito atto recante le modifiche al Provvedimento adottato d'intesa dalla Banca d'Italia e dalla Consob in data 22 febbraio 2008 recante la «Disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative societa' di gestione» e successivamente modificato. L'atto recante le modifiche al Provvedimento con le annesse disposizioni regolamentari sono pubblicati nel Bollettino della Consob e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Esso entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla relativa pubblicazione. Roma, 24 febbraio 2015
Il Governatore della Banca d'Italia Visco Il presidente della CONSOB Vegas |
| Allegato Il Provvedimento adottato d'intesa dalla Banca d'Italia e dalla Consob in data 22 febbraio 2008 recante la «Disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative societa' di gestione», e' modificato come segue: 1. Nella Parte I, Titolo II, Capo II, alla Sezione IV sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 21, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. L'ultimo intermediario consente ai soggetti legittimati di avanzare la richiesta indicata nel comma 1 tramite almeno un mezzo di comunicazione a distanza, secondo modalita', dallo stesso prestabilite, che consentano l'identificazione del richiedente, al quale, su domanda, viene rilasciata, con lo stesso mezzo, conferma di ricezione e/o copia della comunicazione emessa ai sensi degli articoli 22, 23 o 23-bis.»; b) dopo l'articolo 23 e' inserito il seguente articolo: «Art. 23-bis (Maggiorazione del voto). - 1. Il soggetto che intenda iscriversi nell'elenco previsto dall'articolo 127-quinquies, comma 2, avanza apposita richiesta all'ultimo intermediario, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 21, comma 1. 2. La legittimazione all'iscrizione nell'elenco e' attestata da una comunicazione all'emittente contenente le informazioni di cui all'articolo 21, comma 2, con clausola "fino a revoca". 3. Ove lo statuto preveda una successiva attestazione della legittimazione ai fini del conseguimento della maggiorazione del voto, decorso il periodo continuativo indicato ai sensi dell'articolo 127-quinquies, comma 1 del TUF, il soggetto iscritto nell'elenco chiede all'ultimo intermediario di effettuare una seconda comunicazione, avente le medesime caratteristiche della comunicazione di cui al comma 2. 4. In caso di aumento di capitale, la legittimazione all'estensione della maggiorazione eventualmente applicabile ai sensi dell'articolo 127-quinquies e' attestata da una comunicazione all'emittente ai sensi del comma 2. 5. L'emittente notifica all'intermediario senza indugio, e comunque entro la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'elenco secondo quando previsto dalla disciplina attuativa dell'articolo 127-quinquies del TUF, l'avvenuta o la mancata iscrizione o, a seconda dei casi, il conseguimento o il mancato conseguimento della maggiorazione, per gli adempimenti conseguenti, esplicitando la motivazione dell'eventuale diniego. 6. L'intermediario comunica all'emittente l'eventuale trasferimento totale o parziale delle azioni interessate dalla comunicazione prevista nel comma 2, nonche' la rinuncia all'iscrizione nell'elenco ove ad esso notificata, attraverso una comunicazione di revoca totale o parziale, che indichi altresi' la causale specifica e il numero progressivo annuo di emissione della o delle comunicazioni originarie laddove disponibile. Nel caso in cui abbia effettuato piu' di una comunicazione ai sensi del comma 2 e il trasferimento o la rinuncia non riguardino la totalita' delle azioni, al fine di indicare il numero progressivo annuo di emissione della o delle comunicazioni originarie l'intermediario considera trasferite le azioni registrate sul conto secondo un criterio "ultimo entrato, primo uscito". Nei casi in cui l'indicazione del numero progressivo annuo della o delle comunicazioni originarie sia mancante, l'emittente applica il criterio "ultimo entrato, primo uscito" nell'aggiornamento dell'elenco. 7. Il comma precedente non si applica nel caso di trasferimento totale o parziale delle azioni interessate dalla comunicazione di cui al comma 2 senza cambio di intestazione del conto, effettuato secondo modalita' che garantiscono all'emittente di conoscere l'identita' degli intermediari partecipanti al sistema di gestione accentrata coinvolti nel trasferimento. 8. Nelle ipotesi di successione per causa di morte, fusione o scissione del titolare del conto ove notificate all'intermediario, l'intermediario comunica all'emittente tali eventi per gli adempimenti conseguenti. 9. L'intermediario segnala all'emittente la costituzione di vincoli ai sensi dell'articolo 83-octies del TUF sulle azioni interessate dalla comunicazione prevista dal comma 2 e la loro modificazione o estinzione, indicando altresi' il numero progressivo annuo della o delle comunicazioni originarie laddove disponibile. 10. L'emittente notifica all'intermediario senza indugio, e comunque entro la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'elenco secondo quando previsto dalla disciplina attuativa dell'articolo 127-quinquies del TUF, la cancellazione dall'elenco o, a seconda dei casi, la perdita della maggiorazione del voto per cause diverse dalla cessione delle azioni a titolo oneroso o gratuito, esplicitando la relativa motivazione. 11. L'intermediario conserva, in ordine progressivo annuo di emissione, le registrazioni delle comunicazioni effettuate ai sensi del presente articolo. 12. Per gli aspetti operativi non espressamente disciplinati nel presente provvedimento, intermediari, emittenti e societa' di gestione accentrata sono tenuti ad uniformarsi alle migliori prassi di mercato.»; c) all'articolo 25, comma 1, le parole «articoli 22 e 23» sono sostituite dalle parole «articoli 22, 23 e 23-bis»; d) all'articolo 27, i) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le comunicazioni previste dagli articoli 22, 23, 23-bis e 24 e le segnalazioni previste dall'articolo 23-bis, comma 9, dall'articolo 26 e dall'articolo 26-bis, comma 1, sono inviate all'emittente dall'intermediario partecipante ad un sistema di gestione accentrata, conformemente alle proprie scritture contabili e sulla base delle indicazioni ricevute dagli altri intermediari sui conti dei quali sono registrati gli strumenti finanziari oggetto delle comunicazioni o delle segnalazioni.»; ii) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente comma: «3-bis. Le comunicazioni e le segnalazioni previste dall'articolo 23-bis sono inviate all'emittente senza indugio. A tal fine tutti gli intermediari sui conti dei quali sono registrate le azioni oggetto delle comunicazioni o delle segnalazioni trasmettono senza indugio le indicazioni rilevanti all'intermediario partecipante al sistema di gestione accentrata o, a seconda dei casi, all'intermediario che tiene il conto sul quale sono registrate le azioni.»; e) all'articolo 29, comma 5, le parole «articoli 22, 23 e 25» sono sostituite dalle parole «articoli 22, 23, 23-bis e 25»; 2. Nella Parte I, Titolo II, Capo II, Sezione V, all'articolo 30, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) nel caso di pagamento di utili e altre distribuzioni relativi a strumenti finanziari immessi nella gestione accentrata, mantengono separata evidenza delle relative risultanze contabili, attraverso codici identificativi distinti tra loro, fino alla ricezione delle istruzioni di incasso o, comunque, fino allo scadere del termine di prescrizione ordinaria;»; b) dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente lettera: «c-bis) nel caso di iscrizione di un soggetto nell'elenco previsto dall'articolo 127-quinquies, comma 2, del TUF e di conseguimento della maggiorazione del voto ai sensi del medesimo articolo, mantengono separata evidenza delle azioni interessate attraverso codici identificativi distinti tra loro e da quello originario. Separata evidenza delle azioni interessate potra' essere analogamente mantenuta per le azioni in relazione alle quali sia stata effettuata una comunicazione ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 2, ma non sia stata ancora conseguita l'iscrizione nell'elenco.». |
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