Gazzetta n. 50 del 2 marzo 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 17 febbraio 2015
Rinnovo e cancellazione di varieta' di specie agrarie ed ortive iscritte al registro nazionale.


IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo rurale

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972 con il quale sono stati istituiti i registri di varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;
Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/71, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varieta' di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;
Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varieta' di specie di piante ortive nei quali sono state iscritte le varieta' di specie ortive le cui denominazioni e decreti di iscrizione sono indicati nel dispositivo;
Visti i registri predetti, nei quali sono state iscritte, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/71 le varieta' di specie agrarie ed ortive, le cui denominazioni e decreti di iscrizione sono indicate nel presente dispositivo;
Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l'art. 17, decimo comma, che stabilisce in dieci anni il periodo di validita' dell'iscrizione delle varieta' nei registri nazionali e prevede, altresi', la possibilita' di rinnovare l'iscrizione medesima per periodi determinati;
Visto in particolare l'art. 17-bis, comma quarto, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73, che prevede la cancellazione di una varieta' dal registro, qualora la validita' dell'iscrizione medesima sia giunta a scadenza;
Viste le istanze di rinnovo dell'iscrizione presentate ai sensi dell'art. 17, undicesimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73 e relative alle varieta' indicate all'art. 1 del presente dispositivo;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto ministeriale n. 1622 del 13 febbraio 2014 recante "Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013";
Considerato che per le varieta' indicate all'art. 1 del presente dispositivo si e' ritenuto necessario effettuare un ulteriore accertamento relativo all'ammissibilita' delle denominazioni e che per tale motivo i relativi decreti di rinnovo sono stati sospesi;
Considerato che per le varieta' indicate all'art. 2 del dispositivo non sono state presentate le domande di rinnovo dell'iscrizione ai relativi registri nazionali, secondo quanto stabilito dall'art. 17, ultimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73, e che le varieta' stesse non rivestono particolare interesse in ordine generale;
Atteso che le varieta' indicate all'art. 1 del dispositivo presentano i requisiti previsti dall'art. 17, decimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73;
Ritenuto opportuno procedere alla conclusione del procedimento amministrativo di rinnovo delle varieta' per le quali l'accertamento si e' concluso positivamente;

Decreta:

Art. 1

A norma dell'art. 17, decimo comma, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, l'iscrizione ai registri nazionali di varieta' di specie agrarie ed ortive, delle sotto elencate varieta' iscritte ai predetti registri con i decreti ministeriali riportati, sono rinnovate fino alla rispettiva data indicata.

Parte di provvedimento in formato grafico


Avvertenza: Il presente atto non e' soggetto al visto di
controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte
dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla
registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio
del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.
 
Art. 2

Ai sensi dell'art. 17/bis, quarto comma, lettera e), del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, le sotto elencate varieta', iscritte ai registri delle varieta' di specie ortive con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna riportati, sono cancellate dai medesimi per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione:

Parte di provvedimento in formato grafico

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 febbraio 2015

Il direttore generale: Cacopardi
 
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