Gazzetta n. 40 del 18 febbraio 2015 (vai al sommario)
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
DELIBERA 23 dicembre 2014
Determinazione della misura della contribuzione dovuta, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 724/1994, per l'esercizio 2015. (Delibera n. 19087).


LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e le successive modificazioni ed integrazioni, in cui e' previsto, tra l'altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento, determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza e che nella determinazione delle predette contribuzioni adotta criteri di parametrazione che tengono conto dei costi derivanti dal complesso delle attivita' svolte relativamente a ciascuna categoria di soggetti;
Viste le proprie delibere n. 18.753 e n. 18.754 del 23 dicembre 2013 recanti la determinazione, ai sensi del citato art. 40, rispettivamente, dei soggetti tenuti a contribuzione per l'esercizio 2014 e della misura della contribuzione per il medesimo esercizio;
Vista la propria delibera n. 19086 del 23 dicembre 2014 con la quale sono stati individuati, per l'esercizio 2015, i soggetti tenuti alla contribuzione;
Attesa la necessita' di stabilire, per l'esercizio 2015, la misura della contribuzione dovuta dai soggetti individuati nella suddetta delibera n. 19086 del 23 dicembre 2014;

Delibera:

Art. 1
Misura della contribuzione

1. Il contributo dovuto, per l'esercizio 2015, dai soggetti indicati nell'art. 1 della delibera n. 19086 del 23 dicembre 2014 e' determinato nelle seguenti misure:

Parte di provvedimento in formato grafico

2. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art.1, lettere a), b), c), d), e) ed f) della delibera n. 19086 del 23 dicembre 2014 e' computato come segue:
2/1 per i soggetti di cui alle lettere a), c) e d) e' computato in misura pari ad € 3.000,00 maggiorato, per le Banche italiane, Poste Italiane - Divisione BancoPosta, Banche comunitarie con succursale in Italia e Banche extracomunitarie con o senza succursale in Italia, dello 1,96% dei ricavi da servizi di investimento, per le Societa' di intermediazione mobiliare dello 0,34% dei ricavi da servizi di investimento. I dati relativi ai ricavi da servizi di investimento al 31 dicembre 2013 riferiti ai bilanci chiusi nel corso del 2014, sono tratti dalle segnalazioni di vigilanza redatte ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 per le Banche ed ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 148 del 2 luglio 1991 per le Societa' di intermediazione mobiliare. In particolare saranno considerate le pertinenti sotto voci della voce 40924 per le Banche e delle voci 43962 e 43964 per le Societa' di intermediazione mobiliare. La misura massima della contribuzione per ciascun intermediario e' pari ad € 100.000,00;
2/2 per i soggetti di cui alle lettere b), e) ed f) e' computato con riferimento al numero dei servizi/attivita' di investimento autorizzati alla data del 2 gennaio 2015 [esclusa l'attivita' di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione di cui all'art. 1, comma 5, lettera g), del decreto legislativo n. 58/1998] nelle seguenti misure:
a) un servizio/attivita' di investimento: € 3.000,00;
b) due servizi/attivita' di investimento: € 10.620,00;
c) tre servizi/attivita' di investimento: € 19.210,00;
d) quattro servizi/attivita' di investimento: € 25.990,00;
e) cinque servizi/attivita' di investimento: € 32.770,00;
f) sei servizi/attivita' di investimento: € 42.940,00.
3. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera k), della delibera n. 19086 del 23 dicembre 2014 e' computato con riferimento agli strumenti finanziari quotati o ammessi alle negoziazioni alla data del 2 gennaio 2015, come segue:
3/1 per gli emittenti italiani di cui alle lettere k1) ed k2):
a) l'importo del contributo per le azioni e' pari ad una quota fissa di € 14.250,00 fino a € 10.000.000 di capitale sociale, piu' € 133,43 ogni € 500.000 oltre € 10.000.000 e fino a € 100.000.000 di capitale sociale, piu' € 107,27 ogni € 500.000 oltre € 100.000.000 di capitale sociale. Per le frazioni di € 500.000 la relativa tariffa viene applicata proporzionalmente. A decorrere dall'anno 2014 sono esentate le azioni di societa' ammesse a quotazione sui mercati regolamentati nazionali, la cui capitalizzazione media di mercato nel periodo intercorrente tra l'avvio delle negoziazioni e l'ultimo giorno di borsa aperta dell'anno precedente a quello di riferimento sia risultata inferiore ai 500 milioni di euro. L'esenzione si applica per i primi tre anni decorrenti dall'anno di ammissione a quotazione;
b) l'importo del contributo per le obbligazioni e' pari ad una quota fissa di € 14.250,00 per ogni emissione quotata;
c) l'importo del contributo per le obbligazioni garantite dallo Stato italiano emesse ai sensi dell'art. 8 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e' pari ad una quota fissa di € 4.050,00 per ogni emissione quotata;
d) l'importo del contributo per i warrant e' pari ad una quota fissa di € 14.250,00 per ogni warrant quotato;
e) l'importo del contributo per i covered warrant, per i certificates, per gli exchange traded commodities e per gli exchange traded notes e' pari ad una quota fissa di € 1.985,00 per ogni strumento quotato;
f) l'importo del contributo per le quote e le azioni di fondi comuni di investimento, di exchange traded funds, di exchange trade funds attivi e di sicav emesse da societa' italiane e' pari ad una quota fissa di € 3.880,00 per ciascun fondo o per ciascun comparto quotato;
g) la misura massima della contribuzione per ciascun emittente e' pari ad € 450.000,00;
3/2 per gli emittenti esteri di cui alla lettera k1):
a) l'importo del contributo per le azioni, le obbligazioni ed i warrant emessi e' pari ad una quota fissa di € 14.250,00;
b) l'importo del contributo per i covered warrant, per i certificates, per gli exchange traded commodities e per gli exchange traded notes e' pari ad una quota fissa di € 1.985,00 per ogni strumento quotato;
c) l'importo del contributo per le quote e le azioni di fondi comuni di investimento, di exchange traded funds, di exchange trade funds attivi e di sicav e' pari ad una quota fissa di € 3.880,00 per ciascun fondo o per ciascun comparto quotato;
d) la misura massima della contribuzione per ciascun emittente e' pari ad € 450.000,00.
4. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera m), punti m1), m2), m3) e m4), della delibera n. 19086 del 23 dicembre 2014 e' determinato nelle seguenti misure:
4/1 per le sollecitazioni all'investimento e per le offerte pubbliche di acquisto e/o di scambio per le quali, a seguito dell'approvazione del prospetto unico o tripartito ovvero del prospetto di base ovvero del documento di offerta, il soggetto proponente non abbia concluso la sollecitazione ovvero l'offerta pubblica, e' pari ad una quota fissa di € 4.670,00;
4/2 per le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto prodotti finanziari che conferiscono, dietro pagamento di un premio, il diritto di percepire la differenza monetaria tra un valore prestabilito ed il valore di mercato dell'attivita' sottostante, e' pari a € 465,00 per ogni sollecitazione conclusa (collocamento di una singola tranche per tale intendendosi una singola serie di titoli, distintamente individuati, contraddistinta da un differente valore teorico prestabilito);
4/3 per le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto buoni di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari e' pari, per ciascuna sollecitazione, ad una quota fissa di € 4.670,00 maggiorata, nel caso di sollecitazione avente controvalore superiore a € 500.000, dello 0,93357% del controvalore eccedente tale importo. La misura massima della contribuzione e' pari a € 2.500.000 per ciascuna sollecitazione all'investimento;
4/4 per le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto strumenti finanziari (diversi dai titoli di capitale) emessi in modo continuo o ripetuto da banche, di cui all'art. 34-ter, comma 4, del regolamento Consob n. 11.971/1999, e' pari ad una quota fissa di € 715,00 per ciascuna sollecitazione conclusa;
4/5 per le altre sollecitazioni all'investimento, per le altre offerte pubbliche di acquisto e/o per le offerte pubbliche di scambio e' pari, per ciascuna sollecitazione ovvero per ciascuna offerta pubblica conclusa, ad una quota fissa di € 4.670,00 maggiorata, nel caso di offerta avente controvalore superiore a € 13.000.000, dello 0,03413% del controvalore eccedente tale importo. La misura massima della contribuzione e' pari a € 2.500.000 per ciascuna sollecitazione all'investimento ovvero per ciascuna offerta di acquisto e/o scambio;
4/6 per l'ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari, precedute dalla pubblicazione di un prospetto di quotazione e' pari, per ciascuna operazione di ammissione, ad una quota fissa di € 4.670,00;
4/7 per l'ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari rivenienti da operazioni di integrazione aziendale (fusioni o scissioni), precedute dal rilascio di un giudizio di equivalenza, e' pari, per ciascuna operazione di ammissione ad una quota fissa di € 2.460,00.
5. Ai fini del computo del contributo riferito alle offerte di cui al comma 4, punti 4/3 e 4/5, per controvalore dell'offerta si intende il controvalore dell'offerta al pubblico in Italia. Tale controvalore e' determinato con riferimento al prezzo definitivo d'offerta del prodotto finanziario indicato nel prospetto o nel documento d'offerta ed al quantitativo effettivamente collocato o acquistato. Per le offerte pubbliche di scambio il controvalore dell'operazione e' costituito dal valore dei titoli effettivamente acquisiti. Per le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto cambiali finanziarie o altri prodotti finanziari emessi sulla base di programmi di emissione annuali, il contributo e' computato sul controvalore effettivamente collocato e comunque nei limiti del controvalore complessivo previsto dal programma di emissione e indicato nel prospetto o documento informativo. A decorrere dall'anno 2014 sono esentate dal pagamento della contribuzione annuale le operazioni di offerta al pubblico finalizzate all'ammissione a quotazione sui mercati regolamentati nazionali di cui ai precedenti commi per le quali ricorrano le seguenti condizioni: fatturato, in base al bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio fiscale rappresentato nel prospetto, inferiore a 300 milioni di euro; offerta al pubblico di sottoscrizione pari ad almeno il 30% del totale collocato.
6. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera n), della delibera n. 19086 del 23 dicembre 2014 e' determinato nella misura del 9,16% dell'ammontare dei ricavi da corrispettivi per incarichi di revisione legale sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, conferiti ai sensi delle disposizioni contenute nella Parte IV, Titolo III, Capo II, Sezione VI, del decreto legislativo n. 58/1998 e degli articoli 16, comma 1 e 43, comma 2, del decreto legislativo n. 39/2010.
7. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera s), della delibera n. 19086 del 23 dicembre 2014 e' computato con riferimento agli strumenti finanziari complessivamente trattati nelle seguenti misure:
a) fino a n. 100 strumenti finanziari trattati: € 21.500,00;
b) da n. 100 a n. 299 strumenti finanziari trattati: € 43.700,00;
c) da n. 300 a n. 799 strumenti finanziari trattati: € 65.900,00;
d) oltre n. 800 strumenti finanziari trattati: € 88.500,00.
8. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera t), della delibera n. 19086 del 23 dicembre 2014 e' computato con riferimento agli strumenti finanziari complessivamente trattati nelle seguenti misure:
a) fino a n. 100 strumenti finanziari trattati: € 8.200,00;
b) da n. 100 a n. 199 strumenti finanziari trattati: € 14.000,00;
c) da n. 200 a n. 399 strumenti finanziari trattati: € 19.200,00;
d) oltre n. 400 strumenti finanziari trattati: € 24.700,00.
9. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera w), della delibera n. 19086 del 23 dicembre 2014 e' computato con riferimento al numero di emittenti che abbiano aderito a ciascun servizio di diffusione o stoccaggio alla data del 2 gennaio 2015, nelle seguenti misure:
a) da 0 a n. 19 emittenti aderenti al servizio: € 4.000,00;
b) da n. 20 a n. 49 emittenti aderenti al servizio: € 6.000,00;
c) da n. 50 a n. 99 emittenti aderenti al servizio: € 8.000,00;
d) oltre n. 100 emittenti aderenti al servizio: € 10.000,00.
 
Art. 2
Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento sara' pubblicato, oltre che nel Bollettino della Consob, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Roma, 23 dicembre 2014

Il presidente: Vegas
 
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