Gazzetta n. 43 del 21 febbraio 2015 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 2015, n. 8
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonche' della relativa licenza di esercizio.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, contenente nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto, la cui disciplina si applica, fra l'altro, agli ascensori considerati in servizio pubblico;
Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento e del Consiglio, del 29 giugno 1995, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, concernente regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonche' della relativa licenza di esercizio, e in particolare l'articolo 11, comma 1, ai sensi del quale le disposizioni del Capo II del regolamento medesimo si applicano agli ascensori e ai montacarichi in servizio privato;
Vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, recante attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori, ed in particolare l'articolo 16 che, confermando il potere di intervento regolamentare in tale materia, ha previsto che anche le disposizioni di attuazione della medesima direttiva 2006/42/CE, per la parte relativa alle modifiche della direttiva 95/16/CE in materia di ascensori, sono adottate con regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;
Considerato che la Commissione europea, in data 24 novembre 2011, ha emesso, nei confronti dell'Italia, una lettera di costituzione in mora ai sensi dell'articolo 258 TFUE, in base, tra l'altro, alla motivazione che le disposizioni regolamentari che recepiscono le due suddette direttive comunitarie si riferiscono ai soli ascensori in servizio privato, mentre nelle direttive stesse non si rinviene tale distinzione; nonche' in base alla motivazione che la disciplina relativa agli ascensori in servizio pubblico, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980, contengono talune disposizioni piu' restrittive rispetto a quanto previsto dalla direttive 95/16/CE e 2006/42/CE;
Considerato, pertanto, che al fine di evitare l'aggravio della procedura di infrazione si rende necessario modificare le disposizioni regolamentari di cui sopra per renderle integralmente aderenti a quanto previsto dalle ripetute direttive europee;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 2014;
Sentita la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 agosto 2014;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati;
Considerato che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica non hanno espresso il parere nei termini prescritti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 1° dicembre 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute, del lavoro e delle politiche sociali e degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

E m a n a:
il seguente regolamento:

Art. 1
Modifiche agli articoli 11, 12, 13 e 17 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, cosi' come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, comma 1, le parole: «in servizio privato» sono soppresse;
b) all'articolo 12:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Messa in esercizio degli ascensori e montacarichi»;
2) al comma 1, le parole: «, non destinati a un servizio pubblico di trasporto,» sono soppresse;
c) l'articolo 13, comma 1, e' sostituito dal seguente: «1. Il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, sono tenuti ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto ivi installato, nonche' a sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni. Alla verifica periodica degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocita' di spostamento non supera 0,15 m/s provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a mezzo di tecnici forniti di laurea in ingegneria:
a) l'azienda sanitaria locale competente per territorio, ovvero, l'ARPA, quando le disposizioni regionali di attuazione della legge 21 gennaio 1994, n. 61, attribuiscono ad essa tale competenza;
b) la direzione territoriale del lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio, per gli impianti installati presso gli stabilimenti industriali o le aziende agricole;
c) la direzione generale del trasporto pubblico locale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli ascensori destinati ai servizi di pubblico trasporto terrestre, come stabilito all'articolo 1, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753;
d) gli organismi di certificazione notificati ai sensi del presente regolamento per le valutazioni di conformita' di cui all'allegato VI o X;
e) gli organismi di ispezione "di tipo A" accreditati, per le verifiche periodiche sugli ascensori, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012, e successive modificazioni, dall'unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008»;
d) dopo l'articolo 17 e' inserito il seguente: «Art. 17-bis. (Accordo preventivo per installazione di impianti di ascensori in deroga). - 1. Relativamente agli altri mezzi alternativi appropriati da utilizzare per evitare rischi di schiacciamento per gli operatori e manutentori nei casi eccezionali in cui nell'installazione di ascensori non e' possibile realizzare i prescritti spazi liberi o volumi di rifugio oltre le posizioni estreme della cabina, l'accordo preventivo di cui al punto 2.2 dell'allegato I al presente decreto, e' realizzato:
a) in edifici esistenti, mediante comunicazione al Ministero dello sviluppo economico corredata da specifica certificazione, rilasciata da un organismo accreditato e notificato ai sensi dell'articolo 9, in merito all'esistenza delle circostanze che rendono indispensabile il ricorso alla deroga, nonche' in merito all'idoneita' delle soluzioni alternative utilizzate per evitare il rischio di schiacciamento;
b) quando lo stesso e' necessario per edifici di nuova costruzione, ferma restando la limitazione ai casi di impossibilita' per motivi di carattere geologico, mediante preventivo accordo rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico entro il termine previsto dalla specifica voce dell'allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2010, n. 272.
2. Gli organismi notificati trasmettono semestralmente al Ministero dello sviluppo economico l'elenco delle certificazioni rilasciate ai sensi del comma 1, lettera a), corredato di sintetici elementi di informazione sulle caratteristiche degli impianti cui si riferiscono, sulle motivazioni della deroga e sulle soluzioni alternative adottate.».
2. La documentazione da presentare al'organismo notificato, ai fini della certificazione di cui all'articolo 17-bis, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, introdotto dal comma 1, ovvero al Ministero dello sviluppo economico, ai fini della deroga di cui all'articolo 17-bis, comma 1, lettera b), del citato decreto, e' stabilita con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di natura non regolamentare, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive dell'Unione europea vengono forniti
gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza
e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri
servizi di trasporto) e' pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 15 novembre 1980, n. 314.
- La direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative agli ascensori e' pubblicata nella
G.U.C.E. 7 settembre 1995, n. L 213. Entrata in vigore il
27 settembre 1995.
- Il testo dell'articolo 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 (Regolamento
recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE
sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per
la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi,
nonche' della relativa licenza di esercizio), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1999, n. 134, cosi'
recita:
«Art. 11. (Ambito di applicazione). - 1. Le
disposizioni del presente capo si applicano agli ascensori
e ai montacarichi in servizio privato, nonche' agli
apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di
ascensore la cui velocita' di spostamento non supera 0,15
m/s, in servizio privato.
2. Le disposizioni di cui al presente capo, non si
applicano agli ascensori, ai montacarichi e agli apparecchi
di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore
la cui velocita' di spostamento non supera 0,15 m/s:
a) per miniere e per navi;
b) aventi corsa inferiore a 2 m;
c) azionati a mano;
d) che non sono installati stabilmente;
e) che sono montacarichi con portata pari o inferiore a
25 kg».
- La direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa alle macchine e che modifica la
direttiva 95/16/CE (rifusione), e' pubblicata nella
G.U.U.E. 9 giugno 2006, n. L 157.
- Il testo dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997,
n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17
marzo 1997, n. 63, S.O., cosi' recita:
«Art. 20. - 1. Il Governo, sulla base di un programma
di priorita' di interventi, definito, con deliberazione del
Consiglio dei ministri, in relazione alle proposte
formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile, presenta
al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno
di legge per la semplificazione e il riassetto normativo,
volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i
criteri, le modalita' e le materie di intervento, anche ai
fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle
pubbliche funzioni con particolare riguardo all'assetto
delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti
locali. In allegato al disegno di legge e' presentata una
relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e
del riassetto.
2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede
l'emanazione di decreti legislativi, relativamente alle
norme legislative sostanziali e procedimentali, nonche' di
regolamenti ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
per le norme regolamentari di competenza dello Stato.
3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per
le singole materie, stabiliti con la legge annuale di
semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle
deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione del riassetto normativo e
codificazione della normativa primaria regolante la
materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di
Stato, reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento
della richiesta, con determinazione dei principi
fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;
a-bis) coordinamento formale e sostanziale del testo
delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche
necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e
sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e
semplificare il linguaggio normativo;
b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta
salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni
sulla legge in generale premesse al codice civile;
c) indicazione dei principi generali, in particolare
per quanto attiene alla informazione, alla partecipazione,
al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicita' che
regolano i procedimenti amministrativi ai quali si
attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del presente
articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
d) eliminazione degli interventi amministrativi
autorizzatori e delle misure di condizionamento della
liberta' contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi
pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza
pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla
regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza,
alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente,
all'ordinato assetto del territorio, alla tutela
dell'igiene e della salute pubblica;
e) sostituzione degli atti di autorizzazione,
licenza, concessione, nulla osta, permesso e di consenso
comunque denominati che non implichino esercizio di
discrezionalita' amministrativa e il cui rilascio dipenda
dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con
una denuncia di inizio di attivita' da presentare da parte
dell'interessato all'amministrazione competente corredata
dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente
richieste;
f) determinazione dei casi in cui le domande di
rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che
non implichi esercizio di discrezionalita' amministrativa,
corredate dalla documentazione e dalle certificazioni
relative alle caratteristiche tecniche o produttive
dell'attivita' da svolgere, eventualmente richieste, si
considerano accolte qualora non venga comunicato apposito
provvedimento di diniego entro il termine fissato per
categorie di atti in relazione alla complessita' del
procedimento, con esclusione, in ogni caso,
dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;
g) revisione e riduzione delle funzioni
amministrative non direttamente rivolte:
1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione della
concorrenza;
2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di
esclusivita', anche alla luce della normativa comunitaria;
3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e
all'esercizio delle attivita' economiche e lavorative;
4) alla protezione di interessi primari,
costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della
solidarieta' sociale;
5) alla tutela dell'identita' e della qualita' della
produzione tipica e tradizionale e della professionalita';
h) promozione degli interventi di autoregolazione per
standard qualitativi e delle certificazioni di conformita'
da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza
pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che
accertino e garantiscano la qualita' delle fasi delle
attivita' economiche e professionali, nonche' dei processi
produttivi e dei prodotti o dei servizi;
i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i
poteri amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni
pubbliche condizionanti l'esercizio delle attivita'
private, previsione dell'autoconformazione degli
interessati a modelli di regolazione, nonche' di adeguati
strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di
regolazione vengono definiti dalle amministrazioni
competenti in relazione all'incentivazione della
concorrenzialita', alla riduzione dei costi privati per il
rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla
flessibilita' dell'adeguamento dei parametri stessi alle
esigenze manifestatesi nel settore regolato;
l) attribuzione delle funzioni amministrative ai
comuni, salvo il conferimento di funzioni a province,
citta' metropolitane, regioni e Stato al fine di
assicurarne l'esercizio unitario in base ai principi di
sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza;
determinazione dei principi fondamentali di attribuzione
delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle
regioni nelle materie di competenza legislativa
concorrente;
m) definizione dei criteri di adeguamento
dell'organizzazione amministrativa alle modalita' di
esercizio delle funzioni di cui al presente comma;
n) indicazione esplicita dell'autorita' competente a
ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative,
ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n.
689.
3-bis. Il Governo, nelle materie di competenza
esclusiva dello Stato, completa il processo di
codificazione di ciascuna materia emanando, anche
contestualmente al decreto legislativo di riassetto, una
raccolta organica delle norme regolamentari regolanti la
medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova
disciplina di livello primario e semplificandole secondo i
criteri di cui ai successivi commi.
4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al
comma 2, emanati sulla base della legge di semplificazione
e riassetto normativo annuale, per quanto concerne le
funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti
principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi
procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
riordinando le competenze degli uffici, accorpando le
funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che
risultino superflui e costituendo centri interservizi dove
ricollocare il personale degli organi soppressi e
raggruppare competenze diverse ma confluenti in un'unica
procedura, nel rispetto dei principi generali indicati ai
sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate
alle regioni;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione
previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o
presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi
e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla
medesima attivita';
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
spesa e contabili, anche mediante l'adozione di
disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili
per una sola volta, per le fasi di integrazione
dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i
provvedimenti si intendono adottati;
f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la piu'
estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti
con i destinatari dell'azione amministrativa;
f-bis) generale possibilita' di utilizzare, da parte
delle amministrazioni e dei soggetti a queste equiparati,
strumenti di diritto privato, salvo che nelle materie o
nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non puo'
essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi;
f-ter) conformazione ai principi di sussidiarieta',
differenziazione e adeguatezza, nella ripartizione delle
attribuzioni e competenze tra i diversi soggetti
istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di
concertazione e nei rapporti tra i soggetti istituzionali
ed i soggetti interessati, secondo i criteri
dell'autonomia, della leale collaborazione, della
responsabilita' e della tutela dell'affidamento;
f-quater) riconduzione delle intese, degli accordi e
degli atti equiparabili comunque denominati, nonche' delle
conferenze di servizi, previste dalle normative vigenti,
aventi il carattere della ripetitivita', ad uno o piu'
schemi base o modelli di riferimento nei quali, ai sensi
degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni, siano stabilite le
responsabilita', le modalita' di attuazione e le
conseguenze degli eventuali inadempimenti;
f-quinquies) avvalimento di uffici e strutture tecniche
e amministrative pubbliche da parte di altre pubbliche
amministrazioni, sulla base di accordi conclusi ai sensi
dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni.
5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati
su proposta del Ministro competente, di concerto con il
Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per la
funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione
del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e,
successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari
competenti che sono resi entro il termine di sessanta
giorni dal ricevimento della richiesta.
6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con
decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente,
previa acquisizione del parere della Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, quando siano coinvolti interessi delle
regioni e delle autonomie locali, del parere del Consiglio
di Stato nonche' delle competenti Commissioni parlamentari.
I pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di
Stato sono resi entro novanta giorni dalla richiesta;
quello delle Commissioni parlamentari e' reso,
successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni dalla
richiesta. Per la predisposizione degli schemi di
regolamento la Presidenza del Consiglio dei ministri, ove
necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro
competente, riunioni tra le amministrazioni interessate.
Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle
Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere
comunque emanati.
7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non
diversamente previsto dai decreti legislativi, entrano in
vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della
loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto
dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge,
regolatrici dei procedimenti.
8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre
ai principi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e
principi:
a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
amministrativi di funzioni anche decisionali, che non
richiedono, in ragione della loro specificita', l'esercizio
in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi
procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
b) individuazione delle responsabilita' e delle
procedure di verifica e controllo;
c) soppressione dei procedimenti che risultino non
piu' rispondenti alle finalita' e agli obiettivi
fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che
risultino in contrasto con i principi generali
dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
d) soppressione dei procedimenti che comportino, per
l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei
benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
dell'attivita' amministrativa diretta con forme di
autoregolamentazione da parte degli interessati,
prevedendone comunque forme di controllo;
e) adeguamento della disciplina sostanziale e
procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi
ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
al regime concessorio quello autorizzatorio;
f) soppressione dei procedimenti che derogano alla
normativa procedimentale di carattere generale, qualora non
sussistano piu' le ragioni che giustifichino una difforme
disciplina settoriale;
g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti
organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.
8-bis. Il Governo verifica la coerenza degli obiettivi
di semplificazione e di qualita' della regolazione con la
definizione della posizione italiana da sostenere in sede
di Unione europea nella fase di predisposizione della
normativa comunitaria, ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Assicura la
partecipazione italiana ai programmi di semplificazione e
di miglioramento della qualita' della regolazione interna e
a livello europeo.
9. I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa
della semplificazione e del riassetto normativo nelle
materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di
indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio
dei ministri, che garantisce anche l'uniformita' e
l'omogeneita' degli interventi di riassetto e
semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei ministri
garantisce, in caso di inerzia delle amministrazioni
competenti, l'attivazione di specifiche iniziative di
semplificazione e di riassetto normativo.
10. Gli organi responsabili di direzione politica e di
amministrazione attiva individuano forme stabili di
consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di
rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di
rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e
di semplificazione.
11. I servizi di controllo interno compiono
accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute
nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei
procedimenti amministrativi e possono formulare
osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle
norme stesse e per il miglioramento dell'azione
amministrativa».
- Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio che pone norme in materia di
accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda
la commercializzazione dei prodotti e che abroga il
regolamento (CEE) n. 339/93 e' pubblicato nella G.U.U.E. 13
agosto 2008, n. L 218.
- Il testo dell'articolo 16 del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 17 (Attuazione della direttiva 2006/42/CE,
relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE
relativa agli ascensori), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 febbraio 2010, n. 41, S.O. cosi' recita:
«Art. 16. (Ascensori e montacarichi). - 1. Le
disposizioni di attuazione della direttiva 2006/42/CE, per
la parte relativa alle modifiche della direttiva 95/16/CE
in materia di ascensori, sono adottate con regolamento, ai
sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, di modifica del decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, fatto salvo quanto
previsto dall' articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n.
11».
- Il testo dell'articolo 107 della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, S.O., cosi' recita:
«Art. 17. (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con
i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante diversificazione
tra strutture con funzioni finali e con funzioni
strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n. 214 (Regolamento recante modifiche al decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la
parziale attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa
alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa
agli ascensori) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15
dicembre 2010, n. 292.

Note all'art. 1:
- Il testo degli articoli 11, 12 e 13 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.
162, come modificati dal presente regolamento, cosi'
recita:
«Art. 11. (Ambito di applicazione). - 1. Le
disposizioni del presente capo si applicano agli ascensori
e ai montacarichi, nonche' agli apparecchi di sollevamento
rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocita'
di spostamento non supera 0,15 m/s.
2. Le disposizioni di cui al presente capo, non si
applicano agli ascensori, ai montacarichi e agli apparecchi
di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore
la cui velocita' di spostamento non supera 0,15 m/s:
a) per miniere e per navi;
b) aventi corsa inferiore a 2 m;
c) azionati a mano;
d) che non sono installati stabilmente;
e) che sono montacarichi con portata pari o inferiore a
25 kg».
«Art. 12. (Messa in esercizio degli ascensori e
montacarichi). - 1. La messa in esercizio degli ascensori,
montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla
definizione di ascensore la cui velocita' di spostamento
non supera 0,15 m/s, e' soggetta a comunicazione, da parte
del proprietario o del suo legale rappresentante, al comune
competente per territorio o alla provincia autonoma
competente secondo il proprio statuto.
2. La comunicazione di cui al comma 1, da effettuarsi
entro dieci giorni dalla data della dichiarazione di
conformita' dell'impianto di cui all'articolo 6, comma 5,
del presente regolamento ovvero all'articolo 3, comma 3,
lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.
17, contiene:
a) l'indirizzo dello stabile ove e' installato
l'impianto;
b) la velocita', la portata, la corsa, il numero
delle fermate e il tipo di azionamento;
c) il nominativo o la ragione sociale
dell'installatore dell'ascensore o del fabbricante del
montacarichi o dell'apparecchio di sollevamento rispondente
alla definizione di ascensore la cui velocita' di
spostamento non supera 0,15 m/s, ai sensi dell'articolo 3,
comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17;
d) la copia della dichiarazione di conformita' di cui
all'articolo 6, comma 5, del presente regolamento ovvero
all'articolo 3, comma 3, lettera e), del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 17;
e) l'indicazione della ditta, abilitata ai sensi del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio
2008, n. 37, cui il proprietario ha affidato la
manutenzione dell'impianto;
f) l'indicazione del soggetto incaricato di
effettuare le ispezioni periodiche sull'impianto, ai sensi
dell'articolo 13, comma 1, che abbia accettato l'incarico.
3. L'ufficio competente del comune assegna
all'impianto, entro trenta giorni, un numero di matricola e
lo comunica al proprietario o al suo legale rappresentante
dandone contestualmente notizia al soggetto competente per
l'effettuazione delle verifiche periodiche.
4. Quando si apportano le modifiche costruttive di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera m), il proprietario,
previo adeguamento dell'impianto, per la parte modificata o
sostituita nonche' per le altre parti interessate alle
disposizioni del presente regolamento, invia la
comunicazione di cui al comma 1 al comune competente per
territorio nonche' al soggetto competente per
l'effettuazione delle verifiche periodiche.
5. E' fatto divieto di porre o mantenere in esercizio
impianti per i quali non siano state effettuate, ovvero
aggiornate a seguito di eventuali modifiche, le
comunicazioni di cui al presente articolo.
6. Ferme restando in capo agli organi competenti le
funzioni di controllo ad essi attribuite dalla normativa
vigente, e fatto salvo l'eventuale accertamento di
responsabilita' civile, nonche' penale a carico del
proprietario dell'immobile e/o dell'installatore e/o del
fabbricante, il comune ordina l'immediata sospensione del
servizio in caso di inosservanza degli obblighi imposti dal
presente regolamento.
7. Gli organi deputati al controllo sono tenuti a dare
tempestiva comunicazione al comune territorialmente
competente dell'inosservanza degli obblighi imposti dal
presente regolamento rilevata nell'esercizio delle loro
funzioni».
«Art. 13. (Verifiche periodiche). - 1. Il proprietario
dello stabile, o il suo legale rappresentante, sono tenuti
ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto ivi
installato, nonche' a sottoporre lo stesso a verifica
periodica ogni due anni. Alla verifica periodica degli
ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di
sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la
cui velocita' di spostamento non supera 0,15 m/s
provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a mezzo di
tecnici forniti di laurea in ingegneria:
a) l'azienda sanitaria locale competente per
territorio, ovvero, l'ARPA, quando le disposizioni
regionali di attuazione della legge 21 gennaio 1994, n. 61,
attribuiscono ad essa tale competenza;
b) la direzione territoriale del lavoro del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali competente per
territorio, per gli impianti installati presso gli
stabilimenti industriali o le aziende agricole;
c) la direzione generale del trasporto pubblico locale
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli
ascensori destinati ai servizi di pubblico trasporto
terrestre, come stabilito all'articolo 1, terzo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
753;
d) gli organismi di certificazione notificati ai sensi
del presente regolamento per le valutazioni di conformita'
di cui all'allegato VI o X;
e) gli organismi di ispezione "di tipo A" accreditati,
per le verifiche periodiche sugli ascensori, ai sensi della
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012, e successive
modificazioni, dall'unico organismo nazionale autorizzato a
svolgere attivita' di accreditamento ai sensi del
regolamento (CE) n. 765/2008.
2. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica
rilascia al proprietario, nonche' alla ditta incaricata
della manutenzione, il verbale relativo e, ove negativo, ne
comunica l'esito al competente ufficio comunale per i
provvedimenti di competenza.
3. Le operazioni di verifica periodica sono dirette ad
accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza di
esercizio dell'impianto sono in condizioni di efficienza,
se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se
e' stato ottemperato alle prescrizioni eventualmente
impartite in precedenti verifiche. Il soggetto incaricato
della verifica fa eseguire dal manutentore dell'impianto le
suddette operazioni.
4. Il proprietario o il suo legale rappresentante
forniscono i mezzi e gli aiuti indispensabili perche' siano
eseguite le verifiche periodiche dell'impianto.
5. Le amministrazioni statali che hanno propri ruoli
tecnici possono provvedere, per i propri impianti, alle
verifiche di cui al presente articolo, direttamente per
mezzo degli ingegneri dei rispettivi ruoli. In tal caso il
verbale della verifica, ove negativo, e' trasmesso al
competente ufficio tecnico dell'amministrazione che dispone
il fermo dell'impianto.
6. Le spese per l'effettuazione delle verifiche
periodiche sono a carico del proprietario dello stabile ove
e' installato l'impianto».
- Per i riferimenti normativi al decreto del Presidente
della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, si veda nelle note
alle premesse.
 
Art. 2
Verifiche e prove periodiche

1. Le procedure inerenti alle verifiche e prove periodiche per il funzionamento in sicurezza degli ascensori in servizio pubblico sono disciplinate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
 
Art. 3
Disposizioni finanziarie

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 19 gennaio 2015

Il Presidente del Senato della Repubblica
nell'esercizio delle funzioni del Presidente
della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86
della Costituzione
GRASSO
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Lupi, Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti

Guidi, Ministro dello sviluppo
economico

Madia, Ministro per la
semplificazione e la pubblica
amministrazione

Lanzetta, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie

Orlando, Ministro della giustizia

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze

Lorenzin, Ministro della salute

Poletti, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali

Gentiloni Silveri, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2015 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne - prev. n. 375
 
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