Gazzetta n. 51 del 3 marzo 2015 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 23 gennaio 2015 |
Modalita' di attuazione della disposizione legislativa relativa a operazioni di mutuo che le regioni possono stipulare per interventi di edilizia scolastica e residenziale. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
e
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca (di seguito, decreto-legge n. 104 del 2013); Visto in particolare l'art. 10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, che prevede che, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprieta' pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprieta' degli enti locali, nonche' la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti per la programmazione triennale 2013-2015, le Regioni interessate possano essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa crn il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la societa' Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; Visto in particolare l'ultimo periodo del comma 1 del citato art. 10 che prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per definire le modalita' di attuazione della norma per l'attivazione dei mutui e per la definizione di una programmazione triennale, in conformita' ai contenuti dell'Intesa sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 1° agosto 2013 tra il Governo, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali; Visto inoltre il comma 2 del medesimo art. 10, che prevede che i pagamenti effettuati dalle Regioni e finanziati con l'attivazione dei mutui siano esclusi dai limiti del patto di stabilita' interno delle regioni per l'importo annualmente erogato dagli istituti di credito; Visto l'art. 9, comma 2-quater, del decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che ha esteso l'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, ricomprendendo tra gli immobili oggetto di interventi di edilizia scolastica anche quelli adibiti all'alta formazione artistica, musicale e coreutica; Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica, e in particolare gli articoli 4 e 7, recanti norme, rispettivamente, in materia di programmazione, attuazione e finanziamento degli interventi, nonche' di anagrafe dell'edilizia scolastica; Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004), e in particolare, l'art. 177-bis introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, e in particolare l'art. 11, commi 4-bis e seguenti, il quale prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata per la definizione di priorita' strategiche, modalita' e termini per la predisposizione e l'approvazione di appositi piani triennali, articolati in annualita', di interventi di edilizia scolastica nonche' i relativi finanziamenti; Vista l'intesa, sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 1° agosto 2013, tra il Governo, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali, sull'attuazione dei piani di edilizia scolastica formulati ai sensi del citato art. 11, commi 4-bis e seguenti, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179; Visto in particolare l'art. 5 della citata intesa che prevede che le regioni, nel procedimento programmatorio, valutino i fabbisogni edilizi in ragione di una dettagliata indicazione, da parte di Comuni e Province, dell'utilizzo degli edifici vincolati alla destinazione scolastica, anche in considerazione, tra l'altro, di eventuali proposte di razionalizzazione della rete scolastica, della celerita' di esecuzione degli interventi, la cui immediata cantierabilita' - con particolare riguardo alla sussistenza di progettazioni esecutive, alla disponibilita' delle aree e all'assenza di vincoli di carattere normativo - deve costituire elemento di priorita' nell'accesso al finanziamento; Visto altresi' l'art. 6 della suddetta intesa che prevede, tra l'altro, una rilevanza, ai fini della definizione della programmazione degli interventi, anche dell'eventuale compartecipazione finanziaria delle regioni e degli enti locali nella realizzazione dei progetti; Visto l'Accordo tra Governo, regioni ed enti locali sottoscritto in data 6 febbraio 2014 in sede di Conferenza unificata sul Sistema nazionale delle anagrafi dell'edilizia scolastica; Considerato che i piani triennali regionali di edilizia scolastica di cui all'art. 6 dell'intesa sottoscritta il 1° agosto 2013 non sono stati ancora attuati; Ritenuto necessario procedere alla definizione di una programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica, cui possono essere conferite le risorse di cui all'art. 10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, che tenga conto dei criteri definiti con l'Intesa del 1° agosto 2013 e di quelli ulteriori indicati nel presente decreto, anche sulla base dei dati forniti dalle anagrafi di edilizia scolastica; Ritenuto altresi', necessario procedere alla definizione di tempi certi entro i quali i piani regionali devono essere trasmessi al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Tenuto conto ai fini della predisposizione di una programmazione degli interventi finanziabili, delle complessive risorse stanziate per l'edilizia scolastica negli ultimi anni, delle graduatorie di interventi tuttora vigenti, nonche' di tutte le richieste pervenute oltre i termini delle procedure attivate, di tutte le procedure amministrative di aggiudicazione che non si sono concluse nei termini previsti dalla legge e degli interventi segnalati dai sindaci che hanno risposto alla nota del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 marzo 2014; Sentita la Conferenza unificata ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, in data 25 settembre 2014;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprieta' pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprieta' degli enti locali, nonche' la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti, le Regioni interessate possono essere autorizzate a stipulare appositi mutui di durata trentennale con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato. 2. I mutui di cui al comma 1 possono essere stipulati, sulla base di criteri di economicita' e di contenimento della spesa, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la societa' Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 30 aprile 2015, e' autorizzata ai sensi dell'art. 4, comma 177-bis della legge 24 dicembre 2003, n. 350, la stipula dei suddetti mutui da parte delle Regioni beneficiarie, sulla base del riparto disposto con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di cui al successivo art. 2, comma 3. Lo schema di contratto di mutuo sara' sottoposto al preventivo nulla osta del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro Direzione VI. Le Regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato la quota di tiraggi dei mutui per pagamenti degli stati di avanzamento lavori che ai sensi del comma 2 dell'art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, sono esclusi dai vincoli del patto di stabilita' interno delle regioni stesse per l'importo annualmente erogato. |
| Art. 2
Piani regionali
1. Le Regioni trasmettono al Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca e, per conoscenza, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 marzo 2015 i piani regionali triennali di edilizia scolastica redatti sulla base delle richieste presentate dagli enti locali e i piani annuali, soggetti a conferma annuale circa l'attualita' degli interventi ivi inseriti per gli anni 2016 e 2017 rispettivamente entro il 31 marzo 2016 ed il 31 marzo 2017, redatti tenendo anche conto: a) dei progetti gia' segnalati dagli enti che hanno risposto alla nota del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 marzo 2014 e del 16 maggio 2014; b) dei progetti di edilizia scolastica gia' approvati ai sensi dell'art. 18, comma 8-quater, del decreto-legge del 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che non risultano finanziati a seguito dello scorrimento delle graduatorie, ai sensi dell'art. 48 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come disciplinato dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 30 giugno 2014, ovvero che non sono stati a vario titolo attuati; c) degli ulteriori progetti esecutivi immediatamente cantierabili, esecutivi o definitivi appaltabili relativi a edifici scolastici di proprieta' degli enti locali richiedenti e non oggetto di altri finanziamenti statali. A questi fini, sono considerati immediatamente cantierabili gli interventi per i quali sono state positivamente esperite le procedure di cui all'art. 106, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 7, e per i quali il Responsabile unico del procedimento abbia rilasciato una dichiarazione unilaterale analoga a quella prevista dal medesimo art. 106, comma 3. 2. I piani regionali, redatti secondo criteri di qualita' tecnica ed efficienza nel rispetto dei principi di parita' di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalita', approvati dalle rispettive Regioni sono trasmessi al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca che procede a trasmetterli al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ad inserirli in un'unica programmazione nazionale che deve essere predisposta dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca entro il 30 aprile 2015 e potra' trovare attuazione nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. 3. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca provvede, con decreto da adottare entro il 15 febbraio 2015, a ripartire su base regionale le risorse previste come attivabili in termini di volume di investimento derivanti dall'utilizzo dei contributi trentennali autorizzati dall'art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, riportando per ciascuna Regione la quota di contributo annuo assegnato, che costituisce in ogni caso il limite di spesa a carico del bilancio dello Stato. Nella ripartizione delle risorse su base regionale si tiene conto dei seguenti criteri, anche sulla base dei dati contenuti nell'anagrafe regionale dell'edilizia: a) numero di edifici scolastici presenti nella regione; b) popolazione scolastica; c) affollamento delle strutture scolastiche. 4. Con l'autorizzazione alla stipula in favore delle Regioni dei mutui trentennali di cui all'art. 10, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2013, gli enti locali, risultati beneficiari dei finanziamenti relativi agli interventi contenuti nel decreto di cui al precedente comma 3 del presente articolo, sulla base delle priorita' definite dalle Regioni sono autorizzati ad avviare le procedure di gara, con pubblicazione del relativo bando, ovvero di affidamento dei lavori. Gli enti medesimi danno comunicazione al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e alle Regioni competenti dell'avvenuto affidamento dei lavori entro 15 giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti. 5. In caso di mancata aggiudicazione provvisoria dei lavori entro il 30 settembre 2015, l'assegnazione viene revocata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e comunicata alla Regione competente e le relative risorse, nonche' le eventuali economie di spesa comunque resesi disponibili all'esito delle procedure di gara, sono accertate in sede di monitoraggio dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e riassegnate dallo stesso prioritariamente agli interventi presenti nei piani delle Regioni che siano in possesso di un'anagrafe di edilizia scolastica aggiornata, secondo criteri, tempi e modalita' stabiliti con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 novembre 2015. 6. La determinazione dell'importo ammissibile a finanziamento tiene conto dell'importo relativo ai lavori e delle somme a disposizione previste nel Quadro tecnico economico dell'intervento. 7. In caso di contenzioso relativo alle procedure di cui al presente articolo, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca puo', con proprio decreto, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, differire il termine di aggiudicazione dei lavori. |
| Art. 3
Criteri per la definizione dei piani regionali
1. Le Regioni, nella definizione dei piani regionali redatti nel rispetto dei principi di parita' di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalita', devono, sempre nell'ottica di efficienza economica dell'investimento e nel rispetto della legislazione ambientale e in materia di contratti pubblici, dare priorita' agli interventi di messa in sicurezza, adeguamento sismico ed efficientamento energetico degli immobili adibiti ad edilizia scolastica, nonche' alla costruzione di nuovi edifici, sulla base dei seguenti criteri: a) avanzato livello di progettazione; b) riedificazione o riqualificazione di immobili in stato di pericolo o inagibili, i cui interventi siano volti alla completa e definitiva rimozione delle condizioni di pericolo o inagibilita' misurato attraverso il rapporto tra la prestazione specifica offerta dall'edificio ante operam ed il fabbisogno specifico soddisfatto post operam; c) completamento dei lavori gia' iniziati e non completati per mancanza di finanziamento misurato attraverso il rapporto fra il costo dell'intervento di completamento e il costo degli interventi gia' sostenuti; d) rispondenza del progetto alle specifiche esigenze didattiche misurato attraverso il rapporto fra prestazione specifica offerta dall'edificio ante operam e il fabbisogno specifico soddisfatto post operam; e) eventuale quota di cofinanziamento da parte degli enti locali misurata in percentuale dell'intervento a carico del bilancio degli Enti locali; f) quantificazione del risparmio energetico misurato attraverso il numero di classi di miglioramento energetico dell'edificio; g) rilascio di superfici in affitto a titolo oneroso misurato in euro/anno; h) eventuale coinvolgimento di investitori privati misurato in percentuale dell'intervento a carico dell'investitore privato; i) edificio scolastico ricompreso in processi di riqualificazione urbana; l) ulteriori criteri definiti a livello regionale sulla base di specificita' territoriali, tenendo conto in particolare delle aree a rischio sismico e a rischio idrogeologico. |
| Art. 4
Stati di avanzamento e monitoraggio
1. Gli enti beneficiari trasmettono alle Regioni di appartenenza gli stati di avanzamento dei lavori relativi agli interventi di edilizia scolastica di cui al presente decreto, certificati ai sensi della normativa vigente, e la relativa richiesta di erogazione. Per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale si applica il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 2. Ai fini della successiva erogazione dei finanziamenti, le Regioni, in relazione alle richieste di erogazioni di cui al precedente comma 1, attestano agli istituti finanziatori l'avanzamento delle spese effettivamente sostenute dagli enti beneficiari e trasmettono ai medesimi istituti finanziatori la relativa richiesta di erogazione, secondo le modalita' che saranno stabilite nel contratto di mutuo, al fine di garantire le erogazioni agli enti locali nello stesso esercizio finanziario in cui gli stessi hanno pagato gli stati di avanzamento lavori. In ogni caso, i trasferimenti sono subordinati all'inserimento dei dati nel sistema di monitoraggio. 3. Le Regioni comunicano al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e al Ministero delle infrastrutture e trasporti l'avvenuta attestazione e trasmissione di cui al comma 2. 4. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca predispone semestralmente una relazione, sia a livello aggregato sia a livello di singolo intervento, sullo stato di attuazione del programma. La predetta relazione e' trasmessa all'osservatorio per edilizia scolastica di cui all'art. 6 della legge 19 gennaio 1996, n. 23 e al Ministero dell'economia e delle finanze. 5. Per le finalita' di cui al comma 4, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca si avvale del sistema di monitoraggio delle opere pubbliche di cui al comma 1. Il presente decreto e' sottoposto ai controlli di legge e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 23 gennaio 2015
Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Giannini Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lupi Registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 2015 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze Reg.ne Prev. n. 362 |
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