Gazzetta n. 53 del 5 marzo 2015 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 2015, n. 21
Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale a norma dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visti gli articoli 1-sexies ed 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, che rispettivamente prevedono il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati ed il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, di attuazione della direttiva 2003/9/CE che reca norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, di attuazione della direttiva 2004/83/CE, recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di attuazione della direttiva 2005/85/CE, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, e successive modificazioni, nonche' in particolare l'articolo 38;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, recante regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato;
Acquisito il parere del Ministero dell'economia e delle finanze;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2014;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 15 maggio 2014;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella Adunanza del 3 luglio 2014;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 dicembre 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro della giustizia, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) UNHCR/ACNUR: l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati;
b) decreto: decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di attuazione della direttiva 2005/85/CE, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato;
c) CARA: i centri di accoglienza per richiedenti asilo, previsti dall'articolo 20 del decreto;
d) CIE: i centri di identificazione ed espulsione previsti dall'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
e) cittadino straniero: cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea o apolide;
f) Commissione territoriale: la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, prevista dall'articolo 4 del decreto;
g) Commissione nazionale: la Commissione nazionale per il diritto di asilo prevista dall'articolo 5 del decreto;
h) domanda o richiesta: la richiesta diretta ad ottenere la protezione internazionale;
i) EASO: European Asylum Support Office/ Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, istituito dal regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010;
l) minore non accompagnato: il cittadino straniero di eta' inferiore agli anni diciotto che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e di rappresentanza legale;
m) protezione internazionale: lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria, di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
n) richiedente: il cittadino straniero che ha presentato la domanda di protezione internazionale sulla quale non e' stata ancora adottata una decisione definitiva;
o) status di rifugiato: il riconoscimento da parte dello Stato di un cittadino straniero quale rifugiato, a seguito dell'accoglimento della domanda di protezione internazionale;
p) status di protezione sussidiaria: il riconoscimento da parte dello Stato di un cittadino straniero quale persona ammessa alla protezione sussidiaria, a seguito dell'accoglimento della domanda di protezione internazionale.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo integrale degli articoli 1-sexies
e 1 septies del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 39 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di
ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di
regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi
gia' presenti nel territorio dello Stato), pubblicato nella
Gazzetta. Ufficiale 28 febbraio 1990, n. 49:
«Art. 1-sexies (Sistema di protezione per richiedenti
asilo e rifugiati). - 1. Gli enti locali che prestano
servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti asilo e
alla tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari di
altre forme di protezione umanitaria possono accogliere
nell'ambito dei servizi medesimi il richiedente asilo privo
di mezzi di sussistenza nel caso in cui non ricorrano le
ipotesi previste dagli articoli 1-bis e 1-ter.
2. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto,
sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede
annualmente, e nei limiti delle risorse del Fondo di cui
all'art. 1-septies, al sostegno finanziario dei servizi di
accoglienza di cui al comma 1, in misura non superiore
all'80 per cento del costo complessivo di ogni singola
iniziativa territoriale.
3. In fase di prima attuazione, il decreto di cui al
comma 2:
a) stabilisce le linee guida e il formulario per la
presentazione delle domande di contributo, i criteri per la
verifica della corretta gestione dello stesso e le
modalita' per la sua eventuale revoca;
b) assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del
Fondo di cui all'art. 1-septies, la continuita' degli
interventi e dei servizi gia' in atto, come previsti dal
Fondo europeo per i rifugiati;
c) determina, nei limiti delle risorse finanziarie del
Fondo di cui all'art. 1-septies, le modalita' e la misura
dell'erogazione di un contributo economico di prima
assistenza in favore del richiedente asilo che non rientra
nei casi previsti dagli articoli 1-bis e 1-ter e che non e'
accolto nell'ambito dei servizi di accoglienza di cui al
comma 1.
4. Al fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema
di protezione del richiedente asilo, del rifugiato e dello
straniero con permesso umanitario di cui all'art. 18 del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e di
facilitare il coordinamento, a livello nazionale, dei
servizi di accoglienza territoriali, il Ministero
dell'interno attiva, sentiti l'Associazione nazionale dei
comuni italiani (ANCI) e l'ACNUR, un servizio centrale di
informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e
supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di
accoglienza di cui al comma 1. Il servizio centrale e'
affidato, con apposita convenzione, all'ANCI.
5. Il servizio centrale di cui al comma 4 provvede a:
a) monitorare la presenza sul territorio dei
richiedenti asilo, dei rifugiati e degli stranieri con
permesso umanitario;
b) creare una banca dati degli interventi realizzati a
livello locale in favore dei richiedenti asilo e dei
rifugiati;
c) favorire la diffusione delle informazioni sugli
interventi;
d) fornire assistenza tecnica agli enti locali, anche
nella predisposizione dei servizi di cui al comma 1;
e) promuovere e attuare, d'intesa con il Ministero
degli affari esteri, programmi di rimpatrio attraverso
l'Organizzazione internazionale per le migrazioni o altri
organismi, nazionali o internazionali, a carattere
umanitario.
6. Le spese di funzionamento e di gestione del servizio
centrale sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo
di cui all'art. 1-septies.».
«Art. 1-septies (Fondo nazionale per le politiche e i
servizi dell'asilo). - 1. Ai fini del finanziamento delle
attivita' e degli interventi di cui all'art. 1-sexies,
presso il Ministero dell'interno, e' istituito il Fondo
nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, la cui
dotazione e' costituita da:
a) le risorse iscritte nell'unita' previsionale di base
4.1.2.5 «Immigrati, profughi e rifugiati» - capitolo 2359 -
dello stato di previsione del Ministero dell'interno per
l'anno 2002, gia' destinate agli interventi di cui all'art.
1-sexies e corrispondenti a 5,16 milioni di euro;
b) le assegnazioni annuali del Fondo europeo per i
rifugiati, ivi comprese quelle gia' attribuite all'Italia
per gli anni 2000, 2001 e 2002 ed in via di accreditamento
al Fondo di rotazione del Ministero dell'economia e delle
finanze;
c) i contributi e le donazioni eventualmente disposti
da privati, enti o organizzazioni, anche internazionali, e
da altri organismi dell'Unione europea.
2. Le somme di cui al comma 1, lettere b) e c), sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate al Fondo di cui al medesimo comma 1.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140
(Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme
minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli
Stati membri), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21
luglio 2005, n. 168.
- Il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251
(Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime
sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi,
della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti
bisognosa di protezione internazionale, nonche' norme
minime sul contenuto della protezione riconosciuta) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2008, n. 3.
- Si riporta il testo integrale dell'art. 38 del
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (Attuazione
della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le
procedure applicate negli Stati membri ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 febbraio 2008, n.
40:
«Art. 38 (Regolamenti di attuazione). - 1. Con uno o
piu' regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le
modalita' di attuazione del presente decreto.
2. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti
di cui al comma 1, continuano a trovare applicazione in
quanto compatibili le disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, ed i
riferimenti ivi contenuti alla domanda per il
riconoscimento dello status di rifugiato, si intendono
sostituiti con domanda di protezione internazionale come
definita dal presente decreto.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 16
settembre 2004, n. 303 (regolamento relativo alle procedure
per il riconoscimento dello status di rifugiato) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 dicembre 2004, n.
299.
- Si riporta il testo integrale dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 agosto 1997, n. 202:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Si riporta l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),
pubblicato nella Gazzetta ufficiale 12 settembre 1988, n.
214:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo integrale dell'art. 20 del citato
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25:
«Art. 20 (Casi di accoglienza). - 1. Il richiedente non
puo' essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua
domanda.
2. Il richiedente e' ospitato in un centro di
accoglienza richiedenti asilo nei seguenti casi:
a) quando e' necessario verificare o determinare la sua
nazionalita' o identita', ove lo stesso non sia in possesso
dei documenti di viaggio o di identita', ovvero al suo
arrivo nel territorio dello Stato abbia presentato
documenti risultati falsi o contraffatti;
b) quando ha presentato la domanda dopo essere stato
fermato per aver eluso o tentato di eludere il controllo di
frontiera o subito dopo;
c) quando ha presentato la domanda dopo essere stato
fermato in condizioni di soggiorno irregolare;
d).
3. Nel caso di cui al comma 2, lettera a), il
richiedente e' ospitato nel centro per il tempo
strettamente necessario agli adempimenti ivi previsti e, in
ogni caso, per un periodo non superiore a venti giorni.
Negli altri casi il richiedente e' ospitato nel centro per
il tempo strettamente necessario all'esame della domanda
innanzi alla commissione territoriale e, in ogni caso, per
un periodo non superiore a trentacinque giorni. Allo
scadere del periodo di accoglienza al richiedente e'
rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo valido tre
mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda.
4. La residenza nel centro non incide sull'esercizio
delle garanzie inerenti alla sua domanda, ne' sulla sfera
della sua vita privata, fatto salvo il rispetto delle
regole di convivenza previste nel regolamento di cui al
comma 5, che garantiscono comunque la facolta' di uscire
dal centro nelle ore diurne. Il richiedente puo' chiedere
al prefetto un permesso temporaneo di allontanamento dal
centro per un periodo di tempo diverso o superiore a quello
di uscita, per rilevanti motivi personali o per motivi
attinenti all'esame della domanda, fatta salva la
compatibilita' con i tempi della procedura per l'esame
della domanda. Il provvedimento di diniego sulla richiesta
di autorizzazione all'allontanamento e' motivato e
comunicato all'interessato ai sensi dell'art. 10, comma 4.
5. Con il regolamento di cui all'art. 38 sono fissate,
le caratteristiche e le modalita' di gestione, anche in
collaborazione con l'ente locale, dei centri di accoglienza
richiedenti asilo, che devono garantire al richiedente una
ospitalita' che garantisca la dignita' della persona e
l'unita' del nucleo familiare. Il regolamento tiene conto
degli atti adottati dall'ACNUR, dal Consiglio d'Europa e
dall'Unione europea. L'accesso alle strutture e' comunque
consentito ai rappresentanti dell'ACNUR, agli avvocati ed
agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con
esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal
Ministero dell'interno.».
- Si riporta il testo integrale dell'art. 14 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto
1998, n. 191:
«Art. 14 (Esecuzione dell'espulsione). - 1. Quando non
e' possibile eseguire con immediatezza l'espulsione
mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento,
a causa di situazioni transitorie che ostacolano la
preparazione del rimpatrio o l'effettuazione
dell'allontanamento, il questore dispone che lo straniero
sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso
il centro di identificazione ed espulsione piu' vicino, tra
quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. Tra le situazioni che legittimano il
trattenimento rientrano, oltre a quelle indicate all'art.
13, comma 4-bis, anche quelle riconducibili alla necessita'
di prestare soccorso allo straniero o di effettuare
accertamenti supplementari in ordine alla sua identita' o
nazionalita' ovvero di acquisire i documenti per il viaggio
o la disponibilita' di un mezzo di trasporto idoneo.
1-bis. Nei casi in cui lo straniero e' in possesso di
passaporto o altro documento equipollente in corso di
validita' e l'espulsione non e' stata disposta ai sensi
dell'art. 13, commi 1 e 2, lettera c), del presente testo
unico o ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 27
luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 luglio 2005, n. 155, il questore, in luogo del
trattenimento di cui al comma 1, puo' disporre una o piu'
delle seguenti misure:
a) consegna del passaporto o altro documento
equipollente in corso di validita', da restituire al
momento della partenza;
b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente
individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato;
c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari
stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica
territorialmente competente.
Le misure di cui al primo periodo sono adottate con
provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica
all'interessato, disposta ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4
del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facolta'
di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie
o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento e'
comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace
competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i
presupposti, dispone con decreto la convalida nelle
successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato,
sentito il questore, possono essere modificate o revocate
dal giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una
delle predette misure e' punito con la multa da 3.000 a
18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello
straniero non e' richiesto il rilascio del nulla osta di
cui all'art. 13, comma 3, da parte dell'autorita'
giudiziaria competente all'accertamento del reato. Qualora
non sia possibile l'accompagnamento immediato alla
frontiera, con le modalita' di cui all'art. 13, comma 3, il
questore provvede ai sensi dei commi 1 o 5-bis del presente
articolo.
2. Lo straniero e' trattenuto nel centro con modalita'
tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno
rispetto della sua dignita'. Oltre a quanto previsto
dall'art. 2, comma 6, e' assicurata in ogni caso la
liberta' di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.
3. Il questore del luogo in cui si trova il centro
trasmette copia degli atti al pretore, senza ritardo e
comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del
provvedimento.
4. L'udienza per la convalida si svolge in camera di
consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore
tempestivamente avvertito. L'interessato e' anch'esso
tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il
giudice tiene l'udienza. Lo straniero e' ammesso
all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia
munito di procura speciale. Lo straniero e' altresi'
ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e,
qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un
difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti
iscritti nella tabella di cui all'art. 29 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete.
L'autorita' che ha adottato il provvedimento puo' stare in
giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari
appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida,
con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive,
verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei
requisiti previsti dall'art. 13 e dal presente articolo,
escluso il requisito della vicinanza del centro di
identificazione e di espulsione di cui al comma 1, e
sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa
di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine
per la decisione. La convalida puo' essere disposta anche
in occasione della convalida del decreto di accompagnamento
alla frontiera, nonche' in sede di esame del ricorso
avverso il provvedimento di espulsione.
5. La convalida comporta la permanenza nel centro per
un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora
l'accertamento dell'identita' e della nazionalita' ovvero
l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi
difficolta', il giudice, su richiesta del questore, puo'
prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche
prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il
respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al
giudice. Trascorso tale termine, il questore puo' chiedere
al giudice di pace una o piu' proroghe qualora siano emersi
elementi concreti che consentano di ritenere probabile
l'identificazione ovvero sia necessario al fine di
organizzare le operazioni di rimpatrio. In ogni caso il
periodo massimo di trattenimento dello straniero
all'interno del centro di identificazione e di espulsione
non puo' essere superiore a novanta giorni. Lo straniero
che sia gia' stato trattenuto presso le strutture
carcerarie per un periodo pari a quello di novanta giorni
indicato al periodo precedente, puo' essere trattenuto
presso il centro per un periodo massimo di trenta giorni.
Nei confronti dello straniero a qualsiasi titolo detenuto,
la direzione della struttura penitenziaria richiede al
questore del luogo le informazioni sull'identita' e sulla
nazionalita' dello stesso. Nei medesimi casi il questore
avvia la procedura di identificazione interessando le
competenti autorita' diplomatiche. Ai soli fini
dell'identificazione, l'autorita' giudiziaria, su richiesta
del questore, dispone la traduzione del detenuto presso il
piu' vicino posto di polizia per il tempo strettamente
necessario al compimento di tali operazioni. A tal fine il
Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia
adottano i necessari strumenti di coordinamento.
5-bis. Allo scopo di porre fine al soggiorno illegale
dello straniero e di adottare le misure necessarie per
eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di
respingimento, il questore ordina allo straniero di
lasciare il territorio dello Stato entro il termine di
sette giorni, qualora non sia stato possibile trattenerlo
in un Centro di identificazione ed espulsione, ovvero la
permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito
l'allontanamento dal territorio nazionale, ovvero dalle
circostanze concrete non emerga piu' alcuna prospettiva
ragionevole che l'allontanamento possa essere eseguito e
che lo straniero possa essere riaccolto dallo Stato di
origine o di provenienza. L'ordine e' dato con
provvedimento scritto, recante l'indicazione, in caso di
violazione, delle conseguenze sanzionatorie. L'ordine del
questore puo' essere accompagnato dalla consegna
all'interessato, anche su sua richiesta, della
documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della
rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche
se onoraria, nonche' per rientrare nello Stato di
appartenenza ovvero, quando cio' non sia possibile, nello
Stato di provenienza, compreso il titolo di viaggio.
5-ter. La violazione dell'ordine di cui al comma 5-bis
e' punita, salvo che sussista il giustificato motivo, con
la multa da 10.000 a 20.000 euro, in caso di respingimento
o espulsione disposta ai sensi dell'art. 13, comma 4, o se
lo straniero, ammesso ai programmi di rimpatrio volontario
ed assistito, di cui all'art. 14-ter, vi si sia sottratto.
Si applica la multa da 6.000 a 15.000 euro se l'espulsione
e' stata disposta in base all'art. 13, comma 5. Valutato il
singolo caso e tenuto conto dell'art. 13, commi 4 e 5,
salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in
carcere, si procede all'adozione di un nuovo provvedimento
di espulsione per violazione all'ordine di allontanamento
adottato dal questore ai sensi del comma 5-bis del presente
articolo. Qualora non sia possibile procedere
all'accompagnamento alla frontiera, si applicano le
disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis del presente
articolo, nonche', ricorrendone i presupposti, quelle di
cui all'art. 13, comma 3.
5-quater. La violazione dell'ordine disposto ai sensi
del comma 5-ter, terzo periodo, e' punita, salvo
giustificato motivo, con la multa da 15.000 a 30.000 euro.
Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma
5-ter, quarto periodo.
5-quater.1. Nella valutazione della condotta tenuta
dallo straniero destinatario dell'ordine del questore, di
cui ai commi 5-ter e 5-quater, il giudice accerta anche
l'eventuale consegna all'interessato della documentazione
di cui al comma 5-bis, la cooperazione resa dallo stesso ai
fini dell'esecuzione del provvedimento di allontanamento,
in particolare attraverso l'esibizione d'idonea
documentazione.
5-quinquies. Al procedimento penale per i reati di cui
agli articoli 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni
di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis, del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
5-sexies. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello
straniero denunciato ai sensi dei commi 5-ter e 5-quater,
non e' richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'art.
13, comma 3, da parte dell'autorita' giudiziaria competente
all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica
l'avvenuta esecuzione dell'espulsione all'autorita'
giudiziaria competente all'accertamento del reato.
5-septies. Il giudice, acquisita la notizia
dell'esecuzione dell'espulsione, pronuncia sentenza di non
luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel
territorio dello Stato prima del termine previsto dall'art.
13, comma 14, si applica l'art. 345 del codice di procedura
penale.
6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al
comma 5 e' proponibile ricorso per cassazione. Il relativo
ricorso non sospende l'esecuzione della misura.
7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica,
adotta efficaci misure di vigilanza affinche' lo straniero
non si allontani indebitamente dal centro e provvede, nel
caso la misura sia violata, a ripristinare il trattenimento
mediante l'adozione di un nuovo provvedimento di
trattenimento. Il periodo di trattenimento disposto dal
nuovo provvedimento e' computato nel termine massimo per il
trattenimento indicato dal comma 5.
8. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla
frontiera, possono essere stipulate convenzioni con
soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi
anche internazionali che svolgono attivita' di assistenza
per stranieri.
9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di
attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il
Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per
l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo,
anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello
Stato, con gli enti locali, con i proprietari o
concessionari di aree, strutture e altre installazioni,
nonche' per la fornitura di beni e servizi. Eventuali
deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e
di contabilita' sono adottate di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Il Ministro dell'interno promuove inoltre le intese
occorrenti per gli interventi di competenza di altri
Ministri.».
- Si riporta il testo integrale degli articoli 4 e 5
del citato decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25:
«Art. 4 (Commissioni territoriali per il riconoscimento
della protezione internazionale). - 1. Le Commissioni
territoriali per il riconoscimento dello status di
rifugiato, di cui all'art. 1-quater del decreto-legge 30
dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1990, n. 39, assumono la denominazione
di: "Commissioni territoriali per il riconoscimento della
protezione internazionale", di seguito: "Commissioni
territoriali". Le Commissioni territoriali sono insediate
presso le prefetture che forniscono il necessario supporto
organizzativo e logistico, con il coordinamento del
Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del
Ministero dell'interno.
2. Le Commissioni territoriali sono fissate nel numero
massimo di venti. Con decreto del Ministro dell'interno
sono individuate le sedi e le circoscrizioni territoriali
in cui operano le commissioni.
2-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, presso
ciascuna Commissione territoriale possono essere istituite,
al verificarsi di un eccezionale incremento delle domande
di asilo connesso all'andamento dei flussi migratori e per
il tempo strettamente necessario da determinare nello
stesso decreto, una o piu' sezioni composte dai membri
supplenti delle Commissioni medesime. Le sezioni possono
essere istituite fino a un numero massimo complessivo di
trenta per l'intero territorio nazionale e operano in base
alle disposizioni che regolano l'attivita' delle
Commissioni territoriali. Il decreto di cui al primo
periodo puo' prevedere che la funzione di presidente delle
sezioni o di alcune di esse sia svolta in via esclusiva.
3. Le Commissioni territoriali sono nominate con
decreto del Ministro dell'interno, e sono composte, nel
rispetto del principio di equilibrio di genere, da un
funzionario della carriera prefettizia, con funzioni di
presidente, da un funzionario della Polizia di Stato, da un
rappresentante di un ente territoriale designato dalla
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e da un
rappresentante designato dall'ACNUR. In situazioni di
urgenza, il Ministro dell'interno nomina il rappresentante
dell'ente locale, su indicazione del sindaco del comune
presso cui ha sede la commissione territoriale, e ne da'
tempestiva comunicazione alla Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali. Per ciascun componente sono nominati uno
o piu' componenti supplenti. L'incarico ha durata triennale
ed e' rinnovabile. Le Commissioni territoriali possono
essere integrate, su richiesta del presidente della
Commissione nazionale per il diritto di asilo, da un
funzionario del Ministero degli affari esteri con la
qualifica di componente a tutti gli effetti, ogni volta che
sia necessario, in relazione a particolari afflussi di
richiedenti protezione internazionale, in ordine alle
domande per le quali occorre disporre di particolari
elementi di valutazione in merito alla situazione dei Paesi
di provenienza di competenza del Ministero degli affari
esteri. Ove necessario, le Commissioni possono essere
composte anche da personale in posizione di collocamento a
riposo da non oltre due anni appartenente alle
amministrazioni o agli enti rappresentati nella
Commissione. Al presidente ed ai componenti effettivi o
supplenti, per ogni partecipazione alle sedute della
Commissione, e' corrisposto un gettone di presenza.
L'ammontare del gettone di presenza e' determinato con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
3-bis. Ogni Commissione territoriale e ognuna delle sue
sezioni opera con indipendenza di giudizio e di
valutazione.
4. Le Commissioni territoriali sono validamente
costituite con la presenza della maggioranza dei componenti
e deliberano con il voto favorevole di almeno tre
componenti. In caso di parita' prevale il voto del
presidente.
5. Salvo quanto previsto dall'art. 7 del decreto
legislativo 30 maggio 2005, n. 140, la competenza delle
Commissioni territoriali e' determinata sulla base della
circoscrizione territoriale in cui e' presentata la domanda
ai sensi dell'art. 26, comma 1. Nel caso di richiedenti
accolti o trattenuti ai sensi degli articoli 20 e 21 la
competenza e' determinata in base alla circoscrizione
territoriale in cui e' collocato il centro. Nel caso in cui
nel corso della procedura si rende necessario il
trasferimento del richiedente ad un centro diverso da
quello in cui e' accolto o trattenuto, la competenza
all'esame della domanda e' assunta dalla commissione nella
cui circoscrizione territoriale e' collocato il centro di
nuova destinazione. Se prima del trasferimento il
richiedente ha sostenuto il colloquio, la competenza rimane
in capo alla commissione territoriale innanzi alla quale si
e' svolto il colloquio.
5-bis. Fermo restando in ogni caso la competenza della
commissione territoriale innanzi alla quale si e' svolto il
colloquio, la competenza all'esame delle domande di
protezione internazionale puo' essere individuata, con
provvedimento del Presidente della Commissione nazionale
per il diritto di asilo in deroga al comma 5, tenendo conto
del numero dei procedimenti assegnati a ciascuna
Commissione nonche' dei mutamenti di residenza o domicilio
comunicati dall'interessato ai sensi dell'art. 11, comma 2.
6. Le attivita' di supporto delle commissioni sono
svolte dal personale in servizio appartenente ai ruoli
dell'Amministrazione civile dell'interno.».
«Art. 5 (Commissione nazionale per il diritto di
asilo). - 1. La Commissione nazionale per il diritto di
asilo ha competenza in materia di revoca e cessazione degli
status di protezione internazionale riconosciuti, nelle
ipotesi previste dal decreto legislativo 19 novembre 2007,
n. 251, oltre che compiti di indirizzo e coordinamento
delle Commissioni territoriali, di formazione e
aggiornamento dei componenti delle medesime Commissioni, di
costituzione e aggiornamento di una banca dati informatica
contenente le informazioni utili al monitoraggio delle
richieste di asilo, di costituzione e aggiornamento di un
centro di documentazione sulla situazione
socio-politico-economica dei Paesi di origine dei
richiedenti, di monitoraggio dei flussi di richiedenti
asilo, anche al fine di proporre l'istituzione di nuove
Commissioni territoriali e di fornire, ove necessario,
informazioni al Presidente del Consiglio dei ministri per
l'adozione del provvedimento di cui all'art. 20 del decreto
legislativo 25 luglio 1988, n. 286. La Commissione mantiene
rapporti di collaborazione con il Ministero degli affari
esteri ed i collegamenti di carattere internazionale
relativi all'attivita' svolta.
2. La Commissione nazionale e' nominata, nel rispetto
del principio di equilibrio di genere, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
congiunta dei ministri dell'interno e degli affari esteri.
La Commissione e' presieduta da un prefetto ed e' composta
da un dirigente in servizio presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, da un funzionario della carriera
diplomatica, da un funzionario della carriera prefettizia
in servizio presso il Dipartimento per le liberta' civili e
l'immigrazione e da un dirigente del Dipartimento della
pubblica sicurezza del Ministero dell'interno. Ciascuna
amministrazione designa un supplente. L'incarico ha durata
triennale ed e' rinnovabile. La Commissione e' validamente
costituita con la presenza della maggioranza dei componenti
e delibera con il voto favorevole di almeno tre componenti.
Alle riunioni partecipa senza diritto di voto un
rappresentante del delegato in Italia dell'ACNUR. La
Commissione nazionale si avvale del supporto organizzativo
e logistico del Dipartimento per le liberta' civili e
l'immigrazione del Ministero dell'interno.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta dei ministri dell'interno e degli
affari esteri, possono essere istituite una o piu' sezioni
della Commissione nazionale. I componenti di ciascuna
sezione sono individuati e nominati secondo quanto previsto
al comma 2. Le sezioni della Commissione nazionale sono
validamente costituite e deliberano con le medesime
modalita' previste per la Commissione nazionale.».
- Il regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, reca:
«Istituzione dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo».
- Per la rubrica del decreto legislativo 19 novembre
2007, n. 251, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 2

Disposizioni relative all'autorita' competente
all'esame delle domande

1. I componenti effettivi e i componenti supplenti delle Commissioni territoriali nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto, sono designati in base alle esperienze acquisite nel settore dell'immigrazione e dell'asilo o in quello della tutela dei diritti umani. Tali componenti partecipano ai corsi di formazione e di aggiornamento organizzati dalla Commissione nazionale ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera d).
2. I componenti effettivi ed i componenti supplenti delle Commissioni di cui al comma 1 partecipano ad un corso di formazione iniziale secondo le modalita' definite dalla Commissione nazionale e, con cadenza annuale, ai corsi di aggiornamento di cui agli articoli 5 e 15 del decreto. In caso di sostituzione di un componente delle Commissioni territoriali, il corso di formazione iniziale puo' essere svolto in occasione del primo corso di aggiornamento fissato dalla Commissione nazionale.
3. Le commissioni territoriali sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti e deliberano con il voto favorevole di almeno tre componenti. Quando sono presenti tutti i componenti, in caso di parita' prevale il voto del presidente.

Note all'art. 2:
- Per gli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25, si veda nelle note all'art. 1.
- Si riporta il testo integrale dell'art. 15 del citato
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25:
«Art. 15 (Formazione delle commissioni territoriali e
del personale). - 1. I componenti effettivi e supplenti
delle Commissioni territoriali partecipano a un corso di
formazione iniziale e a periodici corsi di aggiornamento
organizzati dalla Commissione nazionale ai sensi dei commi
1 e 1-bis.
1. La Commissione nazionale cura la formazione ed il
periodico aggiornamento dei propri componenti e di quelli
delle Commissioni territoriali, anche al fine di garantire
che abbiano la competenza necessaria perche' il colloquio
si svolga con la dovuta attenzione al contesto personale o
generale in cui nasce la domanda, compresa l'origine
culturale o la vulnerabilita' del richiedente. La
Commissione nazionale cura altresi' la formazione degli
interpreti di cui si avvalgono le Commissioni, per
assicurare una comunicazione adeguata in sede di colloquio
e la formazione del personale di supporto delle
Commissioni.
1-bis. La formazione di cui al comma 1 e' effettuata
anche in collaborazione con l'ACNUR e con l'Ufficio europeo
di sostegno per l'asilo di cui al regolamento (UE) n.
439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
maggio 2010.».
 
Art. 3
Disposizioni relative alla presentazione
della domanda di protezione internazionale

1. La volonta' di chiedere la protezione internazionale manifestata anche con il timore di subire persecuzioni o danno grave nel Paese di origine puo' essere espressa dal cittadino straniero anche in forma orale e nella propria lingua con l'ausilio di un mediatore linguistico-culturale.
2. Quando la volonta' di chiedere la protezione internazionale e' manifestata all'ufficio di polizia di frontiera all'ingresso nel territorio nazionale, tale autorita' invita formalmente lo straniero a recarsi al piu' presto, e comunque non oltre otto giorni lavorativi, salvo giustificato motivo, presso l'ufficio della questura competente alla formalizzazione della richiesta, informando il richiedente che qualora non si rechi nei termini prescritti presso l'ufficio indicato, e' considerato a tutti gli effetti di legge irregolarmente presente nel territorio nazionale.
3. L'ufficio della questura provvede alla formalizzazione della richiesta ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto, invita il richiedente ad eleggere domicilio, anche ai fini delle successive comunicazioni, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, e fornisce al richiedente tutte le informazioni relative allo svolgimento del procedimento ai sensi dell'articolo 10 del decreto. Se il richiedente e' un minore non accompagnato sono fornite altresi' al minore le informazioni sullo specifico procedimento e sulle garanzie di cui agli articoli 19 e 26, commi 5 e 6, del decreto.
4. L'ufficio della questura verifica la sussistenza dei presupposti per l'avvio del procedimento previsto dal regolamento (UE) n. 604/2013 ed, in caso positivo, invia gli atti all'Unita' Dublino di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto, per la determinazione dello Stato competente all'esame della domanda. L'Unita' Dublino, individuato lo Stato competente, ne da' immediata comunicazione alla questura e alla Commissione territoriale competente.
5. Ai richiedenti soggetti alla procedura di cui al comma 4 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, quelle del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, quelle sull'assistenza sanitaria di cui all'articolo 16 e, se e' accertato che l'Italia e' lo Stato competente all'esame della domanda, ogni altra disposizione del presente decreto.

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo degli articoli 3, comma 3, 10, 19
e 26, commi 5 e 6, del citato decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25:
«Art. 3 (Autorita' competenti). - (Omissis).
3. L'autorita' preposta alla determinazione dello Stato
competente all'esame della domanda di protezione
internazionale in applicazione del regolamento (CE) n.
343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, e' l'Unita'
Dublino, operante presso il Dipartimento per le liberta'
civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.».
«Art. 10 (Garanzie per i richiedenti asilo). - 1.
All'atto della presentazione della domanda l'ufficio di
polizia competente a riceverla informa il richiedente della
procedura da seguire, dei suoi diritti e doveri durante il
procedimento e dei tempi e mezzi a sua disposizione per
corredare la domanda degli elementi utili all'esame; a tale
fine consegna al richiedente l'opuscolo informativo di cui
al comma 2.
2. La Commissione nazionale redige, secondo le
modalita' definite nel regolamento da adottare ai sensi
dell'art. 38 un opuscolo informativo che illustra:
a) le fasi della procedura per il riconoscimento della
protezione internazionale;
b) i principali diritti e doveri del richiedente
durante la sua permanenza in Italia;
c) le prestazioni sanitarie e di accoglienza e le
modalita' per riceverle;
d) l'indirizzo ed il recapito telefonico dell'ACNUR e
delle principali organizzazioni di tutela dei richiedenti
protezione internazionale.
3. Al richiedente e' garantita, in ogni fase della
procedura, la possibilita' di contattare l'ACNUR o altra
organizzazione di sua fiducia competente in materia di
asilo.
4. Il richiedente e' tempestivamente informato della
decisione. Tutte le comunicazioni concernenti il
procedimento per il riconoscimento della protezione
internazionale sono rese al richiedente nella prima lingua
da lui indicata, o, se cio' non e' possibile, in lingua
inglese, francese, spagnola o araba, secondo la preferenza
indicata dall'interessato. In tutte le fasi del
procedimento connesse alla presentazione ed all'esame della
domanda, al richiedente e' garantita, se necessario,
l'assistenza di un interprete della sua lingua o di altra
lingua a lui comprensibile.
5. In caso di impugnazione della decisione in sede
giurisdizionale, allo straniero, durante lo svolgimento del
relativo giudizio, sono assicurate le stesse garanzie di
cui al presente articolo.».
«Art. 19 (Garanzie per i minori non accompagnati). - 1.
Al minore non accompagnato che ha espresso la volonta' di
chiedere la protezione internazionale e' fornita la
necessaria assistenza per la presentazione della domanda.
Allo stesso e' garantita l'assistenza del tutore in ogni
fase della procedura per l'esame della domanda, secondo
quanto previsto dall'art. 26, comma 5.
2. Se sussistono dubbi in ordine all'eta', il minore
non accompagnato puo', in ogni fase della procedura, essere
sottoposto, previo consenso del minore stesso o del suo
rappresentante legale, ad accertamenti medico-sanitari non
invasivi al fine di accertarne l'eta'. Se gli accertamenti
effettuati non consentono l'esatta determinazione dell'eta'
si applicano le disposizioni del presente articolo.
3. Il minore deve essere informato della possibilita'
che la sua eta' puo' essere determinata attraverso visita
medica, sul tipo di visita e sulle conseguenze della visita
ai fini dell'esame della domanda. Il rifiuto, da parte del
minore, di sottoporsi alla visita medica, non costituisce
motivo di impedimento all'accoglimento della domanda, ne'
all'adozione della decisione.
4. Il minore partecipa al colloquio personale secondo
quanto previsto dall'art. 13, comma 3, ed allo stesso e'
garantita adeguata informazione sul significato e le
eventuali conseguenze del colloquio personale.».
«Art. 26 (Istruttoria della domanda di protezione
internazionale). - (Omissis).
5. Quando la domanda e' presentata da un minore non
accompagnato, l'autorita' che la riceve sospende il
procedimento, da' immediata comunicazione al tribunale dei
minorenni e al giudice tutelare per l'apertura della tutela
e per la nomina del tutore a norma degli articoli 343, e
seguenti, del codice civile, ed informa il Comitato per i
minori stranieri presso il Ministero della solidarieta'
sociale. Il giudice tutelare nelle quarantotto ore
successive alla comunicazione del questore provvede alla
nomina del tutore. Il tutore prende immediato contatto con
la questura per la conferma della domanda, ai fini
dell'ulteriore corso del procedimento e l'adozione dei
provvedimenti relativi all'accoglienza del minore.
6. L'autorita' che riceve la domanda ai sensi del comma
5 informa immediatamente il Servizio centrale del sistema
di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui
all'art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.
416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 39, per l'inserimento del minore in una delle
strutture operanti nell'ambito del Sistema di protezione
stesso e ne da' comunicazione al tribunale dei minori ed al
giudice tutelare. Nel caso in cui non sia possibile
l'immediato inserimento del minore in una di tali
strutture, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono
temporaneamente assicurate dalla pubblica autorita' del
comune dove si trova il minore. I minori non accompagnati
in nessun caso possono essere trattenuti presso le
strutture di cui agli articoli 20 e 21.».
- Il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 stabilisce i
criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro
competente per l'esame di una domanda di protezione
internazionale presentata in uno degli Stati membri da un
cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione).
- Si riporta il testo integrale dell'art. 4 del citato
decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140:
«Art. 4 (Documentazione). - 1. Quando non e' disposto
il trattenimento del richiedente asilo, ai sensi dell'art.
1-bis del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 39, di seguito denominato: "decreto-legge", la
questura rilascia, entro tre giorni dalla presentazione
della domanda, al medesimo un attestato nominativo, che
certifica la sua qualita' di richiedente asilo, nonche',
entro venti giorni dalla presentazione della domanda, il
permesso di soggiorno per richiesta di asilo, di cui
all'art. 11, comma 1, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante
regolamento di attuazione del testo unico.
2. Quando e' disposto il trattenimento del richiedente
asilo, ai sensi dell'art. 1-bis del decreto-legge, la
questura rilascia al medesimo un attestato nominativo, che
certifica la sua qualita' di richiedente asilo presente nel
centro di identificazione ovvero nel centro di
identificazione ed espulsione, di cui all'art. 3, comma 2,
del regolamento.
3. Le attestazioni di cui ai commi 1 e 2 non
certificano l'identita' del richiedente asilo.».
 
Art. 4
Istruttoria della domanda di protezione internazionale

1. L'ufficio della questura, al momento della formalizzazione della domanda, o contestualmente all'adozione del provvedimento di cui al comma 2, invia gli atti alla Commissione territoriale competente all'esame della domanda ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto.
2. Qualora sussistano le condizioni per l'accoglienza di cui all'articolo 20 del decreto, l'ufficio della questura, sentito il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, invita il richiedente a presentarsi presso il CARA, specificando espressamente i motivi che determinano l'accoglienza. Nei casi di cui all'articolo 21 del decreto, il questore puo' disporre, previa valutazione del caso concreto, il trattenimento ovvero la proroga del trattenimento del richiedente nel CIE ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Per tutta la durata del periodo di accoglienza o di trattenimento, l'indirizzo del centro costituisce il luogo di residenza valevole agli effetti della notifica e delle comunicazioni degli atti relativi al procedimento.
3. Nel caso in cui e' disposto nel corso della procedura il trasferimento del richiedente ad un centro diverso da quello in cui era stato accolto o trattenuto, la competenza all'esame della domanda e' assunta dalla Commissione nella cui circoscrizione territoriale e' collocato il centro di nuova destinazione. Se prima del trasferimento il richiedente ha sostenuto il colloquio, la competenza rimane in capo alla Commissione territoriale innanzi alla quale si e' svolto il colloquio.
4. Se alla scadenza del periodo di accoglienza o di trattenimento, previsto dagli articoli 20 e 21 del decreto, non e' intervenuta la decisione da parte della Commissione, il richiedente ha accesso alle misure previste dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, con le modalita' ed i presupposti ivi indicati. Nel caso di momentanea indisponibilita' di posti nelle strutture del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, previste dal decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, il richiedente puo' rimanere temporaneamente in accoglienza nei CARA.
5. Se, nel caso concreto, sussiste rischio di dispersione nel territorio del richiedente, l'ufficio della questura invia gli atti al prefetto competente ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dal comma 1 dell'articolo 7 del decreto.
6. Al richiedente ospitato nel CARA, il questore, trascorsi venti giorni nei casi di cui all'articolo 20, comma 2, lettera a), del decreto ovvero trentacinque giorni nei casi di cui alle lettere b) e c) del medesimo articolo 20, comma 2, rilascia un permesso di soggiorno per richiesta asilo valido per tre mesi rinnovabile fino alla decisione sulla domanda.
7. Nei casi in cui e' disposto il trattenimento nei CIE, il permesso di soggiorno per richiesta asilo e' rilasciato quando vengono meno i presupposti della permanenza nel centro e non e' ancora conclusa la procedura di esame della domanda.

Note all'art. 4:
- Per il testo degli articoli 4, comma 5, e 20 del
citato decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, si veda
nelle note all'art. 1.
- Si riporta il testo integrale dell'art. 21 del citato
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25:
«Art. 21 (Casi di trattenimento). - 1. E' disposto il
trattenimento, nei centri di cui all'art. 14 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, del richiedente:
a) che si trova nelle condizioni previste dall'art. 1,
paragrafo F, della Convenzione di Ginevra;
b) che e' stato condannato in Italia per uno dei
delitti indicati dall'art. 380, commi 1 e 2, del codice di
procedura penale, ovvero per reati inerenti agli
stupefacenti, alla liberta' sessuale, al favoreggiamento
dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e
dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati,
o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare
alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione
o di minori da impiegare in attivita' illecite;
c) che e' destinatario di un provvedimento di
espulsione o di respingimento.
2. Il provvedimento di trattenimento e' adottato dal
questore con le modalita' di cui all'art. 14 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Quando e' gia' in corso
il trattenimento, il questore chiede al tribunale in
composizione monocratica la proroga del periodo di
trattenimento per ulteriori trenta giorni per consentire
l'espletamento della procedura di cui all'art. 28.
3. L'accesso ai centri di identificazione ed espulsione
e' comunque garantito ai rappresentanti dell'ACNUR, agli
avvocati ed agli organismi di tutela dei rifugiati con
esperienza consolidata nel settore autorizzati dal
Ministero dell'interno.».
- Per l'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, si veda nelle note all'art. 1.
- Si riporta il testo integrale degli articoli 5 e 6
del citato decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140:
«Art. 5 (Misure di accoglienza). - 1. Il richiedente
asilo inviato nel centro di identificazione ovvero nel
centro di identificazione ed espulsione ai sensi dell'art.
1-bis del decreto-legge, ha accoglienza nelle strutture in
cui e' ospitato, per il tempo stabilito e secondo le
disposizioni del regolamento.
2. Il richiedente asilo, cui e' rilasciato il permesso
di soggiorno, che risulta privo di mezzi sufficienti a
garantire una qualita' di vita adeguata per la salute e per
il sostentamento proprio e dei propri familiari, ha
accesso, con i suoi familiari, alle misure di accoglienza,
secondo le norme del presente decreto.
3. La valutazione dell'insufficienza dei mezzi di
sussistenza, di cui al comma 2, da riferirsi ad un periodo
non superiore a sei mesi, e' effettuata dalla Prefettura -
Ufficio territoriale del Governo, in base ai criteri
relativi al soggiorno per motivi di turismo, definiti dalla
direttiva del Ministro dell'interno, di cui all'art. 4,
comma 3, del testo unico.
4. L'accesso alle misure di accoglienza di cui al comma
2 e' garantito a condizione che il richiedente dimostri che
ha presentato la domanda di asilo, entro il termine
previsto dall'art. 5, comma 2, del testo unico, decorrente
dall'ingresso nel territorio nazionale. Nel caso in cui il
richiedente sia soggiornante legalmente nel territorio
nazionale ad altro titolo, il suddetto termine decorre dal
verificarsi dei motivi di persecuzione addotti nella
domanda.
5. L'accesso alle misure di accoglienza e' disposto dal
momento della presentazione della domanda di asilo.
Eventuali interventi assistenziali e di soccorso,
precedenti alla presentazione della domanda di asilo, sono
attuati a norma delle disposizioni del decreto-legge 30
ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre
1995, n. 563, e del relativo regolamento di attuazione,
adottato con decreto ministeriale 2 gennaio 1996, n. 233,
del Ministro dell'interno.
6. Le misure di accoglienza hanno termine al momento
della comunicazione della decisione sulla domanda di asilo,
ai sensi dell'art. 15, comma 3, del regolamento.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17 del
regolamento, in caso di ricorso giurisdizionale avverso la
decisione di rigetto della domanda d'asilo, il ricorrente
autorizzato a soggiornare sul territorio nazionale ha
accesso all'accoglienza solo per il periodo in cui non gli
e' consentito il lavoro, ai sensi dell'art. 11, comma 1,
ovvero nel caso in cui le condizioni fisiche non gli
consentano il lavoro.».
«Art. 6 (Accesso all'accoglienza). - 1. Nelle ipotesi
di cui all'art. 5, comma 2, il richiedente asilo, ai fini
dell'accesso alle misure di accoglienza per se' e per i
propri familiari, redige apposita richiesta, previa
dichiarazione, al momento della presentazione della
domanda, di essere privo di mezzi sufficienti di
sussistenza.
2. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo,
cui viene trasmessa, da parte della questura, la
documentazione di cui al comma 1, valutata, l'insufficienza
dei mezzi di sussistenza, ai sensi dell'art. 5, comma 3,
accerta, secondo le modalita' stabilite con provvedimento
del Capo del Dipartimento per liberta' civili e
l'immigrazione del Ministero dell'interno, la
disponibilita' di posti all'interno del sistema di
protezione dei richiedenti asilo e dei rifugiati, di cui
all'art. 1-sexies del decreto-legge.
3. In caso d'indisponibilita' nelle strutture di cui al
comma 2, l'accoglienza e' disposta nei centri
d'identificazione ovvero nelle strutture allestite ai sensi
del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla
legge 29 dicembre 1995, n. 563, per il tempo strettamente
necessario all'individuazione del centro di cui al citato
comma. In tale ipotesi, non si applicano le disposizioni di
cui all'art. 9, comma 2, del regolamento.
4. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
provvede all'invio del richiedente nella struttura
individuata, anche avvalendosi dei mezzi di trasporto messi
a disposizione dal centro stesso. Gli oneri conseguenti
sono a carico della Prefettura.
5. L'accoglienza e' disposta nella struttura
individuata ed e' subordinata all'effettiva residenza del
richiedente in quella struttura, salvo il trasferimento in
altro centro, che puo' essere disposto, per motivate
ragioni, dalla Prefettura - Ufficio territoriale del
Governo in cui ha sede la struttura di accoglienza che
ospita il richiedente.
6. L'indirizzo della struttura di accoglienza, e'
comunicato, a cura della Prefettura - Ufficio territoriale
del Governo, alla questura, nonche' alla Commissione
territoriale e costituisce il luogo di residenza del
richiedente, valevole agli effetti della notifica e della
comunicazione degli atti relativi al procedimento di
riconoscimento dello status di rifugiato, nonche' alle
procedure relative all'accoglienza, disciplinate dal
presente decreto. E' nella facolta' del richiedente asilo
comunicare tale luogo di residenza al proprio difensore o
consulente legale.
7. Nei casi d'indisponibilita' di posti nelle strutture
di cui ai commi 2 e 3, la Prefettura - Ufficio territoriale
del Governo eroga il contributo di cui all'art. 1-sexies,
comma 3, lettera c), del decreto-legge. L'erogazione del
contributo e' limitata al tempo strettamente necessario ad
acquisire la disponibilita' presso un centro di accoglienza
e subordinata alla comunicazione del domicilio eletto alla
Prefettura - Ufficio territoriale del Governo che lo eroga.
8. Avverso il provvedimento di diniego delle misure di
accoglienza e' ammesso ricorso al Tribunale amministrativo
regionale competente.».
- Si riporta il testo dell'art. 7, comma 1, del citato
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25:
«Art. 7 (Diritto di rimanere nel territorio dello Stato
durante l'esame della domanda). - 1. Il richiedente e'
autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato, ai fini
esclusivi della procedura, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 11 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n.
140, fino alla decisione della Commissione territoriale in
ordine alla domanda, a norma dell'art. 32. Il prefetto
competente stabilisce un luogo di residenza o un'area
geografica ove i richiedenti asilo possano circolare.».
 
Art. 5
Esame della domanda di protezione internazionale

1. La Commissione territoriale esamina la domanda e adotta le relative decisioni secondo i principi fondamentali e le garanzie fissati nel capo II del decreto.
2. In ogni fase del procedimento, il richiedente puo' integrare la documentazione presentata ai sensi dell'articolo 31 del decreto.
3. La Commissione territoriale ricevuta la domanda ai sensi dell'articolo 3, dispone l'audizione del richiedente, tramite comunicazione effettuata dalla questura competente al domicilio del medesimo, fermi restando i termini piu' brevi previsti per l'esame prioritario dall'articolo 28, comma 2, del decreto. Il colloquio si svolge con le modalita' di cui all'articolo 13 del decreto. Del colloquio e' redatto verbale in base ai criteri fissati nell'articolo 14 del decreto, di cui viene data lettura al richiedente in una lingua a lui comprensibile e, in ogni caso, tramite interprete.
4. Il richiedente puo' chiedere alla Commissione il rinvio del colloquio nelle ipotesi previste dall'articolo 12, comma 3, del decreto, tramite presentazione di una istanza, a cui e' allegata la certificazione prevista dall'articolo 12, comma 2, se il rinvio e' richiesto per condizioni di salute. Se la Commissione accorda il rinvio, comunica direttamente all'interessato, presso il domicilio eletto, la data del nuovo colloquio. In caso contrario, con le medesime modalita', invita il richiedente a presentarsi nel giorno inizialmente fissato per il colloquio o comunque entro la prima data utile.
5. La Commissione puo' omettere il colloquio nei casi previsti dall'articolo 12, comma 2, del decreto, dandone tempestiva comunicazione all'interessato tramite la questura competente. Nei casi di incapacita' o impossibilita' del richiedente di sostenere un colloquio personale, la certificazione prevista dall'articolo 12, comma 2, del decreto, qualora non risulti gia' compresa nella documentazione allegata alla domanda e' presentata a cura dell'interessato entro i termini fissati per l'audizione.
6. Il colloquio si svolge secondo i criteri previsti dall'articolo 13 del decreto. La Commissione adotta idonee misure affinche' il colloquio si svolga in condizioni di riservatezza, in modo da garantire la riservatezza dell'identita', delle dichiarazioni dei richiedenti e delle condizioni dei soggetti appartenenti alle categorie vulnerabili indicate dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140.
7. Se il richiedente, benche' regolarmente convocato, non si presenta al colloquio, senza aver chiesto e ottenuto il rinvio, la Commissione decide ai sensi dell'articolo 6, comma 5. Nella decisione la Commissione da' atto che la stessa e' stata assunta in mancanza di colloquio, secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, del decreto.

Note all'art. 5:
- Il capo II del citato decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25, reca: «Principi fondamentali e garanzie».
- Si riporta il testo integrale dell'art. 31 del citato
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25:
«Art. 31 (Acquisizione di ulteriori dichiarazioni o di
nuovi elementi). - 1. Il richiedente puo' inviare alla
Commissione territoriale memorie e documentazione in ogni
fase del procedimento. Nel caso in cui il richiedente
reitera la domanda prima della decisione della Commissione
territoriale, gli elementi che sono alla base della nuova
domanda sono esaminati nell'ambito della precedente
domanda.
2.».
- Si riporta il comma 2 dell'art. 28 del citato decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25:
«Art. 28 (Esame prioritario). - (Omissis).
2. Nei casi previsti dall'art. 21, appena ricevuta la
domanda il questore, competente in base al luogo in cui e'
stata presentata, dispone il trattenimento del richiedente
ai sensi dell'art. 21, comma 2, e contestualmente provvede
alla trasmissione della documentazione necessaria alla
Commissione territoriale che, entro sette giorni dalla data
di ricezione della documentazione, provvede all'audizione.
La decisione e' adottata entro i successivi due giorni.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 12, commi 2, 3 e 4 e
dell'art. 13 del citato decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25:
«Art. 12 (Colloquio personale). - (Omissis).
2. La Commissione territoriale puo' omettere
l'audizione del richiedente quando ritiene di avere
sufficienti motivi per accogliere la domanda di
riconoscimento dello status di rifugiato in relazione agli
elementi forniti dal richiedente ai sensi dell'art. 3 del
decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ed in tutti i
casi in cui risulti certificata dalla struttura sanitaria
pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio
sanitario nazionale l'incapacita' o l'impossibilita' di
sostenere un colloquio personale.
3. Il colloquio puo' essere rinviato qualora le
condizioni di salute del cittadino straniero, certificate
ai sensi del comma 2, non lo rendano possibile, ovvero
qualora l'interessato richieda ed ottenga il rinvio per
gravi motivi.
4. Se il cittadino straniero benche' regolarmente
convocato non si presenta al colloquio senza aver chiesto
il rinvio, l'autorita' decidente decide sulla base della
documentazione disponibile.
(Omissis).».
«Art. 13 (Criteri applicabili al colloquio personale).
- 1. Il colloquio personale si svolge in seduta non
pubblica, senza la presenza dei familiari, a meno che
l'autorita' decidente non ritenga che un esame adeguato
comporti anche la presenza di altri familiari.
2. In presenza di un cittadino straniero portatore
delle particolari esigenze di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 30 maggio 2005, n. 140, al colloquio puo'
essere ammesso personale di sostegno per prestare la
necessaria assistenza.
3. Il colloquio del minore avviene alla presenza del
genitore che esercita la potesta' o del tutore. In caso di
minori non accompagnati, il colloquio si svolge alla
presenza del tutore di cui all'art. 26, comma 5.
4. Se il cittadino straniero e' assistito da un
avvocato ai sensi dell'art. 16, questi e' ammesso ad
assistere al colloquio.».
- Si riporta l'art. 8 del citato decreto legislativo 30
maggio 2005, n. 140:
«Art. 8 (Accoglienza di persone portatrici di esigenze
particolari). - 1. L'accoglienza e' effettuata in
considerazione delle esigenze dei richiedenti asilo e dei
loro familiari, in particolare delle persone vulnerabili
quali minori, disabili, anziani, donne in stato di
gravidanza, genitori singoli con figli minori, persone per
le quali e' stato accertato che hanno subito torture,
stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica
o sessuale.
2. Nei centri di identificazione sono previsti servizi
speciali di accoglienza delle persone portatrici di
esigenze particolari, stabiliti dal direttore del centro,
ove possibile, in collaborazione con la ASL competente per
territorio, che garantiscono misure assistenziali
particolari ed un adeguato supporto psicologico,
finalizzato all'esigenze della persona, fatto salvo quanto
previsto dall'art. 8, comma 1, del regolamento.
3. Nell'ambito del sistema di protezione dei
richiedenti asilo e dei rifugiati, di cui all'art. 1-sexies
del decreto-legge, sono attivati servizi speciali di
accoglienza per i richiedenti asilo portatori di esigenze
particolari, che tengano conto delle misure assistenziali
da garantire alla persona in relazione alle sue specifiche
esigenze.
4. L'accoglienza ai minori non accompagnati e'
effettuata, secondo il provvedimento del Tribunale dei
minorenni, ad opera dell'ente locale. Nell'ambito dei
servizi del sistema di protezione dei richiedenti asilo e
dei rifugiati, di cui all'art. 1-sexies del decreto-legge,
gli enti locali interessati possono prevedere specifici
programmi di accoglienza riservati ai minori non
accompagnati, richiedenti asilo e rifugiati, che
partecipano alla ripartizione del Fondo nazionale per le
politiche e i servizi dell'asilo.
5. Il Ministero dell'interno stipula convenzioni, sulla
base delle risorse disponibili del Fondo nazionale per le
politiche e i servizi dell'asilo, sentito il Comitato per i
minori, con l'Organizzazione internazionale delle
migrazioni (OIM) ovvero con la Croce rossa italiana, per
l'attuazione di programmi diretti a rintracciare i
familiari dei minori non accompagnati. L'attuazione dei
programmi e' svolta nel superiore interesse dei minori e
con l'obbligo della assoluta riservatezza, in modo da
tutelare la sicurezza del richiedente asilo.».
 
Art. 6
Decisione

1. La Commissione territoriale al termine del procedimento previsto dall'articolo 5 adotta una delle seguenti decisioni:
a) riconosce lo status di rifugiato o di persona ammessa alla protezione sussidiaria;
b) rigetta la domanda nei casi previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera b), del decreto;
c) rigetta la domanda per manifesta infondatezza nel caso previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera b-bis), del decreto.
2. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 1, la Commissione, se ritiene che sussistono gravi motivi di carattere umanitario trasmette gli atti al questore per il rilascio del permesso di soggiorno di durata biennale ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto.
3. La decisione su ogni domanda e' assunta in modo individuale, obiettivo ed imparziale, secondo i criteri previsti dagli articoli 8 e 9 del decreto. Quando la domanda presentata dal genitore e' estesa ai figli minori ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto, la decisione e' assunta in modo individuale per il genitore e per ciascuno dei figli.
4. La decisione di cui al comma 1 e' assunta entro i termini previsti dagli articoli 27 e 28 del decreto.
5. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 7, del presente regolamento e dall'articolo 22, comma 2, del decreto, la Commissione decide sulla base della documentazione disponibile nella prima seduta utile dall'accertamento dell'evento, e comunque non oltre tre giorni decorrenti dal medesimo evento.
6. La decisione sulla domanda di protezione internazionale della Commissione e' corredata da motivazione di fatto e di diritto, da' conto delle fonti di informazione sulla situazione dei Paesi di provenienza, reca le indicazioni sui mezzi di impugnazione ammissibili, indica il Tribunale territorialmente competente, i termini per l'impugnazione e specifica se la presentazione del ricorso sospende o meno gli effetti del provvedimento impugnato.
7. La decisione sulla domanda di protezione internazionale e' inviata tempestivamente alla questura per la notifica all'interessato e per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero per l'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 13, commi 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, alla scadenza del termine per l'impugnazione, salvo gli effetti dell'articolo 19, commi 4 e 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
8. Al cittadino straniero al quale sia riconosciuto lo status di rifugiato o quello di protezione sussidiaria la Commissione rilascia apposita certificazione sulla base del modello predisposto dalla Commissione nazionale.

Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 32, commi 1 e 3, del
citato decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25:
«Art. 32 (Decisione). - 1. Fatto salvo quanto previsto
dagli articoli 23, 29 e 30 la Commissione territoriale
adotta una delle seguenti decisioni:
a) riconosce lo status di rifugiato o la protezione
sussidiaria, secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 17
del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
b) rigetta la domanda qualora non sussistano i
presupposti per il riconoscimento della protezione
internazionale fissati dal decreto legislativo 19 novembre
2007, n. 251, o ricorra una delle cause di cessazione o
esclusione dalla protezione internazionale previste dal
medesimo decreto legislativo, ovvero il richiedente
provenga da un Paese di origine sicuro e non abbia addotto
i gravi motivi di cui al comma 2;
b-bis) rigetta la domanda per manifesta infondatezza
quando risulta la palese insussistenza dei presupposti
previsti dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251,
ovvero quando risulta che la domanda e' stata presentata al
solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un
provvedimento di espulsione o respingimento.
(Omissis).
3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione
internazionale e ritenga che possano sussistere gravi
motivi di carattere umanitario, la Commissione territoriale
trasmette gli atti al questore per l'eventuale rilascio del
permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 2, e degli
articoli 8 e 9 del citato decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25:
«Art. 6 (Accesso alla procedura). - (Omissis).
2. La domanda presentata da un genitore si intende
estesa anche ai figli minori non coniugati presenti sul
territorio nazionale con il genitore all'atto della
presentazione della stessa.
(Omissis).».
«Art. 8 (Criteri applicabili all'esame delle domande).
- 1. Le domande di protezione internazionale non possono
essere respinte, ne' escluse dall'esame per il solo fatto
di non essere state presentate tempestivamente.
2. La decisione su ogni singola domanda deve essere
assunta in modo individuale, obiettivo ed imparziale e
sulla base di un congruo esame della domanda effettuato ai
sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.
3. Ciascuna domanda e' esaminata alla luce di
informazioni precise e aggiornate circa la situazione
generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti
asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono
transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla
base dei dati forniti dall'ACNUR, dal Ministero degli
affari esteri, o comunque acquisite dalla Commissione
stessa. La Commissione nazionale assicura che tali
informazioni, costantemente aggiornate, siano messe a
disposizione delle Commissioni territoriali, secondo le
modalita' indicate dal regolamento da emanare ai sensi
dell'art. 38 e siano altresi' fornite agli organi
giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di
decisioni negative.».
«Art. 9 (Criteri applicabili alle decisioni
dell'autorita' accertante). - 1. Le decisioni sulle domande
di protezione internazionale sono comunicate per iscritto.
2. La decisione con cui viene respinta una domanda e'
corredata da motivazione di fatto e di diritto e deve
recare le indicazioni sui mezzi di impugnazione
ammissibili.».
- Si riporta il testo integrale degli articoli 27 e 28
del citato decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25:
«Art. 27 (Procedure di esame). - 1. L'esame della
domanda di protezione internazionale e' svolto dalle
Commissioni territoriali secondo i principi fondamentali e
le garanzie di cui al capo II.
2. La Commissione territoriale provvede al colloquio
con il richiedente entro trenta giorni dal ricevimento
della domanda e decide entro i tre giorni feriali
successivi.
3. Qualora la Commissione territoriale, per la
sopravvenuta esigenza di acquisire nuovi elementi, non
abbia potuto adottare la decisione entro i termini di cui
al comma 2, informa del ritardo il richiedente e la
questura competente.».
«Art. 28 (Esame prioritario). - 1. La Commissione
territoriale esamina in via prioritaria la domanda,
conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di
cui al capo II, quando:
a) la domanda e' palesemente fondata;
b) la domanda e' presentata da un richiedente
appartenente alle categorie di persone vulnerabili indicate
dall'art. 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140;
c) la domanda e' presentata da un richiedente per il
quale sono stati disposti l'accoglienza o il trattenimento
ai sensi degli articoli 20 e 21, fatto salvo il caso in cui
l'accoglienza sia disposta per verificare o accertare
l'identita' del richiedente.
2. Nei casi previsti dall'art. 21, appena ricevuta la
domanda il questore, competente in base al luogo in cui e'
stata presentata, dispone il trattenimento del richiedente
ai sensi dell'art. 21, comma 2, e contestualmente provvede
alla trasmissione della documentazione necessaria alla
Commissione territoriale che, entro sette giorni dalla data
di ricezione della documentazione, provvede all'audizione.
La decisione e' adottata entro i successivi due giorni.
3. Lo Stato italiano puo' dichiararsi competente
all'esame delle domande di cui al comma 1, lettera c), ai
sensi del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del
18 febbraio 2003.».
- Si riporta il testo dell'art. 22, comma 2 del citato
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25:
«Art. 22 (Residenza nei casi di accoglienza e di
trattenimento). - (Omissis).
2. L'allontanamento del richiedente dal centro senza
giustificato motivo fa cessare le condizioni di accoglienza
e la Commissione territoriale decide la domanda sulla base
della documentazione in suo possesso.».
- Si riporta il testo integrale dell'art. 23 del
decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251:
«Art. 23 (Permesso di soggiorno). - 1. Il permesso di
soggiorno per asilo rilasciato ai titolari dello status di
rifugiato ha validita' quinquennale ed e' rinnovabile.
2. Ai titolari dello status di protezione sussidiaria
e' rilasciato un permesso di soggiorno per protezione
sussidiaria con validita' quinquennale rinnovabile previa
verifica della permanenza delle condizioni che hanno
consentito il riconoscimento della protezione sussidiaria.
Tale permesso di soggiorno consente l'accesso al lavoro e
allo studio ed e' convertibile per motivi di lavoro,
sussistendone i requisiti.».
- Si riporta il testo dell'art. 13, commi 4 e 5 del
citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286:
«Art. 13 (Espulsione amministrativa). - (Omissis).
4. L'espulsione e' eseguita dal questore con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza
pubblica:
a) nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, lettera c), del
presente articolo ovvero all'art. 3, comma 1, del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;
b) quando sussiste il rischio di fuga, di cui al comma
4-bis;
c) quando la domanda di permesso di soggiorno e' stata
respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta;
d) qualora, senza un giustificato motivo, lo straniero
non abbia osservato il termine concesso per la partenza
volontaria, di cui al comma 5;
e) quando lo straniero abbia violato anche una delle
misure di cui al comma 5.2 e di cui all'art. 14, comma
1-bis;
f) nelle ipotesi di cui agli articoli 15 e 16 e nelle
altre ipotesi in cui sia stata disposta l'espulsione dello
straniero come sanzione penale o come conseguenza di una
sanzione penale;
g) nell'ipotesi di cui al comma 5.1.
5. Lo straniero, destinatario di un provvedimento
d'espulsione, qualora non ricorrano le condizioni per
l'accompagnamento immediato alla frontiera di cui al comma
4, puo' chiedere al prefetto, ai fini dell'esecuzione
dell'espulsione, la concessione di un periodo per la
partenza volontaria, anche attraverso programmi di
rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'art. 14-ter.
Il prefetto, valutato il singolo caso, con lo stesso
provvedimento di espulsione, intima lo straniero a lasciare
volontariamente il territorio nazionale, entro un termine
compreso tra 7 e 30 giorni. Tale termine puo' essere
prorogato, ove necessario, per un periodo congruo,
commisurato alle circostanze specifiche del caso
individuale, quali la durata del soggiorno nel territorio
nazionale, l'esistenza di minori che frequentano la scuola
ovvero di altri legami familiari e sociali, nonche'
l'ammissione a programmi di rimpatrio volontario ed
assistito, di cui all'art. 14-ter. La questura, acquisita
la prova dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa
l'autorita' giudiziaria competente per l'accertamento del
reato previsto dall'art. 10-bis, ai fini di cui al comma 5
del medesimo articolo. Le disposizioni del presente comma
non si applicano, comunque, allo straniero destinatario di
un provvedimento di respingimento, di cui all'art. 10.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 19, commi 4 e 5 del
decreto legislativo. 1° settembre 2011, n. 150
(Disposizioni complementari al codice di procedura civile
in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti
civili di cognizione, ai sensi dell'art. 54 della legge 18
giugno 2009, n. 69), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21
settembre 2011, n. 220:
«Art. 19 (Delle controversie in materia di
riconoscimento della protezione internazionale). -
(Omissis).
4. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia
esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nelle
ipotesi in cui il ricorso viene proposto:
a) da parte di soggetto ospitato nei centri di
accoglienza ai sensi dell'art. 20, comma 2, lettere b) e
c), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, o
trattenuto ai sensi dell'art. 21 del medesimo decreto
legislativo, ovvero,
b) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile
la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o di
persona cui e' accordata la protezione sussidiaria, ovvero,
c) avverso il provvedimento adottato dalla Commissione
territoriale nell'ipotesi prevista dall'art. 22, comma 2,
del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ovvero,
d) avverso il provvedimento adottato dalla Commissione
territoriale che ha dichiarato l'istanza manifestamente
infondata ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera b-bis),
del citato decreto legislativo.
5. Nei casi previsti dal comma 4, lettere a), b), c) e
d), l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo'
essere sospesa secondo quanto previsto dall'art. 5. Quando
l'istanza di sospensione viene accolta, al ricorrente e'
rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo
e ne viene disposta l'accoglienza ai sensi dell'art. 36 del
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.
(Omissis).».
 
Art. 7
Disposizioni per l'esame prioritario

1. Quando nel corso dell'istruttoria la Commissione accerta che sussistono i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, omette il colloquio, secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, del decreto, ed adotta contestualmente la decisione, dandone immediata notizia ai competenti uffici della questura per la notifica del provvedimento all'interessato.
2. Negli altri casi previsti dall'articolo 28, comma 1, lettere b) e c), del decreto, la Commissione, fissa il colloquio nella prima seduta disponibile, entro i termini previsti dall'articolo 27, comma 2, del decreto per i richiedenti accolti nei CARA, e dall'articolo 28, comma 2, del decreto, per i richiedenti trattenuti nei CIE.

Note all'art. 7:
- Per l'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25, vedi nelle note all'art. 5.
- Si riporta l'art. 28, comma 1 del citato decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25:
«Art. 28 (Esame prioritario). - 1. La Commissione
territoriale esamina in via prioritaria la domanda,
conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di
cui al capo II, quando:
a) la domanda e' palesemente fondata;
b) la domanda e' presentata da un richiedente
appartenente alle categorie di persone vulnerabili indicate
dall'art. 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140;
c) la domanda e' presentata da un richiedente per il
quale sono stati disposti l'accoglienza o il trattenimento
ai sensi degli articoli 20 e 21, fatto salvo il caso in cui
l'accoglienza sia disposta per verificare o accertare
l'identita' del richiedente.
(Omissis).».
- Per l'art. 28, comma 2 del citato decreto legislativo
28 gennaio 2008, n. 25, si veda nelle note all'art. 5.
- Si riporta il testo dell'art. 27, comma 2 del citato
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25:
«Art. 27 (Procedure di esame). - (Omissis).
2. La Commissione territoriale provvede al colloquio
con il richiedente entro trenta giorni dal ricevimento
della domanda e decide entro i tre giorni feriali
successivi.
(Omissis).».
 
Art. 8
Disposizioni sul ricorso giurisdizionale

1. Ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio ai sensi dell'articolo 16 del decreto, la documentazione prevista dall'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' sostituita da una dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato.
2. Qualora il cittadino straniero sia sprovvisto di un difensore di fiducia e' assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
3. Al richiedente asilo che ha proposto ricorso sono riconosciute le condizioni di accoglienza previste dall'articolo 36 del decreto, salvo il caso in cui il richiedente sia decaduto dalle medesime condizioni ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto.
4. Fino all'adozione dell'ordinanza cautelare di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, il richiedente rimane nel centro in cui si trova.

Note all'art. 8:
- Si riporta il testo integrale dell'art. 16 del citato
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25:
«Art. 16 (Diritto all'assistenza e alla rappresentanza
legali). - 1. Il cittadino straniero puo' farsi assistere,
a proprie spese, da un avvocato.
2. Nel caso di impugnazione delle decisioni in sede
giurisdizionale, il cittadino straniero e' assistito da un
avvocato ed e' ammesso al gratuito patrocinio ove ricorrano
le condizioni previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. In ogni caso per
l'attestazione dei redditi prodotti all'estero si applica
l'art. 94 del medesimo decreto.».
- Si riporta il testo integrale dell'art. 79 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n.
115 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2002, n. 139:
«Art. 79 (Contenuto dell'istanza). - 1. L'istanza e'
redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilita',
contiene:
a) la richiesta di ammissione al patrocinio e
l'indicazione del processo cui si riferisce, se gia'
pendente;
b) le generalita' dell'interessato e dei componenti la
famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici
fiscali;
c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da
parte dell'interessato, ai sensi dell'art. 46, comma 1,
lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle
condizioni di reddito previste per l'ammissione, con
specifica determinazione del reddito complessivo valutabile
a tali fini, determinato secondo le modalita' indicate
nell'art. 76;
d) l'impegno a comunicare, fino a che il processo non
sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di
reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta
giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di
presentazione dell'istanza o della eventuale precedente
comunicazione di variazione.
2. Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di
Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza
con una certificazione dell'autorita' consolare competente,
che attesta la veridicita' di quanto in essa indicato.
3. Gli interessati, se il giudice procedente o il
consiglio dell'ordine degli avvocati competente a
provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a
pena di inammissibilita' dell'istanza, a produrre la
documentazione necessaria ad accertare la veridicita' di
quanto in essa indicato.».
- Si riporta il testo integrale dell'art. 29 del
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271(Norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale):
«Art. 29 (Elenchi e tabelle dei difensori di ufficio).
- 1. Il consiglio dell'ordine forense predispone e aggiorna
almeno ogni tre mesi l'elenco alfabetico degli iscritti
negli albi [idonei e] disponibili ad assumere le difese di
ufficio.
1-bis. Per l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 97
del codice, e' necessario il conseguimento di attestazione
di idoneita' rilasciata dall'ordine forense di appartenenza
al termine della frequenza di corsi di aggiornamento
professionale organizzati dagli ordini medesimi o, ove
costituita, dalla camera penale territoriale ovvero
dall'unione delle camere penali. I difensori possono,
tuttavia, essere iscritti nell'elenco, a prescindere dal
requisito di cui al periodo precedente, dimostrando di aver
esercitato la professione in sede penale per almeno due
anni, mediante la produzione di idonea documentazione.
2. E' istituito presso l'ordine forense di ciascun
capoluogo del distretto di corte d'appello un apposito
ufficio con recapito centralizzato che, mediante linee
telefoniche dedicate, fornisce i nominativi dei difensori
d'ufficio a richiesta dell'autorita' giudiziaria o della
polizia giudiziaria. Non si ricorre al sistema
informatizzato se il procedimento concerne materie che
riguardano competenze specifiche.
3. L'ufficio di cui al comma 2 gestisce separatamente
gli elenchi dei difensori d'ufficio di ciascun ordine
forense esistente nel distretto di corte d'appello.
4. Il sistema informatizzato di cui al comma 2 deve
garantire:
a) che l'indicazione dei nominativi rispetti un
criterio di rotazione automatico tra gli iscritti
nell'elenco di cui al comma 1;
b) che sia evitata l'attribuzione contestuale di
nomine, ad un unico difensore, per procedimenti pendenti
innanzi ad autorita' giudiziarie e di polizia distanti tra
di loro e, comunque, dislocate in modo da non permettere
l'effettivita' della difesa;
c) l'istituzione di un turno differenziato, per gli
indagati e gli imputati detenuti, che assicuri, attraverso
un criterio di rotazione giornaliera dei nominativi, la
reperibilita' di un numero di difensori d'ufficio
corrispondente alle esigenze.
5. L'autorita' giudiziaria e, nei casi previsti, la
polizia giudiziaria, individuano il difensore richiedendone
il nominativo all'ufficio di cui al comma 2.
6. Il presidente del consiglio dell'ordine forense o un
componente da lui delegato vigila sul rispetto dei criteri
per l'individuazione e la designazione del difensore
d'ufficio.
7. I difensori inseriti nei turni giornalieri di cui al
comma 4, lettera c), hanno l'obbligo della reperibilita'.
8.
9.».
- Si riporta il testo integrale dell'art. 36 del citato
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25:
«Art. 36 (Accoglienza del ricorrente). - 1. Al
richiedente asilo che ha proposto il ricorso ai sensi
dell'art. 35, si applica l'art. 11 del decreto legislativo
30 maggio 2005, n. 140.
2. Il richiedente di cui al comma 1 ospitato nei centri
di cui all'art. 20 rimane in accoglienza nelle medesime
strutture con le modalita' stabilite dal decreto
legislativo 30 maggio 2005, n. 140.
3. Il richiedente trattenuto nei centri di cui all'art.
21 che ha ottenuto la sospensione del provvedimento
impugnato, ai sensi dell'art. 35, comma 8, ha accoglienza
nei centri di cui all'art. 20 con le modalita' stabilite
dal decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140.».
- Per l'art. 22, comma 2 del decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25, si veda nelle note all'art. 6.
- Si riporta il testo dell'art. 19, commi 4 e 5 del
decreto legislativo del 1° settembre 2011, n. 150
(Disposizioni complementari al codice di procedura civile
in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti
civili di cognizione, ai sensi dell'art. 54 della legge 18
giugno 2009, n. 69), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21
settembre 2011, n. 209:
«Art. 19 (Delle controversie in materia di
riconoscimento della protezione internazionale). -
(Omissis).
4. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia
esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nelle
ipotesi in cui il ricorso viene proposto:
a) da parte di soggetto ospitato nei centri di
accoglienza ai sensi dell'art. 20, comma 2, lettere b) e
c), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, o
trattenuto ai sensi dell'art. 21 del medesimo decreto
legislativo, ovvero
b) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile
la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o di
persona cui e' accordata la protezione sussidiaria, ovvero
c) avverso il provvedimento adottato dalla Commissione
territoriale nell'ipotesi prevista dall'art. 22, comma 2,
del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ovvero
d) avverso il provvedimento adottato dalla Commissione
territoriale che ha dichiarato l'istanza manifestamente
infondata ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera b-bis),
del citato decreto legislativo.
5. Nei casi previsti dal comma 4, lettere a), b), c) e
d), l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo'
essere sospesa secondo quanto previsto dall'art. 5. Quando
l'istanza di sospensione viene accolta, al ricorrente e'
rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo
e ne viene disposta l'accoglienza ai sensi dell'art. 36 del
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.
(Omissis).».
 
Art. 9
Disposizioni per l'istituzione dei CARA

1. I centri di accoglienza per richiedenti asilo, di cui all'articolo 20 del decreto, sono istituiti con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Le strutture allestite ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, o apposite aree all'interno di esse, possono essere destinate alle finalita' di cui al presente articolo, con decreto del Ministro dell'interno.
3. In sede di realizzazione dei centri di cui al comma 1 sono previsti appositi spazi, adeguatamente allestiti, da destinare ad attivita' della Commissione territoriale, ai servizi di informazione, orientamento legale e supporto psicologico, al ricevimento delle visite per i richiedenti asilo, alla prima assistenza medica generica ed all'assistenza alla persona, allo svolgimento di attivita' ricreative o di studio e per il culto.

Note all'art. 9:
- Per l'art. 20 del decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25, si veda nelle note all'art. 1.
- Per l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 10
Modalita' di permanenza nei CARA

1. E' consentita l'uscita giornaliera dal centro con l'obbligo di rientrare nelle ore notturne secondo gli orari fissati nelle linee guida di cui all'articolo 12.
2. Il richiedente puo' allontanarsi dal centro per un periodo superiore nei casi previsti dall'articolo 20, comma 4, del decreto, previa autorizzazione del prefetto territorialmente competente, o di un suo delegato.
3. L'allontanamento dal centro, autorizzato ai sensi del comma 2, deve essere in ogni caso compatibile con i tempi della procedura di esame della domanda. Il diniego della richiesta di allontanamento e' motivato e comunicato all'interessato con le modalita' di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto.
4. Il gestore del CARA informa senza indugio la prefettura dell'allontanamento ingiustificato del richiedente dal centro, per le successive comunicazioni alla questura ed alla Commissione territoriale competente, ai fini di quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, del decreto.
5. Al momento dell'ingresso nel centro vengono fornite al richiedente tutte le informazioni relative alle regole di convivenza, come definite dal prefetto ai sensi dell'articolo 12, comma 5, ai servizi di cui puo' usufruire, alle disposizioni vigenti in materia di allontanamento ingiustificato dal centro, compresa la possibilita' di trasferimento in altro centro per motivate ragioni ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto, anche attraverso la consegna di un apposito libretto illustrativo, fornito dal gestore e redatto con le modalita' di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto.

Note all'art. 10:
- Per l'art. 20, comma 4 del decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25, si veda nelle note all'art. 1.
- Per l'art. 10, comma 4 del decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25, si veda nelle note all'art. 3.
- Per l'art. 22, comma 2 del decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25, si veda nelle note all'art. 6.
- Si riporta l'art. 22, comma 1 del citato decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25:
«Art. 22 (Residenza nei casi di accoglienza e di
trattenimento). - 1. L'accoglienza dei richiedenti di cui
all'art. 20, comma 2, e' subordinata all'effettiva
permanenza nella struttura, salvo il trasferimento in altro
centro che puo' essere disposto, per motivate ragioni,
dalla prefettura-ufficio territoriale del Governo in cui ha
sede la struttura che ospita il richiedente. L'indirizzo
dei centri di cui agli articoli 20 e 21 e' comunicato dal
questore alla Commissione territoriale e costituisce il
luogo di residenza valevole agli effetti della notifica e
delle comunicazioni degli atti relativi al procedimento di
esame della domanda di protezione internazionale. Al
termine del periodo di accoglienza nei centri di cui
all'art. 20 o del periodo di trattenimento di cui all'art.
21, e' fatto obbligo al richiedente di comunicare alla
questura e alla competente Commissione territoriale il
luogo di domicilio ai sensi e per gli effetti dell'art. 11.
(Omissis).».
 
Art. 11
Disposizioni per la gestione dei CARA

1. Il prefetto della provincia in cui e' istituito il CARA puo' affidarne la gestione ad enti locali o ad enti pubblici o privati che operino nel settore dell'assistenza ai richiedenti asilo o agli immigrati, ovvero nel settore dell'assistenza sociale, secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici previste dal titolo II, articoli 20 e 27, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
2. Con decreto del Ministro dell'interno e' approvato lo schema di capitolato di gara d'appalto per fornitura dei beni e dei servizi relativi al funzionamento ed alla gestione del centro, tra cui in particolare:
a) un servizio di gestione amministrativa concernente la registrazione dei richiedenti asilo al momento dell'ingresso e della uscita definitiva dal centro, nonche' la registrazione delle uscite giornaliere;
b) un servizio di mensa e la fornitura dei beni necessari per la permanenza nel centro. Il servizio mensa tiene conto anche dei diversi regimi alimentari e di eventuali prescrizioni mediche;
c) il servizio di assistenza sanitaria, che comprende uno screening medico di ingresso effettuato nel rispetto della privacy e della dignita' della persona, la tenuta di una scheda sanitaria da consegnare in copia allo straniero al momento dell'uscita dal centro e l'allestimento di un primo soccorso sanitario per le cure ambulatoriali urgenti, idoneo a garantire l'assistenza fino all'eventuale trasferimento dell'interessato presso le strutture del servizio sanitario nazionale;
d) un servizio di mediazione linguistica e culturale che assicuri la copertura delle principali lingue parlate dai cittadini stranieri;
e) un servizio di orientamento legale in materia di immigrazione ed asilo;
f) un servizio di insegnamento della lingua italiana e di orientamento al territorio che fornisca le indicazioni di base sulle caratteristiche della societa' italiana e sull'accesso ai pubblici servizi erogati nel territorio;
g) l'indicazione degli operatori necessari ad assicurare in via ordinaria anche nelle ore notturne e nei giorni festivi la funzionalita' del centro secondo standard predeterminati, in possesso di capacita' adeguate a fare fronte alle esigenze dei richiedenti asilo, comprese quelle dei minori, delle donne e dei soggetti appartenenti alle categorie vulnerabili indicate dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140;
h) la nomina del direttore del centro, secondo quanto previsto dal comma 3.
3. Il direttore del centro e' scelto tra il personale in possesso di diploma di laurea della classe L-39 - Servizio sociale o di un titolo equipollente ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 11 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2012, unitamente all'abilitazione all'esercizio della professione, con esperienza lavorativa di almeno cinque anni nel settore dell'assistenza agli immigrati o dell'assistenza sociale; diploma di laurea della classe LM-87 in servizio sociale e politiche sociali, unitamente all'abilitazione all'esercizio della professione; diploma di laurea della classe LM-51 in psicologia unitamente all'abilitazione all'esercizio della professione e con esperienza lavorativa di almeno due anni nel settore dell'assistenza agli immigrati o nell'assistenza sociale; diploma di laurea magistrale con esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore dell'assistenza agli immigrati o nell'assistenza sociale.
4. Il direttore del centro predispone e regola i servizi dedotti in contratto ed e' responsabile della gestione degli stessi.
5. Il personale che opera presso il centro ha l'obbligo di riservatezza sui dati e le informazioni riguardanti i richiedenti asilo presenti nel centro anche dopo che gli stessi abbiano lasciato il centro.
6. Il Ministero dell'interno - Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione, stabilisce le modalita' con cui effettuare almeno trimestralmente verifiche sul rispetto degli standard di accoglienza previsti dal contratto di cui al comma 1 e sul rispetto dei diritti fondamentali dei richiedenti asilo.

Note all'art. 11:
- Si riporta il testo degli articoli 20 e 27 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100:
«Art. 20 (Appalti di servizi elencati nell'allegato II
B - articoli 20 e 21 direttiva 2004/18; articoli 31 e 32
direttiva 2004/17; art. 3, comma 2, decreto legislativo n.
157/1995; art. 7, comma 3, decreto legislativo n.
158/1995). - 1. L'aggiudicazione degli appalti aventi per
oggetto i servizi elencati nell'allegato II B e'
disciplinata esclusivamente dall'art. 68 (specifiche
tecniche), dall'art. 65 (avviso sui risultati della
procedura di affidamento), dall'art. 225 (avvisi relativi
agli appalti aggiudicati).
2. Gli appalti di servizi elencati nell'allegato II A
sono soggetti alle disposizioni del presente codice.».
«Art. 27 (Principi relativi ai contratti esclusi). - 1.
L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto
lavori, servizi forniture, esclusi, in tutto o in parte,
dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice,
avviene nel rispetto dei principi di economicita',
efficacia, imparzialita', parita' di trattamento,
trasparenza, proporzionalita'. L'affidamento deve essere
preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se
compatibile con l'oggetto del contratto. L'affidamento dei
contratti di finanziamento, comunque stipulati, dai
concessionari di lavori pubblici che sono amministrazioni
aggiudicatrici o enti aggiudicatori avviene nel rispetto
dei principi di cui al presente comma e deve essere
preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti.
2. Si applica altresi' l'art. 2, commi 2, 3 e 4.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono se e'
ammesso o meno il subappalto, e, in caso affermativo, le
relative condizioni di ammissibilita'. Se le
amministrazioni aggiudicatrici consentono il subappalto, si
applica l'art. 118.».
- Per l'art. 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005,
n. 140, si veda nelle note all'art. 5.
- Il decreto del Ministro della pubblica istruzione,
dell'universita' e della ricerca dell'11 novembre 2011,
recante «Equiparazione dei diplomi delle scuole dirette a
fini speciali, istituite ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 162/1982, di durata
triennale e dei diplomi universitari, istituiti ai sensi
della legge n. 341/1990 della medesima durata, alle lauree
ex decreto ministeriale n. 509/1999 e alle lauree ex
decreto ministeriale n. 270/2004, ai fini della
partecipazione ai concorsi pubblici» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 2011, n. 44.».
 
Art. 12
Disposizioni per l'accoglienza e l'accesso ai CARA

1. Il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, adotta le linee guida per la regolamentazione della vita nei CARA, in modo da assicurare il rispetto della sfera privata, la dignita' e la salute dei richiedenti, l'unita' dei nuclei familiari composti dai coniugi e dai parenti entro il primo grado, l'apprestamento delle misure necessarie per persone portatrici di particolari esigenze, nonche' prevedere un orario di uscita adeguato alle esigenze degli ospiti ed alla funzionalita' del centro e modalita' di ascolto dei richiedenti sull'erogazione dei servizi di accoglienza.
2. Ferme restando le prerogative di accesso dei membri del Parlamento nazionale ed europeo, in ragione del proprio mandato istituzionale, accedono comunque ai CARA, con le modalita' fissate con le linee guida di cui al comma 1, i rappresentanti dell'UNHCR e degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore e gli avvocati dei richiedenti.
3. Possono altresi' essere autorizzati ad accedere ai CARA, secondo le modalita' fissate con le linee guida di cui al comma 1:
a) sindaci; presidenti di provincia; presidenti di giunta o di consiglio regionale e i soggetti che in ragione dell'incarico istituzionale rivestito nell'ambito della regione o dell'ente locale, nella cui circoscrizione e' collocato il centro, ne abbiano motivato interesse;
b) rappresentanti degli organi di informazione debitamente identificati.
4. Le linee guida di cui al comma 1 definiscono, infine, le modalita' di accesso dei familiari ed eventualmente di altri soggetti che ne facciano motivata richiesta.
5. Il prefetto competente in base alla circoscrizione territoriale in cui e' collocato il CARA, in conformita' alle linee guida di cui al comma 1, adotta le disposizioni necessarie per assicurare una ordinata convivenza, con particolare riferimento alle esigenze organizzative e di sicurezza del centro, al rispetto della privacy ed agli orari delle visite.
 
Art. 13
Commissione nazionale per il diritto di asilo

1. La Commissione nazionale per il diritto di asilo opera presso il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. Ferme restando le funzioni indicate dall'articolo 5 del decreto, la Commissione nazionale in particolare provvede:
a) ad esaminare i casi di cessazione e revoca degli status di protezione internazionale;
b) a fornire alle Commissioni territoriali, in sede di indirizzo e coordinamento dell'attivita' delle medesime, il supporto informativo e documentale necessario per assicurare criteri applicativi uniformi della disciplina vigente, anche attraverso l'elaborazione di apposite linee guida;
c) a svolgere il monitoraggio sull'andamento delle richieste di protezione internazionale e sull'evoluzione del fenomeno a livello nazionale;
d) alla organizzazione di periodici corsi di formazione ed aggiornamento per i propri componenti e per quelli delle Commissioni territoriali, per gli interpreti e per il personale di supporto alle Commissioni, compresa l'acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento del colloquio, anche attraverso forme di collaborazione con l'UNHCR e l'EASO;
e) alla tenuta e all'aggiornamento dei dati sulle domande e sulle decisioni relative alla protezione internazionale ed alla tenuta di un centro di documentazione sulla situazione socio-politico-economica dei Paesi di provenienza dei richiedenti asilo;
f) a mantenere rapporti di collaborazione con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con le Rappresentanze permanenti d'Italia presso le organizzazioni internazionali di rilievo nel settore dell'asilo e della protezione dei diritti umani, con l'EASO e con le autorita' dei Paesi membri dell'Unione europea che si occupano di riconoscimento della protezione internazionale. La Commissione cura inoltre i collegamenti di carattere internazionale in materia di asilo;
g) a fornire, ove necessario, informazioni al Presidente del Consiglio dei ministri, per l'adozione del provvedimento di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
2. Le informazioni inserite nel centro di documentazione di cui al comma 1, lettera e), sono messe a disposizione delle Commissioni territoriali e, su richiesta, degli organi giurisdizionali.

Note all'art. 13:
- Per l'art. 5 del decreto legislativo 28 gennaio 2008,
n. 25, si veda nelle note all'art. 1.
- Si riporta il testo integrale dell'art. 20 del citato
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286:
«Art. 20 (Misure straordinarie di accoglienza per
eventi eccezionali). - 1. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottato d'intesa con i Ministri
degli affari esteri, dell'interno, per la solidarieta'
sociale, e con gli altri Ministri eventualmente
interessati, sono stabilite, nei limiti delle risorse
preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui
all'art. 45, le misure di protezione temporanea da
adottarsi, anche in deroga a disposizioni del presente
testo unico, per rilevanti esigenze umanitarie, in
occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di
particolare gravita' in Paesi non appartenenti all'Unione
europea.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un
Ministro da lui delegato riferiscono annualmente al
Parlamento sull'attuazione delle misure adottate.».
 
Art. 14
Cessazione e revoca della protezione internazionale

1. La Commissione nazionale, appena viene a conoscenza di una possibile causa di cessazione o di revoca della protezione internazionale, prevista dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, svolge l'istruttoria per l'acquisizione degli elementi necessari, anche presso la questura competente. Qualora ritiene di avviare il procedimento per la cessazione o la revoca, informa l'interessato dell'avvio del procedimento di esame del suo diritto alla protezione internazionale, dei motivi dell'esame, della possibilita' di produrre dichiarazioni scritte sui motivi per cui il suo status non dovrebbe essere revocato o dichiarato cessato, della possibilita' di chiedere di essere ascoltato dalla Commissione nazionale e dispone, ove lo ritenga necessario, l'audizione del medesimo. Dell'avvio del procedimento, la Commissione informa altresi' l'ufficio della questura competente.
2. L'audizione si svolge secondo le modalita' previste dall'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto. Qualora l'interessato, benche' regolarmente convocato, non si presenti al colloquio, senza aver chiesto il rinvio ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto, o non trasmetta la certificazione sull'impossibilita' di sostenere il colloquio prevista dall'articolo 12, comma 2, del decreto, la Commissione decide sulla base della documentazione disponibile. La decisione e' comunicata alla questura per la notifica all'interessato.
3. La Commissione nazionale decide entro trenta giorni dal colloquio o dal ricevimento della dichiarazione di cui al comma 2. Avverso la decisione di revoca o di cessazione della Commissione nazionale e' ammesso ricorso dinanzi all'autorita' giudiziaria ai sensi dell'articolo 35 del decreto.
4. Ove sussistono le condizioni previste dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, la Commissione nazionale riconosce uno status di protezione internazionale diverso da quello di cui dichiara la cessazione o la revoca, ovvero se ritiene che sussistono gravi motivi di carattere umanitario trasmette gli atti al questore per il rilascio del permesso di soggiorno di durata biennale ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto.
5. Nel caso in cui la Commissione nazionale dichiari la cessazione o la revoca della protezione internazionale, al soggetto che ha perso lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria puo' essere rilasciato un permesso di soggiorno ad altro titolo se sussistono le condizioni previste dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
6. Il permesso di soggiorno per asilo o per protezione sussidiaria, che scade nel corso del procedimento davanti alla Commissione nazionale, e' rinnovato fino alla decisione della Commissione.

Note all'art. 14:
- Per l'art. 12, commi 2 e 3 del citato decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, si veda nelle note
all'art. 5.
- Si riporta il testo dell'art. 12, comma 1 e 1-bis del
citato decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25:
«Art. 12 (Colloquio personale). - 1. La Commissione
nazionale e le Commissioni territoriali dispongono
l'audizione dell'interessato tramite comunicazione
effettuata dalla questura territorialmente competente.
1-bis. Il colloquio si svolge di norma alla presenza di
uno solo dei componenti della Commissione, con specifica
formazione e, ove possibile, dello stesso sesso del
richiedente. Il componente che effettua il colloquio
sottopone la proposta di deliberazione alla Commissione che
decide ai sensi dell'art. 4, comma 4. Su determinazione del
Presidente, o su richiesta dell'interessato,
preventivamente informato, il colloquio si svolge innanzi
alla Commissione.
(Omissis).».
- Si riporta il testo integrale dell'art. 35 del citato
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25:
«Art. 35 (Impugnazione). - 1. Avverso la decisione
della Commissione territoriale e la decisione della
Commissione nazionale sulla revoca o sulla cessazione dello
status di rifugiato o di persona cui e' accordata la
protezione sussidiaria e' ammesso ricorso dinanzi
all'autorita' giudiziaria ordinaria. Il ricorso e' ammesso
anche nel caso in cui l'interessato abbia richiesto il
riconoscimento dello status di rifugiato e sia stato
ammesso esclusivamente alla protezione sussidiaria.
2. Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate
dall'art. 19 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.
150.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.».
- Per l'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25, si veda nelle note all'art. 6.
 
Art. 15
Opuscolo informativo

1. La Commissione nazionale cura la redazione e l'aggiornamento dell'opuscolo informativo da consegnare al richiedente all'atto della presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 10 del decreto, in cui sono contenute tutte le informazioni necessarie relative al procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale. In particolare, l'opuscolo illustra:
a) le fasi della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, consistente nell'attribuzione dello status di rifugiato e di titolare della protezione sussidiaria, nonche' i criteri per l'individuazione dello Stato competente per l'esame della domanda ai sensi del regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 e successive eventuali modifiche;
b) le garanzie riconosciute ai richiedenti nel corso della procedura ed i loro obblighi, ed in particolare le conseguenze di un eventuale allontanamento ingiustificato dai centri, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto;
c) i principali diritti e doveri del richiedente durante la sua permanenza in Italia;
d) le prestazioni sanitarie e le modalita' per riceverle;
e) le modalita' di accesso al gratuito patrocinio;
f) le modalita' di iscrizione del minore alle scuole dell'obbligo, di accesso ai servizi per l'accoglienza del richiedente asilo sprovvisto di mezzi di sostentamento ed in possesso del permesso di soggiorno, di accesso a corsi di formazione e di riqualificazione professionale;
g) l'indirizzo ed il recapito telefonico dell'UNHCR e delle principali organizzazioni di tutela dei richiedenti protezione internazionale;
h) informazioni sui programmi di rimpatrio volontario assistito.
2. L'opuscolo di cui al comma 1 e' tradotto nelle lingue indicate dall'articolo 10, comma 4, del decreto e nelle altre ritenute necessarie dalla Commissione nazionale ed e' pubblicato sul sito internet del Ministero dell'interno.

Note all'art. 15:
- Per il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 si veda nelle
note art. 3.
- Per l'art. 22, comma 2 del decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25, si veda nelle note all'art. 6.
- Per l'art. 10, comma 4 del decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25, si veda nelle note all'art. 3.
 
Art. 16
Assistenza sanitaria

1. Il richiedente ha accesso all'assistenza sanitaria secondo quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, fermo restando l'applicazione dell'articolo 35 del medesimo decreto nelle more dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale.

Note all'art. 16:
- Si riporta il testo integrale degli articoli 34 e 35
del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286:
«Art. 34 (Assistenza per gli stranieri iscritti al
Servizio sanitario nazionale). - 1. Hanno l'obbligo di
iscrizione al Servizio sanitario nazionale e hanno parita'
di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri
rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene
all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia
dal servizio sanitario nazionale e alla sua validita'
temporale:
a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano
in corso regolari attivita' di lavoro subordinato o di
lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di
collocamento;
b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che
abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per
lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi
familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per
richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento,
per acquisto della cittadinanza.
2. L'assistenza sanitaria spetta altresi' ai familiari
a carico regolarmente soggiornanti. Nelle more
dell'iscrizione al servizio sanitario nazionale ai minori
figli di stranieri iscritti al servizio sanitario nazionale
e' assicurato fin dalla nascita il medesimo trattamento dei
minori iscritti.
3. Lo straniero regolarmente soggiornante, non
rientrante tra le categorie indicate nei commi 1 e 2 e'
tenuto ad assicurarsi contro il rischio di malattie,
infortunio e maternita' mediante stipula di apposita
polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano
o straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero
mediante iscrizione al servizio sanitario nazionale valida
anche per i familiari a carico. Per l'iscrizione al
servizio sanitario nazionale deve essere corrisposto a
titolo di partecipazione alle spese un contributo annuale,
di importo percentuale pari a quello previsto per i
cittadini italiani, sul reddito complessivo conseguito
nell'anno precedente in Italia e all'estero. L'ammontare
del contributo e' determinato con decreto del Ministro
della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e non puo' essere
inferiore al contributo minimo previsto dalle norme
vigenti.
4. L'iscrizione volontaria al servizio sanitario
nazionale puo' essere altresi' richiesta:
a) dagli stranieri soggiornanti in Italia titolari di
permesso di soggiorno per motivi di studio;
b) dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati
alla pari, ai sensi dell'accordo europeo sul collocamento
alla pari, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969,
ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 18 maggio
1973, n. 304.
5. I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a
corrispondere per l'iscrizione al servizio sanitario
nazionale, a titolo di partecipazione alla spesa, un
contributo annuale forfettario negli importi e secondo le
modalita' previsti dal decreto di cui al comma 3.
6. Il contributo per gli stranieri indicati al comma 4,
lettere a) e b) non e' valido per i familiari a carico.
7. Lo straniero assicurato al servizio sanitario
nazionale e' iscritto nella azienda sanitaria locale del
comune in cui dimora secondo le modalita' previste dal
regolamento di attuazione.».
«Art. 35 (Assistenza sanitaria per gli stranieri non
iscritti al Servizio sanitario nazionale). - 1. Per le
prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri non
iscritti al servizio sanitario nazionale devono essere
corrisposte, dai soggetti tenuti al pagamento di tali
prestazioni, le tariffe determinate dalle regioni e
province autonome ai sensi dell'art. 8, commi 5 e 7, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni.
2. Restano salve le norme che disciplinano l'assistenza
sanitaria ai cittadini stranieri in Italia in base a
trattati e accordi internazionali bilaterali o
multilaterali di reciprocita' sottoscritti dall'Italia.
3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio
nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso
ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed
accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o
comunque essenziali, ancorche' continuative, per malattia
ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina
preventiva a salvaguardia della salute individuale e
collettiva. Sono, in particolare garantiti:
a) la tutela sociale della gravidanza e della
maternita', a parita' di trattamento con le cittadine
italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22
maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro della
sanita' 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 87 del 13 aprile 1995, a parita' di trattamento con i
cittadini italiani;
b) la tutela della salute del minore in esecuzione
della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre
1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27
maggio 1991, n. 176;
c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito
di interventi di campagne di prevenzione collettiva
autorizzati dalle regioni;
d) gli interventi di profilassi internazionale;
e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie
infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.
4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza
oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse
economiche sufficienti, fatte salve le quote di
partecipazione alla spesa a parita' con i cittadini
italiani.
5. L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello
straniero non in regola con le norme sul soggiorno non puo'
comportare alcun tipo di segnalazione all'autorita', salvo
i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parita' di
condizioni con il cittadino italiano.
6. Fermo restando il finanziamento delle prestazioni
ospedaliere urgenti o comunque essenziali a carico del
Ministero dell'interno, agli oneri recati dalle rimanenti
prestazioni contemplate nel comma 3, nei confronti degli
stranieri privi di risorse economiche sufficienti, si
provvede nell'ambito delle disponibilita' del Fondo
sanitario nazionale, con corrispondente riduzione dei
programmi riferiti agli interventi di emergenza.».
 
Art. 17
Disposizione finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 18
Abrogazioni

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, recante regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato;
b) decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, recante regolamento per l'attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n 39, in materia di riconoscimento dello status di rifugiato.

Note all'art. 18:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 16
settembre 2004, n. 303, si veda nelle note alle premesse.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio
1990, n. 136, recante «Regolamento per l'attuazione
dell'art. 1, comma 2, del decreto legge 30 dicembre 1989,
n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1990, n. 39, in materia di riconoscimento dello
status di rifugiato» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
8 giugno 1990, n. 132.».
 
Art. 19
Disposizione finale

1. I rinvii al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, recante regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato contenuti in ogni altra disposizione normativa si intendono, per quanto di ragione, riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 12 gennaio 2015

NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Alfano, Ministro dell'interno

Gentiloni Silveri, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Orlando, Ministro della giustizia

Poletti, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali

Lorenzin, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2015 Interno, foglio n. 410

Note all'art. 19:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 16
settembre 2004, n. 303, si veda nelle note alle premesse.
 
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