Estratto determina V&A n. 230/2015 del 10 febbraio 2015
Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: "ILMOCIN" nella forma e confezione: "2,7 g granulato per soluzione orale" 10 bustine in carta/Al/Pe in aggiunta alle confezioni gia' autorizzate alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate: Titolare AIC: EPIFARMA S.R.L con sede legale e domicilio fiscale in Via S.Rocco, 6, 85033 - Episcopia - Potenza - Codice Fiscale 01135800769. Confezione: "2,7 g granulato per soluzione orale " 10 bustine in carta/Al/Pe AIC n. 037946047 (in base 10) 1460PZ (in base 32) Forma Farmaceutica: Granulato per soluzione orale Composizione: 1 bustina da 5 g contiene: Principio Attivo: carbocisteina sale di lisina monoidrato pari a 2,7 g di carbocisteina sale di lisina;
Classificazione ai fini della rimborsabilita'
Confezione: AIC n. 037946047 - "2,7 g granulato per soluzione orale " 10 bustine in carta/Al/Pe Classe di rimborsabilita': Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita', denominata Classe C (nn).
Classificazione ai fini della fornitura
Confezione: AIC n. 037946047 - "2,7 g granulato per soluzione orale " 10 bustine in carta/Al/Pe - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica
Tutela brevettuale
Il titolare dell'AIC del farmaco generico e' esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale. Il titolare dell'AIC del farmaco generico e' altresi' responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtu' del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.
Stampati
Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati cosi' come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determinazione di cui al presente estratto. In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. |