IL PRESIDENTE DEL COMITATO TECNICO ORDINATORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle Universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario»; Visto lo statuto dell'Universita' degli studi «Link Campus University» approvato con D.M. 30 marzo 2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 87 del 13 aprile 2012 e successivamente modificato con D.P. n. 353 del 2 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 238 del 13 ottobre 2014 e, in particolare, il Titolo III «Norme finali e transitorie»; Vista la delibera n. 88/2014/3 del 24 ottobre 2014 con la quale il Comitato tecnico ordinatore dell'Universita' degli studi «Link Campus University» ha approvato le modifiche all'art. 3 dello statuto di Ateneo; Vista la nota del 28 novembre 2014, prot. n. 933/2014, con la quale l'Universita' degli studi «Link Campus University» ha trasmesso al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca le modifiche di statuto sopra citate; Vista la nota del 27 gennaio 2015, prot. n. 1011, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ha formulato alcune osservazioni in merito alle modifiche di statuto sopra citate; Vista la delibera n. 10/2015/3.1 del 5 febbraio 2015 del Comitato tecnico ordinatore dell'Universita' degli studi «Link Campus University» con la quale sono state recepite e approvate le suddette osservazioni;
Decreta:
A) Sono emanate le seguenti modifiche allo statuto dell'Universita' degli studi «Link Campus University»: Dopo il comma 3 dell'art. 3 dello statuto dell'Universita' degli studi «Link Campus University» sono aggiunti i commi di seguito riportati: Ai sensi dell'art. 4 della legge n. 243/1991, si applicano al personale docente di ruolo di Link le norme sullo stato giuridico dei docenti di ruolo delle Universita' statali. Il personale docente e ricercatore comprende: a) Professori ordinari e professori associati (personale di ruolo); b) Ricercatori universitari a tempo indeterminato (personale di ruolo); c) Ricercatori a tempo determinato, secondo quanto previsto dall'art. 24 della legge n. 240/2010. Le posizioni accademiche corrispondono a quelle previste dalla legislazione nazionale vigente in materia. Le procedure di selezione del personale docente e ricercatore di ruolo sono disciplinate dai regolamenti sul personale docente nel rispetto dei principi e delle norme di legge applicabili. Il personale tecnico e amministrativo dell'Universita' e' organizzato secondo le direttive e le disposizioni adottate dal Consiglio di Amministrazione. Il rapporto di lavoro di tale personale e' disciplinato dalle norme del codice civile sul lavoro subordinato nell'impresa, dalle altre norme di legge che disciplinano i rapporti di lavoro di diritto privato e dai contratti collettivi di lavoro applicabili. Il rapporto di lavoro dei ricercatori a tempo determinato e' disciplinato dall'art. 24 della legge n. 240/2010 e dalle norme del codice civile e dalle altre norme di legge che disciplinano i rapporti di lavoro di diritto privato. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo si applicano a decorrere dall'incardinamento in ruolo del personale docente e dall'assunzione di personale tecnico e amministrativo e di ricercatori a tempo determinato. B) Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale, ai sensi dell'art. 6, comma 11, della legge 9 maggio 1989, n. 168. C) Le predette modifiche dello statuto dell'Universita' degli studi «Link Campus University» entreranno in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale.
Roma, 12 febbraio 2015
Il Presidente: Scotti |