Gazzetta n. 44 del 23 febbraio 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 6 febbraio 2015
Determinazione e modalita' di allocazione della capacita' di stoccaggio di modulazione per il periodo contrattuale 2015-2016.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante attuazione della direttiva 98/30/CE in materia di norme comuni per il mercato interno del gas naturale, come modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, e in particolare gli articoli 11, 12, 13 e 18 recanti disposizioni relative alle attivita' di stoccaggio di gas naturale e di fornitura ai clienti della modulazione dei consumi;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 9 maggio 2001, relativo alla determinazione dei criteri che rendono tecnicamente ed economicamente realizzabili i servizi di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione richiesti dall'utente ai titolari di concessioni di stoccaggio, delle modalita' per comunicazione da parte dei titolari di concessioni di coltivazione delle relative esigenze di stoccaggio minerario, dei limiti e delle norme tecniche per il riconoscimento delle capacita' di stoccaggio strategico e di modulazione, nonche' adozione di direttive transitorie per assicurare il ciclo di riempimento degli stoccaggi nazionali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 giugno 2001, n. 128;
Vista la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, di seguito «decreto legislativo n. 93 del 2011» recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE, relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonche' abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 148 del 28 giugno 2011;
Visto, in particolare, l'art. 27 del decreto legislativo n. 93 del 2011, recante disposizioni in materia di stoccaggio strategico e di modulazione;
Visto l'art. 14 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dall'art. 38, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134, di seguito «art. 14 del decreto-legge n. 1 del 2012»;
Visto l'art. 38, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134;
Visto il regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2012, n. 77, recante norme in materia di stoccaggio strategico ed in particolare l'art. 2 che stabilisce in 4,6 miliardi di metri cubi lo stoccaggio strategico per l'anno contrattuale 2012-2013, rendendo disponibile la capacita' di 500 milioni di metri cubi di spazio e che tale capacita' e' interamente nella disponibilita' dell'impresa maggiore di stoccaggio del sistema nazionale del gas;
Visto il comunicato del Ministero dello sviluppo economico in data 26 gennaio 2015 che conferma in 4,62 miliardi di metri cubi standard il volume di stoccaggio strategico per l'anno contrattuale 2015/2016, come per il precedente anno contrattuale che lo ha stabilito con il comunicato del 29 gennaio 2014;
Considerato che, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 164/2000, sussiste l'obbligo di gestire in modo coordinato e integrato il complesso delle capacita' di stoccaggio di working gas di cui le imprese di stoccaggio dispongono, al fine di garantire l'ottimizzazione delle capacita' stesse;
Considerato che in applicazione delle disposizioni dell'art. 14 del decreto-legge n. 1 del 2012 la residua capacita' non utilizzata per lo stoccaggio strategico puo' essere offerta alle imprese industriali per servizi integrati di rigassificazione e stoccaggio di gas naturale;
Considerato che, in caso di domanda del servizio integrato di rigassificazione e stoccaggio superiore all'offerta, e' opportuno che tale servizio sia prioritariamente assegnato, ai fini della sicurezza degli approvvigionamenti, ai soggetti che contribuiscono alla diversificazione delle fonti di approvvigionamento di Gas naturale liquefatto - GNL;
Considerato che, secondo le disposizioni dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il volume dello stoccaggio minerario richiesto a questo Ministero dai titolari delle concessioni minerarie per la produzione di gas naturale e' stato di 200 milioni di metri cubi standard, considerando un PCS di 38,52 MJ/Sm³;
Considerato che la capacita' di stoccaggio minerario sopra indicata che non risulti richiesta alle imprese nazionali di stoccaggio e' da destinare ai servizi di modulazione;
Ritenuto necessario, al fine mantenere le attuali logiche di mercato previste per il settore dello stoccaggio del gas naturale, confermare le procedure di allocazione concorrenziali espresse nel decreto ministeriale del 19 febbraio 2014 in tema di stoccaggio di modulazione in applicazione dell'art. 14 del decreto-legge n. 1 del 2012 per l'allocazione delle capacita' di stoccaggio per il periodo 1° aprile 2014-31 marzo 2015;
Ritenuto adeguato, per le esigenze di tutela dei clienti di cui all'art. 12, comma 7, lettera a) del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, allocare la maggior parte dello spazio di stoccaggio di modulazione secondo un prodotto stagionale con un profilo di erogazione studiato in funzione delle esigenze dei predetti clienti;
Ritenuto opportuno aumentare la gamma di prodotti offerti dal sistema di stoccaggio con servizi di durata pluriennale;
Ritenuto opportuno aggiungere la capacita' non allocata per lo stoccaggio minerario al valore complessivo della capacita' del prodotto di punta;

Decreta:

Art. 1
Approvvigionamento di gas naturale per le imprese

1. In attuazione dell'art. 14 del decreto-legge n. 1/2012, una capacita' di stoccaggio di gas naturale di 500 milioni di metri cubi di quella resasi disponibile a seguito della rideterminazione del volume di stoccaggio strategico di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 marzo 2012, e' assegnata per l'offerta di servizi integrati di rigassificazione, comprensivi dello stoccaggio di gas naturale, finalizzati a consentire l'approvvigionamento diretto di GNL dall'estero alle imprese industriali.
2. Per imprese industriali si intendono i clienti finali industriali, e i loro consorzi, caratterizzati da:
a) un consumo annuo di gas naturale non inferiore a 5 milioni di metri cubi per cliente, con caratteristica di continuita', entro una banda di variazione del 10% per almeno due giorni lavorativi, anche non consecutivi, con riferimento agli ultimi tre anni termici conclusi, e attestata dall'impresa di trasporto o da quella di distribuzione alla cui rete sono allacciati i punti di prelievo del cliente finale;
b) aventi centri di consumo in Italia nonche' negli Stati membri dell'Unione europea che in condizioni di reciprocita' ammettono l'accesso di clienti finali industriali italiani a misure analoghe a quelle di cui al presente decreto;
c) per una quota non superiore ai propri consumi nell'anno termico precedente lo svolgimento delle procedure di allocazione.
3. I clienti di cui al comma 2 devono soddisfare i requisiti dei relativi codici di rigassificazione per l'accesso alla procedura di sottoscrizione di capacita' spot, mensile o annuale, secondo la durata del servizio di rigassificazione richiesto.
4. Le imprese di rigassificazione entro cinque giorni dalla data di comunicazione del presente decreto secondo le modalita' di cui all'art. 6, comma 2, e fino al 23 febbraio 2015, accolgono le richieste presentate dai soggetti interessati al servizio integrato di cui al comma 1, per il periodo fino al 30 settembre 2015.
5. Nel caso in cui la domanda del servizio integrato di cui al presente articolo sia superiore all'offerta di capacita' di stoccaggio di cui al comma 1, quest'ultima e' attribuita ai richiedenti in base ai seguenti criteri, in ordine, di sicurezza degli approvvigionamenti:
a) richiesta di maggiore capacita' di rigassificazione;
b) importazione di GNL da Stati dai quali non sono in corso importazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. La capacita' di rigassificazione allocata in base alle procedure di cui al comma 4 comporta il diritto all'allocazione per il relativo anno di stoccaggio, da parte della impresa maggiore di stoccaggio, di un equivalente spazio di stoccaggio, con un profilo di utilizzo costante della capacita' erogata come definita nel Codice di stoccaggio dell'impresa maggiore di stoccaggio.
7. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, di seguito «Autorita'» con propria delibera stabilisce i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio integrato di stoccaggio e rigassificazione.
8. Le eventuali capacita' di stoccaggio di gas naturale disponibili non allocate ai sensi del presente articolo sono assegnate secondo le modalita' previste per il servizio di modulazione di cui all'art. 2, comma 2, unitamente alle ulteriori capacita' non richieste per il servizio di stoccaggio minerario.
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Stoccaggio di modulazione

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 164 del 2000, come sostituito dall'art. 27, comma 2, del decreto legislativo n. 93 del 2011, l'Autorita' fissa le modalita' atte a garantire a tutti gli utenti la liberta' di accesso a parita' di condizioni, la massima imparzialita' e la neutralita' del servizio di stoccaggio in condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei soggetti che svolgono le attivita' di stoccaggio, per i servizi di stoccaggio di cui al presente decreto.
2. Per l'anno contrattuale di stoccaggio 1° aprile 2015-31 marzo 2016, lo spazio di stoccaggio di modulazione da assegnare secondo le procedure stabilite dall'art. 14 del decreto-legge n. 1 del 2012, da destinare in via prioritaria alle esigenze di fornitura ai clienti di cui all'art. 12, comma 7, lettera a), sopra citato, relativamente al medesimo anno di stoccaggio, e' stabilito in misura di circa 6.843 milioni di standard metri cubi piu' la quota parte di stoccaggio minerario che non risulti effettivamente richiesta alle imprese di stoccaggio e allocata, determinato tenendo conto dei seguenti due fattori:
a) il volume relativo alla domanda di gas naturale nel periodo dal 1° ottobre-31 marzo, con riferimento ai consumi effettivi nel periodo invernale negli ultimi dieci anni;
b) il volume di gas importabile nel periodo 1° ottobre-31 marzo mediante un utilizzo non superiore al 65% della capacita' relativa alle infrastrutture di importazione disponibili nello stesso periodo, sommato alla produzione nazionale nello stesso periodo e al netto delle eventuali esportazioni.
3. La prima asta per l'allocazione dello spazio di stoccaggio di modulazione e' conclusa dalla societa' «Edison Stoccaggio», fino alla concorrenza dello spazio di stoccaggio nella sua disponibilita', entro il 3 marzo 2015.
4. Le ulteriori capacita' di stoccaggio, pari a circa 1.122 milioni di metri cubi, sono assegnate dall'impresa maggiore di stoccaggio per l'anno di stoccaggio 2015-2016 mediante procedure di asta competitiva, ai sensi dell'art. 14, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge n. 1 del 2012, aperte a tutti i richiedenti, anche per servizi diversi dalla modulazione di cui all'art. 18 del decreto legislativo n. 164 del 2000, con caratteristica di punta uniforme.
5. Lo stoccaggio di modulazione, di cui ai commi 2 e 4, e' assegnato dalle imprese di stoccaggio secondo aste consecutive, ciascuna delle quali articolata in un'offerta di lotti di capacita' per i servizi di modulazione uniforme e di punta secondo i seguenti prodotti:
i. un primo che preveda la disponibilita' di capacita' di iniezione dal mese successivo a quello di conferimento sino al termine della fase di iniezione - prodotto con iniezione stagionale;
ii. un secondo che preveda la disponibilita' di capacita' di iniezione nel solo mese successivo a quello di conferimento - prodotto con iniezione mensile.
6. Il calendario delle prime aste e' definito nell'allegato 1. Il calendario delle eventuali aste successive e' definito dalle imprese di stoccaggio su indicazione dell'Autorita'.
7. Restano fermi gli obblighi dei venditori di fornire ai propri clienti il servizio di modulazione secondo quanto previsto dall'art. 18 del decreto legislativo n. 164 del 2000 e successive modifiche e integrazioni.
8. Per ciascuna asta e' stabilito, secondo modalita' determinate dall'Autorita', un prezzo di riserva distinto per il servizio di punta e per il servizio uniforme, che tenga conto del valore dei prodotti e dell'evoluzione del mercato. Tali valori non sono resi noti al sistema.
 
Art. 3
Servizi di stoccaggio pluriennali

1. A decorrere dall'anno contrattuale di stoccaggio 2015-2016, l'impresa maggiore di stoccaggio offre servizi pluriennali di stoccaggio di tipo uniforme per una capacita' complessiva di 500 milioni di metri cubi standard.
2. Il servizio pluriennale di stoccaggio ha durata minima di due anni con possibilita' di opzione all'estensione per altri due.
3. Il servizio di stoccaggio pluriennale e' assegnato dall'impresa maggiore di stoccaggio in una asta precedente le altre per l'allocazione della capacita' di cui all'art. 2, comma 4.
4. Le eventuali capacita' di stoccaggio di gas naturale disponibili non allocate ai sensi del presente articolo sono assegnate secondo le modalita' previste per il servizio di modulazione di cui all'art. 2, comma 4.
 
Art. 4
Erogazione del gas naturale dal sistema degli stoccaggi

1. Fino alla realizzazione di ulteriori capacita' di stoccaggio e di punta di erogazione sufficienti a garantire il funzionamento in sicurezza del sistema del gas naturale in base alle valutazioni di rischio di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 93 del 2011, i profili di utilizzo della capacita' erogativa giornaliera dello stoccaggio di modulazione di cui all'art. 2, comma 2, sono determinati in modo da garantire la massima disponibilita' di prestazione nei mesi di gennaio e febbraio di ogni anno. Per il periodo 1° novembre 2015-31 marzo 2016 gli stessi profili indicativi sono riportati nell'allegato 2 per le imprese di stoccaggio operanti in Italia.
2. Le capacita' di stoccaggio di cui all'art. 2, comma 4 e di cui all'art. 3, sono allocate con profilo di utilizzo uniforme della capacita' erogativa, pari allo spazio allocato suddiviso per centocinquanta giorni, come definito nei codici di stoccaggio.
3. Le imprese di stoccaggio pubblicano sul proprio sito internet lo spazio effettivo e i profili di erogazione per i servizi di cui ai commi 1 e 2, indicando, con riferimento all'allegato 2, i volumi giornalieri effettivi massimi erogabili, aggiornandoli tempestivamente durante il periodo di erogazione invernale in funzione dello svaso effettivo, dell'andamento climatico, e dell'eventuale indisponibilita' degli impianti.
4. Le imprese di stoccaggio adottano le necessarie misure per adeguare i codici di stoccaggio alle disposizioni del presente decreto e le trasmettono all'Autorita'.
 
Art. 5
Modalita' d'asta e disposizioni in materia
di sicurezza del sistema nazionale del gas naturale

1. Le modalita' di effettuazione delle aste di cui agli articoli 2 e 3 e le relative tariffe di stoccaggio sono stabilite dall'Autorita', sentito il Ministero dello sviluppo economico per gli aspetti relativi alla sicurezza delle forniture, assicurando la massima partecipazione, trasparenza, concorrenza e non discriminazione, e la neutralita' per gli eventuali oneri delle imprese di stoccaggio interessate, in tempo utile per consentire l'effettuazione delle aste secondo il calendario di cui all'allegato 1 e il regolare inizio del ciclo di iniezione per l'anno di stoccaggio 1° aprile 2015-31 marzo 2016.
2. Ai sensi dell'art. 38, comma 3 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134, e' stabilito il limite massimo per l'attribuzione a ciascun soggetto o gruppo societario del 35% per tutta la capacita' di stoccaggio offerta per l'anno contrattuale 2015-2016.
3. Qualora gli spazi complessivamente allocati risultino inferiori a quelli indicati all'art. 2, comma 2, il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas naturale, di cui all'art. 8 del decreto del Ministro delle attivita' produttive 26 settembre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 ottobre 2001, e sentita l'Autorita', puo' stabilire le modalita' per assicurare comunque il riempimento ottimale degli stoccaggi di modulazione al fine di garantire la sicurezza di funzionamento del sistema nazionale del gas.
 
Art. 6
Disposizioni finali

1. Il presente decreto, avente natura provvedimentale, e' destinato alle imprese del sistema del gas naturale che esercitano l'attivita' di stoccaggio e di vendita di gas naturale.
2. Il presente decreto e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli idrocarburi e della geotermia e nel sito Internet del Ministero dello sviluppo economico, e comunicato alle imprese di stoccaggio per la sua attuazione, ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 febbraio 2015

Il Ministro: Guidi
 
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