Gazzetta n. 54 del 6 marzo 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 10 dicembre 2014
Disposizioni nazionali concernenti i programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 611/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi a sostegno del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014 della Commissione, del 6 giugno 2014, che fissa le modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i programmi a sostegno dei settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola;
Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria per il 1990)", cosi' come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea;
Visto il DPCM del 27 febbraio 2013, n. 105, recante l'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell'art. 2 comma ter del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazione nella legge 7 agosto 2012 n. 136";
Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, concernente la soppressione dell'AIMA e l'istituzione dell'AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59;
Visto il D.P.R. 1° dicembre 1999, n. 503, concernente il "regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14 comma 3 del decreto legislativo 30 aprile 1998 n. 173 e successive integrazioni e modificazioni";
Visto il decreto ministeriale del 24 novembre 2014, n. 86483, concernente le disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e loro associazioni nonche' di adeguamento delle organizzazioni di produttori gia' riconosciute;
Visto il piano olivicolo nazionale adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 29 aprile 2010;
Considerata l'esigenza di assicurare l'applicazione della normativa europea contenuta nei regolamenti europei su richiamati, con particolare riguardo alle procedure per la presentazione e la realizzazione dei programmi di sostegno, per l'erogazione del finanziamento comunitario, nonche' per l'esecuzione dei controlli;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 30 ottobre 2014;

Decreta:

Art. 1
Campo di applicazione, definizioni e competenze

1. Il presente decreto ministeriale, di seguito denominato "Decreto", disciplina le modalita' tecniche e le procedure applicative delle disposizioni recate dall'art. 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, del regolamento delegato (UE) n. 611/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014 della Commissione del 6 giugno 2014, relativamente ai programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola.
2. Ai sensi del decreto, si intende per:
a) regolamento delegato: il regolamento (UE) n. 611/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014;
b) regolamento di esecuzione: il regolamento (UE) n. 615/2014 della Commissione del 6 giugno 2014;
c) Ministero: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
d) AGEA: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - organismo pagatore;
e) Regioni: le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
f) Comitato: il Comitato di valutazione di cui all'art. 6 del Decreto;
g) organizzazione beneficiaria: una delle organizzazioni riconosciute di cui all'art. 29 comma 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013;
h) OP: un'organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi dell'art. 152 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
i) AOP: un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta ai sensi dell'art. 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
j) OI: un'organizzazione interprofessionale riconosciuta ai sensi dell'art. 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
k) ambito di intervento: ciascuno dei campi di sostegno elencati all'art. 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013, par. 1, lettere a), b), c), d) e) ed f);
l) misura: ciascuno dei gruppi di attivita' che concorrono alla realizzazione dell'ambito di intervento, come elencati ai sottopunti delle lettere a), b), c), d) e) ed f) di cui al paragrafo 1 dell'art. 3 del regolamento delegato;
m) investimenti: - fissi: qualsiasi investimento inamovibile;
- mobili: qualsiasi investimento movibile;
3. Ai fini dell'applicazione del decreto, la ripartizione delle competenze tra il Ministero, le Regioni e l'AGEA sono riportate nell'Allegato I.
 

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Programmi di sostegno ammissibili al finanziamento

1. I programmi di sostegno ammissibili hanno una durata fissa di tre anni e sono attuati per annualita'.
2. La durata triennale di ciascun programma di sostegno decorre dal 1° aprile dell'anno in cui il programma viene presentato all'autorita' competente per l'approvazione. Il primo periodo inizia a partire dal 1° aprile 2015.
3. Le organizzazioni di produttori riconosciute possono presentare il programma per uno o piu' ambiti di intervento, ad eccezione del monitoraggio e della gestione del mercato nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, di cui all'art. 3, par. 1, lettera a) del regolamento delegato.
4. Le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute possono presentare il programma per uno o piu' ambiti di intervento.
5. Le organizzazioni interprofessionali riconosciute possono presentare il programma per uno o piu' degli ambiti di intervento di cui all'art. 3, par. 1, lettere a), e) ed f) del regolamento delegato.
6. Le misure ammissibili possono essere tutte quelle espressamente indicate nell'Allegato II.
7. Fermi restando i costi non ammissibili specificati dall'art. 4 del regolamento delegato, non sono ammissibili le ulteriori voci di costo indicate nell'Allegato III.
 
Art. 3
Esternalizzazioni e investimenti a utilita' ripetuta

1. L'esternalizzazione delle attivita' di una OP o di una AOP e' consentita in conformita' all'art. 155 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 3, paragrafo 4, del regolamento delegato.
2. Per gli investimenti l'organizzazione beneficiaria si impegna con atto scritto a:
- vincolare i beni acquistati alla destinazione d'uso;
- non alienare i beni prima della fine del periodo di ammortamento (cinque anni e tre anni per i beni informatici);
- non alienare l'investimento fisso prima del periodo di ammortamento, o di dieci anni per impianti di oliveti.
3. Nel caso di cessione del diritto di utilizzo di un bene a un socio per la realizzazione del programma, il beneficiario dovra' stipulare un atto scritto di comodato gratuito.
4. Per gli investimenti concessi in comodato gratuito presso le aziende dei propri soci, il beneficiario dovra' predisporre una specifica convenzione per la loro gestione, contenente le seguenti condizioni minime:
a) impegno del socio a restituire all'OP l'oggetto dell'investimento (o il suo valore residuo), in caso di:
- recesso;
- scioglimento della societa' (per i produttori organizzati in forma societaria);
- alienazione e/o fusione dell'azienda senza che il nuovo soggetto subentri nella qualita' di socio della OP;
- richiesta dell'OP per utilizzo improprio dell'investimento.
b) modalita' di eventuale utilizzazione associata degli investimenti.
 
Art. 4
Presentazione dei programmi di sostegno

1. Possono presentare domanda per l'approvazione dei programmi di sostegno le organizzazioni beneficiarie riconosciute con decreto ministeriale di attuazione del reg. 1308/2013.
2. Le domande devono contenere tutti gli elementi di cui all'art. 7 par. 3, del regolamento delegato, pena la loro nullita'.
3. Ciascuna organizzazione beneficiaria puo' presentare un solo programma di sostegno, pena la sua esclusione dal regime di aiuti.
4. Le domande trasmesse dalle organizzazioni beneficiarie riconosciute devono pervenire entro il 15 gennaio dell'anno di inizio di ciascun periodo triennale, all'AGEA - Settore OCM Vino e altri aiuti - via Palestro n. 81 - 00185 - ROMA.
5. Entro lo stesso termine del 15 gennaio, la documentazione di cui al comma 2, ad eccezione della cauzione di cui all'art. 7 lettera g) del regolamento delegato, deve pervenire alle Regioni competenti per territorio, per le misure di cui agli ambiti di intervento b), c) e d) del regolamento, e al Ministero-PIUE V, via XX Settembre, 20 - 00187 - ROMA, se trattasi delle misure di cui agli ambiti di intervento a), e) ed f) del regolamento.
6. Le domande pervenute successivamente al 15 gennaio saranno dichiarate irricevibili.
7. Ai fini della partecipazione al finanziamento comunitario, le organizzazioni beneficiarie devono presentare, contestualmente alla domanda di finanziamento, la documentazione relativa alla superficie olivetata risultante, alla data del 10 gennaio dell'anno di inizio di ciascun periodo triennale, dai fascicoli aziendali per i soci comunicati direttamente dalle stesse organizzazioni beneficiarie ad AGEA. Tale procedura sara' definita in apposita circolare AGEA-Area Coordinamento.
 
Art. 5
Approvazione dei programmi di sostegno

1. Entro il 15 febbraio le Regioni trasmettono al Ministero la valutazione dei programmi di rispettiva competenza, valutati sulla base dei criteri dell'art. 7, corredati dalle informazioni di cui all'Allegato VI.
2. Nel caso in cui gli importi richiesti siano superiori al plafond disponibile, sara' effettuata una rimodulazione degli importi medesimi secondo la seguente modalita':
a) il 35% dell'importo da rimodulare viene assegnato ad ogni singola organizzazione beneficiaria in ragione della rappresentativita' dei soci (numero di produttori olivicoli) che hanno il fascicolo aziendale;
b) il 35% dell'importo da rimodulare viene assegnato a ogni singola organizzazione beneficiaria in ragione della rappresentativita' della superficie olivicola dei soci che hanno il fascicolo aziendale;
c) il 30% dell'importo da rimodulare viene attribuito a ogni singola organizzazione beneficiaria sulla base del punteggio assegnato a ciascun programma.
Gli importi finali ammissibili sono comprensivi delle spese generali, se richieste, determinate in maniera forfettaria nella misura massima del 5%.
3. Entro il 25 febbraio il Ministero, che si avvale del Comitato, procede:
- ad accertare la conformita' e la conseguente ratifica dei programmi e delle risorse assegnate, trasmessi dalle Regioni;
- alla selezione generale dei programmi, sulla base di quanto disposto all'art. 7;
- alla verifica del rispetto dell'art. 5 del regolamento delegato;
- alla definizione degli importi ammissibili e, se del caso, al loro adeguamento all'importo massimo disponibile di cui all'Allegato V, come previsto al comma 2;
- alla elaborazione della graduatoria unica nazionale dei programmi ammessi.
4. Il Ministero comunica ad AGEA e alle Regioni l'approvazione dei programmi entro il 28 febbraio di ogni periodo triennale, a partire dal 2015; tuttavia, nel caso in cui l'ammontare degli importi assegnati dal Ministero e dalle Regioni siano inferiori alle risorse complessivamente disponibili, il Ministero, che si avvale del Comitato, provvede a ripartire tale differenza tra le Regioni che ne hanno fatto richiesta, secondo i parametri percentuali indicati nella colonna 2 della tabella di cui all'Allegato V.
5. Le Regioni, conseguentemente, provvedono all'assegnazione di tali ulteriori risorse alle organizzazioni di produttori e ne danno comunicazione al Ministero entro il 4 marzo.
6. Il Ministero verifica il rispetto delle assegnazioni minime previste dall'art. 5 del regolamento delegato ed entro il 7 marzo comunica alle Regioni, all'AGEA e alle Organizzazioni beneficiarie l'elenco definitivo dei programmi ammissibili con le relative risorse.
7. Entro il 12 marzo AGEA comunica il provvedimento definitivo di approvazione alle organizzazioni beneficiarie.
8. A seguito del provvedimento definitivo, le organizzazioni beneficiarie adeguano i propri programmi sulla base di quanto approvato ed entro il 20 marzo lo presentano ad AGEA e, per i settori di rispettiva competenza, alle Regioni per le misure di cui agli ambiti di intervento: b) c) e d) e al Ministero per le misure di cui agli ambiti di intervento: a), e) ed f).
9. Il Ministero, sulla base delle valutazioni delle Regioni per i settori di competenza, approva i programmi adeguati e ne da comunicazione alle Organizzazioni beneficiarie e ad AGEA entro il 31 marzo e lo pubblica sul proprio sito internet (Allegato IV).
 
Art. 6
Comitato di valutazione

1. Con decreto del Capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale e' istituito un Comitato di valutazione composto da:
a) tre rappresentanti del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, di cui uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di vicepresidente;
b) un rappresentante del Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e della pesca;
c) tre rappresentanti delle Regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
d) due rappresentanti designati da AGEA;
e) due rappresentanti del Centro di Ricerca per l'Olivicoltura e l'Industria Olearia, CRA-OLI.
2. Il Comitato e' supportato da una segreteria tecnico-amministrativa composta da funzionari del Dipartimento delle politiche europee e internazionali.
3. Il funzionamento del Comitato di valutazione e della segreteria tecnico-amministrativa non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.
4. Le riunioni del Comitato sono valide in presenza dei 2/3 dei componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
5. Ai componenti del Comitato non e' corrisposto alcun emolumento, indennita' o rimborso spese, nel rispetto dell'art. 2, comma 7, della legge 3 febbraio 2011 n. 4.
 
Art. 7
Criteri di selezione

1. La selezione dei programmi e' effettuata sulla base dei specifici criteri di valutazione, con relativa attribuzione di un punteggio massimo, come di seguito specificato:
a) qualita' generale dei programmi: punti max n. 16;
b) coerenza con gli obiettivi e le priorita' del settore stabiliti a livello nazionale e regionale: punti max n. 9;
c) credibilita' finanziaria e adeguatezza delle risorse finanziarie a disposizione dell'organizzazione beneficiaria: punti max n. 6;
d) estensione della zona regionale interessata dal programma di sostegno: punti max n. 6;
e) varieta' delle situazioni economiche delle zone regionali interessate: punti max n. 3;
f) numero di ambiti di intervento interessati e importanza della partecipazione finanziaria dell'organizzazione beneficiaria: punti max n. 10;
g) indicatori di efficacia sia qualitativi che quantitativi: punti max n. 3;
h) valutazione dei programmi di attivita' eventualmente gia' svolti: punti max n. 2;
i) valore dell'olio di oliva prodotto: punti max 3;
j) valore dell'olio di oliva commercializzato: punti max 10.
2. Le specifiche dei criteri di cui al comma 1 sono riportate nell'Allegato VII.
3. Il Comitato e le Regioni hanno facolta' di chiedere alle organizzazioni beneficiarie integrazioni, modifiche o chiarimenti al programma di sostegno, nel corso della relativa valutazione, nonche' ogni utile elemento per la verifica della corrispondenza alle norme comunitarie e nazionali.
 
Art. 8
Modifica dei programmi di attivita'

1. Entro il 31 dicembre di ciascun anno le organizzazioni beneficiarie possono presentare richieste di modifica dell'annualita' successiva del programma approvato, purche' le stesse garantiscano il raggiungimento degli obiettivi, che non comportino aumenti di spesa della quota comunitaria assegnata e siano debitamente motivate e documentate.
2. Le richieste di modifica di cui al comma 1 sono presentate ad AGEA e, per i settori di rispettiva competenza, alle Regioni per le misure: b) c) e d) e al Ministero per le misure: a), e) ed f).
3. Il Ministero, che si avvale del Comitato e le Regioni, valutano le domande di modifica ed entro due mesi dal loro ricevimento, comunicano alle organizzazioni beneficiarie richiedenti e all'AGEA, l'accoglimento o il diniego della modifica presentata.
4. Le domande di modifica alle quali non e' stato dato riscontro entro due mesi dalla loro presentazione, sono considerate accolte.
5. In deroga ai commi da 1 a 4, nel corso di ciascuna annualita' le organizzazioni beneficiarie possono presentare domanda di modifica delle singole misure alle condizioni previste dal paragrafo 6 dell'art. 2 del regolamento di esecuzione.
6. La modifica di cui al comma 5 e' considerata accettata se l'organizzazione beneficiaria non riceve entro un mese dalla presentazione della domanda, comunicazione di diniego da parte dell'Amministrazione competente.
 
Art. 9
Disposizioni finanziarie

1. L'ammontare annuo per il finanziamento unionale dei programmi di sostegno, stabilito in euro 35.991.000,00 dall'art. 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013, e' ripartito conformemente all'art. 5 del regolamento delegato, come segue:
a) almeno il 20% e' destinato all'ambito di intervento sul miglioramento dell'impatto ambientale dell'olivicoltura;
b) almeno il 15% e' destinato all'ambito di intervento sul miglioramento della competitivita' dell'olivicoltura attraverso la modernizzazione;
c) almeno il 10% e' destinato all'ambito di intervento relativo al sistema di tracciabilita', alla certificazione e alla tutela della qualita' dell'olio di oliva e delle olive da tavola, in particolare il controllo della qualita' degli oli di oliva venduti ai consumatori finali.
2. Ad integrazione del finanziamento unionale le organizzazioni beneficiarie partecipano, ai sensi dell'art. 29 paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1308/2013, con fondi propri alla realizzazione dei programmi di sostegno nella misura non inferiore al:
a) 12,50 % delle spese per le attivita' relative al monitoraggio e alla gestione del mercato nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, al miglioramento dell'impatto ambientale dell'olivicoltura e al miglioramento della competitivita' dell'olivicoltura attraverso la modernizzazione (rispettivamente lettere a), b) e c) dell'art. 29, par. 1 del regolamento (UE) n. 1308/2013);
b) 12,50 % delle spese per investimenti in attivita' fisse relative al miglioramento della qualita' della produzione di olio di oliva e di olive da tavola (lettera d) dell'art. 29, par. 1 del regolamento (UE) n. 1308/2013);
c) 25% delle spese per le altre attivita' relative al miglioramento della qualita' della produzione di olio di oliva e di olive da tavola (lettera d) dell'art. 29, par. 1 del regolamento (UE) n. 1308/2013);
d) 12,50% delle spese per programmi di attivita' realizzati in tre Paesi terzi o Stati membri non produttori da organizzazioni beneficiarie riconosciute da almeno due Stati membri produttori, nei campi di attivita' di cui all'art. 29, paragrafo 1, lettere e) ed f) del regolamento (UE) n. 1308/2013;
e) 25% delle spese per le altre attivita' realizzate negli stessi campi dell'art. 29, paragrafo 1, lettere e) ed f) del regolamento (UE) n. 1308/2013;
Il cofinanziamento dei programmi e' completato da un finanziamento nazionale in misura pari alla quota di partecipazione delle organizzazioni beneficiarie e comunque non superiore al 50% dei costi esclusi dal finanziamento unionale.
Il Ministero provvede a chiedere al Ministero dell'Economia il necessario stanziamento dei fondi, che saranno direttamente trasferiti all'AGEA.
3. Al fine di garantire un'adeguata efficacia dei programmi presentati e un'ottimizzazione delle risorse disponibili, il livello appropriato minimo di dimensione finanziaria di ciascun programma e' fissato, in euro 230.000 per annualita'. Tale importo e' ridotto a euro 100.000 per annualita', per i programmi relativi alle Regioni Basilicata, Liguria, Emilia Romagna, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto e Province autonome di Trento e Bolzano.
 
Art. 10
Domande di anticipo

1. L'AGEA determina, con propria circolare adottata in accordo con il Ministero, le modalita' operative per la presentazione delle domande di anticipazione e di saldo dell'aiuto, nonche' i termini entro i quali le organizzazioni beneficiarie presentano la domanda di svincolo della cauzione, conformemente all'art. 4, paragrafo 2 del regolamento di esecuzione.
 
Art. 11
Relazioni delle associazioni beneficiarie

1. Entro il 1° maggio di ogni anno le organizzazioni beneficiarie trasmettono ad AGEA e contestualmente al Ministero e alle Regioni, per quanto di rispettiva competenza, le relazioni sull'attuazione dei programmi, conformemente a quando disposto all'art. 9 del regolamento di esecuzione.
2. Le relazioni di cui al comma 1 sono presentate secondo lo schema in Allegato VIII.
 
Art. 12
Controlli

1. L'AGEA determina con propria circolare adottata in accordo con il Ministero, i criteri e le modalita' operative concernenti le verifiche e i controlli sulla corretta esecuzione dei programmi di sostegno e per il pagamento degli aiuti previsti agli articoli 6 e 7 del regolamento di esecuzione;
2. Prima del pagamento del saldo di ciascuna annualita' del programma triennale, l'AGEA acquisisce dalle competenti Amministrazioni i risultati del controllo svolto per l'accertamento del rispetto delle condizioni di riconoscimento nel corso dell'anno di attuazione, come previsto dall'art. 6, comma 1, lett. a) del regolamento di esecuzione.
 
Art. 13
Fascicolo aziendale

1. La costituzione del fascicolo aziendale e' obbligatoria per tutte le aziende agricole ai sensi del D.P.R. n. 503/99 e del Decreto legislativo n. 99/2004 e, quindi, anche per i produttori che usufruiscono del programma di sostegno.
2. Ai sensi dell'Art. 25, comma 2 del D.L. n. 5 del 2 febbraio 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 35 del 4 aprile 2012, l'AGEA, le Regioni, le Provincie autonome di Trento e Bolzano e gli Organismi pagatori, utilizzano per le attivita' di rispettiva competenza le informazioni relative all'azienda agricola contenute nel fascicolo aziendale, che fanno fede nei loro confronti.
3. L'eventuale aggiornamento del fascicolo aziendale cartaceo ed elettronico, dovra' essere fatto in conformita' alle disposizioni dell'Organismo pagatore territorialmente competente.
4. La documentazione acquisita per la costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale deve essere debitamente archiviata e protocollata dall'Organismo pagatore.
5. Al fine di eseguire tutti i controlli previsti dal SIGC, e' necessario che nel fascicolo aziendale siano presenti tutte le superfici di cui i produttori dispongono, a prescindere dal fatto che esse siano oggetto di una domanda di pagamento o meno.
 
Art. 14
Entrata in vigore

1. Il presente Decreto e gli allegati che ne formano parte integrante, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale internet del Ministero e si applica ai programmi triennali decorrenti dal 1° aprile 2015.
 
Art. 15
Clausola di invarianza finanziaria

1. Senza pregiudizio delle determinazioni da assumere ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente Decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Roma, 10 dicembre 2014

Il Ministro: Martina

Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2015 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, Reg.ne Prev. n. 456
 
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