IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, che destina i contributi di cui al comma 1, lettere b) e c), al finanziamento di un programma costruttivo di alloggi per lavoratori; Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modificazioni recante «Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo» che, all'articolo 11, istituisce, presso il Ministero dei lavori pubblici (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazioni; Visti in particolare i commi 3, 4 e 7 del richiamato articolo 11 della legge n. 431/1998; Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 167 del 19 luglio 1999, con il quale sono stati fissati, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione nonche' i criteri per la determinazione degli stessi; Visto il comma 5 dell'articolo 11 della citata legge 9 dicembre 1998, n. 431, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, convertito dalla legge 12 novembre 2004, n. 269, che stabilisce, tra l'altro, che a decorrere dal 2005 la ripartizione delle risorse assegnate al Fondo e' effettuata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei criteri fissati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previa medesima intesa ed in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome; Visto il decreto ministeriale 14 settembre 2005, prot. n. 1998/C2, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2005, reg. 9, fog. 142, con il quale in attuazione dell'articolo 11 della citata legge 9 dicembre 1998, n. 431, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, convertito dalla legge 12 novembre 2004, n. 269, sono stati fissati, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni del 14 luglio 2005, i criteri per la ripartizione delle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431; Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante «Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalita' immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonche' di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124; Visto in particolare il comma 4 dell'articolo 6 del citato decreto legge che assegna al Fondo nazionale di sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015; Visto il decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante «Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per l'Expo 2015» convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2014, n. 80; Visto in particolare il comma 1 dell'articolo 1 del citato decreto-legge che ridetermina in 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2014 e 2015, la dotazione del Fondo nazionale di sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione; Visto il decreto ministeriale 12 febbraio 2014 registrato alla Corte dei conti - Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - in data 27 marzo 2014, registro 1, foglio n. 1520, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 27 maggio 2014, n. 121, con il quale e' stato effettuato il riparto delle risorse assegnate (50 milioni di euro) per l'anno 2014 dal comma 4 dell'articolo 6 del citato decreto -egge 31 agosto 2013, n. 102 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124; Visto il decreto ministeriale 4 settembre 2014 registrato alla Corte dei conti - Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - in data 17 settembre 2014, registro 1, foglio n. 3518 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - dell'8 ottobre 2014, n. 234, con il quale e' stato effettuato il riparto delle ulteriori risorse, pari 50 milioni di' euro, assegnate al Fondo in argomento per l'anno 2014 dal comma 1 dell'articolo 1 del citato decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2014, n. 80; Visto il comma 109 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, con il quale sono stati abrogati, a decorrere dal 1° gennaio 2010, gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386 e che conseguentemente non sono dovute alle Province autonome di Trento e Bolzano erogazioni a carico del bilancio dello stato previste da leggi di settore e tenuto che l'accantonamento per le province autonome di Trento e Bolzano e' gia' stato considerato in fase di programmazione ed approvazione della citata disposizione normativa di rifinanziamento; Ravvisata la necessita' di procedere ad un sollecito riparto della dotazione di 100 milioni di euro relativa all'annualita' 2015 assegnata al Fondo in argomento dal comma 1 dell'articolo 1 del suddetto decreto n. 47/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80/2014 al fine di ridurre il disagio abitativo che e' dato riscontrato nel territorio nazionale utilizzando i medesimi coefficienti attribuiti per i riparti delle risorse dell'annualita' 2014 effettuati con i soprarichiamati decreti; Ritenuto che la disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 1 dei citati decreti ministeriali 12 febbraio 2014 e 4 settembre 2014 debba assumere a riferimento la data del 17 dicembre 2014 coincidente con l'effettivo trasferimento alle regioni delle risorse statali relative al secondo riparto dell'animalita' 2014; Considerato inoltre che i dati concernenti l'entita' dei fondi aggiuntivi iscritti nei bilanci regionali per l'annualita' 2015 e di quelli degli enti locali riferiti all'anno 2014 risultano non ancora disponibili e che, pertanto, i suddetti dati potranno essere considerati ai fini del riparto del 10% delle risorse che verranno prossimamente destinate al Fondo in argomento; Ritenuto, altresi', di avviare concrete azioni di contrasto al disagio abitativo dei conduttori di immobili appartenenti alle categorie sociali di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2009, n. 9 sottoposti a procedure esecutive di rilascio per finita locazione; Considerato, a tal fine, necessario vincolare per le sopracitate finalita' una quota non superiore al 25 per cento della dotazione relativa all'annualita' 2015 attribuita al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione; Vista l'intesa espressa sulla proposta di ripartizione effettuata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dalla Conferenza unificata nella seduta del 22 gennaio 2015;
Decreta: Articolo unico
1. La disponibilita' di 100 milioni di euro relativa all'anno 2015 assegnata al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2014, n. 80 e' ripartita tra le Regioni secondo l'allegata tabella che forma parte integrante del presente decreto. 2. Una quota non superiore al 25 per cento delle risorse ripartite con il presente decreto e' destinata a dare idonea soluzione abitativa ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9 sottoposti a procedure esecutive di rilascio per finita locazione, promuovendo, prioritariamente, la sottoscrizione di nuovi contratti a canone concordato. 3. Per le finalita' di cui al comma 2 i comuni interessati, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, comunicano alla regione il numero dei provvedimenti esecutivi di rilascio emessi nei confronti delle categorie sociali di cui al citato articolo 1, comma 1, della legge n. 9/2007. Le regioni nei successivi trenta giorni provvedono al riparto delle disponibilita' e all'erogazione delle risorse statali trasferite. 4. Le regioni ripartiscono le quote di propria spettanza a norma del comma 7 del predetto articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 come integrato dall'articolo 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2001, n. 21. 5. I Comuni, sulla base delle risorse loro assegnate e nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 giugno 1999, definiscono la graduatoria tra i soggetti in possesso dei predetti requisiti. 6. Ai fini dei successivi riparti, le comunicazioni delle regioni al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la condizione abitativa, concernenti l'entita' dei fondi aggiuntivi iscritti nei bilanci regionali per l'annualita' cui si riferisce il riparto e di quelli degli enti locali riferiti all'anno precedente iscritti in bilancio, gia' indicati al comma 6 del decreto ministeriale 14 settembre 2005, dovranno pervenire al Ministero entro e non oltre il 30 marzo di ciascun anno. Le comunicazioni pervenute oltre tale data non saranno prese in considerazione ai fini dei riparti di che trattasi. 7. Ai sensi del punto 7 del decreto ministeriale 14 settembre 2005, prot. n. 1998/C2, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2005, reg. 9, fog. 142, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 281 del 2 dicembre 2005, le risorse statali non ripartite dalle singole regioni entro sei mesi dall'erogazione saranno decurtate dalla quota di spettanza dell'anno successivo. A tal fine le regioni comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il termine di cui sopra, il provvedimento di riparto in favore dei comuni. 8. I fondi ripartiti con il presente decreto possono essere utilizzati, fermo restando le finalita' generali perseguite dal Fondo di sostegno di cui all'art. 11 della legge 431/98, per sostenere le iniziative intraprese dai comuni e dalle regioni anche attraverso la costituzione di agenzie, istituti per la locazione o fondi di garanzia tese a favorire la mobilita' nel settore della locazione anche di soggetti che non siano piu' in possesso dei requisiti di accesso all'edilizia residenziale pubblica attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione a canone concordato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. 9. In ragione della limitatezza delle risorse disponibili le regioni possono stabilire requisiti piu' restrittivi di quelli indicati nell'articolo 1 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 7 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 167 del 19 luglio 1999, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 10. Eventuali variazioni dello stanziamento del pertinente capitolo di bilancio conseguenti a manovre di finanza pubblica, comporteranno l'adeguamento proporzionale della ripartizione dei Fondo. Il presente decreto, successivamente alla registrazione da parte degli Organi di controllo, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 gennaio 2015
Il Ministro: Lupi
Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2015 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 807 |