Gazzetta n. 50 del 2 marzo 2015 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 16 gennaio 2015 |
Modalita' di attuazione del regolamento UE n. 1071/2014, relativo ad alcune misure eccezionali di sostegno del mercato avicolo. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, ed in particolare l'art. 220 inerente, tra l'altro, le misure di sostegno del mercato connesse a malattie degli animali; Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1071/2014 della Commissione, del 10 ottobre 2014, relativo a talune misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle uova e del pollame in Italia; Visto il Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanita' delle piante e al materiale riproduttivo vegetale; Visto il decreto legislativo n. 165 del 27 maggio 1999 e successive modificazioni, con il quale e' stata istituita l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Considerato che nel periodo compreso tra il 14 agosto ed il 5 settembre 2013, nelle regioni del Veneto ed Emilia Romagna, sono stati riscontrati e notificati alla Commissione europea dei casi di influenza aviaria ad alta patogenicita' a seguito dei quali si sono rese necessarie misure sanitarie volte a contenere il diffondersi dell'epidemia in particolare attraverso l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza e di ulteriore restrizione; Considerato che, a seguito della predetta epidemia, il Governo italiano ha chiesto alla Commissione l'attivazione di misure eccezionali di sostegno del mercato per il settore delle uova e del pollame, cosi' come previsto dalla specifica normativa comunitaria; Considerato che in attuazione del citato regolamento di esecuzione (UE) n. 1071/2014 della Commissione occorre indennizzare i produttori che hanno subito danni per effetto delle predette misure di restrizione sanitarie, attuate fino al 30 giugno 2014; Considerato che l'art. 1 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 1071/2014 dispone il cofinanziamento al 50% tra UE e Stato membro delle misure di sostegno del mercato; Considerato che la erogazione degli aiuti ai beneficiari deve avvenire entro il 30 settembre 2015; Ritenuto di dover stabilire le procedure per la corresponsione ai soggetti interessati degli aiuti, per singole tipologie, cosi' come disposti dalla richiamata normativa comunitaria; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 18 dicembre 2014;
Decreta:
Art. 1 Ambito di applicazione
1. In attuazione del Regolamento di esecuzione (UE) n. 1071/2014, del 10 ottobre 2014, le misure eccezionali di sostegno del mercato avicolo italiano, individuate dal successivo art. 2, sono applicabili alle seguenti categorie merceologiche: Pollo, Faraona, Anatra, Gallina ovaiola, Pollastra, Pulcino e Tacchino ed alle uova del genere Gallus. |
| Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2 Interventi ammessi
1. Sono considerate misure eccezionali di sostegno del mercato avicolo italiano, ai sensi dell'art. 220 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, gli interventi specificati all'art. 1, paragrafo 3, del Regolamento di esecuzione (UE) n. 1071/2014. 2. Ai fini della verifica del rispetto delle misure di sostegno di cui al comma 1, occorre tener conto degli importi unitari di cofinanziamento e dei limiti fissati, per ciascuna tipologia di aiuto, nel medesimo art. 1 del menzionato Regolamento di esecuzione (UE) n. 1071/2014. |
| Art. 3 Individuazione dei beneficiari
1. Possono presentare domanda per usufruire delle compensazioni di cui agli articoli precedenti, i seguenti soggetti: a) imprese produttrici di uova da cova; b) imprese produttrici di pulcini (incubatoi); c) imprese di allevamento di ovaiole, pollastre, anatre, di pollame da carne delle specie di cui all'art. 1; d) centri d'imballaggio di uova. |
| Art. 4 Presentazione della domanda
1. I soggetti che intendono usufruire dei benefici di cui al presente decreto devono presentare apposita domanda all'Organismo pagatore riconosciuto, competente territorialmente in base alla sede legale dell'impresa o residenza della persona fisica istante, ed inoltre devono essere in condizione di dimostrare i danni subiti in conseguenza dell'attuazione delle misure sanitarie per contenere l'epidemia di influenza aviaria ad alta patogenicita' del sottotipo H7N7, nel periodo compreso tra il 14 agosto 2013 ed il 30 giugno 2014. 2. Le domande sono redatte in carta semplice sulla base di modelli uniformi predisposti da AGEA - Coordinamento e devono pervenire, entro il termine indicato, all'Organismo pagatore territorialmente competente. 3. Le domande sono corredate dalle dichiarazioni dei soggetti interessati e sono supportate da idonea documentazione, atta a comprovare le richieste avanzate. Tale documentazione puo' essere costituita dai registri ufficiali detenuti dalle aziende o da altra specifica documentazione contabile, sanitaria o commerciale in possesso delle aziende medesime. 4. Le dichiarazioni e la documentazione di cui al comma precedente, in relazione al tipo di sostegno richiesto, devono far riferimento alle categorie merceologiche previste dall'art. 1 e, inoltre: a) al numero di uova distrutte o inviate alla trasformazione; b) al numero di uova da cova non incubate; c) al numero di pulcini soppressi; d) al numero di animali, riproduttori o da allevamento, macellati anticipatamente; e) alla quantificazione del prolungamento del vuoto sanitario e mancato accasamento. |
| Art. 5 Compiti dell'Amministrazione
1. L'Organismo pagatore territorialmente competente verifica la completezza e correttezza delle domande pervenute e della relativa documentazione ed effettua il pagamento dell'aiuto spettante a ciascun richiedente entro e non oltre il 30 settembre 2015, avendo cura di attivare le procedure amministrative atte a limitare l'aiuto solamente a quei danni non compensati da aiuti di Stato o da assicurazioni e per i quali non e' stata ricevuta alcuna contribuzione finanziaria dalla Unione europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 652/2014. 2. Non sono ritenute valide le richieste di sostegno, di cui al precedente art. 2, concernenti periodi diversi da quello compreso tra il 14 agosto 2013 ed il 30 giugno 2014. 3. L'AGEA - Coordinamento assicura l'armonizzazione delle procedure e che le somme totali liquidate per ciascun intervento non superino quelle massime ammesse e cofinanziate dal Reg. (UE) n. 1071/2014 e riportate nell'allegato n. 1 del presente decreto. 4. Nel caso in cui l'ammontare finanziario delle richieste ritenute ammissibili, per ciascuna misura, superi il massimale di cui all'allegato 1, si provvedera' a liquidare a ciascun soggetto di cui all'art. 3 un importo proporzionalmente ridotto. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 16 gennaio 2015
Il Ministro: Martina
Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2015 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF Reg.ne Prev. n. 459 |
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