Gazzetta n. 48 del 27 febbraio 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 20 febbraio 2015
Modifiche al decreto 23 gennaio 2015 relativo alle modalita' e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di seguito «decreto n. 633 del 1972», recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, recante, al capo II del titolo II, disciplina temporanea delle operazioni intracomunitarie e dell'imposta sul valore aggiunto;
Visto l'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che introduce l'art. 17‑ter del decreto n. 633 del 1972, che stabilisce che, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di talune pubbliche amministrazioni, per le quali dette amministrazioni non siano debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta e' in ogni caso versata dalle medesime secondo modalita' e termini da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto l'art. 1, comma 630, della citata legge n. 190 del 2014, che prescrive al Ministro dell'economia e delle finanze di includere i soggetti passivi che effettuano le operazioni di cui all'art. 17-ter del citato decreto n. 633 del 1972, limitatamente al credito rimborsabile relativo alle operazioni ivi indicate, fra le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi dell'IVA sono eseguiti in via prioritaria ai sensi dell'art. 38-bis, comma 10, dello stesso decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni;
Visto l'art. 30 del citato decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, in materia di versamento di conguaglio e rimborso dell'eccedenza;
Visto l'art. 38-bis del citato decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, in materia di esecuzione dei rimborsi, e, in particolare, il comma 10 con il quale e' stabilito che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate, anche progressivamente, in relazione all'attivita' esercitata ed alle tipologie di operazioni effettuate, le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi di cui al predetto art. 38-bis sono eseguiti in via prioritaria;
Visto l'art. 7-bis del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, in materia di crediti d'imposta relativi all'IVA;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2007;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2007;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2014;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015;
Considerata l'opportunita' che, a fini di semplificazione, i rimborsi dell'IVA da erogarsi in via prioritaria, ai sensi dell'appena citato decreto del Ministro del 23 gennaio 2015, ai contribuenti che effettuano le operazioni di cui all'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972, non siano assoggettati ai criteri previsti dall'art. 2 del sopra citato decreto del Ministro del 22 marzo 2007;

Decreta:

Art. 1
Semplificazioni per i rimborsi dell'IVA
da effettuarsi in via prioritaria

1. All'art. 8, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015, sono soppresse le parole «fermo restando quanto previsto dall'art. 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2007, e».
 
Art. 2
Efficacia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dalle richieste di rimborso relative al primo trimestre dell'anno d'imposta 2015.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 febbraio 2015

Il Ministro: Padoan
 
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