Gazzetta n. 49 del 28 febbraio 2015 (vai al sommario) |
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2014, n. 192 |
Testo del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 302 del 31 dicembre 2014), coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2015, n. 11 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.». |
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Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1 Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni
1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»; b) al comma 2 le parole: «31 dicembre 2014», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015». 2. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2013, previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dall'articolo 66, commi 9-bis e 13-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2015 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2015. 3. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015». 4. Le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2014, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono prorogate al 31 dicembre 2015. 5. Le risorse per le assunzioni prorogate ai sensi del comma 1, lettera b) e del comma 2, per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non e' stata presentata alle amministrazioni competenti la relativa richiesta di autorizzazione ad assumere, sono destinate, previa ricognizione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, a realizzare percorsi di mobilita' a favore del personale degli enti di area vasta in ragione del riordino delle funzioni ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. Sono fatte salve, in ogni caso, le assunzioni in favore dei vincitori di concorso, del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e di quello non amministrativo degli enti di ricerca. 6. All'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015». 7. Nelle more della riorganizzazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco, al fine di consentire la continuita' nello svolgimento delle funzioni ad essa attribuite, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalla medesima Agenzia per l'attribuzione di funzioni dirigenziali, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e con scadenza entro il 31 marzo 2015, sono prorogati, nel limite dei posti disponibili in pianta organica e anche se eccedenti la quota di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, al 31 dicembre 2015. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e la relativa spesa, quantificata in 495.440 euro per il 2015, e' finanziata a valere sulle risorse di cui all'articolo 48, comma 8, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 8. All'articolo 1, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: «e' prorogato al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «e' prorogato al 31 dicembre 2015». 8-bis. All'articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole: «Per il quinquennio 2011-2015» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2011 al 2020». 8-ter. Le disposizioni di cui al comma 8-bis si applicano con riferimento alle norme in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fatte salve le disposizioni in materia di locazione e manutenzione di immobili delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. 9. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 12, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 continua ad applicarsi per l'anno 2015, limitatamente ai profili professionali specialistici. 10. All'articolo 1, comma 6-septies, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015». 10-bis. All'articolo 4, comma 25, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: «31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015». 11. All'articolo 1, comma 298, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al primo periodo, le parole: «per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2015». 11-bis. All'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole: «e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 maggio 2015». 11-ter. All'articolo 1, comma 410, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole da: «di sei mesi» fino a «per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2015». 12. All'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2015». Al relativo onere si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo Unico Giustizia di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181. 12-bis. All'articolo 1, comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le regioni possono procedere alla proroga dei contratti a tempo determinato interessati alle procedure di cui al presente periodo, fermo restando il rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica». 12-ter. Al fine di assicurare, con carattere di continuita', il regolare svolgimento delle attivita' afferenti all'allertamento, al monitoraggio e al coordinamento operativo delle strutture regionali che compongono il Servizio nazionale della protezione civile, prestate dal personale in servizio presso i Centri funzionali di cui all'articolo 3-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e presso le Sale operative regionali di protezione civile, e' prorogata fino al 31 dicembre 2015 l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 14 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2010, e successive modificazioni. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse a carico dei bilanci regionali, ai sensi del medesimo articolo 14 dell'ordinanza n. 3891 del 4 agosto 2010. 12-quater. In considerazione dei tempi necessari per assicurare la piena funzionalita' della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, per l'anno 2015, i termini relativi al procedimento di controllo dei rendiconti dei partiti politici relativi all'esercizio 2013, di cui all'articolo 9, comma 5, della medesima legge n. 96 del 2012, sono prorogati di sessanta giorni. Il termine per la presentazione delle richieste di accesso, per l'anno 2015, ai benefici di cui agli articoli 11 e 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 gennaio 2015. I partiti politici che, entro tale data, abbiano presentato richiesta di ammissione ai benefici di cui al secondo periodo del presente comma per l'anno 2015 e abbiano attestato di essere in possesso dei requisiti indicati all'articolo 10, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 149 del 2013, secondo le modalita' individuate dalla deliberazione 15 gennaio 2014, n. 1, della Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della citata legge n. 96 del 2012, hanno accesso ai benefici medesimi anche qualora non risultino iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge n. 149 del 2013 alla data del 31 gennaio 2015. A tal fine, la Commissione trasmette all'Agenzia delle entrate, entro il 15 marzo 2015, l'elenco dei partiti che abbiano presentato le richieste e le attestazioni di cui al terzo periodo acquisite ai propri atti. Fino al 31 dicembre 2015, ai partiti politici che si trovano nelle condizioni di cui al terzo periodo del presente comma si applicano le disposizioni dell'articolo 5, comma 3, del citato decreto-legge n. 149 del 2013, anche qualora non risultino ancora iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del medesimo decreto-legge alla data della percezione dei finanziamenti o dei contributi previsti dal citato comma 3.
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, come modificato dalla presente legge: «Art. 1. Proroga termini in materia di assunzioni 1. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, commi 523, 527 e 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e all'articolo 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2015. 2. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 66, commi 9-bis, 13, 13-bis e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2015 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2015. 3-6-quinquies. (Omissis).». Si riporta il testo vigente dei commi 1 e 2 dell'art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114: «Art. 3. Semplificazione e flessibilita' nel turn over 1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazione, possono procedere, per l'anno 2014, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facolta' ad assumere e' fissata nella misura del 40 per cento per l'anno 2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017, del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al comparto della scuola e alle universita' si applica la normativa di settore. 2. Gli enti di ricerca, la cui spesa per il personale di ruolo del singolo ente non superi l'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, possono procedere, per gli anni 2014 e 2015, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facolta' ad assumere e' fissata nella misura del 60 per cento nell'anno 2016, dell'80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. A decorrere dal 1 gennaio 2014 non si tiene conto del criterio di calcolo di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. 3-10-bis. (Omissis).». Si riporta il testo vigente dei commi 9-bis e 13-bis dell'art. 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni: «Art. 66. Semplificazione e flessibilita' nel turn over 1-9. (Omissis). 9-bis. Per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere, secondo le modalita' di cui al comma 10, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unita' non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. La predetta facolta' assunzionale e' fissata nella misura del venti per cento per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2016. 10-13. (Omissis). 13-bis Per il biennio 2012-2013 il sistema delle universita' statali, puo' procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al venti per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. La predetta facolta' e' fissata nella misura del 50 per cento per gli anni 2014 e 2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. A decorrere dall'anno 2015, le universita' che rispettano la condizione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e delle successive norme di attuazione del comma 6 del medesimo articolo 7 possono procedere, in aggiunta alle facolta' di cui al secondo periodo del presente comma, all'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche utilizzando le cessazioni avvenute nell'anno precedente riferite ai ricercatori di cui al citato articolo 24, comma 3, lettera a), gia' assunti a valere sulle facolta' assunzionali previste dal presente comma. L'attribuzione a ciascuna universita' del contingente delle assunzioni di cui ai periodi precedenti e' effettuata con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca procede annualmente al monitoraggio delle assunzioni effettuate comunicandone gli esiti al Ministero dell'economia e delle finanze. Al fine di completarne l'istituzione delle attivita', sino al 31 dicembre 2014, le disposizioni precedenti non si applicano agli istituti ad ordinamento speciale, di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2005, 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2005, e 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2005. 14. (Omissis).». Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, come modificato dalla presente legge: «Art. 1. Proroga di termini in materia di assunzioni, organizzazione e funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni 1-4. (Omissis). 5. Le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono prorogate al 31 dicembre 2015. 6-14. (Omissis).». Si riporta il testo vigente del comma 464 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2014): «Art. 1. 1-463 (Omissis). 464. Al fine di incrementare l'efficienza dell'impiego delle risorse tenendo conto della specificita' e delle peculiari esigenze del Comparto sicurezza e del Comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, le relative amministrazioni possono procedere per l'anno 2014, in deroga ai limiti di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed all'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, comunque, con un turn over complessivo relativo allo stesso anno non superiore al 55 per cento, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 126 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, con riserva di assunzione di 1.000 unita' per la Polizia di Stato, 1.000 unita' per l'Arma dei carabinieri e 600 unita' per il Corpo della guardia di finanza. A tale fine e' istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 126 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. 465-749. (Omissis).». La legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale 7 aprile 2014, n. 81. Si riporta il testo vigente dell'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni: «3. Personale in regime di diritto pubblico (Art. 2, commi 4 e 5 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti dall'art. 2 del d.lgs n. 546 del 1993 e successivamente modificati dall'art. 2, comma 2 del d.lgs n. 80 del 1998) 1. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, nonche' i dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita' nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287. 1-bis. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il rapporto di impiego del personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362, e il personale volontario di leva, e' disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali. 1-ter. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il personale della carriera dirigenziale penitenziaria e' disciplinato dal rispettivo ordinamento. 2. Il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformita' ai principi della autonomia universitaria di cui all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421.». Si riporta il comma 9 dell'art. 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dalla presente legge: «Art. 4. Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonche' di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego. 1-8. (Omissis). 9. Le amministrazioni pubbliche che nella programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, riferita agli anni dal 2013 al 2016, prevedono di effettuare procedure concorsuali ai sensi dell'articolo 35, comma 3-bis, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o ai sensi del comma 6 del presente articolo, possono prorogare, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia e, in particolare, dei limiti massimi della spesa annua per la stipula dei contratti a tempo determinato previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti che hanno maturato, alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze. La proroga puo' essere disposta, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili e ai posti in dotazione organica vacanti, indicati nella programmazione triennale di cui al precedente periodo, fino al completamento delle procedure concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2016. Fermo restando il divieto previsto dall'articolo 16, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le province possono prorogare fino al 31 dicembre 2015 i contratti di lavoro a tempo determinato per le strette necessita' connesse alle esigenze di continuita' dei servizi e nel rispetto dei vincoli finanziari di cui al presente comma, del patto di stabilita' interno e della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale. Per le proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale degli enti di ricerca possono essere, altresi', utilizzate, in deroga al presente comma, le risorse di cui all'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, esclusivamente per il personale direttamente impiegato in specifici progetti di ricerca finanziati con le predette risorse e limitatamente alla durata dei progetti medesimi. 10-16-ter. (Omissis).». Si riporta il testo vigente dei commi 7 e 8 dell'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326: «Art. 48. Tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica. 1-6. (Omissis). 7. Dal 1° gennaio 2004, con decreto del Ministro della salute sono trasferite all'Agenzia le unita' di personale gia' assegnate agli uffici della Direzione Generale dei Farmaci e Dispositivi Medici del Ministero della salute, le cui competenze transitano alla medesima Agenzia. Il personale trasferito non potra' superare il 60 per cento del personale in servizio alla data del 30 settembre 2003 presso la stessa Direzione Generale. Detto personale conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento. A seguito del trasferimento del personale sono ridotte in maniera corrispondente le dotazioni organiche del Ministero della salute e le relative risorse sono trasferite all'Agenzia. In ogni caso le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate. Resta confermata la collocazione nel comparto di contrattazione collettiva attualmente previsto per il personale trasferito ai sensi del presente comma. L'Agenzia puo' assumere, in relazione a particolari e motivate esigenze, cui non puo' far fronte con personale in servizio, e nei limiti delle proprie disponibilita' finanziarie, personale tecnico o altamente qualificato, con contratti a tempo determinato di diritto privato. L'Agenzia puo' altresi' avvalersi, nei medesimi limiti di disponibilita' finanziaria, e comunque per un numero non superiore a 40 unita', ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale in posizione di comando dal Ministero della salute, dall'Istituto Superiore di sanita', nonche' da altre Amministrazioni dello Stato, dalle Regioni, dalle Aziende sanitarie e dagli Enti pubblici di ricerca. 8. Agli oneri relativi al personale, alle spese di funzionamento dell'Agenzia e dell'Osservatorio sull'impiego dei medicinali (OSMED) di cui al comma 5, lettera b), punto 2, nonche' per l'attuazione del programma di farmacovigilanza attiva di cui al comma 19, lettera b), si fa fronte: a) mediante le risorse finanziarie trasferite dai capitoli 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3130, 3430 e 3431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute; b) mediante le entrate derivanti dalla maggiorazione del 20 per cento delle tariffe di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 e successive modificazioni; c) mediante eventuali introiti derivanti da contratti stipulati con l'Agenzia europea per la Valutazione dei Medicinali (EMEA) e con altri organismi nazionali ed internazionali per prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza e ricerca; c-bis) mediante eventuali introiti derivanti da contratti stipulati con soggetti privati per prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza, ricerca, aggiornamento, formazione agli operatori sanitari e attivita' editoriali, destinati a contribuire alle iniziative e agli interventi di cofinanziamento pubblico e privato finalizzati alla ricerca di carattere pubblico sui settori strategici del farmaco di cui alla lettera g) del comma 5, ferma restando la natura di ente pubblico non economico dell'Agenzia. 9-35. (Omissis).». Si riporta il testo vigente dei commi da 1 a 6 dell'art. 19 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: « Art. 19. Incarichi di funzioni dirigenziali (Art. 19 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 11 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del d.lgs n. 387 del 1998) 1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessita' della struttura interessata, delle attitudini e delle capacita' professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonche' delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile. 1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta. 1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui all'articolo 21, comma 1, secondo periodo. 2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui e' definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico e' pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche' dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre anni. 3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali e nelle percentuali previste dal comma 6. 4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6. 4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo 7. 5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c). 5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23, purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il limite del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo articolo 23 e del 10 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6. 5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo 7. 6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da una indennita' commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. 7-12-bis. (Omissis).». Si riporta il testo del comma 14 dell'art. 1 del citato decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, come modificato dalla presente legge: «Art. 1. Proroga di termini in materia di assunzioni, organizzazione e funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni 1-13. (Omissis). 14. Il termine per il completamento delle procedure concorsuali di cui all'articolo 8, comma 24, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e' prorogato al 31 dicembre 2015, purche' le medesime procedure siano indette entro il 30 giugno 2014. Nelle more, ferma restando la possibilita' di prorogare o modificare gli incarichi gia' attribuiti ai sensi del secondo periodo del medesimo comma 24 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 16 del 2012, non e' in nessun caso consentito il conferimento di nuovi incarichi oltre il limite complessivo di quelli attribuiti, in applicazione della citata disposizione, alla data del 31 dicembre 2013.». Si riporta il testo del comma 21-sexies dell'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, come modificato dalla presente legge: «Art. 6. Proroga di termini in materia di assunzioni, organizzazione e funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni 1-21-quinquies. (Omissis). 21-sexies. Per gli anni dal 2011 al 2020, ferme restando le dotazioni previste dalla legge 23 dicembre 2009, n. 192, le Agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono assolvere alle disposizioni del presente articolo, del successivo articolo 8, comma 1, primo periodo, nonche' alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato pari all'1 per cento delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento stabilite con la citata legge. Si applicano in ogni caso alle Agenzie fiscali le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo, nonche' le disposizioni di cui all' articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 2, comma 589, e all'articolo 3, commi 18, 54 e 59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all' articolo 27, comma 2, e all' articolo 48, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le predette Agenzie possono conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell' articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenendo conto delle proprie peculiarita' e della necessita' di garantire gli obiettivi di gettito fissati annualmente. Le medesime Agenzie possono conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell' articolo 19, comma 5-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 anche a soggetti appartenenti alle magistrature e ai ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Il conferimento di incarichi eventualmente eccedenti le misure percentuali previste dal predetto articolo 19, comma 6, e' disposto nei limiti delle facolta' assunzionali a tempo indeterminato delle singole Agenzie. 21-septies. (Omissis).». Si riporta il testo vigente dell'art. 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89: «Art. 24. Disposizioni in materia di locazioni e manutenzioni di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni 1. All'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: "b) verifica la congruita' del canone degli immobili di proprieta' di terzi, ai sensi dell'articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, individuati dalle predette amministrazioni tramite indagini di mercato" sono inserite le seguenti: "che devono essere effettuate prioritariamente tra gli immobili di proprieta' pubblica presenti sull'applicativo informatico messo a disposizione dall'Agenzia del demanio; con la predetta consultazione si considerano assolti i relativi obblighi di legge in materia di pubblicita', trasparenza e diffusione delle informazioni". 2. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 222-bis, dopo l'ottavo periodo, e' aggiunto il seguente: "In caso di inadempimento dei predetti obblighi, l'Agenzia del demanio ne effettua la segnalazione alla Corte dei conti per gli atti di rispettiva competenza."; b) dopo il comma 222-ter e' inserito il seguente: "222-quater. Le amministrazioni di cui al primo periodo del comma 222-bis, entro il 30 giugno 2015, predispongono un nuovo piano di razionalizzazione nazionale per assicurare, oltre al rispetto del parametro metri quadrati per addetto di cui al comma 222-bis, un complessivo efficientamento della presenza territoriale, attraverso l'utilizzo degli immobili pubblici disponibili o di parte di essi, anche in condivisione con altre amministrazioni pubbliche, compresi quelli di proprieta' degli enti pubblici, e il rilascio di immobili condotti in locazione passiva in modo da garantire per ciascuna amministrazione, dal 2016, una riduzione, con riferimento ai valori registrati nel 2014, non inferiore al 50 per cento in termini di spesa per locazioni passive e non inferiore al 30 per cento in termini di spazi utilizzati negli immobili dello Stato. Sono esclusi dall'applicazione della disposizione di cui al primo periodo i presidi territoriali di pubblica sicurezza e quelli destinati al soccorso pubblico e gli edifici penitenziari. I piani di razionalizzazione nazionali sono trasmessi all'Agenzia del demanio per la verifica della compatibilita' degli stessi con gli obiettivi fissati dal presente comma. Entro e non oltre 60 giorni dalla presentazione del piano, l'Agenzia del demanio comunica al Ministero dell'economia e delle finanze e all'amministrazione interessata i risultati della verifica. In caso tale verifica risulti positiva, l'Agenzia comunica gli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni, relativi alle locazioni passive, da ridurre per effetto dei risparmi individuati nel piano. Nel caso in cui, invece, il piano di razionalizzazione nazionale non venga presentato, ovvero sia presentato, ma non sia in linea con gli obiettivi fissati dal presente comma, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati comunicati dall'Agenzia del demanio, effettua una corrispondente riduzione sui capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto di beni e servizi dell'amministrazione inadempiente, al fine di garantire i risparmi attesi dall'applicazione del presente comma. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nel limite massimo del 50 per cento dei complessivi risparmi individuati nei piani di razionalizzazione positivamente verificati, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio necessarie per il finanziamento delle spese connesse alla realizzazione dei predetti piani, da parte delle amministrazioni e dell'Agenzia del demanio.". 2-bis. L'articolo 2-bis del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, e' sostituito dal seguente: "Art. 2-bis. - (Facolta' di recesso delle pubbliche amministrazioni da contratti di locazione). - 1. Anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa di cui agli articoli 2, comma 5, e 3, comma 1, le amministrazioni individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e gli organi costituzionali nell'ambito della propria autonomia, possono comunicare, entro il 31 luglio 2014, il preavviso di recesso dai contratti di locazione di immobili in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il recesso e' perfezionato decorsi centottanta giorni dal preavviso, anche in deroga ad eventuali clausole che lo limitino o lo escludano". 2-ter. All'articolo 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, e quelle di cui al" sono soppresse. 3. All'articolo 12 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le medesime Amministrazioni comunicano inoltre semestralmente, al di fuori dei casi per i quali sono attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa ai sensi del comma 2 lettere a) e b), tutti i restanti interventi manutentivi effettuati sia sugli immobili di proprieta' dello Stato, in uso governativo, sia su quelli di proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi titolo, nonche' l'ammontare dei relativi oneri."; b) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il piano generale puo' essere oggetto di revisione in corso d'anno, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in caso di sopravvenute ed imprevedibili esigenze manutentive considerate prioritarie rispetto ad uno o piu' interventi inseriti nel Piano, ove non risultino gia' affidati ad uno degli operatori con cui l'Agenzia ha stipulato accordi quadro ai sensi del comma 5."; c) al comma 5, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "L'Agenzia del demanio, al fine di progettare e realizzare gli interventi manutentivi di cui al comma 2, lettere a) e b), e per gli interventi manutentivi dalla stessa gestiti con fondi diversi da quelli di cui al comma 6, stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica, ed anche avvalendosi di societa' a totale o prevalente capitale pubblico, senza nuovi o maggiori oneri". 4. All'articolo 3 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4 le parole "1° gennaio 2015" sono sostituite con le parole "1° luglio 2014"; b) il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, le previsioni di cui ai commi da 4 a 6 si applicano altresi' alle altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto compatibili. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente al fine di conseguire risparmi non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione della presente disposizione.". 5. Al fine della riduzione della spesa per il deposito legale di stampati e documenti: a) agli istituti depositari previsti dal regolamento attuativo dell'articolo 5, comma 1, della legge 15 aprile 2004, n. 106, e' consegnata una sola copia di stampati e di documenti a questi assimilabili; b) per l'archivio nazionale della produzione editoriale non sono soggette al deposito legale le ristampe inalterate di tutti i documenti stampati in Italia.». Si riporta il testo vigente del comma 12 dell'art. 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125: «Art. 2. Disposizioni in tema di accesso nelle pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle eccedenze e potenziamento della revisione della spesa anche in materia di personale. 1-11-bis. (Omissis) 12. Al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, in deroga all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando il divieto di effettuare nelle qualifiche o nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie assunzioni di personale, continuano ad applicarsi per l'anno 2013 e per l'anno 2014 le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 13-13-septies (Omissis).». Si riporta il testo del comma 6-septies dell'art. 1 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, come modificato dalla presente legge: «Art. 1. Proroga di termini in materia di personale, professioni e lavoro. 1-6-sexies. (Omissis). 6-septies. Fino al 31 dicembre 2015, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili al personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso gli organi costituzionali, presso gli uffici di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche' presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, continua ad applicarsi la disposizione di cui all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Al medesimo personale, e fino alla predetta data, non si applicano, altresi', il limite di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 133 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e la disposizione di cui al comma 3 del medesimo articolo 133». Si riporta il testo del comma 25 dell'art. 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2012), come modificato dalla presente legge: «Art. 4. Riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri 1-24. (Omissis). 25. Le disposizioni transitorie di cui all'articolo 168, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, in materia di percorso di carriera del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono prorogate al 31 dicembre 2015. 26-103. (Omissis).». Si riporta il testo del comma 298 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2014), come modificato dalla presente legge: «Art. 1. 1-297. (Omissis). 298. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e' autorizzato fino al 30 giugno 2015 ad effettuare le operazioni di pagamento e riscossione relative alle competenze dell'ex Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) trasferite al Ministero stesso ai sensi dell'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, mediante l'utilizzo dei conti correnti gia' intestati alla medesima Agenzia, attraverso un dirigente delegato. Le operazioni effettuate sono oggetto di rendicontazione al termine dell'esercizio finanziario. 299-749. (Omissis).». Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 11 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, come modificato dalla presente legge: «Art. 11. Misure urgenti per la protezione di specie animali, il controllo delle specie alloctone e la difesa del mare, l'operativita' del Parco nazionale delle Cinque Terre, la riduzione dell'inquinamento da sostanze ozono lesive contenute nei sistemi di protezione ad uso antincendio e da onde elettromagnetiche, nonche' parametri di verifica per gli impianti termici civili 1-7. (Omissis). 8. In armonia con le finalita' e i principi dell'ordinamento giuridico nazionale in materia di aree protette, nonche' con la disciplina comunitaria relativa alla Rete Natura 2000, le funzioni statali concernenti la parte lombarda del Parco nazionale dello Stelvio sono attribuite alla regione Lombardia che, conseguentemente, partecipa all'intesa relativa al predetto Parco, di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Per l'attribuzione alle province autonome di Trento e di Bolzano delle funzioni statali concernenti la parte del Parco nazionale dello Stelvio situata nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol si provvede con norma di attuazione dello Statuto della regione medesima ai sensi dell'articolo 107 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. Fino alla sottoscrizione della predetta intesa e comunque non oltre il 31 maggio 2015, le funzioni demandate agli organi centrali del consorzio, ad eccezione di quelle dei revisori dei conti, sono svolte dal direttore del Parco in carica e dal presidente in carica o operante in regime di prorogatio; i mandati relativi sono prorogati fino alla predetta data. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, entro i successivi trenta giorni, nomina un Comitato paritetico composto da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da un rappresentante di ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano e da un rappresentante della regione Lombardia. Ove non si riesca a costituire il Comitato paritetico, ovvero non si pervenga ancora alla definizione dell'intesa entro i trenta giorni successivi alla costituzione del Comitato, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, integrato con la partecipazione dei Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano e del Presidente della regione Lombardia. Ai componenti del Comitato paritetico non spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 9-13. (Omissis).». Si riporta il testo del comma 410 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2014), come modificato dalla presente legge: «Art. 1. 1-409. (Omissis). 410. L'incarico del Commissario liquidatore del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione coatta amministrativa, in scadenza al 31 dicembre 2013, e' prorogato per un ulteriore periodo, senza possibilita' di rinnovo, fino al 30 giugno 2015, a valere sugli appositi stanziamenti iscritti in bilancio in favore di tale gestione, per completare l'attivita' di liquidazione ed espletare gli adempimenti di chiusura della gestione del Fondo medesimo, come previsti dall'articolo 21 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 4, comma 2, e 9-quater, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, sono rispettivamente ridotte di euro 2.752.477 e di euro 5.000.000. Tale importo, pari a 7.752.477 euro dal 2015, confluisce nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 411-749. (Omissis).». Si riporta il testo del comma 11 dell'art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dalla presente legge: «Art. 37. Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie. 1-10. (Omissis). 11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, e' stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10, primo periodo, per essere destinate, in via prioritaria, all'assunzione di personale di magistratura ordinaria, nonche', per il solo anno 2014, nella prospettiva di migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari e per consentire a coloro che hanno completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari a norma dell'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, lo svolgimento di un periodo di perfezionamento da completare entro il 30 aprile 2015, nel limite di spesa di 15 milioni di euro. La titolarita' del relativo progetto formativo e' assegnata al Ministero della giustizia. A decorrere dall'anno 2015, una quota pari a 7,5 milioni di euro del predetto importo e' destinata all'incentivazione del personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al comma 12, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. La riassegnazione prevista dal comma 10, primo periodo, e' effettuata al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura ordinaria. 11-bis-21. (Omissis).». Si riporta il testo vigente del comma 7 dell'art. 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143 (Interventi urgenti in materia di funzionalita' del sistema giudiziario), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181: «Art. 2. Fondo unico giustizia. 1-6-bis. (Omissis) 7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono stabilite, fermo quanto disposto al comma 5, le quote delle risorse intestate «Fondo unico giustizia», anche frutto di utili della loro gestione finanziaria, fino ad una percentuale non superiore al 30 per cento relativamente alle sole risorse oggetto di sequestro penale o amministrativo, disponibili per massa, in base a criteri statistici e con modalita' rotativa, da destinare mediante riassegnazione: a) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di rotazione per la solidarieta' delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512; b) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali; c) all'entrata del bilancio dello Stato. 7-bis-10. (Omissis).». Si riporta il testo del comma 426 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2015), come modificato dalla presente legge: «Art. 1. 1-425. (Omissis) 426. In relazione alle previsioni di cui ai commi da 421 a 425 il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall'articolo 4, commi 6, 8 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per le finalita' volte al superamento del precariato, e' prorogato al 31 dicembre 2018, con possibilita' di utilizzo, nei limiti previsti dal predetto articolo 4, per gli anni 2017 e 2018, delle risorse per le assunzioni e delle graduatorie che derivano dalle procedure speciali. Fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le regioni possono procedere alla proroga dei contratti a tempo determinato interessati alle procedure di cui al presente periodo, fermo restando il rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. 427-735. (Omissis).». Si riporta il testo vigente del comma 529 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147: «Art. 1. 1-528. (Omissis) 529. Le regioni che alla data dell'ultima ricognizione effettuata al 31 dicembre 2012 non si trovino in situazioni di eccedenza di personale in rapporto alla dotazione organica sia complessiva, sia relativa alla categoria/qualifica interessata, e che, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stiano assolvendo alla carenza della dotazione organica attraverso il ricorso e l'impiego di personale assunto con procedure ad evidenza pubblica, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 36 mesi e i cui contratti di lavoro siano stati oggetto negli ultimi cinque anni di una serie continua e costante di rinnovi e proroghe anche con soluzione di continuita', purche' con il medesimo datore di lavoro, e ove le predette deroghe ai limiti contrattuali imposti dalla normativa vigente e dal contratto stesso siano state oggetto di apposita contrattazione decentrata tra le organizzazioni sindacali abilitate e l'ente interessato ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, possono procedere, con risorse proprie, alla stabilizzazione a domanda del personale interessato. 530-749. (Omissis).». Si riporta il testo vigente del comma 557 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), e successive modificazioni: «Art. 1. 1-556. (Omissis). 557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilita' interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali. 558-1364. (Omissis).». Si riporta il testo vigente dell'art. 3-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile): «Art. 3-bis. Sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico 1. Nell'ambito delle attivita' di protezione civile, il sistema di allerta statale e regionale e' costituito dagli strumenti, dai metodi e dalle modalita' stabiliti per sviluppare e per acquisire la conoscenza, le informazioni e le valutazioni, in tempo reale, relative al preannuncio, all'insorgenza e all'evoluzione dei rischi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 al fine di allertare e di attivare il Servizio nazionale della protezione civile ai diversi livelli territoriali. 2. Nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, il governo e la gestione del sistema di allerta nazionale sono assicurati dal Dipartimento della protezione civile e dalle regioni, attraverso la rete dei Centri funzionali di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004, dal Servizio meteorologico nazionale distribuito di cui al comma 4 del presente articolo, dalle reti strumentali di monitoraggio e di sorveglianza e dai presidi territoriali di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e al decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, nonche' dai centri di competenza e da ogni altro soggetto chiamato a concorrere funzionalmente e operativamente a tali reti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i principi per l'individuazione e il funzionamento dei centri di competenza. 3. Sulla base dei livelli di rischio, anche previsti, di cui al comma 1, ogni regione provvede a determinare le procedure e le modalita' di allertamento del proprio sistema di protezione civile ai diversi livelli di competenza territoriale ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401. 4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione si provvede all'attuazione del Servizio meteorologico nazionale distribuito (SMND), nel rispetto della normativa vigente in materia per i diversi settori. I compiti del SMND sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica. 5. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». Si riporta il testo vigente dell'art. 14 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010 (Disposizioni urgenti di protezione civile), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2010, e successive modificazioni: «Art. 14. 1. Per fronteggiare adeguatamente ed in termini di somma urgenza i contesti emergenziali citati in premessa, ed al fine di sviluppare, consolidare, mantenere le proprie capacita' di previsione, monitoraggio e sorveglianza, nell'ambito del Sistema di allertamento nazionale di cui alle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 e successive modificazioni e del 3 dicembre 2008, le Regioni sono autorizzate a provvedere, con oneri a propri carico, allo sviluppo ed al rafforzamento dei rispettivi Centri funzionali regionali e delle Sale operative regionali mediante il potenziamento delle relative strutture, con particolare riguardo al collegamento tra le stesse nonche' con il Centro funzionale centrale e la Sala Situazioni Italia presso il Dipartimento della protezione civile, anche attraverso la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato, e dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga alla normativa vigente. A tal fine e' consentita, inoltre, la stipula e la proroga dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato nonche' di contratti di lavoro e relative proroghe ad essi correlati anche in deroga la comma 2 dell'art. 22 del decreto legislativo n. 276 del 2003 cosi come attuato dal Contratto collettivo di lavoro per la categoria delle agenzie di somministrazione di lavoro del 24 luglio 2008 ed in deroga, altresi', all'art. 43 del predetto contratto; nei confronti di tali contratti non operano le disposizioni di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 276 del 2003. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia provvede anche in deroga alle leggi regionali n. 24 del 30 dicembre 2009, art. 13 e n. 12 del 16 luglio 2010, art. 12.». Si riporta il testo vigente dei commi 3 e 5 dell'art. 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96 (Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonche' misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali): «Art. 9. Misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici 1-2. (Omissis). 3. E' istituita la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di seguito denominata «Commissione». La Commissione ha sede presso la Camera dei deputati, che provvede, in pari misura con il Senato della Repubblica, ad assicurarne l'operativita' attraverso le necessarie dotazioni di personale di segreteria. La Commissione e' composta da cinque componenti, di cui uno designato dal Primo presidente della Corte di cassazione, uno designato dal Presidente del Consiglio di Stato e tre designati dal Presidente della Corte dei conti. Tutti i componenti sono scelti fra i magistrati dei rispettivi ordini giurisdizionali con qualifica non inferiore a quella di consigliere di cassazione o equiparata. La Commissione e' nominata, sulla base delle designazioni effettuate ai sensi del presente comma, con atto congiunto dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Con il medesimo atto e' individuato tra i componenti il Presidente della Commissione, che ne coordina i lavori. Ai componenti della Commissione non e' corrisposto alcun compenso o indennita' per l'attivita' prestata ai sensi della presente legge. Per la durata dell'incarico i componenti della Commissione non possono assumere ovvero svolgere altri incarichi o funzioni. Il mandato dei componenti della Commissione e' di quattro anni ed e' rinnovabile una sola volta. 4. (Omissis) 5. Nello svolgimento della propria attivita', la Commissione effettua il controllo anche verificando la conformita' delle spese effettivamente sostenute e delle entrate percepite alla documentazione prodotta a prova delle stesse. A tal fine, entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione del rendiconto, invita i partiti e i movimenti politici interessati a sanare, entro e non oltre il 31 marzo seguente, eventuali irregolarita' contabili da essa riscontrate. Entro e non oltre il 30 aprile dello stesso anno la Commissione approva una relazione in cui esprime il giudizio di regolarita' e di conformita' alla legge, di cui al primo periodo del comma 4. La relazione e' trasmessa ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che ne curano la pubblicazione nei siti internet delle rispettive Assemblee. 6-29. (Omissis)». Si riporta il testo vigente degli artt. 4, 5, comma 3, 10, commi 1 e 2, 11 e 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 (Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticita' dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e successive modificazioni: «Art. 4 Registro dei partiti politici che possono accedere ai benefici previsti dal presente decreto 1. Ai fini di cui al comma 1 dell'articolo 3, il legale rappresentante del partito politico e' tenuto a trasmettere copia autentica dello statuto alla Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, la quale assume la denominazione di «Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici», di seguito denominata «Commissione». 2. La Commissione, verificata la presenza nello statuto degli elementi indicati all'articolo 3, procede all'iscrizione del partito nel registro nazionale, da essa tenuto, dei partiti politici riconosciuti ai sensi del presente decreto. 3. Qualora lo statuto non sia ritenuto conforme alle disposizioni di cui all'articolo 3, la Commissione, anche previa audizione di un rappresentante designato dal partito, invita il partito, tramite il legale rappresentante, ad apportare le modifiche necessarie e a depositarle, in copia autentica, entro un termine non prorogabile che non puo' essere inferiore a trenta giorni ne' superiore a sessanta giorni. 3-bis. Qualora le modifiche apportate ai sensi del comma 3 non siano ritenute conformi alle disposizioni di cui all'articolo 3 o il termine di cui al citato comma 3 non sia rispettato, la Commissione nega, con provvedimento motivato, l'iscrizione al registro di cui al comma 2. Contro il provvedimento di diniego e' ammesso ricorso al giudice amministrativo nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in forma amministrativa o dalla notificazione di copia integrale del provvedimento stesso. 4. Ogni modifica dello statuto deve essere sottoposta alla Commissione secondo la procedura di cui al presente articolo. 5. Lo statuto dei partiti politici e le relative modificazioni sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, entro un mese, rispettivamente, dalla data di iscrizione nel registro di cui al comma 2 ovvero dalla data di approvazione delle modificazioni. 6. I partiti politici costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' quelli cui dichiari di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in almeno una delle Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti, ovvero una singola componente interna al Gruppo misto sono tenuti all'adempimento di cui al comma 1 entro dodici mesi dalla medesima data. 7. L'iscrizione e la permanenza nel registro di cui al comma 2 sono condizioni necessarie per l'ammissione dei partiti politici ai benefici ad essi eventualmente spettanti ai sensi degli articoli 11, 12 e 16 del presente decreto. Nelle more della scadenza del termine di cui al comma 6, i partiti costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' quelli cui dichiari di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in entrambe le Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti, possono comunque usufruire del beneficio di cui all'articolo 16, nonche' dei benefici di cui agli articoli 11 e 12, purche' in tale ultimo caso siano in possesso dei requisiti prescritti ai sensi dell'articolo 10. 8. Il registro di cui al comma 2 e' consultabile in un'apposita sezione del sito internet ufficiale del Parlamento italiano. Nel registro sono evidenziate due separate sezioni, recanti l'indicazione dei partiti politici che soddisfano i requisiti di cui, rispettivamente, alla lettera a) e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 10. Art. 5 Norme per la trasparenza e la semplificazione 1-2-bis. (Omissis). 3. Ai finanziamenti o ai contributi erogati in favore dei partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4, che non superino nell'anno l'importo di euro 100.000, effettuati con mezzi di pagamento diversi dal contante che consentano di garantire la tracciabilita' dell'operazione e l'esatta identita' dell'autore, non si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni. Nei casi di cui al presente comma, i rappresentanti legali dei partiti beneficiari delle erogazioni sono tenuti a trasmettere alla Presidenza della Camera dei deputati l'elenco dei soggetti che hanno erogato finanziamenti o contributi di importo superiore, nell'anno, a euro 5.000, e la relativa documentazione contabile. L'obbligo di cui al periodo precedente deve essere adempiuto entro tre mesi dalla percezione del finanziamento o del contributo. In caso di inadempienza al predetto obbligo ovvero in caso di dichiarazioni mendaci, si applica la disciplina sanzionatoria di cui al sesto comma dell'articolo 4 della citata legge n. 659 del 1981. L'elenco dei soggetti che hanno erogato i predetti finanziamenti o contributi e i relativi importi sono pubblicati in maniera facilmente accessibile nel sito internet ufficiale del Parlamento italiano. L'elenco dei soggetti che hanno erogato i predetti finanziamenti o contributi e i relativi importi e' pubblicato, come allegato al rendiconto di esercizio, nel sito internet del partito politico. Gli obblighi di pubblicazione nei siti internet di cui al quinto e al sesto periodo del presente comma concernono soltanto i dati dei soggetti i quali abbiano prestato il proprio consenso, ai sensi degli articoli 22, comma 12, e 23, comma 4, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalita' per garantire la tracciabilita' delle operazioni e l'identificazione dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma. 4. (Omissis). Art. 10. Partiti ammessi alla contribuzione volontaria agevolata, nonche' limiti alla contribuzione volontaria 1. A decorrere dall'anno 2014, i partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4, ad esclusione dei partiti che non hanno piu' una rappresentanza in Parlamento, possono essere ammessi, a richiesta: a) al finanziamento privato in regime fiscale agevolato di cui all'articolo 11, qualora abbiano conseguito nell'ultima consultazione elettorale almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo, anche ove integrato con il nome di un candidato, alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia o in uno dei consigli regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero abbiano presentato nella medesima consultazione elettorale candidati in almeno tre circoscrizioni per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o in almeno tre regioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, o in un consiglio regionale o delle province autonome, o in almeno una circoscrizione per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia; b) alla ripartizione annuale delle risorse di cui all'articolo 12, qualora abbiano conseguito nell'ultima consultazione elettorale almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. 2. Possono altresi' essere ammessi, a richiesta, ai benefici di cui gli articoli 11 e 12 del presente decreto anche i partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4: a) cui dichiari di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in almeno una delle Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti, ovvero una singola componente interna al Gruppo misto; b) che abbiano depositato congiuntamente il contrassegno elettorale e partecipato in forma aggregata a una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati o di candidati comuni in occasione del rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati o delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, riportando almeno un candidato eletto, sempre che si tratti di partiti politici che risultino iscritti nel registro di cui all'articolo 4 prima della data di deposito del contrassegno. 3-12. (Omissis). Art. 11. Detrazioni per le erogazioni liberali in denaro in favore di partiti politici 1. A decorrere dall'anno 2014, le erogazioni liberali in denaro effettuate dalle persone fisiche in favore dei partiti politici iscritti nella prima sezione del registro di cui all'articolo 4 del presente decreto sono ammesse a detrazione per oneri, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alle condizioni stabilite dal comma 2 del presente articolo. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica anche alle erogazioni in favore dei partiti o delle associazioni promotrici di partiti effettuate prima dell'iscrizione al registro ai sensi dell'articolo 4 e dell'ammissione ai benefici ai sensi dell'articolo 10, a condizione che entro la fine dell'esercizio tali partiti risultino iscritti al registro e ammessi ai benefici. 2. Dall'imposta lorda sul reddito si detrae un importo delle erogazioni liberali di cui al comma 1, pari al 26 per cento per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro annui. 3. 4. 4-bis. A partire dall'anno di imposta 2007 le erogazioni in denaro effettuate a favore di partiti politici, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale e tracciabili secondo la vigente normativa antiriciclaggio, devono comunque considerarsi detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Le medesime erogazioni continuano a considerarsi detraibili ai sensi del citato articolo 15, comma 1-bis, ovvero ai sensi del presente articolo, anche quando i relativi versamenti sono effettuati, anche in forma di donazione, dai candidati e dagli eletti alle cariche pubbliche in conformita' a previsioni regolamentari o statutarie deliberate dai partiti o movimenti politici beneficiari delle erogazioni medesime. 5. 6. A decorrere dall'anno 2014, ai fini dell'imposta sul reddito delle societa', disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si detrae, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta lorda, un importo pari al 26 per cento dell'onere per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore dei partiti politici di cui al comma 1 del presente articolo per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro annui limitatamente alle societa' e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del medesimo testo unico, diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonche' dalle societa' ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne sono controllati o sono controllati dalla stessa societa' o ente che controlla i soggetti medesimi, nonche' dalle societa' concessionarie dello Stato o di enti pubblici, per la durata del rapporto di concessione. 7. Le detrazioni di cui al presente articolo sono consentite a condizione che il versamento delle erogazioni liberali di cui ai commi 1 e 6 sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o secondo ulteriori modalita' idonee a garantire la tracciabilita' dell'operazione e l'esatta identificazione del suo autore e a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con regolamento da emanare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 8. 9. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 7, valutate in 27,4 milioni di euro per l'anno 2015 e in 15,65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 14, commi 1, lettera b), e 2, del presente decreto. 10. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle minori entrate di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria delle minori entrate risultanti dall'attivita' di monitoraggio, dell'importo delle risorse disponibili iscritte nel fondo di cui all'articolo 12, comma 4, del presente decreto, mediante corrispondente rideterminazione della quota del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da destinare a favore dei partiti politici ai sensi del medesimo comma 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo del presente comma. 11. Qualora dal monitoraggio di cui al comma 10 risulti un onere inferiore a quello indicato al comma 9, le risorse di cui all'articolo 12, comma 4, sono integrate di un importo corrispondente alla differenza tra l'onere indicato al comma 9 e quello effettivamente sostenuto per le finalita' di cui al presente articolo, come accertato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Art. 12. Destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche 1. A decorrere dall'anno finanziario 2014, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente puo' destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un partito politico iscritto nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4. 2. Le destinazioni di cui al comma 1 sono stabilite esclusivamente sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, ovvero da quelli esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di una scheda recante l'elenco dei soggetti aventi diritto trasmesso all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del presente decreto. Il contribuente puo' indicare sulla scheda un solo partito politico cui destinare il due per mille. 2-bis. Le risorse corrispondenti alle opzioni espresse ai sensi dei commi precedenti dai contribuenti che hanno presentato le dichiarazioni dei redditi entro il 30 giugno di ciascun anno o comunque nel diverso termine annualmente stabilito per la presentazione delle dichiarazioni ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e successive modificazioni, ovvero da quelli esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di una scheda recante l'elenco dei soggetti aventi diritto, sono corrisposte ai partiti a titolo di acconto entro il successivo 31 agosto, comunque entro un limite complessivo pari al 40 per cento della somma autorizzata per ciascun anno ai sensi del comma 4. Entro il successivo 31 dicembre sono corrisposte ai partiti le risorse destinate dai contribuenti sulla base del complesso delle dichiarazioni presentate entro gli ordinari termini di legge, al netto di quanto versato ai medesimi a titolo di acconto. Ai fini della ripartizione delle risorse destinate dai contribuenti non si tiene comunque conto delle dichiarazioni dei redditi presentate ai sensi dell'articolo 2, commi 7, 8 e 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La somma complessivamente corrisposta ai partiti aventi diritto non puo' in ogni caso superare il tetto di spesa stabilito per ciascun anno ai sensi del comma 4. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di natura non regolamentare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro per le riforme costituzionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalita' per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti ai soggetti aventi diritto sulla base delle scelte operate dai contribuenti, in modo da garantire la tempestivita' e l'economicita' di gestione, nonche' le modalita' di semplificazione degli adempimenti e di tutela della riservatezza e di espressione delle scelte preferenziali dei contribuenti. 3-bis. In via transitoria, per il primo anno di applicazione delle disposizioni del presente articolo, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro dieci giorni dall'avvenuta ricezione dell'elenco dei soggetti aventi diritto, sono definite: a) l'apposita scheda per la destinazione del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative modalita' di trasmissione telematica; b) le modalita' che garantiscono la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti e la tutela della riservatezza delle scelte preferenziali, secondo quanto disposto in materia di destinazione dell'otto e del cinque per mille. 4. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa nel limite massimo di 7,75 milioni di euro per l'anno 2014, di 9,6 milioni di euro per l'anno 2015, di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, da iscrivere in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 11, commi 10 e 11. 5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4 del presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 14, commi 1, lettera b), e 2, del presente decreto. 6. Le somme iscritte annualmente nel fondo di cui al comma 4, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono nuovamente riversate all'entrata del bilancio dello Stato. 6-bis. Per le spese relative alle comunicazioni individuali e al pubblico relative alle destinazioni di cui al comma 1, il partito politico usufruisce della tariffa postale di cui all'articolo 17 della legge 10 dicembre 1993, n. 515. Tale tariffa puo' essere utilizzata unicamente nel mese di aprile di ciascun anno. 6-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 6-bis, determinati nel limite massimo di 9 milioni di euro nel 2014, 7,5 milioni di euro nel 2015 e 6 milioni di euro nel 2016, si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 14, commi 1, lettera b), e 2, del presente decreto.». La Deliberazione 15 gennaio 2014, n. 1, della Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici e' reperibile sul sito web del Parlamento all'indirizzo http://www.parlamento.it/1057. |
| Art. 2 Proroga di termini in materia di giustizia amministrativa
1. Al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 18, comma 1-bis, le parole: «Entro il 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 28 febbraio 2015»; b) all'articolo 38, comma 1-bis, le parole: «1º gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1º luglio 2015». 1-bis. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, e' differito al 30 luglio 2015. Entro tale termine, gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, le unioni di comuni, nonche' le comunita' montane possono richiedere il ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi, indicati nella vigente tabella A allegata al citato decreto legislativo n. 156 del 2012, con competenza sui rispettivi territori, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio della giustizia nelle relative sedi, ivi compreso il fabbisogno di personale amministrativo che sara' messo a disposizione dagli enti medesimi. Al ripristino puo' procedersi anche previo accorpamento di territori limitrofi compresi nel circondario di un unico tribunale. Entro il 28 febbraio 2016 il Ministro della giustizia, valutata la rispondenza delle richieste e degli impegni pervenuti ai criteri di cui al presente comma, apporta con proprio decreto le conseguenti modifiche alle tabelle di cui agli articoli 1 e 2 del citato decreto legislativo n. 156 del 2012. Con uno o piu' decreti del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al quarto periodo nella Gazzetta Ufficiale, sono determinate le piante organiche del personale di magistratura onoraria degli uffici del giudice di pace ripristinati e sono altresi' apportate le necessarie variazioni alle piante organiche degli altri uffici del giudice di pace. Il Consiglio superiore della magistratura definisce, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente, la procedura di trasferimento dei magistrati onorari destinati agli uffici del giudice di pace ripristinati. Si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 156 del 2012, e successive modificazioni. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Riferimenti normativi
Si riporta il testo degli articoli 18, comma 1-bis, e 38, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, come modificati dalla presente legge: «Art. 18 (Soppressione delle sezioni staccate di Tribunale amministrativo regionale e del Magistrato delle acque, Tavolo permanente per l'innovazione e l'Agenda digitale italiana) 1. (Omissis) 1-bis. Entro il 28 febbraio 2015 il Governo, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, presenta alle Camere una relazione sull'assetto organizzativo dei tribunali amministrativi regionali, che comprende un'analisi dei fabbisogni, dei costi delle sedi e del personale, del carico di lavoro di ciascun tribunale e di ciascuna sezione, nonche' del grado di informatizzazione. Alla relazione e' allegato un piano di riorganizzazione, che prevede misure di ammodernamento e razionalizzazione della spesa e l'eventuale individuazione di sezioni da sopprimere, tenendo conto della collocazione geografica, del carico di lavoro e dell'organizzazione degli uffici giudiziari. 2-4. (Omissis).» «Art. 38. (Processo amministrativo digitale) 1. (Omissis) 1-bis. A decorrere dal 1° luglio 2015, il comma 2-bis dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e' sostituito dal seguente: «2-bis. Tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».». Si riporta il testo vigente degli articoli 1 e relativi allegati A e B, 2 e relativo allegato 1, 3, commi 2, 4 e 5, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 (Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148): « Art. 1. (Riduzione degli uffici del giudice di pace) 1. Sono soppressi gli uffici del giudice di pace di cui alla tabella A allegata al presente decreto. 2. Le competenze territoriali degli uffici soppressi ai sensi del comma 1 sono attribuite ai corrispondenti uffici di cui alla tabella B allegata al presente decreto.».
Parte di provvedimento in formato grafico
«Art. 2 (Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374) 1. Alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente: «Articolo 2. (Sede e circondario degli uffici del giudice di pace). - 1. Gli uffici del giudice di pace hanno sede nei comuni di cui alla tabella A allegata alla presente legge, con competenza territoriale sul circondario ivi rispettivamente indicato. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, sentiti il consiglio giudiziario e i comuni interessati, possono essere istituite sedi distaccate. Con le medesime modalita' possono essere costituiti in un unico ufficio due o piu' uffici contigui. Nel decreto e' designato il comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace.»; b) e' inserita la tabella A, di cui all'allegato 1 del presente decreto. 1-bis. Il giudice di pace di Aversa e' rinominato giudice di pace di Napoli nord.». Allegato 1 - articolo 2, comma 1, lett. b); tabella allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374 «Tabella A - articolo 2, comma 1 CORTE DI APPELLO DI ANCONA CIRCONDARIO DI ANCONA GIUDICE DI PACE DI ANCONA Agugliano; Ancona; Arcevia; Barbara; Belvedere Ostrense; Camerano; Camerata Picena; Castel Colonna; Castelbellino; Castelfidardo; Castelleone di Suasa; Castelplanio; Cerreto d'Esi; Chiaravalle; Corinaldo; Cupramontana; Fabriano; Falconara Marittima; Filottrano; Genga; Jesi; Loreto; Maiolati Spontini; Mergo; Monsano; Monte Roberto; Monte San Vito; Montecarotto; Montemarciano; Monterado; Morro d'Alba; Numana; Offagna; Osimo; Ostra; Ostra Vetere; Poggio San Marcello; Polverigi; Ripe; Rosora; San Marcello; San Paolo di Jesi; Santa Maria Nuova; Sassoferrato; Senigallia; Serra de' Conti; Serra San Quirico; Sirolo; Staffolo. CIRCONDARIO DI ASCOLI PICENO GIUDICE DI PACE DI ASCOLI PICENO Acquasanta Terme; Acquaviva Picena; Amandola; Appignano del Tronto; Arquata del Tronto; Ascoli Piceno; Carassai; Castel di Lama; Castignano; Castorano; Colli del Tronto; Comunanza; Folignano; Force; Maltignano; Monsampolo del Tronto; Montalto delle Marche; Montedinove; Montefortino; Montegallo; Montemonaco; Monteprandone; Offida; Palmiano; Roccafluvione; Rotella; San Benedetto del Tronto; Spinetoli; Valle Castellana; Venarotta. CIRCONDARIO DI FERMO GIUDICE DI PACE DI FERMO Altidona; Belmonte Piceno; Campofilone; Cossignano; Cupra Marittima; Falerone; Fermo; Francavilla d'Ete; Grottammare; Grottazzolina; Lapedona; Magliano di Tenna; Massa Fermana; Massignano; Monsampietro Morico; Montappone; Monte Giberto; Monte Rinaldo; Monte San Pietrangeli; Monte Urano; Monte Vidon Combatte; Monte Vidon Corrado; Montefalcone Appennino; Montefiore dell'Aso; Montegiorgio; Montegranaro; Monteleone di Fermo; Montelparo; Monterubbiano; Montottone; Moresco; Ortezzano; Pedaso; Petritoli; Ponzano di Fermo; Porto San Giorgio; Porto Sant'Elpidio; Rapagnano; Ripatransone; Santa Vittoria in Matenano; Sant'Elpidio a Mare; Servigliano; Smerillo; Torre San Patrizio. CIRCONDARIO DI MACERATA GIUDICE DI PACE DI CAMERINO Acquacanina; Bolognola; Camerino; Castelraimondo; Castelsantangelo sul Nera; Esanatoglia; Fiastra; Fiordimonte; Fiuminata; Gagliole; Matelica; Monte Cavallo; Muccia; Pieve Torina; Pievebovigliana; Pioraco; San Severino Marche; Sefro; Serrapetrona; Serravalle di Chienti; Ussita; Visso. GIUDICE DI PACE DI MACERATA Apiro; Appignano; Belforte del Chienti; Caldarola; Camporotondo di Fiastrone; Cessapalombo; Cingoli; Civitanova Marche; Colmurano; Corridonia; Gualdo; Loro Piceno; Macerata; Mogliano; Monte San Giusto; Monte San Martino; Montecassiano; Montecosaro; Montefano; Montelupone; Morrovalle; Penna San Giovanni; Petriolo; Poggio San Vicino; Pollenza; Porto Recanati; Potenza Picena; Recanati; Ripe San Ginesio; San Ginesio; Sant'Angelo in Pontano; Sarnano; Tolentino; Treia; Urbisaglia. CIRCONDARIO DI PESARO GIUDICE DI PACE DI PESARO Barchi; Cartoceto; Fano; Fratte Rosa; Gabicce Mare; Gradara; Mombaroccio; Mondavio; Mondolfo; Monte Porzio; Monteciccardo; Montelabbate; Montemaggiore al Metauro; Orciano di Pesaro; Pergola; Pesaro; Piagge; Saltara; San Costanzo; San Giorgio di Pesaro; San Lorenzo in Campo; Sant'Angelo in Lizzola; Serra Sant'Abbondio; Serrungarina; Tavullia. GIUDICE DI PACE DI URBINO Acqualagna; Apecchio; Auditore; Belforte all'Isauro; Borgo Pace; Cagli; Cantiano; Carpegna; Colbordolo; Fermignano; Fossombrone; Frontino; Frontone; Isola del Piano; Lunano; Macerata Feltria; Mercatello sul Metauro; Mercatino Conca; Monte Cerignone; Monte Grimano Terme; Montecalvo in Foglia; Montecopiolo; Montefelcino; Peglio; Petriano; Piandimeleto; Pietrarubbia; Piobbico; Sant'Angelo in Vado; Sant'Ippolito; Sassocorvaro; Sassofeltrio; Tavoleto; Urbania; Urbino. CORTE DI APPELLO DI BARI CIRCONDARIO DI BARI GIUDICE DI PACE DI BARI Acquaviva delle Fonti; Adelfia; Alberobello; Altamura; Bari; Binetto; Bitetto; Bitonto; Bitritto; Capurso; Casamassima; Cassano delle Murge; Castellana Grotte; Cellamare; Conversano; Gioia del Colle; Giovinazzo; Gravina in Puglia; Grumo Appula; Locorotondo; Modugno; Mola di Bari; Monopoli; Noci; Noicattaro; Palo del Colle; Poggiorsini; Polignano a Mare; Putignano; Rutigliano; Sammichele di Bari; Sannicandro di Bari; Santeramo in Colle; Toritto; Triggiano; Turi; Valenzano. CIRCONDARIO DI FOGGIA GIUDICE DI PACE DI FOGGIA Accadia; Anzano di Puglia; Ascoli Satriano; Bovino; Candela; Carapelle; Castelluccio dei Sauri; Cerignola; Deliceto; Foggia; Isole Tremiti; Manfredonia; Margherita di Savoia; Mattinata; Monte Sant'Angelo; Monteleone di Puglia; Ordona; Orsara di Puglia; Orta Nova; Panni; Rignano Garganico; Rocchetta Sant'Antonio; San Ferdinando di Puglia; San Giovanni Rotondo; San Marco in Lamis; San Severo; Sant'Agata di Puglia; Stornara; Stornarella; Trinitapoli; Vieste; Zapponeta. GIUDICE DI PACE DI LUCERA Alberona; Apricena; Biccari; Cagnano Varano; Carlantino; Carpino; Casalnuovo Monterotaro; Casalvecchio di Puglia; Castelluccio Valmaggiore; Castelnuovo della Daunia; Celenza Valfortore; Celle di San Vito; Chieuti; Faeto; Ischitella; Lesina; Lucera; Motta Montecorvino; Peschici; Pietramontecorvino; Poggio Imperiale; Rodi Garganico; Roseto Valfortore; San Marco la Catola; San Nicandro Garganico; San Paolo di Civitate; Serracapriola; Torremaggiore; Troia; Vico del Gargano; Volturara Appula; Volturino. CIRCONDARIO DI TRANI GIUDICE DI PACE DI TRANI Andria; Barletta; Bisceglie; Canosa di Puglia; Corato; Minervino Murge; Molfetta; Ruvo di Puglia; Spinazzola; Terlizzi; Trani. CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA CIRCONDARIO DI BOLOGNA GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA Anzola dell'Emilia; Argelato; Baricella; Bazzano; Bentivoglio; Bologna; Calderara di Reno; Camugnano; Casalecchio di Reno; Castel d'Aiano; Castel di Casio; Castel Maggiore; Castello d'Argile; Castello di Serravalle; Castenaso; Castiglione dei Pepoli; Crespellano; Crevalcore; Gaggio Montano; Galliera; Granaglione; Granarolo dell'Emilia; Grizzana Morandi; Lizzano in Belvedere; Loiano; Malalbergo; Marzabotto; Minerbio; Monghidoro; Monte San Pietro; Monterenzio; Monteveglio; Monzuno; Ozzano dell'Emilia; Pianoro; Porretta Terme; Sala Bolognese; San Benedetto Val di Sambro; San Giorgio di Piano; San Giovanni in Persiceto; San Lazzaro di Savena; San Pietro in Casale; Sant'Agata Bolognese; Sasso Marconi; Savigno; Vergato; Zola Predosa. GIUDICE DI PACE DI IMOLA Borgo Tossignano; Budrio; Casalfiumanese; Castel del Rio; Castel Guelfo di Bologna; Castel San Pietro Terme; Dozza; Fontanelice; Imola; Medicina; Molinella; Mordano. CIRCONDARIO DI FERRARA GIUDICE DI PACE DI FERRARA Argenta; Berra; Bondeno; Cento; Codigoro; Comacchio; Copparo; Ferrara; Formignana; Goro; Jolanda di Savoia; Lagosanto; Masi Torello; Massa Fiscaglia; Mesola; Migliarino; Migliaro; Mirabello; Ostellato; Pieve di Cento; Poggio Renatico; Portomaggiore; Ro; Sant'Agostino; Tresigallo; Vigarano Mainarda; Voghiera. CIRCONDARIO DI FORLI' GIUDICE DI PACE DI FORLI' Bagno di Romagna; Bertinoro; Borghi; Castrocaro Terme e Terra del Sole; Cesena; Cesenatico; Civitella di Romagna; Dovadola; Forli'; Forlimpopoli; Galeata; Gambettola; Gatteo; Longiano; Meldola; Mercato Saraceno; Modigliana; Montiano; Portico e San Benedetto; Predappio; Premilcuore; Rocca San Casciano; Roncofreddo; San Mauro Pascoli; Santa Sofia; Sarsina; Savignano sul Rubicone; Sogliano al Rubicone; Tredozio; Verghereto. CIRCONDARIO DI MODENA GIUDICE DI PACE DI MODENA Bastiglia; Bomporto; Campogalliano; Camposanto; Carpi; Castelfranco Emilia; Castelnuovo Rangone; Castelvetro di Modena; Cavezzo; Concordia sulla Secchia; Fanano; Finale Emilia; Fiorano Modenese; Fiumalbo; Formigine; Frassinoro; Guiglia; Lama Mocogno; Maranello; Marano sul Panaro; Medolla; Mirandola; Modena; Montecreto; Montefiorino; Montese; Nonantola; Novi di Modena; Palagano; Pavullo nel Frignano; Pievepelago; Polinago; Prignano sulla Secchia; Ravarino; Riolunato; San Cesario sul Panaro; San Felice sul Panaro; San Possidonio; San Prospero; Sassuolo; Savignano sul Panaro; Serramazzoni; Sestola; Soliera; Spilamberto; Vignola; Zocca. CIRCONDARIO DI PARMA GIUDICE DI PACE DI PARMA Albareto; Bardi; Bedonia; Berceto; Bore; Borgo Val di Taro; Busseto; Calestano; Collecchio; Colorno; Compiano; Corniglio; Felino; Fidenza; Fontanellato; Fontevivo; Fornovo di Taro; Langhirano; Lesignano de' Bagni; Medesano; Mezzani; Monchio delle Corti; Montechiarugolo; Neviano degli Arduini; Noceto; Palanzano; Parma; Pellegrino Parmense; Polesine Parmense; Roccabianca; Sala Baganza; Salsomaggiore Terme; San Secondo Parmense; Sissa; Solignano; Soragna; Sorbolo; Terenzo; Tizzano Val Parma; Tornolo; Torrile; Traversetolo; Trecasali; Valmozzola; Varano de' Melegari; Varsi; Zibello. CIRCONDARIO DI PIACENZA GIUDICE DI PACE DI PIACENZA Agazzano; Alseno; Besenzone; Bettola; Bobbio; Borgonovo Val Tidone; Cadeo; Calendasco; Caminata; Caorso; Carpaneto Piacentino; Castel San Giovanni; Castell'Arquato; Castelvetro Piacentino; Cerignale; Coli; Corte Brugnatella; Cortemaggiore; Farini; Ferriere; Fiorenzuola d'Arda; Gazzola; Gossolengo; Gragnano Trebbiense; Gropparello; Lugagnano Val d'Arda; Monticelli d'Ongina; Morfasso; Nibbiano; Ottone; Pecorara; Piacenza; Pianello Val Tidone; Piozzano; Podenzano; Ponte dell'Olio; Pontenure; Rivergaro; Rottofreno; San Giorgio Piacentino; San Pietro in Cerro; Sarmato; Travo; Vernasca; Vigolzone; Villanova sull'Arda; Zerba; Ziano Piacentino. CIRCONDARIO DI RAVENNA GIUDICE DI PACE DI RAVENNA Alfonsine; Bagnacavallo; Bagnara di Romagna; Brisighella; Casola Valsenio; Castel Bolognese; Cervia; Conselice; Cotignola; Faenza; Fusignano; Lugo; Massa Lombarda; Ravenna; Riolo Terme; Russi; Sant'Agata sul Santerno; Solarolo. CIRCONDARIO DI REGGIO-EMILIA GIUDICE DI PACE DI REGGIO-EMILIA Albinea; Bagnolo in Piano; Baiso; Bibbiano; Boretto; Brescello; Busana; Cadelbosco di Sopra; Campagnola Emilia; Campegine; Canossa; Carpineti; Casalgrande; Casina; Castellarano; Castelnovo di Sotto; Castelnovo ne' Monti; Cavriago; Collagna; Correggio; Fabbrico; Gattatico; Gualtieri; Guastalla; Ligonchio; Luzzara; Montecchio Emilia; Novellara; Poviglio; Quattro Castella; Ramiseto; Reggio nell'Emilia; Reggiolo; Rio Saliceto; Rolo; Rubiera; San Martino in Rio; San Polo d'Enza; Sant'Ilario d'Enza; Scandiano; Toano; Vetto; Vezzano sul Crostolo; Viano; Villa Minozzo. CIRCONDARIO DI RIMINI GIUDICE DI PACE DI RIMINI Bellaria-Igea Marina; Casteldelci; Cattolica; Coriano; Gemmano; Maiolo; Misano Adriatico; Mondaino; Monte Colombo; Montefiore Conca; Montegridolfo; Montescudo; Morciano di Romagna; Novafeltria; Pennabilli; Poggio Berni; Riccione; Rimini; Saludecio; San Clemente; San Giovanni in Marignano; San Leo; Sant'Agata Feltria; Santarcangelo di Romagna; Talamello; Torriana; Verucchio. CORTE DI APPELLO DI BRESCIA CIRCONDARIO DI BERGAMO GIUDICE DI PACE DI BERGAMO Albino; Algua; Alme'; Almenno San Bartolomeo; Almenno San Salvatore; Alzano Lombardo; Ambivere; Antegnate; Arcene; Ardesio; Arzago d'Adda; Averara; Aviatico; Azzano San Paolo; Azzone; Barbata; Bariano; Barzana; Bedulita; Berbenno; Bergamo; Blello; Boltiere; Bonate Sopra; Bonate Sotto; Bottanuco; Bracca; Branzi; Brembate; Brembate di Sopra; Brembilla; Brignano Gera d'Adda; Brumano; Calcio; Calusco d'Adda; Calvenzano; Camerata Cornello; Canonica d'Adda; Capizzone; Capriate San Gervasio; Caprino Bergamasco; Caravaggio; Carona; Carvico; Casirate d'Adda; Casnigo; Cassiglio; Castel Rozzone; Castione della Presolana; Cazzano Sant'Andrea; Cene; Cerete; Chignolo d'Isola; Cisano Bergamasco; Ciserano; Cividate al Piano; Clusone; Colere; Cologno al Serio; Colzate; Comun Nuovo; Corna Imagna; Cornalba; Cortenuova; Costa Serina; Costa Valle Imagna; Covo; Curno; Cusio; Dalmine; Dossena; Fara Gera d'Adda; Fara Olivana con Sola; Filago; Fino del Monte; Fiorano al Serio; Fontanella; Foppolo; Fornovo San Giovanni; Fuipiano Valle Imagna; Gandellino; Gandino; Gazzaniga; Gerosa; Ghisalba; Gorle; Gorno; Grassobbio; Gromo; Isola di Fondra; Isso; Lallio; Leffe; Lenna; Levate; Locatello; Lurano; Madone; Mapello; Martinengo; Medolago; Mezzoldo; Misano di Gera d'Adda; Moio de' Calvi; Morengo; Mozzanica; Mozzo; Nembro; Olmo al Brembo; Oltre il Colle; Oltressenda Alta; Oneta; Onore; Orio al Serio; Ornica; Osio Sopra; Osio Sotto; Pagazzano; Paladina; Palazzago; Parre; Pedrengo; Peia; Piario; Piazza Brembana; Piazzatorre; Piazzolo; Pognano; Ponte Nossa; Ponte San Pietro; Ponteranica; Pontida; Pontirolo Nuovo; Pradalunga; Premolo; Presezzo; Pumenengo; Ranica; Romano di Lombardia; Roncobello; Roncola; Rota d'Imagna; Rovetta; San Giovanni Bianco; San Pellegrino Terme; Santa Brigida; Sant'Omobono Terme; Scanzorosciate; Schilpario; Sedrina; Selvino; Seriate; Serina; Solza; Songavazzo; Sorisole; Sotto il Monte Giovanni XXIII; Spirano; Stezzano; Strozza; Suisio; Taleggio; Terno d'Isola; Torre Boldone; Torre Pallavicina; Treviglio; Treviolo; Ubiale Clanezzo; Urgnano; Valbondione; Valbrembo; Valgoglio; Valleve; Valnegra; Valsecca; Valtorta; Vedeseta; Verdellino; Verdello; Vertova; Villa d'Adda; Villa d'Alme'; Villa di Serio; Villa d'Ogna; Vilminore di Scalve; Zanica; Zogno. GIUDICE DI PACE DI GRUMELLO DEL MONTE Adrara San Martino; Adrara San Rocco; Albano Sant'Alessandro; Bagnatica; Berzo San Fermo; Bianzano; Bolgare; Borgo di Terzo; Bossico; Brusaporto; Calcinate; Carobbio degli Angeli; Casazza; Castelli Calepio; Castro; Cavernago; Cenate Sopra; Cenate Sotto; Chiuduno; Costa di Mezzate; Costa Volpino; Credaro; Endine Gaiano; Entratico; Fonteno; Foresto Sparso; Gandosso; Gaverina Terme; Gorlago; Grone; Grumello del Monte; Lovere; Luzzana; Monasterolo del Castello; Montello; Mornico al Serio; Palosco; Parzanica; Pianico; Predore; Ranzanico; Riva di Solto; Rogno; San Paolo d'Argon; Sarnico; Solto Collina; Sovere; Spinone al Lago; Tavernola Bergamasca; Telgate; Torre de' Roveri; Trescore Balneario; Viadanica; Vigano San Martino; Vigolo; Villongo; Zandobbio. CIRCONDARIO DI BRESCIA GIUDICE DI PACE DI BRESCIA Acquafredda; Adro; Agnosine; Alfianello; Anfo; Angolo Terme; Artogne; Azzano Mella; Bagnolo Mella; Bagolino; Barbariga; Barghe; Bassano Bresciano; Bedizzole; Berlingo; Berzo Demo; Berzo Inferiore; Bienno; Bione; Borgo San Giacomo; Borgosatollo; Borno; Botticino; Bovegno; Bovezzo; Brandico; Braone; Breno; Brescia; Brione; Caino; Calcinato; Calvagese della Riviera; Calvisano; Capo di Ponte; Capovalle; Capriano del Colle; Capriolo; Carpenedolo; Castegnato; Castel Mella; Castelcovati; Castenedolo; Casto; Castrezzato; Cazzago San Martino; Cedegolo; Cellatica; Cerveno; Ceto; Cevo; Chiari; Cigole; Cimbergo; Cividate Camuno; Coccaglio; Collebeato; Collio; Cologne; Comezzano-Cizzago; Concesio; Corte Franca; Corteno Golgi; Corzano; Darfo Boario Terme; Dello; Desenzano del Garda; Edolo; Erbusco; Esine; Fiesse; Flero; Gambara; Gardone Riviera; Gardone Val Trompia; Gargnano; Gavardo; Ghedi; Gianico; Gottolengo; Gussago; Idro; Incudine; Irma; Iseo; Isorella; Lavenone; Leno; Limone sul Garda; Lodrino; Lograto; Lonato del Garda; Longhena; Losine; Lozio; Lumezzane; Maclodio; Mairano; Malegno; Malonno; Manerba del Garda; Manerbio; Marcheno; Marmentino; Marone; Mazzano; Milzano; Moniga del Garda; Monno; Monte Isola; Monticelli Brusati; Montichiari; Montirone; Mura; Muscoline; Nave; Niardo; Nuvolento; Nuvolera; Odolo; Offlaga; Ome; Ono San Pietro; Orzinuovi; Orzivecchi; Ospitaletto; Ossimo; Padenghe sul Garda; Paderno Franciacorta; Paisco Loveno; Paitone; Palazzolo sull'Oglio; Paratico; Paspardo; Passirano; Pavone del Mella; Pertica Alta; Pertica Bassa; Pezzaze; Pian Camuno; Piancogno; Pisogne; Polaveno; Polpenazze del Garda; Pompiano; Poncarale; Ponte di Legno; Pontevico; Pontoglio; Pozzolengo; Pralboino; Preseglie; Prestine; Prevalle; Provaglio d'Iseo; Provaglio Val Sabbia; Puegnago sul Garda; Quinzano d'Oglio; Remedello; Rezzato; Roccafranca; Rodengo Saiano; Roe' Volciano; Roncadelle; Rovato; Rudiano; Sabbio Chiese; Sale Marasino; Salo'; San Felice del Benaco; San Gervasio Bresciano; San Paolo; San Zeno Naviglio; Sarezzo; Saviore dell'Adamello; Sellero; Seniga; Serle; Sirmione; Soiano del Lago; Sonico; Sulzano; Tavernole sul Mella; Temu'; Tignale; Torbole Casaglia; Toscolano-Maderno; Travagliato; Tremosine; Trenzano; Treviso Bresciano; Urago d'Oglio; Vallio Terme; Verolanuova; Verolavecchia; Vestone; Vezza d'Oglio; Villa Carcina; Villachiara; Villanuova sul Clisi; Vione; Visano; Vobarno; Zone. CIRCONDARIO DI CREMONA GIUDICE DI PACE DI CREMA Agnadello; Bagnolo Cremasco; Camisano; Campagnola Cremasca; Capergnanica; Capralba; Casale Cremasco-Vidolasco; Casaletto Ceredano; Casaletto di Sopra; Casaletto Vaprio; Castel Gabbiano; Chieve; Credera Rubbiano; Crema; Cremosano; Cumignano sul Naviglio; Dovera; Fiesco; Izano; Madignano; Monte Cremasco; Montodine; Moscazzano; Offanengo; Palazzo Pignano; Pandino; Pianengo; Pieranica; Quintano; Ricengo; Ripalta Arpina; Ripalta Cremasca; Ripalta Guerina; Rivolta d'Adda; Romanengo; Salvirola; Sergnano; Soncino; Spino d'Adda; Ticengo; Torlino Vimercati; Trescore Cremasco; Trigolo; Vaiano Cremasco; Vailate. GIUDICE DI PACE DI CREMONA Acquanegra Cremonese; Annicco; Azzanello; Bonemerse; Bordolano; Ca' d'Andrea; Cappella Cantone; Cappella de' Picenardi; Casalbuttano ed Uniti; Casalmaggiore; Casalmorano; Casteldidone; Castelleone; Castelverde; Castelvisconti; Cella Dati; Cicognolo; Cingia de' Botti; Corte de' Cortesi con Cignone; Corte de' Frati; Cremona; Crotta d'Adda; Derovere; Drizzona; Formigara; Gabbioneta- Binanuova; Gadesco-Pieve Delmona; Genivolta; Gerre de' Caprioli; Gombito; Grontardo; Grumello Cremonese ed Uniti; Gussola; Isola Dovarese; Malagnino; Martignana di Po; Motta Baluffi; Olmeneta; Ostiano; Paderno Ponchielli; Persico Dosimo; Pescarolo ed Uniti; Pessina Cremonese; Piadena; Pieve d'Olmi; Pieve San Giacomo; Pizzighettone; Pozzaglio ed Uniti; Rivarolo del Re ed Uniti; Robecco d'Oglio; San Bassano; San Daniele Po; San Giovanni in Croce; San Martino del Lago; Scandolara Ravara; Scandolara Ripa d'Oglio; Sesto ed Uniti; Solarolo Rainerio; Soresina; Sospiro; Spinadesco; Stagno Lombardo; Torre de' Picenardi; Torricella del Pizzo; Vescovato; Volongo; Voltido. CIRCONDARIO DI MANTOVA GIUDICE DI PACE DI MANTOVA Acquanegra sul Chiese; Asola; Bagnolo San Vito; Bigarello; Borgoforte; Borgofranco sul Po; Bozzolo; Calvatone; Canneto sull'Oglio; Carbonara di Po; Casalmoro; Casaloldo; Casalromano; Castel d'Ario; Castel Goffredo; Castelbelforte; Castellucchio; Castiglione delle Stiviere; Cavriana; Ceresara; Commessaggio; Curtatone; Dosolo; Felonica; Gazoldo degli Ippoliti; Gazzuolo; Goito; Gonzaga; Guidizzolo; Magnacavallo; Mantova; Marcaria; Mariana Mantovana; Marmirolo; Medole; Moglia; Monzambano; Motteggiana; Ostiglia; Pegognaga; Pieve di Coriano; Piubega; Poggio Rusco; Pomponesco; Ponti sul Mincio; Porto Mantovano; Quingentole; Quistello; Redondesco; Revere; Rivarolo Mantovano; Rodigo; Roncoferraro; Roverbella; Sabbioneta; San Benedetto Po; San Giacomo delle Segnate; San Giorgio di Mantova; San Giovanni del Dosso; San Martino dall'Argine; Schivenoglia; Sermide; Serravalle a Po; Solferino; Spineda; Sustinente; Suzzara; Tornata; Viadana; Villa Poma; Villimpenta; Virgilio; Volta Mantovana. CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI CIRCONDARIO DI CAGLIARI GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI Arbus; Armungia; Assemini; Ballao; Barrali; Barumini; Buggerru; Burcei; Cagliari; Calasetta; Capoterra; Carbonia; Carloforte; Castiadas; Collinas; Decimomannu; Decimoputzu; Dolianova; Domus de Maria; Domusnovas; Donori; Elmas; Escalaplano; Escolca; Fluminimaggiore; Furtei; Genoni; Genuri; Gergei; Gesico; Gesturi; Giba; Goni; Gonnesa; Gonnosfanadiga; Guamaggiore; Guasila; Guspini; Iglesias; Isili; Laconi; Las Plassas; Lunamatrona; Mandas; Maracalagonis; Masainas; Monastir; Monserrato; Muravera; Musei; Narcao; Nuragus; Nurallao; Nuraminis; Nurri; Nuxis; Orroli; Ortacesus; Pabillonis; Pauli Arbarei; Perdaxius; Pimentel; Piscinas; Portoscuso; Pula; Quartu Sant'Elena; Quartucciu; Samassi; Samatzai; San Basilio; San Gavino Monreale; San Giovanni Suergiu; San Nicolo' Gerrei; San Sperate; San Vito; Sanluri; Santadi; Sant'Andrea Frius; Sant'Anna Arresi; Sant'Antioco; Sardara; Sarroch; Segariu; Selargius; Selegas; Senorbi'; Serdiana; Serramanna; Serrenti; Serri; Sestu; Settimo San Pietro; Setzu; Siddi; Siliqua; Silius; Sinnai; Siurgus Donigala; Soleminis; Suelli; Teulada; Tratalias; Tuili; Turri; Ussana; Ussaramanna; Uta; Vallermosa; Villa San Pietro; Villacidro; Villamar; Villamassargia; Villanova Tulo; Villanovaforru; Villanovafranca; Villaperuccio; Villaputzu; Villasalto; Villasimius; Villasor; Villaspeciosa. CIRCONDARIO DI LANUSEI GIUDICE DI PACE DI LANUSEI Arzana; Bari Sardo; Baunei; Cardedu; Elini; Esterzili; Gairo; Girasole; Ilbono; Jerzu; Lanusei; Loceri; Lotzorai; Osini; Perdasdefogu; Sadali; Seui; Seulo; Talana; Tertenia; Tortoli'; Triei; Ulassai; Urzulei; Ussassai; Villagrande Strisaili. CIRCONDARIO DI ORISTANO GIUDICE DI PACE DI ORISTANO Abbasanta; Aidomaggiore; Albagiara; Ales; Allai; Arborea; Ardauli; Aritzo; Assolo; Asuni; Atzara; Austis; Baradili; Baratili San Pietro; Baressa; Bauladu; Belvi'; Bidoni'; Birori; Bolotana; Bonarcado; Boroneddu; Borore; Bortigali; Bosa; Busachi; Cabras; Cuglieri; Curcuris; Desulo; Dualchi; Flussio; Fordongianus; Gadoni; Ghilarza; Gonnoscodina; Gonnosno'; Gonnostramatza; Lei; Macomer; Magomadas; Marrubiu; Masullas; Meana Sardo; Milis; Modolo; Mogorella; Mogoro; Montresta; Morgongiori; Narbolia; Neoneli; Noragugume; Norbello; Nughedu Santa Vittoria; Nurachi; Nureci; Ollastra; Oristano; Ortueri; Palmas Arborea; Pau; Paulilatino; Pompu; Riola Sardo; Ruinas; Sagama; Samugheo; San Nicolo' d'Arcidano; San Vero Milis; Santa Giusta; Santu Lussurgiu; Scano di Montiferro; Sedilo; Seneghe; Senis; Sennariolo; Siamaggiore; Siamanna; Siapiccia; Silanus; Simala; Simaxis; Sindia; Sini; Siris; Soddi'; Solarussa; Sorgono; Sorradile; Suni; Tadasuni; Terralba; Teti; Tiana; Tinnura; Tonara; Tramatza; Tresnuraghes; Ula' Tirso; Uras; Usellus; Villa Sant'Antonio; Villa Verde; Villanova Truschedu; Villaurbana; Zeddiani; Zerfaliu; CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI CIRCONDARIO DI NUORO GIUDICE DI PACE DI NUORO Anela; Benetutti; Bitti; Bono; Bottidda; Budoni; Bultei; Burgos; Dorgali; Esporlatu; Fonni; Galtelli'; Gavoi; Illorai; Irgoli; Loculi; Lode'; Lodine; Lula; Mamoiada; Nule; Nuoro; Oliena; Ollolai; Olzai; Onani'; Onifai; Oniferi; Orani; Orgosolo; Orosei; Orotelli; Orune; Osidda; Ottana; Ovodda; Posada; San Teodoro; Sarule; Siniscola; Torpe'. CIRCONDARIO DI SASSARI GIUDICE DI PACE DI SASSARI Ala' dei Sardi; Alghero; Ardara; Banari; Bessude; Bonnanaro; Bonorva; Borutta; Budduso'; Bulzi; Cargeghe; Castelsardo; Cheremule; Chiaramonti; Codrongianos; Cossoine; Florinas; Giave; Ittireddu; Ittiri; Laerru; Mara; Martis; Monteleone Rocca Doria; Mores; Muros; Nughedu San Nicolo'; Nulvi; Olmedo; Oschiri; Osilo; Ossi; Ozieri; Padria; Padru; Pattada; Ploaghe; Porto Torres; Pozzomaggiore; Putifigari; Romana; Santa Maria Coghinas; Sassari; Sedini; Semestene; Sennori; Siligo; Sorso; Stintino; Tergu; Thiesi; Tissi; Torralba; Tula; Uri; Usini; Valledoria; Villanova Monteleone. CIRCONDARIO DI TEMPIO PAUSANIA GIUDICE DI PACE DI LA MADDALENA Arzachena; La Maddalena; Santa Teresa Gallura. GIUDICE DI PACE DI TEMPIO PAUSANIA Aggius; Aglientu; Badesi; Berchidda; Bortigiadas; Calangianus; Erula; Golfo Aranci; Loiri Porto San Paolo; Luogosanto; Luras; Monti; Olbia; Palau; Perfugas; Sant'Antonio di Gallura; Telti; Tempio Pausania; Trinita' d'Agultu e Vignola; Viddalba. CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA CIRCONDARIO DI CALTANISSETTA GIUDICE DI PACE DI CALTANISSETTA Acquaviva Platani; Bompensiere; Caltanissetta; Campofranco; Delia; Marianopoli; Milena; Montedoro; Mussomeli; Resuttano; Riesi; San Cataldo; Santa Caterina Villarmosa; Serradifalco; Sommatino; Sutera; Vallelunga Pratameno; Villalba. CIRCONDARIO DI ENNA GIUDICE DI PACE DI ENNA Aidone; Barrafranca; Calascibetta; Catenanuova; Centuripe; Enna; Piazza Armerina; Pietraperzia; Valguarnera Caropepe; Villarosa. GIUDICE DI PACE DI NICOSIA Agira; Assoro; Capizzi; Cerami; Gagliano Castelferrato; Leonforte; Nicosia; Nissoria; Regalbuto; Sperlinga; Troina. CIRCONDARIO DI GELA GIUDICE DI PACE DI GELA Butera; Gela; Mazzarino; Niscemi. CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO CIRCONDARIO DI CAMPOBASSO GIUDICE DI PACE DI CAMPOBASSO Baranello; Bojano; Busso; Campobasso; Campochiaro; Campodipietra; Campolieto; Casalciprano; Castelbottaccio; Castellino del Biferno; Castelmauro; Castropignano; Cercemaggiore; Cercepiccola; Civitacampomarano; Colle d'Anchise; Ferrazzano; Fossalto; Gambatesa; Gildone; Guardiaregia; Jelsi; Limosano; Lucito; Lupara; Matrice; Mirabello Sannitico; Molise; Monacilioni; Montagano; Montefalcone nel Sannio; Montemitro; Oratino; Petrella Tifernina; Pietracupa; Riccia; Ripalimosani; Roccavivara; Salcito; San Biase; San Felice del Molise; San Giovanni in Galdo; San Giuliano del Sannio; San Massimo; San Polo Matese; Sant'Angelo Limosano; Sepino; Spinete; Torella del Sannio; Toro; Trivento; Tufara; Vinchiaturo. CIRCONDARIO DI ISERNIA GIUDICE DI PACE DI ISERNIA Acquaviva d'Isernia; Agnone; Bagnoli del Trigno; Belmonte del Sannio; Cantalupo nel Sannio; Capracotta; Carovilli; Carpinone; Castel del Giudice; Castel San Vincenzo; Castelpetroso; Castelpizzuto; Castelverrino; Cerro al Volturno; Chiauci; Civitanova del Sannio; Colli a Volturno; Conca Casale; Duronia; Filignano; Forli' del Sannio; Fornelli; Frosolone; Isernia; Longano; Macchia d'Isernia; Macchiagodena; Miranda; Montaquila; Montenero Val Cocchiara; Monteroduni; Pesche; Pescolanciano; Pescopennataro; Pettoranello del Molise; Pietrabbondante; Pizzone; Poggio Sannita; Pozzilli; Rionero Sannitico; Roccamandolfi; Roccasicura; Rocchetta a Volturno; San Pietro Avellana; Santa Maria del Molise; Sant'Agapito; Sant'Angelo del Pesco; Sant'Elena Sannita; Scapoli; Sessano del Molise; Sesto Campano; Vastogirardi; Venafro. CIRCONDARIO DI LARINO GIUDICE DI PACE DI LARINO Acquaviva Collecroce; Bonefro; Campomarino; Casacalenda; Colletorto; Guardialfiera; Guglionesi; Larino; Macchia Valfortore; Mafalda; Montecilfone; Montelongo; Montenero di Bisaccia; Montorio nei Frentani; Morrone del Sannio; Palata; Petacciato; Pietracatella; Portocannone; Provvidenti; Ripabottoni; Rotello; San Giacomo degli Schiavoni; San Giuliano di Puglia; San Martino in Pensilis; Santa Croce di Magliano; Sant'Elia a Pianisi; Tavenna; Termoli; Ururi. CORTE DI APPELLO DI CATANIA CIRCONDARIO DI CALTAGIRONE GIUDICE DI PACE DI CALTAGIRONE Caltagirone; Castel di Iudica; Grammichele; Licodia Eubea; Mazzarrone; Militello in Val di Catania; Mineo; Mirabella Imbaccari; Palagonia; Raddusa; Ramacca; San Cono; San Michele di Ganzaria; Scordia; Vizzini. CIRCONDARIO DI CATANIA GIUDICE DI PACE DI CATANIA Aci Bonaccorsi; Aci Castello; Aci Catena; Aci Sant'Antonio; Acireale; Adrano; Belpasso; Biancavilla; Bronte; Calatabiano; Camporotondo Etneo; Castiglione di Sicilia; Catania; Cesaro'; Fiumefreddo di Sicilia; Giarre; Gravina di Catania; Linguaglossa; Maletto; Maniace; Mascali; Mascalucia; Milo; Misterbianco; Motta Sant'Anastasia; Nicolosi; Paterno'; Pedara; Piedimonte Etneo; Ragalna; Randazzo; Riposto; San Giovanni la Punta; San Gregorio di Catania; San Pietro Clarenza; San Teodoro; Santa Maria di Licodia; Santa Venerina; Sant'Agata li Battiati; Sant'Alfio; Trecastagni; Tremestieri Etneo; Valverde; Viagrande; Zafferana Etnea. CIRCONDARIO DI RAGUSA GIUDICE DI PACE DI MODICA Ispica; Modica; Pozzallo; Scicli. GIUDICE DI PACE DI RAGUSA Acate; Chiaramonte Gulfi; Comiso; Giarratana; Monterosso Almo; Ragusa; Santa Croce Camerina; Vittoria. CIRCONDARIO DI SIRACUSA GIUDICE DI PACE DI SIRACUSA Augusta; Avola; Buccheri; Buscemi; Canicattini Bagni; Carlentini; Cassaro; Ferla; Floridia; Francofonte; Lentini; Melilli; Noto; Pachino; Palazzolo Acreide; Portopalo di Capo Passero; Priolo Gargallo; Rosolini; Siracusa; Solarino; Sortino. CORTE DI APPELLO DI CATANZARO CIRCONDARIO DI CASTROVILLARI GIUDICE DI PACE DI CASTROVILLARI Acquaformosa; Albidona; Alessandria del Carretto; Altomonte; Amendolara; Canna; Cassano all'Ionio; Castroregio; Castrovillari; Cerchiara di Calabria; Civita; Firmo; Francavilla Marittima; Frascineto; Laino Borgo; Laino Castello; Lungro; Montegiordano; Morano Calabro; Mormanno; Mottafollone; Nocara; Oriolo; Papasidero; Plataci; Rocca Imperiale; Roseto Capo Spulico; San Basile; San Donato di Ninea; San Lorenzo Bellizzi; San Lorenzo del Vallo; San Sosti; Sant'Agata di Esaro; Saracena; Spezzano Albanese; Tarsia; Terranova da Sibari; Trebisacce; Villapiana. GIUDICE DI PACE DI ROSSANO Bocchigliero; Calopezzati; Caloveto; Campana; Cariati; Corigliano Calabro; Cropalati; Crosia; Longobucco; Mandatoriccio; Paludi; Pietrapaola; Rossano; San Cosmo Albanese; San Demetrio Corone; San Giorgio Albanese; Santa Sofia d'Epiro; Scala Coeli; Terravecchia; Vaccarizzo Albanese. CIRCONDARIO DI CATANZARO GIUDICE DI PACE DI CATANZARO Albi; Amaroni; Amato; Andali; Argusto; Badolato; Belcastro; Borgia; Botricello; Caraffa di Catanzaro; Cardinale; Catanzaro; Cenadi; Centrache; Cerva; Chiaravalle Centrale; Cropani; Davoli; Fossato Serralta; Gagliato; Gasperina; Gimigliano; Girifalco; Guardavalle; Isca sullo Ionio; Magisano; Marcedusa; Marcellinara; Miglierina; Montauro; Montepaone; Olivadi; Palermiti; Pentone; Petrizzi; San Floro; San Pietro Apostolo; San Sostene; San Vito sullo Ionio; Santa Caterina dello Ionio; Sant'Andrea Apostolo dello Ionio; Satriano; Sellia; Sellia Marina; Sersale; Settingiano; Simeri Crichi; Sorbo San Basile; Soverato; Soveria Simeri; Squillace; Staletti'; Taverna; Tiriolo; Torre di Ruggiero; Vallefiorita; Zagarise. CIRCONDARIO DI COSENZA GIUDICE DI PACE DI COSENZA Acri; Altilia; Aprigliano; Belsito; Bianchi; Bisignano; Carolei; Carpanzano; Casole Bruzio; Castiglione Cosentino; Castrolibero; Celico; Cellara; Cerisano; Cervicati; Cerzeto; Colosimi; Cosenza; Dipignano; Domanico; Fagnano Castello; Figline Vegliaturo; Grimaldi; Lappano; Lattarico; Luzzi; Malito; Malvito; Mangone; Marano Marchesato; Marano Principato; Marzi; Mendicino; Mongrassano; Montalto Uffugo; Panettieri; Parenti; Paterno Calabro; Pedace; Pedivigliano; Piane Crati; Pietrafitta; Rende; Roggiano Gravina; Rogliano; Rose; Rota Greca; Rovito; San Benedetto Ullano; San Fili; San Giovanni in Fiore; San Marco Argentano; San Martino di Finita; San Pietro in Guarano; San Vincenzo La Costa; Santa Caterina Albanese; Santo Stefano di Rogliano; Scigliano; Serra Pedace; Spezzano della Sila; Spezzano Piccolo; Torano Castello; Trenta; Zumpano. CIRCONDARIO DI CROTONE GIUDICE DI PACE DI CROTONE Belvedere di Spinello; Caccuri; Carfizzi; Casabona; Castelsilano; Cerenzia; Ciro'; Ciro' Marina; Cotronei; Crotone; Crucoli; Cutro; Isola di Capo Rizzuto; Melissa; Mesoraca; Pallagorio; Petilia Policastro; Petrona'; Rocca di Neto; Roccabernarda; San Mauro Marchesato; San Nicola dell'Alto; Santa Severina; Savelli; Scandale; Strongoli; Umbriatico; Verzino. CIRCONDARIO DI LAMEZIA TERME GIUDICE DI PACE DI LAMEZIA TERME Carlopoli; Cicala; Conflenti; Cortale; Curinga; Decollatura; Falerna; Feroleto Antico; Filadelfia; Francavilla Angitola; Gizzeria; Jacurso; Lamezia Terme; Maida; Martirano; Martirano Lombardo; Motta Santa Lucia; Nocera Terinese; Pianopoli; Platania; Polia; San Mango d'Aquino; San Pietro a Maida; Serrastretta; Soveria Mannelli. CIRCONDARIO DI PAOLA GIUDICE DI PACE DI PAOLA Acquappesa; Aiello Calabro; Aieta; Amantea; Belmonte Calabro; Belvedere Marittimo; Bonifati; Buonvicino; Cetraro; Cleto; Diamante; Falconara Albanese; Fiumefreddo Bruzio; Fuscaldo; Grisolia; Guardia Piemontese; Lago; Longobardi; Maiera'; Orsomarso; Paola; Praia a Mare; San Lucido; San Nicola Arcella; San Pietro in Amantea; Sangineto; Santa Domenica Talao; Santa Maria del Cedro; Scalea; Serra d'Aiello; Tortora; Verbicaro. CIRCONDARIO DI VIBO VALENTIA GIUDICE DI PACE DI VIBO VALENTIA Acquaro; Arena; Briatico; Brognaturo; Capistrano; Cessaniti; Dasa'; Dinami; Drapia; Fabrizia; Filandari; Filogaso; Francica; Gerocarne; Ionadi; Joppolo; Limbadi; Maierato; Mileto; Mongiana; Monterosso Calabro; Nardodipace; Nicotera; Parghelia; Pizzo; Pizzoni; Ricadi; Rombiolo; San Calogero; San Costantino Calabro; San Gregorio d'Ippona; San Nicola da Crissa; Sant'Onofrio; Serra San Bruno; Simbario; Sorianello; Soriano Calabro; Spadola; Spilinga; Stefanaconi; Tropea; Vallelonga; Vazzano; Vibo Valentia; Zaccanopoli; Zambrone; Zungri. CORTE DI APPELLO DI FIRENZE CIRCONDARIO DI AREZZO GIUDICE DI PACE DI AREZZO Anghiari; Arezzo; Badia Tedalda; Bibbiena; Bucine; Capolona; Caprese Michelangelo; Castel Focognano; Castel San Niccolo'; Castelfranco di Sopra; Castiglion Fibocchi; Castiglion Fiorentino; Cavriglia; Chitignano; Chiusi della Verna; Civitella in Val di Chiana; Cortona; Foiano della Chiana; Laterina; Loro Ciuffenna; Lucignano; Marciano della Chiana; Monte San Savino; Montemignaio; Monterchi; Montevarchi; Ortignano Raggiolo; Pergine Valdarno; Pian di Sco; Pieve Santo Stefano; Poppi; Pratovecchio; San Giovanni Valdarno; Sansepolcro; Sestino; Stia; Subbiano; Talla; Terranuova Bracciolini. CIRCONDARIO DI FIRENZE GIUDICE DI PACE DI FIRENZE Bagno a Ripoli; Barberino di Mugello; Barberino Val d'Elsa; Borgo San Lorenzo; Campi Bisenzio; Capraia e Limite; Castelfiorentino; Cerreto Guidi; Certaldo; Dicomano; Empoli; Fiesole; Figline Valdarno; Firenze; Firenzuola; Fucecchio; Gambassi Terme; Greve in Chianti; Impruneta; Incisa in Val d'Arno; Lastra a Signa; Londa; Marradi; Montaione; Montelupo Fiorentino; Montespertoli; Palazzuolo sul Senio; Pelago; Pontassieve; Reggello; Rignano sull'Arno; Rufina; San Casciano in Val di Pesa; San Godenzo; San Piero a Sieve; Scandicci; Scarperia; Sesto Fiorentino; Signa; Tavarnelle Val di Pesa; Vaglia; Vicchio; Vinci. CIRCONDARIO DI GROSSETO GIUDICE DI PACE DI GROSSETO Arcidosso; Campagnatico; Capalbio; Castel del Piano; Castell'Azzara; Castiglione della Pescaia; Cinigiano; Civitella Paganico; Follonica; Gavorrano; Grosseto; Isola del Giglio; Magliano in Toscana; Manciano; Massa Marittima; Monte Argentario; Monterotondo Marittimo; Montieri; Orbetello; Pitigliano; Roccalbegna; Roccastrada; Santa Fiora; Scansano; Scarlino; Seggiano; Semproniano; Sorano. CIRCONDARIO DI LIVORNO GIUDICE DI PACE DI LIVORNO Bibbona; Campiglia Marittima; Capraia Isola; Casale Marittimo; Castagneto Carducci; Castellina Marittima; Cecina; Collesalvetti; Guardistallo; Livorno; Montescudaio; Monteverdi Marittimo; Piombino; Riparbella; Rosignano Marittimo; San Vincenzo; Sassetta; Suvereto. GIUDICE DI PACE DI PORTOFERRAIO Campo nell'Elba; Capoliveri; Marciana; Marciana Marina; Porto Azzurro; Portoferraio; Rio Marina; Rio nell'Elba. CIRCONDARIO DI LUCCA GIUDICE DI PACE DI LUCCA Altopascio; Bagni di Lucca; Barga; Borgo a Mozzano; Camaiore; Camporgiano; Capannori; Careggine; Castelnuovo di Garfagnana; Castiglione di Garfagnana; Coreglia Antelminelli; Fabbriche di Vallico; Forte dei Marmi; Fosciandora; Gallicano; Giuncugnano; Lucca; Massarosa; Minucciano; Molazzana; Montecarlo; Pescaglia; Piazza al Serchio; Pietrasanta; Pieve Fosciana; Porcari; San Romano in Garfagnana; Seravezza; Sillano; Stazzema; Vagli Sotto; Vergemoli; Viareggio; Villa Basilica; Villa Collemandina. CIRCONDARIO DI PISA GIUDICE DI PACE DI PISA Calci; Cascina; Crespina; Fauglia; Lorenzana; Orciano Pisano; Pisa; San Giuliano Terme; Santa Luce; Vecchiano; Vicopisano. GIUDICE DI PACE DI PONTEDERA Bientina; Buti; Calcinaia; Capannoli; Casciana Terme; Castelfranco di Sotto; Castelnuovo di Val di Cecina; Chianni; Lajatico; Lari; Montecatini Val di Cecina; Montopoli in Val d'Arno; Palaia; Peccioli; Pomarance; Ponsacco; Pontedera; San Miniato; Santa Croce sull'Arno; Santa Maria a Monte; Terricciola; Volterra. CIRCONDARIO DI PISTOIA GIUDICE DI PACE DI PISTOIA Abetone; Agliana; Buggiano; Chiesina Uzzanese; Cutigliano; Lamporecchio; Larciano; Marliana; Massa e Cozzile; Monsummano Terme; Montale; Montecatini-Terme; Pescia; Pieve a Nievole; Pistoia; Piteglio; Ponte Buggianese; Quarrata; Sambuca Pistoiese; San Marcello Pistoiese; Serravalle Pistoiese; Uzzano. CIRCONDARIO DI PRATO GIUDICE DI PACE DI PRATO Calenzano; Cantagallo; Carmignano; Montemurlo; Poggio a Caiano; Prato; Vaiano; Vernio. CIRCONDARIO DI SIENA GIUDICE DI PACE DI MONTEPULCIANO Abbadia San Salvatore; Castiglione d'Orcia; Cetona; Chianciano Terme; Chiusi; Montepulciano; Piancastagnaio; Pienza; Radicofani; San Casciano dei Bagni; San Quirico d'Orcia; Sarteano; Sinalunga; Torrita di Siena. GIUDICE DI PACE DI SIENA Asciano; Buonconvento; Casole d'Elsa; Castellina in Chianti; Castelnuovo Berardenga; Chiusdino; Colle di Val d'Elsa; Gaiole in Chianti; Montalcino; Monteriggioni; Monteroni d'Arbia; Monticiano; Murlo; Poggibonsi; Radda in Chianti; Radicondoli; Rapolano Terme; San Gimignano; San Giovanni d'Asso; Siena; Sovicille; Trequanda, CORTE DI APPELLO DI GENOVA CIRCONDARIO DI GENOVA GIUDICE DI PACE DI CHIAVARI Borzonasca; Carasco; Carro; Casarza Ligure; Castiglione Chiavarese; Chiavari; Cicagna; Cogorno; Coreglia Ligure; Favale di Malvaro; Lavagna; Leivi; Lorsica; Lumarzo; Maissana; Mezzanego; Moconesi; Moneglia; Ne; Neirone; Orero; Portofino; Rapallo; Rezzoaglio; San Colombano Certenoli; Santa Margherita Ligure; Santo Stefano d'Aveto; Sestri Levante; Varese Ligure; Zoagli. GIUDICE DI PACE DI GENOVA Arenzano; Avegno; Bargagli; Bogliasco; Busalla; Camogli; Campo Ligure; Campomorone; Casella; Ceranesi; Cogoleto; Crocefieschi; Davagna; Fascia; Fontanigorda; Genova; Gorreto; Isola del Cantone; Masone; Mele; Mignanego; Montebruno; Montoggio; Pieve Ligure; Propata; Recco; Ronco Scrivia; Rondanina; Rossiglione; Rovegno; Sant'Olcese; Savignone; Serra Ricco'; Sori; Tiglieto; Torriglia; Tribogna; Uscio; Valbrevenna; Vobbia. CIRCONDARIO DI IMPERIA GIUDICE DI PACE DI IMPERIA Aquila d'Arroscia; Armo; Aurigo; Borghetto d'Arroscia; Borgomaro; Caravonica; Cervo; Cesio; Chiusanico; Chiusavecchia; Cipressa; Civezza; Cosio d'Arroscia; Costarainera; Diano Arentino; Diano Castello; Diano Marina; Diano San Pietro; Dolcedo; Imperia; Lucinasco; Mendatica; Montegrosso Pian Latte; Pietrabruna; Pieve di Teco; Pontedassio; Pornassio; Prela'; Ranzo; Rezzo; San Bartolomeo al Mare; San Lorenzo al Mare; Vasia; Vessalico; Villa Faraldi. GIUDICE DI PACE DI SANREMO Airole; Apricale; Badalucco; Bajardo; Bordighera; Camporosso; Carpasio; Castel Vittorio; Castellaro; Ceriana; Dolceacqua; Isolabona; Molini di Triora; Montalto Ligure; Olivetta San Michele; Ospedaletti; Perinaldo; Pigna; Pompeiana; Riva Ligure; Rocchetta Nervina; San Biagio della Cima; Sanremo; Santo Stefano al Mare; Seborga; Soldano; Taggia; Terzorio; Triora; Vallebona; Vallecrosia; Ventimiglia. CIRCONDARIO DI LA SPEZIA GIUDICE DI PACE DI LA SPEZIA Ameglia; Arcola; Beverino; Bolano; Bonassola; Borghetto di Vara; Brugnato; Calice al Cornoviglio; Carrodano; Castelnuovo Magra; Deiva Marina; Follo; Framura; La Spezia; Lerici; Levanto; Monterosso al Mare; Ortonovo; Pignone; Portovenere; Ricco' del Golfo di Spezia; Riomaggiore; Rocchetta di Vara; Santo Stefano di Magra; Sarzana; Sesta Godano; Vernazza; Vezzano Ligure; Zignago. CIRCONDARIO DI MASSA GIUDICE DI PACE DI MASSA Aulla; Bagnone; Carrara; Casola in Lunigiana; Comano; Filattiera; Fivizzano; Fosdinovo; Licciana Nardi; Massa; Montignoso; Mulazzo; Podenzana; Pontremoli; Tresana; Villafranca in Lunigiana; Zeri. CIRCONDARIO DI SAVONA GIUDICE DI PACE DI SAVONA Alassio; Albenga; Albisola Superiore; Albissola Marina; Altare; Andora; Arnasco; Balestrino; Bardineto; Bergeggi; Boissano; Borghetto Santo Spirito; Borgio Verezzi; Bormida; Cairo Montenotte; Calice Ligure; Calizzano; Carcare; Casanova Lerrone; Castelbianco; Castelvecchio di Rocca Barbena; Celle Ligure; Cengio; Ceriale; Cisano sul Neva; Cosseria; Dego; Erli; Finale Ligure; Garlenda; Giustenice; Giusvalla; Laigueglia; Loano; Magliolo; Mallare; Massimino; Millesimo; Mioglia; Murialdo; Nasino; Noli; Onzo; Orco Feglino; Ortovero; Osiglia; Pallare; Piana Crixia; Pietra Ligure; Plodio; Pontinvrea; Quiliano; Rialto; Roccavignale; Sassello; Savona; Spotorno; Stella; Stellanello; Testico; Toirano; Tovo San Giacomo; Urbe; Vado Ligure; Varazze; Vendone; Vezzi Portio; Villanova d'Albenga; Zuccarello. CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA CIRCONDARIO DI CHIETI GIUDICE DI PACE DI CHIETI Ari; Arielli; Bucchianico; Canosa Sannita; Casacanditella; Casalincontrada; Chieti; Civitella Messer Raimondo; Crecchio; Fara Filiorum Petri; Fara San Martino; Filetto; Francavilla al Mare; Giuliano Teatino; Guardiagrele; Lama dei Peligni; Lettopalena; Miglianico; Orsogna; Ortona; Palena; Pennapiedimonte; Poggiofiorito; Pretoro; Rapino; Ripa Teatina; Roccamontepiano; San Giovanni Teatino; San Martino sulla Marrucina; Taranta Peligna; Tollo; Torrevecchia Teatina; Vacri; Villamagna. GIUDICE DI PACE DI LANCIANO Altino; Archi; Atessa; Bomba; Borrello; Casalanguida; Casoli; Castel Frentano; Civitaluparella; Colledimacine; Colledimezzo; Fallo; Fossacesia; Frisa; Gamberale; Gessopalena; Lanciano; Montazzoli; Montebello sul Sangro; Monteferrante; Montelapiano; Montenerodomo; Mozzagrogna; Paglieta; Palombaro; Pennadomo; Perano; Pietraferrazzana; Pizzoferrato; Quadri; Rocca San Giovanni; Roccascalegna; Roio del Sangro; Rosello; San Vito Chietino; Santa Maria Imbaro; Sant'Eusanio del Sangro; Tornareccio; Torricella Peligna; Treglio; Villa Santa Maria. GIUDICE DI PACE DI VASTO Carpineto Sinello; Carunchio; Casalbordino; Castelguidone; Castiglione Messer Marino; Celenza sul Trigno; Cupello; Dogliola; Fraine; Fresagrandinaria; Furci; Gissi; Guilmi; Lentella; Liscia; Monteodorisio; Palmoli; Pollutri; Roccaspinalveti; San Buono; San Giovanni Lipioni; San Salvo; Scerni; Schiavi di Abruzzo; Torino di Sangro; Torrebruna; Tufillo; Vasto; Villalfonsina. CIRCONDARIO DI L'AQUILA GIUDICE DI PACE DI AVEZZANO Aielli; Avezzano; Balsorano; Bisegna; Canistro; Capistrello; Cappadocia; Carsoli; Castellafiume; Celano; Cerchio; Civita d'Antino; Civitella Roveto; Cocullo; Collarmele; Collelongo; Gioia dei Marsi; Lecce nei Marsi; Luco dei Marsi; Magliano de' Marsi; Massa d'Albe; Morino; Oricola; Ortona dei Marsi; Ortucchio; Ovindoli; Pereto; Pescina; Rocca di Botte; San Benedetto dei Marsi; San Vincenzo Valle Roveto; Sante Marie; Scurcola Marsicana; Tagliacozzo; Trasacco; Villavallelonga. GIUDICE DI PACE DI L'AQUILA Barete; Barisciano; Cagnano Amiterno; Calascio; Campotosto; Capestrano; Capitignano; Caporciano; Carapelle Calvisio; Castel del Monte; Castelvecchio Calvisio; Collepietro; Fagnano Alto; Fontecchio; Fossa; L'Aquila; Lucoli; Montereale; Navelli; Ocre; Ofena; Pizzoli; Poggio Picenze; Prata d'Ansidonia; Rocca di Cambio; Rocca di Mezzo; San Benedetto in Perillis; San Demetrio ne' Vestini; San Pio delle Camere; Sant'Eusanio Forconese; Santo Stefano di Sessanio; Scoppito; Tione degli Abruzzi; Tornimparte; Villa Santa Lucia degli Abruzzi; Villa Sant'Angelo. GIUDICE DI PACE DI SULMONA Acciano; Alfedena; Anversa degli Abruzzi; Ateleta; Barrea; Bugnara; Campo di Giove; Cansano; Castel di Ieri; Castel di Sangro; Castelvecchio Subequo; Civitella Alfedena; Corfinio; Gagliano Aterno; Goriano Sicoli; Introdacqua; Molina Aterno; Opi; Pacentro; Pescasseroli; Pescocostanzo; Pettorano sul Gizio; Pratola Peligna; Prezza; Raiano; Rivisondoli; Rocca Pia; Roccacasale; Roccaraso; Scanno; Scontrone; Secinaro; Sulmona; Villalago; Villetta Barrea; Vittorito. CIRCONDARIO DI PESCARA GIUDICE DI PACE DI PESCARA Abbateggio; Alanno; Bolognano; Brittoli; Bussi sul Tirino; Cappelle sul Tavo; Caramanico Terme; Carpineto della Nora; Castiglione a Casauria; Catignano; Cepagatti; Citta' Sant'Angelo; Civitaquana; Civitella Casanova; Collecorvino; Corvara; Cugnoli; Elice; Farindola; Lettomanoppello; Loreto Aprutino; Manoppello; Montebello di Bertona; Montesilvano; Moscufo; Nocciano; Penne; Pescara; Pescosansonesco; Pianella; Picciano; Pietranico; Popoli; Roccamorice; Rosciano; Salle; San Valentino in Abruzzo Citeriore; Sant'Eufemia a Maiella; Scafa; Serramonacesca; Spoltore; Tocco da Casauria; Torre de' Passeri; Turrivalignani; Vicoli; Villa Celiera. CIRCONDARIO DI TERAMO GIUDICE DI PACE DI TERAMO Alba Adriatica; Ancarano; Arsita; Atri; Basciano; Bellante; Bisenti; Campli; Canzano; Castel Castagna; Castellalto; Castelli; Castiglione Messer Raimondo; Castilenti; Cellino Attanasio; Cermignano; Civitella del Tronto; Colledara; Colonnella; Controguerra; Corropoli; Cortino; Crognaleto; Fano Adriano; Giulianova; Isola del Gran Sasso d'Italia; Martinsicuro; Montefino; Montorio al Vomano; Morro d'Oro; Mosciano Sant'Angelo; Nereto; Notaresco; Penna Sant'Andrea; Pietracamela; Pineto; Rocca Santa Maria; Roseto degli Abruzzi; Sant'Egidio alla Vibrata; Sant'Omero; Silvi; Teramo; Torano Nuovo; Torricella Sicura; Tortoreto; Tossicia. CORTE DI APPELLO DI LECCE CIRCONDARIO DI BRINDISI GIUDICE DI PACE DI BRINDISI Brindisi; Carovigno; Ceglie Messapica; Cellino San Marco; Cisternino; Erchie; Fasano; Francavilla Fontana; Latiano; Mesagne; Oria; Ostuni; San Donaci; San Michele Salentino; San Pancrazio Salentino; San Pietro Vernotico; San Vito dei Normanni; Torchiarolo; Torre Santa Susanna; Villa Castelli. CIRCONDARIO DI LECCE GIUDICE DI PACE DI LECCE Acquarica del Capo; Alessano; Alezio; Alliste; Andrano; Aradeo; Arnesano; Bagnolo del Salento; Botrugno; Calimera; Campi Salentina; Cannole; Caprarica di Lecce; Carmiano; Carpignano Salentino; Casarano; Castri di Lecce; Castrignano de' Greci; Castrignano del Capo; Castro; Cavallino; Collepasso; Copertino; Corigliano d'Otranto; Corsano; Cursi; Cutrofiano; Diso; Gagliano del Capo; Galatina; Galatone; Gallipoli; Giuggianello; Giurdignano; Guagnano; Lecce; Lequile; Leverano; Lizzanello; Maglie; Martano; Martignano; Matino; Melendugno; Melissano; Melpignano; Miggiano; Minervino di Lecce; Monteroni di Lecce; Montesano Salentino; Morciano di Leuca; Muro Leccese; Nardo'; Neviano; Nociglia; Novoli; Ortelle; Otranto; Palmariggi; Parabita; Patu'; Poggiardo; Porto Cesareo; Presicce; Racale; Ruffano; Salice Salentino; Salve; San Cassiano; San Cesario di Lecce; San Donato di Lecce; San Pietro in Lama; Sanarica; Sannicola; Santa Cesarea Terme; Scorrano; Secli'; Sogliano Cavour; Soleto; Specchia; Spongano; Squinzano; Sternatia; Supersano; Surano; Surbo; Taurisano; Taviano; Tiggiano; Trepuzzi; Tricase; Tuglie; Ugento; Uggiano la Chiesa; Veglie; Vernole; Zollino. CORTE DI APPELLO DI LECCE SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO CIRCONDARIO DI TARANTO GIUDICE DI PACE DI TARANTO Avetrana; Carosino; Castellaneta; Crispiano; Faggiano; Fragagnano; Ginosa; Grottaglie; Laterza; Leporano; Lizzano; Manduria; Martina Franca; Maruggio; Massafra; Monteiasi; Montemesola; Monteparano; Mottola; Palagianello; Palagiano; Pulsano; Roccaforzata; San Giorgio Ionico; San Marzano di San Giuseppe; Sava; Statte; Taranto; Torricella. CORTE DI APPELLO DI MESSINA CIRCONDARIO DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO GIUDICE DI PACE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO Barcellona Pozzo di Gotto; Basico'; Castroreale; Condro'; Fondachelli-Fantina; Furnari; Gualtieri Sicamino'; Mazzarra' Sant'Andrea; Meri'; Milazzo; Monforte San Giorgio; Montalbano Elicona; Novara di Sicilia; Pace del Mela; Rodi' Milici; San Filippo del Mela; San Pier Niceto; Santa Lucia del Mela; Terme Vigliatore; Tripi. GIUDICE DI PACE DI LIPARI Leni; Lipari; Malfa; Santa Marina Salina. CIRCONDARIO DI MESSINA GIUDICE DI PACE DI MESSINA Ali'; Ali' Terme; Antillo; Casalvecchio Siculo; Castelmola; Fiumedinisi; Forza d'Agro'; Francavilla di Sicilia; Furci Siculo; Gaggi; Gallodoro; Giardini-Naxos; Graniti; Itala; Letojanni; Limina; Malvagna; Mandanici; Messina; Moio Alcantara; Mongiuffi Melia; Motta Camastra; Nizza di Sicilia; Pagliara; Roccafiorita; Roccalumera; Roccavaldina; Roccella Valdemone; Rometta; Santa Domenica Vittoria; Santa Teresa di Riva; Sant'Alessio Siculo; Saponara; Savoca; Scaletta Zanclea; Spadafora; Taormina; Torregrotta; Valdina; Venetico; Villafranca Tirrena. CIRCONDARIO DI PATTI GIUDICE DI PACE DI MISTRETTA Caronia; Castel di Lucio; Mistretta; Motta d'Affermo; Pettineo; Reitano; Santo Stefano di Camastra; Tusa. GIUDICE DI PACE DI PATTI Acquedolci; Alcara li Fusi; Brolo; Capo d'Orlando; Capri Leone; Castell'Umberto; Falcone; Ficarra; Floresta; Frazzano'; Galati Mamertino; Gioiosa Marea; Librizzi; Longi; Militello Rosmarino; Mirto; Montagnareale; Naso; Oliveri; Patti; Piraino; Raccuja; San Fratello; San Marco d'Alunzio; San Piero Patti; San Salvatore di Fitalia; Sant'Agata di Militello; Sant'Angelo di Brolo; Sinagra; Torrenova; Tortorici; Ucria. CORTE DI APPELLO DI MILANO CIRCONDARIO DI BUSTO ARSIZIO GIUDICE DI PACE DI BUSTO ARSIZIO Albizzate; Arsago Seprio; Besnate; Busto Arsizio; Cairate; Cardano al Campo; Caronno Pertusella; Casale Litta; Casorate Sempione; Cassano Magnago; Castellanza; Cavaria con Premezzo; Cislago; Fagnano Olona; Ferno; Gallarate; Gerenzano; Golasecca; Gorla Maggiore; Gorla Minore; Inarzo; Jerago con Orago; Lonate Pozzolo; Marnate; Mornago; Oggiona con Santo Stefano; Olgiate Olona; Origgio; Samarate; Saronno; Sesto Calende; Solbiate Arno; Solbiate Olona; Somma Lombardo; Sumirago; Uboldo; Vergiate; Vizzola Ticino. GIUDICE DI PACE DI RHO Arconate; Arese; Arluno; Bareggio; Bernate Ticino; Boffalora sopra Ticino; Buscate; Busto Garolfo; Canegrate; Casorezzo; Castano Primo; Cerro Maggiore; Corbetta; Cornaredo; Cuggiono; Dairago; Inveruno; Lainate; Legnano; Magenta; Magnago; Marcallo con Casone; Mesero; Nerviano; Nosate; Ossona; Parabiago; Pero; Pogliano Milanese; Pregnana Milanese; Rescaldina; Rho; Robecchetto con Induno; San Giorgio su Legnano; San Vittore Olona; Santo Stefano Ticino; Sedriano; Turbigo; Vanzaghello; Vanzago; Villa Cortese; Vittuone. CIRCONDARIO DI COMO GIUDICE DI PACE DI COMO Albavilla; Albese con Cassano; Albiolo; Alserio; Alzate Brianza; Anzano del Parco; Appiano Gentile; Argegno; Arosio; Asso; Barni; Bellagio; Bene Lario; Beregazzo con Figliaro; Binago; Bizzarone; Blessagno; Blevio; Bregnano; Brenna; Brienno; Brunate; Bulgarograsso; Cabiate; Cadorago; Caglio; Cagno; Campione d'Italia; Cantu'; Canzo; Capiago Intimiano; Carate Urio; Carbonate; Carimate; Carlazzo; Carugo; Casasco d'Intelvi; Caslino d'Erba; Casnate con Bernate; Cassina Rizzardi; Castelmarte; Castelnuovo Bozzente; Castiglione d'Intelvi; Cavallasca; Cavargna; Cerano d'Intelvi; Cermenate; Cernobbio; Cirimido; Civenna; Claino con Osteno; Colonno; Como; Corrido; Cremia; Cucciago; Cusino; Dizzasco; Domaso; Dongo; Dosso del Liro; Drezzo; Erba; Eupilio; Faggeto Lario; Faloppio; Fenegro'; Figino Serenza; Fino Mornasco; Garzeno; Gera Lario; Gironico; Grandate; Grandola ed Uniti; Gravedona ed Uniti; Griante; Guanzate; Inverigo; Laglio; Laino; Lambrugo; Lanzo d'Intelvi; Lasnigo; Lenno; Lezzeno; Limido Comasco; Lipomo; Livo; Locate Varesino; Lomazzo; Longone al Segrino; Luisago; Lurago d'Erba; Lurago Marinone; Lurate Caccivio; Magreglio; Mariano Comense; Maslianico; Menaggio; Merone; Mezzegra; Moltrasio; Monguzzo; Montano Lucino; Montemezzo; Montorfano; Mozzate; Musso; Nesso; Novedrate; Olgiate Comasco; Oltrona di San Mamette; Orsenigo; Ossuccio; Pare'; Peglio; Pellio Intelvi; Pianello del Lario; Pigra; Plesio; Pognana Lario; Ponna; Ponte Lambro; Porlezza; Proserpio; Pusiano; Ramponio Verna; Rezzago; Rodero; Ronago; Rovellasca; Rovello Porro; Sala Comacina; San Bartolomeo Val Cavargna; San Fedele Intelvi; San Fermo della Battaglia; San Nazzaro Val Cavargna; San Siro; Schignano; Senna Comasco; Solbiate; Sorico; Sormano; Stazzona; Tavernerio; Torno; Tremezzo; Trezzone; Turate; Uggiate-Trevano; Val Rezzo; Valbrona; Valmorea; Valsolda; Veleso; Veniano; Vercana; Vertemate con Minoprio; Villa Guardia; Zelbio. CIRCONDARIO DI LECCO GIUDICE DI PACE DI LECCO Abbadia Lariana; Airuno; Annone di Brianza; Ballabio; Barzago; Barzano'; Barzio; Bellano; Bosisio Parini; Brivio; Bulciago; Calco; Calolziocorte; Carenno; Casargo; Casatenovo; Cassago Brianza; Cassina Valsassina; Castello di Brianza; Cernusco Lombardone; Cesana Brianza; Civate; Colico; Colle Brianza; Cortenova; Costa Masnaga; Crandola Valsassina; Cremella; Cremeno; Dervio; Dolzago; Dorio; Ello; Erve; Esino Lario; Galbiate; Garbagnate Monastero; Garlate; Imbersago; Introbio; Introzzo; Lecco; Lierna; Lomagna; Malgrate; Mandello del Lario; Margno; Merate; Missaglia; Moggio; Molteno; Monte Marenzo; Montevecchia; Monticello Brianza; Morterone; Nibionno; Oggiono; Olgiate Molgora; Olginate; Oliveto Lario; Osnago; Paderno d'Adda; Pagnona; Parlasco; Pasturo; Perego; Perledo; Pescate; Premana; Primaluna; Robbiate; Rogeno; Rovagnate; Santa Maria Hoe'; Sirone; Sirtori; Sueglio; Suello; Taceno; Torre de' Busi; Tremenico; Valgreghentino; Valmadrera; Varenna; Vendrogno; Vercurago; Verderio Inferiore; Verderio Superiore; Vestreno; Vigano'. CIRCONDARIO DI LODI GIUDICE DI PACE DI LODI Abbadia Cerreto; Basiano; Bellinzago Lombardo; Bertonico; Boffalora d'Adda; Borghetto Lodigiano; Borgo San Giovanni; Brembio; Camairago; Cambiago; Carpiano; Casaletto Lodigiano; Casalmaiocco; Casalpusterlengo; Caselle Landi; Caselle Lurani; Cassano d'Adda; Castelnuovo Bocca d'Adda; Castiglione d'Adda; Castiraga Vidardo; Cavacurta; Cavenago d'Adda; Cerro al Lambro; Cervignano d'Adda; Codogno; Colturano; Comazzo; Cornegliano Laudense; Corno Giovine; Cornovecchio; Corte Palasio; Crespiatica; Dresano; Fombio; Galgagnano; Gessate; Gorgonzola; Graffignana; Grezzago; Guardamiglio; Inzago; Liscate; Livraga; Locate di Triulzi; Lodi; Lodi Vecchio; Maccastorna; Mairago; Maleo; Marudo; Masate; Massalengo; Mediglia; Melegnano; Meleti; Melzo; Merlino; Montanaso Lombardo; Mulazzano; Orio Litta; Ospedaletto Lodigiano; Ossago Lodigiano; Paullo; Pessano con Bornago; Pieve Fissiraga; Pozzo d'Adda; Pozzuolo Martesana; Rodano; Salerano sul Lambro; San Colombano al Lambro; San Fiorano; San Giuliano Milanese; San Martino in Strada; San Rocco al Porto; San Zenone al Lambro; Sant'Angelo Lodigiano; Santo Stefano Lodigiano; Secugnago; Senna Lodigiana; Settala; Somaglia; Sordio; Tavazzano con Villavesco; Terranova dei Passerini; Trezzano Rosa; Trezzo sull'Adda; Tribiano; Truccazzano; Turano Lodigiano; Valera Fratta; Vaprio d'Adda; Vignate; Villanova del Sillaro; Vizzolo Predabissi; Zelo Buon Persico. CIRCONDARIO DI MILANO GIUDICE DI PACE DI MILANO Assago; Baranzate; Basiglio; Bollate; Bresso; Buccinasco; Bussero; Cassina de' Pecchi; Cernusco sul Naviglio; Cesano Boscone; Cesate; Cormano; Corsico; Cusago; Garbagnate Milanese; Limbiate; Milano; Novate Milanese; Opera; Pantigliate; Peschiera Borromeo; Pieve Emanuele; Pioltello; Rozzano; San Donato Milanese; Segrate; Senago; Settimo Milanese; Trezzano sul Naviglio. CIRCONDARIO DI MONZA GIUDICE DI PACE DI MONZA Agrate Brianza; Aicurzio; Albiate; Arcore; Barlassina; Bellusco; Bernareggio; Besana in Brianza; Biassono; Bovisio-Masciago; Briosco; Brugherio; Burago di Molgora; Busnago; Camparada; Caponago; Carate Brianza; Carnate; Carugate; Cavenago di Brianza; Ceriano Laghetto; Cesano Maderno; Cinisello Balsamo; Cogliate; Cologno Monzese; Concorezzo; Cornate d'Adda; Correzzana; Cusano Milanino; Desio; Giussano; Lazzate; Lentate sul Seveso; Lesmo; Lissone; Macherio; Meda; Mezzago; Misinto; Monza; Muggio'; Nova Milanese; Ornago; Paderno Dugnano; Renate; Roncello; Ronco Briantino; Seregno; Sesto San Giovanni; Seveso; Solaro; Sovico; Sulbiate; Triuggio; Usmate Velate; Varedo; Vedano al Lambro; Veduggio con Colzano; Verano Brianza; Villasanta; Vimercate; Vimodrone. CIRCONDARIO DI PAVIA GIUDICE DI PACE DI PAVIA Albuzzano; Badia Pavese; Bascape'; Battuda; Belgioioso; Bereguardo; Besate; Binasco; Borgarello; Bornasco; Carbonara al Ticino; Casarile; Casorate Primo; Cava Manara; Ceranova; Certosa di Pavia; Chignolo Po; Copiano; Corteolona; Costa de' Nobili; Cura Carpignano; Dorno; Filighera; Genzone; Gerenzago; Giussago; Gropello Cairoli; Inverno e Monteleone; Lacchiarella; Landriano; Lardirago; Linarolo; Magherno; Marcignago; Marzano; Mezzana Rabattone; Miradolo Terme; Monticelli Pavese; Motta Visconti; Noviglio; Pavia; Pieve Porto Morone; Rognano; Roncaro; San Genesio ed Uniti; San Martino Siccomario; San Zenone al Po; Santa Cristina e Bissone; Sant'Alessio con Vialone; Siziano; Sommo; Spessa; Torre d'Arese; Torre de' Negri; Torre d'Isola; Torrevecchia Pia; Travaco' Siccomario; Trivolzio; Trovo; Valle Salimbene; Vellezzo Bellini; Vernate; Vidigulfo; Villanova d'Ardenghi; Villanterio; Vistarino; Zeccone; Zerbo; Zerbolo'; Zibido San Giacomo; Zinasco. GIUDICE DI PACE DI VIGEVANO Abbiategrasso; Alagna; Albairate; Albonese; Borgo San Siro; Breme; Bubbiano; Calvignasco; Candia Lomellina; Cassinetta di Lugagnano; Cassolnovo; Castello d'Agogna; Castelnovetto; Ceretto Lomellina; Cergnago; Cilavegna; Cisliano; Confienza; Cozzo; Ferrera Erbognone; Frascarolo; Gaggiano; Galliavola; Gambarana; Gambolo'; Garlasco; Gravellona Lomellina; Gudo Visconti; Langosco; Lomello; Mede; Mezzana Bigli; Morimondo; Mortara; Nicorvo; Olevano di Lomellina; Ottobiano; Ozzero; Palestro; Parona; Pieve Albignola; Pieve del Cairo; Robbio; Robecco sul Naviglio; Rosasco; Rosate; San Giorgio di Lomellina; Sannazzaro de' Burgondi; Sant'Angelo Lomellina; Sartirana Lomellina; Scaldasole; Semiana; Suardi; Torre Beretti e Castellaro; Tromello; Valeggio; Valle Lomellina; Velezzo Lomellina; Vermezzo; Vigevano; Villa Biscossi; Zelo Surrigone; Zeme. GIUDICE DI PACE DI VOGHERA Albaredo Arnaboldi; Arena Po; Bagnaria; Barbianello; Bastida de' Dossi; Bastida Pancarana; Borgo Priolo; Borgoratto Mormorolo; Bosnasco; Brallo di Pregola; Bressana Bottarone; Broni; Calvignano; Campospinoso; Canevino; Canneto Pavese; Casanova Lonati; Casatisma; Casei Gerola; Castana; Casteggio; Castelletto di Branduzzo; Cecima; Cervesina; Cigognola; Codevilla; Corana; Cornale; Corvino San Quirico; Fortunago; Godiasco; Golferenzo; Lirio; Lungavilla; Menconico; Mezzanino; Montalto Pavese; Montebello della Battaglia; Montecalvo Versiggia; Montescano; Montesegale; Montu' Beccaria; Mornico Losana; Oliva Gessi; Pancarana; Pietra de' Giorgi; Pinarolo Po; Pizzale; Ponte Nizza; Portalbera; Rea; Redavalle; Retorbido; Rivanazzano Terme; Robecco Pavese; Rocca de' Giorgi; Rocca Susella; Romagnese; Rovescala; Ruino; San Cipriano Po; San Damiano al Colle; Santa Giuletta; Santa Margherita di Staffora; Santa Maria della Versa; Silvano Pietra; Stradella; Torrazza Coste; Torricella Verzate; Val di Nizza; Valverde; Varzi; Verretto; Verrua Po; Voghera; Volpara; Zavattarello; Zenevredo. CIRCONDARIO DI SONDRIO GIUDICE DI PACE DI SONDRIO Albaredo per San Marco; Albosaggia; Andalo Valtellino; Aprica; Ardenno; Bema; Berbenno di Valtellina; Bianzone; Bormio; Buglio in Monte; Caiolo; Campodolcino; Caspoggio; Castello dell'Acqua; Castione Andevenno; Cedrasco; Cercino; Chiavenna; Chiesa in Valmalenco; Chiuro; Cino; Civo; Colorina; Cosio Valtellino; Dazio; Delebio; Dubino; Faedo Valtellino; Forcola; Fusine; Gerola Alta; Gordona; Grosio; Grosotto; Lanzada; Livigno; Lovero; Madesimo; Mantello; Mazzo di Valtellina; Mello; Menarola; Mese; Montagna in Valtellina; Morbegno; Novate Mezzola; Pedesina; Piantedo; Piateda; Piuro; Poggiridenti; Ponte in Valtellina; Postalesio; Prata Camportaccio; Rasura; Rogolo; Samolaco; San Giacomo Filippo; Sernio; Sondalo; Sondrio; Spriana; Talamona; Tartano; Teglio; Tirano; Torre di Santa Maria; Tovo di Sant'Agata; Traona; Tresivio; Val Masino; Valdidentro; Valdisotto; Valfurva; Verceia; Vervio; Villa di Chiavenna; Villa di Tirano. CIRCONDARIO DI VARESE GIUDICE DI PACE DI VARESE Agra; Angera; Arcisate; Azzate; Azzio; Barasso; Bardello; Bedero Valcuvia; Besano; Besozzo; Biandronno; Bisuschio; Bodio Lomnago; Brebbia; Bregano; Brenta; Brezzo di Bedero; Brinzio; Brissago-Valtravaglia; Brunello; Brusimpiano; Buguggiate; Cadegliano-Viconago; Cadrezzate; Cantello; Caravate; Carnago; Caronno Varesino; Casalzuigno; Casciago; Cassano Valcuvia; Castello Cabiaglio; Castelseprio; Castelveccana; Castiglione Olona; Castronno; Cazzago Brabbia; Cittiglio; Clivio; Cocquio-Trevisago; Comabbio; Comerio; Cremenaga; Crosio della Valle; Cuasso al Monte; Cugliate-Fabiasco; Cunardo; Curiglia con Monteviasco; Cuveglio; Cuvio; Daverio; Dumenza; Duno; Ferrera di Varese; Galliate Lombardo; Gavirate; Gazzada Schianno; Gemonio; Germignaga; Gornate- Olona; Grantola; Induno Olona; Ispra; Lavena Ponte Tresa; Laveno-Mombello; Leggiuno; Lonate Ceppino; Lozza; Luino; Luvinate; Maccagno; Malgesso; Malnate; Marchirolo; Marzio; Masciago Primo; Mercallo; Mesenzana; Montegrino Valtravaglia; Monvalle; Morazzone; Orino; Osmate; Pino sulla Sponda del Lago Maggiore; Porto Ceresio; Porto Valtravaglia; Rancio Valcuvia; Ranco; Saltrio; Sangiano; Taino; Ternate; Tradate; Travedona-Monate; Tronzano Lago Maggiore; Valganna; Varano Borghi; Varese; Vedano Olona; Veddasca; Venegono Inferiore; Venegono Superiore; Viggiu'. CORTE DI APPELLO DI NAPOLI CIRCONDARIO DI AVELLINO GIUDICE DI PACE DI AVELLINO Aiello del Sabato; Altavilla Irpina; Atripalda; Avella; Avellino; Baiano; Candida; Capriglia Irpina; Castelvetere sul Calore; Cervinara; Cesinali; Chiusano di San Domenico; Contrada; Domicella; Forino; Grottolella; Lapio; Lauro; Manocalzati; Marzano di Nola; Mercogliano; Montefalcione; Monteforte Irpino; Montefredane; Montemarano; Montemiletto; Montoro Inferiore; Montoro Superiore; Moschiano; Mugnano del Cardinale; Ospedaletto d'Alpinolo; Pago del Vallo di Lauro; Parolise; Pietrastornina; Prata di Principato Ultra; Pratola Serra; Quadrelle; Quindici; Roccabascerana; Rotondi; Salza Irpina; San Mango sul Calore; San Martino Valle Caudina; San Michele di Serino; San Potito Ultra; Santa Lucia di Serino; Santa Paolina; Sant'Angelo a Scala; Santo Stefano del Sole; Serino; Sirignano; Solofra; Sorbo Serpico; Sperone; Summonte; Taurano; Torre Le Nocelle; Tufo; Volturara Irpina. GIUDICE DI PACE DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI Andretta; Aquilonia; Bagnoli Irpino; Bisaccia; Cairano; Calabritto; Calitri; Caposele; Cassano Irpino; Castelfranci; Conza della Campania; Frigento; Gesualdo; Guardia Lombardi; Lacedonia; Lioni; Montella; Monteverde; Morra De Sanctis; Nusco; Rocca San Felice; Sant'Andrea di Conza; Sant'Angelo dei Lombardi; Senerchia; Sturno; Teora; Torella dei Lombardi; Villamaina. CIRCONDARIO DI BENEVENTO GIUDICE DI PACE DI ARIANO IRPINO Ariano Irpino; Bonito; Carife; Casalbore; Castel Baronia; Flumeri; Fontanarosa; Greci; Grottaminarda; Luogosano; Melito Irpino; Mirabella Eclano; Montaguto; Montecalvo Irpino; Paternopoli; San Nicola Baronia; San Sossio Baronia; Sant'Angelo all'Esca; Savignano Irpino; Scampitella; Taurasi; Trevico; Vallata; Vallesaccarda; Villanova del Battista; Zungoli. GIUDICE DI PACE DI BENEVENTO Airola; Amorosi; Apice; Apollosa; Arpaia; Arpaise; Baselice; Benevento; Bonea; Bucciano; Buonalbergo; Calvi; Campolattaro; Campoli del Monte Taburno; Casalduni; Castelfranco in Miscano; Castelpagano; Castelpoto; Castelvenere; Castelvetere in Val Fortore; Cautano; Ceppaloni; Cerreto Sannita; Chianche; Circello; Colle Sannita; Cusano Mutri; Dugenta; Durazzano; Faicchio; Foglianise; Foiano di Val Fortore; Forchia; Fragneto l'Abate; Fragneto Monforte; Frasso Telesino; Ginestra degli Schiavoni; Guardia Sanframondi; Limatola; Melizzano; Moiano; Molinara; Montefalcone di Val Fortore; Montefusco; Montesarchio; Morcone; Paduli; Pago Veiano; Pannarano; Paolisi; Paupisi; Pesco Sannita; Petruro Irpino; Pietradefusi; Pietraroja; Pietrelcina; Ponte; Pontelandolfo; Puglianello; Reino; San Bartolomeo in Galdo; San Giorgio del Sannio; San Giorgio La Molara; San Leucio del Sannio; San Lorenzello; San Lorenzo Maggiore; San Lupo; San Marco dei Cavoti; San Martino Sannita; San Nazzaro; San Nicola Manfredi; San Salvatore Telesino; Santa Croce del Sannio; Sant'Agata de' Goti; Sant'Angelo a Cupolo; Sant'Arcangelo Trimonte; Sassinoro; Solopaca; Telese Terme; Tocco Caudio; Torrecuso; Torrioni; Venticano; Vitulano. CIRCONDARIO DI NAPOLI GIUDICE DI PACE DI CAPRI Anacapri; Capri. GIUDICE DI PACE DI ISCHIA Barano d'Ischia; Casamicciola Terme; Forio; Ischia; Lacco Ameno; Serrara Fontana. GIUDICE DI PACE DI NAPOLI Afragola; Arzano; Bacoli; Caivano; Calvizzano; Cardito; Casandrino; Casavatore; Casoria; Crispano; Ercolano; Frattamaggiore; Frattaminore; Giugliano in Campania; Grumo Nevano; Marano di Napoli; Melito di Napoli; Monte di Procida; Mugnano di Napoli; Napoli; Portici; Pozzuoli; Qualiano; Quarto; San Giorgio a Cremano; Sant'Antimo; Villaricca. GIUDICE DI PACE DI PROCIDA Procida. CIRCONDARIO DI NOLA GIUDICE DI PACE DI NOLA Acerra; Brusciano; Camposano; Carbonara di Nola; Casamarciano; Cicciano; Cimitile; Comiziano; Liveri; Mariglianella; Marigliano; Nola; Ottaviano; Palma Campania; Roccarainola; San Gennaro Vesuviano; San Giuseppe Vesuviano; San Paolo Bel Sito; San Vitaliano; Saviano; Scisciano; Terzigno; Tufino; Visciano. GIUDICE DI PACE DI SANT'ANASTASIA Casalnuovo di Napoli; Castello di Cisterna; Cercola; Massa di Somma; Pollena Trocchia; Pomigliano d'Arco; San Sebastiano al Vesuvio; Sant'Anastasia; Somma Vesuviana; Volla. CIRCONDARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE GIUDICE DI PACE DI CASERTA Arienzo; Casagiove; Caserta; Castel Morrone; Cervino; Maddaloni; San Felice a Cancello; San Marco Evangelista; San Nicola la Strada; Santa Maria a Vico; Valle di Maddaloni. GIUDICE DI PACE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Ailano; Alife; Alvignano; Aversa; Baia e Latina; Bellona; Caianello; Caiazzo; Calvi Risorta; Camigliano; Cancello ed Arnone; Capodrise; Capriati a Volturno; Capua; Carinaro; Carinola; Casal di Principe; Casaluce; Casapesenna; Casapulla; Castel Campagnano; Castel di Sasso; Castel Volturno; Castello del Matese; Cellole; Cesa; Ciorlano; Conca della Campania; Curti; Dragoni; Falciano del Massico; Fontegreca; Formicola; Francolise; Frignano; Gallo Matese; Giano Vetusto; Gioia Sannitica; Grazzanise; Gricignano di Aversa; Letino; Liberi; Lusciano; Macerata Campania; Marcianise; Marzano Appio; Mondragone; Orta di Atella; Parete; Pastorano; Piana di Monte Verna; Piedimonte Matese; Pietramelara; Pietravairano; Pignataro Maggiore; Pontelatone; Portico di Caserta; Prata Sannita; Pratella; Raviscanina; Recale; Riardo; Roccamonfina; Roccaromana; Rocchetta e Croce; Ruviano; San Cipriano d'Aversa; San Gregorio Matese; San Marcellino; San Potito Sannitico; San Prisco; San Tammaro; Santa Maria Capua Vetere; Santa Maria la Fossa; Sant'Angelo d'Alife; Sant'Arpino; Sessa Aurunca; Sparanise; Succivo; Teano; Teverola; Tora e Piccilli; Trentola-Ducenta; Vairano Patenora; Valle Agricola; Villa di Briano; Villa Literno; Vitulazio. CIRCONDARIO DI TORRE ANNUNZIATA GIUDICE DI PACE DI TORRE ANNUNZIATA Agerola; Boscoreale; Boscotrecase; Casola di Napoli; Castellammare di Stabia; Gragnano; Lettere; Massa Lubrense; Meta; Piano di Sorrento; Pimonte; Poggiomarino; Pompei; Santa Maria la Carita'; Sant'Agnello; Sant'Antonio Abate; Sorrento; Striano; Torre Annunziata; Torre del Greco; Trecase; Vico Equense. CORTE DI APPELLO DI PALERMO CIRCONDARIO DI AGRIGENTO GIUDICE DI PACE DI AGRIGENTO Agrigento; Aragona; Camastra; Cammarata; Campobello di Licata; Canicatti'; Casteltermini; Castrofilippo; Cattolica Eraclea; Comitini; Favara; Grotte; Joppolo Giancaxio; Lampedusa e Linosa; Licata; Montallegro; Naro; Palma di Montechiaro; Porto Empedocle; Racalmuto; Raffadali; Ravanusa; Realmonte; San Biagio Platani; San Giovanni Gemini; Santa Elisabetta; Sant'Angelo Muxaro; Siculiana. CIRCONDARIO DI MARSALA GIUDICE DI PACE DI MARSALA Campobello di Mazara; Castelvetrano; Marsala; Mazara del Vallo; Petrosino; Salemi; Vita. GIUDICE DI PACE DI PANTELLERIA Pantelleria. CIRCONDARIO DI PALERMO GIUDICE DI PACE DI PALERMO Altofonte; Balestrate; Borgetto; Camporeale; Capaci; Carini; Cinisi; Giardinello; Isola delle Femmine; Monreale; Montelepre; Palermo; Partinico; San Cipirello; San Giuseppe Jato; Terrasini; Torretta; Trappeto; Ustica; Villabate. CIRCONDARIO DI SCIACCA GIUDICE DI PACE DI SCIACCA Alessandria della Rocca; Bivona; Burgio; Calamonaci; Caltabellotta; Cianciana; Gibellina; Lucca Sicula; Menfi; Montevago; Partanna; Poggioreale; Ribera; Salaparuta; Sambuca di Sicilia; Santa Margherita di Belice; Santa Ninfa; Santo Stefano Quisquina; Sciacca; Villafranca Sicula. CIRCONDARIO DI TERMINI IMERESE GIUDICE DI PACE DI TERMINI IMERESE Alia; Alimena; Aliminusa; Altavilla Milicia; Bagheria; Baucina; Belmonte Mezzagno; Bisacquino; Blufi; Bolognetta; Bompietro; Caccamo; Caltavuturo; Campofelice di Fitalia; Campofelice di Roccella; Campofiorito; Castelbuono; Casteldaccia; Castellana Sicula; Castronovo di Sicilia; Cefala' Diana; Cefalu'; Cerda; Chiusa Sclafani; Ciminna; Collesano; Contessa Entellina; Corleone; Ficarazzi; Gangi; Geraci Siculo; Giuliana; Godrano; Gratteri; Isnello; Lascari; Lercara Friddi; Marineo; Mezzojuso; Misilmeri; Montemaggiore Belsito; Palazzo Adriano; Petralia Soprana; Petralia Sottana; Piana degli Albanesi; Polizzi Generosa; Pollina; Prizzi; Roccamena; Roccapalumba; San Mauro Castelverde; Santa Cristina Gela; Santa Flavia; Sciara; Scillato; Sclafani Bagni; Termini Imerese; Trabia; Valledolmo; Ventimiglia di Sicilia; Vicari; Villafrati. CIRCONDARIO DI TRAPANI GIUDICE DI PACE DI TRAPANI Alcamo; Buseto Palizzolo; Calatafimi-Segesta; Castellammare del Golfo; Custonaci; Erice; Favignana; Paceco; San Vito Lo Capo; Trapani; Valderice. CORTE DI APPELLO DI PERUGIA CIRCONDARIO DI PERUGIA GIUDICE DI PACE DI PERUGIA Assisi; Bastia Umbra; Bettona; Castiglione del Lago; Citerna; Citta' di Castello; Corciano; Costacciaro; Fossato di Vico; Gualdo Tadino; Gubbio; Lisciano Niccone; Magione; Monte Santa Maria Tiberina; Montone; Panicale; Passignano sul Trasimeno; Perugia; Pietralunga; San Giustino; Scheggia e Pascelupo; Sigillo; Torgiano; Tuoro sul Trasimeno; Umbertide; Valfabbrica. CIRCONDARIO DI SPOLETO GIUDICE DI PACE DI SPOLETO Bevagna; Campello sul Clitunno; Cannara; Cascia; Castel Ritaldi; Cerreto di Spoleto; Collazzone; Deruta; Foligno; Fratta Todina; Giano dell'Umbria; Gualdo Cattaneo; Marsciano; Massa Martana; Monte Castello di Vibio; Montefalco; Monteleone di Spoleto; Nocera Umbra; Norcia; Poggiodomo; Preci; Sant'Anatolia di Narco; Scheggino; Sellano; Spello; Spoleto; Todi; Trevi; Vallo di Nera; Valtopina. CIRCONDARIO DI TERNI GIUDICE DI PACE DI ORVIETO Allerona; Baschi; Castel Giorgio; Castel Viscardo; Citta' della Pieve; Fabro; Ficulle; Montecchio; Montegabbione; Monteleone d'Orvieto; Orvieto; Paciano; Parrano; Piegaro; Porano; San Venanzo. GIUDICE DI PACE DI TERNI Acquasparta; Alviano; Amelia; Arrone; Attigliano; Avigliano Umbro; Calvi dell'Umbria; Ferentillo; Giove; Guardea; Lugnano in Teverina; Montecastrilli; Montefranco; Narni; Otricoli; Penna in Teverina; Polino; San Gemini; Stroncone; Terni. CORTE DI APPELLO DI POTENZA CIRCONDARIO DI LAGONEGRO GIUDICE DI PACE DI LAGONEGRO Calvera; Carbone; Castelluccio Inferiore; Castelluccio Superiore; Castelsaraceno; Castronuovo di Sant'Andrea; Cersosimo; Chiaromonte; Episcopia; Fardella; Francavilla in Sinni; Gallicchio; Lagonegro; Latronico; Lauria; Maratea; Missanello; Moliterno; Nemoli; Noepoli; Rivello; Roccanova; Rotonda; San Chirico Raparo; San Costantino Albanese; San Martino d'Agri; San Paolo Albanese; San Severino Lucano; Sant'Arcangelo; Sarconi; Senise; Spinoso; Teana; Terranova di Pollino; Trecchina; Viggianello. GIUDICE DI PACE DI SALA CONSILINA Atena Lucana; Auletta; Buonabitacolo; Caggiano; Casalbuono; Casaletto Spartano; Caselle in Pittari; Ispani; Monte San Giacomo; Montesano sulla Marcellana; Morigerati; Padula; Pertosa; Petina; Polla; Sala Consilina; Salvitelle; San Pietro al Tanagro; San Rufo; Santa Marina; Sant'Arsenio; Sanza; Sapri; Sassano; Teggiano; Torraca; Tortorella; Vibonati. CIRCONDARIO DI MATERA GIUDICE DI PACE DI MATERA Accettura; Aliano; Bernalda; Calciano; Cirigliano; Colobraro; Craco; Ferrandina; Garaguso; Gorgoglione; Grassano; Grottole; Irsina; Matera; Miglionico; Montalbano Jonico; Montescaglioso; Nova Siri; Oliveto Lucano; Pisticci; Policoro; Pomarico; Rotondella; Salandra; San Giorgio Lucano; San Mauro Forte; Scanzano Jonico; Stigliano; Tricarico; Tursi; Valsinni. CIRCONDARIO DI POTENZA GIUDICE DI PACE DI MELFI Atella; Barile; Forenza; Ginestra; Lavello; Maschito; Melfi; Montemilone; Palazzo San Gervasio; Pescopagano; Rapolla; Rapone; Rionero in Vulture; Ripacandida; Ruvo del Monte; Venosa. GIUDICE DI PACE DI POTENZA Abriola; Acerenza; Albano di Lucania; Anzi; Armento; Avigliano; Balvano; Banzi; Baragiano; Bella; Brienza; Brindisi Montagna; Calvello; Campomaggiore; Cancellara; Castelgrande; Castelmezzano; Corleto Perticara; Filiano; Genzano di Lucania; Grumento Nova; Guardia Perticara; Laurenzana; Marsico Nuovo; Marsicovetere; Montemurro; Muro Lucano; Oppido Lucano; Paterno; Picerno; Pietragalla; Pietrapertosa; Pignola; Potenza; Ruoti; San Chirico Nuovo; San Fele; Sant'Angelo Le Fratte; Sasso di Castalda; Satriano di Lucania; Savoia di Lucania; Tito; Tolve; Tramutola; Trivigno; Vaglio Basilicata; Vietri di Potenza; Viggiano. CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA CIRCONDARIO DI LOCRI GIUDICE DI PACE DI LOCRI Agnana Calabra; Antonimina; Ardore; Benestare; Bianco; Bivongi; Bovalino; Brancaleone; Bruzzano Zeffirio; Camini; Canolo; Caraffa del Bianco; Careri; Casignana; Caulonia; Cimina'; Ferruzzano; Gerace; Gioiosa Ionica; Grotteria; Locri; Mammola; Marina di Gioiosa Ionica; Martone; Monasterace; Palizzi; Pazzano; Placanica; Plati'; Portigliola; Riace; Roccella Ionica; Samo; San Giovanni di Gerace; San Luca; Sant'Agata del Bianco; Sant'Ilario dello Ionio; Siderno; Staiti; Stignano; Stilo. CIRCONDARIO DI PALMI GIUDICE DI PACE DI PALMI Anoia; Candidoni; Cinquefrondi; Cittanova; Cosoleto; Delianuova; Feroleto della Chiesa; Galatro; Giffone; Gioia Tauro; Laureana di Borrello; Maropati; Melicucca'; Melicucco; Molochio; Oppido Mamertina; Palmi; Polistena; Rizziconi; Rosarno; San Ferdinando; San Giorgio Morgeto; San Pietro di Carida'; San Procopio; Santa Cristina d'Aspromonte; Sant'Eufemia d'Aspromonte; Scido; Seminara; Serrata; Sinopoli; Taurianova; Terranova Sappo Minulio; Varapodio. CIRCONDARIO DI REGGIO CALABRIA GIUDICE DI PACE DI REGGIO CALABRIA Africo; Bagaladi; Bagnara Calabra; Bova; Bova Marina; Calanna; Campo Calabro; Cardeto; Condofuri; Fiumara; Laganadi; Melito di Porto Salvo; Montebello Ionico; Motta San Giovanni; Reggio di Calabria; Roccaforte del Greco; Roghudi; San Lorenzo; San Roberto; Sant'Alessio in Aspromonte; Santo Stefano in Aspromonte; Scilla; Villa San Giovanni. CORTE DI APPELLO DI ROMA CIRCONDARIO DI CASSINO GIUDICE DI PACE DI CASSINO Acquafondata; Alvito; Aquino; Arce; Arpino; Atina; Ausonia; Belmonte Castello; Broccostella; Campoli Appennino; Casalattico; Casalvieri; Cassino; Castelforte; Castelliri; Castelnuovo Parano; Castrocielo; Cervaro; Colfelice; Colle San Magno; Coreno Ausonio; Esperia; Fontana Liri; Fontechiari; Formia; Gaeta; Gallinaro; Galluccio; Isola del Liri; Itri; Mignano Monte Lungo; Minturno; Pastena; Pescosolido; Picinisco; Pico; Piedimonte San Germano; Pignataro Interamna; Pontecorvo; Ponza; Posta Fibreno; Presenzano; Rocca d'Arce; Rocca d'Evandro; Roccasecca; San Biagio Saracinisco; San Donato Val di Comino; San Giorgio a Liri; San Giovanni Incarico; San Pietro Infine; San Vittore del Lazio; Sant'Ambrogio sul Garigliano; Sant'Andrea del Garigliano; Sant'Apollinare; Sant'Elia Fiumerapido; Santi Cosma e Damiano; Santopadre; Settefrati; Sora; Spigno Saturnia; Terelle; Vallemaio; Vallerotonda; Ventotene; Vicalvi; Villa Latina; Villa Santa Lucia; Viticuso. CIRCONDARIO DI CIVITAVECCHIA GIUDICE DI PACE DI CIVITAVECCHIA Allumiere; Anguillara Sabazia; Bracciano; Canale Monterano; Cerveteri; Civitavecchia; Fiumicino; Ladispoli; Manziana; Montalto di Castro; Santa Marinella; Tarquinia; Tolfa; Trevignano Romano. CIRCONDARIO DI FROSINONE GIUDICE DI PACE DI FROSINONE Acuto; Alatri; Amaseno; Anagni; Arnara; Boville Ernica; Castro dei Volsci; Ceccano; Ceprano; Collepardo; Falvaterra; Ferentino; Filettino; Fiuggi; Frosinone; Fumone; Giuliano di Roma; Guarcino; Monte San Giovanni Campano; Morolo; Paliano; Patrica; Piglio; Pofi; Ripi; Serrone; Sgurgola; Strangolagalli; Supino; Torre Cajetani; Torrice; Trevi nel Lazio; Trivigliano; Vallecorsa; Veroli; Vico nel Lazio; Villa Santo Stefano. CIRCONDARIO DI LATINA GIUDICE DI PACE DI LATINA Aprilia; Bassiano; Campodimele; Cisterna di Latina; Cori; Fondi; Latina; Lenola; Maenza; Monte San Biagio; Norma; Pontinia; Priverno; Prossedi; Rocca Massima; Roccagorga; Roccasecca dei Volsci; Sabaudia; San Felice Circeo; Sermoneta; Sezze; Sonnino; Sperlonga; Terracina. CIRCONDARIO DI RIETI GIUDICE DI PACE DI RIETI Accumoli; Amatrice; Antrodoco; Ascrea; Belmonte in Sabina; Borbona; Borgo Velino; Borgorose; Cantalice; Cantalupo in Sabina; Casaprota; Casperia; Castel di Tora; Castel Sant'Angelo; Castelnuovo di Farfa; Cittaducale; Cittareale; Collalto Sabino; Colle di Tora; Collegiove; Collevecchio; Colli sul Velino; Concerviano; Configni; Contigliano; Cottanello; Fara in Sabina; Fiamignano; Fiano Romano; Filacciano; Forano; Frasso Sabino; Greccio; Labro; Leonessa; Longone Sabino; Magliano Sabina; Marcetelli; Micigliano; Mompeo; Montasola; Monte San Giovanni in Sabina; Montebuono; Monteleone Sabino; Montenero Sabino; Montopoli di Sabina; Morro Reatino; Nazzano; Orvinio; Paganico Sabino; Pescorocchiano; Petrella Salto; Poggio Bustone; Poggio Catino; Poggio Mirteto; Poggio Moiano; Poggio Nativo; Poggio San Lorenzo; Ponzano Romano; Posta; Pozzaglia Sabina; Rieti; Rivodutri; Rocca Sinibalda; Roccantica; Salisano; Scandriglia; Selci; Stimigliano; Tarano; Toffia; Torri in Sabina; Torricella in Sabina; Torrita Tiberina; Vacone; Varco Sabino. CIRCONDARIO DI ROMA GIUDICE DI PACE DI ROMA Roma. CIRCONDARIO DI TIVOLI GIUDICE DI PACE DI TIVOLI Affile; Agosta; Anticoli Corrado; Arcinazzo Romano; Arsoli; Bellegra; Camerata Nuova; Campagnano di Roma; Canterano; Capena; Capranica Prenestina; Casape; Castel Madama; Castel San Pietro Romano; Castelnuovo di Porto; Cave; Cerreto Laziale; Cervara di Roma; Ciciliano; Cineto Romano; Civitella San Paolo; Fonte Nuova; Formello; Gallicano nel Lazio; Genazzano; Gerano; Guidonia Montecelio; Jenne; Licenza; Magliano Romano; Mandela; Marano Equo; Marcellina; Mazzano Romano; Mentana; Monteflavio; Montelibretti; Monterotondo; Montorio Romano; Moricone; Morlupo; Nerola; Nespolo; Olevano Romano; Palestrina; Palombara Sabina; Percile; Pisoniano; Poli; Riano; Rignano Flaminio; Riofreddo; Rocca Canterano; Rocca di Cave; Rocca Santo Stefano; Roccagiovine; Roiate; Roviano; Sacrofano; Sambuci; San Cesareo; San Gregorio da Sassola; San Polo dei Cavalieri; San Vito Romano; Sant'Angelo Romano; Sant'Oreste; Saracinesco; Subiaco; Tivoli; Turania; Vallepietra; Vallinfreda; Vicovaro; Vivaro Romano; Zagarolo. CIRCONDARIO DI VELLETRI GIUDICE DI PACE DI VELLETRI Albano Laziale; Anzio; Ardea; Ariccia; Artena; Carpineto Romano; Castel Gandolfo; Ciampino; Colleferro; Colonna; Frascati; Gavignano; Genzano di Roma; Gorga; Grottaferrata; Labico; Lanuvio; Lariano; Marino; Monte Compatri; Monte Porzio Catone; Montelanico; Nemi; Nettuno; Pomezia; Rocca di Papa; Rocca Priora; Segni; Valmontone; Velletri. CIRCONDARIO DI VITERBO GIUDICE DI PACE DI VITERBO Acquapendente; Arlena di Castro; Bagnoregio; Barbarano Romano; Bassano in Teverina; Bassano Romano; Blera; Bolsena; Bomarzo; Calcata; Canepina; Canino; Capodimonte; Capranica; Caprarola; Carbognano; Castel Sant'Elia; Castiglione in Teverina; Celleno; Cellere; Civita Castellana; Civitella d'Agliano; Corchiano; Fabrica di Roma; Faleria; Farnese; Gallese; Gradoli; Graffignano; Grotte di Castro; Ischia di Castro; Latera; Lubriano; Marta; Monte Romano; Montefiascone; Monterosi; Nepi; Onano; Oriolo Romano; Orte; Piansano; Proceno; Ronciglione; San Lorenzo Nuovo; Soriano nel Cimino; Sutri; Tessennano; Tuscania; Valentano; Vallerano; Vasanello; Vejano; Vetralla; Vignanello; Villa San Giovanni in Tuscia; Viterbo; Vitorchiano. CORTE DI APPELLO DI SALERNO CIRCONDARIO DI NOCERA INFERIORE GIUDICE DI PACE DI NOCERA INFERIORE Angri; Bracigliano; Baronissi; Calvanico; Castel San Giorgio; Cava de' Tirreni; Corbara; Fisciano; Mercato San Severino; Nocera Inferiore; Nocera Superiore; Pagani; Roccapiemonte; San Marzano sul Sarno; San Valentino Torio; Sant'Egidio del Monte Albino; Sarno; Scafati; Siano. CIRCONDARIO DI SALERNO GIUDICE DI PACE DI SALERNO Acerno; Albanella; Altavilla Silentina; Amalfi; Aquara; Atrani; Battipaglia; Bellizzi; Bellosguardo; Buccino; Campagna; Capaccio; Castel San Lorenzo; Castelcivita; Castelnuovo di Conza; Castiglione del Genovesi; Cetara; Colliano; Conca dei Marini; Controne; Contursi Terme; Corleto Monforte; Eboli; Felitto; Furore; Giffoni Sei Casali; Giffoni Valle Piana; Giungano; Laviano; Maiori; Minori; Montecorvino Pugliano; Montecorvino Rovella; Olevano sul Tusciano; Oliveto Citra; Ottati; Palomonte; Pellezzano; Pontecagnano Faiano; Positano; Postiglione; Praiano; Ravello; Ricigliano; Roccadaspide; Romagnano al Monte; Roscigno; Salerno; San Cipriano Picentino; San Gregorio Magno; San Mango Piemonte; Sant'Angelo a Fasanella; Santomenna; Scala; Serre; Sicignano degli Alburni; Tramonti; Trentinara; Valva; Vietri sul Mare. CIRCONDARIO DI VALLO DELLA LUCANIA GIUDICE DI PACE DI VALLO DELLA LUCANIA Agropoli; Alfano; Ascea; Camerota; Campora; Cannalonga; Casal Velino; Castellabate; Castelnuovo Cilento; Celle di Bulgheria; Centola; Ceraso; Cicerale; Cuccaro Vetere; Futani; Gioi; Laureana Cilento; Laurino; Laurito; Lustra; Magliano Vetere; Moio della Civitella; Montano Antilia; Montecorice; Monteforte Cilento; Novi Velia; Ogliastro Cilento; Omignano; Orria; Perdifumo; Perito; Piaggine; Pisciotta; Pollica; Prignano Cilento; Roccagloriosa; Rofrano; Rutino; Sacco; Salento; San Giovanni a Piro; San Mauro Cilento; San Mauro la Bruca; Serramezzana; Sessa Cilento; Stella Cilento; Stio; Torchiara; Torre Orsaia; Valle dell'Angelo; Vallo della Lucania. CORTE DI APPELLO DI TORINO CIRCONDARIO DI ALESSANDRIA GIUDICE DI PACE DI ACQUI TERME Acqui Terme; Alice Bel Colle; Bistagno; Bruno; Bubbio; Calamandrana; Cartosio; Castel Boglione; Castel Rocchero; Castelletto d'Erro; Castelletto Molina; Castelnuovo Belbo; Castelnuovo Bormida; Cavatore; Cessole; Cortiglione; Denice; Fontanile; Grognardo; Incisa Scapaccino; Malvicino; Maranzana; Melazzo; Merana; Mombaldone; Mombaruzzo; Monastero Bormida; Montabone; Montechiaro d'Acqui; Morbello; Morsasco; Nizza Monferrato; Olmo Gentile; Orsara Bormida; Pareto; Ponti; Ponzone; Prasco; Quaranti; Ricaldone; Rivalta Bormida; Roccaverano; Rocchetta Palafea; San Giorgio Scarampi; Serole; Sessame; Spigno Monferrato; Strevi; Terzo; Vaglio Serra; Vesime; Visone. GIUDICE DI PACE DI ALESSANDRIA Albera Ligure; Alessandria; Alluvioni Cambio'; Arquata Scrivia; Basaluzzo; Bassignana; Belforte Monferrato; Bergamasco; Borghetto di Borbera; Borgoratto Alessandrino; Bosco Marengo; Bosio; Cabella Ligure; Cantalupo Ligure; Capriata d'Orba; Carentino; Carpeneto; Carrega Ligure; Carrosio; Casal Cermelli; Casaleggio Boiro; Cassine; Cassinelle; Castellazzo Bormida; Castelletto d'Orba; Castelletto Monferrato; Castelspina; Cremolino; Felizzano; Fraconalto; Francavilla Bisio; Frascaro; Fresonara; Frugarolo; Gamalero; Gavi; Grondona; Lerma; Lu; Masio; Molare; Mongiardino Ligure; Montaldeo; Montaldo Bormida; Montecastello; Mornese; Novi Ligure; Ovada; Oviglio; Parodi Ligure; Pasturana; Pecetto di Valenza; Pietra Marazzi; Pozzolo Formigaro; Predosa; Quargnento; Quattordio; Rivarone; Rocca Grimalda; Roccaforte Ligure; Rocchetta Ligure; San Cristoforo; San Salvatore Monferrato; Serravalle Scrivia; Sezzadio; Silvano d'Orba; Solero; Stazzano; Tagliolo Monferrato; Tassarolo; Trisobbio; Valenza; Vignole Borbera; Voltaggio. GIUDICE DI PACE DI TORTONA Alzano Scrivia; Avolasca; Berzano di Tortona; Brignano-Frascata; Carbonara Scrivia; Carezzano; Casalnoceto; Casasco; Cassano Spinola; Castellania; Castellar Guidobono; Castelnuovo Scrivia; Cerreto Grue; Costa Vescovato; Dernice; Fabbrica Curone; Garbagna; Gavazzana; Gremiasco; Guazzora; Isola Sant'Antonio; Molino dei Torti; Momperone; Monleale; Montacuto; Montegioco; Montemarzino; Paderna; Piovera; Pontecurone; Pozzol Groppo; Sale; San Sebastiano Curone; Sant'Agata Fossili; Sardigliano; Sarezzano; Spineto Scrivia; Tortona; Viguzzolo; Villalvernia; Villaromagnano; Volpedo; Volpeglino. CIRCONDARIO DI AOSTA GIUDICE DI PACE DI AOSTA Allein; Antey-Saint-Andre'; Aosta; Arnad; Arvier; Avise; Ayas; Aymavilles; Bard; Bionaz; Brissogne; Brusson; Challand-Saint-Anselme; Challand-Saint-Victor; Chambave; Chamois; Champdepraz; Champorcher; Charvensod; Chatillon; Cogne; Courmayeur; Donnas; Doues; Emarese; Etroubles; Fenis; Fontainemore; Gaby; Gignod; Gressan; Gressoney-La-Trinite'; Gressoney-Saint-Jean; Hone; Introd; Issime; Issogne; Jovencan; La Magdeleine; La Salle; La Thuile; Lillianes; Montjovet; Morgex; Nus; Ollomont; Oyace; Perloz; Pollein; Pontboset; Pontey; Pont-Saint-Martin; Pre-Saint-Didier; Quart; Rhemes-Notre-Dame; Rhemes-Saint-Georges; Roisan; Saint-Christophe; Saint-Denis; Saint-Marcel; Saint-Nicolas; Saint-Oyen; Saint-Pierre; Saint-Rhemy-en-Bosses; Saint-Vincent; Sarre; Torgnon; Valgrisenche; Valpelline; Valsavarenche; Valtournenche; Verrayes; Verres; Villeneuve. CIRCONDARIO DI ASTI GIUDICE DI PACE DI ALBA Alba; Albaretto della Torre; Arguello; Baldissero d'Alba; Barbaresco; Barolo; Benevello; Bergolo; Borgomale; Bosia; Bossolasco; Bra; Camo; Canale; Carmagnola; Castagnito; Castelletto Uzzone; Castellinaldo; Castiglione Falletto; Castiglione Tinella; Castino; Ceresole Alba; Cerretto Langhe; Cervere; Cherasco; Cissone; Corneliano d'Alba; Cortemilia; Cossano Belbo; Cravanzana; Diano d'Alba; Feisoglio; Gorzegno; Govone; Grinzane Cavour; Guarene; Isolabella; La Morra; Lequio Berria; Levice; Magliano Alfieri; Mango; Monforte d'Alba; Monta'; Montaldo Roero; Montelupo Albese; Monteu Roero; Monticello d'Alba; Narzole; Neive; Neviglie; Niella Belbo; Novello; Perletto; Pezzolo Valle Uzzone; Piobesi d'Alba; Pocapaglia; Poirino; Pralormo; Priocca; Rocchetta Belbo; Roddi; Roddino; Rodello; San Benedetto Belbo; Sanfre'; Santa Vittoria d'Alba; Santo Stefano Belbo; Santo Stefano Roero; Serralunga d'Alba; Serravalle Langhe; Sinio; Sommariva del Bosco; Sommariva Perno; Torre Bormida; Treiso; Trezzo Tinella; Verduno; Vezza d'Alba. GIUDICE DI PACE DI ASTI Agliano Terme; Albugnano; Antignano; Aramengo; Asti; Azzano d'Asti; Baldichieri d'Asti; Belveglio; Berzano di San Pietro; Buttigliera d'Asti; Calosso; Camerano Casasco; Canelli; Cantarana; Capriglio; Casorzo; Cassinasco; Castagnole delle Lanze; Castagnole Monferrato; Castell'Alfero; Castellero; Castello di Annone; Castelnuovo Calcea; Castelnuovo Don Bosco; Cellarengo; Celle Enomondo; Cerreto d'Asti; Cerro Tanaro; Chiusano d'Asti; Cinaglio; Cisterna d'Asti; Coazzolo; Cocconato; Corsione; Cortandone; Cortanze; Cortazzone; Cossombrato; Costigliole d'Asti; Cunico; Dusino San Michele; Ferrere; Frinco; Grana; Isola d'Asti; Loazzolo; Maretto; Moasca; Mombercelli; Monale; Moncucco Torinese; Mongardino; Montafia; Montaldo Scarampi; Montechiaro d'Asti; Montegrosso d'Asti; Montemagno; Montiglio Monferrato; Moransengo; Passerano Marmorito; Piea; Pino d'Asti; Piova' Massaia; Portacomaro; Refrancore; Revigliasco d'Asti; Roatto; Robella; Rocca d'Arazzo; Rocchetta Tanaro; San Damiano d'Asti; San Martino Alfieri; San Marzano Oliveto; San Paolo Solbrito; Scurzolengo; Settime; Soglio; Tigliole; Tonengo; Valfenera; Viale; Viarigi; Vigliano d'Asti; Villa San Secondo; Villafranca d'Asti; Villanova d'Asti; Vinchio. CIRCONDARIO DI BIELLA GIUDICE DI PACE DI BIELLA Andorno Micca; Benna; Biella; Bioglio; Borriana; Brusnengo; Callabiana; Camandona; Camburzano; Campiglia Cervo; Candelo; Casapinta; Castelletto Cervo; Cavaglia'; Cerreto Castello; Cerrione; Coggiola; Cossato; Crosa; Curino; Donato; Dorzano; Gaglianico; Graglia; Lessona; Magnano; Massazza; Masserano; Mezzana Mortigliengo; Miagliano; Mongrando; Mosso; Mottalciata; Muzzano; Netro; Occhieppo Inferiore; Occhieppo Superiore; Pettinengo; Piatto; Piedicavallo; Pollone; Ponderano; Portula; Pralungo; Pray; Quaregna; Quittengo; Ronco Biellese; Roppolo; Rosazza; Sagliano Micca; Sala Biellese; Salussola; San Paolo Cervo; Sandigliano; Selve Marcone; Soprana; Sordevolo; Strona; Tavigliano; Ternengo; Tollegno; Torrazzo; Trivero; Valdengo; Vallanzengo; Valle Mosso; Valle San Nicolao; Veglio; Verrone; Vigliano Biellese; Villanova Biellese; Viverone; Zimone; Zubiena; Zumaglia. CIRCONDARIO DI CUNEO GIUDICE DI PACE DI CUNEO Acceglio; Aisone; Argentera; Beinette; Bernezzo; Borgo San Dalmazzo; Boves; Busca; Canosio; Caraglio; Cartignano; Castelletto Stura; Castelmagno; Celle di Macra; Centallo; Cervasca; Chiusa di Pesio; Cuneo; Demonte; Dronero; Elva; Entracque; Fossano; Gaiola; Limone Piemonte; Macra; Marmora; Moiola; Montemale di Cuneo; Monterosso Grana; Peveragno; Pietraporzio; Pradleves; Prazzo; Rittana; Roaschia; Robilante; Roccabruna; Roccasparvera; Roccavione; Sambuco; San Damiano Macra; Stroppo; Tarantasca; Valdieri; Valgrana; Valloriate; Vernante; Vignolo; Villafalletto; Villar San Costanzo; Vinadio; Vottignasco. GIUDICE DI PACE DI MONDOVI' Alto; Bagnasco; Bastia Mondovi'; Battifollo; Belvedere Langhe; Bene Vagienna; Bonvicino; Briaglia; Briga Alta; Camerana; Caprauna; Carru'; Castellino Tanaro; Castelnuovo di Ceva; Ceva; Ciglie'; Clavesana; Dogliani; Farigliano; Frabosa Soprana; Frabosa Sottana; Garessio; Gottasecca; Igliano; Lequio Tanaro; Lesegno; Lisio; Magliano Alpi; Margarita; Marsaglia; Mombarcaro; Mombasiglio; Monastero di Vasco; Monasterolo Casotto; Monchiero; Mondovi'; Monesiglio; Montaldo di Mondovi'; Montanera; Montezemolo; Morozzo; Murazzano; Niella Tanaro; Nucetto; Ormea; Pamparato; Paroldo; Perlo; Pianfei; Piozzo; Priero; Priola; Prunetto; Roascio; Roburent; Rocca Ciglie'; Rocca de' Baldi; Roccaforte Mondovi'; Sale delle Langhe; Sale San Giovanni; Saliceto; Salmour; San Michele Mondovi'; Sant'Albano Stura; Scagnello; Somano; Torre Mondovi'; Torresina; Trinita'; Vicoforte; Villanova Mondovi'; Viola. GIUDICE DI PACE DI SALUZZO Bagnolo Piemonte; Barge; Bellino; Brondello; Brossasco; Caramagna Piemonte; Carde'; Casalgrasso; Casteldelfino; Castellar; Cavallerleone; Cavallermaggiore; Costigliole Saluzzo; Crissolo; Envie; Faule; Frassino; Gambasca; Genola; Isasca; Lagnasco; Manta; Marene; Martiniana Po; Melle; Monasterolo di Savigliano; Moretta; Murello; Oncino; Ostana; Paesana; Pagno; Piasco; Polonghera; Pontechianale; Racconigi; Revello; Rifreddo; Rossana; Ruffia; Saluzzo; Sampeyre; Sanfront; Savigliano; Scarnafigi; Torre San Giorgio; Valmala; Venasca; Verzuolo; Villanova Solaro. CIRCONDARIO DI IVREA GIUDICE DI PACE DI IVREA Aglie'; Ala di Stura; Albiano d'Ivrea; Alice Superiore; Alpette; Andrate; Azeglio; Bairo; Balangero; Baldissero Canavese; Balme; Banchette; Barbania; Barone Canavese; Bollengo; Borgaro Torinese; Borgiallo; Borgofranco d'Ivrea; Borgomasino; Bosconero; Brandizzo; Brosso; Brozolo; Brusasco; Burolo; Busano; Cafasse; Caluso; Candia Canavese; Canischio; Cantoira; Caravino; Carema; Casalborgone; Cascinette d'Ivrea; Castagneto Po; Castellamonte; Castelnuovo Nigra; Castiglione Torinese; Cavagnolo; Ceres; Ceresole Reale; Chialamberto; Chiaverano; Chiesanuova; Chivasso; Ciconio; Cintano; Cinzano; Cirie'; Coassolo Torinese; Colleretto Castelnuovo; Colleretto Giacosa; Corio; Cossano Canavese; Cuceglio; Cuorgne'; Favria; Feletto; Fiano; Fiorano Canavese; Foglizzo; Forno Canavese; Frassinetto; Front; Gassino Torinese; Germagnano; Groscavallo; Grosso; Ingria; Issiglio; Ivrea; Lanzo Torinese; Lauriano; Leini; Lemie; Lessolo; Levone; Locana; Lombardore; Loranze'; Lugnacco; Lusiglie'; Maglione; Mathi; Mazze'; Mercenasco; Meugliano; Mezzenile; Monastero di Lanzo; Montalenghe; Montalto Dora; Montanaro; Monteu da Po; Noasca; Nole; Nomaglio; Oglianico; Orio Canavese; Ozegna; Palazzo Canavese; Parella; Pavone Canavese; Pecco; Perosa Canavese; Pertusio; Pessinetto; Piverone; Pont-Canavese; Prascorsano; Pratiglione; Quagliuzzo; Quassolo; Quincinetto; Ribordone; Rivalba; Rivara; Rivarolo Canavese; Rivarossa; Robassomero; Rocca Canavese; Romano Canavese; Ronco Canavese; Rondissone; Rueglio; Salassa; Salerano Canavese; Samone; San Benigno Canavese; San Carlo Canavese; San Colombano Belmonte; San Francesco al Campo; San Giorgio Canavese; San Giusto Canavese; San Martino Canavese; San Maurizio Canavese; San Mauro Torinese; San Ponso; San Raffaele Cimena; San Sebastiano da Po; Scarmagno; Sciolze; Settimo Rottaro; Settimo Torinese; Settimo Vittone; Sparone; Strambinello; Strambino; Tavagnasco; Torrazza Piemonte; Torre Canavese; Trausella; Traversella; Traves; Usseglio; Vallo Torinese; Valperga; Valprato Soana; Varisella; Vauda Canavese; Venaria Reale; Verolengo; Verrua Savoia; Vestigne'; Vialfre'; Vico Canavese; Vidracco; Villanova Canavese; Villareggia; Vische; Vistrorio; Viu'; Volpiano. CIRCONDARIO DI NOVARA GIUDICE DI PACE DI NOVARA Agrate Conturbia; Barengo; Bellinzago Novarese; Biandrate; Boca; Bogogno; Bolzano Novarese; Borgo Ticino; Borgolavezzaro; Borgomanero; Briga Novarese; Briona; Caltignaga; Cameri; Carpignano Sesia; Casalbeltrame; Casaleggio Novara; Casalino; Casalvolone; Castellazzo Novarese; Castelletto sopra Ticino; Cavaglietto; Cavaglio d'Agogna; Cavallirio; Cerano; Comignago; Cressa; Cureggio; Divignano; Fara Novarese; Fontaneto d'Agogna; Galliate; Garbagna Novarese; Gargallo; Gattico; Ghemme; Gozzano; Granozzo con Monticello; Grignasco; Landiona; Maggiora; Mandello Vitta; Marano Ticino; Mezzomerico; Momo; Nibbiola; Novara; Oleggio; Pogno; Pombia; Prato Sesia; Recetto; Romagnano Sesia; Romentino; San Maurizio d'Opaglio; San Nazzaro Sesia; San Pietro Mosezzo; Sillavengo; Sizzano; Soriso; Sozzago; Suno; Terdobbiate; Tornaco; Trecate; Vaprio d'Agogna; Varallo Pombia; Veruno; Vespolate; Vicolungo; Vinzaglio. CIRCONDARIO DI TORINO GIUDICE DI PACE DI PINEROLO Airasca; Angrogna; Bibiana; Bobbio Pellice; Bricherasio; Bruino; Buriasco; Campiglione-Fenile; Candiolo; Cantalupa; Castagnole Piemonte; Cavour; Cercenasco; Cumiana; Fenestrelle; Frossasco; Garzigliana; Inverso Pinasca; Lombriasco; Luserna San Giovanni; Lusernetta; Macello; Massello; None; Orbassano; Osasco; Osasio; Pancalieri; Perosa Argentina; Perrero; Pinasca; Pinerolo; Piossasco; Piscina; Pomaretto; Porte; Pragelato; Prali; Pramollo; Prarostino; Roletto; Rora'; Roure; Salza di Pinerolo; San Germano Chisone; San Pietro Val Lemina; San Secondo di Pinerolo; Sangano; Scalenghe; Sestriere; Torre Pellice; Usseaux; Vigone; Villafranca Piemonte; Villar Pellice; Villar Perosa; Virle Piemonte; Volvera. GIUDICE DI PACE DI TORINO Almese; Alpignano; Andezeno; Arignano; Avigliana; Baldissero Torinese; Bardonecchia; Beinasco; Borgone Susa; Bruzolo; Bussoleno; Buttigliera Alta; Cambiano; Caprie; Carignano; Caselette; Caselle Torinese; Cesana Torinese; Chianocco; Chieri; Chiomonte; Chiusa di San Michele; Claviere; Coazze; Collegno; Condove; Druento; Exilles; Giaglione; Giaveno; Givoletto; Gravere; Grugliasco; La Cassa; La Loggia; Marentino; Mattie; Meana di Susa; Mombello di Torino; Mompantero; Moncalieri; Moncenisio; Montaldo Torinese; Moriondo Torinese; Nichelino; Novalesa; Oulx; Pavarolo; Pecetto Torinese; Pianezza; Pino Torinese; Piobesi Torinese; Reano; Riva presso Chieri; Rivalta di Torino; Rivoli; Rosta; Rubiana; Salbertrand; San Didero; San Gillio; San Giorio di Susa; Sant'Ambrogio di Torino; Sant'Antonino di Susa; Santena; Sauze di Cesana; Sauze d'Oulx; Susa; Torino; Trana; Trofarello; Vaie; Val della Torre; Valgioie; Venaus; Villar Dora; Villar Focchiardo; Villarbasse; Villastellone; Vinovo. CIRCONDARIO DI VERBANIA GIUDICE DI PACE DI VERBANIA Ameno; Antrona Schieranco; Anzola d'Ossola; Arizzano; Armeno; Arola; Arona; Aurano; Baceno; Bannio Anzino; Baveno; Bee; Belgirate; Beura-Cardezza; Bognanco; Brovello-Carpugnino; Calasca-Castiglione; Cambiasca; Cannero Riviera; Cannobio; Caprezzo; Casale Corte Cerro; Cavaglio-Spoccia; Ceppo Morelli; Cesara; Colazza; Cossogno; Craveggia; Crevoladossola; Crodo; Cursolo-Orasso; Domodossola; Dormelletto; Druogno; Falmenta; Formazza; Germagno; Ghiffa; Gignese; Gravellona Toce; Gurro; Intragna; Invorio; Lesa; Loreglia; Macugnaga; Madonna del Sasso; Malesco; Masera; Massino Visconti; Massiola; Meina; Mergozzo; Miasino; Miazzina; Montecrestese; Montescheno; Nebbiuno; Nonio; Oggebbio; Oleggio Castello; Omegna; Ornavasso; Orta San Giulio; Pallanzeno; Paruzzaro; Pella; Pettenasco; Piedimulera; Pieve Vergonte; Pisano; Premeno; Premia; Premosello-Chiovenda; Quarna Sopra; Quarna Sotto; Re; San Bernardino Verbano; Santa Maria Maggiore; Seppiana; Stresa; Toceno; Trarego Viggiona; Trasquera; Trontano; Valstrona; Vanzone con San Carlo; Varzo; Verbania; Viganella; Vignone; Villadossola; Villette; Vogogna. CIRCONDARIO DI VERCELLI GIUDICE DI PACE DI CASALE MONFERRATO Alfiano Natta; Altavilla Monferrato; Balzola; Borgo San Martino; Bozzole; Calliano; Camagna Monferrato; Camino; Casale Monferrato; Castelletto Merli; Cella Monte; Cereseto; Cerrina Monferrato; Coniolo; Conzano; Cuccaro Monferrato; Frassinello Monferrato; Frassineto Po; Fubine; Gabiano; Giarole; Grazzano Badoglio; Mirabello Monferrato; Mombello Monferrato; Moncalvo; Moncestino; Morano sul Po; Murisengo; Occimiano; Odalengo Grande; Odalengo Piccolo; Olivola; Ottiglio; Ozzano Monferrato; Penango; Pomaro Monferrato; Pontestura; Ponzano Monferrato; Rosignano Monferrato; Sala Monferrato; San Giorgio Monferrato; Serralunga di Crea; Solonghello; Terruggia; Ticineto; Tonco; Treville; Valmacca; Vignale Monferrato; Villadeati; Villamiroglio; Villanova Monferrato. GIUDICE DI PACE DI VERCELLI Ailoche; Alagna Valsesia; Albano Vercellese; Alice Castello; Arborio; Asigliano Vercellese; Balmuccia; Balocco; Bianze'; Boccioleto; Borgo d'Ale; Borgo Vercelli; Borgosesia; Breia; Buronzo; Campertogno; Caprile; Carcoforo; Caresana; Caresanablot; Carisio; Casanova Elvo; Cellio; Cervatto; Cigliano; Civiasco; Collobiano; Costanzana; Cravagliana; Crescentino; Crevacuore; Crova; Desana; Fobello; Fontanetto Po; Formigliana; Gattinara; Ghislarengo; Gifflenga; Greggio; Guardabosone; Lamporo; Lenta; Lignana; Livorno Ferraris; Lozzolo; Mollia; Moncrivello; Motta de' Conti; Olcenengo; Oldenico; Palazzolo Vercellese; Pertengo; Pezzana; Pila; Piode; Postua; Prarolo; Quarona; Quinto Vercellese; Rassa; Rima San Giuseppe; Rimasco; Rimella; Riva Valdobbia; Rive; Roasio; Ronsecco; Rossa; Rovasenda; Sabbia; Salasco; Sali Vercellese; Saluggia; San Germano Vercellese; San Giacomo Vercellese; Santhia'; Scopa; Scopello; Serravalle Sesia; Sostegno; Stroppiana; Tricerro; Trino; Tronzano Vercellese; Valduggia; Varallo; Vercelli; Villa del Bosco; Villarboit; Villata; Vocca. CORTE DI APPELLO DI TRENTO CIRCONDARIO DI ROVERETO GIUDICE DI PACE DI ROVERETO Ala; Arco; Avio; Besenello; Brentonico; Calliano; Drena; Dro; Folgaria; Isera; Ledro; Magasa; Mori; Nago-Torbole; Nogaredo; Nomi; Pomarolo; Riva del Garda; Ronzo-Chienis; Rovereto; Tenno; Terragnolo; Trambileno; Vallarsa; Valvestino; Villa Lagarina; Volano. CIRCONDARIO DI TRENTO GIUDICE DI PACE DI TRENTO Albiano; Aldeno; Amblar; Andalo; Baselga di Pine'; Bedollo; Bersone; Bieno; Bleggio Superiore; Bocenago; Bolbeno; Bondo; Bondone; Borgo Valsugana; Bosentino; Breguzzo; Bresimo; Brez; Brione; Caderzone Terme; Cagno'; Calavino; Calceranica al Lago; Caldes; Caldonazzo; Campitello di Fassa; Campodenno; Canal San Bovo; Canazei; Capriana; Carano; Carisolo; Carzano; Castel Condino; Castelfondo; Castello Tesino; Castello-Molina di Fiemme; Castelnuovo; Cavalese; Cavareno; Cavedago; Cavedine; Cavizzana; Cembra; Centa San Nicolo'; Cimego; Cimone; Cinte Tesino; Cis; Civezzano; Cles; Cloz; Comano terme; Commezzadura; Condino; Coredo; Croviana; Cunevo; Daiano; Dambel; Daone; Dare'; Denno; Dimaro; Don; Dorsino; Faedo; Fai della Paganella; Faver; Fiave'; Fiera di Primiero; Fierozzo; Flavon; Fondo; Fornace; Frassilongo; Garniga Terme; Giovo; Giustino; Grauno; Grigno; Grumes; Imer; Ivano-Fracena; Lardaro; Lasino; Lavarone; Lavis; Levico Terme; Lisignago; Livo; Lona-Lases; Luserna; Male'; Malosco; Massimeno; Mazzin; Mezzana; Mezzano; Mezzocorona; Mezzolombardo; Moena; Molveno; Monclassico; Montagne; Nanno; Nave San Rocco; Novaledo; Ospedaletto; Ossana; Padergnone; Palu' del Fersina; Panchia'; Peio; Pellizzano; Pelugo; Pergine Valsugana; Pieve di Bono; Pieve Tesino; Pinzolo; Pozza di Fassa; Praso; Predazzo; Preore; Prezzo; Rabbi; Ragoli; Revo'; Romallo; Romeno; Roncegno Terme; Ronchi Valsugana; Roncone; Ronzone; Rovere' della Luna; Ruffre-Mendola; Rumo; Sagron Mis; Samone; San Lorenzo in Banale; San Michele all'Adige; Sant'Orsola Terme; Sanzeno; Sarnonico; Scurelle; Segonzano; Sfruz; Siror; Smarano; Soraga; Sover; Spera; Spiazzo; Spormaggiore; Sporminore; Stenico; Storo; Strembo; Strigno; Taio; Tassullo; Telve; Telve di Sopra; Tenna; Terlago; Terres; Terzolas; Tesero; Tione di Trento; Ton; Tonadico; Torcegno; Transacqua; Trento; Tres; Tuenno; Valda; Valfloriana; Varena; Vattaro; Vermiglio; Vervo'; Vezzano; Vignola-Falesina; Vigo di Fassa; Vigo Rendena; Vigolo Vattaro; Villa Agnedo; Villa Rendena; Zambana; Ziano di Fiemme; Zuclo. CORTE DI APPELLO DI TRENTO SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO/BOZEN CIRCONDARIO DI BOLZANO/BOZEN GIUDICE DI PACE DI BOLZANO/BOZEN Aldino/Aldein; Andriano/Andrian; Anterivo/Altrei; Appiano sulla strada del vino/Eppan an der Weinstrasse; Avelengo/Hafling; Badia/Abtei; Barbiano/Barbian; Bolzano/Bozen; Braies/Prags; Brennero/Brenner; Bressanone/Brixen; Bronzolo/Branzoll; Brunico/Bruneck; Caines/Kuens; Caldaro sulla strada del vino/Kaltern an der Weinstrasse; Campo di Trens/Freienfeld; Campo Tures/Sand in Taufers; Castelbello-Ciardes/Kastelbell-Tschars; Castelrotto/Kastelruth; Cermes/Tscherms; Chienes/Kiens; Chiusa/Klausen; Cornedo all'Isarco/Karneid; Cortaccia sulla strada del vino/Kurtatsch an der Weinstrasse; Cortina sulla strada del vino/Kurtinig an der Weinstrasse; Corvara in Badia/Corvara; Curon Venosta/Graun im Vinschgau; Dobbiaco/Toblach; Egna/Neumarkt; Falzes/Pfalzen; Fie' allo Sciliar/Vols am Schlern; Fortezza/Franzensfeste; Funes/Villnoess; Gais/Gais; Gargazzone/Gargazon; Glorenza/Glurns; La Valle/Wengen; Laces/Latsch; Lagundo/Algund; Laion/Lajen; Laives/Leifers; Lana/Lana; Lasa/Laas; Lauregno/Laurein; Luson/Luesen; Magre' sulla strada del vino/Margreid an der Weinstrasse; Malles Venosta/Mals; Marebbe/Enneberg; Marlengo/Marling; Martello/Martell; Meltina/Moelten; Merano/Meran; Monguelfo-Tesido/Welsberg-Taisten; Montagna/Montan; Moso in Passiria/Moos in Passeier; Nalles/Nals; Naturno/Naturns; Naz-Sciaves/Natz-Schabs; Nova Levante/Welschnofen; Nova Ponente/Deutschnofen; Ora/Auer; Ortisei/St. Ulrich; Parcines/Partschins; Perca/Percha; Plaus/Plaus; Ponte Gardena/Waidbruck; Postal/Burgstall; Prato allo Stelvio/Prad am Stilfser Joch; Predoi/Prettau; Proves/Proveis; Racines/Ratschings; Rasun Anterselva/Rasen-Antholz; Renon/Ritten; Rifiano/Riffian; Rio di Pusteria/Muehlbach; Rodengo/Rodeneck; Salorno/Salurn; San Candido/Innichen; San Genesio Atesino/Jenesien; San Leonardo in Passiria/St. Leonhard in Passeier; San Lorenzo di Sebato/St. Lorenzen; San Martino in Badia/St. Martin in Thurn; San Martino in Passiria/St. Martin in Passeier; San Pancrazio/St. Pankraz; Santa Cristina Valgardena/St. Christina in Groeden; Sarentino/Sarntal; Scena/Schenna; Selva dei Molini/Muehlwald; Selva di Val Gardena/Wolkenstein in Groeden; Senales/Schnals; Senale-San Felice/Unsere Liebe Frau im Walde-St. Felix; Sesto/Sexten; Silandro/Schlanders; Sluderno/Schluderns; Stelvio/Stilfs; Terento/Terenten; Terlano/Terlan; Termeno sulla strada del vino/Tramin an der Weinstrasse; Tesimo/Tisens; Tires/Tiers; Tirolo/Tirol; Trodena nel parco naturale/Truden im Naturpark; Tubre/Taufers im Muenstertal; Ultimo/Ulten; Vadena/Pfatten; Val di Vizze/Pfitsch; Valdaora/Olang; Valle Aurina/Ahrntal; Valle di Casies/Gsies; Vandoies/Vintl; Varna/Vahrn; Velturno/Feldthurns; Verano/Voeran; Villabassa/Niederdorf; Villandro/Villanders; Vipiteno/Sterzing. CORTE DI APPELLO DI TRIESTE CIRCONDARIO DI GORIZIA GIUDICE DI PACE DI GORIZIA Capriva del Friuli; Cormons; Doberdo' del Lago; Dolegna del Collio; Farra d'Isonzo; Fogliano Redipuglia; Gorizia; Gradisca d'Isonzo; Grado; Mariano del Friuli; Medea; Monfalcone; Moraro; Mossa; Romans d'Isonzo; Ronchi dei Legionari; Sagrado; San Canzian d'Isonzo; San Floriano del Collio; San Lorenzo Isontino; San Pier d'Isonzo; Savogna d'Isonzo; Staranzano; Turriaco; Villesse. CIRCONDARIO DI PORDENONE GIUDICE DI PACE DI PORDENONE Andreis; Annone Veneto; Arba; Arzene; Aviano; Azzano Decimo; Barcis; Brugnera; Budoia; Caneva; Caorle; Casarsa della Delizia; Castelnovo del Friuli; Cavasso Nuovo; Chions; Cimolais; Cinto Caomaggiore; Claut; Clauzetto; Concordia Sagittaria; Cordenons; Cordovado; Fanna; Fiume Veneto; Fontanafredda; Forgaria nel Friuli; Fossalta di Portogruaro; Frisanco; Gruaro; Maniago; Meduno; Montereale Valcellina; Morsano al Tagliamento; Pasiano di Pordenone; Pinzano al Tagliamento; Polcenigo; Porcia; Pordenone; Portogruaro; Pramaggiore; Prata di Pordenone; Pravisdomini; Roveredo in Piano; Sacile; San Giorgio della Richinvelda; San Martino al Tagliamento; San Michele al Tagliamento; San Quirino; San Vito al Tagliamento; Santo Stino di Livenza; Sequals; Sesto al Reghena; Spilimbergo; Teglio Veneto; Tramonti di Sopra; Tramonti di Sotto; Travesio; Vajont; Valvasone; Vito d'Asio; Vivaro; Zoppola. CIRCONDARIO DI TRIESTE GIUDICE DI PACE DI TRIESTE Duino-Aurisina; Monrupino; Muggia; San Dorligo della Valle - Dolina; Sgonico; Trieste. CIRCONDARIO DI UDINE GIUDICE DI PACE DI TOLMEZZO Amaro; Ampezzo; Arta Terme; Artegna; Bordano; Buja; Cavazzo Carnico; Cercivento; Chiusaforte; Comeglians; Dogna; Enemonzo; Forni Avoltri; Forni di Sopra; Forni di Sotto; Gemona del Friuli; Lauco; Ligosullo; Malborghetto Valbruna; Moggio Udinese; Montenars; Osoppo; Ovaro; Paluzza; Paularo; Pontebba; Prato Carnico; Preone; Ravascletto; Raveo; Resia; Resiutta; Rigolato; Sauris; Socchieve; Sutrio; Tarvisio; Tolmezzo; Trasaghis; Treppo Carnico; Venzone; Verzegnis; Villa Santina; Zuglio. GIUDICE DI PACE DI UDINE Aiello del Friuli; Aquileia; Attimis; Bagnaria Arsa; Basiliano; Bertiolo; Bicinicco; Buttrio; Camino al Tagliamento; Campoformido; Campolongo Tapogliano; Carlino; Cassacco; Castions di Strada; Cervignano del Friuli; Chiopris-Viscone; Cividale del Friuli; Codroipo; Colloredo di Monte Albano; Corno di Rosazzo; Coseano; Dignano; Drenchia; Faedis; Fagagna; Fiumicello; Flaibano; Gonars; Grimacco; Latisana; Lestizza; Lignano Sabbiadoro; Lusevera; Magnano in Riviera; Majano; Manzano; Marano Lagunare; Martignacco; Mereto di Tomba; Moimacco; Mortegliano; Moruzzo; Muzzana del Turgnano; Nimis; Pagnacco; Palazzolo dello Stella; Palmanova; Pasian di Prato; Pavia di Udine; Pocenia; Porpetto; Povoletto; Pozzuolo del Friuli; Pradamano; Precenicco; Premariacco; Prepotto; Pulfero; Ragogna; Reana del Rojale; Remanzacco; Rive d'Arcano; Rivignano; Ronchis; Ruda; San Daniele del Friuli; San Giorgio di Nogaro; San Giovanni al Natisone; San Leonardo; San Pietro al Natisone; San Vito al Torre; San Vito di Fagagna; Santa Maria la Longa; Savogna; Sedegliano; Stregna; Taipana; Talmassons; Tarcento; Tavagnacco; Teor; Terzo d'Aquileia; Torreano; Torviscosa; Treppo Grande; Tricesimo; Trivignano Udinese; Udine; Varmo; Villa Vicentina; Visco. CORTE DI APPELLO DI VENEZIA CIRCONDARIO DI BELLUNO GIUDICE DI PACE DI BELLUNO Agordo; Alano di Piave; Alleghe; Arsie'; Auronzo di Cadore; Belluno; Borca di Cadore; Calalzo di Cadore; Canale d'Agordo; Castellavazzo; Cencenighe Agordino; Cesiomaggiore; Chies d'Alpago; Cibiana di Cadore; Colle Santa Lucia; Comelico Superiore; Cortina d'Ampezzo; Danta di Cadore; Domegge di Cadore; Erto e Casso; Falcade; Farra d'Alpago; Feltre; Fonzaso; Forno di Zoldo; Gosaldo; La Valle Agordina; Lamon; Lentiai; Limana; Livinallongo del Col di Lana; Longarone; Lorenzago di Cadore; Lozzo di Cadore; Mel; Ospitale di Cadore; Pedavena; Perarolo di Cadore; Pieve d'Alpago; Pieve di Cadore; Ponte nelle Alpi; Puos d'Alpago; Quero; Rivamonte Agordino; Rocca Pietore; San Gregorio nelle Alpi; San Nicolo' di Comelico; San Pietro di Cadore; San Tomaso Agordino; San Vito di Cadore; Santa Giustina; Santo Stefano di Cadore; Sappada; Sedico; Selva di Cadore; Seren del Grappa; Sospirolo; Soverzene; Sovramonte; Taibon Agordino; Tambre; Trichiana; Vallada Agordina; Valle di Cadore; Vas; Vigo di Cadore; Vodo Cadore; Voltago Agordino; Zoldo Alto; Zoppe' di Cadore. CIRCONDARIO DI PADOVA GIUDICE DI PACE DI PADOVA Abano Terme; Agna; Albignasego; Anguillara Veneta; Arqua' Petrarca; Arre; Arzergrande; Bagnoli di Sopra; Battaglia Terme; Borgoricco; Bovolenta; Brugine; Cadoneghe; Campo San Martino; Campodarsego; Campodoro; Camposampiero; Candiana; Carmignano di Brenta; Cartura; Casalserugo; Cervarese Santa Croce; Cittadella; Codevigo; Conselve; Correzzola; Curtarolo; Due Carrare; Fontaniva; Galliera Veneta; Galzignano Terme; Gazzo; Grantorto; Legnaro; Limena; Loreggia; Masera' di Padova; Massanzago; Mestrino; Monselice; Montegrotto Terme; Noventa Padovana; Padova; Piazzola sul Brenta; Piombino Dese; Piove di Sacco; Polverara; Ponte San Nicolo'; Pontelongo; Rovolon; Rubano; Saccolongo; San Giorgio delle Pertiche; San Giorgio in Bosco; San Martino di Lupari; San Pietro in Gu; Santa Giustina in Colle; Sant'Angelo di Piove di Sacco; Saonara; Selvazzano Dentro; Teolo; Terrassa Padovana; Tombolo; Torreglia; Trebaseleghe; Tribano; Veggiano; Vigodarzere; Vigonza; Villa del Conte; Villafranca Padovana; Villanova di Camposampiero. CIRCONDARIO DI ROVIGO GIUDICE DI PACE DI ROVIGO Adria; Ariano nel Polesine; Arqua' Polesine; Badia Polesine; Bagnolo di Po; Baone; Barbona; Bergantino; Boara Pisani; Bosaro; Calto; Canaro; Canda; Carceri; Casale di Scodosia; Castelbaldo; Castelguglielmo; Castelmassa; Castelnovo Bariano; Ceneselli; Ceregnano; Cinto Euganeo; Corbola; Costa di Rovigo; Crespino; Este; Ficarolo; Fiesso Umbertiano; Frassinelle Polesine; Fratta Polesine; Gaiba; Gavello; Giacciano con Baruchella; Granze; Guarda Veneta; Lendinara; Loreo; Lozzo Atestino; Lusia; Masi; Megliadino San Fidenzio; Megliadino San Vitale; Melara; Merlara; Montagnana; Occhiobello; Ospedaletto Euganeo; Papozze; Pernumia; Pettorazza Grimani; Piacenza d'Adige; Pincara; Polesella; Ponso; Pontecchio Polesine; Porto Tolle; Porto Viro; Pozzonovo; Rosolina; Rovigo; Salara; Saletto; San Bellino; San Martino di Venezze; San Pietro Viminario; Santa Margherita d'Adige; Sant'Elena; Sant'Urbano; Solesino; Stanghella; Stienta; Taglio di Po; Trecenta; Urbana; Vescovana; Vighizzolo d'Este; Villa Estense; Villadose; Villamarzana; Villanova del Ghebbo; Villanova Marchesana; Vo'. CIRCONDARIO DI TREVISO GIUDICE DI PACE DI CONEGLIANO Cappella Maggiore; Cison di Valmarino; Codogne'; Colle Umberto; Conegliano; Cordignano; Follina; Fregona; Gaiarine; Godega di Sant'Urbano; Mareno di Piave; Miane; Orsago; Pieve di Soligo; Refrontolo; Revine Lago; San Fior; San Pietro di Feletto; San Vendemiano; Santa Lucia di Piave; Sarmede; Sernaglia della Battaglia; Susegana; Tarzo; Vazzola; Vittorio Veneto. GIUDICE DI PACE DI TREVISO Altivole; Arcade; Asolo; Borso del Grappa; Breda di Piave; Caerano di San Marco; Carbonera; Casale sul Sile; Casier; Castelcucco; Castelfranco Veneto; Castello di Godego; Cavaso del Tomba; Cessalto; Chiarano; Cimadolmo; Cornuda; Crespano del Grappa; Crocetta del Montello; Farra di Soligo; Fontanelle; Fonte; Giavera del Montello; Gorgo al Monticano; Istrana; Loria; Mansue'; Maser; Maserada sul Piave; Meduna di Livenza; Mogliano Veneto; Monastier di Treviso; Monfumo; Montebelluna; Morgano; Moriago della Battaglia; Motta di Livenza; Nervesa della Battaglia; Oderzo; Ormelle; Paderno del Grappa; Paese; Pederobba; Ponte di Piave; Ponzano Veneto; Portobuffole'; Possagno; Povegliano; Preganziol; Quinto di Treviso; Resana; Riese Pio X; Roncade; Salgareda; San Biagio di Callalta; San Polo di Piave; San Zenone degli Ezzelini; Segusino; Silea; Spresiano; Trevignano; Treviso; Valdobbiadene; Vedelago; Vidor; Villorba; Volpago del Montello; Zenson di Piave; Zero Branco. CIRCONDARIO DI VENEZIA GIUDICE DI PACE DI VENEZIA Campagna Lupia; Campolongo Maggiore; Camponogara; Cavallino-Treporti; Cavarzere; Ceggia; Chioggia; Cona; Dolo; Eraclea; Fiesso d'Artico; Fossalta di Piave; Fosso'; Jesolo; Marcon; Martellago; Meolo; Mira; Mirano; Musile di Piave; Noale; Noventa di Piave; Pianiga; Quarto d'Altino; Salzano; San Dona' di Piave; Santa Maria di Sala; Scorze'; Spinea; Stra; Torre di Mosto; Venezia; Vigonovo. CIRCONDARIO DI VERONA GIUDICE DI PACE DI VERONA Affi; Albaredo d'Adige; Angiari; Arcole; Badia Calavena; Bardolino; Belfiore; Bevilacqua; Bonavigo; Boschi Sant'Anna; Bosco Chiesanuova; Bovolone; Brentino Belluno; Brenzone; Bussolengo; Buttapietra; Caldiero; Caprino Veronese; Casaleone; Castagnaro; Castel d'Azzano; Castelnuovo del Garda; Cavaion Veronese; Cazzano di Tramigna; Cerea; Cerro Veronese; Cologna Veneta; Colognola ai Colli; Concamarise; Costermano; Dolce'; Erbe'; Erbezzo; Ferrara di Monte Baldo; Fumane; Garda; Gazzo Veronese; Grezzana; Illasi; Isola della Scala; Isola Rizza; Lavagno; Lazise; Legnago; Malcesine; Marano di Valpolicella; Mezzane di Sotto; Minerbe; Montecchia di Crosara; Monteforte d'Alpone; Mozzecane; Negrar; Nogara; Nogarole Rocca; Oppeano; Palu'; Pastrengo; Pescantina; Peschiera del Garda; Povegliano Veronese; Pressana; Rivoli Veronese; Ronca'; Ronco all'Adige; Roverchiara; Rovere' Veronese; Roveredo di Gua'; Salizzole; San Bonifacio; San Giovanni Ilarione; San Giovanni Lupatoto; San Martino Buon Albergo; San Mauro di Saline; San Pietro di Morubio; San Pietro in Cariano; San Zeno di Montagna; Sanguinetto; Sant'Ambrogio di Valpolicella; Sant'Anna d'Alfaedo; Selva di Progno; Soave; Sommacampagna; Sona; Sorga'; Terrazzo; Torri del Benaco; Tregnago; Trevenzuolo; Valeggio sul Mincio; Velo Veronese; Verona; Veronella; Vestenanova; Vigasio; Villa Bartolomea; Villafranca di Verona; Zevio; Zimella. CIRCONDARIO DI VICENZA GIUDICE DI PACE DI BASSANO DEL GRAPPA Asiago; Bassano del Grappa; Campolongo sul Brenta; Cartigliano; Cassola; Cismon del Grappa; Conco; Enego; Foza; Gallio; Lusiana; Marostica; Mason Vicentino; Molvena; Mussolente; Nove; Pianezze; Pove del Grappa; Pozzoleone; Roana; Romano d'Ezzelino; Rosa'; Rossano Veneto; Rotzo; Salcedo; San Nazario; Schiavon; Solagna; Tezze sul Brenta; Valdastico; Valstagna. GIUDICE DI PACE DI VICENZA Agugliaro; Albettone; Alonte; Altavilla Vicentina; Altissimo; Arcugnano; Arsiero; Arzignano; Asigliano Veneto; Barbarano Vicentino; Bolzano Vicentino; Breganze; Brendola; Bressanvido; Brogliano; Caldogno; Caltrano; Calvene; Camisano Vicentino; Campiglia dei Berici; Carre'; Castegnero; Castelgomberto; Chiampo; Chiuppano; Cogollo del Cengio; Cornedo Vicentino; Costabissara; Creazzo; Crespadoro; Dueville; Fara Vicentino; Gambellara; Gambugliano; Grancona; Grisignano di Zocco; Grumolo delle Abbadesse; Isola Vicentina; Laghi; Lastebasse; Longare; Lonigo; Lugo di Vicenza; Malo; Marano Vicentino; Monte di Malo; Montebello Vicentino; Montecchio Maggiore; Montecchio Precalcino; Montegalda; Montegaldella; Monteviale; Monticello Conte Otto; Montorso Vicentino; Mossano; Nanto; Nogarole Vicentino; Noventa Vicentina; Orgiano; Pedemonte; Piovene Rocchette; Pojana Maggiore; Posina; Quinto Vicentino; Recoaro Terme; San Germano dei Berici; San Pietro Mussolino; San Vito di Leguzzano; Sandrigo; Santorso; Sarcedo; Sarego; Schio; Sossano; Sovizzo; Thiene; Tonezza del Cimone; Torrebelvicino; Torri di Quartesolo; Trissino; Valdagno; Valli del Pasubio; Velo d'Astico; Vicenza; Villaga; Villaverla; Zane'; Zermeghedo; Zovencedo; Zugliano». «Art. 3. (Pubblicazione degli elenchi e richieste degli enti locali interessati) 1. (Omissis) 2. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui e' proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sara' messo a disposizione dagli enti medesimi. 3. (Omissis). 4. Nei casi di cui al comma 2, rimane a carico dell'amministrazione giudiziaria unicamente la determinazione dell'organico del personale di magistratura onoraria entro i limiti della dotazione nazionale complessiva nonche' la formazione del relativo personale amministrativo. 5. Qualora l'ente locale richiedente non rispetti gli impegni relativi al personale amministrativo ed alle spese di cui al comma 2 per un periodo superiore ad un anno, il relativo ufficio del giudice di pace verra' conseguentemente soppresso con le modalita' previste dal comma 3.». |
| Art. 2-bis Proroga di interventi in materia di contratti di solidarieta'
1. L'intervento di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e' prorogato per l'anno 2015 nel limite di 50 milioni di euro. A tal fine, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale relativo ai contratti di solidarieta' di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, e' aumentato nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate in via prioritaria ai trattamenti dovuti nell'anno 2015 in forza di contratti di solidarieta' stipulati nell'anno 2014. Al relativo onere, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Riferimenti normativi
Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102: «Art. 1. (Premio di occupazione e potenziamento degli ammortizzatori sociali) 1-5. (Omissis) 6. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010 l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarieta' di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e' aumentato nella misura del venti per cento del trattamento perso a seguito della riduzione di orario nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2009 e di 80 milioni di euro per l'anno 2010. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di attuazione del presente comma e il relativo raccordo con i complessivi interventi di ammortizzatori sociali in deroga come disciplinati ai sensi dell'Accordo tra Stato e regioni del 12 febbraio 2009. L'INPS, secondo le linee guida definite nel decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di cui al periodo precedente, provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi consentendo l'erogazione dei medesimi nei limiti delle risorse ad essi destinate ai sensi dello stesso decreto. 7-8-ter. (Omissis).». Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali), convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863: «Art. 1. 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, acquisito il parere di cui al successivo comma 3 e comunque scaduto il termine ivi previsto, concede il trattamento di integrazione salariale, di cui al successivo comma 2, agli operai ed agli impiegati delle imprese industriali e di quelle di cui all'articolo 23 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e all'articolo 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416, le quali abbiano stipulato contratti collettivi aziendali, con i sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che stabiliscano una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale anche attraverso un suo piu' razionale impiego. 2. L'ammontare del trattamento di integrazione salariale di cui al comma 1 e' determinato nella misura del cinquanta per cento del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario. Il trattamento retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di sei mesi antecedente la stipula del contratto di solidarieta'. Il predetto trattamento di integrazione salariale, che grava sulla contabilita' separata dei trattamenti straordinari della Cassa integrazione guadagni, viene corrisposto per un periodo non superiore a ventiquattro mesi ed il suo ammontare e' ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale. 3. 4. Il periodo per il quale viene corrisposto il trattamento di integrazione salariale, di cui al precedente comma 2, e' riconosciuto utile di ufficio ai fini della acquisizione del diritto, della determinazione della misura della pensione e del conseguimento di supplemento di pensione da liquidarsi a carico della gestione pensionistica cui sono iscritti i lavoratori interessati. Il contributo figurativo e' a carico della contabilita' separata dei trattamenti di Cassa integrazione guadagni ed e' commisurato al trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario. 5. Ai fini della determinazione delle quote di accantonamento relative al trattamento di fine rapporto trovano applicazione le disposizioni di cui al comma terzo dell'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Le quote di accantonamento relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro sono a carico della cassa integrazione guadagni. 6. Per quanto non previsto dal presente articolo, al trattamento di integrazione salariale di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni.». Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2: «Art. 18. (Ferma la distribuzione territoriale, riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali) 1. In considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze regionali, nonche' quanto previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate: a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che e' istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione, nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione; b) al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilita'; b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2-4-octies. (Omissis).». |
| Art. 2-ter
Proroga della disciplina transitoria per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato
1. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: «due» e' sostituita dalla seguente: «quattro».
Riferimenti normativi
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), come modificato dalla presente legge: «Art. 49 (Disciplina transitoria per l'esame) 1. Per i primi quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalita' di esame, secondo le norme previgenti.». |
| Art. 3 Proroga di termini in materia di sviluppo economico
1. Il comma 5 dell'articolo 3-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: «5. Al fine di favorire l'innovazione tecnologica, a partire dal 1° gennaio 2013 per gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale non si richiede la presenza di un sintonizzatore analogico. Al fine di assicurare ai consumatori la migliore qualita' di visione dell'alta definizione, a partire dal 1° luglio 2016 gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con tutte le codifiche approvate nell'ambito dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU). Per le medesime finalita', a partire dal 1° gennaio 2017 gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti ai consumatori nel territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con tutte le codifiche approvate nell'ambito dell'ITU. Per le successive evoluzioni delle codifiche, gli obblighi previsti dal presente comma decorrono rispettivamente dal diciottesimo e dal ventiquattresimo mese successivi all'approvazione da parte dell'ITU. Con regolamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni sono indicate le codifiche che devono considerarsi tecnologicamente superate, in ordine alle quali non sussistono gli obblighi previsti dal presente comma». 2. All'articolo 6, comma 1, capoverso 7-septies, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: «31 gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2015», le parole: «Nei tre mesi successivi alla prenotazione» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 maggio 2015» e le parole: «30 aprile 2015» sono sostituite dalle seguenti: «15 giugno 2015». 3. All'articolo 43, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015». 3-bis. Al fine di favorire il completamento di programmi realizzativi nelle aree colpite da eventi calamitosi di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 10 luglio 2014, il termine previsto dall'articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' prorogato al 30 settembre 2015. 3-ter. Il termine oltre il quale si applica la previsione di cui al comma 4 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, relativamente al primo e al secondo raggruppamento di cui all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, e' prorogato al 31 dicembre 2015. 3-quater. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al comma 3-ter, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara, per gli ambiti del primo raggruppamento di cui all'allegato 1 allo stesso regolamento, sono prorogati all'11 luglio 2015, con esclusione degli ambiti di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 3-quinquies. La data di inizio dell'anno convenzionale di cui all'articolo 3, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, relativamente all'anno 2014/2015, e' differita al 1° ottobre 2014. 3-sexies. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, le parole: «A decorrere dall'1° aprile 2011, per anno convenzionale si intende il periodo intercorrente tra l'1 aprile di ciascun anno ed il 31 marzo dell'anno successivo;» sono sostituite dalle seguenti: «Per anno convenzionale si intende l'anno termico intercorrente tra il 1° ottobre di ciascun anno e il 30 settembre dell'anno successivo;». 3-septies. La misura di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' confermata per l'anno 2015 e il relativo limite massimo di spesa e' incrementato di 55 milioni di euro. L'onere derivante dal periodo precedente e' posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'art. 3-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, come modificato dalla presente legge: «Art. 3-quinquies. (Misure urgenti per l'uso efficiente e la valorizzazione economica dello spettro 1. Al fine di assicurare l'uso efficiente e la valorizzazione economica dello spettro radio, i diritti di uso per frequenze in banda televisiva di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 5ª serie speciale, n. 80 dell'8 luglio 2011 sono assegnati mediante pubblica gara indetta, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, dal Ministero dello sviluppo economico sulla base delle procedure stabilite dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorita'. 2. L'Autorita' adotta, sentiti i competenti uffici della Commissione europea e nel rispetto delle soglie massime fissate dalla delibera n. 181/09/CONS del 7 aprile 2009, le necessarie procedure, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) assegnazione delle frequenze ad operatori di rete sulla base di differenti lotti, mediante procedure di gara aggiudicate all'offerta economica piu' elevata anche mediante rilanci competitivi, assicurando la separazione verticale fra fornitori di programmi e operatori di rete e l'obbligo degli operatori di rete di consentire l'accesso ai fornitori di programmi, a condizioni eque e non discriminatorie, secondo le priorita' e i criteri fissati dall'Autorita' per garantire l'accesso dei fornitori di programmi nuovi entranti e per favorire l'innovazione tecnologica; b) composizione di ciascun lotto in base al grado di copertura tenendo conto della possibilita' di consentire la realizzazione di reti per macro aree di diffusione, l'uso flessibile della risorsa radioelettrica, l'efficienza spettrale e l'innovazione tecnologica; c) modulazione della durata dei diritti d'uso nell'ambito di ciascun lotto, in modo da garantire la tempestiva destinazione delle frequenze agli usi stabiliti dalla Commissione europea in tema di disciplina dello spettro radio anche in relazione a quanto previsto dall'Agenda digitale nazionale e comunitaria. 3. L'Autorita' e il Ministero dello sviluppo economico promuovono ogni azione utile a garantire l'effettiva concorrenza e l'innovazione tecnologica nell'utilizzo dello spettro radio e ad assicurarne l'uso efficiente e la valorizzazione economica, in conformita' alla politica di gestione stabilita dall'Unione europea e agli obiettivi dell'Agenda digitale nazionale e comunitaria, anche mediante la promozione degli studi e delle sperimentazioni di cui alla risoluzione 6/8 WRC 2012 e il puntuale adeguamento alle possibilita' consentite dalla disciplina internazionale dello spettro radio, nonche' ogni azione utile alla promozione degli standard televisivi DVB-T2 e MPEG-4 o successive evoluzioni approvate nell'ambito dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU). 4. Il Ministero dello sviluppo economico applica i contributi per l'utilizzo delle frequenze televisive stabiliti dall'Autorita' entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo secondo le procedure del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, al fine di promuovere il pluralismo nonche' l'uso efficiente e la valorizzazione dello spettro frequenziale secondo i principi di ragionevolezza, proporzionalita' e non discriminazione. Il nuovo sistema di contributi e' applicato progressivamente a partire dal 1° gennaio 2013. 5. Al fine di favorire l'innovazione tecnologica, a partire dal 1° gennaio 2013 per gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale non si richiede la presenza di un sintonizzatore analogico. Al fine di assicurare ai consumatori la migliore qualita' di visione dell'alta definizione, a partire dal 1° luglio 2016 gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con tutte le codifiche approvate nell'ambito dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU). Per le medesime finalita', a partire dal 1° gennaio 2017 gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti ai consumatori nel territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con tutte le codifiche approvate nell'ambito dell'ITU. Per le successive evoluzioni delle codifiche, gli obblighi previsti dal presente comma decorrono rispettivamente dal diciottesimo e dal ventiquattresimo mese successivi all'approvazione da parte dell'ITU. Con regolamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni sono indicate le codifiche che devono considerarsi tecnologicamente superate, in ordine alle quali non sussistono gli obblighi previsti dal presente comma. 6. All'articolo 8-novies, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, come modificato dall'articolo 45 della legge 7 luglio 2009, n. 88, dopo le parole: «in conformita' ai criteri di cui alla deliberazione n. 181/09/CONS dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, del 7 aprile 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2009» sono inserite le seguenti: «, fatta eccezione per i punti 6, lettera f), 7 e 8, salvo il penultimo capoverso, dell'allegato A,». Il bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 5ª serie speciale, n. 80 dell'8 luglio 2011 e il relativo disciplinare di gara sono annullati. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalita' per l'attribuzione di un indennizzo ai soggetti partecipanti alla suddetta procedura di gara. 7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli eventuali adempimenti conseguenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Agli indennizzi di cui al comma 6 si provvede a valere, entro il limite complessivo di euro 600.000, sugli introiti di cui al comma 2, lettera a). I proventi derivanti dall'assegnazione delle frequenze di cui al presente articolo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico entro il 1° marzo 2015 per le finalita' di cui al periodo precedente e, per l'importo eccedente, per l'incremento della somma di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e successive modificazioni.». Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come modificato dalla presente legge: «Art. 6. Agevolazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga e norme di semplificazione per le procedure di scavo e di posa aerea dei cavi, nonche' per la realizzazione delle reti di comunicazioni elettroniche 1. Dopo il comma 7-bis dell'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono inseriti i seguenti: «7-ter. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, possono essere ammessi ai benefici di cui al comma 7-sexies interventi infrastrutturali, per i quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto, realizzati sulla rete a banda ultralarga, relativi alla rete di accesso attraverso cui viene fornito il servizio a banda ultralarga all'utente, per i quali ricorrano le seguenti condizioni: a) siano interventi infrastrutturali nuovi e aggiuntivi non gia' previsti in piani industriali o finanziari o in altri idonei atti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, funzionali ad assicurare il servizio a banda ultralarga a tutti i soggetti potenzialmente interessati insistenti nell'area considerata; b) soddisfino un obiettivo di pubblico interesse previsto dall'Agenda digitale europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010; c) prevedano un investimento privato non inferiore alle soglie di seguito indicate finalizzato all'estensione della rete a banda ultralarga: 1) nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti: investimento non inferiore a 200.000 euro e completamento degli interventi infrastrutturali entro nove mesi dalla data della prenotazione di cui al comma 7-septies; 2) nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 10.000 abitanti: investimento non inferiore a 500.000 euro e completamento degli interventi infrastrutturali entro dodici mesi dalla data della prenotazione di cui al comma 7-septies; 3) nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti: investimento non inferiore a 1 milione di euro e completamento degli interventi infrastrutturali entro dodici mesi dalla data della prenotazione di cui al comma 7-septies. Il suddetto termine di completamento e' esteso a ventiquattro mesi per investimenti superiori a 10 milioni di euro e a trenta mesi per investimenti superiori a 50 milioni di euro, ma in tal caso deve essere assicurata la connessione a tutti gli edifici scolastici nell'area interessata entro i primi dodici mesi. Nei casi previsti al secondo periodo, i benefici di cui al comma 7-sexies sono estesi all'imposta sul reddito e all'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) relative all'anno 2016; d) le condizioni del mercato siano insufficienti a garantire che l'investimento privato sia realizzato entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il termine e' di tre anni in caso di investimenti superiori a 50 milioni di euro. 7-quater. Ai fini del presente articolo si intende per: a) rete a banda ultralarga a 30 Mbit/s: l'insieme delle infrastrutture e delle tecnologie in grado di erogare un servizio di connettivita' con banda di download di almeno 30 Mbit/s e di upload di almeno 3 Mbit/s su una determinata area; b) rete a banda ultralarga a 100 Mbit/s: l'insieme delle infrastrutture e tecnologie in grado di erogare un servizio di connettivita' con banda di download di almeno 100 Mbit/s e di upload di almeno 10 Mbit/s su una determinata area; c) servizio a banda ultralarga: un servizio di connettivita' con la banda di cui alle lettere a) e b) e con l'obbligo di copertura di tutti i potenziali utenti (residenziali, pubbliche amministrazioni, imprese) di una determinata area geografica con un fattore di contemporaneita' di almeno il 50 per cento della popolazione residente servita e assicurando la copertura di tutti gli edifici scolastici dell'area interessata. 7-quinquies. Sono ammessi al beneficio tutti gli interventi infrastrutturali attraverso cui e' possibile fornire il servizio di cui alla lettera c) del comma 7-quater, purche' non ricadenti in aree nelle quali gia' sussistano idonee infrastrutture o vi sia gia' un fornitore di servizi di rete a banda ultralarga con caratteristiche di rete, di cui alle lettere a) e b) del comma 7-quater, eguali o superiori a quelle dell'intervento per il quale e' richiesto il contributo. E' ammessa al beneficio la costruzione di cavidotti, cavi in fibra ottica, armadi di terminazione ottica e tralicci. Non sono ammessi i costi per apparati tecnologici di qualunque natura. I benefici di cui al comma 7-sexies possono essere concessi ad un solo soggetto nella stessa area. 7-sexies. Gli interventi che abbiano le caratteristiche di cui al comma 7-ter possono usufruire del credito d'imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP complessivamente dovute dall'impresa che realizza l'intervento infrastrutturale, entro il limite massimo del 50 per cento del costo dell'investimento. Il credito d'imposta non costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP ed e' utilizzato in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. 7-septies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 marzo 2015, per ottenere i benefici di cui al comma 7-sexies, l'operatore interessato alla realizzazione dell'investimento deve dare evidenza pubblica all'impegno che intende assumere, manifestando il proprio interesse per ciascuna area attraverso una prenotazione da effettuare nel sito web del Ministero dello sviluppo economico. Nel sito web e' inserita un'apposita sezione con la classificazione delle aree ai fini del Piano strategico banda ultralarga in cui sono distinti gli interventi a 30 Mbit/s e a 100 Mbit/s. Nei casi di conflitto di prenotazione, ossia per tutte le aree in cui vi sia piu' di una prenotazione, il beneficio e' riconosciuto all'operatore che presenta il progetto con una maggiore copertura del territorio e livelli di servizio piu' elevati, corredati di soluzioni tecnologiche piu' evolute. Entro il 31 maggio 2015 l'operatore, a pena di decadenza, deve trasmettere un progetto esecutivo firmato digitalmente, conformemente a quanto previsto dalla decisione della Commissione europea C(2012) 9833 final, del 18 dicembre 2012. Entro il 15 giugno 2015 il Ministero dello sviluppo economico pubblica l'indicazione di tutte le aree oggetto di intervento privato con richiesta di contributo e di tutte le aree bianche rimanenti. Dopo il completamento dell'intervento l'operatore e' tenuto ad inviare una comunicazione certificata del collaudo tecnico dell'intervento, affinche' l'amministrazione possa verificare la conformita' dell'intervento rispetto agli impegni assunti, e deve mettere a disposizione degli altri operatori l'accesso all'infrastruttura passiva, secondo le determinazioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. Sia in fase di progettazione sia in fase di gestione, il Ministero dello sviluppo economico ha la facolta' di predisporre ogni tipo di controllo necessario per verificare la conformita' dell'intervento rispetto agli impegni assunti. 7-octies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti, per quanto di loro competenza, i Ministeri competenti nonche' l'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti condizioni, criteri, modalita' operative, di controllo e attuative dei commi da 7-ter a 7-septies, nonche' il procedimento, analogo e congruente rispetto a quello previsto dal comma 2, per l'individuazione, da parte del CIPE, del limite degli interventi agevolabili. Il decreto di cui al primo periodo definisce altresi' le modalita' atte ad assicurare l'effettiva sussistenza del carattere nuovo e aggiuntivo dell'intervento infrastrutturale proposto, la modulazione della struttura delle aliquote del credito d'imposta di cui lo stesso beneficia, anche in funzione delle specifiche condizioni di mercato dell'area interessata, e le forme di controllo e di monitoraggio, per garantire il conseguimento delle finalita' sottese al beneficio concesso, tenuto conto della decisione della Commissione europea C(2012) 9833 final, del 18 dicembre 2012. 2-5-sexies. (Omissis).». Si riporta il testo del comma 12 dell'articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), come modificato dalla presente legge: «Art. 43. (Posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni) 1-11. (Omissis) 12. I soggetti che esercitano l'attivita' televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma che, sulla base dell'ultimo provvedimento di valutazione del valore economico del sistema integrato delle comunicazioni adottato dall'Autorita' ai sensi del presente articolo, hanno conseguito ricavi superiori all'8 per cento di detto valore economico e i soggetti di cui al comma 11 non possono, prima del 31 dicembre 2015, acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani, con l'eccezione delle imprese editrici di giornali quotidiani diffusi esclusivamente in modalita' elettronica. Il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. 13-16. (Omissis).». Si riporta il testo vigente del comma 154 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2014): «Art. 1 . 1 - 153. (Omissis) 154. Il termine di decadenza previsto dall'articolo 4, comma 8, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, e' prorogato di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per gli impianti, gia' iscritti in base a tale provvedimento nei relativi registri aperti presso il Gestore dei servizi energetici Spa (GSE), da realizzare in zone che, nel corso degli anni 2012 e 2013, sono state per qualsiasi motivo riconosciute colpite da eventi calamitosi con provvedimenti normativi o amministrativi. La proroga e' concessa anche nel caso in cui a ricadere nelle zone colpite dalle calamita' sono le opere connesse agli impianti suindicati. Entro il 30 giugno 2014, e' aggiornato il sistema di incentivi di cui all'articolo 28, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, secondo criteri di diversificazione e innovazione tecnologica e di coerenza con gli obiettivi di riqualificazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione previsti dalla direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012. 155-749. (Omissis).». Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116: «Art. 30-bis (Interventi urgenti per la regolazione delle gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale) 1-3. (Omissis) 4. La previsione di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si applica al superamento dei nuovi termini previsti dal comma 2.». Si riporta il testo vigente dell'allegato 1 - primo e secondo raggruppamento - al regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226 (Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222):
Parte di provvedimento in formato grafico
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 3 del citato regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226: «Art. 3. (Intervento della Regione) 1. Nel primo periodo di applicazione, qualora, trascorsi 7 mesi dal termine fissato nell'allegato 1, gli Enti locali concedenti non abbiano identificato la stazione appaltante, di cui all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, o qualora, nel caso di presenza nell'ambito del Comune capoluogo di provincia, trascorsi 15 mesi o, negli altri casi, 18 mesi dal termine fissato nell'allegato 1, la stazione appaltante non abbia pubblicato il bando di gara, la Regione con competenza sull'ambito, previa diffida ai soggetti inadempienti contenente un termine perentorio a provvedere, avvia la procedura di gara ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. 2. (Omissis).». Si riporta il testo vigente del comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98: «Art. 4 (Norme in materia di concorrenza nel mercato del gas naturale e nei carburanti) 1-3. (Omissis) 3-bis. Le date stabilite dall'Allegato 1 annesso al regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, sono prorogate di ventiquattro mesi, comprensivi delle proroghe disposte dal comma 3 del presente articolo, per gli ambiti in cui almeno il 15 per cento dei punti di riconsegna e' situato nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e inseriti nell'elenco di cui all'Allegato 1 annesso al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, e successive modificazioni. 4-7-bis.». Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130 (Misure per la maggiore concorrenzialita' nel mercato del gas naturale ed il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali, ai sensi dell'articolo 30, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99), come modificato dalla presente legge: «Art. 3 (Obblighi per i soggetti che immettono gas naturale nella rete di trasporto e verifiche) 1-2. (Omissis) 3. L'attestazione di cui al comma 1, sottoscritta dal legale rappresentante, e' trasmessa al Ministero, all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, di seguito 'l'Autorita' garante', ed all'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, di seguito 'l'Autorita' di regolazione'. Il valore assunto dalla somma algebrica di cui al comma 2, lettera b), per ogni anno convenzionale, e' pubblicato sul sito internet del Ministero, sulla base dei dati forniti dalla societa' Snam Rete Gas Spa, entro i 15 giorni successivi al termine di ciascun anno convenzionale. Per anno convenzionale si intende l'anno termico intercorrente tra il 1° ottobre di ciascun anno e il 30 settembre dell'anno successivo; in sede di prima applicazione del presente decreto legislativo si intende il periodo intercorrente tra il primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo ed il giorno antecedente la data omologa nell'anno solare successivo. Ai soli fini del calcolo per l'attestazione, relativamente al primo anno convenzionale, si assume che il volume di gas naturale oggetto delle attivita' e delle operazioni nell'ultimo mese dell'anno convenzionale sia pari a quello relativo al mese precedente. 4-7. (Omissis).». Si riporta il testo vigente del comma 110 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2015): «Art. 1. 1-109. (Omissis) 110. Al fine di consentire il completamento nel corso dell'anno 2015 dei piani di gestione degli esuberi di personale relativi all'anno 2014, il finanziamento di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previsto per le proroghe dei trattamenti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, e' esteso all'anno 2015 nel limite di 60 milioni di euro. L'onere derivante dal periodo precedente e' posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 111-135. (Omissis).». Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 18 del citato decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185: «Art. 18. (Ferma la distribuzione territoriale, riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali) 1. In considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze regionali, nonche' quanto previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate: a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che e' istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione, nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione; b) al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilita'; b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2-4-octies. (Omissis).». |
| Art. 3-bis Disposizioni concernenti il Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese
1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2015 e' sospesa l'efficacia dell'articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Fino al 31 dicembre 2015, le disposizioni dell'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 190 del 2014. Sono fatte comunque salve le garanzie eventualmente concesse fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Riferimenti normativi
Si riporta il testo vigente del comma 7 dell'articolo1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2015): « Art. 1. 1-6. (Omissis) 7. All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «a piccole e medie imprese» sono sostituite dalle seguenti: «alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499». 8-735. (Omissis).». Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: «Art. 39. (Misure per le micro, piccole e medie imprese) 1-3. (Omissis) 4. La garanzia del Fondo di cui al comma 1 puo' essere concessa, a titolo oneroso, su portafogli di finanziamenti erogati alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 da banche e intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono definite le tipologie di operazioni ammissibili, le modalita' di concessione, i criteri di selezione nonche' l'ammontare massimo delle disponibilita' finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione di detta garanzia. 5-7-bis. (Omissis).». |
| Art. 4 Proroghe di termini di competenza del Ministero dell'interno
1. E' prorogata, per l'anno 2015, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º marzo 2005, n. 26. 2. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2015». 2-bis. All'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «entro tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 7 ottobre 2016». 2-ter. La proroga del termine di cui al comma 2-bis del presente articolo si applica agli enti e ai privati interessati che provvedono agli adempimenti previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fermi restando gli adempimenti previsti dall'articolo 4 del medesimo regolamento. 3. E' prorogato al 31 dicembre 2015 il termine di cui all'articolo 41-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. 4. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015». 5. Le province che alla data di entrata in vigore del presente decreto non hanno approvato il bilancio di previsione per l'anno 2014 sono tenute a provvedere entro il termine del 28 febbraio 2015. 5-bis. Per l'anno 2015 sono confermate le modalita' di riparto tra le province del Fondo sperimentale di riequilibrio gia' adottate con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012. Alla ricognizione delle risorse da ripartire e da attribuire per l'anno 2015 si provvede con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Per l'anno 2015 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione, corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla Regione siciliana e alla regione Sardegna, sono determinati in base alle disposizioni dell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68. 5-ter. All'articolo 1, comma 418, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: «al periodo precedente» sono inserite le seguenti: «, ripartite nelle misure del 90 per cento fra gli enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario e del restante 10 per cento fra gli enti della Regione siciliana e della regione Sardegna». 5-quater. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 573: 1) al primo periodo: 1.1) le parole: «Per l'esercizio 2014, gli enti locali che hanno avuto il diniego d'approvazione da parte del consiglio comunale del piano di riequilibrio finanziario, come previsto dall'articolo 243-quater, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,» sono sostituite dalle seguenti: «Gli enti locali che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non abbiano presentato il piano di riequilibrio entro il termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni,»; 1.2) le parole: «entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2015»; 2) al secondo periodo, le parole: «di centoventi giorni» sono soppresse; b) al comma 573-bis, primo periodo, le parole: «entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2015». 6. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonche' di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, a decorrere dal 1º gennaio 2015, anche in relazione alle straordinarie esigenze di sicurezza connesse alla realizzazione dell'Expo Milano 2015, il piano di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, limitatamente ai servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili, puo' essere prorogato, per un contingente non superiore a 3.000 unita' e comunque nel rispetto del limite complessivo della spesa autorizzata, fino al 31 marzo 2015. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni. A tal fine e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015, con specifica destinazione di 9,7 milioni di euro per il personale di cui al comma 74 e di 0,3 milioni di euro per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009. Al relativo onere per l'anno 2015, pari a 10 milioni di euro, si provvede, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con riferimento alla quota destinata, dall'elenco n. 1 della medesima legge, alla prosecuzione del concorso delle forze armate alle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalita' organizzata e ambientale nelle province della regione Campania per l'anno 2015. 6-bis. I termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono prorogati al 31 dicembre 2015. 6-ter. All'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni, le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2015».
Riferimenti normativi
Si riporta il testo vigente del comma 1-bis dell'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314 (Proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 1º marzo 2005, n. 26: «Art. 1. Bilanci di previsione degli enti locali. 1. (Omissis) 1-bis. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio si applicano, per l'anno 2005, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140.». Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 11 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, come modificato dalla presente legge: «Art. 11 Proroga di termini in materia di turismo. 1. Il termine stabilito dall'articolo 15, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, e' prorogato al 31 ottobre 2015 per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, che siano in possesso, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, e successive modificazioni. 2-3. (Omissis) ». Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 38 del citato decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, come modificato dalla presente legge: «Art. 38. Disposizioni in materia di prevenzione incendi. 1. (Omissis). 2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma presentano l'istanza preliminare di cui all'articolo 3 e l'istanza di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011 entro il 7 ottobre 2016.» Si riporta il testo vigente dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122): «Art.3. Valutazione dei progetti. 1. Gli enti ed i privati responsabili delle attivita' di cui all'Allegato I, categorie B e C, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonche' dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio. 2. I progetti di cui al comma 1 sono corredati dalla documentazione prevista dal decreto di cui al comma 7 dell'articolo 2. 3. Il Comando esamina i progetti ed entro trenta giorni puo' richiedere documentazione integrativa. Il Comando si pronuncia sulla conformita' degli stessi alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della documentazione completa.». Si riporta il testo vigente dell'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151: «Art. 4. Controlli di prevenzione incendi. 1. Per le attivita' di cui all'Allegato I del presente regolamento, l'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e' presentata al Comando, prima dell'esercizio dell'attivita', mediante segnalazione certificata di inizio attivita', corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7, del presente regolamento. Il Comando verifica la completezza formale dell'istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta. 2. Per le attivita' di cui all'Allegato I, categoria A e B, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonche' la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attivita' o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attivita' previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attivita' entro un termine di quarantacinque giorni. Il Comando, a richiesta dell'interessato, in caso di esito positivo, rilascia copia del verbale della visita tecnica. 3. Per le attivita' di cui all'Allegato I categoria C, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonche' la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attivita' previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attivita' entro un termine di quarantacinque giorni. Entro quindici giorni dalla data di effettuazione delle visite tecniche effettuate sulle attivita' di cui al presente comma, in caso di esito positivo, il Comando rilascia il certificato di prevenzione incendi. 4. Il Comando acquisisce le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformita' delle attivita' di cui all'Allegato I alla normativa di prevenzione incendi, ai sensi del comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 5. Qualora il sopralluogo debba essere effettuato dal Comando nel corso di un procedimento di autorizzazione che prevede un atto deliberativo propedeutico emesso da organi collegiali, dei quali e' chiamato a far parte il Comando stesso, si applicano i diversi termini stabiliti per tali procedimenti. 6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del presente decreto in caso di modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, l'obbligo per l'interessato di avviare nuovamente le procedure previste dal presente articolo ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.». Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 41-bis del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89: «Art.41-bis. Misure per l'accelerazione dei pagamenti a favore delle imprese. 1. Per consentire l'adempimento delle obbligazioni assunte per gli interventi di cui alle leggi 11 giugno 2004, nn. 146, 147 e 148, ed agevolare il flusso dei pagamenti in favore delle imprese, e' autorizzato, fino al 31 dicembre 2014, l'utilizzo delle risorse gia' disponibili sulle rispettive contabilita' speciali, come individuate nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2013. 2-3. (Omissis) ». Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 5 del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107 (Proroga delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nonche' degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Misure urgenti antipirateria), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, come modificato dalla presente legge: «Art. 5. Ulteriori misure di contrasto alla pirateria. 1-4. (Omissis). 5. L'impiego di cui al comma 4 e' consentito esclusivamente a bordo delle navi predisposte per la difesa da atti di pirateria, mediante l'attuazione di almeno una delle vigenti tipologie ricomprese nelle «best management practices» di autoprotezione del naviglio definite dall'IMO, nonche' autorizzate alla detenzione delle armi ai sensi del comma 5-bis, attraverso il ricorso a guardie giurate individuate preferibilmente tra quelle che abbiano prestato servizio nelle Forze armate, anche come volontari, con esclusione dei militari di leva, e che abbiano superato i corsi teorico-pratici di cui all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154, adottato in attuazione dell'articolo 18 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Fino al 30 giugno 2015 possono essere impiegate anche le guardie giurate che non abbiano ancora frequentato i predetti corsi teorico-pratici, a condizione che abbiano partecipato per un periodo di almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi e che tale condizione sia attestata dal Ministero della difesa. 5-bis - 6-ter. (Omissis). ». Il decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012 recante "Ripartizione del Fondo sperimentale di riequilibrio alle province delle regioni a statuto ordinario, per l'anno 2012", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012. Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art.10 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonche' misure volte a garantire la funzionalita' dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68: «Art. 10. Proroga delle modalita' di riparto alle province del fondo sperimentale di riequilibrio. 1. (Omissis). 2. Per l'anno 2014 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla regione Siciliana e alla regione Sardegna sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle modifiche dei fondi successivamente intervenute.». Si riporta il testo del comma 418 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge di stabilita' 2015), come modificato dalla presente legge: «Art. 1 1-417. (Omissis). 418. Le province e le citta' metropolitane concorrono al contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. In considerazione delle riduzioni di spesa di cui al periodo precedente, ripartite nelle misure del 90 per cento fra gli enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario e del restante 10 per cento fra gli enti della Regione siciliana e della Regione Sardegna, ciascuna provincia e citta' metropolitana versa ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato un ammontare di risorse pari ai predetti risparmi di spesa. Sono escluse dal versamento di cui al periodo precedente, fermo restando l'ammontare complessivo del contributo dei periodi precedenti, le province che risultano in dissesto alla data del 15 ottobre 2014. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 febbraio 2015, con il supporto tecnico della Societa' per gli studi di settore - SOSE Spa, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, e' stabilito l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascun ente deve conseguire e del corrispondente versamento tenendo conto anche della differenza tra spesa storica e fabbisogni standard. 419-735. (Omissis). ». Si riportano i testi dei commi 573 e 573-bis dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014)), come modificati dalla presente legge: «Art. 1 1-572. (Omissis). 573. Gli enti locali che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non abbiano presentato il piano di riequilibrio entro il termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e che non abbiano dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del medesimo testo unico, possono riproporre, entro il 30 giugno 2015, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del citato testo unico, e successive modificazioni, qualora sia stato certificato, nell'ultimo rendiconto approvato, che l'ente non si trova nella condizione di deficitarieta' strutturale, di cui all'articolo 242 del medesimo testo unico, e successive modificazioni, secondo i parametri indicati nel decreto del Ministro dell'interno previsto dallo stesso articolo 242. In pendenza del predetto termine non trova applicazione l'articolo 243-bis, comma 3, del citato testo unico. 573-bis. Per l'esercizio 2014, agli enti locali che abbiano presentato, nell'anno 2013, i piani di riequilibrio finanziario previsti dall'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti ovvero delle sezioni riunite, e' data facolta' di riproporre un nuovo piano di riequilibrio, previa deliberazione consiliare, entro il 30 giugno 2015. Tale facolta' e' subordinata all'avvenuto conseguimento di un miglioramento, inteso sia come aumento dell'avanzo di amministrazione che come diminuzione del disavanzo di amministrazione, registrato nell'ultimo rendiconto approvato. Nelle more del termine previsto per la presentazione del nuovo piano di riequilibrio e sino alla conclusione della relativa procedura, non si applica l'articolo 243-quater, comma 7, del predetto testo unico. Le disposizioni del presente comma si applicano anche per l'esercizio 2015 in relazione agli enti locali che abbiano presentato i piani di riequilibrio finanziario previsti dall'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, nell'anno 2014. 573-ter - 749. (Omissis). ». Si riportano i testi vigenti dei commi 74 e 75 dell'art. 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102: «Art. 24. Disposizioni in materia di Forze armate, Forze di polizia, proroga di missioni di pace e segreto di Stato. 1-73. (Omissis) 74. Al fine di assicurare la prosecuzione del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio, a decorrere dal 4 agosto 2009 il piano di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, puo' essere prorogato per due ulteriori semestri per un contingente di militari incrementato con ulteriori 1.250 unita', destinate a servizi di perlustrazione e pattuglia nonche' di vigilanza di siti e obiettivi sensibili in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il personale e' posto a disposizione dei prefetti delle province per l'impiego nei comuni ove si rende maggiormente necessario. Ai fini dell'impiego del personale delle Forze armate nei servizi di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge n. 92 del 2008. A tal fine e' autorizzata la spesa di 27,7 milioni di euro per l'anno 2009 e di 39,5 milioni di euro per l'anno 2010. 75. Al personale delle Forze di polizia impiegato per il periodo di cui al comma 74 nei servizi di perlustrazione e pattuglia di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, e' attribuita un'indennita' di importo analogo a quella onnicomprensiva, di cui al medesimo articolo 7-bis, comma 4, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni, corrisposta al personale delle Forze armate. Quando non e' prevista la corresponsione dell'indennita' di ordine pubblico, l'indennita' di cui al periodo precedente e' attribuita anche al personale delle Forze di polizia impiegato nei servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili svolti congiuntamente al personale delle Forze armate, ovvero in forma dinamica dedicati a piu' obiettivi vigilati dal medesimo personale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2,3 milioni di euro per l'anno 2009 e a 3,3 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 76. (Omissis). ». Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art. 3 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136 (Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6: «Art. 3. Combustione illecita di rifiuti. 1. (Omissis) 2. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti, i Prefetti delle province della regione Campania, nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalita' organizzata e ambientale, sono autorizzati ad avvalersi, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, di cui all'articolo 1, comma 264, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di un contingente massimo di 850 unita' di personale militare delle Forze armate, posto a loro disposizione dalle competenti autorita' militari ai sensi dell'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121. 2-bis - 2-sexies. (Omissis). ». Si riportano i testi vigenti dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 7-bis del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125: «Art. 7-bis. Concorso delle Forze armate nel controllo del territorio 1. Per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalita', ove risulti opportuno un accresciuto controllo del territorio, puo' essere autorizzato un piano di impiego di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate, preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o comunque volontari delle stesse Forze armate specificatamente addestrati per i compiti da svolgere. Detto personale e' posto a disposizione dei prefetti delle province comprendenti aree metropolitane e comunque aree densamente popolate, ai sensi dell' articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121, per servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, nonche' di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il piano puo' essere autorizzato per un periodo di sei mesi, rinnovabile per una volta, per un contingente non superiore a 3.000 unita'. 1-bis. (Omissis). 2. Il piano di impiego del personale delle Forze armate di cui ai commi 1 e 1-bis e' adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari. 3. Nell'esecuzione dei servizi di cui al comma 1, il personale delle Forze armate non appartenente all'Arma dei carabinieri agisce con le funzioni di agente di pubblica sicurezza e puo' procedere alla identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto a norma dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumita' di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini di identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il personale delle Forze armate accompagna le persone indicate presso i piu' vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri. Nei confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni dell'articolo 349 del codice di procedura penale. 4-5. (Omissis). ». Si riporta il testo vigente del comma 199 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge di stabilita' 2015): «Art. 1 1-198. (Omissis). 199. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, da ripartire tra le finalita' di cui all'elenco n. 1 allegato alla presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 200-735. (Omissis). ». Si riporta il testo vigente del comma 31-ter dell'art. 14 del decret- legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122: «Art. 14. Patto di stabilita' interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali. 1 - 31-bis. (Omissis) 31-ter. I comuni interessati assicurano l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo: a) entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 28; b) entro il 30 settembre 2014, con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 27; b-bis) entro il 31 dicembre 2014, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27. 31-quater - 33-quater. (Omissis. ». Si riporta il testo del comma 4-quater dell'art. 17 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, come modificato dalla presente legge: «Art. 17. Semplificazione in materia di assunzione di lavoratori extra UE e di documentazione amministrativa per gli immigrati. 1 - 4-ter. (Omissis) 4-quater. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter acquistano efficacia a far data dal 31 dicembre 2015. 4-quinquies. (Omissis). ». |
| Art. 5 Proroga di termini in materia di beni culturali
1. Al terzo periodo del comma 24 dell'articolo 13 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le parole: «entro il 31 marzo 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2015». 1-bis. Le attivita' della Fondazione di studi universitari e di perfezionamento sul turismo, di cui ai commi 2, 3 e 5 dell'articolo 67 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono estese al settore dei beni e delle attivita' culturali e sono prorogate fino al 31 dicembre 2017 senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 1-ter. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' adottato il nuovo statuto della Fondazione di cui al comma 1-bis, che assume la denominazione di «Scuola dei beni e delle attivita' culturali e del turismo».
Riferimenti normativi
Si riporta il testo del comma 24 dell'art. 13 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, (Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, come modificato dalla presente legge: «Art. 13. Disposizioni urgenti per EXPO 2015, per i lavori pubblici ed in materia di trasporto aereo. 1-23. (Omissis). 24. Anche in vista dell'EXPO 2015, al fine di promuovere il coordinamento dell'accoglienza turistica, tramite la valorizzazione di aree territoriali di tutto il territorio nazionale, di beni culturali e ambientali, nonche' il miglioramento dei servizi per l'informazione e l'accoglienza dei turisti, sono finanziati progetti che individuino uno o piu' interventi di valorizzazione e di accoglienza tra loro coordinati. I progetti possono essere presentati da comuni, da piu' comuni in collaborazione tra loro o da unioni di comuni con popolazione tra 5.000 e 150.000 abitanti. Ogni comune o raggruppamento di comuni potra' presentare un solo progetto articolato in uno o piu' interventi fra loro coordinati, con una richiesta di finanziamento che non potra' essere inferiore a 1 milione di euro e superiore a 5 milioni di euro e purche' in ordine agli interventi previsti sia assumibile l'impegno finanziario entro il 30 settembre 2015 e ne sia possibile la conclusione entro venti mesi da quest'ultima data. In via subordinata, possono essere finanziati anche interventi di manutenzione straordinaria collegati ai medesimi obiettivi di valorizzazione della dotazione di beni storici, culturali, ambientali e di attrattivita' turistica inseriti nei progetti di cui al presente comma, per un importo non inferiore a 100.000 euro e non superiore a 500.000 euro. Nel caso in cui il costo complessivo del progetto sia superiore ai limiti di finanziamento indicati, il soggetto o i soggetti interessati dovranno indicare la copertura economica, a proprie spese, per la parte eccedente. 25-28. (Omissis). ». Si riporta il testo vigente dei commi 2, 3 e 5 dell'art. 67 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134: «Art. 67 Fondazione di Studi Universitari e di Perfezionamento sul Turismo. 1. (Omissis). 2. La Fondazione provvede alla progettazione, predisposizione e attuazione di corsi di formazione superiore e di formazione continua, anche tramite terzi, volti allo sviluppo di competenze imprenditoriali, manageriali e politico-amministrativo per il settore turistico. La Fondazione opera prioritariamente in collaborazione con le Universita' degli Studi individuate dallo Statuto. 3. La Fondazione svolge altresi' attivita' di ricerca applicata sulle tematiche di cui al comma precedente e puo' avviare attivita' di promozione e sviluppo dell'imprenditorialita' nel settore turistico. 4. (Omissis). 5. Le attivita' di cui ai precedenti commi sono realizzate nel limite di spesa di euro 2 milioni per gli anni 2012/2013/2014, e comunque nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e finalizzate al settore del turismo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 5-bis - 5-quater (Omissis). ». |
| Art. 6 Proroga di termini in materia di istruzione
1. All'articolo 23-quinquies del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «30 marzo 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»; b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2015». 2. All'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle parole: «31 ottobre 2015». 2-bis. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e' prorogata di due anni. 3. Al decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «2013-2014» sono inserite le seguenti: «e nell'anno accademico 2014-2015»; b) all'articolo 19, comma 1, dopo le parole: «2013-2014» sono inserite le seguenti: «e per gli anni accademici 2014-2015 e 2015-2016». 4. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «30 aprile 2014» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014»; b) le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2015»; c) le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015». 5. Per gli interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il termine per l'affidamento dei lavori e' prorogato al 28 febbraio 2015. 5-bis. All'articolo 18, comma 8-ter, secondo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015». 6. All'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, le parole: «Entro il 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 marzo 2015». 6-bis. Il termine del 31 dicembre 2014 di cui all'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' differito al 31 dicembre 2015. All'onere finanziario derivante dal primo periodo, pari ad euro 19 milioni nell'anno 2015, si provvede, quanto ad euro 10 milioni, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto ad euro 9 milioni, a valere sulle risorse di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 6-ter. Al fine di individuare, entro il 31 dicembre 2015, soluzioni normative o amministrative ai problemi occupazionali connessi ai rapporti convenzionali di cui al comma 6-bis, il Governo attiva un tavolo di confronto tra le amministrazioni interessate, gli enti locali e le organizzazioni rappresentative dei lavoratori interessati.
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 23-quinquies del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, come modificati dalla presente legge: «Art. 23-quinquies (Interventi urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico) 1. Nelle more del riordino e della costituzione degli organi collegiali della scuola, sono fatti salvi tutti gli atti e i provvedimenti adottati in assenza del parere dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola; dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla ricostituzione dei suddetti organi, comunque non oltre il 31 dicembre 2015, non sono dovuti i relativi pareri obbligatori e facoltativi. 2. Le elezioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione sono bandite entro il 30 settembre 2015. In via di prima applicazione e nelle more del riordino degli organi collegiali, l'ordinanza di cui all'articolo 2, comma 9, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, stabilisce le modalita' di elezione del predetto organo, anche in deroga a quanto stabilito al comma 5, lettera a), del citato articolo 2. ». Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 14 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, come modificato dalla presente legge: «Art. 14. (Conclusione delle procedure in corso per l'abilitazione scientifica nazionale) 1-3-quinquies. (Omissis). 4. Le chiamate relative al piano straordinario per la chiamata dei professori di seconda fascia per gli anni 2012 e 2013 a valere sulle risorse di cui all'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono effettuate entro il 31 ottobre 2015. » Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario): «Art. 22. (Assegni di ricerca) 1-2. (Omissis). 3. Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni, sono rinnovabili e non cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca dei titolari. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo, compresi gli eventuali rinnovi, non puo' comunque essere superiore a quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno e' stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. La titolarita' dell'assegno non e' compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche. 4-9. (Omissis). ». Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 (Misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca) convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come modificato dalla presente legge: «Art. 3. Premi per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica 1. Al fine di sostenere la formazione artistica presso le Istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, promuovendone l'eccellenza, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca bandisce, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, premi a favore degli studenti iscritti, nell'anno accademico 2013-2014 e nell'anno accademico 2014-2015, presso le suddette Istituzioni. I bandi stabiliscono i settori di intervento, con particolare riguardo a progetti di ricerca di rilevanza nazionale e iniziative nazionali di promozione del settore AFAM, l'importo dei singoli premi nei limiti delle risorse disponibili, nonche' le modalita' per la presentazione delle domande, anche in via telematica, per la formazione delle commissioni e per la valutazione dei candidati. 2-4. (Omissis) .». Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 19 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 (Misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca) convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come modificato dalla presente legge: «Art. 1. Alta formazione artistica, musicale e coreutica 01. (Omissis) 1. Al fine di consentire il regolare svolgimento delle attivita' per l'anno accademico 2013-2014 e per gli anni accademici 2014-2015 e 2015-2016 fermi restando il limite percentuale di cui all'articolo 270, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il ricorso in via prioritaria alle graduatorie previste dall'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato. 2-5-ter. (Omissis). ». Si riporta il testo del comma 8-quinquies dell'art. 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come modificato dalla presente legge: «Art. 18. Sblocca cantieri, manutenzione reti e territorio e fondo piccoli Comuni. 1-8-quater. (Omissis) 8-quinquies. Il mancato affidamento dei lavori di cui al comma 8-quater entro il 31 dicembre 2014 comporta la revoca dei finanziamenti. Per le Regioni nelle quali gli effetti della graduatoria di cui al comma 8-quater sono stati sospesi da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, il termine del 31 dicembre 2014 e' prorogato al 28 febbraio 2015. Le eventuali economie di spesa che si rendono disponibili all'esito delle procedure di cui al citato comma 8-quater ovvero le risorse derivanti dalle revoche dei finanziamenti sono riassegnate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca alle richieste che seguono nell'ordine della graduatoria. Lo stesso Ministero provvede al trasferimento delle risorse agli enti locali per permettere i pagamenti entro il 31 dicembre 2015, secondo gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati. 8-sexies-14-bis. (Omissis). ». Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 48 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89: «Art. 48. (Edilizia scolastica) 1. (Omissis). 2. Per le finalita' e gli interventi di cui all'articolo 18, comma 8-ter, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca assegna, nell'ambito della programmazione nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione relativa al periodo 2014-2020, fino all'importo massimo di 300 milioni di euro, previa verifica dell'utilizzo delle risorse assegnate nell'ambito della programmazione 2007-2013 del Fondo medesimo e di quelle assegnate a valere sugli stanziamenti relativi al programma delle infrastrutture strategiche per l'attuazione di piani stralcio del programma di messa in sicurezza degli edifici scolastici. In esito alla predetta verifica il CIPE riprogramma le risorse non utilizzate e assegna le ulteriori risorse a valere sulla dotazione 2014-2020 del Fondo sviluppo e coesione in relazione ai fabbisogni effettivi e sulla base di un programma articolato per territorio regionale e per tipologia di interventi. Con la stessa delibera sono individuate le modalita' di utilizzo delle risorse assegnate, di monitoraggio dell'avanzamento dei lavori ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011 e di applicazione di misure di revoca, utilizzando le medesime procedure di cui al citato articolo 18 del decreto-legge n. 69 del 2013. ». Si riporta il testo del comma 8-ter dell'articolo 18 del citato decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, come modificato dalla presente legge: «Art. 18. Sblocca cantieri, manutenzione reti e territorio e fondo piccoli Comuni. 1-8-bis. (Omissis). 8-ter. Al fine di attuare misure urgenti in materia di riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, con particolare riferimento a quelle in cui e' stata censita la presenza di amianto, nonche' di garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico, ferma restando la procedura prevista dall'articolo 11, commi da 4-bis a 4-octies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per le altre risorse destinate al Fondo unico di cui al comma 4-sexies del medesimo articolo 11 e nelle more della completa attuazione della stessa procedura, per l'anno 2014 e' autorizzata la spesa di 150 milioni di euro. Per le suddette finalita', nonche' per quelle di cui al comma 8, per gli interventi finanziati con le risorse di cui ai commi 8 e 8-sexies, nella misura definita dal decreto di cui al presente periodo, fino al 31 dicembre 2015, i sindaci e i presidenti delle province interessati operano in qualita' di commissari governativi, con poteri derogatori rispetto alla normativa vigente, che saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 8-sexies. 8-quater-14-bis. (Omissis). ». Si riporta il testo del comma 2-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58 (Misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, come modificato dalla presente legge: «Art. 1. Disposizioni urgenti per il corretto svolgimento dell'attivita' scolastica. 1-2-bis. (Omissis). 2-ter. Entro il 31 marzo 2015, e' bandita ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, la prima tornata del corso-concorso nazionale per il reclutamento dei dirigenti scolastici per la copertura delle vacanze di organico delle regioni per le quali si e' esaurita la graduatoria di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 17. In sede di prima applicazione, il bando dispone che una quota dei posti, nel rispetto della normativa vigente, sia riservata ai soggetti gia' vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie di concorso successivamente annullate in sede giurisdizionale, ai soggetti che hanno un contenzioso pendente, che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alcuna sentenza definitiva, nel limite della suddetta riserva di posti gia' autorizzata per il menzionato corso-concorso, contenzioso legato ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202, nonche' ai soggetti che hanno avuto la conferma degli incarichi di presidenza di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Lo stesso bando disciplina i titoli valutabili tra i quali l'aver svolto le funzioni di dirigente scolastico. ». Si riporta il testo vigente del comma 745 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge di stabilita' 2014): «Art. 1. 1-743. (Omissis). 745. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, anche attraverso i propri uffici periferici, nei limiti di spesa previsti dall'elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' autorizzato a prorogare per l'anno 2014, in deroga all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i rapporti convenzionali in essere, attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo e prorogati ininterrottamente, per l'espletamento di funzioni corrispondenti ai collaboratori scolastici, a seguito del subentro dello Stato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, nei compiti degli enti locali. 746-749. (Omissis).» Si riporta il testo vigente del comma 199 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge di stabilita' 2015): «Art. 1. 1-198. (Omissis) 199. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, da ripartire tra le finalita' di cui all'elenco n. 1 allegato alla presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 200-735. (Omissis).». Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'art. 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98: «Art. 58. Disposizioni urgenti per lo sviluppo del sistema universitario e degli enti di ricerca 1-4. (Omissis). 5. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 le istituzioni scolastiche ed educative statali acquistano, ai sensi dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i servizi esternalizzati per le funzioni corrispondenti a quelle assicurate dai collaboratori scolastici loro occorrenti nel limite della spesa che si sosterrebbe per coprire i posti di collaboratore scolastico accantonati ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119. A decorrere dal medesimo anno scolastico il numero di posti accantonati non e' inferiore a quello dell'anno scolastico 2012/2013. In relazione a quanto previsto dal presente comma, le risorse destinate alle convenzioni per i servizi esternalizzati sono ridotte di euro 25 milioni per l'anno 2014 e di euro 49,8 milioni a decorrere dall'anno 2015. 6-7-bis. (Omissis).». |
| Art. 7 Proroga di termini in materia sanitaria
1. All'articolo 2, comma 1-sexies, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole «entro il 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2015». 2. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e successive modificazioni, ad eccezione dell'articolo 1-bis, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «1º gennaio 2015», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2016»; b) le parole: «31 dicembre 2016», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»; c) le parole: «31 dicembre 2014», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»; d) le parole: «1º gennaio 2017», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2018»; e) all'articolo 2, comma 5, le parole: «per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2016»; f) all'articolo 3, comma 3, le parole: «e il 2014» sono sostituite dalle seguenti: «, il 2014 e il 2015» e le parole: «e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «, 2014 e 2015»; g) all'articolo 4, comma 5, le parole: «entro il 31 ottobre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2016»; g-bis) all'articolo 5, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: «6-bis. Nelle procedure di selezione per la formazione del contingente di personale militare di cui al comma 6 del presente articolo, centocinquanta posti sono riservati al personale appartenente al Corpo militare di cui all'articolo 6, comma 9, terzo periodo, in servizio alla data del 31 dicembre 2014, ferma restando l'invarianza del numero complessivo di unita' stabilito in trecento»; h) all'articolo 6, comma 4, le parole: «entro il 30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2016»; i) all'articolo 8, comma 1, le parole: «e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «, 2014 e 2015». 2-bis. Le disposizioni dei commi 425, 426, 427, 428 e 429 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si applicano anche nei confronti del personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, come da ultimo modificato dal presente articolo. 3. All'articolo 15, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «Entro il 1º gennaio 2015», sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 1º gennaio 2016». 4. All'articolo 15, comma 16, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «fino alla data del 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla data del 31 dicembre 2015». 4-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: «al 90 percento nel 2015» sono sostituite dalle seguenti: «al 90 per cento nel 2016». 4-ter. La concessione del contributo per il sostegno al progetto pilota per il trattamento di minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale, di cui all'avviso pubblico n.1/2011, di cui al comunicato della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunita' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 2011, aggiudicato al Dipartimento di pediatria e neuropsichiatria infantile dell'universita' degli studi di Roma «La Sapienza» per il Servizio di assistenza, cura e ricerca sull'abuso all'infanzia e' prorogata al 31 dicembre 2015. All'onere derivante dalla disposizione del primo periodo, pari a 100.000 euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 4-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad esclusione delle sedi oggetto del concorso straordinario di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, l'efficacia delle disposizioni in materia di requisiti per il trasferimento della titolarita' della farmacia, di cui all'articolo 12 della legge 2 aprile 1968 n. 475, e successive modificazioni, e' differita fino al 31 dicembre 2016. Fino a tale data, ai fini dell'acquisizione della titolarita' di una farmacia, e' richiesta esclusivamente l'iscrizione all'albo dei farmacisti.
Riferimenti normativi
Si riporta il testo del comma 1-sexsies, lettera c) dell'articolo 2 del decreto legge 29 dicembre 2010,n.225, (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dalla presente legge: «Art. 2. Proroghe onerose di termini 1-1-quinquies. (Omissis). 1-sexies. In attuazione dell' articolo 40, comma 2, della legge 4 giugno 2010, n. 96, e con efficacia protratta fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni conseguenti all'Accordo concernente i «requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attivita' sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unita' di raccolta e sul modello per le visite di verifica», sancito in data 16 dicembre 2010 tra il Governo e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' allo stesso Accordo, il Ministro della salute, con propri decreti da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto: a) istituisce l'elenco nazionale dei valutatori per il sistema trasfusionale, affidandone la tenuta al Centro nazionale sangue, per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261; b) definisce, ai fini dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 40, comma 4, della citata legge n. 96 del 2010, le modalita' per la presentazione da parte degli interessati e per la valutazione, da parte dell'Agenzia italiana del farmaco, delle istanze volte a ottenere l'inserimento fra i centri e le aziende autorizzati alla stipula delle convenzioni; c) disciplina, nelle more della compiuta attuazione di quanto previsto dal citato Accordo del 16 dicembre 2010, che comunque dovra' avvenire entro il 30 giugno 2015, le modalita' attraverso le quali l'Agenzia italiana del farmaco assicura l'immissione in commercio dei medicinali emoderivati prodotti da plasma raccolto sul territorio nazionale nonche' l'esportazione del medesimo per la lavorazione in Paesi comunitari e l'Istituto superiore di sanita' assicura il relativo controllo di stato. 1-septies- 84 (Omissis).». Si riporta il testo del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 (Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183.) come modificato dalla presente legge: «Art. 1. Trasferimento di funzioni alla costituenda Associazione della Croce Rossa italiana 1. Le funzioni esercitate dall'Associazione italiana della Croce rossa (CRI), di seguito denominata CRI, di cui al comma 4, sono trasferite, a decorrere dal 1° gennaio 2016, alla costituenda Associazione della Croce Rossa italiana, di seguito denominata Associazione, promossa dai soci della CRI, secondo quanto disposto nello statuto di cui all'articolo 3, comma 2. L'Associazione e' persona giuridica di diritto privato ai sensi del Libro Primo, titolo II, capo II, del codice civile ed e' iscritta di diritto nel registro nazionale, nonche' nei registri regionali e provinciali delle associazioni di promozione sociale, applicandosi ad essa, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, la legge 7 dicembre 2000, n. 383. L'Associazione e' di interesse pubblico ed e' ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario; e' posta sotto l'alto Patronato del Presidente della Repubblica. 2. Dal 1° gennaio 2016 l'Associazione e' l'unica Societa' nazionale di Croce rossa autorizzata ad operare sul territorio nazionale quale organizzazione di soccorso volontario conforme alle Convenzioni di Ginevra del 1949, ai relativi protocolli aggiuntivi, di seguito denominati Convenzioni e protocolli, ai principi fondamentali del Movimento internazionale di Croce rossa e Mezzaluna Rossa, di seguito denominato Movimento, nonche' alle risoluzioni e decisioni degli organi del medesimo, utilizzando gli emblemi previsti e autorizzati dai predetti atti. La Associazione subentra alla CRI nel riconoscimento da parte del Comitato Internazionale della Croce Rossa e nell'ammissione alla Federazione Internazionale delle Societa' di Croce rossa e Mezzaluna Rossa, assumendone i relativi obblighi e privilegi. 3. La Repubblica Italiana rispetta in ogni tempo l'osservanza da parte dell'Associazione dei principi di cui al comma 2. 4. L'Associazione e' autorizzata ad esercitare le seguenti attivita' d'interesse pubblico: a) organizzare una rete di volontariato sempre attiva per assicurare allo Stato Italiano l'applicazione, per quanto di competenza, delle Convenzioni e protocolli, delle risoluzioni internazionali, nonche' il supporto di attivita' ricomprese nel servizio nazionale di protezione civile; b) collaborare con le societa' di Croce rossa e di Mezzaluna Rossa degli altri paesi, aderendo al Movimento; c) adempiere a quanto demandato dalle Convenzioni, risoluzioni e raccomandazioni degli organi della Croce rossa internazionale alle societa' della Croce rossa e Mezzaluna Rossa, nel rispetto dell'ordinamento vigente; d) organizzare e svolgere, in tempo di pace e in conformita' a quanto previsto dalle vigenti convenzioni e risoluzioni internazionali, servizi di assistenza sociale e di soccorso sanitario in favore di popolazioni, anche straniere, in occasione di calamita' e di situazioni di emergenza, di rilievo locale, regionale, nazionale e internazionale; e) svolgere attivita' umanitarie presso i centri per l'identificazione e l'espulsione di immigrati stranieri, nonche' gestire i predetti centri e quelli per l'accoglienza degli immigrati ed in particolare dei richiedenti asilo; f) svolgere in tempo di conflitto armato il servizio di ricerca e di assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati, dei dispersi, dei profughi, dei deportati e rifugiati e, in tempo di pace, il servizio di ricerca delle persone scomparse in ausilio alle forze dell'ordine; g) svolgere attivita' ausiliaria delle Forze Armate, in Italia ed all'estero, in tempo di pace o di grave crisi internazionale, attraverso il Corpo militare volontario e il Corpo delle Infermiere volontarie, secondo le regole determinate dal Movimento; h) svolgere attivita' ausiliaria dei pubblici poteri, in Italia e all'estero, sentito il Ministro degli affari esteri, secondo le regole determinate dal Movimento; i) agire quale struttura operativa del servizio nazionale di protezione civile ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in luogo della CRI; l) promuovere e diffondere, nel rispetto della normativa vigente, l'educazione sanitaria, la cultura della protezione civile e dell'assistenza alla persona; m) realizzare interventi di cooperazione allo sviluppo in Paesi esteri, d'intesa ed in raccordo con il Ministero degli affari esteri e con gli uffici del Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione; n) collaborare con i componenti del Movimento in attivita' di sostegno alle popolazioni estere oggetto di rilevante vulnerabilita'; o) svolgere attivita' di advocacy e diplomazia umanitaria, cosi' come intese dalle convenzioni e risoluzioni degli organi internazionali della Croce rossa; p) svolgere attivita' con i piu' giovani ed in favore dei piu' giovani, anche attraverso attivita' formative presso le scuole di ogni ordine e grado; q) diffondere e promuovere i principi e gli istituti del diritto internazionale umanitario nonche' i principi umanitari ai quali si ispira il Movimento; r) promuovere la diffusione della coscienza trasfusionale e della cultura della donazione di sangue, organi e tessuti tra la popolazione e organizzare i donatori volontari, nel rispetto della normativa vigente e delle norme statutarie; s) svolgere, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 3 aprile 2001, n. 120, e successive modificazioni, nell'ambito della programmazione regionale ed in conformita' alle disposizioni emanate dalle regioni, attivita' di formazione per il personale non sanitario e per il personale civile all'uso di dispositivi salvavita in sede extra ospedaliera e rilasciare le relative certificazioni di idoneita' all'uso; t) svolgere, nell'ambito della programmazione regionale ed in conformita' alle disposizioni emanate dalle regioni, attivita' di formazione professionale, di formazione sociale, sanitaria e sociosanitaria, anche a favore delle altre componenti e strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile. 5. L'Associazione svolge ogni altro compito previsto dal proprio statuto. 6. L'Associazione, anche per lo svolgimento di attivita' sanitarie e socio sanitarie per il Servizio sanitario nazionale (SSN), puo' sottoscrivere convenzioni con pubbliche amministrazioni, partecipare a gare indette da pubbliche amministrazioni e sottoscrivere i relativi contratti. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente articolo, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono autorizzate a stipulare convenzioni prioritariamente con l'Associazione. L'Associazione e le sue strutture territoriali possono concorrere all'erogazione di fondi per attivita' di volontariato, compresi quelli derivanti dalla donazione del 5 per mille di cui alla normativa vigente in materia, nonche' per la protezione civile territoriale. L'Associazione e' inoltre autorizzata a presentare progetti e a concorrere ai finanziamenti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di cooperazione internazionale. L'utilizzazione da parte della Associazione delle risorse disponibili a livello nazionale, regionale e locale per le Associazioni di promozione sociale e' condizionata all'emanazione di un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con il quale e' stabilita la misura massima della medesima utilizzazione. Art. 1-bis. Trasformazione dei comitati locali e provinciali 1. I comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013, ad eccezione dei comitati provinciali delle province autonome di Trento e di Bolzano, assumono, alla data del 1° gennaio 2014, la personalita' giuridica di diritto privato, sono disciplinati dalle norme del titolo II del libro primo del codice civile e sono iscritti di diritto nei registri provinciali delle associazioni di promozione sociale, applicandosi ad essi, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, la legge 7 dicembre 2000, n. 383. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, i predetti comitati, con istanza motivata con riferimento a ragioni di carattere organizzativo, possono chiedere al Presidente nazionale della CRI il differimento, comunque non oltre il 30 giugno 2014, del termine di assunzione della personalita' giuridica di diritto privato. Sulla base delle istanze pervenute, il Presidente, nei successivi dieci giorni, trasmette, ai fini della successiva autorizzazione, al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione da cui risulti l'assenza di oneri per la finanza pubblica derivanti dal predetto differimento. Le istanze non autorizzate entro il 20 dicembre 2013 si intendono respinte. 2. I comitati locali e provinciali, costituiti in associazioni di diritto privato, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi ai comitati locali e provinciali esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, ivi compresi i rapporti relativi alle convenzioni stipulate dalla CRI con enti territoriali e organi del Servizio sanitario nazionale. 3. Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso i comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013 esercita il diritto di opzione tra il passaggio al comitato centrale o ai comitati regionali, l'assunzione da parte dei comitati locali e provinciali, ovvero il passaggio in mobilita' presso altre amministrazioni pubbliche. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 6, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. I restanti rapporti proseguono fino alla naturale scadenza. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione nonche', per quanto di competenza, con il Ministro della difesa, sono disciplinate le modalita' organizzative e funzionali dell'Associazione anche con riferimento alla sua base associativa privatizzata. 4. I comitati locali e provinciali si avvalgono, con oneri a loro totale carico, del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato gia' operante nell'ambito dell'espletamento di attivita' in regime convenzionale ovvero nell'ambito di attivita' finanziate con fondi privati, ai sensi dell'articolo 6, comma 9. Art. 2 Riordino della CRI fino alla liquidazione 1. La CRI e' riordinata secondo le disposizioni del presente decreto e dal 1° gennaio 2016 fino alla data della sua liquidazione assume la denominazione di «Ente strumentale alla Croce Rossa italiana», di seguito denominato Ente, mantenendo la personalita' giuridica di diritto pubblico come ente non economico, sia pure non piu' associativo, con la finalita' di concorrere temporaneamente allo sviluppo dell'Associazione. L'Ente e l'Associazione sottoscrivono un protocollo per disciplinare l'utilizzo, da parte dell'Ente, degli emblemi di cui alle Convenzioni e protocolli, compatibilmente con la normativa internazionale in materia di utilizzo degli emblemi. In ogni caso l'Ente non puo' utilizzare gli emblemi di cui alla predetta normativa internazionale se non per i casi espressamente previsti dalla suddetta convenzione. All'Ente si applicano le disposizioni vigenti per gli enti pubblici non economici, salvo quanto previsto dal presente articolo. 2. L'Ente svolge le attivita' in ordine al patrimonio e ai dipendenti della CRI di cui al presente decreto, nonche' ogni altra attivita' di gestione finalizzata all'espletamento delle funzioni di cui al presente articolo. 3. Sono organi dell'Ente: a) un comitato, nominato con decreto del Ministro della salute, presieduto dal Presidente nazionale dell'Associazione in carica che e' anche Presidente dell'Ente, da tre componenti designati dal Presidente tra i soci della CRI con particolari competenze amministrative e da altri tre componenti designati rispettivamente dai Ministri della salute, dell'economia e delle finanze e della difesa, con compiti di indirizzo e di approvazione dei regolamenti interni di organizzazione e funzionamento, di amministrazione, finanza e contabilita' ai quali si applica l'articolo 7. In caso di parita' nelle deliberazioni prevale il voto del Presidente, salvo per quelle relative agli indirizzi nelle materie di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) ed h), e all'articolo 6 che devono essere assunte all'unanimita'; b) un collegio dei revisori dei conti, nominato dal Ministro della salute, costituito da tre componenti, di cui uno magistrato della Corte dei conti con funzioni di Presidente, uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; c) un amministratore, con compiti di rappresentanza legale e di gestione, nominato dal Ministro della salute. 4. Il Presidente dell'Ente, i componenti il comitato, l'amministratore, i componenti del collegio dei revisori dei conti durano in carica fino al 31 dicembre 2017. L'incarico di amministratore e' incompatibile con ogni altra attivita' esterna all'Ente e all'Associazione. Il trattamento economico dell'amministratore e dei componenti del collegio dei revisori dei conti e' determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute. Gli incarichi di Presidente e di componente del comitato sono svolti a titolo gratuito, salvo rimborso delle spese. Ove l'amministratore sia dipendente di pubbliche amministrazioni si applicano le disposizioni vigenti in materia di aspettativa di diritto. 5. Le risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato, diverse da quelle di cui all'articolo 1, comma 6, che sarebbero state erogate alla CRI nell'anno 2014, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia, nonche' risorse finanziarie, di pari ammontare a quelle determinate per l'anno 2014, salvo quanto disposto dall'articolo 6, comma 6, per l'anno 2016, sono attribuite all'Ente e all'Associazione, con decreti del Ministro della salute, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della difesa, ciascuno in relazione alle proprie competenze, ripartendole tra Ente e Associazione in relazione alle funzioni di interesse pubblico ad essi affidati, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I decreti del Ministro della difesa tengono conto delle esigenze dei corpi ausiliari. Art. 3. Disposizioni sui tempi e sulle modalita' di applicazione delle disposizioni degli articoli 1 e 2 1. Ai fini della compiuta attuazione del presente decreto, in via di prima applicazione e senza determinare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica: a) entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Commissario della CRI, con propria ordinanza, modifica lo statuto vigente della CRI riducendo il numero delle attuali componenti volontaristiche non ausiliarie delle Forze Armate di cui all'articolo 9, comma 2, numeri 3), 4), 5) e 6), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, n. 97, secondo criteri di semplificazione, omogeneita' ed efficienza e applicando le risoluzioni e le linee guida del Movimento, nonche' le direttive internazionali sulla valorizzazione del contributo dei giovani, approvate a Ginevra nel novembre 2011; b) entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Commissario predispone e trasmette al Ministro della salute uno schema di nuovo regolamento elettorale che nei successivi 10 giorni e' emanato dal Ministro. Il Commissario convoca quindi le elezioni per i presidenti regionali, provinciali e locali della CRI, che esercitano fino al 1° gennaio 2016 le competenze attribuite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 97 del 2005 agli organi del corrispondente livello territoriale. I Presidenti dei Comitati locali sono eletti dai soci del comitato locale; i Presidenti dei comitati provinciali sono eletti dai soci della provincia. I Presidenti dei comitati locali e dei comitati provinciali eleggono il Presidente della Regione di riferimento. In ogni caso il Presidente di ciascun livello territoriale e' scelto tra i soci del medesimo ambito territoriale. Nelle Regioni in cui vi e' un solo comitato provinciale, il Presidente del comitato provinciale assolve anche alla funzioni di Presidente del comitato regionale. Per le province autonome di Trento e di Bolzano sono eletti due Presidenti provinciali e non si procede all'elezione del Presidente regionale. Tutte le elezioni di cui alla presente lettera si svolgono entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui un candidato sia eletto per piu' cariche, rimane in carica per quella relativa alla maggiore dimensione territoriale e decade dalle altre. Sono in ogni caso esclusi dall'elettorato passivo coloro che non avevano il requisito di socio della Croce Rossa italiana alla data di nomina a Commissario ai diversi livelli della CRI; c) entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si svolge l'Assemblea straordinaria, convocata dal Commissario, costituita esclusivamente dai Presidenti regionali, provinciali e locali che vengono eletti ai sensi della lettera b) entro e non oltre il termine di 90 giorni ivi previsto. Tale Assemblea, presieduta dal Commissario, elegge un Presidente nazionale e due Vice presidenti, di seguito denominati Presidente nazionale e Vice Presidenti, che durano in carica fino al 1° gennaio 2016, esercitando le competenze attribuite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 97 del 2005 al presidente, al consiglio direttivo e all'Assemblea nazionale della CRI; i Vice Presidenti agiscono su delega del presidente. L'elettorato attivo e passivo e' disciplinato ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 97 del 2005. Il commissariamento e' vigente fino alla data di elezione del Presidente nazionale e cessa dalla predetta data. 2. Il Presidente nazionale e i Vice Presidenti predispongono una proposta di atto costitutivo e di statuto provvisorio dell'Associazione, che si ispira ai principi del Movimento, nonche' ai criteri direttivi della volontarieta', dell'elettivita' e della rinnovabilita' delle cariche, della riduzione a non piu' di tre dei livelli organizzativi con capacita' di spesa e dell'adozione di atti negoziali, dello snellimento degli organi esecutivi, dell'adeguata rappresentanza dei giovani e di genere. La proposta e' sottoposta ad un'ulteriore Assemblea straordinaria costituita, oltre che dal Presidente nazionale e dai Vice presidenti, dai Presidenti regionali, provinciali e locali di cui al comma 1, lettera b), il cui funzionamento e' disciplinato dal Presidente nazionale e dai Vice Presidenti. La predetta Assemblea e' convocata e presieduta dal Presidente nazionale ed elegge anche i membri del comitato di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a). Lo statuto e l'atto costitutivo sono approvati dalla predetta Assemblea entro sei mesi dalla data di elezione del Presidente nazionale. L'associazione e' costituita una volta approvati l'atto costitutivo e lo statuto e acquista la personalita' giuridica, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, il 1° gennaio 2016, previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche. 3. Il Commissario della CRI ovvero il Presidente nazionale sono autorizzati ad utilizzare, escluse le risorse derivanti da raccolte fondi finalizzate, nonche' escluse le risorse provenienti dal Ministero della Difesa per gli anni 2010, 2011, il 2013, il 2014 e il 2015 e destinate ai Corpi Ausiliari delle Forze Armate, la quota vincolata dell'avanzo accertato dell'amministrazione sia del comitato centrale che del consolidato alla data di entrata in vigore del presente decreto, per il ripiano immediato di debiti anche a carico dei bilanci dei comitati con riferimento all'ultimo conto consuntivo consolidato approvato, a quello che sara' approvato per il 2012 e per le esigenze del bilancio di previsione 2013, 2014 e 2015, nonche' ad utilizzare beni immobili tra quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), a garanzia di mutui, prestiti o anticipazioni per fronteggiare carenze di liquidita' per spese obbligatorie e inderogabili. 4. A far data dal 1° gennaio 2016 l'Associazione subentra in tutte le convenzioni in essere con la CRI alla predetta data e ad essa sono trasferiti i beni mobili e le risorse strumentali necessari all'erogazione dei servizi in convenzione, salvo quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h). Il Ministro della salute, con proprio decreto, su proposta del Presidente nazionale, sulla base degli statuti provvisori approvati per l'Ente e l'Associazione, determina gli altri rapporti attivi e passivi della CRI, cui succede l'Associazione dal 1° gennaio 2016. Il Presidente nazionale, sulla base di quanto disposto dagli articoli 1 e 2, in data antecedente al 1° gennaio 2016 definisce le linee operative provvisorie per l'Ente e l'Associazione, predispone lo schema di fabbisogno quantitativo e qualitativo di personale per entrambi i soggetti. Predispone inoltre, sentite le Organizzazioni sindacali, un piano di utilizzazione provvisorio del personale, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato della CRI, da parte dell'Ente e dell' Associazione. Art. 4. Patrimonio 1. Il Commissario e successivamente il Presidente nazionale, fino al 31 dicembre 2015, con il parere conforme di un comitato nominato con la stessa composizione e modalita' di designazione e nomina di quello di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a) nonche', dalla predetta data fino al 31 dicembre 2017, l'Ente: a) redigono, almeno entro il 31 dicembre 2015, e di seguito aggiornano lo stato di consistenza patrimoniale e l'inventario dei beni immobili di proprieta' o comunque in uso della CRI, nonche' elaborano e aggiornano un piano di valorizzazione degli immobili per recuperare le risorse economiche e finanziarie per il ripiano degli eventuali debiti accumulati anche a carico di singoli comitati, con riferimento all'ultimo conto consuntivo consolidato approvato e alle esigenze di bilancio di previsione a decorrere dall'anno 2013; b) identificano i beni immobili, non pervenuti all'attuale CRI con negozi giuridici modali, da mantenere all'Ente a garanzia di potenziali debiti per procedure giurisdizionali in corso, fino alla definizione della posizione debitoria; c) dismettono, nella fase transitoria e in deroga alla normativa vigente in materia economico-finanziaria e di contabilita' degli enti pubblici non economici, nei limiti del debito accertato anche a carico dei bilanci dei singoli comitati e con riferimento ai conti consuntivi consolidati e alle esigenze di bilancio di previsione a decorrere dall'anno 2013, gli immobili pervenuti alla CRI, a condizione che non provengano da negozi giuridici modali e che non siano necessari al perseguimento dei fini statutari e allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico dell'Associazione; d) trasferiscono all'Associazione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i beni pervenuti alla CRI attraverso negozi giuridici modali e concedono in uso gratuito, con spese di manutenzione ordinaria a carico dell'usuario, alla medesima data quelli necessari allo svolgimento dei fini statutari e dei compiti istituzionali; e) compiono le attivita' necessarie per ricavare reddito, attraverso negozi giuridici di godimento, dagli immobili non necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico; f) esercitano la rinuncia a donazioni modali di immobili non piu' proficuamente utilizzabili per il perseguimento dei fini statutari; g) restituiscono, sentite le amministrazioni pubbliche titolari dei beni demaniali o patrimoniali indisponibili in godimento, i beni stessi ove non necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico; h) trasferiscono all'Associazione, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e con le modalita' di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), i beni mobili acquistati con i contributi del Ministero della difesa per l'esercizio dei compiti affidati al Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie, nonche' i beni mobili acquisiti con contributi pubblici e finalizzati all'esercizio dei compiti elencati all'articolo 1, comma 4 2. Sino al 31 dicembre 2017 il Commissario, e successivamente il Presidente dell'Ente, provvede al ripiano dell'indebitamento pregresso della CRI mediante procedura concorsuale disciplinata dal presente articolo. A tale fine accerta la massa passiva risultante dai debiti insoluti per capitale, interessi e spese accertati anche a carico dei bilanci dei singoli comitati e con riferimento all'ultimo conto consuntivo consolidato approvato, ed istituisce apposita gestione separata, nella quale confluiscono esclusivamente i predetti debiti la cui causa giuridica si sia verificata in data anteriore al 31 dicembre 2011 anche se accertata successivamente. Nell'ambito di tale gestione separata e', altresi', formata la massa attiva con l'impiego del ricavato dall'alienazione degli immobili prevista dal comma 1, lettera c) per il pagamento anche parziale dei debiti, mediante periodici stati di ripartizione, secondo i privilegi e le graduazioni previsti dalla legge. 3. Avverso il provvedimento del Commissario o del Presidente dell'Ente che prevede l'esclusione, totale o parziale, di un credito dalla massa passiva, i creditori esclusi possono proporre ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla notifica, al Ministro della salute, che si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento decidendo allo stato degli atti. 4. Il Commissario o il Presidente dell'Ente e' autorizzato a definire transattivamente, con propria determinazione, le pretese dei creditori, in misura non superiore al 70 per cento di ciascun debito complessivo, con rinuncia ad ogni altra pretesa e con la liquidazione obbligatoria entro trenta giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. 5. Il Commissario o il Presidente dell'Ente, entro il 31 ottobre 2016, predispone il piano di riparto finale e lo sottopone al Ministero della Salute che lo approva entro il 31 dicembre 2017. 6. L'atto di approvazione di cui al comma 5 e' trasmesso al Tribunale di Roma, che, verificatane la correttezza formale, pronuncia, con ordinanza, l'esdebitazione della CRI e dell'Ente, con liberazione di essi dai debiti di cui al comma 2 residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti. Con tale atto e' disposta la cancellazione dei pignoramenti e delle ipoteche a qualunque titolo ed in qualunque momento iscritte su beni della CRI. Contro l'atto di approvazione del piano i creditori possono proporre reclamo al Tribunale di Roma, in composizione collegiale, funzionalmente competente, che decide con ordinanza in camera di consiglio. Contro tale provvedimento puo' essere proposto soltanto ricorso alla Corte di cassazione per motivi di legittimita'. 7. Per quanto non disposto dal presente articolo si applicano le norme sulla liquidazione coatta amministrativa di cui al titolo V del regio decreto n. 267 del 1942, e successive modificazioni in quanto compatibili, intendendosi che le funzioni del comitato di cui all'articolo 198 dello stesso regio decreto sono svolte dal comitato di cui al comma 1 fino al 31 dicembre 2015 e da quello di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a) sino al 31 dicembre 2017. Art. 5 Corpi militari ausiliari delle Forze armate 1. Il Corpo militare della CRI, che assume la denominazione di Corpo militare volontario e il Corpo delle infermiere volontarie della Croce rossa sono ausiliari delle Forze armate e i loro appartenenti sono soci della CRI e successivamente dell'Associazione, contribuendo all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 4. Le modalita' della loro appartenenza all'Associazione sono disciplinate dallo statuto di cui all'articolo 3, comma 2, nel rispetto della loro funzione ausiliaria delle Forze Armate. 2. Il Corpo militare volontario resta disciplinato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, nonche' dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto. Il Corpo delle infermiere volontarie di Croce rossa resta disciplinato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, nonche' dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni. Il richiamo di cui all'articolo 986, comma 1, lettera b), nei confronti del personale del Corpo militare e' disposto in ogni caso senza assegni. 3. Il Corpo militare volontario, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 6, comma 1, e' costituito esclusivamente da personale volontario in congedo, iscritto in un ruolo unico comprensivo delle categorie direttive dei medici, dei commissari e dei farmacisti, nonche' della categoria del personale di assistenza. Il personale appartenente al ruolo di cui al primo periodo non e' soggetto ai codici penali militari e alle disposizioni in materia di disciplina militare recate dai citati codici dell'ordinamento militare e relativo testo unico regolamentare, fatta eccezione per quelle relative alla categoria del congedo. 4. Il servizio prestato dal Corpo militare volontario e dal Corpo delle infermiere volontarie e' gratuito, fatta salva, in quanto compatibile, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1758 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 5. Il personale del Corpo militare costituito dalle unita' gia' in servizio continuativo per effetto di provvedimenti di assunzione a tempo indeterminato transita, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 6, comma 1, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, in un ruolo ad esaurimento nell'ambito del personale civile della CRI e successivamente dell'Ente ed e' collocato in congedo nonche' iscritto, a domanda, nel ruolo di cui al comma 3. Al predetto personale, fino all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, continua ad essere corrisposta la differenza tra il trattamento economico in godimento, limitatamente a quello fondamentale ed accessorio avente natura fissa e continuativa, e il trattamento del corrispondente personale civile della CRI come assegno ad personam riassorbibile in caso di adeguamenti retributivi. Fino alla data dell'effettivo transito di cui al secondo periodo si applicano al personale ivi indicato le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1 e 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I procedimenti disciplinari avviati in sede militare sono riassunti in sede civile; a tal proposito i termini per la contestazione dell'addebito o per la conclusione del procedimento, se ancora pendenti, si interrompono alla data di entrata in vigore del presente decreto e riprendono a decorrere dalla data del transito nel ruolo ad esaurimento. 6. Fermo restando quanto previsto dai commi 3, secondo periodo e 5 del presente articolo, allo scopo di assicurare la funzionalita' e il pronto impiego dei servizi ausiliari alle Forze armate rese dai Corpi ausiliari, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati i criteri per la costituzione, nell'ambito del personale di cui al comma 5 del presente articolo e di cui all'articolo 6, comma 9, terzo periodo, previa selezione per titoli, di un contingente di personale del Corpo militare in servizio attivo, la cui dotazione massima e la successiva alimentazione con personale civile della CRI e quindi dell'Ente avente altresi', la qualifica di militare in congedo, e' stabilita in trecento unita'. Tra i criteri per la selezione sono comunque previsti: la presentazione di una domanda da parte degli interessati, il possesso di requisiti di competenza tecnico-logistica, di esperienza operativa e nelle emergenze, nonche' il rendimento in servizio ed i precedenti disciplinari; tali requisiti devono essere valutati da una Commissione presieduta da un rappresentante del Ministero della difesa e composta da sei membri, quattro dei quali designati rispettivamente dal Ministero della salute, dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione, dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' due dei quali designati dalla CRI, tenendo conto delle sue componenti. Il contingente, assicurate prioritariamente le funzioni ausiliarie, concorre agli impieghi di protezione civile. La partecipazione alla Commissione e' a titolo gratuito. Il personale del Corpo militare in servizio attivo di cui al presente comma transita nel ruolo civile della CRI e quindi dell'Ente alla data determinata con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della salute e comunque non oltre il 31 dicembre 2017 e dalla predetta data e' soggetto alle disposizioni di cui all'articolo 6. 6-bis. Nelle procedure di selezione per la formazione del contingente di personale militare di cui al comma 6 del presente articolo, centocinquanta posti sono riservati al personale appartenente al Corpo militare di cui all'articolo 6, comma 9, terzo periodo, in servizio alla data del 31 dicembre 2014, ferma restando l'invarianza del numero complessivo di unita' stabilito in trecento. Art. 6. Personale 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della difesa e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentito il Presidente della CRI, sono stabiliti i criteri e le modalita' di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dal contratto collettivo relativo al personale civile con contratto a tempo indeterminato della CRI e quelli del personale di cui all'articolo 5 gia' appartenente al Corpo militare, nonche' tra i livelli delle due predette categorie di personale e quelli previsti dai contratti collettivi dei diversi comparti della Pubblica amministrazione, previa informativa alle organizzazioni sindacali. 2. Alla data del 1° gennaio 2016 il personale della CRI e quindi dell'Ente e' utilizzato temporaneamente dall'Associazione, mantenendo il proprio stato giuridico e il proprio trattamento economico a carico dell'Ente. Entro i successivi 90 giorni l'Associazione definisce un organico provvisorio di personale valido fino al 31 dicembre 2017. Il predetto organico e' valutato in sede di adozione dei decreti di cui all'articolo 2, comma 5, sentite le organizzazioni sindacali, al fine di garantire fino al 1° gennaio 2018 l'esercizio da parte dell'Associazione dei suoi compiti istituzionali in modo compatibile con le risorse a cio' destinate. A decorrere dalla data di determinazione dell'organico dell'Associazione e fino al 31 dicembre 2017, il personale della CRI puo' esercitare l'opzione tra la risoluzione del contratto con l'Ente e la contestuale assunzione, se in possesso dei requisiti qualitativi richiesti e nei limiti dell'organico, da parte dell'Associazione ovvero la permanenza in servizio presso l'Ente. Per l'esercizio delle convenzioni l'Associazione impiega prioritariamente, secondo il proprio contratto collettivo di appartenenza, personale civile e militare gia' utilizzato dalla CRI con rapporto a tempo indeterminato o determinato nella diretta fornitura dei servizi oggetto delle convenzioni medesime. 3. Al personale a tempo indeterminato rimasto in servizio presso l'Ente, non impiegato nelle convenzioni ed eccedente l'organico dell'Associazione, si applicano, salvo quanto previsto al presente articolo, le disposizioni vigenti sugli strumenti utilizzabili per la gestione di eccedenze di personale nelle pubbliche amministrazioni. La mobilita' puo' in ogni caso aver luogo anche con riferimento ad amministrazioni con sede in province diverse rispetto a quella di impiego, con preferenza per le amministrazioni aventi sede nella provincia di impiego. 4. Il Presidente nazionale, entro il 30 giugno 2016, determina sentite le organizzazioni sindacali e previe intese con il Ministero della difesa, l'organico a regime con una proiezione pluriennale, tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili, dello sviluppo dell'attivita' dell'Associazione e delle competenze necessarie, nonche' dell'esigenza di garantire assoluta continuita' all'attivita' di cui all'articolo 5, comma 6, mediante un'aliquota dedicata di personale iscritto o che si iscrive nei Corpi ausiliari; tale personale assicura la funzionalita' e il pronto impiego dei servizi alle Forze Armate resi dai Corpi ausiliari, in condizioni di impiego sia ordinarie che straordinarie e secondo moduli disciplinari assimilabili a quelli dell'ordinamento militare. Il Presidente, sentite le organizzazioni sindacali, entro la medesima data bandisce altresi' una procedura finalizzata all'assunzione graduale, nell'ambito delle disponibilita' finanziarie, da parte dell'Associazione ovvero da soggetti da essa costituiti, anche con contratti part-time o di solidarieta', del personale rimasto a quella data in servizio presso l'Ente, che aveva un rapporto a tempo indeterminato con la CRI alla data di entrata in vigore del presente decreto e che alla data del 31 dicembre 2017 sia ancora in servizio e debba rimanere in servizio piu' di due anni per essere collocato a riposo, nonche' di quello di cui all'articolo 6, comma 9, terzo periodo. Restano in ogni caso fermi i limiti di importo del finanziamento pubblico di cui all'articolo 8, comma 2, quinto periodo e l'assenza di ulteriori oneri per la finanza pubblica. La procedura condiziona alla verifica della professionalita' richiesta per le attivita' dell'associazione l'assunzione del personale gia' assunto dalla CRI non a seguito di concorso pubblico e che non abbia seguito eventuali percorsi di riqualificazione. 5. Al fine di coordinare e supportare il processo di mobilita' del personale e' istituita, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una sede di confronto presso il Dipartimento della funzione pubblica alla quale partecipano rappresentanti dello stesso Dipartimento, dei Ministeri della salute, dell'economia e delle finanze e della difesa, della CRI e quindi dell'Ente e dell'Associazione, delle Regioni, delle organizzazioni sindacali del personale della CRI. Nella medesima sede si svolge un confronto circa il contratto collettivo cui aderisce l'Associazione. Gli organi della CRI e quindi dell'Ente assicurano la circolazione delle informazioni presso i dipendenti dei posti offerti in mobilita' e operano attivamente nella ricerca di idonee soluzioni di impiego anche attraverso attivita' di riqualificazione. 6. Al personale della CRI e quindi dell'Ente assunto da altre amministrazioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il personale della CRI e quindi dell'Ente in mobilita' puo' essere assunto da altre amministrazioni pubbliche per le quali si verifichino tutte le condizioni previste dalla normativa vigente per procedere a nuove assunzioni; inoltre le amministrazioni devono gia' aver conseguito l'autorizzazione a procedere, tramite concorso da bandire o gia' bandito, alle predette nuove assunzioni, con risorse finanziarie all'uopo gia' destinate, ovvero deve trattarsi di assunzioni gia' programmate e con disponibilita' di risorse gia' assicurate. La quota di contributo del Ministero dell'economia e delle finanze erogata annualmente alla CRI e quindi all'Ente corrispondente al trattamento economico in godimento da parte del dipendente assunto in mobilita' da altra amministrazione e' cosi' ripartita, con decreti dello stesso Ministro: a) per un terzo a favore dell'amministrazione di destinazione, per 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; b) per un terzo e' ridotta di pari importo; c) per un terzo e' assegnata alla CRI e successivamente all'Ente e all'Associazione fino al 1° gennaio 2018, per la copertura degli oneri per le attivita' di interesse pubblico, per il ripiano dell'indebitamento e per sviluppare attivita' volte ad incrementare l'autofinanziamento presso privati. 7. Con accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, puo' essere favorito il passaggio di personale della CRI e quindi dell'Ente presso enti e aziende del Servizio sanitario nazionale, senza apportare nuovi e maggiori oneri alla finanza pubblica e comunque, compatibilmente con i vincoli previsti in materia di personale sia dalla legislazione vigente sia, con riferimento alle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari o ai programmi operativi di prosecuzione degli stessi, da detti piani o programmi. Per le Regioni che deliberano di gestire in via diretta, tramite il Servizio sanitario nazionale, le attivita' sanitarie e socio sanitarie gia' affidate in convenzione alla CRI, l'accordo di cui al periodo precedente, in deroga al comma 6, terzo periodo, puo' prevedere il passaggio di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato della CRI a tali attivita' preposto, disponendo il trasferimento delle risorse finanziarie occorrenti al relativo trattamento economico in applicazione dell'articolo 30, comma 2-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 8. In applicazione dell'articolo 4, comma 89, della legge 12 novembre 2011, n. 183 le Regioni subentrano per tre anni al Ministero della salute nella convenzione con la CRI e quindi con l'Associazione e l'Ente per il pronto soccorso aeroportuale, previo trasferimento alle regioni delle relative risorse. 9. I contratti di lavoro a tempo determinato relativi al personale della CRI, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e stipulati per attivita' in regime convenzionale ovvero per attivita' integralmente finanziate con fondi privati, permangono in vigore fino al 31 dicembre 2015 ovvero, se scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere prorogati non oltre il 31 dicembre 2015. A decorrere dal 1° gennaio 2016 i predetti contratti, ove stipulati per convenzioni per le quali l'Associazione subentra alla CRI alla medesima data, proseguono con l'Ente e sono prorogati fino alla scadenza delle convenzioni, se precedente al 31 dicembre 2017 ovvero, se successiva, fino all'eventuale assunzione da parte dell'Associazione. Il Commissario e successivamente il Presidente, fino al 31 dicembre 2015 puo' richiamare in servizio, nei limiti delle disponibilita' di bilancio, per il tempo strettamente necessario all'esigenza per la quale la chiamata e' effettuata, il personale appartenente al Corpo militare che, per effetto di richiami ai sensi dell'articolo 1668 del codice dell'ordinamento militare, e' in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto ed e' continuativamente e senza soluzione di continuita' in servizio almeno a far data dal 1° gennaio 2007. Art. 7 Modalita' di vigilanza sulla CRI e sull'Ente 1. Al fine di verificare il perseguimento dei fini statutari e dei compiti istituzionali ed il raggiungimento degli obiettivi previsti dalle disposizioni normative vigenti e fatte salve le specifiche disposizioni relative all'Ente, il Ministro della salute e, per quanto di competenza, il Ministro della difesa, adottano atti di indirizzo ed esercitano la funzione di vigilanza sulla CRI e successivamente sull'Ente. 2. I compiti di vigilanza di cui al comma 1 possono essere esercitati anche attraverso ispezioni e verifiche disposte dal Ministro della salute o dal Ministro della difesa, nonche' mediante richiesta di atti, documenti e ulteriori informazioni su specifiche materie di particolare rilevanza. 3. Le deliberazioni di adozione dei regolamenti di amministrazione e contabilita', di organizzazione e funzionamento, gli atti di programmazione, le variazioni del ruolo organico, il bilancio di previsione con le relative variazioni e il rendiconto della CRI e successivamente dell'Ente sono trasmessi, entro dieci giorni dalla data dell'adozione, al Ministero della salute, che li approva nei sessanta giorni successivi dalla acquisizione, ridotti a trenta per le delibere di variazione al bilancio di previsione, o ne chiede il riesame con provvedimento motivato. In tal caso, la CRI e successivamente l'Ente nei successivi dieci giorni dalla ricezione, puo' recepire le osservazioni trasmettendo il nuovo testo per il controllo, ovvero motivare in merito alle ragioni per le quali ritiene di confermare la delibera e gli atti adottati. Decorsi dieci giorni dalla ricezione dei nuovi atti dalla conferma della delibera e degli atti adottati, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, procede all'approvazione o all'annullamento degli atti. 4. Le deliberazioni di adozione dei regolamenti di organizzazione e funzionamento, di amministrazione e contabilita', il bilancio di previsione con le relative variazioni e il rendiconto di cui al comma 3, sono approvati dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Gli atti di programmazione, il bilancio di previsione, sono approvati dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e, per quanto di competenza, di concerto con il Ministero della difesa. Le variazioni del ruolo organico sono approvate di concerto con il Dipartimento per la funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze. 5. In caso di impossibilita' o di prolungata difficolta' di funzionamento dell'organo di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), il Ministro della salute nomina un commissario, anche ad acta. Art. 8 Norme transitorie e finali 1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 sono abrogati il decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2005, n. 1, fatto salvo l'articolo 2, nonche' il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, n. 97. Fino alla predetta data si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 97 del 2005. Restano ferme per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 le disposizioni vigenti in materia di contributi a carico del bilancio dello Stato in favore della CRI. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, si applicano alla CRI per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015, nonche' per quanto riguarda l'erogazione dei fondi, di cui al secondo periodo del predetto comma, di competenza dell'anno 2011. 2. A far data 1° gennaio 2018 l'Ente e' soppresso e posto in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, come modificata e integrata dal decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, salvo quanto previsto nel secondo periodo del presente comma. Alla medesima data i beni mobili e immobili rimasti di proprieta' dell'Ente sono trasferiti all'Associazione, che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi, salvo quelli relativi al trattamento del personale rimasto dipendente dell'Ente, che restano in carico alla gestione liquidatoria; il predetto personale, ove non assunto alla data del 1° gennaio 2018 dall'Associazione, e' collocato in disponibilita' ai sensi del comma 7 dell'articolo 33 e dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'assunzione ai sensi dell'articolo 6, comma 4, determina la cessazione dello stato di disponibilita'. Il finanziamento e' attribuito tenuto conto dei compiti di interesse pubblico da parte dell'Associazione mediante convenzioni annuali tra Ministero della salute, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero della difesa e Associazione. Il finanziamento annuale dell'Associazione non puo' superare l'importo complessivamente attribuito all'Ente e Associazione ai sensi dell'articolo 2, comma 5, per l'anno 2014, decurtato del 10 per cento per il 2016 e del 20 per cento a decorrere dall'anno 2017. In sede di prima applicazione le convenzioni sono stipulate entro il 1° gennaio 2018. Nelle convenzioni sono stabilite procedure di verifica dell'utilizzo dei beni pubblici trasferiti all'Associazione. Per l'assolvimento di compiti di interesse pubblico, con particolare riguardo alle attivita' in continuita' con quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, ai servizi resi dai Corpi ausiliari, alla protezione civile e alla formazione alle emergenze, l'Associazione, con la partecipazione dei Corpi ausiliari, costituisce una fondazione anche con soggetti pubblici e privati, che puo' essere destinataria di beni di cui al presente comma e che impiega in distacco il personale di cui all'aliquota dedicata prevista al comma 4, primo periodo, dell'articolo 6, nonche' altro personale dell'Associazione con esperienza nel settore delle emergenze. Il Ministero della difesa puo' stipulare la convenzione di cui al quarto periodo del presente comma direttamente con la fondazione. 2-bis. Le disposizioni dei commi 425, 426, 427, 428 e 429 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si applicano anche nei confronti del personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, come da ultimo modificato dal presente articolo. 3. Il termine di cui all'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 e' prorogato fino alla data dell'elezione del Presidente nazionale e comunque non oltre il 31 gennaio 2013. Sono fatti salvi gli atti compiuti dal Commissario dal 1° ottobre 2012 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. Fino al 31 dicembre 2015 la CRI continua ad esercitare i compiti istituzionali di cui all'articolo 1, comma 4, applicando le disposizioni del presente decreto e quelle di cui alla disciplina vigente sulla medesima CRI compatibili con il decreto medesimo. 5. Il Ministro della salute informa il Parlamento con relazioni semestrali sugli adempimenti previsti dal presente decreto. Art. 9 Invarianza di oneri 1. Dalla attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare». Si riporta il testo del comma 2, quinto periodo, e del comma 16 dell'articolo 15 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dalla presente legge: «Art. 15. Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica. 1 (Omissis). 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ulteriore sconto dovuto dalle farmacie convenzionate ai sensi del secondo periodo del comma 6 dell'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, e' rideterminato al valore del 2,25 per cento. Limitatamente al periodo decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2012, l'importo che le aziende farmaceutiche devono corrispondere alle Regioni ai sensi dell'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' rideterminato al valore del 4,1 per cento. Per l'anno 2012 l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica territoriale, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successive modificazioni, e' rideterminato nella misura del 13,1 per cento. In caso di sforamento di tale tetto continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di ripiano di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Entro il 1° gennaio 2016, l'attuale sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco e' sostituito da un nuovo metodo, definito con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di un accordo tra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e l'Agenzia italiana del farmaco per gli aspetti di competenza della medesima Agenzia, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo i criteri stabiliti dal comma 6-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 31 marzo 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In caso di mancato accordo entro i termini di cui al periodo precedente, si provvede con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Commissioni parlamentari competenti. Solo con l'entrata in vigore del nuovo metodo di remunerazione, cessano di avere efficacia le vigenti disposizioni che prevedono l'imposizione di sconti e trattenute su quanto dovuto alle farmacie per le erogazioni in regime di Servizio sanitario nazionale. La base di calcolo per definire il nuovo metodo di remunerazione e' riferita ai margini vigenti al 30 giugno 2012. In ogni caso dovra' essere garantita l'invarianza dei saldi di finanza pubblica. 3-15 (Omissis). 16. Le tariffe massime di cui al comma 15, valide dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro previsto dal medesimo comma 15, fino alla data del 31 dicembre 2015, costituiscono riferimento per la valutazione della congruita' delle risorse a carico del Servizio Sanitario Nazionale, quali principi di coordinamento della finanza pubblica. 17-25-ter (Omissis).». Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge. 17 dicembre 2012, n. 221, modificato dalla presente legge: «Art. 13. Prescrizione medica e cartella clinica digitale 1. Al fine di migliorare i servizi ai cittadini e rafforzare gli interventi in tema di monitoraggio della spesa del settore sanitario, accelerando la sostituzione delle prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica a carico del Servizio sanitario nazionale-SSN in formato cartaceo con le prescrizioni in formato elettronico, generate secondo le modalita' di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in data 2 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12 novembre 2011, concernente la dematerializzazione della ricetta cartacea di cui all'articolo 11, comma 16, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le regioni e le province autonome, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, provvedono alla graduale sostituzione delle prescrizioni in formato cartaceo con le equivalenti in formato elettronico, in percentuali che, in ogni caso, non dovranno risultare inferiori al 60 percento nel 2013, all'80 percento nel 2014 e al 90 percento nel 2016. 2-5 (Omissis).». Si riporta il testo vigente dell'avviso pubblico n. 1/2011, di cui al comunicato della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunita' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 2011 «Avviso pubblico per la concessione di contributi per il sostegno a progetti pilota per il trattamento di minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale». Si riporta il testo vigente dell'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni: «Art. 11. Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarita' delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria 1. Al fine di favorire l'accesso alla titolarita' delle farmacie da parte di un piu' ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di legge, nonche' di favorire le procedure per l'apertura di nuove sedi farmaceutiche garantendo al contempo una piu' capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico, alla legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti: «Il numero delle autorizzazioni e' stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti. La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo comma, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del parametro stesso»; b) dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: «Art. 1-bis. - 1. In aggiunta alle sedi farmaceutiche spettanti in base al criterio di cui all'articolo 1 ed entro il limite del 5 per cento delle sedi, comprese le nuove, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita l'azienda sanitaria locale competente per territorio, possono istituire una farmacia: a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensita' di traffico, dotate di servizi alberghieri o di ristorazione, purche' non sia gia' aperta una farmacia a una distanza inferiore a 400 metri; b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture con superficie di vendita superiore a 10.000 metri quadrati, purche' non sia gia' aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1.500 metri»; c) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente: «Art. 2. - 1. Ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall'articolo 1. Al fine di assicurare una maggiore accessibilita' al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresi' conto dell'esigenza di garantire l'accessibilita' del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate. 2. Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune e' sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica». 2. Ciascun comune, sulla base dei dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 2010 e dei parametri di cui al comma 1, individua le nuove sedi farmaceutiche disponibili nel proprio territorio e invia i dati alla regione entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad assicurare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la conclusione del concorso straordinario e l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili di cui al comma 2 e di quelle vacanti. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, sulle sedi farmaceutiche istituite in attuazione del comma 1 o comunque vacanti non puo' essere esercitato il diritto di prelazione da parte del comune. Entro sessanta giorni dall'invio dei dati di cui al comma 2, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano bandiscono il concorso straordinario per soli titoli per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle vacanti, fatte salve quelle per la cui assegnazione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la procedura concorsuale sia stata gia' espletata o siano state gia' fissate le date delle prove. Al concorso straordinario possono partecipare i farmacisti, cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, iscritti all'albo professionale: a) non titolari di farmacia, in qualunque condizione professionale si trovino; b) titolari di farmacia rurale sussidiata; c) titolari di farmacia soprannumeraria; d) titolari di esercizio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Non possono partecipare al concorso straordinario i farmacisti titolari, compresi i soci di societa' titolari, di farmacia diversa da quelle di cui alle lettere b) e c). Agli effetti delle disposizioni del presente articolo, per farmacie soprannumerarie si intendono le farmacie aperte in base al criterio topografico o della distanza ai sensi dell'articolo 104 del testo unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, sia anteriormente, sia posteriormente all'entrata in vigore della legge 8 novembre 1991, n. 362, che non risultino riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo. 4. Ai fini dell'assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche messe a concorso, ciascuna regione e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo bando di concorso, una commissione esaminatrice regionale o provinciale per le province autonome di Trento e di Bolzano. Al concorso straordinario si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti sui concorsi per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti, nonche' le disposizioni del presente articolo. 5. Ciascun candidato puo' partecipare al concorso per l'assegnazione di farmacia in non piu' di due regioni o province autonome, e non deve aver compiuto i 65 anni di eta' alla data di scadenza del termine per la partecipazione al concorso prevista dal bando. Ai fini della valutazione dell'esercizio professionale nel concorso straordinario per il conferimento di nuove sedi farmaceutiche di cui al comma 3, in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298: a) l'attivita' svolta dal farmacista titolare di farmacia rurale sussidiata, dal farmacista titolare di farmacia soprannumeraria e dal farmacista titolare di esercizio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' equiparata, ivi comprese le maggiorazioni; b) l'attivita' svolta da farmacisti collaboratori di farmacia e da farmacisti collaboratori negli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' equiparata, ivi comprese le maggiorazioni; b-bis) per l'attivita' svolta dai ricercatori universitari nei corsi di laurea in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche, sono assegnati, per anno e per ciascun commissario, 0,30 punti per i primi dieci anni, e 0,08 punti per i secondi dieci anni. 6. In ciascuna regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, la commissione esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli in possesso dei candidati, determina una graduatoria unica. A parita' di punteggio, prevale il candidato piu' giovane. A seguito dell'approvazione della graduatoria, ad ogni vincitore sara' assegnata la prima sede da lui indicata in ordine di preferenza, che non risulti assegnata a un candidato meglio collocato in graduatoria. Entro quindici giorni dall'assegnazione, i vincitori del concorso devono dichiarare se accettano o meno la sede assegnata. L'inutile decorso del termine concesso per la dichiarazione equivale a una non accettazione. Dopo la scadenza del termine previsto per l'accettazione, le sedi non accettate sono offerte ad altrettanti candidati che seguono in graduatoria, secondo la procedura indicata nei periodi precedenti, fino all'esaurimento delle sedi messe a concorso o all'interpello di tutti i candidati in graduatoria. Successivamente, la graduatoria, valida per due anni dalla data della sua pubblicazione, deve essere utilizzata con il criterio dello scorrimento per la copertura delle sedi farmaceutiche eventualmente resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso, con le modalita' indicate nei precedenti periodi del presente comma. 7. Ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche gli interessati in possesso dei requisiti di legge possono concorrere per la gestione associata, sommando i titoli posseduti. In tale caso, ai soli fini della preferenza a parita' di punteggio, si considera la media dell'eta' dei candidati che concorrono per la gestione associata. Ove i candidati che concorrono per la gestione associata risultino vincitori, la titolarita' della farmacia assegnata e' condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di dieci anni, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacita'. 8. I turni e gli orari di farmacia stabiliti dalle autorita' competenti in base alla vigente normativa non impediscono l'apertura della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori. Le farmacie possono praticare sconti sui prezzi di tutti i tipi di farmaci e prodotti venduti pagati direttamente dai clienti, dandone adeguata informazione alla clientela. 9. Qualora il comune non provveda a comunicare alla regione o alla provincia autonoma di Trento e di Bolzano l'individuazione delle nuove sedi disponibili entro il termine di cui al comma 2 del presente articolo, la regione provvede con proprio atto a tale individuazione entro i successivi sessanta giorni. Nel caso in cui le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedano nel senso indicato ovvero non provvedano a bandire il concorso straordinario e a concluderlo entro i termini di cui al comma 3, il Consiglio dei Ministri esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 120 della Costituzione con la nomina di un apposito commissario che provvede in sostituzione dell'amministrazione inadempiente anche espletando le procedure concorsuali ai sensi del presente articolo. 10. Fino al 2022, tutte le farmacie istituite ai sensi del comma 1, lettera b), sono offerte in prelazione ai comuni in cui le stesse hanno sede. I comuni non possono cedere la titolarita' o la gestione delle farmacie per le quali hanno esercitato il diritto di prelazione ai sensi del presente comma. In caso di rinuncia alla titolarita' di una di dette farmacie da parte del comune, la sede farmaceutica e' dichiarata vacante. 11. Al comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, le parole: «due anni dall'acquisto medesimo" sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi dalla presentazione della dichiarazione di successione». 12. Il medico, nel prescrivere un farmaco, e' tenuto, sulla base della sua specifica competenza professionale, ad informare il paziente dell'eventuale presenza in commercio di medicinali aventi uguale composizione in principi attivi, nonche' forma farmaceutica, via di somministrazione, modalita' di rilascio e dosaggio unitario uguali. Il farmacista, qualora sulla ricetta non risulti apposta dal medico l'indicazione della non sostituibilita' del farmaco prescritto, dopo aver informato il cliente e salvo diversa richiesta di quest'ultimo, e' tenuto a fornire il medicinale prescritto quando nessun medicinale fra quelli indicati nel primo periodo del presente comma abbia prezzo piu' basso ovvero, in caso di esistenza in commercio di medicinali a minor prezzo rispetto a quello del medicinale prescritto, a fornire il medicinale avente prezzo piu' basso. All'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel secondo periodo, dopo le parole: «e' possibile» sono inserite le seguenti: «solo su espressa richiesta dell'assistito e». Al fine di razionalizzare il sistema distributivo del farmaco, anche a tutela della persona, nonche' al fine di rendere maggiormente efficiente la spesa farmaceutica pubblica, l'AIFA, con propria delibera da adottare entro il 31 dicembre 2012 e pubblicizzare adeguatamente anche sul sito istituzionale del Ministero della salute, revisiona le attuali modalita' di confezionamento dei farmaci a dispensazione territoriale per identificare confezioni ottimali, anche di tipo monodose, in funzione delle patologie da trattare. Conseguentemente, il medico nella propria prescrizione tiene conto delle diverse tipologie di confezione. 13. Al comma 1 dell'articolo 32 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «che ricadono nel territorio di comuni aventi popolazione superiore a 12.500 abitanti e, comunque, al di fuori delle aree rurali come individuate dai piani sanitari regionali,» sono soppresse. 14. Il comma 1 dell'articolo 70 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e' sostituito dal seguente: «1. La vendita al dettaglio dei medicinali veterinari e' effettuata soltanto dal farmacista in farmacia e negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ancorche' dietro presentazione di ricetta medica, se prevista come obbligatoria. La vendita nei predetti esercizi commerciali e' esclusa per i medicinali richiamati dall'articolo 45 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni». 15. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in possesso dei requisiti vigenti, sono autorizzati, sulla base dei requisiti prescritti dal decreto del Ministro della salute previsto dall'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ad allestire preparazioni galeniche officinali che non prevedono la presentazione di ricetta medica, anche in multipli, in base a quanto previsto nella farmacopea ufficiale italiana o nella farmacopea europea. 16. In sede di rinnovo dell'accordo collettivo nazionale con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni, e' stabilita, in relazione al fatturato della farmacia a carico del Servizio sanitario nazionale, nonche' ai nuovi servizi che la farmacia assicura ai sensi del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, la dotazione minima di personale di cui la farmacia deve disporre ai fini del mantenimento della convenzione con il Servizio sanitario nazionale. 17. ». Si riporta il testo vigente dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico): «Art. 12 E' consentito il trasferimento della titolarita' della farmacia decorsi 3 anni dalla conseguita titolarita'. Il trasferimento puo' aver luogo solo a favore di farmacista che abbia conseguito la titolarita' o che sia risultato idoneo in un precedente concorso. Il trasferimento del diritto di esercizio della farmacia deve essere riconosciuto con decreto del medico provinciale. Il farmacista che abbia ceduto la propria farmacia ai sensi del presente articolo o del successivo art. 18 non puo' concorrere all'assegnazione di un'altra farmacia se non sono trascorsi almeno dieci anni dall'atto del trasferimento. A tal fine, il medico provinciale della provincia in cui ha sede l'esercizio ceduto e' tenuto a segnalare l'avvenuto trasferimento al Ministero della sanita'. Il farmacista titolare al momento del trasferimento decade dalla precedente titolarita'. Al farmacista che abbia trasferito la propria farmacia e' consentito, per una volta soltanto nella vita, ed entro due anni dal trasferimento, di acquistare un'altra farmacia senza dovere superare il concorso per l'assegnazione di cui al quarto comma. Al farmacista che abbia trasferito la titolarita' della propria farmacia senza acquistarne un'altra entro due anni dal trasferimento, e' consentito, per una sola volta nella vita, l'acquisto di una farmacia qualora abbia svolto attivita' professionale certificata dall'autorita' sanitaria competente per territorio, per almeno 6 mesi durante l'anno precedente l'acquisto, ovvero abbia conseguito l'idoneita' in un concorso a sedi farmaceutiche effettuato nei due anni anteriori. Il trasferimento di farmacia puo' aver luogo a favore di farmacista, iscritto all'albo professionale, che abbia conseguito l'idoneita' o che abbia almeno due anni di pratica professionale, certificata dall'autorita' sanitaria competente. Ai fini della pratica professionale il titolare di farmacia deve comunicare all'autorita' sanitaria competente le generalita' del farmacista praticante, la data di effettivo inizio nonche' di effettiva cessazione della stessa. Le suddette comunicazioni devono essere trascritte in apposito registro tenuto dall'autorita' sanitaria competente che e' tenuta ad effettuare periodiche verifiche sull'effettivo svolgimento della pratica professionale. Il trasferimento della titolarita' delle farmacie, a tutti gli effetti di legge, non e' ritenuto valido se insieme col diritto di esercizio della farmacia non venga trasferita anche l'azienda commerciale che vi e' connessa, pena la decadenza. Nel caso di morte del titolare gli eredi possono entro un anno effettuare il trapasso della titolarita' della farmacia a norma dei commi precedenti a favore di farmacista iscritto nell'albo professionale, che abbia conseguito la titolarita' o che sia risultato idoneo in un precedente concorso. Durante tale periodo gli eredi hanno diritto di continuare l'esercizio in via provvisoria sotto la responsabilita' di un direttore». |
| Art. 8 Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti
1. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015». 2. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a), le parole: «entro il 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2015»; b) alla lettera b), le parole: «appaltabili entro il 31 dicembre 2014 e cantierabili entro il 30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «appaltabili entro il 28 febbraio 2015 e cantierabili entro il 31 agosto 2015». 3. All'articolo 26-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al primo periodo, le parole: «e fino al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «e fino al 31 dicembre 2016 ». 3-bis. Con esclusivo riferimento ai contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, affidati a seguito di gare bandite o di altra procedura di affidamento avviata successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, l'anticipazione di cui all'articolo 26-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, e' elevata al 20 per cento dell'importo contrattuale. 3-ter. All'articolo 23-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole da: «1° gennaio 2015» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «1° settembre 2015». 3-quater. La disposizione di cui al comma 3-ter non si applica alle procedure gia' avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 4. All'articolo 55, comma 23-quinquies, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «da emanare entro il 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro il 31 marzo 2015». 5. All'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015»; b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015». 5-bis. All'articolo 45-bis, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «22 marzo 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015». 6. L'entrata in vigore dell'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, limitatamente all'articolo 10, comma 1, dello stesso decreto, con riferimento all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 116, comma 3, lettere a), b), c), d), e), h), i), n) ed o), del medesimo decreto, e' prorogata al 30 giugno 2015. 7. All'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, la parola: «sessanta» e' sostituita dalla seguente: «centottanta». 8. All'articolo 189, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015». 9. Il termine del 31 dicembre 2014 di cui all'articolo 357, comma 27, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e' prorogato al 31 dicembre 2015. 10. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2015»; b) al secondo periodo, le parole: «entro il 31 agosto 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2015.». 10-bis. Nelle more dell'attuazione, per l'annualita' 2015, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, e dell'effettiva attribuzione delle risorse alle regioni, e comunque fino al centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di consentire il passaggio da casa a casa per i soggetti interessati dalle procedure esecutive di rilascio per finita locazione di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, il competente giudice dell'esecuzione, su richiesta della parte interessata, puo' disporre la sospensione dell'esecuzione di dette procedure. Ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno 2016, non si tiene conto dei benefici fiscali derivanti dalla sospensione delle procedure di cui al primo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4,3 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
Riferimenti normativi
Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 2 del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40 (Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori) convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73,come modificato dalla presente legge «Art. 2. Disposizioni in materia di potenziamento dell'amministrazione finanziaria ed effettivita' del recupero di imposte italiane all'estero e di adeguamento comunitario. 1-2-undecies (Omissis). 3. Ai fini della rideterminazione dei principi fondamentali della disciplina di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, secondo quanto previsto dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, ed allo scopo di assicurare omogeneita' di applicazione di tale disciplina in ambito nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate, entro e non oltre il 31 dicembre 2015, urgenti disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia. Con il suddetto decreto sono, altresi', definiti gli indirizzi generali per l'attivita' di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi». 4-4-septiesdecies (Omissis).». Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come modificato dalla presente legge: «Art. 3. Ulteriori disposizioni urgenti per lo sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell'economia 1-1-bis (Omissis). 2. Con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, quanto alle opere di cui alle lettere a) e b), nonche' entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quanto alle opere di cui alla lettera c), sono finanziati, a valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 1-bis: a) i seguenti interventi ai sensi degli articoli 18 e 25 del decreto-legge n. 69 del 2013 cantierabili entro il 28 febbraio 2015: Completamento della copertura del Passante ferroviario di Torino; Completamento sistema idrico Basento-Bradano, Settore G; Asse autostradale Trieste-Venezia; Interventi di soppressione e automazione di passaggi a livello sulla rete ferroviaria, individuati, con priorita' per la tratta terminale pugliese del corridoio ferroviario adriatico da Bologna a Lecce; Tratta Colosseo-Piazza Venezia della Linea C di Roma; b) i seguenti interventi appaltabili entro il 28 febbraio 2015 e cantierabili entro il 31 agosto 2015: ulteriore lotto costruttivo Asse AV/AC Verona Padova; Completamento asse viario Lecco-Bergamo; Messa in sicurezza dell'asse ferroviario Cuneo-Ventimiglia; Completamento e ottimizzazione della Torino-Milano con la viabilita' locale mediante l'interconnessione tra la SS 32 e la SP 299-Tangenziale di Novara-lotto 0 e lotto 1; Terzo Valico dei Giovi - AV Milano Genova; Quadrilatero Umbria-Marche; Completamento Linea 1 metropolitana di Napoli; rifinanziamento dell'articolo 1, comma 70, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativo al superamento delle criticita' sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie; Messa in sicurezza dei principali svincoli della Strada Statale 131 in Sardegna; c) i seguenti interventi appaltabili entro il 30 aprile 2015 e cantierabili entro il 31 agosto 2015: metropolitana di Torino; tramvia di Firenze; Lavori di ammodernamento ed adeguamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, dallo svincolo di Rogliano allo svincolo di Atilia; Autostrada Salerno-Reggio Calabria svincolo Laureana di Borrello; Adeguamento della strada statale n. 372 "Telesina" tra lo svincolo di Caianello della Strada statale n. 372 e lo svincolo di Benevento sulla strada statale n. 88; Completamento della S.S. 291 in Sardegna; Variante della "Tremezzina" sulla strada statale internazionale 340 "Regina"; Collegamento stradale Masserano-Ghemme; Ponte stradale di collegamento tra l'autostrada per Fiumicino e l'EUR; Asse viario Gamberale-Civitaluparella in Abruzzo; Primo lotto Asse viario S.S. 212 Fortorina; Continuita' interventi nuovo tunnel del Brennero; Quadruplicamento della linea ferroviaria Lucca Pistoia; aeroporti di Firenze e Salerno; Completamento sistema idrico integrato della Regione Abruzzo; opere segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2 al 15 giugno 2014 o richieste inviate ai sensi dell'art. 18, comma 9, del decreto-legge n. 69 del 2013. 3-12-quater (Omissis).». Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 26-ter del citato decreto legge 21giugno 2013, n. 69, come modificato dalla presente legge: «Art. 26-ter Anticipazione del prezzo 1. Per i contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, affidati a seguito di gare bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, e' prevista e pubblicizzata nella gara d'appalto la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 2-3 (Omissis).». Il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del. 2 maggio 2006, n. 100, S.O. Si riporta il testo comma 1 dell'articolo 23-ter del decreto legge 24 giugno 2014, n.90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) convertito, con modificazioni, dalla legge. 11 agosto 2014, n. 114 come modificato dalla presente legge: «Art. 23-ter (Ulteriori disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli enti pubblici) 1. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis del presente decreto, entrano in vigore il 1° settembre 2015. Sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 2-3 (Omissis).». Si riporta il testo del comma 23-quinquies dell'articolo 55 della legge . 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) come modificato dalla presente legge: «55.Disposizioni varie 1-23-quater (Omissis). 23-quinquies. Per i nuovi accessi la cui richiesta di autorizzazione e' presentata successivamente al 31 dicembre 2014 e' dovuta, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, esclusivamente una somma, da corrispondere alla societa' ANAS Spa in un'unica soluzione, determinata in base alle modalita' e ai criteri fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro il 31 marzo 2015. Tale somma non puo' superare l'importo del canone esistente prima della data di entrata in vigore della presente legge, aggiornato in base agli indici dei prezzi al consumo rilevati dall'Istituto nazionale di statistica. 23-sexies -27 (Omissis).». Si riporta il testo del comma 1, dell'articolo 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modificazioni, come modificato dalla presente legge: «Art. 111. Revisione delle macchine agricole in circolazione 1. Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e nella circolazione stradale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto da adottare entro e non oltre il 30 giugno 2015, dispone la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione a norma dell'articolo 110, al fine di accertarne lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneita' per la sicurezza della circolazione. Con il medesimo decreto e' disposta, a far data dal 31 dicembre 2015, la revisione obbligatoria delle macchine agricole in circolazione soggette ad immatricolazione in ragione del relativo stato di vetusta' e con precedenza per quelle immatricolate antecedentemente al 1° gennaio 2009, e sono stabiliti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri, le modalita' ed i contenuti della formazione professionale per il conseguimento dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 2-6 (Omissis).». Si riporta il testo del comma 2, dell'articolo 45-bis del citato decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, come modificato dalla presente legge: «Art. 45-bis Abilitazione all'uso di macchine agricole 1 (Omissis). 2 Il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'accordo 22 febbraio 2012, n. 53, pubblicato nel supplemento ordinario n. 47 alla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali e' richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonche' le modalita' per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validita' della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, e' differito al 31 dicembre 2015.». Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 28 del citato decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59: "Art. 28. Disposizioni di attuazione 1. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano a decorrere dal 19 gennaio 2013, ad eccezione di quelle contenute negli articoli 9, comma 2, 22, comma 1, e 23, nonche' nell'allegato III, con riferimento alle patenti per le categorie A, A1, B, BE, C, CE, D, DE, KA e KB.". Si riporta il testo vigente del comma 1, dell'articolo 10 del citato decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59: «Art. 10 .Modifiche all'articolo 123 del Codice della strada, in materia autoscuole 1. All'articolo 123, comma 7, secondo periodo, del Codice della strada, le parole: «delle patenti di categoria A, BS, BE, C, D, CE e DE e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale» sono sostituite dalle seguenti: «di tutte le categorie di patenti, anche speciali, fatta eccezione per quella di categoria B, e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale». Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 3 del citato decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59: «Art. 3. Modifiche all'articolo 116 del Codice della strada, in materia di patente e di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli 1. L'articolo 116 del Codice della strada e' sostituito dal seguente: «Art. 116 (Patente e abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore). - 1. Non si possono guidare ciclomotori, motocicli, tricicli, quadricicli e autoveicoli senza aver conseguito la patente di guida ed, ove richieste, le abilitazioni professionali. Tali documenti sono rilasciati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici a soggetti che hanno la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis. 2. Per sostenere gli esami di idoneita' per la patente di guida occorre presentare apposita domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreti dirigenziali, stabilisce il procedimento per il rilascio, l'aggiornamento e il duplicato, attraverso il proprio sistema informatico, delle patenti di guida e delle abilitazioni professionali, con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei medici di cui all'articolo 119, dei comuni, delle autoscuole di cui all'articolo 123 e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264. 3. La patente di guida, conforme al modello UE, si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli per ciascuna di esse indicati: a) AM: 1) ciclomotori a due ruote (categoria L1e) con velocita' massima di costruzione non superiore a 45 km/h, la cui cilindrata e' inferiore o uguale a 50 cm³ se a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici; 2) veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una velocita' massima per costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizzati da un motore, la cui cilindrata e' inferiore o uguale a 50 cm³ se ad accensione comandata, oppure la cui potenza massima netta e' inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima e' inferiore o uguale a 4kW per i motori elettrici; 3) quadricicli leggeri la cui massa a vuoto e' inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocita' massima per costruzione e' inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore e' inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta e' inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici; b) A1: 1) motocicli di cilindrata massima di 125 cm³, di potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg; 2) tricicli di potenza non superiore a 15 kW; c) A2: motocicli di potenza non superiore a 35 kW con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima; d) A: 1) motocicli, ossia veicoli a due ruote, senza carrozzetta (categoria L3e) o con carrozzetta (categoria L4e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm³ se a combustione interna e/o aventi una velocita' massima per costruzione superiore a 45 km/h; 2) tricicli di potenza superiore a 15 kW, fermo restando quanto previsto dall'articolo 115, comma 1, lettera e), numero 1); e) B1: quadricicli diversi da quelli di cui alla lettera a), numero 3), la cui massa a vuoto e' inferiore o pari a 400 kg (categoria L7e) (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore e' inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie; f) B: autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non piu' di otto persone oltre al conducente; ai veicoli di questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg. Agli autoveicoli di questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, purche' la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi 4250 kg. Qualora tale combinazione superi 3500 chilogrammi, e' richiesto il superamento di una prova di capacita' e comportamento su veicolo specifico. In caso di esito positivo, e' rilasciata una patente di guida che, con un apposito codice comunitario, indica che il titolare puo' condurre tali complessi di veicoli; g) BE: complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio: questi ultimi devono avere massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg; h) C1: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata e' superiore a 3500 kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non piu' di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg; i) C1E: 1) complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata e' superiore a 750 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg; 2) complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria B e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa autorizzata e' superiore a 3500 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg; l) C: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata e' superiore a 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non piu' di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg; m) CE: complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg; n) D1: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non piu' di 16 persone, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg; o) D1E: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata e' superiore a 750 kg; p) D: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di piu' di otto persone oltre al conducente; a tali autoveicoli puo' essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg; q) DE: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg. 4. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da piu' minorazioni, possono conseguire la patente speciale delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D, anche se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg. Le suddette patenti possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche, e possono indicare determinate prescrizioni in relazione all'esito degli accertamenti di cui all'articolo 119, comma 4. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente utilizzando i codici comunitari armonizzati, ovvero i codici nazionali stabiliti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici. Ai titolari di patente B speciale e' vietata la guida di autoambulanze. 5. La patente di guida conseguita sostenendo la prova pratica su veicolo munito di cambio di velocita' automatico consente di condurre solo veicoli muniti di tale tipo di cambio. Per veicolo dotato di cambio automatico si intende un veicolo nel quale non e' presente il pedale della frizione o la leva manuale per la frizione, per le categorie A, A2 o A1. 6. La validita' della patente puo' essere estesa dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame, a categorie di patente diversa da quella posseduta. 7. Si puo' essere titolari di un'unica patente di guida rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. 8. Ai fini del servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, di cui all'articolo 85, comma 2, lettere a), b) c) e d), e di servizio di piazza con autovetture con conducente, di cui all'articolo 86, i conducenti, di eta' non inferiore a ventuno anni, conseguono un certificato di abilitazione professionale di tipo KA, se per la guida del veicolo adibito ai predetti servizi e' richiesta la patente di guida di categoria A1, A2 o A, ovvero di tipo KB, se per la guida del veicolo adibito ai predetti servizi e' richiesta la patente di guida di categoria B1 o B. 9. I certificati di abilitazione professionale di cui al comma 8 sono rilasciati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, sulla base dei requisiti, delle modalita' e dei programmi di esame stabiliti nel regolamento. Ai fini del conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KA e' necessario che il conducente abbia la patente di categoria A1, A2 o A; ai fini del conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KB e' necessario che il conducente abbia almeno la patente di categoria B1. 10. I mutilati ed i minorati fisici, qualora in possesso almeno delle patenti speciali corrispondenti a quelle richieste dal comma 9, possono conseguire i certificati di abilitazione professionale di tipo KA e KB, previa verifica della sussistenza dei requisiti di idoneita' fisica e psichica da parte della commissione medica locale, di cui all'articolo 119, comma 4, sulla base delle indicazioni alla stessa fornite dal comitato tecnico, ai sensi dell'articolo 119, comma 10. 11. Quando richiesto dalle disposizioni comunitarie, come recepite nell'ordinamento interno, i conducenti titolari di patente di guida di categoria C1 o C, anche speciale, ovvero C1E o CE, conseguono la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose ed i conducenti titolari di patente di guida di categoria D1, D1E, D e DE conseguono la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone. Quest'ultima e' sempre richiesta nel caso di trasporto di scolari. 12. Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui l'Italia abbia aderito, per la guida di veicoli adibiti a determinati trasporti professionali, i titolari di patente di guida valida per la prescritta categoria devono inoltre conseguire il relativo certificato di abilitazione, idoneita', capacita' o formazione professionale, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. Tali certificati non possono essere rilasciati ai mutilati e ai minorati fisici. 13. L'annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o il cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune, viene effettuata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici che aggiorna il dato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. A tale fine, i comuni trasmettono al suddetto ufficio, per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici, notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. 14. Chiunque, avendo la materiale disponibilita' di un veicolo, lo affida o ne consente la guida a persona che non abbia conseguito la corrispondente patente di guida, o altra abilitazione prevista ai commi 8, 10, 11 e 12, se prescritta, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 389 euro a 1.559 euro. 15. Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida e' punito con l'ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perche' revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresi' la pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma e' competente il tribunale in composizione monocratica. 15-bis. Il titolare di patente di guida di categoria A1 che guida veicoli per i quali e' richiesta la patente di categoria A2, il titolare di patente di guida di categoria A1 o A2 che guida veicoli per i quali e' richiesta la patente di categoria A, ovvero titolare di patente di guida di categoria B1, C1 o D1 che guida veicoli per i quali e' richiesta rispettivamente la patente di categoria B, C o D, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 4.000 euro. Si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida posseduta da quattro a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. 16. Fermo restando quando previsto da specifiche disposizioni, chiunque guida veicoli essendo munito della patente di guida ma non di altra abilitazione di cui ai commi 8, 10, 11 e 12, quando prescritta, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 euro a 1.600 euro. 17. Alle violazioni di cui al comma 15 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di recidiva delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non e' possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo II, sezione II, del titolo VI. 18. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 16 importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.». Si riporta il testo del comma 11 dell'articolo 1 del citato decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come modificato dalla presente legge: «Art. 1. Disposizioni urgenti per sbloccare gli interventi sugli assi ferroviari Napoli-Bari e Palermo-Catania-Messina ed altre misure urgenti per sbloccare interventi sugli aeroporti di interesse nazionale 1- 10-bis. (Omissis). 11. Per consentire l'avvio degli investimenti previsti nei contratti di programma degli aeroporti di interesse nazionale di cui all'articolo 698 del codice della navigazione sono approvati, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che deve esprimersi improrogabilmente entro trenta giorni, i contratti di programma sottoscritti dall'ENAC con i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale. Per gli stessi aeroporti il parere favorevole espresso dalle Regioni e dagli enti locali interessati sui piani regolatori aeroportuali in base alle disposizioni del regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e successive modificazioni, comprende ed assorbe, a tutti gli effetti, la verifica di conformita' urbanistica delle singole opere inserite negli stessi piani regolatori. 11-bis-11quater (Omissis).». Si riporta il testo del comma 5, dell'articolo 189 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.) come modificato dalla presente legge: «Art. 189. Requisiti di ordine speciale (art. 20-quinquies, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dall'art. 1, d.lgs. n. 9/2005). 1-4 (Omissis) 5. Per le iscrizioni richieste o rinnovate fino al 31 dicembre 2015, il possesso dei requisiti di adeguata idoneita' tecnica e organizzativa di cui al comma 3 puo' essere sostituito dal possesso di attestazioni SOA ai sensi del regolamento, per importo illimitato in non meno di tre categorie di opere generali per la Classifica I, in non meno di sei categorie, di cui almeno quattro di opere generali per la Classifica II e per la Classifica III, in nove categorie, di cui almeno cinque di opere generali.». Si riporta il testo del comma 27, dell'articolo 357 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».): «Art. 357. Norme transitorie 1-26 (Omissis). 27. In relazione all'articolo 100, comma 1, lettera c.2), fino al 31 dicembre 2015, i soggetti in possesso di attestazioni SOA per classifica illimitata, possono documentare l'esistenza del requisito a mezzo copia conforme delle attestazioni possedute, nei limiti di validita' di cui all'articolo 98, comma 1, del presente regolamento, secondo quanto prescritto dall'articolo 189, comma 5, del codice. 28-30 (Omissis).». Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 5 del citato decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, come modificato dalla presente legge: «Art. 5. Norme in materia di concessioni autostradali. 1. Nel rispetto dei principi dell'Unione europea, al fine di assicurare gli investimenti necessari per gli interventi di potenziamento, adeguamento strutturale, tecnologico e ambientale delle infrastrutture autostradali nazionali, nel rispetto dei parametri di sicurezza piu' avanzati prescritti da disposizioni dell'Unione europea, nonche' per assicurare un servizio reso sulla base di tariffe e condizioni di accesso piu' favorevoli per gli utenti, i concessionari di tratte autostradali nazionali, entro il 30 giugno 2015, sottopongono al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti le modifiche del rapporto concessorio in essere finalizzate a procedure di aggiornamento o revisione anche mediante l'unificazione di tratte interconnesse, contigue ovvero tra loro complementari, ai fini della loro gestione unitaria. Entro la medesima data il concessionario sottopone al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti un nuovo piano economico-finanziario, corredato di idonee garanzie e di asseverazione da parte di soggetti autorizzati, per la stipulazione di un atto aggiuntivo o di apposita convenzione unitaria, che devono intervenire entro il 31 dicembre 2015. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita per quanto di sua competenza l'Autorita' di regolazione dei trasporti, trasmette gli schemi di atto aggiuntivo o di convenzione e i relativi piani economico-finanziari, corredati dei pareri prescritti dalla normativa vigente, ivi compreso quello del Comitato interministeriale per la programmazione economica, alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il procedimento puo' comunque avere corso. Le richieste di modifica di cui al presente articolo prevedono nuovi investimenti da parte dei concessionari, i quali sono comunque tenuti alla realizzazione degli investimenti gia' previsti nei vigenti atti di concessione. 2-4-ter (Omissis).». Si riporta il testo vigente del comma 5, dell'articolo 11, della legge 9 dicembre 1998, n. 431,(Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) e successive modificazioni «Art. 11. (Fondo nazionale). 1-4 (Omissis). 5. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite, entro il 31 marzo di ogni anno, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. A decorrere dall'anno 2005 la ripartizione e' effettuata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei criteri fissati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa medesima intesa ed in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome, ai sensi del comma 6. 6-11 (Omissis).». Si riporta il testo vigente del comma 8 dell'articolo 4, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative ) convertito, con modificazioni, dalla legge 27febbraio 2014, n. 15: «Art. 4. Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti. 1-7 (Omissis). 8. E' prorogato al 31 dicembre 2014 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199. Ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno 2015 non si tiene conto dei benefici fiscali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9. Agli oneri del presente comma, pari a 3,4 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 8-bis -8-quinquies (Omissis).». Si riporta il testo vigente del comma 2 lettere a) e b) dell'articolo 49 del citato decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66: «Art. 49. (Riaccertamento straordinario residui) 1 (Omissis). 2. In esito alla rilevazione di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e' quantificato per ciascun Ministero l'ammontare delle somme iscritte nel conto dei residui da eliminare e, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, si provvede: a) per i residui passivi iscritti in bilancio, alla eliminazione degli stessi mediante loro versamento all'entrata ed all'istituzione, separatamente per la parte corrente e per il conto capitale, di appositi fondi da iscrivere negli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per il finanziamento di nuovi programmi di spesa, di quelli gia' esistenti e per il ripiano dei debiti fuori bilancio. La dotazione dei predetti fondi e' fissata su base pluriennale, in misura non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei residui eliminati di rispettiva pertinenza. La restante parte e' destinata a finanziare un apposito Fondo da iscrivere sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da ripartire a favore di interventi individuati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; b) per i residui passivi perenti, alla cancellazione delle relative partite dalle scritture contabili del conto del Patrimonio Generale dello Stato; a tal fine, le amministrazioni interessate individuano i residui non piu' esigibili, che formano oggetto di apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, da effettuare improrogabilmente entro il 10 luglio 2014. Con la legge di bilancio per gli anni 2015-2017, le somme corrispondenti alla cancellazione dei suddetti importi, fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera d), sono iscritte su base pluriennale nella medesima proporzione nei fondi di cui alla precedente lettera a); c) per i residui passivi perenti, connessi alla sistemazione di partite contabilizzate in conto sospeso, con le medesime modalita' di comunicazione di cui alla lettera b), alla regolazione dei rapporti di debito con la tesoreria statale; d) per i residui passivi relativi a trasferimenti e/o compartecipazioni statutarie alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali le operazioni di cui al presente articolo vengono operate con il concorso degli stessi enti interessati. Con la legge di bilancio per gli anni 2015-2017, le somme corrispondenti alla cancellazione dei suddetti importi sono iscritte su base pluriennale su appositi fondi da destinare ai medesimi enti in relazione ai residui eliminati.». |
| Art. 9 Proroga di termini in materia ambientale
1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, come da ultimo prorogato dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n.15, e' prorogato al 31 dicembre 2015. 2 All'articolo 1, comma 111, quarto periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «entro il 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2015». 3. All'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015 al fine di consentire la tenuta in modalita' elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonche' l'applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative»; b) la parola: «260-bis» e' sostituita dalle seguenti: «260-bis, commi da 3 a 9,»; c) dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «Le sanzioni relative al SISTRI di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 1° aprile 2015». Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 4. All'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2015». 4-bis. All'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: «Entro i 60 giorni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «Entro i centoventi giorni successivi». 4-ter. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015». 4-quater. La proroga di cui al comma 4-ter e' disposta nelle more della riorganizzazione del ciclo dei rifiuti in Campania. 4-quinquies. Il termine del 31 dicembre 2014 relativo all'efficacia delle disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, stabilito dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, e' prorogato al 31 dicembre 2015. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse gia' previste per la copertura finanziaria della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006.
Riferimenti normativi
Si riporta il testo vigente del comma 1, lettera p) dell'articolo 6 del decreto legislativo 13 gennaio 20113, n.36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) «Art.6. Rifiuti non ammessi in discarica. 1. Non sono ammessi in discarica i seguenti rifiuti: a) rifiuti allo stato liquido; b) rifiuti classificati come Esplosivi (H1), Comburenti (H2) e Infiammabili (H3-A e H3-B), ai sensi dell'allegato I al decreto legislativo n. 22 del 1997; c) rifiuti che contengono una o piu' sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale ≥ 1%; d) rifiuti che contengono una o piu' sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale > 5%; e) rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo - Categoria di rischio H9 ai sensi dell'allegato al decreto legislativo n. 22 del 1997 ed ai sensi del D.M. 26 giugno 2000, n. 219 del Ministro dell'ambiente; f) rifiuti che rientrano nella categoria 14 dell'allegato G1 al decreto legislativo n. 22 del 1997; g) rifiuti della produzione di principi attivi per biocidi, come definiti ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, e per prodotti fitosanitari come definiti dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; h) materiale specifico a rischio di cui al D.M. 29 settembre 2000 del Ministro della sanita', e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2000, e materiali ad alto rischio disciplinati dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, comprese le proteine animali e i grassi fusi da essi derivati; i) rifiuti che contengono o sono contaminati da PCB come definiti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209; in quantita' superiore a 50 ppm; l) rifiuti che contengono o sono contaminati da diossine e furani in quantita' superiore a 10 ppb; m) rifiuti che contengono fluidi refrigeranti costituiti da CFC e HCFC, o rifiuti contaminati da CFC e HCFC in quantita' superiore al 0,5% in peso riferito al materiale di supporto; n) rifiuti che contengono sostanze chimiche non identificate o nuove provenienti da attivita' di ricerca, di sviluppo o di insegnamento, i cui effetti sull'uomo e sull'ambiente non siano noti; o) pneumatici interi fuori uso a partire dal 16 luglio 2003, esclusi i pneumatici usati come materiale di ingegneria ed i pneumatici fuori uso triturati a partire da tre anni da tale data, esclusi in entrambi i casi quelli per biciclette e quelli con un diametro esterno superiore a 1400 mm; p) rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) > 13. 000 kJ/kg a partire dal 31 dicembre 2010 (2) ad eccezione dei rifiuti provenienti dalla frantumazione degli autoveicoli a fine vita e dei rottami ferrosi per i quali sono autorizzate discariche monodedicate che possono continuare ad operare nei limiti delle capacita' autorizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225. 2 (Omissis).». Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 10 del citato decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, come modificato dalla presente legge: «Art. 10. Proroga di termini in materia ambientale 1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, come da ultimo prorogato dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11, e' prorogato al 31 dicembre 2015. 2-3-quater (Omissis).». Si riporta il testo del comma 111, quarto periodo, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014), come modificato dalla presente legge: «Art. 1 1-110 (Omissis) 111. Al fine di permettere il rapido avvio nel 2014 di interventi di messa in sicurezza del territorio, le risorse esistenti sulle contabilita' speciali relative al dissesto idrogeologico, non impegnate alla data del 31 dicembre 2013, comunque nel limite massimo complessivo di 600 milioni di euro, nonche' le risorse finalizzate allo scopo dalle delibere CIPE n. 6/2012 e n. 8/2012 del 20 gennaio 2012, pari rispettivamente a 130 milioni di euro e 674,7 milioni di euro, devono essere utilizzate per i progetti immediatamente cantierabili, prioritariamente destinandole agli interventi integrati finalizzati alla riduzione del rischio, alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversita' e che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. A tal fine, entro il 1° marzo 2014, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare verifica la compatibilita' degli accordi di programma e dei connessi cronoprogrammi con l'esigenza di massimizzare la celerita' degli interventi in relazione alle situazioni di massimo rischio per l'incolumita' delle persone e, se del caso, propone alle regioni le integrazioni e gli aggiornamenti necessari. Entro il 30 aprile 2014 i soggetti titolari delle contabilita' speciali concernenti gli interventi contro il dissesto idrogeologico finalizzano le risorse disponibili agli interventi immediatamente cantierabili contenuti nell'accordo e, per il tramite del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, presentano specifica informativa al CIPE indicando il relativo cronoprogramma e lo stato di attuazione degli interventi gia' avviati. La mancata pubblicazione del bando di gara, ovvero il mancato affidamento dei lavori entro il 30 giugno 2015, comporta la revoca del finanziamento statale e la contestuale rifinalizzazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, delle risorse ad altri interventi contro il dissesto idrogeologico, fermo restando il vincolo territoriale di destinazione delle risorse attraverso una rimodulazione dei singoli accordi di programma, ove esistano progetti immediatamente cantierabili compatibili con le finalita' della norma. A decorrere dal 2014, ai fini della necessaria programmazione finanziaria, entro il mese di settembre, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta al CIPE una relazione in ordine agli interventi in corso di realizzazione ovvero alla prosecuzione ed evoluzione degli accordi di programma, unitamente al fabbisogno finanziario necessario per gli esercizi successivi. Gli interventi contro il dissesto idrogeologico sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014, di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di 100 milioni di euro per l'anno 2016. All'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le parole: «non oltre i tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre i sei anni». 112-749 (Omissis).». Si riporta il testo del comma 3-bis, dell'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n.101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dalla presente legge: «Art. 11. Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti e in materia di energia 1-3 (Omissis). 3-bis. Fino al 31 dicembre 2015 al fine di consentire la tenuta in modalita' elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonche' l'applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche' le relative sanzioni. Durante detto periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis, commi da 3 a 9, e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano. Le sanzioni relative al SISTRI di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 1° aprile 2015. Con il decreto di cui al comma 4, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla modifica e all'integrazione della disciplina degli adempimenti citati e delle sanzioni relativi al SISTRI, anche al fine di assicurare il coordinamento con l'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del presente articolo. 4-14-bis (Omissis).». Si riporta il testo del comma 7, dell'articolo 7 del citato decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, come modificato dalla presente legge: «Art. 7. Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014; norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani; finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione. 1-6 (Omissis) 7 Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di procedura di infrazione o di provvedimento di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea in ordine all'applicazione della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane, entro il 30 settembre 2015, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, puo' essere attivata la procedura di esercizio del potere sostitutivo del Governo secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche con la nomina di appositi commissari straordinari, che possono avvalersi della facolta' di cui al comma 4 del presente articolo. I commissari sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nei successivi quindici giorni. I commissari esercitano comunque i poteri di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014. Ai commissari non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati. 8-9-octies (Omissis).». Si riporta il testo del comma 4, dell'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, (Disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonche' benefici economici, a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99), come modificato dalla presente legge: «Art. 27. (Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio del Parco Tecnologico) 1-3 (Omissis). 4. Entro i centoventi giorni successivi alla pubblicazione di cui al comma 3, la Sogin S.p.A. promuove un Seminario nazionale, cui sono invitati, tra gli altri, oltre ai Ministeri interessati e l'Agenzia, le Regioni, le Province ed i Comuni sul cui territorio ricadono le aree interessate dalla proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee di cui al comma 1, nonche' l'UPI, l'ANCI, le Associazioni degli Industriali delle Province interessate, le Associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio, le Universita' e gli Enti di ricerca presenti nei territori interessati. Nel corso del Seminario sono approfonditi tutti gli aspetti tecnici relativi al Parco Tecnologico, con particolare riferimento alla piena e puntuale rispondenza delle aree individuate ai requisiti dell'AIEA e dell'Agenzia ed agli aspetti connessi alla sicurezza dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente, e sono illustrati i possibili benefici economici e di sviluppo territoriale connessi alla realizzazione di tali opere ed ai benefici economici di cui all'articolo 30. 5- 17-bis (Omissis).». Si riporta il testo del comma 1, dell'articolo 1 del decreto- legge 14 gennaio 2013, n. 1 (Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticita' nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento) convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n.11, come modificato dalla presente legge: «Art. 1 1. Il termine di cui al comma 2-ter dell'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive modificazioni, e' differito al 31 dicembre 2015. A partire dalla scadenza del termine di cui al primo periodo si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 27, lettera f), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. 2-3 (Omissis).». L'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.3554 del 5 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.288 del 12 dicembre 2006, reca «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza, determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto. (Ordinanza n. 3554)». |
| Art. 9-bis Proroga della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata - IPPC
1. Ferma restando la possibilita' di rinnovo dopo l'originaria scadenza, stabilita con il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui all'articolo 10, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, la Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata - IPPC in carica al 31 dicembre 2014 e' prorogata nelle proprie funzioni fino al subentro dei nuovi componenti nominati con successivo decreto.
Riferimenti normativi
Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 (Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,come modificato dalla presente legge: «Art.10. Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata - IPPC. 1-2 (Omissis) 3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono nominati i membri della Commissione ed e' disciplinato il funzionamento della Commissione stessa.». |
| Art. 10 Proroga di termini in materia economica e finanziaria
1. All'articolo 2, comma 5-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015». 2. All'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015». 3. E' prorogato fino al 31 dicembre 2015 il termine dell'applicazione della disciplina introdotta dall'articolo 8, comma 30, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 4. Il termine del 31 dicembre 2014 di cui all'articolo 22, comma 5-decies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e' prorogato al 30 aprile 2015. 4-bis. Il termine del 31 dicembre 2016 di cui all'articolo 1, comma 176, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' prorogato al 31 dicembre 2018. 5. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole: «Sino al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Sino al 31 dicembre 2015». 6. All'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «negli anni 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2013, 2014 e 2015». 7. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «per gli anni 2012, 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015». 7-bis. Al quarto periodo del comma 484, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «ed e' destinato dalle regioni all'estinzione anticipata del debito» sono sostituite dalle seguenti: «ed e' destinato dalle regioni alla riduzione del debito». 8. All'articolo 23, comma 12-octies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «fino al 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2014». 8-bis. All'articolo 1, comma 641, alinea, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «per il 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per il 2016». 9. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 15, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura degli oneri derivanti dal citato articolo 15 del decreto-legge n. 102 del 2013, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, e l'aumento, a decorrere dal 1º gennaio 2016, delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti. E' abrogato il comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2013. 10. All'articolo 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 14, le parole: «e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «, 2014, 2015 e 2016»; b) al comma 16, le parole: «2014 e 2015» sono sostituite dalle seguenti: «2014, 2015 e 2016 e relativo bilancio pluriennale». 11. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole: «limitatamente al periodo 2011- 2015» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente al periodo 2011- 2016 e relativo bilancio pluriennale». 11-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, le parole: «a decorrere dall'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2016». 11-ter. La sospensione del pagamento dovuto per la restituzione del debito per quota capitale, da intendersi automatica, disposta dall'articolo 1, comma 9-ter, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, e' prorogata per ulteriori dodici mesi. La durata del piano di ammortamento e' prolungata di dodici mesi rispetto a quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50. Agli oneri per interessi derivanti dai finanziamenti rimodulati ai sensi del presente comma si provvede, nell'anno 2015, a valere sulle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, come modificata dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, versate e disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati nella medesima contabilita' speciale. 11-quater. La Cassa depositi e prestiti Spa e l'Associazione bancaria italiana adeguano le convenzioni di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, integrate ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e dell'articolo 3-bis del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, in coerenza con le disposizioni di cui al comma 11-ter del presente articolo. I finanziamenti contratti ai sensi delle rispettive disposizioni normative, come modificati per effetto dell'attuazione del comma 11-ter, sono assistiti dalle garanzie dello Stato di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi del citato articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012, del citato articolo 1, comma 367, della legge n. 228 del 2012, e del citato articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 43 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 71 del 2013, senza ulteriori formalita' e con i medesimi criteri e modalita' operative stabiliti nei predetti decreti. 12. All'articolo 20 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per il conseguimento degli obiettivi ivi previsti, e' aggiunto in fine il seguente comma: «7-ter. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo, le societa' controllate da Ferrovie dello Stato italiane S.p.a. concorrono, nell'ambito del bilancio consolidato della capogruppo, per l'importo di 40 milioni di euro per l'anno 2014 e 60 milioni di euro per l'anno 2015. Il termine per il versamento all'entrata del bilancio dello Stato e' fissato rispettivamente al 10 gennaio 2015 e al 30 settembre 2015.». 12-bis. All'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «per l'anno 2014, nel limite di 5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2014 e 2015, nel limite di 5 milioni di euro per ciascun anno». 12-ter. All'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, le parole: «31 gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2015». 12-quater. All'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, le parole: «2015, 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «2016, 2017 e 2018». 12-quinquies. All'articolo 11-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) alla lettera a), le parole: «22 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014»; 2) alla lettera b), le parole: «31 luglio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2015»; b) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A seguito della presentazione della richiesta del piano di rateazione, non possono essere avviate nuove azioni esecutive. Se la rateazione e' richiesta dopo una segnalazione effettuata ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, la stessa non puo' essere concessa limitatamente agli importi che ne costituiscono oggetto». 12-sexies. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, e successive modificazioni, le parole: «2013 e 2014», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «2015 e 2016». 12-septies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 12-sexies, pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 12-octies. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017». 12-novies. All'articolo 2, comma 6, primo periodo, del decreto- legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e successive modificazioni, le parole: «15 maggio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015». 12-decies. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, le parole: «all'esercizio finanziario 2013» sono sostituite dalle seguenti: «agli esercizi finanziari 2013 e 2014». 12-undecies. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 85, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono prorogate le disposizioni previste dagli articoli 27, commi 1, 2 e 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e 1, commi da 96 a 115 e 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, per i soggetti che, avendone i requisiti, decidono di avvalersene, consentendone la relativa scelta nel corso dell'anno 2015. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 9,6 milioni di euro per l'anno 2015, a 71,4 milioni di euro per l'anno 2016, a 46,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 e a 37,1 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma, pari a 24,7 milioni di euro per l'anno 2021, affluiscono al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al citato articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 12-duodecies. All'articolo 1, comma 12-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «per gli anni 2012, 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2012 al 2017». 12-terdecies. All'articolo 31, comma 6-bis, secondo periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, le parole: «entro il 30 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile». 12-quaterdecies. All'articolo 5-quater, comma 4, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, dopo la parola: «accertamento» sono inserite le seguenti: «e i termini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni» e le parole: «comma 2-bis» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2-bis e 2-ter». 12-quinquiesdecies. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2014 sono valide le deliberazioni regolamentari e tariffarie in materia di tassa sui rifiuti (TARI) adottate dai comuni entro il 30 novembre 2014. I comuni che non hanno deliberato i regolamenti e le tariffe della TARI entro il 30 novembre 2014 procedono alla riscossione degli importi dovuti a titolo di TARI sulla base delle tariffe applicate per l'anno 2013. Le eventuali differenze tra il gettito acquisito secondo le previgenti tariffe e il costo del servizio sono recuperate nell'anno successivo. 12-sexiesdecies. La disapplicazione della sanzione di cui al quinto periodo della lettera a) del comma 462 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, opera per le regioni che non hanno rispettato il patto di stabilita' interno anche nell''anno 2014. La predetta disapplicazione opera anche nei confronti delle regioni che non hanno rispettato nell'anno 2014 i vincoli del patto di stabilita' interno e che hanno destinato al pagamento dei debiti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, una quota dell'obiettivo del patto di stabilita' superiore al 50 per cento dello stesso, limitatamente alla parte eccedente il 2 per cento delle entrate del titolo I, escluse quelle destinate al finanziamento della sanita', e del titolo III registrate nell'ultimo consuntivo disponibile. 12-septiesdecies. Le regioni di cui al comma 12-sexiesdecies, secondo periodo, del presente articolo possono dare applicazione all'articolo 40, comma 3-quinquies, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando il rispetto degli ulteriori vincoli finanziari ivi previsti, nonche' di quanto previsto dall'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in ogni caso compatibilmente con il rispetto, nel 2015, dei vincoli di bilancio e a condizione che abbiano, altresi', provveduto alla regolare costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa. Le predette regioni possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato unicamente in attuazione dell'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e possono applicare quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68. 12-duodevicies. Nei confronti delle regioni di cui al comma 12-sexiesdecies, secondo periodo, del presente articolo non si applica nel 2015 la sanzione prevista dalla lettera c) del comma 462 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con riferimento alle opere in corso di realizzazione, mentre continuano ad applicarsi le rimanenti sanzioni. 12-undevicies. Per le regioni di cui al comma 12-sexiesdecies, secondo periodo, del presente articolo il mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilita' interno per l'anno 2014 non costituisce inadempimento ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 12-vicies. In attesa di apposita regolamentazione in ordine all'estinzione della pretesa tributaria, e' differita al 31 dicembre 2017 l'esecuzione della pretesa tributaria nei confronti del soggetto obbligato al pagamento dell'accisa qualora dalla conclusione del procedimento penale instaurato per i medesimi fatti e definito con sentenza anteriore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48, non risulti il coinvolgimento del medesimo soggetto obbligato a titolo di dolo o colpa. Resta fermo l'eventuale recupero nei confronti dell'effettivo responsabile del reato. 12-vicies semel. All'articolo 18, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, le parole: «Per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2014 e 2015». 12-vicies bis. All'articolo 1, comma 115, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «31 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno». 12-vicies ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 12- vicies bis, pari a 0,3 milioni di euro per l'anno 2015, a 0,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 0,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Riferimenti normativi
Si riporta il testo del comma 5- octies, dell'articolo 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,(Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.) convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dalla presente legge: «Art. 2. Proroghe onerose di termini 1-5 -septies (Omissis). 5-octies.Il termine di cui all' articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' prorogato fino alla completa definizione delle attivita' residue affidate al commissario liquidatore e comunque non oltre il 31 dicembre 2015. 5-novies-84 (Omissis).». Si riporta il testo del comma 2, dell'articolo 3-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.16,(Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.) convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n.44, come modificato dalla presente legge: «Art. 3-bis. Accisa sul carburante utilizzato nella produzione combinata di energia elettrica e calore 1(Omissis). 2. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015, alla produzione combinata di energia elettrica e calore, per l'individuazione dei quantitativi di combustibile soggetti alle aliquote sulla produzione di energia elettrica continuano ad applicarsi i coefficienti individuati dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas con deliberazione n. 16/98 dell'11 marzo 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1998, ridotti nella misura del 12 per cento. 3-4 (Omissis).». Si riporta il testo del comma 3, dell'articolo 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica.) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122,e successive modificazioni, come modificato dalla presente legge: «Art. 6. Riduzione dei costi degli apparati amministrativi 1-2 (Omissis). 3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennita', i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilita' comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita' indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2015, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 nonche' agli altri commissari straordinari, comunque denominati. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. 4- 21-septies (Omissis).». Si riporta il testo del comma 141, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n.228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2013), come modificato dalla presente legge: «Art.1 1-140 (Omissis). 141. Ferme restando le misure di contenimento della spesa gia' previste dalle vigenti disposizioni, negli anni 2013, 2014 e 2015 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonche' le autorita' indipendenti e la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, se non destinati all'uso scolastico e dei servizi all'infanzia, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili. In tal caso il collegio dei revisori dei conti o l'ufficio centrale di bilancio verifica preventivamente i risparmi realizzabili, che devono essere superiori alla minore spesa derivante dall'attuazione del presente comma. La violazione della presente disposizione e' valutabile ai fini della responsabilita' amministrativa e disciplinare dei dirigenti. 141-561 (Omissis).». Si riporta il testo del comma 1, dell'articolo 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, come modificato dalla presente legge: «Art. 3 Razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive 1. In considerazione dell'eccezionalita' della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015, l'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT, previsto dalla normativa vigente non si applica al canone dovuto dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' dalle Autorita' indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (Consob) per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalita' istituzionali. 2-19bis (Omissis).». Si riporta il testo del quarto periodo, del comma 484 dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n.190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015), come modificato dalla presente legge: «Art.1. 1-483 (Omissis). 484. Nel 2015, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana, alla regione Sardegna e alla regione Friuli-Venezia Giulia e' attribuito un contributo, nei limiti dell'importo complessivo di 1.000.000.000 di euro, in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari validi ai fini del patto di stabilita' interno degli enti locali, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti, con le modalita' previste dal comma 481, ai comuni e alle province ricadenti nel loro territorio, nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione nella tabella 1 allegata alla presente legge. Gli importi del contributo possono essere modificati, a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2015, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli spazi finanziari sono ceduti per il 25 per cento alle province e alle citta' metropolitane e per il 75 per cento ai comuni. Il contributo non rileva ai fini del pareggio di bilancio di cui al comma 463 ed e' destinato dalle regioni all'estinzione del debito. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione sono utilizzati dagli enti locali beneficiari esclusivamente per pagare i debiti commerciali di parte capitale maturati alla data del 30 giugno 2014. 485- 735 (Omissis).». Si riporta il testo del comma 12-octies, dell'articolo 23, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, come modificato dalla presente legge: «Art. 23 Altre disposizioni di carattere finanziario ed esigenze indifferibili. 1-12-septies (Omissis). 12-octies. In considerazione del permanere dello stato di crisi nell'isola di Lampedusa, la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei tributi, nonche' dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, prevista dall'articolo 23, comma 44, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, perdura fino al 31 dicembre 2014. 12novies-12undevicies (Omissis).». Si riporta il testo del comma 641 dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n.190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015), come modificato dalla presente legge: «Art.1 1-640. (Omissis) 641. Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti con particolare riferimento all'imposta sul valore aggiunto, al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni, con efficacia a decorrere dalla dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2016: a) all'articolo 3, comma 1, le parole da: «I contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare» fino a: «possono non comprendere tale dichiarazione in quella unificata.» sono soppresse; b) all'articolo 4, comma 1, le parole: «Salvo quanto previsto per la dichiarazione unificata dall'articolo 3, comma 1, i» sono sostituite dalla seguente: «I»; c) all'articolo 8, comma 1, le parole: «Salvo quanto previsto relativamente alla dichiarazione unificata, il contribuente presenta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, tra il 1° febbraio e il 30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «Il contribuente presenta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, nel mese di febbraio,»; d) l'articolo 8-bis, concernente l'obbligo di comunicazione dei dati relativi all'imposta sul valore aggiunto riferita all'anno solare precedente, e' abrogato. 642- 735 (Omissis).». Si riporta il testo vigente del comma 4, dell'articolo 15, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.102 (Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalita' immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonche' di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici.) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n.124: «Art. 15. Disposizioni finali di copertura 1-3 (Omissis). 4. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio sulle entrate di cui alle lettere e) e f) del comma 3. Qualora da tale monitoraggio emerga un andamento che non consenta il raggiungimento degli obiettivi di maggior gettito indicati alle medesime lettere, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 2 dicembre 2013, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per i periodi d'imposta 2013 e 2014, e l'aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti. 5-6 (Omissis).». Si riporta il testo vigente del comma 7, dell'articolo 1, della legge 15 dicembre 2014, n.186 (Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonche' per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio): «Art. 1. Misure per l'emersione e il rientro di capitali detenuti all'estero nonche' per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale 1-6 (Omissis) 7. Le entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, introdotti dal comma 1, nonche' quelle derivanti dall'attuazione dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo, affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione: a) al pagamento dei debiti commerciali scaduti in conto capitale, anche prevedendo l'esclusione dai vincoli del patto di stabilita' interno; b) all'esclusione dai medesimi vincoli delle risorse assegnate a titolo di cofinanziamento nazionale dei programmi dell'Unione europea e di quelle derivanti dal riparto del Fondo per lo sviluppo e la coesione; c) agli investimenti pubblici; d) al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni. 8-9 (Omissis).». Si riporta il testo vigente dell'articolo 15, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.102 (Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalita' immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonche' di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici.) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n.124: «Art. 15. Disposizioni finali di copertura 1. Al fine di reperire le risorse per assicurare la liquidita' necessaria all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 13 del presente decreto e' autorizzata l'emissione di titoli di Stato per un importo fino a 8.000 milioni di euro per l'anno 2013. Tale importo concorre alla rideterminazione in aumento del limite massimo di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione del bilancio e del livello massimo del ricorso al mercato stabilito dalla legge di stabilita'. 2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal predetto articolo 13 del presente decreto e nelle more dell'emissione dei titoli di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, e' effettuata entro la conclusione dell'esercizio in cui e' erogata l'anticipazione. 3. Agli oneri derivanti dal presente decreto ad esclusione dell'articolo 9, comma 6, pari a 2.952,9 milioni di euro per l'anno 2013, a 555,3 milioni di euro per l'anno 2014, a 617,1 milioni di euro per l'anno 2015 e a 486,1 milioni di euro a decorrere dal 2016, ivi compreso l'onere derivante dall'attuazione del comma 1, in termini di maggiori interessi del debito pubblico, si provvede, rispettivamente: a) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2013, mediante riduzione delle disponibilita' di competenza e di cassa, delle spese per consumi intermedi e investimenti fissi lordi, secondo quanto indicato nell'allegato 2 al presente decreto. Per effettive, motivate e documentate esigenze, su proposta delle Amministrazioni interessate possono essere disposte variazioni compensative, nell'ambito di ciascuna categoria di spesa, tra i capitoli interessati con invarianza degli effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni; b) quanto a 675,8 milioni di euro per l'anno 2013, mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa elencate nell'allegato 3 al presente decreto, per gli importi in esso indicati; c) quanto a 186 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 68, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e, quanto a 64 milioni di euro per l'anno 2013, mediante utilizzo delle disponibilita' gia' trasferite all'INPS, nel medesimo anno, in via di anticipazione, a valere sul predetto Fondo; c-bis) quanto a 18,5 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione degli stanziamenti iscritti nelle missioni "Ricerca e innovazione", "Istruzione scolastica" e "Istruzione universitaria"; d) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 184, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 7-ter, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71; e) quanto a 600 milioni di euro per l'anno 2013, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 14; f) quanto a 925 milioni di euro per l'anno 2013, mediante utilizzo delle maggiori entrate per imposta sul valore aggiunto derivanti dalle disposizioni recate dall'articolo 13; g) quanto a 300 milioni di euro, per l'anno 2013, mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato pari a 300 milioni di euro, a valere sulle disponibilita' dei conti bancari di gestione riferiti alle diverse componenti tariffarie intestati alla Cassa conguaglio per il settore elettrico. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con apposita delibera, provvede ad imputare la suddetta somma a riduzione delle disponibilita' dei predetti conti, assicurando l'assenza di incrementi tariffari; h) per la restante parte mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 12, pari a 458,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 661 milioni di euro per l'anno 2015 e a 490 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. 4. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio sulle entrate di cui alle lettere e) e f) del comma 3. Qualora da tale monitoraggio emerga un andamento che non consenta il raggiungimento degli obiettivi di maggior gettito indicati alle medesime lettere, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 2 dicembre 2013, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per i periodi d'imposta 2013 e 2014, e l'aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti. 5. L'allegato 1 annesso alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' sostituito dall'Allegato 4 al presente decreto. 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.» La Direttiva 16 dicembre 2008, n. 2008/118/CE, DIRETTIVA DEL CONSIGLIO relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, e' pubblicata nella G.U.U.E. 14 gennaio 2009, n. L 9. Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 1, del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre 2013 (Attivazione della clausola di salvaguardia, di cui al comma 4 dell'articolo 15 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102,) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.282 del 2 dicembre 2013: «Art. 1. 1 (Omissis) 2.Fermo restando quanto previsto, in materia di aumento delle aliquote dell'accisa, dall'articolo 61, comma 1, lett. e), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli da adottare entro il 31 dicembre 2014, e' disposto l'ulteriore aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 15 febbraio 2016, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonche' dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 671,1 milioni di euro per l'anno 2015 e 17,8 milioni di euro per l'anno 2016; il provvedimento e' efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia». Si riporta il testo del comma 14 e comma 16, dell'articolo 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, e successive modificazioni, come modificato dalla presente legge: «Art. 6 Rafforzamento della funzione statistica e del monitoraggio dei conti pubblici 1-13 (Omissis) 14. Al fine di preordinare nei tempi stabiliti le disponibilita' di cassa occorrenti per disporre i pagamenti, negli esercizi finanziari 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, anche nelle more dell'adozione del piano finanziario di cui al comma 10, con decreto del Ministro competente, da comunicare al Parlamento ed alla Corte dei conti, in ciascun stato di previsione della spesa, possono essere disposte, tra capitoli, variazioni compensative di sola cassa, fatta eccezione per i pagamenti effettuati mediante l'emissione di ruoli di spesa fissa, previa verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, della compatibilita' delle medesime con gli obiettivi programmati di finanza pubblica. 15 (Omissis) 16. In via sperimentale per gli esercizi 2013, 2014, 2015 e 2016 e relativo bilancio pluriennale, relativamente alle autorizzazioni di spesa pluriennale, con legge di bilancio gli stanziamenti di competenza possono essere rimodulati negli anni ricompresi nel bilancio pluriennale, assicurandone apposita evidenza, nel rispetto del limite complessivo della spesa autorizzata, per adeguarli alle corrispondenti autorizzazioni di cassa determinate in relazione ai pagamenti programmati ai sensi del comma 10 17-20 (Omissis).». Si riporta il testo del comma 1, dell'articolo 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica.) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, e successive modificazioni, come modificato dalla presente legge: «Art. 2. Riduzione e flessibilita' negli stanziamenti di bilancio 1 Al fine di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire ad un consolidamento delle risorse stanziate sulle missioni di ciascun stato di previsione, in deroga alle norme in materia di flessibilita' di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente al periodo 2011-2016 e relativo bilancio pluriennale, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica con il disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra le missioni di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21, comma 7, della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati agli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni legislative di cui si propongono le modifiche ed i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. A decorrere dall'anno 2011 e' disposta la riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, per gli importi indicati nell'Allegato 1 al presente decreto. Dalle predette riduzioni sono esclusi il fondo ordinario delle universita', nonche' le risorse destinate all'informatica, alla ricerca e al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche. Le medesime riduzioni sono comprensive degli effetti di contenimento della spesa dei Ministeri, derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, e degli Organi costituzionali fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, primo periodo. Dato il vincolo europeo alla stabilizzazione della spesa pubblica, nel caso in cui gli effetti finanziari previsti in relazione all'articolo 9 risultassero, per qualsiasi motivo, conseguiti in misura inferiore a quella prevista, con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, e' disposta, con riferimento alle missioni di spesa dei Ministeri interessati, una ulteriore riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di cui al quarto periodo del presente comma sino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato.». Si riporta il testo del comma 1, dell'articolo 11, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale) e successive modificazioni, come modificato dalla presente legge: «Art. 11. Imposta municipale secondaria. 1.L'imposta municipale secondaria e' introdotta, a decorrere dall'anno 2016, con deliberazione del consiglio comunale, per sostituire le seguenti forme di prelievo: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicita' e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. L'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza e' abolita a decorrere dall'introduzione del tributo di cui al presente articolo. 2 (Omissis)». Si riporta il testo vigente del comma 9-ter, dell'articolo 1, del decreto-legge 12 maggio 2014, n.74 (Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto del 20 e del 29 maggio 2012 e da successivi eventi alluvionali ed eccezionali avversita' atmosferiche, nonche' per assicurare l'operativita' del Fondo per le emergenze nazionali.) convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n.93. "Art.1. 1-9- bis (Omissis). 9-ter. Ai soggetti che hanno contratto i finanziamenti di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, ferma restando la durata massima del piano di ammortamento per la restituzione del debito, ai sensi del citato articolo 3-bis, e' concessa, previa domanda, la sospensione del pagamento dovuto per la restituzione del debito per quota capitale di cui al medesimo articolo 3-bis, comma 1, per un periodo di dodici mesi e con conseguente rimodulazione delle rate in quote costanti. All'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili delle contabilita' speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati. 9quater- 9octies (Omissis).». Si riporta il testo vigente del comma 1, dell'articolo 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n.4 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi.) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n.50. «Art. 3-bis. 1. Per i finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonche' ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, la restituzione del debito per quota capitale al 1° gennaio 2014, comprensivo della rata non corrisposta alla scadenza del 31 dicembre 2013 ai sensi del comma 2 del presente articolo, puo' essere differita, previa modifica dei contratti di finanziamento e connessa rimodulazione dei piani di ammortamento, per un periodo non superiore a due anni, non ulteriormente prorogabile, rispetto alla durata massima originariamente prevista. La societa' Cassa depositi e prestiti Spa e l'Associazione bancaria italiana adeguano le convenzioni di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, integrate ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, in coerenza con le disposizioni di cui al presente comma. Ai maggiori oneri per interessi e per le spese di gestione strettamente necessarie, derivanti dalla modifica dei contratti di finanziamento e dalla connessa rimodulazione dei piani di ammortamento dei finanziamenti ai sensi del presente comma, si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Le garanzie dello Stato di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonche' ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, assistono, senza ulteriori formalita' e con i medesimi criteri e modalita' di operativita' stabiliti nei predetti decreti, i finanziamenti contratti ai sensi delle rispettive disposizioni normative, come modificati per effetto della rimodulazione dei piani di ammortamento derivante dall'attuazione del presente comma. 2-3 (Omissis).». Si riporta il testo vigente del comma 13, dell'articolo 11, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.213: «Art. 11. Ulteriori disposizioni per il favorire il superamento delle conseguenze del sisma del maggio 2012. 1-12 (Omissis). 13.Agli oneri derivanti dal comma 10, valutati in 145 milioni di euro per l'anno 2013 e in 70 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, derivanti dalle riduzioni di spesa previste dallo stesso decreto. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro provvede al monitoraggio degli oneri di cui al primo periodo. Nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni di cui al primo periodo, dovuti a variazioni dei tassi di interesse, alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio si provvede a valere sulle medesime risorse di cui al citato periodo. 13-bis- 13-quater (Omissis).». Si riporta il testo vigente del comma 9, dell'articolo 1, del decreto-legge 12 maggio 2014, n.74 (Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto del 20 e del 29 maggio 2012 e da successivi eventi alluvionali ed eccezionali avversita' atmosferiche, nonche' per assicurare l'operativita' del Fondo per le emergenze nazionali.) convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n.93. «Art. 1.Interventi urgenti del Commissario per la ricostruzione della regione Emilia-Romagna, nominato ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, in favore delle popolazioni colpite da eventi alluvionali. 1-8 (Omissis). 9. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 5 e 7 e 8, pari a complessivi 210 milioni di euro si fa fronte quanto a 160 milioni di euro per il 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e quanto a 50 milioni di euro per il 2015 a valere sulle risorse disponibili relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, versate e disponibili sulla contabilita' speciale intestata al Presidente della regione Emilia Romagna di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. 9-bis-9-octies (Omissis).». Si riporta il testo vigente del comma 6, dell'articolo 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.) convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n.122 e successive modificazioni: «Art. 2. Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate 1-5 (Omissis). 6. Ai presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, sono intestate apposite contabilita' speciali aperte presso la tesoreria statale su cui sono assegnate, con il decreto di cui al comma 2, le risorse provenienti dal fondo di cui al comma 1 destinate al finanziamento degli interventi previsti dal presente decreto, al netto di quelle destinate alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 3, dall'articolo 8, commi 3 e 15-ter, e dall'articolo 13. Sulle contabilita' speciali confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali effettuate alle stesse regioni ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici. Sulle contabilita' speciali possono confluire inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 nelle province di Modena, Bologna, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, le risorse di cui al primo periodo, presenti nelle predette contabilita' speciali, nonche' i relativi utilizzi, eventualmente trasferite agli enti locali di cui all'articolo 1, comma 1, che provvedono, ai sensi del comma 5-bis del medesimo articolo 1, per conto dei Presidenti delle Regioni in qualita' di commissari delegati, agli interventi di cui al presente decreto, non rilevano ai fini del patto di stabilita' interno degli enti locali beneficiari. I presidenti delle regioni rendicontano ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e curano la pubblicazione dei rendiconti nei siti internet delle rispettive regioni.». Si riporta il testo vigente del comma 7 dell'articolo 11, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.213. «Art. 11. Ulteriori disposizioni per il favorire il superamento delle conseguenze del sisma del maggio 2012. 1-6 (Omissis). 7. Fermo restando l'obbligo di versamento nei termini previsti, per il pagamento dei tributi, contributi e premi di cui al comma 6, nonche' per gli altri importi dovuti dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013, i titolari di reddito di impresa che, limitatamente ai danni subiti in relazione alla attivita' di impresa, hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in aggiunta ai predetti contributi, possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 74 del 2012, un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la societa' Cassa depositi e prestiti SpA e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 6.000 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 18 ottobre 2012, sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalita' di operativita' delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 7-bis- 13-quater (Omissis).». Si riporta il testo vigente del comma 367, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n.228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013) «Art.1. 1-366 (Omissis). 367. Per i pagamenti dovuti ai sensi del comma 366 i soggetti di cui al comma 365 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, nei termini stabiliti dall'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti previa integrazione della convenzione di cui al predetto articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012, tra la Cassa depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, nei limiti dell'importo di cui al predetto articolo 11, comma 7, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalita' di operativita' delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 368-561 (Omissis).». Si riporta il testo vigente del comma 5, dell'articolo 6, del decreto-legge 26 aprile 2013, n.43 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015.) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n.71: «Art. 6. Proroga emergenza sisma maggio 2012 1-4 (Omissis) 5.La Cassa depositi e prestiti s.p.a. e l'Associazione bancaria italiana adeguano la convenzione di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012, nonche' all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in coerenza con le disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo comunque modalita' di rimborso dei finanziamenti tali da assicurare il rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del predetto decreto-legge n. 174 del 2012 5-bis-5-ter (Omissis).». Si riporta il testo vigente dell'articolo 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n.4 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi.) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n.50: «Art. 3-bis Proroga biennale del termine di restituzione per i finanziamenti contratti a seguito del sisma del maggio 2012. 1. Per i finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonche' ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, la restituzione del debito per quota capitale al 1° gennaio 2014, comprensivo della rata non corrisposta alla scadenza del 31 dicembre 2013 ai sensi del comma 2 del presente articolo, puo' essere differita, previa modifica dei contratti di finanziamento e connessa rimodulazione dei piani di ammortamento, per un periodo non superiore a due anni, non ulteriormente prorogabile, rispetto alla durata massima originariamente prevista. La societa' Cassa depositi e prestiti Spa e l'Associazione bancaria italiana adeguano le convenzioni di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, integrate ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, in coerenza con le disposizioni di cui al presente comma. Ai maggiori oneri per interessi e per le spese di gestione strettamente necessarie, derivanti dalla modifica dei contratti di finanziamento e dalla connessa rimodulazione dei piani di ammortamento dei finanziamenti ai sensi del presente comma, si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Le garanzie dello Stato di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonche' ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, assistono, senza ulteriori formalita' e con i medesimi criteri e modalita' di operativita' stabiliti nei predetti decreti, i finanziamenti contratti ai sensi delle rispettive disposizioni normative, come modificati per effetto della rimodulazione dei piani di ammortamento derivante dall'attuazione del presente comma. 2. La rata per capitale e interessi in scadenza il 31 dicembre 2013 e' corrisposta nell'ambito del piano di ammortamento dei finanziamenti rimodulato ai sensi del comma 1. 3. Ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, la proroga di due anni di cui al comma 1 e' condizionata alla verifica dell'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012. Le disposizioni attuative inerenti alla verifica dell'assenza di sovracompensazioni sono stabilite tramite ordinanze commissariali dei Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualita' di commissari delegati, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.". Si riporta il testo dell'articolo 20, del citato decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, come modificato dalla presente legge: «Art. 20. (Societa' partecipate). 1. Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza e del contenimento della spesa pubblica, le societa' a totale partecipazione diretta o indiretta dello Stato e le societa' direttamente o indirettamente controllate dallo Stato ai sensi dell'articolo 2359, 1° comma, n. 1), del codice civile, i cui soci di minoranza sono pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed enti pubblici economici, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, realizzano, nel biennio 2014-2015, una riduzione dei costi operativi, esclusi gli ammortamenti e le svalutazioni delle immobilizzazioni nonche' gli accantonamenti per rischi, nella misura non inferiore al 2,5 per cento nel 2014 ed al 4 per cento nel 2015. Nel calcolo della riduzione di cui al periodo precedente sono inclusi i risparmi da realizzare ai sensi del presente decreto. 2. Ai fini della quantificazione del risparmio di cui al comma 1, si fa riferimento alle voci di conto economico ed ai relativi valori risultanti dai bilanci di esercizio approvati per l'anno 2013. 3. Entro il 30 settembre di ciascun esercizio le societa' di cui al comma 1 provvedono a distribuire agli azionisti riserve disponibili, ove presenti, per un importo pari al 90 per cento dei risparmi di spesa conseguiti in attuazione di quanto previsto al medesimo comma 1. In sede di approvazione dei bilanci di esercizio 2014 e 2015 le stesse societa' provvedono a distribuire agli azionisti un dividendo almeno pari ai risparmi di spesa conseguiti, al netto dell'eventuale acconto erogato. 4. Le societa' a totale partecipazione pubblica diretta dello Stato provvedono per ciascuno degli esercizi considerati a versare ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato gli importi percepiti dalle proprie controllate ai sensi del presente articolo. 5. Per il biennio 2014-2015, i compensi variabili degli amministratori delegati e dei dirigenti per i quali e' contrattualmente prevista una componente variabile della retribuzione, sono collegati in misura non inferiore al 30 per cento ad obiettivi riguardanti l'ulteriore riduzione dei costi rispetto agli obiettivi di efficientamento di cui ai precedenti commi. 6. Il Collegio sindacale verifica il corretto adempimento dei commi precedenti dandone evidenza nella propria relazione al bilancio d'esercizio, con descrizione delle misure di contenimento adottate. 7. Il presente articolo non si applica alle societa' per le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano gia' avviate procedure volte ad una apertura ai privati del capitale e alle loro controllate, nonche' a Consip S.p.A. e agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 9. Alle finalita' di cui al presente articolo, la RAI S.p.A, concorre secondo quanto stabilito dall'articolo 21 7-bis. Ferme restando le modalita' di determinazione dell'importo da distribuire e di versamento dello stesso previste ai commi 3 e 4, in caso di incremento del valore della produzione almeno pari al 10 per cento rispetto all'anno 2013, le societa' di cui al comma 1 possono realizzare gli obiettivi del presente articolo con modalita' alternative, purche' tali da determinare un miglioramento del risultato operativo." 7-ter. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo, le societa' controllate da Ferrovie dello Stato italiane S.p.a. concorrono, nell'ambito del bilancio consolidato della capogruppo, per l'importo di 40 milioni di euro per l'anno 2014 e 60 milioni di euro per l'anno 2015. Il termine per il versamento all'entrata del bilancio dello Stato e' fissato rispettivamente al 10 gennaio 2015 e al 30 settembre 2015». Si riporta il testo del comma 10 dell'art. 9 del citato decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, come modificato dalla presente legge: «Art. 9. Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento 1-9 (Omissis). 10. Le entrate derivanti dal riversamento al bilancio dello Stato degli avanzi di gestione di cui all'articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, conseguiti negli anni 2012 e 2013, sono utilizzate, per gli anni 2014 e 2015, nel limite di 5 milioni di euro per ciascun anno, oltre che per il potenziamento delle strutture dell'amministrazione finanziaria, per il finanziamento delle attivita' svolte da Consip S.p.a. nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti delle Pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. A tal fine, le somme versate in uno specifico capitolo di entrata sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze anche ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del personale e dei servizi.». Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 35 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 (Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata), come modificati dalla presente legge: «Art. 35. Requisiti per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attivita' di assistenza fiscale e requisiti delle societa' richiedenti e dei Centri autorizzati 1. (Omissis). 2. I centri di assistenza fiscale gia' autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto presentano la relazione di cui al comma 1, lettera a), numero 3), entro il 30 settembre 2015. 3. Per i centri autorizzati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il requisito del numero di dichiarazioni trasmesse nei primi tre anni di attivita' si considera soddisfatto se e' trasmesso annualmente un numero di dichiarazioni pari all'uno per cento, con uno scostamento massimo del 10 per cento, del rapporto risultante tra le dichiarazioni trasmesse dal centro in ciascuno dei tre anni e la media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attivita' di assistenza fiscale nel triennio precedente, compreso quello considerato. Le disposizioni indicate nel periodo precedente si applicano anche per i centri di assistenza fiscale gia' autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto con riferimento alle dichiarazioni trasmesse negli anni 2016, 2017 e 2018. 4. (Omissis).». Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 11-bis del citato decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, come modificati dalla presente legge: «Art. 11-bis. Norme in materia di rateazione ) 1. I contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione previsto dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, possono richiedere la concessione di un nuovo piano di rateazione, fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che: a) la decadenza sia intervenuta entro e non oltre il 31 dicembre 2014; b) la richiesta sia presentata entro e non oltre il 31 luglio 2015. 2. Il piano di rateazione concesso ai sensi del comma 1 non e' prorogabile e il debitore decade dallo stesso in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive. A seguito della presentazione della richiesta del piano di rateazione, non possono essere avviate nuove azioni esecutive. Se la rateazione e' richiesta dopo una segnalazione effettuata ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, la stessa non puo' essere concessa limitatamente agli importi che ne costituiscono oggetto. 3. (Omissis).». Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 della legge 3 dicembre 2009, n. 184 (Disposizioni concernenti l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per il 2009), come modificato dalla presente legge: «Art. 1. Finalita' - Durata degli incentivi fiscali 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 7 febbraio 2006, n. 44, hanno efficacia per gli anni 2015 e 2016 mediante corresponsione nel 2015 e 2016 dell'assegno ivi previsto 2.4(Omissis)». Si riporta il testo vigente del comma 616 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2008): «Art. 2. Disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali; L'Italia in Europa e nel mondo; Difesa e sicurezza del territorio; Giustizia; Ordine pubblico e sicurezza; Soccorso civile; Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca; Energia e diversificazione delle fonti energetiche; Competitivita' e sviluppo delle imprese; Diritto alla mobilita'; Infrastrutture pubbliche e logistica; Comunicazioni; Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo; Ricerca e innovazione; Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente; Tutela della salute; Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici; Istruzione scolastica; Istruzione universitaria; Diritti sociali, solidarieta' sociale e famiglia; Politiche previdenziali; Politiche per il lavoro; Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti; Sviluppo e riequilibrio territoriale; Giovani e sport; Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche. 1-615 (Omissis). 616.In relazione a quanto disposto dal comma 615, negli stati di previsione dei Ministeri di cui al medesimo comma sono istituiti appositi fondi da ripartire, con decreti del Ministro competente, nel rispetto delle finalita' stabilite dalle stesse disposizioni legislative. 617-642 (Omissis).». Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 238 (Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia), come modificato dalla presente legge: «Art. 1 (Finalita' - Durata degli incentivi fiscali) 1.(Omissis). 2. I benefici fiscali di cui alla presente legge spettano dalla data di entrata in vigore della medesima legge fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017. Hanno diritto ai predetti benefici i cittadini dell'Unione europea che, a partire dalla data del 20 gennaio 2009, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2. 3.4.(Omissis).». Si riporta il testo del comma 6, dell'art. 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n.70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, dalla 12 luglio 2011, n. 106, come modificato dalla presente legge: «Art. 2. Credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno 1-5 (Omissis). 6. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale e' concesso ed e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2015. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 7-9 (Omissis).». Si riporta il testo del comma 1dell'art. 20 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonche' misure volte a garantire la funzionalita' dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 16, come modificato dalla presente legge: «Art. 20. Ulteriori disposizioni per favorire il superamento delle conseguenze del sisma nella regione Abruzzo dell'aprile 2009. 1. Con riferimento agli esercizi finanziari 2013 e 2014, nei confronti del comune dell'Aquila non si applicano le misure di cui al comma 26 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, ne' le ulteriori misure sanzionatorie previste dalle vigenti disposizioni in materia di patto di stabilita' interno. 2. (Omissis).». Si riporta il testo vigente del comma 85 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2011, n. 111(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015): «Art. 1 1-84 (Omissis). 85. Sono abrogati, salvo quanto previsto dal comma 88: a) l'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; b) l'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; c) l'articolo 1, commi da 96 a 115 e 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni. 86-735 (Omissis).». Si riporta il testo dei commi da 96 a 115 e 117 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -Legge finanziaria 2008): "Art. 1. Disposizioni in materia di entrata, nonche' disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri; Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali. 1-95 (Omissis). 96. Ai fini dell'applicazione del regime previsto dai commi da 96 a 117, si considerano contribuenti minimi le persone fisiche esercenti attivita' di impresa, arti o professioni che, al contempo: a) nell'anno solare precedente: 1) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro; 2) non hanno effettuato cessioni all'esportazione; 3) non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti secondo la modalita' riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ne' erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), dello stesso testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986; b) nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro . 97. Agli effetti del comma 96 le cessioni all'esportazione e gli acquisti di beni strumentali si considerano effettuati sulla base dei criteri di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 98. Le persone fisiche che intraprendono l'esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime dei contribuenti minimi comunicando, nella dichiarazione di inizio di attivita' di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di presumere la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 96 e 99. 99. Non sono considerati contribuenti minimi: a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; b) i soggetti non residenti, ad eccezione dei soggetti residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, i cui redditi siano prodotti nel territorio dello Stato italiano in misura pari almeno al 75 per cento del reddito complessivamente prodotto; c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; d) gli esercenti attivita' d'impresa o arti e professioni in forma individuale che contestualmente partecipano a societa' di persone o associazioni di cui all'articolo 5 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero a societa' a responsabilita' limitata di cui all'articolo 116 del medesimo testo unico. 100. I contribuenti minimi non addebitano l'imposta sul valore aggiunto a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti anche intracomunitari e sulle importazioni. I medesimi contribuenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, integrano la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, che versano entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. 101. L'applicazione del regime di cui ai commi da 96 a 117 comporta la rettifica della detrazione di cui all'articolo 19-bis2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La stessa rettifica si applica se il contribuente transita, anche per opzione, al regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto. Il versamento e' effettuato in un'unica soluzione, ovvero in cinque rate annuali di pari importo senza applicazione degli interessi. La prima o unica rata e' versata entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno precedente a quello di applicazione del regime dei contribuenti minimi; le successive rate sono versate entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sostitutiva di cui al comma 105 del presente articolo. Il debito puo' essere estinto anche mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 . 102. Nella dichiarazione relativa all'ultimo anno in cui e' applicata l'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari si tiene conto anche dell'imposta relativa alle operazioni indicate nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali non si e' ancora verificata l'esigibilita'. 103. L'eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione, presentata dai contribuenti minimi, relativa all'ultimo anno in cui l'imposta sul valore aggiunto e' applicata nei modi ordinari puo' essere chiesta a rimborso ai sensi dell'articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero puo' essere utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 104. I contribuenti minimi sono esenti dall'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il reddito di impresa o di lavoro autonomo e' costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attivita' di impresa o dell'arte o della professione; concorrono, altresi', alla formazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all'impresa o all'esercizio di arti o professioni. I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, ai sensi dell'articolo 12 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito determinato ai sensi del presente comma. 105. Sul reddito determinato ai sensi del comma 104 si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali pari al 20 per cento. Nel caso di imprese familiari di cui all'articolo 5, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, e' dovuta dall'imprenditore. Si applicano le disposizioni in materia di versamento dell'imposta sui redditi delle persone fisiche. 106. I componenti positivi e negativi di reddito riferiti a esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il regime dei contribuenti minimi, la cui tassazione o deduzione e' stata rinviata in conformita' alle disposizioni del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 che consentono o dispongono il rinvio, partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime solo per l'importo della somma algebrica delle predette quote eccedente l'ammontare di 5.000 euro. In caso di importo non eccedente il predetto ammontare di 5.000 euro, le quote si considerano azzerate e non partecipano alla formazione del reddito del suddetto esercizio. In caso di importo negativo della somma algebrica, lo stesso concorre integralmente alla formazione del predetto reddito. 107. Le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre il regime dei contribuenti minimi possono essere computate in diminuzione del reddito determinato ai sensi dei commi da 96 a 117 secondo le regole ordinarie stabilite dal citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 108. Le perdite fiscali generatesi nel corso dell'applicazione del regime dei contribuenti minimi sono computate in diminuzione del reddito conseguito nell'esercizio d'impresa, arte o professione dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi. Si applicano, ove ne ricorrano le condizioni, le disposizioni dell'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 109. Ai fini delle imposte sui redditi, fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. La dichiarazione dei redditi e' presentata nei termini e con le modalita' definiti nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i contribuenti minimi sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e di certificazione dei corrispettivi. I contribuenti minimi sono, altresi', esonerati dalla presentazione degli elenchi di cui all'articolo 8-bis, comma 4-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni. 110. I contribuenti minimi possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. L'opzione, valida per almeno un triennio, e' comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. In deroga alle disposizioni del presente comma, l'opzione esercitata per il periodo d'imposta 2008 puo' essere revocata con effetto dal successivo periodo d'imposta; la revoca e' comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata . 111. Il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di cui al comma 96 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 99. Il regime cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti superano il limite di cui al comma 96, lettera a), numero 1), di oltre il 50 per cento. In tal caso sara' dovuta l'imposta sul valore aggiunto relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell'intero anno solare, determinata mediante scorporo ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 per la frazione d'anno antecedente il superamento del predetto limite o la corresponsione dei predetti compensi, salvo il diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti relativi al medesimo periodo. La cessazione dall'applicazione del regime dei contribuenti minimi, a causa del superamento di oltre il 50 per cento del limite di cui al comma 96, lettera a), numero 1), comporta l'applicazione del regime ordinario per i successivi tre anni. 112. Nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime previsto dai commi da 96 a 117 a un periodo di imposta soggetto a regime ordinario, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi, i compensi e le spese sostenute che, in base alle regole del regime di cui ai predetti commi, hanno gia' concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito dei periodi di imposta successivi ancorche' di competenza di tali periodi; viceversa quelli che, ancorche' di competenza del periodo soggetto al regime di cui ai citati commi, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime di cui ai medesimi commi. Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello previsto dai commi da 96 a 117. Con i provvedimenti di cui al comma 115 possono essere dettate disposizioni attuative del presente comma. 113. I contribuenti minimi sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. 114. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attivita' produttive. In caso di infedele indicazione da parte dei contribuenti minimi dei dati attestanti i requisiti e le condizioni di cui ai commi 96 e 99 che determinano la cessazione del regime previsto dai commi da 96 a 117, le misure delle sanzioni minime e massime stabilite dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono aumentate del 10 per cento se il maggior reddito accertato supera del 10 per cento quello dichiarato. Il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui, a seguito di accertamento divenuto definitivo, viene meno una delle condizioni di cui al comma 96 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 99. Il regime cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui l'accertamento e' divenuto definitivo, nel caso in cui i ricavi o i compensi definitivamente accertati superino il limite di cui al comma 96, lettera a), numero 1), di oltre il 50 per cento. In tale ultimo caso operano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 111. 115. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi da 96 a 114. Con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' applicative, anche in riferimento a eventuali modalita' di presentazione della dichiarazione diverse da quelle previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. 116 (Omissis). 117. Nel caso di imprese familiari di cui all'articolo 5, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'acconto e' dovuto dal titolare anche per la quota imputabile ai collaboratori dell'impresa familiare». Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307: «Art. 10. Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi. 1-4 (Omissis). 5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.». Si riporta il testo del comma 12-bis dell'art. 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dalla presente legge: «Art. 1 Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica 1-12 (Omissis) 12-bis. Al fine di incentivare la partecipazione dei comuni all'attivita' di accertamento tributario, per gli anni dal 2012 al 2017, la quota di cui all'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' elevata al 100 per cento. 12-ter-33-bis (Omissis).». Si riporta il testo del comma 6-bis, dell'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2012), come modificato dalla presente legge: «Art. 31. Patto di stabilita' interno degli enti locali 1-6 (Omissis). 6-bis. Al fine di stabilizzare gli effetti negativi sul patto di stabilita' interno connessi alla gestione di funzioni e servizi in forma associata, e' disposta la riduzione degli obiettivi dei comuni che gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata e il corrispondente aumento degli obiettivi dei comuni associati non capofila, previo accordo fra gli stessi. A tal fine, entro il 30 aprile di ciascun anno, l'Associazione nazionale dei comuni italiani comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema web "http://pattostabilitainterno.tesoro.it" della Ragioneria generale dello Stato, gli importi in riduzione e in aumento degli obiettivi di ciascun comune di cui al presente comma determinati sulla base del citato accordo formulato a seguito delle istanze prodotte dai predetti comuni entro il 15 marzo di ciascun anno. 7-32 (Omissis).». Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 (Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come modificato dalla presente legge: «Art. 5-quater. Collaborazione volontaria. 1-3 (Omissis). 4. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, per la determinazione dei periodi d'imposta per i quali non sono scaduti i termini di accertamento e i termini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, non si applica il raddoppio dei termini di cui all'articolo 12, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, qualora ricorrano congiuntamente le condizioni previste dall'articolo 5-quinquies, commi 4, primo periodo, lettera c), 5 e 7 del presente decreto.». Si riporta il testo vigente del comma 169 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007): «Art. 1. 1-168 (Omissis). 169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purche' entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. 170-1364 (Omissis).». Si riporta il testo vigente del comma 462 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2013): «Art. 1. 1-461 (Omissis). 462. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno la Regione o la Provincia autonoma inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza: a) e' tenuta a versare all'entrata del bilancio statale, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del patto di stabilita' interno, l'importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Nel 2013, per gli enti per i quali il patto di stabilita' interno e' riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di competenza eurocompatibile o di competenza finanziaria. In caso di mancato versamento si procede, nei sessanta giorni successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della certificazione da parte dell'ente territoriale, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non viene acquisita. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilita' interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla corrispondente spesa del 2011. Nel 2013 la sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilita' interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla corrispondente spesa del 2011 considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo, diminuita della percentuale di manovra prevista per l'anno di riferimento, nonche', in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' nel triennio, dell'incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi; b) non puo' impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanita', in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio; c) non puo' ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non puo' procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione; d) non puo' procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresi' divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione; e) e' tenuta a rideterminare le indennita' di funzione ed i gettoni di presenza del Presidente e dei componenti della Giunta con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010. 463-561 (Omissis).». Si riporta il testo vigente dell'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64: «Art. 2. Pagamenti dei debiti delle regioni e delle province autonome 1. Le regioni e le province autonome che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, diversi da quelli finanziari e sanitari di cui all'articolo 3, ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, a causa di carenza di liquidita', in deroga all'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, e all'articolo 32, comma 24, lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183, con certificazione congiunta del Presidente e del responsabile finanziario, chiedono al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione di somme da destinare ai predetti pagamenti, a valere sulle risorse della "Sezione per assicurare la liquidita' alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" di cui all'articolo 1, comma 10. 2. Le somme di cui al comma 1 da concedere, proporzionalmente, a ciascuna regione sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 maggio 2013. Entro il 10 maggio 2013, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano puo' individuare modalita' di riparto, diverse dal criterio proporzionale di cui al periodo precedente. 3. All'erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui al presente articolo, si provvede, a seguito: a) della predisposizione, da parte regionale, di misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidita', maggiorata degli interessi; b) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, comprensivi di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti, ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla legislazione vigente; c) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le modalita' di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni, prevedendo altresi', qualora la regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalita' di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico della Regione e' pari al rendimento di mercato del Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione. 4. Alla verifica degli adempimenti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3, provvede un apposito tavolo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, coordinato dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, e composto: a) dal Capo Dipartimento degli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri o suo delegato; b) dal Direttore generale del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze o suo delegato; c) dal Segretario della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano o suo delegato; d) dal Segretario della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome o suo delegato. 5. All'atto dell'erogazione, le regioni interessate provvedono all'immediata estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento; dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di cui al comma precedente, rilasciata dal responsabile finanziario della Regione ovvero da altra persona formalmente indicata dalla Regione ai sensi dell'articolo 3, comma 6. 6. Il pagamento dei debiti oggetto del presente articolo deve riguardare, per almeno due terzi, residui passivi in via prioritaria di parte capitale, anche perenti, nei confronti degli enti locali, purche' nel limite di corrispondenti residui attivi degli enti locali stessi ovvero, ove inferiori, nella loro totalita'. Tali risorse devono, ove nulla osti, essere utilizzate dagli enti locali prioritariamente per il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2012 ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine. All'atto dell'estinzione da parte della Regione dei debiti elencati nel piano di pagamento nei confronti degli enti locali o di altre pubbliche amministrazioni, ciascun ente locale o amministrazione pubblica interessata provvede all'immediata estinzione dei propri debiti. Il responsabile finanziario dell'ente locale o della pubblica amministrazione interessata fornisce formale certificazione alla Ragioneria generale dello Stato dell'avvenuto pagamento dei rispettivi debiti e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili, entro il 30 novembre 2013, in relazione ai debiti gia' estinti dalla Regione alla data del 30 settembre 2013, ovvero entro trenta giorni dall'estinzione dei debiti da parte della Regione nei restanti casi. La Ragioneria generale dello Stato comunica tempestivamente alle singole Regioni i dati ricevuti e rende noti i risultati delle certificazioni di cui al periodo precedente al tavolo di cui al comma 4, al quale prendono parte, per le finalita' di cui al presente comma, anche i rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e dell'Unione delle province d'Italia. Ogni Regione provvede a concertare con le ANCI e le UPI regionali il riparto di tali pagamenti. Limitatamente alla Regione siciliana, il principio di cui al presente comma si estende anche alle somme assegnate agli enti locali dalla regione e accreditate sui conti correnti di tesoreria regionale. 6-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalita' e la tempistica di certificazione e di raccolta, per il tramite delle Regioni, dei dati relativi ai pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni con le risorse trasferite dalle Regioni a seguito dell'estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento nei confronti delle stesse pubbliche amministrazioni. 7. L'ultimo periodo della lettera n-bis), del comma 4, dell'articolo 32, della legge 12 novembre 2011, n. 183 e' sostituito dal seguente: "L'esclusione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.800 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.000 milioni di euro per l'anno 2014.". 8. Al riparto delle risorse di cui al comma precedente si provvede con gli stessi criteri e modalita' dettati dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 9. Per gli anni 2013 e 2014 il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica - sulla base dei dati acquisiti dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - ai sensi del comma 460, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, effettua entro il 15 settembre il monitoraggio sull'utilizzo, alla data del 31 luglio, del plafond di spesa assegnato a ciascuna regione e provincia autonoma, rispettivamente, in base al decreto ministeriale 15 marzo 2012 ed in base alle disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo. All'esito del predetto monitoraggio, il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, qualora sulla base delle effettive esigenze di cassa delle regioni e province autonome riferite al primo semestre, riscontri per alcune di esse un'insufficienza e per altre un'eccedenza del plafond di spesa assegnato, dispone con decreto direttoriale, per l'anno di riferimento, la rimodulazione del quadro di riparto del limite complessivo al fine di assegnare un maggiore o minore spazio finanziario alle regioni e province autonome commisurato alla effettiva capacita' di spesa registrata nel semestre di riferimento. Il decreto direttoriale di cui al periodo precedente e' tempestivamente comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.". Si riporta il testo vigente del comma 3-quinquies, secondo periodo, dell'art. 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): «Art. 40. Contratti collettivi nazionali e integrativi(Art. 45 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 15 del d.lgs. n. 470 del 1993 e poi dall'art. 1 del d.lgs. n. 396 del 1997 e successivamente modificato dall'art. 43, comma 1 del d.lgs n. 80 del 1998): 3-quinquies. La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalita' di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosita' fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilita' e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa e' correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze e' fatto altresi' obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.». Si riporta il testo vigente del comma 557 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007): «Art. 1. 1-556 (Omissis). 557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilita' interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali 558-1364 (Omissis).». Si riporta il testo vigente del comma 424 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2015): «Art. 1. 424. Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unita' soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilita'. Esclusivamente per le finalita' di ricollocazione del personale in mobilita' le regioni e gli enti locali destinano, altresi', la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilita' interno e la sostenibilita' finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unita' di personale ricollocato o ricollocabile e' comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle.». Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art. 4 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonche' misure volte a garantire la funzionalita' dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68: «Art. 4. Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi. 1. (Omissis). 2. Le regioni e gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilita' interno possono compensare le somme da recuperare di cui al primo periodo del comma 1, anche attraverso l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa di cui al secondo e terzo periodo del comma 1 nonche' di quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 3-2-quater (Omissis).». Si riporta il testo vigente del comma 462 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013): «Art. 1. 1-461 (Omissis) 462. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno la Regione o la Provincia autonoma inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza: a) e' tenuta a versare all'entrata del bilancio statale, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del patto di stabilita' interno, l'importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Nel 2013, per gli enti per i quali il patto di stabilita' interno e' riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di competenza eurocompatibile o di competenza finanziaria. In caso di mancato versamento si procede, nei sessanta giorni successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della certificazione da parte dell'ente territoriale, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non viene acquisita. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilita' interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla corrispondente spesa del 2011. Nel 2013 la sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilita' interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla corrispondente spesa del 2011 considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo, diminuita della percentuale di manovra prevista per l'anno di riferimento, nonche', in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' nel triennio, dell'incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi; b) non puo' impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanita', in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio; c) non puo' ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non puo' procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione; d) non puo' procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresi' divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione; e) e' tenuta a rideterminare le indennita' di funzione ed i gettoni di presenza del Presidente e dei componenti della Giunta con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010. 463-561 (Omissis).». Si riporta il testo vigente del comma 68, lettera c) della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -Legge finanziaria 2010): «Art. 2. Disposizioni diverse 1-67-bis (Omissis). 68. Al fine di consentire in via anticipata l'erogazione del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, per gli anni 2010, 2011 e 2012: a) in deroga a quanto stabilito dall' articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a concedere alle regioni a statuto ordinario e alla Regione siciliana anticipazioni, con riferimento al livello del finanziamento a cui concorre ordinariamente lo Stato, da accreditare sulle contabilita' speciali di cui al comma 6 dell' articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in essere presso le tesorerie provinciali dello Stato, fermo restando quanto previsto dall' articolo 77-quater, commi da 2 a 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; b) la misura dell'erogazione del suddetto finanziamento, comprensiva di eventuali anticipazioni di cui alla lettera a), e' fissata al livello del 97 per cento delle somme dovute a titolo di finanziamento ordinario della quota indistinta, al netto delle entrate proprie e, per la Regione siciliana, della compartecipazione regionale al finanziamento della spesa sanitaria, quale risulta dall'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilita' finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale per i medesimi anni. Per le regioni che risultano adempienti nell'ultimo triennio rispetto agli adempimenti previsti dalla normativa vigente, la misura della citata erogazione del finanziamento e' fissata al livello del 98 per cento; tale livello puo' essere ulteriormente elevato compatibilmente con gli obblighi di finanza pubblica; c) la quota di finanziamento condizionata alla verifica positiva degli adempimenti regionali e' fissata nelle misure del 3 per cento e del 2 per cento delle somme di cui alla lettera b) rispettivamente per le regioni che accedono all'erogazione nella misura del 97 per cento e per quelle che accedono all'erogazione nella misura del 98 per cento ovvero in misura superiore. All'erogazione di detta quota si provvede a seguito dell'esito positivo della verifica degli adempimenti previsti dalla normativa vigente e dalla presente legge; d) nelle more dell'espressione dell'intesa, ai sensi delle norme vigenti, da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilita' finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, l'erogazione delle risorse in via anticipata provvisoria e' commisurata al livello delle erogazioni effettuate in via anticipata definitiva, a seguito del raggiungimento della citata intesa, relative al secondo anno precedente a quello di riferimento; e) sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali recuperi necessari, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi; f) sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi titolo spettanti, le compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma, connessi alla mobilita' sanitaria interregionale di cui all' articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonche' alla mobilita' sanitaria internazionale di cui all' articolo 18, comma 7, dello stesso decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni. I predetti importi sono definiti dal Ministero della salute d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 69-253 (Omissis).». Il decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48 (Attuazione della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2010, n. 75. Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 18 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonche' misure volte a garantire la funzionalita' dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, come modificato dalla presente legge: «Art. 18. Disposizioni in favore dei comuni assegnatari di contributi pluriennali di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798 1. Per gli anni 2014 e 2015, ai comuni assegnatari di contributi pluriennali stanziati per le finalita' di cui all'articolo 6, della legge 29 novembre 1984, n. 798, che non hanno raggiunto l'obiettivo del patto di stabilita' interno non si applica la sanzione di cui al comma 26, lettera d), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e, la sanzione di cui al comma 26, lettera a), del citato articolo 31, si applica nel senso che l'ente medesimo e' assoggettato ad una riduzione del fondo di solidarieta' comunale in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi, gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. 1-bis. (Omissis).». Si riporta il testo del comma 115 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2015), come modificato dalla presente legge: «Art.1 1-114 (Omissis) 115. Entro il 30 giugno 2015 gli assicurati all'assicurazione generale obbligatoria, gestita dall'INPS, e all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall'INAIL, dipendenti da aziende che hanno collocato tutti i dipendenti in mobilita' per cessazione dell'attivita' lavorativa, i quali abbiano ottenuto in via giudiziale definitiva l'accertamento dell'avvenuta esposizione all'amianto per un periodo superiore a dieci anni e in quantita' superiori ai limiti di legge e che, avendo presentato domanda successivamente al 2 ottobre 2003, abbiano conseguentemente ottenuto il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono presentare domanda all'INPS per il riconoscimento della maggiorazione secondo il regime vigente al tempo in cui l'esposizione si e' realizzata ai sensi dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni. Le prestazioni conseguenti non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2015. 116-735 (Omissis).». Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'art. 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307: «Art. 10. Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi. 1-4 (Omissis). 5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.». |
| Art. 10-bis Proroga di termini in materia previdenziale
1. Il primo periodo dell'articolo 1, comma 744, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' sostituito dal seguente: «Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria ne' pensionati, l'aliquota contributiva, di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, e' del 27 per cento per gli anni 2014 e 2015, del 28 per cento per l'anno 2016 e del 29 per cento per l'anno 2017». 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2015, a 120 milioni di euro per l'anno 2016 e a 85 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2015 e a 35 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi
Si riporta il testo vigente del comma 744, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n.147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014). «Art. 1. 1-743 (Omissis). 744. Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria ne' pensionati, l'aliquota contributiva, di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e' del 27 per cento per gli anni 2014 e 2015, del 28 per cento per l'anno 2016 e del 29 per cento per l'anno 2017. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di 40 milioni di euro per l'anno 2014. 745-749 (Omissis).». Si riporta il testo vigente del comma 26, dell'articolo 2, della legge 8 agosto 1995, n.335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare). «Art. 2. (Armonizzazione) 1-25 (Omissis). 26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'. 27-33 (Omissis)» Si riporta il testo vigente del comma 79, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n.247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitivita' per favorire l'equita' e la crescita sostenibili, nonche' ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale) e successive modificazioni. «Art. 1. 1-78 (Omissis). 79. Con riferimento agli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche e' stabilita in misura pari al 24 per cento per l'anno 2008, in misura pari al 25 per cento per l'anno 2009, in misura pari al 26 per cento per gli anni 2010 e 2011, in misura pari al 27 per cento per l'anno 2012 e per l'anno 2013, al 28 per cento per l'anno 2014, al 30 per cento per l'anno 2015, al 31 per cento per l'anno 2016, al 32 per cento per l'anno 2017 e al 33 per cento a decorrere dall'anno 2018. Con effetto dal 1° gennaio 2008 per i rimanenti iscritti alla predetta gestione l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 17 per cento per gli anni 2008-2011, al 18 per cento per l'anno 2012 al 20 per cento per l'anno 2013, al 22 per cento per l'anno 2014, al 23,5 per cento per l'anno 2015 e al 24 per cento a decorrere dall'anno 2016. 80-94 (Omissis).» Si riporta il testo vigente del comma 5, dell'articolo 10, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica) convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307: «Art.10.Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi. 1-4 (Omissis). 5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.». |
| Art. 11 Proroga di termini relativi a interventi emergenziali
1. Al comma 1-quinquies dell'articolo 2 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, il riferimento all'anno: «2014» e' sostituito dal seguente: «2015». 1-bis. All'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2014», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015». 1-ter. All'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015». 2. L'incarico del Commissario delegato, nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 123, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni, prosegue fino al completamento degli interventi di ripristino, in Sardegna, della viabilita' nelle strade statali e provinciali interrotte o danneggiate dall'alluvione del mese di novembre 2013 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015. Restano ferme le disposizioni di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 6 febbraio 2014, n. 144, come integrata dall'ordinanza 11 aprile 2014, n. 164.
Riferimenti normativi
Si riporta il testo del comma 1-quinquies, dell'articolo 2, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74,(Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto del 20 e del 29 maggio 2012 e da successivi eventi alluvionali ed eccezionali avversita' atmosferiche, nonche' per assicurare l'operativita' del Fondo per le emergenze nazionali.) convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, come modificato dalla presente legge: «ART. 2. Integrazione del Fondo per le emergenze nazionali 1-1-quater (Omissis) 1-quinquies. Ad integrazione delle risorse recate per le finalita' previste dalla lettera e) del comma 2 dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, dal Fondo per le emergenze nazionali di cui al comma 5-quinquies del citato articolo 5 della legge n. 225 del 1992, le somme iscritte nei bilanci delle regioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a seguito dell'accertamento di economie derivanti dalla completa attuazione di piani di interventi urgenti connessi con eventi calamitosi verificatisi fino all'anno 2002, finanziati con provvedimenti statali, possono essere utilizzate dalle medesime regioni per assicurare l'avvio degli interventi conseguenti alla ricognizione dei fabbisogni prevista ai sensi della lettera d) del comma 2 del medesimo articolo 5 della legge n. 225 del 1992, per gli eventi calamitosi per i quali, nel corso dell'anno 2015, venga disposto il rientro nell'ordinario, e a tal fine sono riversate nelle contabilita' speciali all'uopo istituite. 1-sexies-1-septies (Omissis)». Si riporta il testo del comma 7, dell'articolo 8, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,(Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.) convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 e successive modificazioni, come modificati dalla presente legge: «Art. 8. Sospensione termini amministrativi, contributi previdenziali ed assistenziali 1-6 (Omissis). 7. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati nei o sui fabbricati e quelli in fase di realizzazione, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 maggio e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, accedono alle incentivazioni cui avevano diritto alla data di entrata in vigore del presente decreto qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2014. Gli impianti fotovoltaici realizzati nei fabbricati distrutti possono essere ubicati anche a terra mantenendo le tariffe in vigore al momento dell'entrata in esercizio. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili gia' autorizzati alla data del 30 settembre 2012 accedono agli incentivi vigenti alla data del 6 giugno 2012, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2015. 8-15-quater (Omissis).». Si riporta il testo del comma 1, articolo 19-bis, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,(Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.) convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 e successive modificazioni, come modificato dalla presente legge: «Art. 19-bis. Zone a burocrazia zero 1.In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015 nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, si applica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la disciplina delle zone a burocrazia zero prevista dall'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.» Si riporta il testo vigente del comma 123 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n.147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014) e successive modificazioni. «Art.1. 1-122 (Omissis). 123. Al fine del ripristino della viabilita' nelle strade statali e provinciali interrotte o danneggiate per gli eventi di cui al comma 118, il Presidente della societa' ANAS Spa, in qualita' di Commissario delegato per gli interventi di ripristino della stessa, provvede in via di anticipazione sulle risorse autorizzate per il programma di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successivi rifinanziamenti, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Commissario delegato di cui al presente comma opera con i poteri, anche derogatori, definiti con ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione civile ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni. 124-749 (Omissis)». |
| Art. 12 Proroga del regime fiscale relativo alle energie da fonti rinnovabili agro forestali e fotovoltaiche, nonche' di carburanti ottenuti da produzioni vegetali 1. All'articolo 22, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, terzo periodo, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»; b) al comma 1-bis, primo periodo, le parole: «Limitatamente all'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente agli anni 2014 e 2015». 2. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10.500.000 euro per l'anno 2015 e a 3.500.000 euro nell'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 2-bis. All'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2015».
Riferimenti normativi
Si riporta il testo del comma1 e del comma 1-bis dell'articolo 22, del citato decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, come modificato dalla presente legge: «Art. 22. (Riduzione delle spese fiscali) 1.All'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, le parole: "e si considerano produttive di reddito agrario" sono sostituite dalle seguenti: ". Il reddito e' determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditivita' del 25 per cento,". Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 e di esse si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per il predetto periodo d'imposta. 1-bis. Limitatamente agli anni 2014 e 2015, ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonche' di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attivita' connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario. Per la produzione di energia, oltre i limiti suddetti, il reddito delle persone fisiche, delle societa' semplici e degli altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' determinato, ai fini IRPEF ed IRES, applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditivita' del 25 per cento, fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all'ufficio secondo le modalita' previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 e di esse si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive dovute per il predetto periodo d'imposta. 2-2-bis (Omissis)». Si riporta il testo vigente del comma 5, dell'articolo 10, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica) convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307: «Art.10. Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi. 1-4 (Omissis). 5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.». Si riporta il testo del comma 7, dell'articolo.11, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116, come modificato dalla presente legge: «Art.11 1-6-bis (Omissis). 7. Agli adempimenti relativi all'integrazione dei libretto di centrale per gli impianti termici civili previsti dall'articolo 284, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si procede, ove non espletati in precedenza, entro il 31 dicembre 2015. 8-13 (Omissis).». |
| Art. 13 Federazioni sportive nazionali
1. E' differita al 1º gennaio 2016 l'applicazione alle Federazioni sportive nazionali affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) delle norme di contenimento delle spese previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. All'attuazione della disposizione di cui al precedente periodo si provvede nell'ambito degli stanziamenti autorizzati a legislazione vigente.
Riferimenti normativi
Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica) e successive modificazioni. «Art.1. Principi di coordinamento e ambito di riferimento 1. Le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea e ne condividono le conseguenti responsabilita'. Il concorso al perseguimento di tali obiettivi si realizza secondo i principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica. 2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonche' a decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 228, e successivi aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorita' indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 e' operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre. 4.Le disposizioni recate dalla presente legge e dai relativi decreti legislativi costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unita' economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione. 5. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti.». |
| Art. 14 Proroga contratti affidamento di servizi
1. Nelle more del riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, commi 85 e seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56 e al fine di assicurare la continuita' delle attivita' dei centri dell'impiego connesse con la realizzazione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali europei 2007- 2013, in scadenza il 31 dicembre 2015, i contratti di affidamenti di servizi per l'impiego e le politiche attive, in scadenza a partire dal 1º gennaio 2015, stipulati dai centri per l'impiego, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2015. Gli oneri relativi a detti contratti, per la parte riguardante le spese ammissibili ai fondi strutturali, sono posti a carico dei programmi operativi FSE 2007-2013 delle Regioni interessate. 1-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 418, le parole: «15 febbraio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2015»; b) al comma 419, le parole: «30 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio».
Riferimenti normativi
La Legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 aprile 2014, n. 81. Si riporta il testo del comma 418 e del comma 419 dell'articolo 1, della citata legge 23 dicembre 2014, n.190, come modificato dalla presente legge: «Art. 1. 1-417 (Omissis). 418. Le province e le citta' metropolitane concorrono al contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. In considerazione delle riduzioni di spesa di cui al periodo precedente, ciascuna provincia e citta' metropolitana versa ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato un ammontare di risorse pari ai predetti risparmi di spesa. Sono escluse dal versamento di cui al periodo precedente, fermo restando l'ammontare complessivo del contributo dei periodi precedenti, le province che risultano in dissesto alla data del 15 ottobre 2014. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2015, con il supporto tecnico della Societa' per gli studi di settore - SOSE Spa, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, e' stabilito l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascun ente deve conseguire e del corrispondente versamento tenendo conto anche della differenza tra spesa storica e fabbisogni standard. 419. In caso di mancato versamento del contributo di cui al comma 418, entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate, attraverso la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, provvede al recupero delle predette somme nei confronti delle province e delle citta' metropolitane interessate, a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, riscossa tramite modello F24, all'atto del riversamento del relativo gettito alle medesime province e citta' metropolitane. In caso di incapienza a valere sui versamenti dell'imposta di cui al primo periodo, il recupero e' effettuato a valere sui versamenti dell'imposta provinciale di trascrizione, con modalita' definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno. 420-735 (Omissis).». |
| Art. 15 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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