Gazzetta n. 53 del 5 marzo 2015 (vai al sommario)
TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO-LEGGE 5 gennaio 2015, n. 1
Testo del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 3 del 5 gennaio 2015), coordinato con la legge di conversione 4 marzo 2015 , n. 20 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 2), recante: «Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della citta' e dell'area di Taranto.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, nonche' dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Rafforzamento della disciplina dell'amministrazione straordinaria
delle imprese di interesse strategico nazionale in crisi

1. All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, di seguito denominato «decreto-legge n. 347», dopo le parole: «Per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali» sono inserite le seguenti: «ovvero che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231».
2. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge n. 347, e' inserito il seguente: «2-ter. L'istanza per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, che sono soggette al commissariamento straordinario ai sensi del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, e' presentata dal commissario straordinario. In tal caso, il commissario straordinario ai sensi del medesimo decreto-legge n. 61 del 2013 puo' essere nominato commissario straordinario della procedura di amministrazione straordinaria.».
(( 2-bis. All'articolo 3 del decreto-legge n. 347, dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
«1-ter. Per le imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e che sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al presente decreto, i crediti anteriori all'ammissione alla procedura, vantati da piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativi a prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuita' dell'attivita' degli impianti produttivi essenziali nonche' i crediti anteriori relativi al risanamento ambientale, alla sicurezza e all'attuazione degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute previsti dal piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell' 8 maggio 2014, sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni». ))

3. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 347, le parole: «operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo,».
4. All'articolo 4 del decreto-legge n. 347, il comma 4-quater e' sostituito dal seguente: «4-quater. Fermo restando il rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione per ogni operazione disciplinata dal presente decreto, in deroga al disposto dell'articolo 62 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e con riferimento alle imprese di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, e alle imprese del gruppo, il commissario straordinario individua l'affittuario o l'acquirente, a trattativa privata, tra i soggetti che garantiscono, a seconda dei casi, la continuita' nel medio periodo del relativo servizio pubblico essenziale ovvero la continuita' produttiva dello stabilimento industriale di interesse strategico nazionale anche con riferimento alla garanzia di adeguati livelli occupazionali, nonche' la rapidita' (( ed efficienza )) dell'intervento e il rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale e dai Trattati sottoscritti dall'Italia. Il canone di affitto o il prezzo di cessione non sono inferiori a quelli di mercato come risultanti da perizia effettuata da primaria istituzione finanziaria con funzione di esperto indipendente, individuata con decreto del Ministro dello sviluppo economico. (( Il commissario straordinario richiede al potenziale affittuario o acquirente, contestualmente alla presentazione dell'offerta, la presentazione di un piano industriale e finanziario nel quale devono essere indicati gli investimenti, con le risorse finanziarie necessarie e le relative modalita' di copertura, che si intendono effettuare per garantire le predette finalita' nonche' gli obiettivi strategici della produzione industriale degli stabilimenti del gruppo. )) Si applicano i commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 104-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. L'autorizzazione di cui al quinto comma dell'articolo 104-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' rilasciata dal Ministro dello sviluppo economico e al comitato dei creditori previsto dal terzo e quinto comma si sostituisce il comitato di sorveglianza. Si applicano i commi dal quarto al nono dell'articolo 105 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.».
(( 5. All'articolo 4 del decreto-legge n. 347, il comma 4-sexies e' sostituito dal seguente: «4-sexies. L'ammissione delle imprese di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al presente decreto e lo stato economico e finanziario di tali imprese non comportano, per un periodo di diciotto mesi dalla data di ammissione alla procedura prevista dal presente decreto, il venir meno dei requisiti per il mantenimento, in capo alle stesse, delle eventuali autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli per l'esercizio e la conduzione delle relative attivita' svolte alla data di sottoposizione delle stesse alla procedura prevista dal presente decreto. In caso di affitto o cessione di aziende e rami di aziende ai sensi del presente decreto, le autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli sono rispettivamente trasferiti all'affittuario o all'acquirente». ))
6. Ai commi 1 e 4 dell'articolo 4-bis del decreto-legge n. 347, le parole: «di ristrutturazione» sono soppresse.
7. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 347 dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Non sono in ogni caso soggetti ad azione revocatoria gli atti e i pagamenti compiuti in pendenza del commissariamento straordinario di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, in attuazione della finalita' di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 61 del 2013.».

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 2, del
decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39
(Ammissione immediata all'amministrazione straordinaria),
pubblicato nella Gazz. Uff. 24 dicembre 2003, n. 298, come
modificato dalla presente legge:
"2. Con proprio decreto il Ministro delle attivita'
produttive provvede, valutati i requisiti di cui
all'articolo 1 all'ammissione immediata dell'impresa alla
procedura di amministrazione straordinaria e alla nomina
del commissario straordinario, con le modalita' di cui
all'articolo 38 del decreto legislativo n. 270 in
conformita' ai criteri fissati dal medesimo Ministro. Per
le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici
essenziali ovvero che gestiscono almeno uno stabilimento
industriale di interesse strategico nazionale ai sensi
dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre
2012, n. 231, l'ammissione immediata alla procedura di
amministrazione straordinaria, la nomina del commissario
straordinario e la determinazione del relativo compenso,
ivi incluse le altre condizioni dell'incarico anche in
deroga alla vigente normativa in materia, sono disposte con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro dello sviluppo economico, con le modalita' di cui
all'articolo 38 del decreto legislativo n. 270, in quanto
compatibili, e in conformita' ai criteri fissati dal
medesimo decreto. Tale decreto puo' prescrivere il
compimento di atti necessari al conseguimento delle
finalita' della procedura.".
Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 3
dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 dicembre 2012, n. 231:
"Art.1. Efficacia dell'autorizzazione integrata
ambientale in caso di crisi di stabilimenti industriali di
interesse strategico nazionale
1. In caso di stabilimento di interesse strategico
nazionale, individuato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, quando presso di esso sono occupati
un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli
ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non
inferiore a duecento da almeno un anno, qualora vi sia una
assoluta necessita' di salvaguardia dell'occupazione e
della produzione, il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare puo' autorizzare, in sede di
riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, la
prosecuzione dell'attivita' produttiva per un periodo di
tempo determinato non superiore a 36 mesi ed a condizione
che vengano adempiute le prescrizioni contenute nel
provvedimento di riesame della medesima autorizzazione,
secondo le procedure ed i termini ivi indicati, al fine di
assicurare la piu' adeguata tutela dell'ambiente e della
salute secondo le migliori tecniche disponibili.
2. Nei casi di cui al comma 1, le misure volte ad
assicurare la prosecuzione dell'attivita' produttiva sono
esclusivamente e ad ogni effetto quelle contenute nel
provvedimento di autorizzazione integrata ambientale,
nonche' le prescrizioni contenute nel provvedimento di
riesame. E' fatta comunque salva l'applicazione degli
articoli 29-octies, comma 4, e 29-nonies e 29-decies del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni.
3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli
29-decies e 29-quattuordecies del decreto legislativo n.
152 del 2006 e dalle altre disposizioni di carattere
sanzionatorio penali e amministrative contenute nelle
normative di settore, la mancata osservanza delle
prescrizioni contenute nel provvedimento di cui al comma 1
e' punita con sanzione amministrativa pecuniaria, escluso
il pagamento in misura ridotta, da euro 50.000 fino al 10
per cento del fatturato della societa' risultante
dall'ultimo bilancio approvato. La sanzione e' irrogata, ai
sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal prefetto
competente per territorio. Le attivita' di accertamento,
contestazione e notificazione delle violazioni sono svolte
dall'IS.P.R.A. Agli ispettori dell'ISPRA, nello svolgimento
di tali attivita', e' attribuita la qualifica di ufficiale
di polizia giudiziaria. I proventi delle sanzioni irrogate
sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnati al pertinente capitolo
dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare per il finanziamento
degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e
risanamento ambientale del territorio interessato.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano
applicazione anche quando l'autorita' giudiziaria abbia
adottato provvedimenti di sequestro sui beni dell'impresa
titolare dello stabilimento. In tale caso i provvedimenti
di sequestro non impediscono, nel corso del periodo di
tempo indicato nell'autorizzazione, l'esercizio
dell'attivita' d'impresa a norma del comma 1.
5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare riferisce semestralmente al
Parlamento circa l'ottemperanza delle prescrizioni
contenute nel provvedimento di riesame dell'autorizzazione
integrata ambientale nei casi di cui al presente articolo.
5-bis. Il Ministro della salute riferisce annualmente
alle competenti Commissioni parlamentari sul documento di
valutazione del danno sanitario, sullo stato di salute
della popolazione coinvolta, sulle misure di cura e
prevenzione messe in atto e sui loro benefici.".
Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato
decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 3. (Funzioni del commissario straordinario) 1. Il
commissario straordinario, sino alla dichiarazione dello
stato di insolvenza, provvede all'amministrazione
dell'impresa, compiendo ogni atto utile all'accertamento
dello stato di insolvenza.
1-bis. Il giudice delegato, prima dell'autorizzazione
del programma, puo' autorizzare il commissario
straordinario al pagamento di creditori anteriori, quando
cio' sia necessario per evitare un grave pregiudizio alla
continuazione dell'attivita' d'impresa o alla consistenza
patrimoniale dell'impresa stessa.
1-ter Per le imprese che gestiscono almeno uno
stabilimento industriale di interesse strategico nazionale
ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012,
n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
dicembre 2012, n. 231, e che sono ammesse alla procedura di
amministrazione straordinaria di cui al presente decreto, i
crediti anteriori all'ammissione alla procedura, vantati da
piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione
2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativi
a prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla
sicurezza e alla continuita' dell'attivita' degli impianti
produttivi essenziali nonche' i crediti anteriori relativi
al risanamento ambientale, alla sicurezza e all'attuazione
degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della
salute previsti dal piano di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014, sono
prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.
2.
3. Quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo
81 del decreto legislativo n. 270, il commissario
straordinario puo' richiedere al Ministro delle attivita'
produttive l'ammissione alla procedura di amministrazione
straordinaria di altre imprese del gruppo, presentando
contestuale ricorso per la dichiarazione dello stato di
insolvenza al tribunale che ha dichiarato l'insolvenza
dell'impresa di cui all'articolo 2, comma 1. Per «imprese
del gruppo» si intendono anche le imprese partecipate che
intrattengono, in via sostanzialmente esclusiva, rapporti
contrattuali con l'impresa sottoposta alle procedure
previste dal presente decreto, per la fornitura di servizi
necessari allo svolgimento dell'attivita'. Alle imprese del
gruppo si applica la stessa disciplina prevista dal
presente decreto per l'impresa soggetta alle procedure di
cui al presente comma.
3-bis. Le procedure relative alle imprese del gruppo di
cui al comma 3 possono attuarsi unitariamente a quella
relativa alla capogruppo, a norma dell'articolo 4, comma 2,
ovvero in via autonoma, attraverso un programma di
ristrutturazione o mediante un programma di cessione, nel
rispetto dei termini di cui all'articolo 4, commi 2 e 3.".
Si riporta il testo dell'articolo 111 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e
della liquidazione coatta amministrativa):
"Art. 111. (Ordine di distribuzione delle somme). Le
somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate
nel seguente ordine:
1) per il pagamento dei crediti prededucibili;
2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione
sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge;
3) per il pagamento dei creditori chirografari, in
proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di
essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2,
qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero
per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa.
Sono considerati crediti prededucibili quelli cosi'
qualificati da una specifica disposizione di legge, e
quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure
concorsuali di cui alla presente legge; tali crediti sono
soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n.
1).".
Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 2, del
citato decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, come
modificato dalla presente legge:
"2. Salvo che per le imprese di cui all'articolo 2,
comma 2, secondo periodo, per le quali sia stato fatto
immediato ricorso alla trattativa di cui al comma 4-quater
del presente articolo, e con esclusivo riferimento ai beni,
rami e complessi aziendali oggetto della stessa, entro
centottanta giorni dalla data del decreto di nomina, il
commissario straordinario presenta al Ministro delle
attivita' produttive il programma di cui all'articolo 54
del decreto legislativo n. 270, redatto secondo l'indirizzo
di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), ovvero lettera
b), del decreto medesimo, considerando specificamente,
anche ai fini di cui all'articolo 4-bis, la posizione dei
piccoli risparmiatori persone fisiche, che abbiano
investito in obbligazioni, emesse o garantite dall'impresa
in amministrazione straordinaria. Contestualmente, il
commissario presenta al giudice delegato la relazione
contenente la descrizione particolareggiata delle cause di
insolvenza, prevista dall'articolo 28 del decreto
legislativo n. 270, accompagnata dallo stato analitico ed
estimativo delle attivita' e dall'elenco nominativo dei
creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle
cause di prelazione.".
Si riporta il testo degli articoli 104-bis e 105 del
citato regio decreto n. 267 del 1942:
"Art. 104-bis. (Affitto dell'azienda o di rami
dell'azienda) Anche prima della presentazione del programma
di liquidazione di cui all'articolo 104-ter su proposta del
curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del
comitato dei creditori, autorizza l'affitto dell'azienda
del fallito a terzi anche limitatamente a specifici rami
quando appaia utile al fine della piu' proficua vendita
dell'azienda o di parti della stessa.
La scelta dell'affittuario e' effettuata dal curatore a
norma dell'articolo 107, sulla base di stima, assicurando,
con adeguate forme di pubblicita', la massima informazione
e partecipazione degli interessati. La scelta
dell'affittuario deve tenere conto, oltre che
dell'ammontare del canone offerto, delle garanzie prestate
e della attendibilita' del piano di prosecuzione delle
attivita' imprenditoriali, avuto riguardo alla
conservazione dei livelli occupazionali.
Il contratto di affitto stipulato dal curatore nelle
forme previste dall'articolo 2556 del codice civile deve
prevedere il diritto del curatore di procedere alla
ispezione della azienda, la prestazione di idonee garanzie
per tutte le obbligazioni dell'affittuario derivanti dal
contratto e dalla legge, il diritto di recesso del curatore
dal contratto che puo' essere esercitato, sentito il
comitato dei creditori, con la corresponsione
all'affittuario di un giusto indennizzo da corrispondere ai
sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1).
Il diritto di prelazione a favore dell'affittuario puo'
essere concesso convenzionalmente, previa espressa
autorizzazione del giudice delegato e previo parere
favorevole del comitato dei creditori. In tale caso,
esaurito il procedimento di determinazione del prezzo di
vendita dell'azienda o del singolo ramo, il curatore, entro
dieci giorni, lo comunica all'affittuario, il quale puo'
esercitare il diritto di prelazione entro cinque giorni dal
ricevimento della comunicazione.
La retrocessione al fallimento di aziende, o rami di
aziende, non comporta la responsabilita' della procedura
per i debiti maturati sino alla retrocessione, in deroga a
quanto previsto dagli articoli 2112 e 2560 del codice
civile. Ai rapporti pendenti al momento della retrocessione
si applicano le disposizioni di cui alla sezione IV del
Capo III del titolo II."
"Art.. 105. (Vendita dell'azienda, di rami, di beni e
rapporti in blocco). La liquidazione dei singoli beni ai
sensi degli articoli seguenti del presente capo e' disposta
quando risulta prevedibile che la vendita dell'intero
complesso aziendale, di suoi rami, di beni o rapporti
giuridici individuabili in blocco non consenta una maggiore
soddisfazione dei creditori.
La vendita del complesso aziendale o di rami dello
stesso e' effettuata con le modalita' di cui all'articolo
107, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 2556
del codice civile.
Nell'ambito delle consultazioni sindacali relative al
trasferimento d'azienda, il curatore, l'acquirente e i
rappresentanti dei lavoratori possono convenire il
trasferimento solo parziale dei lavoratori alle dipendenze
dell'acquirente e le ulteriori modifiche del rapporto di
lavoro consentite dalle norme vigenti.
Salva diversa convenzione, e' esclusa la
responsabilita' dell'acquirente per i debiti relativi
all'esercizio delle aziende cedute, sorti prima del
trasferimento.
Il curatore puo' procedere altresi' alla cessione delle
attivita' e delle passivita' dell'azienda o dei suoi rami,
nonche' di beni o rapporti giuridici individuabili in
blocco, esclusa comunque la responsabilita' dell'alienante
prevista dall'articolo 2560 del codice civile.
La cessione dei crediti relativi alle aziende cedute,
anche in mancanza di notifica al debitore o di sua
accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal
momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro
delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto e' liberato se
paga in buona fede al cedente.
I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da
chiunque prestate o comunque esistenti a favore del
cedente, conservano la loro validita' e il loro grado a
favore del cessionario.
Il curatore puo' procedere alla liquidazione anche
mediante il conferimento in una o piu' societa',
eventualmente di nuova costituzione, dell'azienda o di rami
della stessa, ovvero di beni o crediti, con i relativi
rapporti contrattuali in corso, esclusa la responsabilita'
dell'alienante ai sensi dell'articolo 2560 del codice
civile ed osservate le disposizioni inderogabili contenute
nella presente sezione. Sono salve le diverse disposizioni
previste in leggi speciali.
Il pagamento del prezzo puo' essere effettuato mediante
accollo di debiti da parte dell'acquirente solo se non
viene alterata la graduazione dei crediti.".
Si riporta il testo dell'articolo 4-bis e 6, comma 1,
del citato decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 4-bis. (Concordato)- 1. Nel programma il
commissario straordinario puo' prevedere la soddisfazione
dei creditori attraverso un concordato, di cui deve
indicare dettagliatamente le condizioni e le eventuali
garanzie. Il concordato puo' prevedere:
a) la suddivisione dei creditori in classi secondo la
posizione giuridica ed interessi economici omogenei;
b) trattamenti differenziati fra creditori appartenenti
a classi diverse;
c) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione
dei creditori attraverso qualsiasi forma tecnica, o
giuridica, anche mediante accollo, fusione o altra
operazione societaria; in particolare, la proposta di
concordato puo' prevedere l'attribuzione ai creditori, o ad
alcune categorie di essi nonche' a societa' da questi
partecipate, di azioni o quote, ovvero obbligazioni, anche
convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e
titoli di debito;
c-bis) l'attribuzione ad un assuntore delle attivita'
delle imprese interessate dalla proposta di concordato.
Potranno costituirsi come assuntori anche i creditori o
societa' da questi partecipate o societa', costituite dal
commissario straordinario, le cui azioni siano destinate ad
essere attribuite ai creditori per effetto del concordato.
Come patto di concordato, potranno essere trasferite
all'assuntore le azioni revocatorie, di cui all'articolo 6,
promosse dal commissario straordinario fino alla data di
pubblicazione della sentenza di approvazione del
concordato.
(Omissis).
4. Nel caso di cui al comma 1, entro tre giorni
dall'autorizzazione del Ministro delle attivita'
produttive, di cui all'articolo 57 del decreto legislativo
n. 270, all'esecuzione del programma, il commissario
straordinario trasmette alla cancelleria del tribunale
copia del programma autorizzato, depositando presso il
giudice delegato istanza di concordato."
"Art. 6. (Azioni revocatorie) 1. Il commissario
straordinario puo' proporre le azioni revocatorie previste
dagli articoli 49 e 91 del decreto legislativo n. 270 anche
nel caso di autorizzazione all'esecuzione del programma di
ristrutturazione, purche' si traducano in un vantaggio per
i creditori. Non sono in ogni caso soggetti ad azione
revocatoria gli atti e i pagamenti compiuti in pendenza del
commissariamento straordinario di cui al decreto-legge 4
giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 89, in attuazione della finalita'
di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto-legge
n. 61 del 2013.".
Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto legge
n. 61 del 2013:
"Art. 1. (Commissariamento straordinario). 1. Il
Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio, puo' deliberare il commissariamento
straordinario dell'impresa, esercitata anche in forma di
societa', che impieghi un numero di lavoratori subordinati,
compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione
guadagni, non inferiore a mille e che gestisca almeno uno
stabilimento industriale di interesse strategico nazionale
ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012,
n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
dicembre 2012, n. 231, la cui attivita' produttiva abbia
comportato e comporti oggettivamente pericoli gravi e
rilevanti per l'integrita' dell'ambiente e della salute a
causa della inosservanza reiterata , dell'autorizzazione
integrata ambientale, di seguito anche "a.i.a.". Il
commissario e' nominato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri entro sette giorni dalla delibera
del Consiglio dei Ministri e si avvale di un sub
commissario nominato dal Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare. Con gli stessi
procedimenti si provvede all'eventuale sostituzione o
revoca del commissario e del sub commissario. Al
commissario e al sub commissario sono attribuiti poteri per
i piani e le azioni di bonifica previsti dall'a.i.a.
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, il
commissariamento di cui al comma 1 e' disposto, previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari, nei
confronti dell'impresa ovvero, previa offerta di idonee
garanzie patrimoniali o finanziarie, nei confronti dello
specifico ramo d'azienda o stabilimento di cui al comma 1,
previo accertamento dell'inosservanza delle prescrizioni
contenute nell'a.i.a. da parte dell'Istituto superiore per
la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), con il
supporto delle Agenzie regionali e provinciali per la
protezione dell'ambiente (ARPA), in contraddittorio con
l'impresa interessata.
1-ter. Il commissariamento di cui al comma 1, fermo
restando quanto disposto dall'articolo 29-decies, comma 10,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, costituisce
deroga all'articolo 29-decies, comma 9, del medesimo
decreto, qualora siano compiuti gli adempimenti previsti
dal comma 9 del presente articolo. (4)
2. Il commissariamento di cui al comma 1 ha durata di
12 mesi eventualmente prorogabili di 12 mesi fino ad un
massimo di 36. La prosecuzione dell'attivita' produttiva
durante il commissariamento e' funzionale alla
conservazione della continuita' aziendale ed alla
destinazione prioritaria delle risorse aziendali alla
copertura dei costi necessari per gli interventi
conseguenti alle situazioni di cui al comma 1.
3. Per la durata del commissariamento sono attribuiti
al commissario tutti i poteri e le funzioni degli organi di
amministrazione dell'impresa ed e' sospeso l'esercizio dei
poteri di disposizione e gestione dei titolari
dell'impresa. Nel caso di impresa costituita in forma
societaria, i poteri dell'assemblea sono sospesi per
l'intera durata del commissariamento. Al commissario e'
attribuito il potere di redigere e approvare il bilancio di
esercizio e, laddove applicabile, il bilancio consolidato
dell'impresa soggetta a commissariamento. Le linee di
credito ed i relativi rapporti debitori, concernenti
l'attivita' dell'azienda, oggetto di commissariamento,
anche in carico a societa' del medesimo gruppo, sono
trasferite al commissario ai sensi degli articoli 1339 e
2558 del codice civile.
4. E' garantita al titolare dell'impresa, ovvero al
socio di maggioranza, nonche' al rappresentante legale
all'atto del commissariamento o ad altro soggetto,
appositamente designato dall'Assemblea dei soci,
l'informazione sull'andamento della gestione e sulle misure
di cui al comma 2. Il Presidente del Consiglio dei
Ministri, con decreto motivato, puo' sostituire fino a due
terzi dei componenti degli organi di controllo; il restante
terzo e' nominato dagli azionisti di minoranza. Tutti i
componenti restano in carica per la durata del
commissariamento.
5. Contestualmente alla nomina del commissario
straordinario, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentiti i Ministri della salute e
dello sviluppo economico, nomina un comitato di tre
esperti, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e
competenza in materia di tutela dell'ambiente e della
salute e di ingegneria impiantistica, che, sentito il
commissario straordinario, predispone e propone al
Ministro, entro sessanta giorni dalla nomina, in
conformita' alle norme dell'Unione europea e internazionali
nonche' alle leggi nazionali e regionali, il piano delle
misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria
che prevede le azioni e i tempi necessari per garantire il
rispetto delle prescrizioni di legge e dell'a.i.a. Lo
schema di piano e' reso pubblico, anche attraverso la
pubblicazione nei siti web dei Ministeri dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e della salute,
nonche' attraverso link nei siti web della regione e degli
enti locali interessati, a cura del commissario
straordinario, che acquisisce le eventuali osservazioni,
che possono essere proposte nei successivi trenta giorni e
sono valutate dal comitato ai fini della definitiva
proposta entro il termine di centoventi giorni dalla nomina
del medesimo comitato.
6. Entro il termine di trenta giorni dal decreto di
approvazione del piano di cui al comma 5, il commissario
straordinario, comunicato il piano industriale al titolare
dell'impresa, ovvero al socio di maggioranza, nonche' al
rappresentante legale all'atto del commissariamento o ad
altro soggetto, appositamente designato dall'assemblea dei
soci, e acquisite e valutate le eventuali osservazioni
pervenute entro i successivi dieci giorni anche da parte
degli enti locali interessati nel cui territorio insistono
gli impianti dell'impresa commissariata, predispone il
piano industriale di conformazione delle attivita'
produttive, che consente la continuazione dell'attivita'
produttiva nel rispetto delle prescrizioni di tutela
ambientale, sanitaria e di sicurezza di cui al comma 5.
7. l piano di cui al comma 5 e' approvato con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentito il Ministro della salute, entro quindici giorni
dalla proposta e comunque entro il 28 febbraio 2014. Il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, al fine della formulazione della proposta di cui al
periodo precedente, acquisisce sulla proposta del comitato
di esperti di cui al comma 5, ultimo periodo, il parere del
Commissario straordinario e quello della regione
competente, che sono resi entro dieci giorni dalla
richiesta, decorsi i quali la proposta del Ministro puo'
essere formulata anche senza i pareri richiesti. La
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e' formulata entro quindici giorni
dalla richiesta dei pareri e comunque non oltre
quarantacinque giorni dal ricevimento della proposta del
comitato di esperti di cui al comma 5, ultimo periodo. Il
piano di cui al comma 6 e' approvato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico, formulata entro quindici giorni dalla
presentazione del piano medesimo. Il rappresentante
dell'impresa di cui al comma 4 puo' proporre osservazioni
al piano di cui al comma 5 entro dieci giorni dalla sua
pubblicazione; le stesse sono valutate dal comitato ai
sensi dell'ultimo periodo del comma 5. L'approvazione del
piano di cui al comma 5 equivale a modifica dell'a.i.a,
limitatamente alla modulazione dei tempi di attuazione
delle relative prescrizioni, che consenta il completamento
degli adempimenti previsti nell'a.i.a. non oltre trentasei
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. In attuazione
dell'articolo 1-bis del decreto-legge 3 dicembre 2012, n.
207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre
2012, n. 231, i rapporti di valutazione del danno sanitario
si conformano ai criteri metodologici stabiliti dal decreto
interministeriale di cui al comma 2 del medesimo articolo
1-bis. Il rapporto di valutazione del danno sanitario non
puo' unilateralmente modificare le prescrizioni dell'a.i.a.
in corso di validita', ma legittima la regione competente a
chiedere il riesame ai sensi dell'articolo 29-octies, comma
4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Fatta
salva l'applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125, il decreto di approvazione
del piano di cui al comma 5 conclude i procedimenti di
riesame previsti dall'autorizzazione integrata ambientale,
costituisce integrazione alla medesima autorizzazione
integrata ambientale, e i suoi contenuti possono essere
modificati con i procedimenti di cui agli articoli
29-octies e 29-nonies del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni.
8. Fino all'adozione del decreto di approvazione del
piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e
sanitaria di cui al comma 7, il commissario straordinario
garantisce comunque la progressiva adozione delle misure
previste dall'autorizzazione integrata ambientale e dalle
altre autorizzazioni e prescrizioni in materia di tutela
ambientale e sanitaria, curando altresi' la prosecuzione
dell'attivita' di impresa nel rispetto delle disposizioni
del presente comma. La progressiva adozione delle misure,
prevista dal periodo precedente, si interpreta nel senso
che la stessa e' rispettata qualora sussistano tutte le
seguenti condizioni: a) la qualita' dell'aria nella zona
esterna allo stabilimento, per la parte riconducibile alle
sue emissioni, valutata sulla base dei parametri misurati
dalle apposite centraline di monitoraggio gestite
dall'A.R.P.A. risulti conforme alle prescrizioni delle
vigenti disposizioni europee e nazionali in materia, e
comunque non abbia registrato un peggioramento rispetto
alla data di inizio della gestione commissariale; b) alla
data di approvazione del piano, siano stati avviati gli
interventi necessari ad ottemperare ad almeno l'80 per
cento del numero complessivo delle prescrizioni contenute
nelle autorizzazioni integrate ambientali, ferma restando
la non applicazione dei termini previsti dalle predette
autorizzazioni e prescrizioni. Il Commissario, entro trenta
giorni dall'approvazione del piano di cui al comma 5,
trasmette all'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale una relazione che indica analiticamente
i suddetti interventi.
9. La predisposizione dei piani di cui ai commi 5 e 6
nei termini ivi previsti, l'osservanza delle prescrizioni
dei piani di cui ai medesimi commi, e, nelle more
dell'adozione degli stessi piani, il rispetto delle
previsioni di cui al comma 8, equivalgono e producono i
medesimi effetti, ai fini dell'accertamento di
responsabilita' per il commissario, il sub commissario e
gli esperti del comitato, derivanti dal rispetto dei
modelli di organizzazione dell'ente in relazione alla
responsabilita' dei soggetti in posizione apicale per fatti
di rilievo penale o amministrativo di cui all'articolo 6
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per gli
illeciti strettamente connessi all'attuazione dell'a.i.a. e
delle altre norme a tutela dell'ambiente e della salute. In
applicazione del generale principio di semplificazione
procedimentale, al fine dell'acquisizione delle
autorizzazioni, intese concerti, pareri, nulla osta e
assensi comunque denominati degli enti locali, regionali,
dei ministeri competenti, di tutti gli altri enti comunque
coinvolti, necessari per realizzare le opere e i lavori
previsti dall'autorizzazione integrata ambientale, dal
piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e
sanitaria, dal piano industriale di conformazione delle
attivita' produttive, il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, su proposta del
commissario straordinario, convoca una conferenza dei
servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7
agosto 1990, n. 241, che si deve pronunciare entro il
termine di sessanta giorni dalla convocazione. La
conferenza di servizi si esprime dopo avere acquisito, se
dovuto, il parere della commissione tecnica di verifica
dell'impatto ambientale di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che si esprime sulla
valutazione di impatto ambientale del progetto entro
sessanta giorni dalla sua presentazione, o sulla verifica
di assoggettabilita' alla procedura medesima entro trenta
giorni. I predetti termini sono comprensivi dei quindici
giorni garantiti al pubblico interessato al fine di
esprimere osservazioni sugli elaborati progettuali messi a
disposizione. Nei casi di attivazione delle procedure di
VIA, il termine di conclusione della conferenza di servizi
e' sospeso per un massimo di novanta giorni. Decorso tale
termine, i pareri non espressi si intendono resi in senso
favorevole. Solo nel caso di motivata richiesta di
approfondimento tecnico, tale termine puo' essere prorogato
una sola volta fino ad un massimo di trenta giorni. La
determinazione conclusiva della conferenza di servizi e'
adottata con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e costituisce variante ai
piani territoriali ed urbanistici, per la quale non e'
necessaria la valutazione ambientale strategica. Nel caso
di motivato dissenso delle autorita' preposte alla tutela
ambientale, sanitaria, culturale o paesaggistica, il
Consiglio dei Ministri si pronuncia sulla proposta, previa
intesa con la regione o provincia autonoma interessata,
entro i venti giorni successivi all'intesa. L'intesa si
intende comunque acquisita decorsi trenta giorni dalla
relativa richiesta. Le cubature degli edifici di copertura
di materie prime, sottoprodotti, rifiuti e impianti,
previsti dall'autorizzazione integrata ambientale o da
altre prescrizioni ambientali, sono considerate "volumi
tecnici".
9-bis. Durante la gestione commissariale, qualora
vengano rispettate le prescrizioni dei piani di cui ai
commi 5 e 6, nonche' le previsioni di cui al comma 8, non
si applicano, per atti o comportamenti imputabili alla
gestione commissariale, le sanzioni previste dall'articolo
1, comma 3, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre
2012, n. 231. Dette sanzioni, ove riferite a atti o
comportamenti imputabili alla gestione precedente al
commissariamento, non possono essere poste a carico
dell'impresa commissariata per tutta la durata del
commissariamento e sono irrogate al titolare dell'impresa o
al socio di maggioranza che abbiano posto in essere detti
atti o comportamenti.
10. L'attivita' di gestione dell'impresa eseguita in
presenza dei presupposti di cui al comma 8 e,
successivamente, nel rispetto dei piani, e' considerata di
pubblica utilita' ad ogni effetto ed il commissario non
risponde delle eventuali diseconomie dei risultati ai sensi
dell'articolo 2236 del codice civile, tranne che abbia
agito con dolo o colpa grave.
11. Il giudice competente provvede allo svincolo delle
somme per le quali in sede penale sia stato disposto il
sequestro, anche ai sensi del decreto legislativo n. 231
del 2001, in danno dei soggetti nei cui confronti
l'autorita' amministrativa abbia disposto l'esecuzione
degli obblighi di attuazione delle prescrizioni dell'a.i.a.
e di messa in sicurezza, risanamento e bonifica ambientale,
nonche' degli enti o dei soggetti controllati o
controllanti, in relazione a reati comunque connessi allo
svolgimento dell'attivita' di impresa. Le predette somme
sono messe a disposizione del commissario e vincolate alle
finalita' indicate al periodo precedente. Le somme di cui
al presente comma, messe a disposizione del commissario e
utilizzate per l'adempimento delle prescrizioni
dell'a.i.a., non sono mai ripetibili, attesa la loro
destinazione per finalita' aziendali e di salute pubblica.
11-bis. Al commissario straordinario, previa
approvazione del piano industriale, e' attribuito il
potere, al fine di finanziare gli investimenti ivi previsti
per l'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale e
per l'adozione delle altre misure previste nel piano delle
misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria:
a) nel caso di impresa esercitata in forma individuale,
di richiedere al titolare dell'impresa le somme necessarie
ai fini del risanamento ambientale;
b) nel caso di impresa esercitata in forma societaria,
di aumentare il capitale sociale a pagamento nella misura
necessaria ai fini del risanamento ambientale, in una o
piu' volte, con o senza sovrapprezzo a seconda dei casi:
offrendo le azioni emittende in opzione ai soci in
proporzione al numero delle azioni possedute, con le
modalita' previste dall'articolo 2441, secondo comma, del
codice civile e nel rispetto del diritto di prelazione di
cui al medesimo articolo 2441, terzo comma, primo periodo,
ovvero, nel caso in cui non siano stati esercitati, in
tutto o in parte, i diritti di opzione, collocando
l'aumento di capitale presso terzi; ovvero anche con
esclusione o limitazione del diritto di opzione, previa
predisposizione della relazione di cui al citato articolo
2441, sesto comma, primo periodo, e rilascio, in tale
ultimo caso, da parte del collegio sindacale, del parere
sulla congruita' del prezzo di emissione delle azioni entro
quindici giorni dalla comunicazione della predetta
relazione allo stesso e al soggetto incaricato della
revisione legale dei conti. In tutti i casi di cui alla
presente lettera, le azioni di nuova emissione possono
essere liberate esclusivamente mediante conferimenti in
denaro.
11-ter. Il soggetto o i soggetti che intendono
sottoscrivere le azioni offerte in opzione e quelli
individuati per il collocamento dell'aumento di capitale
presso terzi devono, prima di dare corso all'operazione,
impegnarsi, nei confronti dell'impresa soggetta a
commissariamento nonche' del Ministero dello sviluppo
economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, a far si' che le risorse finanziarie
rivenienti dall'aumento di capitale siano messe a
disposizione dell'impresa soggetta a commissariamento ai
fini dell'attuazione del piano delle misure e delle
attivita' di tutela ambientale e sanitaria e del piano
industriale.
11-quater. Le somme eventualmente messe a disposizione
dal titolare dell'impresa o dal socio di maggioranza sono
scomputate in sede di confisca delle somme sequestrate,
anche ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231, per reati ambientali o connessi all'attuazione
dell'autorizzazione integrata ambientale.
11-quinquies. Ai fini dell'attuazione e della
realizzazione del piano delle misure e delle attivita' di
tutela ambientale e sanitaria dell'impresa soggetta a
commissariamento, il giudice procedente, su richiesta del
commissario straordinario, dispone il versamento in una
contabilita' speciale intestata al commissario
straordinario delle somme sottoposte a sequestro penale,
nei limiti di quanto costituisce oggetto di sequestro,
anche in relazione ai procedimenti penali diversi da quelli
per reati ambientali o connessi all'attuazione
dell'autorizzazione integrata ambientale, a carico del
titolare dell'impresa, ovvero, in caso di impresa
esercitata in forma societaria, a carico dei soci di
maggioranza o degli enti, ovvero dei rispettivi soci o
amministratori, che abbiano esercitato attivita' di
direzione e coordinamento sull'impresa commissariata prima
del commissariamento, con il vincolo, quanto al loro
utilizzo, all'attuazione degli obblighi connessi alla
funzione commissariale esercitata.
12. I proventi derivanti dall'attivita' dell'impresa
commissariata restano nella disponibilita' del commissario
nella misura necessaria all'attuazione dell'a.i.a. ed alla
gestione dell'impresa nel rispetto delle previsioni del
presente decreto e altresi', nei limiti delle
disponibilita' residue, a interventi di bonifica dell'area
dello stabilimento secondo le modalita' previste
dall'ordinamento vigente.
13. Il compenso omnicomprensivo del commissario
straordinario e' determinato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, nel rispetto dei limiti previsti
dall'articolo 23-bis, comma 5-bis, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, o, se dipendenti pubblici,
dall'articolo 23-ter, comma 1, del citato decreto-legge n.
201 del 2011. Il compenso del sub commissario e'
determinato nella misura del 50 per cento di quella fissata
per il commissario. Se dipendenti pubblici, il commissario
e il sub commissario sono collocati in aspettativa senza
assegni. Il compenso dei componenti del comitato e'
determinato nella misura del 15 per cento di quella fissata
per il commissario. Tutti i trattamenti economici nonche'
gli eventuali ulteriori oneri di funzionamento della
struttura commissariale sono per intero a carico
dell'impresa.
13-bis. Al fine di consentire il monitoraggio
sull'attivita' di ispezione e di accertamento svolta
dall'ISPRA e dalle ARPA in relazione alle autorizzazioni
integrate ambientali rilasciate alle imprese di cui ai
commi 1 e 1-bis, il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare presenta semestralmente alle
Camere una relazione sullo stato dei controlli ambientali
che da' conto anche dell'adeguatezza delle attivita' svolte
dall'ISPRA e dalle ARPA.".
 
Art. 2
Disciplina applicabile ad ILVA S.p.A.

1. L'ammissione di ILVA S.p.A. alla amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge n. 347 determina la cessazione del commissariamento straordinario di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, di seguito denominato «decreto-legge n. 61». Il commissario straordinario subentra nei poteri attribuiti per i piani e le azioni di bonifica previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014, di seguito «D.P.C.M. 14 marzo 2014».
2. In attuazione dell'articolo 1-bis del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, i rapporti di valutazione del danno sanitario si conformano ai criteri metodologici stabiliti dal decreto ministeriale di cui al comma 2 del medesimo articolo 1-bis del decreto-legge n. 207 del 2012. Il rapporto di valutazione del danno sanitario non puo' unilateralmente modificare le prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale in corso di validita', ma legittima la regione competente a chiedere il riesame ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, i contenuti del D.P.C.M. 14 marzo 2014 possono essere modificati con i procedimenti di cui agli articoli 29-octies e 29-nonies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
3. L'attivita' di gestione dell'impresa eseguita nel rispetto delle prescrizioni del D.P.C.M. 14 marzo 2014 e' considerata di pubblica utilita' ad ogni effetto e gli interventi ivi previsti sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilita' e costituiscono varianti ai piani urbanistici.
4. Per l'attuazione degli interventi previsti dal piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014, il procedimento di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge n. 61 e' avviato su proposta del commissario entro quindici giorni dalla (( comunicazione )) dei relativi progetti. I termini per l'espressione dei pareri, visti e nulla osta relativi agli interventi previsti per l'attuazione del detto piano devono essere resi dalle amministrazioni o enti competenti entro venti giorni dalla richiesta, prorogati di ulteriori venti giorni in caso di richiesta motivata e, qualora non resi entro tali termini, si intendono acquisiti con esito positivo. Per la valutazione d'impatto ambientale e per i pareri in materia di tutela sanitaria e paesaggistica, restano ferme le previsioni del citato articolo 1, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge n. 61.
(( 4-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta alle Camere, con cadenza semestrale, una relazione sullo stato di attuazione del piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014 e sulle risultanze dei controlli ambientali effettuati. ))
5. (( Il piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014 si intende attuato se entro il 31 luglio 2015 sia stato realizzato, almeno nella misura dell'80 per cento, il numero di prescrizioni in scadenza a quella data. )) Entro il 31 dicembre 2015, il commissario straordinario presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'ISPRA una relazione sulla osservanza delle prescrizioni del piano di cui al primo periodo. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e' stabilito il termine ultimo per l'attuazione di tutte le altre prescrizioni (( , nel rispetto dei termini massimi gia' previsti dall'articolo 2, comma 3-ter, del decreto-legge n. 61. ))
6. L'osservanza delle disposizioni contenute nel Piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014, nei termini previsti dai commi 4 e 5 del presente articolo, equivale all'adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione, previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ai fini della valutazione delle condotte strettamente connesse all'attuazione dell'A.I.A. e delle altre norme a tutela dell'ambiente, della salute e dell'incolumita' pubblica. Le condotte poste in essere in attuazione del Piano di cui al periodo precedente non possono dare luogo a responsabilita' penale o amministrativa del commissario straordinario e dei soggetti da questo funzionalmente delegati, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumita' pubblica e di sicurezza sul lavoro.
(( 6-bis. La regione Puglia, al fine di assicurare adeguati livelli di tutela della salute pubblica e una piu' efficace lotta ai tumori, con particolare riferimento alla lotta alle malattie infantili, e' autorizzata ad effettuare interventi per il potenziamento della prevenzione e della cura nel settore della onco-ematologia pediatrica nella provincia di Taranto, nei limiti di spesa di 0,5 milioni di euro per l'anno 2015 e di 4,5 milioni di euro per l'anno 2016.
6-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 6-bis, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2015 e a 4,5 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))

7. All'articolo 217-bis, comma 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «e alle operazioni di finanziamento effettuate ai sensi dell'articolo 22-quater, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nonche' ai pagamenti ed alle operazioni compiuti, per le finalita' di cui alla medesima disposizione, con impiego delle somme provenienti da tali finanziamenti.».
8. Si applica, in quanto compatibile, la disciplina del decreto-legge n. 61. Si applica l'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dal presente decreto.
(( 8-bis. Per le imprese di autotrasporto e per le piccole imprese, come definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che vantino crediti nei confronti di ILVA S.p.A. per prestazioni svolte a favore della medesima societa' prima del deposito della domanda di accertamento dello stato di insolvenza, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono sospesi i termini dei versamenti di tributi erariali che scadono nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 15 settembre 2015; per lo stesso periodo sono sospese le procedure esecutive e cautelari relative ai predetti tributi. La sospensione non si applica alle ritenute che i predetti soggetti, in qualita' di sostituti d'imposta, devono continuare ad operare e versare. Sono altresi' sospesi i termini relativi ai versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonche' dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ancorche' scaduti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le somme non versate per effetto della sospensione di cui al presente comma sono versate in unica soluzione entro il 21 dicembre 2015.
8-ter. Al fine di consentire di rimodulare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che vantano crediti verso imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e che sono ammesse all'amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge n. 347, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, entro il termine previsto dal comma 246 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e previo accordo con l'Associazione bancaria italiana e con le associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori, concordano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tutte le misure necessarie al fine di sospendere il pagamento della quota capitale delle rate per gli anni dal 2015 al 2017. ))

9. I riferimenti al commissario e al sub-commissario, nonche' al commissariamento e alla gestione commissariale contenuti negli articoli 1 e 2-quinquies del decreto-legge n. 61, nell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e nell'articolo 22-quater, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, si devono intendere come riferimenti, rispettivamente, al commissario straordinario e alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge n. 347, e il riferimento al piano di cui al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61 si deve intendere come riferimento al piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014.
10. Il riferimento alla gestione commissariale, di cui al comma 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61, si intende riferito alla gestione aziendale da parte del commissario e dell'avente titolo, sia esso affittuario o cessionario, e la disciplina ivi prevista si applica all'impresa commissariata o affittata o ceduta, fino alla data di cessazione del commissariamento ovvero a diversa data fissata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico. 11. Al comma 1 dell'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'esclusione cessa di avere effetto nel caso in cui l'impresa e' ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.».

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 1-bis del
decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231:
"Art. 1-bis. (Valutazione del danno sanitario). 1.In
tutte le aree interessate dagli stabilimenti di cui al
comma 1 dell'articolo 1 e al comma 1 dell'articolo 3,
l'azienda sanitaria locale e l'Agenzia regionale per la
protezione dell'ambiente competenti per territorio redigono
congiuntamente, con aggiornamento almeno annuale, un
rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS) anche
sulla base del registro tumori regionale e delle mappe
epidemiologiche sulle principali malattie di carattere
ambientale.
2. Con decreto del Ministro della salute, adottato di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono stabiliti i criteri metodologici
utili per la redazione del rapporto di VDS.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle
attivita' di cui al presente articolo con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.".
Si riporta il testo dell'articolo 29-octies del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
"Art. 29-octies. (Rinnovo e riesame).1. L'autorita'
competente riesamina periodicamente l'autorizzazione
integrata ambientale, confermando o aggiornando le relative
condizioni.
2. Il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle
BAT, nuove o aggiornate, applicabili all'installazione e
adottate da quando l'autorizzazione e' stata concessa o da
ultimo riesaminata, nonche' di eventuali nuovi elementi che
possano condizionare l'esercizio dell'installazione. Nel
caso di installazioni complesse, in cui siano applicabili
piu' conclusioni sulle BAT, il riferimento va fatto, per
ciascuna attivita', prevalentemente alle conclusioni sulle
BAT pertinenti al relativo settore industriale.
3. Il riesame con valenza, anche in termini tariffari,
di rinnovo dell'autorizzazione e' disposto
sull'installazione nel suo complesso:
a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni
relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attivita'
principale di un'installazione;
b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo
riesame effettuato sull'intera installazione.
4 Il riesame e' inoltre disposto, sull'intera
installazione o su parti di essa, dall'autorita'
competente, anche su proposta delle amministrazioni
competenti in materia ambientale, comunque quando:
a) a giudizio dell'autorita' competente ovvero, in caso
di installazioni di competenza statale, a giudizio
dell'amministrazione competente in materia di qualita'
della specifica matrice ambientale interessata,
l'inquinamento provocato dall'installazione e' tale da
rendere necessaria la revisione dei valori limite di
emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in
quest'ultima di nuovi valori limite, in particolare quando
e' accertato che le prescrizioni stabilite
nell'autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli
obiettivi di qualita' ambientale stabiliti dagli strumenti
di pianificazione e programmazione di settore;
b) le migliori tecniche disponibili hanno subito
modifiche sostanziali, che consentono una notevole
riduzione delle emissioni;
c) a giudizio di una amministrazione competente in
materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia
di sicurezza o di tutela dal rischio di incidente
rilevante, la sicurezza di esercizio del processo o
dell'attivita' richiede l'impiego di altre tecniche;
d) sviluppi delle norme di qualita' ambientali o nuove
disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali
lo esigono;
e) una verifica di cui all'articolo 29-sexies, comma
4-bis, lettera b), ha dato esito negativo senza evidenziare
violazioni delle prescrizioni autorizzative, indicando
conseguentemente la necessita' di aggiornare
l'autorizzazione per garantire che, in condizioni di
esercizio normali, le emissioni corrispondano ai "livelli
di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.
5. A seguito della comunicazione di avvio del riesame
da parte dell'autorita' competente, il gestore presenta,
entro il termine determinato dall'autorita' competente in
base alla prevista complessita' della documentazione, e
compreso tra 30 e 180 giorni, ovvero, nel caso in cui la
necessita' di avviare il riesame interessi numerose
autorizzazioni, in base ad un apposito calendario annuale,
tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle
condizioni di autorizzazione, ivi compresi, in particolare,
i risultati del controllo delle emissioni e altri dati, che
consentano un confronto tra il funzionamento
dell'installazione, le tecniche descritte nelle conclusioni
sulle BAT applicabili e i livelli di emissione associati
alle migliori tecniche disponibili nonche', nel caso di
riesami relativi all'intera installazione, l'aggiornamento
di tutte le informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma
1. Nei casi di cui al comma 3, lettera b), la domanda di
riesame e' comunque presentata entro il termine ivi
indicato. Nel caso di inosservanza del predetto termine
l'autorizzazione si intende scaduta. La mancata
presentazione nei tempi indicati di tale documentazione,
completa dell'attestazione del pagamento della tariffa,
comporta la sanzione amministrativa da 10.000 euro a 60.000
euro, con l'obbligo di provvedere entro i successivi 90
giorni. Al permanere dell'inadempimento la validita'
dell'autorizzazione, previa diffida, e' sospesa. In
occasione del riesame l'autorita' competente utilizza anche
tutte le informazioni provenienti dai controlli o dalle
ispezioni.
6. Entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Unione europea delle decisioni
sulle conclusioni sulle BAT riferite all'attivita'
principale di un'installazione, l'autorita' competente
verifica che:
a) tutte le condizioni di autorizzazione per
l'installazione interessata siano riesaminate e, se
necessario, aggiornate per assicurare il rispetto del
presente decreto in particolare, se applicabile,
dell'articolo 29-sexies, commi 3, 4 e 4-bis;
b) l'installazione sia conforme a tali condizioni di
autorizzazione.
7. Il ritardo nella presentazione della istanza di
riesame, nel caso disciplinato al comma 3, lettera a), non
puo' in alcun modo essere tenuto in conto per dilazionare i
tempi fissati per l'adeguamento dell'esercizio delle
installazioni alle condizioni dell'autorizzazione.
8. Nel caso di un'installazione che, all'atto del
rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater,
risulti registrata ai sensi del regolamento (CE) n.
1221/2009, il termine di cui al comma 3, lettera b), e'
esteso a sedici anni. Se la registrazione ai sensi del
predetto regolamento e' successiva all'autorizzazione di
cui all'articolo 29-quater, il riesame di detta
autorizzazione e' effettuato almeno ogni sedici anni, a
partire dal primo successivo riesame.
9. Nel caso di un'installazione che, all'atto del
rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater,
risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il
termine di cui al comma 3, lettera b), e' esteso a dodici
anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma e'
successiva all'autorizzazione di cui all'articolo
29-quater, il riesame di detta autorizzazione e' effettuato
almeno ogni dodici anni, a partire dal primo successivo
riesame.
10. Il procedimento di riesame e' condotto con le
modalita' di cui agli articoli 29-ter, comma 4, e
29-quater. In alternativa alle modalita' di cui
all'articolo 29-quater, comma 3, la partecipazione del
pubblico alle decisioni puo' essere assicurata attraverso
la pubblicazione nel sito web istituzionale dell'autorita'
competente.
11. Fino alla pronuncia dell'autorita' competente in
merito al riesame, il gestore continua l'attivita' sulla
base dell'autorizzazione in suo possesso.".
Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto-legge
31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125:
"Art. 12. (Disposizioni in materia di imprese di
interesse strategico nazionale). 1. Al fine di garantire
l'attuazione del Piano delle misure e delle attivita' di
tutela ambientale e sanitaria di cui al comma 5
dell'articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013,
n. 89, necessarie per assicurare il rispetto delle
prescrizioni di legge e dell'autorizzazione integrata
ambientale rilasciata allo stabilimento ILVA di Taranto, in
considerazione dell'urgente necessita' di provvedere e di
evitare ulteriori ritardi, e' autorizzata la costruzione e
la gestione delle discariche per rifiuti speciali
pericolosi e non pericolosi localizzate nel perimetro
dell'impianto produttivo dell'ILVA di Taranto, che hanno
ottenuto parere di compatibilita' ambientale, per la
discarica di rifiuti non pericolosi nel 2010, e valutazione
d'impatto ambientale, per la discarica di rifiuti
pericolosi nel 1995, positivi alla data di entrata in
vigore del presente decreto-legge, da destinarsi
esclusivamente al conferimento dei rifiuti prodotti
dall'attivita' dell'ILVA di Taranto e dagli interventi
necessari per il risanamento ambientale.
2. Sono approvate le modalita' di costruzione e di
gestione delle discariche di cui al comma 1 per rifiuti non
pericolosi e pericolosi, presentate in data 19 dicembre
2014 dal sub-commissario di cui all'articolo 1, comma 1,
del decreto legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89. Successive
modifiche sono approvate ed autorizzate dall'autorita'
competente ai sensi e con le procedure di cui al decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive
modificazioni. Con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, sentiti i comuni
interessati, sono definite le misure di compensazione
ambientale e le eventuali ulteriori garanzie finanziarie di
cui all'articolo 208, comma 11, lettera g), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La mancata prestazione
delle garanzie entro 120 giorni dall'adozione del decreto
di cui al periodo precedente comporta la decadenza
dall'esercizio dell'attivita' di cui al presente comma.
3. Il commissario straordinario, di cui all'articolo 1,
comma 1, del decreto-legge n. 61 del 2013, puo' sciogliersi
dai contratti con parti correlate in corso d'esecuzione
alla data del decreto che dispone il commissariamento
dell'impresa, ove questi siano incompatibili con la
predisposizione e l'attuazione dei piani di cui ai commi 5
e 6 del predetto articolo. Le disposizioni di cui al
presente comma non si applicano ai rapporti di lavoro
subordinato nonche' ai contratti di cui agli articoli 72,
ottavo comma, 72-ter e 80, primo comma, del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267.
4. La disciplina della responsabilita' per il
commissario, il sub-commissario e gli esperti del comitato,
di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge n. 61 del
2013, deve intendersi estesa anche ai soggetti da questi
funzionalmente delegati che curino la predisposizione e
l'attuazione dei piani di cui ai commi 5 e 6 del medesimo
articolo. Tale disciplina trova applicazione dalla data di
nomina del commissario straordinario.
5. I finanziamenti a favore dell'impresa commissariata
di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 61 del
2013, in qualsiasi forma effettuati, anche da parte di
societa' controllanti o sottoposte a comune controllo,
funzionali alla predisposizione e all'attuazione dei piani
di cui ai commi 5 e 6 del predetto articolo sono
prededucibili ai sensi e agli effetti di cui all'articolo
182-quater del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Anche a
prescindere dalla predisposizione dei piani di cui al
periodo precedente, l'impresa commissariata di cui
all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 61 del
2013, puo' contrarre finanziamenti, prededucibili a norma
dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
funzionali a porre in essere le misure e le attivita' di
tutela ambientale e sanitaria ovvero funzionali alla
continuazione dell'esercizio dell'impresa e alla gestione
del relativo patrimonio. La funzionalita' di cui al periodo
precedente e' attestata dal Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello
sviluppo economico, relativamente alle misure e alle
attivita' di tutela ambientale e sanitaria. In caso di
finanziamenti funzionali alla continuazione dell'esercizio
dell'impresa e alla gestione del relativo patrimonio,
l'attestazione e' di competenza del Ministro dello sviluppo
economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare. L'attestazione puo' riguardare
anche finanziamenti individuati soltanto per tipologia,
entita' e condizioni essenziali, sebbene non ancora oggetto
di trattative.
5-bis. All'articolo 53 del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1-bis. Ove il sequestro, eseguito ai fini della
confisca per equivalente prevista dal comma 2 dell'articolo
19, abbia ad oggetto societa', aziende ovvero beni, ivi
compresi i titoli, nonche' quote azionarie o liquidita'
anche se in deposito, il custode amministratore giudiziario
ne consente l'utilizzo e la gestione agli organi societari
esclusivamente al fine di garantire la continuita' e lo
sviluppo aziendali, esercitando i poteri di vigilanza e
riferendone all'autorita' giudiziaria. In caso di
violazione della predetta finalita' l'autorita' giudiziaria
adotta i provvedimenti conseguenti e puo' nominare un
amministratore nell'esercizio dei poteri di azionista. Con
la nomina si intendono eseguiti gli adempimenti di cui
all'articolo 104 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In
caso di sequestro in danno di societa' che gestiscono
stabilimenti di interesse strategico nazionale e di loro
controllate, si applicano le disposizioni di cui al
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89.".
5-ter. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 89, dopo il secondo periodo e'
inserito il seguente: "Al commissario e' attribuito il
potere di redigere e approvare il bilancio di esercizio e,
laddove applicabile, il bilancio consolidato dell'impresa
soggetta a commissariamento".
5-quater. L'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 3
dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 dicembre 2012, n. 231, si interpreta nel senso che
per beni dell'impresa si devono intendere anche le
partecipazioni dirette e indirette in altre imprese,
nonche' i cespiti aziendali alle stesse facenti capo.
5-quinquies. L'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 89, si interpreta nel senso che,
ferma restando la legittimazione del commissario
straordinario a gestire e disporre delle linee di credito e
dei finanziamenti ivi richiamati, la titolarita' dei
medesimi resta in capo all'impresa commissariata.
6. Sono approvate le modalita' di gestione e
smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo dell'Ilva di
Taranto presentate in data 11 dicembre 2014 dal
sub-commissario di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto
legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2013, n. 89. Successive modifiche sono
approvate ed autorizzate dall'autorita' competente ai sensi
e con le procedure di cui al decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 e successive modificazioni. Con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,
sono definite eventuali ulteriori garanzie finanziarie di
cui all'articolo 208, comma 11, lettera g), del decreto
legislativo 3 aprile 2006 n. 152. La mancata prestazione
delle garanzie entro 120 giorni dall'adozione del decreto
di cui al periodo precedente comporta la decadenza
dall'esercizio dell'attivita' di cui al presente comma.
7. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e
6, sono a carico dell'ILVA S.p.A., senza alcun onere a
carico della finanza pubblica.".
Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in
materia ambientale) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 14
aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96.
Si riporta il testo degli articoli 1, comma 9, e 2,
comma 3-ter, del decreto-legge n. 61 del 2013, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2013:
"Art. 1. (Commissariamento straordinario) . (Omissis).
9. La predisposizione dei piani di cui ai commi 5 e 6
nei termini ivi previsti, l'osservanza delle prescrizioni
dei piani di cui ai medesimi commi, e, nelle more
dell'adozione degli stessi piani, il rispetto delle
previsioni di cui al comma 8, equivalgono e producono i
medesimi effetti, ai fini dell'accertamento di
responsabilita' per il commissario, il sub commissario e
gli esperti del comitato, derivanti dal rispetto dei
modelli di organizzazione dell'ente in relazione alla
responsabilita' dei soggetti in posizione apicale per fatti
di rilievo penale o amministrativo di cui all'articolo 6
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per gli
illeciti strettamente connessi all'attuazione dell'a.i.a. e
delle altre norme a tutela dell'ambiente e della salute. In
applicazione del generale principio di semplificazione
procedimentale, al fine dell'acquisizione delle
autorizzazioni, intese concerti, pareri, nulla osta e
assensi comunque denominati degli enti locali, regionali,
dei ministeri competenti, di tutti gli altri enti comunque
coinvolti, necessari per realizzare le opere e i lavori
previsti dall'autorizzazione integrata ambientale, dal
piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e
sanitaria, dal piano industriale di conformazione delle
attivita' produttive, il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, su proposta del
commissario straordinario, convoca una conferenza dei
servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7
agosto 1990, n. 241, che si deve pronunciare entro il
termine di sessanta giorni dalla convocazione. La
conferenza di servizi si esprime dopo avere acquisito, se
dovuto, il parere della commissione tecnica di verifica
dell'impatto ambientale di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che si esprime sulla
valutazione di impatto ambientale del progetto entro
sessanta giorni dalla sua presentazione, o sulla verifica
di assoggettabilita' alla procedura medesima entro trenta
giorni. I predetti termini sono comprensivi dei quindici
giorni garantiti al pubblico interessato al fine di
esprimere osservazioni sugli elaborati progettuali messi a
disposizione. Nei casi di attivazione delle procedure di
VIA, il termine di conclusione della conferenza di servizi
e' sospeso per un massimo di novanta giorni. Decorso tale
termine, i pareri non espressi si intendono resi in senso
favorevole. Solo nel caso di motivata richiesta di
approfondimento tecnico, tale termine puo' essere prorogato
una sola volta fino ad un massimo di trenta giorni. La
determinazione conclusiva della conferenza di servizi e'
adottata con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e costituisce variante ai
piani territoriali ed urbanistici, per la quale non e'
necessaria la valutazione ambientale strategica. Nel caso
di motivato dissenso delle autorita' preposte alla tutela
ambientale, sanitaria, culturale o paesaggistica, il
Consiglio dei Ministri si pronuncia sulla proposta, previa
intesa con la regione o provincia autonoma interessata,
entro i venti giorni successivi all'intesa. L'intesa si
intende comunque acquisita decorsi trenta giorni dalla
relativa richiesta. Le cubature degli edifici di copertura
di materie prime, sottoprodotti, rifiuti e impianti,
previsti dall'autorizzazione integrata ambientale o da
altre prescrizioni ambientali, sono considerate "volumi
tecnici".
Art. 2. (Commissariamento della S.p.A. ILVA).
(Omissis).
3-ter. Per l'osservanza del piano di cui all'articolo
1, comma 5, nei termini ivi previsti, si intende che,
trattandosi di un numero elevato di prescrizioni con
interconnessioni critiche, entro il 31 luglio 2015 sia
attuato almeno l'80 per cento delle prescrizioni in
scadenza a quella data. Entro il 31 dicembre 2015, il
commissario straordinario presenta al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
all'ISPRA una relazione sulla osservanza delle prescrizioni
del piano di cui al primo periodo. Rimane il termine ultimo
gia' previsto del 4 agosto 2016 per l'attuazione di tutte
le altre prescrizioni, fatto salvo il termine per
l'applicazione della decisione 2012/135/UE della
Commissione, del 28 febbraio 2012, relativa alle
conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per
la produzione di ferro ed acciaio.".
Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231:
"Art. 6. (Soggetti in posizione apicale e modelli di
organizzazione dell'ente). 1. Se il reato e' stato commesso
dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera
a), l'ente non risponde se prova che:
a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente
attuato, prima della commissione del fatto, modelli di
organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della
specie di quello verificatosi;
b) il compito di vigilare sul funzionamento e
l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento e'
stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi
poteri di iniziativa e di controllo;
c) le persone hanno commesso il reato eludendo
fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
d) non vi e' stata omessa o insufficiente vigilanza da
parte dell'organismo di cui alla lettera b).
2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al
rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla
lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti
esigenze:
a) individuare le attivita' nel cui ambito possono
essere commessi reati;
b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare
la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in
relazione ai reati da prevenire;
c) individuare modalita' di gestione delle risorse
finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
d) prevedere obblighi di informazione nei confronti
dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e
l'osservanza dei modelli;
e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a
sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel
modello.
3. I modelli di organizzazione e di gestione possono
essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2,
sulla base di codici di comportamento redatti dalle
associazioni rappresentative degli enti, comunicati al
Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri
competenti, puo' formulare, entro trenta giorni,
osservazioni sulla idoneita' dei modelli a prevenire i
reati.
4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati
nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti
direttamente dall'organo dirigente.
4-bis. Nelle societa' di capitali il collegio
sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per
il controllo della gestione possono svolgere le funzioni
dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b).
5. E' comunque disposta la confisca del profitto che
l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per
equivalente.".
Si riporta il testo dell'articolo 217-bis, comma 1, del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267:
"Art. 217-bis (Esenzioni dai reati di bancarotta).
(Omissis).
1: Le disposizioni di cui all'articolo 216, terzo
comma, e 217 non si applicano ai pagamenti e alle
operazioni compiuti in esecuzione di un concordato
preventivo di cui all'articolo 160 o di un accordo di
ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi
dell'articolo 182-bis o del piano di cui all'articolo 67,
terzo comma, lettera d), ovvero di un accordo di
composizione della crisi omologato ai sensi dell'articolo
12 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, nonche' ai pagamenti
e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice
a norma dell'articolo 182-quinquies e alle operazioni di
finanziamento effettuate ai sensi dell'articolo 22-quater,
comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 116, nonche' ai pagamenti ed alle operazioni compiuti,
per le finalita' di cui alla medesima disposizione, con
impiego delle somme provenienti da tali finanziamenti.".
Si riporta il testo dell'articolo 22-quater, comma 1,
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116:
"1. All'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: «Anche a prescindere dalla
predisposizione dei piani di cui al periodo precedente,
l'impresa commissariata di cui all'articolo 1, comma 1, del
citato decreto-legge n. 61 del 2013, puo' contrarre
finanziamenti, prededucibili a norma dell'articolo 111 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, funzionali a porre in
essere le misure e le attivita' di tutela ambientale e
sanitaria ovvero funzionali alla continuazione
dell'esercizio dell'impresa e alla gestione del relativo
patrimonio. La funzionalita' di cui al periodo precedente
e' attestata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo
economico, relativamente alle misure e alle attivita' di
tutela ambientale e sanitaria. In caso di finanziamenti
funzionali alla continuazione dell'esercizio dell'impresa e
alla gestione del relativo patrimonio, l'attestazione e' di
competenza del Ministro dello sviluppo economico, sentito
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare. L'attestazione puo' riguardare anche
finanziamenti individuati soltanto per tipologia, entita' e
condizioni essenziali, sebbene non ancora oggetto di
trattative».".
Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270:
"Art. 3. (Accertamento dello stato di insolvenza). 1.
Se un'impresa avente i requisiti previsti dall'articolo 2
si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo in
cui essa ha la sede principale, su ricorso
dell'imprenditore, di uno o piu' creditori, del pubblico
ministero, ovvero d'ufficio, dichiara tale stato con
sentenza in camera di consiglio.
2. Il tribunale provvede a norma del comma 1 anche
quando, in base alle disposizioni contenute nei titoli III
e IV del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 («legge
fallimentare»), si dovrebbe far luogo alla dichiarazione di
fallimento di un'impresa ammessa alla procedura di
concordato preventivo o di amministrazione controllata.".
Si riporta il testo dell'articolo 29 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122:
"Art. 29. (Concentrazione della riscossione
nell'accertamento).1. Le attivita' di riscossione relative
agli atti indicati nella seguente lettera a) emessi a
partire dal 1° ottobre 2011 e relativi ai periodi d'imposta
in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, sono
potenziate mediante le seguenti disposizioni:
a) l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle
Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e dell'imposta sul
valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione
delle sanzioni, devono contenere anche l'intimazione ad
adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso,
all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi
indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del
ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti
dall'articolo 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'intimazione ad
adempiere al pagamento e' altresi' contenuta nei successivi
atti da notificare al contribuente, anche mediante
raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi in
cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli
avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi,
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e
dell'imposta sul valore aggiunto ed ai connessi
provvedimenti di irrogazione delle sanzioni ai sensi
dell'articolo 8, comma 3-bis del decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218, dell'articolo 48, comma 3-bis, e
dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546, e dell'articolo 19 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, nonche' in caso di definitivita'
dell'atto di accertamento impugnato. In tali ultimi casi il
versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta
giorni dal ricevimento della raccomandata; la sanzione
amministrativa prevista dall' articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei
casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme
dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla
base degli atti ivi indicati;
b) gli atti di cui alla lettera a) divengono esecutivi
decorsi sessanta giorni dalla notifica e devono
espressamente recare l'avvertimento che, decorsi trenta
giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione
delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in
materia di iscrizione a ruolo, e' affidata in carico agli
agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione
forzata, con le modalita' determinate con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle Entrate, di concerto con il
Ragioniere generale dello Stato. L'esecuzione forzata e'
sospesa per un periodo di centottanta giorni
dall'affidamento in carico agli agenti della riscossione
degli atti di cui alla lettera a); tale sospensione non si
applica con riferimento alle azioni cautelari e
conservative, nonche' ad ogni altra azione prevista dalle
norme ordinarie a tutela del creditore. L'agente della
riscossione, con raccomandata semplice spedita
all'indirizzo presso il quale e' stato notificato l'atto di
cui alla lettera a), informa il debitore di aver preso in
carico le somme per la riscossione;
c) in presenza di fondato pericolo per il positivo
esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla
notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione
delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale
comprensivo di interessi e sanzioni, puo' essere affidata
in carico agli agenti della riscossione anche prima dei
termini previsti alle lettere a) e b). Nell'ipotesi di cui
alla presente lettera, e ove gli agenti della riscossione,
successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui
alla lettera a), vengano a conoscenza di elementi idonei a
dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la
riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera
b) e l'agente della riscossione non invia l'informativa di
cui alla lettera b);
d) all'atto dell'affidamento e, successivamente, in
presenza di nuovi elementi, il competente ufficio
dell'Agenzia delle Entrate fornisce, anche su richiesta
dell'agente della riscossione, tutti gli elementi utili ai
fini del potenziamento dell'efficacia della riscossione,
acquisiti anche in fase di accertamento;
e) l'agente della riscossione, sulla base del titolo
esecutivo di cui alla lettera a) e senza la preventiva
notifica della cartella di pagamento, procede ad
espropriazione forzata con i poteri, le facolta' e le
modalita' previste dalle disposizioni che disciplinano la
riscossione a mezzo ruolo. Ai fini dell'espropriazione
forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla
lettera a), come trasmesso all'agente della riscossione con
le modalita' determinate con il provvedimento di cui alla
lettera b), tiene luogo, a tutti gli effetti,
dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui
l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.
Decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla
lettera a), l'espropriazione forzata e' preceduta dalla
notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
L'espropriazione forzata, in ogni caso, e' avviata, a pena
di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno
successivo a quello in cui l'accertamento e' divenuto
definitivo;
f) a partire dal primo giorno successivo al termine
ultimo per la presentazione del ricorso, le somme richieste
con gli atti di cui alla lettera a) sono maggiorate degli
interessi di mora nella misura indicata dall'articolo 30
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, calcolati a partire dal giorno successivo
alla notifica degli atti stessi; all'agente della
riscossione spettano l'aggio, interamente a carico del
debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure
esecutive, previsti dall'articolo 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
g) ai fini della procedura di riscossione contemplata
dal presente comma, i riferimenti contenuti in norme
vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si intendono
effettuati agli atti indicati nella lettera a) ed i
riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono
effettuati alle somme affidate agli agenti della
riscossione secondo le disposizioni del presente comma; la
dilazione del pagamento prevista dall'articolo 19 dello
stesso decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, puo' essere concessa solo dopo l'affidamento
del carico all'agente della riscossione e in caso di
ricorso avverso gli atti di cui alla lettera a) si applica
l'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602;
h) in considerazione della necessita' di razionalizzare
e velocizzare tutti i processi di riscossione coattiva,
assicurando il recupero di efficienza di tale fase
dell'attivita' di contrasto all'evasione, con uno o piu'
regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche in deroga alle
norme vigenti, sono introdotte disposizioni finalizzate a
razionalizzare, progressivamente, coerentemente con le
norme di cui al presente comma, le procedure di riscossione
coattiva delle somme dovute a seguito dell'attivita' di
liquidazione, controllo e accertamento sia ai fini delle
imposte sui redditi e sul valore aggiunto che ai fini degli
altri tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate e
delle altre entrate riscuotibili a mezzo ruolo.
2. All'articolo 182-ter del Regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole: «con riguardo
all'imposta sul valore aggiunto» sono inserite le seguenti:
«ed alle ritenute operate e non versate»;
b) il secondo periodo del sesto comma e' sostituito dai
seguenti: «La proposta di transazione fiscale, unitamente
con la documentazione di cui all'articolo 161, e'
depositata presso gli uffici indicati nel secondo comma,
che procedono alla trasmissione ed alla liquidazione ivi
previste. Alla proposta di transazione deve altresi' essere
allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o
dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, che la documentazione di cui al periodo che precede
rappresenta fedelmente ed integralmente la situazione
dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive
del patrimonio.»;
c) dopo il sesto comma e' aggiunto il seguente: «La
transazione fiscale conclusa nell'ambito dell'accordo di
ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis e' revocata di
diritto se il debitore non esegue integralmente, entro 90
giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle
Agenzie fiscali ed agli enti gestori di forme di previdenza
e assistenza obbligatorie.».
3. All'articolo 87 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2 e'
aggiunto il seguente:
«2-bis. L'agente della riscossione cui venga comunicata
la proposta di concordato, ai sensi degli articoli 125 o
126 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la trasmette
senza ritardo all'Agenzia delle Entrate, anche in deroga
alle modalita' indicate nell'articolo 36 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e la approva,
espressamente od omettendo di esprimere dissenso, solamente
in base a formale autorizzazione dell'Agenzia medesima.».
4. L'articolo 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000,
n. 74, e' sostituito dal seguente:
«Art. 11. Sottrazione fraudolenta al pagamento di
imposte
1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro
anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte
sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o
sanzioni amministrative relativi a dette imposte di
ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila,
aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui
propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in
parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se
l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi e'
superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da
un anno a sei anni.
2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro
anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un
pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica
nella documentazione presentata ai fini della procedura di
transazione fiscale elementi attivi per un ammontare
inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi
per un ammontare complessivo superiore ad euro
cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente
e' superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione
da un anno a sei anni.».
5. All'articolo 27, comma 7, primo periodo, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le
parole: «In relazione agli importi iscritti a ruolo in base
ai provvedimenti indicati al comma 6 del presente articolo,
le misure cautelari» sono sostituite dalle seguenti: «Le
misure cautelari, che, in base al processo verbale di
constatazione, al provvedimento con il quale vengono
accertati maggiori tributi, al provvedimento di irrogazione
della sanzione oppure all'atto di contestazione, sono».
6. In caso di fallimento, il curatore, entro i quindici
giorni successivi all'accettazione a norma dell'articolo 29
del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, comunica ai sensi
dell'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,
n. 40, i dati necessari ai fini dell'eventuale insinuazione
al passivo della procedura concorsuale. Per la violazione
dell'obbligo di comunicazione sono raddoppiate le sanzioni
applicabili.
7. All'articolo 319-bis del codice penale, dopo le
parole: «alla quale il pubblico ufficiale appartiene» sono
aggiunte le seguenti: «nonche' il pagamento o il rimborso
di tributi». Con riguardo alle valutazioni di diritto e di
fatto operate ai fini della definizione del contesto
mediante gli istituti previsti dall'articolo 182-ter del
Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dall'articolo 48 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive
modificazioni, dall'articolo 8 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni, dagli articoli 16 e 17 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive
modificazioni, nonche' al fine della definizione delle
procedure amichevoli relative a contribuenti individuati
previste dalle vigenti convenzioni contro le doppie
imposizioni sui redditi e dalla convenzione 90/436/CEE,
resa esecutiva con legge 22 marzo 1993, n. 99, la
responsabilita' di cui all'articolo 1, comma 1, della legge
14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e'
limitata alle ipotesi di dolo.".
Si riporta il testo del comma 246 dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre 2014, n. 190:
"246. Al fine di consentire di allungare il piano di
ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie
e le micro, piccole e medie imprese individuate dalla
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio
2003, il Ministero dell'economia e delle finanze e il
Ministero dello sviluppo economico, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge e
previo accordo con l'Associazione bancaria italiana e con
le associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei
consumatori, concordano, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, tutte le misure necessarie al fine di
sospendere il pagamento della quota capitale delle rate per
gli anni dal 2015 al 2017.".
Si riporta il testo dell'articolo 2-quinquies del
citato decreto-legge n. 61 del 2013, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 89 del 2013:
"Art. 2-quinquies (Autorizzazione degli interventi
previsti dal piano delle misure ambientali e sanitarie per
l'Ilva di Taranto ricadenti in area SIN). 1. Nell'area
dello stabilimento Ilva di Taranto, limitatamente alle
porzioni che all'esito della caratterizzazione hanno
evidenziato il rispetto delle concentrazioni soglia di
contaminazione (CSC) per le matrici suolo e sottosuolo, gli
interventi previsti dalle autorizzazioni integrate
ambientali e dal piano delle misure e delle attivita' di
tutela ambientale e sanitaria avvengono nel rispetto dei
commi 2 e 3.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono dichiarati
indifferibili ed urgenti, e devono essere realizzati nel
rispetto dei seguenti criteri e modalita', al fine di non
interferire con la successiva bonifica delle acque
sotterranee e delle altre matrici ambientali contaminate:
a) ogni singolo intervento deve essere comunicato alla
regione, alla provincia, al comune territorialmente
competenti e all'A.R.P.A. Puglia almeno 10 giorni prima la
data di inizio dei lavori, unitamente al relativo
cronoprogramma;
b) nell'esecuzione degli interventi, con particolare
riferimento all'attivita' di scavo, devono essere adottate
tutte le precauzioni e gli accorgimenti idonei a prevenire
e impedire un peggioramento della qualita' delle acque
sotterranee;
c) prima di realizzare ogni singolo intervento deve
essere effettuato sul fondo scavo il campionamento del
suolo superficiale per una profondita' dal piano di fondo
scavo di 0-1 metri, con le modalita' previste al comma 3 e
in contraddittorio con l'A.R.P.A. Puglia. I costi delle
analisi effettuate dall'A.R.P.A. Puglia sono a carico della
societa' Ilva Spa;
d) se nel corso delle attivita' di scavo vengono
rinvenuti rifiuti, il commissario straordinario provvede
all'avvio del recupero o allo smaltimento dei rifiuti,
prima del campionamento sul suolo superficiale e della
prosecuzione dell'intervento, dandone comunicazione agli
enti locali e al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare per la necessaria pubblicazione. Con
le medesime modalita' si procede alla rimozione dei rifiuti
contenenti amianto, al conferimento dei medesimi rifiuti
nelle discariche di cui all'allegato 2 al decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive
modificazioni, e alla contestuale mappatura dei materiali
contenenti amianto presenti nello stabilimento;
e) se, all'esito degli accertamenti da effettuare ai
sensi del comma 3, il fondo scavo presenta valori superiori
alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), il
commissario straordinario procede agli idonei interventi
garantendo il raggiungimento del rispetto delle CSC, prima
di procedere alla esecuzione degli interventi di cui al
comma 1;
f) il suolo e il sottosuolo conformi alle CSC possono
essere riutilizzati in sito solo dopo essere stati
analizzati dall'A.R.P.A. Puglia. I costi delle analisi sono
a carico della societa' Ilva Spa.
3. Il campionamento del suolo superficiale, di cui al
comma 2, lettera c), deve essere effettuato con le seguenti
modalita':
a) individuazione di celle uniformi per litologia di
terreno;
b) prelievo di almeno due campioni per ogni cella
litologica;
c) formazione di un unico campione composito per cella
ottenuto dalla miscelazione delle aliquote;
d) confronto della concentrazione misurata per il
campione, che deve riguardare i medesimi analiti gia'
ricercati in esecuzione del piano di caratterizzazione, con
i valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC);
e) conservazione di un'aliquota di campione a
disposizione dell'A.R.P.A. Puglia.
4. Nelle aree non caratterizzate o che all'esito della
caratterizzazione hanno evidenziato valori per le matrici
suolo o sottosuolo superiori alle concentrazioni soglia di
contaminazione (CSC), gli interventi di cui al comma 1
possono essere realizzati solo previa verifica della
compatibilita' con i successivi o contestuali interventi di
messa in sicurezza e bonifica che risulteranno necessari;
tale verifica e' effettuata da A.R.P.A. Puglia e la
relativa istruttoria con indicazione delle modalita' di
esecuzione deve concludersi entro e non oltre trenta giorni
dalla presentazione del progetto dell'intervento. A tali
fini il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare definisce con A.R.P.A. Puglia entro
trenta giorni, previo parere di I.S.P.R.A., un apposito
protocollo tecnico operativo.
4-bis. Tutti gli interventi e le operazioni previsti e
disciplinati dal presente articolo devono essere
documentati e facilmente rintracciabili nel sito internet
istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare.
4-ter. Al fine di integrare il quadro complessivo delle
contaminazioni esistenti nella regione Puglia, l'Istituto
superiore di sanita' analizza e pubblica i dati dello
studio epidemiologico "Sentieri" relativo ai siti di
interesse nazionale pugliesi effettuato dal 2003 al 2009 e
aggiorna lo studio per le medesime aree, stabilendo
potenziamenti degli studi epidemiologici, in particolare in
merito ai registri delle malformazioni congenite e ai
registri dei tumori, e fornendo dettagli in merito alla
sommatoria dei rischi, con particolare riferimento ai casi
di superamento dei valori stabiliti per le polveri sottili.
Tali attivita' sono svolte con il supporto dell'A.R.P.A.
Puglia secondo gli indirizzi comuni e le priorita' definiti
con direttiva dei Ministri delle politiche agricole
alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e della salute, d'intesa con il
presidente della regione Puglia, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione. All'attuazione del presente comma si provvede
con le risorse umane, strumentali e finanziarie gia'
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.".
Si riporta il testo dell'articolo 252-bis del citato
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
"Art. 252-bis. (Siti inquinati nazionali di preminente
interesse pubblico per la riconversione industriale).1. Il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con
la regione territorialmente interessata e, per le materie
di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, nonche' con il Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in
relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela
insistenti sulle aree e sugli immobili, possono stipulare
accordi di programma con uno o piu' proprietari di aree
contaminate o altri soggetti interessati ad attuare
progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica, e di
riconversione industriale e sviluppo economico in siti di
interesse nazionale individuati entro il 30 aprile 2007 ai
sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 426, al fine di
promuovere il riutilizzo di tali siti in condizioni di
sicurezza sanitaria e ambientale, e di preservare le
matrici ambientali non contaminate. Sono escluse le aree
interessate dalle misure di cui al decreto-legge 4 giugno
2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2013, n. 89, e successive modificazioni.
L'esclusione cessa di avere effetto nel caso in cui
l'impresa e' ammessa alla procedura di amministrazione
straordinaria di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n.
347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
2004, n. 39.".
 
(( Art. 2 bis
Sostegno alle imprese fornitrici di societa' che gestiscono almeno
uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai
sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n.
231, e che siano soggette ad amministrazione straordinaria

1. Le risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fino a un importo di euro 35.000.000, sono destinate per sostenere l'accesso al credito delle piccole e medie imprese che siano fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attivita' di societa' che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e che siano soggette ad amministrazione straordinaria, ovvero creditrici, per le medesime causali, nei confronti di societa' rispondenti ai suddetti requisiti.
2. Ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo delle operazioni finanziarie di cui al comma 1, le relative richieste devono essere corredate dall'attestazione, rilasciata dal Commissario straordinario di cui al decreto-legge n. 61, ovvero, se nominato, dal commissario della procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2, comma 2-ter, del decreto-legge n. 347, circa la sussistenza, alla data della richiesta stessa, della condizione dell'impresa destinataria del finanziamento di essere fornitrice di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attivita' di societa' che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico di cui al comma 1 e che siano soggette ad amministrazione straordinaria, ovvero creditrice per le predette causali. ))


Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 100, lettera
a), della legge 22 dicembre 1996, n. 662:
"100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99,
escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle
risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare:
a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire
per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito
presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di
assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi
dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie
imprese;".
 
Art. 3
Disposizioni finanziarie

(( 1. Nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge n. 347, l'organo commissariale di ILVA S.p.A. e' autorizzato a richiedere il trasferimento delle somme sequestrate, subentrando nel procedimento gia' promosso ai sensi dell'articolo 1, comma 11-quinquies, del decreto-legge n. 61, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto. A seguito dell'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, l'organo commissariale e' autorizzato a richiedere che l'autorita' giudiziaria procedente disponga l'impiego delle somme sequestrate, in luogo dell'aumento di capitale, per la sottoscrizione di obbligazioni emesse dalla societa' in amministrazione straordinaria. Il credito derivante dalla sottoscrizione delle obbligazioni e' prededucibile ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ma subordinato alla soddisfazione, nell'ordine, dei crediti prededucibili di tutti gli altri creditori della procedura di amministrazione straordinaria nonche' dei creditori privilegiati ai sensi dell'articolo 2751-bis, numero 1), del codice civile. L'emissione e' autorizzata ai sensi dell'articolo 2412, sesto comma, del codice civile. Le obbligazioni sono emesse a un tasso di rendimento parametrato a quello mediamente praticato sui rapporti intestati al Fondo unico giustizia ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181. Il sequestro penale sulle somme si converte in sequestro delle obbligazioni. Le obbligazioni di nuova emissione sono nominative e devono essere intestate al Fondo unico giustizia e, per esso, ad Equitalia Giustizia S.p.A. quale gestore ex lege del predetto Fondo. Il versamento delle somme sequestrate avviene al momento della sottoscrizione delle obbligazioni, in misura pari all'ammontare di queste ultime. Le attivita' poste in essere da Equitalia Giustizia S.p.A. devono svolgersi, ai sensi dell'articolo 1, comma 11-quinquies, del decreto-legge n. 61, sulla base delle indicazioni fornite dall'autorita' giudiziaria procedente. Le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni sono versate in un patrimonio dell'emittente destinato in via esclusiva all'attuazione e alla realizzazione del piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria e, nei limiti delle disponibilita' residue, a interventi volti alla tutela della sicurezza e della salute, nonche' di ripristino e di bonifica ambientale secondo le modalita' previste dall'ordinamento vigente. Al patrimonio si applicano le disposizioni del libro V, titolo V, capo V, sezione XI, del codice civile.
1-bis. All'articolo 1, comma 11-quinquies, del decreto-legge n. 61, al primo periodo, le parole: «, non oltre l'anno 2014» sono soppresse e le parole: «il giudice» sono sostituite dalle seguenti: «l'autorita' giudiziaria» e, all'ultimo periodo, la parola: «giurisdizionale» e' sostituita dalla seguente: «giudiziaria».
1-ter. L'organo commissariale di ILVA S.p.A., al fine della realizzazione degli investimenti necessari al risanamento ambientale, nonche' di quelli destinati ad interventi a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, formazione e occupazione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia, e' autorizzato a contrarre finanziamenti per un ammontare complessivo fino a 400 milioni di euro, assistiti dalla garanzia dello Stato. Il predetto finanziamento e' rimborsato dall'organo commissariale in prededuzione rispetto agli altri debiti, ai sensi dell'articolo 111, primo comma, numero 1), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. La garanzia dello Stato e' a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo a copertura delle garanzie dello Stato concesse ai sensi della presente disposizione, con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2015. E' autorizzata, allo scopo, l'istituzione di un'apposita contabilita' speciale su cui confluiscono le predette risorse. Al relativo onere, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, anche in conto residui, le occorrenti variazioni di bilancio. ))

2. Ai fini dell'attuazione delle prescrizioni di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014, il Commissario straordinario dell'amministrazione straordinaria (( e' titolare di contabilita' speciali )), aperte presso la tesoreria statale, in cui confluiscono:
a) le risorse assegnate dal CIPE con propria delibera, previa presentazione di un progetto di lavori, a valere sul Fondo di sviluppo e coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nel limite delle risorse annualmente disponibili e garantendo comunque la neutralita' dei saldi di finanza pubblica;
b) altre eventuali risorse a qualsiasi titolo destinate o da destinare agli interventi di risanamento ambientale.
3. Il Commissario straordinario rendiconta, secondo la normativa vigente, l'utilizzo delle risorse di tutte le contabilita' speciali aperte e ne fornisce periodica informativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dello sviluppo economico e alle autorita' giudiziarie interessate (( nonche', con una relazione semestrale, alle Camere. ))
4. Resta fermo il diritto di rivalsa da parte dello Stato nei confronti dei responsabili del danno ambientale.
5. Allo scopo di definire tempestivamente le pendenze tuttora aperte, il commissario straordinario, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, e' autorizzato a sottoscrivere con FINTECNA S.p.A., in qualita' di avente causa dell'IRI, un atto convenzionale di liquidazione dell'obbligazione contenuta nell'articolo 17.7 del contratto di cessione dell'ILVA Laminati Piani (oggi ILVA S.p.A.). (( La liquidazione e' determinata nell'importo di 156.000.000 di euro, ha carattere definitivo, non e' soggetta ad azione revocatoria e preclude ogni azione concernente il danno ambientale generatosi, relativamente agli stabilimenti produttivi ceduti dall'IRI in sede di privatizzazione della ILVA Laminati Piani (oggi ILVA S.p.A.), antecedentemente al 16 marzo 1995 )). Le somme rinvenienti da detta operazione affluiscono nella contabilita' ordinaria del Commissario straordinario.
(( 5-bis. Ai fini della messa in sicurezza e gestione dei rifiuti radioattivi in deposito nell'area ex Cemerad ricadente nel comune di Statte, in provincia di Taranto, sono destinati fino a dieci milioni di euro a valere sulle risorse disponibili sulla contabilita' speciale aperta ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171.
5-ter. Qualora, per effetto dell'attuazione del comma 1, si determinino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai medesimi si fa fronte mediante una riduzione di pari importo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2014-2020, indicate all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A tal fine, il CIPE, con propria delibera, individua le risorse disponibili sulla programmazione 2014-2020, eventualmente riprogrammando le assegnazioni che non abbiano dato luogo a obblighi giuridicamente vincolanti. ))


Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 2751-bis, numero 1),
del Codice civile:
"Art. 2751-bis. (Crediti per retribuzioni e
provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle
societa' od enti cooperativi e delle imprese artigiane)
Hanno privilegio generale sui mobili i crediti
riguardanti:
1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai
prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro,
nonche' il credito del lavoratore per i danni conseguenti
alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro,
dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed
il credito per il risarcimento del danno subito per effetto
di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile;".
Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 novembre 2008, n. 181:
"Art. 2. (Fondo unico giustizia)1. Il Fondo di cui
all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, denominato: «Fondo unico giustizia»,
e' gestito da Equitalia Giustizia S.p.A. con le modalita'
stabilite con il decreto di cui al predetto articolo 61,
comma 23.
2. Rientrano nel «Fondo unico giustizia», con i
relativi interessi, le somme di denaro ovvero i proventi:
a) di cui al medesimo articolo 61, comma 23;
b) di cui all'articolo 262, comma 3-bis, del codice di
procedura penale;
c) relativi a titoli al portatore, a quelli emessi o
garantiti dallo Stato anche se non al portatore, ai valori
di bollo, ai crediti pecuniari, ai conti correnti, ai conti
di deposito titoli, ai libretti di deposito e ad ogni altra
attivita' finanziaria a contenuto monetario o patrimoniale
oggetto di provvedimenti di sequestro nell'ambito di
procedimenti penali o per l'applicazione di misure di
prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni
amministrative, inclusi quelli di cui al decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
c-bis) depositati presso Poste Italiane S.p.A., banche
e altri operatori finanziari, in relazione a procedimenti
civili di cognizione, esecutivi o speciali, non riscossi o
non reclamati dagli aventi diritto entro cinque anni dalla
data in cui il procedimento si e' estinto o e' stato
comunque definito o e' divenuta definitiva l'ordinanza di
assegnazione, di distribuzione o di approvazione del
progetto di distribuzione ovvero, in caso di opposizione,
dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la
controversia;
c-ter) di cui all'articolo 117, quarto comma, del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, come sostituito
dall'articolo 107 del decreto legislativo 9 gennaio 2006,
n. 5.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, Poste Italiane S.p.A., le banche e
gli altri operatori finanziari, depositari delle somme di
denaro, dei proventi, dei crediti, nonche' dei beni di cui
al comma 2, intestano «Fondo unico giustizia» i titoli, i
valori, i crediti, i conti, i libretti, nonche' le
attivita' di cui alla lettera c) del comma 2. Entro lo
stesso termine Poste Italiane S.p.A., le banche e gli altri
operatori finanziari trasmettono a Equitalia Giustizia
S.p.A., con modalita' telematica e nel formato elettronico
reso disponibile dalla medesima societa' sul proprio sito
internet all'indirizzo www.equitaliagiustizia.it, le
informazioni individuate con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
della giustizia, da emanarsi entro quindici giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere
dalla data di intestazione di cui al primo periodo,
Equitalia Giustizia S.p.A. provvede, se non gia' eseguite
alla medesima data da Poste Italiane S.p.A., dalle banche
ovvero dagli altri operatori finanziari, alle restituzioni
delle somme sequestrate disposte anteriormente alla
predetta data.
3-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, in caso di omessa
intestazione ovvero di mancata trasmissione delle relative
informazioni ai sensi del comma 3, il Ministero
dell'economia e delle finanze applica nei riguardi della
societa' Poste italiane S.p.A., delle banche e degli altri
operatori finanziari autori dell'illecito una sanzione
amministrativa pecuniaria nella misura prevista
dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, con riferimento
all'ammontare delle risorse di cui al comma 3 del presente
articolo per le quali risulta omessa l'intestazione ovvero
la trasmissione delle relative informazioni. Il Ministero
dell'economia e delle finanze verifica il corretto
adempimento degli obblighi di cui al comma 3 da parte della
societa' Poste italiane S.p.A., delle banche e degli altri
operatori finanziari, anche avvalendosi del Corpo della
guardia di finanza, che opera a tal fine con i poteri
previsti dalle leggi in materia di imposte sui redditi e di
imposta sul valore aggiunto.
4. Sono altresi' intestati «Fondo unico giustizia»
tutti i conti correnti ed i conti di deposito che Equitalia
Giustizia S.p.A., successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto, intrattiene per farvi affluire
le ulteriori risorse derivanti dall'applicazione
dell'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, dell'articolo 262, comma 3-bis, del
codice di procedura penale, i relativi utili di gestione,
nonche' i controvalori degli atti di disposizione dei beni
confiscati di cui al predetto articolo 61, comma 23.
5. Equitalia Giustizia S.p.A. versa in conto entrate al
bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, alle unita'
previsionali di base dello stato di previsione della spesa
del Ministero della giustizia concernenti le spese di
investimento di cui all'articolo 2, comma 614, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, le somme di denaro per le quali,
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, ai sensi dell'articolo 676, comma 1, del codice di
procedura penale, e' stata decisa dal giudice
dell'esecuzione ma non ancora eseguita la devoluzione allo
Stato delle somme medesime.
6. Con il decreto di cui all'articolo 61, comma 23, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
determinata altresi' la remunerazione massima spettante a
titolo di aggio nei cui limiti il Ministro dell'economia e
delle finanze stabilisce con proprio decreto quella dovuta
a Equitalia Giustizia S.p.A. per la gestione delle risorse
intestate «Fondo unico giustizia». Con il decreto di cui al
predetto articolo 61, comma 23, sono inoltre stabilite le
modalita' di utilizzazione delle somme afferenti al Fondo
da parte dell'amministratore delle somme o dei beni che
formano oggetto di sequestro o confisca, per provvedere al
pagamento delle spese di conservazione o amministrazione,
le modalita' di controllo e di rendicontazione delle somme
gestite da Equitalia Giustizia S.p.A., nonche' la natura
delle risorse utilizzabili ai sensi del comma 7, i criteri
e le modalita' da adottare nella gestione del Fondo in modo
che venga garantita la pronta disponibilita' delle somme
necessarie per eseguire le restituzioni eventualmente
disposte. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con
il Ministro dell'interno, puo' essere rideterminata
annualmente la misura massima dell'aggio spettante a
Equitalia Giustizia S.p.A.
6-bis. Fino al 31 marzo 2011 Equitalia Giustizia Spa
effettua i versamenti dovuti al bilancio dello Stato al
lordo delle proprie spese di gestione e, a decorrere dai
versamenti da eseguire dal 1° aprile 2011, il recupero di
tali spese, a fronte di attivita' rese dalla stessa
Equitalia Giustizia Spa nell'ambito dei propri fini
statutari, e l'incasso della remunerazione dovuta a tale
societa' a titolo di aggio ai sensi del comma 6, primo
periodo, seguono il principio della prededuzione, con le
modalita', le condizioni e i termini stabiliti nelle
convenzioni regolative dei rapporti con i competenti
Ministeri. Con riferimento alle risorse sequestrate in
forma di denaro intestate "Fondo unico giustizia",
Equitalia Giustizia Spa trasferisce tali risorse su uno o
piu' conti correnti intrattenuti con gli operatori
finanziari che garantiscono un tasso d'interesse attivo
allineato alle migliori condizioni di mercato, nonche' un
adeguato livello di solidita' e di affidabilita' ed idonei
livelli di servizio.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con
il Ministro dell'interno, sono stabilite, fermo quanto
disposto al comma 5, le quote delle risorse intestate
«Fondo unico giustizia», anche frutto di utili della loro
gestione finanziaria, fino ad una percentuale non superiore
al 30 per cento relativamente alle sole risorse oggetto di
sequestro penale o amministrativo, disponibili per massa,
in base a criteri statistici e con modalita' rotativa, da
destinare mediante riassegnazione:
a) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero
dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del
soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di
solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive di
cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 23
febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di rotazione per la
solidarieta' delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui
all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512;
b) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero
della giustizia per assicurare il funzionamento e il
potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi
istituzionali;
c) all'entrata del bilancio dello Stato.
7-bis. Le quote minime delle risorse intestate "Fondo
unico giustizia", di cui alle lettere a) e b) del comma 7,
possono essere modificate con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri in caso di urgenti necessita',
derivanti da circostanze gravi ed eccezionali, del
Ministero dell'interno o del Ministero della giustizia.
7-ter. Con riferimento alle somme di cui al comma 2,
lettere c-bis) e c-ter), le quote di cui al comma 7 sono
formate destinando le risorse in via prioritaria al
potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della
giustizia.
7-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e
della giustizia, la percentuale di cui all'alinea del comma
7 puo' essere elevata fino al 50 per cento in funzione del
progressivo consolidamento dei dati statistici.
8. Il comma 24 dell'articolo 61 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e' abrogato.
9. All'articolo 676, comma 1, del codice di procedura
penale, come modificato dall'articolo 2, comma 613, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «o alla
devoluzione allo Stato delle somme di denaro sequestrate ai
sensi del comma 3-bis dell'articolo 262» sono soppresse.
10. Dalla gestione del «Fondo unico giustizia», non
devono derivare oneri, ne' obblighi giuridici a carico
della finanza pubblica.".
Si riporta il testo dell'articolo 37, comma 6, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89:
"Art. 37 (Strumenti per favorire la cessione dei
crediti certificati). (Omissis).
6. Nello stato di previsione del Ministero
dell'Economia e delle Finanze e' istituito, un fondo con
una dotazione di 1000 milioni di euro per l'anno 2014
finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio
statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato. Per
le finalita' del presente comma e' autorizzata
l'istituzione di apposita contabilita' speciale. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di
bilancio.".
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 4, del
decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito dalla legge
4 ottobre 2012, n. 171:
"4. Nel medesimo allegato 2 sono inoltre indicati:
a) i maggiori oneri, per l'anno 2012, destinati alla
gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989,
n. 88, per il finanziamento degli interventi relativi al
sostegno della maternita' e della paternita' di cui alla
legge 8 marzo 2000, n. 53;
b) gli importi, utilizzati per il finanziamento dei
maggiori oneri di cui alla lettera a), delle somme
risultanti, sulla base del bilancio consuntivo
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'anno
2012, accantonate presso la gestione di cui all'articolo 37
della legge 9 marzo 1989, n. 88, in quanto non utilizzate
per i rispettivi scopi.".
Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2013, n. 147:
"Art. 1. 1. Per assicurare l'attuazione degli
interventi previsti dal Protocollo d'intesa del 26 luglio
2012, di seguito denominato: «Protocollo», compresi quelli
individuati per un importo complessivo pari ad euro
110.167.413 dalle delibere CIPE del 3 agosto 2012,
afferenti a risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione
gia' assegnate alla regione Puglia e ricomprese nel
predetto Protocollo, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e'
nominato, senza diritto ad alcun compenso e senza altri
oneri per la finanza pubblica, un Commissario
straordinario, di seguito denominato: «Commissario»
autorizzato ad esercitare i poteri di cui all'articolo 13
del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e
successive modificazioni. Il Commissario resta in carica
per la durata di un anno, prorogabile con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare.
2. Restano fermi gli interventi di carattere portuale
previsti dal Protocollo con oneri propri della relativa
Autorita' portuale. A tale fine, e' assicurato il
coordinamento fra il Commissario di cui al comma 1 ed il
commissario straordinario dell'Autorita' portuale di
Taranto.
3. All'attuazione degli altri interventi previsti nel
Protocollo sono altresi' finalizzate, nel limite di 20
milioni di euro, le risorse disponibili nello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare per l'esercizio finanziario 2012,
destinate a trasferimenti alle regioni per interventi di
carattere ambientale e per la tutela del territorio contro
il dissesto idrogeologico, ai sensi del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112.
4. Le risorse di cui alle delibere indicate nel comma 1
e quelle di cui al comma 3 sono trasferite alla regione
Puglia per essere destinate al Commissario, cui e'
intestata apposita contabilita' speciale aperta presso la
tesoreria statale.
5. Il Commissario e' altresi' individuato quale
soggetto attuatore per l'impiego delle risorse del
Programma operativo nazionale ricerca e competitivita'
dedotte nel Protocollo, e pari ad euro 30 milioni, da
utilizzare mediante gli ordinari ed i nuovi strumenti di
programmazione negoziata, nonche' del Programma operativo
nazionale reti e mobilita', per un importo pari ad euro 14
milioni.
6. Per la realizzazione degli interventi di cui ai
commi 1 e 3, e per ogni adempimento propedeutico o comunque
connesso, il Commissario puo' avvalersi, tramite delega di
funzioni, di un soggetto attuatore, anch'esso senza diritto
ad alcun compenso e senza altri oneri per la finanza
pubblica, e puo' in ogni caso avvalersi degli uffici e
delle strutture di amministrazioni pubbliche, centrali,
regionali e locali, nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Il Commissario puo' altresi' avvalersi di
organismi partecipati, nei termini previsti dall'articolo
4, comma 2, del Protocollo. Alle spese di funzionamento
degli organismi di cui al comma 1 dell'articolo 4 del
Protocollo si provvede nell'ambito delle risorse delle
Amministrazioni sottoscrittrici gia' disponibili a
legislazione vigente.
7. Ai fini dell'attuazione del presente articolo si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi
2-septies e 2-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010,
n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10, e successive modificazioni.
8. I finanziamenti a tasso agevolato di cui
all'articolo 57, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, possono essere concessi, secondo i criteri e le
modalita' previsti dallo stesso articolo 57, anche per gli
interventi di ambientalizzazione e riqualificazione
ricompresi nell'area definita del Sito di interesse
nazionale di Taranto. A tale fine, nell'ambito del Fondo
istituito con l'articolo 1, comma 1110, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e' destinata una quota di risorse
fino ad un massimo di 70 milioni di euro.".
 
Art. 4
Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125

1. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e' sostituito dal seguente: «2. Sono approvate le modalita' di costruzione e di gestione delle discariche di cui al comma 1 per rifiuti non pericolosi e pericolosi, presentate in data 19 dicembre 2014 dal sub-commissario di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89. Successive modifiche sono approvate ed autorizzate dall'autorita' competente ai sensi e con le procedure di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni. (( Sono altresi' approvate, a saldi invariati per la finanza pubblica, le proposte presentate in data 19 dicembre 2014 al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dal sub-commissario di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 61 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2013, relative alla definizione delle misure di compensazione ambientale. )) Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, (( sono definite )) le eventuali ulteriori garanzie finanziarie di cui all'articolo 208, comma 11, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La mancata prestazione delle garanzie entro 120 giorni dall'adozione del decreto di cui al periodo precedente comporta la decadenza dall'esercizio dell'attivita' di cui al presente comma.».
2. Il comma 6 dell'articolo 12 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e' sostituito dal seguente: «6. Sono approvate le modalita' di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo dell'Ilva di Taranto presentate in data 11 dicembre 2014 dal sub-commissario di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89. Successive modifiche sono approvate ed autorizzate dall'autorita' competente ai sensi e con le procedure di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definite eventuali ulteriori garanzie finanziarie di cui all'articolo 208, comma 11, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. La mancata prestazione delle garanzie entro 120 giorni dall'adozione del decreto di cui al periodo precedente comporta la decadenza dall'esercizio dell'attivita' di cui al presente comma.».
(( 2-bis. Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento nazionale e dell'Unione europea, l'attivita' produttiva e le attivita' di gestione di rifiuti autorizzate in forza del presente decreto devono rispettare i principi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e, in particolare, la gerarchia delle modalita' di gestione dei rifiuti, secondo l'ordine di priorita' della prevenzione, del riutilizzo, del riciclaggio e del recupero.
2-ter. Al fine di favorire il preminente interesse al recupero di rifiuti e materiali, nel rispetto dei principi definiti dalla citata direttiva 2008/98/CE, i residui della produzione dell'impianto ILVA di Taranto costituiti dalle scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione e deferrizzazione delle stesse classificate con codice europeo dei rifiuti 100201, 100202 o 100903, possono essere recuperati per la formazione di rilevati, di alvei di impianti di deposito di rifiuti sul suolo, di sottofondi stradali e di massicciate ferroviarie (R5) o per riempimenti e recuperi ambientali (R10), se conformi al test di cessione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, ovvero in applicazione della disciplina del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, se piu' favorevole. In questo caso, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale provvede ad accertare l'assenza di rischi di contaminazione per la falda e per la salute, ai sensi dell'articolo 177, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel termine di dodici mesi dall'avvenuto recupero. ))


Riferimenti normativi

Si riporta il testo degli articoli 208, comma 11, e
177, comma 4, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152:
"11. L'autorizzazione individua le condizioni e le
prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei
principi di cui all'articolo 178 e contiene almeno i
seguenti elementi:
a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti che possono
essere trattati;
b) per ciascun tipo di operazione autorizzata, i
requisiti tecnici con particolare riferimento alla
compatibilita' del sito, alle attrezzature utilizzate, ai
tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalita'
di verifica, monitoraggio e controllo della conformita'
dell'impianto al progetto approvato;
c) le misure precauzionali e di sicurezza da adottare;
d) la localizzazione dell'impianto autorizzato;
e) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di
operazione;
f) le disposizioni relative alla chiusura e agli
interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie;
g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere
prestate solo al momento dell'avvio effettivo
dell'esercizio dell'impianto; le garanzie finanziarie per
la gestione della discarica, anche per la fase successiva
alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a
quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 13
gennaio 2003, n. 36;
h) la data di scadenza dell'autorizzazione, in
conformita' con quanto previsto al comma 12;
i) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di
trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da
recupero energetico."
"4. I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute
dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in
particolare:
a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il
suolo, nonche' per la fauna e la flora;
b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di
particolare interesse, tutelati in base alla normativa
vigente.".
 
(( Art. 4 bis
Anticipazioni del fondo di rotazione

1. All'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, dopo il comma 9 e' inserito il seguente: «9-bis. Ai fini della tempestiva esecuzione delle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 260, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e' autorizzato ad anticipare, nei limiti delle proprie disponibilita', gli oneri finanziari derivanti dalle predette sentenze, entro i termini di scadenza fissati dalle Istituzioni europee. Il fondo di rotazione provvede al reintegro delle somme anticipate mediante rivalsa a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno determinato le sentenze di condanna, sentite le stesse, anche con compensazione con le risorse accreditate dall'Unione europea per il finanziamento di interventi comunitari riguardanti iniziative a titolarita' delle stesse amministrazioni e corrispondenti cofinanziamenti nazionali». ))


Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'art. 43 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 43. (Diritto di rivalsa dello Stato nei confronti
di regioni o di altri enti pubblici responsabili di
violazioni del diritto dell'Unione europea)1. Al fine di
prevenire l'instaurazione delle procedure d'infrazione di
cui agli articoli 258 e seguenti del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea o per porre termine alle
stesse, le regioni, le province autonome, gli enti
territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti
equiparati adottano ogni misura necessaria a porre
tempestivamente rimedio alle violazioni, loro imputabili,
degli obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla
normativa dell'Unione europea. Essi sono in ogni caso
tenuti a dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti
dalle sentenze rese dalla Corte di giustizia dell'Unione
europea, ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 1, del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Lo Stato esercita nei confronti dei soggetti di cui
al comma 1, che si rendano responsabili della violazione
degli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione
europea o che non diano tempestiva esecuzione alle sentenze
della Corte di giustizia dell'Unione europea, i poteri
sostitutivi necessari, secondo i principi e le procedure
stabiliti dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n.
131, e dall'articolo 41 della presente legge.
3. Lo Stato ha diritto di rivalersi nei confronti dei
soggetti di cui al comma 1 indicati dalla Commissione
europea nelle regolazioni finanziarie operate a carico
dell'Italia a valere sulle risorse del Fondo europeo
agricolo di garanzia (FEAGA), del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR) e degli altri fondi aventi
finalita' strutturali.
4. Lo Stato ha diritto di rivalersi sui soggetti
responsabili delle violazioni degli obblighi di cui al
comma 1 degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di
condanna rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea
ai sensi dell'articolo 260, paragrafi 2 e 3, del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea.
5. Lo Stato esercita il diritto di rivalsa di cui ai
commi 3, 4 e 10:
a) nei modi indicati al comma 7, qualora l'obbligato
sia un ente territoriale;
b) mediante prelevamento diretto sulle contabilita'
speciali obbligatorie istituite presso le sezioni di
tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 29
ottobre 1984, n. 720, per tutti gli enti e gli organismi
pubblici, diversi da quelli indicati nella lettera a),
assoggettati al sistema di tesoreria unica;
c) nelle vie ordinarie, qualora l'obbligato sia un
soggetto equiparato e in ogni altro caso non rientrante
nelle previsioni di cui alle lettere a) e b).
6. La misura degli importi dovuti allo Stato a titolo
di rivalsa, comunque non superiore complessivamente agli
oneri finanziari di cui ai commi 3 e 4, e' stabilita con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da
adottare entro tre mesi dalla notifica, nei confronti degli
obbligati, della sentenza esecutiva di condanna della
Repubblica italiana. Il decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze costituisce titolo esecutivo nei confronti
degli obbligati e reca la determinazione dell'entita' del
credito dello Stato nonche' l'indicazione delle modalita' e
dei termini del pagamento, anche rateizzato. In caso di
oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora
liquidi, possono essere adottati piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo
maturare del credito dello Stato.
7. I decreti ministeriali di cui al comma 6, qualora
l'obbligato sia un ente territoriale, sono emanati previa
intesa sulle modalita' di recupero con gli enti obbligati.
Il termine per il perfezionamento dell'intesa e' di quattro
mesi decorrenti dalla data della notifica, nei confronti
dell'ente territoriale obbligato, della sentenza esecutiva
di condanna della Repubblica italiana. L'intesa ha ad
oggetto la determinazione dell'entita' del credito dello
Stato e l'indicazione delle modalita' e dei termini del
pagamento, anche rateizzato. Il contenuto dell'intesa e'
recepito, entro un mese dal perfezionamento, con
provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze,
che costituisce titolo esecutivo nei confronti degli
obbligati. In caso di oneri finanziari a carattere
pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati
piu' provvedimenti del Ministero dell'economia e delle
finanze in ragione del progressivo maturare del credito
dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel
presente comma.
8. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa,
all'adozione del provvedimento esecutivo indicato nel comma
7 provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, nei
successivi quattro mesi, sentita la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e successive modificazioni. In caso di oneri
finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi,
possono essere adottati piu' provvedimenti del Presidente
del Consiglio dei Ministri in ragione del progressivo
maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento
disciplinato nel presente comma.
9. Le notifiche indicate nei commi 6 e 7 sono
effettuate a cura e a spese del Ministero dell'economia e
delle finanze.
9-bis. Ai fini della tempestiva esecuzione delle
sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia
dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 260, paragrafi 2
e 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il
fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche
comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile
1987, n. 183, e' autorizzato ad anticipare, nei limiti
delle proprie disponibilita', gli oneri finanziari
derivanti dalle predette sentenze, entro i termini di
scadenza fissati dalle Istituzioni europee. Il fondo di
rotazione provvede al reintegro delle somme anticipate
mediante rivalsa a carico delle amministrazioni
responsabili delle violazioni che hanno determinato le
sentenze di condanna, sentite le stesse, anche con
compensazione con le risorse accreditate dall'Unione
europea per il finanziamento di interventi comunitari
riguardanti iniziative a titolarita' delle stesse
amministrazioni e corrispondenti cofinanziamenti nazionali.
10. Lo Stato ha altresi' diritto, con le modalita' e
secondo le procedure stabilite nel presente articolo, di
rivalersi sulle regioni, sulle province autonome, sugli
enti territoriali, sugli altri enti pubblici e sui soggetti
equiparati, i quali si siano resi responsabili di
violazioni delle disposizioni della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta'
fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa
esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dei relativi
Protocolli addizionali, degli oneri finanziari sostenuti
per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese dalla
Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello
Stato in conseguenza delle suddette violazioni.".
Si riporta il testo dell'articolo 260 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea:
"Art. 260. 1. Quando la Corte di giustizia dell'Unione
europea riconosca che uno Stato membro ha mancato ad uno
degli obblighi ad esso incombenti in virtu' dei trattati,
tale Stato e' tenuto a prendere i provvedimenti che
l'esecuzione della sentenza della Corte comporta.
2. Se ritiene che lo Stato membro in questione non
abbia preso le misure che l'esecuzione della sentenza della
Corte comporta‚ la Commissione, dopo aver posto tale Stato
in condizione di presentare osservazioni, puo' adire la
Corte. Essa precisa l'importo della somma forfettaria o
della penalita', da versare da parte dello Stato membro in
questione, che essa consideri adeguato alle circostanze. La
Corte, qualora riconosca che lo Stato membro in questione
non si e' conformato alla sentenza da essa pronunciata,
puo' comminargli il pagamento di una somma forfettaria o di
una penalita'. Questa procedura lascia impregiudicate le
disposizioni dell'articolo 259.
3. La Commissione, quando propone ricorso dinanzi alla
Corte in virtu' dell'articolo 258 reputando che lo Stato
membro interessato non abbia adempiuto all'obbligo di
comunicare le misure di attuazione di una direttiva
adottata secondo una procedura legislativa, puo', se lo
ritiene opportuno, indicare l'importo della somma
forfettaria o della penalita' da versare da parte di tale
Stato che essa consideri adeguato alle circostanze. Se la
Corte constata l'inadempimento, puo' comminare allo Stato
membro in questione il pagamento di una somma forfettaria o
di una penalita' entro i limiti dell'importo indicato dalla
Commissione. Il pagamento e' esigibile alla data fissata
dalla Corte nella sentenza.".
Si riporta il testo dell'articolo 5 della citata legge
16 aprile 1987, n. 183:
"Art. 5. (Fondo di rotazione).
1. E' istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro -
Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con
amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai
sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n.
1041.
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la
tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del
tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie», nel quale sono versate:
a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla
legge 3 ottobre 1977, n. 863 , che viene soppresso a
decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
di cui al comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di legge
finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), nell'ambito
delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di
legge aventi le stesse finalita' di quelle previste dalle
norme comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di
approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
di cui all'articolo 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente
intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
e dagli organismi di cui all'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321 , ed
alla legge 26 novembre 1975, n. 748.".
 
Art. 5
Contratto istituzionale di sviluppo per l'area di Taranto

1. In considerazione della peculiare situazione dell'area di Taranto, l'attuazione degli interventi che riguardano detta area e' disciplinata dallo specifico Contratto Istituzionale di Sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, di seguito denominato «CIS Taranto».
2. Il CIS Taranto e' sottoscritto dai soggetti che compongono il Tavolo istituzionale permanente per l'Area di Taranto, istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri presso la struttura di missione «Aquila-Taranto-POIN Attrattori» della Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Tavolo istituzionale ha il compito di coordinare e concertare tutte le azioni in essere nonche' definire strategie comuni utili allo sviluppo compatibile e sostenibile del territorio ed e' presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri e composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa, dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, (( nonche' da tre rappresentanti della regione Puglia e da un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto )), della Provincia di Taranto, del Comune di Taranto e dei Comuni ricadenti nella predetta area, dell'Autorita' Portuale di Taranto, del Commissario straordinario per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto e del Commissario straordinario del Porto di Taranto, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa. Il Tavolo istituzionale assorbe le funzioni di tutti i tavoli tecnici comunque denominati su Taranto istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e di quelli costituiti presso le amministrazioni centrali, regionali e locali.
(( 2-bis. Il Tavolo istituzionale ha il compito di verificare, decorsi dodici mesi dalla data di sottoscrizione, lo stato di applicazione del CIS Taranto.
2-ter. Il CIS Taranto deve contenere il Programma per le bonifiche di cui all'articolo 6 e il Piano di interventi nel comune di Taranto di cui all'articolo 8. ))

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 6 del citato decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88:
"Art. 6. (Contratto istituzionale di sviluppo). 1. Per
le finalita' di cui all'articolo 1, nonche' allo scopo di
accelerare la realizzazione degli interventi di cui al
presente decreto e di assicurare la qualita' della spesa
pubblica, il Ministro delegato, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati, stipula con le Regioni e le amministrazioni
competenti un "contratto istituzionale di sviluppo" che
destina le risorse del Fondo assegnate dal CIPE e individua
responsabilita', tempi e modalita' di attuazione degli
interventi.
2. Il contratto istituzionale di sviluppo, esplicita,
per ogni intervento o categoria di interventi o programma,
il soddisfacimento dei criteri di ammissibilita' di cui
all'articolo 5, comma 4, e definisce il cronoprogramma, le
responsabilita' dei contraenti, i criteri di valutazione e
di monitoraggio e le sanzioni per le eventuali
inadempienze, prevedendo anche le condizioni di
definanziamento anche parziale degli interventi ovvero la
attribuzione delle relative risorse ad altro livello di
governo, nel rispetto del principio di sussidiarieta'. In
caso di partecipazione dei concessionari di servizi
pubblici, competenti in relazione all'intervento o alla
categoria di interventi o al programma da realizzare, il
contratto istituzionale di sviluppo definisce le attivita'
che sono eseguite dai predetti concessionari, il relativo
cronoprogramma, meccanismi di controllo delle attivita'
loro demandate, sanzioni e garanzie in caso di
inadempienza, nonche' apposite procedure sostitutive
finalizzate ad assicurare il rispetto degli impegni assunti
inserendo a tal fine obbligatoriamente, nei contratti con i
concessionari, clausole inderogabili di responsabilita'
civile e di decadenza. Il contratto istituzionale di
sviluppo prevede, quale modalita' attuativa, che le
amministrazioni centrali, ed eventualmente regionali, si
avvalgano, anche ai sensi dell'articolo 55-bis del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e
successive modificazioni, dell'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
Spa, costituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto
legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive
modificazioni, ad esclusione di quanto demandato
all'attuazione da parte dei concessionari di servizi
pubblici. (8)
3. La progettazione, l'approvazione e la realizzazione
degli interventi individuati nel contratto istituzionale di
sviluppo e' disciplinata dalle norme di cui alla parte II,
titolo III, capo IV, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163. Nei giudizi che riguardano le procedure di
progettazione, approvazione e realizzazione degli
interventi individuati nel contratto istituzionale di
sviluppo si applicano le disposizioni di cui all'articolo
125 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Per i
medesimi interventi, si applicano le vigenti disposizioni
in materia di prevenzione e repressione della criminalita'
organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa, ivi
comprese quelle concernenti le comunicazioni e informazioni
antimafia.
4. Le risorse del Fondo sono trasferite ai soggetti
assegnatari, in relazione allo stato di avanzamento della
spesa, in appositi fondi a destinazione vincolata alle
finalita' approvate, che garantiscono la piena
tracciabilita' delle risorse attribuite, anche in linea con
le procedure previste dall'articolo 3 della legge 13 agosto
2010, n. 136 e dall'articolo 30 della legge 31 dicembre
2009, n. 196. I soggetti assegnatari, al fine di garantire
la specialita' e l'addizionalita' degli interventi,
iscrivono nei relativi bilanci i Fondi a destinazione
vincolata di cui al primo periodo, attribuendo loro
un'autonoma evidenza contabile e specificando, nella
relativa denominazione, che gli stessi sono costituiti da
risorse derivanti dal Fondo.
5. L'attuazione degli interventi e' coordinata e
vigilata dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione
economica, di seguito denominato "Dipartimento", che
controlla, monitora e valuta gli obiettivi raggiunti anche
mediante forme di cooperazione con le amministrazioni
statali, centrali e periferiche, regionali e locali e in
raccordo con i Nuclei di valutazione delle amministrazioni
statali e delle Regioni, assicurando, altresi', il
necessario supporto tecnico e operativo senza nuovi o
maggiori oneri nell'ambito delle competenze istituzionali.
Le amministrazioni interessate effettuano i controlli
necessari al fine di garantire la correttezza e la
regolarita' della spesa e partecipano al sistema di
monitoraggio unitario di cui al Quadro Strategico Nazionale
2007/2013 previsto, a legislazione vigente, presso la
Ragioneria Generale dello Stato secondo le procedure
vigenti e, ove previsto, al sistema di monitoraggio del
Dipartimento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. I sistemi informativi garantiscono la
tracciabilita' dei flussi finanziari comunitari e nazionali
fino alla realizzazione materiale dell'intervento anche ai
sensi della legge n. 196 del 2009, assicurando, sulla base
di apposite intese, l'accesso a tali informazioni da parte
della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e
della Corte dei conti.
6. In caso di inerzia o inadempimento delle
amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi
individuati ai sensi del presente decreto, anche con
riferimento al mancato rispetto delle scadenze del
cronoprogramma e, comunque, ove si renda necessario al fine
di evitare il disimpegno automatico dei fondi erogati
dall'Unione europea, il Governo, al fine di assicurare la
competitivita', la coesione e l'unita' economica del Paese,
esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120,
comma secondo, della Costituzione secondo le modalita'
procedurali individuate dall'articolo 8 della legge 5
giugno 2003, n. 131, e dagli articoli 5 e 11 della legge n.
400 del 1988 e dalle vigenti disposizioni in materia di
interventi sostitutivi finalizzati all'esecuzione di opere
e di investimenti nel caso di inadempienza di
amministrazioni statali ovvero di quanto previsto dai
contratti istituzionali di sviluppo e dalle concessioni nel
caso di inadempienza dei concessionari di servizi pubblici,
anche attraverso la nomina di un commissario straordinario,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il
quale cura tutte le attivita' di competenza delle
amministrazioni pubbliche occorrenti all'autorizzazione e
all'effettiva realizzazione degli interventi programmati,
nel limite delle risorse allo scopo finalizzate.".
 
Art. 6
Programma per la bonifica, ambientalizzazione
e riqualificazione dell'area di Taranto

1. (( Il Commissario straordinario per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto di cui al decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, e' incaricato di predisporre, tenendo conto delle eventuali indicazioni del Tavolo istituzionale di cui all'articolo 5, un Programma di misure, a medio e lungo termine, per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'intera area di Taranto, dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale, volto a garantire, ove possibile, mediante ricorso alle BAT (best available techniques) riconosciute a livello internazionale, il piu' alto livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente. )) Il Programma e' attuato secondo disposizioni contenute nel CIS Taranto di cui all'articolo 5 del presente decreto.
2. Alla predisposizione ed attuazione del Programma di misure di cui al comma 1 sono destinate, per essere trasferite sulla contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario, le risorse effettivamente disponibili di cui al decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, di cui alla delibera CIPE 17/03 e delibere ad essa collegate 83/03 e successive modificazioni e 179/06, nonche' le risorse allo scopo impegnate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e ulteriori risorse che con propria delibera il CIPE puo' destinare nell'ambito della programmazione 2014-2020 del Fondo di sviluppo e coesione, per il prosieguo di interventi di bonifiche e riqualificazione dell'area di Taranto.
3. Una quota non superiore all'1,5 per cento delle risorse di cui al comma 2, trasferite al Commissario straordinario per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto per le finalita' del comma 1, puo' essere utilizzata dal Commissario stesso per tutte le attivita' tecnico-amministrative connesse alla realizzazione degli interventi.
4. Il Commissario straordinario, per le attivita' di propria competenza, puo' avvalersi di altre pubbliche amministrazioni, universita' o loro consorzi e fondazioni, enti pubblici di ricerca, secondo le previsioni di cui all'articolo 15, comma 1, della (( legge 7 agosto 1990, n. 241, )) e successive modificazioni.
(( 4-bis. Al fine di ottimizzare l'impiego di risorse umane e finanziarie, nonche' di ridurre gli effetti occupazionali negativi connessi con il processo di riorganizzazione dei siti produttivi della citta' di Taranto, il Commissario straordinario, nell'individuare i soggetti tenuti all'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 5 e dal comma 2 del presente articolo, puo' definire procedure volte a favorire l'impiego di lavoratori provenienti dai bacini di crisi delle aziende dei complessi industriali di Taranto gia' coinvolti in programmi di integrazione del reddito e sospensione dell'attivita' lavorativa. Il Commissario straordinario adotta altresi' tutte le procedure necessarie volte a ridurre gli eventuali effetti occupazionali negativi connessi alla riorganizzazione delle attivita' d'impresa, anche con riferimento a tutti i siti produttivi del gruppo presenti sul territorio nazionale. ))

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 15 della legge 7
agosto 1990, n. 241:
"Art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni). 1.
Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14,
le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra
loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attivita' di interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11,
commi 2 e 3.
2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di
cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai
sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma
elettronica qualificata, pena la nullita' degli stessi.
Dall'attuazione della presente disposizione non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato. All'attuazione della medesima si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
previste dalla legislazione vigente.".
 
Art. 7
Disposizioni sul commissario straordinario
del porto di Taranto

1. In conformita' con le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1002, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i poteri del Commissario straordinario del Porto di Taranto, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2012, sono estesi a tutte le opere ed agli interventi infrastrutturali necessari per l'ampliamento e l'adeguamento del porto medesimo (( nonche' del sistema logistico portuale e retroportuale )).
2. Per la realizzazione di tali opere ed interventi, in applicazione dei generali principi di efficacia dell'attivita' amministrativa e di semplificazione procedimentale, autorizzazioni, intese, concerti, pareri, nulla osta ed atti di assenso, comunque denominati, degli enti locali, regionali, dei Ministeri nonche' di tutti gli altri competenti enti e agenzie, devono essere resi entro il termine di giorni trenta dalla richiesta del Commissario straordinario del Porto di Taranto. Decorso inutilmente detto termine, tali atti si intendono resi in senso favorevole.
(( 2-bis. L'autorita' portuale di Taranto pubblica nel proprio sito istituzionale tutte le autorizzazioni, intese, concerti, pareri, nulla osta ed atti di assenso resi dagli enti di cui al comma 2. ))
3. La pronuncia sulla compatibilita' ambientale delle opere e' emessa nel termine di giorni sessanta dalla richiesta, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1002, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296:
"1002. Al fine di garantire gli interventi
infrastrutturali volti ad assicurare il necessario
adeguamento strutturale, per l'ampliamento del porto di
Taranto il Ministro delle infrastrutture procede ai sensi
dell'articolo 163 del codice dei contratti pubblici di cui
al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.".
Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto-legge
25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 maggio 1997, n. 135:
"Art. 13. (Commissari straordinari e interventi
sostitutivi).1. Con decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono individuate le opere ed i lavori, ai quali lo Stato
contribuisce, anche indirettamente o con apporto di
capitale, in tutto o in parte ovvero cofinanziati con
risorse dell'Unione europea, di rilevante interesse
nazionale per le implicazioni occupazionali ed i connessi
riflessi sociali, gia' appaltati o affidati a general
contractor in concessione o comunque ricompresi in una
convenzione quadro oggetto di precedente gara e la cui
esecuzione, pur potendo iniziare o proseguire, non sia
iniziata o, se iniziata, risulti anche in parte
temporaneamente comunque sospesa. Con i medesimi decreti
del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicarsi
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono
nominati uno o piu' commissari straordinari.
2. Nel termine perentorio di trenta giorni dalla data
della pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, le
amministrazioni competenti adottano i provvedimenti, anche
di natura sostitutiva, necessari perche' l'esecuzione
dell'opera sia avviata o ripresa senza indugio, salvi gli
effetti dei provvedimenti giurisdizionali.
3. La pronuncia sulla compatibilita' ambientale delle
opere di cui al comma 1, ove non ancora intervenuta, e'
emessa entro sessanta giorni dalla richiesta.".
 
Art. 8
Piano nazionale della citta'
e relativi interventi nel comune di Taranto

1. Il Comune di Taranto adotta ad integrazione del progetto presentato per il Piano nazionale delle citta' un Piano di interventi per il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione della citta' vecchia di Taranto e lo trasmette al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo al fine dell'acquisizione degli atti di assenso, comunque denominati, di competenza. (( Il Piano di interventi puo' prevedere la valorizzazione di eventuali immobili di proprieta' pubblica meritevoli di salvaguardia e riqualificazione nonche' la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, in particolare di centri culturali, ambulatori polispecialistici ed aree verdi attrezzate con strutture ludico-ricreative. )) Il Ministero, entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti, valuta la compatibilita' degli interventi con le esigenze di tutela del patrimonio culturale. La valutazione positiva del Ministero, espressa con decreto del Ministro sulla base dei pareri degli uffici periferici e centrali competenti, sostituisce tutte le autorizzazioni, i nulla osta e gli atti di assenso comunque denominati di competenza del Ministero medesimo. Le autorizzazioni, le intese, i concerti, i pareri, i nulla osta e ogni altro atto di assenso comunque denominato degli enti locali, regionali, degli altri Ministeri, nonche' di tutti gli altri competenti enti e agenzie, sono resi entro il termine di giorni trenta dalla richiesta del Comune di Taranto. Decorso inutilmente detto termine, tali atti si intendono resi in senso favorevole, ferme restando le competenze regionali in materia urbanistica.
(( 1-bis. Il Comune di Taranto pubblica nel proprio sito istituzionale tutte le autorizzazioni, intese, concerti, pareri, nulla osta ed atti di assenso resi dagli enti di cui al comma 1. ))
2. La pronuncia sulla compatibilita' ambientale delle opere e' emessa nel termine di giorni sessanta dalla richiesta, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.
(( 2-bis. Il Comune di Taranto pubblica nel proprio sito istituzionale la pronuncia di compatibilita' ambientale prevista dal comma 2, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. ))
3. I Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e della difesa, previa intesa con la Regione Puglia e il Comune di Taranto, da acquisire nell'ambito del Tavolo istituzionale di cui all'articolo 5, predispongono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un progetto di valorizzazione culturale e turistica dell'Arsenale militare marittimo di Taranto, ferme restando la prioritaria destinazione ad arsenale del complesso e le prioritarie esigenze operative e logistiche della Marina Militare. Il progetto e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
(( 3-bis. Il Comune di Taranto pubblica nel proprio sito istituzionale il Piano e il progetto previsti dai commi 1 e 3, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. ))
4. Fermo restando quanto disposto in materia di norme e piani urbanistici ed edilizi dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, il decreto di approvazione del progetto sostituisce tutte le autorizzazioni, i pareri e gli atti di assenso comunque denominati di competenza del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo.
5. Il Piano e il progetto di cui ai commi 1 e 3 sono sottoposti al CIPE ai fini dell'approvazione e assegnazione delle risorse finanziarie a valere sul Fondo di sviluppo e coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nel limite delle risorse annualmente disponibili e garantendo comunque la neutralita' dei saldi di finanza pubblica.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 40 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33:
"Art. 40 (Pubblicazione e accesso alle informazioni
ambientali).1. In materia di informazioni ambientali
restano ferme le disposizioni di maggior tutela gia'
previste dall'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108,
nonche' dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005,
pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformita'
a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni
ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono
ai fini delle proprie attivita' istituzionali, nonche' le
relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto
legislativo. Di tali informazioni deve essere dato
specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta
«Informazioni ambientali».
3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di
accesso alle informazioni ambientali di cui all'articolo 5
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
4. L'attuazione degli obblighi di cui al presente
articolo non e' in alcun caso subordinata alla stipulazione
degli accordi di cui all'articolo 11 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Sono fatti salvi gli
effetti degli accordi eventualmente gia' stipulati, qualora
assicurino livelli di informazione ambientale superiori a
quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto.
Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai
sensi del medesimo articolo 11, nel rispetto dei livelli di
informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del
presente decreto.".
Si riporta il testo dell'articolo 38 del citato decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33:
"Art. 38 (Pubblicita' dei processi di pianificazione,
realizzazione e valutazione delle opere pubbliche).1. Le
pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente sui
propri siti istituzionali: i documenti di programmazione
anche pluriennale delle opere pubbliche di competenza
dell'amministrazione; le linee guida per la valutazione
degli investimenti; le relazioni annuali; ogni altro
documento predisposto nell'ambito della valutazione, ivi
inclusi i pareri dei valutatori che si discostino dalle
scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni
ex post che si discostino dalle valutazioni ex ante; le
informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica
degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della
legge 17 maggio 1999, n. 144, incluse le funzioni e i
compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i
criteri di individuazione dei componenti e i loro
nominativi.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, fermi
restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo
128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le
informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli
indicatori di realizzazione delle opere pubbliche
completate. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla
base di uno schema tipo redatto dall'Autorita' per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, che ne cura altresi' la raccolta e la
pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di
consentirne una agevole comparazione.".
Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
383:
"1. Per le opere pubbliche di cui all'articolo 1 del
presente regolamento, l'accertamento della conformita' alle
prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed
edilizi, salvo che per le opere destinate alla difesa
militare, e' fatto dallo Stato di intesa con la regione
interessata, entro sessanta giorni dalla richiesta da parte
dell'amministrazione statale competente.".
 
Art. 9
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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